Condizioni Generali di Vendita ICMA
Condizioni Generali di Vendita ICMA
1. Premessa
1.1. Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti stipulati tra Xxxx e l’Acquirente. Eventuali deroghe saranno valide solo se concordate per iscritto tra le parti e saranno valide solo per il contratto di fornitura a cui si riferiscono.
1.2. Tutti i contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali di vendita sono rego- lati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980)
2. Conferma di Vendita
2.1. Il singolo contratto di fornitura si perfeziona con l’emissione da parte di Icma del-
la “Conferma dell’ordine” . Viene escluso qualsivoglia risarcimento o indennizzo a 1
favore dell’Acquirente per eventuali danni, sia diretti che indiretti, provocati dalla mancata accettazione di Xxxx, anche parziale, dell’ordine dell’Acquirente.
2.2. Ogni successiva richiesta di modifica e/o di annullamento dell’ordine non avrà ef- ficacia se non accettata per iscritto da Xxxx, che avrà in ogni caso diritto al rim- borso degli oneri sostenuti sino all’accettazione della modifica o annullamento dell’ordine .
2.3. Nel caso di annullamento o riduzione di ordini riguardanti produzioni fuori stan- dard o di scorte concordate con l’Acquirente anche di prodotti di campionario, Ic- ma avrà comunque diritto al pagamento del valore della merce, anche a titolo di penale, già prodotta e stoccata presso la propria sede o presso un depositario. Resta facoltà dell’Acquirente chiedere, entro sette giorni dall’annullamento dell’ordine, la consegna di tale merce, che sarà fornita nei tempi previsti dal con- tratto di fornitura. In caso contrario Xxxx resta libera di disporre di tale materiale come meglio crede.
3. Caratteristiche dei prodotti - Modifiche e tolleranze
3.1. Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Pro- dotti contenute in dépliant, listini prezzi, cataloghi o documenti similari hanno ca- rattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo per Icma solo se non nella misura in cui essi sono espressamente richiamati nella Conferma dell’ordine emessa da Icma.
3.2. Icma si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche che, senza alterare le caratte- ristiche essenziali dei Prodotti, dovessero risultare necessarie o opportune, senza doverne dare comunicazione all’Acquirente.
3.3. Per produzioni speciali è ammessa tolleranza fino a un massimo del +15% sulla fornitura. L’acquirente è tenuto al pagamento dell’intera fornitura ricevuta.
3.4. Per i prodotti standard, salvo diversi accordi, può essere fornito fino ad un mas- simo di 10% di merce di seconda qualità. Nel caso di produzioni speciali, la mer- ce di seconda scelta, fino ad un massimo del 10% dell’ordine, deve essere sem- pre accettata dall’Acquirente. Nel caso in cui l’Acquirente di una produzione spe-
xxxxx non volesse ricevere la seconda scelta, gli sarà comunque fatturato il valore 2
corrispondente. Xxxx resta, quindi, libera di disporre di tale materiale come me-
glio crede.
3.5. E’ da considerarsi ammessa tolleranza del ±10% sul peso del prodotto. Leggere variazioni su colore, brillantezza e formato sono ammesse come da standard in- ternazionale del mercato cartario. Nel caso di prodizioni speciali verrà definito tramite range di tolleranza colore, specifico, la tolleranza di produzione da consi- derarsi accettabile.
3.6. Nel caso in cui produzioni speciali prevedano la realizzazione di un nuovo dise- gno o impianto, l’impianto resterà di proprietà Icma, salvo non sia diversamente previsto nel contratto di fornitura.
4. Termini di Consegna
4.1. Xxxx farà quanto possibile per rispettare la data di spedizione prevista nella con- ferma d’ordine, che deve comunque intendersi meramente indicativa e non vinco- lante per Icma che si riserva di evadere l’ordine anche con consegne parziali.
4.2. Non si considera imputabile a Icma l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all'art. 10) o ad atti od omissioni del Compratore (ad es. mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura dei Prodotti).
4.3. Nessun indennizzo sarà dovuto nel caso per eventuali danni diretti o indiretti do- vuti a ritardi di consegna.
5. Resa e spedizione – Reclami
5.1. La fornitura dei prodotti viene effettuata con resa Franco Fabbrica , via Risorgi- mento 9 Mandello del Lario.
5.2. Anche nel caso in cui venga convenuto che sia Xxxx a curare la spedizione dei prodotti, salvo il caso di dolo o colpa grave, l’Acquirente accetta di sopportare tutti i rischi di perdita o di danni ai prodotti dal momento in cui questa è stata conse- gnata nel luogo indicato al punto 5.1 . La merce viaggia non coperta da alcuna garanzia assicurativa
5.3. L’Acquirente ha l’obbligo di verificare la quantità, numero o caratteristiche este- 3
riori dei prodotti consegnati (vizi apparenti). Eventuali difformità o danni apparenti devono essere annotati nel DDT, il quale dovrà essere controfirmato dal vettore. Il tutto dovrà essere comunicato a Icma mediante fax, lettera raccomandata o PEC, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti.
5.4. L’Acquirente che non adempie agli obblighi indicati al punto 5.3 non ha in alcun caso diritto ad alcun indennizzo da parte di Icma.
5.5. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati a Icma me- diante lettera raccomandata o PEC, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla da- ta della scoperta del difetto e comunque entro e non oltre dodici mesi dalla con- segna.
5.6. La comunicazione delle non conformità o vizi dei prodotti deve contenere detta- gliata descrizione della natura e dell’entità del vizio e/o difetto lamentato, (con specifica del numero di fogli danneggiati, se possibile fotografia dello stato della merce), i dati identificativi del prodotto e del numero di partita (lotto di produzione) e dovrà essere accompagnata dalla copia del documento di trasporto o della fat-
tura relativa al prodotto stesso. La comunicazione priva delle caratteristiche qui richieste non sarà ritenuta valida ad interrompere la decorrenza dei termini di decadenza sopra fissati.
5.7. A condizione che l’Acquirente abbia adempiuto agli obblighi indicati ai punti 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6; Icma provvederà, in caso di vizi o mancanza di qualità, unicamente alla riparazione o sostituzione dei prodotti difettosi a sua scelta. Resta inteso che l’obbligo di riparare o sostituire i Prodotti difettosi assorbe e sostituisce ogni altra garanzia prevista dalla legge ed esclude qualsiasi ulteriore responsabilità di Icma anche a titolo di risarcimento del danno.
5.8. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all’Acquirente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, ancor meno, di altre forniture.
6. Prezzi
6.1. Salvo patto contrario, i prezzi si intendono per Prodotti imballati secondo gli usi
del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, resa franco fabbrica, es- 4
sendo inteso che qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico del Compratore.
6.2. Se i prezzi dovessero subire delle variazioni tra la data dell’ordine e quella di for- nitura, sarà applicato il prezzo in vigore al momento della fornitura. In caso di au- mento del prezzo, ne verrà immediatamente data comunicazione scritta all’Acquirente.
6.3. Alla merce identificata come di seconda scelta, viene applicato uno sconto del 20% rispetto alla normale quotazione di listino.
7. Condizioni di pagamento
7.1. L’Acquirente si impegna al puntuale ed integrale pagamento delle somme dovute entro i termini fissati dalle parti riportati nella Conferma dell’ordine.
7.2. In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, l’Acquirente sarà tenuto a corrispondere a Icma un interesse di mora pari al tasso di sconto della BCE
maggiorato cinque punti percentuali dal momento in cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire.
8. Garanzia per vizi
8.1. Xxxx si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro dodici mesi dalla conse- gna dei Prodotti, purché lo stesso gli si stato notificato tempestivamente in con- formità all'art. 5.3. Xxxx potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia per un periodo di sei mesi a partire dalla data della riparazione o sostitu- zione.
8.2. Icma non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratte- ristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal Contratto stesso.
8.3. Salvo il caso di dolo o colpa grave, Icma sarà tenuta, in caso di vizi, mancanza di 5
qualità o difetto di conformità dei Prodotti, unicamente alla riparazione degli stessi o alla fornitura di Prodotti in sostituzione di quelli difettosi. E' inteso che la suddet- ta garanzia (consistente nell’obbligo di riparare o sostituire i Prodotti) è assorben- te e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comun- que originata dai Prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno, mancato guada- gno, campagne di ritiro, ecc.).
9. Diritto di Recesso del fornitore
9.1. Xxxx potrà recedere dal contatto nel caso di mutamento dello stato patrimoniale dell’Acquirente tali da porre in pericolo il pagamento della fornitura.
10. Forza maggiore
10.1. Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommos- se e rivoluzioni, requisizioni, embargo, mancanza di energia, interruzioni stradali, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.
10.2. La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare imme- diatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
10.3. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di sei settimane, cia- scuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.
11. Foro Competente – Lingua
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11.1. Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro di Lecco. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il Icma ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede dell’Acquirente.
11.2. Le presenti condizioni generali di vendita possono essere tradotte nelle lingue ne- cessarie. La versione italiana comunque prevarrà in caso di ogni controversia.