Assicurazione R.C. AUTO
Natanti
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Impresa: Cargeas Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Progetto Sicurezza Auto – Natanti
Data di realizzazione: 1 gennaio 2019 – Il presente DIP Aggiuntivo R.C. auto è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documen- to informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’im- presa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
CARGEAS Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Tel. 02 499 80.1, sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/, Indirizzo email: xxxxxxx@xxxxxxx.xx, Indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx.
Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif SA, Codice Fiscale, Partita Iva e N. iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154, N. iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064, Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13/2/1987 (G.U. del 16/3/1987, n. 62).
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2017 pari ad € 119.890.797, dei quali € 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed € 87.078.797 a titolo di riserve patrimoniali e utile dell’esercizio.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxxxxxx.xx//xxxxxxx-x-xxxx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx- report). Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a € 91.716.067, il requisito patrimoniale minimo è pari a
€ 41.272.230 e i fondi propri ammissibili alla loro copertura sono pari a € 146.519.439. L’indice di solvibilità dell’Impresa (solvency ratio) è pari al 160%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
La presente copertura assicurativa copre i rischi della responsabilità civile derivanti dalla navigazione o dalla giacenza a terra o in acqua dei natanti a motore, per i quali è obbligatoria l’assicurazione, con tariffa fissa. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. | |
Massimali | L’Impresa risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000,00 per i danni alla persona e di € 1.220.000,00 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto. |
Garanzie estese | La polizza comprende le seguenti estensioni di garanzia offerte gratuitamente: - Natanti stabilmente adibiti a scuola guida; - Giacenza a terra. |
Tipo di guida | La polizza non prevede la personalizzazione in base al conducente. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Non sono previste opzioni con sconto sul premio. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Xxxxx a cose ed animali di terzi non trasportati | L’Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. Per motoscafi ed imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto compresa tra 7,5 e 24 metri, ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto, di tonnellate fino a 50, l’opzione è gratuita. Per Natanti ed imbarcazioni fino a 25 tonnellate di stazza lorda, adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone (escluse le aziende municipalizzate di trasporto), l’opzione prevede la corresponsione di un premio aggiuntivo. |
Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone | L’Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. Tale opzione aggiuntiva è acquistabile unicamente per Natanti ed imbarcazioni fino a 25 tonnellate di stazza lorda, adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone (escluse le aziende municipalizzate di trasporto). |
Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone | 1. Danni a cose ed animali di terzi L’Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. Sono esclusi dalla Copertura i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante. 2. Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone L’Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. Tale opzione aggiuntiva è acquistabile unicamente per Natanti ed imbarcazioni fino a 25 tonnellate di stazza lorda, adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone (escluse le aziende municipalizzate di trasporto). |
Attività idrosciatoria – Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano | L’Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall’esercizio dell’attività idrosciatoria e di traino di paracadute ascensionale o deltaplano. |
Estensione limiti di navigazione | Fermo quanto previsto nella sezione relativa ai limiti di navigazione, questi vengono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell’Atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo? |
In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
COPERTURA INCENDIO E FURTO (la Copertura è concedibile solo con specifica autorizzazione da parte dell’Impresa) | |
Garanzie di base | L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Natante assicurato, compresi i pezzi di ricambio e tutto ciò che ne forma normale dotazione, nonché gli accessori non di serie e/o optional e gli apparecchi fono-audiovisivi (purché stabilmente fissati al Natante e compresi nel valore assicurato), a seguito di: - Incendio, esplosione, scoppio, azione del fulmine e caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; |
- Furto (consumato o tentato), rapina ed estorsione, compresi i danni arrecati al Natante nell’esecuzione o in conseguenza del furto/rapina. Sono compresi anche i danni subiti dal Natante durante la circolazione successiva al furto/rapina. - Ricorso Terzi: è una clausola valida per danni materiali e diretti, sino alla concorrenza di € 260.000,00, provocati a cose di terzi dall’incendio del natante quando lo stesso non si trovi in navigazione. La somma assicurata, riportata nella scheda di polizza, dovrà essere dedotta dalle pubblicazioni Eurotax Nautica; per natanti di prima immatricolazione con riferimento alle quotazioni di Eurotax Nautica “giallo”, mentre per natanti usati si farà riferimento alla media delle quotazioni tra Eurotax Nautica “giallo” ed Eurotax Nautica “blu”. In caso di assicurazione di accessori non di serie, optional e apparecchi fono-audiovisivi, il valore da assicurare deve comprendere il costo degli stessi comprovato da fattura o titolo equipollente. | |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Deroga allo scoperto: pagando un premio aggiuntivo la copertura Furto sarà prestata senza applicazione di alcuno scoperto. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’Impresa liquida gli indennizzi per la copertura Furto al netto degli scoperti e/o franchigie indicate nella scheda di polizza. L’assicurazione non comprende i danni: - avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove; - avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; - determinati od agevolati da dolo o colpa grave del contraente/assicurato, di loro conviventi, dipendenti o persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del natante assicurato; - causati da semplici bruciature non seguite da incendio, danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; - il Furto e i danni derivati dal Furto di apparecchi Fono-audiovisivi se non avvenuti congiuntamente al Furto del natante stesso; - causati dagli eventi coperti dalla copertura assicurativa Eventi Speciali. |
COPERTURA EVENTI SPECIALI (la Copertura è concedibile solo con specifica autorizzazione da parte dell’Impresa) | |
L’impresa risponde dei danni materiali e diretti subiti dal natante in conseguenza di: - Eventi naturali: grandine, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve e/o ghiaccio, purché non derivanti da fenomeni sismici e sempre che la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, compresi i natanti, siano essi assicurati o meno; - Altri eventi: tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio, vandalismo, atti dolosi. | |
Garanzie di base | La somma assicurata, riportata nella scheda di polizza, dovrà essere dedotta dalle pubblicazioni Eurotax Nautica; per natanti di prima immatricolazione con riferimento alle quotazioni di Eurotax Nautica “giallo”, mentre per natanti usati si farà riferimento alla media delle quotazioni tra Eurotax Nautica “giallo” ed Eurotax Nautica “blu”. In caso di assicurazione di accessori non di serie, optional e apparecchi fono-audiovisivi, il valore da assicurare deve comprendere il costo degli stessi comprovato da fattura o titolo equipollente. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Questa copertura non prevede ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’Impresa liquida gli indennizzi per la copertura Furto al netto degli scoperti e/o franchigie indicate nella scheda di polizza. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro 1) Copertura RC Auto: In caso di sinistro, la denuncia deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Sinistri con controparti xxxxxx Xxxxx subiti in Italia: - in caso di sinistro, avvenuto in acque italiane, provocato da un natante immatricolato all’estero, il danneggiato ha diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro, anche all’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il natante che ha causato il sinistro; - nel caso di sinistri che coinvolgono natanti immatricolati in Austria, Germania e Slovenia e dotati del certificato internazionale di assicurazione, il danneggiato ha diritto di richiedere il risarcimento dei soli danni alla persona all’Ufficio Centrale Italiano; - in caso di sinistro che coinvolga un natante non identificato, immatricolato all’estero e non assicurato, oppure immatricolato all’estero e assicurato da una compagnia che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento e che si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa al momento del sinistro o successivamente, la richiesta di risarcimento può essere rivolta all’impresa designata dall’IVASS competente per territorio e contestualmente alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a. (CONSAP). Xxxxx subiti all’estero: in caso di incidente all’estero provocato da un natante immatricolato all’estero, la richiesta di risarcimento va inviata al proprietario del natante estero. 2) Altre coperture - Incendio, Furto, Eventi Speciali. In caso di sinistro l’assicurato deve: • darne avviso scritto all’intermediario o all’Impresa, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza e fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; • in caso di Furto, Incendio o Evento Speciale, presentare immediata denuncia all’Autorità competente e inoltrare copia all’Impresa; • astenersi dall’effettuare riparazioni al natante, salvo quelle urgenti, senso consenso dell’Impresa o prima che siano trascorsi 10 giorni dalla denuncia; • in caso di Xxxxx totale, rapina e pirateria senza recupero del natante, produrre denuncia alle Autorità; certificato attestante l’iscrizione al RID, se prevista, perdita di possesso, nonché procura a vendere ovvero radiare e demolire il natante che dovesse essere ritrovato dopo la liquidazione. |
Assistenza diretta/in convenzione Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus Non applicabile per questo tipo di tariffa (tariffa fissa). | |
Gestione da parte di altre imprese Non sono presenti altre imprese che si occupano della trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione I diritti derivanti dalla copertura assicurativa si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Riguardo le coperture Responsabilità Civile, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il terzo interessato ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione risarcitoria. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, o la cessazione della copertura assicurativa. Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. |
Obblighi dell’impresa | 1) Copertura RC Termini per la formulazione di un’offerta al danneggiato L’impresa, ricevuta la richiesta di risarcimento, formula al danneggiato un’offerta congrua e motivata per il risarcimento, ovvero comunica dettagliatamente i motivi per i quali non ritiene di fare un’offerta, entro i seguenti termini: - 60 giorni per i sinistri con soli danni a cose; - 90 giorni per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. Termini per il pagamento della somma offerta al danneggiato - se il danneggiato dichiara di accettare la somma che gli è stata offerta, l’Impresa provvede al pagamento entro 15 giorni; - se il danneggiato comunica di non accettare l’offerta, l’Impresa entro 15 giorni corrisponde ugualmente la somma imputandola alla liquidazione definitiva del danno; - se decorsi 30 giorni, il danneggiato non fa pervenire alcuna risposta, l’Impresa corrisponde all’interessato ugualmente la somma imputandola alla liquidazione definitiva del danno. 2) Altre coperture Incendio, Furto, Eventi Speciali: l’Impresa effettua il pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data della sua liquidazione (accordo tra Impresa e Assicurato). |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Il Contraente ha diritto a ricevere il rimborso del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, nel caso di trasferimento di proprietà del natante. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | L’assicurazione obbligatoria per la RC Auto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, si risolve quindi automaticamente alla scadenza fissata senza necessità di disdetta. Non è previsto il tacito rinnovo anche per i rischi accessori eventualmente acquistati (es. polizza infortuni del conducente, incendio e furto, ecc.). |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non previsto. |
Risoluzione | Il contraente ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi: vendita, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della navigazione del natante. |
Proprietari/utilizzatori di Natanti immatricolati in Italia.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dall’intermediario è pari al 5,56% del premio imponibile. Tale quota è stata determinata sulla base delle rilevazioni contabili dell’Impresa relative all’ultimo esercizio.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami relativi al contratto di assicurazione o alla gestione dei sinistri devono essere presentati all’Impresa, anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet, e trasmessi mediante posta, fax o e-mail ai seguenti recapiti: CARGEAS Assicurazioni X.x.X. - Xxxxxxxx Xxxxxxx - Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx - Fax 00 00.000.000 - e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx. L’Impresa comunica gli esiti del reclamo entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. |
All’IVASS | Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, ovvero la risposta sia ritenuta insoddisfacente, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 06.42.133.206, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx La competenza per eventuali reclami stragiudiziali del presente contratto di assicurazione è dell’IVASS – Servizio Tutela Utenti con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX. I reclami riguardanti la mancata osservanza di altre disposizioni del CAP, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi devono essere presentati direttamente all’IVASS. Il reclamo dovrà essere trasmesso a: XXXXX - Xxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx - Fax 06.42.133.206 - e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l’esito della gestione del reclamo entro 90 giorni dall’acquisizione degli stessi. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie |