CONTRATTO DI EDIZIONE
FORMEBREVI EDIZIONI
CONTRATTO DI EDIZIONE
Con la presente scrittura privata tra:
Formebrevi Edizioni, con sede a Caltanissetta in via Xxxxxxxxxxxx s.n., nella persona del suo legale rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxxxx (di seguito indicato come Editore);
e il sig./sig.ra nato/a a il
residente in Codice fiscale (di seguito indicato/a come Autore). Premesso che l’Autore dichiara che l’opera provvisoriamente intitolata “ ” di seguito indicata come Opera) è di sua esclusiva proprietà e creazione, di essere l’unico titolare di ogni qualsiasi diritto di proprietà intellettuale su det- ta Opera, di averne la libera disponibilità e di non aver vincoli contrattuali e/o accordi con terzi che impediscano all’Autore di pubblicare l’opera con l’Editore, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1. Oggetto del contratto
L’Autore, agendo per sé, eredi ed aventi causa, cede in esclusiva all’Editore, che accetta, il diritto di pubblicazione e utilizzazione economica a mezzo stampa dell’opera dal titolo provvisorio “ ”.
Art. 2. Durata della cessione e tipo di contratto
Il presente accordo costituisce contratto di edizione a termine. La cessione dei diritti elencati all’art. 1 ha la durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data della firma del presente contratto. Il numero minimo di esemplari da stamparsi per ogni edizione non sarà inferiore a n. 100 (cento). Le spese di pubblica- zione e stampa dell’Opera sono interamente a carico dell’Editore. L’Editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente, comunicandolo preventivamente e per iscritto con raccomandata A/R e/o posta elettronica certificata all’Autore almeno 3 mesi prima di procedere ad una nuova edizione, in modo da permettere all'Autore di apporre eventuali modifiche all'Opera. Alla scadenza del contratto l’Editore potrà continuare a vendere le copie dell’Opera ancora disponibi- li fino all’esaurimento delle stesse.
Art. 3. Utilizzazione dell’Opera in forma diversa dalla pubblicazione su carta Qualunque utilizzo dell’Opera o di parti di essa, in qualsivoglia forma diversa dalla pubblicazione dell’Opera integrale su carta, dovrà essere esplicitamente richiesta per iscritto dall’Editore all’Autore che avrà facoltà di rifiutare o accettare. Per qualunque tipo di Opera derivata da quella oggetto del presente contratto sarà necessario un ulteriore accordo tra Autore e Editore. Il presente contratto ri- guarda unicamente l’Opera in oggetto intesa in normale edizione libraria.
Art. 4. Pacifico godimento dei diritti
L’Autore dichiara di essere l’unico autore ed esclusivo proprietario dell’Opera, di avere la piena di- sponibilità della stessa e tutte le facoltà necessarie a stipulare il presente contratto. L’Autore dichiara altresì di non avere ad altri ceduto alcuno dei diritti di utilizzazione economica e garantisce, per tutta la durata del presente contratto, il pacifico possesso e godimento dei diritti ceduti, ivi compreso quel- lo relativo al titolo dell’Opera; assicura che la pubblicazione dell’Opera non viola, né in tutto né in parte, diritti di terzi, né costituisce violazione di norme penali, manlevando l’Editore da tutti i danni e le spese che potessero derivargli in tal senso. L’Autore inoltre si impegna a prestare, a richiesta del- l’Editore, la propria collaborazione e assistenza qualora il pacifico godimento dei diritti ceduti venis- se turbato da parte di terzi e comunque a tenere indenne l’Editore dalle pretese o azioni di tali terzi.
Art. 5. Obblighi dell’autore
L’Autore si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a non pubblicare o far pubblicare né in proprio, né in collaborazione con altri, né in forma anonima, né sotto pseudonimo, né con il nome di congiunti, altra opera che abbia contenuto analogo all’Opera oggetto del presente contratto e che per tale carattere possa fare concorrenza alla stessa. L’Autore ha piena facoltà di pubblicare altri testi con altri editori senza nessun tipo di vincolo, non sussistendo l’esclusività con il presente contratto, ove non citato diversamente. L’Autore ha piena facoltà di trattare temi analoghi, ma di contenuto diverso con altri editori, salvo il patto di non concorrenza con l’Opera del presente contratto.
Art. 6. Consegna dell’opera
Prima della consegna della copia definitiva dell'Opera, l’Editore si impegna in un lavoro di editing della stessa. L’Autore verrà contattato dall’Editor che gli sottoporrà gli interventi di modifica che ri- terrà opportuni. L’Autore si impegna a consegnare copia definitiva del dattiloscritto su supporto digi- tale o invio tramite posta elettronica, secondo le indicazioni ricevute dall’Editore e secondo i tempi dell’Autore, completo, corretto e pronto per la stampa entro 90 giorni dalla firma del presente contrat- to. Qualora l’Autore non consegnasse il dattiloscritto entro i termini fissati, l’Editore ha la facoltà di risolvere con effetto immediato il presente contratto.
Art. 7. Correzione delle bozze e modificazioni
L’Autore si impegna a correggere le bozze con chiarezza e a restituirle entro 60 giorni dal ricevimen- to dell'Opera da parte dell’Editore. L’Autore ha diritto, a sua richiesta, a una seconda revisione delle bozze che dovrà restituire con il “visto si stampi” entro 30 giorni dal ricevimento dell'Opera da parte dell’Editore. Se l’Autore ometterà di restituire le prime o le seconde bozze entro i termini sopra indi- cati, l’Editore potrà pubblicare l’Opera nelle condizioni in cui è stata presentata dall’Autore e accetta- ta dall’Editore, dovendosi in tal caso ritenere sufficienti l’ordinaria revisione e la normale correzione delle bozze effettuata a cura dell’Editore.
Art. 8. Forma e termine della pubblicazione
L’Editore si impegna a pubblicare l’Opera entro il termine di 9 (nove) mesi dalla data di consegna della stessa. Il termine potrà però essere prolungato in considerazione di ritardi derivati da forza mag-
giore, o per omessa o ritardata restituzione delle bozze corrette da parte dell’Autore, facendo preven- tivo avviso all’Autore. L’Opera sarà riprodotta in conformità dell’originale e posta in vendita con in- dicazione del nome dell’Autore, come per legge. Il prezzo di vendita al pubblico è stabilito dall’Edi- tore che lo può variare di volta in volta a seconda delle esigenze commerciali dovendo dare preventi- vo avviso all’Autore tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata; l’Autore pertanto non rinuncia alle facoltà previste dall’art. 131 della legge 633/1941 ed è libero di recedere dal contratto qualora ritenga il prezzo di copertina inadeguato al punto tale da essere lesivo della sua Opera. Delle variazioni del prezzo di vendita al pubblico verrà data comunicazione all’Autore anche in sede di rendiconto annuale.
Art. 9. Obblighi dell’Editore
L’Editore si impegna a prestare la propria azione nel lavoro di promozione dell’Opera, attraverso un lavoro di diffusione mediatica; in particolare, l’Editore si impegna a produrre e diramare comunicati stampa relativi all’Opera alle redazioni compatibili con il genere dell’Opera, prima e dopo l’uscita dell’Opera. Se l’Autore lo desidera, potrà essere coinvolto, interfacciandosi con la redazione, fornen- do consigli e suggerimenti. L’Editore si impegna a svolgere azioni pubblicitarie e promozionali anche tramite l’invio di copie “omaggi-stampa”, che saranno quindi prive di spettanza per l’Autore e i cui costi di produzione e spedizione saranno totalmente a carico dell’Editore. L’Editore ha facoltà di pubblicizzare, promuovere e distribuire l’Opera come riterrà più opportuno, tenendo sempre informa- to l’Autore di qualsivoglia iniziativa promozionale. Spetta all’Editore la scelta di quali canali distri- butivi privilegiare per l’Opera. L’Autore potrà porre il veto su iniziative promozionali o pubblicitarie che non siano di suo gradimento. L’Editore può pubblicare o permettere ad altri di pubblicare, senza dovere alcun compenso all’Autore, brani dell’Opera, ritenuti opportuni nell’interesse della promozio- ne e della diffusione dell’Opera stessa. L’Editore provvederà al Deposito Legale del libro, come pre- visto dalla Legge.
Art. 10. Corrispettivo a favore dell’autore
Quale corrispettivo dei diritti ceduti spetterà all’Autore la percentuale del 5% (cinque per cento) sul prezzo di copertina, al netto d’IVA, di ciascuna copia effettivamente venduta a terzi tramite sito web dell’Editore o tramite vendita diretta. La percentuale spettante all’autore aumenta al 7% per la secon- da edizione, all’8% per la terza e successive edizioni.
Dal conteggio della percentuale saranno escluse, senza obbligo di giustificazione per l’Editore:
a) le copie destinate a saggi, omaggi e propaganda;
b) le copie inviate gratuitamente all’Autore (come oltre indicato);
c) le copie che l’Autore intenderà acquistare, con lo sconto del 40% (quaranta per cento) sul prezzo di copertina al netto d’IVA.
L’Editore si impegna inoltre a corrispondere all’Autore il 30% (trenta per cento) del ricavo netto in caso di cessione per diritti di traduzione in qualsiasi lingua (o dialetto) e riproduzione televisiva o ci- nematografica, rimanendo in capo all’Editore ogni potere, facoltà di determinazione e valutazione nella trattativa per detta cessione. Nessun compenso spetterà all’Autore sulle copie macerate e su quelle divenute inservibili.
Art. 11. Rendiconto e carattere dei compensi
L’Editore provvederà alla liquidazione dei compensi spettanti all’Autore entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, con riferimento alle vendite effettuate al 31 dicembre precedente; in tale occasione provvederà, altresì, a trasmettere all’Autore un rendiconto riguardante la tiratura dell’Opera, le copie effettivamente vendute a terzi, quelle utilizzate a scopi promozionali e quelle rimaste invendute.
Art. 12. Copie giustificative e copie omaggio
A pubblicazione avvenuta, l’Autore riceverà gratuitamente dall’Editore n. 10 (dieci) copie della prima edizione dell’Opera e n. 10 (dieci) copie per ogni successiva edizione. Su queste copie l’Autore non avrà diritto a percepire royalty.
Art. 13. Fuori catalogo e vendita delle copie dopo la scadenza del contratto
In caso di fuori catalogo, il contratto si intende risolto e l’Autore ritorna nel pieno possesso della sua Opera e nel pieno e pacifico godimento dei suoi diritti. Se l’Editore desidera procedere a una nuova stampa o edizione dell’Opera, dovrà stipulare con l’Autore un nuovo contratto di edizione.
Art. 14. Copie perite accidentalmente
In caso d’incendio, inondazione, allagamento o in ogni caso accidentale non dovuto a colpa o negli- genza dell’Editore o di terzi a cui l’Editore ha affidato la custodia del libro, che causasse il deteriora- mento, la distruzione o il perimento di tutte o di parte delle copie in giacenza, l’Editore non sarà rite- nuto responsabile delle copie deteriorate, distrutte o perite e quindi egli non dovrà all’Autore alcun diritto né alcuna indennità relativa a tali copie. In questo caso l'Editore è tenuto a fornire prova docu- mentata dell'avvenuto incidente che ha causato il danneggiamento delle copie dell'Opera.
Art. 15. Forma delle modifiche
Ogni eventuale modifica del contenuto del presente contratto sarà valida e operante solo se fatta in forma scritta e congiunta tra Autore ed Editore.
Art. 16. Autorità giudiziaria competente
Unico competente per ogni eventuale controversia derivante dall’interpretazione, esecuzione e cessa- zione per qualsiasi motivo del presente contratto sarà il Foro della città di Caltanissetta.
Fatto in due originali in Caltanissetta, il
L’Editore L’Autore