ADDENDUM ALL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009,
Supplemento a Medical Network n.5/2011 - Sped. abb. post. - DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma
ACCORDO COLLETTIVO
NAZIONALE
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-200e, QUADRIENNIO ECONOMICO 2006-200e
Xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx Telefono 00.0000000 - Fax 00.00000000
ADDENDUM ALL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009,
BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, MEDICI VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITA’ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI AI SENSI DELL’ART. 48 DELLA LEGGE N.833/78 E DELL’ART. 8
DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCC. MOD. E INTEGRAZIONI BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
In data e marzo 2010 alle ore 1e.30, ha avuto luogo l’incontro per la fir- ma dell’Ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rap- porti con i medici specialisti ambulatoriali, medici veterinari ed altre pro- fessionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ai sensi dell’art. 48 del- la legge n.833/78 e dell’art.8 del d.lgs. n. 502 del 1ee2 e successive modi- ficazioni tra
la SISAC nella persona del Coordinatore Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
e le seguenti Organizzazioni sindacali: Sumai
CISL Medici
Federazione Medici- UIL FPL
Vista la legge 23 dicembre 1e78 n.833
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1ee2 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni Visto l’art.4, comma e, legge 30 dicembre 1ee1 n. 412 e successive integrazioni e modificazioni
Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Co- stituzione della Repubblica Italiana.
Visto l’art. 52, comma 27, legge 27 dicembre 2002 n. 28e e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l’art. 2 nonies della legge 26 maggio 2004 n. 138
Visto l’accordo Stato-Regioni nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2e luglio 2004
Visto l’art.1, commi 177 e 178, della legge 30 dicembre 2004 n.311
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l’allegato Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni (medici specialisti e odontoiatri), i medici veterinari e le altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi).
ART. 1
ISTITUZIONE DEL REFERENTE NELLE UCCP 5
ART. 2
DISPOSIZIONI SUI FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONI “PAPERLESS” 5
ART. 3
INDICAZIONI PER I PROSSIMI ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI 5
ART. 5
TEMPISTICA DEGLI ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI 6
ART. 6
FUNZIONI DELLO SPECIALISTA AMBULATORIALE RESPONSABILE DI BRANCA
E DEL COORDINATORE DELL’AFT 6
ART. 7
IMPIEGO DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI E DEGLI ALTRI PROFESSIONISTI
CONVENZIONATI NELL’ASSISTENZA DOMICILIARE E RESIDENZIALE E NELLE UCCP 6
ART. 8
ART. 9
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL’ACN 23 MARZO 2005 E S.M.I. 7
ART. 10
ACN 23 MARZO 2005 E S.M.I. 8
NORMA FINALE N. 1 8
DICHIARAZIONE A VERBALE 8
ART. 1 – ISTITUZIONE DEL REFERENTE NELLE UCCP
1. Nelle Unità Complesse delle Cure Primarie (UCCP) di cui all’art. 31bis ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità, è istituito il ruolo del referente unico scelto tra i me- dici dell’UCCP in rapporto di convenzionamento con il SSN da almeno cinque anni.
2. Gli Accordi regionali individuano le specifiche funzioni, i compiti e le responsabilità del referen- te unico dell’UCCP definendone i criteri e le mo- dalità per la sua nomina da parte delle Aziende Sanitarie, stabilendo anche il compenso da corri- spondere.
3. Il referente unico si avvale della collaborazione dei coordinatori delle Aggregazioni Funzionali di cui all’art. 30bis ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.
4. L’onere complessivo del compenso di cui al com- ma 2 viene finanziato attraverso la quota assegna- ta agli Accordi Integrativi Regionali dal presente ACN.
ART. 2 – DISPOSIZIONI SUI FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONI “PAPERLESS”
1. Le informazioni previste all’articolo 28bis dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. e più in generale qualsiasi altra informazione rilevante sotto il profilo del rap- porto convenzionale, vengono trasmesse dal me- dico all’Azienda sanitaria e da quest’ultima al me- dico esclusivamente attraverso modalità informa- tizzate e l’impiego della posta elettronica certifi- cata.
2. Tale obbligo decorre con la tempistica prevista al 1° comma dell’art. 28ter dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 28bis del medesimo ACN.
ART. 3 – LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza co- me momento organizzativo ed elemento unifican- te del SSN, nonché come strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori.
2. I tre livelli di negoziazione previsti dalla normati- va vigente (nazionale, regionale e aziendale) de- vono risultare coerenti col quadro istituzionale de- finito dal nuovo titolo V° della Costituzione, ri- spettando i principi di complementarietà e mutua esclusione che devono rendere razionale l’intero processo di contrattazione.
3. Il livello di negoziazione nazionale si svolge attor- no ad aspetti di ordine generale quali ad esempio:
- La definizione dei compiti e delle funzioni del personale sanitario convenzionato, a partire dal-
l’attuazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza;
- La dotazione finanziaria complessiva a disposi- zione dei tre livelli di negoziazione per gli in- crementi da riconoscere al personale sanitario convenzionato in occasione del rinnovo con- trattuale;
- La responsabilità delle istituzioni, Regioni e Aziende sanitarie, nei confronti della piena ap- plicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale.
4. Il livello di negoziazione regionale, Accordo In- tegrativo Regionale, definisce obiettivi di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazio- ne dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale.
5. Il livello di negoziazione aziendale, Accordo At- tuativo Aziendale, specifica i progetti e le attività del personale sanitario convenzionato necessari al- l’attuazione degli obiettivi individuati dalla pro- grammazione regionale.
6. È abrogato l’art. 2 ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.
ART. 4 – INDICAZIONI PER I PROSSIMI ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI
1. I prossimi AIR dovranno svilupparsi lungo il pro- cesso di attuazione delle nuove forme organizza- tive (AFT e UCCP), individuate con l’ACN 2e lu- glio 200e, affrontando in particolare i seguenti aspetti:
a) Relazioni funzionali tra i professionisti conven- zionati che operano nell’ambito di dette forme organizzative, avendo riguardo in particolare al- le nuove funzioni di valenza comune espletabi- li nel nuovo contesto collaborativo e quelle tra gli stessi professionisti e l’Azienda sanitaria;
b) Azioni per favorire gli utenti e l’accesso ai ser- vizi, con particolare riferimento a:
- Accessibilità giornaliera di almeno 12 ore ai servizi dell’UCCP (con sede di riferimento o con sede unica)
- Possibilità di accesso in tempo reale, per i pro- fessionisti convenzionati operanti nelle sedi di UCCP, ai dati clinici di tutti gli assistiti del territorio di riferimento
- Individuazione e potenziamento della stru- mentazione diagnostica di base disponibile presso la sede dell’UCCP
- Potenziamento dell’assistenza domiciliare e residenziale, con individuazione di persona- le infermieristico dedicato
- Sviluppo delle attività di prevenzione e dei programmi assistenziali rivolti ai casi più com- plessi
c) Miglioramento della presa in carico degli assi- stiti affetti da patologia cronica e adesione ai li- velli assistenziali di diagnosi e cura previsti dai percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA) condivisi.
d) Definizione e monitoraggio di indicatori di qua- lità dell’assistenza anche con la finalità di mi- surazione dello stato di salute degli assistiti por- tatori di patologia cronica.
e) Valutazione dell’appropriatezza dei servizi ero- gati, inclusa la misurazione dell’impatto sui con- sumi complessivi e specifici degli assistiti affet- ti da patologia cronica.
f) Messa a punto dei percorsi di assistenza inter- disciplinare integrata, ambulatoriale e domici- liare, a favore dell’anziano e dell’anziano fragi- le, coinvolgenti tutte le competenze professio- nali operanti in ambito distrettuale, con la par- tecipazione delle AFT e delle UCCP.
g) Rafforzamento dei sistemi di sorveglianza e con- trollo nella sicurezza alimentare nell’ambito dei programmi della medicina veterinaria.
ART. 5 – TEMPISTICA DEGLI ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI
1. Gli Accordi Integrativi Regionali (AIR) sono sigla- ti e resi operativi dagli appositi provvedimenti re- gionali entro e mesi dall’entrata in vigore del pre- sente Accordo Collettivo Nazionale.
2. Qualora in una Regione tale termine non venga ri- spettato, le risorse definite dal presente ACN per l’AIR vengono attribuite come segue:
- per ciascun settore di attività, secondo le stesse modalità e proporzioni concordate per l’attribu- zione della quota nazionale degli incrementi contrattuali definiti dal presente ACN;
- tali incrementi contrattuali sono riconosciuti agli specialisti, ai veterinari ed ai professionisti con- venzionati previa riduzione del 10%;
- la Regione interessata adotta i provvedimenti conseguenti.
ART. 6 – FUNZIONI DELLO SPECIALISTA AMBULATORIALE RESPONSABILE DI BRANCA E DEL COORDINATORE DELL’AFT
1. Il responsabile di branca specialistica di cui all’art. 30 dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., ha il compito di coordinare gli specialisti ambulatoriali apparte- nenti alla medesima branca, per assicurare le spe- cifiche attività nell’ambito dei programmi azien- dali.
2. Il coordinatore dell’AFT di cui all’art. 30bis com- ma 4 dell’ACN del 23 marzo 2005 e s.m.i., assicu- ra il coordinamento delle attività degli specialisti
ambulatoriali delle diverse branche nell’ambito dei programmi aziendali ed al fine del loro impegno nelle UCCP.
3. Gli accordi regionali valutano le condizioni e le opportunità di istituire il responsabile di branca dei medici veterinari, degli psicologi, dei biologi e dei chimici, tenuto conto della consistenza nume- rica a livello aziendale dei convenzionati di riferi- mento.
ART. 7 – IMPIEGO DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI E DEGLI ALTRI PROFESSIONISTI CONVENZIONATI NELL’ASSISTENZA DOMICILIARE E RESIDENZIALE E NELLE UCCP
1. L’Azienda assicura, in accordo con il referente del- l’UCCP, la presenza degli specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti convenzionati sulla ba- se delle esigenze rilevate.
2. Nell’ambito della UCCP, lo specialista ambulato- riale e gli altri professionisti convenzionati han- no il compito di garantire l’assistenza speciali- stica definita dalla programmazione aziendale ai pazienti che accedono ai servizi di quella UCCP, nonché ai pazienti che devono essere assistiti al proprio domicilio o presso altre strutture residen- ziali.
3. L’attività dello specialista ambulatoriale e degli al- tri professionisti convenzionati nell’ambito della UCCP si svolge in accordo con l’attività degli altri medici convenzionati operanti nella medesima UCCP (assistenza primaria, continuità assistenzia- le, pediatria di famiglia, ecc…) e viene coordinata dal referente della stessa UCCP.
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso at- to delle disposizioni finanziarie assunte dal Gover- no in materia, fissano un aumento, per medici Spe- cialisti ambulatoriali, i Veterinari e le altre Profes- sionalità, da erogarsi secondo la seguente tabella e da considerarsi al netto degli oneri previdenzia- li e fiscali a carico dell’azienda:
Tabella A - Arretrati Specialisti/Veterinari 2008-2009
Anno euro/ora
Arretrati 2008 0,15
Arretrati 200e 1,23
Tabella B - Incrementi Specialisti/Veterinari (tempo indeterminato) 2010
Decorrenza euro/ora Riferimento ACN
dal 1.1.2010 0,62 Art. 42, lett. A, comma 1
dal 1.1.2010 0,46 AIR
TABELLA C – Arretrati altre Professionalità (Biologi, Psicologi, Chimici) 2008 – 2009
Anno euro/ora
Arretrati 2008 0,11
Arretrati 200e 0,88
Tabella D – Incrementi altre Professionalità (Biologi, Psicologi, Chimici) (tempo indeterminato) 2010
Decorrenza euro/ora Riferimento ACN
dal 1.1.2010 0,78 Art. 43, lett. A, comma 1
dal 1.1.2010 0,33 AIR
Tabella E – Incrementi Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità (Biologi, Psicologi, Chimici) (tempo determinato) 2010
Decorrenza euro/ora Riferimento ACN
dal 1.1.2010 0,55 Art. 50, comma 1
dal 1.1.2010 0,44 AIR
2. Le Regioni, per i relativi accordi decentrati potran- no contare su una quota per ora, al netto degli one- ri previdenziali e fiscali a carico dell’azienda, pa- ri ad euro 0,46 (zero/46) per gli specialisti ambu- latoriali ed i veterinari a tempo indeterminato, pa- ri ad euro 0,33 (zero/33) per le altre professionali- tà (biologi, psicologi e chimici) a tempo indeter- minato e pari ad euro 0,44 (zero/44) per gli spe- cialisti ambulatoriali, i veterinari e le altre profes- sionalità a tempo determinato.
3. A far data dal 1 gennaio 2010 il compenso orario degli specialisti ambulatoriali e dei veterinari in- caricati a tempo indeterminato, di cui all’art. 42, lett. A, comma 1 dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., è rideterminato in euro 28,71 (ventotto/71) per ogni ora di attività.
4. A far data dal 1 gennaio 2010 la quota oraria con- nessa all’anzianità di servizio fino al 1e2esimo me- se (pari a 16 anni di anzianità) di cui all’art. 42, lett. A, comma 2 dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. è rideterminata in euro 0,04e16 (zero/04e16)
5. A far data dal 1 gennaio 2010 il compenso orario dei professionisti (biologi, psicologi e chimici) in- caricati a tempo indeterminato, di cui all’art. 43, lett. A, comma 1 dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., è rideterminato in euro 23,43 (ventitre/43) per ogni ora di attività.
6. A far data dal 1 gennaio 2010 il compenso orario degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e dei professionisti (biologi, psicologi e chimici) incari- cati a tempo determinato, di cui all’art. 50, com- ma 1 dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., è ridetermi- nato in euro 3e,31 (trentanove/31) per ogni ora di attività effettivamente espletata ai sensi dei vigen- ti accordi.
7. Gli arretrati di cui alle tabelle A (speciali-
sti/veterinari), C (altre professionalità), del com- ma 1 del presente articolo, sono corrisposti en- tro tre mesi dall'entrata in vigore del presente ACN.
8. Gli arretrati derivanti dagli adeguamenti contrat- tuali di cui ai commi 3, 5 e 6 del presente artico- lo sono corrisposti entro sei mesi dall'entrata in vi- gore del presente ACN.
e. Gli arretrati derivanti dagli adeguamenti contrat- tuali, a far data dal 1 gennaio 2010, di cui al com- ma 2 del presente articolo, sono corrisposti, entro tre mesi dalla stipula dell'accordo regionale o en- tro tre mesi dalla scadenza dei termini dell'art. 5 del presente ACN.
ART. 9 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL’ACN 23 MARZO 2005 E S.M.I.
1. All’art. 22, comma 2 dell’ACN 23 marzo 2005 e
s.m.i. le parole “entro il 10° giorno” sono sostitui- te dalle seguenti “dal 1° al 10° giorno”.
2. All’art. 23, comma 1, lett. a) dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. le parole “già titolare di incarico a tempo indeterminato nella specialità, al 30.12.1ee3 presso l’INAIL” sono sostituite dalle seguenti “ti- tolare di incarico a tempo indeterminato presso l’INAIL e il SASN”; di conseguenza all’interno del medesimo articolo, al comma 1, lett. g), sono abro- gate le parole “e l’INAIL e il SASN”.
3. All’art. 23, comma 1, lett. l) dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. dopo le parole “della branca in cui partecipano” sono aggiunte “e matureranno anzia- nità giuridica a far data dall’incarico”.
4. All’art. 23, comma 10 tra le parole “nelle gradua- torie di cui all’art. 21 del presente Accordo” e “, che abbiano espresso la propria disponibilità…”, sono inserite le seguenti “in vigore il primo gior- no utile per la domanda”.
5. All’art. 26, comma 1 dopo le parole “pena l’esclu- sione dalla tornata elettorale” sono aggiunte le se- guenti “e dalle designazioni di cui all’art. 24, com- mi 5, 6 e 7 e art. 25, commi 2, 3 e 4”.
6. All’art. 30bis dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. la rubrica è così modificata “Art. 30bis – Aggrega- zione Funzionale Territoriale dei medici specialisti ambulatoriali e delle altre professionalità”. All’in- terno del predetto articolo il riferimento agli spe- cialisti ambulatoriali ed agli psicologi convenzio- nati è da intendersi agli specialisti ambulatoriali ed alle altre professionalità.
7. Nell’allegato A, parte prima, dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. sono abrogati i riferimenti alle bran- che affini.
8. Nell’allegato Xxxx, parte prima, dell’ACN 23 mar- zo 2005 e s.m.i., sono abrogati i riferimenti alle di- scipline affini.
e. Nell’allegato A, parte seconda, lett. a) dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. è abrogato il punto 2.
ART. 10 – ACN 23 MARZO 2005 E S.M.I.
1. Il presente Accordo rappresenta il rinnovo del bien- nio economico 2008-200e e integra con le clau- sole dei precedenti articoli il quadro normativo del- l'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.
NORMA FINALE N.1
Nel caso di necessità di provvedere all’aggiornamento
dei titoli di accesso, le parti firmatarie del presente Ac- cordo valuteranno l’opportunità di riunirsi, con fre- quenza comunque non superiore ad una volta l’anno, su richiesta delle XX.XX. o della SISAC.
Le regioni si impegnano ad utilizzare l'eventuale di- sponibilità di risorse derivante dall'applicazione del- l'art. 5, comma 2 del presente Accordo a favore di pro- grammi di integrazione tra l'attività di continuità as- sistenziale e di specialistica ambulatoriale convenzio- nata interna.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, MEDICI VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI AI SENSI DELL’ART. 48 DELLA LEGGE N.833/78 E DELL’ART.8 DEL D.LGS. N.
502 DEL 1992 E SUCC. MOD. E INTEGRAZIONI QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009,
BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
In data 27 maggio 200e alle ore 15.00, ha avuto luogo l’incontro per la firma dell’Ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rap- porti con i medici specialisti ambulatoriali, medici veterinari ed altre pro- fessionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ai sensi dell’art. 48 del- la legge n.833/78 e dell’art.8 del d.lgs. n. 502 del 1ee2 e successive modi- ficazioni tra
la SISAC nella persona del Coordinatore Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
e le seguenti Organizzazioni sindacali: Sumai
CISL Medici
Federazione Medici- UIL FPL
Vista la legge 23 dicembre 1e78 n.833
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1ee2 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni Visto l’art.4, comma e, legge 30 dicembre 1ee1 n. 412 e successive modificazioni
Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Co- stituzione della Repubblica Italiana.
Visto l’art. 2 nonies della legge 26 maggio 2004 n. 138
Visto l’accordo Stato-Regioni nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2e luglio 2004
Visto l’art.1, comma 178, della legge 30 dicembre 2004 n.311
Visto l’art. 7e, comma 2 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni legge 6 agosto 2008, n. 133
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l’allegato Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni (medici specialisti e odontoiatri), i medici veterinari e le altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi).
Il presente accordo include innovazioni, rispetto al previgente ACN 23 marzo 2005. Le clausole non modifica- te conservano la loro validità salvo che non risultino in contrasto con le innovazioni introdotte.
In caso di contrasto, il nuovo testo prevale sul precedente. L’eventuale contenzioso che permanga dopo l’inter- vento regionale è risolto secondo quanto previsto dalla norma finale n. 8.
INDICE | Art. 19 Cessazione dall’incarico | 21 | ||
PARTE PRIMA INQUADRAMENTO GENERALE | Art. 20 Sospensione dall’incarico | 21 | ||
Art. 1 | Art. 21 Graduatorie, Domande, Requisiti | 21 | ||
Quadro di riferimento | 13 | Art. 22 | ||
Art. 2 Livelli di contrattazione | 13 | Assegnazione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato | 22 | |
Art. 3 Negoziazione nazionale | 13 | Art. 23 Modalità per l’attribuzione di turni disponibili | ||
Art. 4 | a tempo indeterminato e a tempo determinato | 22 | ||
Negoziazione regionale | 14 | Art. 24 | ||
Art. 5 | Comitato consultivo zonale | 24 | ||
Obiettivi di carattere generale | 14 | Art. 25 | ||
Art. 6 | Comitato consultivo regionale | 25 | ||
Strumenti | 15 | Art. 26 | ||
Art. 7 Ruolo e partecipazione | Modalità di elezione dei rappresentanti degli specialisti ambulatoriali | 26 | ||
delle organizzazioni sindacali. | 15 | Art. 27 | ||
Art. 8 | Commissione di disciplina | 26 | ||
Struttura del compenso | 15 | Art. 28 | ||
Art. 9 | 27 | |||
Aumenti contrattuali | 16 | Art. 28 bis | ||
Art. 10 | 28 | |||
Disposizione contrattuale di garanzia | 16 | Art. 28 ter | ||
Art. 11 | 28 | |||
Entrata in vigore e durata dell’Accordo | 17 | Art. 29 | ||
Doveri e compiti dei professionisti | 28 | |||
PARTE SECONDA | Art. 29 bis Doveri e compiti dei veterinari | 2e |
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, MEDICI VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITA’ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI)
Art. 12
Premessa 17
Art. 13
Art. 13 bis
Compiti e funzioni dello specialista ambulatoriale, del veterinario e delle altre professionalità
(biologi, psicologi e chimici) 18
Art. 14
Contenuti demandati alla negoziazione regionale 1e
Art. 15
Incompatibilità 1e
Art. 16
Massimale orario e limitazioni 1e
Art. 17
Flessibilità operativa, riorganizzazione
degli orari e mobilità 20
Art. 18
Riduzione dell’orario di attività 20
Art. 30
Organizzazione del lavoro 2e Art. 30 bis Aggregazione funzionale territoriale dei medici specialisti ambulatoriali e degli psicologi convenzionati 30
Art. 31
Programmi e progetti finalizzati 31
Art. 31 bis
Requisiti e funzioni minime dell’unità complessa delle cure primarie 31
Art. 32
Attività esterne e pronta disponibilità 32
Art. 33
Formazione continua 33
Art. 34
Tutela sindacale 34
Art. 35
Diritto all’informazione e consultazioni tra le parti 34
Art. 36
Assenze non retribuite 35
Art. 37
Xxxxxxxx – Gravidanza 35
Art. 38
Permesso annuale retribuito 36
Art. 39
Congedo matrimoniale 36
Art. 40
Sostituzioni 36
Art. 41
Assicurazione contro i rischi derivanti
dagli incarichi 37
Art. 42
Compensi per incarichi a tempo indeterminato
per gli specialisti ambulatoriali 37
Art. 43
Compensi per incarichi a tempo indeterminato
per i professionisti 3e
Art. 44
Indennità di rischio e indennità specifica di categoria 40
Art. 45
Compenso per l’esercizio di attività psicoterapeutica 41
Art. 46
Art. 47
Premio di collaborazione per incarichi
a tempo indeterminato 41
Art. 48
Contributo previdenziale 41
Art. 49
Premio di operosità per incarichi
a tempo indeterminato 41
Art. 50
Compensi per incarichi a tempo determinato 42
Art. 51
Riscossione delle quote sindacali 42
Art. 52
Libera professione intra-moenia 42
Art. 53
Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione 42
NORMA GENERALE 46
NORME FINALI 46
NORME TRANSITORIE 47
DICHIARAZIONI A VERBALE 48
ALLEGATI
All. A parte prima
Elenco branche specialistiche
e specializzazioni professionali 50
All. A parte seconda
Titoli per la formazione delle graduatorie 5e All. A bis parte prima
Specializzazioni della medicina veterinaria 60
All. D
Nomenclatore tariffario 62
PARTE PRIMA INQUADRAMENTO GENERALE
ART. 1 - QUADRO DI RIFERIMENTO.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bol- zano (in seguito Regioni), le Organizzazioni Sin- dacali maggiormente rappresentative dei medici specialisti ambulatoriali ed odontoiatri, dei biolo- gi, dei chimici, degli psicologi (in seguito Organiz- zazioni Sindacali) con il presente Accordo defini- scono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Col- lettivo nazionale, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1ee2 n. 502 e suc- cessive modificazioni, dando atto che l’unificazio- ne in un solo Accordo Collettivo nazionale della normativa riguardante gli specialisti ambulatoria- li ed i professionisti delle altre aree professionali, corrisponde alle esigenze delle categorie e recepi- sce anche le disposizioni contenute nei “Protocol- li aggiuntivi”, allegati n.1 ex DPR. N.271/00 e n.446/01.
2. Il progressivo accentuarsi dei problemi inerenti al- la sostenibilità economica del S.S.N. a fronte di cre- scenti esigenze di qualificazione dei servizi sanita- ri offerti, richiede una riprogettazione, seppur par- ziale, del sistema delle cure primarie, erogate da medici di medicina generale in collaborazione con gli specialisti ambulatoriali e le altre figure profes- sionali, con particolare attenzione alla valorizza- zione dei servizi territoriali. Esiste la necessità di rispondere in modo adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domanda crescente di salute, che va valutata e orientata, recuperando i valori e i prin- cipi della legge 23 dicembre 1e78 n. 833, afferman- do l'esigenza di efficacia e appropriatezza della ri- sposta sanitaria e sociale per un pieno utilizzo del- le risorse del sistema a tutela di equità, eguaglian- za e compatibilità del sistema socio – sanitario.
3. II nuovo quadro istituzionale, con Legge Costitu- zionale 18 ottobre 2001 n. 3, che modifica il Tito- lo V della Costituzione, ha affidato piena potestà alle Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve le competenze at- tribuite dalle norme allo Stato. Il rinnovo degli AA.CC.NN. deve riuscire a coniugare il nuovo qua- dro istituzionale con il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approva- to con il D.P.R. 23 maggio 2003, nel testo risultan- te dall'atto di intesa in sede di Conferenza Unifi- cata Stato - Regioni - Città ed autonomie locali del 15 Aprile 2003, dopo 25 anni dall'entrata in vigo- re della Legge n. 833 del 1e78, pone il problema di un ripensamento della organizzazione del Ser- vizio Sanitario Nazionale, individuando il territo-
rio quale punto di forza per la organizzazione del- la risposta sanitaria e della integrazione socio sa- nitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatez- za delle prestazioni.
5. Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela della salute dei soggetti fragili, del bam- bino, dell’adolescente, dell’anziano e dei soggetti affetti da patologie croniche degenerative, condi- zione che presuppone la definizione, in ambito ter- ritoriale, di percorsi, modalità di integrazione e in- terazione dei professionisti e uno stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiari- tà di esigenze e condizioni assistenziali.
6. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ribadi- scono la validità del Servizio Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della salute. Le innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare il sistema stesso a rispondere in mo- do appropriato ed integrato alla domanda di sani- tà dei cittadini.
7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in rela- zione al quadro normativo vigente, riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo com- plesso garantisce la risposta ai bisogni di salute dei cittadini nel rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare una forte innovazione nel- la organizzazione e nella gestione del Sistema Sa- nitario attuando quanto indicato dal Piano Sani- tario Nazionale in ordine al nuovo ruolo del terri- torio. È necessario, pertanto, pervenire ad un si- stema di cure primarie integrato a partire dal pri- mo intervento, riservando all'ospedale il ruolo pro- prio di azione per le patologie che necessitano di un ricovero.
8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione sanita- ria integrata nel territorio capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più effica- cemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le risposte appropriate e di organizzare opportuni- tà di accesso ai servizi attraverso la costruzione dei percorsi assistenziali secondo modalità che assicu- rino tempestivamente al cittadino l’accesso infor- mato e la fruizione appropriata e condivisa dei ser- vizi territoriali, di medicina generale e specialisti- ca ambulatoriale, e ospedalieri.
ART. 2 – LIVELLI DI CONTRATTAZIONE (ABROGATO SECONDO QUANTO PREVISTO ALL’ART.3 DELL’ADDENDUM)
ART. 3 – NEGOZIAZIONE NAZIONALE
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali concor-
xxxx, con la stesura del presente Accordo, che il livello di negoziazione nazionale , qui rappresen- tato, definisce:
a) natura, modalità e costituzione del rapporto di Convenzione;
b) incompatibilità;
c) requisiti per il mantenimento del rapporto di convenzione;
d) ridefinizione del ruolo, delle funzioni e dei com- piti degli specialisti, dei biologi, dei chimici, de- gli psicologi in relazione alla garanzia del livel- lo essenziale di assistenza delle cure primarie, caratterizzando le attività e le prestazioni pre- ventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitati- ve dovute agli assistiti sia sani, sia con patolo- gie acute e croniche, nei diversi ambiti assisten- ziali, nonché la promozione dei processi di pre- sa in carico dell'utente a livello territoriale con la continuità dell’assistenza;
e) modalità e ambiti di esercizio della libera pro- fessione;
f) definizione delle modalità di applicazione degli aspetti sanzionatori e conseguenti criteri di va- lutazione delle violazioni e delle penalità con- seguenti fino al venir meno del rapporto di con- venzione;
g) avvio di un processo condiviso di determinazio- ne di percorsi e linee guida per l'efficacia e l'ap- propriatezza, con il concorso dei soggetti istitu- zionali e delle parti sociali, al fine di garantire nell'ambito delle funzioni di continuità assisten- ziale e presa in carico, cittadini e operatori. I percorsi e le linee guida approvati e definiti ver- ranno portati a conoscenza degli operatori e dei cittadini a cura delle Regioni;
h) criteri e modalità per la regolamentazione del- l’accesso, in relazione alle normative vigenti;
i) criteri della rappresentatività sindacale nazio- nale, regionale ed aziendale;
j) criteri generali nella gestione della formazione, nei suoi ambiti principali;
k) entrata in vigore e la durata dell’Accordo nazio- nale;
l) struttura del compenso;
m)cornice generale degli Accordi regionali, con la individuazione degli ambiti della contratta- zione.
ART. 4 - NEGOZIAZIONE REGIONALE
1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si impe- gnano a definire, entro e non oltre i sei mesi suc- cessivi all’entrata in vigore dell’Accordo collettivo nazionale, le intese regionali contemplate nel pre- sente accordo per la definizione dei seguenti aspet- ti specifici:
a) le responsabilità nei rapporti convenzionali, in relazione agli obiettivi regionali, con le moda- lità previste dall’articolo precedente;
b) l’attuazione di quanto indicato dall’art. 6;
c) l’organizzazione della assistenza specialistica territoriale in modo da partecipare al processo di deospedalizzazione, mettendo a disposizione le specificità professionali e le competenze pro- prie dei professionisti, a favore delle istituzioni e dei cittadini;
d) le modalità di realizzazione della appropria- tezza delle cure, delle prescrizioni e dell'uso etico delle risorse, l'organizzazione degli stru- menti di programmazione monitoraggio e con- trollo;
e) la modalità di partecipazione degli specialisti e professionisti nella definizione degli obiettivi della programmazione, dei budget e la respon- sabilità nell'attuazione dei medesimi;
f) i criteri e le modalità per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato in rap- porti a tempo indeterminato
h) l’organizzazione della formazione continua e dell’aggiornamento;
i ) gli organismi di partecipazione e rappresen- tanza degli specialisti e dei professionisti a li- vello regionale;
j ) l’attuazione dell’art. 8 comma 2
ART. 5 - OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE.
1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, concor- dano la realizzazione di alcuni fondamentali obiet- tivi quali:
a) garantire su tutto il territorio nazionale da parte del sistema sanitario la erogazione ai cittadini dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
b) realizzare nel territorio la continuità dell’assi- stenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, nel concet- to più ampio della presa in carico dell'utente. Dovranno essere definiti i compiti, le funzioni e le relazioni tra le figure convenzionate impe- gnate, partendo dalla valorizzazione dei servizi di continuità assistenziale e di emergenza terri- toriale;
c) realizzare un riequilibrio, fra ospedale e territo- rio con conseguente ridistribuzione delle risor- se, sulla base della indicazione delle sedi e del livello più appropriati di erogazione delle pre- stazioni in ragione dell'efficienza, della effica- cia, della economicità, degli aspetti etici e de- ontologici e del benessere dei cittadini;
d) favorire la assunzione condivisa di responsabi- lità, da parte dei medici e dei professionisti sa- nitari che operano nel territorio, nelle scelte di
politica sanitaria e di governo clinico, sulla scor- ta di quanto definito nei diversi livelli della pro- grammazione sociosanitaria;
e) introdurre, con la programmazione regionale e aziendale, strumenti di gestione che garantisca- no una reale funzione del territorio ed una con- creta responsabilità dei medici e dei professio- nisti sanitari nelle scelte a garanzia degli obiet- tivi di salute;
f) promuovere la salute dell’infanzia e dell’adole- scenza con particolare attenzione agli interven- ti di prevenzione ed educazione e informazione sanitaria;
g) favorire lo sviluppo appropriato delle prestazio- ni erogabili sul territorio, unitamente ad una adeguata attività di qualificazione e aggiorna- mento professionale per l'insieme dei medici e dei professionisti sanitari che operano nel terri- torio;
h) favorire una integrazione fra politiche sanitarie e politiche sociali a partire dall'assistenza do- miciliare in raccordo e sinergia con i diversi sog- getti istituzionali e con i poli della rete di assi- stenza;
i) favorire la presa in carico da parte del sistema di cure primarie degli assistibili, in particolare se fragili o non autosufficienti, attraverso l'at- tivazione di regimi assistenziali sostenibili e di livello appropriato quali quelli della domicilia- xxxx e residenzialità, attivando tutte le risorse delle reti assistenziali.
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, per il per- seguimento degli obiettivi di politica sanitaria in- dicati nel presente accordo, convengono sulla ne- cessità di attuare una significativa riorganizza- zione del servizio sanitario attraverso le seguen- ti scelte:
a) realizzazione in ambito distrettuale e territoria- le di una rete integrata di servizi finalizzati al- l'erogazione delle cure primarie al fine di ga- rantire la continuità dell'assistenza, la indivi- duazione e la intercettazione della domanda di salute con la presa in carico dell'utente e il go- verno dei percorsi sanitari e sociali, in una ri- gorosa linea di appropriatezza degli interventi e di sostenibilità economica. Ciò consentirà al territorio, di soddisfare, nella misura massima possibile, la domanda di salute a partire dal primo intervento perseguendo anche l'obietti- vo di ricondurre le liste di attesa entro tempi accettabili;
a1) applicazione degli strumenti di cui agli ar- ticoli 28 bis, 28 ter, 30 bis e 31 bis, dal mo-
mento che gli stessi possono sostenere nel mo- do più efficace il perseguimento degli obiet- tivi di politica sanitaria indicati nel presente Accordo.
c) la nuova organizzazione avrà come suo pre- supposto la piena valorizzazione ed integra- zione di tutte le componenti all’interno del si- stema
f) le Regioni e le organizzazioni sindacali, concor- dano sulla esigenza che sia perseguito, anche tramite gli Accordi regionali, un adeguato per- corso formativo nella fase di formazione pre lau- rea, nella fase della formazione specifica, nella fase di formazione continua;
g) dovranno essere definiti anche percorsi for- mativi comuni tra medici e professionisti sa- nitari che operano nel territorio e medici e pro- fessionisti sanitari che operano in ospedale. Tali percorsi dovranno essere mirati all'acqui- sizione di strategie comuni finalizzate all'ot- timizzazione dei percorsi diagnostico terapeu- tici dell'assistito e la loro appropriatezza, an- che con il coinvolgimento delle società scien- tifiche.
ART. 7 – RUOLO E PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ferma restando la natura convenzionale del rapporto per singolo professionista, concordano che la mag- giore partecipazione alle scelte di programmazio- ne e gestione, degli specialisti e degli altri pro- fessionisti operanti nel territorio comporta un equivalente e contemporaneo aumento di respon- sabilità nel governo clinico, con particolare rife- rimento alla garanzia dei livelli di prestazione e la gestione dei budget concordati a livello di ter- ritorio.
2. La mancata adesione agli obiettivi e percorsi con- cordati, diventa motivo per la verifica del rappor- to di convenzione fino alla revoca, secondo quan- to previsto dall’art.27.
ART. 8 - STRUTTURA DEL COMPENSO
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso at- to degli indirizzi del governo in materia di rinno- vo di convenzioni e contratti nella pubblica am- ministrazione (d.lgs. 30 marzo 2001 n.165), con- vengono sulla necessità che il compenso degli spe- cialisti ed altri professionisti sanitari convenzio- nati, sia sintonizzato con il perseguimento degli obiettivi di salute programmati.
2. Concorrono alla costituzione del compenso degli specialisti e dei professionisti sanitari:
a) quota oraria
b) quota variabile, nell’ambito dei programmi re- gionali ed aziendali, finalizzata al raggiungi- mento di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obietti- vi e al governo della compatibilità, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di qualifica- zione, appropriatezza e governo della compati- bilità;
3. Gli Accordi regionali possono definire eventuali quote per attività e compiti per l’esercizio di fun- zioni proprie di livelli essenziali di assistenza e strutture organizzative diversi dalle attività ambu- latoriali ed a queste complementari.
4. Gli Accordi regionali devono essere stipulati nei modi e nei tempi previsti dagli art. 4 e 10 del pre- sente Accordo.
5. Sono comunque garantiti gli effetti degli Accordi regionali vigenti fino alla loro scadenza, confor- memente alle determinazioni previste negli stessi.
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso at- to delle disposizioni finanziarie assunte dal go- verno in materia, fissano un aumento, per spe- cialisti, veterinari ed altri professionisti a quota oraria, da erogarsi al lordo di ogni ritenuta o con- tribuzione e distribuito come indicato nel modo che segue:
Tabella A - Arretrati Specialisti/Veterinari 2006- 2007
Anno euro/ora
Arretrati 2006 0,14
Arretrati 2007 1,64
Tabella B - Incrementi Specialisti/Veterinari (tempo indeterminato) 2008
Decorrenza euro/ora
Dal 1.1.2008 1,43
Tabella C - Arretrati altre Professionalità (Biologi, Psicologi, Chimici) 2006 – 2007
Anno euro/ora
Arretrati 2006 0,10
Arretrati 2007 1,17
Tabella D - Incrementi altre Professionalità (Biologi, Psicologi, Chimici) (tempo indeterminato) 2008
Decorrenza euro/ora
Dal 1.1.2008 3,20
Tabella E - Incrementi Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità (Biologi, Psicologi, Chimici) (tempo determinato) 2008
Decorrenza euro/ora
Dal 1.1.2008 1,24
ART. 10 - DISPOSIZIONE CONTRATTUALE DI GARANZIA
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, a garan- zia dell'attuazione di quanto previsto dall’art.4, comma 1, del presente Accordo, si impegnano ad applicare in caso di inadempienza anche di una delle parti, la procedura di garanzia di cui ai com- mi 2 e 3.
2. Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore del presen- te Accordo la SISAC verifica lo stato di avanza- mento degli Accordi in ciascuna Regione, accor- dando eventualmente ulteriori tre mesi di tempo per la conclusione della trattativa, trascorsi i qua- li si fa inderogabilmente riferimento a quanto pre- visto dal comma 3.
3. La SISAC, entro 15 giorni dal termine inderoga- bile di cui al comma 2, convoca le organizza- zioni sindacali nazionali e, valutato lo stato di inadempienza, può procedere, entro 30 giorni, alla convocazione delle parti regionali interes- sate al fine di pervenire ad un accordo, da sti- pularsi entro i successivi 60 giorni. In caso di impossibilità a raggiungere tale risultato, la SI- SAC e le Organizzazioni sindacali nazionali pro- porranno, entro i successivi 60 giorni, una so- luzione sostitutiva all'accordo regionale da sot- toporre alla approvazione della Conferenza Sta- to - Regioni e Province autonome a valere per la Regione, e valida fino alla stipula dell’Accor- do regionale.
4. Al fine di acquisire le necessarie conoscenze in ordine all’andamento di attuazione degli accor- di regionali ed aziendali, nonché all’esigenza di monitorare i relativi dati economici e di attua- zione di particolari e definiti istituti contrattua- li, nonché per l’aggiornamento di riferimenti nor- mativi legati alle discipline mediche e speciali- stiche, è istituito, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo, l’osservatorio consultivo permanente nazionale presso la SI- SAC, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, la cui composizione ed i relativi com- piti saranno definiti con successivo accordo tra le parti.
ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL’ACCORDO
1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data
di assunzione del relativo provvedimento da parte della Conferenza Stato-Regioni e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Ac- cordo.
PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL RAPPORTO
CONVENZIONALE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, MEDICI VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI)
l. Nell'ambito della tutela costituzionale della salu- te del cittadino, intesa quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, il Ser- vizio Sanitario Nazionale (SSN) demanda al livel- lo “dell’assistenza specialistica distrettuale”, il com- pito di corrispondere ad ogni esigenza di caratte- re specialistico che non richieda e/o tenda ad evi- tare la degenza ospedaliera, in una logica organiz- zativa di integrazione con l'assistenza di medici- na generale e di apporto e di interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi.
2. Nel presente Accordo si riconosce che gli specia- listi ambulatoriali e gli odontoiatri, di seguito chia- mati “specialisti ambulatoriali”, i veterinari e le al- tre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici e psicologi) di seguito chiamate “profes- sionisti” sono parte attiva e qualificante del S.S.N., integrandosi con specifiche funzioni nell'assisten- za primaria attraverso il coordinamento con le al- tre categorie di erogatori ammesse ad operare sul territorio e nel distretto, e presso le strutture ac- creditate ospedaliere ed extraospedaliere per l'esple- tamento, secondo modalità di accesso ed erogati- ve uniformi, di tutti gli interventi volti alla pre- venzione, alla diagnostica di laboratorio, alla dia- gnosi, alla cura e alla riabilitazione, nel rispetto delle relative competenze professionali.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che nel pro- cesso di razionalizzazione del SSN realizzato con il D.L.vo n.502/e2 e successive modificazioni e in- tegrazioni finalizzate a garantire ai cittadini un si- stema sanitario caratterizzato dall'equità ma an- che dall’efficienza operativa e dall'efficacia dei ri- sultati, gli specialisti ambulatoriali, i veterinari e
le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) partecipano al rinnovamento del siste- ma sanitario assicurando:
- un rapporto coordinato con la dirigenza e con tutte le altre attività delle strutture operative del- le aziende sanitarie;
- la disponibilità a concorrere attivamente al de- centramento dell'offerta di prestazioni speciali- stiche anche attraverso le forme organizzative di cui agli artt. 30 bis e 31 bis;
- un'attività flessibile per la pluralità dei servizi, delle sedi di lavoro e la variabilità degli orari;
- un corretto e conveniente rapporto costi/benefici a favore dell'utenza e del SSN.
4. Il livello dell'assistenza specialistica territoriale ri- sponde in ogni branca specialistica alla domanda dell'utenza in modo tale da partecipare al proces- so di deospedalizzazione dell'assistenza contribuen- do alla umanizzazione del rapporto assistenziale, al mantenimento del paziente nel proprio luogo di vita, alla eliminazione degli sprechi, alla riduzio- ne dei tempi di attesa ed alla minimizzazione dei costi.
5. La flessibilità e la territorialità dell'impegno come aspetti caratteristici del rapporto di lavoro disci- plinato dal presente Accordo, divengono strumen- ti incisivi per abbattere, insieme agli altri operato- ri sanitari, le "disuguaglianze nei confronti della salute " per quanto riguarda in particolare l'acces- so ai sistemi di cura.
ART. 13 – CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale, di segui- to denominato Accordo, regola, ai sensi dell’art.8, del D. L.vo 30 dicembre 1ee2, n.502 e successive modificazioni e integrazioni e sulla base delle de- terminazioni regionali in materia, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato, che si instaura tra le Aziende Sanitarie (di seguito denominate aziende) e:
- medici specialisti ed odontoiatri ( di seguito de- nominati specialisti ambulatoriali), ivi compre- si i medici provenienti dal Ministero di Grazia e
Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche a scopo diagnostico, curativo, pre- ventivo e di riabilitazione;
- biologi, chimici e psicologi ( di seguito denomi- nati professionisti), ivi compresi i professionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per l’esecu- zione delle prestazioni professionali proprie del- le categorie così come regolamentate dalle re- lative leggi di ordinamento e dall’art. 1 del DPR n.458/e8;
- medici veterinari a rapporto convenzionale con il SSN, per l’espletamento di attività istituzio- nali.
2. Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti di cui al comma 1, operano in modo coordinato ed inte- grato con le strutture aziendali e gli altri profes- sionisti ed operatori nell’ambito delle attività di assistenza sanitaria territoriale. In tale contesto, essi concorrono a garantire i livelli essenziali di assistenza e la realizzazione degli obiettivi defini- ti dalla programmazione sanitaria regionale e dai programmi attuativi aziendali.
3. Il rapporto con il S.S.N. è da intendersi unico a tut- ti gli effetti, anche se lo specialista ambulatoriale o il professionista svolge la propria attività presso più servizi della stessa azienda o per conto di più aziende.
4. Agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti di cui al comma 1 è riconosciuta e garantita la pie- na autonomia professionale; essi comunque ga- rantiscono la piena disponibilità a forme di coor- dinamento organizzativo ed operativo finalizzato all’integrazione funzionale con gli altri servizi del- l’azienda coinvolti e all’integrazione interprofes- sionale, secondo le rispettive competenze, sulla ba- se degli accordi decentrati.
5. Le aziende, nell'ambito dei propri poteri, si avval- gono, per l'erogazione delle prestazioni speciali- stiche, degli specialisti ambulatoriali e dei profes- sionisti di cui al presente Accordo, utilizzando le ore di attività formalmente deliberate in sede azien- dale e garantendo, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale e delle altre componenti professionali alla copertu- ra delle espansioni di attività dell’area complessi- va dell’assistenza specialistica, in relazione alle fu- ture esigenze, secondo regole e modalità della pro- grammazione sanitaria regionale, con la parteci- pazione della rappresentanza aziendale dei medi- ci specialisti ambulatoriali e delle altre professio- nalità.
1. Al fine di concorrere ad assicurare la tutela della salute degli assistiti nel rispetto di quanto previ- sto dai livelli essenziali e uniformi di assistenza e con modalità rispondenti al livello più avanzato di appropriatezza clinica ed organizzativa, il medico specialista ambulatoriale, espleta le seguenti fun- zioni:
- assume il governo del processo assistenziale rela- tivo a ciascun paziente in carico tenuto conto dei compiti previsti dagli artt. 28, 2e e 2e bis del pre- sente Accordo;
- si fa parte attiva della continuità dell’assistenza per i propri assistiti;
- attraverso le sue scelte diagnostiche, terapeutiche e assistenziali persegue gli obiettivi di salute dei cittadini con il miglior impiego possibile delle ri- sorse.
2. Le funzioni ed i compiti di cui al precedente com- ma costituiscono responsabilità individuali del me- dico.
3. Al fine di espletare i suoi compiti e funzioni nel rispetto dei principi sopra indicati, il medico svol- ge la propria attività facendo parte integrante di un’aggregazione funzionale territoriale di medici specialisti ambulatoriali come definita dall’art. 30 bis e opera all’interno di una specifica unità com- plessa delle cure primarie, quando attivata come previsto dall’art. 31 bis, che può comprendere la collaborazione anche di altri operatori sanitari e sociali.
4. Per ciascun paziente, il medico raccoglie, rende di- sponibili all’azienda sanitaria e aggiorna le infor- mazioni previste dall’art. 28 bis del presente ac- cordo.
5. Ai fini dell’assolvimento dei compiti previsti del DM 4 aprile 2008 e DPCM 26 marzo 2008, per la realizzazione del progetto Tessera Sanitaria e Ri- cetta Elettronica nonché per l’assolvimento dei compiti relativi al flusso informativo di cui all’art. 28 bis, il medico aderisce ed utilizza i sistemi in- formativi messi a disposizione dalle regioni e dal- le aziende secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello regionale.
6. Le funzioni ed i compiti previsti dal presente arti- colo, costituiscono parte integrante dell’ACN e rap- presentano condizioni irrinunciabili per l’accesso ed il mantenimento della convenzione con il SSN.
7. I compiti e le funzioni di cui al presente articolo, ove applicabili, riguardano i medici veterinari e tutti gli altri professionisti di area nei limiti delle relative competenze.
ART. 14 – CONTENUTI DEMANDATI ALLA NEGOZIAZIONE REGIONALE
2. In armonia con quanto definito all’art. 4, al fine di cogliere ogni specificità e novità a livello locale sul piano organizzativo, e consentire al contempo il conseguimento di uniformi livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio nazionale, sono de- mandati alla trattativa regionale, sulla base di in- dirizzi generali individuati nel presente Accordo, per la loro riorganizzazione e definizione i seguen- ti articoli:
Art.17 - Flessibilità operativa, riorganizzazione de- gli orari e mobilità
Art.22 - Assegnazione di turni disponibili a tem- po indeterminato e a tempo determinato
Art.25 - Comitato consultivo regionale
Art.28 - Ruolo professionale dello specialista am- bulatoriale
Art.2e - Doveri e compiti dei professionisti Art.30 - Organizzazione del lavoro
Art.31 - Programmi e progetti finalizzati
Art.35 - Diritto all’informazione e consultazione fra le parti
3. È comunque demandata alla negoziazione regio- nale ogni altra materia esplicitamente rinviata dal presente accordo.
1. Ai sensi del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 di- cembre 1e78, n.833, e dall'art. 4, comma 7, della legge 30/12/1ee1 n.412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Ac- cordo lo specialista ambulatoriale ed il professio- nista che:
a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di li- bero esercizio professionale;
b) svolga attività di medico di medicina generale con- venzionato
c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di li- bera scelta e abbia concorso in una branca diver- sa dalla pediatria;
d) eserciti la Professione medica con rapporto di la- voro autonomo, retribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e che non adottino le clauso- le normative ed economiche del presente Accordo;
e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura conven- zionate o accreditate con il SSN. I medici specia- listi operanti in branche chirurgiche e mediche pos- sono essere autorizzati all’esercizio professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate, qua- lora l’azienda non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica, nel-
le strutture che l’azienda mette a disposizione;
f) svolga attività fiscali nell’ambito dell’azienda con la quale è instaurato il rapporto di lavoro conven- zionale;
g) sia titolare di un rapporto convenzionale discipli- nato dal D.P.R. n.11e/88 e successive modificazio- ni o di apposito rapporto instaurato ai sensi del- l'art. 8, comma 5, del D.L.vo n. 502/e2 e successi- ve modificazioni e integrazioni;
h) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il SSN ai sensi del
D.P.R. n.120/88 e successive modificazioni, o ac- creditate ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/e2 e successive modificazioni e integrazioni;
i) operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni speciali- stiche effettuate in regime di autorizzazione sani- taria ai sensi dell'art. 43 della legge n.833/78 e del- l'art. 8-ter del D.L.vo n. 22e/ee;
l) sia titolare di incarico nei servizi di guardia medi- ca ai sensi del D.P.R. n.2e2/87 e successive modi- ficazioni o di apposito rapporto instaurato ai sen- si dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/e2 e successive mo- dificazioni e integrazioni.
2. E' incompatibile lo svolgimento di attività a tem- po indeterminato con incarichi a tempo determi- nato, all'interno delle strutture del SSN.
3. Per lo specialista ambulatoriale o il professionista incaricato a tempo determinato, le incompatibili- tà, ad esclusione di quanto previsto al precedente comma 2, non operano qualora lo stesso le rimuo- va per tutta la durata dell’incarico.
4. La sopravvenuta, contestata ed accertata insorgen- za di una delle situazioni di incompatibilità previ- ste dal presente Accordo comporta la sospensione e/o la revoca del rapporto convenzionale secondo le procedure di cui al successivo art. 27.
ART. 16 – MASSIMALE ORARIO E LIMITAZIONI
1. L'incarico ambulatoriale, ancorché sommato ad al- tra attività compatibile, non può superare le 38 ore settimanali ed è espletabile presso più posti di la- voro e/o più aziende o altre istituzioni pubbliche.
2. Lo specialista ambulatoriale o il professionista de- ve osservare l'orario di attività indicato nella let- tera di incarico e le aziende provvedono al con- trollo, con gli stessi metodi adottati per i medici dipendenti operanti nel presidio.
3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono effet- tuate trattenute mensili sulle competenze dello spe- cialista ambulatoriale o professionista inadempien- te, previa rilevazione contabile, sulla documenta- zione in possesso dell’azienda delle ore di lavoro
non effettuate, salvo diverse determinazioni fina- lizzate al recupero dell’orario definite con accordi regionali.
4. L’inosservanza ripetuta dell'orario, costituisce in- frazione contestabile, da parte dell’azienda, secon- do le procedure di cui all’art.27, per i provvedi- menti conseguenti.
5. Ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale, lo specia- lista ambulatoriale o il professionista è tenuto a comunicare al Comitato zonale, di cui all’art.24, ogni variazione che intervenga nel proprio stato di servizio. Il Comitato zonale tiene ed aggiorna un apposito schedario nel quale vengono registra- ti i nominativi degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti, l'orario di attività e le modalità di svolgimento presso ciascuna azienda e l'anzianità dell'incarico ambulatoriale.
6. Di ogni variazione del presidio sanitario cui lo specialista ambulatoriale o il professionista sia stato assegnato, del numero delle ore di attività, delle modalità di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le aziende ne danno comunicazione entro dieci giorni al Comi- tato zonale di cui all'art 24, indicandone la de- correnza.
7. Il medesimo Comitato, qualora accerti situazioni di irregolarità, ha l'obbligo di informare le azien- de interessate affinché, sentito lo specialista am- bulatoriale o il professionista, l'orario complessi- vo di attività ambulatoriale sia ricondotto alla mi- sura massima prevista.
8. Il Comitato di cui all'art 24, qualora accerti situa- zioni non conformi alle norme, formula alle azien- de interessate proposte idonee ad assicurare il ri- spetto del presente accordo.
ART.17 – FLESSIBILITÀ OPERATIVA, RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI E MOBILITÀ
1. Al fine di adeguare maggiormente l'offerta di prestazioni o attività specialistiche e professio- nali, alla domanda dell'utenza, le aziende pos- sono adottare provvedimenti tendenti a realiz- zare flessibilità operativa, anche temporanea, dell'orario di servizio in ambito aziendale e for- me di mobilità interaziendale, previo parere del- l’azienda di destinazione, anche a domanda del- lo specialista ambulatoriale o professionista in- teressato, fermo restando il mantenimento del- l'orario complessivo di incarico. I provvedimen- ti sono adottati nel rispetto dei criteri generali previamente concordati, in sede regionale, in materia di mobilità.
2. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere comunicati al Comitato di cui all'art. 24,
contestualmente alla notificazione all’interessato. Qualora non sussista il consenso dello specialista ambulatoriale o del professionista interessato, de- ve essere acquisito preventivo parere del Comita- to di cui all’art.24.
3. La mancata accettazione del provvedimento, do- po aver espletato la procedura di cui al comma 2, comporta la decadenza dall'incarico per le ore og- getto del trasferimento.
4. Nel caso di non agibilità temporanea della strut- tura, l'azienda assicura l'impiego temporaneo del- lo specialista in altra struttura idonea senza dan- no economico per l'interessato.
ART.18 – RIDUZIONE DELL’ORARIO DI ATTIVITÀ
1. In caso di persistente contrazione dell’attività, do- cumentata attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell’arco di un anno, pre- vio espletamento delle misure di cui all’art.17, l’azienda può disporre la riduzione dell’orario di attività di uno specialista ambulatoriale o di un professionista.
2. L’azienda non può adottare il provvedimento di ri- duzione dell’orario, qualora la contrazione dell’at- tività sia dipendente da specifiche carenze tecni- co-organizzative dell’azienda e sempreché lo spe- cialista ambulatoriale o il professionista le abbia evidenziate per iscritto ed in tempo utile ai respon- sabili del presidio.
3. L'eventuale provvedimento di riduzione, di cui al comma 1, da adottarsi da parte dell’azienda, pre- vio parere del Comitato di cui all'art 24 e sentito l'interessato, ha comunque effetto non prima di 45 giorni dalla comunicazione.
4. Contro i provvedimenti di riduzione dell'orario di attività è ammessa da parte dell'interessato oppo- sizione al Direttore generale dell'azienda entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione scritta.
5. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedi- mento.
6. Il Direttore generale dell’azienda decide sull'oppo- sizione sentito l'interessato e previo parere del Co- mitato di cui all'art. 24 da esprimersi entro 30 gior- ni dalla richiesta.
7. Lo specialista ambulatoriale o il professionista può chiedere la riduzione dell'orario di attività, in mi- sura non superiore alla metà delle ore di incarico assegnate, con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Una successiva richiesta potrà essere pre- sentata solo dopo un anno dalla data di decorren- za dell’orario ridotto.
ART.19 – CESSAZIONE DELL’INCARICO
1. L'incarico può cessare per rinuncia dello specia- lista ambulatoriale e del professionista, o per re- voca della azienda nei casi indicati al seguente comma 4, da comunicare a mezzo di raccoman- data A/R.
2. La rinuncia ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricezione della lettera di comunica- zione.
3. Su specifica richiesta dell’interessato l'azienda, va- lutate le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.
4. La revoca dell'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi:
a) compimento del 65° anno di età, ai sensi del- l’art.15-nonies, del D.L.vo n.502/e2 e successi- ve modificazioni e integrazioni, fatto salvo che è facoltà dello specialista ambulatoriale e del professionista convenzionato di mantenere l’in- carico per il periodo massimo di un biennio ol- tre il 65° anno di età, in applicazione dell’art.16 del D. L.vo n.503/e2.
b) cancellazione dall'Albo professionale;
c) sopravvenuta, accertata e notificata incompati- bilità ai sensi del precedente art. 15;
d) condanna passata in giudicato per qualsiasi de- litto non colposo punito con la reclusione;
e) aver compiuto il periodo massimo di conserva- zione del posto previsto dal successivo art. 37 in caso di malattia;
f) incapacità psico-fisica a svolgere l'attività con- venzionale, accertata da apposita Commissione medico legale aziendale, ai sensi della legge n.2e5/e0. Il componente, di cui all’art.1,comma 3, della legge citata, è nominato dal Comitato zonale.
g) provvedimento disciplinare adottato ai sensi del- l'art.27, comma e, lett. d).
ART.20 – SOSPENSIONE DELL’INCARICO
1. L'incarico ambulatoriale è sospeso in caso di:
a) sospensione dall'Albo professionale;
b) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 27;
c) emissione, da parte dell’Autorità Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della libertà personale;
d) attribuzione di incarico aziendale di struttura semplice o complessa per tutta la durata dello stesso. In tale caso allo specialista ambulatoria- le o al professionista interessato, è mantenuto il fondo previdenziale di provenienza.
ART.21 – GRADUATORIE - DOMANDE - REQUISITI
1. Il professionista, medico specialista, il medico ve- terinario e delle altre professionalità sanitarie di cui al presente Accordo, che aspiri a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strut- ture del SSN, in qualità di sostituto o incaricato, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno - a mezzo raccomandata A/R o me- diante consegna diretta al competente ufficio del Comitato zonale nel cui territorio di competenza aspiri ad ottenere l'incarico - apposita domanda redatta come da modelli allegati B e B bis. Sono fatte salve diverse determinazioni definite dalla Regione.
2. Qualora l’azienda comprenda comuni di più pro- vince la domanda deve essere inoltrata al Comita- to zonale della provincia in cui insiste la sede le- gale dell'azienda.
3. La domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n.445/00, atte a provare il pos- sesso dei titoli professionali conseguiti fino al 31 dicembre dell’anno precedente elencati nella di- chiarazione stessa.
5. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro prov- vedimento conseguente, l'aspirante deve possede- re i seguenti requisiti:
a) essere iscritto all'Albo professionale;
a1) possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medi- cina veterinaria, psicologia, scienze biologiche, chimica, ovvero la laurea specialistica della clas- se corrispondente.
b) possedere il titolo per l'inclusione nelle gradua- torie delle branche principali della specialità me- dica, veterinaria o della categoria professiona- le interessata, previste negli allegati A ed A bis. Il titolo è rappresentato dal diploma di specia- lizzazione in una delle branche principali della specialità. Per la branca di odontostomatologia è titolo valido per l'inclusione in graduatoria an- che l'iscrizione all'Albo professionale degli Odon- toiatri di cui alla legge n. 40e/85. Il titolo di spe- cializzazione in psicoterapia, riconosciuto ai sen- si degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1e8e, n. 56, come equipollente al diploma rila- sciato dalle corrispondenti scuole di specializ- zazione universitaria, deve intendersi valido in riferimento allo psicologo per la disciplina di psicologia ed al medico o allo psicologo per la disciplina di psicoterapia.
6. La domanda di inclusione in graduatoria deve es- sere rinnovata di anno in anno e deve contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o pro-
fessionali che comportino modificazioni nel prece- dente punteggio a norma degli allegati A ed A bis.
7. Il Comitato di cui all'art. 24, ricevute le domande entro il 31 gennaio di ciascun anno, provvede en- tro il 30 settembre alla formazione di una gradua- toria per titoli, con validità annuale:
- per ciascuna branca specialistica, secondo i cri- xxxx di cui all’allegato A, parte seconda, relati- vamente agli specialisti ambulatoriali e ai vete- rinari;
- per ciascuna categoria professionale, secondo i criteri di cui all’allegato A parte seconda, per gli altri professionisti.
8. Il Direttore generale dell'azienda ove ha sede il Co- mitato di cui all’art.24, ne cura la pubblicazione mediante affissione all’Albo aziendale per la dura- ta di 15 giorni, e contemporaneamente le inoltra ai rispettivi Ordini e al Comitato zonale, ai fini del- la massima diffusione.
e. Entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante raccomandata A/R, al Comitato zonale, istanza motivata di riesame del- la loro posizione in graduatoria.
10. Le graduatorie definitive predisposte dal Comita- to zonale sono approvate dal Direttore generale dell’azienda e inviate alla Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regio- ne entro il 31 dicembre di ciascun anno.
11. La pubblicazione costituisce notificazione ufficia- le agli interessati e alle aziende.
12. L'Assessorato regionale alla sanità cura l'immedia- to invio del Bollettino Ufficiale agli Ordini interes- sati e alle aziende sedi dei Comitati zonali.
13. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presen- tazione della domanda.
ARTICOLO PARZIALMENTE MODIFICATO SECONDO QUANTO PREVISTO ALL’ART. 9 DELL’ADDENDUM
ART.22 – ASSEGNAZIONE DI TURNI DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO
1. I provvedimenti adottati dalle aziende per l’attiva- zione di nuovi turni, per l’ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponi- bili, vengono pubblicati da ciascuna azienda sul- l'albo del Comitato Zonale a cura dello stesso nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese.
2. Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti aspi- ranti al turno disponibile, dal 1° al 10° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, de- vono comunicare con lettera raccomandata, la pro- pria disponibilità al Comitato zonale, il quale in- dividua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza
del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 23.
3. E’ demandata alla contrattazione regionale la de- finizione dei contenuti e delle modalità di attua- zione dei commi successivi, secondo quanto dispo- sto dall’art. 14 del presente Accordo.
4. Solo qualora la pubblicazione dei turni disponibili inerenti una branca specialistica o area professiona- le, di cui al presente Accordo, contenga la richiesta di possesso di particolari capacità professionali, la scelta dello specialista ambulatoriale o del professio- nista, avviene, previa valutazione secondo criteri de- finiti nell’Accordo regionale, da parte di una com- missione aziendale paritetica, composta da speciali- sti delegati dall’azienda e specialisti ambulatoriali o professionisti di cui al presente accordo designati dai membri di categoria del Comitato zonale.
5. In sede di pubblicazione dei turni vacanti di psi- cologia e di psicoterapia, le aziende devono speci- ficare se i turni sono destinati a medici specialisti in psicologia o a professionisti psicologi.
ARTICOLO PARZIALMENTE MODIFICATO SECONDO QUANTO PREVISTO ALL’ART. 9 DELL’ADDENDUM
1. Premesso che lo specialista ambulatoriale o il pro- fessionista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo, in una sola branca me- dica specialistica, o area professionale e all'inter- no di uno o più ambiti zonali della stessa regione o ambiti zonali di altra regione confinante, e che le ore di attività sono ricoperte attraverso confe- rimento di nuovo incarico o aumenti di orario nel- la stessa branca o area professionale, attraverso riconversione in branche diverse per l'attribuzio- ne dei turni comunque disponibili, di cui all'art.22 comma 1, l'avente diritto è individuato attraverso il seguente ordine di priorità:
a) titolare di incarico a tempo indeterminato che, nella specialità o area professionale esercitata, svolga nell’ ambito zonale in cui è pubblicato il turno, esclusivamente attività ambulatoriale re- golamentata dal presente Accordo; titolare di incarico a tempo indeterminato nella specialità presso l’INAIL e il SASN; medico generico am- bulatoriale, di cui alla norma finale n. 5 del pre- sente Accordo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richie- sta al Comitato zonale di ottenere un incarico medico specialistico nella branca di cui è in pos- sesso del titolo di specializzazione, per un nu- mero di ore non superiore a quello dell'incarico
di cui è titolare; è consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da spe- cialista ambulatoriale non copra per intero l'ora- rio di attività che il medico stesso svolgeva co- me generico di ambulatorio;
b) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo, in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale di altra regione confinante. Relativamen- te all'attivita' svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. b) allo specialista am- bulatoriale e al professionista non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 46;
c) specialista titolare di incarichi in branche diver- se e che esercita esclusivamente attivita' ambu- latoriale regolamentata dal presente Accordo, il quale richiede di concentrare in una sola bran- ca il numero complessivo di ore di incarico;
d) titolare di incarico a tempo indeterminato in al- tro ambito zonale, che faccia richiesta al Comi- tato zonale di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità;
e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che esercita esclusivamen- te attività ambulatoriale regolamentata dal pre- sente Accordo e chiede il passaggio in altra bran- ca della quale è in possesso del titolo di specia- lizzazione;
f) titolare di incarico a tempo indeterminato nel- lo stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attività sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'art. 16;
g) titolare di incarico a tempo indeterminato pres- so il Ministero della Difesa, il Ministero di Gra- zia e Giustizia;
h) titolare di incarico a tempo determinato, ai sen- si del successivo comma 10, secondo l’ordine di precedenza di cui alle precedenti lettere, che fac- cia richiesta di incremento di orario o di trasfe- rimento;
i) specialista ambulatoriale titolare di pensione a carico di Enti diversi dall'ENPAM;
l) medico di medicina generale, medico speciali- sta pediatra di libera scelta, medico di medici- na dei servizi, medico della continuità assisten- ziale, medico dipendente di struttura pubblica che esprima la propria disponibilità a converti- re completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del ti- tolo di specializzazione della branca in cui par- tecipano e matureranno anzianità giuridica a far data dall’incarico.
2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera dalla a) alla l), l'anzianità del ser-
vizio riconosciuto ai fini della prelazione, costitui- sce titolo di precedenza; in caso di pari anzianità di servizio è data precedenza all'anzianità di spe- cializzazione, e successivamente, all'anzianità di laurea ed in subordine all’età anagrafica.
3. In ogni caso, allo specialista ambulatoriale o al professionista, disponibile ad assumere l'incarico ai sensi del comma 1 non è consentito il trasferi- mento qualora non abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 18 mesi nell'incarico in atto, al- la data di scadenza del termine stabilito per la pre- sentazione della dichiarazione di disponibilità.
4. Lo specialista ambulatoriale o il professionista in posizione di priorità, viene invitato dal Comitato zonale a comunicare l’accettazione/rinuncia all’in- carico, da inoltrare entro 20 giorni all’azienda. Al- la comunicazione di disponibilità dovrà essere al- legata, pena l’esclusione dall’incarico, l’autocerti- ficazione informativa di cui all’allegato B parte se- conda. La formalizzazione dell'incarico, dovrà av- venire entro il termine di trenta giorni dal ricevi- mento della dichiarazione. Le regioni possono de- finire diverse procedure, tese allo snellimento bu- rocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento dell'incarico, sentiti i sindacati di cui all’art.34, comma 12.
5. In deroga alle priorità ed alle procedure di cui ai commi che precedono, le aziende provvedono:
- prioritariamente alla copertura di turni vacan- ti, per il numero di ore disponibili, mediante assorbimento di specialisti ambulatoriali o pro- fessionisti titolari di incarico a tempo indeter- minato nella stessa branca o area professiona- le, già regolato a termini convenzionali pres- so il Ministero della Difesa, in quanto desti- natari di provvedimenti di risoluzione del rap- porto di lavoro o di collocamento in mobilità in esecuzione della legge n.226/04 e limitata- mente ai convenzionati notificati dal suddet- to Ministero;
- qualora per una determinata branca speciali- stica o area professionale si verifichi un incre- mento delle richieste di prestazioni, l’azienda, sentiti i Sindacati di cui all'art. 34 comma 13, ha la facoltà di attribuire aumenti di orario ad uno o più specialisti ambulatoriali o profes- sionisti che prestano servizio nella branca o area professionale, sempreché il sanitario in- teressato al provvedimento svolga in via esclu- siva attività professionale ai sensi del presen- te Accordo.
6. L’azienda deve notificare al Comitato zonale entro 15 giorni dal provvedimento, il nominativo del sanitario cui è stato incrementato l'orario e la con- sistenza numerica dell'orario aumentato.
7. In attesa del conferimento dei turni disponibili se-
condo le procedure su indicate l’azienda, provve- dendo a pubblicare il turno trimestralmente, può conferire incarichi provvisori secondo l'ordine del- le rispettive graduatorie o, in mancanza, ad uno specialista ambulatoriale o professionista disponi- bile, con priorità per i non titolari di altro incari- co e non in posizione di incompatibilità. L'incari- co provvisorio non può avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili allo stesso sa- nitario, per altri sei mesi una sola volta, e cessa in ogni caso con la nomina del titolare.
8. Allo specialista ambulatoriale incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto all'art. 40, comma 4, per i sostituti non titolari di altro incarico.
e. Al professionista incaricato in via provvisoria spet- ta lo stesso trattamento previsto all’art.40, comma 5, per i sostituti non titolari di incarico.
10. Qualora sussistano ancora turni vacanti, le azien- de procedono alla assegnazione dei turni a specia- listi ambulatoriali o professionisti non ancora ti- tolari di incarico presenti nelle graduatorie di cui all’art. 21 del presente Accordo in vigore il primo giorno utile per la domanda, che abbiano espres- so la propria disponibilità all’atto della pubblica- zione dei turni vacanti, secondo l’ordine di gra- duatoria.
Gli incarichi hanno durata annuale e sono rinno- vati automaticamente alla scadenza al sanitario in- teressato, salvo comunicazione motivata all’inte- ressato con lettera A/R, almeno 30 giorni prima della scadenza dell’incarico.
11. Esperite inutilmente le procedure di cui ai commi precedenti, l’azienda può conferire l’incarico ad uno specialista ambulatoriale o professionista di- chiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Accordo. L’incarico, di dura- ta annuale, è rinnovabile con esplicito provvedi- mento se nuovamente e inutilmente esperite le pro- cedure di cui ai commi precedenti.
12. Allo specialista ambulatoriale e al professionista incaricato a tempo determinato, compete il tratta- mento economico di cui all’art 50.
13. Le aziende, valutate la programmazione regiona- le dell’attività specialistica e il permanere delle esi- genze organizzative e di servizio, decorsi 12 mesi dal conferimento possono trasformare gli incari- chi, già assegnati a tempo determinato, in incari- chi a tempo indeterminato, con applicazione del relativo trattamento economico e normativo. La trasformazione di un incarico da tempo determi- nato a tempo indeterminato avviene con provve- dimento del Direttore Generale, sulla base delle intese definite con accordo regionale. Il provvedi- mento di trasformazione viene comunicato al Co- mitato Zonale.
14. La non accettazione, da parte dello specialista am- bulatoriale e del professionista, dell'incarico a tem- po indeterminato, comporta la revoca del rappor- to convenzionale.
ART.24 – COMITATO CONSULTIVO ZONALE
1. In ogni ambito provinciale, comprensivo di una o più aziende, è costituito un Comitato consultivo zonale.
2. Il Comitato ha sede presso l'azienda individuata ai sensi del precedente Accordo nazionale.
3. L'azienda sede del Comitato zonale, d'intesa con l'Assessorato alla Sanità della Regione, è tenuta ad assicurare i mezzi finanziari, i locali ed il persona- le assegnato per livelli funzionali a tale attività, facente parte della sua struttura amministrativa, per lo svolgimento dei compiti del Comitato e per consentire al segretario l'espletamento di tutte le funzioni attribuite al Comitato stesso. Le aziende interessate allo stesso Comitato concorrono agli oneri sostenuti in rapporto proporzionale al nu- mero di abitanti, con le modalità definite dalla Re- gione.
4. Il Comitato è composto da:
a) il Direttore generale dell'azienda, o da un suo delegato, che ne assume le presidenza;
b) cinque rappresentanti tecnici per le aziende del- la provincia, designati di intesa dai Direttori ge- nerali delle aziende;
c) sei rappresentanti degli specialisti ambulatoria- li di cui al presente Accordo, operanti nell’am- bito zonale.
5. Tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali vengono eletti, secondo le procedure di cui al suc- cessivo art.26, gli altri tre rappresentanti vengono designati, tra gli specialisti ambulatoriali operan- ti nell'ambito zonale, dai Sindacati di cui all'art. 34 comma 12, nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato, con un numero di deleghe non inferiore al 3% delle deleghe provinciali. I rap- presentanti sono individuati dai tre sindacati con maggiore consistenza associativa provinciale. Qua- lora uno o più sindacati non abbiano la possibili- tà di designare un proprio rappresentante, i mem- bri mancanti sono nominati dal sindacato con mag- giore consistenza associativa provinciale.
6. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente eletti e in- dividuati, con le stesse modalità, altrettanti mem- bri supplenti i quali subentreranno in caso di as- senza di uno o più titolari.
7. Quando gli argomenti all’ordine del giorno riguar- dano i medici veterinari e gli altri professionisti di cui al presente accordo, i tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali designati dai sindacati, so- no sostituiti da tre rappresentanti per ciascuna del-
le categorie interessate, designati dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi. Detti no- minativi saranno segnalati al presidente del comi- tato zonale entro 15 giorni dalla costituzione del comitato stesso.
8. Il Comitato è costituito con provvedimento del Di- rettore generale dell'azienda, che procede alla no- mina dei componenti.
e. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) formazione delle graduatorie;
b) gestione unitaria del rapporto relativamente agli specialisti ambulatoriali ed ai professioni- sti che operano presso più aziende dello stes- so ambito zonale, o presso le istituzioni di cui alla dichiarazione a verbale n.2 del presente Accordo, nonché tenuta ed aggiornamento di un apposito schedario dei singoli incaricati presso le singole aziende con l'indicazione dei giorni e dell'orario di attività in ciascun presi- dio, delle date di conseguimento dell'incarico e degli incrementi orari, delle attività rilevan- ti ai fini della determinazione dei massimali orari di cui all'art. 16, del sopravvenire di mo- tivi di incompatibilità di cui all'art. 15, della certificazione dello stato di servizio dei sani- tari, nonché di ogni altra attività prevista dal presente Accordo;
c) indicazione, all’azienda che deve conferire l'in- carico, e alle istituzioni di cui alla dichiarazio- ne a verbale n.2 del presente Accordo, del no- minativo del sanitario avente diritto all'aumen- to di orario e a ricoprire il turno vacante;
d) evidenziazione ed aggiornamento delle posi- zioni degli specialisti ambulatoriali ed altri professionisti, sia incaricati che in graduato- ria, ai fini:
- dell'accertamento delle incompatibilità e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, non- ché del possesso dei titoli e requisiti previsti dal- le stesse; verifica della certificazione di compa- tibilità con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e private, presso cui il sa- nitario presta servizio al momento in cui nei confronti del sanitario stesso deve essere con- ferito un nuovo incarico o deve essere dato un aumento di orario di attività dell'incarico in at- to svolto;
- della formulazione alle aziende, sulla base del- le domande ricevute, delle proposte di trasferi- mento o accentramento dell'incarico in una se- de più vicina alla residenza del sanitario anche nell'ambito dello stesso Comune;
e) procedure di cui agli articoli 17 e 18 del presen- te Accordo.
10. Il Comitato svolge funzioni consultive a richiesta dei Direttori generali delle aziende in merito alle
attività previste dal presente Accordo.
11. Il Comitato, qualora a richiesta di una delle parti debba trattare specifici aspetti riguardanti una sin- gola azienda o una delle istituzioni di cui alla di- chiarazione a verbale n.2 del presente Accordo, può essere integrato dal titolare, o suo delegato, del po- tere di rappresentanza dell’azienda interessata o dell’istituzione, qualora non facente già parte del Comitato, e da uno specialista ambulatoriale o pro- fessionista titolare d'incarico designato dai com- ponenti di categoria membri del Comitato zonale.
12. Il Comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese e in tutti i casi di richiesta di una delle parti.
13. Il Comitato è validamente riunito qualunque sia il numero dei componenti presenti e delibera a mag- gioranza.
14. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
15. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzio- nario o dirigente indicato dall’azienda sede del Co- mitato. Il segretario risponde degli atti inerenti al- le sue funzioni al presidente del Comitato.
16. I pareri di competenza dei Comitati sono obbli- gatori e devono essere resi entro trenta giorni. I pareri sono vincolanti nei casi espressamente pre- visti.
ART. 25 – COMITATO CONSULTIVO REGIONALE
1. In ciascuna Regione è istituito, con provvedimen- to dell'Amministrazione regionale, un Comitato consultivo composto da:
a) l'Assessore regionale alla Sanità, o un suo de- legato, che ne assume la presidenza;
b) cinque membri rappresentanti delle aziende, in- dividuati dalla Regione;
c) sei membri rappresentanti degli specialisti am- bulatoriali operanti nella regione, di cui al pre- sente Accordo.
2. Tre rappresentanti degli specialisti ambulatoria- li vengono eletti, secondo le procedure di cui al successivo art. 26, gli altri tre rappresentanti ven- gono designati, tra gli specialisti ambulatoriali operanti nella regione, dai Sindacati di cui al- l'art. 34 comma 12, nella misura di un rappre- sentante per ciascun Sindacato, con un numero di deleghe non inferiore al 3% delle deleghe re- gionali. I rappresentanti sono individuati dai tre sindacati con maggiore consistenza associativa regionale. Qualora uno o più sindacati non ab- biano la possibilità di designare un proprio rap- presentante, i membri mancanti sono nominati dal sindacato con maggiore consistenza associa- tiva regionale.
3. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente eletti e in- dividuati, con le stesse modalità, altrettanti mem-
bri supplenti i quali subentreranno in caso di as- senza di uno o più titolari.
4. Quando gli argomenti all’ordine del giorno riguar- dano i medici veterinari e gli altri professionisti di cui al presente accordo, i tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali designati dai sindacati, so- no sostituiti da tre rappresentanti per ciascuna del- le categorie interessate, designati dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi. Detti no- minativi saranno segnalati al presidente del comi- tato regionale entro 15 giorni dalla costituzione del comitato stesso.
5. E’ demandata alla contrattazione regionale la de- finizione dei contenuti e delle modalità di attua- zione dei commi successivi, secondo quanto dispo- sto dall’art. 14 del presente Accordo.
6. Il Comitato regionale ha compiti di:
a) proposta e parere in ordine ai provvedimenti di competenza regionale;
b) linee di indirizzo alle aziende in merito alla cor- retta ed uniforme interpretazione e applicazio- ne delle norme del presente Accordo.
7. La sede del comitato e le modalità di funzionamen- to sono definite dalla Regione, sentiti i Sindacati di cui all’art. 34, comma 12.
ARTICOLO PARZIALMENTE MODIFICATO SECONDO QUANTO PREVISTO ALL’ART. 9 DELL’ADDENDUM
ART.26 – MODALITA’ DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI
1. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti am- bulatoriali nei Comitati di cui agli art. 24 e 25, so- no svolte, di norma, nella stessa tornata elettora- le ed entro e0 giorni dall’entrata in vigore del pre- sente Accordo, a cura degli Ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della col- laborazione dei Sindacati di cui all’art. 34, comma 12 che se ne assumono preventivamente anche l’onere economico, pena l’esclusione dalla torna- ta elettorale e dalle designazioni di cui all’art. 24 commi 5, 6 e 7 e art. 25 commi 2,3 e 4.
2. Qualora sia trascorso inutilmente il periodo di e0 giorni previsto al comma 1, le procedure di elezio- ne devono comunque essere attivate su richiesta scritta di una delle parti.
3. Ai fini dell'elezione degli specialisti ambulatoriali nel Comitato regionale, l’Ordine dei Medici e de- gli Odontoiatri del capoluogo di regione, raccoglie ed assembla i risultati delle votazioni provinciali e trasmette all’Assessorato regionale alla Sanità la lista definitiva degli eletti in base al numero di pre- ferenze.
ART. 27 – COMMISSIONE DI DISCIPLINA
1. Le infrazioni agli obblighi e doveri derivanti dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi regio- nali ed aziendali, sono formalmente contestate per iscritto allo specialista ambulatoriale e al profes- sionista, comunque incaricato, dal Responsabile della struttura aziendale di appartenenza, entro 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscen- za. Lo specialista ambulatoriale o il professionista ha la possibilità di produrre le proprie controde- duzioni entro 20 giorni dalla data di ricezione del- la contestazione. Gli atti relativi al procedimento vengono trasmessi alla competente Commissione di disciplina.
2. Con provvedimento del Direttore generale del- l'azienda, è istituita una Commissione aziendale di disciplina composta da:
a) tre membri di parte pubblica;
b) tre rappresentanti degli specialisti ambulatoria- li o tre rappresentanti delle altre professionali- tà sanitarie di cui al presente Accordo, secondo il caso in esame. Tali rappresentanti sono desi- gnati, tra gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti operanti nell’azienda, da parte dei Sindacati di cui all'art. 34 comma 13.
3. Il Presidente è individuato all'interno della Com- missione dai componenti; in caso di mancata in- tesa svolge le funzioni di Presidente il più anzia- no di età.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzio- nario indicato dall’azienda.
5. La Commissione ha sede presso l'azienda che ne assume gli oneri di funzionamento.
6. La Commissione esamina i casi degli specialisti am- bulatoriali e degli altri professionisti ad essa defe- riti, iniziando la procedura entro 30 giorni dal de- ferimento, sente il sanitario ove lo richieda, e adot- ta le conseguenti decisioni.
7. La Commissione è validamente riunita se è presen- te la maggioranza dei suoi componenti; le delibe- razioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.
8. In caso di parità di voti prevale il voto del Presi- dente.
e. La Commissione decide con atto motivato sull’ar- chiviazione del caso o sull’irrogazione di una del- le seguenti sanzioni, secondo la gravità dell’infra- zione:
a) Richiamo. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla possibilità di avvalersi del- l’assegnazione dei turni di cui all'art. 22.
b) Diffida. La diffida comporta la sospensione per quattro turni dalla possibilità di avvalersi del- l’assegnazione dei turni di cui all'art. 22.
c) Sospensione del rapporto :
- per recidiva per inadempienza già oggetto di richiamo o di diffida;
- per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizio- ne di vantaggi personali;
- per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nel- l'ambito della struttura pubblica;
- per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilità, limitazioni orarie, percepimento di indebito emolumento.
Il provvedimento comporta la sospensione dal rapporto convenzionale fino ad un massimo di due anni e preclude la possibilità di avva- lersi dell’assegnazione dei turni di cui all’art. 22 per almeno quattro turni. L’esclusione dal- l’assegnazione dei turni non può comunque superare i due anni dalla data di inizio della sospensione.
d) Revoca:
- per recidiva specifica di infrazioni che han- no già portato alla sospensione del rapporto;
- per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuratesi come reati, per le quali siano state accertate gravissime respon- sabilità;
- per mancato adempimento ai compiti previ- sti all’art. 13 bis.
10. La decisione della Commissione è comunicata, a cura del Presidente e per mezzo di lettera racco- mandata A/R, al Direttore generale dell'azienda perché sia formalmente recepita con proprio provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ordine Professionale di compe- tenza e al Presidente del Comitato di cui all'art. 24, che ne dà notizia alle altre aziende cointe- ressate per l'adozione dei provvedimenti di com- petenza.
Il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro 180 giorni dalla contestazione dell’addebito al medico. Trascorso tale termine il procedimento si estingue.
11. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle san- zioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro ir- rogazione. Le violazioni e le infrazioni si prescri- vono dopo cinque anni dalla loro commissione.
ART. 28 – RUOLO PROFESSIONALE DELLO SPECIALISTA AMBULATORIALE
1. Lo specialista incaricato ai sensi del presente Ac- cordo, concorre ad assicurare - nell'ambito delle attività distrettuali e territoriali come individuate dal Piano sanitario nazionale e dai piani sanitari regionali vigenti- l'assistenza primaria unitamen- te agli altri operatori sanitari e svolge le attività
di assistenza specialistica di cui al successivo com- ma 4.
2. Ai sensi dell'art. 3-sexies, comma 2, del D.L.vo n.22e/ee, lo specialista partecipa di diritto, in- sieme al rappresentante dei medici di medicina generale e al rappresentante dei pediatri di libe- ra scelta, all'ufficio di coordinamento delle atti- vità distrettuali . Lo specialista è individuato con modalità definite a livello regionale. Con le stes- se modalità è individuato lo specialista parteci- pante al collegio di direzione aziendale, ed agli altri pertinenti organi collegiali previsti dall’at- to aziendale.
3. E’ demandata alla contrattazione regionale la de- finizione dei contenuti e delle modalità di attua- zione dei commi successivi, secondo quanto dispo- sto dall’art.14 del presente Accordo.
4. Lo specialista deve assolvere tutti i compiti ine- renti lo svolgimento delle attività specialistiche di competenza, fermo restando il rispetto dei doveri deontologici la cui valutazione è di competenza dell'Ordine provinciale di iscrizione. Le prestazio- ni dello specialista riguardano tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica tecnicamente ese- guibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ospedaliera, in sede ambulatoriale, domiciliare, di assistenza programmata a soggetti nel domicilio personale, di assistenza nelle residenze protette, di assistenza domiciliare integrata e negli ambu- latori dei medici di medicina generale e dei pedia- tri di libera scelta e nelle altre sedi individuate al- l’art.32.
5. Nello svolgimento della propria attività lo specia- lista:
a) assicura l’assistenza specialistica in favore dei cittadini, utilizza i referti degli accertamenti dia- gnostici già effettuati, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitan- do inutili duplicazioni di prestazioni sanitarie, redige le certificazioni richieste;
b) collabora al contenimento della spesa sanita- ria secondo i principi dell’appropriatezza pre- scrittiva, e alle attività di farmacovigilanza pubblica;
c) partecipa alle disposizioni aziendali in materia di preospedalizzazione e di dimissioni protette ed alle altre iniziative aziendali in tema di assi- stenza sanitaria, anche con compiti di organiz- zazione e coordinamento funzionale e gestiona- le secondo quanto previsto dagli artt. 30 bis e 31 bis;
d) realizza le attività specialistiche di supporto e di consulenza richieste dall'azienda per i propri fi- ni istituzionali;
e) assicura il consulto con il medico di famiglia e il pediatra di libera scelta, previa autorizzazio-
ne dell’azienda, nonché il consulto specialistico interdisciplinare;
f) partecipa, sulla base di accordi di livello regio- nale, alle sperimentazioni cliniche;
g) lo specialista è tenuto a partecipare alle attivi- tà formative programmate dall’azienda anche secondo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 30 bis.
6. Ai sensi del D.L.vo 22e/ee, art. 3 quinquies la par- tecipazione degli specialisti nelle articolazioni or- ganizzative del distretto che attuano l’assistenza primaria, al fine di favorire la realizzazione di percorsi integrati sia con l’attività di assistenza primaria che con quella ambulatoriale ospedalie- ra, nonché la gestione clinica complessiva del pa- ziente fino alla definizione del problema e al rin- vio al medico di famiglia o pediatra di libera scel- ta, è definita con accordi di livello regionale con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 34, com- ma 12.
10. Nell'attività di diagnosi e cura, prevenzione e ria- bilitazione il medico specialista è tenuto alla com- pilazione dei referti sull'apposito modulario e con apposizione di firma e timbro che rechi anche la qualifica specialistica.
11. Per le proposte d'indagini specialistiche e le pre- scrizioni di specialità farmaceutiche e di galenici lo specialista ambulatoriale utilizza il ricettario del SSN, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti regionali.
12. Lo specialista ambulatoriale convenzionato adot- ta le disposizioni aziendali in merito alle modali- tà di prescrizione ed erogazione delle specialità me- dicinali, ivi compresi i piani terapeutici, riguardan- ti particolari patologie in analogia a quanto pre- visto per i medici dipendenti.
ART. 28 BIS – FLUSSO INFORMATIVO
1. Dal 1° gennaio 200e, il medico specialista am- bulatoriale rende disponibili alla propria azien- da sanitaria le informazioni relative ai compiti di cui all’art. 13 bis, come definiti a livello re- gionale.
2. Tali informazioni saranno trasmesse dai medici convenzionati tramite il sistema informatico delle Aziende e/o delle Regioni per le finalità di gover- xxxxx del SSR. Le suddette informazioni, elabora- te a cura dell’Azienda, regolarmente trasmesse in forma aggregata ai componenti dei Comitati Re- gionali, sono patrimonio della stessa Azienda e dei medici e vengono utilizzate per le finalità di co- mune interesse.
3. Il flusso informativo di cui ai commi precedenti potrà essere avviato solo dopo adeguata valuta- zione sulla sicurezza delle infrastrutture, nonché
nel rispetto della normativa sulla privacy e senza oneri tecnici ed economici per la trasmissione a carico dei medici convenzionati.
ART. 28 TER – TESSERA SANITARIA E RICETTA ELETTRONICA
1. Dal momento dell’avvio a regime da parte della Regione o Provincia Autonoma di appartenenza, del progetto Tessera Sanitaria-collegamento in re- te dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dal- la normativa nazionale e dagli accordi tra lo Sta- to e la singola regione, il medico prescrittore in rapporto di convenzione con il SSN è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al DPCM 26 marzo 2008 così come definito ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5.
2. In caso di inadempienza il medico di cui al prece- dente comma è soggetto alla riduzione del tratta- mento economico complessivo in misura pari al 1,15 % su base annua.
3. L’inadempienza e la sua durata su base mensile so- no documentate attraverso le verifiche del Siste- ma Tessera Sanitaria.
4. La relativa trattenuta è applicata dall’ Azienda sa- nitaria sul trattamento economico percepito nel mese successivo al verificarsi dell’inadempienza.
5. La riduzione non è applicata nei casi in cui l’ina- dempienza dipenda da cause tecniche non lega- te alla responsabilità del medico e valutate tra- mite le verifiche disposte dal Sistema Tessera Sa- nitaria.
6. L’eventuale ricorso da parte del medico è valutato dalla Commissione di Disciplina secondo le moda- lità previste dall’art. 27.
ART. 29 – DOVERI E COMPITI DEI PROFESSIONISTI (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI)
1. È demandata alla contrattazione regionale la de- finizione dei contenuti e delle modalità di attua- zione dei commi successivi, secondo quanto dispo- sto dall’art. 14 del presente Accordo.
2. Il professionista incaricato ai sensi del presente Ac- cordo deve:
a) attenersi alle disposizioni che l’azienda emana per il buon funzionamento dei presidi e il per- seguimento dei fini istituzionali;
b) eseguire le prestazioni professionali proprie del- le categorie così come regolamentate dalle re- lative leggi di ordinamento e dall’art.1 del D.P.R. n.458/e8;
c) partecipare ai programmi e ai progetti finaliz- zati;
d) attenersi alle disposizioni contenute nel presen- te Accordo;
e) rispettare l’orario di attività indicato nella let- tera di incarico.
3. Il professionista nell’erogazione delle prestazioni di sua competenza deve:
a) compilare e sottoscrivere il risultato delle pre- stazioni effettuate utilizzando il modulario for- nito dall’azienda;
b) fornire al responsabile della struttura operativa cui è assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilità le prestazioni di compe- tenza;
c) usare le attrezzature fornite dall’azienda comu- nicando al responsabile della struttura operati- va di appartenenza le eventuali avarie;
d) partecipare alle attività di rilevazione epidemio- logica per la preparazione, lo studio e la pro- grammazione di indagini statistiche;
e) partecipare alle attività formative programma- te dall’azienda.
ART. 29 BIS – DOVERI E COMPITI DEI VETERINARI
1. Il medico veterinario convenzionato ai sensi del presente Accordo, concorre ad assicurare - nel- l'ambito delle attività distrettuali e territoriali dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione e del Di- partimento di Prevenzione Veterinario, come in- dividuate dal Piano sanitario nazionale e dai pia- ni sanitari regionali vigenti - le attività istituzio- nali unitamente agli altri operatori sanitari. Con- corre all’espletamento delle funzioni e delle at- tività istituzionali secondo quanto previsto dal- la normativa nazionale e comunitaria, in parti- colare dai Regolamenti CE 852, 853, 854 e 882/04 e successive modificazioni ed integrazioni, in ma- teria di ispezione degli alimenti di origine ani- male, sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche nei settori degli animali produttori di alimenti e di affezione, sel- vatici o sinantropi e altre prestazioni professio- nali specialistiche richieste nell’ambito delle com- petenze delle Aziende ed Istituti del SSR per cui opera.
2. E’ demandata alla contrattazione regionale la de- finizione dei compiti inerenti lo svolgimento del- le attività istituzionali, nell’ambito del modello or- ganizzativo della medicina veterinaria definito dal- la stessa Regione fermo restando il divieto per il Medico Veterinario di effettuare prestazioni che siano in contrasto con il Codice Deontologico e con la legislazione vigente.
ART. 30 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
1. Gli specialisti ambulatoriali e gli altri professioni- sti operano nell’ambito delle forme organizzative
previste dalla Regione nel rispetto delle specifiche competenze ed attività con le altre figure profes- sionali e secondo le esigenze funzionali valutate dall’azienda. Per determinati servizi, l'attività de- gli specialisti ambulatoriali o degli altri professio- nisti può essere svolta anche in ore notturne e/o festive.
2. Per ciascun servizio specialistico, di branca o mul- tidisciplinare, al quale sia addetta una pluralità di specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi del presente Accordo, è individuato, tra gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca, in servizio presso l'azienda e previo assenso dell'interessato, un responsabile di branca.
3. Al fine di garantire un adeguato livello di qua- lità delle attività svolte e delle prestazioni ero- gate, le aziende devono garantire nei poliam- bulatori pubblici, i requisiti strutturali tecnolo- gici ed organizzativi e di sicurezza necessari al- lo svolgimento delle attività, quali ad esempio la presenza di personale tecnico ed infermieri- stico, le misure idonee alla tutela della salute psico-fisica degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti sul luogo di lavoro, secondo le norme vigenti.
I sindacati di cui all’art. 34 comma 13 cooperano con gli organismi competenti per la corretta appli- cazione della normativa vigente riguardante i pro- blemi della salubrità dei luoghi di lavoro.
4. E' consentito l’accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: ostetricia e gine- cologia, odontoiatra, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno potuto scegliere il pedia- tra di libera scelta), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria, neuropsi- chiatria infantile e psicologia. Nei casi di urgenza e per le attività consultoriali e quelle di prevenzio- ne legate a progetti obiettivo distrettuali e per quan- to previsto al successivo comma 7, l'accesso diret- to è consentito anche alle altre branche speciali- stiche.
5. Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi speciali- stici e delle altre aree professionali avviene con il sistema di prenotazione.
6. E’ demandata alla trattativa regionale la definizio- ne dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dal- l’art.14 del presente Accordo.
7. La prenotazione relativa alle visite successive è ef- fettuata secondo modalità di programmazione pre- disposte dal sanitario convenzionato e protocolli concordati in sede aziendale.
8. Il numero di prestazioni erogabili per ciascuna ora di attività' è determinato sulla base della tipologia e della complessità della prestazione.
e. Relativamente alle prestazioni erogabili dagli specialisti ambulatoriali per ogni ora di attivi- tà, fermo restando che il loro numero e' de- mandato alla scienza e coscienza dello specia- lista, esso non puo' di norma essere superiore a quattro.
10. Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfat- te prima del termine dell’orario stabilito dalla let- tera d'incarico, lo specialista ambulatoriale o il pro- fessionista resta a disposizione fino alla scadenza di detto orario e utilizza l’orario residuo per i com- piti derivanti da eventuali incarichi aziendali, ov- vero per prestazioni che si dovessero ritenere in- dispensabili ed urgenti.
11. Nel caso che l'orario disponibile secondo la lette- ra di incarico si sia esaurito senza che tutte le pre- notazioni siano state soddisfatte lo specialista am- bulatoriale o il professionista eseguira', ove sia pos- sibile, le residue prestazioni, ai sensi di quanto pre- visto dal presente articolo, comma 13.
12. La media delle prestazioni erogate dallo specia- lista ambulatoriale e dal professionista e' sogget- ta a periodiche verifiche da parte dell'azienda sulla scorta dei dati relativi alla casistica clinica (e non numerica) ed in relazione alla dotazione tecnico-strumentale e di personale esistente nel presidio.
13. Qualora sia necessario superare occasionalmente l'orario di servizio, anche a richiesta dello specia- lista ambulatoriale o del professionista, l'azienda provvede ad autorizzare il prolungamento, indi- candone le modalita' organizzative e previo assen- so dell’interessato.
14. Allo specialista ambulatoriale e al professionista autorizzato a prolungare l’orario viene corrisposto il normale compenso.
15. Ai fini dell’individuazione del responsabile di branca, di cui al comma 2, i criteri, le funzioni e i compiti sono concordati mediante accordi re- gionali con le organizzazioni sindacali di cui al- l'art. 34 comma 12, prevedendo anche un appo- sito compenso. Lo specialista in patologia clini- ca che, ai sensi della normativa vigente, svolge la funzione di Direttore tecnico responsabile, as- sume contestualmente l'incarico di responsabile di branca.
ARTICOLO PARZIALMENTE MODIFICATO SECONDO QUANTO PREVISTO ALL’ART. 9 DELL’ADDENDUM
1. Con le aggregazioni funzionali si realizzano al- cune fondamentali condizioni per l’integrazione
professionale delle attività dei singoli medici spe- cialisti ambulatoriali e delle altre professionali- tà per il conseguimento degli obiettivi di assi- stenza.
2. I medici specialisti ambulatoriali e le altre profes- sionalità partecipano obbligatoriamente alle ag- gregazioni funzionali territoriali.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, le Regioni, con la partecipazione delle or- ganizzazioni sindacali firmatarie dello stesso ACN, individuano le aggregazioni funzionali sulla base del seguente criterio:
- Pluralità di specialisti operanti in ambito distret- tuale e/o aziendale individuato dalla program- mazione regionale in funzione del numero di specialisti ambulatoriali e delle altre professio- nalità presenti.
4. L’attività dell’aggregazione funzionale viene coor- dinata dal coordinatore aziendale, qualora previ- sto dalle norme regionali, o distrettuale di cui al comma 2, art. 28 del presente ACN. In assenza del coordinatore aziendale, tale funzione viene garan- tita da uno dei coordinatori distrettuali.
5. Nell’ambito degli accordi regionali vengono de- finite le modalità di partecipazione dei medici e delle altre professionalità alle aggregazioni fun- zionali sulla base dei criteri di cui al comma 3 nonché la scelta del coordinatore di cui al com- ma 4.
6. I medici e le altre professionalità partecipano al- l’aggregazione funzionale indicata dalla Regione allo scopo di:
- Promuovere l’equità nell’accesso ai servizi sa- nitari, socio-sanitari e sociali nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, anche attraver- so l’individuazione di percorsi di integrazio- ne interdisciplinare e con l’assistenza ospeda- liera;
- Promuovere la diffusione e l’applicazione del- le buone pratiche cliniche sulla base dei prin- cipi della “evidence based medicine”, nell’otti- ca più ampia della “clinical governance”; sia tra i professionisti appartenenti alla stessa branca, sia tra i professionisti appartenenti a branche diverse impegnati nell’affrontare problemi co- muni sotto il profilo diagnostico, clinico e te- rapeutico;
- Promuovere e diffondere l’appropriatezza clini- ca e organizzativa nell’uso dei servizi sanitari, anche attraverso procedure sistematiche ed au- togestite di “peer review”;
- Promuovere modelli di comportamento nelle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabili- tazione ed assistenza orientati a valorizzare la qualità degli interventi e al miglior uso possibi- le delle risorse, pubbliche e private, quale emer-
ge dall’applicazione congiunta dei principi di ef- ficienza e di efficacia.
7. L’aggregazione funzionale persegue le finalità di cui al comma 6 attraverso:
- l’individuazione di strumenti, tempi e momenti di verifica per l’avvio dei processi di riorganiz- zazione;
- la condivisione delle proprie attività con l’Azien- da o con il Distretto di riferimento, per la valu- tazione dei risultati ottenuti e per la socializza- zione dei medesimi. In questo contesto, il re- sponsabile di branca di cui all’art. 30, comma 2 del presente ACN può svolgere una funzione di integrazione e coordinamento tra professionisti della stessa branca in particolare qualora gli stes- si appartengano ad aggregazioni funzionali di- verse;
- la partecipazione a programmi di aggiornamen- to/formazione e a progetti di ricerca concorda- ti con l’Azienda o con il Distretto e coerenti con la programmazione regionale e aziendale e con le finalità di cui al comma 6.
ART.31 – PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI
1. La programmazione regionale ed aziendale può prevedere lo svolgimento di progetti e program- mi finalizzati, concernenti anche l'attività specia- listica distrettuale e le altre aree professionali - fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazio- ni di cui all’art.28, commi 4 e 5, e all’art.2e, com- mi 2 e 3.
2. E’ demandata alla contrattazione regionale la de- finizione dei contenuti e delle modalità di attua- zione dei commi successivi, secondo quanto dispo- sto dall’art.14 del presente Accordo.
3. L'Accordo aziendale, conformemente alle linee di indirizzo dell’Accordo regionale, individua le pre- stazioni e le attività individuali o di gruppo per raggiungere specifici obiettivi e le modalità di esecuzione e di remunerazione delle stesse. La partecipazione alla realizzazione di progetti obiet- tivo, azioni programmate, programmi di preospe- dalizzazione e di dimissione protetta, o attività incentivanti svolte in équipes con il personale di- pendente e convenzionato comporta la verifica periodica, sulla base di intese raggiunte con le or- ganizzazioni sindacali di cui all’art.34, comma 12 circa il raggiungimento degli specifici obiettivi, individuali o di gruppo, da valutare sulla base di indicatori predefiniti, concordati tra le parti. Il medesimo Accordo definisce gli effetti del rag- giungimento o meno degli obiettivi previsti, da parte degli specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti incaricati ai sensi del presente Ac- cordo.
4. Lo specialista ambulatoriale o il professionista può eseguire prestazioni aggiuntive previste dalla pro- grammazione regionale e/o aziendale, secondo mo- dalità regolate dagli Accordi regionali e/o azien- dali, allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficien- za dei servizi nell'area specialistica. I medesimi Ac- cordi definiscono anche i relativi emolumenti ag- giuntivi.
5. L'attività svolta dagli specialisti ambulatoriali e dagli altri professionisti nell'ambito di progetti e di programmi finalizzati concernenti il personale dipendente e convenzionato è valutata agli effet- ti economici (retribuzione di risultato) in propor- zione all'impegno orario del sanitario convenzio- nato che vi partecipa per il raggiungimento dei ri- sultati.
ART. 31 BIS – REQUISITI E FUNZIONI MINIME DELL’UNITA’ COMPLESSA DELLE CURE PRIMARIE
1. Nell’ambito del processo di programmazione vol- to a definire le unità complesse delle cure prima- rie, la Regione consulta le organizzazioni sindaca- li firmatarie del presente ACN. I modelli dell’uni- tà complessa delle cure primarie possono essere di- versi in relazione alle caratteristiche orogeografi- che e demografiche ed ai bisogni assistenziali spe- cifici della popolazione.
2. Gli accordi regionali con le XX.XX. dei medici convenzionati individuano la dotazione strut- turale, strumentale e di personale necessarie al pieno svolgimento delle attività assistenziali af- fidate a ciascuna unità complessa delle cure pri- xxxxx, nonché le modalità di partecipazione dei medici e valorizzando le risorse esistenti. Per l’attivazione e il funzionamento delle singole unità complesse delle cure primarie, gli stessi accordi, nella valutazione delle risorse necessa- rie a ciascuna, riallocano gli incentivi e le in- dennità, fino ad allora di competenza dei me- dici che ne entrano a far parte, riferiti all’asso- ciazionismo, all’impiego di collaboratori di stu- dio, agli infermieri professionali ed agli stru- menti informatici in un quadro di tutela dei di- ritti previdenziali e di equità di trattamento tra tutti i partecipanti alla unità complessa delle cure primarie, con la salvaguardia del valore economico del trattamento individuale e ferma restando la specificità di area. Nell’ambito de- gli stessi accordi la dotazione strutturale, stru- mentale e di personale può essere prevista at- traverso l’erogazione in forma diretta da parte dell’azienda o in forma indiretta tramite il fi- nanziamento del medico. Fino ai predetti accor- di regionali, restano in essere le indennità e in- centivazioni richiamate dal presente comma,
nonché le forme organizzative previste dai pre- cedenti accordi regionali.
3. L’unità complessa delle cure primarie è costituita dai medici convenzionati, si avvale eventualmen- te di altri operatori amministrativi, sanitari e so- ciali secondo quanto previsto dagli accordi regio- nali. L’unità complessa delle cure primarie opera, nell’ambito dell’organizzazione distrettuale, in se- de unica o con una sede di riferimento, ed espleta le seguenti funzioni di base:
- assicurare sul territorio di propria competenza la erogazione a tutti i cittadini dei livelli essen- ziali ed uniformi di assistenza (LEA);
- assicurare l’accesso ai servizi dell’unità com- plessa delle cure primarie (assistenza sanitaria di base e diagnostica di 1° livello), anche al fi- ne di ridurre l’uso improprio del Pronto Soc- corso;
- realizzare nel territorio la continuità dell’assi- stenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per garan- tire una effettiva presa in carico dell'utente a partire in particolare dai pazienti cronici. A tal fine e con riferimento specifico a questa tipolo- gia di pazienti, va perseguita l’integrazione con i servizi sanitari di secondo e terzo livello, pre- vedendo il diritto all’accesso in ospedale dei me- dici convenzionati;
- impiegare strumenti di gestione che garantisca- no trasparenza e responsabilità dei medici e dei professionisti sanitari nelle scelte assistenziali e in quelle orientate al perseguimento degli obiet- tivi di salute;
- sviluppare la medicina d’iniziativa anche al fi- ne di promuovere corretti stili di vita presso tut- ta la popolazione, nonchè la salute dell’infan- zia e dell’adolescenza con particolare attenzio- ne agli interventi di prevenzione, educazione e informazione sanitaria;
- contribuire all’integrazione fra assistenza sa- nitaria e assistenza sociale a partire dall'assi- stenza domiciliare e residenziale in raccordo con i distretti e in sinergia con i diversi sog- getti istituzionali e con i poli della rete di as- sistenza;
4. Dall’entrata in vigore del presente accordo, i me- dici di medicina generale, i pediatri di libera scel- ta, gli specialisti ambulatoriali e gli altri professio- nisti sanitari convenzionati sono obbligati a svol- xxxx la loro attività all’interno delle unità comples- se delle cure primarie attivate con gli accordi di cui al comma 2.
ART.32 – ATTIVITA’ ESTERNA E PRONTA DISPONIBILITA’
1. L'azienda, per propri fini istituzionali o esigenze
erogative, può fare svolgere allo specialista ambu- latoriale o al professionista, incaricato ai sensi del presente Accordo, attività professionale anche al di fuori della sede di lavoro indicata nella lette- ra di incarico (attività esterna).
In caso di incarico conferito per lo svolgimento esclusivo di attività esterna, come sede di lavoro si intende quella dove avviene la rilevazione del- la presenza all’inizio dell’orario di servizio.
2. Le prestazioni specialistiche e professionali di cui al comma 1, sono svolte dallo specialista ambula- toriale e dal professionista:
a. nell'ambito dell'assistenza domiciliare integra- ta (ADI);
b. presso il domicilio del paziente;
c. presso le strutture pubbliche del SSN (residenze sanitarie assistenziali, servizi socio-assistenzia- li di tipo specialistico, ospedali, consultori fa- migliari e pediatrici, ecc.), scuole, fabbriche, ca- se protette, comunità terapeutiche, carceri ecc.;
d. presso lo studio del medico di medicina gene- rale e del pediatra di libera scelta;
e. nell'ambito delle prestazioni aggiuntive di cui all’allegato D.
3. Detta attività deve essere preventivamente pro- grammata e concordata con lo specialista ambu- latoriale o il professionista interessato.
4. Per lo svolgimento di attività esterna al di fuori dell'orario di servizio, allo specialista ambulato- riale è attribuito un emolumento forfetario ag- giuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell’art.42, lettera A, commi 1 e 2, rapporta- to ad un impegno di e0 minuti per ciascuna pre- stazione. Qualora in occasione di un singolo ac- cesso siano eseguite ulteriori prestazioni, previa autorizzazione aziendale, per ciascuna prestazio- ne successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.
5. Per lo svolgimento di attività esterna durante l'ora- rio di servizio e per incarichi conferiti in via esclu- siva per tale attività, allo specialista ambulatoria- le è attribuito un emolumento forfetario aggiunti- vo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell’art.42, lettera A, commi 1 e 2, rapportato al tempo di esecuzione di 60 minuti per ciascuna pre- stazione. Qualora in occasione di un singolo ac- cesso vengano eseguite ulteriori prestazioni, pre- via autorizzazione aziendale, per ciascuna presta- zione successiva alla prima il tempo di esecuzio- ne è determinato in 20 minuti.
6. Per lo svolgimento di attività esterna al profes- sionista è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario pari ad euro 1e,45 e su quanto dovuto ai sensi del- l’art.43, lettera A, comma 2, maggiorato del 35% in caso di attività esterna svolta al di fuori del-
l’orario di servizio o maggiorato del 25% in ca- so di svolgimento di tale attività durante l’ora- rio di servizio.
7. Per l’attività svolta ai sensi del comma 2, agli incaricati spetta, qualora non sia disponibile l’automezzo aziendale e si avvalgano del pro- prio automezzo, un rimborso pari a un 1/5 del prezzo “ufficiale” di un litro di benzina verde per Km., nonché copertura assicurativa totale (tipo kasco).
8. Qualora lo specialista ambulatoriale o il professio- nista operi in un servizio in cui è attivato l'istitu- to della pronta disponibilità, la stessa dovrà esse- re assicurata dallo specialista compatibilmente con la propria residenza e con le stesse modalità e lo stesso compenso del personale dipendente.
1. La formazione professionale, complementare e con- tinua, per lo specialista ambulatoriale ed il profes- sionista, riguarda la crescita culturale e professio- nale del medico e le attività inerenti ai servizi e al- le prestazioni erogate per garantire i livelli essen- ziali di assistenza e competenze ulteriori o integra- tive relative ai livelli assistenziali aggiuntivi pre- visti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Sta- to-Regioni.
2. Le Regioni, promuovono la programmazione del- le iniziative per la formazione continua, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse na- zionale, individuati dalla Conferenza Stato-regio- ni sia di specifico interesse regionale e aziendale. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
3. Le Regioni possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e per le parti di rispettiva compe- tenza, attività formative dello specialista ambula- toriale e del professionista nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario di base pre laurea
b) aggiornamento e audit
c) ricerca clinico-epidemiologica e sperimenta- zione.
4. Allo specialista ambulatoriale e al professionista sono assegnati i crediti formativi secondo i criteri definiti dalla Commissione nazionale per la forma- zione continua e dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
5. La partecipazione alle attività di formazione con- tinua costituisce requisito indispensabile per svol- xxxx attività ai sensi del presente Accordo. Lo spe- cialista ambulatoriale e il professionista, è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti for-
mativi attraverso attività che abbiano come obiet- tivi formativi quelli definiti al comma 2 del pre- sente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e prio- xxxx individuate dalle regioni e dalle aziende dan- no titolo ad un credito didattico. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazio- ne sul campo incluse le attività di ricerca e spe- rimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. I corsi regionali ed aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale.
Le aziende garantiscono le attività formative, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli accordi regionali e nel rispetto del- la programmazione regionale, prevedendo appro- priate forme di partecipazione degli Ordini e/o Col- legi professionali e sentite le Organizzazioni sin- dacali di categoria maggiormente rappresentative, a livello aziendale, assicurando la partecipazione delle categorie professionali ai corsi direttamente organizzati.
8. Fino ad un massimo del 30% del credito obbliga- torio, lo specialista ambulatoriale e il professio- nista, ha facoltà di partecipare, con le modalità previste all’art. 38 commi 2 e 3, a corsi non com- presi nella programmazione regionale, purché ac- creditati e inerenti la specialità svolta in azien- da. Tale partecipazione determina il riconosci- mento di un permesso retribuito, per ognuna del- le giornate di assenza e per le corrispondenti ore di incarico non svolte, nel limite massimo di 32 ore annue. Sono fatti salvi gli Accordi regionali ai quali si rimanda, anche per la disciplina dei permessi retribuiti in caso di formazione a distan- za (F.A.D.).
e. Lo specialista ambulatoriale e il professionista che, nel triennio non abbia conseguito il minimo di cre- diti formativi previsto, è escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del presente Accordo, fino al conseguimento di detto minimo formativo.
10. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggior- mente rappresentative a livello regionale concor- dano annualmente l'ammontare dello specifico fi- nanziamento destinato alla formazione continua.
11. Ai sensi del D.L.vo n.502/e2 e successive modifi- cazioni e integrazioni, la formazione continua è sviluppata anche secondo percorsi formativi auto- gestiti.
12. La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite di cui al comma 8, previa comunque auto- rizzazione aziendale, è a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista comprese:
a) attività di tutoraggio ed insegnamento in sede
di attività professionale (ad es. corsi tirocinan- ti per la Medicina Generale, Medicina Speciali- stica, Personale tecnico-infermieristico);
b) attività di tutoraggio ed insegnamento pre-post- laurea (scuole di specializzazione), previo accor- do con le Università.
1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindaca- le è riconosciuta a ciascun Sindacato di categoria, dei medici specialisti ambulatoriali e degli altri pro- fessionisti, la fruizione di tre (3) ore annue retri- buite per ogni iscritto.
2. Il numero degli specialisti ambulatoriali e dei pro- fessionisti iscritti, di cui al presente accordo, è ri- levato a livello provinciale sulla base dei soli tito- lari di incarico ai quali - per ciascun Sindacato na- zionale - viene effettuata a cura dell’azienda la trattenuta della quota sindacale di cui al successi- vo art. 51. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1 gen- naio di ogni anno.
Entro il mese di febbraio di ciascun anno, le azien- de comunicano la consistenza associativa alla Strut- tura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), agli Assessorati regionali alla Sanità ed alle Segre- terie nazionali delle XX.XX.
3. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto ai soli sindacati nazionali di catego- ria degli specialisti ambulatoriali e professionisti strutturati ed organizzati a livello regionale e pro- vinciale, e firmatari del presente Accordo.
4. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che pre- cedono e' calcolato, per gli specialisti ambulato- riali e i professionisti che ne usufruiscono, come attivita' di servizio ed ha piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presen- te Accordo.
5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'ora- rio di servizio ambulatoriale saranno corrispo- sti a tutti i rappresentanti sindacali, per le riu- nioni dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali, regiona- li e aziendali.
6. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e
2) del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli Assessorati regionali alla Sanità e alla Struttu- ra Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), i nominativi degli specialisti ambulatoriali o dei professionisti, per i quali chiede il distacco sinda- cale per l’anno successivo, la sede di servizio, l'ora- rio settimanale ed il numero di ore annuali per il
quale è richiesto il distacco.
7. Gli Assessorati regionali alla Sanità provvedono a darne comunicazione alle aziende interessate en- tro il 31 ottobre di ciascun anno.
8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 di- cembre alle aziende interessate, e per conoscenza alla SISAC e agli Assessorati regionali alla Sanità, i nominativi degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti per i quali è richiesto il distacco sin- dacale, la sede di servizio e l'orario settimanale.
e. Le assenze dal servizio per permesso sindacale so- no comunicate con congruo preavviso dall’ inte- ressato all’azienda presso cui opera e non produ- cono effetto ai fini delle statistiche annuali.
10. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione sul piano nazionale, le Organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle de- leghe complessive.
11. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo le deleghe a fa- vore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più della metà rispetto a quello mediamente ri- chiesto agli specialisti ambulatoriali convenzio- nati.
12. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presen- te Accordo, in possesso dei requisiti di rappresen- tatività di cui al comma 10 a livello nazionale, so- no legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali.
13. Gli accordi aziendali possono essere stipulati dal- le organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionale.
14. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 10 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di piu' organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale e' univocamente rappresentato da una sigla, par- tecipa alle trattative e sottoscrive gli accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rap- presentante o da un suo delegato e mantiene il di- ritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.
ART.35 – DIRITTO ALL’INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE TRA LE PARTI
1. È demandata alla contrattazione regionale la de- finizione dei contenuti e delle modalità di attua- zione dei commi successivi, secondo quanto dispo- sto dall’art.14 del presente Accordo.
2. L’azienda deve garantire, a richiesta dei Sindacati di cui all'art. 34 comma 13, una costante informa-
zione e consultazione sugli atti ed i provvedimen- ti che riguardano:
a) la programmazione dell'area specialistica extra- degenza specie per quanto riguarda la funzio- nalità dei servizi specialistici funzionanti pres- so le strutture pubbliche specialistiche extra-de- genza e delle altre aree professionali;
b) gli atti pubblici riguardanti il personale dipen- dente e quello convenzionato ai sensi del pre- sente Accordo, attinenti all'attività specialistica e delle altre aree professionali, l'organizzazione del lavoro compresa l’attività libero-professio- nale intramuraria, il funzionamento dei servizi nonché i programmi, i bilanci, gli investimenti e lo stanziamento relativo agli oneri per l'effet- tuazione del numero complessivo di ore di atti- vità.
3. Su richiesta di una delle parti sono effettuati in- contri a livello di azienda, con la eventuale parte- cipazione anche di altre categorie dei medici im- pegnati nell’area delle attività ambulatoriali extra- degenza, per lo scambio di informazioni sul fun- zionamento dell’attività ambulatoriale e per la for- mulazione di proposte idonee a rimuovere even- tuali disfunzioni concordemente rilevate.
ART.36 – ASSENZE NON RETRIBUITE
1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, partecipazione ad iniziati- ve di carattere umanitario e di solidarietà sociale, l'azienda conserva l'incarico allo specialista am- bulatoriale, e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio sempre che esista la pos- sibilità di assicurare idonea sostituzione.
2. Nessun compenso è dovuto per l'intero periodo di assenza.
3. In caso di nomina alle cariche ordinistiche per espletare i rispettivi mandati, elezione al Parlamen- to o ai Consigli regionali, provinciali e comunali o di nomina a pubblico amministratore, lo specia- lista ambulatoriale e il professionista viene sospe- so, a richiesta, dall’incarico, per tutta la durata del mandato, senza oneri per l’azienda con le moda- lità di cui agli art. 7e e 80 del d.lgs. n. 267 del 2000.
4. Lo specialista, e il professionista che ha sospeso la propria attività per il richiamo alle armi è rein- tegrato nel precedente incarico, semprechè ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo.
5. Durante il periodo di assenza per servizio di richia- mo alle armi, allo specialista, e al professionista si applica la normativa vigente per il personale di- pendente.
6. I periodi di assenza per i casi previsti dai commi 3 e 4 sono conteggiati come anzianità di incarico agli effetti dell'art. 23.
7. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico o il professionista deve avanzare richiesta per l'ot- tenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno quindici giorni.
8. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valuta- te per i provvedimenti opportuni.
e. Per gli incarichi a tempo determinato la durata massima è di 60 giorni nell’anno. Nel caso di as- senze non superiori a trenta giorni, lo specialista ambulatoriale e il professionista deve assicurare idonea sostituzione, tranne i casi di certificata ma- lattia. In ogni caso, l’assenza deve essere tempe- stivamente comunicata all’azienda.
ART.37 – MALATTIA – GRAVIDANZA
1. Allo specialista ambulatoriale, e al professioni- sta, incaricato a tempo indeterminato, che si as- senta per comprovata malattia o infortunio - an- che non continuativamente nell'arco di 30 mesi
- l'azienda corrisponde l'intero trattamento eco- nomico, goduto in attività di servizio, per i pri- mi 6 mesi e al 50% per i successivi 3 mesi e con- serva l'incarico per ulteriori 15 mesi, senza retri- buzione.
2. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili (emodialisi, chemioterapia, radioterapia, trapianti, trattamen- to per infezione da HIV – AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica – attualmente indice di Karnosky -) secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’azienda competente per territo- rio, le assenze per ricovero ospedaliero o Day Ho- spital e per le citate terapie, debitamente certifica- te dalle competenti aziende, non sono computate nel periodo di conservazione dell’incarico, senza retribuzione, di cui al comma 1 e comma 6 del presente articolo.
3. Allo specialista ambulatoriale e al professionista, a tempo indeterminato, spetta l'intero trattamen- to economico in caso di assenza per donazione di organi, sangue e midollo osseo.
4. Allo specialista ambulatoriale e al professionista, a tempo indeterminato, che si assenta dal servi- zio per gravidanza o puerperio, o adozione di mi- nore al di sotto dei sei anni, l'azienda mantiene l'incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attivi- ta' di servizio, per un periodo massimo comples- sivo di 14 settimane. Nel caso di gravidanza a ri- schio, il periodo di assenza non è computato nei sei mesi.
5. Agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti si
applicano le norme di cui al comma 3, dell'art.33, della legge n.104/e2, in rapporto all’orario setti- manale di attività.
6. Per gli specialisti ambulatoriali e i professionisti, incaricati a tempo determinato, nei casi di certifi- cata malattia, nei casi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, l’azienda conserva l’in- carico per un massimo di sei mesi senza diritto ad alcun compenso.
7. L'Azienda può disporre controlli sanitari in rela- zione agli stati di malattia o infortunio denun- ciati.
ART.38 – PERMESSO ANNUALE RETRIBUITO
1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, allo specialista ambulatoriale e al professionista in- caricato ai sensi del presente Accordo, spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di 30 giorni non festivi purché l'assenza dal servi- zio non sia superiore ad un totale di ore lavora- tive pari a cinque volte l'impegno orario setti- manale.
2. A richiesta dell'interessato e con un preavviso di 30 giorni, il permesso, autorizzato dalla azienda, è fruito in uno o più periodi programmati, qualo- ra siano presenti più specialisti convenzionati per la stessa branca, tra i professionisti convenziona- ti, tenendo conto anche delle complessive esigen- ze operative dell’azienda.
3. Se il permesso è chiesto fuori dei termini del pre- avviso, esso sarà concesso a condizione che l'azien- da possa provvedere al servizio o che la sostitu- zione sia garantita dal richiedente.
4. Il periodo di permesso viene goduto durante l'an- no solare al quale si riferisce e comunque non ol- tre il l° semestre dell'anno successivo.
5. Per gli specialisti ambulatoriali che usufruisco- no dell’indennità di rischio da radiazione di cui all’art. 44, commi 1 e 2, detto periodo è elevato di altri 15 giorni non festivi da prendere in uni- ca soluzione, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a sette volte e mezzo l'impegno orario settima- nale.
6. Per periodi di servizio inferiori ad un anno spetta- no tanti dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo o al quinto comma del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati.
7. Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attività di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui al precedente artico- lo 36.
8. Durante il permesso retribuito agli specialisti am- bulatoriali incaricati a tempo indeterminato, sa- ranno corrisposti i compensi previsti all’art. 42.
Agli specialisti ambulatoriali incaricati a tempo determinato, saranno corrisposti i compensi di cui all’art.50 comma 1 e art.42, lettera B, comma 6. Ad entrambi è dovuta l’indennità di cui all’art. 44 del presente Accordo
e. Durante il permesso retribuito ai professionisti in- caricati a tempo indeterminato, saranno corrispo- sti i compensi previsti all’art. 43. Ai professioni- sti incaricati a tempo determinato saranno corri- sposti i compensi di cui all’art.50, comma 1 e art.43, lettera B, comma 5. Ad entrambi è dovuta l’indennità di cui all’art. 44, comma 3 del presen- te Accordo.
1. Allo specialista ambulatoriale e al professionista, titolare di incarico a tempo indeterminato spetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni non festivi, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio.
2. Durante il congedo matrimoniale agli specialisti ambulatoriali saranno corrisposti i compensi pre- visti all’art.42 e, se dovuta, all’art.44.
3. Durante il congedo matrimoniale ai professionisti, saranno corrisposti i compensi previsti all’art.43 e, se dovuta, all’art. 44.
1. Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 gior- ni l'azienda provvede assegnando l'incarico di sup- plenza:
- o ad uno specialista ambulatoriale o professio- nista designato dall'interessato
- o secondo l'ordine di graduatoria con priorità per gli specialisti o professionisti non titolari di incarico e non in posizione di incompatibilità.
2. Alle sostituzioni di durata superiore l'azienda prov- vede comunque conferendo l'incarico di supplen- za ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma l.
3. L'incarico di sostituzione ha durata pari all'assen- za del titolare e cessa di diritto e con effetto im- mediato al rientro del titolare stesso.
4. Allo specialista ambulatoriale sostituto, non xxxx- xxxx di incarico, spettano:
- il compenso di cui all'art. 42, lettera A, comma 1, il rimborso delle spese di accesso secondo l'art. 46 e l'eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente Accordo.
5. Al professionista sostituto, non titolare di incari- co, spettano:
- il compenso di cui all’art.43, lettera A, comma 1, il rimborso delle spese di accesso secondo l'art. 46 e l’eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente Accordo.
6. Allo specialista ambulatoriale e al professioni- sta sostituto che sia già titolare di incarico, com- pete il rispettivo trattamento tabellare derivan- te dalla anzianità maturata nel servizio ambu- latoriale.
ART.41 – ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INCARICHI
1. L'azienda, sentiti i Sindacati di cui all'art. 34 com- ma 13, provvede ad assicurare gli specialisti am- bulatoriali e i professionisti, comunque operanti sia in attività istituzionale o in intramoenia, ne- gli ambulatori in diretta gestione e nelle altre strut- ture aziendali, contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni su- biti a causa e in occasione dell'attività professio- nale ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'ac- cesso dalla e per la sede dell'ambulatorio, sempre- che' il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonché in occasione dello svolgimento di attività esterna ai sensi dell'art. 32; sono compresi i danni comunque verificatisi nel- l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto per atti- vità istituzionale.
2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massi- mali:
a) per la responsabilità verso terzi: euro 1.54e.370, 68 per sinistro euro 1.032.e13, 80 per persona
euro 516.456, e0 per danni a cose o ad ani- mali.
b) per gli infortuni: euro 1.032.e13, 80 per morte o invalidità permanente; euro 154, e4 giorna- lieri per un massimo di 300 giorni per invalidi- tà temporanea e con decorrenza dalla data di inizio dell'invalidità. L'indennità giornaliera è ridotta al 50% per i primi tre mesi.
3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei Sindacati di cui all'art. 34 comma 13 entro sei me- si dalla pubblicazione del presente Accordo.
4. I medici e i professionisti che ai sensi e nei modi di cui all'art. 44 vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti, sono assicurati obbliga- toriamente presso l'INAIL a cura della Azienda.
ART.42 – COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO PER GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI
1. In attuazione di quanto previsto all’art. e del pre-
sente Accordo, tenuto conto che il distretto deve assicurare i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie (art. 3- qua- ter del D.L.vo n. 502/e2 e successive modifiche), attraverso il coordinamento e l’approccio multidi- sciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra il me- dico di assistenza primaria, i pediatri di libera scel- ta, i servizi di continuità assistenziale ed i medici specialisti ambulatoriali, nonché con le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate (art. 3- quinquies del D.L.vo n. 502/e2 e successive modi- fiche) e deve specificare le prestazioni e gli ambi- ti di competenza dell’area della specialistica am- bulatoriale interna risultanti dal presente Accordo e dagli Accordi regionali ed aziendali, il trattamen- to economico degli specialisti ambulatoriali, se- condo quanto previsto all’art. 8, comma 1, lett. d), del suddetto decreto legislativo e successive mo- dificazioni, si articola in :
a) quota oraria
b) quota variabile, nell’ambito dei programmi re- gionali ed aziendali, finalizzata al raggiungi- mento di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obietti- vi e al governo della compatibilità, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di qualifica- zione, appropriatezza e governo della compati- bilità;
c) aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al precedente art. e. Gli aumenti per i rin- novi contrattuali, calcolati sul monte compen- si 2000 per competenza, vanno ad incrementa- re le quote del compenso.
A - Quota oraria
1. A far data dal 1 gennaio 2008 il compenso orario degli specialisti ambulatoriali e dei veterinari in- caricati a tempo indeterminato è rideterminato in euro 28,0e (ventotto/0e) per ogni ora di attività
2. E’ corrisposta inoltre una quota oraria in relazio- ne alla anzianità di servizio maturata fino alla da- ta del 2e febbraio 1ee6 e pari a:
euro 0,0482 per mese di servizio, fino al 1e2esimo mese (pari a 16 anni di anzianità)
euro 0.017 per mese dal 1e3esimo.
3. Per l'attività svolta dallo specialista nei giorni fe- stivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il com- penso orario di cui al presente articolo è maggio- rato nella misura di euro 7,ee8.
4. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione è pari ad euro 13,33.
B - Quota variabile
1. A decorrere dal 01.01.2004, le quote già destinate agli specialisti ambulatoriali per:
a) le prestazioni, anche ai fini dell'abbattimento delle liste di attesa, ricomprese nel nomenclato- re tariffario “Prestazioni di assistenza speciali- stica ambulatoriale erogabili nell'ambito del
S.S.N. e relative tariffe” introdotto dal Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1ee6 ( S.O. n. 150, del 14-e-e6, alla G.U. n. 216 del 14-e- e6), come eventualmente modificato ed integra- to da provvedimenti regionali nonché ai medi- ci addetti alla medicina generale ambulatoriale disponibili a svolgere compiti di organizzazio- ne sanitaria a livello distrettuale;
b) le prestazioni protesiche (protesi dentarie ed im- plantologia, cure ortodontiche) ed attività orte- sica di cui all'allegato C e per le ore di incarico dedicate in modo esclusivo a tali attività;
c) le attività esterne di cui all’art.32;
d) le prestazioni oltre l’orario di incarico di cui al- l’art.30, comma 14;
e) la copertura dal rischio di radiazioni di cui al- l’art.44, commi 1 e 2;
f) le spese di viaggio relative ad incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza di cui al- l’art.46;
g) lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, e in quelle caratterizzate da bilinguismo di cui al successivo comma 11;
costituiscono un fondo per la ponderazione qua- litativa delle quote orarie, non riassorbibile, quan- tificato in ogni Regione sulla base di euro 4,41 per ora di attività. Tale fondo è aumentato di euro 0.245 dal 31.12. 2004 e di euro 0.22 dal 31.12.2005.
2. Il fondo si arricchirà anche delle quote di anziani- tà resesi nel tempo disponibili per effetto della ces- sazione del rapporto convenzionale dei singoli me- dici specialisti.
3. In ciascuna regione, il fondo di cui al comma 1 de- ve essere incrementato dell’ammontare delle risor- se già impiegate per integrare i tetti previsti nel DPR 271/2000, per effetto degli Accordi regionali vigenti, inerenti ai programmi e progetti finaliz- zati di cui all’art.31 del presente Accordo.
4. Dal 1.1.2004 tutti gli specialisti ambulatoriali con- venzionati a tempo indeterminato e determinato ai sensi del presente Accordo, partecipano al ripar- to del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, mediante attribuzione di una quota oraria e /o per obiettivi definita dagli Accordi re- gionali, fatti salvi i livelli retributivi al 31.12.2003 come determinati dal D.P.R. 271/2000 (art.30, com- mi 1 e 2, art.31 e art.32).
5. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accor- di regionali a ciascun medico specialista titola- re di rapporto convenzionale a tempo indeter- minato è riconosciuta comunque, a titolo d’ac- conto, una quota oraria di ponderazione di eu- ro 2,485 per ora fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005.
6. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi re- gionali a ciascun medico specialista titolare di rap- porto convenzionale a tempo determinato è rico- nosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 0,e05 per ora fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005.
7. In attesa della stipula degli Accordi regionali, agli specialisti ambulatoriali spetta il compenso previ- sto dal nomenclatore tariffario regionale per le pre- stazioni aggiuntive di cui all’art.31, comma 4 e i compensi previsti per le prestazioni di cui all’alle- gato D.
8. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei medici specialisti sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra Azienda e/o distretto e Organizzazioni sindacali rappresentative, sulla ba- se di quanto stabilito a livello di accordo regiona- le, come previsto dall’art. 31.
e. I progetti devono prevedere adeguati meccani- smi di verifica e di revisione di qualità, al fine di poter valutare i differenti gradi di raggiungi- mento degli obiettivi programmati dai medici aderenti.
10. Fino alla stipula dei nuovi Accordi regionali, per la esecuzione delle prestazioni protesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure ortodontiche) ed attività ortesica di cui all'Allegato "C" e per le ore di incarico dedicate in modo esclusivo a tali atti- vità, agli specialisti spetta un emolumento aggiun- tivo orario di euro 3,14.
11. Per lo svolgimento dell’attività in zone identifi- cate dalle Regioni come disagiatissime o disagia- te a popolazione sparsa, comprese le piccole iso- le, spetta ai medici specialisti ed ai veterinari un compenso accessorio orario nella misura e con le modalità concordate nell’ambito degli Accordi re- gionali. E’ riconosciuta inoltre l’indennità di bi- linguismo in rapporto alle ore di incarico ai me- dici specialisti operanti nelle aziende di Provin- ce e Regioni che ne prevedano l’erogazione a nor- ma di legge.
12. Gli Accordi regionali possono prevedere lo svolgi- mento di ulteriori attività, l’erogazione di specifi- che prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualità, e i relativi compensi.
13. Sono applicabili ai medici veterinari tutte le nor- me dell’ACN del 23 marzo 2005 integrate da
quanto previsto dal presente accordo con l’esclu- sione dell’art. 48. Gli accordi regionali, definisco- no le modalità di organizzazione della attività, la loro tipologia e le modalità di retribuzione dei medici veterinari. Qualora l’attività sia organiz- zata non su base oraria, ma a prestazione il rela- tivo compenso sarà definito dagli accordi regio- nali, avendo quale riferimento un criterio retri- butivo quantitativo equivalente al trattamento economico orario.
Ai medici veterinari di cui al presente accordo si applicano i commi 11 e 12 dell’art. 42 lett. B.
Le parti si impegnano ai fini della definizione del- la quota variabile e del fondo di ponderazione ad attivare un tavolo di monitoraggio delle attività svolte dai medici veterinari anche per la definizio- ne del nomenclatore delle prestazioni aggiuntive. A tal fine si applica quanto previsto dal comma 12 dell’art. 30.
C - Arretrati del biennio 2006-2007
1. Gli arretrati di cui alla tabella A, dell’art. e sono corrisposti entro il mese di giugno 200e.
2. Gli adeguamenti contrattuali derivanti dall’appli- cazione della tabella B dell’art. e, devono essere effettuati entro giugno 200e unitamente alla cor- responsione dei relativi arretrati riferiti all’anno 200e.
3. Gli arretrati riferiti all’anno 2008 e derivanti dal- l’applicazione della tabella B dell’art. e saranno corrisposti entro ottobre 200e.
1. Il compenso mensile deve essere pagato allo spe- cialista entro la fine del mese di competenza. Le Regioni attuano, di intesa con le aziende e sen- titi i sindacati di cui all'art. 34 comma 12, for- me di coordinamento tra le varie Aziende allo scopo di assicurare la corretta corresponsione, nei confronti dei medici ambulatoriali, dei com- pensi ai medesimi spettanti ai sensi del presente Accordo.
ART.43 – COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO PER I PROFESSIONISTI
1. In attuazione di quanto previsto all’art. e del pre- sente Accordo, tenuto conto che il distretto deve assicurare i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie (art. 3- qua- ter del D.L.vo n. 502/e2 e successive modifiche), attraverso il coordinamento e l’approccio multidi- sciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra le fi- gure mediche, professionali e di altri operatori sa-
nitari, nonché con le strutture ospedaliere ed ex- traospedaliere accreditate (art. 3-quinquies del D.L.vo n. 502/e2 e successive modifiche) e deve specificare le prestazioni e gli ambiti di competen- za delle aree professionali, risultanti dal presente Accordo e dagli Accordi regionali ed aziendali, il trattamento economico dei professionisti si artico- la in:
a) quota oraria;
b) quota variabile, nell’ambito dei programmi re- gionali ed aziendali, finalizzata al raggiungi- mento di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obietti- vi e al governo della compatibilità, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di qualifica- zione, appropriatezza e governo della compati- bilità;
c) aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al precedente art. e. Gli aumenti per i rin- novi contrattuali, calcolati sul monte compen- si 2000 per competenza, vanno ad incrementa- re le quote del compenso.
1. A far data dal 1 gennaio 2008 il compenso ora- rio dei professionisti (biologi, psicologi e chimi- ci) incaricati a tempo indeterminato è ridetermi- nato in euro 22,65 (ventidue/65) per ogni ora di attività.
2. Al compenso di cui al comma 1, vanno aggiun- te ulteriori quote in relazione alle anzianità di servizio maturate fino alla data del 31.12.e8. e pari a:
euro 0,042 per mese di servizio, fino al 1e2esimo mese euro 0,022 per mese dal 1e3esimo.
3. Per l'attività svolta dal professionista nei giorni fe- stivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il com- penso orario di cui al presente articolo è maggio- rato nella misura di euro 5,835.
4. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione pari ad euro e,725.
1. A decorrere dal 01.01.2004, le quote già destinate ai professionisti per:
a) la partecipazione a programmi o progetti regio- nali e aziendali con particolare attenzione alla salvaguardia della salute pubblica anche relati- vamente a situazioni di emergenza sanitaria e di realizzazione di "Progetti obiettivo" previsti dal P.S.N.;
b) il raggiungimento degli obiettivi dai program- mi regionali ed aziendali e il rispetto da parte
del professionista dei livelli di spesa program- mata;
c) la partecipazione a programmi e progetti fina- lizzati all'abbattimento delle liste di attesa;
d) le attività esterne di cui all’art.32;
e) le prestazioni oltre l’orario di incarico di cui al- l’art.30, comma 14;
f) indennità specifica di categoria all’art.44, com- ma 3;
g) le spese di viaggio relative ad incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza di cui al- l’art.46;
costituiscono un fondo per la ponderazione qua- litativa delle quote orarie, non riassorbibile, quan- tificato in ogni Regione sulla base di euro 3,205 per ora di attività. Tale fondo è aumentato di eu- ro 0.245 dal 31.12 2004 e di euro 0.22 dal
31.12.2005.
2. Il fondo si arricchirà anche dalle quote di anziani- tà resesi nel tempo disponibili per effetto della ces- sazione del rapporto convenzionale dei singoli pro- fessionisti; tale fondo è ripartito sulla base degli accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi co- me determinati dal D.P.R. 446/2001.
3. In ciascuna regione, il fondo di cui al comma 1 deve essere incrementato dell’ammontare delle risorse già impiegate per integrare i tetti previ- sti nel DPR 446/2001, per effetto degli Accordi regionali vigenti, inerenti ai programmi e pro- getti finalizzati di cui all’art. 31 del presente Ac- cordo.
4. Dal 1.1.2004 tutti i professionisti convenzionati a tempo indeterminato e determinato ai sensi del pre- sente Accordo, partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, me- diante attribuzione di una quota oraria e/o per obiettivi definita dagli Accordi regionali.
5. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a ciascun professionista titolare di rap- porto convenzionale a tempo indeterminato e determinato è riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 1,285 fino al 31.12.2004, aumentata di eu- ro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005.
6. In attesa della stipula degli Accordi regionali, ai professionisti spetta il compenso previsto dal no- menclatore tariffario regionale per le prestazioni aggiuntive di cui all’art.31, comma 4.
7. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei professio- nisti sono stabiliti secondo tappe e percorsi con- divisi e concordati tra azienda e/o distretto e Or- ganizzazioni sindacali rappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello di Accordo regionale, come previsto dall’art.31.
8. I progetti devono prevedere adeguati meccanismi
di verifica e di revisione di qualità, al fine di poter valutare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati dai professionisti aderenti.
e. Gli Accordi regionali possono prevedere lo svolgi- mento di ulteriori attività, l’erogazione di specifi- che prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualità, e i relativi compensi.
C - Arretrati del biennio 2006-2007
1. Gli arretrati di cui alla tabella C, dell’art. e sono corrisposti entro il mese di giugno 200e.
2. Gli adeguamenti contrattuali derivanti dall’ap- plicazione della tabella D dell’art. e, devono es- sere effettuati entro giugno 200e unitamente al- la corresponsione dei relativi arretrati riferiti al- l’anno 200e.
3. Gli arretrati riferiti all’anno 2008 e derivanti dal- l’applicazione della tabella D dell’art. e saranno corrisposti entro ottobre 200e.
1. Il compenso mensile deve essere pagato al profes- sionista entro la fine del mese di competenza. Le Regioni attuano, di intesa con le aziende e sentiti i sindacati di cui all'art. 34 comma 12, forme di coordinamento tra le varie Aziende allo scopo di assicurare la corretta corresponsione, nei confron- ti dei professionisti, dei compensi ai medesimi spet- tanti ai sensi del presente Accordo.
ART.44 – INDENNITA’ DI RISCHIO E INDENNITA’ SPECIFICA DI CATEGORIA
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, l'indennità di rischio viene cor- risposta, nella misura di 103,2e euro lordi per 12 mensilità e con la cadenza temporale prevista per i medici ospedalieri, agli specialisti ambulatoria- li esposti al rischio di radiazioni di cui al D.L.vo
n. 230/e5 ed alla legge n.460/88 in quanto tenu- ti a prestare la propria opera in zona controllata e semprechè il rischio abbia carattere professio- nale.
2. Per gli specialisti ambulatoriali che non operano in maniera costante in zona controllata, l’accer- tamento del diritto all'indennità è demandata a un'apposita Commissione composta dal Diretto- re sanitario, che la presiede, da uno specialista radiologo designato dall’azienda, da tre rappre- sentanti dei medici ambulatoriali designati dai membri di parte medica in seno al Comitato con- sultivo zonale di cui all'art. 24 e da due esperti qualificati nominati dal Direttore generale del- l'azienda.
3. Ai biologi e ai chimici convenzionati è corrispo- sta un’indennità di rischio nella misura di 103,2e euro lordi per 12 mensilità con le modalità even- tualmente previste per il corrispondente profilo professionale presso le aziende sanitarie.
ART.45 – COMPENSO PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PSICOTERAPEUTICA
1. Agli psicologi abilitati all’espletamento di attività psicoterapeutica, che svolgano tale attività ai sen- si della vigente normativa in materia, è corrispo- sto un compenso aggiuntivo di euro 6, 50 per ogni ora destinata a tale attività, ferma restando la ne- cessaria dimostrazione e certificazione risultante dal piano di trattamento.
ART.46 – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
1. Per incarichi svolti in Comune diverso da quel- lo di residenza, purché entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto per ogni accesso un rimborso spese. Tale rimborso, pari ad euro 0,275 per chilometro alla data del 1° gennaio 2000, viene rideterminato con caden- za semestrale al l° gennaio e al 1° luglio limita- tamente al 50% sulla base del prezzo "ufficiale " della benzina verde per uguale importo in per- centuale.
2. La misura del rimborso spese è proporzionalmen- te ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello del pre- sidio. Rimane invece invariata qualora lo specia- lista trasferisca la propria residenza in Comune si- to a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.
ART.47 – PREMIO DI COLLABORAZIONE PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO
1. Agli specialisti ambulatoriali incaricati a tempo indeterminato è corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compen- so orario di cui all'art. 42 . lettera A, commi 1 e 2 e lettera B, comma 5.
2. Ai professionisti incaricati a tempo indeterminato è corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso orario di cui all’art. 43, lettera A, commi 1 e 2 e lettera B, comma 5.
3. Il premio di collaborazione sarà liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
4. Allo specialista ambulatoriale e al professionista che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il pre- mio verrà calcolato e liquidato all'atto della ces- sazione del servizio.
ART. 48 – CONTRIBUTO PREVIDENZIALE
1. A favore degli specialisti ambulatoriali e dei profes- sionisti che prestano la loro attività ai sensi del pre- sente Accordo dal 1 gennaio 2004 l'azienda versa di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalità che assicurino l'individuazione dell'en- tità delle somme versate e dello specialista ambula- toriale o professionista cui si riferiscono, un contri- buto del 24% di cui il 14,1e% a proprio carico e il e,81% a carico di ogni singolo specialista ambula- toriale o professionista, calcolato su tutti i compen- si di cui al presente Accordo, ad esclusione dei rim- borsi spese.
2. Per gli specialisti ambulatoriali il contributo, con la specificazione del numero di codice fiscale e di co- dice individuale Enpam, sarà versato al Fondo spe- ciale dei medici ambulatoriali gestito dall'Enpam, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previ- denza Sociale 15 ottobre 1e76 e successive modifi- cazioni.
3. Per i professionisti incaricati ai sensi del presen- te Accordo l’azienda versa il contributo alle ri- spettive casse previdenziali (ENPAB, ENPAP, EPAP).
3 bis. Ai veterinari incaricati ai sensi del presente ac- cordo, l’azienda versa il contributo nelle modalità e quantità in essere alle rispettive casse previden- ziali (INPS ed ENPAV) alla data di sottoscrizione dell’ACN 23 marzo 2005.
4. In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 7 ottobre 1e8e, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24e del 24 ottobre 1e8e.
ART.49 – PREMIO DI OPEROSITA’ PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO
1. A tutti gli specialisti ambulatoriali e professioni- sti che svolgono la loro attività per conto delle aziende, ai sensi del presente Accordo, con rego- lare incarico a tempo indeterminato, alla cessa- zione del rapporto convenzionale spetta, dopo un anno di servizio, un premio di operosità nella mi- sura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato.
2. Per le frazioni di anno, la mensilità di premio sarà ragguagliata al numero dei mesi di servi- zio svolto, computando a tal fine per mese in- tero la frazione di mese superiore a 15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.
3. Ciascuna mensilità, calcolata in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rappor- to, è ragguagliata alle ore effettive di attività am- bulatoriale svolta dallo specialista ambulatoriale e
dal professionista in ogni anno di servizio.
4. Conseguentemente ciascuna mensilità di premio potrà essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni è computata per me- se intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non è computata.
5. Nel caso in cui, nel corso del rapporto di lavoro, fossero intervenute delle variazioni nell'orario set- timanale di attività, il premio per ogni anno di ser- vizio dovrà essere calcolato in base agli orari di attività effettivamente osservati nei diversi perio- di dell'anno solare.
6. Il premio di operosità per gli specialisti ambulato- riali è calcolato sul compenso orario di cui all’art.42, lettera A, commi 1 e 2, lettera B, comma 5 e sul premio di collaborazione.
7. La corresponsione del premio di operosità è dovu- ta dalle aziende in base ai criteri previsti dall'alle- gato E annesso al D.P.R. n.884/84, che qui si in- tendono integralmente richiamati.
8. Per i professionisti, il premio di operosità è calco- lato sul compenso orario di cui all’art.43, lettera A, commi 1 e 2, lettera B, comma 5 e sul premio di collaborazione.
e. Per i professionisti già convenzionati ai sensi del
D.P.R. n.446/01, ai fini della corresponsione del premio di operosità, non è computabile l’attività lavorativa precedente all’anno 2001.
10. Il premio è corrisposto entro sei mesi dalla cessa- zione del rapporto.
ART.50 – COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO
1. A far data dal 1 gennaio 2008 il compenso ora- rio degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e dei professionisti (biologi, psicologi e chimici) incaricati a tempo determinato è rideterminato in euro 38,76 (trentotto/76) per ogni ora di attività effettivamente espletata ai sensi del presente ac- cordo.
2. Ai medici specialisti esposti al rischio di radiazio- ni di cui al D.L.vo n. 230/e5 ed alla legge n.460/88, in quanto tenuti a prestare la propria opera in zo- na controllata e semprechè il rischio abbia carat- tere professionale è corrisposta l’indennità di cui all’art. 44, commi 1 e 2.
3. Il compenso mensile è corrisposto nel mese di com- petenza.
4. Per la remunerazione dell’attività svolta nei gior- ni festivi e nelle ore notturne, si applicano rispet- tivamente l’art. 42, lett. A commi 3 e 4 e l’art. 43, lett. A commi 3 e 4, nei limiti dei tetti di impegno finanziario in essere alla data di entrata in vigore dell’ACN 23 marzo 2005.
5. Per le eventuali prestazioni domiciliari si applica-
no i commi 5 e 6 dell’art. 32, nei limiti dei tetti di impegno finanziario in essere alla data di entrata in vigore dell’ACN 23 marzo 2005.
6. Per la quota variabile si rinvia agli artt.42 e 43, lettera B.
ART.51 – RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI
1. Le quote sindacali a carico dell’iscritto sono trat- tenute nel rispetto delle vigenti norme, su richie- sta del sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stes- so, dalle aziende presso le quali lo specialista am- bulatoriale e il professionista presta la propria ope- ra professionale e sono versate, mensilmente, sul conto corrente bancario intestato alla sezione pro- vinciale del sindacato stesso, contestualmente al- l'invio dell'elenco dei nominativi a cui sono sta- te applicate le ritenute sindacali e l'importo delle relative quote.
2. Restano in vigore le deleghe già rilasciate a favo- re dei Sindacati firmatari del presente Accordo nel rispetto della normativa vigente.
3. Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate alle aziende da parte degli organi competenti dei sindacati.
ART.52– LIBERA PROFESSIONE INTRA-MOENIA
1. L'azienda consente allo specialista ambulatoriale, al professionista e ai medici di cui alla norma fi- nale n.5 del presente Accordo, l'esercizio della li- bera professione intra-moenia per prestazioni am- bulatoriali.
2. Lo svolgimento dell'attività deve avvenire fuori dell'orario di servizio, in giorni ed orari prestabi- liti. In caso di indisponibilità di spazi e persona- le si applicano le norme previste dalla normativa della dirigenza medica.
3. L'azienda stabilisce i criteri, le modalità e la misura per la corresponsione degli onorari con riferimento e nel rispetto della tariffa minima ordinistica, sentito lo specialista ambulatoria- le o il professionista interessato, in modo che, in ogni caso, non sussistano oneri a proprio ca- rico.
ART.53 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO. PRESTAZIONI INDISPENSABILI E LORO MODALITA’ DI EROGAZIONE
1. Nei settori disciplinati dal presente Accordo sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/e0, art. 2, comma 2, e successive modificazio- ni e integrazioni, le prestazioni delle branche spe- cialistiche e delle aree professionali che l’azienda
non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell'ambito territoriale di competenza.
2. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi della categoria degli specialisti ambulatoriali o dei pro- fessionisti, i sindacati di cui all'art. 34 comma 13 concordano con le aziende, per ciascuna delle branche specialistiche e delle aree professionali, di cui al medesimo comma 1, l'astensione dallo sciopero di almeno uno specialista ambulatoriale e di un professionista per ogni giorno di durata dello sciopero.
3. Il diritto di sciopero degli specialisti ambulato- riali e dei professionisti è esercitato con un pre- avviso minimo di 15 giorni. I soggetti che pro- muovono lo sciopero, contestualmente al preav- viso indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.
4. Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti che
si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono soggetti alla eventuale applicazione delle sanzioni previste secondo le pro- cedure stabilite dall'art. 27.
5. Le XX.XX. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:
a) nel mese di agosto;
b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali re- gionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
d) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichia- rati si intendono immediatamente sospesi.
NORME
NORMA GENERALE
1. Le parti si danno reciprocamente atto che la dizio- ne "azienda" utilizzata dal presente Accordo è in- differentemente riferita alle dizioni "Azienda U.S.L.", "Azienda Ospedaliera", “Azienda Ospedaliera Uni- versitaria”, Istituti Zooprofilattici Sperimentali in relazione a quanto disciplinato dalla normativa na- zionale e regionale sulla materia.
NORMA FINALE N.1
1. Agli specialisti ambulatoriali di cui al presente Ac- cordo, operanti presso gli enti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), non si applica l'incompatibi- lità prevista dal citato articolo, purché ai medesi- mi l'incarico sia stato conferito dai suddetti enti all'epoca in cui gli stessi adottavano la regolamen- tazione dei rapporti ai sensi degli Accordi nazio- nali ex art. 48 della legge n.833/1e78.
NORMA FINALE N.2
1. In deroga al disposto dell'art. 15, comma 1, lette- re g) ed h), sono fatte salve le situazioni legittima- mente acquisite ai sensi dell'art. 4, comma 3, pun- ti 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubbli- ca n. 2e1/87.
2. Salve le norme in materia di limitazione di orario, l'incompatibilità di cui all'art. 15, comma 1, lett. i), non si applica agli specialisti che si trovano nel- le condizioni già previste alla data di pubblicazio- ne dell'Accordo di cui al DPR 2e1/87.
3. In deroga al disposto di cui all'art. 16, comma 1, sono fatte salve, nei limiti di 48 ore settimanali di attività per incarico ambulatoriale sommata ad al- tra attività compatibile svolta in base ad altro rap- porto, le posizioni legittimamente acquisite alla data di pubblicazione del D.P.R. n.2e1/87.
NORMA FINALE N.3
1. Per gli specialisti ambulatoriali sono confermate ad personam le posizioni non conformi al dispo- sto dell'art. e, comma 3, del D.P.R. 316/e0 esisten- ti alla data di pubblicazione del citato D.P.R. fatta salva la possibilità di adottare i provvedimenti di cui all'art. 17 del presente Accordo.
2. Per i professionisti sono confermate ad personam le posizioni contrattuali di miglior favore già de- rivanti dall’applicazione delle norme finali dei DD.PP.RR. 261/e2, 255/88, 262/e2.
NORMA FINALE N.4
1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 46 il rimborso spese di viaggio continua ad esse- re corrisposto agli specialisti che ne fruiscano per incarichi acquisiti prima del 28 dicembre 1e84. Nel caso di costituzione di nuove province successiva- mente alla data del l° gennaio 1ee8, l'indennità di accesso viene comunque mantenuta agli speciali- sti che già ne beneficiano.
NORMA FINALE N.5
1. Salvo quanto previsto all’art.23, comma 1, lettera a), sono confermati per i sanitari addetti alla me- dicina generale ambulatoriale, i contenuti della norma finale annessa al DPR n.2e1/87.
2. Anche ai sanitari di cui al comma 1, può essere at- tribuito il coordinamento funzionale e gestionale di strutture specialistiche ambulatoriali e distret- tuali, compresi gli aspetti di integrazione funzio- nale con gli altri servizi specialistici aziendali, con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
NORMA FINALE N. 7
1. I contenuti del presente articolo rappresentano al- trettanti impegni che le parti decidono di assume- re con la sottoscrizione di questo accordo e di re- cepire per la loro concreta applicazione nel pros- simo accordo relativo al biennio 2008/200e. In par- ticolare si conviene di precisare già in questo ac- cordo che le finalità cui devono essere destinate le risorse del prossimo biennio economico 2008/200e sono quelle richiamate ai commi 2, 3 e 4 del pre- sente articolo;
2. Tutte le risorse disponibili per il rinnovo del se- condo biennio economico 2008/200e dovranno es- sere finalizzate al potenziamento dei processi di riorganizzazione ed integrazione. A tal fine le ri- sorse di competenza del 2008 saranno erogate so- lo a partire dal 1 gennaio 200e congiuntamente a quelle di competenza del 200e. Le suddette risor- se vengono utilizzate per garantire:
a) il processo di perfezionamento degli accordi in- tegrativi regionali, prevedendo meccanismi di garanzia che coinvolgano il livello di rappresen- tanza nazionale di parte pubblica e sindacale;
b) la definizione di istituti che assicurino il rico- noscimento dell’impegno professionale gradua- to per livello di complessità in un’ottica di uni- formità dell’assistenza tra le regioni.
3. Gli obiettivi da perseguire col prossimo Accordo sono rappresentati in particolare da quelli elenca- ti di seguito:
a) per quanto riguarda gli obiettivi generali, si sot- tolinea l’esigenza di procedere verso la indivi- duazione di forme di collaborazione tra il me- dico di medicina generale, i pediatri di libera scelta e lo specialista ambulatoriale, incluso quel- lo ospedaliero, con l’individuazione e la defini- zione dei relativi vincoli di incompatibilità;
b) per quanto riguarda gli obiettivi specifici, si ri- chiamano i seguenti:
- miglioramento dell’accesso agli ambulatori di medicina generale e di pediatria di libera scel- ta e ai poliambulatori specialistici pubblici, a partire dal potenziamento dell’orario di aper- tura quotidiana, anche ai fini di ridurre l’ac- cesso improprio al pronto soccorso;
- potenziamento dei programmi di continuità assistenziale per garantire una assistenza e una presa in carico 24 ore su 7 giorni, a par- tire dai pazienti cronici a favore dei quali va previsto l’accesso in ospedale dei medici con- venzionati;
- potenziamento dell’assistenza domiciliare a favore della popolazione sia in età pediatrica che in età adulta;
- coinvolgimento programmato degli speciali- sti ambulatoriali a favore sia degli assistiti a domicilio o nelle strutture residenziali, sia ai fini del potenziamento della diagnostica di primo livello presso gli ambulatori dei medi- ci di medicina generale e dei pediatri di libe- ra scelta.
4. Oltre agli obiettivi indicati al precedente comma 3, le parti convengono che nel prossimo accordo si debbano affrontare tra l’altro anche i seguenti aspetti:
- la revisione delle modalità e della struttura del compenso del medico, anche in relazione alle nuove unità complesse delle cure primarie;
- la partecipazione della specialistica ambulato- riale ai protocolli operativi della continuità del- l’assistenza H 24;
- la definizione degli standard nazionali in ordi- ne al sistema informativo, con particolare rife- rimento alla scheda sanitaria;
- l’approfondimento del flusso informativo che collega i medici convenzionati con le aziende sanitarie;
- la revisione della normativa contrattuale vigen- te al fine di renderla coerente con i nuovi asset- ti organizzativi;
- la revisione della costituzione e del funziona- mento degli organismi regionali e aziendali nei quali è prevista la presenza delle Organizzazio- ni Sindacali.
- l’adeguamento dei meccanismi di certificazione della rappresentatività e dei diritti sindacali
- La piena integrazione della medicina veterina- ria all’interno dell’ACN.
NORMA FINALE N. 8
1. In ottemperanza al combinato disposto dell’art. 46, comma 1 D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 28e la SISAC fornisce assistenza alle amministra- zioni in materia di uniforme interpretazione delle clausole contrattuali sentite le XX.XX. sindacali fir- matarie del presente accordo.
NORMA FINALE N. 9
Il riferimento nel testo dell’Accordo del 23 marzo 2005 ai medici specialisti e altre professionalità sanitarie de- ve essere inteso anche ai medici veterinari.
NORMA TRANSITORIA N.1
1. Fino all'insediamento dei Comitati e delle Commis- sioni di cui agli articoli 24, 25 e 27 del presente Accordo sono confermati in carica i Comitati e le Commissioni di cui agli articoli 24, 25 e 27 del- l’ACN 23 marzo 2005.
NORMA TRANSITORIA N.4
1. I rapporti convenzionali a tempo determinato in- staurati per lo svolgimento di attività specialistica ambulatoriale o delle altre aree professionali de- vono essere conformi a quanto disposto dall'art. 2-nonies della Legge 26.05.2004 n.138.
2. rapporti convenzionali non conformi adottano le clausole normative ed economiche del presente Ac- cordo.
3. Qualora continuino a sussistere le relative neces- sità assistenziali, le ore di incarico sono assegna- te ai sensi dell'art. 23 del presente Accordo.
NORMA TRANSITORIA N.5
1. Premesso che l'art. 15-nonies comma 3, del D.L.vo
n. 502/e2 e successive modificazioni e integrazio- ni, dispone che in sede di rinnovo delle conven- zioni nazionali siano stabiliti tempi e modalità di attuazione per l'applicazione di quanto sancito al comma 1 dell'articolo medesimo, e che il D. L.vo
n.254 del 28 luglio 2000, all’art.6, sospende l’effi- cacia di tali disposizioni fino all’attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione che dovrà essere istituita con Decre-
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to del Ministro della Salute, fino a quando non en- trerà in vigore il limite di età stabilito dall’art. 1e, comma 4, lettera a) del presente Accordo Colletti- vo Nazionale continua ad applicarsi il limite di età previsto dall’art.6 comma 4, lettera e) del DPR n.500/e6, con esclusione del biennio di cui al D.L.vo n.503/e2.
NORMA TRANSITORIA N.6
1. I convenzionati di cui all’art.23, comma 5, primo alinea, sono individuati dal Ministero della Difesa con propria nota. Un primo elenco è contenuto nel- la nota Prot. n. 01374e1 del e dicembre 2004.
NORMA TRANSITORIA N.9
1. La valutazione secondo i punteggi previsti dal pre- sente Accordo è effettuata a partire dalla gradua- toria valida per l’anno 2011. Fino ad allora conti- nuano ad essere applicati i punteggi disposti ai sen- si degli allegati A ed A bis dell’ACN 23 marzo 2005.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.1
1. Le parti chiariscono che le dizioni "Regione", "Am- ministrazione regionale", "Giunta regionale", "As- sessore regionale", "Assessore regionale alla Sani- tà", usata nel testo dell'Accordo valgono ad indi- viduare anche i corrispondenti organismi delle pro- vince autonome di Trento e Bolzano.
2. Chiariscono inoltre che gli articoli o i commi con la dizione "specialisti ambulatoriali e professioni- sti” riguardano tutte le categorie professionali con- venzionate ai sensi del presente Accordo. Sono in- vece di esclusiva pertinenza degli specialisti am- bulatoriali ed odontoiatri, specificati con la sola dizione “specialisti ambulatoriali” i seguenti arti- coli del presente Accordo:
- art.23, comma 1,lett. d) e lett.h) e comma 8
- art.28
- art. 28bis
- art. 28ter
- art.30, commi 2, e e 15
- art.32, commi 4 e 5
- art.38, commi 5 e 8
- art.3e, comma 2
- art.40, comma 4
- art.42
- art.44, commi 1 e 2
- art.47, commi 1
- art.48, comma 2
- art.4e, comma 6
- art.50, comma 2
- norme finali n. 1, n. 2, n. 3,comma 1, n.4
- Allegato D
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
1. Le parti raccomandano che il presente Accordo venga recepito dall'I.N.A.I.L., dall'I.N.P.S., dagli En- ti locali, dal Ministero della difesa, dal SASN e da tutte le istituzioni pubbliche che utilizzano medi- ci specialisti e altri professionisti e che conferisca- no nuovi incarichi a tempo indeterminato ed uti- lizzino la graduatoria di cui all'art. 21, dopo aver espletato le procedure di cui all'art. 23 per gli au- menti di orario agli specialisti già incaricati.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.3
1. Per la partecipazione alle riunioni dei Comitati e delle Commissioni di cui agli articoli 22, 24, 25 e 27 ai componenti di parte pubblica ed al segreta- rio spettano, se e in quanto previsti, i compensi fis- sati a livello regionale.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.4
1. La SISAC si impegna a collaborare con l’ENPAM per ridefinire le modalità ed i termini del versa- mento dei contributi dovuti e dell’invio della rela- tiva rendicontazione come richiesto dalla corretta imputazione sulla posizione previdenziale degli iscritti.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5
1. Fermo restando il rispetto delle scelte delle Regio- ni nella organizzazione dei servizi veterinari, le parti concordano che le risorse economiche fina- lizzate alla copertura dei posti previsti nella dota- zione organica unitamente ai ruoli e alle funzio- ni che la legislazione vigente assegna alla dirigen- za nell’ambito dei servizi veterinari, non possono essere utilizzate per l’attivazione delle ore di atti- vità convenzionata ed analogamente le risorse eco- nomiche impiegate per l’attivazione di ore di atti- vità convenzionale non possono essere utilizzate per far fronte alla dotazione organica della diri- genza veterinaria.
ALLEGATI
ALLEGATI
ARTICOLO PARZIALMENTE MODIFICATO SECONDO QUANTO PREVISTO ALL’ART. 9 DELL’ADDENDUM
ALLEGATO A - PARTE PRIMA
A) BRANCHE SPECIALISTICHE ALLERGOLOGIA
Branche principali
1) Allergologia
3) Allergologia e immunologia clinica
ANATOMIA PATOLOGICA
Branche principali
1) Anatomia patologica
2) Anatomia ed istologia patologica
3) Anatomia patologica e tecnica di laboratorio
4) Anatomia ed istologia patologica e tecnica di la- boratorio
5) Anatomia ed istologia patologica ed analisi cli- niche
ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE
Branche principali
1) Anestesia
2) Anestesia e rianimazione
3) Anestesia e rianimazione indirizzo terapia antalgica
4) Anestesia e rianimazione indirizzo terapia inten- siva
5) Anestesia e rianimazione indirizzo terapia iperbarica
6) Anestesia generale e speciale odontostomatologica
8) Anestesiologia e rianimazione
e) Anestesiologia generale e speciale odontostoma- tologica
10) Anestesiologia, rianimazione e terapia intensiva
12) Rianimazione e terapia intensiva
ANGIOLOGIA
Branche principali
1) Angiologia
2) Angiologia e chirurgia vascolare
4) Cardiologia e malattie dei vasi
5) Malattie cardiovascolari
6) Malattie cardiovascolari e reumatiche
7) Malattie dell’apparato cardiovascolare
8) Vasculopatie
AUDIOLOGIA
Branche principali
2) Audiologia e foniatria
BIOCHIMICA CLINICA
Branche principali
1) Analisi chimico cliniche e microbiologiche
3) Biochimica e chimica clinica
5) Chimica analitica
6) Chimica biologica o biochimica
8) Microbiologia
e) Microbiologia e virologia
10) Microbiologia indirizzo tecniche micro biologiche
CARDIOCHIRURGIA
Branche principali
2) Chirurgia cardiovascolare
3) Cardio-angio-chirurgia
4) Chirurgia del cuore e dei grossi vasi
5) Chirurgia cardiaca
Branche principali
1) Cardio-angiopatie
3) Cardiologia e malattie dei vasi
5) Cardio-reumatologia
6) Fisiopatologia cardiocircolatoria
7) Fisiopatologia cardiovascolare
8) Malattie cardiache
e) Malattie cardiovascolari
10) Malattie cardiovascolari e reumatiche
11) Malattie dell’apparato cardiovascolare
12) Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dei vasi
CHIRURGIA GENERALE
Branche principali
1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni
4) Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva
5) Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica
6) Chirurgia d’urgenza
7) Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso
8) Chirurgia di pronto soccorso
e) Chirurgia generale e terapia chirurgica
12) Chirurgia oncologica
13) Chirurgia oncologica e toracico polmonare
16) Clinica chirurgica generale
17) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica
1e) Patologia speciale chirurgica
20) Patologia speciale chirurgica e propedeutica cli- nica
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
Branche principali
1) Chirurgia maxillo-facciale
CHIRURGIA PEDIATRICA
Branche principali
1) Chirurgia dell’infanzia
2) Chirurgia infantile
3) Chirurgia pediatrica
4) Clinica chirurgica infantile
5) Clinica chirurgica pediatrica
CHIRURGIA PLASTICA
Branche principali
1) Chirurgia plastica
2) Chirurgia plastica ricostruttiva
3) Chirurgia plastica e riparatrice
CHIRURGIA TORACICA
Branche principali
1) Chirurgia toracica
2) Chirurgia toraco-polmonare
3) Chirurgia polmonare
CHIRURGIA VASCOLARE
Branche principali
1) Chirurgia vascolare
Branche principali
1) Clinica dermatologica e venereologia
2) Clinica dermosifilopatica
3) Clinica dermosifilopatica e venereologia
6) Dermatologia e venereologia
8) Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica
e) Dermosifilopatia e venereologia
10) Dermosifilopatica
11) Malattie cutanee e veneree
12) Malattie della pelle e veneree
13) Malattie veneree e della pelle
14) Patologia e clinica dermosifilopatica
DIABETOLOGIA
Branche principali
1) Diabetologia
2) Diabetologia e malattie del ricambio
4) Clinica medica generale
5) Clinica medica generale e terapia medica
6) Clinica medica e semeiotica
8) Endocrinologia e malattie metaboliche
e) Endocrinologia e malattie del ricambio
10) Endocrinologia e medicina costituzionale
11) Endocrinologia e patologia costituzionale
13) Malattie dell’apparato digerente e del ricambio
14) Malattie del fegato e del ricambio
15) Malattie del rene, del sangue e del ricambio
16) Malattie del sangue e del ricambio
17) Malattie endocrine metaboliche
18) Medicina costituzionale ed endocrinologia 1e) Medicina generale
20) Medicina interna
21) Patologia speciale medica
22) Patologia speciale e clinica medica
23) Patologia speciale medica e metodologia cli- nica
24) Patologia speciale medica e terapia medica
25) Scienze delle costituzioni ed endocrinologia
26) Semeiotica medica
EMATOLOGIA
Branche principali
1) Ematologia
3) Ematologia clinica e di laboratorio
5) Ematologia generale clinica e di laboratorio
6) Malattie dell’apparato digerente e del sangue
7) Malattie del rene, del sangue e del ricambio
8) Malattie del sangue
e) Malattie del sangue e degli organi emopoietici
10) Malattie del sangue e dell’apparato digerente
11) Malattie del sangue e del ricambio
12) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio
13) Patologia del sangue e degli organi emopoietici
ENDOCRINOLOGIA
Branche principali
1) Endocrinologia
2) Endocrinologia e malattie del ricambio
3) Endocrinologia e malattie metaboliche
4) Endocrinologia e medicina costituzionale
5) Endocrinologia e patologia costituzionale
6) Malattie endocrine e metaboliche
7) Medicina costituzionale ed endocrinologia
8) Medicina costituzionalistica ed endocrinologia
e) Scienza delle costituzioni ed endocrinologia
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA
Branche principali
1) Farmacologia e tossicologia clinica
6) Farmacologia con orientamento in farmacologia clinica
7) Farmacologia con orientamento in tossicologia
FISICA SANITARIA
Branche principali
1) Fisica sanitaria
2) Fisica biomedica
3) Fisica medica
5) Medicina nucleare
FISIOCHINESITERAPIA
Branche principali
1) Chinesiterapia
2) Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginna- stica medica in ortopedia
3) Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginna- stica medica
4) Chinesiterapia, fisioterapia e riabilitazione dell’ap- parato motore
5) Chinesiterapia ortopedica e riabilitazione neuro- motoria
6) Fisiochinesiterapia
7) Fisiochinesiterapia e riabilitazione apparato motore
8) Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria
e) Fisiochinesiterapia ortopedica
10) Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria
12) Fisioterapia e riabilitazione
13) Medicina fisica e riabilitazione
14) Riabilitazione e ginnastica medica ortopedica
15) Terapia fisica
16) Terapia fisica e riabilitazione
FONIATRIA
Branche principali
1) Foniatria
2) Foniatria ed olfattometria
GASTROENTEROLOGIA
Branche principali
3) Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
4) Gastroenterologia e malattie dell’apparato digerente
5) Malattie dell’apparato digerente
6) Malattie dell’apparato digerente e del ricambio
7) Malattie dell’apparato digerente, della nutrizione e del ricambio
8) Malattie dell’apparato digerente e del sangue
e) Malattie del fegato
10) Malattie del fegato e del ricambio
11) Malattie del ricambio e dell’apparato digerente
12) Malattie del sangue e dell’apparato digerente
13) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ri- cambio
GENETICA MEDICA
Branche principali
1) Genetica medica
GERIATRIA
Branche principali
2) Geriatria e gerontologia
3) Gerontologia e geriatria
IDROCLIMATOLOGIA
Branche principali
3) Idroclimatologia e clinica termale
4) Idroclimatologia medica e clinica termale
6) Idrologia, climatologia e talassoterapia
7) Idrologia, crenologia e climatologia
8) Idrologia medica
e) Idrologia medica e clinica termale
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
Branche principali
1) Epidemiologia
2) Igiene
3) Igiene ed epidemiologia
4) Igiene e medicina preventiva
5) Igiene e medicina preventiva con orientamento di sanità pubblica
6) Igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epi- demiologia
7) Igiene e sanità pubblica
8) Igiene epidemiologia e sanità pubblica
e) Igiene generale e speciale
10) Igiene pubblica
11) Metodologia epidemiologica ed igiene
MALATTIE INFETTIVE
Branche principali
1) Malattie infettive
2) Clinica delle malattie infettive
3) Clinica delle malattie infettive e tropicali
4) Clinica delle malattie tropicali e infettive
5) Clinica delle malattie infettive e contagiose
6) Malattie infettive e tropicali
8) Clinica delle malattie tropicali e subtropicali
e) Malattie tropicali e subtropicali
MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA
Branche principali
1) Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
2) Malattie del fegato e del ricambio
3) Medicina d’urgenza
4) Pronto soccorso e terapia d’urgenza
5) Medicina interna
8) Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso
e) Chirurgia generale d’urgenza e pronto soccorso
10) Fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria
MEDICINA INTERNA
Branche principali
1) Clinica medica
2) Clinica medica generale
3) Clinica medica generale e terapia medica
4) Clinica medica e semeiotica
7) Patologia speciale e clinica medica
8) Patologia speciale medica
e) Patologia speciale medica e metodologia clinica
10) Patologia speciale medica e terapia medica
MEDICINA DEL LAVORO
Branche principali
2) Clinica delle malattie del lavoro
3) Fisiologia e igiene del lavoro industriale
4) Igiene industriale
6) Medicina del lavoro e assicurazioni
7) Medicina preventiva della malattie professionali e psico-tecniche
8) Medicina preventiva dei lavoratori
e) Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
MEDICINA DELLO SPORT
Branche principali
1) Medicina dello sport
MEDICINA DI COMUNITA’
Branche principali
1) Medicina di comunità
MEDICINA LEGALE
Branche principali
1) Medicina legale
2) Medicina legale del lavoro
3) Medicina legale e delle assicurazioni
4) Medicina legale ed infortunistica
MEDICINA NUCLEARE
Branche principali
1) Fisica nucleare applicata alla medicina
2) Medicina nucleare
3) Radiologia medica e medicina nucleare
MEDICINA TRASFUSIONALE
Branche principali
1) Medicina trasfusionale
3) Ematologia clinica e di laboratorio
6) Ematologia generale e clinica di laboratorio
7) Immunoematologia e trasfusione
8) Allergologia e immunologia clinica
e) Patologia generale
12) Citogenetica umana
Branche principali
3) Microbiologia medica
NEFROLOGIA
Branche principali
1) Emodialisi
2) Malattie del rene, sangue e ricambio
5) Nefrologia di interesse chirurgico
NEONATOLOGIA
Branche principali
5) Pediatria preventiva e puericultura
6) Pediatria sociale e puericultura
7) Pediatria preventiva e sociale
8) Puericultura ed igiene infantile
e) Puericultura, dietetica infantile ed assistenza so- ciale dell’infanzia
10) Puericultura e dietetica infantile
NEUROCHIRURGIA
Branche principali
1) Neurochirurgia
NEUROFISIOPATOLOGIA
Branche principali
1) Neurofisiopatologia
4) Neurologia
NEUROLOGIA
Branche principali
1) Clinica delle malattie nervose e mentali
3) Clinica neurologica e malattie mentali
6) Clinica neuropsichiatria e neuropatologia
8) Malattie nervose e mentali
e) Neurofisiopatologia
10) Neurologia
13) Neuropatologia e psichiatria
15) Psichiatria e neuropatologia
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Branche principali
1) Neuropsichiatria infantile
NEURORADIOLOGIA
Branche principali
2) Radiologia diagnostica
3) Radiologia
5) Radiologia medica e radioterapia
OCULISTICA
Branche principali
1) Clinica oculistica
2) Clinica oftalmologia
3) Oculistica
5) Oftalmia e clinica oculistica
6) Oftalmoiatria e clinica oculistica
7) Oftalmologia e clinica oculistica
8) Oftalmologia e oculistica
e) Patologia e clinica oculistica
10) Patologia oculare e clinica oculistica
ODONTOIATRIA
Branche principali
2) Clinica odontoiatrica e stomatologia
4) Odontoiatria e protesi dentale o dentaria
6) Odontostomatologia e protesi dentale o dentaria
8) Stomatologia e chirurgia maxillo-facciale
ONCOLOGIA
Branche principali
1) Chemioterapia antiblastica
5) Oncologia indirizzo oncologia medica
6) Oncologia indirizzo oncologia generale e xxxxxx- xx preventiva
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE
Branche principali
1) Organizzazione dei servizi sanitari di base
2) Igiene
3) Igiene e medicina preventiva
4) Igiene pubblica
5) Igiene e sanità pubblica
6) Igiene generale e speciale
ORTOPEDIA
Branche principali
1) Clinica ortopedica
2) Clinica ortopedica e traumatologia
3) Clinica ortopedica e traumatologia apparato mo- tore
4) Ortopedia
6) Ortopedia e traumatologia dell’apparato motore
7) Traumatologia e chirurgia ortopedica
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Branche principali
1) Clinica ostetrica
2) Clinica ostetrica e ginecologica
3) Fisiopatologia della riproduzione umana
4) Fisiopatologia della riproduzione umana ed edu- cazione demografica
5) Fisiopatologia ostetrica e ginecologica
7) Ginecologia e ostetricia indirizzo fisiopatologia della riproduzione umana
8) Ostetricia
e) Ostetricia e ginecologia
10) Patologia ostetrica e ginecologica
11) Patologia e clinica ostetrica e ginecologica
OTORINOLARINGOIATRIA
Branche principali
1) Clinica otorinolaringoiatria
2) Otorinolaringoiatria
3) Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
PATOLOGIA CLINICA
Branche principali
1) Analisi biologiche
2) Analisi chimico-cliniche di laboratorio
3) Analisi chimico-cliniche e microbiologia
4) Analisi cliniche
5) Analisi cliniche di laboratorio
8) Biochimica applicata
e) Biochimica clinica
10) Biochimica e chimica clinica
11) Biochimica sistematica umana
13) Chimica biologica
14) Chimica biologica e biochimica
15) Clinica di laboratorio
16) Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio
17) Medicina preventiva con orientamento di laboratorio
1e) Microbiologia clinica
24) Semeiotica e diagnostica di laboratorio
25) Specialista medico di laboratorio
26) Specialista in analisi cliniche e di laboratorio
27) Specialista in analisi cliniche e specialista medico laboratorista
PEDIATRIA
Branche principali
1) Clinica pediatrica
2) Clinica pediatrica e puericultura
3) Patologia e clinica pediatrica
5) Pediatria
7) Pediatria indirizzo neonatologia e patologia neo- natale
8) Pediatria indirizzo pediatria generale
e) Pediatria preventiva e puericultura
10) Pediatria preventiva e sociale
11) Pediatria sociale e puericultura
PNEUMOLOGIA
Branche principali
2) Clinica della tubercolosi
3) Clinica della tubercolosi e malattie dell’apparato respiratorio
4) Clinica della tubercolosi e malattie delle vie respi- ratorie
5) Clinica della tubercolosi e delle vie urinarie
6) Fisiopatologia respiratoria
7) Fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria
8) Malattie dell’apparato respiratorio
e) Malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia
10) Malattie polmonari e dei bronchi
12) Pneumologia e fisiopatologia respiratoria
14) Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio
15) Tisiologia e malattie polmonari
16) Tubercolosi e malattie delle vie respiratorie
PSICHIATRIA
Branche principali
1) Clinica delle malattie nervose e mentali
2) Clinica neurologica e malattie mentali
4) Clinica psichiatrica
5) Clinica psichiatrica e neuropatologia
6) Igiene mentale
8) Neurologia e psichiatria
e) Neuropatologia e psichiatria
12) Psichiatria e neuropatologia
Branche principali
2) Psicologia con indirizzo medico
3) Psicoterapia
4) Psicologia clinica e psicoterapia
5) Psicologia dell’età evolutiva
8) Psichiatria
e) Clinica psichiatrica
10) Igiene mentale
11) Medicina psicosomatica
14) Neuropsichiatria infantile
15) Neuropsichiatria infantile e psicologia dell’età evo- lutiva
16) Clinica delle malattie nervose e mentali
17) Malattie nervose e mentali
18) Psicologia del ciclo di vita 1e) Psicologia sociale e applicata
PSICOTERAPIA
Branche principali
1) Psicoterapia
2) Psicologia clinica e psicoterapia
8) Igiene mentale
e) Medicina psicosomatica
10) Neuropsicologia e psichiatria
11) Neuropsichiatria infantile
12) Neuropsichiatria infantile e psicologia dell’età evo- lutiva
13) Clinica delle malattie nervose e mentali
14) Malattie nervose e mentali
15) Psicologia del ciclo di vita
16) Psicologia dell’età evolutiva
17) Titolo riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 35 del- la legge 18 febbraio 1e8e, n.56
RADIOLOGIA
Branche principali
3) Radiodiagnostica e scienza delle immagini
4) Radiologia diagnostica
5) Radiologia ed elettroterapia
8) Radiologia e terapia fisica
e) Radiologia e terapia fisica radiologia indirizzo ra- diodiagnostica e scienza delle immagini
10) Radiologia indirizzo radiologia diagnostica
12) Radiologia medica e medicina nucleare
13) Radiologia medica e radioterapia
14) Radiologia medica e terapia fisica
15) Radiologia orientamento radiodiagnostica
16) Radiologia radiodiagnostica
17) Neuroradiologia
RADIOTERAPIA
Branche principali
2) Radioterapia oncologica
5) Radiologia medica e radioterapia
Branche principali
1) Reumatologia
SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA
Branche principali
1) Dietologia
2) Fisiologia e scienza dell’alimentazione
3) Scienza dell’alimentazione
4) Scienza dell’alimentazione ad indirizzo dietetico
5) Scienza dell’alimentazione ad indirizzo nutrizio- xxxxxxx
6) Scienza dell’alimentazione e dietetica
7) Scienza dell’alimentazione e dietologia
TOSSICOLOGIA MEDICA
Branche principali
1) Farmacoterapia e tossicologia medica
2) Medicina tossicologica e farmacoterapia
5) Tossicologia forense
UROLOGIA
Branche principali
1) Clinica delle malattie delle vie urinarie
3) Malattie delle vie urinarie
4) Malattie genito-urinarie
6) Patologia e clinica delle vie urinarie
8) Urologia ed emodialisi
e) Patologia urologia
B) SCUOLE UNIVERSITARIE DI SPECIALIZZAZIONE (BIOLOGI)
1. Analisi chimico-cliniche
2. Applicazioni biotecnologiche
4. Biochimica e chimica clinica/Biochimica clinica
e. Chimica e tecnologie alimentari
11. Economia sistema agroalimentare
12. Endocrinologia sperimentale
13. Farmacognosia (esercizio sanitario, ricerca appli- cata all’industria)
16. Fisiologia e scienza dell’alimentazione
1e. Genetica medica
21. Igiene e medicina preventiva
22. Igiene e medicina preventiva con orientamento di “laboratorio di sanità pubblica”
28. Microbiologia IND in tecniche microbiologiche 2e. Microbiologia medica
30. Patologia generale / Patologia clinica
31. Scienza dell’alimentazione
32. Scienza e tecnica piante medicinali
33. Scienza e tecnica piante officinali
34. Scienza e tecnologie cosmetiche
36. Statistica medica (orientamento epidemiologico)
C) SCUOLE UNIVERSITARIE DI SPECIALIZZAZIONE (CHIMICI)
1. Analisi chimico-cliniche
2. Applicazioni biotecnologiche
3. Applicazioni biotecnologiche
5. Biochimica e chimica clinica / Biochimica clinica
e. Chimica applicata all’igiene
11. Chimica e farmacologia delle sostanze organiche naturali
12. Chimica e tecnologia delle sostanze organiche naturali
13. Chimica e tecnologie alimentari
15. Conserve alimentari di origine vegetale
16. Economia sistema agroalimentare
17. Endocrinologia sperimentale
18. Framacognosia (esercizio sanitario, ricerca appli- cata all’industria)
21. Fisiologia e scienza dell’alimentazione
26. Igiene e medicina preventiva
27. Igiene e medicina preventiva con orientamento di “laboratorio di sanità pubblica”
28. Immunologia diagnostica 2e. Istochimica e citochimica
30. Metodologie chimiche di controllo e di analisi
35. Patologia generale / Patologia clinica
36. Scienza dell’alimentazione
37. Scienza e tecnica piante medicinali
38. Scienza e tecnica piante officinali 3e. Scienza e tecnologie cosmetiche
40. Sicurezza e protezione industriale
42. Statistica medica (orientamento epidemiologico)
47. Tecnologie chimiche di processo
D) SCUOLE UNIVERSITARIE DI SPECIALIZZAZIONE (PSICOLOGI)
PSICOLOGIA
1. Psicologia del ciclo di vita
2. Psicologia sociale e applicata
4. Psicologia dell’età evolutiva
5. Psicologia sociale e del lavoro
e. Titolo riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 35 del- la legge 18 febbraio 1e8e, n.56
PSICOTERAPIA
2. Psicologia del ciclo di vita
7. Igiene mentale
e. Clinica delle malattie nervose e mentali
11. Titolo riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 35 del- la legge 18 febbraio 1e8e, n.56
ALLEGATO PARZIALMENTE MODIFICATO SECONDO QUANTO PREVISTO ALL’ART.9 DELL’ADDENDUM
ALLEGATO A - PARTE SECONDA
TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI ALL'ART. 21 DELL'ACCORDO
TITOLI ACCADEMICI
VOTO DI LAUREA
Medici Specialisti ambulatoriali, Odontoiatri, Veterinari, Biologi, Chimici, Psicologi:
Voto di laurea 110/110 e lode o 100/100 e lode punteggio 3,00
Voto di laurea da 101/110 a 110/110 o da e1/100 a 100/100 punteggio 2,00
A) Medici specialisti ambulatoriali – Odontoiatri - Veterinari
1. Specializzazioni in Branche principali:
per la prima specializzazione punteggio 3,00
per ogni ulteriore specializzazione punteggio 1,00
3. Voto di specializzazione:
in branca principale con lode (una sola volta) punteggio 3,00
in branca principale con il massimo dei voti (una sola volta) punteggio 2,00
B) Biologi – Chimici – Psicologi
1. Specializzazioni:
per la prima specializzazione punteggio 3,00
specializzazione ai sensi degli artt. 3 e 35 della legge n.56/8e punteggio 3,00
per ogni ulteriore specializzazione punteggio 1,00
2. Voto di specializzazione
Specializzazione conseguita con lode (una sola volta) punteggio 3,00
Specializzazione conseguita con il massimo dei voti (una sola volta) punteggio 2,00
TITOLI PROFESSIONALI
A 1 ) Medici specialisti ambulatoriali, veterinari, biologi, chimici, psicologi
Sostituzioni, incarichi provvisori e a tempo determinato effettuati nella branca principale o area professiona- le, a favore di Aziende sanitarie ed altre Istituzioni pubbliche che applicano le norme del presente Accordo (Inps, Inail, Ministero della Difesa, SASN, ecc):
Per ciascuna ora di attività svolta punteggio 0,003
A parità di punteggio prevale l'anzianità di specializzazione, e di laurea e in subordine l'anzianità anagrafica.
Qualora, inoltre, l’attività svolta dal medico veterinario sia retribuita a prestazione le Regioni definiscono l’as- segnazione del punteggio con un criterio di equivalenza all’attività oraria.
ALLEGATO PARZIALMENTE MODIFICATO SECONDO QUANTO PREVISTO ALL’ART.9 DELL’ADDENDUM
ALLEGATO A BIS
SPECIALIZZAZIONI MEDICINA VETERINARIA
Parte prima - Branca della sanità animale
Specializzazioni equipollenti:
2. Allevamento e igiene degli animali
4. Diritto e legislazione veterinaria
5. Etologia applicata e benessere degli animali di interesse zootecnico e degli animali da affezione
6. Farmacologia e tossicologia veterinaria
7. Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici
8. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria
e. Medicina e chirurgia del cavallo
10. Microbiologia indirizzo in tecniche microbiologiche
11. Miglioramento genetico degli animali domestici
12. Patologia e clinica degli animali d'affezione
14. Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche
15. Sanità pubblica veterinaria
16. Scienza e medicina degli animali da laboratorio
17. Tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina
Altre Specializzazioni equipollenti:
1. Alimentazione degli animali domestici
4. Clinica dei piccoli animali
5. Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria
6. Clinica e malattia dei piccoli animali
7. Igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale
8. Malattie dei piccoli animali
e. Patologia aviare
10. Parassitologia degli animali domestici
11. Sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali
13. Tecnologia avicola e patologia aviare
14. Tecnologia e patologia avicunicola
Branca dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
Specializzazioni equipollenti:
1. Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati
2. Diritto e legislazione veterinaria
3. Igiene e tecnologia delle carni
4. Igiene e tecnologia del latte e derivati
5. Ispezione degli alimenti di origine animale
6. Miglioramento quanti-qualitativo degli alimenti di origine animale
7. Sanità pubblica veterinaria
Altre specializzazioni equipollenti
2. Igiene delle produzione e commercializzazioni degli alimenti di origine animale
3. Ispezione degli alimenti di origine animale e loro derivati
5. Produzione ed ispezione degli organismi acquatici d’interesse alimentare
6. Tecnica conserviera ed igiene degli alimenti di origine animale
7. Tecnologia ed igiene delle carni
Branca dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
Specializzazioni equipollenti:
2. Allevamento ed igiene degli animali
3. Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati
4. Biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura
7. Diritto e legislazione veterinaria
8. Etologia applicata e benessere degli animali di interesse zootecnico e degli animali da affezione
e. Farmacologia e tossicologia veterinaria
10. Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici
11. Igiene e tecnologia delle carni
12. Igiene e tecnologia del latte e derivati
13. Ispezione degli alimenti di origine animale
14. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria
15. Medicina e chirurgia del cavallo
16. Miglioramento genetico degli animali domestici
17. Miglioramento quanti-qualitativo degli alimenti di origine animale
18. Patologia e clinica degli animali d'affezione 1e. Patologia aviare
21. Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche
22. Sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali
23. Sanità pubblica veterinaria
24. Scienza e medicina degli animali da laboratorio
26. Tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina
Altre specializzazioni equipollenti
1. Alimentazione degli animali domestici
3. Dietologia comparata animale
4. Igiene delle produzioni e commercializzazioni degli alimenti di origine animale
5. Miglioramento genetico degli animali domestici e delle produzioni zootecniche
6. Sanità animale, igiene dell’allevamento e delle produzioni animali
ALLEGATO D
Nomenclatore tariffario
1 - Consulto ambulatoriale con il medico di medicina generale e/o altro specialista di altra branca euro 25,82 da corrispondere solo allo specialista consultato.
2 - Consulto domiciliare con il medico di medicina generale e/o specialista di altra branca euro 36,15 da corrispondere solo allo specialista consultato.
3 - Parto a domicilio euro 413,16
4 - Agopuntura in ambulatorio, per ogni seduta, euro 25,82
Le prestazioni suddette sono effettuate, a richiesta del medico di medicina generale o dello specialista, previa autorizzazione del direttore del distretto o suo delegato. L'agopuntura di cui al n. 4, in quanto tecnica terapeu- tica non pertinente ad una specifica branca specialistica, può essere eseguita da un medico anche non specia- lista in possesso delle particolari capacità professionali accertate con le procedure di cui all'art. 22, comma 4, del presente Accordo collettivo nazionale.
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