ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
ALLEGATO B
I.N.P.D.A.P.
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Procedura aperta
per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica
DOCUMENTO INDICATIVO DI TERMINI, MODALITA’ E CONDIZIONI
ART.1 CATEGORIA E INDICAZIONE DEL SERVIZIO:
Categoria e descrizione del servizio:. Presso il Convitto INPDAP Santa Caterina di Arezzo servizio di assistenza infermieristica. Procedura aperta per il valore di euro 175.500,00 esclusa IVA.
ART.2 DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ DEL CONVITTO,NUMERO E TIPOLOGIA DI OSPITI
PRESSO I CONVITTI INPDAP, SONO OSPITATI FIGLI E ORFANI DI ISCRITTI INPDAP, STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI E STUDENTI UNIVERSITARI.
I giovani ospiti sono classificati in tre distinte tipologie: convittrici, semiconvittori ed universitari.
Le convittrici soggiornano a tempo pieno durante l’intero periodo dell’anno scolastico che, per alcuni, inizia sin dai primi giorni del mese di settembre (per la frequenza dei corsi di recupero) e termina, per coloro che devono sostenere gli esami di fine anno, entro il mese di luglio.
Le convittrici appartengono per la quasi totalità alla fascia di età della scuola media inferiore ed alla scuola media superiore.
Durante il fine settimana il numero dei convittori effettivamente presenti potrebbe ridursi sensibilmente, mentre durante le festività natalizie e pasquali il servizio è sospeso secondo il calendario scolastico.
Le convittrici godono:
durante l’intero periodo di soggiorno, settembre- luglio, del servizio di ristorazione con formula “pensione completa”, del servizio di lavanderia, della pulizia dei locali;
durante l’intero periodo di soggiorno e durante l’intero arco della giornata di assistenza socio educativa e sostegno formativo e didattico, intrattenimento sportivo, ludico ricreativo e culturale, assistenza infermieristica e guardiania.
Gli studenti universitari, ospiti del convitto a regime convittuale, fruiscono del servizio di ristorazione, di lavanderia e della pulizia dei locali; qualora trascorrano l’intera giornata presso l’Ateneo potrebbero utilizzare il solo pasto serale. Gli studenti universitari possono partecipare alle attività promosse dal Convitto.
Gli ospiti con formula semiconvitto soggiornano presso la struttura nel periodo sopra definito settembre-luglio di ciascun anno scolastico, nei giorni dal lunedì al sabato, godendo del pranzo e della cena e, durante il pomeriggio, dell'assistenza socio educativa e sostegno formativo e didattico, intrattenimento sportivo, ludico ricreativo e culturale ed eventuale assistenza infermieristica. Non pernottano nella struttura
Sono in corso ulteriori iniziative, da parte dell’Istituto, volte all’avvio di nuove forme di ospitalità presso le Strutture Sociali; pertanto, durante l’estate, nei mesi di luglio ed agosto, sarà possibile la presenza di alcune decine di ospiti che soggiornano con formula di convitto e semiconvitto per periodo delimitati (semi-convitto estivo per 6 settimane; ospiti esterni, ad esempio scambi culturali, con formula di convitto).
Numero e tipologia ospiti per l’anno scolastico 2007/2008:
N. | 44 | Ospiti Convittori |
N. | 47 | Ospiti Studenti Universitari |
N. | 124 | Ospiti Semiconvittori |
NOTA: è allo studio l’ipotesi di attivare il servizio per n. 100 Ospiti Semiconvittori nel periodo estivo.
Il numero presunto di ospiti potrebbe subire variazioni nei prossimi anni scolastici.
ART.3 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL SERVIZIO RICHIESTO
Assistenza Infermieristica
Il servizio dovrà essere assicurato da infermiere professionali che saranno presenti in Convitto per un totale di n. 18 ore al giorno dal lunedì alla domenica, assicurando il servizio dalle ore 21 alle ore 08, le rimanenti 7 ore dovranno essere espletate prevalentemente nella fascia oraria pomeridiana dalle ore 14 alle ore 21 o, su richiesta del Convitto, nella fascia oraria antimeridiana dalle ore 08, alle ore 14.
Qualora se ne presenti la necessità , la ditta aggiudicataria dovrà garantire l’espletamento di ore aggiuntive.
Il servizio è espletato in concomitanza della presenza delle convittrici e di altri ospiti previsti da iniziative promosse dall’Ente.
Il servizio sarà sospeso sicuramente nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali, mentre per il periodo estivo la presenza dell’infermeria sarà necessaria in relazione alle iniziative dell’Ente.
Sarà cura del Convitto comunicare di volta in volta il termine iniziale e finale di sospensione.
La presenza in Xxxxxxxx sarà comprovata secondo le modalità e i tempi che saranno indicati dai competenti Uffici del Convitto stesso.
La prestazione consisterà soprattutto:
❑ nel somministrare i farmaci prescritti dal medico ai giovani in terapia, avendo cura di comunicare al personale educativo i nominativi e gli orari della somministrazione in infermeria;
❑ in caso di infortunio, nel provvedere alle cure di primo soccorso e, se necessario, all’accompagnamento dell’infortunato in ospedale, annotando l’infortunio nel registro di infermeria;
❑ nel tenere costantemente aggiornato il registro di infermeria (dovranno risultare indicati tutti gli interventi sui singoli ospiti) ed inoltre nel custodire tutti i documenti e le certificazioni di carattere medico;
❑ nell’informare il medico di ogni mutazione dello stato fisico del malato, senza prendere iniziative non pertinenti alla professionalità;
❑ nel prenotare, presso centri pubblici e privati, le visite specialistiche e gli esami diagnostici disposti dal medico e nell’accompagnare ed assistere, se necessario, i giovani ospiti alle visite mediche specialistiche e in caso di ricovero in ospedale;
❑ nell’assistere i pazienti presenti al momento nell’infermeria, provvedendo anche al servizio dei pasti (se d’orario) e informando la cucina nel caso di particolari diete da seguire;
❑ nell’attendere ad ogni altra incombenza attinente alla professionalità e rientrante nella cura sanitaria degli ospiti, rapportandosi, comunque, con l’Ufficio socio- educativo del Convitto in merito a qualsiasi situazione eventualmente insorgente. Restano a carico del Convitto gli oneri inerenti la fornitura delle dotazioni dei locali adibiti ad infermeria (ivi compresi utensili, farmaci, ecc.) e gli spostamenti del personale
al di fuori della Struttura sopra previsti.
Le modalità operative riferite alle prestazioni indicate sono concordate con il Convitto.
ART.4 ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l’Istituto ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dalla Ditta aggiudicataria. Tutto il personale adibito al servizio appaltato, assunto secondo norma di legge, opererà in regime di dipendenza e sotto l’esclusiva responsabilità dell’Impresa appaltatrice, sia nei confronti del Committente, che nei confronti di terzi. La Ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, all’applicazione dei contratti collettivi nazionali e locali ed integrativi di lavoro (tariffe professionali), alla legislazione in materia di disoccupazione, invalidità, vecchiaia, assunzione di invalidi e quant’altro disposto per legge, nonché di sicurezza sul lavoro, cosi come stabilito dalle norme ed i patti contenuti nel D.Lgs 626/94 ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. La Ditta
aggiudicataria riconosce che l’Istituto risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la Ditta aggiudicataria stessa ed il proprio personale dipendente. E’ fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di garantire l’assorbimento del personale già alle dipendenze della Ditta uscente, in conformità alle disposizioni presenti nei contratti collettivi di categoria vigenti. La Ditta aggiudicataria si impegna per il fatto stesso di partecipare alla gara, ad esibire, a richiesta dell’Amministrazione, la documentazione attestante l’osservanza di tutti gli obblighi suddetti, in particolare deve redigere l’elenco nominativo dei dipendenti con l’indicazione delle qualifiche e delle mansioni ricoperte. Tale elenco deve essere aggiornato per ogni sostituzione. Quest’ultimo ed i relativi aggiornamenti devono essere inviati alla Direzione dei Convitti. La Ditta aggiudicataria, qualunque sia la ragione sociale o la natura di essa e/o per il raggruppamento/Consorzio di imprese aggiudicatario dei lavori, è obbligata ad applicare ai lavoratori e/o ai soci lavoratori delle imprese cooperative operanti nell’appalto, condizioni economiche, normative e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria ed alla località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta aggiudicataria anche nel caso in cui non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. All’Istituto resta, comunque, la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro. L’Istituto, nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui sopra, ad essa denunciati dall’INPS e/o INAIL, previa comunicazione alla Ditta aggiudicataria, si riserva il diritto di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dagli Enti sopra citati, sino a quando la vertenza non risulti definita. Al lavoratore socio deve comunque essere garantito un trattamento economico complessivo per stipendio, trattamento previdenziale-assistenziale e tutela sindacale, non inferiore a quello previsto dal sopra citato Verbale di accordo, rapportato all’effettiva durata delle prestazioni. In relazione agli accertamenti sanitari, la Ditta aggiudicataria deve, all’atto dell’assunzione e periodicamente sottoporre il personale a visite ed accertamenti mediche di controllo, sulla base del proprio Piano di Sicurezza, definito ai
sensi e con le modalità dell’art. 4 D.Lgs. 626/94. Resta comunque impregiudicata la facoltà per l’Istituto, di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l’espletamento del servizio. La Ditta aggiudicataria e, per essa, il suo personale dipendente devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall’Istituto per il proprio personale ed attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza del lavoro. Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro. In particolare deve: - svolgere il servizio negli orari prestabiliti ed in modo da minimizzare l’impatto del servizio sugli occupanti dell’immobile; non sono ammesse variazioni dell’orario di servizio se non preventivamente concordate; rispettare i piani di lavoro sottoscritti in sede contrattuale, eseguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite; - mantenere il segreto su tutto ciò che, per ragioni di servizio, possa venire a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti o notizie in genere riguardanti l’Istituto; - presentarsi in servizio muniti di apposito tesserino di riconoscimento indicante nome e cognome dell’operatore e foto; mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell’utenza; - lasciare immediatamente i locali dell’Istituto al termine del servizio. E’ fatta comunque salva la facoltà dell’Istituto di chiedere in qualsiasi momento e ad insindacabile suo giudizio, l’allontanamento di personale che per seri motivi non risulti idoneo all’espletamento del servizio e la sostituzione di dipendenti dell’impresa che, durante lo svolgimento del servizio, abbiano dato motivo di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro.
La ditta appaltatrice ha l’obbligo (entro sette giorni) di sostituire il personale che ad insindacabile giudizio della Direzione del Convitto sia ritenuto non idoneo a svolgere l’attività.
In caso di inadempimento si applicano le disposizioni di cui all’art.12.
Il soggetto aggiudicatario si impegna a disporre verifiche e controlli dei Curricula vitae di ciascun addetto.
Per il personale impiegato dovrà essere organizzato un percorso di formazione che definisca gli obiettivi del servizio in oggetto oltre a garantire ai medesimi occupati una conoscenza dell’Istituto.
La ditta appaltatrice ha l’obbligo di coprire interamente il servizio anche in caso di assenza improvvisa del personale.
In caso di sciopero del personale, la Ditta dovrà assicurare il servizio nel rispetto dell’apposita normativa.
ART. 5 SUPERVISORE
La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di “Supervisore”, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Direzione del Convitto. Il Supervisore ha il compito precipuo di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Supervisore, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all’aggiudicataria stessa. La presenza del Supervisore sarà quindi richiesta per un congruo numero di ore al giorno, che dovranno essere indicate, unitamente all’indicazione dei criteri in base ai quali è stata individuata tale figura. Detto Supervisore deve, durante le ore di servizio, essere a disposizione dell’Istituto e deve essere comunque facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. La Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo. La funzione di coordinamento non è computata ai fini del calcolo del monte orario di cui all’art. 10.
ART. 6
RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La Ditta aggiudicataria è responsabile di ogni danno che possa derivare all’Istituto, ai propri dipendenti ed a terzi dall’adempimento del servizio espletato. L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Istituto alla presenza del Supervisore dell’aggiudicataria, in modo tale da consentire all’impresa di intervenire nella stima. Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, l’Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo
sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria. Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’Istituto è fin d’ora autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l’importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro. A tale riguardo la Ditta aggiudicataria dovrà stipulare e mantenere in vigore con primaria compagnia di assicurazione polizza a copertura dei seguenti rischi: a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti INPDAP e comprendente anche il danneggiamento degli edifici e dei macchinari e la rivalsa dei terzi danneggiati nei confronti dell’INPDAP; b) rischi per danni diretti e indiretti (rischio locativo, interruzione del godimento o di attività) derivanti da incendio, scoppio in genere, esplosione, sabotaggio, tumulti, atti vandalici, etc. causati dalla Ditta aggiudicataria, suoi dipendenti o preposti. L’assicurazione dovrà essere assunta prima di dare inizio all’esecuzione del contratto e mantenuta per tutta la durata dello stesso. Il massimale unico per danni patrimoniali e/o alle persone dovrà essere della misura di € 1.250.000/00. In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, l’INPDAP avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.
ART.7 VERIFICHE E CONTROLLI
L’Istituto si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che la ditta possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel contratto.
Attraverso proprio personale provvederà all’organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo ed ispezione
Qualora dal controllo qualitativo e quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme agli accordi contrattuali la ditta dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con ogni tempestività e comunque entro le 48 ore. E’ fatta comunque salva l’applicazione delle procedure previste dall’art. 12.
ART.8 DURATA E VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO
L’appalto del servizio in oggetto avrà durata dalla data di effettiva esecutività del contratto (presumibilmente, il 16 giugno 2008) fino al 31/08/2009, per un valore presunto pari a euro 175.500,00 inteso al netto di IVA, riferito all’espletamento del servizio stesso per un monte ore complessivo presumibile di n. 7020 ore.
ART. 9 FALLIMENTO
L’appalto si intenderà revocato e, quindi, il contratto risolto, nel caso di fallimento dell’impresa o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio.
ART.10 PAGAMENTI
Il corrispettivo del servizio è calcolato a misura sulla base del monte orario espletato dagli operatori impiegati nel mese di riferimento con le modalità indicate all’art. 3. Il monte ore è moltiplicato per il costo orario del servizio indicato in sede di offerta economica. Il costo orario è comprensivo di eventuali indennità spettanti al prestatore d’opera per turni festivi o notturni, dei costi di coordinamento e organizzazione del servizio e di ogni altro onere attinente al servizio.
L’INPDAP, attraverso l’Amministrazione del Convitto, corrisponderà mensilmente in via posticipata, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura (1 originale + 2 copie) e dietro verifica della regolare esecuzione del servizio, il compenso dovuto all’appaltatore in relazione ai servizi resi nel mese di riferimento, comprensivo di ogni onere connesso.
L’IVA verrà calcolata dall’appaltatore in sede di fatturazione nella misura dovuta ed addebitata all’INPDAP in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
Art. 11 SUBAPPALTO
E’ assolutamente vietato il subappalto o la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto; in caso di violazione del predetto divieto l’INPDAP potrà risolvere di diritto il contratto senza alcuna formalità, incamerando il deposito cauzionale, salvo sempre l’esperimento dell’azione legale per risarcimento del danno nonché di ogni altra azione che l’INPDAP ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
ART.12 PENALI
Ove si verifichino disservizi (mancata o inesatta esecuzione di uno dei servizi oggetto di contratto) rilevati dall’I.N.P.D.A.P. o lamentati per iscritto dagli utenti e riscontrati fondati, sarà applicata per ciascun disservizio una penale pari ad almeno il 3% del corrispettivo mensile fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno.
La penale sarà applicata dietro semplice comunicazione alla ditta, con provvedimento immediatamente esecutivo, anche in caso di contestazione o gravame.
La penale verrà applicata mediante trattenuta dal corrispettivo mensile o mediante incameramento della cauzione con obbligo di immediato reintegro della stessa.
ART. 13 ESECUZIONE IN DANNO
Qualora la ditta aggiudicataria manifestasse evidenti insufficienze a svolgere nei tempi previsti contrattualmente il servizio appaltato, è facoltà dell’Istituto di far eseguire ad altra ditta in danno della ditta appaltante.
ART. 14 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’INPDAP può procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1456 del Codice Civile, con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento dei danni, nel caso di inosservanza reiterata e di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente documento. In particolare e
a titolo meramente esemplificativo l’INPDAP ha facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:
- subappalto o cessione totale o parziale del contratto;
- cessione totale o parziale della ditta;
- sospensione arbitraria del servizio;
- dopo sei inadempienze, ovvero dopo una inadempienza di gravità tale da compromettere il rapporto fiduciario, debitamente contestate e non adeguatamente giustificate nel corso di un anno solare circa la non perfetta regolarità del servizio;
- sopravvenuta diminuzione della cauzione senza che vi sia reintegro della stessa entro 15 giorni.
ART. 15 DEPOSITO CAUZIONALE
L’Impresa aggiudicataria deve costituire, prima della sottoscrizione del contratto, un deposito cauzionale, a garanzia degli impegni assunti in base al presente capitolato, pari al 10% del valore del contratto, ovvero in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, dell’importo del contratto stesso. La cauzione deve essere costituita in uno dei seguenti modi:
❑ Fideiussione bancaria
❑ Polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da Impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, l’elenco delle quali è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – ISVAP.
La polizza fidejussoria dovrà prevedere apposita clausola di rinuncia al beneficio del termine di cui all’art. 1957 cc e clausola di escutibilità a prima ed incondizionata richiesta.
Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all’Impresa dopo la liquidazione definitiva secondo le modalità previste dal comma 3 Dlgs 163/2006.
ART. 16 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Le spese contrattuali (imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria) sono a totale carico della Ditta aggiudicataria. È a carico dell’Ente appaltante l’IVA. Il contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa secondo le vigenti disposizioni di legge. La ditta aggiudicataria provvederà alla registrazione del contratto con onere di restituzione di una copia registrata dello stesso all’Ente appaltante.
ART. 17 FORO COMPETENTE
Per ogni controversia il Foro competente è quello di Firenze. A tal fine e ad ogni effetto del presente contratto, l’Impresa eleggerà il proprio il proprio domicilio legale in Firenze.
ART. 18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La Ditta Aggiudicataria svolge le funzioni di responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs 196/2003 nell’ambito e nei limiti dell’attività oggetto dell’affidamento.