SINTESI CCNL: STUDI PROFESSIONALI - CIPA
SINTESI CCNL: STUDI PROFESSIONALI - CIPA
Scheda del : 05/12/2011
INFORMA Z XXX X | |||
ISTITUTO | DAL | AL | NOTE |
Parti Stipulanti | 01/10/1995 | 30/06/2004 | CIPA, FEDERPOL, UIF; FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL |
01/07/2004 | CONSILP-CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA, CIPA, FILCAMS CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL. | ||
Contratti in sintesi | 01/07/1992 | 1. CCNL 29/11/2011; 2. VERBALE DI ACCORDO 22/7/2010; 3. VERBALE DI ACCORDO 29/7/2008; 4. IPOTESI DI ACCORDO 11/7/2008; 5. CCNL 3/5/2006; 6. VERBALE DI ACCORDO 20/3/2002; 7. IPOTESI DI ACCORDO 24/10/2001; 8. COMUNICATO REDAZIONALE 25/7/2001; 9. VERBALE DI ACCORDO 30/7/1998; 10. PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 12/2/1998; 11. CCNL 26/6/1997. | |
Sfera di applicazione | 01/10/1995 | 30/06/2004 | Il presente C.C.N.L. disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra tutti gli studi professionali, anche se gestiti in forma associata, in forma di società professionale, ove consentita dalla legge, in forma di società fra professionisti e il relativo personale dipendente: avvocati e procuratori legali, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, medici, notai, ragionieri, revisori contabili. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente C.C.N.L.: a) i laureati o diplomati, iscritti anche temporaneamente in albi professionali, collegi, ruoli, o elenchi speciali, che svolgono negli studi autonoma attività professionale; b) i laureati o i diplomati che svolgono negli studi pratica o tirocinio professionale (praticanti, coadiutori notarili ecc.) esclusivamente in attesa di conseguire l'abilitazione all'esercizio della rispettiva professione, in quanto prevista dagli ordinamenti delle rispettive leggi professionali. |
01/07/2004 | 30/09/2010 | Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro tra tutte le attività Professionali, anche se gestite in forma di studio, in forma di Studio Associato e, ove consentito dalla legge, in forma di società e il relativo personale dipendente. Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina, inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, i rapporti di lavoro e le prestazioni effettuate nei periodi di stage dagli addetti al settore occupati con le diverse forme di impiego e con le diverse modalità formative, così come richiamate e regolamentate dallo stesso Contratto ai Titoli e agli Articoli di cui agli Istituti Formazione e Mercato del Lavoro. Il Contratto Collettivo di Lavoro si applica a tutte le attività Professionali, come sopra definite, appartenenti alle professioni di seguito elencate nelle specifiche Aree: A) Area professionale Amministrativa - Economico Giuridica Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Ragionieri, Revisori Contabili, Avvocati, Notai. Altre professioni (abilitate, a norma di legge, all’esercizio autonomo della professione) di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione. B) Area professionale Tecnica Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali. Altre professioni (abilitate, a norma di legge, all’esercizio autonomo della professione) di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione. C) Area professionale Medico – Sanitaria e Odontoiatrica Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri. Operatori Sanitari, (abilitati all’esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale). Altre professioni (abilitate, a norma di legge, all’esercizio autonomo della professione, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici) di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione. | |
01/10/2010 | Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente nell'ambito delle attività professionali, anche in forma di studio associato e/o in forma societaria ove consentito dalla legge, nonché degli altri datori di lavoro che svolgono attività e servizi strumentali e/o funzionali agli stessi, e il relativo personale dipendente. Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge: - i rapporti di lavoro dipendente; - i tirocini formativi e di orientamento al lavoro (cd. stage); - gli addetti al settore occupati con le diverse forme di impiego e con le diverse modalità formative, cosi come richiamate e regolamentate dallo stesso Contratto ai Titoli e agli Articoli di cui agli Istituti "Formazione Lavoro" e "Mercato del Lavoro". Il Contratto Collettivo di Lavoro si applica a tutte le attività professionali, come sopra definite, appartenenti alle professioni di seguito elencate nelle specifiche " Aree": A) Area professionale Economico - Amministrativa Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione. B) Area Professionale Giuridica Avvocati, Notai, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione. C) Area professionale Tecnica Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari, agrotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione. D) Area professionale Medico - Sanitaria e Odontoiatrica Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologici, Operatori Sanitari, abilitati all'esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione. E) Altre attività professionali intellettuali Si tratta di quelle attività non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale. | ||
Classificazione INPS | 01/01/2004 | 70701 Attività degli studi legali; 70702 Servizi veterinari; 70708 Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale; | |
Classificazione ATECO | 01/01/2004 | 74111 Attività degli studi legali; 74112 Attività degli studi notarili; 74123 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi; 7412A Servizi forniti da dottori commercialisti; 7412B Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali; 7412C Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi; 74142 Consulenza del lavoro; 74144 Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale; 74602 Servizi di investigazione; 85121 Studi medici generici convenzionati con il S.S.N.; 85123 Studi di radiologia e radioterapia; 85200 Servizi veterinari; | |
INQU ADRAME N T O | |||
ISTITUTO | DAL | AL | NOTE |
Quadri | 01/07/2004 | 30/09/2010 | Appartengono alla categoria Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/5/1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, escluso i dirigenti, che svolgono, con carattere continuativo, funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi della struttura lavorativa, nell’ambito di strategie e programmi definiti, in organizzazioni di adeguate dimensioni e struttura anche decentrata e, quindi: Abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in comparti o servizi di particolare complessità operativa. Ovvero Siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi del datore di lavoro, verificandone la fattibilità economica e tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. |
01/10/2010 | Appartengono i lavoratori che svolgono mansioni direttive o di elevata responsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e con poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche, prevalentemente in studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi decentrate, o in loro comparti di particolare complessità operativa. Appartengono alla stessa categoria anche i lavoratori che, per competenze personali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dello studio professionale. Appartengono a questa categoria lavoratori che svolgono mansioni suddivise nelle seguenti aree: A) AREA ECONOMICA/AMMINISTRATIVA B) AREA GIURIDICA C) AREA TECNICA D) AREA MEDICO-SANITARIA E ODONTOIATRICA, suddivisa in 4 fasce A, B, C e D E) ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI | ||
Livello I | 01/07/1992 | 30/06/2004 | Area professionale amministrativa e giuridica e Area professionale medico-sanitaria A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzioni direttive sovrintendendo all'intera attività dello studio con ampi poteri decisionali e autonomia iniziativa. |
01/07/2004 | 30/09/2010 | Appartiene al Livello Primo il personale che, munito di diploma di laurea o di diploma di scuola superiore ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplica mansioni caratterizzate da ampio contenuto specialistico e/o svolge funzioni direttive con autonomia di iniziativa e ampi poteri decisionali, nonché il personale che svolge attività inerenti alla elaborazione ed alla ottimizzazione di progetti tecnici e/o economici relativi ad ampliamenti e/o potenziamenti di impianti e/o strutture controllandone lo sviluppo ed i risultati. | |
01/10/2010 | Appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di |
competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni direttive e di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di iniziativa e di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva sull'intera attività dello studio della struttura lavorativa, ovvero su rilevanti settori o progetti predeterminati dallo studio professionale. Appartengono a questa categoria lavoratori che svolgono mansioni suddivise nelle seguenti aree: A) AREA ECONOMICA/AMMINISTRATIVA B) AREA GIURIDICA C) AREA TECNICA D) AREA MEDICO-SANITARIA E ODONTOIATRICA E) ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI | |||
Livello II | 01/07/1992 | 30/06/2004 | Area professionale amministrativa e giuridica e Area professionale medico-sanitaria A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico-professionali e/o creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare dello studio nonché con eventuali responsabili di uno o più settori dello studio che implichi coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti. |
01/07/2004 | 30/09/2010 | Appartengono al Livello Secondo i lavoratori che svolgono attività per le quali sono richiesti specifici Titoli Professionali di livello Universitario e/o che svolgono mansioni di concetto di elevato contenuto professionale, con funzione di guida, coordinamento e/o controllo di altri lavoratori. Appartengono a questo Livello anche i lavoratori che operano nell’ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa/contabile, in particolare quella riferita alla raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dei corrispondenti documenti. | |
01/10/2010 | Appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori. Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano nell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile (raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dei corrispondenti documenti). Appartengono a questa categoria lavoratori che svolgono mansioni suddivise nelle seguenti aree: A) AREA ECONOMICA/AMMINISTRATIVA B) AREA GIURIDICA C) AREA TECNICA D) AREA MEDICO-SANITARIA E ODONTOIATRICA E) ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI | ||
Livello III Super | 01/07/2004 | 30/09/2010 | Appartengono al Terzo Livello Super i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, svolgono mansioni di concetto e/o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell’ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell’attività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal datore di lavoro. Appartengono a questo Livello anche i lavoratori con funzioni di controllo esecutivo di altri lavoratori operativamente impegnati nell’utilizzo di strumenti e di sistemi informatici. |
01/10/2010 | Appartengono i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche pratiche ed in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dai titolare dello studio professionale. Appartengono allo stesso livello i lavoratori con funzioni di controllo esecutivo sull'attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici. Appartengono a questa categoria lavoratori che svolgono mansioni suddivise nelle seguenti aree: A) AREA ECONOMICA/AMMINISTRATIVA B) AREA GIURIDICA C) AREA TECNICA D) AREA MEDICO-SANITARIA E ODONTOIATRICA E) ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI | ||
Livello III | 01/07/1992 | 30/06/2004 | Area professionale amministrativa e giuridica e Area professionale medico-sanitaria A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome ci comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico- professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti. |
01/07/2004 | 30/09/2010 | Appartengono al Livello Terzo i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome e/o che svolgono attività che comportano l’utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per le quali occorre essere in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite. | |
01/10/2010 | Appartengono i lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dai titolare dello studio professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela. Appartengono a questa categoria lavoratori che svolgono mansioni suddivise nelle seguenti aree: A) AREA ECONOMICA/AMMINISTRATIVA B) AREA GIURIDICA C) AREA TECNICA D) AREA MEDICO-SANITARIA E ODONTOIATRICA E) ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI | ||
Livello IV Super | 01/07/1992 | 30/06/2004 | Area professionale amministrativa e giuridica e Area professionale medico-sanitaria A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. |
01/07/2004 | 30/09/2010 | Appartengono al Livello Quarto Super i lavoratori che svolgono mansioni d’ordine e/o attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico/pratiche acquisite attraverso esperienze lavorative e/o attraverso corsi di addestramento. | |
01/10/2010 | Appartengono i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite. Appartengono a questa categoria lavoratori che svolgono mansioni suddivise nelle seguenti aree: A) AREA ECONOMICA/AMMINISTRATIVA B) AREA GIURIDICA C) AREA TECNICA D) AREA MEDICO-SANITARIA E ODONTOIATRICA E) ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI | ||
Livello IV | 01/07/1992 | 30/06/2004 | Area professionale amministrativa e giuridica e Area professionale medico-sanitaria A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni di ordine con adegua conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite. |
01/07/2004 | 30/09/2010 | Appartengono al Livello Quarto i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d’ordine con adeguate conoscenze tecnico/pratiche comunque acquisite. | |
01/10/2010 | Appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite. Appartengono a questa categoria lavoratori che svolgono mansioni suddivise nelle seguenti aree: A) AREA ECONOMICA/AMMINISTRATIVA B) AREA GIURIDICA C) AREA TECNICA D) AREA MEDICO-SANITARIA E ODONTOIATRICA E) ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI | ||
Livello V | 01/07/1992 | 30/06/2004 | Area professionale amministrativa e giuridica e Area professionale medico-sanitaria A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario. |
01/07/2004 | 30/09/2010 | Appartengono al Livello Quinto i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportano il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario. | |
01/10/2010 | Appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario. Appartengono a questa categoria lavoratori che svolgono mansioni suddivise nelle seguenti aree: A) AREA ECONOMICA/AMMINISTRATIVA |
INQU ADRAME N T O
B) AREA GIURIDICA C) AREA TECNICA D) AREA MEDICO-SANITARIA E ODONTOIATRICA E) ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI | |||||||
MA NSIONI | |||||||
LIVELLO MANSIONE | |||||||
QUADRO | 1. allergologo (c) 2. anatomo patologo (c) 3. angiologo (c) 4. archeologo con compiti di direzione 5. biologo specialista (c) 6. cardiologo (c) 7. chiropratico (c) 8. dermatologo (c) 9. diagnosta del patrimonio culturale 10. diagnosta del patrimonio geologico 11. dietologo (c) 12. direttore amministrativo (b) 13. direttore laboratorio analisi collegato allo studio professionale (b) 14. direttore sanitario di struttura monospecialistica (b) 15. direttore sanitario nelle strutture polispecialistiche (a) 16. direttore tecnico di branca sanitaria (b) 17. ematologo (c) 18. endocrinologo (c) 19. endoscopista (c) 20. gastroenterologo (c) 21. genetica medica (c) 22. geriatra (c) 23. ginecologo (c) 24. infettologo (c) 25. laureati privi di specializzazione che hanno completato il percorso formativo co 26. lavoratori iscritti all’albo dell’ordine professionale di competenza 27. mansioni di assoluta autonomia operativa e discrezionalità decisionale 28. mansioni direttive o di elevata responsabilità 29. medico del lavoro (c) 30. medico dello sport (c) 31. medico fisico e riabilitatore (c) 32. medico internista (c) 33. medico legale e delle assicurazioni (c) 34. medico nucleare (c) 35. microbiologo e virologo (c) 36. nefrologo (c) 37. neurologo (c) 38. oculista (c) 39. odontoiatra (c) 40. oncologo (c) 41. ortopedico (c) 42. otoiatra (c) 43. patologo clinico (c) 44. pediatra (c) 45. pneumologo (c) 46. psichiatra (c) 47. psicologo (c) 48. radiologo (c) 49. radioterapista (c) 50. responsabile centro elaborazione dati 51. responsabile di cantiere 52. responsabile di un settore specifico dello studio professionale 53. responsabile sedi decentrate dello studio professionale 54. responsabilità gestionale nella conduzione e coordinamento di risorse umane ed e 55. reumatologo (c) 56. urologo (c) | ||||||
1 | 1. addetto all'esecuzione di attività d'ufficio relative alla professione notarile 2. analista centro elaborazione dati 3. assistente notarile con di laurea magistrale in giurisprudenza 4. capo servizio 5. capo servizio amministrativo e contabile 6. conservazione del patrimonio culturale 7. coordinatore capo commessa 8. coordinatore team di laboratorio 9. elaborazione e ottimizzazione dei progetti tecnici e/o economici 10. esperto di sviluppo organizzativo 11. esperto di sviluppo organizzativo 12. esperto di sviluppo organizzativo 13. mansioni direttive e di concetto 14. professionista con specializzazione deputato alla gestione 15. referente di progetto (edilizio, architettonico, geologico e di restauro) 16. responsabile e coordinatore team di segreteria 17. tecnico della conservazione e manutenzione degli edifici storici | ||||||
2 | 1. analista centro elaborazione dati 2. analista costi aziendali 3. analista di costi aziendali 4. analista di materiali geologici 5. assistente addetto alla gestione e pianificazione delle udienze 6. assistente notarile con tre anni di esperienza nell'area professionale giuridica 7. assistente sanitario 8. bilancista 9. capo laboratorio settore geologico 10. capo missione geologica 11. capo ufficio 12. capo ufficio 13. capo ufficio tecnico o amministrativo 14. capo verificatore impianti, installazioni e manufatti 15. certificatore 16. collaudatore 17. dietista 18. docente di corsi di formazione del personale aziendale in materia di sicurezza d 19. educatore professionale 20. esperto di servizi educativi delle istituzioni culturali e del territorio 21. fisioterapista 22. igienista dentale 23. logopedista 24. mansioni di concetto ad alto contenuto professionale 25. mansioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori 26. operatore professionale sanitario 27. operatore tecnico sanitario con diploma universitario o con riconoscimento regio 28. ortottista assistente di oftalmologia 29. ostetrica 30. personale infermieristico 31. podologo 32. progettista disegnatore anche su cad 33. programmatore informatico 34. programmatore meccanografico 35. programmatore meccanografico 36. responsabile della contrattualistica 37. responsabile della gestione degli adempimenti per la certificazione della docume 38. responsabile della pianificazione e gestione dell'agenda e delle trasferte 39. responsabile della pianificazione e gestione dell'agenda e delle trasferte 40. responsabile della prevenzione 41. responsabile di cantiere di indagini e prospezioni geologiche 42. responsabile hardware e software 43. responsabile rapporti con sedi distaccate ed autorità estere, con conoscenza del 44. rilevatore settore geologico 45. rilevatore topografico anche con metodologie gis (geographic information system) 46. segretario di direzione con mansioni di concetto 47. tecnico audiometrista 48. tecnico audioprotesista 49. tecnico collaboratore del restauro 50. tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 51. tecnico della riabilitazione psichiatrica 52. tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e sociale 53. tecnico di fisiopatologia circolatoria e perfusione cardiovascolare 54. tecnico di neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 55. tecnico di neuro fisiopatologia 56. tecnico diagnostico per laboratorio biomedico 57. tecnico ortopedico 58. tecnico sanitario di laboratorio biomedico 59. tecnico sanitario di radiologia medica 60. tecnico sanitario di radiologia medica per immagini e radioterapista 61. tecnico sanitario dietista 62. terapista della neuro e psicomotricità della età evolutiva, terapista occupazion | ||||||
3 S | 1. addetto a pratiche doganali e valutarie 2. addetto a pratiche ed adempimenti burocratici 3. addetto al marketing ed ai rapporti con fornitori ed enti 4. addetto al marketing ed ai rapporti con fornitori ed enti 5. addetto al settore paghe preposto 6. addetto alla catalogazione delle opere d'arte 7. addetto all'elaborazione di computi tecnico-estimativi, capitolati e contratti d 8. assistente di cantiere per indagini e prospezioni geologiche 9. assistente di studio medico di famiglia con esperienza triennale 10. assistente di studio odontoiatrico con esperienza triennale 11. coadiutore amministrativo esperto 12. coadiutore amministrativo esperto 13. contabile di concetto 14. contabile/impiegato 15. contabile/impiegato amministrativo 16. educatore professionale 17. lavoratori con funzioni di controllo esecutivo sull'attività di altri lavoratori 18. mansioni cone specifiche conoscenze teoriche pratiche 19. mansioni di concetto o attività di natura tecnica/amministrativa 20. massaggiatore 21. odontotecnico 22. operatore professionale sanitario 23. ottico 24. personale dell'assistenza sociale 25. puericultrice 26. responsabile della gestione del repertorio 27. segretario di concetto 28. tecnico di laboratorio geotecnico 29. tecnico ortopedico 30. tecnico prospettore, esperto nell'utilizzo di strumentazioni geologiche 31. tecnico veterinario con esperienza lavorativa almeno triennale | ||||||
3 | 1. addetto al controllo pratiche e adempimenti in materia di privacy e/o antiricicl 2. addetto alla redazione e traduzione di lettere e atti legali 3. addetto alle ricerche ipotecarie e catastali 4. assistente collaudatore 5. assistente di cantiere 6. assistente di studio medico di famiglia con esperienza di diciotto mesi 7. assistente di studio odontoiatrico con esperienza di diciotto mesi 8. assistente docente di corsi di formazione del personale aziendale e dei clienti 9. assistente notarile addetto all’adempimento unico, fedra 10. assistente verificatore di impianti, installazioni e manufatti 11. collaboratore indagini e ricerche documenti presso pubblici uffici 12. contabile con mansioni di traduzione in/da lingue straniere testi tecnici e corr 13. disegnatore non progettista con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di particol 14. gestore rete dati 15. programmatore e/o sistemista meccanografico ed informatico 16. segretario addetto alla predisposizione e controllo di parcelle e pagamenti 17. segretario con conoscenza delle lingue straniere 18. segretario con mansioni di concetto 19. segretario di concetto con capacità di lettura ed analisi della documentazione g 20. tecnico veterinario con esperienza di diciotto mesi | ||||||
4 S | 1. addetto a scritture contabili in partita doppia 2. addetto al controllo della qualità 3. addetto alla attività telematica dello studio 4. addetto alla compilazione di libri unici del lavoro, dei contributi e della rela 5. addetto alla gestione dei rapporti con la clientela 6. assistente di studio medico di famiglia con mansioni di ricezione ed accoglienza 7. assistente di studio odontoiatrico con mansioni di ricezione e accoglienza dei p 8. segretario addetto alle attività di cancelleria e di notifica presso uffici giud 9. segretario con xxxxxx di mansioni esclusivamente d'ordine 10. segretario notarile di primo ordine 11. tecnico veterinario | ||||||
4 | 1. addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti e uffici 2. addetto alla accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti clinici 3. addetto alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate di registri 4. addetto di segreteria con mansioni di redazione 5. archivista - schedarista 6. assistenza di base all'esecuzione della prestazione propria del professionista 7. autista 8. autista 9. centralinista 10. operatore meccanografico 11. operatore meccanografico 12. perforatore e/o verificatore di schede 13. personale ausiliario addetto alla gestione dei rifiuti speciali e magazzinaggio 14. tosatore | ||||||
5 | 1. addetto alle fotocopie 2. addetto alle pulizie 3. custode 4. fattorino 5. mansioni di semplici conoscenze pratiche di carattere standardizzato 6. porta stadia 7. usciere | ||||||
R E TR I B UZ I O NE | |||||||
ISTITUTO | DAL | AL | NOTE | ||||
Qualificati | 01/10/2011 | 31/03/2012 | LIVELLO MINIMO | CONTINGENZA | EDR | TOTALE | |
Quadro 1.946,29 | 0,00 | 0,00 | 1.946,29 | ||||
1 1.722,33 | 0,00 | 0,00 | 1.722,33 | ||||
2 1.500,21 | 0,00 | 0,00 | 1.500,21 | ||||
3 Super 1.391,51 | 0,00 | 0,00 | 1.391,51 | ||||
3 1.378,87 | 0,00 | 0,00 | 1.378,87 | ||||
4 Super 1.337,71 | 0,00 | 0,00 | 1.337,71 | ||||
4 1.287,92 | 0,00 | 0,00 | 1.287,92 | ||||
5 1.199,83 | 0,00 | 0,00 | 1.199,83 | ||||
Apprendisti | 01/10/2011 | 31/03/2012 | LIVELLO | DA MESE | A MESE MINIMO | CONTINGENZA | EDR TOTALE |
Apprendista Professionalizzante 4 | 1 | 36 1.199,83 | 0,00 | 0,00 1.199,83 | |||
Apprendista Professionalizzante 4S | 1 | 18 1.199,83 | 0,00 | 0,00 1.199,83 | |||
1 | 24 1.378,87 | 0,00 | 0,00 1.378,87 | ||||
Apprendista Professionalizzante 2 | |||||||
25 | 48 1.391,51 | 0,00 | 0,00 1.391,51 | ||||
1 | 24 1.287,92 | 0,00 | 0,00 1.287,92 | ||||
Apprendista Professionalizzante 3 | |||||||
25 | 48 1.337,71 | 0,00 | 0,00 1.337,71 | ||||
1 | 24 1.337,71 | 0,00 | 0,00 1.337,71 | ||||
Apprendista Professionalizzante 3S | |||||||
25 | 48 1.378,87 | 0,00 | 0,00 1.378,87 | ||||
Apprendista Professionalizzante 4S | 19 | 36 1.287,92 | 0,00 | 0,00 1.287,92 | |||
Indennità | 01/02/2012 | 29/02/2012 | VOCE ARRETRATI 02/2012 ARRETRATI 02/2012 | LIVELLO 1 2 | IMPORTO 142,40 124,03 |
INQU ADRAME N T O
ARRETRATI 02/2012 3 ARRETRATI 02/2012 3 S ARRETRATI 02/2012 4 ARRETRATI 02/2012 4 S ARRETRATI 02/2012 5 ARRETRATI 02/2012 A.PRO.2 01-24M ARRETRATI 02/2012 A.PRO.2 25-48M ARRETRATI 02/2012 A.PRO.3 01-24M ARRETRATI 02/2012 A.PRO.3 25-48M ARRETRATI 02/2012 A.PRO.3S 01-24M ARRETRATI 02/2012 A.PRO.3S 25-48M ARRETRATI 02/2012 A.PRO.4 01-36M ARRETRATI 02/2012 A.PRO.4S 01-18M ARRETRATI 02/2012 A.PRO.4S 19-36M ARRETRATI 02/2012 QUADRO MISSIONE 08-24 ORE TUTTI MISSIONE SUP. 24 ORE TUTTI | 114,00 115,04 109,70 110,58 99,18 114,00 115,04 109,70 110,58 110,58 114,00 99,18 99,18 109,70 160,93 15,00 30,00 | |||||
Scatti di anzianità | 01/10/2011 | LIVELLO DESCRIZIONE 2 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 23,00. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 8. 3 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 22,00. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 8. 3 S Ricorrenza Triennale, pari a Euro 22,00. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 8. 4 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 20,00. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 8. 4 S Ricorrenza Triennale, pari a Euro 20,00. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 8. 5 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 20,00. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 8. QUADRO Ricorrenza Triennale, pari a Euro 30,00. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 8. | ||||
Divisori Retribuzione | 01/01/1963 | LIVELLO TIPO DIVISORE Giornaliero GIORNALIERA TUTTI Orario ORARIO | VALORE 26 170 | |||
Tredicesima | 01/10/1995 | - pari ad una mensilità da erogare in coincidenza con la vigilia di Natale | ||||
Quattordicesima | 01/10/1995 | - pari ad una mensilità da erogare entro il 30 giugno | ||||
Trasferta | 01/10/1995 | 31/12/2005 | Al lavoratore in missione spetta: 1) il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio; 2) il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del bagaglio; 3) il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio, postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione del mandato e nell'interesse dello studio professionale; 4) una diaria di L. 20.000 giornaliere per missioni eccedenti le 8 ore e fino alle 24 ore e di L. 40.000 giornaliere per missioni eccedenti le 24 ore. Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali. Per missioni o trasferta di durata inferiore alle 8 ore compete il rimborso di cui al punto 3). | |||
01/01/2006 | Al lavoratore in missione spetta: 1) il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio; 2) il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del bagaglio; 3) il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio, postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione del mandato e nell'interesse dello studio professionale; 4) una diaria di Euro 15,00 giornaliere per missioni eccedenti le 8 ore e fino alle 24 ore e di Euro 30,00 giornaliere per missioni eccedenti le 24 ore. Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali. Per missioni o trasferta di durata inferiore alle 8 ore compete il rimborso di cui al punto 3). | |||||
Trasferimento | 01/10/1995 | Al lavoratore che non sia capo famiglia spetta: 1) il rimborso della spesa effettiva documentata di vitto, alloggio, di viaggio (per la via più breve); 2) il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del mobilio e del bagaglio; 3) il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio, per max 6 mesi, qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; 4) una diaria nella misura fissata in "missione"; Al lavoratore che sia capo famiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti spetta: 1) il rimborso delle spese effettive documentate di vitto, alloggio, di viaggio (per la via più breve) sostenute per sé e per ciascun convivente a carico componente il nucleo familiare; 2) il rimborso delle spese effettive documentate, per il trasporto del mobilio e del bagagliaio; 3) il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio, per max 6 mesi, qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; 4) una diaria nella misura fissata in "missione" per sé e per ciascun convivente a carico: per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a 3/5. Le diarie o i rimborsi di cui sopra saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui sopra fino a 8 giorni dopo l'arrivo del mobilio. | ||||
A SSUNZIO NE | ||||||
ISTITUTO | DAL | AL | NOTE | |||
Periodo di Prova | 01/05/2008 | 30/09/2010 | La durata massima del periodo di prova non potrà - Quadri e I Livello: 180 - II Livello: 120 gg - III Super e III Livello: 90 gg - IV Super e IV Livello: 75 gg - V Livello: 45 gg di - Apprendistato La durata massima del periodo di prova è fissata in 30 gg di lavoro effettivo. | superare gg di di lavoro | di | i seguenti limiti: di calendario; calendario; lavoro effettivo; lavoro effettivo; effettivo . Professionalizzante: |
01/10/2010 | - Quadri e I Livello: 180 gg giorni di calendario; - II, III, III Super Livello: 120 gg giorni di calendario; - IV Super e IV Livello: 90 gg giorni di calendario; - V Livello: 60 gg giorni di calendario; Apprendistato Professionalizzante La durata è determinata dalle parti in ragione della durata del contratto, del profilo professionale e del livello di inquadramento. In ogni caso non può eccedere: - 60 gg di lavoro effettivo per i lavoratori con l'inquadramento finale ai livelli IV e IV super; - 90 gg di lavoro effettivo per i restanti livelli e qualifiche. | |||||
ORARIO DI L A VORO | ||||||
ISTITUTO | DAL | AL | NOTE | |||
Orario Ordinario | 01/10/1995 | - 40 ore settimanali | ||||
Flessibilità | 01/10/2001 | 30/09/2010 | Per far fronte alle variazioni dell'intensità di attività nelle strutture lavorative potranno essere realizzati specifici accordi tra le |
R E TR I B UZ I O NE
parti che prevedano, in particolari periodi dell'anno, i seguenti regimi di orario con le seguenti modalità: 1. Superamento dell'orario settimanale contrattuale sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali, con equivalente compensazione di 36 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane. Ai lavoratori verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi pari a 30 (trenta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale. 2. Superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 (quarantotto) ore settimanali, con equivalente compensazione di 32 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane. Ai lavoratori verrà riconosciuto un incremento del monte ore di permessi retribuiti pari a 60 (sessanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito in regime di flessibilità per ciascuna settimana. In caso di mancata fruizione dell'incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente il termine del programma annuale di flessibilità. Le ore risultanti maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa. | |||||||||||
01/10/2010 | Nel caso del superamento dell'orario normale, saranno dunque riconosciute al lavoratore le equivalenti compensazioni. Ai lavoratori che superino l'orario normale di lavoro, fermo restando le compensazioni equivalenti di cui al comma precedente, è riconosciuto un incremento dei permessi retribuiti, nella misura seguente: a) in caso di superamento dell'orario di lavoro fino a 44 ore settimanali, un incremento pari a 30 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale; b) in caso di superamento dell'orario di lavoro oltre 44 ore settimanali e fino a 48 ore settimanali, un incremento del monte ore di permessi retribuiti pari a 60 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito in regime di flessibilità per ciascuna settimana. In caso di mancata fruizione dell’incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall'applicazione del regime di flessibilità, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente il termine del programma annuale di flessibilità. Le ore risultanti maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni In atto nella struttura lavorativa. | ||||||||||
Lavoro supplementare | 01/10/1995 | 30/06/2004 | Lavoro prestato fino al raggiungimento del normale orario di lavoro settimanale da retribuire con una maggiorazione del 35% sulla paga oraria. Il limite massimo di ore annue di straordinario è pari a 72 da concordare nelle seguenti ipotesi: - eventuale intensificazione dell'attività lavorativa dello studio; - particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti. | ||||||||
01/07/2004 | Xxxxxx prestato fino al raggiungimento del normale orario di lavoro settimanale da retribuire con una maggiorazione del 40% sulla paga oraria. E' autorizzato nelle seguenti ipotesi: - eventuale intensificazione dell'attività lavorativa dello studio; - particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti. | ||||||||||
Lavoro straordinario | 01/10/1995 | Limite annuo delle prestazioni straordinarie pari a 200 ore. Maggiorazioni: - 15% per le ore di lavoro eccedenti gli orari di lavoro settimanali e le 8 ore giornaliere; - 30% per le ore festive; - 30% per le ore notturne, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio; - 50% per le ore notturne-festive; | |||||||||
ASSE NZ E | |||||||||||
ISTITUTO | DAL | AL | NOTE | ||||||||
Ferie | 01/07/1992 | TUTTI - Liv. TUTTI = 173 Ore (26gg). | |||||||||
Riduzione Orario | 01/10/1995 | 30/09/2001 | - 32 ore derivanti dalle ex festività abolite - 40 ore annue: orario di lavoro settimanale su 5 giorni - 72 ore annue e 6 ore delle 32 ex festività abolite: orario di lavoro settimanale su 6 giorni | ||||||||
01/10/2001 | - 32 ore derivanti annue ex festività abolite - 40 ore annue: orario settimanale su 5 giorni - 66 ore annue: orario settimanale su 6 giorni | ||||||||||
Diritto allo studio | 01/07/2004 | - max 11 mesi di congedi non retribuiti per la formazione, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro. | |||||||||
Permessi studio | 01/07/2004 | - permessi retribuiti per i giorni di esame e 2 giorni lavorativi - max 40 - 40 ore annue retribuite come congedi per l'Educazione Continua in Medicina. | precedenti ore | la | sessione | di | esami annue | ||||
Permessi sindacali | 01/10/1995 | - 8 ore annue a tutti i dipendenti per l'esercizio di attività sindacali | |||||||||
Maternità | 01/07/2004 | MADRE: Xxxxxx: per 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall'Ispettorato del Lavoro; La lavoratrice può scegliere, nell'ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 o 2 mesi prima della data presunta del parto.Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio.Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio.Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Periodo di Godimento: - prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese; - dopo il parto: 3 o 4 mesi, più il periodo non goduto prima del parto se questo era prematuro. Retribuzione: - 80% della retribuzione spettante, posta a carico dell'INPS, e anticipata dal datore di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. Nessuna indennità integrativa è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del precedente articolo 141. Previdenza: - 100% della copertura. PADRE : Periodo di Godimento: 3 mesi dopo la nascita del bimbo. L'astensione spetta al padre in caso di: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre. Retribuzione: - 80% della retribuzione spettante, con le stesse modalità sopra previste per la madre. Previdenza: Copertura al 100% | |||||||||
Aspettativa non retribuita | 01/10/1995 | 30/09/2010 | - da 1 a 6 mesi per gravi e comprovati - 3 anni - 3 mesi per assistenza familiari tossicodipendenti | motivi | negli | studi che per | occupano | almeno 5 dipendenti tossicodipendenza | |||
01/10/2010 | - 3 anni per stato di tossicodipendenza - 3 mesi assistenza familiare tossicodipendenti - 2 anni in caso di gravi o documentati motivi familiari (assistenza familiari derivanti dal decesso di un familiare, grave disagio personale, assistenza di un parente con patologie che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post- traumatica neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche, patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali, patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del famigliare nel trattamento sanitario, patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche per le quali il programma terapeutico richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la podestà. | ||||||||||
Malattia | 01/10/2010 | APPRENDISTI (PRO) - per tutti i livelli : integrazione del 100% della retribuzione Dal 1° giorno al 3° giorno; integrazione del 75% della retribuzione Dal 4° giorno al 20° giorno; integrazione del 100% della retribuzione Dal 21° giorno al 180° giorno. IMPIEGATI - integrazione del 100% della retribuzione Dal 1° giorno al 3° giorno; integrazione del 75% della retribuzione Dal 4° giorno al 20° giorno; integrazione del 100% della retribuzione Dal 21° giorno al 180° giorno. OPERAI - integrazione del 100% della retribuzione Dal 1° giorno al 3° giorno; integrazione del 75% della retribuzione Dal 4° giorno al 20° giorno; integrazione del 100% della retribuzione Dal 21° giorno al 180° giorno. | |||||||||
Infortunio | 01/10/2010 | APPRENDISTI (PRO) - per tutti i livelli : integrazione del 100% della retribuzione Dal 1° giorno al 3° giorno; integrazione del 75% della retribuzione Dal 4° giorno al 20° giorno; integrazione del 100% della retribuzione Dal 21° giorno al 180° giorno; TUTTI integrazione del 100% della retribuzione Dal 1° giorno al 1° giorno; integrazione del 60% della retribuzione Dal 2° giorno al 4° giorno; integrazione del 75% della retribuzione Dal 5° giorno in poi. | |||||||||
Comporto | 01/10/1995 | 30/06/2004 | - 180 giorni in un anno solare, progabili di ulteriori 90 giorni alle seguenti condizioni: 1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche; 2) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici; 3) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di "aspettativa" senza retribuzione TBC - 18 mesi | ||||||||
01/07/2004 | 30/09/2010 | - 180 giorni in un anno solare, progabili di ulteriori 120 giorni alle seguenti condizioni: 1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche; 2) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici; 3) che il periodo eccedente i 180 giorni sia |
ORARIO DI L A VORO
considerato di "aspettativa" senza retribuzioneTBC - 18 mesi | |||
01/10/2010 | - max 180 gg in un anno; - ulteriori 90 gg in caso di gravi patologie oncologiche o di ictus, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx ovvero di periodi di decenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, durante i quali verrà corrisposto il 100% della retribuzione per i primi 2 mesi e il 50% della retribuzione per il terzo mese. | ||
C E SSAZ I O N E R A PPORT O | |||
ISTITUTO | DAL | AL | NOTE |
Preavviso | 01/07/2008 | 30/09/2010 | I termini di preavviso intesi in giorni di calendario sono i seguenti: A) Fino a 5 anni di anzianità: - Quadri e I livello: 90 giorni; - II livello: 60 giorni; - III livello Super e III: 30 gioni; - IV livello Super e IV: 20 giorni; - V livello: 15 giorni. B) Oltre i 5 anni di anzianità: - Quadri e I livello: 120 giorni; - II livello: 90 giorni; - III livello Super e III: 40 gioni; - IV livello Super e IV: 30 giorni; - V livello: 20 giorni. I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese. |
01/10/2010 | I termini di preavviso intesi in giorni di calendario, in caso di licenziamento sono i seguenti: A) Fino a 5 anni di anzianità: - Quadri e I livello: 90 giorni; - II livello: 60 giorni; - III livello Super e III: 30 gioni; - IV livello Super e IV: 20 giorni; - V livello: 15 giorni. B) Da 6 a 10 anni di anzianità: - Quadri e I livello: 120 giorni; - II livello: 90 giorni; - III livello Super e III: 40 gioni; - IV livello Super e IV: 30 giorni; - V livello: 20 giorni. C) Oltre i 10 anni di anzianità: - Quadri e I livello: 150 giorni; - II livello: 120 giorni; - III livello Super e III: 50 gioni; - IV livello Super e IV: 40 giorni; - V livello: 25 giorni. I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese. In caso di dimissioni i termini sono i seguenti: A) Fino a 5 anni di anzianità: - Quadri e I livello: 75 giorni; - II livello: 60 giorni; - III livello Super e III: 28 gioni; - IV livello Super e IV: 15 giorni; - V livello: 10 giorni. B) Da 6 a 10 anni di anzianità: - Quadri e I livello: 105 giorni; - II livello: 90 giorni; - III livello Super e III: 35 gioni; - IV livello Super e IV: 25 giorni; - V livello: 15 giorni. C) Oltre i 10 anni di anzianità: - Quadri e I livello: 135 giorni; - II livello: 120 giorni; - III livello Super e III: 42 gioni; - IV livello Super e IV: 30 giorni; - V livello: 25 giorni. I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese. | ||
Tfr | ANZIANITÀ | ||
QUALIFICA DATA INIZIO DATA FINE RETRIBUZIONE UTILE | |||
DA ANNI AD ANNI | |||
APPRENDISTI 01/01/1963 0 99 26/26 | |||
APPRENDISTI (PRO) 01/04/2006 0 99 26/26 | |||
IMPIEGATI 01/01/1963 0 99 26/26 | |||
OPERAI 01/01/1963 0 99 26/26 | |||
Retribuzione imponibile TFR | 01/12/1978 | 31/05/1982 | La retribuzione utile ai fini dell'indennità di anzianità, si basa sull'ultima mensilità percepita dal dipendente in costanza di rapporto di lavoro, da moltiplicare per tutti gli anni di servizio prestati nell'azienda dopo essere stata aumentata di 1/12 delle mensilità aggiuntive previste dai contratti dei vari settori. |
01/06/1982 | La retribuzione annua, utile ai fini del trattamento di fine rapporto, comprende tutte le somme, incluso l'equivalenza delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con l'esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto, l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. | ||
DISC IPL I NA PART IC O L ARE | |||
ISTITUTO | DAL | AL | NOTE |
Apprendistato | 01/10/1995 | 30/06/1998 | Concesso per le seguenti qualifche: - Livello III: durata 30 mesi (42 mesi per la qualifica di "assistente di studio odontoiatrico") - Livelli IV e IV Super: durata 24 mesi Esclusioni: - 3° livello: analisti chimici, corrispondenti in lingue estere, programmatori meccanografici purché in possesso di specifico diploma, terapisti di riabilitazione, presentatori di cambiali ex legge n. 349/73, infermieri professionali, tecnico di laboratorio purché in possesso di specifico diploma, traduttori e interpreti, odontotecnici, tecnici radiologi, addetti alla elaborazione di computi metrico/estimativi, contabili di concetto e primanotisti codificatori purché in possesso di specifico diploma. - 4° livello Super: stenodattilografi in quanto provvisti di specifico diploma. - 4° livello: dattilografi in quanto provvisti di specifico diploma, autisti, infermieri generici, archivisti. L'apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli Istituti professionali di Stato e dagli istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18/1/42, n.86, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma. |
01/07/1998 | 30/09/2001 | Concesso per le seguenti qualifche: - Livello III: durata 48 mesi (42 mesi per la qualifica di "assistente di studio odontoiatrico") - Livelli IV e IV Super: durata 24 mesi Esclusioni: - 3° livello: analisti chimici, corrispondenti in lingue estere, programmatori meccanografici purché in possesso di specifico diploma, terapisti di riabilitazione, presentatori di cambiali ex legge n. 349/73, infermieri professionali, tecnico di laboratorio purché in possesso di specifico diploma, traduttori e interpreti, odontotecnici, tecnici radiologi, addetti alla elaborazione di computi metrico/estimativi, contabili di concetto e primanotisti codificatori purché in possesso di specifico diploma. - 4° livello Super: stenodattilografi in quanto provvisti di specifico diploma. - 4° livello: dattilografi in quanto provvisti di specifico diploma, autisti, infermieri generici, archivisti. L'apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli Istituti professionali di Stato e dagli istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18/1/42, n.86, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma. |
ASSE NZ E
01/10/2001 | 30/06/2004 | Concesso per le seguenti qualifiche: - Livelli II, III Super, III: durata 48 mes (42 mesi per la qualifica di "assistente di studio odontoiatrico"); - Livelli IV Super e IV: durata 36 mesi; Max 3 in unità con meno di 3 dipendenti qualificati | |
01/07/2004 | 30/09/2011 | Apprendistato Professionalizzante instaurato con giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Formazione: la durata è di 120 ore annue. Periodo di prova: 30 giorni. Durata: 48 mesi destinazione finale livelli 2°, 3° e 3° Super; 36 mesi destinazione finale livelli 4° e 4 Super. Inquadramento: per la prima metà del periodo inferiore di due livelli a quello di destinazione finale; per la seconda metà del periodo inferiore di un livello a quello di destinazione finale; per le qualifiche comprese nel 4° livello l'inquadramento sarà al 5° livello dalla prima metà del periodo di apprendistato. Malattia: trattamento economico dal 1° al 3° giorno pari al 100%; dal 4° al 20° giorno pari al 33%; dal 21° al 180 giorno pari al 45%. | |
01/10/2011 | - Apprendistato Professionalizzante: Applicato a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Formazione: la durata è di 120 ore annue. Periodo di prova: 30 giorni. Durata: 48 mesi destinazione finale livelli 2°, 3° e 3° Super; 36 mesi destinazione finale livelli 4° e 4 Super. Inquadramento: per la prima metà del periodo inferiore di due livelli a quello di destinazione finale; per la seconda metà del periodo inferiore di un livello a quello di destinazione finale; per le qualifiche comprese nel 4° livello l'inquadramento sarà al 5° livello dalla prima metà del periodo di apprendistato. Malattia: trattamento economico dal 1° al 3° giorno pari al 100%; dal 4° al 20° giorno pari al 75%; dal 21° al 180 giorno pari al 100%. - Apprendistato Professionalizzante o Contratto di Mestiere ex X.Xxx. n. 167/2011: Applicato a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Periodo di prova: - 60 gg di lavoro effettivo per i lavoratori con l'inquadramento finale ai livelli IV e IV super; - 90 gg per i restanti livelli e qualifiche. Durata: Quadri, livello I e II: 30 mesi; livelli III, III Super, IV, IV Super: 36 mesi. Retribuzione: è stabilita in misura percentualizzata sulla retribuzione tabellare del corrispondente livello di inquadramento come segue: - primi 12 mesi: 70%; - dai successivi e fino ai 24 mesi: 85%; - per i successivi: 93%. Malattia: trattamento economico dal 1° al 3° giorno pari al 100%; dal 4° al 20° giorno pari al 75%; dal 21° al 180 giorno pari al 100%. | ||
Contratto a termine | 01/07/2004 | Assunzioni consentite per incrementi di attività straordinaria di prestazioni professionali e/o progetti; punte di più intensa atività non ricorrenti, derivate da richieste di servizi ai quali non si riesca a far fronte con i normali organici della struttura lavorativa; sostituzione lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. | |
Part time | 01/07/2004 | I contratti di lavoro a tempo parziale hanno la facoltà di prevedere: - clausole flessibili, in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa; - clausole elastiche, relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa. La disponibilità alla variazione dell'orario di lavoro richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso un patto scritto, anche contestuale alla stipula del contratto di lavoro. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile, comportano a favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell'intera prestazione, nella misura del 10% limitatamente alla durata della variazione. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica, comportano a favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell'intera prestazione, nella misura prevista dal lavoro supplementare. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, il lavoratore potrà denunciare il patto (contenente le clausole) per una delle seguenti motivazioni: a) Esigenze di carattere familiare, rientranti nelle casistiche di cui alle leggi 53/2000 e L. 104/92; b) Esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario Pubblico; c) Esigenze di studio o di formazione; d) Necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. | |
Contratto Formazione e lavoro | 01/10/1995 | 31/01/1998 | Durata max 24 mesi |
01/02/1998 | Concesso per le seguenti qualifiche: - professionalità elevate: livelli I e II - durata 24 mesi; - professionalità intermedie: livelli III Super e IV Super - durata 24 mesi - adeguamento alle capacità professionali: tutti i livelli escluso V liv. - durata 12 mesi | ||
Contratto di somministrazione | 01/02/1998 | Concesso, oltre che nelle ipotesi di legge, per le seguenti attività: - Attività contabile-tecninca-amministrativa saltuaria - Punte intensa attivtà non prevedibile - Manutenzione straordinarie - Prevenzione e sicurezza sul lavoro - Sostituzione lavoratori temporaneamente inidonei (D.Lgs 626/1994) - Sostituzione personale dimissionario che non rispetti i termini di preavviso Escluso per qualifiche di esiguo contenuto professionale (livelli V e VI). Max 15% dei lavoratori a tempo indeterminato Min 5 lavoratori | |
Telelavoro | 01/07/2004 | Prestazione dell'attività lavorativa effettuata con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti telematici e tecnologie informatiche. La modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in regime di telelavoro può essere: a) prevista all'atto dell'assunzione; b) conseguente alla trasformazione di un normale rapporto di lavoro in essere. Nel caso di prestazione lavorativa in regime di telelavoro, dovranno essere indicati al lavoratore, in forma scritta: l'unità produttiva di appartenenza, la sua collocazione all'interno dell'organico aziendale ed il responsabile di riferimento, la descrizione dell'attività lavorativa da svolgere e le clausole contrattuali applicabili. | |
P R EVID EN ZA C O MP LEM E NTA R E | |||
ISTITUTO | DAL | AL | NOTE |
Fon.Te. | 01/10/2010 | 31/12/2010 | Contribuzione: - 1,55% della retribuzione mensile utile per il computo del TFR rispettivamente a carico dell'azienda; - 0,55% della retribuzione mensile utile per il computo del TFR rispettivamente a carico del lavoratore; - 50% del TFR maturando per i lavoratori assunti precedentemente al 28/4/1993 con la facoltà di destinare il 100% del TFR; - 100% del TFR per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28/4/1993. Quota di Iscrizione: - Euro 8 a carico dell'azienda; - Euro 2 a carico del lavoratore. |
01/01/2011 | Contribuzione: - 1,55% della retribuzione mensile utile per il computo del TFR rispettivamente a carico dell'azienda; - 0,55% della retribuzione mensile utile per il computo del TFR rispettivamente a carico del lavoratore; - 50% del TFR maturando per i lavoratori assunti precedentemente al 28/4/1993 con la facoltà di destinare il 100% del TFR; - 100% del TFR per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28/4/1993. Quota di Iscrizione: - Euro 11,88 a carico dell'azienda; - Euro 3,62 a carico del lavoratore. | ||
PREVIPROF | 01/06/2007 | 31/08/2008 | Contribuzione: - 0,25% della retribuzione mensile utile per il computo del TFR rispettivamente a carico dell'azienda e del lavoratore; - 50% del TFR maturando per i lavoratori assunti precedentemente al 28/4/1993 con la facoltà di destinare il 100% del TFR; - 100% del TFR per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28/4/1993. Quota di Iscrizione: - Euro 8 a carico dell'azienda; - Euro 2 a carico del lavoratore. |
01/09/2008 | 30/09/2010 | Contribuzione: - 1,55% della retribuzione mensile utile per il computo del TFR rispettivamente a carico dell'azienda; - 0,55% della retribuzione mensile utile per il computo del TFR rispettivamente a carico del lavoratore; - 50% del TFR maturando per i lavoratori assunti precedentemente al 28/4/1993 con la facoltà di destinare il 100% del TFR; - 100% del TFR per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28/4/1993. Quota di Iscrizione: - Euro 8 a carico dell'azienda; - Euro 2 a carico del lavoratore. | |
Retribuzione utile TFR | 01/06/2007 | In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29/5/1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1° comma dell'articolo 2120 Codice civile è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di: - paga base tabellare conglobata come prevista dal presente contratto; - eventuali scatti di anzianità di cui all'articolo 151 del presente contratto; - assegni "ad personam"; - aumenti di merito e/o superminimi; - tredicesima mensilità e premio ferie; - eventuali indennità erogate con continuità. | |
ASSIST E N Z A COMPL E M E NT A R E | |||
ISTITUTO | DAL | AL | NOTE |
Assistenza Sanitaria | 01/03/2002 | 30/06/2004 | Contributo a carico del datore di lavoro pari a Euro 12 per 12 mensilità e per ogni lavoratore. |
CADIPROF | 01/07/2004 | 30/09/2011 | X.X.XX.XXXX.: Contributo a carico del datore di lavoro: - Euro 24 "una tantum" per ogni dipendente entro il 31/8/2004 - Euro 13 mensili per 12 mensilità per ogni dipendente |
DISC IPL I NA PART IC O L ARE
01/10/2011 | 31/08/2013 | X.X.XX.XXXX.: Contributo a carico del datore di lavoro: - Euro 24 "una tantum" per ogni dipendente entro il 31/8/2004, il datore di lavoro che ometta il versamento della suddetta quota di contributo è tenuto a corrispondere, a partire dal mese successivo alla stipulazione del presente accordo, al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a Euro 22,00 corrisposto per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto e nella retribuzione utile per il calcolo dei trattamento di fine rapporto; - Euro 14 mensili per 12 mensilità per ogni dipendente. | ||
01/09/2013 | X.X.XX.XXXX.: Contributo a carico del - Euro 24 "una tantum" per ogni dipendente entro il 31/8/2004, quota di contributo è tenuto a corrispondere, a partire dal me lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile che rientra nella retribuzione di fatto e nella retribuzione - Euro 15 mensili per 12 mensilità per ogni dipendente. | datore di lavoro: il datore di lavoro che ometta il versamento della suddetta se successivo alla stipulazione del presente accordo, al di importo pari a Euro 22,00 corrisposto per 14 mensilità e utile per il calcolo dei trattamento di fine rapporto; | ||
E N TE B I L A TE RAL E | ||||
ISTITUTO | DAL | AL | NOTE | |
Ente Bilaterale | 01/01/2009 | 30/09/2011 | Quota contrattuale di servizio è fissata nella misura globale di € 4,00 mensili per 12 mensilità, di cui: - € 2,00 a carico dei datori di lavoro; - € 2,00 a carico dei lavoratori che verrà trattenuta in busta paga con la dicitura EBP. Il versamento delle suddetta quota contrattuale globale di € 4,00 mensili sarà effettuata tramite il Mod. F24. Pertanto la somma complessiva da versare per ogni dipendente (tramite Mod. F 24), per le rispettive adesioni alla CADIPROF ed all'Ente Bilaterale, sarà pari a 17 Euro mensili per 12 mensilità, di cui 13 Euro a favore della X.X.XX.XXXX. e 4 Euro a favore dell'Ente Bilaterale Nazionale. | |
01/10/2011 | 31/08/2013 | Quota contrattuale di servizio è fissata nella misura globale di € 4,00 mensili per 12 mensilità, di cui: - € 2,00 a carico dei datori di lavoro; - € 2,00 a carico dei lavoratori che verrà trattenuta in busta paga con la dicitura EBP. Il versamento delle suddetta quota contrattuale globale di € 4,00 mensili sarà effettuata tramite il Mod. F24. Pertanto la somma complessiva da versare per ogni dipendente, tramite Mod. F24, per le rispettive adesioni alla X.X.XX.XXXX. ed all'Ente Bilaterale, sarà pari a € 18,00 mensili per 12 mensilità, di cui € 14,00 a favore della X.X.XX.XXXX. e € 4,00 a favore dell'Ente Bilaterale Nazionale. | ||
01/09/2013 | Quota contrattuale di servizio è fissata nella misura globale di € 4,00 mensili per 12 mensilità, di cui: - € 2,00 a carico dei datori di lavoro; - € 2,00 a carico dei lavoratori che verrà trattenuta in busta paga con la dicitura EBP. Il versamento delle suddetta quota contrattuale globale di € 4,00 mensili sarà effettuata tramite il Mod. F24. Pertanto la somma complessiva da versare per ogni dipendente, tramite Mod. F24, per le rispettive adesioni alla X.X.XX.XXXX. ed all'Ente Bilaterale, sarà pari a € 19,00 mensili per 12 mensilità, di cui € 15,00 a favore della X.X.XX.XXXX. e € 4,00 a favore dell'Ente Bilaterale Nazionale. |
ASSIST E N Z A COMPL E M E NT A R E