ACCORDO
TRaDUZIONE
ACCORDO
tra l'Unione europea e la Repubblica ceca sulla partecipazione della Repubblica ceca alle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia
L'UNIONE EUROPEa,
da una parte, e
La REPUBBLICa CECa,
dall'altra,
in appresso denominate «le Parti», TENUTO CONTO
— dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'azione comune 2003/92/PESC, del 27 gennaio 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (1),
— dell'invito alla Repubblica ceca a partecipare all'operazione diretta dall'UE,
— del completamento positivo del processo di costituzione delle forze e della raccomandazione del comandante dell'o- perazione e del comitato militare dell'UE di approvare la partecipazione delle forze della Repubblica ceca all'opera- zione diretta dall'UE,
— della decisione del comitato politico e di sicurezza dell'11 marzo 2003 di accettare il contributo della Repubblica ceca all'operazione diretta dall'UE,
— dello scambio di lettere tra il governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e il Segretario generale/alto rappre- sentante sulla condotta dell'operazione,
— dell'accordo concluso in data 21 marzo 2003 tra l'Unione europea e il governo dell'ex Repubblica jugoslava di Mace- donia sullo status delle EUF e relativo personale,
HaNNO CONVENUTO QUaNTO SEGUE:
Articolo 1
Contesto e definizioni
1. La Repubblica ceca aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2003/92/PESC, conformemente alle disposizioni stipu- late negli articoli seguenti.
2. ai fini del presente accordo, valgono le seguenti defini- zioni:
a) «operazione Concordia»: l'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia prevista nell'azione comune 2003/92/PESC;
b) «forze dirette dall'Unione europea» (EUF): i comandi militari dell'UE e le unità/gli elementi nazionali componenti che contribuiscono all'operazione Concordia, i loro mezzi e i loro mezzi di trasporto;
c) «personale EUF»: il personale civile e militare assegnato alle EUF;
d) «meccanismo»: il meccanismo di finanziamento operativo istituito dalla decisione del Consiglio del 27 gennaio 2003 al fine di provvedere al finanziamento dei costi comuni dell'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repub- blica jugoslava di Macedonia;
e) «Stati partecipanti»: gli Stati membri che applicano l'azione comune 2003/92/PESC e i paesi terzi che partecipano all'o- perazione Concordia con forze, personale o mezzi;
(1) GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 26.
f) «commissione congiunta per le richieste di indennizzo»: la commissione congiunta per le richieste di indennizzo isti- tuita ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repub- blica jugoslava di Macedonia.
Articolo 2
Partecipazione all'operazione
1. La Repubblica ceca partecipa all'operazione Concordia con un contingente stabilito in conformità dell'ordinamento giuridico ceco e accettato in occasione della conferenza sulla costituzione della forza.
2. La Repubblica ceca garantisce che le sue forze e il suo personale effettuino la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2003/92/PESC, al piano di operazione e alle misure di attuazione.
3. La Repubblica ceca informa il comandante dell'operazione dell'UE, il comandante della forza dell'UE e lo Stato maggiore dell'Unione europea di qualsiasi modifica concernente la propria partecipazione all'operazione Concordia.
1. alle
Articolo 3
Status
forze e al personale partecipanti all'operazione
Articolo 6
Aspetti finanziari
Concordia si applica l'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e sulle relative modalità di attuazione.
2. Lo status del personale fornito a comandi o elementi di comando situati al di fuori dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è disciplinato da disposizioni in essere fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Repubblica ceca.
Articolo 4
Catena di comando
1. La partecipazione della Repubblica ceca all'operazione Concordia non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione europea.
2. Tutte le forze e tutto il personale restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.
3. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo (OPCON) al comandante dell'operazione dell'UE. Il comandante dell'operazione può delegare i suoi poteri.
4. La Repubblica ceca ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione Concordia, degli Stati membri partecipanti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, dell'azione comune 2003/92/PESC e della deci- sione FYROM/01/03 relativa alla costituzione del comitato dei contributori.
5. La Repubblica ceca esercita la sua giurisdizione sul proprio personale. Il comandante dell'operazione e il coman- dante della forza possono in qualsiasi momento richiedere il ritiro del personale della Repubblica ceca.
1. Fatto salvo l'articolo 7, la Repubblica ceca sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione Concordia, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell'operazione.
2. Qualora la commissione congiunta per le richieste di indennizzo decida di accordare un risarcimento a persone fisiche o giuridiche dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica ceca provvede al risarcimento se il decesso, le ferite, i danni o le perdite sono causati dal suo personale o dall'uso dei suoi mezzi, a meno che il meccanismo non decida di risarcire tali danni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione del Consiglio del 27 gennaio 2003 che istituisce il meccanismo stesso.
Articolo 7
Contributi ai costi comuni
1. La Repubblica ceca contribuisce ai costi comuni dell'ope- razione con un importo di 52 001 EUR per semestre.
2. È concluso un accordo tra l'amministratore del mecca- nismo istituito dalla decisione del Consiglio del 27 gennaio 2003 al fine di provvedere al finanziamento dei costi comuni dell'operazione, e le autorità amministrative competenti della Repubblica ceca. Tale accordo contempla disposizioni riguar- danti:
a) le modalità di pagamento e di gestione del contributo finan- ziario;
b) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit del
6. Un
alto
rappresentante militare (SMR-Senior Military
contributo finanziario ove opportuno.
Representative) è nominato dalla Repubblica ceca per rappre- sentarne il contingente nazionale in seno alle EUF. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione Concordia ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.
Articolo 5
Informazioni classificate
La Repubblica ceca adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il suo personale rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, conte- nute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio (1), e gli ulte- riori orientamenti formulati dal comandante dell'operazione.
(1) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.
3. I contributi della Repubblica ceca ai costi comuni dell'o- perazione Concordia sono depositati dalla Repubblica ceca sul conto bancario che sarà comunicato al suddetto Stato dall'am- ministratore del meccanismo.
Articolo 8
Inadempienza
Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dal presente accordo previo preav- viso di un mese.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Esso resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica ceca all'operazione Concordia.
Fatto a Bruxelles, addì 23 giugno 2003, in lingua inglese in quattro copie.
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