ACCORDO DI RISERVATEZZA
Tra l’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 0 – 56124, codice fiscale 80054330586, Partita Iva 02118311006 (nel seguito del presente accordo denominato “Parte Rilevante”)
E
SOCISEC – Società Italiana Servizi e Commercio S.r.l. con sede legale in Xxxxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx 00, con codice fiscale e Partita Iva 04827900657, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxx, nella sua. Qualità di legale rappresentante, delegato alla stipula del presente accordo (nel seguito denominato “Parte Ricevente”)
PREMESSO CHE
• Parte Rivelante è in possesso di informazioni di natura confidenziale (di seguito “Informazioni Riservate” come definite al successivo art. 3);
• dette Informazioni Riservate costituiscono per la Parte Rivelante un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole;
• dette Informazioni Riservate contengono dati personali che richiedono adeguate forme di protezione;
• a tal fine è necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza gravanti su Parte Ricevente.
Tutto ciò premesso, le Parti,
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto CIG ZDB29E317C Art. 2 - Oggetto
2.1. Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui è tenuta Parte Ricevente rispetto alle Informazioni Riservate, come definite all’articolo seguente, di cui venga a conoscenza nello svolgimento del Servizio di consegna/ritiro buste, documenti e pacchi in campo internazionale e pacchi si peso superiore ai 20 kg per il circuito italiano, tramite corriere espresso, CIG 754139298B.
Art. 3 – Informazioni Riservate
3.1. Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni acquisite da Parte Ricevente, in particolare tutte le informazioni che siano funzionali ad ottimizzare il servizio (dati di recapito del destinatario compreso quello telefonico), che non siano di pubblico dominio.
3.2. Le Informazioni Riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (orale, scritta, grafica, dimostrativa, a macchina o con modello d'esempio), senza alcuna limitazione.
3.3. In nessun caso potranno essere considerate Riservate le informazioni che:
a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato a Parte Ricevente;
b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute da Parte Ricevente al momento della trasmissione;
c) siano state trasmesse a Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;
d) siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate;
e) vengano rivelate a Parte Xxxxxxxxx da un soggetto diverso da Parte Xxxxxxxxx, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note a Parte Ricevente per fatto non imputabile alla stessa;
3.4. Le Informazioni Riservate comunicate a Parte Ricevente da società controllate, consulenti, agenti o rappresentanti da Parte Rivelante sono anch’esse soggette alla disciplina del presente Accordo.
Art. 4 - Obblighi della Parte Ricevente.
4.1. Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite da Parte Rivelante ed identificate come confidenziali nell’ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi.
4.2. In particolare, Parte Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni:
a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le Informazioni Riservate, intendendosi per soggetti terzi tutti i soggetti diversi da quelli indicati all’art. 3.4;
b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
c) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.
4.3. Parte Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto di Parte Rivelante.
Art. 6 - Cancellazione di documenti
6.1. Alla scadenza del presente Accordo e/o in caso di risoluzione dello stesso, Parte Ricevente si impegna a cancellare qualsiasi informazione conservate su un qualsiasi supporto utilizzato durante lo svolgimento del contratto.
Art. 7 - Periodo di durata
7.1. Il presente Accordo di riservatezza avrà la durata prevista dal contratto in oggetto.
Art. 8 - Divieto di cessione
8.1. Nessuna parte potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell’altra parte.
Art. 9 - Modifica
9.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.
Art. 10 – Diritto applicabile e foro competente
10.1. Questo Accordo è governato dalle leggi italiane.
10.2. Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, il foro competente è quello di Pisa.
Parte Rivelante
Parte Ricevente