Contract
IL RETTORE
VISTO l’art. 7 comma 6 della legge 165/01 che recita “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 36, comma 3, del presente decreto."
VISTO l’articolo 7 comma 6 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e così come convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, in cui si prevede che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”;
VISTA la legge 24/12/07 n. 244 art 3 comma 18), che recita”I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante”;
VISTO l’art 17 comma 30 del D.L. 78 del 01/07/09 concernente il controllo preventivo della Corte dei Conti;
VISTE le adunanze n. 20/2009/P del 12 novembre 2009 e la n. 24/2009/P del 10 dicembre 2009;
VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168;
VISTO l’articolo 35 dello Statuto dell’Università degli Studi di Milano che dispone: “Nel rispetto delle normative vigenti, per esigenze connesse con i suoi fini istituzionali alle quali non possa far fronte con personale in servizio, l’Università può ricorrere a incarichi e consulenze affidate a persone esterne di adeguata qualificazione”;
VISTO l’articolo 69 comma 2 lettera b) del “Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità” dell'Università degli Studi di Milano;
VISTO il “Regolamento per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale” emanato con Decreto rettorale del 2 novembre 2006 e registrato al n. 0245495 l’8 novembre 2006, come modificato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2008;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2010 ;
DECRETA
Art. 1 E’ modificato il “Regolamento per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale” sotto riportato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2 Le disposizioni del suddetto regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e all’affissione all’Albo Ufficiale dell’Università.
Reg. 0267760 23/04/2010
IL RETTORE
Xxxxxx Xxxxxxx
REGOLAMENTO
PER L'AFFIDAMENTO A TERZI ESTRANEI ALL'UNIVERSITA' DI INCARICHI DI CARATTERE INTELLETTUALE
Art. 1 - Natura e oggetto dell'incarico
Il presente regolamento è diretto a disciplinare il conferimento di incarichi di Lavoro Autonomo a personale estraneo all'Università.
Tali incarichi possono essere conferiti quando le attività non siano comprese tra quelle tipicamente attribuite alle strutture organizzative dell’Ateneo, ovvero, quando sia verificata oggettivamente l’impossibilità di avvalersi di prestazioni ordinarie o straordinarie del personale in servizio.
Il conferimento degli incarichi è consentito altresì quando una determinata attività richieda conoscenze ed esperienze eccedenti quelle possedute dal personale interno ovvero presupponga iscrizioni ad albi professionali.
Gli incarichi devono rivestire carattere accessorio, integrativo, strumentale o sussidiario allo svolgimento di attività e/o compiti del personale universitario.
Il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, deve, altresì, essere giustificato da ragioni di straordinarietà o di progetto e avere durata definita nel tempo.
Gli incarichi conferiti devono rispondere ai seguenti criteri:
- rispondenza dell’incarico agli obbiettivi dell’Amministrazione Universitaria;
- inesistenza, o giustificata indisponibilità, all’interno dell’organizzazione universitaria, della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico;
- indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico;
- indicazione della durata dell’incarico;
- proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita dall’Amministrazione.
I contratti, relativi agli incarichi di cui sopra possono essere conferiti con contratto d’opera, con contratto d’opera libero-professionale o collaborazione coordinata e continuativa.
Art. 2 – Ambito di applicazione
Gli incarichi possono essere conferiti per:
- affidamento di compiti nell'ambito di progetti di ricerca e formazione;
- svolgimento di attività che rientrino nei compiti dell’Università ma alle quali, per particolari attività o per esigenze straordinarie ed eccezionali, non possa farsi fronte con personale in servizio;
- affidamento di compiti non rientranti tra quelli istituzionali del personale dipendente. Il presente regolamento non trova applicazione:
a) per l'affidamento di incarichi di docenza a contratto ai sensi della legislazione universitaria vigente;
b) per la gestione delle collaborazioni studentesche disciplinate dall'articolo 13 della legge 390/1991;
c) per la gestione degli assegni di collaborazione alla ricerca istituiti dal comma 6 dell'art. 51 della Legge 449/1997;
d) per l’attribuzione di assegni destinati all'incentivazione delle attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero come previsti dalla legge 11 Luglio 2003, n. 170;
e) per gli incarichi di didattica integrativa conferiti ai sensi dell’art 47 del Regolamento Generale d’Ateneo;
f) in materia di appalto di servizi e di manodopera;
g) per gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interni e dei nuclei di valutazione;
Art. 3 - Soggetti destinatari
Il conferimento dell'incarico di prestazioni di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, ferma restando l’esistenza di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, può essere disposto a favore di:
a) soggetti che svolgano per professione abituale attività di lavoro autonomo e che siano iscritti all’IVA nei casi previsti dalla legge;
b) esperti dipendenti da enti pubblici, da imprese private che siano autorizzati dall'Ente di appartenenza a svolgere l'incarico ai sensi della normativa vigente, individuati per le loro competenze specifiche nel campo della prestazione richiesta;
c) soggetti in possesso di idoneo curriculum scientifico e/o culturale, nonché di adeguata specializzazione anche universitaria, per svolgere attività di ricerca in ambiti che richiedono contributi autonomi di ideazione e realizzazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Art 4- Oggetto e requisiti della prestazione
Le prestazioni di carattere intellettuale, oggetto dell'incarico, devono possedere i seguenti requisiti:
1) devono avere una durata determinata nel tempo;
2) devono presentare un elevato contenuto professionale;
3) non devono prevedere obblighi di orario, la prestazione deve comunque svolgersi secondo le tempistiche stabilite dal responsabile della struttura o del progetto;
4) non devono svolgersi, di norma, nei locali dell'Università né prevedere l'utilizzazione delle strutture dell’Ateneo qualora, per la natura della prestazione, sia necessario autorizzare
l'accesso ai locali dell'Università e/o l'utilizzo di mezzi dell’Università deve esserne fatta motivata menzione nella proposta di conferimento dell'affidamento della prestazione;
5) il prestatore d’opera non può assumere responsabilità in nome dell’Ente.
Art. 5 – Modalità di conferimento degli incarichi
Le proposte di conferimento di incarichi per prestazioni di carattere intellettuale, devono essere fatte pervenire al Rettore da parte del Responsabile Scientifico e/o titolare dei fondi acquisito parere favorevole del Responsabile della Struttura.
Le proposte dovranno contenere i seguenti elementi:
a) motivazione che giustifichi il ricorso alla prestazione d'opera con l’indicazione degli obbiettivi che devono rispondere alle esigenze dell’Amministrazione;
b) indicazione dell'oggetto, delle modalità di esecuzione della prestazione nonchè specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico;
c) estremi del progetto cui inerisce la prestazione;
d) periodo e durata della prestazione;
e) importo lordo del compenso comprensivo di eventuali spese rimborsabili;
f) indicazione dei fondi sui quali dovrà essere imputata la relativa spesa;
g) esposizione delle specifiche competenze del soggetto interessato, nei casi in cui non esista albo professionale;
h) individuazione di parametri di determinazione del compenso pattuito;
i) copia dell’avviso di conferimento di incarico, nel caso in cui la prestazione possa essere svolta da personale interno; tale avviso, che è finalizzato alla realizzazione dell’indagine preventiva per accertare la reale e giustificata indisponibilità del personale interno, dovrà essere stato preventivamente pubblicizzato sul sito web e all’Albo Generale d’Ateneo e/o all’Albo della struttura per almeno 10 giorni e ridotto a 5 giorni per gli incarichi fino a euro
5.000 oltre IVA e cassa;
l) delibera della struttura, o provvedimento del Direttore del Dipartimento per incarichi inferiori a 5.000 Euro oltre IVA e cassa;
m) facsimile bando procedura di valutazione comparativa per l’individuazione del collaboratore, con l’indicazione dei requisiti richiesti, tra cui particolare e comprovata specializzazione anche universitaria ove richiesta;
n) proposta della commissione per la valutazione comparativa, composta da tre membri esperti nel campo oggetto della collaborazione.
Le singole proposte d’incarico saranno oggetto di delibera del Consiglio di Amministrazione d’Ateneo.
Le proposte per incarichi superiori a 5.000 oltre IVA e inferiori a 20.000 oltre IVA saranno autorizzate con Decreto Rettorale.
Gli incarichi inferiori a 5.000 oltre IVA e cassa, saranno disposti dal Responsabile della Struttura.
Art 6 – Procedura di valutazione comparativa
Il bando per la procedura di valutazione comparativa dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- la tipologia e i contenuti della collaborazione da svolgere;
- il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- le competenze professionali richieste e l’indicazione di eventuale colloquio e/o prova pratica o scritta;
- la richiesta del curriculum vitae in formato europeo dei candidati;
- la durata del contratto;
- il compenso complessivo lordo previsto;
- la previsione che l’efficacia dell’affidamento dell’incarico è subordinata al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
I candidati per poter partecipare devono inoltre godere dei diritti civili e politici, non devono aver riportato condanne penali e non devono essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, non devono essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali.
Al bando deve essere data pubblicità, con l’affissione, per almeno 15 giorni, per incarichi di importo lordo superiori a 5.000 Euro e ridotto a 10 giorni per incarichi fino a 5.000 Euro oltre IVA e cassa, sul sito Web, all’Albo Generale d’Ateneo e/o all’Albo della struttura, o con le modalità aggiuntive eventualmente previste dal progetto e/o dal soggetto finanziatore.
La selezione viene effettuata sulla base della valutazione dei curricula vitae e delle competenze maturate nel campo oggetto dell’attività, e ove previsto, sulla base di un colloquio e/o una prova pratica o scritta. Il punteggio è espresso in centesimi e i candidati che non avranno conseguito almeno 60 punti non saranno ritenuti idonei. Non si dà corso a una graduatoria di merito.
Si prescinde dall’utilizzo delle presenti procedure di valutazione, per i collaboratori già selezionati in ambito comunitario o internazionale o dal finanziatore nell’ambito di progetti di ricerca, con apposite procedure concorsuali pubbliche.
Il collaboratore dichiarato vincitore sottoscriverà un contratto di collaborazione o di consulenza. Secondo quanto stabilito dall’art 17 comma 30 del D.L. 78 del 01/07/09, convertito con modificazioni dalla Legge 03/08/2009, n. 102, gli atti relativi al conferimento degli incarichi sopra descritti, andranno inoltrati alla Corte dei Conti, per il preventivo controllo di legittimità, salvo gli atti relativi alle casistiche escluse dalla medesima Corte. Sono in ogni caso esclusi da tale invio:
a) le esternalizzazioni di servizi, necessarie per raggiungere gli scopi istituzionali dell’amministrazione, sempreché non vi sia duplicazione con strutture interne e non vengano posti in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero incarichi di consulenza, studio e ricerca;
b) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e sempreché manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione;
c) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell’amministrazione;
d) gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell’ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006 e successive modificazioni) per lavori, servizi e forniture, atteso che trattasi di un "corpus" autonomo che trova in se stesso la propria compiuta disciplina;
e) gli incarichi di docenza;
Ai sensi dell’art 3 comma 2 della Legge 20/1994, i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente Ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla Sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.
Al Consiglio di Amministrazione sarà presentato un rapporto semestrale analitico informativo sugli incarichi di lavoro autonomo conferiti.
Art 7 – Affidamenti di incarichi nell’ambito di progetti di ricerca e di formazione
Ferme restando le procedure di cui agli articoli precedenti, l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione si considera già acquisita per:
- contratti da stipulare nell'ambito di progetti di ricerca scientifica o di formazione finanziati su appositi fondi di provenienza comunitaria o internazionale;
- contratti da stipulare per progetti di ricerca, di consulenza o di formazione da svolgersi a favore di committenti esterni pubblici e privati;
- eventuali progetti cofinanziati dall'Ateneo, preventivamente autorizzati dall’Amministrazione, il cui piano finanziario preveda il ricorso a collaboratori esterni.
Nei casi sopracitati il ricorso a personale esterno deve espressamente essere indicato nel piano finanziario del progetto.
Art. 8 – Pagamento della prestazione
Il pagamento sarà disposto sulla base di regolari fatture/note rilasciate dal prestatore d'opera secondo le modalità previste dal singolo contratto. I documenti presentati per il pagamento dovranno essere vistati dal responsabile scientifico e/o dal titolare dei fondi, nonchè dal Responsabile della Struttura.
Art. 9 – Incarichi meramente occasionali
Per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, non si dovrà procedere a valutazioni comparative per la scelta del collaboratore, né ad obblighi di pubblicità.
Art. 10 – Proroga
I contratti, possono essere prorogati solo nel caso un cui venga presentata la proroga del progetto sulla base della quale si è determinato l’esercizio dell’attività, previa delibera della Struttura e del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dagli artt. 5 e 7 e dalla normativa vigente.
Art. 11 – Disposizioni finali
Sarà cura dell’Amministrazione rendere noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dall’art 9.
Art. 12 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano gli articoli dal 2222 al 2238 del Codice Civile, nonché le norme statutarie e Regolamentari di questo Ateneo.
In caso di inadempimento, anche se dovuto a cause di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV, Titolo II, Capo XIV del Codice Civile.