PARCO REGIONALE APPIA ANTICA PATTO DI COLLABORAZIONE
PARCO REGIONALE APPIA ANTICA PATTO DI COLLABORAZIONE
TRA
Ente Parco Regionale dell’Appia Antica con sede in Via dell’Appia Antica n.42 , 00179 Roma,
C.F. 96289850586, nella persona del Direttore Xxxx Xxxxx
e
Associazione Retake Roma - Organizzazione di Volontariato (Onlus) - Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 - Xxxx - C.F.97820760581 - Iscritta dal 04/09/2015 al n. 10535 del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato tenuto dalla Regione Lazio.
rappresentata dalla sig.ra Xxxxx Xxxxx in qualità di Presidente e rappresentante legale dell’Associazione stessa, di seguito denominata Proponente;
Visto
la Legge Regionale 26 giugno 2019, n. 10 “Promozione dell'amministrazione condivisa dei Beni comuni” ed il Regolamento regionale 19 febbraio 2020, n. 7 “Regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni”, che indicano il percorso per una proficua collaborazione tra cittadini ed amministrazioni pubbliche;
l’Atto di Indirizzo di cui alla deliberazione n.09/2020 del Presidente dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica, avente ad oggetto: Promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni, mediante forme di collaborazione tra l'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica e gli enti locali e i cittadini attivi, finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa degli stessi;
Premesso
Che l’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica, ha tra i suoi compiti istituzionali, le attività concernenti la tutela, la valorizzazione e la conservazione del proprio patrimonio ambientale nonché le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree direttamente affidate alla propria gestione;
che l’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica dispone di un patrimonio ambientale che rappresenta una componente fondamentale del paesaggio tutelato dall'art. 9 della Costituzione Italiana ed un elemento di riqualificazione e miglioramento dell'estetica urbana;
che il D.lgs n. 117/2017 " Codice del Terzo Settore ", valorizza il volontariato associato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato;
che l’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione, valorizza le forme di cooperazione dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in particolare attraverso le associazioni e le organizzazioni del volontariato;
che la proposta pervenuta con nota n.1352 del 18 maggio 2020 prevede lo svolgimento di un servizio di volontariato, consistente in:
□ Azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione:
raccolta spazzatura dalle aree verdi, piccole attività di sfalcio nelle aree indicate, attività di manutenzione (panchine, staccionate ecc.) e piccole potature previa autorizzazione.
□ Attività culturali:
un percorso di visite guidate (Retake Cultura), anche in collaborazione con altre associazioni culturali;
incontri di avvicinamento ai temi dell’ambiente e della sua salvaguardia (Retake Xxxxxx).
□ Attività di sensibilizzazione:
per la conoscenza e la sensibilizzazione, soprattutto dei più giovani, sulle tematiche ambientali
e di difesa del territorio;
verso i frequentatori del parco al rispetto e alla tutela di questo straordinario patrimonio storico-archeologico e paesaggistico.
Considerato
- che il presente Patto di Collaborazione è il frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordata in fase di progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui l’Ente Parco e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
-che quanto previsto verrà attuato nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa vigente sulla base di una programmazione condivisa dei servizi e delle azioni
Tutto ciò premesso
Si conviene e si stipula quanto segue Art. 1
Premessa
Le premesse costituiscono parte integrante del presente patto di collaborazione; le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore attuazione del progetto, conformando la propria attività ai principi della trasparenza, della solidarietà e della sussidiarietà, ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca e responsabilità.
Art.2
Oggetto e finalità
il presente patto di collaborazione ha per oggetto l’attività di volontariato svolta dall’Associazione proponente, nell’area denominata Acquedotti in diretta gestione all’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica, per:
□ Azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione:
raccolta spazzatura dalle aree verdi, piccole attività di sfalcio nelle aree indicate, attività di manutenzione (panchine, staccionate ecc.) e piccole potature previa autorizzazione.
□ Attività culturali:
un percorso di visite guidate, anche in collaborazione con altre associazioni culturali;
incontri di avvicinamento ai temi dell’ambiente e della sua salvaguardia.
□ Attività di sensibilizzazione:
per la conoscenza e la sensibilizzazione, soprattutto dei più giovani, sulle tematiche ambientali e di difesa del territorio;
verso i frequentatori del parco al rispetto e alla tutela di questo straordinario patrimonio storico-archeologico e paesaggistico.
Art. 3
Durata dell’attività e luogo di inizio dell’esecuzione
L'attività dovrà essere prestata a partire dalla data del Verbale di avvio dell'esecuzione delle azioni di cura nell’area denominata Acquedotti, che verrà redatto a seguito della stipula del presente patto di collaborazione, ed avrà la durata di 2 anni.
Un gruppo di lavoro di coprogettazione tra l’Ente Parco Regionale Appia Antica (Servizi Comunicazione, Vigilanza, e Tecnici) e Retake, definirà a cadenza semestrale un programma delle attività, e coordinerà le attività concordate.
Il patto di collaborazione, in quanto disciplinante, potrà essere modificato ed integrato in relazione alle esigenze, che dovessero emergere durante il periodo di validità dello stesso.
Art. 4
Impegni dell’Associazione
L'Associazione si impegna a prestare per il tramite dei propri associati la collaborazione consistente in attività volontaristiche prestate a titolo gratuito, secondo le modalità previste dai successivi articoli. L'Associazione provvederà pertanto a impegnare i propri Soci che, con serietà ed affidabilità, presteranno attività in forma volontaria, libera e gratuita e verranno coordinati tramite il coordinatore dei volontari.
Art. 5
Impegni dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica
L’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica assicurerà le attività di collaborazione e provvederà alle necessarie comunicazioni con l'Associazione rispetto a problematiche, nuove esigenze, aggiornamento dell'organizzazione delle attività da definire attraverso la riapertura della fase di coprogettazione.
Art. 6
Organizzazione delle attività di cura
Un gruppo di lavoro di coprogettazione tra l’Ente Parco Regionale Appia Antica (Servizi Comunicazione, Vigilanza, e Tecnici) e Retake, definirà a cadenza semestrale un programma delle attività, e coordinerà le attività concordate.
La programmazione semestrale, avuto riguardo alle specificità del bene o dei beni oggetto dello stesso, definisce, per il conseguimento degli obiettivi che la collaborazione persegue, le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione in cui consisterà l’intervento degli operatori volontari.
L’Associazione si impegna a fornire all’Ente Parco una relazione illustrativa, anche attraverso l’utilizzo di documenti multimediali, delle attività svolte.
L’Ente Parco si impegna a promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata informazione alla cittadinanza delle attività svolte e, più in generale sui contenuti e sulle finalità del Patto di collaborazione.
Art.7
Svolgimento delle attività
Un rappresentante dell'associazione dei volontari si coordinerà con l’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica, in particolare con il Servizio tecnico naturalistico, manutenzione del territorio e/o con il Servizio Comunicazione e Educazione ambientale.
Gli operatori sono tenuti in ogni caso al rispetto e all'ottemperanza delle norme statutarie dell'Associazione di cui condividono le finalità e gli obiettivi, nonché, nello svolgimento delle attività, al rispetto delle disposizioni dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica.
Art. 8
Norme di comportamento e riconoscibilità dei volontari
Gli operatori volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente ai responsabili della struttura qualsiasi situazione di emergenza o di pericolo nonché ogni fatto che possa ledere il decoro pubblico od ostacoli la fruizione delle aree verdi da parte dei cittadini, eventualmente riscontrati durante l'espletamento delle attività di cura. L'abbigliamento dei volontari sarà quello previsto dallo statuto dell'Associazione stessa, in modo da poter essere facilmente identificati da cittadini e turisti.
Art. 9 Formazione
L'Ente Parco Regionale dell’Appia Antica si impegna a garantire che la preparazione degli operatori sia adeguata alle funzioni da svolgere.
I cittadini attivi si impegnano a rispettare le indicazioni fornite dall’Ente parco circa le modalità operative cui attenersi, al fine di operare in condizioni di sicurezza e di utilizzare correttamente il materiale necessario alle attività, eventualmente fornito in dotazione dall’Ente Parco, compresi eventuali dispositivi di protezione, qualora ritenuti necessari.
Art. 10
Impegni delle Parti
L'Associazione provvederà a stipulare una polizza assicurativa a copertura di eventuali infortuni e malattie connessi con lo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, nonché per qualsiasi evento o danno a persone o a cose causato in conseguenza di esse - in conformità alle indicazioni dell'art. 18 del D.lgs n.117/2017 - esonerando L’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento della prestazione volontaria.
Per l'attività svolta non è dovuto alcun compenso da parte dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica ai volontari e/o all'Associazione, fatto salvo il rimborso delle spese di cui al successivo art.
11. L'Associazione, oltre a quanto già previsto si impegna a non sfruttare commercialmente il nome, il marchio, l'immagine Ente Parco Regionale dell’Appia Antica .
Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi coinvolti nelle azioni previste dal presente patto di collaborazione non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con l’Ente Parco, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte dell’Ente Parco ai soggetti realizzatori, in quanto promosse e realizzate in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, IV comma dell’articolo 118 della Costituzione.
Art. 11 Rimborso spese
Le attività di volontariato dovranno essere realizzate a titolo gratuito.
Ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 10/2019, il patto non può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, se non rimborsi relativi alle spese certificate quali, a mero titolo esemplificativo:
a) l’onere a carico dell’Ente Parco delle spese relative alle utenze, alla manutenzione di beni immobili o alle coperture assicurative a tutela dei rischi di infortunio e della responsabilità civile nei confronti dei cittadini attivi che ne fossero sprovvisti in proprio, per la durata delle attività da svolgere previste dal patto di collaborazione;
b) agevolazioni in materia di canoni, in relazione, in particolare, agli oneri dovuti all’amministrazione per l’uso di beni immobili;
c) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali, materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale, nonché la fornitura di specifici servizi necessari alla realizzazione delle attività previste. L’Ente Parco, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
Art. 12
Modalità di erogazione delle somme
L’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica si impegna a rimborsare esclusivamente le somme indicate al precedente art. 11, previa presentazione di documentazione a comprova delle spese sostenute riepilogate in apposito elenco.
Le spese devono essere giustificate da fatture o altri documenti fiscali di equivalente valore probatorio, in regola con la normativa fiscale e contabile.
Gli effettivi rimborsi saranno eseguiti secondo la documentazione giustificativa presentata .
A corredo della suddetta documentazione, deve essere presentata un'apposita relazione esplicativa delle attività svolte e dell'elenco dei volontari impiegati nel periodo.
Art. 13
Verifiche e controlli
L’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica vigilerà sul rispetto di quanto stabilito nel patto di collaborazione e, a tal fine, potrà in qualsiasi momento verificare la corretta esecuzione e l'efficacia delle attività previste. Nel caso di accertate violazioni di quanto disposto dal presente atto, con riferimento particolare ad eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, il Dipartimento e/o l'Associazione provvederanno all'esclusione dal servizio dell'operatore interessato.
Art. 14 Privacy
Le Parti si obbligano reciprocamente al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi di riservatezza prescritti dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), aggiornato al D. Lgs. 101/2018 di adeguamento al Reg. UE 2016/679 GDPR, e pertanto, i dati ritenuti personali, indispensabili per/l'attività oggetto della presente convenzione, saranno esclusivamente utilizzati per l'integrale esecuzione della stessa.
Art. 15
Risoluzione anticipata
L’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica può risolvere il presente patto di collaborazione in ogni momento, previa comunicazione di almeno dieci giorni da inviare alla controparte mediante raccomandata A/R, per inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle somme di cui all'alt. 11 dovute all'Associazione, fino al ricevimento della comunicazione.
L'Associazione può risolvere il presente patto di collaborazione in ogni momento, previa comunicazione di almeno quindici giorni, da inviare alla controparte mediante Raccomandata A/R, per inadempienza da parte Ente Parco Regionale dell’Appia Antica degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardano in senso stretto l'attività oggetto del presente atto.
Art. 16 Comunicazioni
Ogni comunicazione o richiesta, riferibile al presente atto, dovrà essere effettuata per iscritto all'altra parte presso le sedi, così come indicate in epigrafe, o presso altro indirizzo comunque comunicato per iscritto dalla parte interessata.
Art. 17 Responsabilità
In nessun caso una parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente atto.
Art. 18 Coprogettazione
Le parti dichiarano espressamente che il presente patto di collaborazione è il risultato del lavoro di coprogettazione, interamente ed in ogni singola sua parte.
La fase di coprogettazione si aggiornerà a cadenza semestrale e potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l’opportunità.
Art.19
Modifiche al patto di collaborazione
Eventuali accordi integrativi e/o modificativi del patto di collaborazione emersi nel corso della coprogettazione dovranno essere messi per iscritto tra le Parti.
Art. 20
Foro competente, Oneri e spese
Qualora insorgano controversie tra le parti del patto o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Ente parco ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.
Per qualsiasi controversia che non dovesse essere risolta attraverso il tentativo di conciliazione circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto, il Foro competente è quello di Roma.
Il presente patto di collaborazione, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131/86, soltanto in caso d'uso.
Ente Parco Regionale dell’Appia Antica Associazione
Il Direttore Il Presidente