Allegato sub “A”
Allegato sub “A”
il COMUNE di VENEZIA, nella persona di …… nato a … il …, nella sua qualità di dirigente…., domiciliato per la carica in Venezia presso il Comune di Venezia, con sede in Venezia Palazzo Ca’ Farsetti, codice fiscale 00339370272, il quale agisce in forza dal Provvedimento Sindacale di assegnazione di incarico in data ,
prot. n. , che, in copia conforme all’originale, si allega al presente
atto sotto la lettera “A”, d’ora in poi denominato “Comune” nel seguito del presente atto;
e
la Società BLU INVEST S.r.l. a quest’atto autorizzato in forza di deliberazione del consiglio d’amministrazione in data …………
Premesso:
• che con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 11/12 maggio 1998 è stato approvato il P.U.A. (Piano di Lottizzazione di iniziativa privata) per un intervento in Mestre via Circonvallazione nell’area identificata:
al Catasto Terreni sez. Mestre fg. 13 particelle ex 2122-1099-1140-1149-2099- 2068 per un totale, comprensivo delle aree extra ambito, di mq 3.490 catastali (ora NCEU ME13 mappale 2234 suddiviso in subalterni) e per una superficie territoriale di circa mq. 3.115;
nella Variante di P.R.G. detta “Piano dei Servizi” come area n. 17 (Q. 13 – n. 17), normata dall’art. 41 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Terraferma, poi ripresa nella Variante di P.R.G. per la Terraferma;
• che con Convenzione urbanistica, Repertorio n° 44.983 Raccolta n° 17.624 del 14/11/2003, notaio dottor Xxxxxxx Xxxxxxx in Venezia, trascritta in data 04/12/2003, i soggetti attuatori proprietari, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx, si obbligavano a realizzare le opere di urbanizzazione relative al Piano di Lottizzazione di Iniziativa Privata in oggetto ed a cedere al Comune di Venezia le relative aree;
• che con Atto di Compravendita, Repertorio n° 55.750 Raccolta n° 21.231 del 16/12/2004, notaio dottor Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx in Treviso, le ditte Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx, hanno venduto a Blu Invest S.r.l. i terreni relativi al PdL di cui sopra, trasferendo ogni impegno convenzionale alla società acquirente.
• che l’art. 3 - Aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico – Tempi di esecuzione – Cessione al Comune – della medesima convenzione urbanistica prevede una distinzione tra tre categorie di aree ed opere:
a) aree e relative opere con destinazione pubblica destinate ad essere trasferite in proprietà al Comune (ivi compresa la quota di mq. 208 del parcheggio interrato) non monetizzabili – L.R. 61/85;
b) attrezzature pubbliche, costituenti una unità da trasferire in proprietà al Comune, con il gravame di usufrutto pluriennale a favore della Parte Privata (parcheggio pubblico per la quota di mq. 842);
c) aree e/o attrezzature da trasferire in proprietà al Comune, esterne alla perimetrazione del Piano di Lottizzazione;
• che l’art. 4 - Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria – Scomputo – Compenso delle parti eccedenti l’ammontare delle opere – della sopraccitata convenzione prevede:
qualora la realizzazione e la cessione della parte di parcheggio corrispondente a mq. 842, nonché la realizzazione e la cessione delle altre aree ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico, comporti una eccedenza rispetto alla misura legale degli oneri di urbanizzazione secondaria + primaria monetizzabili, la compensazione, a norma del comma 10° dell’art. 41 delle N.T.A. della variante di P.R.G. richiamata in premessa, mediante stipula di apposita Convenzione per la gestione del parcheggio (regolante la durata per coprire l’ammortamento conseguente alla differenza di spesa sostenuta, la quantificazione delle tariffe, le modalità di accesso e di manutenzione);
un costo massimo di €. 10.329,14 per ciascun posto macchina del parcheggio interrato;
lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione primaria del costo per l’esecuzione delle opere previste all’art. 3 (esclusa la quota parte del parcheggio interrato di mq. 208, prevista dalla L.R. 61/85 per standard primario, e le opere di raccordo della viabilità di accesso con la viabilità pubblica esistente, ivi
compresa la segnaletica orizzontale e verticale);
• che in sintesi, come specificato alla lettera F delle premesse della convenzione urbanistica, il Piano di Lottizzazione prevede:
la cessione in natura al Comune di circa mq 3.423 per attrezzature pubbliche o di uso pubblico a fronte di una previsione della Variante di P.R.G. di complessivi mq 3.115;
l’aggiunta di mq 208 di parcheggio pubblico come standard primario dell’edificio residenziale;
la monetizzazione degli oneri relativi al resto delle urbanizzazioni primarie corrispondenti a mq 250 di verde.
Rilevato:
• che per gli interventi ricadenti all’interno del citato Piano di Lottizzazione, ai quali sono stati rilasciati i permessi di costruire n. 2004/162868 in data 19 aprile 2004 e successive le varianti n. 2004/378611 del 6 maggio 2005, 2006/341996 del 26 marzo 2007, 2007/189997 del 4 maggio 2007, 2007/298457 del 3 agosto 2007, sono stati quantificati in via definitiva oneri di urbanizzazione primaria pari a €. 24.601,69, oneri di urbanizzazione secondaria pari a €. 35.766,57, costo di costruzione pari a €. 47.976,92;
• che in data 12 dicembre 2007 è stata comunicata la fine dei lavori;
• che in data 23 marzo 2011 il collaudatore tecnico amministrativo delle OO.UU. in oggetto, ingegner Xxxxxxx Xxxxxxx, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia VE al n° 1376, ha rilasciato il certificato di Collaudo relativo, avente PG 2011/191918 del 06/05/2011;
• che con determinazione dirigenziale n° 1823 del 09/09/2011, il dirigente del Settore Interventi Speciali e Gestione Interventi Nuove Urbanizzazioni ingegner Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, ha approvato il Certificato di Collaudo delle OO.UU.;
• che dalla relazione di collaudo emerge un ammontare complessivo di tutte le opere di urbanizzazione eseguite corrispondente a €. 644.149,60 a consuntivo rispetto a
€. 583.467,35 previsti nel capitolato allegato alla convenzione;
• che nel collaudo il costo per la realizzazione del garage interrato risulta ammontare
a €. 433.823,80 (€ 10.329,14 x 42 posti auto) per una superficie di progetto di 1050 mq;
• che il relativo importo di €. 433.823,80 comprende anche la quota di 208 mq di parcheggio a standard primario, valutabile come corrispondente a n. 8 posti auto comprensivi della comproprietà degli spazi di manovra e attrezzature comuni, così come previsto all’art. 3 della convenzione.
Computate
le risultanze del collaudo, necessarie al calcolo dell’eccedenza del valore delle opere da compensare, così come previsto all’art. 4 della convenzione e dettagliate nella sottostante tabella:
costo totale parcheggio interrato di mq. 1.050 (realizzati 42 posti auto) | €. 433.823,80 * |
costo quota parcheggio per standard primario di mq. 208 (valutato pari a 8 posti auto) | €. 82.633,12 * |
costo quota parcheggio per attrezzature pubbliche di mq. 842 (valutato pari a 34 posti auto) | €. 351.190,76 * |
costo attrezzature pubbliche relative a ponte, percorsi ciclo pedonali, opere a verde e propria illuminazione (importo opere di urbanizzazione secondaria da collaudo) | €. 167.001,58 |
costo totale delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico ( sommatoria del costo del parcheggio interrato di 842 mq con 34 posti auto + il costo delle opere a standard secondario da collaudo: € 351.190,76 + € 167.001,58) | €. 518.192,34 |
* tali importi sono calcolati considerando il costo massimo di €. 10.329,14 fissato per posto auto dall’art. 4 della convenzione urbanistica
Calcolati:
• il costo delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico applicando il ribasso d’asta
pari al 10,670 (riferito all’anno 2003 semestre antecedente al rilascio del Permesso di Costruire - art. 4 della convenzione) per un importo di €. 462.901,22;
• la somma degli importi degli oneri di urbanizzazione, quantificati in via definitiva, per € 24.601,69 in primaria + € 35.766,57 in secondaria, per un totale di € 60.368,26 da detrarre per lo scomputo.
Quantificato
il valore dell’eccedenza ottenuto dalla differenza tra il costo delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico con ribasso d’asta applicato, e la somma degli oneri di urbanizzazione da scomputare (€ 462.901,22 - € 60.368,26) pari a € 402.532,96.
Tale eccedenza, a mente dell’art. 4 della convenzione ed in osservanza delle previsioni di cui all’art. 41 delle N.T.A. della allora vigente V.P.R.G. per la Terraferma (n. 531/98), dovrebbe essere compensata mediante stipula di apposita convenzione per la gestione pluriennale del parcheggio a cura e nell’interesse della parte privata, con la conseguenza che l’attrezzatura pubblica da trasferire al Comune sia gravata da usufrutto pluriennale a favore della parte privata.
Preso atto:
• che il Comune di Venezia ha intimato il pagamento della somma di € . 86.198,25, oltre alle spese di notifica, corrispondente alla monetizzazione dello standard primario di 250 mq a verde per €. 73.572,50 che avrebbe dovuto essere corrisposta, in base l’art. 5 della Convenzione, prima del rilascio del primo permesso di costruire, gravata degli interessi nella misura del tasso legale corrispondenti a €. 12.625,75, computati a decorrere dalla data del ritiro del permesso di costruire avvenuta il 19 aprile 2004 fino al 10 agosto 2011;
• che la società Blu Invest S.r.l. ha promosso atto di citazione avanti Tribunale di Venezia, n. 8712/2011 R.G., avverso a tale provvedimento ritenendo illegittima l’entità della somma richiesta per la monetizzazione dello standard in quanto le erano stati addebitati interessi a decorrere dal ritiro del permesso di costruire, con conteggio eseguito dagli uffici nel corso dell’anno 2011 e notificato il giorno 10 novembre 2011;
• che con richiesta inoltrata in data 28 dicembre 2011 prot. 2011/0539241 e
successiva modifica in data 3/5/2013 p.g. 201842, la società Blu Invest S.r.l., per tramite dell’avv. Xxxxxxx Xxxx, ha proposto sottoscrizione di accordo transattivo affinché sia consentita l’alienazione degli spazi destinati a parcheggio al fine di compensare l’eccedenza delle spese sostenute evitando il ricorso alla gestione pluriennale del parcheggio, con il beneficio di definire subito i rapporti relativi alla realizzazione dell’intervento con conseguente economia procedimentale, rinunciando al contenzioso pendente.
Considerato:
• che è interesse di questa Amministrazione procedere ad una possibile soluzione stragiudiziale in luogo alla rinuncia dei contenziosi pendenti, attualizzando i vantaggi derivanti dall’immediato possesso degli immobili.
Tenuto conto:
• che il valore commerciale per posto auto, stimato dalla Direzione Affari Societari e Lavori Pubblici della A.V.M. SpA in data 31 maggio 2013, è di €. 27.000;
• che l’eccedenza sopra determinata è di € 402.532,96;
• che la somma dovuta per la monetizzazione dello standard primario a verde di mq 250, è di €. 73.572,00;
• che la differenza tra l’eccedenza e la dovuta monetizzazione dello standard a verde primario è pari a € 328.960,96.
Si prevede:
⮚ di consentire alla parte privata di recuperare l’eccedenza al netto della monetizzazione dello standard primario a verde, mediante il trattenimento in piena proprietà di una quota del parcheggio previsto in regime di usufrutto (mq 842 valutati in n. 34 posti auto) pari a n. 12 posti auto (€ 328.960,96 / € 27.000 a posto auto), con la conseguente cessione al Comune dei restanti posti auto in piena proprietà;
⮚ di trasferire pertanto, considerando la quota di parcheggio a standard primario di 208 mq, al Comune di Venezia la piena proprietà di 30 posti auto, così come individuati nell’allegata planimetria;
⮚ di censire la strada d’accesso con i percorsi pedonali e la rampa d’ingresso al piano interrato relative a tutti i garages, e gli spazi di manovra, la scala e l’ascensore di
collegamento al p.t., come beni comuni non censibili in quanto beni condominiali comuni a tutti i posti auto compresi quelli che restano in proprietà alla ditta Blu Invest s.r.l..
Verificato
che alle unità immobiliari riguardanti le OO.UU. del P. di L., censite al C.E.U. come sezione Mestre, foglio 13, particella 2234, sono assegnati i seguenti subalterni:
✓ 55 garages interrato con 42 posti auto per 1046 mq catastali;
✓ 56 b.c.n.c. ai sub. 55 e 62, scale garages interrato;
✓ 57 b.c.n.c. ai sub. 55 e 62, ascensore garages interrato;
✓ 58 rampa e corsia di accesso a tutti i garages interrati compresi quelli privati realizzati sotto il fabbricato residenziale per 240 mq catastali;
✓ 61 tratto di strada d’accesso ai garages e percorso pedonale di collegamento con l’area verde retrostante per 190 mq catastali;
✓ 62 area verde realizzata come lastrico solare sovrastante i garages interrati al sub. 55 per complessivi 1929 mq catastali;
✓ 63 tratto strada d’accesso e tratto di percorso pedonale per 175 mq catastali.
Si rende necessario per l’esecuzione di quanto sopra previsto:
a) suddividere il subalterno 55 garages interrato con l’assegnazione di un nuovo subalterno per ogni posto auto, più un ulteriore specifico subalterno per la corsia di manovra come b.c.n.c. legato a tutti i 42 posti auto;
b) agganciare i subalterni 56 e 57 b.c.n.c. (scale ed ascensore dei garages interrati) a tutti i 42 posti auto escludendo il lastrico solare riferibile all’area verde sub. 62;
c) trasformare il subalterno 58 (rampa e corsia d’accesso ai garages interrati) in
b.c.n.c. legato ai 42 posti auto del garages interrato;
d) trasformare i subalterni 61 e 63 (strada d’accesso e passaggio pedonale) in
b.c.n.c. legati ai sub. relativi ai 42 posti auto interrati e costituire su di essi il gravame di servitù pubblica di passaggio per l’accesso all’area verde retrostante.
Si evidenzia che il subalterno 62 relativo all’area verde sarà ceduto al Comune di Venezia, così come risulta costituito ma senza l’aggravio dei beni comuni non censibili relativi alle scale e all’ascensore dei garages interrati.
La società Blu Invest S.r.l. al fine di rendere eseguibile quanto sopra stabilito:
• garantisce il buono stato manutentivo delle OO.UU. avendole conservate come buon padre di famiglia, in programmazione della loro acquisizione e presa in carico da parte degli uffici comunali competenti;
• assevera di aver reperito aree a standards di superfici almeno corrispondenti ai minimi urbanistici previsti dal P. di L.;
• assicura di procedere a propria cura e spese alle operazioni di accatastamento, così come sopra specificate, prima del rogito notarile.
Visto
l’articolo 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 in ordine agli Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento;
si conviene quanto segue:
1) le premesse vengono riconosciute veridiche dalle parti e formano parte integrale del presente atto;
2) la società Blu Invest S.r.l. cede immediatamente al Comune di Venezia, che con il presente atto accetta, il possesso sulla proprietà di 30 (trenta) posti auto del parcheggio interrato, ad eccezione di 12 (dodici) posti auto, così come individuati nella planimetria allegata sub “C”, consegnando ora le relative chiavi d’accesso;
3) la società Blu Invest S.r.l. è autorizzata ad alienare i 12 posti auto di cui al precedente articolo, previo il necessario frazionamento da predisporre secondo le indicazioni sopraccitate a cura e spese della stessa società;
4) la società Blu Invest S.r.l. tratterrà il prezzo che ricaverà dall’alienazione dei 12 posti auto a compensazione dell’eccedenza relativa alla realizzazione delle opere di cui all’art. 3, al netto del corrispettivo per la monetizzazione dovuto;
5) la società Blu Invest S.r.l. consegnerà il possesso dell’area verde retrostante l’intervento ed il relativo ponte pedonale di collegamento, con la sottoscrizione di un apposito Verbale di Consegna da eseguire entro 15 giorni dalla data del presente atto;
6) la società Blu Invest S.r.l. si obbliga a predisporre ed effettuare i frazionamenti come sopra dettagliatamente specificati, necessari alla esatta individuazione di tutti i beni, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione di questo accordo;
7) la Società Blu Invest S.r.l. rinuncia fin d’ora alla vertenza promossa contro il Comune di Venezia a spese compensate ed il Comune di Venezia, fin d’ora accetta la rinuncia a spese compensate;
8) la società Blu Invest S.r.l. si obbliga, con spese a proprio carico, a provvedere al trasferimento della proprietà delle aree e opere, come sopra accordato e in conformità alla previsione del Piano di Lottizzazione, stipulando con il Comune di Venezia l’atto notarile traslativo dei beni entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
9) di suddividere i costi per l’utilizzo degli spazi e beni comuni costituiti (con particolare riguardo all’amministrazione, alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni condominiali) secondo quanto stabilito nella tabella millesimale di ripartizione spese sub “B” e successivo regolamento condominiale da allegare all’atto notarile traslativo;
10) di provvedere alla richiesta di contribuzione di parte delle spese condominiali sopradescritte relative al solo utilizzo della rampa e strada d’accesso comprese le attrezzature esistenti (sbarra d’accesso, illuminazione, ecc.) alle terze parti proprietarie degli altri parcheggi presenti sia al piano interrato che terra.
Sottoscritto il presente atto e perfezionato l’atto traslativo di cui sopra con la formale consegna delle aree e delle opere, nulla avrà da pretendere l’una parte dall’altra, valendo la presente quale transazione generale.