NUOVO OBBLIGO DI ANNOTAZIONE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE E NELL’ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI, A DECORRERE DAL 3 NOVEMBRE 2014
NUOVO OBBLIGO DI ANNOTAZIONE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE E NELL’ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI, A DECORRERE DAL 3 NOVEMBRE 2014
L’art. 94, co. 4-bis del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992), introdotto dall’art. 12, co. 1, lett. a), della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha previsto nuovi obblighi di comunicazione all’Ufficio Motorizzazione Civile, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli, nonché all’aggiornamento dei documenti di circolazione, in caso di atti diversi dai trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing, dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi (es. comodato di veicoli)
La medesima norma ha altresì demandato al regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada l’individuazione delle fattispecie ricadenti nella nuova previsione legislativa, e, conseguentemente, si è resa necessaria una modifica al D.P.R. n. 495/1992, operata con il
D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, il quale ha introdotto l’art. 247-bis.
Fino ad oggi, la concreta applicazione dei nuovi obblighi di comunicazione era stata procrastinata in attesa della realizzazione delle procedure informatiche indispensabili per dare corso ai procedimenti amministrativi di aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione.
Con la Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre a fornire i primi chiarimenti in merito alle fattispecie oggetto di disciplina ed alle modalità operative, ha comunicato che i nuovi obblighi decorreranno dal 3 novembre 2014, in considerazione del completamento delle suddette procedure informatiche.
Con la recentissima Circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato ulteriori delucidazioni, ad integrazione del contenuto della prima circolare, soprattutto in riferimento alle questioni giuridico-amministrative di maggior rilievo inerenti alla nuova disciplina.
La nuova norma non ha rilevanza fiscale, bensì ha l’obiettivo di individuare chi è materialmente alla guida di un veicolo, ai fini della puntuale applicazione delle sanzioni per le violazioni del Codice della strada, della decurtazione dei punti sulla patente e, in generale, per l’identificazione della responsabilità nella circolazione dei veicoli.
Decorrenza
In particolare, è stato evidenziato che:
- l’obbligo di annotare i dati sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) riguarda solamente gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014, la cui omissione determina l’applicazione di sanzioni;
- per gli atti insorti tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014, resta comunque salva la facoltà di provvedere all’aggiornamento dei dati, ma l’eventuale omissione di tali annotazioni non darà luogo all’applicazione di sanzioni.
Ambito soggettivo
Ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s., i nuovi obblighi di comunicazione sono posti a carico degli aventi causa, a cui si riferiscono anche le sanzioni.
Tuttavia tali obblighi si ritengono assolti anche nel caso in cui la comunicazione venga effettuata dal dante causa, su delega scritta dell’avente causa (v. facsimili A/1 e A/2).
Nella Circolare n. 15513, il Ministero dei Trasporti ha chiarito che per “avente causa” deve intendersi:
• il comodatario, nel caso di comodato di veicoli aziendali;
• l’affidatario, nel caso di custodia giudiziale;
• il locatario o il sublocatario, nel caso di locazione senza conducente;
• gli eredi;
• l’utilizzatore, nel caso di contratto di “rent to buy”.
Mentre per “xxxxx causa” si intende:
• il proprietario del veicolo;
• il trustee;
• il locatore, nel caso di locazione senza conducente;
• l’acquirente, in caso di acquisto con patto di riservato dominio;
• il locatario, nel caso di leasing;
• l’usufruttuario.
Ambito oggettivo
La comunicazione deve essere effettuata solamente per i veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 tonnellate, immatricolati in uso proprio, ovvero per i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 t.
Fattispecie esonerate
Sono esonerati dal nuovo obbligo:
- i familiari conviventi;
- i veicoli in disponibilità di soggetti esercenti l’attività di autotrasporto, ovvero i rimorchi con peso superiore a 3,5 t.
La Circolare n. 15513 ha infatti precisato che le procedure in esame non si applicano ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:
- iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori;
- licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
- autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e noleggio con conducente).
Con riferimento a tali veicoli, verranno emanate specifiche disposizioni.
Intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Tralasciando la parte del nuovo obbligo riferita alle variazioni della denominazione/generalità dell’intestatario della carta di circolazione, ci si sofferma sull’obbligo di aggiornamento nella carta di circolazione, nonché sull’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV), nel caso in cui un soggetto abbia la temporanea disponibilità di un veicolo intestato a un terzo, per un periodo superiore a 30 giorni.
La citata Circolare n. 15513, in particolare, affronta diversi casi di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi:
- a titolo di comodato;
- in forza di provvedimento di custodia giudiziale;
- nei casi di locazione senza conducente;
- nei casi di locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale;
- nei casi di intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire;
- nei casi di utilizzo di veicoli intestati al de cuius;
- nei casi di utilizzo di veicoli con contatto “rent to buy”;
- nel caso di veicoli facenti parte del patrimonio di un trust.
Comodato
Si illustrano di seguito le precisazioni fornite dal Ministero dei Trasporti in relazione, sia all’ipotesi generale del comodato di veicoli, sia all’ipotesi specifica del comodato di veicoli aziendali, rinviando ai contenuti della circolare per l’esame delle altre fattispecie sopra elencate.
Con un’osservazione preliminare alla descrizione delle modalità da seguire nelle due ipotesi, il Ministero ha evidenziato che “considerato che l’istituto del comodato trova ora per la prima volta ingresso, nell’ambito della disciplina della circolazione stradale, nel novero degli atti in forza dei quali è legittimato l’utilizzo dei veicoli, appaiono opportune alcune precisazioni di carattere generale che attengono, da un lato, alla legittimazione dell’intestatario della carta di circolazione a concedere a terzi la disponibilità del veicolo e, dall’altro, all’uso che il comodatario è legittimato a fare del veicolo stesso”.
Sotto il primo aspetto, viene specificato che i soggetti che, in qualità di intestatari della carta di circolazione, sono titolati a concedere a terzi l’utilizzo del veicolo a titolo di comodato possono essere esclusivamente:
• il proprietario del veicolo;
• il trustee;
• il locatario, nel caso di leasing, previo assenso del locatore;
• l’acquirente, in caso di acquisto con patto di riservato dominio, previo assenso del venditore
• l’usufruttuario.
Dunque, tale precisazione vale anche ad escludere la possibilità che il comodatario possa a sua volta concedere ad altro soggetto l’uso del veicolo (subcomodato).
Sotto il secondo aspetto, viene specificato che il veicolo deve essere utilizzato dal comodatario per l’uso proprio del veicolo.
Ciò premesso, si analizzano di seguito la fattispecie generale e quella specifica del comodato di veicoli, ricordando nuovamente che dovranno essere annotati solamente gli utilizzi di veicoli disposti a decorrere dal 3 novembre 2014 e non anche quelli pregressi, seppur ancora in corso alla predetta data:
A) Fattispecie generale: Comodato di veicoli
Nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione, conceda in comodato l’utilizzo del proprio veicolo (non aziendale) ad un terzo, per un periodo superiore a 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione al competente Ufficio della Motorizzazione Civile, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione (si ricorda che tale adempimento può essere legittimamente assolto anche dal comodante).
In assenza di prescrizioni al riguardo, i veicoli possono essere concessi in comodato sia a persone fisiche, sia a persone giuridiche.
Come sottolineato nella Circolare n. 15513 del Ministero dei Trasporti, a seguito di domanda presentata all’UMC, in sede i rilascio del tagliando di aggiornamento, “l’UMC non procederà a verifiche in merito ai rapporti privatistici intercorrenti tra l’intestatario della carta di circolazione ed il comodatario, né in merito alla concreta possibilità per l’intestatario stesso di concedere il veicolo in comodato a terzi, limitandosi a verificare la regolarità formale delle documentazioni di cui si dirà in seguito”.
Quindi, viene emesso un tagliando di aggiornamento nel quale è annotato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del comodatario (ovvero, la sede principale o secondaria, se si tratta di persona giuridica), nonché la scadenza del comodato, e sullo stesso viene apposta la dicitura “Comodato – Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, C.d.S.”.
Alla domanda di rilascio del tagliando di aggiornamento, il comodatario deve allegare:
o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale il comodante attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario, alla quale deve essere allegata la fotocopia dei un valido documento di identità o di riconoscimento del comodante stesso;
o nel caso in cui il comodante abbia la disponibilità del veicolo a titolo di leasing, alla predetta dichiarazione sostitutiva deve altresì essere allegato l’assenso scritto del locatore;
o nel caso in cui il comodante abbia acquistato il veicolo con patto di riservato dominio, alla predetta dichiarazione sostitutiva deve altresì essere allegato l’assenso scritto del venditore (se il venditore è una persona giuridica, l’assenso
è sottoscritto da persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della persona giuridica stessa);
o l’attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l’istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione).
B) Fattispecie specifica: Comodato di veicoli aziendali
Sebbene la fattispecie del comodato di veicoli aziendali non sia stata espressamente contemplata dall’art. 247-bis del D.P.R. n. 495/1992, per finalità di semplificazione il Ministero dei Trasporti ha previsto una particolare disciplina per questa ipotesi specifica, che si verifica allorquando i veicoli che risultino nella disponibilità di aziende o di enti (pubblici o privati) a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto , di leasing o di locazione senza conducente, vengano concessi, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti (o, anche a soci, amministratori o collaboratori, come illustrato nel prosieguo).
In questo caso, la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Azienda o ente pubblico o provato), su delega del comodatario (redatta conformemente all’Allegato A/1 o all’Allegato A/2, a seconda che si tratti di persona fisica o giuridica), deve presenta un’istanza (redatta conformemente all’Allegato B/1), finalizzata all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.
Nel caso di concessione in comodato di un unico veicolo, all’istanza deve essere allegata, oltre alla delega del comodatario, l’attestazione di versamento di € 16,00 sul
c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l’istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione).
Nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali, può essere presentata un’unica istanza cumulativa (sempre attraverso il modello Allegato B/1), alla quale dovrà essere allegato, oltre alla delega del comodatario, anche l’elenco dei veicoli e dei relativi comodatari, un’attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e l’attestazione di versamento sul c.c.p. n. 9001 dei diritti di motorizzazione pari ad € 9 per ciascun veicolo (€ 9,00 x n veicoli).
Sul tema del comodato dei veicoli aziendali, la Circolare n.15513 precisa inoltre che:
• nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l’annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore;
• nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante ma a titolo di locazione senza conducente (ad esempio, i cosiddetti “noleggi full rent”) ricorre la necessità del preventivo assenso scritto del locatore.
A fronte di tale istanza viene rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nel citato Archivio Nazionale delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Ai fini della regolarità della circolazione, non è prescritto che la predetta attestazione debba essere tenuta a bordo del veicolo aziendale. La sua mancanza in sede di controllo su strada non è pertanto sanzionabile.
In sostanza, se la comunicazione della concessione in comodato di veicoli non aziendali comporta, in generale, l’aggiornamento della carta di circolazione mediante l’applicazione di un tagliando di aggiornamento nel quale è annotato il nome del comodatario, al contrario, la concessione in comodato di veicoli aziendali non determina l’aggiornamento della carta di circolazione, bensì solamente l’aggiornamento dei dati presenti nell’Archivio Nazionale di Veicoli, con l’inserimento delle generalità del comodatario, e la ricevuta della predetta registrazione non va obbligatoriamente tenuta a bordo del veicolo.
PROBLEMATICHE RISOLTE E DUBBI TUTTORA APERTI
Dopo i primi chiarimenti forniti dal Ministero dei Trasporti, erano rimaste ancora numerose questioni aperte, che sono state (quasi tutte) risolte con la Circolare ministeriale n. 23743 del 27/10/2014:
1) Computo dei termini:
L’art. 94, co. 4-bis, C.d.S., non specifica come debba essere conteggiato il periodo superiore a 30 giorni per la disponibilità del veicolo (anche a titolo di comodato) a soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione.
Questo aspetto è stato chiarito dalla Circolare n. 23743/2014, nella quale il Ministero dei Trasporti ha precisato che “il predetto periodo va computato in giorni naturali e consecutivi e non rileva la circostanza che si esaurisca nell’arco di un anno solare ovvero si protragga a cavallo di due o più anni solari (es: dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2015; dal 1° settembre 2015 al 31 gennaio 2016; dal 1° dicembre 2015 al 30
novembre 2017)”.
Tale principio trova applicazione anche con riguardo alle proroghe ed ai rinnovi di contratto, con la conseguenza che per quelli di durata inferiore o pari a 30 giorni non sussiste obbligo di comunicazione.
2) Dies a quo:
Lo stesso art. 94, co. 4-bis, C.d.S., impone inoltre che l’obbligo di comunicazione sia adempiuto entro 30 giorni.
Come chiarito dalla citata Circolare 23743, anche in tal caso, il termine va computato in giorni naturali e consecutivi e va fatto decorrere, nel caso del comodato, dalla data di stipula del contratto, contratto che può essere sia stipulato per iscritto, sia in base ad accordo orale, poiché gli artt. 1803 e ss. del Codice Civile non impongono vincoli di forma.
Entro il termine di 30 giorni devono essere comunicati anche le eventuali proroghe o cessazioni anticipate del comodato.
3) Differenze tra comodato e concessione in uso di veicoli aziendali:
Con importanti precisazioni, nella Circolare n. 23743 il Ministero ha chiarito che il comodato è caratterizzato dalla gratuità e dalla concessione del veicolo per uso esclusivo e personale dell’utilizzatore, con la conseguenza che rappresentano fattispecie diverse dal comodato di veicoli aziendali – rimanendo pertanto esentate dal nuovo obbligo di comunicazione all’UMC, ex art. 94, co. 4-bis, C.d.S. – quelle nelle quali l’utilizzo del veicolo:
a. avviene dietro la corresponsione, in tutto o in parte, di un corrispettivo per l’uso, in quanto il comodato è, per sua natura, a titolo gratuito; oppure
b. avviene a titolo di fringe benefit, poiché in tal caso, configurandosi un compenso in natura, non ricorre il caso del comodato, caratterizzato, come detto, dalla gratuità; oppure
c. a prescindere dal fringe benefit, avviene a titolo promiscuo (es. veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione, o nel tempo libero), in quanto in tal caso viene meno l’uso personale del veicolo, che contraddistingue il comodato.
Alla luce delle suddette precisazioni, si è dell’avviso che la fattispecie del comodato di veicoli aziendali sia nuova e differente rispetto a quelle consistenti nella concessione di veicoli aziendali ai dipendenti per uso esclusivamente personale, per uso promiscuo, ovvero per uso esclusivamente aziendale, in presenza di fringe benefit e/o di addebito di un importo al dipendente per l’uso del veicolo.
Infatti:
o nel primo caso (uso esclusivamente personale), si può configurare un fringe benefit in capo al dipendente, che costituisce un compenso in natura da tassare come reddito di lavoro dipendente, eventualmente diminuito dell’importo addebitato dalla società al dipendente (con il metodo del versamento, o della
trattenuta), esulando pertanto tale fattispecie dall’ipotesi del comodato, che è di per sé gratuito;
o nel secondo caso (uso promiscuo), si configura un fringe benefit in capo al dipendente, che costituisce un compenso in natura da tassare come reddito di lavoro dipendente, eventualmente diminuito dell’importo addebitato dalla società al dipendente (con il metodo del versamento, o della trattenuta), esulando pertanto tale fattispecie dall’ipotesi del comodato, che, come detto, è di per sé gratuito;
o nel terzo caso (uso esclusivamente aziendale), invece, nessun importo concorre come fringe benefit alla formazione del reddito di lavoro dipendente e/o viene addebitato a quest’ultimo, dato che il veicolo viene messo a disposizione dei dipendenti nei soli giorni lavorativi e, pertanto, l’utilizzo avviene a fini unicamente aziendali, esulando pertanto anche tale fattispecie da quella del comodato, che è caratterizzato dall’uso personale del veicolo in capo all’utilizzatore.
In questi casi, non sussiste dunque l’obbligo di comunicazione all’UMC.
Riteniamo comunque consigliabile, per evitare problemi in caso di controlli in strada da parte della polizia, tenere a bordo di ogni veicolo aziendale, concesso in uso ai dipendenti nelle tre opzioni sopra dette, copia della delibera dell’organo amministrativo della cooperativa, con cui si è decisa l’attribuzione in uso del veicolo al dipendente.
In considerazione di quanto ora esposto, ai fini del nuovo obbligo di comunicazione all’UMC, le ipotesi di concessione di veicoli aziendali ai dipendenti in comodato gratuito appaiono piuttosto residuali e limitate a specifiche, rare situazioni, nelle quali il veicolo viene dato al dipendente perché lo usi “esclusivamente” nel tempo libero, senza indicazione del fringe benefit in busta paga, e/o senza addebito di somme al dipendente mediante il metodo del versamento o della trattenuta.
4) Utilizzo del veicolo condiviso tra più dipendenti:
La Circolare n. 23743 ha poi sottolineato che anche l’ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicolo aziendale è esonerata dal nuovo obbligo di comunicazione all’UMC, dal momento che in tal caso, non solo viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale, ma anche la continuità temporale dello stesso.
5) Comodato di veicoli aziendali a soci, amministratori, collaboratori:
Con un’ulteriore importante chiarimento, nella Circolare n. 23743 è stato altresì puntualizzato che, nei casi in cui per il comodato di veicoli aziendali sussiste l’obbligo di comunicazione all’UMC, tale obbligo vale anche per la concessione del veicolo in comodato a soci, amministratori o collaboratori dell’impresa.
Tuttavia, anche per tali ipotesi valgono le considerazioni sopra riportate, in merito alla sporadicità delle situazioni che possono verificarsi nella prassi.
6) Comodato di veicoli aziendali e non aziendali a persone giuridiche:
Nella Circolare n. 23743, viene inoltre evidenziato che il comodato di veicoli aziendali e di veicoli non aziendali può essere concesso, non solo in favore di persone fisiche, ma anche in favore di altre aziende, enti od organizzazioni.
Purtroppo, non è chiaro come individuare, in tale caso, l’“uso personale” dell’utilizzatore.
7) Comunicazione dei beni concessi in godimento a soci e familiari:
per quanto attiene al collegamento tra la comunicazione dei beni concessi in godimento a soci e familiari dell’imprenditore (v. circolare Unicaf n. 30/2014) e la nuova comunicazione all’UMC, si sottolinea innanzi tutto la diversità tra le due comunicazioni,
possedendo un carattere prettamente fiscale la prima e strettamente amministrativo la seconda.
In merito, si pone in evidenza che l’unica fattispecie che costituisce oggetto di entrambe le comunicazioni è rappresentata dalla concessione di veicoli aziendali in comodato gratuito ai soci (o familiari dei soci, o familiari dell’imprenditore individuale) a determinate condizioni, ossia, allorquando questi non siano anche amministratori (dato, in tal caso, l’esonero dalla comunicazione dei beni concessi in godimento agli amministratori, che sussiste a prescindere dal fatto che venga o meno tassato il fringe benefit in capo all’amministratore stesso), oppure non siano anche dipendenti o lavoratori autonomi dell’impresa (dato, in tal caso, l’esonero dalla comunicazione dei beni concessi in godimento agli amministratori, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla tassazione specifica prevista dagli artt. 51 e 54 del Tuir), e sempreché sussista una differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e l’eventuale corrispettivo annuo relativo al godimento del bene (ossia, qualora il corrispettivo sia stato addebitato in misura inferiore al valore di mercato, ovvero addirittura non addebitato al socio), che il socio o familiare ha dovuto indicare nella propria dichiarazione dei redditi, nel quadro RL.
Sanzioni
Dal prossimo 3 novembre 2014 scatteranno anche le sanzioni per la mancata osservanza dei predetti obblighi.
Si tratta di sanzioni onerose, in quanto sono di carattere sia pecuniario (pagamento di una somma da euro 705 ad euro 3.526), sia amministrativo (ritiro della carta di circolazione), anche se a tutt’oggi non è chiaro come possano le forze di polizia eccepire, in sede di controlli in strada, se il conducente del veicolo è un utilizzatore abituale od occasionale.
Fonte: Unicaf