COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO VIA LIBERTA’, N.35 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) P.IVA 00529251209 CIG
polizza della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera R.C.T.O
La presente polizza è stipulata tra il Contraente
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO |
XXX XXXXXXX’, X.00 |
00000 XXX XXXXXXX XX XXXXX (XX) |
P.IVA 00529251209 |
CIG |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 31.12.2018 |
Alle ore 24.00 del : | 31.12.2023 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
31.12
Alle ore 24.00 di ogni
Sommario
DEFINIZIONI 5
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO 8
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 9
Art.1 DURATA DELL’ ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA 9
Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE 9
Art.3 CLAUSOLA BROKER 10
Art.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 10
Art.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE 10
Art.6 VARIAZIONI DI RISCHIO 10
Art.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO 11
Art.8 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO 11
Art.9 FORO COMPETENTE 11
Art.10 ONERI FISCALI 11
Art.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 11
Art.12 ALTRE ASSICURAZIONI 11
Art.13 ELEZIONE DI DOMICILIO 12
Art.14 RENDICONTAZIONE SINISTRI 12
Art.15 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO 12
Art.16 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO 12
Art.17 COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C) 13
Art.18 CORRISPONDENTE/COVERHOLDER (operativa solo nel caso di aggiudicazione a sottoscrittore lloyd’s.) 13
Art.19 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 14
Art.20 RINUNCIA ALLA RIVALSA 14
Art.21 INTERPRETAZIONE DELL’ASSICURAZIONE 14
Art.22 VALIDITA’ TERRITORIALE 14
Art.23 TRATTAMENTO DEI DATI 14
Art. 23 bis PREVALENZA 14
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO 15
Art.24 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 15
A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) 15
B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) 15
Art.25 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO" 16
Art.26 PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T 16
26.1 Committenza auto ed altri veicoli 16
26.2 Autoveicoli, motoclicli e ciclomotori dei dipendenti 16
26.3 Carrelli e Macchine Operatrici 16
26.4 Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia 16
26.5 Danni a condutture ed impianti sotterranei 16
26.6 Danni da cedimento o franamento del terreno 17
26.7 Danni da interruzioni o sospensioni di attività 17
26.8 Danni da furto 17
26.9 Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori 17
26.10 Beni in consegna e custodia 17
26.11 Xxxxx a beni in consegna e custodia Errore. Il segnalibro non è definito.
26.12 Responsabilità Civile personale di Amministratori, dei Dipendenti, Collaboratori e partecipanti all’attività dell’Ente 17
26.13 Responsabilità da Incendio 18
26.14 Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotrutture/aree verdi/cabine elettriche 18
26.15 Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione 18
26.16 Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata e non /Cani da guardia 18
26.17 Scuole/Asili/Corsi d’istruzione/Assitenza sociale in genere 19
26.18 Proprietà ed uso di cani/Gestione canili 19
26.19 Uffici/Magazzini/Parcheggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli e varie attività 19
26.20 Proprietà e/o gestione di giochi 20
26.21 Mezzi di trasporto non a motore 20
26.22 Consegna/Prelievo/Rifornimento 20
26.23 Gestione di attività e/o servizi 20
26.24 Acquedotti/Rete fognaria 20
26.25 Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli 20
26.26 Servizio di polizia municipale 20
26.27 Lavori di pulizia e manutenzione 20
26.28 Infermeria e pronto soccorso 20
26.29 Inquinamento improvviso ed accidentale 20
26.30 Raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade disinfezione e disinfestazione 21
26.31 Responsabilità derivante dal D.Lgs n. 81 , del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii 21
26.32 Impiego di fuochi artificiali 21
Art.27 ESCLUSIONI 21
Art.28 LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI 22
Art.29 FRANCHIGIA, GESTIONE DEGLI SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 22
Art.30 TERREMOTO, ESONDAZIONI, ALLUVIONI, INONDAZIONI E CALAMITA’ NATURALI (Garanzia
aggiuntiva operante se offerta quale variante migliorative in sede di gara) 23
Art.31 EFFICACIA TEMPORALE DELLE GARANZIE 23
Art.32 MASSIMALI , LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE E CALCOLO DEL PREMIO.23
Parte lasciata intenzionalmente in bianco
DEFINIZIONI
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
ASSICURATO: | Il contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
ASSICURAZIONE: | Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza. |
BROKER: | L’Impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell’assicurazione. |
SOCIETÀ/ASSICURATORI: | La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio. |
CONTRAENTE: | Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. |
FRANCHIGIA: | L’importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell’assicurato. |
SCOPERTO: | La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico. |
INDENNIZZO: | La somma dovuta dalla società in caso di sinistro. |
MASSIMALE PER SINISTRO : | La massima esposizione della società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
SELF INSURED RETENTION (S.I.R.) | L’importo, comprensivo anche delle spese di gestione del Sinistro (quali, a titolo esemplificativo, le spese di perizia, gli onorari di medici-legali, gli onorari di consulenti legali) che la Contraente tiene a proprio carico per ciascun Sinistro, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa. |
PERIODO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione. |
RETRIBUZIONE ANNUA LORDE (RAL): | Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l’INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali |
a carico dell’assicurato, risultanti dai libri paga e contabili. | |
POLIZZA: | Il documento che prova e regola l'assicurazione. |
PREMIO: | La somma dovuta dal contraente alla società. |
RISCHIO: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
SINISTRO: | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. |
SINISTRO IN SERIE | Tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono verificati in momenti diversi ed ancorchè le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate. Tutti i danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro: · agli effetti del massimale e/o del sottolimite previsto per la garanzia interessata · agli effetti dell’applicazione della relativa franchigia Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sottolimite e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l’ evento dannoso. |
DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO: | Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse: a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal contrante/assicurato. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a “ dipendenti o prestatori di lavoro” di cui alla presente definizione. E’ compreso il personale in comando, distacco e/o assegnazione temporanea presso altri Enti e/o soggetti privati e viceversa. |
COSE : | Sia gli oggetti materiali (beni fisicamente determinati) sia gli animali che le piante. |
DANNI: | I danni corporali e i danni materiali di seguito definiti. |
DANNI CORPORALI: | Il pregiuduzio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale. |
DANNI MATERIALI: | La distruzione o il danneggiamento di cose. |
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO
Xxxxx quanto esplicitamente escluso dalla presente polizza, l’assicurazione è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
L’assicurazione è, inoltre, operante per tutte le attività:
• esercitate dall'assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
• attribuite, consentite e delegate all’Ente contraente,
ancorchè a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.
Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O. ed Aziende possedute o controllate dall’assicurato, salvo che ne derivi all’assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull’assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell’art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.
La garanzia è inoltre operante per i dirigenti ed i dipendenti del Comune, dell’Unione e dei Comuni aderenti o convenzionati nell’Unione di cui il Comune di San Giorgio di Piano è parte, in attuazione delle disposizioni di Legge, contrattuali e di regolamento, che possono essere utilizzati (in comando, distacco o assegnazione temporanea), a tempo pieno o parziale, nei Comuni aderenti all’Unione o convenzionati nell’Unione, e viceversa, qualora ragioni organizzative dell’Ente lo richiedano nell’ambito di accordi di collaborazione tra singoli Enti o gestioni associate, ex art. 30 TUEL e successive modifiche ed integrazioni.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 DURATA DELL’ ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA
L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.
E’ facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo di 6 (sei) mesi. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga.
E’ comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza annuale.
Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art. - Recesso per Sinistro.
L’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.
Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l’effetto dell’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:
• l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art.3 CLAUSOLA BROKER
L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.
L’assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della societànella misura del 7,5% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla società. Resta inteso tra le Parti che ad AON SpA, società aggiudicataria dalla gara broker indetta dal contraente è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza.
Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
Art.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta in uno dei seguenti modi: con lettera raccomandata, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
Art.6 VARIAZIONI DI RISCHIO
La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il contraente o l’assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). La
società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall’assicurazione, con preavviso di 60 giorni.
Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente o dell’assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Art.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di xxxxxxxx e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo/risarcimento, la società può recedere dall’assicurazione, mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 4 mesi. In tal caso la società mette a disposizione del contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.
Anche l'assicurato/contraente può recedere dall’assicurazione, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.
La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Art.8 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO
La presente assicurazione non è soggetta a regolazione del premio.
Art.9 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l’assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 xx.xx. e ii..
Art.10 ONERI FISCALI
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla società.
Art.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.
Art.12 ALTRE ASSICURAZIONI
Il contraente non e’ tenuto a comunicare per iscritto alla società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell’ art. 1910 C.C.. In tal caso, per quanto coperto dalla presente assicurazione, ma non coperto dalle altre o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del
massimale previsto dalla presente assicurazione. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente assicurazione sia da altra/e assicurazione/i, la società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e assicurazione/i.
Art.13 ELEZIONE DI DOMICILIO
La società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.
Art.14 RENDICONTAZIONE SINISTRI
La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell’evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso);
b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato e data chiusura);
d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (con indicazione della data chisura e per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al contraente mediante supporto informatico, editabile ed utilizzabile dal contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la società esercitasse la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.
La società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del contraente e/o dal broker.
Art.15 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’ufficio del Contraente competente alla gestione del contratto, deve darne notizia alla Società, tramite l'Agenzia cui è assegnata la polizza od il Broker, entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza scritta. L’obbligo di denuncia riguarda esclusivamente gli eventi per i quali interviene richiesta di risarcimento di danni da parte di terzi o vi sia attivazione di un’Autorità Giudiziaria.
Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.
Ai fini della garanzia RCO l'assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Fermo restando il termine della denuncia del sinistro previsto nel presente articolo, del pari l’assicurato deve dare comunicazione alla società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell’INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
Art.16 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO
La gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, e per tutti i gradi di giudizio, è assunta dalla Società a nome dell'assicurato; la Società designa i legali o i tecnici e si avvale di tutti i diritti od azioni spettanti all'assicurato stesso. Tuttavia in caso di definizione transattiva
del danno, la Società, a richiesta dell’assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. La società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’assicurato.
Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La società non risponde di multe od ammende.
Art.17 COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C)
In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato.
In caso di coassicurazione la società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.
La società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.
Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla polizza, xxx comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici.
Art.18 CORRISPONDENTE/COVERHOLDER (OPERATIVA SOLO NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE A SOTTOSCRITTORE LLOYD’S.)
Con la sottoscrizione della presente polizza si prende atto che l’ assicurato e/o contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio…………….. (qui di seguito indicato come "broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd’s indicato Pertanto:
a1. Ogni comunicazione effettuata al broker Incaricato dal Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata all’assicurato e/o contraente, oppure
a2. Ogni comunicazione effettuata dal broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata dall’assicurato e/o contraente.
I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd’s indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:
b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure
b2. Ogni comunicazione effettuata dal broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;
Art.19 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
Art.20 RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Xxxxxxxxxx e/o Amministratori e/o Collaboratori dell'Ente assicurato, e dei soggetti il cui interesse è protetto dall’assicurazione, salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per Legge.
Art.21 INTERPRETAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.22 VALIDITA’ TERRITORIALE
L’assicurazione è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.
Art.23 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del DLgs 196/03 e ss.mm.ii, nonché del Regolamento UE n. 679/2016 e ss.mm.ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
ART. 23 BIS PREVALENZA
Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate, salvo che siano per l’assicurato e/o il contraente più favorevoli. La firma apposta dal contraente sui moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO Art.24 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l’assicurato debba rispondere nello svolgimento delle attività e delle mansioni prestate per conto dell’Ente, fatto salvo quanto previsto all’art. “Rinuncia alla rivalsa”.
La società si obbliga inoltre a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all’azione di rivalsa promossa da Xxxxx eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.
B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato/contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R.
30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente;
Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL, dall’INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell’ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.
L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Xxxxx, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.
Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
Esclusioni per la garanzia malattie professionali
La garanzia non vale:
1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
⮚ all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell’impresa;
⮚ all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d’amministratori o legali
rappresentanti dell’impresa; questa esclusione cessa d’avere effetto successivamente all’adozione d’accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
⮚ per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.
⮚ direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
Art.25 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"
Si prende atto fra le Parti che non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T. esclusivamente le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno (limitatamente a morte o lesioni personali) in occasione di lavoro o di servizio per i quali sia operante la garanzia R.C.O.
Art.26 PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.
A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l’operatività ai termini e condizioni tutti convenuti in polizza delle seguenti garanzie:
26.1 Committenza auto ed altri veicoli
A parziale deroga dell’art. “Esclusioni”, lettera b), l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al contraente/assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche:
• per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
• per i danni cagionati con l'uso di biciclette anche se a pedalata assistita, vetture elettriche.
26.2 Autoveicoli, motoclicli e ciclomotori dei dipendenti
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni cagionati ad veicoli di proprietà degli Amministratori, dei dipendenti e/o quelli da loro utilizzati, con esclusione del furto, trovantisi in sosta nelle aree di pertinanza del contraente e in quelle adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini o sedi di lavoro del contraente ed altro. La presente garanzia vale anche per le operazioni di scarico e carico ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
26.3 Carrelli e Macchine Operatrici
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici e/o semoventi, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 e ss.mm.ii.
26.4 Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera n)”, la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all’assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. Questa garanzia e’ prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.
26.5 Danni a condutture ed impianti sotterranei
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, semprechè il contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.
Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi;
in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della società nei confronti dell’appaltatore.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
26.6 Danni da cedimento o franamento del terreno
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive.
Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF]..
Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia e il limite di risarcimento previsti nell’apposita tabella [LSF]..
26.7 Danni da interruzioni o sospensioni di attività
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
26.8 Danni da furto
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni, lettera d), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
26.9 Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni, lettera e), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
26.10 Beni in consegna e custodia
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’assicurato è tenuto a rispondere, eventualmente anche ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
26.11 Responsabilità Civile personale di Amministratori, dei Dipendenti, Collaboratori e partecipanti all’attività dell’Ente
La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti gli amministratori i dipendenti, collaboratori e partecipanti in genere all’attività dell’Ente per danni arrecati a terzi e ad altri amministratori e/o dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni. A titolo esemplificativo e non limitativo si indendono compresi stagisti e tirocinanti (anche per tirocini svolti presso terzi) e, comunque, qualsiasi soggetto, compresi i volontari, del quale il Contraente debba rispondere in conformità alle norme vigenti. S’intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii per le cariche ivi previste.
Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Legge
sulla Privacy” e ss.mm.ii., nonché da inosservanza del Regolamento UE n. 679/2016. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
26.12 Responsabilità da Incendio
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
26.13 Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotrutture/aree verdi/cabine elettriche
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per danni derivanti dalla sua qualità di proprietario, locatario, sublocatore, conduttore, fruitore, utilizzatore, detentore a qualsiasi titolo dei beni di seguito indicati a titolo esemplificativo e non limitativo:
• fabbricati, moduli abitativi, e relative pertinenze e dipendenze, aree, parcheggi, strade, ponti, canali, altre infrastrutture in genere, piante, alberi anche di alto fusto, parchi e giardini, boschi, aree verdi in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante), compresi tutti i relativi impianti fissi e non, cancelli, antenne, beni immobili in genere,
• impianti sportivi, compresi servizi e dipendenze, tecnostrutture, tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature,
che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi; nell’ambito della responsabilità derivante da conduzione di fabbricati e relativi impianti in locazione al contraente e da questi sublocati o concessi in uso ad utenti di propri servizi, la garanzia viene prestata anche nell’interesse di questi ultimi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall’utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari,
• cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, ponti, impianti di illuminazione, centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
26.14 Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all’errato funziomento di impianti semaforici in genere. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a mancato o insufficiente servizio di vigilanza ed intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.
26.15 Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata e non /Cani da guardia
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, cerimonie, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall’uso di animali di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici; è però compresa la responsabilità civile derivante all’assicurato per l’esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non e della proprietà e/o utilizzo di cani da guardia. La garanzia vale anche per le manifestazioni carnevalesche con o senza carri allegorici, ecc.; è compresa la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni occorsi alle persone trasportate sui carri allegorici durante le predette manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal Contraente.
26.16 Scuole/Asili/Corsi d’istruzione/Assitenza sociale in genere
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per l’esercizio di scuole comunali e non, nidi di infanzia, scuole materne, centri ricreativi e colonie con annessi centri elioterapici, campeggi, campi solari, corsi di studio sia scolastici che extrascolastici, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all’estero, centri per handicappati ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi in ambito di attività scolastica e parascolastica; preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di committente tale servizio. La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali. E’ compresa inoltre la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che il contraente tiene e/o affida attraverso qualsiasi forma, compresa la responsabilità civile per i danni subiti dai minori tenuti e/o dati in affidamento e/o da loro provocati a terzi (inclusi altri minori) e/o agli affidatari, compresa la responsabilità personale dei minori. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti coperti dalla garanzia assicurativa.
La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’esercizio di centri di assistenza sociale per l’infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate anziani, alloggi per tossico dipendenti. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi. Premesso inoltre che L’assicurato favorisce l’inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso enti pubblici e ditte private ed anche all’interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l’attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all’interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l’infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter; gestisce l’assistenza agli anziani ed handicappati presso case private con l’ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l’assicurazione vale per l’esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato compresi i danni cagionati alle cose trovantesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse; in relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compesi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Ente presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori. È compresa la gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate.
26.17 Proprietà ed uso di cani/Gestione canili
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di canili e dal servizio di accalappiacani; è compreso l’impiego di animali per attività di soggetti assistiti dai propri servizi.
26.18 Uffici/Magazzini/Parcheggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli e varie attività
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, cimiteri, macelli, mercati, biblioteche, musei, pinacoteche, zoo e gestione di animali in genere.
26.19 Proprietà e/o gestione di giochi
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione.
26.20 Mezzi di trasporto non a motore
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini. La presente garanzia compre anche la responsabilità derivante dall’attività di Bike sharing.
26.21 Consegna/Prelievo/Rifornimento
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.
26.22 Gestione di attività e/o servizi
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale.
26.23 Xxxxxxxxxx/Rete fognaria
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per la proprietà e committenza:
• di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata.
• dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture improvvise ed accidentali di tubazioni e/o condutture.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella[LSF].
26.24 Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica.
26.25 Servizio di polizia municipale
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera g)”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dal servizio di polizia municipale, anche esercitato con l’utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce ed esplosivi.
26.26 Lavori di pulizia e manutenzione
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.
26.27 Infermeria e pronto soccorso
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.
26.28 Inquinamento accidentale
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera c)”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'assicurato stesso.
L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sottolimite di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le
conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.
L'assicurazione non comprende i danni:
• derivanti da alterazioni di carattere genetico;
• dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
26.29 Raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade disinfezione e disinfestazione.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato, in qualità di committente e/o proprietario, da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, comunque esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori; pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale.
26.30 Responsabilità derivante dal D.Lgs n. 81 , del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
26.31 Impiego di fuochi artificiali
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera g)” e dell’art. “Spettacoli/manifestazioni/convergni/riunioni/fiere/vigilanza armata/cani da guardia”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici, compreso l’utilizzo di cartucce a salve, semprechè il tutto venga detenuto ed impiegato in conformità delle leggi vigenti. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
Art.27 ESCLUSIONI
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparata di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.l.g.s. 209/2005;
c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
- inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
- alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,
tranne quanto previsto alla clausola “Inquinamento accidentale”;
d) da furto, tranne quanto previsto alla clausola “Danni da furto” e “beni in consegna e custodia” ;
e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività, tranne quanto previsto alla clausola “Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori”;
f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.); La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all’assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto alle clausole “Servizio di polizia municipale” e “Impiego di fuochi artificiali”. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
h) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, ad eccezione di quanto previsto alla clausola “Terremoto, Esondazioni, Alluvioni ed Inondazioni” se attivata.
i) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzie R.C.O.;
j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
l) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, guerra; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
m) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del Dlgs 209/2005
n) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola “Installazione e/o Manutenzione – Lavori in economia “;
o) derivanti dalla malpractice medica;
p) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
q) in relazione alla proprietà di fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, muffe, nonchè da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o impianti e/o condutture;
r) di natura patrimoniale che non siano la conseguenza di lesioni fisiche o morte o di danni a cose;
Art.28 LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI
In ogni caso gli assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art.29 FRANCHIGIA, GESTIONE DEGLI SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Relativamente alla copertura assicurativa di R.C.T., le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate alle seguenti condizioni:
Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate con una franchigia fissa per sinistro pari ad Euro 1.000,00 che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.
La Società si impegna a gestire tutti i sinistri ed a liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.
Ogni dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente tramite lettera raccomandata R/R l’elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione
degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:
• numero del sinistro
• nominativo danneggiato
• data di denuncia del sinistro
• data di liquidazione del sinistro
• importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
• documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
• importo da recuperare nei confronti della Contraente.
La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni decorrenti da quello successivo dal ricevimento della corretta richiesta scritta da parte della Società.
Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.
Art.30 TERREMOTO, ESONDAZIONI, ALLUVIONI, INONDAZIONI E CALAMITA’ NATURALI (Garanzia aggiuntiva operante se offerta quale variante migliorative in sede di gara)
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatti, atti o omissioni che abbiano cagionati danni a terzi a seguito di alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
Art.31 EFFICACIA TEMPORALE DELLE GARANZIE
L’assicurazione vale per i sinistri occorsi durante l’efficacia del contratto.
Premesso che per il periodo 31.12.2003-31.12.2008 il contraente èstato assicurato per il rischi di cui al presente contratto con una polizza strutturata nella formula cosiddetta “claims made”, si conviene che sono garantiti dal presente contratto i sinistri, intendendosi per tali il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa, occorsi durante la vigenza del precedente contratto e la cui richiesta di risarcimento non è stata inoltrata al Contraente nello stesso periodo 31.12.2003-31.12.2008.
Art.32 MASSIMALI , LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE E CALCOLO DEL PREMIO
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei massimali e con i limiti di risarcimento riportati in tabella. Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno. Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.
Il premio dovuto dalla Contraente viene calcolato come indicato di seguito.
Tabella Massimali | |
Responsabilità Civile verso Terzi : | € 7.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di |
€ 7.000.000,00.= per ogni persona lesa e | |
€ 7.000.000,00.= per danni a cose | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro : | € 7.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di |
€ 3.500.000,00.= per persona lesa. | |
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l’esposizione massima della Società non potrà superare € 12.000.000,00 |
Tabella Limiti di risarcimento – Scoperti - Franchigie | |||
Garanzia | Scoperto | Franchigia € | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Ogni e qualsiasi danno RCT | nessuno | 1.000,00 | I massimali RCT di polizza |
Ogni e qualsiasi danno RCO | nessuno | nessuna | I massimali RCO di polizza |
Danno biologico nell’ambito RCO | nessuno | nessuna | Massimali di polizza |
Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno | 10% | 2.500,00 | 1.000.000,00 |
Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno | Nessuno | 2.500,00 | 500.000,00 |
Inquinamento accidentale | 10% | 5.000,00 | 1.000.000,00 |
Danni da interruzione e sospensione di attività | 10% | 5.000,00 | 1.000.000,00 |
Danni da inosservanza della legge sulla Privacy e Regolamento Europeo | nessuno | 2.500,00 | 300.000,00 |
Danni a condutture ed impianti sotterranei | nessuno | 2.500,00 | 500.000,00 |
Danni da Acquedotti e rete fognaria | Nessuno | 1.000,00 | 500.000,00 |
Autoveicoli, motoclicli e ciclomotori dei dipendenti | Nessuno | 1.000,00 | 250.000,00 |
Danni da Incendio | Nessuno | 1.000,00 | 500.000,00 |
Danni da Furto | nessuno | 1.000,00 | 50.000,00 |
Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori | Nessuno | 1.000,00 | 250.000,00 |
Beni in consegna e custodia | Nessuno | 1.000,00 | 250.000,00 |
Impiego fuochi artificiali | Nessuno | 2.000,00 | 150.000,00 |
Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali (se accettati quale variante migliorativa in sede di gara) | 20% | 10.000,00 | 500.000,00 |
Calcolo del premio | ||
Retribuzione annua lorda € | Tasso finito pro-mille | Premio finito ed acquisito € |
729.000,00= |
La Società Il Contraente