LAVORO A CHIAMATA
Lun 09/12/2013
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Estratto da pag. NT1
Età e vincoli temporali
a chi sceglie iljob oncal
• pagina lO
Job on cali. Le cautele in vista delle festività natalizie
Lavoro a chiamata con vincoli temporali
e di età anagrafica
Non si possono superare 400 giornate in tre anni Contratti riservati solo a under 24 e over 55
ACURA DI
Xxxxxxxxxx Xxxx Porta
· Un contratto flessibile che spazia all'interno di un perime tro molto ampio. Illavoro aclia mata, introdotto nel 2003 con il pacchetto Biagi, si presta a un ri corsopiùfrequenteneiperiodife riali, come quello natalizio.
Le modifiche che hanno inte
ressato il contratto nell'ultimo anno e mezzo, però, prima con la legge 92/2012 e poi con il Dl 76/2013, impongono ai datori di adottare con attenzione questa formula contrattuale, per evita re-in sede ispettiva- che il rap porto di lavoro sia trasformato in un "normale" contratto a tem popieno e indetenninato, fin dal
la sua costituzione (il primo ef
fetto della legge 92/2012 è stato infatti un calo evidente, sia l'an no scorso, sia quest'anno, dei contratti a chiamata).
Come chiarito dal va demecum del ministero del Lavo ro del22 aprile2013, sipuò ricorre re aljob on call per le prestazioni rese per periodi di durata signifi cativa, purché non ci sia esatta
coincidenza tra la durata della prestazione svolta e la durata del contratto.
L'instaurazione
Ilprimo passo, prima di procede re all'assunzione del lavoratore a chiamata, è quello di verificare se l'attività o il soggetto interessato rientrano nel campo di applica zione del contratto: ci sono infat ti specifiche ipotesi soggettive e oggettive che ne definiscono l'ambito di utilizzo.
Èpossibile instaurare contrar-
ti a chiamata, senza limitazioni sull'attività di impiego, perdue ti pologie di soggetti:
• i giovani di età inferiore a 24 an ni, purché la prestazione si esauri sca entro il venticinquesimo an no di età (quindi, stipulando- di fatto - solo rapporti di lavoro a termine);
• i soggetti di età superiore a55 an
ni, anche pensionatL Rimangono le ipotesi oggetti
ve, per le prestazioni dicaratte re discontinuo o intermittente, individuate dai Contratti colletti vi nazionali di lavoro, o compre se tra le attività elencate nella ta bella approvata con il regio decre to 2657/1923-
La riforma del lavoro del 2012 ha abrogato la possibilitàdiricor rere aljob on call per periodi pre detenninati nell'arco della setti mana, del mese o dell'anno: con la disciplina precedente, era in
fatti possibile ricorrere a questo contratto nei week end, nelle fe rie estive o nelle vacanze natali zie e pasquali.
Ora invece (in base all'articolo 34 comma l, del Dl 276/2003), l'uso di questo istituto nei perio di «predetenninati» appare pos sibile- secondo la tesi sostenuta dal Lavoro nella circolare 2 oho12-solo laddove questi sia
no stati individuati dai Ceni.
È opportuno anche verificare che non ci siano condizioni ostati
ve (si veda il grafico a lato) e valu tare se pattuire o meno l'indenni tà di disponibilità.
I contratti a chiamata attivati senza rispettare le condizioni previste saranno considerati a tempo pieno e indeterminato: in
questo caso, in sede di accerta mento da parte dell'Inps, si profi la la pretesa contributiva con rife rimento al minimale giornaliero, anche per i periodinon lavorati.
Il contratto a chiamata può es sere stipulato sia a tennine (non èsoggetto alla disciplina del Dlgs 3()8hom, come chiarito dall'in terpello del Lavoro 72/20()()), sia a tempo indeterminato.
La gestione
Il ricorso a prestazioni di lavoro intennittente èamesso, per cia scun lavoratore, con lo stesso da tore di lavoro, per un massimo di 400 giornate di effettivo lavoro
«neU'arco di tre anni solari>>.
Il conteggio delle prestazioni dovrà essere effettuato, a partire dal giorno in cui si chiede la pre stazione, a ritroso di tre anni. Questa disposizioneè stata intro dotta dal Dl 76/2013, entrato in vi gore l'estate scorsa, quindi nel computo - come chiarito dalla circolare del Lavoro 35/2013 - vanno considerate solo le giorna te di effettivo lavoro prestate do po il28 giugno 20IJ
I1 tetto massimo delle 400 giornate di lavoro effettivo non si applica nei settori del turi smo, dei pubblici esercizi e del lo spettacolo.
In tutti gli altri ambiti, lo sfora mento del limite comporterà la trasfonnazione del rapporto in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data del superamento.
È obbligatorio, infme, fare la
comunicazionepreventiva del le chiamate.
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Cinque punti da controllare
Le verifiche da fare per stipulare correttamente ilcontratto a chiamata
l requisiti
Il lavoro a chiamata è una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata da prestazioni a carattere
«discontinuo o intermittente>>. Il datore deve innanzitutto verificare che la prestazione da proporre al lavoratore abbia queste caratteristiche
l soggetti
Il contratto di lavoro intermittente si può stipulare con persone di oltre 55 anni di età o sotto i 24anni di età, fermo restando ehe le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno
Le attività e i settori
Si può usare il lavoro a chiamata per le attività o per i periodi predeterminati nell'arco della
l divieti
Il datore deve ricordare che il lavoro intermittente non si può usare:
• per sostituìre lavoratori in
sciopero
• presso unità produttive nelle quali ci siano stati licenziamenti collettivi o sospensioni/ riduzione dell'attività, con ricorso a integrazioni salariali (per lavoratori adibiti alle stesse mansioni)
• da parte di aziende che non siano
L'indennità di dis nibilità Il datore può stipulare il contratto con o senza previsione del diritto all'indennità di disponibilità, a seconda che il lavoratore assuma o meno l'obbligo di rispondere alla chiamata del datore (con preavviso non inferiore a un giorno lavorativo). Se è previsto l'obbligo di risposta, il datore deve corrispondere l'indennità
Internet, smso fax Prima di impiegare un lavoratore a chiamata, ildatoredevesempre effettuare la comunicazione preventiva, tramite questi canali:
• il modulo informatico
Uni-Intermittente: tramite email (non necessariamente Pec) all'indirizzo intermittenti@mailcert.lavoro. xxx.xx
FORMAZIONE E LAVORO
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• il xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx
La durata
la prestazione può essere considerata discontinua anche laddove sia resa per periodi di durata significativa, purché intervallati da una o più interruzioni, in modo tale che non ci sia una esatta coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione
settimana del mese o dell'anno, individuati dai contratti collettivi nazionali dilavoro.Inoltre, è possibile utilizzareil contratto in determinati settori, in base alle disposizioni del decreto del ministero del lavoro del23 ottobre 2004(attività elencate nella tabella approvata con il Rd 2657/1923): commessi, trasportatori, camerieri, fattorini, xxxxxxxx, magazzinieri, interpreti e così via
in regola con la valutazione dei rischi relativi alla sicurezza sul lavoro
n limite temporale
lo stesso datore non può ricorrere aljob-on-call, con lo stesso lavoratore, per più di 400giornate di lavoro effettivo, nell'arco di tre anni solari. Devono essere computate le giornate a partire dal 29 giugno 2013. Sono esclusi da questo limite il turismo, i pubblici esercizi e lo spettacolo
economica di disponibilità disciplinata dai Ccnl ovvero, in via sostitutiva, fissata dal Dm del 10 marzo2004 in misura non inferiore a120% della retribuzione, per il periodo in cui il lavoratore resta in attesa della chiamata. Il premio Inail si paga includendo anche l'indennità di disponibilità (circolare Inail 64/2012)
• con sms, per le prestazioni da rendere non oltre 12 ore dalla comunicazione, indicando il codice fiscale del lavoratore e previa registrazione del datore al sito cliclavoro
• incasodi malfunzionamentodel sistematelematica: inoltrando un fax alla Dtl competente e conservando la ricevuta dell'invio con la comunicazione di malfunzionamentodelsistema
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Regime transitorio. La scadenza del31 dicembre
I vecchi accordi escono di scena
""'" Ivecchicontratti achiama ta, non in linea con le disposi zioni della riforma «Fornero», scadono a fine anno. Il Dl 76/2013 ha spostato infatti in avanti la tìnedel «regime transi torim> di vigenza dei contratti a chiamata (sia a tempo determi nato, sia indeterminato) attivi al 18luglio 2012 ma non in linea con le disposizioni della legge 92/2012. Il termine entro cui questi "vecchi" rapporti si do vranno esaurire è stato rinvia to, appunto, dal 18luglio 2013 al
31 dicembre prossimo. Altri menti,questi contratti scadran noex legedal 1, gennaio 2014
Le conseguenze per il man cato rispetto di questa previsio ne possono rivelarsi pesanti:se condo le indicazioni del mini stero del Lavoro, tornite con la circolare 18/2012, in caso di vio lazione della vigenza transito ria, l'eventuale prosecuzione della prestazione sarà conside rata in nero, poiché vietata, con l'applicazione delle sanzioni previste per questa condotta.
Volendo fare un esempio pratico, il contratto stipulato con un lavoratore over 45 (ipo tesi percorribile in virtù della disciplina normativa in vigore prima della riforma «Forne ro»), che non abbia nel frattem po superato i 55 anni di età, ces serà di produrre effetti e l'even tuale prestazione resa in viola zione di questo divieto sarà considerala in nero.
Come bisogna procedere, dunque, per gestire queste ca sistiche e non inconere nelle sanzioni? In primo luogo, oc corre verificare l'eventuale in compatibilità dei "vecchi"con tratti con riferimento alle cau sali oggettive o soggettive che consentono l'instaurazione del rapporto, come rifonnula te dalla legge 92/2012.
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In caso di esito negativo di questa verifica, e quindi di ces sazione ex lege del rapporto, i datori di lavoro dovranno in-
tormare i lavoratori interessa ti. Anche se non c'è un obbligo fissato per legge, è comunque opportuno predisporre una comunicazione scritta sulla cessazione "torzosa" del rap porto di lavoro, citando gli estremidella disposizione nor mativa in questione. Peraltro, nonostante questo punto non sia stato oggetto di interpreta zioni di prassi, si ritiene che, nei confronti del lavoratore, debba essere rispettato il peri odo di preavviso.
Sarà dunquepossibileinstau rare un nuovo rapporto dilavo ro, ovviamente non più nella declinazione a chiamata.
Il ministero del Lavoro, con la circolare 35/2013, ha precisa to che gli stessi datori saranno tenuti a effettuare la comunica zione telematica di cessazio ne del rapporto al centro per l'impiego, in base all'articolo 21 della legge 264/1949·
Un altro aspetto rilevante ri guardal'applicazionedelcosid detto ticket sulle cessazioni dei rapporti di lavoro (introdotto dall'articolo 2, comma 'li, della legge 92/2012): il ministero del Lavoro ha chiarito che, in que staspecificaipotesi,ilconn·ibu to non è dovuto.
Poiché si tratta di "interru
zioni" delrapportodilavorode terminate da una disposizione di carattere eccezionale, que ste prescindono dalla volontà del datore di lavoro esi configu rano come un vero e proprio obbligo di legge. Una diversain terpretazione nonsarebbe in li nea con lo spirito del legislato re sotteso all'introduzione del contributo, che vuole costitui re anche un disincentivo per i datori di lavoro intenzionati a recedere da lm rapporto.
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La circolare35/2013 del Lavoro
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