ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
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CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA E SERVIZI ANNESSI PER IL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020.
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di Rubiera affida in gestione alla associazione sportiva , di seguito chiamata
«Gestore», l’impianto sportivo pista di atletica e dei servizi annessi (tribuna, magazzino sotto-tribuna, bagno esterno pubblico, fabbricato uso attività ginnico-atletiche) siti nell’area sportiva ex Tetra Pak, con la descrizione di seguito riportata.
L’impianto comprende:
• pista di atletica con area verde centrale
• rete di protezione a recinzione pista
• aree verdi esterne adiacenti alla pista
• n°1 bagno esterno pubblico
• impianto di illuminazione
• prese d’acqua per l’irrigazione dell’area prativa, centrale alla pista
• fabbricato per attività ginnico-atletiche ad uso esclusivo della società e ad uso magazzino
• tribuna (1 magazzino sotto-tribuna)
• fabbricato ex cabina Enel con funzioni di magazzino
Il gestore dovrà garantire il pieno e completo funzionamento dell’impianto, nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi vigenti e disposizioni regolamentari in vigore, relative alla disciplina dell’atletica leggera.
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto decorre dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020. L’eventuale disdetta anticipata dell’uno o dell’altra parte dovrà essere comunicata con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.
Il contratto potrà essere prorogato previo accordo delle parti per un ulteriore periodo massimo di sei mesi.
ART. 3 - MANSIONI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI
A carico del gestore:
Il gestore dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, che si articolano nelle seguenti mansioni:
1. sorveglianza dell’area durante l’attività sportiva;
2. apertura e chiusura degli accessi del sottotribuna e del fabbricato per attività ginniche, prima e dopo l’uso, custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi in modo che abbiano accesso all’impianto le sole persone autorizzate e cioè:
• atleti per effettuare le proprie attività di allenamento e/o agonistica;
• addetti ai diversi servizi ed accompagnatori;
3. pulizia periodica dei locali concessi in gestione e della tribuna esterna;
4. pulizia giornaliera del bagno pubblico esterno.
E’ a carico del gestore la spesa relativa alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti che dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia.
Rientra nella manutenzione ordinaria dell’impianto:
1. la manutenzione delle attrezzature mobili (salto in alto, salto in lungo, lancio del peso e lancio del giavellotto);
2. la manutenzione canaletto acque bianche della pista di atletica;
3. la manutenzione dell’anello di gara e dei cordoli
Il gestore espleta i compiti riferiti al servizio di gestione mediante utilizzo di macchinari, strumenti ed attrezzature proprie o comunque nella propria, legittima disponibilità (concessione d’uso).
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Sport del Comune di Rubiera in collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale.
A carico del Comune di Rubiera:
• controllo e verifica sulla gestione e condizione dell’impianto che vengono affidati al Servizio Sport per quanto riguarda la manutenzione delle strutture, degli arredi e i rimanenti aspetti gestionali; sarà compito del Servizio Sport smistare le richieste nei singoli uffici di competenza;
• manutenzione straordinaria degli impianti e manutenzioni ordinarie che richiedono l’utilizzo di macchine operatrici complesse, in dotazione ai Servizi Esterni comunali, secondo i programmi di intervento dell’ente.
ART. 4 - UTENZE
Le utenze riferite alla pista di atletica e servizi annessi sono a carico del Comune. Rimane a carico del gestore il pagamento della tariffa relativa al servizio di gestione rifiuti urbani dell’impianto sportivo.
ART. 5 – ATTIVITA’ PROMOZIONALE RICHIESTA AL GESTORE
Il gestore, nell’ambito della promozione sportiva, è tenuto a garantire l’utilizzo dell’impianto concessogli in gestione con il presente contratto per:
a) le iniziative di carattere scolastico ed extrascolastico, in modo gratuito, previo accordo sui tempi;
b) a chiunque ne voglia fare uso, dalle ore 6.00 alle ore 23.00, nel rispetto delle manifestazioni agonistiche in calendario e facendo rispettare le norme di buona educazione da parte degli utenti;
c) alle categorie di utenti che il Comune vorrà indicare con conseguente accesso del pubblico per eventuali manifestazioni;
d) per sostenere interventi promozionali a carattere sportivo e ricreativo che l’Amministrazione Comunale di Rubiera intenderà attivare in corso d’anno, in accordo tra le parti.
ART. 6 - CORRISPETTIVO
A titolo di corrispettivo per la gestione dell’impianto in oggetto, il Comune di Rubiera corrisponderà un importo pari ad € (Euro ) oltre ad IVA nelle misure di legge, da liquidarsi in rate trimestrali a seguito di presentazione di regolare fattura.
Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica all’ufficio individuato dall’ente al ricevimento delle stesse, secondo il Codice Univoco Ufficio che sarà comunicato al soggetto gestore. Su ogni fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato il CIG.
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata a mezzo di mandato di pagamento, al termine del trimestre di riferimento delle prestazioni, entro 30 giorni decorrenti dalla data di accettazione delle fatture.
Il gestore è tenuto, al termine dell’anno di gestione, a redigere il consuntivo economico relativo alla gestione complessiva dell’impianto in oggetto, contenente la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute.
ART. 7 - CAUZIONE CONTRATTUALE
Il gestore è esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), ed inoltre l’eventuale inadempienza contrattuale dell’associazione sportiva, anche in mancanza della fideiussione, comporterebbe:
• il mancato pagamento da parte dell’ente del corrispettivo spettante al gestore per l’importo corrispondente all’importo della cauzione
• la presa in carico temporanea da parte dell’ente della manutenzione dell’impianto.
ART. 8 - SICUREZZA
Nell'eventualità della presenza di lavoratori di altre aziende per ogni e qualsiasi motivo (ad esempio manutenzioni varie, ecc...) il gestore si impegna con gli altri eventuali Datori di Lavoro (art. 26, D. Lgs. 81/2008):
- a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
- a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse aziende presenti.
Gli addetti hanno l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008.
ART. 9 – RESPONSABILITA’ DEL GESTORE
Il Gestore assume, nel periodo di durata del contratto, per quanto di propria competenza, la veste legale di “gestore dell’impianto” con le relative facoltà ed obbligazioni.
Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile dell’attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all’uso dei locali, delle attrezzature, degli impianti tecnologici dati concessi con il presente contratto. A tal fine il “Gestore” presenterà, prima della stipula del contratto, apposita polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di Assicurazione per la copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione Comunale) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il gestore si avvalga), con un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00.
Il Gestore esonera il Comune da ogni responsabilità compresa la “culpa in vigilando” derivante da:
a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso gestore ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione;
b) il regolare utilizzo pubblico dell’impianto, l’incolumità delle persone che lo utilizzano in riferimento all’attività sportiva gestita direttamente dalla società e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle attrezzature date in gestione.
Il gestore è tenuto altresì a tutti gli adempimenti di carattere fiscale, previdenziale e contributivo, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità in merito.
Qualora il Gestore nell'adempimento dei compiti derivanti dalla presente gestione utilizzi personale dipendente/socio, deve applicare nei loro confronti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.
ART. 10- SUBAPPALTO
Non è consentito il subappalto nemmeno parziale del servizio, pena la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 11 NORME ANTIPEDOFILIA
Il gestore si obbliga a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-bis “Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro” nel d.p.r. 313/2002. Tale norma dispone: “1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”.
L’eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con l’Amministrazione, che comporterà la risoluzione del medesimo.
ART. 12 - INADEMPIENZE
Il Comune ha la facoltà in qualsiasi momento di ispezionare gli impianti a mezzo del proprio personale o di incaricati.
Qualora durante lo svolgimento del servizio fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, si procederà all’applicazione delle seguenti penalità:
• nel caso di inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di € 300,00;
• nel caso di cui all’art. 6, il mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, determinerà oltre alla mancata liquidazione del fatturato corrispondente, l’applicazione di una penale di € 200,00.
Il Comune ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all’applicazione delle succitate penali, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti del gestore inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell’importo relativo ai lavori non effettuati o ai danni derivanti da mancata segnalazione.
ART. 13 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni. Il “Gestore” si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni.
Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’ art. 3 comma
9 bis Legge n. 136/2010, testo vigente, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
ART. 14 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il gestore, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Il gestore si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’ente, rinvenibile sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all’Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte del gestore degli obblighi derivanti dai citati codici.
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice civile, previa diffida del Responsabile del Servizio Sport ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto di gestione in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il gestore, qualora si siano verificate gravi irregolarità e negligenze nell’erogazione del servizio.
In tal caso al gestore sarà addebitato l’ammontare delle penali relative agli inadempimenti eventualmente già riscontrati, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.
Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del gestore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.
In caso di fallimento del gestore il Comune riterrà risolto l’affidamento della gestione, ai sensi dell’art. 81, 2°comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 e s.m.i.
Le deficienze e gli abusi di cui sopra saranno contestati alla associazione che sarà sentita in contraddittorio con gli organi del Comune, che hanno effettuato i rilievi sul caso.
Il Comune potrà recedere dal contratto, come previsto dall’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012, qualora si rendessero disponibili convenzioni Consip o Intercent-ER i cui parametri qualità-prezzo siano migliorativi rispetto al contratto in essere. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012.
ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto quali, a titolo di esempio: tasse di bollo, registro, postali, di notifica, per copie, stampe, diritti di segreteria e simili, sono a totale carico del “Gestore”.
ART. 17 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia concernente l’interpretazione e/o l’esecuzione della presente concessione – contratto è competente il Foro di Reggio Xxxxxx.