SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
Per i SERVIZI di sorveglianza e vigilanza dei 335 edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale - CIG 64823436AA CPV 79714000-2 Servizi di sorveglianza
tra
Capitale Lavoro S.p.A. e
la Società/ il RTI/Consorzio/Appaltatore……………………………………………………………………
Art 3. - Durata del Contratto 4
Art 4. - Importo contrattuale e revisione dei prezzi 4
Art 5. - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio 4
Art 7. - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 5
Art 8. - Obblighi di riservatezza 6
Art 9. - Trattamento dei dati personali 7
Art 10. - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva 7
Art 12. - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 9
Art 13. - Cauzione definitiva 10
Art 15. - Recesso per giusta causa 10
Art 16. - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito 11
Art 18. - Risoluzione per inadempimento 12
Art 19. - Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare 12
Art 20. - Quinto d’obbligo e Varianti 13
Art 21. - Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio 13
Art 22. - Fatturazione e pagamenti 14
Art 23. - Obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore 14
Art 24. - Foro di competenza 15
Art 25. - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali 15
A. con Determina Dirigenziale R.U 457 del 02/03/2015 e relativo contratto di servizio, la Città metropolitana di Roma Capitale Servizio 00U1 Dipartimento 10 ha assegnato a Capitale Lavoro
S.p.A. la commessa denominata “Gestione controllo e monitoraggio S.I.E.”
B. a seguito di detto affidamento Capitale Lavoro S.p.A. (da ora in poi anche Committente) ha indetto, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 12 aprile 2006,n. 163 (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di telesorveglianza e pronto intervento su allarme da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice;
C. il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE GU/S …. del …………. e sulla GURI n. …. del 2015;
D. con verbale n. del la Commissione di gara ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara;
E. l’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxxxx con verbale n. del , ha approvato la graduatoria provvisoria, aggiudicando definitivamente l’appalto in favore di ;
F. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 79, co. 5 lett a) del Codice;
G. l’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 48, co. 2 e 11, co. 8 del Codice;
H. è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 79 del Codice;
I. che la Società conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato speciale descrittivo prestazionale, nonché il bando – definiscono in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
J. che la Società ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta economica, il capitolato speciale descrittivo prestazionale e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle disposizioni di cui al d.p.r. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i..
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Capitale Lavoro S.p.A., la Società rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da Capitale Lavoro S.p.A. prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate da Capitale Lavoro S.p.A.
Capitale Lavoro S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
Il presente contratto ha per oggetto i servizi di sorveglianza e vigilanza dei 335 edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, che si articolano nelle attività di seguito indicate:
1. Servizio di telesorveglianza con combinatore telefonico di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale e pronto intervento su allarme comprensivo di 500 interventi/mese in franchigia non cumulabili successivamente – attività a canone
Il Servizio de quo, ai sensi di quanto contenuto nel D.M. 269/2010 articolo 3 comma 2 lett.e), consiste nella “gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata”.
Le comunicazioni tra impianto d’allarme e Centrale Operativa dovranno avvenire attraverso un vettore di comunicazione di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale che nel caso di specie è costituito da combinatore telefonico automatico.
Il servizio prevede la telesorveglianza 24h su 24h, nonché n. 500 interventi di attività di pronto intervento, inclusi nel canone/mese, da effettuarsi, secondo necessità, sugli edifici scolastici.
2. Servizio di pronto intervento su allarme extra-franchigia (dal 501 esimo intervento/mese) – attività a misura
Il Servizio de quo, ai sensi di quanto contenuto nel D.M. 269/2010 articolo 3 comma 2 lett.g), è il “servizio di intervento sugli allarmi: è un servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente”.
Il pronto intervento dovrà consentire la gestione, - presso la Centrale Operativa dell’Appaltatore, la quale deve essere conforme alle caratteristiche tecniche richieste nel citato decreto e presidiata e attiva 24h ore su 24h - degli allarmi provenienti dagli impianti installati presso gli edifici scolastici.
In particolare, il collegamento dovrà consentire di trasmettere differenti variazioni di stato del sistema di allarme quali intrusione, inserimento/disinserimento impianto, livello batteria, mancanza rete, manomissione impianto, garantendo l’immediatezza delle comunicazioni trasmesse.
In caso di allarme, questo tipo di configurazione del servizio, deve permettere di:
- attivare immediatamente l’autopattuglia, con intervento sul posto entro 20 minuti, dando le coordinate dell’evento di allarme (es. sede interessata dall’evento, tipo di segnalazione ricevuta: intrusione, disattivazione impianto non autorizzata, manomissione, locale dell’edificio interessato dall’evento di allarme, mancanza rete, ecc.);
- coordinare l’intervento dalla Centrale Operativa;
- rimanere in costante contatto radio con le autopattuglie di zona per verificare l’esito dell’intervento;
- allertare le Autorità preposte (Vigili del Fuoco, Polizia, etc.) in caso di necessità.
Il servizio di cui all’art. 2 ha una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla “data di inizio attività”, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti, come indicato all’art. 2 del capitolato speciale descrittivo prestazionale.
Art 4. - Importo contrattuale e revisione dei prezzi
L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato al precedente art. 2, viene determinato, per la durata di 24 mesi, in € ( ),
IVA esclusa così suddiviso:
a) € XXXXXXXXX (IVA esclusa) per il servizio di …… a canone;
b) € XXXXXXXXX (IVA esclusa) per il servizio di …… a misura.
A tale importo va aggiunto il costo minimo del lavoro relativo alla sicurezza, pari a € ……. (……./….), IVA esclusa.
Il canone mensile è pari a € ( ) IVA ed costi per la sicurezza esclusi.
Il costo di un intervento extrafranchigia è pari a € ( ) IVA ed costi per la sicurezza esclusi.
I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto, ai sensi dell’art. 115 del Codice.
Art 5. - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
Per attivare il servizio di telesorveglianza con pronto intervento su allarme, l’Appaltatore dovrà preventivamente provvedere a:
A. collegare, tramite combinatore, gli impianti di allarme presenti negli edifici scolastici, alla propria Centrale Operativa. Tale collegamento dovrà avvenire entro e non oltre 24 h dall’avvenuta consegna da parte di Capitale Lavoro S.p.A., mediante PEC, dei codici di accesso; detta consegna avverrà entro 24 h dalla stipula del contratto. Dall’attivazione del collegamento alla propria Centrale Operativa decorre la data di inizio dell’attività di cui al servizio di telesorveglianza e l’eventuale applicazione delle penali. Di detto inizio verrà data menzione in apposito verbale predisposto e controfirmato dalle parti.
B. inviare a Capitale Lavoro S.p.A., entro 48 h dall’attivazione del collegamento, una nota dalla quale risulti l’elenco sia degli edifici scolastici per i quali il collegamento ha avuto esito positivo, sia degli edifici per i quali il collegamento ha avuto un esito negativo, indicandone la motivazione.
In corso di esecuzione contrattuale, l’Appaltatore dovrà:
C. annotare sul “Registro di Servizio” tutte le informazioni relative agli eventi di pronto intervento su allarme che dovessero verificarsi, specificando: luogo intervento, orario di inizio e fine intervento, esito dell’intervento, anomalie riscontrate, eventuale uso delle chiavi sigillate. (Nota bene: il “Registro di Servizio” deve essere aggiornato ed inviato a Capitale Lavoro S.p.A. con cadenza giornaliera. Detto Registro è essenziale ai fini della fatturazione di cui all’art. 22 dello Schema di contratto).
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale descrittivo prestazionale e nell’offerta presentata in sede di gara. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di Capitale Lavoro S.p.A. e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa e scolastica in atto. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte da Capitale Lavoro S.p.A. e/o da terzi.
Il personale addetto ai servizi di sorveglianza armata ed in possesso del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata, a norma del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dovrà, essere abilitato all’esercizio dell’attività di vigilanza armata, essere ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni e dovrà essere munito di regolare porto d'armi e di tessera di riconoscimento con fotografia.
Il personale dipendente dell’Appaltatore dovrà essere adeguatamente formato, addestrato e aggiornato professionalmente. In particolare le G.P.G. dovranno essere aggiornate circa le norme che disciplinano l’attività di vigilanza privata, le mansioni, e la sicurezza sul lavoro nonché adeguatamente addestrate circa la capacità tecnica all’uso delle armi.
Le guardie giurate dovranno prestare servizio in uniforme autorizzata dalla Prefettura, su parere della competente Regione Militare Territoriale, e portare in modo visibile il tesserino di riconoscimento e un'efficiente arma in dotazione; dovranno inoltre essere fornite di accessori e mezzi tecnici conformi agli attuali standard tecnologici e prestazionali presenti sul mercato in grado di fornire tempestive segnalazioni alla Centrale Operativa dell’Appaltatore.
Il personale non armato addetto alla Centrale Operativa dovrà essere idoneo a svolgere le relative funzioni.
L’Appaltatore dovrà provvedere all'istruzione del proprio personale dipendente circa le modalità di svolgimento del servizio, secondo quanto indicato nel presente atto.
Alla scadenza del contratto, l’Appaltatore dovrà disattivare i collegamenti posti in essere.
L’Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, Capitale Lavoro
S.p.A. potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.
Art 7. - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data di stipula del contratto e applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di Capitale Lavoro S.p.A., l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, co. 2, e dall’art. 6 del d.p.r.. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Capitale Lavoro S.p.A. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ottenimento del DURC dell’Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell’esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell’art. 135 co. 1 del Codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 5 del d.p.r. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Capitale Lavoro
S.p.A. si riserva di pagare, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art 8. - Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Capitale Lavoro S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Capitale Lavoro S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Capitale Lavoro S.p.A..
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione di Capitale Lavoro S.p.A.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 9 “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Art 9. - Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente, e prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
Capitale Lavoro S.p.A. tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
L’Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 29 del citato d.lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l’adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.
L’Appaltatore si obbliga a:
- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi da Capitale Lavoro
S.p.A. garante per la protezione dei dati personali (nel seguito “Garante”);
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al d.lgs. 196/03 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.
Art 10. - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto del Committente e/o di terzi.
Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Capitale Lavoro S.p.A., la Città metropolitana di Roma Capitale e gli Istituti scolastici coinvolti, da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti degli stessi in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo
capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al disciplinare di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni ovvero L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
Ai sensi dell’art. 118 del Codice, Capitale Lavoro S.p.A. non provvederà al pagamento diretto del/degli subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere a Capitale Lavoro S.p.A., entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.
Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, Capitale Lavoro S.p.A. sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare a Capitale Lavoro S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’Appaltatore si impegna a depositare presso Capitale Lavoro S.p.A., almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Capitale Lavoro S.p.A. non autorizzerà il subappalto.
In caso di non completezza dei documenti presentati, Capitale Lavoro S.p.A. procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di Capitale Lavoro S.p.A., della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Capitale Lavoro S.p.A. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati da Capitale Lavoro S.p.A. inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse di Capitale Lavoro S.p.A.. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Capitale Lavoro S.p.A., né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118 co. 4 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Capitale Lavoro S.p.A. può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Capitale Lavoro S.p.A. revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del Codice.
Art 12. - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione a Capitale Lavoro S.p.A. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto Capitale Lavoro S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere a Capitale Lavoro S.p.A., oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Capitale Lavoro S.p.A., si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione
dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 113 del Codice, in favore di Capitale Lavoro S.p.A..
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (24 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Capitale Lavoro S.p.A., con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di Capitale Lavoro S.p.A. qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, Capitale Lavoro S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venticinque per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Capitale Lavoro S.p.A. ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.
Capitale Lavoro S.p.A. ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Capitale Lavoro S.p.A.. In caso di recesso di Capitale Lavoro S.p.A., l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.
Art 15. - Recesso per giusta causa
Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, Capitale Lavoro S.p.A. ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, Capitale Lavoro S.p.A.
potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del Codice. In caso di sopravvenienze normative interessanti Capitale Lavoro S.p.A. che abbiano incidenza sull’esecuzione della prestazione del servizio, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Art 16. - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito
E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del Codice., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del Codice.
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 117del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a Capitale Lavoro S.p.A.. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 64823436AA al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG .
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Capitale Lavoro S.p.A. al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
In caso di prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato speciale tecnico prestazionale, verrà applicata una penale variabile 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare dell’importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
Quanto alle attività di cui alla lett. A dell’Art.2 del capitolato speciale descrittivo prestazionale, in caso di ritardo nel collegamento tra gli impianti di allarme presenti negli edifici scolatici e la Centrale Operativa, si applicherà, per ogni ora di ritardo rispetto alle tempistiche indicate al suddetto Art. 2, una penale pari all'1 per mille del solo ammontare netto relativo all’attività suddetta.
Quanto alle attività di cui alla lett. B dell’Art.2 del capitolato speciale descrittivo prestazionale, in caso di ritardo nell’invio della nota, si applicherà , per ogni ora di ritardo rispetto alle tempistiche indicate al suddetto Art. 2, una penale pari all'1 per mille del solo ammontare netto relativo all’attività suddetta.
Quanto alle attività di cui alla lett. C dell’Art.2 del capitolato speciale descrittivo prestazionale, in caso di ritardo nell’invio del “Registro di servizio”, si applicherà , per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate al suddetto Art. 2, una penale pari all'1 per mille del solo ammontare netto relativo all’attività suddetta.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal direttore dell’esecuzione del contratto. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Capitale Lavoro S.p.A. ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, Capitale Lavoro S.p.A. provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
Art 18. - Risoluzione per inadempimento
Capitale Lavoro S.p.A. si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso Capitale Lavoro S.p.A. ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che Capitale Lavoro S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Capitale Lavoro S.p.A.;
b. nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); obblighi di riservatezza (art. 9); responsabilità per infortuni e danni (art. 10); subappalto (art.11); cauzione definitiva (art. 13); divieto di cessione del contratto e cessione del credito (art. 16).
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire a Capitale Lavoro S.p.A. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
In base al combinato disposto degli articoli 297, co. 1 del d.p.r. 207/2010 e 140 del Codice, Capitale Lavoro
S.p.A. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art 19. - Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Capitale Lavoro S.p.A. proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
In caso di fallimento dell’impresa mandataria, Capitale Lavoro S.p.A. ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente.
In base al combinato disposto degli articoli 297, co. 1 del d.p.r. 207/2010 e 140 del Codice, Capitale Lavoro
S.p.A. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore
offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art 20. - Quinto d’obbligo e Varianti
Capitale Lavoro S.p.A. potrà richiedere all’Appaltatore, nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 311 del d.p.r. 207/2010, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo indicato nell’articolo recante “importo contrattuale” ed ai patti, prezzi e condizioni ivi indicati, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
Capitale Lavoro S.p.A., in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 311 del d.p.r. 207/2010 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del cinque per cento dell’importo di cui all’articolo recante “importo contrattuale”. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del cinque per cento in meno del corrispettivo complessivo, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell’art. 311 del d.p.r. 207/2010, con la sottoscrizione del presente contratto, l’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Capitale Lavoro S.p.A., purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata approvata dal direttore dell’esecuzione, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal suddetto articolo
311. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
Le parti, in ogni caso, prendono atto che l’importo contrattuale del servizio a misura, potendo essere attivato a consumo, è da intendersi quale massimale di spesa per Capitale Lavoro S.p.A. e non rappresenta in alcun modo un impegno all’acquisto del servizio per l’intero ammontare.
Art 21. - Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio
Capitale Lavoro S.p.A. nominerà il direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Salvo diverse disposizioni, Capitale Lavoro S.p.A., di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto.
Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici di Capitale Lavoro S.p.A., che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini di Capitale Lavoro S.p.A., nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
La Società indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con il Committente, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
Art 22. - Fatturazione e pagamenti
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 4, l’Appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
- ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alle singole tipologie di attività: A. (modalità a canone) ed eventualmente B. (modalità a misura), nonché al periodo di competenza, oltre all’indicazione del relativo prezzo unitario. La fattura deve essere accompagnata dal “Registro di Servizio”, con riepilogo su base trimestrale, dei report giornalieri già comunicati:
A. per le attività la cui erogazione è determinata in modalità a canone: trimestralmente in via posticipata rispetto al periodo cui sono riferiti i canoni mensili da corrispondere;
B. per le attività la cui erogazione è determinata in modalità a misura: con cadenza trimestrale sulla base delle attività annotate nell’apposito “Registro di Servizio”, contenente tutte le informazioni relative agli servizi di pronto intervento su allarme extra franchigia effettuati nell’arco del trimestre precedente.
Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Capitale Lavoro
S.p.A. procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;
Capitale Lavoro S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, Capitale Lavoro S.p.A. applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta da Capitale Lavoro S.p.A., non produrrà alcun interesse.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Capitale Lavoro S.p.A. Indirizzo:
via Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, 8 – 00000 Xxxx P.I. /C.F. 07170551001 e riporteranno le modalità di pagamento,
comprensive del codice IBAN.
Come chiarito dalla Circolare 1/E della Agenzia delle Entrate del 9.2.2015, Capitale Lavoro S.p.A. non rientra nell’ambito applicativo dello split payment previsto dall’art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali.
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dal Committente sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore.
Art 23. - Obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali
spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Capitale Lavoro S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Capitale Lavoro S.p.A., nonché a dare immediata comunicazione a Capitale Lavoro
S.p.A. di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
Capitale Lavoro S.p.A. si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare a Capitale Lavoro S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Capitale Lavoro S.p.A. entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’Amministrazione.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Capitale Lavoro S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 18.
Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.
Art 25. - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario.
L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo.
Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.
Letto, approvato e sottoscritto