COLLEGIO DI BOLOGNA
COLLEGIO DI BOLOGNA
composto dai signori:
(BO) MARINARI Presidente
(BO) XXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) XXXXXXXXXXXX Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXX XXXXXXX
Seduta del 24/11/2020
FATTO
Parte ricorrente, previa proposizione di reclamo, chiede che l’ABF condanni l’intermediario al rimborso di oneri e commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, per la somma complessiva di € 2.263,00 oltre interessi legali, e precisamente: € 1.110,42 con riferimento al contratto n. ***855, stipulato in data 13.12.2010 (con decorrenza dal giorno 31.12.2010) ed estinto anticipatamente in data 14.10.2015, dopo il pagamento di 58 rate di rimborso; € 1.152,58 con riferimento al contratto n. ***594, stipulato in data 02.10.2015 (con decorrenza dal giorno 30.11.2015) ed estinto anticipatamente in data 31.10.2019, dopo il pagamento di 48 rate di rimborso.
Parte resistente:
In ordine al ctr. n. ***855, chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere a fronte del versamento, mediante assegno circolare (cfr. all. 3), in favore del ricorrente dell’importo di € 898,02 a titolo di rimborsi delle “commissioni rete distributiva” e dei premi assicurativi, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio e sulla base del c.d. “criterio lineare” nei termini di cui al Collegio di Coordinamento 6167/2014, comprensivo di
€ 20,10 a titolo di rimborso delle spese di presentazione del ricorso e degli interessi legali. In ordine al ctr. n. ***594: in via pregiudiziale, eccepisce il difetto di legittimazione passiva.
Al riguardo, afferma che questo Organismo ha più volte rilevato ex officio, applicando principi affermati dalle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 2951 del 16.02.2016, la carenza di legittimazione passiva dell’Intermediario convenuto quando questo ultimo ha ceduto il credito in favore della Cessionaria che ha successivamente perfezionato l’estinzione anticipata su richiesta della ricorrente. L’ABF, in questi casi, si è espresso nel senso di escludere la legittimazione del cedente laddove la cessione del credito fosse avvenuta – come nella specie – prima dell’estinzione del finanziamento (ex multis Collegio di Bologna decisione 2766 del 18.2.20; Collegio di Roma 3262 del 28.2.20); eccepisce in via preliminare che la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa il 11.9.2019 (cd. “Lexitor”) non ha efficacia nei rapporti tra i privati: le sentenze della Corte di Giustizia UE, infatti, vincolano solo gli Stati membri e non possono imporre diritti e obblighi ai privati; inoltre l’esecuzione acritica della sentenza Lexitor condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell’ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento e la ragionevolezza; nel merito, in ordine alle spese di istruttoria, il contratto prevede espressamente tali voci di costo come non ripetibili e, conseguentemente, non rimborsali in ipotesi di estinzione anticipata; in ordine alle spese di commissione rete distributiva, queste si riferiscono sia ad attività up front sia recurring. Le modalità di rimborso di tale voce commissionale sono contrattualmente pattuite secondo una misura percentuale e l’importo retrocesso all’atto dell’estinzione a titolo di oneri non maturati corrisponde a quello risultante nel “Piano Annuale” per la mensilità successiva a quella di estinzione (sulla correttezza di tale criterio pattizio, cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019); in ordine agli oneri assicurativi, nessun importo è stato addebitato al Cliente a tale titolo.
Parte resistente chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento al contratto ***855; il rigetto del ricorso con riferimento al contratto ***594.
DIRITTO
La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”.
L’odierna resistente eccepisce, in primo luogo, con riferimento al contratto ***594 il difetto di legittimazione passiva in quanto il rapporto oggetto di contestazione, e con essi tutti i derivanti diritti di credito, sono stati ceduti – in epoca anteriore all’estinzione anticipata – ad altra società la quale ha emesso il relativo conteggio estintivo
Nel caso di specie l’estinzione del contratto è avvenuta successivamente alla cessione del credito come emerge dalla documentazione in atti.
Il Collegio di Bologna, come evidenziato anche dalla resistente, si è già espresso nei confronti dell’odierna banca convenuta in molteplici ricorsi aventi analogo thema decidendum, rilevando d’ufficio il difetto di legittimazione passiva della cedente allorquando, dalla documentazione in atti, emergeva che il contratto di finanziamento era stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione.
Sulla base degli orientamenti assunti dal sistema ABF, il difetto di legittimazione passiva è rilevabile ex officio, applicando al procedimento ABF i principi affermati dalle SS.UU. della
Corte di Cassazione (n. 2951 del 16.02.2016) per cui “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice” (sull’applicazione nel procedimento x. Xxxxxxxx xx Xxxx, xxx. x. 0000/00 del 04.05.2017). Con la pronuncia n. 6816/18, il Collegio di Coordinamento ha pertanto escluso la legittimazione dell’originator cedente laddove la cessione del credito sia anteriore all’estinzione del finanziamento, a meno che non abbia assunto il ruolo di servicer gestendo direttamente la procedura di estinzione e di riscossione, in base all’assunto che l’indebito è sorto “nel momento dell’estinzione del finanziamento”.
Nel caso di specie non vi è alcun elemento da cui possa trarsi il ruolo di servicer della parte resistente.
Il Collegio di Bologna si è già espresso in ricorsi analoghi nei confronti dell’odierno resistente (cfr. per tutte Collegio di Bologna, decisione n. 3342/19 del 4.02.2019), rilevando d’ufficio il difetto di legittimazione passiva in quanto dalla documentazione agli atti emergeva che il contratto di finanziamento era stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione.
Alla luce di quanto sopra, con riferimento al detto contratto il ricorso non può trovare accoglimento.
Con riferimento al contratto ***855, va osservato che a seguito della sentenza Lexitor il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell’11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:
“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.
“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.
“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.
“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.
“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di
tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.
Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.
A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l’articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella “più precisa di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”, così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.
A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’articolo 125-sexies del TUB.
Venendo al caso di specie, la domanda presentata ha ad oggetto il rimborso proporzionale delle voci di costo di cui all. E lett. C), D), F) e G).
Nella documentazione contrattuale è presente una descrizione delle voci di costo relative alle commissioni addebitate al cliente (cfr. art. 6).
L’ipotesi di estinzione anticipata è disciplinata dall’art. 9 del contratto di finanziamento e prevede che l’importo di cui alla lett. D) sia rimborsabile per la sola quota non maturata secondo i criteri e nella misura prevista nel “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”.
Tale piano, qui trasmesso da parte resistente non sottoscritto dal ricorrente, riporta la quota rimborsabile degli oneri di cui alle lett. B) e D), precisando che la quota parte rimborsabile dell’importo delle “commissioni reti distributiva” è individuata nella misura massima del 60% e calcolata “in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento” e che il Cedente “avrà altresì diritto al rimborso degli oneri assicurativi non goduti” di cui alle lett. F) e G) del contratto.
Le parti concordano nel ritenere che il prestito è stato estinto al 29.02.2020, decorsa la 48a rata sulle 120 complessive.
Con riferimento alle spese di istruttoria, dalla descrizione contenuta nella clausola si evince che la stessa remunera attività prodromiche alla stipula del finanziamento e tipicamente riconducibili agli adempimenti istruttori, per cui, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF (cfr. in tal senso, la decisione del Collegio di Bologna n. 24041 del 14.11.2018) viene considerata up front da rimborsare con il rimedio della curva degli interessi.
La voce “commissioni rete distributiva” viene previsto sia rimborsabile per la sola quota non maturata secondo i criteri e nella misura prevista nel “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”, allegato al contratto.
Il suddetto piano, prodotto in atti da parte resistente e non sottoscritto dal ricorrente, individua la quota parte rimborsabile dell’importo della commissione in esame nella misura massima del 60% e calcolata “in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento”.
La parte del 40%, up front, pertanto, deve essere restituita secondo il criterio della curva degli interessi.
La controversia in oggetto riguarda un contratto analogo a quello oggetto di attenzione del Collegio di Coordinamento con la decisione n. 10003 del 11.11.2016, che ha ritenuto valido il criterio contrattuale presente nel Piano annuale.
Nel caso di specie, si evidenzia che l’intermediario ha restituito al ricorrente la somma di € 272,42 in fase di conteggio estintivo, corrispondente a quanto previsto dal richiamato “Piano” in corrispondenza alla rata successiva, la 59 a, a quella del mese di estinzione.
Si rileva, inoltre, che l’intermediario ha offerto evidenza in sede di controdeduzioni del riconoscimento di un ulteriore rimborso, mediante assegno circolare (cfr. all. 3), in favore del ricorrente per l’importo complessivo di € 898,02 a titolo di rimborsi delle “commissioni rete distributiva” e dei premi assicurativi, calcolato al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio e sulla base del c.d. “criterio lineare” nei termini di cui al Collegio di Coordinamento 6167/2014, comprensivo di € 20,10 a titolo di rimborso delle spese di presentazione del ricorso e degli interessi legali.
In relazione al rimborso degli oneri assicurativi, è orientamento costante dei Collegi ritenere che il rimborso degli oneri assicurativi possa avvenire secondo la metodologia indicata ex ante nel contratto.
Nel caso di specie, nel richiamato “Piano annuale” allegato al contratto il rateo di rimborso degli oneri assicurativi, previsto alla 59a rata, è pari a € 210,55. Parte resistente dà atto dell’avvenuto rimborso di complessivi € 341,24, importo superiore a quanto previsto pattiziamente, calcolato sulla base del c.d. “criterio lineare” nei termini di cui al Collegio di Coordinamento 6167/2014.
Alla luce di quanto sopra, con riferimento al contratto ***855 il ricorrente, effettuate le compensazioni, ha diritto al rimborso di euro 260,83 come risulta dalla seguente tabella.
durata finanziamento | 120 | TAN | 4,96% | Criterio di rimborso | Importi | Rimborso da effettuare | Rimborsi già effettuati | Residuo |
rate scadute | 58 | rate residue | 62 | |||||
% rest. (pro rata temporis) | 51,67% | % rest. (criterio finanziario) | 28,99% | |||||
C) Spese di istruttoria | criterio finanziario (ammortamento) | 450,00 | 130,45 | 130,45 | ||||
D) Commissione rete distrubitiva (60% - recurring) | criterio pro rata temporis | 939,60 | 485,46 | 536,68 | -51,22 | |||
E) Commissione rete distributiva (40% - up front) | criterio finanziario (ammortamento) | 626,40 | 181,59 | 181,59 | ||||
F+G) Costi assicurativi (rischio vita e rischio impiego) | criterio pro rata temporis | 660,48 | 341,25 | 341,24 | 0,01 | |||
Totale | compensazione: sì | 260,83 | ||||||
Sulla somma così calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/13).
L’intermediario ha già riconosciuto al cliente, in corso di procedimento, € 20,00 a titolo di rimborso delle spese di presentazione del ricorso ed € 0,10 a titolo di interessi legali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio - in parziale accoglimento del ricorso - dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro
260,83 (duecentosessanta/83), oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.
IL PRESIDENTE
firma 1