Contratto di assicurazione multirischio per la casa
xxxx assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Società del Gruppo Sara
Contratto di assicurazione multirischio per la casa
SarainCasa
Modello: 50AC Edizione: 07/2021
Set Informativo
Il presente Set Informativo contiene:
⚫ DIP – Documento Informativo Precontrattuale
⚫ DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
⚫ Condizioni di Assicurazione
Modello: SINF50AC Edizione: 07/2021
Xxxx Xxxxxxxxxxxxx Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia Sede legale: Xxx Xx,00 - 00000 Xxxx Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 008850910 Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001
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Polizza Abitazione
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Sara Assicurazioni S.p.A. Prodotto: SarainCasa
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, dagli eventi previsti dalla combinazione richiamata sulla Scheda di polizza.
Gli eventi garantiti sono:
✓ Incendio
✓ Implosione, esplosione e scoppio
✓ Fulmine
✓ Caduta aeromobili
✓ Fumi, gas e vapori
✓ Onda sonica
✓ Urto di veicoli stradali
✓ Caduta ascensori e montacarichi
✓ Caduta antenne e parabole
✓ Mancato freddo provviste in refrigerazione
✓ Guasti alle cose assicurate
✓ Caduta alberi
✓ Demolizione, sgombero, trattamento e trasporto residui sinistro
✓ Rimozione, deposito e ricollocamento contenuto
✓ Spese per alloggio sostitutivo
✓ Onorari perito
✓ Pigioni non percepibili
✓ Nuova progettazione ed oneri di concessione edilizia
✓ Rimpiazzo combustibile
✓ Rifacimento documenti personali
✓ Indennità incendio autovettura e/o motociclo
✓ Fenomeno elettrico
✓ Eventi socio-politici
✓ Eventi atmosferici
✓ Grandine
✓ Sovraccarico neve
✓ Danni da acqua
✓ Gelo
✓ Occlusione tubazioni e condutture
✓ Spese di ricerca e riparazione rottura tubazioni
✓ Dispersione gas
✓ Ricorso Terzi
✓ Terremoto
✓ Alluvione
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c.. (spese di salvataggio) e quanto espressamente indicato in specifici articoli, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Altre garanzie acquistabili ed opzionali: Xxxxxxx Xxxxxxxx
Furto e rapina Cristalli Responsabilità civile Spese veterinarie Committente Lavori Web Protetto
Tutela legale Assistenza
Che cosa non è assicurato?
🗶 Non sono considerati Contenuto: roulotte, veicoli di
cilindrata superiore a 50 cc., natanti, eventuali beni
oggetto di "contratto di leasing" qualora siano garantiti con apposita assicurazione.
🗶 Non sono considerati Fabbricato: l'area sulla quale
il fabbricato è costruito, i parchi, gli alberi, le
attrezzature, gli impianti sportivi e per giochi, le piscine, le strade private, le pavimentazioni all'aperto, le tubazioni interrate e tutto quanto indicato alla voce Contenuto.
Ci sono limiti di copertura?
Oltre alle esclusioni previste in relazione ai singoli eventi assicurati, la Società in ogni caso non risponde dei danni:
! causati da: atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse salvo quanto previsto dal punto "Eventi socio-politici" se operante;
! causati da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe;
! causati da: esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
! causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei loro familiari conviventi;
! di smarrimento, di furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi assicurati;
! indiretti quali: impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la sua originaria destinazione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito del fabbricato o che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
! ad alberi, fiori e coltivazioni in genere.
Questa polizza assicura i danni materiali e diretti causati dagli eventi previsti in polizza al Fabbricato e al Contenuto.
Dove vale la copertura? L'ambito geografico è l'ubicazione del bene assicurato. |
Che obblighi ho? Stipula del contratto - In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Corso di contratto - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché' la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.. In caso di sinistro la Società non indennizzerà il danno poiché se fosse stata a conoscenza delle effettive caratteristiche del fabbricato non avrebbe consentito l'assicurazione. Altre assicurazioni - Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 c.c.. |
Quando e come devo pagare? Il premio deve essere pagato al rilascio della xxxxxxx.Xx caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato dalla Compagnia, ovvero alla data di conclusione della stessa mediante tecnica di comunicazione a distanza. Il premio di polizza è annuale o frazionabile: -semestralmente, con applicazione di un aumento, a titolo di interesse, del 3%; -quadrimestralmente, con applicazione di un aumento, a titolo di interesse, del 4%; -trimestralmente, con applicazione di un aumento, a titolo di interesse, del 4,5%; -mensilmente (solo in caso di pagamento mediante utilizzo del SDD – Addebiti diretti SEPA) con applicazione di un aumento del 5%. Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso ai seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara Assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della SARA Assicurazioni espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della SARA Assicurazioni espressamente in tale qualità; c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa; d) utilizzo del SDD – Addebiti diretti SEPA, quale servizio di incasso del credito per premi basato su di un'autorizzazione continuativa conferita dall'Assicurato debitore alla propria Banca di accettare gli ordini di addebito provenienti dalla Società creditrice; e) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia. Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo. Il contratto può essere stipulato sia nella forma con adeguamento automatico (Indicizzazione) delle somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo e del premio, che nella forma senza adeguamento. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le aliquote attualmente in vigore. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. |
Quando inizia la copertura e quando finisce? Il contratto è concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza se successivo al pagamento del xxxxxx.Xx il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza. Il contratto può avere durata annuale ovvero poliennale con il massimo di anni 5, non rescindibile per la durata contrattuale pattuita, secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c., con riduzione del premio di tariffa per un importo pari a quanto previsto in polizza. Se la durata del contratto è poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto alla scadenza contrattuale pattuita con preavviso di 30 giorni. La disdetta avrà effetto dalla fine dell'annualità assicurativa nel corso della quale la facoltà di disdetta è stata esercitata, senza oneri a carico dell'Assicurato.Limitatamente alla Sezione Committente Lavori, le garanzie avranno una durata annuale, indipendentemente dalla durata del contratto sottoscritto dal Cliente; le suddette garanzie inoltre non prevedono il tacito rinnovo. |
Come posso disdire la polizza? Ad eccezione delle garanzie della Sezione “Committente Lavori”, il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle Parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 30 giorni prima della scadenza si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, le coperture cesseranno alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma, c.c.. Limitatamente alla Sezione “Committente Lavori” le garanzie non prevedono l'istituto del tacito rinnovo; ferma la loro efficacia successiva secondo le modalità ed I limiti previsti dale Condizioni di Assicurazione. Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il Premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto. |
Assicurazione Casa
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: Sara Assicurazioni Spa
Prodotto: SarainCasa
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 12/07/2021 ultima versione disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2020 ⚫ Patrimonio netto: euro 708.608.620,00 ⚫ Capitale sociale: euro 54.675.000 ⚫ Totale delle riserve patrimoniali: euro 653.933.620,00 Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (xxx.xxxx.xx) ⚫ Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro 283.552.756,21 ⚫ Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro 127.598.740,29 ⚫ Fondi Propri Ammissibili: euro 852.980.870,37 ⚫ Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 300,82 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? | ||
Incendio ed altri danni ai beni | Vengono coperti i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e/o dal Contenuto dagli eventi assicurati. Sono disponibili diverse combinazioni di eventi assicurati. La garanzia Base può così essere arricchita aggiungendo ulteriori garanzie, quali fenomeno elettrico, eventi socio-politici, eventi atmosferici, grandine, sovraccarico neve, acqua condotta, gelo, occlusione tubazioni e condutture, ricerca e riparazione tubazioni e dispersione gas. Inoltre si possono aggiungere le garanzie ricorso terzi, rischio locativo, nonchè le garanzie catastrofali (terremoto ed alluvione), ed impianti fotovoltaici e solari. E' prevista inoltre la possibilità, ricorrendo alle partite Somma Integrativa Ricerca e Riparazione e Fenomeno Elettrico, di innalzare i sottolimiti già previsti dalle rispettive garanzie di riferimento. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
Furto e rapina | La garanzia copre i danni materiali e diretti causati all'Assicurato sui beni assicurati (Contenuto) derivanti da Furto e Rapina. Si può scegliere di acquistare la sola garanzia Furto o aggiungere la garanzia Xxxxxx e scippo fuori dall'abitazione. E' prevista inoltre la possibilità, ricorrendo alle partite Somma Integrativa Preziosi (ovunque riposti od in cassaforte), od Oggetti di valore, di innalzare i sottolimiti già previsti dalla garanzia Furto Contenuto, rispettivamente, per la voce Preziosi ed Oggetti di valore. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Che cosa è assicurato? | ||
Responsabilità civile | La garanzia copre la Responsabilità civile della vita familiare e la Responsabilità civile del Fabbricato del Contraente e dei familiari con lui conviventi per danni involontariamente cagionati a terzi per: - morte e lesioni personali - danneggiamenti a cose e animali sino alla concorrenza della somma assicurata (massimale) indicata nella Scheda di Polizza. Inoltre si possono aggiungere le garanzie proprietà, possesso cani ed animali da sella, attività di B&B od altro affitto turistico e responsabilità civile del locatore. | |
Cristalli | La garanzia copre i danni materiali e diretti di rottura, dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, dei cristalli intendendosi per tali: lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, insegne esterne purché fissate al fabbricato, facenti parte del fabbricato o del contenuto relativo all'abitazione assicurata. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
Spese veterinarie | La garanzia prevede il rimborso delle spese veterinarie per intervento chirurgico da infortuni o malattia e/o rimborso spese veterinarie da infortunio e malattia senza intervento chirurgico. E' possibile scegliere tra 4 forme di copertura. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
Committente Lavori | La Sezione consta di due garanzie: Committente Lavori: garanzia di perdite pecuniarie con la quale la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, quale committente dei lavori, della perdita pecuniaria da questo patita a seguito dell'esercizio da parte delle competenti Autorità (anche tributarie) dell'azione di rivalsa per la restituzione delle somme indebitamente percepite dall'Assicurato e riconosciuteli in forza delle agevolazioni fiscali previste dall'attuale normativa nazionale. Tutela Legale: ala Società si fa carico delle spese legali a carico del committente per le vertenze contrattuali verso i professionisti incaricati delle attestazioni e asseverazioni del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. | |
Web Protetto | La Sezione consta di tre garanzie: Responsabilità Civile per minori su Internet, con la quale la Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e Spese legali) di danni involontariamente cagionati a terzi per Responsabilità Civile relativa all'utilizzo di social network o comunque con l'utilizzo di internet delle persone delle quali deve rispondere; Rimborso Spese utilizzo fraudolento identità digitale, con la quale la Società rimborsa le Perdite Pecuniarie derivanti dagli importi illegalmente sottratti all'Assicurato tramite trasferimento elettronico; Tutela Legale per Cyberbullismo, con la quale la Società garantisce la Tutela Legale dell'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale in relazione ad un fatto illecito inerente a casi di Cyberbullismo subito o di violazione del diritto d'autore commesso dai figli minori conviventi con l'Assicurato. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Tutela legale | La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un fatto illecito verificatosi nell'ambito della vita privata, escluse le attività di lavoro autonomo, professionale e d'impresa. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Assistenza | La garanzia assistenza comprende le seguenti prestazioni: invio di un idraulico per interventi di emergenza, invio di un tecnico termoidraulico per interventi di emergenza, invio di un elettricista per interventi di emergenza, invio di un fabbro o falegname, spese di albergo, rientro anticipato per danni all'abitazione, rimborso spese servizio di vigilanza, rimborso spese collaborazione domestica, rimborso spese baby sitter per minori di anni 15 o badante per persone anziane e rimborso spese di trasloco. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Furto | Impianto di allarme - La presenza dichiarata di un impianto di allarme con caratteristiche conformi a quanto indicato nelle Condizioni di polizza, comporta una riduzione di premio della garanzia Furto. |
Incendio ed Altri Danni a Beni | Contenuto a Valore intero – Se il Contraente sceglie l'alternativa a Valore Intero il premio della partita incendio Contenuto sarà inferiore. |
Responsabilità Civile | Formula single - Se il Contraente dichiara di essere l'unico componente del proprio nucleo familiare ha diritto ad una riduzione sul premio della garanzia Responsabilità Civile Vita Familiare. |
Che cosa è assicurato? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Incendio ed Altri Danni a Beni | Fabbricato a Primo Rischio Assoluto - Se il Contraente sceglie l'alternativa a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto il premio della partita incendio Contenuto sarà superiore. |
Somma integrativa Fenomeno Elettrico- Con detta somma integrativa si innalzano i limiti di indennizzo per sinistro e per anno previsti dalle Condizioni di polizza per la garanzia Fenomeno Elettrico. | |
Somma integrativa Ricerca e Riparazione- Con detta somma integrativa si innalzano i limiti di indennizzo per sinistro e per anno previsti dalle Condizioni di polizza per la garanzia Ricerca e Riparazione. | |
Furto | Somma integrativa per Preziosi ovunque posti nell'abitazione- Detta somma integrativa, indicata sulla Scheda di Polizza, si intende prestata per elevare il limite massimo di indennizzo, sia quello espresso in termini percentuali che in cifra fissa, previsto nei limiti di indennizzo dei preziosi purché siano posti (ovunque riposti) all'interno dell'abitazione assicurata. |
Somma integrativa per Preziosi custoditi in cassaforte - Detta somma integrativa, indicata sulla Scheda di Polizza, si intende prestata per elevare il limite massimo di indennizzo, , sia quello espresso in termini percentuali che in cifra fissa, previsto nei limiti di indennizzo dei preziosi purché siano custoditi in Cassaforte e la stessa sia violata con scasso. | |
Somma integrativa per Oggetti di valore - Detta somma integrativa, indicata sulla Scheda di Polizza, si intende prestata per elevare il limite massimo di indennizzo, sia quello espresso in termini percentuali che in cifra fissa, previsto nei limiti di indennizzo degli oggetti di valore. | |
Committente Lavori | Formula “Contenzioso Agenzia delle Entrate”: con detta estensione, le garanzie di Tutela vengono rese operanti anche per sostenere le spese necessarie, in sede civile, amministrativa e tributaria, per proporre ricorso, in caso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate della mancanza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta. |
Responsabilità Civile | Opzione cani impegnativi - Con tale Condizione aggiuntiva, si estende la copertura di responsabilità civile Vita Familiare ai danni derivanti dalla proprietà, possesso ed utilizzo dei cani per i quali siano in vigore disposizioni di legge che obblighino a stipulare polizze di assicurazione di responsabilità civile. |
Opzione Esercizio B&B - Con tale Condizione aggiuntiva, si estende la copertura di responsabilità civile Vita Familiare ai danni derivanti dall'esercizio del servizio di alloggio e prima colazione (B&B). | |
Opzione Responsabilità Civile Affitto turistico - Con tale Condizione aggiuntiva, si estende la copertura di responsabilità civile Proprietà del Fabbricato ai danni derivanti dall'esercizio dell'attività di "Affittacamere", "Casa vacanze" ed "Appartamenti ad affitto turistico". | |
Opzione Responsabilità civile del Locatore - Fabbricato Locato a Terzi Con tale Condizione aggiuntiva, si estende la copertura di responsabilità civile Proprietà del Fabbicato ai: ⚫ danni causati dagli arredi contenuti nell'abitazione assicurata (se l'abitazione è locata ammobiliata; ⚫ la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sul locatore / assicurato per danni causati a terzi dai conduttori dell'abitazione assicurata per fatti relativi alla conduzione della stessa; ⚫ la responsabilità civile personale e diretta del conduttore dell'abitazione assicurata (locatario) e dei componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di stato di famiglia in relazione alla conduzione dell'abitazione stessa (garanzia per conto di chi spetta). |
Oltre quanto riportato nel DIP non sono assicurati i soggetti non considerati terzi, vale a dire:
- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione, ossia: il Contraente ed i suoi familiari (coniuge, convivente "more uxorio" e figli maggiorenni, parenti e affini se con lui conviventi), come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro, il figlio maggiorenne, di età non superiore ai 28 anni, che abbia la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio. In ogni caso non sono mai considerati terzi il coniuge o il convivente "more uxorio" del Contraente;
- i genitori e i figli degli assicurati sopra indicati;
- le persone che, essendo o non, in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasioni di lavoro o di servizio, salvo quanto espressamente previsto da apposito articolo;
- ai soli fini della Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del fabbricato, il coniuge, i parenti e gli affini, con l'Assicurato sono considerati terzi solo se non conviventi con l'Assicurato.
Che cosa NON è assicurato?
Ci sono limiti di copertura? | ||
Incendio ed altri danni ai beni | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI | |
MANCATO FREDDO ALLE PROVVISTE IN REFRIGERAZIONE | ||
In caso di sinistro l'indennizzo sarà corrisposto con uno scoperto del 10% con il minimo di € 50. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a € 300. | ||
LA DEMOLIZIONE, LO SGOMBERO, IL TRATTAMENTO ED IL TRASPORTO DEI RESIDUI DEL SINISTRO - Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo con un minimo comunque indennizzabile di € 1.500. | ||
RIMOZIONE, DEPOSITO E RICOLLOCAMENTO DEL CONTENUTO | ||
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo, con il massimo di € 5.000 per sinistro. | ||
ALLOGGIO SOSTITUTIVO PER INAGIBILITÀ DELL'ABITAZIONE ASSICURATA | ||
La garanzia è prestata fino al massimo di € 70 al giorno e di € 7.000 per periodo di assicurazione. | ||
In tale estensione viene ricompreso anche il pensionamento e custodia di cani e gatti di proprietà dell'Assicurato, resesi necessarie dalla suddetta inagibilità, con un limite massimo di indennizzo di 1000 euro per sinistro e danno assicurativo. | ||
ONORARI DEL PERITO | ||
La garanzia è prestata sino a concorrenza del 5% dell'indennizzo con il massimo di € 2.000 per sinistro. | ||
PIGIONI NON PERCEPIBILI | ||
La garanzia è operante non oltre il limite di sei mesi e fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il fabbricato. | ||
NUOVA PROGETTAZIONE ED ONERI DI CONCESSIONE EDILIZIA | ||
La garanzia è operante fino alla concorrenza del 4% dell'indennizzo per il fabbricato. | ||
RIMPIAZZO COMBUSTIBILE (NAFTA, GASOLIO, KEROSENE) | ||
La garanzia è operante con il limite del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro di € 2.000. | ||
RIFACIMENTO DI DOCUMENTI PERSONALI | ||
La garanzia è operante con il limite per sinistro di € 300. | ||
AUTOVETTURA E/O DAL MOTOCICLO DI PROPRIETÀ DEL CONTRAENTE O DEL SUO NUCLEO FAMILIARE | ||
La Società, a seguito di sinistro indennizzabile a termine dell'assicurazione Incendio ed altri danni ai beni, in aumento all'indennizzo dovuto, anche in eccedenza alla somma assicurata, riconosce un'indennità aggiuntiva pari ad € 1.000 – che rappresenta anche l'indennizzo massimo per sinistro ed anno assicurativo - in caso di incendio subito dall'autovettura e/o dal motociclo di proprietà del Contraente o del suo nucleo familiare, custodito nel fabbricato assicurato (comprese pertinenze). |
Ci sono limiti di copertura? | ||
Incendio ed altri danni ai beni | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI FENOMENO ELETTRICO Questa garanzia viene prestata sino ad un massimo di € 2.000 complessivamente per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di € 150. EVENTI SOCIO-POLITICI In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di € 150. I danni causati a serramenti in occasione di furto tentato o consumato nonché derivanti da furto degli stessi sono compresi in garanzia sino ad un massimo di € 1.000 per sinistro e per anno assicurativo. EVENTI ATMOSFERICI In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di € 150. La Società indennizza altresì i danni alle tende frangisole, a bracci od a cappottina, provocati dagli eventi atmosferici anzidetti, purché abbiano causato anche un danno alla struttura fissa metallica della stessa tale che ne pregiudichi il normale uso. Tale estensione è prestata con detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 250,00 e con il limite di indennizzo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. GRANDINE In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di € 150. In nessun caso la Società pagherà per sinistro e per periodo assicurativo, importo superiore al 5% della somma assicurata per il fabbricato. SOVRACCARICO DI NEVE SUI TETTI In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 150. In nessun caso la Società pagherà per periodo di assicurazione importo superiore al 40% della somma rispettivamente assicurata per fabbricato e contenuto. BAGNAMENTO CAUSATO DA SPARGIMENTO DI ACQUA O DI ALTRI LIQUIDI In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di € 100. In caso di danno derivante da rottura di elettrodomestici la garanzia è prestata sino ad un massimo di € 5000 per sinistro e per anno assicurativo. Limitatamente alle tubazioni e condutture interrate, in caso di sinistro l'indennizzo sarà corrisposto con franchigia di € 250, e con il massimo indennizzo di € 3.000 per sinistro e per anno assicurativo. La Società rimborsa inoltre il costo del maggiore consumo dell'acqua derivante da sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia. Tale importo sarà determinato sull'eccedenza del fatturato, riferito al periodo in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla media delle bollette pagate nell'anno precedente. In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore a € 500, nei limiti della somma assicurata per la presente garanzia, con franchigia di € 50. GELO In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di € 150. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro un importo superiore al 10% della somma assicurata rispettivamente per fabbricato e contenuto. OCCLUSIONE DI TUBAZIONI E CONDUTTURE NONCHÉ TRABOCCO O RIGURGITO DELLA RETE FOGNARIA In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a € 10.000 per sinistro e per anno assicurativo. Qualora l' occlusione non sia stata provocata esclusivamente da accumulo di neve e grandine, la Società non sarà tenuta a pagare importo superiore a € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia di € 100 per singolo sinistro. SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DELLA ROTTURA DELLE TUBAZIONI Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato assicurato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore al 20% delle spese indennizzate, ferme le somme massime previste dalle condizioni di polizza. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a € 1.500 per sinistro, con il massimo di € 5.000 per annualità assicurativa. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia di € 100 per singolo sinistro. DISPERSIONE DI GAS Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato assicurato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore al 20% delle spese indennizzate, ferme le somme massime previste dalle condizioni di polizza La Società non sarà tenuta a pagare importo superiore a € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia di € 100 per singolo sinistro. |
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Incendio ed altri danni ai beni | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI La Società rimborsa inoltre il costo del maggiore consumo del gas derivante da sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia. Tale importo sarà determinato sull'eccedenza del fatturato, riferito al periodo in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla media delle bollette dell'anno precedente. In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore a € 500, nei limiti della somma massima assicurata per la presente garanzia, con franchigia di € 50. COSE PORTATE IN VILLEGGIATURA La presente garanzia è prestata fino a concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto e fermi i limiti di indennizzo della partita Contenuto. La Società in ogni caso non indennizzerà importo superiore a € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di € 100. LIMITI DI INDENNIZZO CONTENUTO - La Società, per i danni al Contenuto indennizzerà per: a) Preziosi e Valori (escluso Denaro): non più del 30% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 20.000; b) Denaro: fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il limite di € 1.000; c) Oggetti di valore: fino ad un massimo di € 15.000 per singolo oggetto, servizio di argenteria, raccolta o collezione; d) motocicli o ciclomotori (non superiori a 50 c.c.): se custoditi all'interno del fabbricato assicurato, fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il limite di € 1.000 per singolo motociclo o ciclomotore; e) cose custodite nelle dipendenze: esclusivamente i danni a cose facenti parte dell'Arredamento, ivi comprese biciclette, e fino al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 1.000 per singolo oggetto. DIMORA NON ABITUALE - Qualora il fabbricato indicato nella Scheda di Polizza risulti essere dimora non abituale, la Società, limitatamente alla garanzia danni da bagnamento, in nessun caso sarà tenuta a pagare importo superiore ad € 50.000 per sinistro ed annualità assicurativa. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia di € 350 per singolo sinistro. GARANZIE AGGIUNTIVE RICORSO TERZI Limitatamente ai danni: a) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; b) causati da incendio, esplosione o scoppio ai locali dell'abitazione (e al relativo contenuto), presa in locazione per villeggiatura dell'Assicurato e/o dai suoi familiari con lui conviventi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% del massimale assicurato. RISCHIO LOCATIVO Per i danni materiali e diretti, causati da incendio, implosione, esplosione e scoppio, all'arredamento dell'abitazione se di proprietà del locatore la garanzi è operante fino ad un importo di € 20.000 per sinistro ed anno assicurativo. Decorazioni e rivestimenti interni: Per tali spese, in caso di sinistro non verrà applicata la “regola proporzionale” di cui all'art. 1907 c.c. e in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a € 20.000 per sinistro e per anno assicurativo. IMPIANTI FOTOVOLTAICI – La Società indennizza, nei limiti della somma indicata sulla Scheda di polizza, i danni materiali e diretti causati all'impianto fotovoltaico od all'impianto solare, al servizio del fabbricato assicurato, causati dagli eventi ed alle condizioni di seguito indicate: - da eventi atmosferici e grandine - In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto pari al 15%, con un minimo di 250 €. In nessun caso la Società sarà tenuta a indennizzare, per uno o più sinistri nel corso della medesima annualità assicurativa, importo superiore al 50% del valore dell'impianto. - da danni elettrici all'impianto - La garanzia è con lo scoperto del 10% minimo € 300. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per sinistro e per anno assicurativo, importo superiore al 50% del valore complessivo dell'impianto. - da eventi sociopolitici - In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di € 150. IMPIANTI FOTOVOLTAICI – DANNI DI FURTO Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con un minimo di Euro 300. In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro ed anno assicurativo, un importo superiore all'50% della somma assicurata. |
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Incendio ed altri danni ai beni | GARANZIE AGGIUNTIVE TERREMOTO Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di un importo pari al 20% della somma complessivamente assicurata per il Fabbricato e Contenuto (se presente sulla Scheda di copertura). La Società rimborsa, se conseguenti ad evento indennizzabile in base alla presente garanzia Terremoto, ed in eccedenza alle Somme Assicurate, anche le spese sostenute: a) per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata. La presente estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 15.000,00; b) per spese di riprogettazione, direzione dei lavori, e per oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato in conformità alle norme edilizie vigenti al momento del Sinistro; è in ogni caso escluso il rimborso di multe, ammende e sanzioni amministrative. Tale estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo, con il massimo di € 5.000,00. ALLUVIONE Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di un importo pari al 5% della somma complessivamente assicurata per la partita Fabbricato e Contenuto (se presente sulla Scheda di Copertura), con il minimo di euro 5.000. La Società rimborsa, se conseguenti ad evento indennizzabile in base alla presente garanzia Alluvione, ed in eccedenza alle Somme Assicurate, anche le spese sostenute: a) per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata. La presente estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 15.000,00; b) per spese di riprogettazione, direzione dei lavori, e per oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato in conformità alle norme edilizie vigenti al momento del Sinistro; è in ogni caso escluso il rimborso di multe, ammende e sanzioni amministrative. Tale estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo, con il massimo di € 5.000,00. Limitatamente alla partita Fabbricato, in nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore all'80% della somma assicurata per Fabbricato. ESCLUSIONI E RIVALSE Oltre alle esclusioni previste in relazione ai singoli eventi assicurati, la Società in ogni caso non risponde dei danni : a) causati da: atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione; b) causati da: atti di terrorismo, sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse salvo quanto previsto dall'estensione “eventi socio-politici” se operante; c) causati da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe, salvo quanto previsto dalle estensioni “Terremoto” ed “Alluvione” se rese operanti; d) causati da: esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; e) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei loro familiari conviventi; f) di smarrimento, di furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi assicurati; g) indiretti quali: impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la sua originaria destinazione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito del fabbricato o che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dalle Condizioni di polizza, o qualsiasi altro danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati. h) ad alberi, fiori e coltivazioni in genere. IMPLOSIONE, ESPLOSIONE O SCOPPIO - Sono esclusi i danni alle macchine ed agli impianti nei quali detto evento si sia verificato, qualora l'evento sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale. FULMINE - Esclusi i danni elettrici conseguenti ad esso ad impianti ed apparecchi in genere elettrici ed elettronici. FENOMENO ELETTRICO - Sono esclusi i danni: ⚫ a lampade in genere, interruttori, valvole termoioniche, tubi elettronici, fusibili, trasformatori elettrici, generatori di corrente; ⚫ causati da difetti di materiale o di costruzione o dovuti ad usura, deterioramento o manomissione o riconducibili ad inadeguata o difettosa manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante operazioni di collaudo o prova; ⚫ dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o fornitore; ⚫ ad impianti fotovoltaici ed impianti solari; ⚫ a software. |
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Incendio ed altri danni ai beni | ESCLUSIONI E RIVALSE EVENTI SOCIO-POLITICI - Sono esclusi i danni: ⚫ diversi da quelli di incendio, esplosione, scoppio arrecati dalle suddette persone che abbiano occupato i locali per oltre 5 giorni consecutivi; ⚫ verificatisi in corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto; ⚫ imputabili a saccheggio o ad ammanchi di qualsiasi genere; ⚫ dovuti a scritte od imbrattamento dei muri esterni; ⚫ subiti da impianti fotovoltaici e solari ⚫ di furto, rapina, estorsione tentati o consumati, di saccheggio, ed ammanchi di qualsiasi genere, subiti dal Contenuto. EVENTI ATMOSFERICI- Sono esclusi i danni, ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra: ⚫ subiti da: vetrate, lucernari in genere, verande, recinzioni non in muratura, impianti fotovoltaici e solari, insegne e consimili installazioni esterne; capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica, fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, nonché tutte le cose poste sotto gli stessi; ⚫ subiti da lastre in cemento-amianto, fibro-cemento e manufatti di materia plastica (inclusi i serramenti se in materia plastica) per effetto della grandine; ⚫ causati da gelo, sovraccarico di neve, valanghe o slavine, cedimento, smottamento o franamento del terreno, mareggiate o penetrazione di acqua marina, fuoriuscita di corsi d'acqua o specchi d'acqua, allagamenti, rotture o rigurgito dei sistemi di scarico, accumulo esterno o insufficiente deflusso dell'acqua piovana. SOVRACCARICO DI NEVE SUI TETTI – Sono esclusi i danni: ⚫ causati da valanghe o slavine; ⚫ causati da gelo; ⚫ ai fabbricati non conformi alle normative relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto; ⚫ ai fabbricati in corso di rifacimento, alle pensiline, alle tettoie ed ai box non totalmente in muratura; al loro contenuto; ⚫ ai fabbricati in cattivo stato di conservazione od in stato di abbandono; ⚫ ai lucernari, alle vetrate ed ai serramenti, a gronde e pluviali, ai pannelli solari ed impianti fotovoltaici, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che siano causati da crollo del tetto per sovraccarico di neve. BAGNAMENTO CAUSATO DA SPARGIMENTO DI ACQUA O DI ALTRI LIQUIDI – Sono esclusi i danni: ⚫ da usura, corrosione o difetti di materiali; ⚫ derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali; ⚫ da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture; ⚫ derivanti da rotture causate da gelo; ⚫ derivanti da rotture ad impianti di irrigazione. La Società non rimborsa, inoltre, le spese per la demolizione e il ripristino delle parti murarie e per la sostituzione delle tubazioni danneggiate, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento. GELO – Sono esclusi i danni : - da spargimento di acqua proveniente da condutture esterne o interrate; - in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. OCCLUSIONE DI TUBAZIONI E CONDUTTURE - Sono sempre esclusi i danni da occlusione di impianti di irrigazione. DISPERSIONE DI GAS – Sono escluse tutte le spese che non sono: a) sostenute per riparare o sostituire le tubazioni che hanno dato origine alla dispersione di gas; b) strettamente connesse e necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato. Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato assicurato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore al 20% delle spese indennizzate, ferme le somme massime sotto indicate. |
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Incendio ed altri danni ai beni | ESCLUSIONI E RIVALSE RICORSO TERZI – Non sono considerati terzi: a) il Contraente ed i suoi familiari (coniuge, convivente “more uxorio” e figli maggiorenni, parenti e affini, se con lui conviventi), come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro, il figlio maggiorenne, di età non superiore ai 28 anni, che abbia la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio. In ogni caso non sono mai considerati terzi il coniuge od il convivente “more uxorio” del Contraente; b) i genitori e i figli degli assicurati sopra indicati; c) le persone che, essendo o non, in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasioni di lavoro o di servizio; d) limitatamente alla sola responsabilità civile riconducibile all'Assicurato in relazione al rischio della proprietà del Fabbricato, il coniuge, i parenti e gli affini, con l'Assicurato, sono considerati terzi solo se con lui non conviventi. Sono comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga o usi a qualsiasi titolo nonché quelli conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. IMPIANTI FOTOVOLTAICI – Per i danni: - danni elettrici all'impianto, sono comunque esclusi i danni indiretti da mancata produzione di energia elettrica. - danni di furto, sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato od il Contraente devono rispondere. TERREMOTO La Società non indennizza i danni : a) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall' accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; b) causati da eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, alluvioni, maremoti, mareggiata, marea anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate; d) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo; e) indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (comprese le spese di demolizione e sgombero); f) a fabbricati non conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi; g) a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento; Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia i fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia nonché a quello dichiarate inagibili con provvedimento della Autorità al momento della sottoscrizione della presente polizza. ALLUVIONE La Società non indennizza i danni: a) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità stillicidio, trasudamento, infiltrazione; diretto effetto di eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine; b) causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici; c) Causati da traboccamento o rigurgito di fognature qualora non direttamente correlati all'evento; d) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, sulle cose assicurate; e) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; f) a enti mobili all'aperto; g) a fabbricati costruite in aree golenali h) a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento i) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine l) ad abitazioni considerate abusive ai sensi delle vigenti al momento della costruzione norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza. RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia, in caso di sinistro indennizzabile, salvo il caso di dolo, ai diritti di surrogazione di cui all'art. 1916 del c.c. verso le persone che, in qualità di ospiti dell'Assicurato, siano presenti nella sua abitazione o verso quelle di cui deve rispondere a norma di legge, verso i dipendenti in genere, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. |
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Furto e rapina | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI INDENNIZZO PARZIALE In caso di sinistro, la Società corrisponderà l'indennizzo nella misura di: a) 80% se l'introduzione nei locali è avvenuta con uso di chiavi vere, oppure con uso di chiavi false che non abbiano lasciato evidenti tracce di effrazione del congegno della serratura oppure attraverso finestre lasciate aperte dall'Assicurato o dai suoi familiari, presenti all'interno dei locali dell'abitazione durante il furto; b) 80% se il furto è stato commesso con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto descritto dalle Condizioni di polizza (o con la rottura di solo vetro non antisfondamento), purchè questi fossero in funzione. Tale diminuzione dell'indennizzo non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali; c) 80% se il furto è stato commesso mediante l'uso di ponteggi o impalcature durante le fasi di restauro o manutenzione del fabbricato assicurato o dell'intero edificio di cui il fabbricato assicurato fosse porzione. RAPINA DEL CONTENUTO - Avvenuta nei locali dell'abitazione anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. In tal caso la Società rimborsa inoltre, con il massimo per ciascun sinistro di € 1.000, le spese sanitarie, sostenute a seguito di infortunio subito dall'Assicurato o dai suoi familiari in occasione della rapina. FURTO O RAPINA IN LOCALITÀ DI VILLEGGIATURA La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, fermi i limiti di indennizzo previsti per la partita Contenuto e le norme sui mezzi di protezione e chiusura dei locali. FURTO COMMESSO O AGEVOLATO CON DOLO DAGLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E DAI COLLABORATORI FAMILIARI IN GENERE Questa garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 20% e con il limite di indennizzo di € 2.000 per sinistro ed anno assicurativo. TRUFFA TRA LE MURA DOMESTICHE A DANNO DEL CONTRAENTE O DI UN COMPONENTE DEL SUO NUCLEO FAMIGLIARE PURCHE' CONVIVENTI Tale estensione opera solo qualora il soggetto vittima del raggiro abbia superato i 70 anni di età e viene prestata con il limite di indennizzo di € 1.500 per sinistro ed anno assicurativo. DANNEGGIAMENTI E ATTI VANDALICI CAUSATI AL CONTENUTO DAI LADRI IN OCCASIONE DEL REATO (FURTO O RAPINA), COMMESSO O TENTATO - La garanzia si estende al fabbricato e ai relativi mezzi di protezione e di chiusura, nonché al furto di serramenti, con il massimo di € 2.500 per sinistro e per anno assicurativo. SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI MEZZI DI CHIUSURA Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 1.000 per sinistro e per anno assicurativo. FURTO DI EFFETTI PERSONALI IN DEPOSITO PRESSO TERZI DI MOBILI, VESTIARIO ED EFFETTI PERSONALI TEMPORANEAMENTE IN DEPOSITO O RIPARAZIONE PRESSO TERZI La garanzia è prestata con il massimo di € 1.000 per sinistro e per anno assicurativo. FURTO DI GRONDE E PLUVIALI Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari ad € 250; in nessun caso la Società risarcirà importo superiore ad € 2.000 per uno o più sinistri che avvengano nel corso dello stesso periodo di assicurazione. FURTO BAGAGLI - La Società si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza di € 500 per sinistro ed anno, il furto – purchè l'autovettura sia violata con scasso - e la rapina, di bagagli costituiti da effetti personali (esclusi preziosi e valori) che si trovino, limitatamente al periodo orario dalle ore 6,00 alle 22,00, nel bagagliaio chiuso a chiave e/o bloccato dell'autoveicolo di proprietà, in comodato, in leasing o preso a noleggio dall'Assicurato o dai suoi familiari conviventi, con cristalli alzati totalmente e portiere chiuse a chiave. DIMORA NON ABITUALE - Qualora il fabbricato indicato nella Scheda di Polizza risulti essere dimora non abituale dell'Assicurato, vale quanto segue: 1) Disabitazione dei locali: In caso di sinistro avvenuto a locali disabitati, si applica lo scoperto del 25%. 2) Danneggiamenti e atti vandalici al fabbricato e ai mezzi di protezione e di chiusura: i danni al fabbricato e ai relativi mezzi di protezione e di chiusura, nonché il furto di serramenti sono garantiti con il massimo di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. RAPINA O SCIPPO FUORI DALL'ABITAZIONE La garanzia è prestata, complessivamente per l'Assicurato e i suoi familiari, sino alla concorrenza della somma assicurata, indicata nella Scheda di Polizza, senza tener conto dei limiti di indennizzo previsti dalle condizioni di polizza, ma con il massimo per ogni sinistro di € 1.000 per denaro e di € 1.000 per le spese sanitarie. In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10% . |
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Furto e rapina | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI CONTENUTO - LIMITI DI INDENNIZZO La Società per i danni al Contenuto indennizzerà per: a) Preziosi e Valori (escluso Denaro): non più del 50% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di: ⚫ € 8.000, se ovunque riposti; ⚫ € 20.000, se custoditi in cassaforte e se la medesima è stata violata con scasso; b) Denaro: fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il limite di € 1.000; c) Oggetti di valore: fino ad un massimo di € 15.000 per: singolo oggetto, servizio di argenteria, raccolta o collezione; d) motocicli o ciclomotori (non superiori a 50 c.c.): se custoditi all'interno del fabbricato assicurato, fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il limite di € 1.000 per singolo motociclo o ciclomotore; e) cose custodite nelle dipendenze: esclusivamente i danni a cose facenti parte dell'Arredamento, ivi comprese biciclette, e fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 1.000 per singolo oggetto. Qualora dal frontespizio di polizza risulti che il fabbricato assicurato è destinato ad Affittacamere/Casa od appartamento per vacanze, la garanzia di cui alla presente sezione viene prestata limitatamente al solo Arredamento. ESCLUSIONI E RIVALSE DANNEGGIAMENTI E ATTI VANDALICI CAUSATI AL CONTENUTO DAI LADRI - Sono esclusi da questa garanzia i danni di incendio, esplosione e scoppio provocati dall'autore del reato commesso o tentato. TRUFFA TRA LE MURA DOMESTICHE Tale estensione opera solo qualora il soggetto vittima del raggiro abbia superato i 70 anni di età RAPINA O SCIPPO FUORI DALL'ABITAZIONE - La garanzia non vale: ⚫ per i minori di 14 anni, se non accompagnati da persona maggiorenne; ⚫ per preziosi e valori che siano attinenti ad attività professionale esercitata per conto proprio o di altri; ⚫ per motocicli e ciclomotori. ESCLUSIONI Sono esclusi i danni: a) agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: · persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; ⚫ persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere; ⚫ persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti, o domestici; ⚫ incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono; b) verificatisi in occasione di incendio, di esplosioni anche nucleari e scoppi, radiazioni e contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità; purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati. Relativamente a preziosi, valori, raccolte o collezioni l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno; d) indiretti quali profitti sperati, danni del mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi. e) subiti da impianti fotovoltaici e solari. CONFORMITA' MEZZI DI CHIUSURA Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti ai precedenti punti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo. | |
Responsabilità civile | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati. VITA FAMILIARE PROPRIETÀ ED USO, ALL'INTERNO DI AREE PRIVATE, DI TENDE, ROULOTTES, CAMPER, AUTOCARAVAN, CARRELLI TRAINABILI E RELATIVE ATTREZZATURE, COMPRESI QUELLI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO - La garanzia è prestata con una franchigia di € 200 per sinistro, con il massimo di € 50.000 per sinistro e periodo di assicurazione. |
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Responsabilità civile | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati. DANNI A COSE ALTRUI DOVUTI AD INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO DI COSE DELL'ASSICURATO O DA LUI DETENUTE (ESCLUSI VEICOLI E NATANTI A MOTORE) - La garanzia è prestata con una franchigia di € 200 per sinistro, con il massimo di €100.000 per sinistro e periodo di assicurazione. INTERRUZIONE A O SOSPENSIONE TOTALE O PARZIALE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, AGRICOLE O DI SERVIZI La garanzia viene prestata con una franchigia di € 1.000 per sinistro, con il massimo di € 100.000 per sinistro e periodo di assicurazione. DANNI DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DELLA LEGGE SULLA PRIVACY La garanzia opera con il limite per sinistro e per anno di € 5.000 e con una franchigia assoluta di € 500. PROPRIETA' FABBRICATO INTERRUZIONE O SOSPENSIONE TOTALE O PARZIALE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, AGRICOLE O DI SERVIZI - purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia viene prestata con una franchigia di € 1.000 per sinistro, con il massimo di € 100.000 per sinistro e periodo di assicurazione. INQUINAMENTO DELL'ARIA, DELL'ACQUA O DEL SUOLO - provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale o guasto di impianti e condutture al servizio del fabbricato. La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.000, fino a concorrenza di € 100.000 per sinistro e periodo di assicurazione. CONDIZIONI AGGIUNTIVE PROPRIETÀ, POSSESSO ED UTILIZZO DI CANI E DI ANIMALI DA SELLA L'estensione di garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 100 per sinistro. FORMULA SINGLE - Il Contraente dichiara di essere l'unico componente del proprio nucleo familiare. Qualora al momento del sinistro dallo stato di famiglia del Contraente risultino essere presenti altre persone oltre allo stesso la garanzia Vita Familiare si intenderà comunque operante previa applicazione in caso di sinistro di uno scoperto del 20%. ESCLUSIONI E RIVALSE Non sono considerati terzi: 1) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione: il Contraente ed i suoi familiari (coniuge, convivente "more uxorio" e figli maggiorenni, parenti e affini se con lui conviventi), come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro, il figlio maggiorenne, di età non superiore ai 28 anni, che abbia la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio. In ogni caso non sono mai considerati terzi il coniuge o il convivente "more uxorio" del Contraente; 2) i genitori e i figli degli assicurati sopra indicati; 3) le persone che, essendo o non, in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasioni di lavoro o di servizio, salvo le lesioni subite dagli addetti ai servizi domestici anche occasionali, collaboratori familiari in genere, baby-sitter, colf e persone alla pari in occasione di lavoro o di servizio con esclusione delle malattie professionali; 4) ai soli fini della Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del fabbricato, il coniuge, i parenti e gli affini, con l'Assicurato sono considerati terzi solo se non conviventi con l'Assicurato. L'assicurazione di Responsabilità Civile non comprende i danni derivanti : a) dalla proprietà di beni immobili, salvo proprietà di strade private, aree scoperte in genere, antenne o parabole televisive non centralizzate, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e per giochi, parchi, alberi, orti e giardini; purché esistenti negli spazi adiacenti e di pertinenza dell'abitazione; b) dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, industriale, commerciale, artigianale, di servizio od altra retribuita o comunque connessa con affari, locazioni, noleggi salvo quanto previsto nelle garanzie di Responsabilità civile derivante dal servizio di alloggio e prima colazione (attività ricettive a conduzione familiare -Bed and Breakfast), Responsabilità civile del Locatore - Fabbricato Locato a Terzi e Responsabilità Civile Affitto turistico; c) da proprietà, possesso, uso o guida, anche per gioco, divertimento o sport, di veicoli o natanti a motore, di aeromobili in genere, di velivoli ultraleggeri (compreso deltaplano), di droni (come da Regolamento ENAC del 16/12/2013), salvo quanto di seguito riportato: - esercizio di attività, anche competitive, di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo esclusa comunque qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo, a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti (e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromodelli); |
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Responsabilità civile | - messa in moto o guida di veicoli e natanti a motore da parte di figli minori od incapaci per legge, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore; - guida, da parte di figli minori o incapaci per legge, di ciclomotori e motoveicoli, solo nel caso in cui l'assicuratore della RCA contesti l'irregolarità del trasporto e, a seguito dell'avvenuto risarcimento del danno, agisca in rivalsa/regresso nei confronti dell'assicurato. Resta ferma l'esclusione per i danni a cose; - dai danni cagionati a terzi nella qualità di trasportato su veicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui che non siano a lui locati o dati in “dotazione”, con esclusione dei danni a detti veicoli; - danni da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate e purchè non sia operante la polizza di RC obbligatoria veicoli; d) a animali che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione; e) da furto; f) a cose altrui a seguito di incendio, esplosione, scoppio delle cose dell'Assicurato, salvo proprietà ed uso, all'interno di aree private, di tende, roulottes, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature, salvo quanto appositamente previsto in specifiche garanzie; g) a cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo, salvo quanto appositamente previsto in specifiche garanzie; h) da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali, relativamente alla sola responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato. i) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale o guasto di impianti e condutture al servizio del fabbricato; j) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; k) da inadempimenti di natura fiscale o contrattuale; l) da proprietà, possesso ed utilizzo di cani, animali da sella e di altri animali da animali domestici e da cortile, ad uso privato; m) dall'esercizio dell'attività venatoria; n) da presenza di amianto; o) da paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere. VITA FAMILIARE CADUTA DI NEVE E GHIACCIO NON TEMPESTIVAMENTE RIMOSSI DA CORNICIONI, TETTI E COPERTURE IN GENERE DEL FABBRICATO - La garanzia è prestata con esclusione dei danni di qualsiasi natura che la neve ed il ghiaccio possano aver provocato al fabbricato stesso. PROPRIETÀ, POSSESSO ED UTILIZZO DI ANIMALI DOMESTICI E DA CORTILE AD USO PRIVATO - Con esclusione dei cani. ESERCIZIO, A PURO SCOPO RICREATIVO, DI ATTIVITÀ SPORTIVE DI PRATICA COMUNE, ANCHE CON PARTECIPAZIONE A PROVE, GARE E RELATIVI ALLENAMENTI E DI TUTTE LE ATTIVITÀ RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO IN GENERE - Rimane esclusa qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo o comunque tale da costituire reddito costante, ricorrente e significativo; ESERCIZIO DI ATTIVITÀ, ANCHE COMPETITIVE, DI AUTOMODELLISMO, NAVIMODELLISMO ED AEROMODELLISMO - E' esclusa comunque qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti (e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromodelli). Sono esclusi dalla garanzia gli aeromobili a pilotaggio remoto che alla luce del regolamento ENAV Regolamento sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto del 16/12/2013 (e successive modifiche), sono da considerarsi aeromobili a tutti gli effetti. DANNI A COSE ALTRUI DOVUTI AD INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO DI COSE DELL'ASSICURATO O DA LUI DETENUTE - Esclusi veicoli e natanti a motore. MANCATA SORVEGLIANZA DI MINORI TEMPORANEAMENTE AFFIDATI ALL'ASSICURATO, COMPRESI I DANNI CORPORALI DA ESSI SUBÍTI - Ferma l'esclusione dei danni a cose. DALLA GUIDA, DA PARTE DI FIGLI MINORI O INCAPACI PER LEGGE, DI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI - Ferma l'esclusione per i danni a cose. DANNI CAGIONATI A TERZI NELLA QUALITÀ DI TRASPORTATO SU VEICOLI, MOTOVEICOLI E NATANTI DI PROPRIETÀ ALTRUI CHE NON SIANO A LUI LOCATI O DATI IN “DOTAZIONE” - La garanzia è prestata con esclusione dei danni a detti veicoli. |
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Responsabilità civile | ESCLUSIONI E RIVALSE LESIONI SUBITE DAGLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI ANCHE OCCASIONALI, COLLABORATORI FAMILIARI IN GENERE, BABY-SITTER, COLF E PERSONE ALLA PARI IN OCCASIONE DI LAVORO O DI SERVIZIO - Con esclusione delle malattie professionali. SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SOCIALI E DI VOLONTARIATO LIMITATAMENTE ALLA RESPONSABILITÀ PERSONALE - Con esclusione delle attività sanitarie. PROPRIETA' DEL FABBRICATO CADUTA DI NEVE E GHIACCIO NON TEMPESTIVAMENTE RIMOSSI DA CORNICIONI, TETTI E COPERTURE IN GENERE DEL FABBRICATO – La garanzia è prestata con esclusione dei danni di qualsiasi natura che la neve ed il ghiaccio possano aver provocato al fabbricato stesso. CONDIZIONI AGGIUNTIVE PROPRIETÀ, POSSESSO ED UTILIZZO DI CANI E DI ANIMALI DA SELLA – La garanzia non comprende i danni derivanti dalla proprietà, possesso ed utilizzo dei cani per i quali siano in vigore disposizioni di legge che obblighino a stipulare polizze di assicurazione di responsabilità civile : “cani impegnativi” RESPONSABILITÀ CIVILE DEL LOCATORE - FABBRICATO LOCATO A TERZI – Con esclusione dei danni derivanti da vizio o difetto originario degli arredi stessi o di loro componenti. RESPONSABILITÀ CIVILE AFFITTO TURISTICO - Sono sempre esclusi i danni a cose. | |
Cristalli | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI La garanzia è prestata, a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda di polizza, con il massimo di € 2.500 per singolo cristallo. In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 50. ESCLUSIONI E RIVALSE Sono esclusi i danni: a) causati da: ⚫ atti di guerra, insurrezioni, requisizioni, occupazioni o sgombero da qualunque autorità ordinati; ⚫ terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, gelo; ⚫ crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato; ⚫ restauro dei locali, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze; ⚫ lavori su cristalli od ai relativi supporti, sostegni o cornici; ⚫ operazioni di trasloco, rimozione dei cristalli o degli infissi o dei mobili su cui gli stessi sono collocati; b) causati con dolo dell'Assicurato o dei familiari con lui conviventi; c) alle cornici, intelaiature nonché ai cristalli aventi particolare valore artistico; d) di rigature, screpolature o scheggiature; e) di cristalli che alla data di decorrenza della presente xxxxxxx, non fossero integri ed esenti da difetti. RINUNCIA ALLA RIVALSA - La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione verso terzi previsto dall'art. 1916 c.c. | |
Spese veterinarie | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI Opzione Intervento chirurgico Base: L'Opzione comprende la seguente garanzia: Rimborso spese per intervento chirurgico da infortunio o malattia: somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo € 2.000,00; il rimborso verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di € 200,00. Opzione Completa Base L'Opzione comprende le seguenti garanzie: - Rimborso spese per intervento chirurgico da infortunio o malattia: somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo € 2.000,00; il rimborso verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di € 200,00. Xxxxxxxx spese di cura da infortunio o malattia senza intervento chirurgico: somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo € 500,00; il rimborso verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto del 15% con minimo non indennizzabile di € 75,00. |
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Spese veterinarie | Opzione Intervento chirurgico TOP L'Opzione comprende la seguente garanzia: Xxxxxxxx spese intervento chirurgico da infortunio o malattia: somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo € 2.500,00; il rimborso verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di € 200,00. Opzione Completa TOP L'Opzione comprende le seguenti garanzie: Xxxxxxxx spese intervento chirurgico da infortunio o malattia: somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo € 2.500,00; il rimborso verrà effettuato previa applicazione deduzione uno scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di € 200,00. Xxxxxxxx spese di cura da infortunio o malattia senza intervento chirurgico: somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo € 1000,00; il rimborso verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto del 15% con minimo non indennizzabile di € 75,00. Spese funerarie per smaltimento del corpo dell'animale assicurato La società rimborsa fino ad €100,00 le spese di smaltimento del corpo dell'animale assicurato. Per tutte le Opzioni: nel caso in cui l'animale subisca un infortunio durante la partecipazione a fiere e/o mostre all'indennizzo si applica una franchigia fissa pari ad €300,00 per sinistro. ESCLUSIONI E RIVALSE L'assicurazione non è operante nei casi di: a) infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia; b) dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei componenti il suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato; c) uso professionale dell'animale; d) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.); e) malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari, nonché pregresse e recidivanti; f) controlli di routine e/o facoltativi e/o check-up; g) malattie evitabili con vaccini e/o profilassi preventivi; h) acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne quanto previsto per gli interventi chirurgici; i) malattie mentali e problemi comportamentali; l) infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive; m) gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo; n) sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale; o) soppressione e cremazione per pericolosità; p) taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica, malattie dei denti e paradontopatie; q) spese di igiene dentaria; r) terapie dietetiche inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali; s) danni derivanti da guerre, guerre civili, sommosse, rischi sociopolitici, terrorismo; t) danni derivanti da catastrofi naturali (terremoto, alluvione, inondazione, eventi atmosferici, etc); u) infortuni verificatisi nei primi 7 giorni di decorrenza della polizza e malattie manifestatesi nei primi 30 giorni di decorrenza della polizza; v) cure relative a malattie croniche; w) filaria/Leshmania; x) pandemia; y) richieste di indennizzo di qualsiasi genere relative al decesso dell'animale, fatta eccezione per quanto previsto nella garanzia Spese funerarie per le opzioni TOP; z) l'assicurazione non è operante, relativamente alla garanzia infortuni, per alcune razze di cane. DECORRENZA DELLA GARANZIA La garanzia decorre dal 30° giorno di effetto dell'assicurazione per le malattie. La garanzia decorre dal 7° giorno di effetto dell'assicurazione per gli infortuni. |
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Committente Lavori | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI SOMME ASSICURATE E LIMITE DI INDENNIZZO Limitatamente alla garanzia “Committente Lavori”, in nessun caso la Società pagherà, per l'intero periodo di efficacia della garanzia, importo superiore all'80% della somma assicurata riportata sulla Scheda di copertura. Limitatamente alla garanzia “Tutela Legale Base per committenza lavori” e “Estensione della garanzia Tutela Legale per contenzioso Agenzie delle Entrate”, se resa operante, i relativi massimali indicati sulla Scheda di copertura, devono intendersi come esposizione massima per l'intero periodo di efficacia della garanzia. SCOPERTO Limitatamente alla garanzia “Committente Lavori”, è prevista l'applicazione di uno scoperto del 20% sull'ammontare complessivo della perdita pecuniaria, con il minimo di Euro 3.000. ESCLUSIONI E RIVALSE Per la garanzia Committente Lavori L'assicurazione non comprende i danni derivanti/conseguenti/relativi a: ⚫ sanzioni, multe e ammende di qualunque genere interessi e spese; ⚫ importi per i quali l'Assicurato non abbia esperito e concluso tutte le opposizioni e tutti i rimedi previsti dal vigente ordinamento (compresi tutti i gradi di giudizio possibili innanzi la Commissione Tributaria competente); ⚫ da dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere. Per la garanzia Tutela Legale per committenza lavori, sono esclusi dalla garanzia: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.); c) le spese per controversie e procedimenti derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone delle quali deve rispondere; d) le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; e) rapporti inerenti al diritto di famiglia, successioni e donazioni; f) rapporti inerenti a Istituti o Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria; g) danni da inquinamento dell'ambiente; h) le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società. Esclusioni valide per tutte le garanzie L'assicurazione non si intende comunque operante in caso di: i) azioni di rivalsa già note e/o già intraprese dalle Autorità competenti nei confronti dell'Assicurato al momento della stipulazione del contratto; l) stipulazione del presente contratto avvenuta oltre il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di perfezionamento della cessione del crediti fiscali alla Società; m) cessione di crediti fiscali a soggetti diversi da Sara Assicurazioni. ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale esclusivamente per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana. RIVALSA Limitatamente alla garanzia “Committente Lavori”, la Società si riserva il diritto di effettuare rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati. |
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Web Protetto | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI RESPONSABILITA' CIVILE PER MINORI SU INTERNET La garanzia viene prestata, con la franchigia di € 500,00 per sinistro. In caso di sinistro indennizzabile verrà corrisposto un indennizzo massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. RIMBORSO SPESE UTILIZZO FRAUDOLENTO IDENTITA' DIGITALE La Società indennizza, entro il limite di euro 250,00 per sinistro e di euro 1.000,00 per annualità assicurativa. Nei casi in cui la Banca o l'Ente emittente provveda a rimborsare l'Assicurato della spesa contestata, l'indennizzo sarà pari all'importo della franchigia eventualmente imputata all'Assicurato dalla Banca o dall'Ente emittente che ha effettuato il rimborso o sarà pari all'eventuale importo eccedente il limite di indennizzo garantito dalla Banca o dall'Ente emittente, fermi i limiti di indennizzo sopra riportato. In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia Perdite Pecuniarie, anche in eccedenza al limite di indennizzo, XXXX rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato e autorizzate preventivamente da XXXX, per l'acquisto di Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione, fino alla concorrenza di euro 100 per sinistro. TUTELA LEGALE PER CYBERBULLISMO E VIOLAZIONE DIRITTO D'AUTORE La Società si obbliga nei limiti del massimale di € 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa. ESCLUSIONI E RIVALSE ESCLUSIONI Si intendono operanti le seguenti esclusioni: Per la garanzia "Responsabilità Civile per minori su Internet": l'assicurazione non comprende: - danni dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, industriale, commerciale, artigianale, di servizio od altra retribuita o comunque connessa con affari, locazioni, noleggi; - dolo del Contraente o dell'Assicurato. Per la garanzia "Rimborso Spese utilizzo fraudolento identità digitale", l'assicurazione non comprende: le Perdite derivanti da: - utilizzo fraudolento operato da membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché da parenti e affini dell'Assicurato anche non conviventi; - gli utilizzi fraudolenti avvenuti a seguito di ritardo non giustificabile di blocco dei Mezzi di Pagamento, ad opera dell'Assicurato; - dolo dell'Assicurato. Per la garanzia Tutela Legale per "Cyberbullismo e violazione diritto d'autore", le garanzie non sono valide: a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; b) in materia fiscale ed amministrativa; c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonchè da detenzione od impiego di sostanze radioattive; d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società salvo le prestazioni indicate espressamente in garanzia; e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; f) per fatti dolosi delle persone assicurate; g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli, nonchè aeromobili; i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; l) rapporti inerenti a Istituti e Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria; m) vertenze nei confronti della Società. |
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Tutela legale | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza. PLURALITA' DI IMMOBILI ASSICURATI Se la garanzia di Tutela Legale è estesa a favore di più immobili, il massimale per Caso Assicurativo resta ad ogni effetto unico. ESCLUSIONI E RIVALSE Sono esclusi dalla garanzia: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.); c) le spese per controversie e procedimenti derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, ovvero per fatti commessi in stato di alterazione psichica o sotto l'effetto di abuso di alcolici o uso di allucinogeni, psico-farmaci o stupefacenti; d) le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; e) le spese per procedimenti civili e penali conseguenti ad atti di vandalismo o risse da chiunque provocati, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche; f) le spese per controversie di natura contrattuale che hanno ad oggetto preziosi, gioielli, oggetti di valore artistico, storico e collezionistico, automotoveicoli, nonché valuta, titoli di credito, operazioni finanziarie, assicurative ed immobiliari di qualunque tipo nonché quelle originate da titolo diverso dal contratto di acquisto, quali riparazioni, manutenzioni, restauri, depositi e simili, nonché operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune; g) le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società. La garanzia non è altresì operante per le controversie relative a: h) fatti derivanti dalla circolazione dei veicoli o natanti, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà e/o condotti dall'Assicurato, ad eccezione di quanto previsto nell'Oggetto dell'assicurazione); i) rapporti inerenti al diritto di famiglia, successioni e donazioni; l) rapporti inerenti a Istituti o Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria; m) danni da inquinamento dell'ambiente; n) rapporti di natura contrattuale non rientranti nelle fattispecie espressamente incluse nell'Oggetto dell'assicurazione; o) immobili diversi da quelli identificati in polizza; p) marchi, brevetti, diritti d'autore o di esclusiva. Le suddette esclusioni si applicano anche nei confronti dei familiari e domestici dell'Assicurato. |
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Assistenza | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino ad un massimo di € 200 (IVA inclusa) per singolo evento. La presente garanzia viene prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo. INVIO DI UN TECNICO TERMOIDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino ad un massimo di € 200 (IVA inclusa) per singolo evento. La presente garanzia viene prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'elettricista e dei materiali eventualmente impiegati, fino ad un massimo di € 200 (IVA inclusa) per singolo evento. La presente garanzia viene prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo. INVIO DI UN FABBRO O FALEGNAME La presente garanzia viene prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo. SPESE DI ALBERGO La Società terrà a proprio carico il costo fino ad un importo massimo complessivo di € 500 per evento. La presente prestazione viene fornita fino ad un massimo di 3 volte nel corso dell'anno assicurativo. RIENTRO ANTICIPATO PER DANNI ALL'ABITAZIONE La garanzia viene prestata sino alla concorrenza massima di € 300. La presente garanzia viene prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo. RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA La Società provvede al rimborso delle spese documentate per il servizio di vigilanza sino alla concorrenza massima di € 300 per sinistro. La presente garanzia viene prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo. RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE DOMESTICA La Società provvede al rimborso delle spese documentate per il servizio sino alla c oncorrenza massima di € 200 per sinistro. La presente prestazione viene fornita fino ad un massimo di 3 volte nel corso dell'anno assicurativo. MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI RIMBORSO SPESE BABY SITTER PER MINORI DI ANNI 15 O BADANTE PER PERSONE ANZIANE La Società provvede al rimborso delle spese documentate per il servizio sino alla concorrenza massima di € 200 per sinistro . Qualora, invece, l'Assicurato conviva con un familiare anziano non autosufficiente e al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra abbia necessità di prestargli assistenza, la Società provvede al rimborso delle spese documentate per il servizio sino alla concorrenza massima di € 200 per sinistro. Le presenti prestazioni vengono fornite fino ad un massimo di 3 volte nel corso dell'anno assicurativo. RIMBORSO SPESE DI TRASLOCO La Società provvede al rimborso delle spese documentate sino alla concorrenza massima di € 600 per sinistro. La presente prestazione viene fornita una sola volta nel corso dell'anno assicurativo ESCLUSIONI E RIVALSE L'assicurazione non è operante nei casi di: - fatti conseguenti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni o stupefacenti; - fatti conseguenti ad azioni delittuose commesse dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso); - suicidio e tentato suicidio; - conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - conseguenze derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA - Sono esclusi i danni dovuti a: - rottura - otturazione - guasto di rubinetti e tubature mobili, nonché i danni dovuti ad interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore. Sono altresì escluse le infiltrazioni dovute a guasto di rubinetti, sanitari e tubature mobili. INVIO DI UN TECNICO TERMOIDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA - Sono esclusi i guasti ed il cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore. |
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Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta. INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI: In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve : a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art.1914 del C.C; b) darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia cui è assegnata la polizza, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1915 C.C.; farne denuncia all'Autorità Giudiziaria, se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino furto, rapina e xxxxxx, entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando il momento del sinistro, le modalità ed il presumibile ammontare del danno. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro; c) conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato senza avere, per tale titolo, diritto a indennità alcuna; d) presentare alla Società, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore, nonché una copia della eventuale denuncia fatta all'Autorità; e) denunciare tempestivamente la distruzione o la sottrazione di titoli di credito anche ai debitori nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento; f) dare dimostrazione, sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità, e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli tenendo a disposizione titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento di prova che possa essergli ragionevolmente richiesto; facilitare le indagini e gli accertamenti che la società ed i Periti stessi ritenessero necessario esperire presso terzi. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), e) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.. Limitatamente alla garanzia Ricorso Terzi, se resa operante, l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Relativamente alla gestione delle vertenze vale il disposto di cui all'Art. IFC.13 - Gestione delle vertenze. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C. |
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Cosa fare in caso di sinistro? | RESPONSABILITA' CIVILE: In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono: 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile; 2 darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro; 3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C. SPESE VETERINARIE: In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell'art.1913 C.C. specificando luogo , giorno e causa del sinistro. Inoltre deve trasmettere: - copia in originale della relazione veterinaria, in caso di malattia la certificazione della patologia e tutte le certificazioni attinenti al sinistro - le ricevute fiscali debitamente quietanzate - la documentazione del decorso delle lesioni o della malattia (certificati del veterinario, prescrizioni, etc.) L'assicurato dovrà consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, anche sull'animale e dovrà fornire le informazioni e i documenti richiesti. In caso di decesso dell'animale l'Assicurato dovrà trasmettere alla Società la certificazione del veterinario attestante il decesso, le modalità e le cause. COMMITTENZA LAVORI: La Sezione si compone di due garanzie: Committenza Lavori: In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o presso l'agenzia assegnataria del contratto entro 6 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'Assicurato deve trasmettere all'Impresa: ⚫ documentazione attestante il rilascio dell'Opera, completa dei certificati di collaudo e le asseverazioni ex lege prescritte, debitamente sottoscritte dai Professionisti che le hanno rilasciate; ⚫ fatture relative alla realizzazione dell'opera, fatture dei Professionisti interessati, debitamente quietanzate e corredate dalla prova del pagamento, ⚫ asseverazioni tecniche e visti di conformità fiscali ove previsti dalla normativa; ⚫ attestazioni/asseverazioni rilasciate da professionisti circa il rispetto dei costi massimi per tipologia d'intervento in conformità al punto 13.1 e 13.2 del Decreto MISE del 06 agosto 2020 (c.d. Decreto requisiti); ⚫ copia della corrispondenza intercorsa e degli atti notificati dalle Autorità. Tutela Legale: Unitamente alla denuncia di Xxxxxxxx, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al Sinistro. TUTELA LEGALE: In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C. Unitamente alla denuncia di sinistro, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro. |
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WEB PROTETTO – RESPONSABILITA' CIVILE PER MINORI SU INTERNET: In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono: 1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile; 2. darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro; 3. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C. WEB PROTETTO – RESPONSABILITA' CIVILE RIMBORSO SPESE UTILIZZO FRAUDOLENTO IDENTITA' DIGITALE: In caso di sinistro, l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, immediatamente, e comunque entro 5 giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto o da quando ne ha avuto la possibilità e da quando ha raccolto gli elementi necessari alla denuncia del sinistro, ai sensi dell'articolo 1913 c.c. La denuncia scritta deve contenere la formale e circostanziata esposizione dei fatti con data e luogo e deve essere corredata della documentazione sotto indicata. L'Assicurato o i suoi aventi causa dovranno fornire alla Compagnia: ⚫ dichiarazione dell'avvenuto blocco dell'emettitore del mezzo di pagamento, attestante ora e data in cui è stato eseguito il blocco; ⚫ copia della denuncia effettuata presso l'autorità pubblica competente; ⚫ copia dell'estratto conto bancario o della carta di pagamento con evidenza degli importi contestati; ⚫ lettera di mancato rimborso da parte della Banca; ⚫ gli estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno. WEB PROTETTO – TUTELA LEGALE PER CYBERBULLISMO E VIOLAZIONE DIRITTO D'AUTORE: Unitamente alla denuncia di sinistro, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro. Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale 1.L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. 0.Xx ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. 3.L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo. 0.Xx l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. 5.L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |
ASSISTENZA: Per ottenere una prestazione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della polizza dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa di ACI Global Servizi S.p.A., funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri: 800.095.095; per chi chiama dall'estero: x00.00.00000000 comunicando: - le proprie generalità; - il numero di polizza seguito dal numero del fabbricato assicurato; - il tipo di assistenza richiesto; - l'indirizzo del fabbricato assicurato; - il recapito telefonico. L'Assicurato si obbliga inoltre a fornire, a richiesta della Centrale Operativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni. Tutte le prestazioni comunque devono essere autorizzate dalla Centrale Operativa pena la decadenza di ogni diritto . Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo , su indicazione della Centrale Operativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme anticipate . Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato o, in alternativa, trasmesse tramite fax. | |
Gestione da parte di altre imprese: per la liquidazione dei Sinistri relativi al ramo Assistenza la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa esterna di A.C.I. Global Servizi S.p.A. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Obblighi dell'impresa | Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Qualora il pagamento avvenga con la modalità SDD, in luogo della quietanza, tra la Società e il Contraente farà fede la documentazione contabile bancaria dell'addebito SDD, che attesterà l'avvenuto pagamento della rata di premio per il periodo da essa coperto, salvo buon fine dell'addebito medesimo. Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo SDD, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. |
Rimborso | In caso di recesso per sinistro da parte della Società o del Contraente, la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione. Se invece il contratto è stato sottoscritto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo.. Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti tramite le agenzie Xxxx Assicurazioni SpA. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità: (i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx, oppure La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette. Ove la copertura sia connessa all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo, il contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27). Qualora il contratto sia emesso in connessione a mutuo ed il premio sia stato corrisposto dall'Assicurato anticipatamente in un'unica soluzione, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, la Società, previa lettera di svincolo assicurativo rilasciata dall'ente vincolatario, restituisce al Contraente la parte di premio imponibile (al netto delle imposte) pagato, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata, a partire dalla data in cui la Società ha avuto conoscenza dell'avvenuto svincolo, in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura, determinati assumendo convenzionalmente come base di calcolo l'anno commerciale. Se la garanzia Incendio Fabbricato è prestata con la formula a "valore intero", non è previsto alcun rimborso del premio imponibile versato in caso di estinzione anticipata parziale del mutuo o del finanziamento, in quanto la partita Fabbricato è assicurata per il suo Valore di ricostruzione a nuovo: in questo caso, seppur in presenza di estinzione anticipata parziale del mutuo o del finanziamento, non si avrebbe una corrispondente diminuzione del capitale assicurato con il contratto di assicurazione; la copertura quindi continuerebbe con le sue caratteristiche originarie. In alternativa, in caso di trasferimento del mutuo o del finanziamento, la Società, su richiesta del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo ente vincolatario designato. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Clienti che vogliono tutelare la propria abitazione da eventuali danni oppure il proprio patrimonio da eventuali richieste di risarcimento per danni provocati a terzi.
La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 46,37.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali raeclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Xxx Xx, 00 -00000 Xxxx – Xxxxxx - Fax 00.0000000 - e-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia xxx.xxxx.xx. L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere?
All'IVASS | Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx – fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000 - xxxxx@xxx.xxxxx.xx; (sul sito xxx.xxxxx.xx è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | E' un istituto introdotto con il D. Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente sul sito (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/XXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXX). |
Negoziazione assistita | La negoziazione assistita è un istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xx cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx en.htm Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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xxxx assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Società del Gruppo Sara
Contratto di assicurazione multirischio per la casa
SarainCasa
Condizioni di Assicurazione
Modello: CA50AC Edizione: 07/2021
Contratto redatto secondo le Linee guida di Xxxx Xxxxxxxxx semplici e chiari del 06/02/2018
INDICE
GLOSSARIO 4 NC – NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 7 FR - FURTO E RAPINA 9
Che cosa posso assicurare 9 Contro quali danni posso assicurarmi 9 Come e con quali condizioni operative mi assicuro 11 Tabella sottolimiti, Scoperti/Franchigie 13 IN - INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI 14
Che cosa posso assicurare 14
Contro quali danni posso assicurarmi 14
Come e con quali condizioni operative mi assicuro 21
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti 23
CR - CRISTALLI 25
Che cosa posso assicurare 25
Contro quali danni posso assicurarmi 25
Come e con quali condizioni operative mi assicuro 25
Tabella sottolimiti, Scoperti/Franchigie 25
RC - RESPONSABILITA' CIVILE 26
Che cosa posso assicurare 26
Contro quali danni posso assicurarmi 26
Come e con quali condizioni operative mi assicuro 29
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti 30
SV - SPESE VETERINARIE 31
Che cosa posso assicurare 31
Contro quali danni posso assicurarmi 31
Come e con quali condizioni operative mi assicuro 32
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti 33
EB - COMMITTENTE LAVORI 34
Che cosa posso assicurare 34
Contro quali danni posso assicurarmi 34
Come e con quali condizioni operative mi assicuro 34
Tabella sottolimiti, Scoperti/Franchigie 35
WP – WEB PROTETTO 36
Che cosa posso assicurare 36
Contro quali danni posso assicurarmi 36
Come e con quali condizioni operative mi assicuro 37
Tabella sottolimiti, Scoperti/Franchigie 38
TL - TUTELA LEGALE 39
Che cosa posso assicurare 39
Contro quali danni posso assicurarmi 39
Come e con quali condizioni operative mi assicuro 39
Tabella sottolimiti, Scoperti/Franchigie 41
AS - ASSISTENZA 42
Che cosa posso assicurare 42
Contro quali danni posso assicurarmi 42 Come e con quali condizioni operative mi assicuro 43 Tabella sottolimiti, Scoperti/Franchigie 44 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 45
Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.
Abitazione isolata - Villa: abitazione con autonomo accesso dall'esterno posta in un edificio occupato esclusivamente da un unico nucleo familiare.
Abitazione non isolata - Appartamento: abitazione posta in un edificio occupato anche da altre abitazioni, tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno dell'edificio.
Abitazione non isolata - Casa a schiera: abitazione posta in un edificio occupato anche da altre abitazioni, tra di loro contigue e non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso esclusivo dall'esterno dell'edificio.
Alluvione, Inondazione: Xxxxxxxxxxx d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Assicurato: il soggetto il cui interesse e' protetto dall'assicurazione. Limitatamente alle sole garanzie previste dalla Sezione Committenza Lavori, per Assicurato deve intendersi il soggetto che ha effettuato la cessione del credito fiscale a favore della Società.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Cappotto termico: l'elemento termico intonacabile per facciate atto a correggere i punti della struttura in cui si hanno vie preferenziali per la dispersione del calore in corrispondenza di discontinuità di materiali o di particolari configurazioni geometriche della facciata. Serve a ridurre gli effetti prodotti nella struttura o nella muratura dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna.
Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
Cassaforte: qualsiasi contenitore, realizzato appositamente per la custodia di valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione e scasso, definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che, una volta incassati e cementati nel muro, non possono essere sfilati senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete. Codice del Consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato e integrato.
Collezioni/Raccolte: insieme ordinato secondo determinati criteri di oggetti di una stessa specie o categoria rari, curiosi o aventi particolare valore.
Condivisione di contenuti illeciti: la diffamazione(falsa dichiarazione pubblica) e le offese svolte, espresse tramite foto, scritture, video e/o tramite dichiarazioni pubblicate su blog, forum, social network o presenti sui siti Web; ovvero le informazioni private pubblicate senza l'autorizzazione e/o il consenso o illegalmente su blog, forum, social network o siti Web (incluse ma non limitate a: foto, video, indirizzo, numero di telefono e altro).
Contenuto: l'insieme delle cose (anche se di proprietà di terzi) di seguito descritte, custodite all'interno dei locali del fabbricato indicato nella Scheda di Polizza (e dell'eventuale ufficio privato e/o studio professionale purchè comunicante con l'abitazione stessa):
1) Preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli; pietre preziose, perle naturali o di coltura;
2) Valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: francobolli, marche da bollo, carte bollate);
3) Oggetti di valore: quadri, tappeti, arazzi, sculture ed altri oggetti d'arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni, pellicce;
4) Arredamento: mobili, anche di antiquariato, arredamento in genere, apparecchi audiofonovisivi ed elettronici in genere, impianti di allarme, prevenzione e segnalazione, vestiario e quant'altro serve per uso domestico o personale, escluso quanto previsto nelle partite Preziosi, Valori, Oggetti di valore.
Sono esclusi: roulottes, veicoli di cilindrata superiore a 50 cc., natanti, eventuali beni oggetto di “contratto di leasing” qualora siano garantiti con apposita assicurazione.
Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica , che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.
Cose: gli oggetti materiali ed esclusivamente per la garanzia di responsabilità civile anche gli animali.
Cyberbullismo: il danneggiamento o lo stalking di soggetti minorenni o incapaci per legge su blog, forum o tramite social media in modo ripetuto e deliberato.
Dimora abituale: l'abitazione sita in Italia in cui il Contraente ed i suoi familiari dimorano in modo continuativo durante l'anno, anche se non costituente residenza anagrafica. E' equiparata a dimora abituale, l'abitazione usata da terzi (affitto, comodato, usufrutto, ecc×) in modo abituale durante l'anno.
Dimora non abituale: l'abitazione saltuaria del Contraente nella quale lo stesso ed i suoi familiari non dimorano in modo continuativo durante l'anno.
Dipendenze: locali (quali cantine, soffitte, box, ecc.) non comunicanti con il fabbricato e rispetto al quale rivestono carattere di accessorietà, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso – anche se annessi a diverso fabbricato - ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato: l'edificio o porzione di edificio occupato dai locali costituenti l'abitazione assicurata indicata sulla Scheda di Polizza ed adibita a civile abitazione, (inclusi ufficio o studio professionale, se comunicanti con l'abitazione stessa) e le relative dipendenze, compresi fissi ed infissi/serramenti, opere di fondazione, muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate; gli impianti idrici, igienico/sanitari, elettrici; gli impianti fissi di riscaldamento e di condizionamento; cappotti termici; impianti di allarme, di videosorveglianza ed altri impianti di segnalazione; impianti solari e fotovoltaici; gli apparecchi misuratori di consumo, altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, le antenne e/o parabole radio o telericeventi, tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti e moquettes; affreschi e statue non aventi valore artistico; nonché le eventuali quote delle parti dell'edificio costituenti proprietà comune. Sono esclusi: l'area sulla quale il fabbricato è costruito, i parchi, gli alberi, le attrezzature, gli impianti sportivi e per giochi, le piscine, le strade private, le pavimentazioni all'aperto, le tubazioni interrate e tutto quanto indicato alla voce Contenuto.
Fenomeno elettrico: sono manifestazioni di fenomeno elettrico le seguenti fattispecie:
⚫ Corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
⚫ Variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
⚫ Sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche od imputabili all'Azienda di gestione/distribuzione/fornitura di energia elettrica;
⚫ Arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Fissi ed Infissi / Serramenti: manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria dell'abitazione rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Flash Floods: Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Fornitore di servizi raccomandato dalla Società: venditore o fornitore di servizi specializzato in attività di Soluzione e Mitigazione della Violazione
Franchigia: l'importo del danno, espressa in cifra fissa, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.
Furto: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Impianto fotovoltaico: macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.
Impianto solare: macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del fabbricato assicurato.
Implosione: repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.
Incendio: la combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che puo' autoestendersi e propagarsi.
Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma ne' a reazione esotermica. Il metodo di prova e' quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Limite di indennizzo: l'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.
Monitoraggio del credito: l'attività di monitoraggio rileva qualsiasi attività sospetta o cambiamento della cronologia del credito. ll servizio garantisce un regolare accesso alla cronologia del credito, avvisando di cambiamenti critici e significativi. Questa attività aiuta a rilevare una frode correlata al credito ed al furto d'identità.
Monitoraggio dell'identità: l'attività di monitoraggio costante dei dati personali quali ad esempio Data di nascita, indirizzo, username, codice fiscale, numero dei documenti d'identità, indirizzi email, numeri di telefono e cellulare. I servizi di monitoraggio dell'identità avvisano l'Assicurato ogni volta che le informazioni personali risultino troppo esposti o siano intercettati in ambienti web rischiosi.
Occlusione: la chiusura o la riduzione del lume della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.
Opera: Gli interventi sull'immobile assicurato o pertinenze dello stesso o macchinari stabilmente installati a servizio del suddetto immobile in relazione all'agevolazione prevista per la fruizione delle detrazioni fiscali oggetto della richiesta di copertura.
Polizza: I documenti che provano l'assicurazione; si compone del presente Set Informativo (mod. SIN50AC) composto da: DIP Base Modello DIP50AC
Dip Aggiuntivo Modello DIPA50AC Condizioni di Assicurazione Mod. CA50AC Scheda di copertura SC50AC
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto: la forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose esistenti nell'abitazione, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Rapina: la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.
Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro.
Scasso: la forzatura o la rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali dell'abitazione assicurata, tale che il loro regolare funzionamento risulti successivamente impossibile; non è scasso la sola rottura di vetro non antisfondamento.
Scheda di polizza (o di copertura): il documento, stampato, che viene sottoscritto dalle Parti e che riporta le specifiche indicazioni e pattuizioni della polizza della quale ne costituisce parte integrante.
Scippo: il furto commesso strappando le cose di mano o di dosso alla persona che le detiene.
Scoperto: l'importo del danno, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.
Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del “colpo d'ariete” non sono considerati scoppio.
Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione: il monitoraggio del credito, il monitoraggio dell'identità o altra soluzione selezionata in accordo con la Società ed offerti agli Assicurati potenzialmente coinvolti.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; relativamente all'assicurazione tutela giudiziaria, il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.
Società: Sara Assicurazioni spa.
Struttura Organizzativa: ACI Global Servizi S.p.A., con sede Sociale in Roma - Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx n. 83/a 00156 RM - e sede secondaria in Milano - Viale Sarca 336 20126 MI), autorizzata ai termini di Legge alla prestazione dei servizi oggetto del presente contratto. Si rende noto che la Compagnia ha con detta struttura organizzativa rapporti di gruppo, rapporti di affari propri o di società del Gruppo. A tal riguardo la Società ha elaborato ed attuato e mantiene efficaci presidi organizzativi ed amministrativi per la gestione di eventuali conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.
Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.
Tubo interrato: conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetto da struttura muraria.
Valore a nuovo: forma di copertura in base alla quale, ai fini della determinazione dell'indennizzo, si farà riferimento al costo per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato, con le stesse caratteristiche costruttive e pertanto soggetta all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
Valore Intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.
Vetro antisfondamento: vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.
Viaggio: qualunque spostamento dell'Assicurato, al di fuori della provincia di residenza, in Italia (inclusi lo Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino) e all'estero limitatamente ai paesi appartenenti all'Unione Europea.
Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto ed il recesso delle parti.
NC – NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Premessa
Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante (i) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza o per il tramite (II) della Compagnia che agisca in qualità di distributore o ovvero ancora per il tramite di (iii) intermediari autorizzati dalla Compagnia nell'ambito di un sistema di vendita a distanza. Nei casi (ii) e (iii) il Contraente:
- è informato di accedere all'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dalla Compagnia direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
- potrà scegliere di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale e le comunicazioni previste dalla normativa vigente,in formato cartaceo o elettronico (email).
La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx oppure accedendo all'area personale del sito xxx.xxxx.xx. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una e mail all'indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx. Il contraente è altresì informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell'indirizzo e-mail andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all'indirizzo e mail sopra indicato allegando copia del contratto sottoscritto e un documento valido di identità. La modifica vale solo per le comunicazioni successive
Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocati contattando la società, anche per il tramite dell'Agente, o il Responsabile della Protezione Dati personali (XXX@xxxx.xx).
NC.1 - Altre assicurazioni
Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C.
NC.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.
NC.3 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
NC.4 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
NC.5 - Conclusione del contratto, pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il contratto si considera concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del premio. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza.
In quest'ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito xxx.xxxx.xx. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto “Restituzione polizza firmata” entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.
Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo potranno anche essere effettuati accedendo all'area riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx ,utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..
NC.6 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.
Il contratto può avere una durata annuale ovvero poliennale con il massimo di cinque anni; in quest'ultimo caso il contratto non è rescindibile per la durata contrattuale pattuita, secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c, a fronte di una riduzione del premio di tariffa per un importo pari a quanto previsto in polizza.
Tali disposti non si applicano alle garanzie della Sezione “Committenza Lavori”, se resa operante. Si precisa infatti che tali garanzie hanno una durata pari ad un anno e non prevedono l'istituto del tacito rinnovo. Pertanto, alla scadenza originaria del contratto, la garanzia deve intendersi non più operante, fermo quanto previsto dall'articolo EB.6 – “Durata e periodo di efficacia delle garanzie”, se reso operante, a cui si rinvia per la normativa di dettaglio
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Qualora il contratto sia emesso in connessione a mutuo ed il premio sia stato corrisposto dall'Assicurato anticipatamente in un'unica soluzione, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, la Società, previa lettera di svincolo assicurativo rilasciata dall'ente vincolatario, restituisce al Contraente la parte di premio imponibile (al netto delle imposte) pagato, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Essa è calcolata, a partire dalla data in cui la Società ha avuto conoscenza dell'avvenuto svincolo, in funzione degli anni e
frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura, determinati assumendo convenzionalmente come base di calcolo l'anno commerciale.
Non è prevista alcuna restituzione del premio versato dal Contraente in caso di estinzione anticipata parziale del mutuo o del finanziamento.
In alternativa, in caso di di trasferimento del mutuo o del finanziamento, la Società, su richiesta del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo ente vincolatario designato.
NC.7 - Ripensamento dopo la stipulazione – Diritto di recesso anticipato.
Qualora il contratto sia stato concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla conclusione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:
(i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx, oppure
La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.
Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni SpA
NC.8 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.
NC.9 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
NC.10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
NC.11 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
NC.12 - Mediazione
Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.
La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.
La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara Assicurazioni, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.
Sara Assicurazioni potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet xxx.xxxx.xx. Elenco degli organismi di mediazione:
1) Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (xxx.xxxxxx.xxx.xx)
2) ADR Center (xxx.xxxxxxxxx.xx)
3) IFOAP Concilia (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx)
NC.13 ifesa dall'inflazione - indicizzazione (la cui presenza è indicate sul retro della Scheda di copertura)
Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio sono collegati all'indice del “costo della vita” (indice generale nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).
Franchigie e minimi di scoperto non sono soggetti ad indicizzazione. Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice iniziale del mese di giugno dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione, dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente al decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente. indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente al decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.
Che cosa posso assicurare FR.1 - Che cosa si assicura
Si assicurano i danni da furto e rapina arrecati al Contenuto che si trova all'interno dei fabbricati indicati sulla Scheda di Polizza.
Contro quali danni posso assicurarmi
FR.2 - Oggetto dell'assicurazione - eventi assicurati
La Società, nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, indennizza, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali e diretti derivati all'Assicurato da:
1 furto del Contenuto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali dell'abitazione:
a. con scasso dei mezzi di protezione e chiusura o con sfondamento dei muri o soffitti o pavimenti;
b. con scalata ovvero per via diversa da quella ordinaria, con impiego di mezzi artificiosi, corde, scale o simili o di particolare agilità personale;
c. con uso di chiavi false
d. con uso di chiavi vere, che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato, ai familiari conviventi, ai domestici od eventuali ospiti. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia di smarrimento o sottrazione presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del terzo giorno successivo a detta denuncia;
e. attraverso finestre aperte, eludendo la sorveglianza dell'Assicurato, dei suoi familiari e/o domestici presenti in altri locali intercomunicanti dell'abitazione.
2 rapina del Contenuto, avvenuta nei locali dell'abitazione anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
In tal caso la Società rimborsa inoltre, con il massimo per ciascun sinistro di € 1.000, le spese sanitarie, sostenute a seguito di infortunio subìto dall'Assicurato o dai suoi familiari in occasione della rapina.
3 furto o rapina del Contenuto, commesso con le modalità previste ai precedenti punti 1 e 2, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
4 furto o rapina, commessi con le modalità previste ai precedenti punti 1, 2 e 3, di capi di vestiario, oggetti personali, preziosi e denaro di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi portati in abitazioni di villeggiatura (esclusi alberghi, hotel, motel e simili) ubicati in Italia, purchè il sinistro si sia verificato durante il periodo di permanenza in luogo dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi .
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, fermi i limiti di indennizzo precisati all'art. FR.4 - Limiti di indennizzo e le norme sui mezzi di chiusura di cui all'art. FR.7 - Mezzi di protezione e chiusura dei locali.
5 furto commesso o agevolato con dolo dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere. Tale estensione, a parziale deroga di quanto previsto all'art. FR.5 lettera a) è operante a condizione che sia presentata regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria. Questa garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 20% e con il limite di indennizzo di € 2.000 per sinistro ed anno assicurativo.
6 truffa tra le mura domestiche a danno del Contraente o di un componente del suo nucleo familiare purchè conviventi, intendendosi per tale la sottrazione di denaro dell'Assicurato mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento all'abitazione assicurata. Non sono considerate truffa tra le mura domestiche gli eventi che non comportino una sottrazione di denaro di preziosi e valori, contestuale all'esecuzione dell'artificio o del raggiro, nonché gli eventi che comportino da parte dell'Assicurato l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali. Tale estensione opera solo qualora il soggetto vittima del raggiro abbia superato i 70 anni di età e viene prestata con il limite di indennizzo di € 1.500 per sinistro ed anno assicurativo.
7 danneggiamenti e atti vandalici causati al Contenuto dai ladri in occasione del reato (furto o rapina), commesso o tentato.
La garanzia si estende al fabbricato ed ai relativi mezzi di protezione e di chiusura, nonché al furto di serramenti, con il massimo di € 2.500 per sinistro e per anno assicurativo.
Sono esclusi da questa garanzia i danni di incendio, esplosione e scoppio provocati dall'autore del reato commesso o tentato.
8 spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura, l'assicurazione comprende, inoltre, nei limiti della somma assicurata, il rimborso delle spese sostenute per migliorare/potenziare, mediante la blindatura di porte o l'installazione di inferriate o meccanismi simili, in aggiunta ai mezzi preesistenti, l'efficacia dei mezzi di chiusura preesistenti al sinistro, se danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termine dell'assicurazione furto.
Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 1.000 per sinistro e per anno assicurativo.
9 Furto di effetti personali in deposito presso terzi di mobili, vestiario ed effetti personali temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi, avvenuto con le stesse modalità di cui al precedente punto 1. La garanzia è prestata con il massimo di €
1.000 per sinistro e per anno assicurativo.
10 Furto di gronde e pluviali: la Società indennizza i danni materiali e diretti da furto e guasti di gronde e pluviali causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto. Agli effetti della presente garanzia:
- Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari ad € 250;
- In nessun caso la Società risarcirà importo superiore ad € 2.000 per uno o più sinistri che avvengano nel corso dello stesso periodo di assicurazione.
11 Aumento della somma assicurata per matrimonio e festività natalizie
Se l'abitazione relativa all'ubicazione indicata in polizza costituisce dimora abituale del Contraente/Assicurato, la somma indicata in polizza per il contenuto è maggiorata del 10% per il periodo di tempo che va:
- dalle ore 24 del trentesimo giorno precedente la data di matrimonio del Contraente/Assicurato o di uno dei componenti la sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di stato di famiglia fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo a tale data;
- dalle ore 24 del 20 dicembre alle ore 24 del successivo 7 gennaio.
12 La Società si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza di € 500 per sinistro ed anno, il furto – purchè l'autovettura sia violata con scasso - e la rapina, di bagagli costituiti da effetti personali (esclusi preziosi e valori) che si trovino, limitatamente al periodo orario dalle ore 6,00 alle 22,00, nel bagagliaio chiuso a chiave e/o bloccato dell'autoveicolo di proprietà, in comodato, in leasing o preso a noleggio dall'Assicurato o dai suoi familiari conviventi, con cristalli alzati totalmente e portiere chiuse a chiave. Fanno eccezione gli sci che possono trovarsi anche all'esterno, purché chiusi a chiave nel porta sci;
Tale garanzia opera a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, sia validamente assicurato con polizza di Responsabilità Civile di Sara Assicurazioni.
FR.3 - Estensioni di garanzia FR.3.1 - Garanzie aggiuntive
Le garanzie che seguono operano esclusivamente qualora siano riportate sulla Scheda di Polizza con l'indicazione della relativa somma assicurata.
Rapina o scippo fuori dall'abitazione (RAPINA)
La Società indennizza i danni derivanti da rapina o scippo fuori dall'abitazione, ma comunque entro i confini del territorio nazionale, di capi di vestiario, oggetti personali, preziosi e denaro commessi sull'Assicurato o sui suoi familiari conviventi mentre detengono le suddette cose. La Società rimborsa inoltre:
⚫ i danni alle cose sopraindicate causate dall'autore dello scippo o della rapina (commessi o tentati);
⚫ le spese sostenute per il rifacimento dei documenti personali sottratti e la modifica o sostituzione della serratura delle porte di accesso all'abitazione assicurata, in caso di sottrazione delle relative chiavi;
⚫ le spese sanitarie, sostenute a seguito di infortunio subíto dall'Assicurato o dai suoi familiari in occasione della rapina o dello scippo. La garanzia non vale:
⚫ per i minori di 14 anni, se non accompagnati da persona maggiorenne;
⚫ per preziosi e valori che siano attinenti ad attività professionale esercitata per conto proprio o di altri;
⚫ per motocicli e ciclomotori.
La garanzia è prestata, complessivamente per l'Assicurato e i suoi familiari, sino alla concorrenza della somma assicurata, indicata nella Scheda di Polizza, senza tener conto dei limiti di indennizzo previsti dall'art. FR.4, ma con il massimo per ogni sinistro di €
1.000 per denaro e di € 1.000 per le spese sanitarie. In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10%.
Somma integrativa per Preziosi ovunque posti nell'abitazione (PREOVU)
(ad integrazione del limite di indennizzo previsto nel Contenuto)
Detta somma integrativa, indicata sulla Scheda di Polizza, si intende prestata per elevare il limite massimo di indennizzo, sia quello espresso in termini percentuali che in cifra fissa, previsto alla lettera a) dell'art. FR.4 "Limiti di indennizzo" purché detti Preziosi siano posti (ovunque riposti) all'interno dell'abitazione assicurata.
La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.
Somma integrativa per Preziosi custoditi in cassaforte (PRECAS)
(ad integrazione del limite di indennizzo previsto nel Contenuto)
Detta somma integrativa, indicata sulla Scheda di Polizza, si intende prestata per elevare il limite massimo di indennizzo, sia quello espresso in termini percentuali che in cifra fissa, previsto alla lettera a) dell'art. FR.4 "Limiti di indennizzo", purché detti Preziosi siano custoditi in Cassaforte e la stessa sia violata con scasso.
La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.
Somma integrativa per Oggetti di valore (OGGVAL)
(ad integrazione del limite di indennizzo previsto nel Contenuto)
Detta somma integrativa, indicata sulla Scheda di Polizza, si intende prestata per elevare il limite massimo di indennizzo, sia quello espresso in termini percentuali che in cifra fissa, previsto alla lettera c) dell'art. FR.4 "Limiti di indennizzo", purché detti Oggetti di Valore siano comunque posti all'interno dell'abitazione assicurata.
La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto. FR.3.2 - Condizione Aggiuntiva (Operante se espressamente richiamata nella scheda di polizza)
Presenza Impianto di allarme (ALLARM)
Il Contraente/Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono coperti da impianto di allarme automatico antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale installato da Ditta specializzata (che abbia rilasciato un certificato di installazione e collaudo) e dotato dei seguenti requisiti minimi :
1. n. 1 centralina auto protetta;
2. apparato di allarme acustico auto protetto con almeno una sirena esterna;
3. alimentazione secondaria, che in mancanza della rete pubblica abbia una autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
4. registratore di eventi (di controllo) sigillato per la verifica dell'avvenuto inserimento dell'allarme;
5. trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio. Il Contraente/Assicurato si obbliga:
a. ad inserire l'impianto di allarme ogni qualvolta i locali rimangono incustoditi;
b. a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso.
Qualora l'impianto di allarme non abbia tutti i requisiti richiesti e/o il Contraente/Assicurato non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto del 15%.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
FR.4 Limiti di indennizzo
La Società per i danni al Contenuto indennizzerà per:
a) Preziosi e Xxxxxx (escluso Denaro): non più del 50% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di:
⚫ € 8.000, se ovunque riposti;
⚫ € 20.000, se custoditi in cassaforte e se la medesima è stata violata con scasso;
b) Denaro: fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il limite di € 1.000;
c) Oggetti di valore: fino ad un massimo di € 15.000 per: singolo oggetto, servizio di argenteria, raccolta o collezione;
d) motocicli o ciclomotori (non superiori a 50 c.c.): se custoditi all'interno del fabbricato assicurato, fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il limite di € 1.000 per singolo motociclo o ciclomotore;
e) cose custodite nelle dipendenze: esclusivamente i danni a cose facenti parte dell'Arredamento, ivi comprese biciclette, e fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 1.000 per singolo oggetto.
Qualora dal frontespizio di polizza risulti che il fabbricato assicurato è destinato ad Affittacamere/Casa od appartamento per vacanze, la garanzia di cui alla presente sezione viene prestata limitatamente al solo Arredamento.
FR.5 Esclusioni Sono esclusi i danni:
a) agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
⚫ persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
⚫ persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
⚫ persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti, o domestici;
⚫ incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
b) verificatisi in occasione di incendio, di esplosioni anche nucleari e scoppi, radiazioni e contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità; purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati. Relativamente a preziosi, valori, raccolte o collezioni l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
d) indiretti quali profitti sperati, danni del mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi.
e) subiti da impianti fotovoltaici e solari.
FR.6 Trasloco delle cose assicurate
L'assicurazione vale esclusivamente per le ubicazioni indicate sulla scheda di. Tuttavia, in caso di trasloco, l'assicurazione vale nella nuova abitazione -fermo il disposto dell'art. 1898 C.C. in caso di aggravamento di rischio - fino alle ore 24 del 15° giorno successivo a quello del trasloco, dopodiché rimane sospesa e può riprendere vigore soltanto con patto sottoscritto tra le Parti.
FR.7 Mezzi di protezione e di chiusura dei locali
Condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione furto, ad eccezione dei danni conseguenti a rapina, è che i locali dell'abitazione siano costruiti in muratura ed ogni apertura verso l'esterno (porta, finestra, lucernario, vetrata, ecc.) - situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee e da ripiani (quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili) accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi - sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
a) robusti serramenti (porte, persiane, scuri, avvolgibili, saracinesche, ecc..) di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo, lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni (sbarre, catenacci e simili) manovrabili esclusivamente dall'interno;
b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste sbarre di metallo o in lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nei serramenti. Nelle inferriate (o nei serramenti di metallo o lega metallica) sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate, senza effrazione o divaricazione delle relative strutture. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore ai 100 cmq.
FR.8 Indennizzo parziale in casi particolari
In caso di sinistro, la Società corrisponderà l'indennizzo nella misura di:
a) 80% se l'introduzione nei locali è avvenuta con uso di chiavi vere, oppure con uso di chiavi false che non abbiano lasciato evidenti tracce di effrazione del congegno della serratura oppure attraverso finestre lasciate aperte dall'Assicurato o dai suoi familiari, presenti all'interno dei locali dell'abitazione durante il furto;
b) 80% se il furto è stato commesso con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto descritto all'art. FR.7 (o con la rottura di solo vetro non antisfondamento), purchè questi fossero in funzione. Tale diminuzione dell'indennizzo non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;
c) 80% se il furto è stato commesso mediante l'uso di ponteggi o impalcature durante le fasi di restauro o manutenzione del fabbricato assicurato o dell'intero edificio di cui il fabbricato assicurato fosse porzione.
Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti ai precedenti punti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
FR.9 Coesistenza di scoperti a carico dell'Assicurato
Qualora in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più scoperti che limitino l'indennizzo, si conviene che le relative percentuali si sommino fino al massimo del 30% complessivo; in tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo indennizzabile, restando il rimanente 30% a carico dell'Assicurato stesso.
FR.10 Dimora non abituale
Qualora il fabbricato indicato nella Scheda di Polizza risulti essere dimora non abituale dell'Assicurato, vale quanto segue:
1) Disabitazione dei locali
A deroga di quanto previsto dalla lettera c) dell'art. FR.5 Esclusioni, la garanzia vale qualunque sia la durata della disabitazione ad eccezione di Preziosi e Valori, Oggetti di Valore, Raccolte e Collezioni e Denaro, per i quali la garanzia si intende limitata al solo periodo di effettiva abitazione dei locali da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari con lui conviventi.
In caso di sinistro avvenuto a locali disabitati, si applica lo scoperto di cui al successivo punto 4).
2) Danneggiamenti e atti vandalici al fabbricato e ai mezzi di protezione e di chiusura
A parziale deroga di quanto riportato nell'art. FR.2 punto 7), i danni al fabbricato e ai relativi mezzi di protezione e di chiusura, nonché il furto di serramenti sono garantiti con il massimo di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
3) Spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura
La garanzia di cui all'art. FR.1 punto 8) “spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura” non è operante.
4) Scoperto
In caso di sinistro, la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto del 25%.
FR.11 Recupero delle cose sottratte
Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece il danno è stato indennizzato parzialmente, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subíti dalle medesime in conseguenza del sinistro. L'assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
Garanzia | Scoperto % | Franchigia/Minimo di scoperto Euro | Limite di indennizzo Euro |
Rapina - Spese sanitarie | - | - | 1.000 per sinistro |
Furto e rapina - Abitazioni di villeggiatura | - | - | 10% della somma Contenuto, per sinistro, fermi i limiti ex art. FR.4 Limiti di indennizzo per il Contenuto |
Furto commesso od agevolato con dolo addetti servizi domestici e collaboratori familiari | 20 | - | 2.000 per sinistro e periodo di assicurazione |
Truffa tra le mura domestiche | - | - | 1.500 per sinistro e periodo di assicurazione |
Danneggiamenti ed atti vandalici in occasione di furto – Danni al fabbricato, ai mezzi di protezione e chiusura e furto di serramenti | - | - | 2.500 per sinistro e periodo di assicurazione |
Spese per il potenziamento mezzi di chiusura | - | - | 1.000 per sinistro e periodo di assicurazione |
Furto di effetti personali in deposito presso terzi | - | - | 1.000 per sinistro e periodo di assicurazione |
Furto gronde e pluviali | - | 250 | 2.000 per sinistro e periodo di assicurazione |
Furto bagaglio in autovettura | - | - | 500 per sinistro e periodo di assicurazione |
Preziosi e Valori (escluso Denaro) | - | - | 50% somma assicurata Contenuto, con il massimo di: - 8.000 se ovunque riposti; - 20.000 se custoditi in cassaforte |
Denaro | - | - | 10% somma assicurata Contenuto, massimo 1.000 |
Oggetti di valore | - | - | 15.000 per singolo oggetto |
Motocicli o ciclomotori | - | - | 10% somma assicurata Contenuto, massimo 1.000 per singolo ciclo o ciclomotore |
Cose custodite nelle dipendenze | - | - | 10% somma assicurata per contenuto, massimo 1.000 per singolo oggetto |
Indennizzo parziale in casi particolari - Furto con uso chiavi vere o false senza segni evidenti di effrazione, od attraverso finestre aperte | 20 | - | - |
Indennizzo parziale in casi particolari - Scasso di mezzi di protezione e chiusura non conformi | 20 | - | - |
Indennizzo parziale in casi particolari - Furto mediante uso ponteggi od impalcature | 20 | - | - |
Dimora non abituale | 25 | - | - |
Dimora non abituale - Danneggiamenti al fabbricato ed ai mezzi di protezione e chiusura | 25 | - | 1.000 per sinistro e periodo di assicurazione |
Rapina e scippo fuori dall'abitazione | 10 | - | 1.000 per Denaro, 1.000 per spese sanitarie, per sinistro |
Impianto di allarme non conforme | 15 | - | - |
IN - INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
IN.1 - Cosa si assicura
La copertura assicurativa, nei limiti delle somme assicurate alle singole partite indicate nella scheda di polizza (e sempre che sia stato pagato il relativo premio), per la voce:
⚫ Fabbricato
⚫ Contenuto
indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati dagli eventi indicati dal successivo art. IN.2 – Copertura assicurativa.
⚫ Fabbricato - Xxxxxxx Xxxxxxxx, come meglio specificato nelle “Combinazioni di garanzia”, “Rischio locativo - Fabbricato condotto in locazione dall'Assicurato” di cui all'art. IN.3.1, vale per la responsabilità derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.
Contro quali danni posso assicurarmi
IN.2 - Copertura assicurativa
L'assicurazione si intende operante per i seguenti eventi:
1 incendio;
2 implosione, esplosione o scoppio
anche se causato da sostanze od ordigni esplosivi, purché non conseguente ad atto doloso, di vandalismo, di terrorismo o di sabotaggio e purché i medesimi siano detenuti ad insaputa del Contraente e/o Assicurato in locali non di sua proprietà, adiacenti al fabbricato assicurato. Sono esclusi i danni alle macchine ed agli impianti nei quali detto evento si sia verificato, qualora l'evento sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
3 fulmine, esclusi i danni elettrici conseguenti ad esso ad impianti ed apparecchi in genere elettrici ed elettronici;
4 caduta di aeromobili, meteoriti, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate;
5 fumi, gas e vapori :
⚫ fuoriusciti per guasto, non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore di pertinenza del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
⚫ conseguenti esclusivamente ad eventi indennizzabili con la presente Combinazione Base, che abbiano colpito le cose assicurate od altre cose poste nell'ambito di 20 metri da esse;
6 onda sonica causata da aeromobili od oggetti in genere che superano la barriera del suono;
7 urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via ed aree ad essa equiparabili o di natanti in navigazione non appartenenti né in uso all'Assicurato od ai suoi familiari;
8 caduta rovinosa di ascensori, montacarichi e simili a seguito di rottura di congegni, compresi i danneggiamenti agli impianti stessi;
9 caduta di antenne o parabole radio o telericeventi non centralizzate, compresi i danni alle stesse, anche se dovuti ad eventi atmosferici;
10 mancato freddo alle provviste in refrigerazione, custodite in frigoriferi o congelatori, a causa di:
⚫ mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
⚫ fuoriuscita del fluido frigorigeno; e solo in conseguenza di:
⚫ eventi garantiti dalla presente Combinazione Base;
⚫ accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero.
In caso di sinistro, l'indennizzo sarà corrisposto con uno scoperto del 10% con il minimo di € 50. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a € 300;
11 guasti alle cose assicurate:
⚫ arrecati per ordine dell'Autorità;
⚫ causati non inconsideratamente dall'Assicurato, o da altri per suo ordine o nel suo interesse, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze del sinistro;
12 caduta di alberi non appartenenti al Contraente od all'Assicurato, purchè non riconducibile ad eventi atmosferici.
La Società inoltre, a seguito di sinistro indennizzabile a termine dell'assicurazione Incendio ed altri danni ai beni, in aumento all'indennizzo dovuto - anche in eccedenza alla somma assicurata, a deroga del limite di cui all'art. IFC.10 - Limite massimo dell'indennizzo, rimborsa all'Assicurato le spese documentate e necessariamente sostenute per:
13 la demolizione, lo sgombero, il trattamento ed il trasporto (alla più vicina discarica autorizzata) dei residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza (compresi quelli rientranti nelle categorie dei “tossici e nocivi” di cui al D.L. 5/2/97 e comunque esclusi i residui “radioattivi” disciplinati dal D.P.R. 185/64 e successive modifiche ed integrazioni) fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo con un minimo comunque indennizzabile di € 1.500;
14 rimozione, deposito e ricollocamento del Contenuto, se il fabbricato indicato sulla Scheda di polizza è adibito a dimora abituale, a condizione che tali operazioni si rendano indispensabili per consentire il ripristino del fabbricato stesso. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo, con il massimo di € 5.000 per sinistro;
15 alloggio sostitutivo per inagibilità dell'abitazione assicurata, purché dichiarata da parte delle autorità competenti, per il tempo necessario al ripristino della medesima. La garanzia è prestata fino al massimo di € 70 al giorno e di € 7.000 per periodo di assicurazione. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati. In tale estensione viene ricompreso anche il pensionamento e custodia di cani e gatti di proprietà dell'Assicurato, resesi necessarie dalla suddetta inagibilità, con un limite massimo di indennizzo di 1.000 euro per sinistro ed anno assicurativo.
16 onorari del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto all'art. IFC.5 - Procedura per la valutazione del danno, nonché quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. La garanzia è prestata sino a concorrenza del 5% dell'indennizzo con il massimo di € 2.000 per sinistro;
17 pigioni non percepibili, per il fabbricato assicurato, regolarmente locato a terzi e rimasto danneggiato. Ciò per il tempo strettamente necessario al suo ripristino, comunque non oltre il limite di sei mesi e fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il fabbricato. Tale estensione è operante esclusivamente se è assicurata la partita Incendio Fabbricato;
18 nuova progettazione ed oneri di concessione edilizia, fino alla concorrenza del 4% dell'indennizzo per il fabbricato assicurato a condizione che lo stesso sia stato ricostruito e che la ricostruzione sia avvenuta entro 24 mesi dalla data di definizione del danno, salva comprovata forza maggiore. Tale estensione è operante esclusivamente se è assicurata la partita Incendio Fabbricato;
19 rimpiazzo combustibile (nafta, gasolio, kerosene), in caso di spargimento di tali sostanze a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento al servizio del fabbricato, cisterne comprese, con il limite del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro di € 2.000. Tale estensione è operante esclusivamente se è assicurata la partita Incendio Fabbricato;
20 rifacimento di documenti personali, quali patenti di guida, carte di identità e passaporti, con il limite per sinistro di € 300.
Le estensioni di cui ai precedenti punti 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, non si applicano ai danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:
- "Terremoto"
- "Alluvione ed Inondazioni"
Inoltre, la Società, a seguito di sinistro indennizzabile, riconosce:
21 un'indennità aggiuntiva pari ad € 1.000 - che rappresenta anche l'indennizzo massimo per sinistro ed anno assicurativo - in caso di incendio subito dall'autovettura e/o dal motociclo di proprietà del Contraente o del suo nucleo familiare, custodito nel fabbricato assicurato (comprese pertinenze). La garanzia opera a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, sia validamente assicurato con polizza di Responsabilità Civile di Sara Assicurazioni, e che la stessa non preveda la copertura per i danni da incendio.
In aggiunta a quanto previsto ai precedenti punti, l'assicurazione, a seconda della Combinazione prescelta per ciascun fabbricato riportato sulla Scheda di polizza (vedasi articolo IN.3.1) può essere prestata anche per i danni subiti dalle cose assicurate dagli eventi di seguito riportati:
Fenomeni elettrici.
La Società indennizza i danni materiali e diretti da fenomeno elettrico, quali correnti, variazione di corrente, sovratensione, corto circuito, difetti di isolamento, scariche ed altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti a fulmine o ad elettricità atmosferica o se causati da incendio, esplosione e scoppio:
⚫ agli impianti e circuiti elettrici od elettronici facenti parte del fabbricato;
⚫ agli impianti e circuiti elettrici od elettronici ad utilità esclusiva della piscina al servizio del fabbricato assicurato;
⚫ alle apparecchiature mobili elettriche od elettroniche in genere (compresi elettrodomestici, fono-audiovisivi, personal computer);
⚫ agli impianti di allarme, prevenzione e segnalazione; facenti parte del Contenuto.
Sono esclusi i danni:
⚫ a lampade in genere, interruttori, valvole termoioniche, tubi elettronici, fusibili, trasformatori elettrici, generatori di corrente;
⚫ causati da difetti di materiale o di costruzione o dovuti ad usura, deterioramento o manomissione o riconducibili ad inadeguata o difettosa manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante operazioni di collaudo o prova;
⚫ dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o fornitore;
⚫ a software.
La presente garanzia viene prestata sino ad un massimo di € 2.000 complessivamente per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di € 150;
Eventi socio-politici.
La Società indennizza i danni materiali e diretti da eventi socio-politici, eventi cioè commessi da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi anche con impiego di ordigni esplosivi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio, compresi i vandalismi verificatesi in occasione di furto o rapina.
I danni causati a serramenti in occasione di furto tentato o consumato nonchè derivanti da furto degli stessi sono compresi in garanzia sino ad un massimo di € 1.000 per sinistro e per anno assicurativo.
Sono esclusi i danni:
⚫ diversi da quelli di incendio, esplosione, scoppio arrecati dalle suddette persone che abbiano occupato i locali per oltre 5 giorni consecutivi;
⚫ verificatisi in corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto;
⚫ imputabili a saccheggio o ad ammanchi di qualsiasi genere;
⚫ dovuti a scritte od imbrattamento dei muri esterni;
⚫ subiti da impianti fotovoltaici e solari;
⚫ di furto, rapina, estorsione tentati o consumati, di saccheggio, ed ammanchi di qualsiasi genere, subiti dal Contenuto.
In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di € 150.
Eventi atmosferici.
La Società indennizza i danni materiali e diretti da eventi atmosferici, quali: uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate, abbattute o fatte crollare, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti (assicurati e non) posti nelle vicinanze delle cose assicurate.
I danni da bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato sono compresi solo se causati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti esterne o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti.
Sono esclusi i danni, ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra:
⚫ subíti da: vetrate, lucernari in genere, verande, recinzioni non in muratura, impianti fotovoltaici e solari, insegne e consimili installazioni esterne; capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica, fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, nonché tutte le cose poste sotto gli stessi;
⚫ subíti da lastre in cemento-amianto, fibro-cemento e manufatti di materia plastica (inclusi i serramenti se in materia plastica) per effetto della grandine;
⚫ causati da gelo, sovraccarico di neve, valanghe o slavine, cedimento, smottamento o franamento del terreno, mareggiate o penetrazione di acqua marina, fuoriuscita di corsi d'acqua o specchi d'acqua, allagamenti, rotture o rigurgito dei sistemi di scarico, accumulo esterno o insufficiente deflusso dell'acqua piovana.
In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di € 150.
La Società indennizza altresì i danni alle tende frangisole, a bracci od a capottina, provocati dagli eventi atmosferici anzidetti, purchè abbiano causato anche un danno alla struttura fissa metallica della stessa tale che ne pregiudichi il normale uso. Tale estensione è prestata con detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 250,00 e con il limite di indennizzo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Grandine.
La Società, a parziale deroga di quanto previsto alla voce Eventi atmosferici, indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a: serramenti in materia plastica, vetrate, lastre di cemento-amianto, fibro-cemento e lucernari in genere.
In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di € 150. In nessun caso la Società pagherà per sinistro e per periodo assicurativo, importo superiore al 5% della somma assicurata per il fabbricato.
Sovraccarico di neve sui tetti.
La Società, a parziale deroga di quanto previsto al suindicato punto “Eventi atmosferici”, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, compresi i conseguenti danni da bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato, purché avvenuto a seguito del crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal peso della neve, intendendosi per crollo:
- il completo distacco o caduta di una porzione di fabbricato;
- la deformazione della struttura portate del fabbricato tale da compromettere la stabilità e determinando un'evidente pericolo di rovina; la semplice deformazione non avente caratteristiche di cui sopra, non rappresenta crollo.
Sono esclusi i danni:
⚫ causati da valanghe o slavine;
⚫ causati da gelo;
⚫ ai fabbricati non conformi alle normative relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto;
⚫ ai fabbricati in corso di rifacimento, alle pensiline, alle tettoie ed ai box non totalmente in muratura; al loro contenuto;
⚫ ai fabbricati in cattivo stato di conservazione od in stato di abbandono;
⚫ ai lucernari, alle vetrate ed ai serramenti, a gronde e pluviali, ai pannelli solari ed impianti fotovoltaici, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che siano causati da crollo del tetto per sovraccarico di neve.
In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 150.
In nessun caso la Società pagherà per periodo di assicurazione importo superiore al 40% della somma rispettivamente assicurata per Fabbricato e Contenuto;
Bagnamento causato da spargimento di acqua o di altri liquidi.
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da bagnamento causato da spargimento di acqua o di altri liquidi conseguente a rottura accidentale di:
⚫ tubazioni e/o condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento (compresa caldaia autonoma e termosifoni), canali di gronda e pluviali, installati nel fabbricato assicurato, comprese le tubazioni e condutture interrate di pertinenza;
⚫ elettrodomestici, e dei relativi raccordi mobili, purchè in metallo e pvc.
Sono esclusi i danni :
⚫ da usura, corrosione o difetti di materiali;
⚫ derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
⚫ da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;
⚫ derivanti da rotture causate da gelo.
⚫ derivanti da rotture ad impianti di irrigazione.
La Società non rimborsa, inoltre, le spese per la demolizione e il ripristino delle parti murarie e per la sostituzione delle tubazioni danneggiate, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento.
In caso di danno derivante da rottura di elettrodomestici la garanzia è prestata sino ad un massimo di € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo.
In caso di sinistro che abbia interessato la presente estensione, l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di € 100.
Limitatamente alle sole tubazioni e condutture interrate, in caso di sinistro, l'indennizzo sarà corrisposto con franchigia di € 250, e con il massimo indennizzo di € 3.000 per sinistro e per anno assicurativo.
La Società rimborsa inoltre il costo del maggiore consumo dell'acqua derivante da sinistro indennizzabile a termini della presente
garanzia. Tale importo sarà determinato sull'eccedenza del fatturato, riferito al periodo in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla media delle bollette pagate nell'anno precedente. Per tale estensione, in nessun caso la Società indennizzerà importo superiore a € 500, nei limiti della somma assicurata per la presente garanzia, con franchigia di € 50;
Gelo.
A deroga di quanto previsto al punto precedente "Bagnamento causato da spargimento di acqua o di altri liquidi", la Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate anche quando la rottura di condutture e/o tubazioni, installate all'interno del fabbricato assicurato o nell'edificio di cui questo fosse eventualmente porzione, sia stata causata da gelo.
Sono esclusi i danni :
- da spargimento di acqua proveniente da condutture esterne o interrate;
- in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.
In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di € 150. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro un importo superiore al 10% della somma assicurata rispettivamente per fabbricato e contenuto.
Occlusione di tubazioni e condutture nonché trabocco o rigurgito della rete fognaria.
La Società, a parziale deroga di quanto previsto al punto ”Bagnamento causato da spargimento di acqua o di altri liquidi”, nei limiti in esso previsti, indennizza i danni materiali e diretti conseguenti ad occlusione di: tubazioni e/o condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato assicurato o nell'edificio di cui questo fosse eventualmente porzione nonché trabocco o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del fabbricato assicurato (con esclusione delle fognature pubbliche).
Sono compresi i danni derivanti da insufficiente smaltimento delle acque meteoriche od occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana.
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a € 10.000 per sinistro e per anno assicurativo.
Qualora l'occlusione non sia stata provocata esclusivamente da accumulo di neve e grandine, la Società non sarà tenuta a pagare importo superiore a € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo
Sono sempre esclusi i danni da occlusione di impianti di irrigazione.
E' ricompreso nell'ambito della presente estensione e nei limiti ivi previsti, anche il rimborso delle spese sostenute per eliminare le occlusioni che hanno determinato lo spargimento di acqua tramite l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione ("canal jet"). Per tale estensione, in nessun caso la Società pagherà un importo superiore ad € 300 per sinistro e € 900 per anno assicurativo. Il pagamento del relativo indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia di € 100 per singolo sinistro.
Spese di ricerca e riparazione della rottura delle tubazioni.
A deroga di quanto previsto ai precedent punti “Bagnamento causato da spargimento di acqua o di altri liquidi”, “Gelo” e “Occlusione di tubazioni e condutture nonché trabocco o rigurgito della rete fognaria”, la Società, in caso di sinistro indennizzabile in base ai medesimi, od in base alla garanzia di Responsabilità Civile, purchè espressamente richiamata sul frontespizio di polizza, “Proprietà del fabbricato”, rimborsa inoltre le spese relative al fabbricato assicurato:
⚫ sostenute per riparare o sostituire le parti di tubazioni o condutture, canali di gronda e pluviali che hanno dato origine allo spargimento di acqua;
⚫ necessariamente sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua nonché per demolire e ripristinare le parti murarie.
Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato assicurato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore al 20% delle spese indennizzate, ferme le somme massime sottoindicate.
La garanzia è operante esclusivamente qualora sia assicurata la partita Fabbricato.
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a € 1.500 per sinistro, con il massimo di € 5.000 per annualità assicurativa.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia di € 100 per singolo sinistro.
Dispersione di gas
In caso di dispersione di gas derivante da rottura accidentale degli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione, la Società indennizza:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni che hanno dato origine alla dispersione di gas;
b) le spese strettamente connesse e necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato. Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato assicurato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superior al 20% delle spese indennizzate, ferme le somme massime sottoindicate.
Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate e quelle necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. La Società non sarà tenuta a pagare importo superiore a € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia di € 100 per singolo sinistro.
La Società rimborsa inoltre il costo del maggiore consumo del gas derivante da sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia. Tale importo sarà determinato sull'eccedenza del fatturato, riferito al periodo in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla media delle bollette dell'anno precedente.
In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore a € 500, nei limiti della somma massima assicurata per la presente garanzia, con franchigia di € 50.
IN.3 – Opzioni della copertura assicurativa IN.3.1 – Combinazione di garanzie
A maggior chiarimento di quanto specificato sulla Scheda di copertura, per ciascun fabbricato assicurato:
Vedasi articolo IN.4 Garanzie Aggiuntive
Combinazione Base
Se è riportata l'indicazione "Combinazione Base", l'assicurazione deve intendersi prestata esclusivamente per gli eventi di cui all'articolo IN.2, punti da 1 a 21;
Combinazione Base+Condizione Particolare 1
Se è riportata l'indicazione "Combinazione Base+Condizione Particolare 1", l'assicurazione deve intendersi prestata in aggiunta agli eventi di cui all'articolo IN.2, punti da 1 a 21, anche per i danni prodotti dagli eventi previsti alle voci:
- "Fenomeni Elettrici"
- "Eventi sociopolitici"
- "Eventi atmosferici"
- "Grandine"
- "Sovraccarico neve"
Combinazione Base+Condizione Particolare 2
Se è riportata l'indicazione "Combinazione Base+Condizione Particolare 2", l'assicurazione deve intendersi prestata in aggiunta agli eventi di cui all'articolo IN.2, punti da 1 a 21, anche per i danni prodotti dagli eventi previsti alle voci:
- "Bagnamento causato da spargimento di acqua o di altri liquidi"
- "Gelo"
- "Occlusione di tubazioni e condutture nonché trabocco o rigurgito della rete fognaria"
- "Spese di ricerca e riparazione della rottura delle tubazioni"
- "Dispersione gas"
Combinazione Completa
Se è riportata l'indicazione "Combinazione Completa", l'assicurazione deve intendersi prestata in aggiunta agli eventi di cui all'articolo IN.2, punti da 1 a 21, anche per i danni prodotti dagli eventi previsti alle voci:
- "Fenomeni Elettrici"
- "Eventi sociopolitici"
- "Eventi atmosferici"
- "Grandine"
- "Sovraccarico neve"
- "Bagnamento causato da spargimento di acqua o di altri liquidi"
- "Gelo"
- "Occlusione di tubazioni e condutture nonché trabocco o rigurgito della rete fognaria"
- "Spese di ricerca e riparazione della rottura delle tubazioni"
- "Dispersione gas"
Fabbricato – Combinazione Minima o Minima Mutuo & R.C.
Se è riportata l'indicazione "Combinazione Minima" o "Combinazione Minima Mutuo & R.C.", la Società, a rettifica di quanto riportato all'art. IN.1 indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti cagionati al Fabbricato dagli eventi previsti all'art. IN.2 ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 11).
Rischio Locativo - Fabbricato condotto in locazione dall'Assicurato
Se è riportata l'indicazione "Fabbricato - Rischio Locativo", la Società, nei soli casi di responsabilità ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde esclusivamente dei danni materiali e diretti al fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato, direttamente causati dagli eventi riportati all'articolo IN.2, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ferma l'applicazione del disposto di cui al successivo art. IFC.8 - Assicurazione parziale del fabbricato (e del rischio locativo).
Inoltre la Società risponde anche dei danni materiali e diretti, causati da incendio, implosione, esplosione e scoppio, all'arredamento dell'abitazione se di proprietà del locatore. Per tale estensione, in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere importo superiore ad € 20.000 per sinistro ed anno assicurativo.
Decorazioni e rivestimenti interni: la somma assicurata alla voce “Rischio Locativo – Fabbricato” comprende anche decorazioni, rivestimenti interni, tappezzerie, moquette ed ogni altra addizione che rientri nella definizione di Fabbricato, le cui spese di ricostruzione debbono essere sostenute dal Contraente locatario e non siano già diversamente comprese in altre coperture assicurative da chiunque stipulate. Per tali spese, in caso di sinistro non verrà applicata la “regola proporzionale” di cui all'art. 1907 C.C. e in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a € 20.000 per sinistro e per anno assicurativo.
IN.3.2 - Formulazione delle garanzie Incendio
Le Partite Contenuto e Fabbricato, se prestate, e con esclusione della sola formula Incendio Fabbricato - Rischio Locativo, sono assicurate nella forma a:
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (CONPRA)
Qualora sulla scheda di copertura, in corrispondenza della Partita assicurata (Contenuto e/o Fabbricato), sia riportata la dicitura ''Primo Rischio Assoluto'', la garanzia è prestata nella forma di assicurazione a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto. In caso di sinistro non si farà luogo quindi, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. IFC.8 ''Assicurazione parziale - regola proporzionale"
Valore Intero (VALINT)
Qualora sulla scheda di copertura, in corrispondenza della Partita assicurata (Contenuto e/o Fabbricato), sia riportata la dicitura ''Valore Intero'', la garanzia è prestata nella forma di assicurazione a Valore Intero. Pertanto, in caso di sinistro, si applicherà quanto previsto agli articoli IFC.8 ''Assicurazione parziale del fabbricato (o del rischio locativo)'' e IFC.9 ''Tolleranza nella determinazione del valore di costruzione del fabbricato''
IN.4 – Garanzie Aggiuntive
Le garanzie che seguono operano esclusivamente se risulta indicata la somma assicurata sulla Scheda di Polizza.
Ricorso Terzi (RICTER)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti alle cose di terzi (compresi i locatari), cagionati da sinistro di incendio, esplosione e scoppio indennizzabile a termini di polizza.
Non sono considerati terzi :
a) il Contraente ed i suoi familiari (coniuge, convivente "more uxorio" e figli xxxxxxxxxxx, parenti e affini, se con lui conviventi), come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro, il figlio maggiorenne, di età non superiore ai 28 anni, che abbia la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio.
In ogni caso non sono mai considerati terzi il coniuge od il convivente "more uxorio" del Contraente;
b) i genitori e i figli degli assicurati sopra indicati;
c) le persone che, essendo o non, in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasioni di lavoro o di servizio;
d) limitatamente alla sola responsabilità civile riconducibile all'Assicurato in relazione al rischio della proprietà del Fabbricato, il coniuge, i parenti e gli affini, con l'Assicurato, sono considerati terzi solo se con lui non conviventi.
La copertura, nei limiti del 20% del massimale assicurato, è estesa ai danni:
a) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
b) causati da incendio, esplosione o scoppio ai locali dell'abitazione (e al relativo contenuto), presa in locazione per villeggiatura dell'Assicurato e/o dai suoi familiari con lui conviventi.
Sono comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga o usi a qualsiasi titolo nonché quelli conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.
Somma integrativa per Fenomeni Elettrici (INTFE)
Detta somma integrativa si intende prestata in aumento al limite di indennizzo previsto dall'articolo IN.2 alla voce “Fenomeni elettrici”.
Somma integrativa per Spese di Ricerca e Riparazione (INTR&R)
Detta somma integrativa si intende prestata in aumento al limite di indennizzo previsto dall'articolo IN.2, alla voce “Spese di ricerca e riparazione della rottura delle tubazioni”.
Impianti fotovoltaici - Impianti solari (IMPFOT)
La Società indennizza, nei limiti della somma indicata sulla Scheda di polizza, i danni materiali e diretti causati all'impianto fotovoltaico od all'impianto solare, al servizio del fabbricato assicurato, collaudati e installati sui tetti ovvero montati su strutture fisse saldamente ancorate al terreno, pronti per l'uso cui sono destinati, causati dagli eventi ed alle condizioni di seguito indicate:
- Eventi atmosferici e grandine
Sono inclusi i danni previsti dagli eventi di cui agli art. IN.2 – "Eventi atmosferici" e "Grandine" che si intendono integralmente richiamati.
Agli effetti della presente estensione di garanzia in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto pari al 15%, con un minimo di 250 €.
In nessun caso la Società sarà tenuta a indennizzare, per uno o più sinistri nel corso della medesima annualità assicurativa,
importo superiore al 50% del valore dell'impianto.
- Danni elettrici all'impianto
Sono inclusi i danni previsti dagli eventi di cui all'art. IN.2 "Fenomeno elettrico", che si intende integralmente richiamato. Sono comunque esclusi i danni indiretti da mancata produzione di energia elettrica.
La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% minimo € 300.
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per sinistro e per anno assicurativo, importo superiore al 50% del valore complessivo dell'impianto.
La presente estensione opera a condizione che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge e che siano installati sistemi di protezione contro le sovratensioni tramite limitatori di sovratensione, stabilizzatori di tensione, esternamente alle cose assicurate verso la rete di alimentazione.
- Eventi sociopolitici
Sono inclusi i danni previsti dagli eventi di cui all'art. IN.2 "Eventi socio-politici", che si intende integralmente richiamato. Tale estensione si intende operante a condizione che:
- l'impianto sia posto sul tetto di edifici o fabbricati abitati, con esclusione di edifici abbandonati;
- l'impianto sia posizionato ad altezza non inferiore a mt. 4 dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.
In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di € 150.
- Danni di furto (IMPFOT.1)
La Società, indennizza, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato da furto dell'impianto fotovoltaico o solare.
Sono condizioni essenziali per l'efficacia della presente estensione, le seguenti:
a) l'impianto assicurato sia installato sul tetto del Fabbricato indicato sulla scheda di copertura, ad un'altezza in linea verticale, non inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee e da ripiani (quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili) accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di particolare agilità;
b) l'asportazione (o tentativo) sia avvenuta mediante sganciamento, effrazione o rottura degli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato;
c) gli impianti assicurati siano installati su fabbricati abitati
d) gli impianti devono essere installati adottando almeno 1 (uno) dei seguenti sistemi di antifurto:
1. tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli fotovoltaici ai relativi sostegni siano stati saldati o abbiano la testa spaccata o siano di tipo “anti-furto”;
2. tutti i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
3. sia presente un sistema antifurto di localizzazione GPS;
4. sia presente un sistema di sensori ottici di superficie indirizzati.
Qualora venga meno una o più delle condizioni di cui alle lettere a), b) c) o d) del presente articolo, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con un minimo
di Euro 300. In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro ed anno assicurativo, un importo superiore all'50% della somma assicurata.
Sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato od il Contraente devono rispondere.
Recupero delle cose rubate
Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece il danno è stato indennizzato parzialmente, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subíti dalle medesime in conseguenza del sinistro.
L'assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
Terremoto (TERREM)
A parziale deroga dell'art. IN.6 lettera c) delle Condizioni di Assicurazione, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Sono compresi i danni causati da incendio, esplosione e scoppio conseguenti a terremoto.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
La Società non indennizza i danni :
a) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall' accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, alluvioni, maremoti, mareggiata, marea anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
d) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
e) indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (comprese le spese di demolizione e sgombero);
f) a fabbricati non conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
g) a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia i fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia nonché a quello dichiarate inagibili con provvedimento della Autorità al momento della sottoscrizione della presente polizza.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di un importo pari al 20% della somma Terremoto complessivamente assicurata per il Fabbricato e Contenuto (se assicurato sulla Scheda di copertura).
La Società rimborsa, se conseguenti ad evento indennizzabile in base alla presente garanzia Terremoto, ed in eccedenza alle Somme Assicurate, anche le spese sostenute:
a) per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata. La presente estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 15.000,00;
b) per spese di riprogettazione, direzione dei lavori, e per oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato in conformità alle norme edilizie vigenti al momento del Sinistro; è in ogni caso escluso il rimborso di multe, ammende e sanzioni amministrative. Tale estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo, con il massimo di € 5.000,00.
La presente garanzia viene prestata a:
- per la partita Fabbricato, a Valore Intero; pertanto, in caso di sinistro, si applicherà quanto previsto agli articoli IFC.8 "Assicurazione parziale del fabbricato (o del rischio locativo)" e IFC.9 "Tolleranza nella determinazione del valore di costruzione del fabbricato";
- per la partita Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (se assicurata), a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto; pertanto in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione delle regola proporzionale di cui all'art. IFC.8 ''Assicurazione parziale - regola proporzionale
Alluvione, Inondazioni (ALLUV)
La Società a parziale deroga dell'art. IN.6 lettera c) Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - alle cose assicurate causati da:
1) Alluvione, Inondazione
2) Flash Floods
La Società non indennizza i danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità stillicidio, trasudamento, infiltrazione; diretto effetto di eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine;
b) causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici;
c) Causati da traboccamento o rigurgito di fognature qualora non direttamente correlati all'evento;
d) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, sulle cose assicurate;
e) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
f) a enti mobili all'aperto;
g) a fabbricati costruite in aree golenali;
h) a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
i) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine;
l) ad abitazioni considerate abusive ai sensi delle vigenti al momento della costruzione norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di un importo pari al 5% della somma Alluvione ed Inondazione complessivamente assicurata per la partita Fabbricato e Contenuto (se assicurata sulla Scheda di Copertura), con il minimo di euro 5.000.
La Società rimborsa, se conseguenti ad evento indennizzabile in base alla presente garanzia Alluvione, ed in eccedenza alle Somme Assicurate, anche le spese sostenute:
a) per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata. La presente estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 15.000,00;
b) per spese di riprogettazione, direzione dei lavori, e per oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato in conformità alle norme edilizie vigenti al momento del Sinistro; è in ogni caso escluso il rimborso di multe, ammende e sanzioni amministrative. Tale estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo, con il massimo di € 5.000,00.
Limitatamente alla partita Fabbricato, in nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore all'80% della somma assicurata per Fabbricato.
La presente garanzia viene prestata a:
- per la partita Alluvione Fabbricato, a Valore Intero; pertanto, in caso di sinistro, si applicherà quanto previsto agli articoli IFC.8 "Assicurazione parziale del fabbricato (o del rischio locativo)" e IFC.9 "Tolleranza nella determinazione del valore di costruzione del fabbricato";
- per la partita Alluvione Contenuto (se assicurata), a Primo Rischio Assoluto; pertanto in caso di sinistro "+"\\b1"+"non si farà luogo all'applicazione delle regola proporzionale di cui all'art. IFC.8 ''Assicurazione parziale - regola proporzionale'';
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
IN.5 - Destinazione e caratteristiche costruttive del fabbricato
L'assicurazione è prestata in base alla condizione che l'edificio del quale fa parte il fabbricato assicurato sia:
IN.5.1 - Destinazione e condizioni del fabbricato (requisiti che devono sussistere conteporaneamente)
a) adibito ad abitazioni, studi professionali, uffici; per la percentuale della superficie complessiva dei piani coperti indicata sulla scheda di polizza;
b) in buone condizioni di statica e manutenzione
IN.5.2 - Caratteristiche costruttive (fra loro alternative)
a) costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto, realizzate, per almeno l'80% delle rispettive superfici, in materiali incombustibili;
b) una costruzione bioedilizia, cioè una costruzione purché realizzata dopo il 1995, realizzata assemblando prodotti specifici precostruiti, ed in particolare costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm. a sandwich (contenenti materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco) aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro ed ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante ed armatura del tetto anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita; compresi fissi ed infissi ed eventuali opere di fondazione o interrate, escluso in ogni caso il xxxxxxx.Xx casa in bioedilizia si contraddistingue rispetto ad una costruzione convenzionale per una elevata attenzione al risparmio energetico.
c) una costruzione Chalet, cioè una costruzione edile purchè realizzata dopo il 1995, con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, con pareti esterne interamente in legno o in legno e materiali incombustibili; solai anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita; compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, escluso il terreno. E' tollerata la struttura portante e/o l'armatura del tetto in legno e la presenza di coibentazioni o rivestimenti anche combustibili.
d) una costruzione realizzata con altra tipologia di materiali, anche combustibili, e/ o caratteristiche costruttive diverse dai precedenti punti.
IN.6 - Esclusioni - Delimitazioni del rischio
Oltre alle esclusioni previste in relazione ai singoli eventi assicurati, la Società in ogni caso non risponde dei danni :
a) causati da: atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
b) causati da: atti di terrorismo, sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse salvo quanto previsto dal punto "Eventi socio-politici" se operante;
c) causati da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe;
d) causati da: esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei loro familiari conviventi;
f) di smarrimento, di furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi assicurati;
g) indiretti quali: impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la sua originaria destinazione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito del fabbricato o che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. IN.2. punti 14, 15, 16, 17, 18 e 19; o qualsiasi altro danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.
h) ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;
IN.7 - Limiti di indennizzo
La Società, per i danni al Contenuto, se assicurato, indennizzerà per:
a) Preziosi e Xxxxxx (escluso Denaro): non più del 30% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 20.000;
b) Denaro: fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il limite di € 1.000;
c) Oggetti di valore: fino ad un massimo di € 15.000 per singolo oggetto; servizio di argenteria, raccolta o collezione ;
d) motocicli o ciclomotori (non superiori a 50 c.c.): se custoditi all'interno del fabbricato assicurato, fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il limite di € 1.000 per singolo motociclo o ciclomotore;
e) cose custodite nelle dipendenze: esclusivamente i danni a cose facenti parte dell'Arredamento, ivi comprese biciclette, e
fino al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 1.000 per singolo oggetto.
IN.8 - Migliorie apportate dal locatario al fabbricato
Sono ricomprese nella voce “Arredamento”, anche tutte le migliorie apportate dall'Assicurato che riveste la qualità di locatario dell'immobile assicurato, (decorazioni, rivestimenti interni, tappezzerie, moquette, caldaie, impianti di condizionamento, impianti di allarme, ed ogni altra addizione che rientri nella definizione di Fabbricato) al Fabbricato, e che non siano già diversamente comprese in altre coperture assicurative da chiunque stipulate.
IN.9 - Aumento della somma assicurata per matrimonio e festività natalizie
Se l'abitazione relativa all'ubicazione indicata in polizza costituisce dimora abituale del Contraente/Assicurato, la somma indicata in polizza per il contenuto è maggiorata del 10% per il periodo di tempo che va:
- dalle ore 24 del trentesimo giorno precedente la data di matrimonio del Contraente/Assicurato o di uno dei componenti la sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di stato di famiglia fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo a tale data;
- dalle ore 24 del 20 dicembre alle ore 24 del successivo 7 gennaio.
IN.10 - Cose portate in villeggiatura
Nel caso di assicurazione della dimora abituale, la Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati dagli eventi assicurati a capi di vestiario, oggetti personali, preziosi e denaro, di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, portati in locali di villeggiatura diversi da quelli assicurati, compresi alberghi, hotel, pensioni, motel, ubicati in Europa, purché il sinistro si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza in tali luoghi dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi.
La presente garanzia è prestata fino a concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto e fermi i limiti di indennizzo di cui all'Art. IN.7. La Società in ogni caso non indennizzerà importo superiore a € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di € 100.
IN.11 - Colpa grave e dolo
In deroga all'Art. 1900 C.C. la Società risponde dei danni causati dagli eventi garantiti anche se sono determinati da:
⚫ colpa, anche grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge;
⚫ dolo delle persone del cui fatto il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge.
IN.12 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, in caso di sinistro indennizzabile, salvo il caso di dolo, ai diritti di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C. verso le persone che, in qualità di ospiti dell'Assicurato, siano presenti nella sua abitazione o verso quelle di cui deve rispondere a norma di legge, verso i dipendenti in genere, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
IN.13 - Buona fede
Se in buona fede il Contraente o l'Assicurato non comunica alla Società circostanze aggravanti il rischio o, all'atto della stipulazione della polizza renda dichiarazioni inesatte od incomplete, non perderà il diritto all'indennizzo né questo sarà ridotto. La Società venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
IN.14 - Anticipo indennizzi
In caso di sinistro l'Assicurato ha diritto di ottenere, in base alle risultanze acquisite, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che si presume dovrà essere liquidato in base alle condizioni di assicurazione tutte.
L'obbligo della Società verrà in essere dopo trenta giorni dalla richiesta d'anticipo a condizione che:
⚫ non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
⚫ l'indennizzo complessivo prevedibile sia di almeno € 30.000;
⚫ siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di denuncia di sinistro.
IN.15 – Assicurazione per conto di chi spetta
Qualora il proprietario dell'abitazione assicurata sia diverso dal Contraente l'assicurazione deve intendersi prestata per conto di chi spetta.
IN.16 - Dimora non abituale
Qualora il fabbricato indicato nella Scheda di Polizza risulti essere dimora non abituale, la Società, limitatamente alla garanzia di cui all'articolo IN.2 “Bagnamento causato da spargimento di acqua o di altri liquidi”, in nessun caso sarà tenuta a pagare importo superiore ad € 50.000 per sinistro ed annualità assicurativa. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia di € 350 per singolo sinistro.
IN.17 – Condizione Soci A.C.I.
Qualora il contraente al momento del sinistro risulti associato all'ACI, le franchigie eventualmente previste in polizza si intendono dimezzate.
Il presente disposto non si applica, anche se assicurata, alla garanzia:
- ''Terremoto''
- ''Alluvione ed Inondazioni''
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti
Sezione Incendio | |||
Garanzia | Scoperto % | Franchigia/Minimo di scoperto Euro | Limite di indennizzo |
Mancato freddo | 10 | 50 | € 300 per sinistro e periodo di assicurazione |
Demolizione, sgombero, trattamento e trasporto residui sinistro | - | - | 10% dell'indennizzo per sinistro |
Rimozione, deposito e ricollocamento Contenuto | - | - | 10% dell'indennizzo, massimo € 5.000 per sinistro |
Alloggio sostitutivo | - | - | 70 €/giorno, massimo € 7.000 per periodo di assicurazione |
Onorari del perito | - | - | 5% dell'indennizzo, massimo € 2.000 per sinistro |
Pigioni non percepibili | - | - | 20% della somma assicurata per il Fabbricato per sinistro |
Progettazione ed oneri concessione edilizia | - | - | 4% dell'indennizzo Partita Fabbricato per sinistro |
Rimpiazzo combustibile | - | - | 10% della somma assicurata per il Contenuto, massimo € 2.000 per sinistro |
Rifacimento documenti personali | - | € 300 per sinistro | |
Indennità aggiuntiva incendio veicolo | - | - | € 1.000 per sinistro e periodo di assicurazione |
Fenomeno elettrico | - | 150 | € 2.000 per sinistro e periodo di assicurazione |
Eventi socio-politici | - | 150 | - |
Eventi socio-politici - Xxxxx e furto dei serramenti | - | 150 | € 1.000 per sinistro e periodo di assicurazione |
Eventi atmosferici | - | 150 | - |
Eventi atmosferici - Danni a tende frangisole | 20 | 250 | € 1.500 per sinistro e periodo di assicurazione |
Grandine | - | 150 | 5% somma assicurata Fabbricato per sinistro e periodo di assicurazione |
Sovraccarico di neve | 10 | 150 | 40% della somma Fabbricato e Contenuto per periodo di assicurazione |
Bagnamento da spargimento di acqua | - | 100 | - |
Bagnamento da spargimento di acqua - Rottura elettrodomestici | - | 100 | € 5.000 per sinistro e periodo assicurativo |
Bagnamento da spargimento di acqua - Tubazioni interrate | - | 250 | € 3.000 per sinistro e periodo assicurativo |
Bagnamento da spargimento di acqua - Costo maggior consumo di acqua | - | 50 | € 500 per sinistro |
Gelo | - | 150 | 10% somma assicurata per Fabbricato e Contenuto, per sinistro |
Occlusione tubazioni e condutture (da neve e/o ghiaccio) e trabocco e rigurgito fognature | - | 100 | € 10.000 per sinistro e periodo assicurativo |
Garanzia | Scoperto % | Franchigia/Minimo di scoperto Euro | Limite di indennizzo |
Occlusione tubazioni e condutture (non da neve o ghiaccio) | - | 100 | € 5.000 per sinistro e periodo assicurativo |
Occlusione tubazioni e condutture e trabocco e rigurgito fognature - "Canal Jet" | - | 100 | € 300 per sinistro, € 900 per periodo assicurativo |
Spese di ricerca e riparazione | - | 100 | € 1.500 per sinistro, € 5.000 per periodo assicurativo |
Dispersione di gas | - | 100 | € 1.500 per sinistro e periodo di assicurazione |
Cose portate in villeggiatura | - | 100 | 20% somma assicurata Contenuto, € 5.000 per sinistro e periodo di assicurazione, fermi i limiti ex art. IN.7 - Limiti di indennizzo Contenuto |
Preziosi e Xxxxxx (escluso Denaro) | - | - | 30% somma assicurata Contenuto, con il massimo di € 20.000 |
Denaro | - | - | 10% somma assicurata Contenuto, massimo € 1.000 |
Oggetti di valore | - | - | € 15.000 per singolo oggetto |
Motocicli o ciclomotori | - | - | 10% somma assicurata Contenuto, massimo € 1.000 per singolo ciclo o ciclomotore |
Cose custodite nelle dipendenze | - | - | 20% somma assicurata per contenuto, massimo € 1.000 per singolo oggetto |
Dimora non abituale - Danni da bagnamento | - | 350 | € 50.000 per sinistro e periodo di assicurazione |
Ricorso Terzi - Danni da interruzione e sospensione di attività | - | - | 20% della somma assicurata |
Ricorso Terzi - Danni da incendio, esplosione e scoppio ai locali presa in locazione per villeggiatura | - | - | 20% della somma assicurata |
Rischio Locativo - Danni da incendio, implosione e scoppio all'arredamento di proprietà del locatore | - | - | € 20.000 per sinistro e periodo di assicurazione |
Impianto fotovoltaici - Impianti solari - Eventi atmosferici e grandine | 15 | 250 | 50% del valore dell'impianto, per sinistro e periodo di assicurazione |
Impianto fotovoltaici - Impianti solari - Danni elettrici | 10 | 300 | 50% del valore dell'impianto, per sinistro e periodo di assicurazione |
Impianto fotovoltaici - Impianti solari - Eventi sociopolitici | - | 150 | - |
Terremoto | - | 20% somma Fabbricato più Contenuto | - |
Alluvione ed Inondazioni | - | 5% somma complessiva Fabbricato più Contenuto min. 5.000 | Limitatamente al Fabbricato, 80% della somma assicurata |
Garanzie catastrofali: Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto residuo sinistro | - | - | 10% indennizzo, massimo € 15.000 per sinistro e periodo di assicurazione |
Garanzie catastrofali: Spese di riprogettazione, direzione dei lavori, e per oneri dovuti per la ricostruzione | - | - | 10% indennizzo, massimo € 5.000 per inistro e periodo di assicurazione |
CR.1 - Oggetto dell'assicurazione
Si assicurano i cristalli, ovvero: lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, insegne esterne purché fissate al fabbricato, facenti parte del Fabbricato o del Contenuto relativo all'abitazione assicurata.
Contro quali danni posso assicurarmi CR.2 – Rischio assicurato
La Società, nei limiti della somma riportata in polizza, indennizza i danni materiali e diretti di rottura, dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, alle cose assicurate indicate al precedente articolo.
La garanzia è operante anche per la rottura:
⚫ causata con colpa grave dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge;
⚫ verificatasi in occasione di dimostrazioni di folla, scioperi, sommosse o tumulti popolari;
⚫ conseguente a eventi atmosferici quali: trombe d'aria, uragani, tempeste e grandine, La garanzia comprende le relative spese di trasporto e di posa in opera.
In nessun caso la Società indennizzerà, per singolo cristallo, importo superiore ad € 2.500. In caso di sinistro, l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 50.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro CR.3 - Esclusioni
Sono esclusi i danni :
a) causati da:
⚫ atti di guerra, insurrezioni, requisizioni, occupazioni o sgombero da qualunque autorità ordinati;
⚫ terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, gelo;
⚫ crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato;
⚫ restauro dei locali, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze;
⚫ lavori su cristalli od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
⚫ operazioni di trasloco, rimozione dei cristalli o degli infissi o dei mobili su cui gli stessi sono collocati;
b) causati con dolo dell'Assicurato o dei familiari con lui conviventi;
c) alle cornici, intelaiature nonché ai cristalli aventi particolare valore artistico;
d) di rigature, screpolature o scheggiature;
e) di cristalli che alla data di decorrenza della presente polizza, non fossero integri ed esenti da difetti.
CR.4 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia -salvo il caso di dolo -al diritto di surrogazione verso terzi previsto dall'art. 1916 C.C.
CR.5 – Forma dell'assicurazione
Le coperture delle presente Sezione sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto.
CR.6 - Assicurazione per conto di chi spetta
Qualora il proprietario dell'abitazione assicurata sia diverso dal Contraente l'assicurazione deve intendersi prestata per conto di chi spetta.
Garanzia | Scoperto % | Franchigia / Minimo di scoperto Euro | Limite di indennizzo Euro |
Cristalli | 10 | 50 | 2.500 per singolo cristallo, per sinistro |
RC.1 - Cosa si assicura
La garanzia Responsabilità Civile tiene indenne il Contraente ed i suoi familiari (coniuge, convivente "more uxorio", figli maggiorenni, parenti e affini), se con lui conviventi, come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro, e sino alla concorrenza della somma assicurata (massimale) indicata nella Scheda di Polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi.
Contro quali danni posso assicurarmi
RC.2 Rischi assicurati
L'assicurazione vale per le garanzie indicate sulla Scheda di copertura e per le quali sia stato pagato il relativo premio, di seguito riportate:
⚫ Assicurazione responsabilità civile Vita Familiare
La garanzia vale per la responsabilità civile che derivi alle persone assicurate (che assumono la qualifica di Assicurato) indicate nel precedente articolo RC.1, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti verificatesi nell'ambito dello svolgimento della vita privata e di relazione (Vita Familiare)
L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati da fatti colposi o dolosi di persone delle quali debbano rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico (collaboratori domestici).
Qualora l'Assicurato sia separato o divorziato si precisa che la garanzia è comunque operante per i fatti di figli minori per la responsabilità civile che ne possa derivare all'Assicurato, anche se i figli non vivono stabilmente con lui.
La garanzia è operante anche per i fatti di minori in affido all'Assicurato.
Figli con dimora diversa per motivi di studio
Sono coperti dalla presente garanzia anche i figli maggiorenni, di età non superiore ai 28 anni, che abbiano la residenza in un altra città o all'estero per motivi di studio. La copertura Assicurativa comprende anche i danni causati dall'utilizzo di appartamento o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte dei figli dell'Assicurato, studenti universitari (che siano lì residenti o no).
Nella presente garanzia Vita Familiare, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi i danni derivanti da:
a) conduzione del fabbricato adibito a dimora abituale o di eventuali altri fabbricati adibiti ad abitazione per villeggiatura e dei relativi arredamenti ed impianti;
b) conduzione di strade private, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e per giochi, parchi, alberi, orti e giardini, purché esistenti negli spazi adiacenti e di pertinenza dell'abitazione assicurata;
c) esecuzione o committenza di lavori di ordinaria manutenzione nel fabbricato adibito a dimora abituale e/o nell'abitazione per villeggiatura;
d) proprietà ed uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere, compresi i danni da spargimento di acqua a seguito di guasti o mancata chiusura dei rubinetti;
e) proprietà ed uso di antenne o parabole televisive (non centralizzate) o per radioamatori, installate sul tetto o sui balconi del fabbricato, a condizione che l'impianto, se installato su palo o traliccio, non superi l'altezza di 7 metri;
f) caduta di neve e ghiaccio non tempestivamente rimossi da cornicioni, tetti e coperture in genere del fabbricato, con esclusione dei danni di qualsiasi natura che la neve ed il ghiaccio possano aver provocato al fabbricato stesso;
g) proprietà ed uso di armi, anche da fuoco, a solo scopo di difesa, tiro a segno ed al volo, pesca subacquea, purché risultino rispettate le leggi ed i regolamenti vigenti;
h) proprietà ed uso, all'interno di aree private, di tende, roulottes, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature, compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio. La garanzia è prestata con una franchigia di € 200 per sinistro, con il massimo di € 50.000 per sinistro e periodo di assicurazione;
i) proprietà, possesso ed uso di: barche a remi e a vela di lunghezza non superiore a m. 6,50 e senza motore ausiliario, tavole a vela, surf, veicoli a braccia, velocipedi e monopattini anche se a motore elettrico o trazione assistita, skateboard, biciclette, segway giocattoli anche a motore, veicoli a motore per invalidi, non soggetti alla legge 990/69 e successive modifiche;
j) intossicazione od avvelenamento causati da cibi e bevande ingeriti nell'abitazione dell'Assicurato;
k) proprietà, possesso ed utilizzo di animali domestici e da cortile ad uso privato; dalla garanzia sono in ogni caso esclusi cani ed animali da sella;
l) esercizio, a puro scopo ricreativo, di attività sportive di pratica comune, anche con partecipazione a prove, gare e relativi allenamenti e di tutte le attività ricreative e del tempo libero in genere. Rimane esclusa qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo o comunque tale da costituire reddito costante, ricorrente e significativo;
m) esercizio di attività, anche competitive, di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo esclusa comunque qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti (e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromodelli) ; per aeromodelli si intendono i dispositivi a pilotaggio remoto (senza persone a bordo) impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamento che ne permetta un uso autonomo e che per le loro caratteristiche tecniche possono essere utilizzati solo sotto il controllo visivo, diretto e costante del modellista, senza l'ausilio di aiuti visivi. Sono invece esclusi dalla garanzia gli aeromobili a pilotaggio remoto che alla luce del regolamento ENAV Regolamento sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto del 16/12/2013 (e successive modifiche), sono da considerarsi aeromobili a tutti gli effetti;
n) lesioni corporali provocati dagli Assicurati derivanti dall'attività di baby-sitter presso terzi;
o) responsabilità personale di parenti, affini, amici o conoscenti derivante da lesioni corporali provocate a terzi dai figli minori dell'Assicurato, temporaneamente affidatigli a titolo gratuito;
p) mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all'Assicurato, compresi i danni corporali da essi subíti, ferma l'esclusione dei danni a cose;
q) partecipazione quale genitore alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili. Nel caso esista una polizza di responsabilità civile stipulata dall'Istituto scolastico, la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto;
r) danni a cose altrui dovuti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (esclusi veicoli e natanti a
motore) purché tali eventi siano avvenuti fuori dalla sua abitazione . Qualora l'Assicurato affitti una abitazione (o una camera d'albergo o simili) per villeggiatura, la Società risponde delle somme che l'Assicurato stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termine degli articoli 1588, 1589, 1611 C.C. per i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione e l'arredamento ivi contenuto da incendio, esplosione, scoppio.
La garanzia è prestata con una franchigia di € 200 per sinistro, con il massimo di €100.000 per sinistro e periodo di assicurazione;
s) interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con una franchigia di € 1.000 per sinistro, con il massimo di € 100.000 per sinistro e periodo di assicurazione.
t) dalla messa in moto o dalla guida di veicoli e natanti a motore da parte di figli minori od incapaci per legge, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
u) dalla guida, da parte di figli minori o incapaci per legge, di ciclomotori e motoveicoli, solo nel caso in cui l'assicuratore della RCA contesti l'irregolarità del trasporto e, a seguito dell'avvenuto risarcimento del danno, agisca in rivalsa/regresso nei confronti dell'assicurato. Resta ferma l'esclusione per i danni a cose;
v) dai danni cagionati a terzi nella qualità di trasportato su veicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui che non siano a lui locati o dati in “dotazione”, con esclusione dei danni a detti veicoli;
w) dalle lesioni subíte dagli addetti ai servizi domestici anche occasionali, collaboratori familiari in genere, baby-sitter, colf e persone alla pari in occasione di lavoro o di servizio con esclusione delle malattie professionali; la garanzia vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso esperita dall'INAIL e/o dall'INPS.
x) La Società tiene indenni l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per i danni:
derivanti dalla violazione della legge sulla privacy
- di immagine
- alla vita di relazione
- alla reputazione,
cagionati a terzi da fatti dei figli minorenni o incapaci per legge , derivanti dalla pubblicazione su social network o comunque con l'utilizzo di internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy.
La garanzia opera con il limite per sinistro e per anno di € 5.000 e con una franchigia assoluta di € 500.
La copertura opera per le richieste di risarcimento presentate davanti ai tribunali della Repubblica Italiana, della Citta del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
z) dai danni da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate, e purchè non sia operante la polizza di RC obbligatoria veicoli. La presente garanzia comprende i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all'Assicurato salvo quanto presente alla lettera h) per camper ed autocaravan;
zbis) dallo svolgimento di attività sociali e di volontariato limitatamente alla responsabilità personale e con esclusione delle attività sanitarie (nel caso esista una polizza stipulata dall'associazione di volontariato la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto).
⚫ Assicurazione responsabilità civile Proprietà del Fabbricato (operante per i soli fabbricati per i quali la garanzia risulta essere stata acquistata)
La garanzia vale per la responsabilità civile che derivi alle persone assicurate (che assumono la qualifica di Assicurato) indicate nel precedente articolo RC.1, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, nella loro qualità di proprietari del fabbricato indicato nella Scheda di polizza.
Qualora il proprietario dell'abitazione sia diverso dal Contraente l'assicurazione è prestata per conto di chi spetta.
La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni derivanti da:
a) proprietà di strade private, aree scoperte in genere, antenne o parabole televisive non centralizzate, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e per giochi, parchi, alberi, orti e giardini; purché esistenti negli spazi adiacenti e di pertinenza dell'abitazione;
b) spargimento di acqua in conseguenza di:
l rottura accidentale e/o occlusioni di pluviali e grondaie, di tubazioni e/o condutture di impianti idrici, igienici, sanitari, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato;
l trabocchi e rigurgiti di fogna, purché non dovuti a fenomeni atmosferici;
c) caduta di neve e ghiaccio non tempestivamente rimossi da cornicioni, tetti e coperture in genere del fabbricato, con esclusione dei danni di qualsiasi natura che la neve ed il ghiaccio possano aver provocato al fabbricato stesso;
d) esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, nel fabbricato indicato nella scheda di polizza. L'assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato quale committente ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto;
e) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia viene prestata con una franchigia di € 1.000 per sinistro, con il massimo di € 100.000 per sinistro e periodo di assicurazione;
f) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale o guasto di impianti e condutture al servizio del fabbricato.
La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.000, fino a concorrenza di € 100.000 per sinistro e periodo di assicurazione.
Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità civile per i danni dei quali egli debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni dei quali debba rispondere per la sua quota della proprietà comune, con esclusione del maggior onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini e dei danni risarcibili in base ad altre garanzie previste dalla presente polizza.
⚫ Assicurazione responsabilità civile Proprietà del Fabbricato riservata alla Combinazione Incendio Minima Mutuo & R.C. (operante per i soli fabbricati per i quali la garanzia risulta essere stata acquistata)
Se sulla Scheda di copertura è riportato "RC Proprietà Fabbricato Minima", la garanzia vale per la responsabilità civile che derivi alle persone assicurate (che assumono la qualifica di Assicurato) indicate nel precedente articolo RC.1, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, nella loro qualità di proprietari del
fabbricato indicato nella Scheda di polizza.
Qualora il proprietario dell'abitazione sia diverso dal Contraente l'assicurazione è prestata per conto di chi spetta.
La garanzia comprende esclusivamente i danni derivanti da:
a) proprietà di strade private, aree scoperte in genere, antenne o parabole televisive non centralizzate, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e per giochi, parchi, alberi, orti e giardini; purché esistenti negli spazi adiacenti e di pertinenza dell'abitazione.
Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità civile per i danni dei quali egli debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni dei quali debba rispondere per la sua quota della proprietà comune, con esclusione del maggior onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini e dei danni risarcibili in base ad altre garanzie previste dalla presente polizza.
RC.3 - Condizioni aggiuntive
Le garanzie che seguono operano solo se sono indicate nella Scheda di Polizza
⚫ Proprietà, possesso ed utilizzo di cani e di animali da sella
A parziale deroga dell'esclusione di cui all'articolo RC.5 lettera l), la garanzia "Responsabilità Civile Vita Familiare", è estesa alla responsabilità derivante dalla proprietà, possesso ed utilizzo di cani e di animali da sella ad uso privato . L'Assicurazione vale anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento a titolo gratuito (purché questi non svolgano per professione l'attività) e con il consenso dell'Assicurato, l'animale.
La garanzia non comprende i danni derivanti dalla proprietà, possesso ed utilizzo dei cani per i quali siano in vigore disposizioni di legge che obblighino a stipulare polizze di assicurazione di responsabilità civile: "cani impegnativi" (Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 03/03/2009 – G.U. Serie Generale n° 68 del 23/03/2009 prorogata con Ordinanza 28 agosto 2014 - GU Serie Generale n.208 del 8-9-2014)
Qualora sulla Scheda di copertura risulti invece indicato "compresi n. x cani impegnativi" la presente Condizione aggiuntiva si intende estesa al numero di "cani impegnativi" indicato in polizza.
L'estensione di garanzia del presente articolo è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 100 per sinistro.
⚫ Formula Sigle
Il Contraente dichiara di essere l'unico componente del proprio nucleo familiare. La garanzia Vita Familiare opera quindi esclusivamente a condizione che dallo stato di famiglia del Contraente risulti che lo stesso ne sia l'unico componente.
Qualora al momento del sinistro dallo stato di famiglia del Contraente risultino essere presenti altre persone oltre allo stesso la garanzia Vita Familiare si intenderà comunque operante previa applicazione in caso di sinistro di uno scoperto del 20%.
⚫ Responsabilità Civile Bed & Breakfast (Responsabilità civile derivante da servizio di alloggio e prima colazione (attività ricettive a conduzione familiare - Bed and Breakfast)
A parziale deroga di quanto previsto dall'art. RC.5 lettera b) - Esclusioni, la garanzia si intende estesa al risarcimento dei danni da lesioni a persona, subíti dagli ospiti nell'ambito del servizio di alloggio e prima colazione, se esercitato con le modalità previste dalle Leggi Regionali che regolano la materia e successive integrazioni e/o modificazioni.
La garanzia è comunque operante esclusivamente a condizione che:
- l'abitazione sia adibita a dimora abituale e residenza anagrafica del Contraente;
- l'attività sia esercitata per un massimo di sei posti letto;
- le prestazioni offerte siano esclusivamente:
- pulizia dei locali e fornitura della biancheria;
- somministrazione di alimenti limitata alla prima colazione.
⚫ Responsabilità civile del Locatore - Fabbricato Locato a Terzi
Qualora l'abitazione assicurata sia stata locata a terzi con un contratto di locazione o di comodato d'uso regolarmente registrato, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. RC.5 lettera b), Esclusioni, le garanzie di responsabilità civile sono estese a:
- i danni causati dagli arredi contenuti nell'abitazione assicurata (se l'abitazione è locata ammobiliata) con esclusione dei danni derivanti da vizio o difetto originario degli arredi stessi o di loro componenti;
- la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sul locatore / assicurato per danni causati a terzi dai conduttori dell'abitazione assicurata per fatti relativi alla conduzione della stessa;
- la responsabilità civile personale e diretta del conduttore dell'abitazione assicurata (locatario) e dei componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di stato di famiglia in relazione alla conduzione dell'abitazione stessa (garanzia per conto di xxx xxxxxx).
La garanzia è valida esclusivamente per il conduttore dell'abitazione risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato (e tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di stato di famiglia).
⚫ Responsabilità Civile Affitto turistico
A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo RC.5 lettera b) - Esclusioni, la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività di:
- "Affittacamere";
- "Casa vacanze";
- "Appartamenti ad affitto turistico".
purchè esercitata con le modalità previste dalle leggi che regolano la materia e successive integrazioni e/o modificazioni. Sono sempre esclusi i danni a cose.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
RC.4 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:
1) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione, come indicato all'art. RC.1 : il Contraente ed i suoi familiari (coniuge, convivente “more uxorio” e figli maggiorenni, parenti e affini se con lui conviventi), come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro, il figlio maggiorenne, di età non superiore ai 28 anni, che abbia la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio. In ogni caso non sono mai considerati terzi il coniuge o il convivente "more uxorio" del Contraente;
2) i genitori e i figli degli assicurati sopra indicati;
3) le persone che, essendo o non, in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasioni di lavoro o di servizio, salvo che non si tratti di addetti ai servizi domestici anche occasionali, collaboratori familiari in genere, baby-sitter, colf e persone alla pari;
4) ai soli fini della Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del fabbricato (se resa operante), il coniuge, i parenti e gli affini, con l'Assicurato sono considerati terzi solo se non conviventi con l'Assicurato.
RC.5 - Esclusioni
L'assicurazione di Responsabilità Civile non comprende i danni derivanti:
a) dalla proprietà di beni immobili, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo RC.2 “Assicurazione Responsabilità Civile Proprietà del Fabbricato” (se resa operante);
b) dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, industriale, commerciale, artigianale, di servizio od altra retribuita o comunque connessa con affari, locazioni, noleggi;
c) da proprietà, possesso, uso o guida, anche per gioco, divertimento o sport, di veicoli o natanti a motore, di aeromobili in genere, di velivoli ultraleggeri (compreso deltaplano), di droni (come da Regolamento ENAC del 16/12/2013), salvo quanto previsto dall'art. RC.2 “Assicurazione Responsabilità Civile Vita Familiare” (se resa operante) alle lettere lettere m), t), u), v), z);
d) a animali che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
e) da furto;
f) a cose altrui a seguito di incendio, esplosione, scoppio delle cose dell'Assicurato, salvo quanto previsto dall'art. RC.2 “Assicurazione Responsabilità Civile Vita Familiare” (se resa operante) alle lettere h), r) e z);
g) a cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'art. RC.2 “Assicurazione Responsabilità Civile Vita Familiare” (se resa operante) alle lettere r) e z);
h) da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali, relativamente alla sola responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato.
i) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto all'art. RC.2 “Assicurazione Responsabilità Civile Proprietà del Fabbricato” (se resa operante) alla lettera f );
j) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
k) da inadempimenti di natura fiscale o contrattuale;
l) da proprietà, possesso ed utilizzo di cani, animali da sella e di altri animali diversi da quelli domestici e da cortile ad uso privato;
m) dall'esercizio dell'attività venatoria;
n) da presenza di amianto;
o) da paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere.
RC.6 - Pluralità di assicurati
Il massimale stabilito nella Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di indennizzo resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
RC.7 - Franchigie danni da animali e da acqua
La garanzia viene prestata per i danni cagionati da animali o da spargimento d'acqua, con la franchigia di € 100 per sinistro.
RC.8 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.
Condizione Soci A.C.I.
Qualora il Contraente al momento del sinistro risulti associato all'ACI , le franchigie previste in polizza si intendono dimezzate e i massimali di Responsabilità civile aumentati del 10%
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti
Responsabilità Civile | |||
Garanzia Vita Familiare | Scoperto % | Franchigia/Minimo di scoperto Euro | Limite di indennizzo |
Proprietà ed uso di tende, roulottes, camper, autocaravan carrelli trainabili | - | 200 | € 50.000 per sinistro e periodo di assicurazione |
Danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute | - | 200 | € 100.000 per sinistro e periodo di assicurazione |
Interruzione e sospensione di attività | - | 1.000 | € 100.000 per sinistro e periodo di assicurazione |
Danni da fatto di figli minorenni derivanti da utilizzo di internet | - | 500 | € 5.000 per sinistro e periodo di assicurazione |
Danni da animali o da acqua | - | 100 | - |
Proprietà, possesso ed utilizzo di cani ed animali da sella | - | 100 | - |
Garanzia Proprietà del Fabbricato | - | ||
Interruzione o sospensione totale o parziale di attività | - | 1.000 | € 100.000 per sinistro e periodo di assicurazione |
Inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo | - | 10% minimo 200 | € 100.000 per sinistro e periodo di assicurazione |
Danni da acqua | - | 100 | - |
SV.1 – Oggetto dell'assicurazione
Si assicurano gli animali domestici, cani e gatti, di età maggiore di mesi sei e non superiore ad otto anni al momento della sottoscrizione. In caso di polizza con tacito rinnovo la copertura non potrà comunque essere mantenuta oltre il compimento dei dieci anni di età dell'animale.
L'animale assicurato deve essere in possesso di libretto sanitario e regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami. L'animale assicurato deve essere vaccinato per:
i cani: cimurro, parvovirosi, epatite e/o leptospirosi; i gatti: rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia
e comunque per tutte le vaccinazioni obbligatorie per leggi, norme o regolamenti, anche locali.
L'animale dovrà essere tenuto con cura e diligenza, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela degli animali di affezione.
Contro quali danni posso assicurarmi
SV.2 – Garanzie Spese Veterinarie
Si intendono prestabili le seguenti garanzie:
⚫ Xxxxxxxx spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia
La Società, entro i limite massimo della somma assicurata indicata in polizza , rimborsa le seguenti spese per intervento chirurgico reso necessario da infortunio o malattia:
- onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiali di intervento, protesi comprese
- rette di degenza, assistenza, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi , esami e medicinali , relativi al periodo di ricovero anche in day hospital
- visite, esami, analisi ed accertamenti, trattamenti fisioterapici e rieducativi, svolti dal veterinario o su sua prescrizione, sostenuti nei 30 giorni precedenti all'intervento chirurgico e nei 30 giorni successivi
⚫ Xxxxxxxx spese veterinarie da infortunio o malattia senza intervento chirurgico
Qualora l'infortunio o la malattia non causino intervento chirurgico, la Società entro il limite massimo della somma assicurata indicata in polizza, rimborsa le spese per:
- visite del veterinario, esami, analisi, accertamenti e cure
- ricoveri anche in day hospital
- medicinali , tutori, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prescritti dal veterinario
⚫ Spese funerarie per smaltimento del corpo dell'animale assicurato
Qualora l'animale deceda a causa di un infortunio o malattia indennizabili a termini di polizza , la società rimborsa fino ad €100,00 le spese di smaltimento del corpo dell'animale assicurato.
SV.3 - Formulazione di garanzie
A maggior chiarimento della Formula indicata sulla Scheda di copertura, e valida per ciascun animale assicurato, si precisa che, delle garanzie di cui al precedente articolo SV.2 - Garanzie Spese Veterinarie:
⚫ Opzione Intervento chirurgico Base
Se è riportata l'indicazione "Intervento chirurgico Base", l'assicurazione deve intendersi prestata per le seguenti garanzie:
- "Rimborso spese per intervento chirurgico da infortunio o malattia ": somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo € 2.000,00; il rimborso verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di € 200,00
⚫ Opzione Completa Base
Se è riportata l'indicazione "Completa Base", l'assicurazione deve intendersi prestata per le seguenti garanzie:
- "Rimborso spese per intervento chirurgico da infortunio o malattia ": somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo € 2.000,00; il rimborso verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di € 200,00.
- "Rimborso spese di cura da infortunio o malattia senza intervento chirurgico ": somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo € 500,00; il rimborso verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto del 15% con minimo non indennizzabile di € 75,00.
⚫ Opzione Intervento chirurgico TOP
Se è riportata l'indicazione "Intervento chirurgico Top", l'assicurazione deve intendersi prestata per le seguenti garanzie:
- "Rimborso spese per intervento chirurgico da infortunio o malattia ": somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo € 2.500,00; il rimborso verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di € 200,00;
- "Spese funerarie per smaltimento del corpo dell'animale assicurato "
⚫ Opzione Completa Top
Se è riportata l'indicazione "Completa Top", l'assicurazione deve intendersi prestata per le seguenti garanzie:
- "Rimborso spese per intervento chirurgico da infortunio o malattia ": somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo € 2.500,00; il rimborso verrà effettuato previa applicazione deduzione uno scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di € 200,00.
- "Rimborso spese di cura da infortunio o malattia senza intervento chirurgico ": somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo € 1000,00; il rimborso verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto del 15% con minimo non indennizzabile di € 75,00;
- "Spese funerarie per smaltimento del corpo dell'animale assicurato ".
SV.4 - Garanzia aggiuntiva sempre compresa
Spese di ricerca per smarrimento
Qualora l'animale assicurato si stato dichiarato scomparso alle autorità competenti, la Società terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca dell'animale fino ad un importo massimo di € 500,00 per sinistro e per annualità assicurativa.Sono sempre escule le spese per "ricompense".
La garanzia è operante esclusivamente se l'animale assicurato è provvisto di numero di iscrizione.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
SV.5 – Operatività delle garanzie
Il proprietario in caso di infortunio o malattia che colpisca l'animale deve far intervenire tempestivamente un medico veterinario affinchè vengano prestate le cure del caso.
Gli animali assicurati vengono identificati in polizza tramite genere (cane o gatto), età e: per i cani numero di anagrafe canina, mentre per gatti, per i quali l'iscrizione all'anagrafe felina è volontaria, la copertura potrà essere prestata solo per quelli iscritti all'Anagrafe felina nazionale e quindi dotati di numero di iscrizione, che andrà indicato in polizza. Il numero di iscrizione verrà indicato oltre che per fini identificativi anche per l'applicabilità della garanzia Spese di ricerca per smarrimento.
SV.6 - Esclusioni
L'assicurazione non è operante nei casi di :
a) infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia;
b) dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei componenti il suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
c) uso professionale dell'animale;
d) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);
e) malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari, nonché pregresse e recidivanti f) controlli di routine e/o facoltativi e/o check-up;
g) malattie evitabili con vaccini e/o profilassi preventivi,
h) acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne quanto previsto per gli interventi chirurgici;
i) malattie mentali e problemi comportamentali;
l) infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive m) gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;
n) sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
o) soppressione e cremazione per pericolosità;
p) taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica, malattie dei denti e paradontopatie;
q) spese di igiene dentaria;
r) terapie dietetiche inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali
s) danni derivanti da guerre, guerre civili, sommosse, rischi sociopolitici, terrorismo
t) danni derivanti da catastrofi naturali (terremoto, alluvione, inondazione, eventi atmosferici, erc.)
u) infortuni verificatisi nei primi 7 giorni di decorrenza della polizza e malattie manifestatesi nei primi 30 giorni di decorrenza della polizza
v) cure relative a malattie croniche w) filaria/Leshmania
x) pandemia
y) richieste di indennizzo di qualsiasi genere relative al decesso dell'animale, fatta eccezione per quanto previsto nella garanzia Spese funerarie per le opzioni TOP
z) l'assicurazione non è operante, relativamente alla garanzia infortuni, le seguenti razze di cane:
⚫ Perro, o Pitbull,
⚫ Rottweiler, o Doberman, o Doghi,
⚫ Bull Terrier,
⚫ American Bulldog, o Bull Mastiff,
⚫ Mastino Napoletano
SV.7 – Decorrenza della garanzia
La garanzia decorre
- dal 7° giorno di effetto dell'assicurazione per gli infortuni
- dal 30° giorno di effetto dell'assicurazione per le malattie
SV.8 - Franchigia
Nel caso in cui l'animale subisca un infortunio durante la partecipazione a fiere e/o mostre all'indennizzo si applica una franchigia fissa pari ad €300,00 per sinistro.
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti
Spese Veterinarie | ||
Scoperto / Franchigia | LIMITE DI INDENNIZZO € | |
Opzione intervento chirurgico BASE | Scoperto 20% minimo non indennizzabile € 200 | € 2.000 |
Opzione BASE Completa | Per gli Interventi chirurgici scoperto 20% minimo non indennizzabile € 200 Per le visite ed esami (senza intervento) scoperto 15% minimo non indennizzabile € 75 | € 2.000 interventi chirurgici € 500 visite ed esami (senza intervento chirurgico) |
Opzione intervento chirurgico TOP | Scoperto 20% minimo non indennizzabile € 200 | € 2.500 |
Opzione TOP Completa | Per gli Interventi chirurgici scoperto 20% minimo non indennizzabile € 200 Per le visite ed esami (senza intervento) scoperto 15% minimo non indennizzabile € 75 | € 2.500 interventi chirurgici € 1.000 visite ed esami (senza intervento chirurgico) |
Spese funerarie (smaltimento corpo) solo su TOP | - | € 100 |
Partecipazione fiere e mostre | Per tutte le Opzioni € 300 | Quello dell'Opzione scelta |
Spese di ricerca per smarrimento | € 500 |
EB.1 – Oggetto dell'assicurazione
Si intendono operanti le seguenti garanzie:
Committente Lavori: rimborsa le Perdite Pecuniarie in relazione all'agevolazione prevista per la fruizione delle detrazioni fiscali, nelle diverse aliquote previste dalla Legge in base alla tipologia degli interventi.
Tutela Legale Base per committenza lavori: La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale e delle condizioni previste sulla Scheda di copertura, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.
Esse sono:
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto del Tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
- le Spese peritali;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli Organismi di Mediazione costituiti da enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la Mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese del legale di Controparte, in caso di Transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese arbitrali;
- le spese attinenti l'Esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi. Contro quali danni posso assicurarmi
EB.2 – Coperture assicurative
Committente Lavori
L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, quale committente dei lavori, della perdita pecuniaria da questo patita a seguito dell'esercizio da parte delle competenti Autorità (anche tributarie) dell'azione di rivalsa per la restituzione delle somme indebitamente percepite dall'Assicurato, nel solo caso in cui detta azione sia afferente a crediti ceduti alla Società.
L'assicurazione è prestata per i suindicati crediti ceduti alla Società e mantiene la sua efficacia, anche in caso di sopravvenuta cessazione della copertura assicurativa, sempreché le azioni di rivalsa siano state avviate dalle Autorità competenti – attraverso la notifica del primo atto formale – entro e non oltre il giorno 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di cessione del credito fiscale alla Società.
Tutela Legale Base per committenza lavori
Le garanzie vengono prestate a favore dell'Assicurato per sostenere le vertenze contrattuali con i professionisti incaricati delle attestazioni e asseverazioni del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, indicati all'art. 119, comma 13 del D.L. n. 34/2020, purché i professionisti abbiano stipulato copertura di responsabilità civile obbligatoria (art. 119, comma 14 del già citato D.L. n. 34/2020).
La garanzia verrà prestata esclusivamente nel caso di procedura di controllo effettuata dall'Agenzia delle Entrate che accerti la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, riconosciuta sui crediti fiscali ceduti alla Società, con conseguente recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dell'Assicurato. La notifica del primo atto formale da parte dell'Agenzia delle Entrate dovrà avvenire, anche qualora la copertura assicurativa risulti nel frattempo cessata, entro e non oltre il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di cessione del credito fiscale alla Società.
EB.3 – Estensione della garanzia Tutela Legale per contenzioso Agenzia delle Entrate
Qualora sulla Scheda di copertura risulti essere presente l'estensione “Contenzioso Agenzia delle Entrate”, e se è stato pagato il relativo premio, le garanzie di Tutela Legale di cui ai precedenti articoli EB.1 ed EB.2, vengono garantite – sino a concorrenza del massimale indicato in corrispondenza di tale estensione - all'Assicurato anche per sostenere le spese necessarie, in sede civile, amministrativa e tributaria, per proporre ricorso in caso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate della mancanza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta prevista dalla normativa nazionale.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro EB.4 - Requisiti di assicurabilità
L'operatività della garanzia è subordinata al congiunto ricorrere di tutte le seguenti circostanze e requisiti:
- la presente garanzia opererà unicamente in relazione agli importi che risulteranno legittimamente ricompresi nelle fattispecie prevista e per tali importi s'intenderanno quelli per i quali l'Assicurato avrà esperito tutte le opposizioni e tutti i rimedi previsti dal vigente ordinamento (compresi tutti i gradi di giudizio possibili innanzi la Commissione Tributaria competente), per quali sussiste dunque pronuncia giudiziaria passata in giudicato;
- i professionisti asseveratori che hanno concorso attraverso la loro attività professionale alla maturazione dei requisiti per la fruibilità della detrazione fiscale, devono aver in essere al momento dell'asseverazione idonea copertura di RC professionale con estensione di garanzia postuma e/o di ultrattività a copertura dell'asseverazione così come richiesto dalla normativa vigente;
- i crediti fiscali dell'Assicurato ceduti alla Società e che costituiscono il presupposto della presente copertura dovranno essere maturati in relazione ad interventi di riqualificazione che hanno interessato il fabbricato indicato sulla Scheda di copertura;
- la stipulazione del presente contratto di assicurazione dovrà avvenire necessariamente entro il termine di 6 (sei) mesi dalla
data di perfezionamento della cessione dei crediti fiscali alla Società. EB.5 - Esclusioni
EB.5.1 – Esclusioni della garanzia Committente Lavori
L'assicurazione non comprende i danni derivanti/conseguenti/relativi a:
- sanzioni, multe e ammende di qualunque genere interessi e spese;
- importi per i quali l'Assicurato non abbia esperito e concluso tutte le opposizioni e tutti i rimedi previsti dal vigente ordinamento (compresi tutti i gradi di giudizio possibili innanzi la Commissione Tributaria competente);
- da dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
EB.5.2 – Esclusioni della garanzia Tutela Legale Base per committenza lavori Sono esclusi dalla garanzia:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
c) le spese per controversie e procedimenti derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone delle quali deve rispondere;
d) le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
e) rapporti inerenti al diritto di famiglia, successioni e donazioni;
f) rapporti inerenti a Istituti o Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
g) danni da inquinamento dell'ambiente;
h) le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.
EB.5.3 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie
L'assicurazione non si intende comunque operante in caso di:
i) azioni di rivalsa già note e/o già intraprese dalle Autorità competenti nei confronti dell'Assicurato al momento della stipulazione del contratto;
l) stipulazione del presente contratto avvenuta oltre il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di perfezionamento della cessione del crediti fiscali alla Società;
m) cessione di crediti fiscali a soggetti diversi da Sara Assicurazioni.
EB.6 – Durata e periodo di efficacia delle garanzie
La presente assicurazione ha durata pari ad un anno, e non prevede il tacito rinnovo alla scadenza.
Tuttavia le garanzie di cui alla presente Sezione mantengono comunque la loro efficacia, anche in caso di sopravvenuta cessazione del contratto assicurativo, fino e non oltre il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di cessione del credito fiscale alla Società.
Al raggiungimento di tale data, le garanzie si intenderanno cessate e prive di efficacia. EB.7 - Scoperto
Limitatamente alla garanzia “Committente Lavori”, è prevista l'applicazione di uno scoperto del 20% sull'ammontare complessivo
della perdita pecuniaria, con il minimo di Euro 3.000.
EB.8 – Somme assicurate e limite di indennizzo
Limitatamente alla garanzia “Committente Lavori”, il massimale riportato sulla Scheda di polizza è pari all'importo del credito fiscale ceduto dall'Assicurato alla Società. Tale massimale in ogni caso non potrà essere superiore al Valore dell'opera.
Limitatamente alla garanzia “Committente Lavori”, in nessun caso la Società pagherà, per l'intero periodo di efficacia della garanzia, importo superiore all'80% della somma assicurata riportata sulla Scheda di copertura.
Limitatamente alla garanzia “Tutela Legale Base per committenza lavori” e “Estensione della garanzia Tutela Legale per contenzioso Agenzie delle Entrate”, se resa operante, i relativi massimali indicati sulla Scheda di copertura, devono intendersi come esposizione massima della Società per l'intero periodo di efficacia della garanzia.
EB.9 – Pagamento del premio
Il premio annuo dovuto per le garanzie previste nella presente Sezione è da intendersi unico e non più ripetibile.
Pertanto, in caso di rinnovo del contratto ai sensi del precedente articolo NC.6 – “Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione”, l'importo dei premi per le annualità successive, sarà corrispondentemente ridotto.
Fermo quanto previsto al precedente articolo EB.6 – “Durata e periodo di efficacia delle garanzie”.
EB.10 - Rivalsa
Limitatamente alla garanzia “Committente Lavori”, la Società si riserva il diritto di effettuare rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati e sarà esercitata dalla Società per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.
EB.11 - Estensione territoriali
L'assicurazione vale esclusivamente per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana.
Tabella sottolimiti, Scoperti/Franchigie
Tabella sottolimiti, Scoperti/Franchigie | |||
Garanzia | Scoperto % | Franchigia/Minimo di scoperto Euro | Limite di indennizzo Euro |
Committenza Lavori | 20 | 3000 | 80% della somma assicurata |
WP.1 - Oggetto dell'assicurazione
La copertura Web Protetto comprende:
⚫ Responsabilità Civile per minori su Internet, con la quale la Società tiene indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza del massimale indicato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e Spese legali) di danni involontariamente cagionati a terzi per Responsabilità Civile relativa all'utilizzo di social network o comunque con l'utilizzo di internet delle persone delle quali deve rispondere;
⚫ Rimborso Spese utilizzo fraudolento identità digitale, con la quale la Società rimborsa le Perdite Pecuniarie derivanti dagli importi illegalmente sottratti all'Assicurato tramite trasferimento elettronico, entro il limite successivamente indicato;
⚫ Tutela Legale per Cyberbullismo e violazione diritto d'autore, con la quale la Società garantisce, nei casi e nei limiti di massimale indicati, la Tutela Legale dell'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.
Contro quali danni posso assicurarmi
WP.2 – Garanzie operanti - Rischi assicurati
Si intendono operanti, nei rispettivi limiti di seguito indicati, le seguenti garanzie:
WP.2.1 – Responsabilità Civile per minori su Internet
La Società tiene indenne l'Assicurato, entro il limite di euro 5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per i danni:
⚫ derivanti dalla violazione della legge sulla privacy;
⚫ di immagine;
⚫ alla vita di relazione;
⚫ alla reputazione;
cagionati a terzi da fatti dei figli minorenni o incapaci per legge, derivanti dalla pubblicazione su social network o comunque con l'utilizzo di internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy. La garanzia viene prestata, con la franchigia di € 500,00 per sinistro.
WP.2.2 – Rimborso Spese utilizzo fraudolento identità digitale
La Società indennizza, entro il limite di euro 250,00 per sinistro e di euro 1.000,00 per annualità assicurativa, l'importo illegalmente sottratto all'Assicurato, da parte di un Terzo, tramite trasferimento elettronico a seguito di:
⚫ uso illecito di carte di credito, carte di debito, carte cliente anche se utilizzati in modalità contactless o con digitazione di PIN,
avvenuto nelle 48 ore precedenti il blocco;
⚫ diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'Assicurato;
⚫ uso illecito di elementi di identificazione o di autenticazione (abuso di identità);
sempre che non sia possibile per l'Assicurato recuperare tali importi.
Nei casi in cui la Banca o l'Ente emittente provveda a rimborsare l'Assicurato della spesa contestata, l'indennizzo sarà pari all'importo della franchigia eventualmente imputata all'Assicurato dalla Banca o dall'Ente emittente che ha effettuato il rimborso o sarà pari all'eventuale importo eccedente il limite di indennizzo garantito dalla Banca o dall'Ente emittente, fermi i limiti di indennizzo sopra riportato.
Nei casi in cui la Banca o l'Ente emittente non rimborsino l'Assicurato della spesa contestata, la Società provvederà a rimborsare l'importo illegalmente sottratto all'Assicurato, fermi i limiti di indennizzo sopra riportati.
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia Perdite Pecuniarie, anche in eccedenza al limite di indennizzo, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato e da lei autorizzate preventivamente, per l'acquisto di Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione, fino alla concorrenza di euro 100 per sinistro.
I Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione per cui è previsto il rimborso sono svolti da Fornitori di servizi selezionati dall'Assicurato di concerto con la Società.
WP.2.3 – Tutela Legale per Cyberbullismo e violazione diritto d'autore
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di € 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa, e delle condizioni previste in polizza, l'onere delle spese giudiziali conseguenti ad un fatto illecito inerente a casi di Cyberbullismo subito o di violazione del diritto d'autore commesso dai figli minori conviventi con l'Assicurato. Esse sono:
⚫ le spese per l'intervento di un legale sia in sede civile che penale;
⚫ le spese peritali;
⚫ le spese di giustizia nel processo penale;
⚫ il Contributo Unificato (previsto dal D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
⚫ le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
⚫ le spese arbitrali;
⚫ le spese di indagine nel procedimento penale;
È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio.
WP.2.3.1 - Tutela Legale per Cyberbullismo e violazione diritto d'autore - Casi Assicurati
Relativamente alla copertura assicurativa di cui al precedente articolo, le prestazioni garantite valgono per:
⚫ sostenere l'assistenza in sede penale dell'Assicurato per fatti illeciti di terzi subiti dai figli minori conviventi con l'Assicurato a seguito di attacchi di Cyber Bullismo, previsti dalla L. 119/13;
⚫ sostenere la difesa in sede civile dell'Assicurato, per vertenze nell'ambito del diritto d'autore (copyright) e in caso di condivisione di contenuti illeciti, in cui sono coinvolti i figli minori conviventi, a fronte di richieste risarcitorie avanzate da terzi. Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile la garanzia prevista in polizza opera solo ove la copertura di R.C. non sia operativa.
Le garanzie vengono prestate per un unico caso assicurativo.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
WP.3 - Persone assicurate
Con la garanzia Web Protetto, i soggetti Assicurati sono da intendersi il Contraente ed i suoi familiari (coniuge, convivente "more uxorio", figli maggiorenni, parenti e xxxxxx), se con lui conviventi, come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro.
WP.4 – Esclusioni
Si intendono operanti le seguenti esclusioni:
WP.4.1 – Esclusioni garanzia Responsabilità Civile per minori su Internet
Relativamente alla garanzia di cui al precedente articolo WP.2.1 "Responsabilità Civile per minori su Internet”, l'assicurazione non comprende:
⚫ danni dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, industriale, commerciale, artigianale, di servizio od altra retribuita o comunque connessa con affari, locazioni, noleggi;
⚫ dolo del Contraente o dell'Assicurato.
WP.4.2 – Esclusioni garanzia Rimborso Spese utilizzo fraudolento identità digitale
Relativamente alla garanzia di cui al precedente articolo WP.2.2 “Rimborso Spese utilizzo fraudolento identità digitale”, l'assicurazione non comprende:
le Perdite derivanti da:
1. utilizzo fraudolento operato da membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché da parenti e affini dell'Assicurato anche non conviventi;
2. gli utilizzi fraudolenti avvenuti a seguito di ritardo non giustificabile di blocco dei Mezzi di Pagamento, ad opera dell'Assicurato;
3. dolo dell'Assicurato.
WP.4.3 - Esclusioni garanzia Tutela Legale per Cyberbullismo e violazione diritto d'autore
Relativamente alla garanzia di cui al precedente articolo WP.2.3 “Tutela Legale per Cyberbullismo e violazione diritto d'autore”, le garanzie non sono valide:
a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b) in materia fiscale ed amministrativa;
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonchè da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società salvo le prestazioni indicate espressamente in garanzia;
e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
f) per fatti dolosi delle persone assicurate;
g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli, nonchè aeromobili;
i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
l) rapporti inerenti a Istituti e Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;
m) vertenze nei confronti della Società.
WP.5 – Limiti territoriali
WP.5.1 – Limiti territoriali - Garanzia Responsabilità Civile per minori su Internet
Relativamente alla garanzia di cui al precedente articolo WP.2.1 “Responsabilità Civile per minori su Internet”, la copertura opera per le richieste di risarcimento presentate davanti ai tribunali della Repubblica Italiana, della Xxxxx xxx Xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
WP.5.2 – Limiti territoriali – Xxxxxxxx Xxxxxxxx Spese utilizzo fraudolento identità digitale
Relativamente alla garanzia di cui al precedente articolo WP.2.2 “Rimborso Spese utilizzo fraudolento identità digitale”, l'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano nel mondo intero; gli effetti debbono essere trattati processualmente davanti ai tribunali della Repubblica Italiana, della Xxxxx xxx Xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
WP.5.3 – Limiti territoriali – Garanzia Tutela Legale per Cyberbullismo e violazione diritto d'autore
Relativamente alla garanzia di cui al precedente articolo WP.2.3 “Tutela Legale per Cyberbullismo e violazione diritto d'autore”, l'assicurazione è operante per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
WP.6 – Norme specifiche per la garanzia Garanzia Responsabilità Civile per minori su Internet WP.6.1 - Persone non considerate terze
Ai fini della garanzia di cui al precedente articolo WP.2.1 “Responsabilità Civile per minori su Internet”, non sono considerati terzi:
⚫ l'Assicurato ed i suoi familiari (coniuge, convivente “more uxorio” e figli xxxxxxxxxxx, xxxxxxx e affini se con lui conviventi), come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro;
⚫ in ogni caso non sono mai considerati terzi il coniuge o il convivente "more uxorio" del Contraente, i genitori e i figli degli assicurati sopra indicati.
WP.7 – Norme specifiche per la garanzia Tutela Legale per Cyberbullismo e violazione diritto d'autore WP.7.1 - Operatività della garanzia
Limitatamente alla garanzia di cui al precedente articolo WP.2.3 “Tutela Legale per Cyberbullismo e violazione diritto d'autore”, le garanzie sono operanti a partire dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello nel quale è stato perfezionato il contratto e pagata la prima rata di premio, ed a condizione che i relativi sinistri siano denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si
considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
WP.7.2 - Determinazione dell'oggetto dell'assicurazione L'Assicurato è tenuto a:
⚫ regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
⚫ ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. La Società non si assume il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
⚫ a sostenere le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
WP.7.3 - Insorgenza del caso assicurativo
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
⚫ per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
⚫ per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
⚫ durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
⚫ trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'articolo WPTL.1 , entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
⚫ vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
⚫ indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
WP.7.4 – Copresenza Sezione Tutela Legale
In caso di sinistro indennizzabile in base alla garanzia di cui all'articolo WP.2.3 “Tutela Legale per Cyberbullismo e violazione diritto d'autore”, qualora risulti operante anche la Sezione Tutela Legale, il massimale applicabile deve intendersi quello previsto per quest'ultima garanzia.
Tabella sottolimiti, Scoperti/Franchigie
Tabella sottolimiti, Scoperti/Franchigie | ||
Garanzia WEB Protetto Auto Più | Franchigia/Minimo di scoperto Euro | Limite di indennizzo Euro |
Danni da fatto di figli minorenni derivanti da utilizzo di internet | € 500 | € 5.000 per sinistro e periodo di assicurazione |
Perdite Pecuniarie derivanti da trasferimento elettronico | - | € 250 per sinistro e 1.000 per periodo di assicurazione |
Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione | - | € 100 per sinistro |
Garanzia tutela legale | - | € 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
TL.1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un fatto illecito verificatosi nell'ambito della vita privata, escluse le attività di lavoro autonomo, professionale e d'impresa. Esse sono:
· le spese per l'intervento di un legale sia in sede civile che penale;
· le spese peritali;
· le spese di giustizia nel processo penale;
· il Contributo Unificato (previsto dal D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
· le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato ;
· le spese arbitrali;
· le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi .
L'assicurazione viene prestata anche a favore dei componenti il nucleo familiare conviventi con l'Assicurato, come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro, nonché dei domestici per fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'Assicurato stesso ed a condizione che essi siano in regola ai fini degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
Contro quali danni posso assicurarmi TL.2 – Prestazioni garantite
Le garanzie previste all'Art. TL.1 Oggetto dell'assicurazione valgono per:
a) l'assistenza per il recupero dei danni derivanti da fatti illeciti di terzi subìti dall'Assicurato; qualora l'evento dannoso riguardi danni subiti via Web la Società assumerà a proprio carico anche le spese necessarie per eliminare le pagine lesive dei diritti dell'Assicurato pubblicate on line.
b) la difesa per resistere ad azioni o pretese per danni causati a terzi in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato;
c) la difesa penale dell'Assicurato per reati colposi o contravvenzioni per i quali non sia ammessa l'oblazione o la sanzione pecuniaria sostitutiva, compresi quelli originati da fatti connessi all'attività subordinata;
d) l'assistenza in caso di incidenti stradali - o conseguenti all'uso di imbarcazioni nei quali l'Assicurato risulti parte lesa in qualità di pedone o trasportato, ovvero sia rimasto coinvolto in qualità di conducente di veicoli per i quali non sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi della legge 24/12/69 n. 990 e successive modifiche;
e) la difesa penale dell'Assicurato da imputazione per delitti dolosi, subordinatamente alla derubricazione del titolo da reato doloso a colposo, ovvero in caso di assoluzione del reato con sentenza passata in giudicato, esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Nella fattispecie la Società rimborserà le spese di difesa sostenute dall'Assicurato allorquando la sentenza sia passata in giudicato. Inoltre, la garanzia opera:
f) per resistere ad azioni o pretese di terzi derivanti dalla proprietà o dal contratto di locazione dell'unità immobiliare costituente la dimora abituale o saltuaria dell'Assicurato indicata in polizza, purché abitata dallo stesso e per la quale la garanzia risulta indicata sul frontespizio di polizza;
g) per l'esercizio di diritti che l'Assicurato ed i familiari con lui conviventi, come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro, intendano far valere nella qualità di lavoratori dipendenti da terzi. Per i pubblici dipendenti la garanzia opera anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
h) per resistere ad azioni o pretese derivanti da rapporto di lavoro avanzate da collaboratori domestici dell'Assicurato, a condizione che questi ultimi siano in regola ai fini degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge;
i) per controversie di valore in contestazione, non inferiore a € 500 e non superiore a € 20.000, derivanti dalla mancata o difettosa esecuzione di contratti - regolarmente documentati a spese dell'Assicurato - stipulati dall' Assicurato stesso e dai suoi familiari conviventi, nel periodo di validità della garanzia, per l'acquisto di beni mobili e servizi anche se acquistati su portali di commercio elettronico.
l) proporre opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa di importo determinato in misura non inferiore a € 200 comminata in qualità di proprietario o locatario.
La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione.
L'Assicurato deve far pervenire alla Società il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La garanzia non opera per sanzioni amministrative relative al lavoro dipendente e alla proprietà e alla circolazione di veicoli.
La presente garanzia opera a parziale deroga dell' art. TL.4, lettera a) – Esclusioni - e limitatamente alla materia amministrativa. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente. Le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
TL.3 - Pluralità di Immobili Assicurati - Unicità del Massimale
Se la garanzia di Tutela Legale è estesa a favore di più immobili, il massimale per Caso Assicurativo resta ad ogni effetto unico. Pertanto, è espressamente esclusa la possibilità di beneficiare di un massimale per Caso Assicurativo derivante dalla somma degli importi dei massimali assicurati riportati sul frontespizio di polizza per ciascun fabbricato.
TL.4 - Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
c) e spese per controversie e procedimenti derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, ovvero per fatti commessi in stato di alterazione psichica o sotto l'effetto di abuso di alcolici o uso di allucinogeni, psico-farmaci o stupefacenti;
d) le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
e) le spese per procedimenti civili e penali conseguenti ad atti di vandalismo o risse da chiunque provocati, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
f) le spese per controversie di natura contrattuale che hanno ad oggetto preziosi, gioielli, oggetti di valore artistico, storico e collezionistico, automotoveicoli, nonché valuta, titoli di credito, operazioni finanziarie, assicurative ed immobiliari di qualunque tipo nonché quelle originate da titolo diverso dal contratto di acquisto, quali riparazioni, manutenzioni, restauri, depositi e simili, nonché operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;
g) le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.
La garanzia non è altresì operante per le controversie relative a:
h) fatti derivanti dalla circolazione dei veicoli o natanti, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà e/o condotti dall'Assicurato, ad eccezione di quanto previsto nel precedente art. TL.1 (Oggetto dell'assicurazione);
i) rapporti inerenti al diritto di famiglia, successioni e donazioni;
l) rapporti inerenti a Istituti o Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
m) danni da inquinamento dell'ambiente;
n) rapporti di n) rapporti di natura contrattuale non rientranti nelle fattispecie espressamente incluse nel precedente art. TL.1;
o) immobili diversi da quelli identificati in polizza;
p) marchi, brevetti, diritti d'autore o di esclusiva.
Le suddette esclusioni si applicano anche nei confronti dei familiari e domestici dell'Assicurato
TL.5 - Estensione territoriale
L'assicurazione è operante per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:
- nei Paesi dell'Unione Europea e Svizzera, per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale;
- nella Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di X. Xxxxxx negli altri casi.
TL.6 - Coesistenza con l'assicurazione di R.C.
Qualora coesista un'assicurazione di R.C., la garanzia prevista dalla polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di R.C. per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, C.C. Se l'assicurazione di R.C. non opera per cause imputabili al Contraente e all'Assicurato, tali spese restano a carico di questi ultimi.
TL.7 - Operatività delle garanzie
Le garanzie sono operanti a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello nel quale è stato perfezionato il contratto e pagata la prima rata di premio, ed a condizione che i relativi sinistri siano denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
TL.8 – Copresenza Sezione Web Protetto
Qualora sia stata resa operante la Sezione Web Protetto, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della garanzia “Tutela Legale per Cyberbullismo e violazione diritto d'autore” ivi prevista, le prestazioni di cui alla presente Sezione devono intendersi come non operanti
Garanzia | Scoperto % | Franchigia/Minimo di scoperto Euro | Limite di indennizzo Euro |
Garanzia Tutela Legale | - | - | Il massimale per Caso Assicurativo resta ad ogni effetto unico, indipendentemente dal numero di Fabbricati assicurati in Scheda di copertura |
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ASSISTENZA
Sara Assicurazioni provvede, per il tramite della Struttura Organizzativa di Assistenza di ACI Global Servizi S.p.A., con sede Sociale in Roma - Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx n. 83/a 00156 RM - e sede secondaria in Milano - Viale Sarca 336 20126 MI – ad erogare le prestazioni di ASSISTENZA previste alla presente Sezione. Per ottenere una prestazione l'Assicurato dovrà prendere contatto con la Struttura utilizzando uno dei seguenti numeri: Numero verde: 800.095.095; per chi chiama dall'estero : x00.00.00000000; FAX:
x00.00.0000000, comunicando: cognome e nome, numero di polizza, tipo di prestazione di cui necessita, indirizzo temporaneo se diverso dal domicilio, recapito telefonico.
La Compagnia rende noto che con la predetta società sussistono rapporti di gruppo, rapporti di affari propri o di società del Gruppo, che potrebbero generare situazioni di conflitto di interesse. A tal riguardo Sara Assicurazioni ha elaborato, attuato e mantiene efficaci presidi organizzativi ed amministrativi per la gestione di tali eventuali situazioni e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.
Che cosa posso assicurare AS.1 - Cosa si assicura
L'Assicurato, in caso di guasto o rottura che abbia interessato il Fabbricato assicurato, od in caso di otturazione delle relative tubature fisse o delle valvole della caldaia, può richiedere, per il tramite della Struttura Organizzativa di A.C.I. Global Service, l'intervento di un tecnico specializzato.
La presente garanzia, prevede inoltre la possibilità di usufruire:
- dell'invio di un tecnico specializzato in caso di furto, rapina e smarrimento delle chiavi di accesso del Fabbricato assicurato;
- rimborso delle spese di albergo, in caso di furto, allagamento, incendio o scoppio che rendano necessario il pernottamento in una struttura recettiva;
- di un rimborso delle spese per servizio di vigilanza resosi necessario a seguito di Incendio, Furto o tentato Furto;
- rimborso delle spese per collaborazione domestica necessaria per sistemare l'abitazione assicurata a seguito di furto o tentato furto;
- rimborso spese di trasloco necessario a seguito di incendio od allagamento della dimora assicurata
- rimborso delle spese per baby-sitter necessarie per accudire il figlio minorenne in caso di xxxxx o tentato furto, allagamento od incendio.
- del rientro anticipato dell'Assicurato resosi necessario a seguito di danni all'abitazione assicurata a seguito di Xxxxx, allagamento, Incendio o scoppio.
Contro quali danni posso assicurarmi AS.2 - Prestazioni fornite
La Società, tramite la Struttura Organizzativa, fornisce le prestazioni di assistenza nei modi ed entro i limiti di seguito specificati.
⚫ Invio di un idraulico per interventi di emergenza
In caso di rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, l'Assicurato potrà attivare la Centrale Operativa che provvederà ad inviare presso la dimora assicurata un idraulico in caso di:
⚫ allagamento;
⚫ mancanza d'acqua.
La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino ad un massimo di € 200 (IVA inclusa) per singolo evento.
Resterà comunque a carico della Società il diritto di chiamata addebitato dall'idraulico, oltre al costo suindicato.
Sono esclusi i danni dovuti a:
⚫ rottura
⚫ otturazione
⚫ guasto di rubinetti e tubature mobili, nonché i danni dovuti ad interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore.
Sono altresì escluse le infiltrazioni dovute a guasto di rubinetti, sanitari e tubature mobili.
La presente garanzia viene prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.
⚫ Invio di un tecnico termoidraulico per interventi di emergenza
In caso di rottura, otturazione o guasto di tubature o valvole della caldaia, l'Assicurato potrà attivare la Centrale Operativa che provvederà ad inviare presso la dimora assicurata un idraulico in caso di:
⚫ allagamento;
⚫ mancanza totale di riscaldamento.
La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino ad un massimo di € 200 (IVA inclusa) per singolo evento . Resterà comunque a carico della Società il diritto di chiamata addebitato dal tecnico termoidraulico, oltre al costo suindicato.
Sono esclusi i guasti ed il cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
La presente garanzia viene prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.
⚫ Invio di un elettricista per interventi di emergenza
In caso di black out dovuto a guasti di interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, l'Assicurato potrà attivare la Centrale Operativa che provvederà ad inviare presso la dimora assicurata un elettricista per la riparazione del danno. La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'elettricista e dei materiali eventualmente impiegati, fino ad un massimo di € 200 (IVA inclusa) per singolo evento. Resterà comunque a carico della Società il diritto di chiamata addebitato dall'idraulico, oltre al costo suindicato.
La presente garanzia viene prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo .
⚫ Invio di un fabbro o falegname
In caso di furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, l'Assicurato potrà attivare la Centrale Operativa che provvederà ad inviare presso la dimora assicurata un fabbro o un falegname per il ripristino degli accessi. La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera del fabbro o del falegname e dei materiali eventualmente impiegati, fino ad un massimo di € 200 (IVA inclusa) per singolo evento. Questa prestazione viene fornita solo in caso di effettiva impossibilità di accedere alla dimora assicurata o comunque nel caso in cui la funzionalità delle serrature sia compromessa e non garantisca la sicurezza della casa.
Resterà comunque a carico della Società il diritto di chiamata addebitato dal fabbro o dal falegname, oltre al costo suindicato.
La presente garanzia viene prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.
⚫ Spese di albergo
In caso di furto, allagamento, incendio o scoppio nella dimora assicurata, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo dell'Assicurato ed eventuali familiari (coniuge, convivente "more uxorio", figli, parenti e xxxxxx) se con lui conviventi, come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro.
La Società terrà a proprio carico il costo fino ad un importo massimo complessivo di € 500 per evento. La presente prestazione viene fornita fino ad un massimo di 3 volte nel corso dell'anno assicurativo.
⚫ Rientro anticipato per danni all'abitazione
Nel caso di danni alla dimora assicurata, derivanti da furto, allagamento, incendio o scoppio, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il rientro dell'Assicurato stesso dalla località di temporaneo soggiorno (purché al di fuori della provincia di residenza o domicilio), fornendo un biglietto ferroviario di prima classe (oppure un biglietto aereo se il viaggio di rientro è superiore ai 600 Km) sino alla concorrenza massima di € 300.
La presente garanzia viene prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.
⚫ Rimborso spese servizio di vigilanza
Qualora a seguito di furto o tentato furto con scasso o effrazione (regolarmente denunciato alle autorità), la chiusura in sicurezza dell'unità abitativa assicurata non sia più garantita, la Società provvede al rimborso delle spese documentate per il servizio di vigilanza sino alla concorrenza massima di € 300 per sinistro. La garanzia è attiva solo nel giorno in cui l'Assicurato viene a conoscenza del furto e in quello immediatamente successivo.
La presente garanzia viene prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.
⚫ Rimborso spese collaborazione domestica
Qualora a seguito di furto o tentato furto (regolarmente denunciato alle autorità) presso la dimora assicurata, l'Assicurato necessiti di una collaborazione domestica per sistemare la casa, la Società provvede al rimborso delle spese documentate per il servizio sino alla concorrenza massima di € 200 per sinistro.
La presente prestazione viene fornita fino ad un massimo di 3 volte nel corso dell'anno assicurativo .
⚫ Xxxxxxxx spese Baby Sitter per minori di anni 15 o badante per persone anziane
Qualora a seguito di furto o tentato furto (regolarmente denunciato alle autorità), incendio o allagamento presso la dimora assicurata, l'Assicurato che conviva da solo con minore/i di anni 15 abbia la necessità di accudire il figlio minorenne, la Società provvede al rimborso delle spese documentate per il servizio sino alla concorrenza massima di € 200 per sinistro. Qualora, invece, l'Assicurato conviva con un familiare anziano non autosufficiente e al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra abbia necessità di prestargli assistenza, la Società provvede al rimborso delle spese documentate per il servizio sino alla concorrenza massima di € 200 per sinistro.
Le presenti prestazioni vengono fornite fino ad un massimo di 3 volte nel corso dell'anno assicurativo.
⚫ Rimborso spese di trasloco
Qualora a seguito di incendio o allagamento presso la dimora assicurata, sulla quale venga accertata dalle autorità competenti l'inagibilità totale sia necessaria la rimozione del contenuto (mobili, suppellettili, ecc.) per lavori di ripristino, la Società provvede al rimborso delle spese documentate sino alla concorrenza massima di € 600 per sinistro. La presente prestazione viene fornita una sola volta nel corso dell'anno assicurativo.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro AS.3 - Esclusioni
L'assicurazione non è operante nei casi di:
⚫ fatti conseguenti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni o stupefacenti;
⚫ fatti conseguenti ad azioni delittuose commesse dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);
⚫ suicidio e tentato suicidio;
⚫ conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
⚫ conseguenze derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi.
Garanzia | Scoperto | Franchigia/Minimo di scoperto Euro | Limite di indennizzo Euro |
Invio di un idraulico per interventi di emergenza | - | - | € 200 (IVA inclusa) per singolo evento. Prestabile per un massimo di 3 volte per anno assicurativo |
Invio di un tecnico termoidraulico per interventi di emergenza | - | - | € 200 (IVA inclusa) per singolo evento. Prestabile per un massimo di 3 volte per anno assicurativo |
Invio di un elettricista per interventi di emergenza | - | - | € 200 (IVA inclusa) per singolo evento. Prestabile per un massimo di 3 volte per anno assicurativo |
Invio di un fabbro o falegname | - | - | € 200 (IVA inclusa) per singolo evento. Prestabile per un massimo di 3 volte per anno assicurativo |
Spese di albergo | - | - | € 500 (IVA inclusa) per singolo evento. Prestabile per un massimo di 3 volte per anno assicurativo |
Rientro anticipato per danni all'abitazione | - | Vedasi franchigia riportata sulla Scheda di copertura | € 300 (IVA inclusa) per singolo evento. Prestabile per un massimo di 3 volte per anno assicurativo |
Rimborso spese servizio di vigilanza | - | Vedasi franchigia riportata sulla Scheda di copertura | € 300 (IVA inclusa) per singolo evento. Prestabile per un massimo di 3 volte per anno assicurativo |
Rimborso spese collaborazione domestica | - | Vedasi franchigia riportata sulla Scheda di copertura per la garanzia Danni da Acqua | € 200 (IVA inclusa) per singolo evento. Prestabile per un massimo di 3 volte per anno assicurativo |
Rimborso spese Baby Sitter per minori di anni 15 o badante per persone anziane | - | Vedasi franchigia riportata sulla Scheda di copertura per la garanzia Danni da Acqua | € 200 (IVA inclusa) per singolo evento. Prestabile per un massimo di 3 volte per anno assicurativo |
Rimborso spese di trasloco | - | 250 €+ la franchigia della Sezione Danni da Acqua | € 600 (IVA inclusa) per singolo evento. Prestabile per un massimo di 1 volte per anno assicurativo |
La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.
Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta. IFC - Norme comuni alle Sezioni Furto, Incendio ed Altri Danni ai Beni, e Cristalli Norme che regolano la liquidazione dei sinistri
IFC.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), i terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
IFC.2 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art.1914 del C.C;
b) darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia cui è assegnata la polizza, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1915 C.C.; farne denuncia all'Autorità Giudiziaria, se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino furto, rapina e scippo, entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando il momento del sinistro, le modalità ed il presumibile ammontare del danno. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
c) conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato senza avere, per tale titolo, diritto a indennità alcuna;
d) presentare alla Società, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore, nonché una copia della eventuale denuncia fatta all'Autorità;
e) denunciare tempestivamente la distruzione o la sottrazione di titoli di credito anche ai debitori nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
f) dare dimostrazione, sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità, e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli tenendo a disposizione titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento di prova che possa essergli ragionevolmente richiesto; facilitare le indagini e gli accertamenti che la società ed i Periti stessi ritenessero necessario esperire presso terzi.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), e) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..
Limitatamente alla garanzia Ricorso Terzi, se resa operante, l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Relativamente alla gestione delle vertenze vale il disposto di cui all'Art. IFC.13 - Gestione delle vertenze. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.
IFC.3 Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
IFC.4 Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'Assicurato che:
⚫ esagera dolosamente l'ammontare del danno;
⚫ dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro; · occulta, sottrae o manomette cose non rubate o indenni;
⚫ adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
⚫ altera dolosamente le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali dei reati o facilita il progresso del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.
IFC.5 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da una persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle due Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, escluso ogni obbligo solidale.
IFC.6 Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. IFC.2 -Obblighi in caso di sinistro.
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. IFC.7 -Determinazione del danno;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. IFC.5 lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolte in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
IFC.7 Determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri, separatamente per:
Fabbricato: si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui delle parti suddette, escludendo soltanto il valore dell'area. Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione con l'impiego di materiali di uso corrente. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere calcolate a parte in quanto per esse non si applica il disposto dell'art. 1907 C.C.
Contenuto: si stima il valore allo stato d'uso che le cose sottratte, distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate, fermi i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie.
A parziale deroga di quanto sopra, per le cose acquistate nei ventiquattro mesi precedenti il sinistro, la Società rimborsa il valore a nuovo cioè il valore risultante dalla fattura di acquisto, o da altro documento fiscalmente valido, senza applicare il deprezzamento per lo stato d'uso.
La somma massima indennizzabile come "valore a nuovo" non potrà superare l'eventuale prezzo del bene praticato dal mercato al momento del sinistro.
Tale stima non sarà utilizzata con riguardo agli Oggetti di valore e ai Preziosi, per i quali la garanzia rimane comunque prestata sulla base del valore allo stato d'uso (effettivo valore) al momento del sinistro.
Inoltre la Società indennizza:
⚫ per le raccolte e le collezioni: solo il valore dei singoli pezzi sottratti, danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;
⚫ per i documenti, registri, le schede, i dischi per elaboratori elettronici: solo le spese di rifacimento;
⚫ per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento: solo le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini dei limiti di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.
Cristalli: si stima il costo necessario per il rimpiazzo o la riparazione, comprese le spese di trasporto e posa in opera e deducendo da tale costo il valore dei recuperi.
IFC.8 Assicurazione parziale del fabbricato (o del rischio locativo)
Se dalle stime fatte, con i criteri sopraindicati, risulta che il valore a nuovo del fabbricato eccede al momento del sinistro la somma assicurata per lo stesso, oppure per il rischio locativo, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata ed il detto valore (art. 1907 C.C.).
IFC.9 Tolleranza nella determinazione del valore di costruzione del Fabbricato
La Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale, prevista dall'art.1907 C.C. descritta nell'art.IFC.8 che precede, qualora il valore a nuovo del fabbricato non superi -al momento del sinistro -di oltre il 20% la correlativa somma assicurata. In caso contrario la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata così maggiorata ed il valore di costruzione del fabbricato al momento del sinistro.
IFC.10 Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. (Spese di salvataggio) e quanto indicato nell'art. 3.1 (dal punto 12 al 21) a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
IFC.11 Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di terzi.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi da art. FR.5 lett. a), IN.6 - “Esclusioni - Delimitazioni del rischio”, lettera e) e CR.3
- “Esclusioni”, lettera b).
IFC.12 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e reintegro
In caso di sinistro, relativo alle assicurazioni Furto, Cristalli, ed alla condizione aggiuntiva di cui all'articolo IN.4, “Danni di furto (IMPFOT.1), le somme assicurate colpite da sinistro, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrate nei valori originariamente assicurati; in tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art.NC.8 -Recesso in caso di sinistro. Qualora a seguito del sinistro la Società o il Contraente decidesse di recedere dal contratto, la parte di premio da rimborsare ai sensi dell'art. NC.8 -Recesso in caso di sinistro sarà determinata tenendo conto delle sole somme assicurate rimaste in essere.
IFC.13 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'atto di liquidazione, a meno che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto una procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrano i casi previsti ai punti IN.6 “Esclusioni - Deliminatazioni del rischio”, lett. a) della Sezione Incendio ed Altri danni ai beni, articolo FR.5 - "Esclusioni" lettera a) della Sezione Furto, CR.3 - Esclusioni lettera b) della Sezione Cristalli.
IFC.14 - Gestione delle vertenze di danno
Valida esclusivamente per la garanzia Ricorso Terzi, se resa operante.
La Società assume, qualora e fino a quando ne abbia interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Ove la Compagnia fornisca la difesa diretta all'Assicurato, sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. In caso di definizione transattiva del danno, la Società, a semplice richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale diverse da quelle di cui ai precedenti commi.
SINRC - Norme relative alla Sezione Responsabilità Civile Norme che regolano la liquidazione dei sinistri
SINRC.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
SINRC.2 Obblighi dell'Assicurato/Xxxxx Xxxxxxxxxxx in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:
1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
2 darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.
SINRC.3 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali di resistenza
La Società assume, qualora e fino a quando ne abbia interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L' Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.Ove la Compagnia fornisca la difesa diretta all'Assicurato, sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. In caso di definizione transattiva del danno, la Società, a semplice richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale diverse da quelle di cui ai precedenti commi.
SINRC.4 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia dovuta a dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata.
SINSV - Norme relative alla Sezione Spese Veterinarie Norme che regolano la liquidazione dei sinistri SINSV.1 - Denuncia di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell'art.1913 C.C. specificando luogo , giorno e causa del sinistro.
Inoltre deve trasmettere:
⚫ copia in originale della relazione veterinaria, in caso di malattia la certificazione della patologia e tutte le certificazioni attinenti al sinistro
⚫ le ricevute fiscali debitamente quietanzate
⚫ la documentazione del decorso delle lesioni o della malattia (certificati del veterinario, prescrizioni, etc.)
L'assicurato dovrà consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, anche sull'animale e dovrà fornire le informazioni e i documenti richiesti.
In caso di decesso dell'animale l'Assicurato dovrà trasmettere alla Società la certificazione del veterinario attestante il decesso, le modalità e le cause.
SINSV.2 - Criteri di liquidazione
Alla richiesta di rimborso vanno allegati gli originali delle fatture o ricevute fiscali debitamente quietanzate. Qualora l'assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle fatture o ricevute fiscali per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto sulla base della presente garanzia avverrà al netto dei rimborsi già ottenuti da terzi, xxxxx lo scoperto ed i limiti di indennizzo. Il pagamento verrà effettuato in Italia e in valuta corrente. La Società restituirà gli originali previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.
SINSV.3 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'atto di liquidazione, a meno che non sia stata fatta opposizione.
SINEB - Norme relative alla Sezione Committenza Lavori Norme che regolano la liquidazione dei sinistri
SINEB.1 – Norme che regolano la liquidazione dei sinistri
SINEB.1.1 – Comportamento in caso di sinistro per la garanzia Committenza Lavori SINEB.1.1.1 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o presso l'agenzia assegnataria del contratto entro 6 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
L'Assicurato deve trasmettere all'Impresa:
⚫ documentazione attestante il rilascio dell'Opera, completa dei certificati di collaudo e le asseverazioni ex lege prescritte, debitamente sottoscritte dai Professionisti che le hanno rilasciate;
⚫ fatture relative alla realizzazione dell'opera, fatture dei Professionisti interessati, debitamente quietanzate e corredate dalla prova del pagamento,
⚫ asseverazioni tecniche e visti di conformità fiscali ove previsti dalla normativa;
⚫ attestazioni/asseverazioni rilasciate da professionisti circa il rispetto dei costi massimi per tipologia d'intervento in conformità al punto 13.1 e 13.2 del Decreto MISE del 06 agosto 2020 (c.d. Decreto requisiti);
⚫ copia della corrispondenza intercorsa e degli atti notificati dalle Autorità.
SINEB.1.2 – Comportamento in caso di sinistro per la garanzia Tutela Legale SINEB.1.2.1 - Denuncia del sinistro
Unitamente alla denuncia di Xxxxxxxx, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al Sinistro.
SINEB.1.2.2 - Gestione del sinistro – Scelta del legale
Al ricevimento della denuncia di Xxxxxxxx la Società, d'intesa con il l'Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia.
In mancanza di tale definizione, oppure quando vi sia conflitto d'interessi tra la Società ed l'Assicurato, quest'ultimo per la ulteriore tutela dei suoi interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a conoscere della controversia, comunicandone il nominativo alla Società.
La designazione come sopra del legale dovrà in ogni caso essere fatta quando sia necessaria una difesa penale.
L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito dalla Società ed l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura.
La Società non è responsabile dell'operato dei legali designati.
Parimenti la Società non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di Xxxxxxxx, né del pregiudizio da queste eventualmente derivato.
Una volta presentata la denuncia di Xxxxxxxx, l'Assicurato non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa né addivenire alla definizione della controversia senza preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena il mancato rimborso delle spese sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate o sostenute dalla Società.
Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.
L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro tutti gli atti e documenti occorrenti, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza della Società e/o del legale designato.
La normativa del presente articolo vale anche, per quanto applicabile, relativamente alla scelta, alla nomina e alla attività professionale dei periti. La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale.
SINEB.1.2.3 - Divergenza di valutazioni sul Sinistro – Arbitrato
In caso di conflitto d'interessi o di divergenza di valutazioni tra l'Assicurato e la Società circa la probabilità di esito favorevole di una
procedura giudiziale da intraprendere o da coltivare sia in primo che nei superiori gradi di giudizio, ovvero circa la convenienza di una transazione stragiudiziale ottenibile, la Società non è tenuta a prestare ulteriormente la garanzia per il Sinistro in contestazione e sospende le prestazioni in corso dandone comunicazione motivata all'Assicurato.
L'Assicurato ha facoltà di ricorrere ad una delle seguenti soluzioni, comunicando preventivamente alla Società quella scelta:
a) promuovere una procedura di arbitrato sui punti controversi, da attuarsi mediante la nomina congiunta di un arbitro che decida secondo equità scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuisce per la metà alle spese della procedura arbitrale, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
b) adire l'autorità giudiziaria;
c) intraprendere o proseguire la procedura legale a proprie spese. In tal caso la Società è tenuta al rimborso delle citate spese qualora l'esito della procedura sia risultato più favorevole per l'Assicurato di quello ipotizzato o proposto dalla Società stessa.
Qualunque sia la soluzione prescelta, l'esposizione complessiva della Società, ivi incluse le eventuali spese sostenute in precedenza, non potrà eccedere il Massimale riportato sulla Scheda di Polizza, per l'intera durata del contratto. La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi delle predette procedure.
SINEB.2 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo
Limitatamente alla garazia Committenza Lavori, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'atto di liquidazione, a meno che non sia stata fatta opposizione.
WPSX - Norme relative alla Sezione Web Protetto Norme che regolano la liquidazione dei sinistri
WPSX.1 - Norme che regolano la liquidazione dei sinistri – Valide per la garanzia Responsabilità Civile per minori su Internet
WPSX.1.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
WPSX.1.2 Obblighi dell'Assicurato/Xxxxx Xxxxxxxxxxx in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:
1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
2. darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
3. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.
WPSX.1.3 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali di resistenza
La Società assume, qualora e fino a quando ne abbia interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L' Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Ove la Compagnia fornisca la difesa diretta all'Assicurato, sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. In caso di definizione transattiva del danno, la Società, a semplice richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale diverse da quelle di cui ai precedenti commi.
WPSX.1.4 Tempi di liquidazione dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia dovuta a dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata.
WPSX.2 - Norme che regolano la liquidazione dei sinistri – Valide per la garanzia Rimborso Spese utilizzo fraudolento identità digitale
WPSX.2.1 Denuncia del caso assicurativo
In caso di sinistro, l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, immediatamente, e comunque entro 5 giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto o da quando ne ha avuto la possibilità e da quando ha raccolto gli elementi necessari alla denuncia del sinistro, ai sensi dell'articolo 1913 c.c.
La denuncia scritta deve contenere la formale e circostanziata esposizione dei fatti con data e luogo e deve essere corredata della documentazione sotto indicata.
L'Assicurato o i suoi aventi causa dovranno fornire alla Compagnia:
- dichiarazione dell'avvenuto blocco dell'emettitore del mezzo di pagamento, attestante ora e data in cui è stato eseguito il blocco;
- copia della denuncia effettuata presso l'autorità pubblica competente;
- copia dell'estratto conto bancario o della carta di pagamento con evidenza degli importi contestati;
- lettera di mancato rimborso da parte della Banca;
- gli estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno.
WPSX.2.2 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia effettuato tempestivamente il blocco dei mezzi di pagamento e comunque entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui è venuto a conoscenza del verificarsi di uno dei rischi assicurati.
WPSX.2.3 Recupero di beni
Se l'Assicurato o la Società recuperano eventuali somme di denaro dopo che sia stato pagato l'indennizzo, la parte che ha effettuato il recupero deve darne tempestiva comunicazione all'altra. Se il bene recuperato è una somma di denaro, il recupero sarà utilizzato prima per il rimborso dei costi sostenuti dalla Società per tale recupero, poi per il rimborso alla Società dei pagamenti di indennizzo effettuati dalla Società ed infine per il pagamento della Franchigia sostenuta dall'Assicurato.
WPSX.3 - Norme che regolano la liquidazione dei sinistri – Valide per la garanzia Tutela Legale per Cyberbullismo e violazione diritto d'autore
WPSX.3.1 Obblighi in caso di sinistro
Unitamente alla denuncia di sinistro, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.
Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale
1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
WPSX.3.2 Gestione del sinistro - Scelta del legale
Al ricevimento della denuncia di sinistro la Società, d'intesa con l'Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia. In mancanza di tale definizione, e se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, oppure quando vi sia conflitto di interessi o disaccordo nella gestione del sinistro tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo per la ulteriore tutela dei suoi interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, comunicandone il nominativo alla Società. La designazione come sopra del legale dovrà in ogni caso essere fatta quando sia necessaria una difesa penale.
L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura.
La Società non è responsabile dell'operato dei legali designati. Parimenti la Società non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di sinistro, nè del pregiudizio da queste eventualmente derivato.
Una volta presentata la denuncia di sinistro, l'Assicurato non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa nè addivenire alla definizione della vertenza senza preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena la inoperatività della garanzia e l'obbligo di restituire le spese eventualmente anticipate o sostenute dalla Società . Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro tutti gli atti e documenti occorrenti, nonchè ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza . Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza della Società e/o del legale designato.
SINTL - Norme relative alla Sezione Tutela Legale Norme che regolano la liquidazione dei sinistri SINTL.1 - Denuncia di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Unitamente alla denuncia di sinistro, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.
SINTL.2 - Gestione del sinistro - Scelta del legale
Al ricevimento della denuncia di sinistro la Società, d'intesa con l'Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia. In mancanza di tale definizione, oppure quando vi sia conflitto di interessi o disaccordo nella gestione del sinistro tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo per la ulteriore tutela dei suoi interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o ha sede
l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, comunicandone il nominativo alla Società. La designazione come sopra del legale dovrà in ogni caso essere fatta quando sia necessaria una difesa penale.
L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. La Società non è responsabile dell'operato dei legali designati. Parimenti la Società non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di sinistro, né del pregiudizio da queste eventualmente derivato.
Una volta presentata la denuncia di sinistro, l'Assicurato non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa nè addivenire alla definizione della vertenza senza preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena la inoperatività della garanzia e l'obbligo di restituire le spese eventualmente anticipate o sostenute dalla Società. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro tutti gli atti e documenti occorrenti, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza della Società e/o del legale designato.
SINAS - Norme relative alla Sezione Assistenza Norme che regolano la liquidazione dei sinistri Premessa
XXXX per l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza e la gestione dei Sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di ACI Global Servizi S.p.A., con sede Sociale in Roma - Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx n. 83/a 00156 RM - e sede secondaria in Milano - Viale Sarca 336 20126 MI, autorizzata ai termini di Legge alla prestazione dei servizi oggetto del presente contratto.
La Compagnia rende noto che con la predetta società sussistono rapporti di gruppo, rapporti di affari propri o di società del Gruppo, che potrebbero generare situazioni di conflitto di interesse. A tal riguardo Sara Assicurazioni ha elaborato, attuato e mantiene efficaci presidi organizzativi ed amministrativi per la gestione di tali eventuali situazioni e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.
In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvederà all'erogazione delle Prestazioni di Assistenza.
SINAS.1 - Obblighi dell'Assicurato
Per ottenere una prestazione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della polizza dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa di ACI Global Servizi S.p.A., funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:
800.095.095
Per chi chiama dall'estero: x00.00.00000000 comunicando:
⚫ le proprie generalità;
⚫ il numero di polizza seguito dal numero del fabbricato assicurato;
⚫ il tipo di assistenza richiesto;
⚫ l'indirizzo del fabbricato assicurato;
⚫ il recapito telefonico.
L'Assicurato si obbliga inoltre a fornire, a richiesta della Centrale Operativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni. Tutte le prestazioni comunque devono essere autorizzate dalla Centrale Operativa pena la decadenza di ogni diritto . Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Centrale Operativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme anticipate. Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato o, in alternativa, trasmesse tramite fax.