CONVEN2IONE
CONVEN2IONE
DI APPLICA2IONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN
del 14 giugno 1987
tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
Il REGNO DEL BELGIO, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, il GRANDUCATO DI
LUSSEMBURGO ed il REGNO DEI PAESI BASSI, in appresso denominati Parti contraenti,
BASANDOSI sullIAccordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle fron- tiere comuni,
AVENDO DECISO di dare attuazione alla volontà manifestata in tale accordo di giungere alla soppressione dei controlli sulla circolazione delle persone alle frontiere comuni e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci attraverso dette frontiere,
CONSIDERANDO che il trattato che istituisce le Comunità europee, completato dallIAtto Unico europeo, prevede che il mercato interno comporta uno spazio interno senza frontiere,
CONSIDERANDO che il fine perseguito dalle Parti contraenti coincide con questo obiettivo, senza pregiudicare le misure che saranno adottate in applicazione delle disposizioni del trattato,
CONSIDERANDO che per realizzare tale volontà sono richieste una serie di misure appropriate ed una stretta coopera- zione tra le Parti contraenti,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
TITOLO I
DEFINI2IONI
Articolo l
Ai sensi della presente convenzione, si intende per:
Frontiere interne: le frontiere terrestri comuni delle Parti contra- enti, i loro aeroporti adibiti al traffico interno ed i porti marit- timi per i collegamenti regolari di passeggeri in provenienza o a destinazione esclusiva di altri porti situati nel territorio delle Parti contraenti, senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori;
Frontiere esterne: le frontiere terrestri e marittime, nonché gli aeroporti ed i porti marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne;
Volo interno: qualunque volo in provenienza esclusiva dai terri- tori delle Parti contraenti o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo;
Paese terzo: qualunque Stato diverso dalle «Parti contraenti»;
ttraniero: chi non è cittadino di uno Stato membro delle Comu- nità europee;
ttraniero segnalato ai fini della non ammissione: tutti gli stranieri segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema dIinforma- zione Schengen conformemente al disposto dellIarticolo 96;
Valico di frontiera: ogni valico autorizzato dalle autorità compe- tenti per il passaggio delle frontiere esterne;
Controllo di frontiera: il controllo alle frontiere che, indipenden- temente da qualunque altra ragione, si fonda sulla semplice intenzione di attraversare la frontiera;
Vettore: ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale, per via aerea, marittima o terrestre;
Titolo di soggiorno: lIautorizzazione, qualunque ne sia la natura rilasciata da una Parte contraente che conferisce il diritto al soggiorno nel suo territorio. Questa definizione non com- prende lIammissione temporanea al soggiorno nel territorio di una Parte contraente ai fini dellIesame di una domanda di asilo o di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno.
Domanda di asilo: ogni domanda presentata per iscritto, oral- mente o in altra forma da uno straniero alla frontiera esterna o nel territorio di una Parte contraente allo scopo di ottenere il riconoscimento della sua qualità di rifugiato conformemente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York
del 31 gennaio 1967, e di beneficiare, in tale qualità, di un diritto di soggiorno;
Richiedente lIasilo: ogni straniero che ha presentato una richiesta di asilo ai sensi della presente Convenzione, sulla quale non vi è ancora stata una decisione definitiva;
Esame di una domanda dIasilo: lIinsieme delle procedure dIesame, di decisione e delle misure adottate in applicazione di decisioni definitive relative ad una domanda di asilo, esclusa la determi- nazione della Parte contraente competente per lIesame della domanda di asilo in applicazione delle disposizioni della pre- sente Convenzione.
TITOLO II
SOPPRESSIONE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE E CIRCOLA2IONE DELLE PERSONE
CAPITOLO 1
PASSAGGIO DELLE FRONTIERE INTERNE
Articolo 2
1. Le frontiere interne possono essere attraversate in qualun- que luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone.
2. Tuttavia, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, una Parte contraente può, previa consultazione delle altre Parti contraenti, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione. Se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale sIimpone unIazione immediata, la Parte contraente interessata adotta le misure necessarie e ne informa il più rapidamente possibile le altre Parti contraenti.
3. La soppressione del controllo delle persone alle frontiere interne non pregiudica lIapplicazione delle disposizioni dellIarti- colo 22, né lIesercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti in applicazione della legislazione di ciascuna Parte contraente in tutto il suo territorio, nè lIobbligo di essere in possesso, di portare con sé e di esibire titoli e documenti previsti dalla legislazione di detta Parte contraente.
4. I controlli delle merci sono effettuati conformemente alle dispo- sizioni pertinenti della presente Convenzione.
CAPITOLO 2
PASSAGGIO DELLE FRONTIERE ESTERNE
Articolo 3
1. Le frontiere esterne possono essere attraversate, in via di principio, soltanto ai valichi di frontiera e durante le ore di apertura stabilite. Il comitato esecutivo adotta disposizioni più dettagliate e stabilisce le eccezioni e le modalità relative al pic- colo traffico di frontiera, nonché le norme applicabili a catego- rie particolari di traffico marittimo come la navigazione da diporto o la pesca costiera.
2. Le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nel caso di passaggio non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e delle ore di apertura fissate.
Articolo 4
l. 7e Parti contraenti garantiscono che a partire dal l993 i pas- seggeri di un volo proveniente da ttati terzi, che si imbarchino su voli interni, saranno preliminarmente sottoposti, allIentrata, ad un con- trollo delle persone e dei bagagli a mano nellIaeroporto di arrivo del volo esterno. I passeggeri di un volo interno che si imbarchino su un volo a destinazione di ttati terzi saranno preliminarmente sottoposti, allIuscita, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nellIae- roporto di partenza del volo esterno.
2. 7e Parti contraenti adottano le misure necessarie affinché i con- trolli possano essere effettuati conformemente alle disposizioni del paragrafo l.
3. 7e disposizioni dei paragrafi l e 2 non si applicano al con- trollo dei bagagli registrati; detto controllo avviene rispettivamente nellIaeroporto di destinazione finale o nellIaeroporto di partenza ini- ziale.
4. Fino alla data prevista al paragrafo l, gli aeroporti sono consi- derati, in deroga alla definizione delle frontiere interne, frontiere esterne per i voli interni.
Articolo J
1. Per un soggiorno non superiore a tre mesi, lIingresso nel territorio delle Parti contraenti può essere concesso allo stra- niero che soddisfi le condizioni seguenti:
a) essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera, quali determi- nati dal comitato esecutivo;
b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto;
c) esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del sog- giorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
d) non essere segnalato ai fini della non ammissione;
e) non essere considerato pericoloso per lIordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti.
2. LIingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In tale caso, lIammis- sione sarà limitata al territorio della Parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre Parti contraenti.
Tali regole non ostano allIapplicazione delle disposizioni parti- colari relative al diritto di asilo né a quelle dellIarticolo 18.
3. È ammesso in transito lo straniero titolare di unIautoriz- zazione di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da una delle Parti contraenti o, se necessario, di entrambi i documenti, a meno che egli non figuri nellIelenco nazionale delle persone segnalate dalla Parte contraente alle cui frontiere esterne egli si presenta.
Articolo 6
1. La circolazione transfrontiera alle frontiere esterne è sot- toposta al controllo delle autorità competenti. Il controllo è effettuato in base a principi uniformi, nel quadro delle compe- tenze nazionali e della legislazione nazionale, tenendo conto degli interessi di tutte le Parti contraenti e per i territori delle Parti contraenti.
2. I principi uniformi di cui al paragrafo 1 sono:
a) Il controllo delle persone non comprende soltanto la veri- fica dei documenti di viaggio e delle altre condizioni dIin- gresso, di soggiorno, di lavoro e di uscita, bensì anche lIin- dividuazione e la prevenzione di minacce per la sicurezza nazionale e lIordine pubblico delle Parti contraenti. Il con- trollo riguarda anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano la frontiera. Esso è effettuato da ciascuna Parte contraente in conformità con la propria legi- slazione, specialmente per quanto riguarda la perquisi- zione.
b) Tutte le persone devono subire per lo meno un controllo che consenta di accertarne lIidentità in base allIesibizione dei documenti di viaggio.
c) AllIingresso, gli stranieri devono essere sottoposti ad un controllo approfondito, ai sensi delle disposizioni della let- tera a).
d) AllIuscita, il controllo richiesto è effettuato nellIinteresse di tutte le Parti contraenti in base alla normativa sugli stra- nieri ed ai fini di individuare e prevenire minacce per la sicurezza nazionale e lIordine pubblico delle Parti contra- enti. Tale controllo è effettuato in ogni caso nei confronti degli stranieri.
e) Se per circostanze particolari non è possibile effettuare tali controlli, devono essere stabilite delle priorità. A tale riguardo, il controllo della circolazione allIingresso ha la precedenza, in linea di massima, sul controllo allIuscita.
3. Le autorità competenti sorvegliano mediante unità mobili gli spazi delle frontiere esterne tra i valichi di frontiera; analoga sorveglianza viene effettuata per i valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura normali. Tale controllo viene operato per non incoraggiare le persone ad eludere il controllo ai vali- chi di frontiera. Le modalità della sorveglianza sono fissate, se del caso, dal comitato esecutivo.
4. Le Parti contraenti si impegnano a costituire un organo appropriato e in numero sufficiente per esercitare il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne.
5. Un controllo di livello equivalente è effettuato alle fron- tiere esterne.
Articolo 7
Le Parti contraenti si forniranno assistenza ed opereranno in stretta e continua collaborazione ai fini di unIefficace esercizio dei controlli e delle sorveglianze. In particolare, esse si scam- bieranno tutte le informazioni pertinenti ed importanti, eccet- tuati i dati nominativi individuali, salvo disposizioni contrarie della presente convenzione; armonizzeranno, per quanto possi- bile, le istruzioni impartite ai servizi incaricati dei controlli e promuoveranno la formazione e lIaggiornamento uniforme del personale addetto ai controlli. Tale cooperazione può realiz- zarsi con scambio di funzionari di collegamento.
Articolo 8
Il comitato esecutivo adotta le decisioni necessarie relative alle modalità pratiche di esecuzione del controllo e della sorve- glianza delle frontiere.
CAPITOLO 3
VISTI
S e z i o n e 1
Visti per i soggiorni di breve durata
Articolo 9
1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare una politica comune per quanto riguarda la circolazione delle persone ed in particolare il regime dei visti. A tale scopo esse si forniscono mutua assistenza. Le Parti contraenti si impegnano a prose- guire di comune accordo lIarmonizzazione della loro politica in materia di visti.
2. Per quanto si riferisce ai Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti ad un regime di visti comune a tutte le Parti contraenti al momento della firma della presente Convenzione e dopo tale firma, il regime dei visti potrà essere modificato soltanto con il comune accordo di tutte le Parti contraenti. Una Parte contra- ente può derogare in via eccezionale al regime comune di visti nei confronti di uno Stato terzo per motivi imperativi di poli- tica nazionale che richiedono una decisione urgente. Essa dovrà dapprima consultare le altre Parti contraenti e, nella sua decisione, tenere conto dei loro interessi nonché delle conse- guenze della decisione stessa.
Articolo l0
1. È istituito un visto uniforme valido per il territorio del- lIinsieme delle Parti contraenti. Il visto, la cui durata di validità è disciplinata dallIarticolo 11, può essere rilasciato per un sog- giorno massimo di tre mesi.
2. Fino allIistituzione di tale visto, le Parti contraenti riconosce- ranno i rispettivi visti nazionali, sempreché il loro rilascio avvenga in base a condizioni e criteri comuni stabiliti nellIambito delle disposi- zioni pertinenti del presente capitolo.
3. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di limitare la validità territoriale del visto in base a modalità comuni stabilite nel quadro delle disposizioni pertinenti del presente capitolo.
Articolo ll
1. Il visto istituito allIarticolo 10 può essere:
a) un visto di viaggio valido per uno o più ingressi, purché né la durata di un soggiorno ininterrotto, né il totale dei soggiorni successivi siano superiori a tre mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso;
b) un visto di transito che consenta al titolare di transitare una, due o eccezionalmente più volte sul territorio delle Parti contraenti per recarsi nel territorio di uno Stato terzo, purché la durata di ogni transito non sia superiore a cinque giorni.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che nel corso del semestre considerato una Parte contraente rilasci, ove necessario, un nuovo visto valido unicamente per il suo territo- rio.
Articolo l2
1. Il visto uniforme istituito allIarticolo 10, paragrafo 1 è rilasciato dalle autorità diplomatiche e consolari delle Parti con- traenti e, se del caso, dalle autorità delle Parti contraenti desi- gnate conformemente allIarticolo 17.
2. La Parte contraente competente per il rilascio del visto è, in linea di principio, quella della destinazione principale. Se non è possibile stabilire tale destinazione, il visto deve essere rilasciato, in linea di massima, dalla sede diplomatica o conso- lare della Parte contraente in cui avviene il primo ingresso.
3. Il comitato esecutivo specifica le modalità dIapplicazione ed in particolare i criteri per determinare la destinazione prin- cipale.
Articolo l3
1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto.
2. La durata di validità del documento di viaggio deve essere superiore a quella del visto, tenuto conto del periodo di uti-
lizzo di questIultimo. Essa deve permettere allo straniero di ritornare nel proprio paese di origine o di entrare in un paese terzo.
Articolo l4
1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio se questIultimo non è valido per nessuna delle Parti contraenti. Se il documento di viaggio è valido soltanto per una o più Parti contraenti, il visto da apporre sarà limitato a quella o quelle Parti contraenti.
2. Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido da una o più Parti contraenti, il visto può essere rila- sciato sotto forma di autorizzazione sostitutiva del visto.
Articolo lJ
In linea di principio, i visti di cui allIarticolo 10 possono essere rilasciati soltanto se lo straniero soddisfa le condizioni di ingresso stabilite nellIarticolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).
Articolo l6
Se una Parte contraente reputa necessario derogare, per uno dei motivi indicati nellIarticolo 5, paragrafo 2, al principio sta- bilito allIarticolo 15, e rilascia un visto ad uno straniero che non soddisfa tutte le condizioni di ingresso di cui allIarticolo 5, paragrafo 1, la validità di detto visto sarà limitata al territorio di tale Parte che dovrà informarne le altre Parti contraenti.
Articolo l7
1. Il comitato esecutivo adotta le norme comuni per lIesame delle domande di visto, ne sorveglia la corretta applicazione e le adegua alle nuove situazioni e circostanze.
2. Il comitato esecutivo specifica inoltre i casi nei quali il rilascio di un visto è subordinato alla consultazione dellIauto- xxxx centrale della Parte contraente adita nonché, se del caso, delle autorità centrali delle altre Parti contraenti.
3. Il comitato esecutivo prende inoltre le decisioni necessa- rie relative ai punti seguenti:
a) documenti di viaggio che possono essere muniti di un visto;
b) autorità incaricate del rilascio dei visti;
c) condizioni di rilascio dei visti alla frontiera;
d) forma, contenuto, durata di validità dei visti e diritti da riscuotere per il rilascio;
e) condizioni per la proroga e il rifiuto dei visti indicati alle lettere c) e d), nel rispetto degli interessi di tutte le Parti contraenti;
f) modalità di limitazione della validità territoriale dei visti;
g) principi per lIelaborazione di un elenco comune degli stra- nieri segnalati ai fini della non ammissione, fatto salvo lIar- ticolo 96.
S e z i o n e 2
Visti per soggiorni di lunga durata
Articolo l8
I visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono visti nazionali rilasciati da una delle Parti contraenti conformemente alla pro- pria legislazione. Un visto di questo tipo permette al titolare di transitare dal territorio delle altre Parti contraenti per recarsi nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto, salvo se egli non soddisfi le condizioni di ingresso di cui allIar- ticolo 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), ovvero figuri nel- lIelenco nazionale delle persone segnalate dalla Parte contraente sul cui territorio desidera transitare.
CAPITOLO 4
CONDI2IONI DI CIRCOLA2IONE DEGLI STRANIERI
Articolo l9
1. Gli stranieri titolari di un visto uniforme, entrati regolar- mente nel territorio di una delle Parti contraenti, possono cir- colare liberamente nel territorio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto, sempreché soddisfino le condi- zioni di ingresso di cui allIarticolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d), ed e).
2. Fino allIintroduzione del visto uniforme, gli stranieri titolari di un visto rilasciato da una delle Parti contraenti, entrati regolarmente nel territorio di una di esse, possono circolare liberamente nel territo- rio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto e per tre mesi al massimo a decorrere dalla data del primo ingresso, sem- preché soddisfino le condizioni di ingresso di cui allIarticolo J, para- grafo l, lettere a), c), d) ed e).
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai visti la cui validità è oggetto di una limitazione territoriale con- formemente alle disposizioni del capitolo 3 del presente titolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dellIarticolo 22.
Articolo 20
1. Gli stranieri non soggetti allIobbligo del visto possono circolare liberamente nei territori delle Parti contraenti per una durata massima di tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui allIarticolo 5, paragrafo 1, let- tere a), c), d) ed e).
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuna Parte contraente di prorogare oltre i tre mesi il sog- giorno di uno straniero nel proprio territorio in circostanze eccezionali ovvero in applicazione delle disposizioni di un accordo bilaterale concluso prima dellIentrata in vigore della presente Convenzione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dellIarticolo 22.
Articolo 2l
1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rila- sciato da una delle Parti contraenti possono, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, purché tali documenti siano in corso di validità, circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio delle altre Parti contra- enti, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui allIarticolo 5, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), e non figurino nellIelenco nazionale delle persone segnalate della Parte contra- ente interessata.
2. Il paragrafo 1 si applica altresì agli stranieri titolari di unIautorizzazione provvisoria di soggiorno, rilasciata da una delle Parti contraenti, e di un documento di viaggio rilasciato da detta Parte contraente.
3. Le Parti contraenti comunicano al comitato esecutivo lIelenco dei documenti che esse rilasciano con valore di titolo di soggiorno o di autorizzazione provvisoria di soggiorno e di documento di viaggio ai sensi del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dellIarticolo 22.
Articolo 22
1. Gli stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti sono tenuti a dichiarare la loro presenza, alle condizioni fissate da ciascuna Parte contraente, alle autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio entrano.
Tale dichiarazione può essere sottoscritta, a scelta di ciascuna Parte contraente, sia allIingresso, sia, entro tre giorni lavorativi a decorrere dallIingresso, nel territorio della Parte contraente nel quale entrano.
2. Gli stranieri residenti nel territorio di una delle Parti con- traenti che si recano nel territorio di unIaltra Parte contraente sono soggetti allIobbligo di dichiarare la loro presenza di cui al paragrafo 1.
3. Ciascuna Parte contraente stabilisce le deroghe alle dispo- sizioni dei paragrafi 1 e 2 e le comunica al comitato esecutivo.
Articolo 23
1. Lo straniero che non soddisfa o che non soddisfi più le condizioni di soggiorno di breve durata applicabili nel territo- rio di una delle Parti contraenti deve, in linea di principio, lasciare senza indugio i territori delle Parti contraenti.
2. Lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di un autorizzazione di soggiorno temporanea in corso di validità rilasciati da unIaltra Parte contraente, deve recarsi senza indu- gio nel territorio di tale Parte contraente.
3. Qualora lo straniero di cui sopra non lasci volontaria- mente il territorio o se può presumersi che non lo farà, ovvero se motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico impon- gono lIimmediata partenza dello straniero, questIultimo deve essere allontanato dal territorio della Parte contraente nel quale è stato fermato, alle condizioni previste dal diritto nazionale di tale Parte contraente. Se in applicazione di tale legislazione lIal- lontanamento non è consentito, la Parte contraente interessata può ammettere lIinteressato a soggiornare nel suo territorio.
4. LIallontanamento può avvenire dal territorio di tale Stato verso il paese di origine della persona o verso qualsiasi altro Stato nel quale egli può essere ammesso, in applicazione delle disposizioni pertinenti degli accordi di riammissione conclusi dalle Parti contraenti.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non ostano alle disposi- zioni nazionali relative al diritto di asilo né allIapplicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, né alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e dellIarticolo 33, paragrafo 1 della presente Convenzione.
Articolo 24
Fatti salvi i criteri e le modalità pratiche appropriati che saranno definiti dal Comitato esecutivo, le Parti contraenti compensano tra di loro gli squilibri finanziari che possono risultare dallIobbligo di allontanamento previsto allIarticolo 23, ove detto allontanamento non possa avvenire a spese dello straniero.
CAPITOLO 5
TITOLI DI SOGGIORNO E SEGNALA2IONI AI FINI DELLA NON AMMISSIONE
Articolo 2J
1. Qualora una Parte contraente preveda di accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, essa consulta preliminarmente la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione e tiene conto degli interessi di questIultima; il titolo di soggiorno sarà accordato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obbli- ghi internazionali.
Se il titolo di soggiorno viene rilasciato, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di questIultima ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco delle persone segnalate.
2. Qualora risulti che uno straniero titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da una delle Parti con- traenti è segnalato ai fini della non ammissione, la Parte con- traente che ha effettuato la segnalazione consulta la Parte che ha rilasciato il titolo di soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il titolo stesso.
Se il documento di soggiorno non viene ritirato, la Parte con- traente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di questIultima, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate.
CAPITOLO 6
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO
Articolo 26
1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, le Parti contraenti si impegnano ad intro- durre nelle rispettive legislazioni nazionali le seguenti regole:
a) Se ad uno straniero viene rifiutato lIingresso nel territorio di una Parte contraente, il vettore che lo ha condotto alla frontiera esterna per via aerea, marittima o terrestre è tenuto a prenderlo immediatamente a proprio carico. A richiesta delle autorità di sorveglianza della frontiera, egli deve ricondurre lo straniero nel paese terzo dal quale è stato trasportato, nel paese terzo che ha rilasciato il docu- mento di viaggio in suo possesso durante il viaggio o in qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammis- sione.
b) Il vettore è tenuto ad adottare ogni misura necessaria per accertarsi che lo straniero trasportato per via aerea o marit- tima sia in possesso dei documenti di viaggio richiesti per lIingresso nei territori delle Parti contraenti.
2. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e nel rispetto del proprio diritto costituzionale, le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nei con- fronti dei vettori che trasportano per via aerea o marittima, da un paese terzo verso il loro territorio, stranieri che non sono in possesso dei documenti di viaggio richiesti.
3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2 si applicano ai vettori di gruppi che effettuano collegamenti stradali internazionali con autopullmann, ad eccezione del traf- fico frontaliero.
Articolo 27
1. Le Parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione della legislazi- one di detta Parte contraente relativa allIingresso ed al sog- giorno degli stranieri.
2. Qualora una Parte contraente venga informata di fatti indicati nel paragrafo 1 che costituiscono una violazione della legislazione di unIaltra Parte contraente, essa ne informa questIultima.
3. La Parte contraente la cui legislazione è stata violata e che chiede ad unIaltra Parte contraente di perseguire i fatti indi- cati nel paragrafo 1, dovrà comprovare, mediante denuncia ufficiale o attestazione delle autorità competenti, le disposizioni legislative violate.
CAPITO7O 7
R1SPONSABI7ITÀ P1R 7'1SAk1 X0000 XXxXXX0 XX XXX0X
Articolo 28
7e Parti contraenti riaffermano i loro obblighi ai sensi della Conven- zione di Ginevra del 28 luglio l9Jl relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 3l gennaio l967, senza alcuna restrizione geografica della sfera dIapplicazione di tali strumenti, e ribadiscono il proprio impegno a collaborare con i servizi dellIAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati per la loro applicazione.
Articolo 29
l. 7e Parti contraenti si impegnano a garantire lIesame di ogni domanda di asilo presentata da uno straniero nel territorio di una di esse.
2. Tale obbligo non implica che una Parte contraente debba auto- rizzare in tutti i casi il richiedente asilo ad entrare o a soggiornare nel proprio territorio.
Ciascuna Parte contraente conserva il diritto di respingere o di allon- tanare un richiedente asilo verso uno ttato terzo, conformemente alle proprie disposizioni nazionali ed ai propri obblighi internazionali.
3. Qualunque sia la Parte contraente cui lo straniero presenta la domanda di asilo, soltanto una Parte contraente è competente per lIesame della domanda. Tale Parte contraente è determinata in base ai criteri stabiliti nellIarticolo 30.
4. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 3, ogni Parte contraente conserva il diritto, per ragioni particolari attinenti soprat- tutto alla legislazione nazionale, di esaminare una domanda dIasilo anche se la responsabilità ai sensi della presente Convenzione, incombe ad unIaltra Parte contraente.
Articolo 30
l. 7a Parte contraente responsabile per lIesame di una domanda dIasilo determinata nel modo seguente:
a) te una Parte contraente ha rilasciato al richiedente lIasilo un visto, quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, essa è responsabile per lIesame della domanda. te il visto è stato rila- sciato dietro autorizzazione di unIaltra Parte contraente è compe- tente la Parte contraente che ha dato lIautorizzazione.
b) te più Parti contraenti hanno accordato al richiedente lIasilo un visto, quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, è respon- sabile la Parte contraente che ha rilasciato il visto o il titolo di soggiorno avente la scadenza più lontana.
c) Fintantoché il richiedente asilo non ha lasciato i territori delle Parti contraenti, la responsabilità definita conformemente alle let- tere a) e b) sussiste anche se la durata di validità del visto, quale ne sia la natura, o del documento di soggiorno è scaduta. te il richiedente xXxxxxx ha lasciato i territori delle Parti contraenti dopo il rilascio del visto o del titolo di soggiorno, detti documenti determinano la responsabilità conformemente alle lettere a) e b), a meno che, nel frattempo essi siano scaduti in virtù delle dispo- sizioni nazionali.
d) te il richiedente lIasilo è esonerato dallIobbligo del visto da parte delle Parti contraenti, è responsabile la Parte contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente è entrato nei territori delle Parti contraenti.
Fino alla completa armonizzazione delle politiche dei visti e qua- lora il richiedente lIasilo sia esonerato dallIobbligo del visto da parte di talune Parti contraenti soltanto, è responsabile, fatte salve le disposizioni delle lettere a), b) e c), la Parte contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente è entrato con dispensa dal visto nei territori delle Parti contraenti.
te la domanda dIasilo è presentata ad una Parte contraente che ha rilasciato al richiedente un visto di transito — indipendente- mente dal fatto che il richiedente abbia superato o no il controllo dei passaporti — e se il visto di transito è stato rilasciato dopo che il paese di transito si è assicurato presso le autorità consolari o diplomatiche della Parte contraente di destinazione che il richie- dente lIasilo soddisfa le condizioni di ingresso nella Parte contra- ente di destinazione, questIultima è competente per lIesame della domanda.
e) te il richiedente lIasilo è entrato nei territori delle Parti contraenti senza essere in possesso di uno o più documenti che consentono di varcare la frontiera, stabiliti dal comitato esecutivo, è responsa- bile la Parte contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente asilo è entrato nei territori delle Parti contraenti.
f) te uno straniero la cui domanda dIasilo è già allIesame di una delle Parti contraenti presenta una nuova domanda, è responsa- bile la Parte contraente presso la quale la domanda è in corso di esame.
g) te uno straniero la cui domanda di asilo è già stata oggetto di decisione definitiva da parte di una delle Parti contraenti presenta una nuova domanda, è competente la Parte contraente che ha esaminato la precedente domanda sempreché il richiedente non abbia lasciato i territori delle Parti contraenti.
2. te una Parte contraente ha deciso di esaminare una domanda di asilo in applicazione dellIarticolo 29, paragrafo 4, la Parte contra- ente responsabile ai sensi del presente articolo, paragrafo l, è liberata dai propri obblighi.
3. te la Parte contraente responsabile non può essere designata in base ai criteri stabiliti nei paragrafi l e 2, è responsabile la Parte contraente presso la quale è stata presentata la domanda di asilo.
Articolo 3l
l. 7e Parti contraenti cercheranno di stabilire al più presto quale di esse è responsabile per lIesame di una domanda di asilo.
2. Qualora ad una Parte contraente non responsabile ai sensi del- lIarticolo 30 venga presentata una domanda di asilo da uno straniero che soggiorna nel suo territorio, detta Parte contraente può chiedere alla Parte contraente responsabile di accettare il richiedente per esami- nare la domanda.
3. 7a Parte contraente responsabile è tenuta ad accettare il xxxxxx- xxxxx lIasilo di cui al paragrafo 2 qualora la richiesta sia effettuata
entro sei mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di asilo. te entro tale termine la richiesta non viene effettuata, la Parte contra- ente presso la quale la domanda di asilo è stata presentata è compe- tente per il suo esame.
Articolo 32
7a Parte contraente responsabile per lIesame della domanda di asilo effettua tale esame conformemente al proprio diritto nazionale.
Articolo 33
l. Qualora il richiedente lIasilo si trovi irregolarmente nel territo- rio di unIaltra Parte contraente durante la procedura di asilo, la Parte contraente responsabile è tenuta a riaccettarlo.
2. Il paragrafo l non si applica allorché lIaltra Parte contraente ha accordato al richiedente lIasilo un titolo di soggiorno con validità superiore o pari a un anno. In questo caso la competenza per lIistru- zione della domanda è trasferita allIaltra Parte contraente.
Articolo 34
l. 7a Parte contraente responsabile è tenuta a riaccogliere lo stra- niero la cui domanda di asilo sia stata definitivamente respinta e che si sia recato nel territorio di unIaltra Parte contraente senza essere autorizzato a soggiornarvi.
2. Tuttavia, il paragrafo l non si applica se la Parte contraente responsabile abbia provveduto ad allontanare lo straniero dai territori delle Parti contraenti.
Articolo 3J
l. 7a Parte contraente che ha riconosciuto ad uno straniero lo sta- tus di rifugiato e gli ha concesso il diritto di soggiorno è tenuta ad assumere la responsabilità dellIesame della domanda di asilo di un membro della sua famiglia, sempreché gli interessati siano consen- zienti.
2. tono membri della famiglia ai sensi del paragrafo l il coniuge o il figlio non sposato di età inferiore ai diciotto anni oppure, se il rifugiato è celibe o nubile di età inferiore ai diciotto anni, il padre o la madre.
Articolo 36
Ciascuna Parte contraente responsabile dellIesame della domanda di asilo può, per motivi umanitari, basati in particolare su motivi fami- liari o culturali, chiedere ad unIaltra Parte contraente di accettare tale responsabilità sempreché lIinteressato lo desideri. 7a Parte contraente sollecitata valuta se può accogliere o no detta richiesta.
Articolo 37
l. 7e autorità competenti delle Parti contraenti si comunicano reci- procamente quanto più presto possibile le informazioni riguardanti:
a) le nuove normative o le nuove misure adottate nel settore del diritto di asilo o del trattamento dei richiedenti lIasilo, al più tardi al momento della loro entrata in vigore;
b) i dati statistici relativi agli arrivi mensili di richiedenti lIasilo, indicando i principali paesi di provenienza e, se disponibili, le decisioni relative a domande di asilo;
c) lIemergere o lIaumento notevole di taluni gruppi di richiedenti lIasilo e le informazioni di cui dispongono al riguardo;
d) le decisioni fondamentali nel settore del diritto di asilo.
2. 7e Parti contraenti garantiscono inoltre una stretta cooperazione nella raccolta di informazioni sulla situazione nei paesi di prove- nienza dei richiedenti lIasilo, per poterne effettuare una valutazione comune.
3. Ogni indicazione fornita da una Parte contraente in merito al trattamento riservato delle informazioni da essa comunicate deve essere rispettata dalle altre Parti contraenti.
Articolo 38
l. Ciascuna Parte contraente trasmette ad ogni altra Parte contra- ente che ne fa richiesta i dati in suo possesso riguardanti un richie- dente lIasilo necessari allo scopo:
— di determinare la Parte contraente responsabile per lIesame della domanda di asilo;
— di esaminare la domanda di asilo;
— di adempiere gli obblighi derivanti dal presente capitolo.
2. Tali dati possono riguardare esclusivamente:
a) lIidentità (cognome e nome, eventualmente precedente cognome, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale e precedente del richiedente ed eventualmente dei suoi familiari);
b) i documenti dIidentità e di viaggio (riferimento, durata della vali- dità, date di rilascio, autorità che li ha rilasciati, luogo del rila- scio ecc.);
c) gli altri elementi necessari per stabilire lIidentità del richiedente;
d) i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;
e) i documenti di soggiorno o i visti rilasciati da una Parte contra- ente;
f) il luogo in cui è stata presentata la domanda di asilo;
g) e del caso, la data di presentazione di una domanda di asilo pre- cedente, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato della procedura, il contenuto della decisione presa.
3. Inoltre, una Parte contraente può chiedere ad unIaltra Parte contraente di comunicarle i motivi addotti dal richiedente lIasilo a sostegno della propria domanda e, se del caso, i motivi della decisione presa nei suoi confronti. 7a Parte contraente richiesta valuta la possi- bilità di dar seguito alla richiesta ad essa presentata. 7a comunica- zione di tali informazioni è subordinata in ogni caso allIassenso del richiedente lIasilo.
4. 7o scambio di dati avviene a richiesta di una Parte contraente e può essere effettuato soltanto tra le autorità la cui designazione è comunicata da ciascuna Parte contraente al comitato esecutivo.
J. I dati scambiati possono essere usati soltanto per gli scopi di cui al paragrafo l. Essi possono essere comunicati soltanto alle auto- xxxx ed alle giurisdizioni incaricate:
— di determinare la Parte contraente responsabile per lIesame della domanda di asilo;
— dellIesame della domanda;
— dellIesecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolo.
6. 7a Parte contraente che trasmette i dati ne cura lIesattezza e lIattualità.
Ove risultasse che detta Parte contraente ha fornito dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, le Parti contraenti destinatarie
ne sono informate immediatamente. Esse debbono rettificare tali informazioni o eliminarle.
7. Un richiedente lIasilo ha il diritto di farsi comunicare, a richie- sta, le informazioni scambiate che lo riguardano, fintantoché sono disponibili.
Ove constati che tali informazioni sono inesatte o che non avrebbero dovuto essere trasmesse, egli ha il diritto di esigerne la rettifica o lIeli- minazione. 7e correzioni sono effettuate secondo le modalità di cui al paragrafo 6.
8. In ciascuna Parte contraente interessata, la trasmissione e la ricezione delle informazioni scambiate sono messe agli atti.
9. Questi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario ai fini per cui essi sono stati scambiati. 7a necessità di conservarli deve essere valutata al momento opportuno dalla Parte contraente interessata.
l0. In ogni caso, alle informazioni comunicate è accordata almeno la stessa protezione che il diritto della Parte contraente cui sono desti- nate riserva a informazioni di tipo analogo.
ll. te i dati non sono sottoposti a trattamento automatizzato, ma in altra maniera, ogni Parte contraente deve adottare le misure appropriate per garantire lIosservanza del presente articolo mediante controlli efficaci. te una Parte contraente dispone di un servizio del tipo di quello menzionato al paragrafo l2 essa può incaricare tale servizio di assumere i compiti di controllo.
l2. te una o più Parti contraenti desiderano informatizzare il trattamento di tutti o di una parte dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3, lIinformatizzazione è ammessa soltanto se le Parti contraenti hanno adottato una legislazione applicabile a tale trattamento che dia attua- zione ai principi della convenzione del Consiglio dIEuropa del 28 gennaio l98l sulla protezione delle persone nei riguardi del tratta- mento automatizzato dei dati di natura personale, e se hanno affidato ad unIistanza nazionale adeguata il controllo indipendente del tratta- mento e dellIuso dei dati trasmessi conformemente alla presente con- venzione.
TITOLO III
POLI2IA E SICURE22A
CAPITOLO 1
COOPERA2IONE TRA FOR2E DI POLI2IA
Articolo 39
1. Le Parti contraenti si impegnano a far sì che i rispettivi servizi di polizia si assistano, nel rispetto della legislazione
nazionale ed entro i limiti delle loro competenze, ai fini della prevenzione e della ricerca di fatti punibili, sempreché la legi- slazione nazionale non riservi la domanda alle autorità giudi- ziarie e la domanda o la sua esecuzione non implichi lIapplica- zione di misure coercitive da parte della Parte contraente richiesta. Se le autorità di polizia richieste non sono compe- tenti a dar seguito ad una domanda, esse la trasmettono alle autorità competenti.
2. Le informazioni scritte fornite dalla Parte contraente richiesta ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 possono
essere usate dalla Parte contraente richiedente per fornire la prova dei fatti oggetto delle indagini soltanto previo accordo delle autorità giudiziarie competenti della Parte contraente richiesta.
3. La domanda di assistenza di cui al paragrafo 1 e le rispo- ste alle medesime possono essere scambiate tra gli organi cen- trali incaricati, da ciascuna Parte contraente, dalla cooperazione internazionale fra polizie. Se la domanda non può essere fatta in tempo utile con le modalità di cui sopra, essa può essere rivolta dalle autorità di polizia della Parte contraente xxxxxx- dente direttamente alle autorità competenti della Parte richiesta; queste ultime possono rispondervi direttamente. In questi casi, lIautorità di polizia richiedente avverte al più presto della sua domanda diretta lIorgano centrale incaricato, nella Parte contra- ente richiesta, della cooperazione internazionale fra polizie.
4. Nelle regioni di frontiera, la cooperazione può essere disciplinata da accordi tra i Ministri competenti delle Parti con- traenti.
5. Le disposizioni del presente articolo non ostano agli accordi bilaterali più completi, presenti e futuri, tra Parti con- traenti che hanno una frontiera comune. Le Parti contraenti si informano reciprocamente di tali accordi.
Articolo 40
1. Gli agenti di una delle Parti contraenti che, nellIambito di indagine giudiziaria tengono sotto osservazione nel loro paese una persona che si presume abbia partecipato alla commis- sione di un reato che può dar luogo ad estradizione, sono autorizzati a continuare questa osservazione nel territorio di unIaltra Parte contraente se questIultima ha autorizzato lIosser- vazione transfrontiera in base ad una domanda di assistenza giudiziaria preventivamente presentata. LIautorizzazione può essere accompagnata da condizioni.
A richiesta, lIosservazione sarà affidata agli agenti della Parte contraente nel cui territorio viene effettuata.
La richiesta di assistenza giudiziaria di cui al primo comma del presente paragrafo deve essere rivolta ad unIautorità designata da ciascuna delle Parti contraenti e competente ad accordare o trasmettere lIautorizzazione richiesta.
2. Nel caso in cui, per motivi particolarmente urgenti, lIau- torizzazione preventiva dellIaltra Parte contraente non possa essere richiesta, gli agenti incaricati sono autorizzati a conti- nuare lIosservazione oltre frontiera di una persona che si pre- sume abbia commesso reati elencati nel paragrafo 7, alle seguenti condizioni:
a) Durante lIosservazione, il passaggio della frontiera sarà immediatamente comunicato allIautorità della Parte contra- ente di cui al paragrafo 5 nel territorio della quale lIosser- vazione continua.
b) Sarà trasmessa senza indugio una richiesta di assistenza giudiziaria conformemente al paragrafo 1 con lIindicazione dei motivi che giustificano il passaggio della frontiera senza autorizzazione preventiva.
LIosservazione cesserà non appena la Parte contraente nel cui territorio essa avviene ne faccia richiesta a seguito della comu- nicazione di cui alla lettera a) ovvero della richiesta di cui alla lettera b) oppure se non è stata ottenuta lIautorizzazione entro cinque ore dal passaggio della frontiera.
3. LIosservazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere effet- tuata soltanto alle seguenti condizioni generali:
a) Gli agenti addetti allIosservazione devono conformarsi alle disposizioni del presente articolo ed al diritto della Parte contraente sul cui territorio essi operano; debbono ottem- perare alle ingiunzioni delle autorità localmente compe- tenti.
b) Xxxxx salvi i casi previsti al paragrafo 2, durante lIosserva- zione gli agenti saranno muniti di un documento attestante che lIautorizzazione è stata accordata.
c) Gli agenti addetti allIosservazione debbono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.
d) Durante lIosservazione gli agenti ad essa addetti possono portare le armi dIordinanza, salvo espressa decisione con- traria della Parte richiesta; il loro uso è vietato, salvo in caso di legittima difesa.
e) LIingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pub- blico è vietato.
f) Gli agenti addetti allIosservazione non possono fermare né arrestare la persona che ne è oggetto.
g) Ogni operazione sarà oggetto di rapporto alle autorità della Parte contraente nel cui territorio è stata effettuata; può essere richiesta la comparizione personale degli agenti addetti allIosservazione.
h) Se le autorità della Parte contraente nel cui territorio ha avuto luogo lIosservazione lo richiedono, le autorità della Parte contraente cui appartengono gli agenti ad essa addetti forniscono il loro apporto allIinchiesta conseguente allIope- razione alla quale hanno partecipato, nonché alle proce- dure giudiziarie.
4. Gli agenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono:
— per quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della
«police judiciaire près les parquets», della «gendarmerie» e della «police communale», nonché, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 6, i
doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni con- nesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psico- trope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
— per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti della polizia federale e dei Länder nonché, esclusiva- mente per i settori del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi, gli agenti dello
«\ollfahndungsdienst» (servizio di ricerche doganali) nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico ministero;
— per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria della «police nationale» e della
«gendarmerie nationale», nonché, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 6, i doga- nieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
— per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della «gendarmerie» e della «police» nonché, alle con- dizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
— per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: gli agenti della
«Rijkspolitie» e della «Gemeentepolitie» nonché, alle condi- zioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al para- grafo 6, gli agenti del servizio fiscale di informazioni e ricerca competenti in materia di dazi doganali per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
5. LIautorità di cui ai paragrafi 1 e 2 è:
— per quanto riguarda il Regno del Belgio: il Commissariat général de la Police judiciaire;
— per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: il Bundeskriminalamt;
— per quanto riguarda la Repubblica francese: la Direction centrale de la Police judiciaire;
— per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: il Pro- cureur général xXXxxx;
— per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: il Landelijk Officier van Justitie competente per lIosservazione tran- sfrontiera.
6. Le Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo dIapplicazione del presente articolo ed adottare dispo- sizioni supplementari in esecuzione dellIarticolo stesso.
7. LIosservazione di cui al paragrafo 2 può essere effettuata soltanto per uno dei reati seguenti:
— assassinio,
— omicidio,
— stupro,
— incendio doloso,
— moneta falsa,
— furto e ricettazione aggravati,
— estorsione,
— sequestro di persona e presa in ostaggio,
— tratta di persone,
— traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
— infrazione alle normative in materia di armi ed esplosivi,
— distruzione mediante esplosivi,
— trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
Articolo 4l
1. Gli agenti di una delle Parti contraenti che, nel proprio paese, inseguono una persona colta in flagranza di commis- sione di uno dei reati di cui al paragrafo 4 o di partecipazione alla commissione di uno di tali reati, sono autorizzati a conti- nuare lIinseguimento senza autorizzazione preventiva nel terri- torio di unIaltra Parte contraente quando le autorità competenti dellIaltra Parte contraente non hanno potuto essere previa- mente avvertite dellIingresso in detto territorio, data la partico- lare urgenza, mediante uno dei mezzi di comunicazione previ- sti allIarticolo 44, o quando tali autorità non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per riprendere lIinseguimento.
Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la persona inse- guita, che si trovi in stato di arresto provvisorio o stia scon- tando una pena privativa della libertà sia evasa.
Al più tardi al momento di attraversare la frontiera gli agenti impegnati nellIinseguimento avvertono le autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio esso avviene. LIinsegui- mento cessa non appena la Parte contraente nel cui territorio esso deve avvenire lo richiede. A richiesta degli agenti impe- gnati nellIinseguimento le autorità localmente competenti fer- mano la persona inseguita per verificarne lIidentità o procedere al suo arresto.
2. LIinseguimento è effettuato secondo una delle seguenti modalità, quale definita con la dichiarazione di cui al para- grafo 9:
a) Gli agenti impegnati nellIinseguimento non hanno diritto di fermare la persona.
b) Se non è stata formulata alcuna richiesta di interrompere lIinseguimento e se le competenti autorità locali non pos- sono intervenire abbastanza rapidamente, gli agenti impe- gnati nellIinseguimento possono fermare la persona inse- guita fino a quando gli agenti della Parte contraente nel cui territorio avviene lIinseguimento, che dovranno essere informati senza ritardo, non possano verificarne lIidentità o procedere al suo arresto.
3. LIinseguimento è effettuato conformemente ai paragrafi 1 e 2 secondo una delle seguenti modalità, quale definita dalla dichiarazione di cui al paragrafo 9:
a) in una zona o per un periodo di tempo dal momento del passaggio della frontiera, da stabilirsi con la dichiarazione;
b) senza limiti di spazio o di tempo.
4. Nella dichiarazione di cui al paragrafo 9 le Parti contra- enti determinano i reati di cui al paragrafo 1 in base ad uno dei modi seguenti:
a) I seguenti reati:
— assassinio,
— omicidio,
— stupro,
— incendio doloso,
— moneta falsa,
— furto e ricettazione aggravati,
— estorsione,
— sequestro di persona e presa in ostaggio,
— tratta di persone,
— traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
— infrazioni alle normative in materia di armi e esplosivi,
— distruzione mediante esplosivi,
— trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi,
— reato di fuga in seguito ad incidente che abbia causato morte o ferite gravi.
b) I reati che possono dar luogo ad estradizione.
5. LIinseguimento può essere effettuato soltanto alle seguenti condizioni generali:
a) Gli agenti impegnati nellIinseguimento devono attenersi alle disposizioni del presente articolo ed al diritto della Parte contraente nel cui territorio operano; devono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti.
b) LIinseguimento avviene soltanto attraverso le frontiere ter- restri.
c) LIingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pub- blico è vietato.
d) Gli agenti impegnati nellIinseguimento sono facilmente identificabili, per lIuniforme che indossano ovvero per il bracciale che portano o per il fatto che il loro veicolo è dotato di accessori posti sopra di esso; è vietato lIuso di abiti civili combinato con lIuso di veicoli camuffati privi dei suddetti mezzi di identificazione; tali agenti devono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.
e) Gli agenti impegnati nellIinseguimento possono portare le armi di ordinanza: il loro uso è vietato salvo in caso di legittima difesa.
f) Al fine di essere condotta dinanzi alle autorità localmente competenti, la persona inseguita, che sia stata fermata con- formemente al paragrafo 2, lettera b), potrà subire soltanto una perquisizione di sicurezza; durante il suo trasferimento potranno essere usate manette; gli oggetti in suo possesso potranno essere sequestrati.
g) Dopo ogni operazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 gli agenti impegnati nellIinseguimento si presentano dinanzi alle autorità localmente competenti della Parte contraente nel cui territorio hanno condotto le operazioni e fanno rap- porto sulla loro missione; a richiesta di tali autorità, sono tenuti a rimanere a disposizione fino a quando siano state sufficientemente chiarite le circostanze della loro azione; questa condizione si applica anche qualora lIinseguimento non abbia portato allIarresto della persona inseguita.
h) Le autorità della Parte contraente cui appartengono gli agenti impegnati nellIinseguimento forniscono, se richiesto dalle autorità della Parte contraente nel cui territorio è avvenuto lIinseguimento, il loro apporto allIindagine conse- guente allIoperazione alla quale hanno partecipato, com- prese le procedure giudiziarie.
6. La persona che, in seguito allIazione prevista al paragrafo 2 sia stata arrestata dalle competenti autorità locali può, indi- pendentemente dalla sua cittadinanza, essere trattenuta per essere interrogata. Sono applicabili per analogia le pertinenti norme del diritto nazionale.
Se detta persona non ha la cittadinanza della Parte contraente nel cui territorio è stata arrestata, sarà messa in libertà al più tardi entro sei ore dal suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le ore 9.00, a meno che le competenti autorità locali abbiano preliminarmente ricevuto in qualsiasi forma una domanda di arresto provvisorio a scopo di estradizione.
7. Gli agenti di cui ai paragrafi precedenti sono:
— per quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della
«police judiciaire près les parquets» della «gendarmerie» e della «police communale», nonché, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni con- nesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psico- trope e del traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto ille- cito di rifiuti tossici e nocivi;
— per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti della polizia federale e dei Länder nonché, esclusiva- mente per i settori del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi, gli agenti del
«\ollfahndungsdienst» (servizio di ricerche doganali) nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico ministero;
— per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria della «police nationale» e della
«gendarmerie nationale» nonché, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 10, i doga- nieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
— per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della «gendarmerie» e della «police» nonché alle con- dizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
— per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: i funzionari della «Rijfispolitie» e della «Gemeentepolitie» nonché, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i funzionari del servizio fiscale di informa- zioni e di ricerca competenti in materia di dazi, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico dIarmi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
8. Il presente articolo non pregiudica, per le Parti contraenti interessate, lIapplicazione dellIarticolo 37 del Trattato Benelux sullIestradizione e la mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962 modificato dal protocollo dellI11 maggio 1974.
9. AllIatto della firma della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente fa una dichiarazione nella quale determina, in base alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, le modalità di ese- cuzione dellIinseguimento nel suo territorio per ciascuna delle Parti contraenti con cui ha una frontiera comune.
Una Parte contraente può sostituire in qualsiasi momento la propria dichiarazione con unIaltra, purché questIultima non restringa la portata della precedente.
Ogni dichiarazione è fatta previa concertazione con ciascuna delle Parti contraenti interessate ed in uno spirito di equiva- lenza dei regimi applicabili da una parte e dellIaltra delle fron- tiere interne.
10. Le Parti contraenti possono estendere sul piano bilate- rale il campo dIapplicazione del paragrafo 1 ed adottare dispo- sizioni supplementari in esecuzione del presente articolo.
Articolo 42
Nel corso delle operazioni di cui agli articoli 40 e 41, gli agenti in missione nel territorio di unIaltra Parte contraente sono assi- milati agli agenti di questIultima per quanto riguarda le infra- zioni che dovessero subire o commettere.
Articolo 43
1. Quando, conformemente agli articoli 40 e 41 della pre- sente convenzione, gli agenti di una Parte contraente operano nel territorio di unIaltra Parte contraente, la prima Parte contra- ente è responsabile dei danni da essi causati nellIadempimento della missione, conformemente al diritto della Parte contraente nel cui territorio operano.
2. La Parte contraente nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.
3. La Parte contraente i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio di unIaltra Parte contraente rimborsa inte- gralmente a questIultima le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.
4. Fatto salvo lIesercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e ad eccezione di quanto disposto dal paragrafo 3, cia- scuna Parte contraente rinuncerà, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere il rimborso dellIimporto dei danni da essa subiti ad unIaltra Parte contraente.
Articolo 44
1. Conformemente alle convenzioni internazionali pertinenti e tenuto conto delle circostanze locali e delle possibilità tecni- che, le Parti contraenti installano, specialmente nelle regioni di frontiera, linee telefoniche, radio, telex ed altri collegamenti diretti per facilitare la cooperazione fra forze di polizia e doga- nali, in particolare per la trasmissione in tempo utile di infor- mazioni nellIambito dellIosservazione e dellIinseguimento tran- sfrontalieri.
2. Oltre a queste misure da prendere nel breve termine, esse esamineranno in particolare le seguenti possibilità:
a) scambio di materiali o assegnazione di funzionari di colle- gamento dotati del materiale radio appropriato;
b) lIampliamento delle bande di frequenze utilizzate nelle zone di frontiera;
c) la creazione di un collegamento comune ai servizi di poli- zia e doganali che operano nelle zone stesse;
d) coordinamento dei loro piani di acquisto di attrezzature di comunicazione, nella prospettiva di installare sistemi di comunicazione normalizzati e compatibili.
Articolo 4J
1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per garantire che:
a) il responsabile di una struttura che fornisce alloggio o il suo preposto vigilino affinché gli stranieri alloggiati, com- presi i cittadini delle altre Parti contraenti e di altri Stati membri delle Comunità europee eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano o i membri di un gruppo, compilino e xxxxxxx personalmente le schede di dichiara- zione e provino le loro identità esibendo un documento dIidentità valido;
b) le schede di dichiarazione compilate siano conservate a disposizione delle autorità competenti o trasmesse a queste ultime, sempreché esse lo reputino necessario per prevenire minacce, per azioni penali o per far luce sulla sorte di per- sone scomparse o vittime di incidenti, salvo se diversa- mente disposto dalla legislazione nazionale.
2. La disposizione del paragrafo 1 si applica per analogia alle persone alloggiate in altri luoghi gestiti da chi esercita la professione di locatore, in particolare in tende, roulotte e bat- telli.
Articolo 46
1. In casi particolari ciascuna Parte contraente può, nel rispetto della propria legislazione nazionale e senza esserci invitata, comunicare alla Parte contraente interessata informa- zioni che possono essere importanti per questIultima ai fini dellIassistenza per la repressione di futuri reati, della preven- zione di reati o di minacce per lIordine pubblico e la sicurezza pubblica.
2. Lo scambio di informazioni avviene, fatto salvo il regime di cooperazione nelle regioni frontaliere di cui allIarticolo 39, paragrafo 4, per il tramite di un organo centrale da designare. In casi particolarmente urgenti, lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire direttamente tra le autorità di polizia interessate, salvo disposizioni nazionali con- trarie. LIorgano centrale ne è avvertito quanto prima.
Articolo 47
1. Le Parti contraenti possono concludere accordi bilaterali che consentono il distacco, a tempo determinato o indetermi- nato, di funzionari di collegamento di una Parte contraente presso i servizi di polizia dellIaltra Parte contraente.
2. Scopo del distacco di funzionari di collegamento a tempo determinato o indeterminato è di promuovere ed accelerare la cooperazione tra le Parti contraenti, soprattutto fornendo assi- stenza:
a) in forma di scambio di informazioni per la lotta preventiva e repressiva contro la criminalità;
b) nellIesecuzione di richieste di mutua assistenza giudiziaria e fra polizie in materia penale;
c) per le esigenze inerenti allo svolgimento dei compiti delle autorità incaricate della sorveglianza delle frontiere esterne.
3. I funzionari di collegamento hanno il compito di formu- lare pareri e fornire assistenza. Non sono competenti per attuare autonomamente misure di polizia. Essi forniscono informazioni e svolgono compiti nellIambito delle istruzioni loro impartite dalla Parte contraente dIorigine e dalla Parte con- traente presso la quale sono distaccati. Essi fanno regolarmente rapporto al capo del servizio di polizia presso il quale sono distaccati.
4. Le Parti contraenti possono convenire, in ambito bilate- rale o multilaterale, che i funzionari di collegamento di una
Parte contraente distaccati presso Stati terzi rappresentino anche gli interessi di una o più altre Parti contraenti. In base a tali accordi, i funzionari di collegamento distaccati presso Stati terzi forniscono informazioni ad altre Parti contraenti, a xxxxxx- sta o di propria iniziativa, e svolgono compiti per conto di esse nei limiti delle loro competenze. Le Parti contraenti si infor- mano reciprocamente, delle loro intenzioni riguardo al distacco di funzionari di collegamento in Stati terzi.
CAPITOLO 2
ASSISTEN2A GIUDI2IARIA IN MATERIA PENALE
Articolo 48
1. Le disposizioni del presente capitolo mirano a completare la convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e, nelle relazioni tra le Parti contraenti dellIUnione economica Benelux, il capitolo Il del Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dellI11 maggio 1974 e a facilitare lIapplicazione di detti accordi.
2. Il disposto del paragrafo 1 non pregiudica lIapplicazione delle disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali in vigore tra le Parti contraenti.
Articolo 49
LIassistenza giudiziaria è accordata anche:
a) in procedimenti per fatti che, in base al diritto nazionale di una o di entrambe le Parti contraenti, sono punibili a titolo di infrazioni a regolamenti perseguite da autorità ammini- strative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti a una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale;
b) in procedimenti in materia di riparazione dei danni causati da provvedimenti presi in caso di procedimenti penali o da condanne ingiustificate;
c) nelle procedure di grazia;
d) nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che lIesercizio della giurisdizione penale non si è concluso con la decisione definitiva sullIazione penale;
e) per la notificazione di comunicazioni giudiziarie relative allIesecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, della riscossione di unIammenda o del pagamento delle spese del procedimento;
f) per misure relative alla sospensione della decisione o alla sospensione dellIesecuzione delle pene o delle misure di sicurezza, alla liberazione condizionale, al rinvio o allIinter- ruzione dellIesecuzione delle pene o delle misure di sicu- rezza.
Articolo J0
1. Le Parti contraenti si impegnano ad accordarsi, conforme- mente alla Convenzione ed al trattato di cui allIarticolo 48, lIas- sistenza giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di accise, dIimposta sul valore aggiunto e di dogane. Per disposizioni in materia doganale si intendono le norme stabilite dallIarticolo 2 della Convenzione del 7 settembre 1967 tra il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, lIItalia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi relativa alla mutua assistenza tra amministrazioni doganali, nonché quelle di cui allIarticolo 2 del regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981.
2. Le domande basate sulla frode in materia di accise non possono essere respinte adducendo il motivo che il paese richiesto non preleva accise sulle merci oggetto della domanda.
3. La Parte contraente richiedente non può trasmettere né utilizzare le informazioni o i mezzi di prova ottenuti dalla Parte contraente richiesta per indagini, perseguimenti (poursui- tes) o procedimenti diversi da quelli menzionati nella domanda, senza il preventivo consenso della Parte contraente richiesta.
4. LIassistenza giudiziaria di cui al presente articolo può essere rifiutata se lIimporto presunto dei diritti non riscossi o riscossi solo parzialmente rappresenta un valore non superiore a 25 000 ECU, o, se il valore presunto delle merci esportate o importate senza autorizzazione rappresenta un valore non superiore a 100 000 ECU, a meno che lIoperazione, per circo- stanze intrinseche o inerenti alla persona dellIimputato, non sia considerata di estrema gravità dalla Parte contraente xxxxxx- dente.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando lIassistenza giudiziaria richiesta riguarda fatti passibili unicamente di pena pecuniaria per infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative e quando la richiesta pro- viene da unIautorità giudiziaria.
Articolo Jl
Le Parti contraenti non subordinano la ricevibilità di rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro a condizioni diverse dalle seguenti:
a) Il fatto che ha dato luogo alla rogatoria è punibile, confor- memente al diritto delle due Parti contraenti con pena pri- vativa della libertà o misura di sicurezza restrittiva della libertà per una durata massima di almeno 6 mesi, ovvero
punibile in base al diritto di una delle due Parti contraenti con una sanzione equivalente e in base al diritto dellIaltra Parte contraente a titolo di infrazione a regolamenti perse- guita da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale.
b) LIesecuzione della rogatoria è compatibile con il diritto della Parte contraente richiesta.
Articolo J2
1. Ciascuna Parte contraente può inviare gli atti del procedi- mento direttamente a mezzo posta alle persone che si trovano nel territorio di unIaltra Parte contraente. Le Parti contraenti comunicano al comitato esecutivo un elenco dei documenti che possono essere trasmessi in tal modo.
2. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non com- prenda la lingua nella quale lIatto è redatto, questIultimo — o almeno le parti importanti del medesimo — deve essere tra- dotto nella o nelle lingue della Parte contraente nel cui territo- rio si trova il destinatario. Se lIautorità che invia lIatto sa che il destinatario conosce soltanto unIaltra lingua, lIatto — o almeno le parti importanti del medesimo — deve essere tradotto in questIaltra lingua.
3. Il perito o il testimone che non abbia ottemperato alla citazione trasmessa per posta, non può, quandIanche la cita- zione contenesse ingiunzioni, essere sottoposto a sanzioni o misure cogenti, a meno che successivamente egli non si rechi spontaneamente nel territorio della Parte richiedente e sia qui regolarmente citato di nuovo. LIautorità che invia a mezzo posta le citazioni cura che esse non contengano ingiunzioni. Questa disposizione non pregiudica lIarticolo 34 del Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in mate- ria penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dellI11 maggio 1974.
4. Se il fatto allIorigine della richiesta di assistenza giudizia- ria è punibile conformemente al diritto delle due Parti contra- enti come infrazione a regolamenti perseguiti da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente, in particolare in materia penale, lIinvio degli atti del procedimento deve avvenire, in linea di massima, conformemente alle disposizioni del para- grafo 1.
5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lIinvio di documenti attenti alla procedura può essere effettuato per il tramite delle autorità giudiziarie della Parte contraente xxxxxx- sta, se lIindirizzo del destinatario è sconosciuto o se la Parte contraente richiedente esige che la notificazione sia fatta alla persona.
Articolo J3
1. Le domande di assistenza giudiziaria possono essere fatte direttamente tra le autorità giudiziarie e nello stesso modo pos- sono essere rinviate le risposte.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicata la facoltà di inviare e rinviare domande da un Ministero della giu- stizia allIaltro o per il tramite degli uffici centrali nazionali del- lIOrganizzazione internazionale di polizia criminale.
3. Le domande di trasferimento temporaneo o di transito di persone in stato di arresto provvisorio o di detenzione o che sono sottoposte a misure privative della libertà e lo scambio periodico o occasionale di dati relativi al casellario giudiziario debbono essere effettuati per il tramite dei Ministeri della Giu- stizia.
4. Ai sensi della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, per Ministero della Giustizia sIintende, per la Repubblica federale di Germa- nia, il Ministro federale della Giustizia ed i Ministri o Senatori della Giustizia degli Stati federati.
5. Le denuncie ai fini dellIinstaurazione di procedimenti per infrazioni alla legge relativa al tempo di guida e di riposo, effettuate conformemente allIarticolo 21 della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 o allIarticolo 42 del Trattato Benelux di estradi- zione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal protocollo dellI11 mag- gio 1974 possono essere inviate direttamente dalle autorità giudiziarie della Parte contraente richiedente alle autorità giudi- ziarie della Parte contraente richiesta.
CAPITOLO 3
APPLICA2IONE DEL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM
Articolo J4
Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedi- mento penale per i medesimi fatti in unIaltra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata ese- guita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita.
Articolo JJ
1. Una Parte contraente può, al momento della ratifica, del- lIaccettazione o dellIapprovazione della presente convenzione dichiarare di non essere vincolata dallIarticolo 54 in uno o più dei seguenti casi:
a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avve- xxxx sul suo territorio in tutto o in parte. In questIultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avve- xxxx in parte sul territorio della Parte contraente nel quale la sentenza è stata pronunciata;
b) quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egual- mente essenziali di quella Parte contraente;
c) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un pubblico ufficiale di quella Parte contra- ente in violazione dei doveri del suo ufficio.
2. Una Parte contraente che effettua una dichiarazione in relazione allIeccezione menzionata al paragrafo 1, lettera b) preciserà le categorie di reati per le quali tale eccezione può essere applicata.
3. Una Parte contraente potrà in ogni tempo, ritirare la dichiarazione relativamente ad una o più delle eccezioni di cui al paragrafo 1.
4. Le eccezioni che sono state oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 non si applicano quando la Parte con- traente di cui si tratta ha, per gli stessi fatti, richiesto lIinstaura- zione del procedimento penale allIaltra Parte contraente o con- cesso estradizione della persona in questione.
Articolo J6
Se in una Parte contraente un nuovo procedimento penale è instaurato contro una persona che è stata giudicata con sen- tenza definitiva per i medesimi fatti in unIaltra Parte contra- ente, ogni periodo di privazione della libertà scontato sul terri- torio di questIultima Parte contraente per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che sarà eventualmente inflitta. Si terrà altresì conto, nella misura consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative della libertà che siano state eseguite.
Articolo J7
1. Quando una persona è imputata di un reato in una Parte contraente e le autorità competenti di questa Parte contraente hanno motivo di ritenere che lIimputazione riguarda gli stessi fatti per i quali la persona è già stata giudicata in unIaltra Parte contraente con sentenza definitiva, tali autorità, qualora lo ritengano necessario, chiederanno le informazioni rilevanti alle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio la sentenza è stata pronunciata.
2. Le informazioni richieste saranno fornite al più presto possibile e saranno tenute in considerazione nel decidere se il procedimento deve continuare.
3. Ciascuna Parte contraente indicherà, al momento della firma, della ratifica, dellIaccettazione o dellIapprovazione della presente Convenzione, le autorità designate a chiedere e rice- vere le informazioni di cui al presente articolo.
Articolo J8
Le precedenti disposizioni non sono di ostacolo allIapplica- zione di disposizioni nazionali più ampie, concernenti lIeffetto
«ne bis in idem» attribuito a decisioni giudiziarie straniere.
CAPITOLO 4
ESTRADI2IONE
Articolo J9
1. Le disposizioni del presente capitolo mirano a completare la Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957 nonché, nelle relazioni tra le Parti contraenti membri del- lIUnione economica Benelux, il capitolo 1 del Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962 quale modificato dal Protocollo dellI11 maggio 1974 ed a facilitare lIapplicazione di detti accordi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano lIappli- cazione delle disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali vigenti tra le Parti contraenti.
Articolo 60
Nelle relazioni tra due Parti contraenti, di cui una non sia parte della Convenzione europea di estradizione del l3 settembre l9J7, le dispo- sizioni di detta Convenzione si applicano tenendo conto delle riserve e delle dichiarazioni depositate sia in sede di ratifica di tale Conven- zione sia, per le Parti contraenti che non sono parti della Conven- zione, in sede di ratifica, approvazione o accettazione della presente Convenzione.
Articolo 6l
La Repubblica francese si impegna ad estradare, a richiesta di una delle Parti contraenti, le persone perseguite per fatti puniti dalla legislazione francese con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà per una durata massima di almeno due anni e dalla legge della Parte contraente richiedente con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà per una durata massima di almeno un anno.
Articolo 62
1. In materia di sospensione della prescrizione sono applica- bili soltanto le disposizioni della Parte contraente richiedente.
2. UnIamnistia pronunciata dalla Parte contraente richiesta non osta allIestradizione, salvo che il reato rientri nella giurisdi- zione di quella Parte contraente.
3. La mancanza di querela o di richiesta ufficiale di instaura- zione del procedimento qualora siano necessarie solo a norma della legislazione della Parte contraente richiesta non fa venir meno lIobbligo di estradare.
Articolo 63
Le Parti contraenti si impegnano, conformemente alla Conven- zione ed al trattato citati allIarticolo 59, ad estradare fra di loro le persone perseguite dalle autorità giudiziarie della Parte con- traente richiedente per una delle infrazioni di cui allIarticolo 50, paragrafo 1 o da esse ricercate ai fini dellIesecuzione di una pena o di una misura di sicurezza pronunciata per tale infrazione.
Articolo 64
Una segnalazione nel Sistema di informazione Schengen, effet- tuata conformemente allIarticolo 95, ha il medesimo effetto di una domanda di arresto provvisorio ai sensi dellIarticolo 16 della Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957, o dellIarticolo 15 del Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dellI11 maggio 1974.
Articolo 6J
1. Fatta salva la facoltà di ricorrere alla via diplomatica, le domande di estradizione e di transito sono inviate dal Mini- stero competente della Parte contraente richiedente al Ministero competente della Parte contraente richiesta.
2. I Ministeri competenti sono:
— per il Regno di Belgio: il Ministero della Giustizia;
— per la Repubblica federale di Germania: il Ministero fede- rale della Giustizia ed i Ministri o Senatori della Giustizia degli Stati federati;
— per la Repubblica francese: il Ministero degli Affari esteri;
— per il Granducato di Lussemburgo: il Ministero della Giusti- zia;
— per il Regno dei Paesi Bassi: il Ministero della Giustizia;
Articolo 66
1. Se lIestradizione di una persona ricercata non è manife- stamente vietata in virtù del diritto della Parte contraente richiesta, questa Parte contraente può autorizzare lIestradizione senza procedura formale di estradizione, purché la persona stessa vi acconsenta, mediante processo verbale redatto dinanzi ad un rappresentante del potere giudiziario e previa audizione da parte di questIultimo per informarla del suo diritto ad una procedura formale di estradizione. Nel corso dellIaudizione la persona ricercata può farsi assistere da un avvocato.
2. Nel caso di estradizione ai sensi del paragrafo 1, la per- sona ricercata che dichiara esplicitamente di rinunciare alla protezione conferitagli dal principio di specialità non può revo- care detta dichiarazione.
CAPITOLO 5
TRASMISSIONE DELL'ESECU2IONE DELLE SENTEN2E PENALI
Articolo 67
Le disposizioni seguenti mirano a completare la Convenzione del Consiglio dIEuropa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, tra le Parti contraenti che sono Parti di tale Convenzione.
Articolo 68
1. La Parte contraente nel cui territorio è stata inflitta, con sentenza passata in giudicato, una pena privativa della libertà o una misura di sicurezza restrittiva della libertà nei confronti di un cittadino di unIaltra Parte contraente che si sia sottratto, fuggendo verso il proprio paese, allIesecuzione di detta pena o misura di sicurezza, può chiedere a questIultima Parte contra- ente, qualora lIevaso si trovi nel suo territorio, di continuare lIesecuzione della pena o della misura di sicurezza.
2. In attesa di documenti giustificativi della domanda di continuazione dellIesecuzione della pena, della misura di sicu- rezza o della parte di pena ancora da scontare, e in attesa della decisione da prendere su detta domanda, la Parte contraente richiesta, a domanda della Parte contraente richiedente, può porre il condannato a controllo a vista («garde à vue») oppure prendere altre misure atte a garantire la sua presenza nel terri- torio della Parte contraente richiesta.
Articolo 69
La trasmissione dellIesecuzione a norma dellIarticolo 68 non è subordinata al consenso della persona contro la quale è stata pronunciata la pena o la misura di sicurezza. Le altre disposi- zioni della Convenzione del Consiglio dIEuropa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate si applicano per analogia.
CAPITOLO 6
STUPEFACENTI
Articolo 70
l. 7e Parti contraenti istituiscono un gruppo di lavoro permanente incaricato di esaminare problemi comuni inerenti alla repressione della criminalità in materia di stupefacenti e di elaborare, se necessa- rio, proposte volte a migliorare, se del caso, gli aspetti pratici e tecnici della cooperazione tra le Parti contraenti. Il gruppo di lavoro presenta le sue proposte al comitato esecutivo.
2. Il gruppo di lavoro di cui al paragrafo l, i cui membri sono designati dai competenti organi nazionali, comprende in particolare rappresentanti dei competenti servizi del settore doganale e di polizia.
Articolo 7l
1. Le Parti contraenti si impegnano, relativamente alla ces- sione diretta o indiretta di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, nonché alla deten- zione di detti prodotti e sostanze allo scopo di cederli o di esportarli, ad adottare, conformemente alle vigenti convenzioni delle Nazioni Unite (*) tutte le misure necessarie a prevenire ed a reprimere il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.
2. Le Parti contraenti si impegnano a prevenire ed a repri- mere, mediante provvedimenti amministrativi e penali, lIespor- tazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, com- presa la cannabis, nonché la cessione, la fornitura e la conse- gna di detti prodotti e sostanze, fatte salve le disposizioni perti- nenti degli articoli 74, 75 e 76.
(*) Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, nella versione modificata dal protocollo del 1972 recante emendamento della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961; Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope; Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 relativa al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.
3. Allo scopo di lottare contro lIimportazione illegale di stu- pefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la cannabis, le Parti contraenti potenziano i controlli della circolazione delle persone e delle merci nonché dei mezzi di trasporto alle fron- tiere esterne. Tali misure saranno specificate dal gruppo di lavoro previsto allIarticolo 70. Questo gruppo prenderà in con- siderazione, in modo particolare, il trasferimento di parte del personale di polizia e doganale reso disponibile alle frontiere interne nonché il ricorso a moderni metodi di ricerca della droga ed a cani addestrati a scoprire la droga.
4. Al fine di assicurare lIosservanza delle disposizioni del presente articolo, le Parti contraenti opereranno una sorve- glianza specifica dei luoghi notoriamente usati per il traffico di droga.
5. Per quanto riguarda la lotta contro la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, com- presa la cannabis, le Parti contraenti si adopereranno con ogni mezzo per prevenire e lottare contro gli effetti negativi della domanda illecita. Ciascuna Parte contraente è responsabile delle misure adottate a tal fine.
Articolo 72
Conformemente alla propria Costituzione ed al proprio ordina- mento giuridico nazionale, le Parti contraenti garantiscono che saranno adottate norme giuridiche per permettere il sequestro e la confisca dei prodotti del traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Articolo 73
1. Conformemente alla propria Costituzione ed al proprio ordinamento giuridico nazionale, le Parti contraenti si impe- gnano a prendere misure per permettere le forniture sorve- gliate, nellIambito del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
2. La decisione di far ricorso a forniture sorvegliate sarà presa in ciascun caso specifico sulla base di unIautorizzazione preventiva di ciascuna Parte contraente interessata.
3. Ciascuna Parte contraente mantiene la direzione ed il controllo dellIoperazione nel suo territorio ed è legittimata ad intervenire.
Articolo 74
Per quanto attiene al commercio legale di stupefacenti e di sostanze psicotrope, le Parti contraenti convengono che i controlli derivanti dalle Convenzioni delle Nazioni Unite enunciati allIarticolo 7l ed effettuati alle frontiere interne sono trasferiti, per quanto possibile, allIinterno del paese.
Articolo 7J
1. Per quanto riguarda la circolazione dei viaggiatori a desti- nazione dei territori delle Parti contraenti o entro tali territori, le persone possono trasportare stupefacenti e sostanze psico- trope necessarie ai fini di una terapia medica, sempreché esibi- scano, ad ogni controllo, un certificato rilasciato o autenticato da unIautorità competente dello Stato di residenza.
2. Il Comitato esecutivo adotta la forma ed il contenuto del certificato di cui al paragrafo 1 rilasciato da una delle Parti contraenti ed, in particolare, gli elementi relativi alla natura ed alla quantità dei prodotti e sostanze ed alla durata del viaggio.
3. Le Parti contraenti si scambiano informazioni in merito alle autorità competenti per il rilascio o lIautentica del certifi- cato di cui al paragrafo 2.
Articolo 76
1. Le Parti contraenti adotteranno, ove necessario e confor- memente ai propri usi medici, norme dIetica ed alle prassi, le misure appropriate per il controllo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope soggetti, nel territorio di una o più Parti contraenti, a controlli più severi di quelli effettuati nel proprio territorio, al fine di non compromettere lIefficacia di tali con- trolli.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti alle sostanze utilizzate frequentemente nella fabbricazione di stupe- facenti e di sostanze psicotrope.
3. Le Parti contraenti si informeranno reciprocamente delle misure adottate ai fini della sorveglianza del commercio legale delle sostanze di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. I problemi riscontrati a tal riguardo saranno regolarmente evocati in seno al comitato esecutivo.
CAPITOLO 7
ARMI DA FUOCO E MUNI2IONI
Articolo 77
l. 7e Parti contraenti si impegnano ad adeguare alle disposizioni del presente capitolo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali relative allIacquisto, alla detenzione, al commercio ed alla consegna di armi da fuoco e di munizioni.
2. Il presente capitolo riguarda lIacquisizione, la detenzione, il commercio e la consegna di armi da fuoco e di munizioni da parte di
persone, fisiche e giuridiche; esso non riguarda la fornitura alle auto- xxxx centrali e territoriali, alle forze armate ed alla polizia, né lIacqui- sizione e la detenzione da parte di queste ultime, né la fabbricazione di armi da fuoco e di munizioni da parte di imprese pubbliche.
Articolo 78
l. NellIambito del presente capitolo, le armi da fuoco sono classi- ficate nel modo seguente:
a) armi proibite,
b) armi soggette ad autorizzazione,
c) armi soggette a dichiarazione.
2. 7Iotturatore, il caricatore e la canna delle armi da fuoco sono soggetti, per analogia, alle disposizioni applicabili allIoggetto di cui fanno o sono destinati a far parte.
3. Ai sensi della presente Convenzione si considerano armi corte le armi da fuoco la cui canna abbia una lunghezza non superiore a 30 cm o la cui lunghezza totale non superi 60 cm; si considerano armi lunghe tutte le altre armi da fuoco.
Articolo 79
l. 7Ielenco delle armi da fuoco e munizioni proibite comprende i seguenti oggetti:
a) armi da fuoco usate di norma come armi da guerra;
b) armi da fuoco automatiche, anche se non da guerra;
c) armi da fuoco camuffate sotto forma di altri oggetti;
d) munizioni con pallottole perforanti, esplosive o incendiarie e i proiettili per tali munizioni.
e) munizioni per pistole e revolver con pallottole dum-dum o a punta cava nonché i proiettili per tali munizioni.
2. 7e autorità competenti possono, in casi particolari, accordare autorizzazioni per le armi da fuoco e le munizioni di cui al para- grafo l se la sicurezza pubblica e lIordine pubblico non vi si oppon- gono.
Articolo 80
l. 7Ielenco delle armi da fuoco il cui acquisto e la cui detenzione sono soggette ad autorizzazione comprende almeno le seguenti armi da fuoco, se non sono proibite:
a) armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione ordinaria;
b) armi da fuoco corte ad un colpo, a percussione centrale;
c) armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lun- ghezza totale inferiore a 28 cm;
d) armi da fuoco lunghe semiautomatiche, il cui serbatoio e la cui camera possono contenere più di tre cartucce;
e) armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria e semiautomatica a canna liscia, la cui canna non supera 60 cm;
f) armi da fuoco civili semiautomatiche, dallIapparenza di unIarma da fuoco automatica da guerra.
2. 7Ielenco delle armi da fuoco soggette ad autorizzazione non comprende:
a) armi per segnalazione, lacrimogene o di allarme, purché lIimpos- sibilità di trasformarle, con utensileria corrente, in armi che per- mettano di sparare munizioni a pallottola sia garantita da mezzi tecnici e purché il getto di una sostanza irritante non provochi lesioni irreversibili alle persone;
b) armi da fuoco lunghe semiautomatiche, con serbatoio e camera che non possono contenere più di tre cartucce senza essere ricari- cati, purché il caricatore sia inamovibile o vi sia la garanzia che dette armi non possono essere trasformate, con la utensileria cor- rente in armi con serbatoio e camera che possono contenere più di tre cartucce.
Articolo 8l
7Ielenco delle armi da fuoco soggette a dichiarazione comprende, se tali armi non sono né proibite né soggette ad autorizzazione:
a) armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria;
b) armi da fuoco lunghe ad un colpo con una o più canne rigate;
c) armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lun- ghezza totale superiore a 28 cm;
d) armi elencate allIarticolo 80, paragrafo 2, lettera b).
Articolo 82
Gli elenchi delle armi di cui agli articoli 79, 80 e 81 non com- prendono:
a) le armi da fuoco il cui modello od anno di fabbricazione sono — salvo eccezioni — anteriori al 1o gennaio 1870, sempreché esse non possano sparare munizioni destinate ad armi proibite o soggette ad autorizzazione;
b) le riproduzioni di armi di cui alla lettera a) purché esse non permettano lIimpiego di una cartuccia a bossolo metal- lico;
c) le armi da fuoco rese inservibili per sparare munizioni di qualunque tipo in seguito a procedimenti tecnici garantiti dal punzone di un organismo ufficiale o da esso ricono- sciuti.
Articolo 83
UnIautorizzazione di acquisizione e di detenzione di unIarma da fuoco di cui allI articolo 80 può essere rilasciata soltanto alle seguenti condizioni:
a) lIinteressato deve avere compiuto diciotto anni, salvo deroghe per la pratica della caccia o dello sport;
b) lIinteressato non deve essere inabile ad acquisire o a detenere lIarma da fuoco a causa di malattie mentali o di qualsiasi altra incapacità mentale o fisica;
c) lIinteressato non deve essere stato condannato per infrazioni ovvero non sussistano altri indizi che lascino supporre che egli sia pericoloso per la sicurezza e lIordine pubblico;
d) il motivo addotto dallIinteressato per acquisire o detenere armi da fuoco può essere considerato valido.
Articolo 84
l. 7a dichiarazione relativa alle armi di cui allIarticolo 8l figura in un registro tenuto dalle persone di cui allIarticolo 8J.
2. Qualora unIarma sia ceduta da una persona non menzionata nellIarticolo 8J, la relativa dichiarazione deve essere fatta secondo modalità che saranno determinate da ciascuna Parte contraente.
3. 7e dichiarazioni di cui al presente articolo devono comportare le indicazioni necessarie allIidentificazione delle persone e delle armi in questione.
Articolo 8J
l. 7e Parti contraenti si impegnano ad assoggettare allIobbligo di autorizzazione le persone che fabbricano armi da fuoco soggette ad autorizzazione e quelle che ne fanno commercio, e ad un obbligo di
dichiarazione le persone che fabbricano armi da fuoco soggette a dichiarazione e coloro che ne fanno commercio. 7Iautorizzazione per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione riguarda anche le armi da fuoco soggette a dichiarazione. 7e Parti contraenti assoggettano le persone che fabbricano armi e coloro che ne fanno commercio ad una sorveglianza che garantisce un controllo efficace.
2. 7e Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni affin- ché, come requisito minimo, tutte le armi da fuoco siano provviste in maniera duratura di un numero di matricola che ne consenta lIidenti- ficazione e rechino il marchio del fabbricante.
3. 7e Parti contraenti prevedono lIobbligo per i fabbricanti ed i commercianti di registrare tutte le armi da fuoco soggette ad autoriz- zazione ed a dichiarazione; i registri devono permettere di determinare rapidamente la natura delle armi da fuoco, la loro origine ed il loro acquirente.
4. Per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione in virtù degli articoli 79 ed 80, le Parti contraenti si impegnano ad adottare dispo- sizioni affinché il numero di matricola ed il marchio ivi apposti siano riportati nellIautorizzazione rilasciata al suo detentore.
Articolo 86
l. 7e Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni che vietano ai detentori legittimi di armi da fuoco soggette ad autorizza- zione o a dichiarazione di consegnare tali armi a persone che non sono in possesso di unIautorizzazione di acquisizione o di un certifi- cato di dichiarazione.
2. 7e Parti contraenti possono autorizzare la cessione temporanea di tali armi in base a modalità da esse stabilite.
Articolo 87
l. 7e Parti contraenti introducono nella loro legislazione che con- sentono il ritiro dellIautorizzazione qualora il titolare non soddisfi più alle condizioni di rilascio previste dallIarticolo 83.
2. 7e Parti contraenti si impegnano ad adottare adeguate misure comprendenti in particolare il sequestro dellIarma da fuoco e la revoca dellIautorizzazione, ed a prevedere appropriate sanzioni in caso di vio- lazione delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle armi da fuoco. 7e sanzioni potranno prevedere la confisca delle armi da fuoco.
Articolo 88
l. I titolari di unIautorizzazione di acquisizione di unIarma da fuoco sono esonerati dallIautorizzazione per lIacquisizione di muni- zioni destinate a tale arma.
2. 7Iacquisizione di munizioni da parte di persone non titolari di unIautorizzazione ad acquisire armi è soggetta al regime applicabile allIarma alla quale le munizioni sono destinate. 7Iautorizzazione può essere rilasciata per una o per tutte le categorie di munizioni.
Articolo 89
Gli elenchi delle armi da fuoco proibite, soggette ad autorizzazione e a dichiarazione possono essere modificati o completati dal comitato esecutivo per tener conto dellIevoluzione tecnica ed economica nonché della sicurezza dello ttato.
Articolo 90
7e Parti contraenti hanno la facoltà di adottare leggi o disposizioni più rigorose relative al regime delle armi da fuoco e delle munizioni.
Articolo 9l
1. Le Parti contraenti convengono, sulla base della Conven- zione europea del 28 giugno 1978 sul controllo dellIacquisi- zione e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati, di istituire, nellIambito delle proprie legislazioni nazionali, uno scambio di informazioni in merito allIacquisizione di armi da fuoco da parte di persone semplici privati o armaioli commer- cianti abitualmente residenti o stabilite nel territorio di una altra Parte contraente. Si considera armaiolo commerciante ogni persona la cui attività professionale consiste integralmente o in parte nel commercio al dettaglio di armi da fuoco.
2. Lo scambio di informazioni riguarda:
a) tra due Parti contraenti che hanno ratificato la convenzione citata al paragrafo 1, le armi da fuoco elencate nellIalle- gato 1, parte A, n. 1, lettere da a) ad h), della citata con- venzione;
b) tra due Parti contraenti di cui una non ha ratificato la con- venzione citata al paragrafo 1, le armi assoggette da cia- scuna Parte contraente ad un regime di autorizzazione o di dichiarazione.
3. Le informazioni relative allIacquisizione di armi da fuoco saranno comunicate senza indugio e conterranno i dati se- guenti:
a) data di acquisizione e identità dellI acquirente, vale a dire:
— se trattasi di persona fisica: cognome, nomi, data e luogo di nascita, indirizzo e numero del passaporto o della carta di identità nonché la data del rilascio e lIin- dicazione dellIautorità che li ha rilasciati, armaiolo o no;
— se trattasi di persona giuridica; denominazione o ragione sociale e sede sociale, nonché cognome, nomi, data e luogo di nascita, indirizzo e numero di passa- porto o della carta dIidentità della persona abilitata a rappresentare la persona giuridica;
b) modello, numero di fabbricazione, calibro ed altre caratteri- stiche dellIarma da fuoco in questione nonché il numero di matricola (identificazione).
4. Ciascuna Parte contraente designa unIautorità nazionale che fornisce e riceve le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e comunica senza indugio alle altre Parti contraenti ogni modi- fica della designazione di tale autorità.
5. LIautorità designata da ciascuna Parte contraente può tra- smettere le informazioni ad essa comunicate ai servizi di poli- zia localmente ed alle autorità di sorveglianza della frontiera allo scopo di prevenire o di perseguire fatti punibili ed infra- zioni ai regolamenti.
TITOLO IV
SISTEMA D'INFORMA2IONE SCHENGEN
CAPITOLO 1
ISTITU2IONE DEL SISTEMA D'INFORMA2IONE SCHENGEN
Articolo 92
1. Le Parti contraenti istituiscono e gestiscono un sistema comune dIinformazione in appresso denominato Sistema dIin- formazione Schengen, costituito da una sezione nazionale presso ciascuna Parte contraente e da unIunità di supporto tec- nico. Il Sistema dIinformazione Schengen consente alle autorità designate dalle Parti contraenti, per mezzo di una procedura dIinterrogazione automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di oggetti, in occasione di controlli alle frontiere, di verifiche e di altri controlli di polizia e doganali effettuati allIin- terno del paese conformemente al diritto nazionale nonché, per la sola categoria di segnalazioni di cui allIarticolo 96, ai fini della procedura di rilascio di visti, del rilascio dei documenti di soggiorno e dellIamministrazione degli stranieri in applicazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione in materia di circolazione delle persone.
2. Ciascuna Parte contraente istituisce e gestisce, per proprio conto e a suo rischio, la propria sezione nazionale del Sistema dIinformazione Schengen, con un archivio di dati reso mate- rialmente identico a quelli delle sezioni nazionali delle altre Parti contraenti per il tramite dellIunità di supporto tecnico. Per consentire una rapida ed efficiente trasmissione dei dati, conformemente al paragrafo 3, ciascuna Parte contraente, allIatto dellIistituzione della propria sezione nazionale, si con- forma ai protocolli ed alle procedure stabiliti in comune dalle Parti contraenti per lIunità di supporto tecnico. LIarchivio di dati di ogni sezione nazionale servirà allIinterrogazione auto- matizzata nel territorio di ciascuna Parte contraente. Non sarà possibile interrogare gli archivi delle sezioni nazionali di altre Parti contraenti.
3. Le Parti contraenti istituiscono e gestiscono, per conto di tutti ed assumendosene congiuntamente i rischi, lIunità di sup- porto tecnico del Sistema dIinformazione Schengen, di cui è responsabile la Repubblica francese. Detta unità ha sede a Stra- sburgo. Essa comprende un archivio di dati che garantisce
lIidentità degli archivi delle sezioni nazionali mediante la tra- smissione in linea delle informazioni. LIarchivio dellIunità di supporto tecnico conterrà le segnalazioni di persone e di oggetti che interessano tutte le Parti contraenti. Non conterrà altri dati, eccettuati quelli menzionati nel presente paragrafo e nellIarticolo 113, paragrafo 2.
CAPITOLO 2
GESTIONE ED UTILI22A2IONE DEL SISTEMA D'INFORMA2IONE SCHENGEN
Articolo 93
Il Sistema dIinformazione Schengen, avvalendosi delle informa- zioni trasmesse per il suo tramite, ha lo scopo, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione di preservare lIor- dine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza dello Stato e di assicurare lIapplicazione, nel territorio delle Parti contraenti delle disposizioni sulla circolazione delle per- sone stabilite nella presente Convenzione.
Articolo 94
1. Il Sistema dIinformazione Schengen comporta esclusiva- mente le categorie di dati forniti da ciascuna Parte contraente, necessari ai fini previsti negli articoli da 95 a 100. La Parte contraente che fornisce la segnalazione verifica se lIimportanza del caso giustifica il suo inserimento nel Sistema dIinforma- zione Schengen.
2. Le categorie di dati sono le seguenti:
a) persone segnalate,
b) gli oggetti di cui allIarticolo 100 ed i veicoli di cui allIarti- colo 99.
3. Per quanto riguarda le persone, gli elementi inseriti sono al massimo i seguenti:
a) cognome e nome, «alias» eventualmente registrati separata- mente;
b) segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;
c) prima lettera del secondo nome;
d) data e luogo di nascita;
e) sesso;
f) cittadinanza;
g) indicazione che le persone in questione sono armate;
h) indicazione che le persone in questione sono violente;
i) motivo della segnalazione;
j) linea di condotta da seguire.
Non sono autorizzate altre menzioni in particolare i dati elen- cati nellIarticolo 6 prima fase della Convenzione del Consiglio dIEuropa del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati a carattere personale.
4. Qualora una Parte contraente reputi che una segnalazione conformemente agli articoli 95, 97 o 99 non sia compatibile con il proprio diritto, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali, essa può aggiungere a poste- riori, alla segnalazione nellIarchivio della sezione nazionale del Sistema dIinformazione Schengen, unIindicazione volta a far sì che lIesecuzione nella condotta da eseguire non abbia luogo nel proprio territorio in conseguenza della segnalazione. A tal riguardo occorre procedere a consultazioni con le altri Parti contraenti. Se la Parte contraente che ha effettuato la segnala- zione non la ritira, questa resta di piena applicazione per le altri Parti contraenti.
Articolo 9J
1. I dati relativi alle persone ricercate per lIarresto ai fini di estradizione, sono inseriti a richiesta dellIautorità giudiziaria della Parte contraente richiedente.
2. Prima di procedere alla segnalazione, la Parte contraente che la effettua verifica se lIarresto è autorizzato dal diritto nazionale delle Parti contraenti richieste. In caso di dubbio la Parte contraente che effettua la segnalazione deve consultare le altre Parti contraenti interessate.
La Parte contraente che effettua la segnalazione trasmette nel contempo con il mezzo più rapido alle Parti contraenti xxxxxx- ste le seguenti informazioni essenziali relative al caso:
a) autorità da cui proviene la richiesta di arresto;
b) esistenza di un mandato dIarresto o di un atto avente la medesima forza, o di una sentenza esecutiva;
c) natura e qualificazione giuridica del reato;
d) descrizione delle circostanze in cui il reato è stato com- messo, compreso il momento, il luogo ed il grado di parte- cipazione al reato della persona segnalata;
e) per quanto possibile, le conseguenze del reato.
3. Una Parte contraente richiesta può aggiungere alla segna- lazione nellIarchivio della sezione nazionale del Sistema dIinfor- mazione Schengen unIindicazione tesa a vietare, fino alla can- cellazione di detta indicazione, lIarresto in seguito alla segnala- zione. LIindicazione deve essere cancellata al massimo entro ventiquattro ore dallIinserimento della segnalazione, a meno che detta Parte contraente per ragioni giuridiche o per speciali ragioni di opportunità rifiuti lIarresto richiesto. Qualora, in casi del tutto eccezionali, la complessità dei fatti allIorigine della segnalazione lo giustifichi, il termine predetto può essere pro- rogato fino ad una settimana. Fatta salva unIindicazione o una decisione di rifiuto, le altre Parti contraenti possono procedere allIarresto richiesto mediante la segnalazione.
4. Se, per ragioni particolarmente urgenti, una Parte contra- ente chiede una ricerca immediata, la Parte richiesta esamina se può rinunciare allIindicazione. La Parte contraente richiesta adotta necessarie disposizioni affinché, se la segnalazione è convalidata, si esegua senza indugio la linea di condotta sta- bilita.
5. Se non è possibile procedere allIarresto in quanto un esame non si è ancora concluso o a causa di una decisione di rifiuto di una Parte contraente richiesta, questIultima deve con- siderare la segnalazione come una segnalazione per comuni- care il luogo di soggiorno.
6. Le Parti contraenti richieste eseguono la condotta xxxxxx- sta con la segnalazione conformemente alle vigenti Conven- zioni in materia di estradizione ed al diritto nazionale. Esse non sono tenute a eseguire la condotta richiesta ove si tratti di un loro cittadino, fatta salva la possibilità di procedere allIarre- sto conformemente al diritto nazionale.
Articolo 96
1. I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale
risultante da decisioni prese nel rispetto delle norme procedu- rali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità ammini- strative o dai competenti organi giurisdizionali.
2. Le decisioni possono essere fondate sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio nazionale costituisce una minaccia per lIordine e la sicurezza pubblica o per la sicu- rezza nazionale.
In particolare ciò può verificarsi nel caso:
a) di uno straniero condannato per un reato passibile di una pena privativa della libertà di almeno un anno;
b) di uno straniero nei cui confronti vi sono seri motivi di ritenere che abbia commesso fatti punibili gravi, inclusi quelli di cui allIarticolo 71, o nei cui confronti esistano indizi reali che intenda commettere fatti simili nel territorio di una Parte contraente.
3. Le decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto dIingresso o even- tualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di sog- giorno degli stranieri.
Articolo 97
I dati relativi alle persone scomparse o alle persone che, ai fini della loro tutela o per prevenire minacce, devono essere prov- visoriamente poste sotto protezione a richiesta dellIautorità competente o dellIautorità giudiziaria competente della Parte che effettua la segnalazione, sono inseriti affinché le autorità di polizia comunichino il luogo di soggiorno alla Parte che effet- tua la segnalazione o possano, qualora la legislazione nazionale lo consenta, porre le suddette persone sotto protezione per impedire loro di proseguire il viaggio. Questa disposizione si applica in particolare ai minori ed alle persone che devono essere internate per decisione di unIautorità competente. Se la persona di cui trattasi è maggiorenne, la comunicazione è subordinata al suo consenso.
Articolo 98
1. I dati relativi ai testimoni, alle persone citate a comparire dinanzi allIautorità giudiziaria nellIambito di un procedimento penale per rispondere di fatti che sono stati loro ascritti, o rela- tivi alle persone alle quali deve essere notificata una sentenza penale o una richiesta di presentarsi per subire una pena priva- tiva della libertà sono inseriti, a richiesta dellIautorità giudizia- ria competente, ai fini della comunicazione del luogo di sog- giorno o del domicilio.
2. Le informazioni richieste saranno comunicate alla Parte richiedente conformemente alla legislazione nazionale ed alle vigenti Convenzioni relative allIassistenza giudiziaria in materia penale.
Articolo 99
1. I dati relativi alle persone o ai veicoli sono inseriti, nel rispetto del diritto nazionale della Parte contraente che effettua la segnalazione, ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo specifico, conformemente al paragrafo 5.
2. Tale segnalazione può essere effettuata ai fini della repres- sione di infrazioni penali e per prevenire minacce alla sicurezza pubblica:
a) qualora esistano indizi concreti che facciano supporre che la persona in questione intende commettere o commette numerosi fatti punibili di estrema gravità oppure,
b) qualora la valutazione globale dellIinteressato, in particolare sulla base dei reati commessi sino a quel momento, per- metta di supporre che egli commetterà anche in avvenire fatti punibili di estrema gravità.
3. Inoltre, la segnalazione può essere effettuata conforme- mente al diritto nazionale, a richiesta delle autorità competenti per la sicurezza dello Stato, qualora indizi concreti lascino sup- porre che le informazioni di cui al paragrafo 4 sono necessarie per prevenire una minaccia grave proveniente dallIinteressato o altre minacce gravi per la sicurezza interna ed esterna dello Stato. La Parte contraente che effettua la segnalazione deve consultare preventivamente le altre Parti contraenti.
4. Nel quadro della sorveglianza discreta, le seguenti infor- mazioni possono totalmente o in parte, essere raccolte e tra- smesse allIautorità che effettua la segnalazione, in occasione di controlli alla frontiera o di altri controlli di polizia e doganali effettuati allIinterno del paese:
a) il fatto che siano stati trovati la persona o il veicolo segna- lati;
b) il luogo, il momento o il motivo della verifica;
c) lIitinerario e la destinazione del viaggio;
d) le persone che accompagnano lIinteressato o gli occupanti del veicolo;
e) il veicolo usato;
f) gli oggetti trasportati;
g) le circostanze in cui la persona o il veicolo sono stati tro- vati.
In fase di raccolta di tali informazioni, occorrerà fare in modo di non mettere in pericolo il carattere discreto della sorve- glianza.
5. Nel quadro del controllo specifico di cui al paragrafo 1, le persone, i veicoli e gli oggetti trasportati possono essere per- quisiti conformemente al diritto nazionale, per la finalità di cui ai paragrafi 2 e 3. Se la legge di una Parte contraente non autorizza il controllo specifico, esso viene automaticamente convertito, per detta Parte contraente, in sorveglianza discreta.
6. Una Parte contraente richiesta può aggiungere alla segna- lazione nellIarchivio della sezione nazionale del Sistema dIinfor- mazione Schengen unIindicazione tesa a vietare, fino alla sua cancellazione, lIesecuzione della condotta da eseguire in appli- cazione della segnalazione ai fini della sorveglianza discreta o del controllo specifico. LIindicazione deve essere cancellata al più tardi entro ventiquattro ore dallIinserimento della segnala- zione, a meno che detta Parte contraente rifiuti la condotta richiesta per motivi giuridici o per speciali ragioni di opportu- nità. Fatta salva una indicazione o una decisione di rifiuto, le altre Parti contraenti possono eseguire la condotta richiesta tra- mite segnalazione.
Articolo l00
1. I dati relativi agli oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale sono inseriti nel Sistema dIinformazione Schengen.
2. Qualora dallIinterrogazione emerga lIesistenza di una segnalazione per un oggetto rinvenuto, lIautorità che la con- stata si mette in contatto con lIautorità che ha effettuato la segnalazione per concordare le misure necessarie. A tale scopo, possono altresì essere trasmessi dei dati personali, conforme- mente alla presente Convenzione. Le misure che dovrà pren- dere la Parte contraente che ha rinvenuto lIoggetto dovranno essere conformi al suo diritto nazionale.
3. Sono inserite le categorie di oggetti indicate in appresso:
a) veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc rubati, altri- menti sottratti o smarriti;
b) rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
c) armi da fuoco rubate, altrimenti sottratte o smarrite;
d) documenti intatti rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
e) documenti dIidentità rilasciati (passaporti, carte dIidentità, patenti di guida) rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
f) banconote (banconote registrate).
Articolo l0l
1. LIaccesso ai dati inseriti nel Sistema dIinformazione Schengen e il diritto di consultarli direttamente sono riservati esclusivamente alle autorità competenti in materia di:
a) controlli alle frontiere;
b) altri controlli di polizia e doganali effettuati allIinterno del paese e relativo coordinamento.
2. Inoltre, lIaccesso ai dati inseriti conformemente allIarti- colo 96 ed il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati dalle autorità competenti per il rilascio dei visti, dalle autorità centrali competenti per lIesame delle domande di visti e dalle autorità competenti per il rilascio dei documenti di sog- giorno e per lIamministrazione degli stranieri nel quadro del- lIapplicazione delle disposizioni in materia di circolazione delle persone previste dalla presente Convenzione. LIaccesso ai dati è disciplinato dal diritto nazionale di ciascuna Parte contraente.
3. Gli utenti possono consultare soltanto i dati necessari per lIassorbimento dei propri compiti.
4. Ciascuna Parte contraente comunica al comitato esecutivo lIelenco delle autorità competenti, autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel Sistema dIinformazione Schen- gen. LIelenco indica per ciascuna autorità i dati che essa può consultare e per quali compiti.
CAPITOLO 3
PROTE2IONE DEI DATI PERSONALI E SICURE22A DEI DATI NEL QUADRO DEL SISTEMA D'INFORMA2IONE SCHENGEN
Articolo l02
1. Le Parti contraenti possono utilizzare i dati di cui agli articoli da 95 a 100 soltanto ai fini enunciati per ciascuna delle segnalazioni di cui ai detti articoli.
2. I dati possono essere duplicati soltanto per fini tecnici, sempreché lIoperazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte delle autorità di cui allIarticolo 101. Le segnala- zioni di altre Parti contraenti non possono essere trasferite dalla sezione nazionale del Sistema dIinformazione Schengen in altri archivi di dati nazionali.
3. NellIambito delle segnalazioni di cui agli articoli da 95 a 100 della presente Convenzione, ogni deroga al paragrafo 1, per passare da un tipo di segnalazione ad un altro, deve essere giustificata dalla necessità di prevenire una minaccia grave imminente per lIordine pubblico e la sicurezza pubblica, per
gravi ragioni di sicurezza dello Stato o ai fini della prevenzione di un fatto punibile grave. A tale scopo deve essere ottenuta IIautorizzazione preventiva della Parte contraente che effettua la segnalazione.
4. I dati non potranno essere utilizzati a scopi amministra- tivi. In deroga, i dati inseriti conformemente allIarticolo 96 potranno essere utilizzati, conformemente al diritto nazionale di ciascuna Parte contraente, soltanto per gli scopi di cui allIar- ticolo 101, paragrafo 2.
5. Qualsiasi utilizzazione dei dati non conforme ai paragrafi da 1 a 4 sarà considerata uno sviamento di finalità alla luce del diritto nazionale di ciascuna Parte contraente.
Articolo l03
Ciascuna Parte contraente provvede affinché una trasmissione in media su dieci di dati personali sia registrata nella sezione nazionale del Sistema dIinformazione Schengen dallIorgano di gestione dellIarchivio, ai fini del controllo dellIammissibilità del- lIinterrogazione. La registrazione può essere utilizzata soltanto a questo scopo e deve essere cancellata dopo sei mesi.
Articolo l04
1. Fatte salve condizioni più rigorose previste dalla presente Convenzione, alla segnalazione si applica il diritto nazionale della Parte contraente che la effettua.
2. Sempreché la presente Convenzione non preveda disposi- zioni particolari, il diritto di ciascuna Parte contraente è appli- cabile ai dati inseriti nella sezione nazionale del Sistema dIin- formazione Schengen.
3. Sempreché la presente Convenzione non preveda disposi- zioni particolari riguardanti lIesecuzione della condotta richie- sta con la segnalazione, è applicabile il diritto nazionale della Parte contraente richiesta che esegue la condotta. Se la presente Convenzione prevede disposizioni particolari di esecuzione della condotta richiesta con la segnalazione, le competenze in tale materia sono disciplinate dal diritto nazionale della Parte contraente richiesta. Se la condotta richiesta non può essere eseguita, la Parte contraente richiesta ne informa senza indugio la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione.
Articolo l0J
La Parte contraente che ha effettuato la segnalazione è respon- sabile dellIesattezza, dellIattualità e della liceità dellIinserimento dei dati nel Sistema dIinformazione Schengen.
Articolo l06
1. Soltanto la Parte contraente che ha effettuato la segnala- zione è autorizzata a modificare, completare, rettificare o can- cellare i dati da essa introdotti.
2. Se una delle Parti contraenti che non ha effettuato la segnalazione in possesso di indizi che fanno supporre che un dato contiene errori di diritto o di fatto, ne avverte al più pre- sto la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione; questIultima deve obbligatoriamente verificare la comunica- zione e, se necessario, correggere o cancellare senza indugio il dato.
3. Se le Parti contraenti non possono giungere ad un accordo, la Parte contraente che non è allIorigine della segnala- zione sottopone per un parere il caso allIautorità di controllo comune di cui allIarticolo 115, paragrafo 1.
Articolo l07
Qualora una persona sia stata già oggetto di una segnalazione nel Sistema dIinformazione Schengen, la Parte contraente che inserisce unIulteriore segnalazione si accorda con la Parte con- traente che ha inserito la prima segnalazione in merito allIinte- grazione delle segnalazioni. A tale scopo le Parti contraenti possono anche adottare disposizioni generali.
Articolo l08
1. Ciascuna Parte contraente designa unIautorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema dIin- formazione Schengen.
2. Ciascuna Parte contraente effettua le proprie segnalazioni per il tramite di tale autorità.
3. La suddetta autorità è responsabile del corretto funziona- mento della sezione nazionale del Sistema dIinformazione Schengen, e prende le misure atte a garantire lIosservanza delle disposizioni della presente Convenzione.
4. Le Parti contraenti si informano reciprocamente tramite lIautorità di cui al paragrafo 1.
Articolo l09
1. Il diritto di ciascuno di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel Sistema dIinformazione Schengen è esercitato nel rispetto del diritto della Parte contraente presso la quale lIinte- ressato lo fa valere. Ove previsto dal proprio diritto, lIautorità nazionale di controllo prevista allIarticolo 114, paragrafo 1
decide se ed in base a quali modalità comunicare informazioni. Una Parte contraente che non ha effettuato la segnalazione può comunicare informazioni su tali dati soltanto se ha pre- ventivamente dato la possibilità alla Parte contraente che ha effettuato la segnalazione di prendere posizione.
2. La comunicazione dellIinformazione alla persona interes- sata è rifiutata se essa può nuocere allIesecuzione di un com- pito legale indicato nella segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e delle libertà altrui. Essa è respinta in ogni caso durante il periodo di segnalazione a fini di sorveglianza discreta.
Articolo ll0
Ciascuno può far rettificare dati che lo riguardano contenenti errori di fatto o far cancellare dati che lo riguardano contenenti errori di diritto.
Articolo lll
1. Chiunque può adire, nel territorio di ciascuna Parte con- traente, la giurisdizione o lIautorità competente in base al diritto nazionale, con un azione, in particolare, di rettifica, di cancellazione, di informazione o di indennizzo, relativamente ad una segnalazione che lo riguarda.
2. Le Parti contraenti si impegnano reciprocamente ad ese- guire le decisioni definitive prese dalle giurisdizioni o dalle autorità di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dellIar- ticolo 116.
Articolo ll2
1. I dati personali inseriti nel Sistema dIinformazione Schen- gen ai fini della ricerca di persone sono conservati esclusiva- mente per il periodo necessario ai fini per i quali sono stati forniti. Al massimo tre anni dopo il loro inserimento, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione deve esaminare la necessità di conservarli. Il termine è ridotto ad un anno per le segnalazioni di cui allIarticolo 99.
2. Ciascuna Parte contraente fissa, eventualmente, tempi di esame più brevi conformemente al proprio diritto nazionale.
3. LIunità di supporto tecnico del Sistema dIinformazione Schengen segnala automaticamente alle Parti contraenti la can- cellazione programmata nel sistema, con un preavviso in media di un mese.
4. La Parte contraente che ha effettuato la segnalazione può, nel periodo di esame, decidere di mantenerla, ove ciò sia neces- sario per gli scopi che sono alla base della segnalazione stessa. Il prolungamento della segnalazione deve essere comunicato allIunità di supporto tecnico. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano alla segnalazione prolungata.
Articolo ll3
1. I dati diversi da quelli di cui allIarticolo 112 sono conser- vati per un periodo massimo di dieci anni, i dati relativi ai documenti dIidentità rilasciati ed alle banconote registrate per un massimo di cinque anni e quelli relativi ai veicoli a motore, ai rimorchi ed alle roulotte per un massimo di tre anni.
2. I dati cancellati sono conservati per un altro anno presso lIunità di supporto tecnico. Durante questo periodo, essi pos- sono essere consultati soltanto ai fini del controllo a posteriori della loro esattezza e della liceità del loro inserimento. Succes- sivamente, essi debbono essere distrutti.
Articolo ll4
1. Ciascuna Parte contraente designa unIautorità di controllo incaricata, nel rispetto del diritto nazionale, di esercitare un controllo indipendente dellIarchivio della sezione nazionale del Sistema dIinformazione Schengen e di verificare che lIelabora- zione e lIutilizzazione dei dati ivi inseriti non leda i diritti della persona interessata. A tale scopo lIautorità di controllo ha lIac- cesso allIarchivio della sezione nazionale del Sistema dIinforma- zione Schengen.
2. Chiunque ha il diritto di chiedere alle autorità di con- trollo di verificare i dati che lo riguardano inseriti nel Sistema dIinformazione Schengen nonché lIutilizzazione che ne viene fatta. Tale diritto è disciplinato dal diritto nazionale della Parte contraente presso la quale è presentata la domanda. Se i dati sono stati inseriti da unIaltra Parte contraente, il controllo è effettuato in stretto coordinamento con lIautorità di controllo di detta Parte.
Articolo llJ
1. Al fine di esercitare il controllo dellIunità di supporto tec- nico del Sistema dIinformazione Schengen è istituita unIautorità di controllo comune. Tale autorità è composta da due rappre- sentanti di ciascuna autorità nazionale di controllo. Ciascuna Parte contraente dispone di un voto deliberante. Il controllo è esercitato conformemente alle disposizioni della presente Con- venzione, della Convenzione del Consiglio dIEuropa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, tenendo conto della Raccomandazione R (87) 15 del 17 set- tembre 1987 del comitato dei Ministri del Consiglio dIEuropa tendente a regolamentare lIutilizzazione dei dati di natura per- sonale nel settore della polizia e conformemente al diritto nazionale della Parte contraente responsabile dellIunità di sup- porto tecnico.
2. LIautorità di controllo comune ha il compito di verificare la corretta esecuzione delle disposizioni della presente Conven- zione da parte dellIunità di supporto tecnico del Sistema dIin- formazione Schengen. A tale scopo essa ha accesso allIunitá.
3. LIautorità di controllo comune è del pari competente ad analizzare le difficoltà di applicazione o di interpretazione che possono sorgere dallIutilizzazione del Sistema dIinformazione Schengen, a studiare i problemi che possono presentarsi nel- lIesercizio del controllo indipendente effettuato dalle autorità di controllo nazionali delle Parti contraenti ovvero nellIesercizio del diritto di accesso al Sistema, nonché ad elaborare proposte armonizzate allo scopo di trovare soluzioni comuni ai pro- blemi esistenti.
4. Le relazioni preparate dallIautorità di controllo comune sono trasmesse agli organi ai quali pervengono le relazioni delle autorità di controllo nazionali.
Articolo ll6
1. Ciascuna Parte contraente è responsabile, conformemente al proprio diritto nazionale, dei danni causati ad una persona in seguito allIuso dellIarchivio nazionale del Sistema dIinforma- zione Schengen. La disposizione si applica anche quando i danni siano stati causati dalla Parte contraente che ha effettuato la segnalazione, avendo essa inserito dati contenenti errori di diritto o di fatto.
2. Se la Parte contraente contro la quale è promossa unIazione non è la Parte contraente che ha effettuato la segna- lazione, questIultima è tenuta al rimborso, su richiesta, delle somme versate a titolo di risarcimento, a meno che i dati non siano stati utilizzati dalla Parte contraente richiesta in viola- zione della presente Convenzione.
Articolo ll7
1. Per quanto riguarda il trattamento automatizzato di dati personali trasmessi in applicazione del presente titolo, ciascuna Parte contraente prenderà, al più tardi al momento dellIentrata in vigore della presente convenzione, le disposizioni nazionali necessarie per raggiungere un livello di protezione dei dati di natura personale almeno uguale a quello derivante dai principi della Convenzione del Consiglio dIEuropa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e nel rispetto della Raccomandazione R 15 (87) del 17 settembre 1987 del comi- tato dei Ministri del Consiglio dIEuropa tendente a regolare lIuso dei dati di natura personale nel settore della polizia.
2. La trasmissione di dati di natura personale prevista dal presente titolo potrà avvenire soltanto quando le disposizioni sulla protezione dei dati personali previste nel paragrafo 1 saranno entrate in vigore nel territorio delle Parti contraenti interessate dalla trasmissione.
Articolo ll8
1. Ciascuna Parte contraente si impegna ad adottare, per la sezione nazionale del Sistema dIinformazione Schengen, le misure atte:
a) ad impedire alle persone non autorizzate lIaccesso alle apparecchiature utilizzate per il trattamento di dati di natura personale (controlli allIingresso delle installazioni);
b) ad impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati);
c) ad impedire che nellIarchivio siano inseriti senza autorizza- zione, dei dati di natura personale e che di tali dati sia presa visione, o che siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dellIinserimento);
d) ad impedire che persone non autorizzate utilizzino i sistemi di elaborazione automatizzata di dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo del- lIutilizzazione);
e) a garantire che, ai fini dellIuso di un sistema di trattamento automatizzato di dati, le persone autorizzate possano acce- dere esclusivamente ai dati di loro competenza (controllo dellIaccesso);
f) a garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali autorità possono essere trasmessi dati di natura personale mediante apparecchiature di trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
g) a garantire la possibilità di verificare ed accertare a poste- riori quali dati di natura personale sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, il momento dellIinserimento e la persona che lo ha effettuato (controllo dellIintroduzione);
h) ad impedire che, allIatto della trasmissione di dati di natura personale nonché del trasporto di supporti di dati, essi pos- sano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza auto- rizzazione (controllo del trasporto).
2. Ciascuna Parte contraente deve prendere misure partico- lari per garantire la sicurezza dei dati quando questi vengano trasmessi a servizi situati al di fuori dei territori delle Parti con- traenti. Tali misure devono essere comunicate allIautorità di controllo comune.
3. Ciascuna Parte contraente può designare, per il tratta- mento di dati della propria sezione del Sistema dIinformazione Schengen, soltanto persone in possesso di speciali qualifiche e soggette a controlli di sicurezza.
4. La Parte contraente responsabile dellIunità di supporto tecnico del Sistema dIinformazione Schengen adotta per questIultimo le misure previste dai paragrafi 1, 2 e 3.
CAPITOLO 4
RIPARTI2IONE DEI COSTI DEL SISTEMA D'INFORMA2IONE SCHENGEN
Articolo ll9
1. Le Parti contraenti sostengono in comune i costi dIinstal- lazione e di utilizzazione dellIunità di supporto tecnico di cui allIarticolo 92, paragrafo 3, compresi i costi di cablaggio per il
collegamento delle sezioni nazionali del Sistema dIinforma- zione Schengen con lIunità di supporto tecnico. La quota di ciascuna Parte è determinata in base allIaliquota relativa a cia- scuna Parte contraente della base uniforme dellIimposta sul valore aggiunto ai sensi dellIarticolo 2, primo paragrafo, lettera
c) della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 24 giugno 1988 concernente il sistema delle risorse proprie delle Comunità.
2. I costi di installazione e di utilizzazione della sezione nazionale del Sistema dIinformazione Schengen sono sostenuti individualmente da ciascuna Parte contraente.
TITO7O X
XXXXXXXXX 0 XXXXX0XXXXX0 X0000 k1RCI
Articolo l20
l. 7e Parti contraenti vigileranno congiuntamente affinché le pro- prie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative non ostacolino in maniera ingiustificata la circolazione delle merci alle frontiere interne.
2. 7e Parti contraenti facilitano la circolazione delle merci alle frontiere interne espletando le formalità connesse con divieti e restri- zioni allIatto dello sdoganamento delle merci per lIimmissione al con- sumo. A scelta dellIinteressato, lo sdoganamento può essere effettuato allIinterno del paese o alla frontiera interna. 7e Parti contraenti faranno in modo di promuovere lo sdoganamento allIinterno del paese.
3. te per taluni settori gli snellimenti di cui al paragrafo 2 non possono essere realizzati in tutto o in parte, le Parti contraenti si ado- pereranno per attuarne le condizioni tra di loro o nellIambito delle Comunità europee.
Il presente paragrafo si applica in particolare al controllo dellIosser- vanza delle regolamentazioni relative alle autorizzazioni di trasporto ed ai controlli tecnici riguardanti i mezzi di trasporto, ai controlli veterinari e di polizia veterinaria, ai controlli sanitari veterinari, ai controlli fitosanitari nonché ai controlli relativi ai trasporti di merci pericolose e di rifiuti.
4. 7e Parti contraenti si adopereranno per armonizzare le forma- lità relative alla circolazione delle merci alle frontiere esterne e per controllarne lIosservanza in base a principi uniformi. A tal fine le Parti contraenti collaboreranno strettamente in seno al comitato esecu- tivo, a livello di Comunità europee e di altri organismi internazionali.
Articolo l2l
l. 7e Parti contraenti rinunciano, nel rispetto del diritto comunita- rio, ai controlli ed alla presentazione dei certificati fitosanitari previsti dal diritto comunitario per taluni vegetali e prodotti vegetali.
Il comitato esecutivo adotta lIelenco dei vegetali e prodotti vegetali ai quali si applica la semplificazione prevista nella prima fase. Esso può modificare tale elenco e fissa la data di entrata in vigore della modi- fica. 7e Parti contraenti si informano reciprocamente delle misure prese.
2. In caso di pericolo di introduzione o propagazione di organismi nocivi, una Parte contraente può chiedere la temporanea reintrodu- zione delle misure di controllo prescritte dal diritto comunitario ed applicarle. Essa ne avvertirà immediatamente le altre Parti contraenti per iscritto, motivando la sua decisione.
3. Il certificato fitosanitario può continuare ad essere utilizzato come certificato richiesto ai sensi della legge relativa alla protezione delle specie.
4. A richiesta, lIautorità competente rilascia un certificato fitosani- tario quando la spedizione è destinata, in tutto o in parte, alla rie- sportazione, nella misura in cui siano rispettati i requisiti fitosanitari per i vegetali o i prodotti vegetali interessati.
Articolo l22
l. 7e Parti contraenti rafforzano la loro cooperazione per garantire la sicurezza del trasporto di merci pericolose e si impegnano ad armo- nizzare le disposizioni nazionali adottate in applicazione delle vigenti Convenzioni internazionali. Inoltre esse si impegnano, in particolare, al fine di mantenere il livello di sicurezza attuale,
a) ad armonizzare i requisiti in materia di qualifica professionale degli autisti;
b) ad armonizzare le modalità e lIintensità dei controlli effettuati durante il trasporto e presso le imprese;
c) ad armonizzare la qualificazione delle infrazioni e le disposizioni di legge relative alle sanzioni applicabili;
d) ad assicurare uno scambio permanente di informazioni e di espe- rienze fatte nellIattuazione delle misure e dei controlli.
2. 7e Parti contraenti rafforzano la loro cooperazione allo scopo di effettuare i controlli del trasferimento di rifiuti pericolosi e non perico- losi attraverso le frontiere interne.
A tal fine, esse si adopereranno per adottare una posizione comune per quanto riguarda la modifica delle direttive comunitarie relative al controllo ed alla gestione del trasferimento di rifiuti pericolosi ed ela- borare atti comunitari relativi ai rifiuti non pericolosi, allo scopo di creare unIinfrastruttura di smaltimento sufficiente e di fissare norme di smaltimento armonizzate a un livello elevato.
In attesa di una normativa comunitaria sui rifiuti non pericolosi, i controlli del trasferimento di detti rifiuti saranno effettuati in base ad una procedura speciale che consenta allIatto del loro trattamento di controllarne il trasferimento a destinazione.
7e disposizioni del paragrafo l, seconda frase sono ugualmente appli- cabili al presente paragrafo.
Articolo l23
l. 7e Parti contraenti si impegnano a concertarsi allo scopo di abolire tra di loro lIobbligo, attualmente in vigore, di presentare una licenza di esportazione dei prodotti e delle tecnologie strategiche indu- striali, e, ove necessario, di sostituire tale licenza con una procedura flessibile, sempreché il paese di prima destinazione e di destinazione finale sia una Parte contraente.
Fatte salve dette concertazioni, e al fine di garantire lIefficacia dei con- trolli che dovessero essere necessari, le Parti contraenti si adopere- ranno, cooperando strettamente tramite un meccanismo di coordina- mento, per procedere agli scambi di informazioni utili tenendo conto della regolamentazione nazionale.
2. Per quanto riguarda i prodotti diversi dai prodotti e dalle tecno- logie strategiche industriali di cui al paragrafo l, le Parti contraenti si adopereranno per far espletare le formalità di esportazione allIin- terno del paese e per armonizzare le proprie procedure di controllo.
3. Nel contesto degli obiettivi definiti nei precedenti paragrafi l e 2, le Parti contraenti avvieranno consultazioni con gli altri partner interessati.
Articolo l24
Il numero e lIintensità dei controlli delle merci nella circolazione dei viaggiatori alle frontiere interne sono ridotti al livello minimo possi- bile. 7a loro progressiva riduzione e la loro soppressione definitiva dipendono dallIaumento graduale delle franchigie per viaggiatori e dalla futura evoluzione delle prescrizioni applicabili alla circolazione transfrontiera dei viaggiatori.
Articolo l2J
l. 7e Parti contraenti concludono accordi in merito al distacco di funzionari di collegamento, delle proprie amministrazioni doganali.
2. Il distacco di funzionari di collegamento ha lo scopo di pro- muovere ed accelerare la cooperazione tra le Parti contraenti in gene- rale specialmente nel contesto delle Convenzioni esistenti e degli atti comunitari in materia di mutua assistenza.
3. I funzionari di collegamento esplicano funzioni consultive e di assistenza. Non sono legittimati ad adottare di propria iniziativa provvedimenti di amministrazione doganale. Forniscono informazioni ed adempiono ai propri compiti nellIambito delle istruzioni impartite loro dalla Parte contraente di origine.
TITOLO VI
PROTE2IONE DEI DATI DI NATURA PERSONALE
Articolo l26
1. Per quanto concerne il trattamento automatizzato dei dati di natura personale, trasmessi in applicazione della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente adotterà, al più tardi al momento dellIentrata in vigore della presente Convenzione, le disposizioni nazionali necessarie per ottenere un livello di pro- tezione dei dati personali almeno pari a quello derivante dai principi della Convenzione del Consiglio dIEuropa del 28 gen- naio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del tratta- mento automatizzato dei dati di natura personale.
2. La trasmissione dei dati di natura personale prevista dalla presente convenzione potrà aver luogo soltanto dopo lIentrata in vigore delle disposizioni per la protezione dei dati di natura personale di cui al paragrafo 1 nel territorio delle Parti contra- enti interessate alla trasmissione.
3. Inoltre, per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati di natura personale trasmessi in applicazione della pre- sente Convenzione, si applicano le seguenti disposizioni:
a) i dati possono essere utilizzati dalla Parte contraente desti- nataria solamente per i fini per i quali la presente Conven-
zione ne prevede la trasmissione; la loro utilizzazione per altri fini è possibile soltanto con lIautorizzazione preventiva della Parte contraente che li trasmette e nel rispetto della legislazione della Parte contraente destinataria; lIautorizza- zione può essere concessa sempreché sia consentita dal diritto nazionale della Parte contraente che li trasmette;
b) i dati possono essere utilizzati soltanto dalle autorità giudi- ziarie, dai servizi e dagli organi che assolvono un compito o una funzione nellIambito delle finalità di cui alla lettera a);
c) la Parte contraente che trasmette i dati deve vigilare sulla loro esattezza; se essa constata, di propria iniziativa o in seguito ad una richiesta della persona interessata, che i dati trasmessi sono inesatti o che gli stessi non avrebbero dovuto essere comunicati, la o le Parti contraenti destinata- rie debbono essere informate senza indugio; questIultima o queste ultime devono correggerli o distruggerli x xxxxxx- narne lIinesattezza o indicare che non avrebbero dovuto essere trasmessi;
d) una Parte contraente non può invocare il fatto che unIaltra Parte contraente abbia trasmesso dati inesatti per sottrarsi alla responsabilità che ad essa deriva dal proprio diritto nazionale nei confronti di una persona lesa; se la Parte con- traente destinataria è tenuta alla riparazione a causa della utilizzazione dei dati inesatti trasmessi, la Parte contraente che li ha trasmessi rimborsa integralmente le somme ver- sate a titolo di indennizzo dalla Parte contraente destinata- ria;
e) la trasmissione e la ricezione dei dati personali devono essere registrate nellIarchivio dal quale essi provengono ed in quello in cui sono inseriti;
f) lIAutorità di controllo comune di cui allI articolo 115 può a richiesta di una Parte contraente, esprimere un parere sulle difficoltà di applicazione e di interpretazione del pre- sente articolo.
4. Il presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati prevista al titolo II, capitolo 7 e nel titolo IV. Il paragrafo 3 non si applica alla trasmissione dei dati prevista al titolo III, capitoli 2, 3, 4 e 5.
Articolo l27
1. Quando, in applicazione delle disposizioni della presente convenzione, dati personali sono trasmessi ad unIaltra Parte contraente, le disposizioni dellIarticolo 126 si applicano alla trasmissione dei dati provenienti da un archivio non automa- tizzato ed al loro inserimento in un archivio analogo.
2. Quando, in casi diversi da quelli disciplinati dallIarticolo 126, paragrafo 1, o dal paragrafo 1 del presente articolo, dati personali sono trasmessi ad unIaltra Parte contraente in appli- cazione della presente Convenzione, lIarticolo 126, paragrafo 3, ad eccezione della lettera e), è applicabile. Si applicano inol- tre le seguenti disposizioni:
a) la trasmissione e la ricezione dei dati personali sono regi- strate per iscritto; questIobbligo non si applica qualora non sia necessario, ai fini della loro utilizzazione, registrare i dati, in particolare qualora gli stessi non siano utilizzati o lo siano per brevissimo tempo;
b) la Parte contraente destinataria garantisce, per lIutilizza- zione dei dati trasmessi, un livello di protezione almeno pari a quello previsto dal proprio diritto per lIutilizzazione di dati di natura simile;
c) lIaccesso ai dati e le condizioni alle quali esso è concesso sono disciplinati dal diritto nazionale della Parte contraente alla quale la persona interessata presenta la domanda.
3. Il presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati prevista al titolo II, capitolo 7, al titolo III, capitoli 2, 3, 4 e 5 e al titolo IV.
Articolo l28
1. La trasmissione dei dati personali prevista dalla presente convenzione potrà aver luogo solo quando le Parti contraenti interessate alla trasmissione avranno incaricato una autorità di controllo nazionale di esercitare un controllo indipendente sul rispetto delle disposizioni degli articoli 126 e 127 e delle disposizioni adottate per la loro applicazione relativamente al trattamento dei dati personali negli archivi.
2. Se una Parte contraente ha incaricato, conformemente al proprio diritto una autorità di controllo di esercitare in uno o più settori un controllo indipendente sul rispetto di disposi- zioni in materia di protezione dei dati personali non inseriti in un archivio, tale Parte contraente incarica questa autorità di sorvegliare lIosservanza delle disposizioni del presente titolo nei settori in questione.
3. Il presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati prevista al titolo II, capitolo 7 e al titolo III, capitoli 2, 3,4 e 5.
Articolo l29
In relazione alla trasmissione dei dati di natura personale in applicazione del titolo III, capitolo 1, le Parti contraenti si impegnano, fatte salve le disposizioni degli articoli 126 e 127, a raggiungere un livello di protezione dei dati di natura perso- nale che rispetti i principi della Raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del comitato dei Ministri del Consiglio dIEuropa tendente a regolare lIutilizzazione dei dati di natura
personale nel settore della polizia. Inoltre, per quanto si riferi- sce alla trasmissione in applicazione dellIarticolo 46, si appli- xxxx le disposizioni seguenti:
a) i dati possono essere utilizzati dalla Parte contraente desti- nataria solamente per i fini indicati dalla Parte contraente che li fornisce e nel rispetto delle condizioni imposte da questa Parte;
b) i dati possono essere trasmessi esclusivamente ai servizi ed alle autorità di polizia; la loro comunicazione ad altri ser- vizi potrà essere effettuata soltanto previa autorizzazione preventiva della Parte contraente che li fornisce;
c) a richiesta, la Parte contraente destinataria informa la Parte contraente che trasmette i dati dellIuso che ne è stato fatto e dei risultati ottenuti mediante i dati trasmessi.
Articolo l30
Se dei dati di natura personale sono trasmessi per il tramite di un funzionario di collegamento di cui allIarticolo 47 o allIarti- colo 125, le disposizioni del presente titolo si applicano soltanto quando tale funzionario trasmette i dati alla Parte con- traente che lo ha distaccato nel territorio dellIaltra Parte contra- ente.
TITO7O VII
COkITATO 1S1CUTIVO
Articolo l3l
l. È istituito un comitato esecutivo per lIapplicazione della pre- sente Convenzione.
2. Fatte salve le competenze particolari conferitegli dalla presente Convenzione, il comitato esecutivo ha il compito generale di vigilare sulla corretta applicazione della presente Convenzione.
Articolo l32
l. Ciascuna Parte contraente dispone di un seggio in seno al comitato esecutivo. 7e Parti contraenti sono rappresentate in seno al comitato stesso da un ministro responsabile dellIattuazione della pre- sente Convenzione; egli può farsi assistere dagli esperti necessari che potranno partecipare alle deliberazioni.
2. Il comitato esecutivo decide allIunanimità. Adotta il proprio regolamento interno; al riguardo può stabilire una procedura scritta per lIadozione delle decisioni.
3. A richiesta del rappresentante di una Parte contraente, la deci- sione definitiva riguardante un progetto sul quale il comitato esecutivo ha deliberato può essere rinviata di due mesi al massimo dalla pre- sentazione del progetto.
4. Il comitato esecutivo può creare, per preparare le decisioni o per altri compiti, gruppi di lavoro composti da rappresentanti delle amministrazioni delle Parti contraenti.
Articolo l33
Il comitato esecutivo si riunisce alternativamente nel territorio di cia- scuna Parte contraente. Esso si riunisce con la frequenza necessaria per la corretta esecuzione dei suoi compiti.
TITOLO VIII
DISPOSI2IONI FINALI
Articolo l34
7e disposizioni della presente Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario.
Articolo l3J
7e disposizioni della presente Convenzione si applicano fatte salve le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio l9Jl relativa allo status dei rifugiati, quale modificata dal Protocollo di New York del 3l gennaio l967.
Articolo l36
1. Una Parte contraente che intenda condurre negoziati con uno Stato terzo in materia di controlli alle frontiere ne informa in tempo utile le altre Parti contraenti.
2. Nessuna Parte contraente concluderà con uno o più Stati terzi accordi relativi alla semplificazione o alla soppressione dei controlli alle frontiere senza lIaccordo preliminare delle altre Parti contraenti, fatto salvo il diritto degli Stati membri delle Comunità europee di concludere in comune tali accordi.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli accordi relativi al piccolo traffico di frontiera, sempreché detti accordi rispettino le eccezioni e le modalità fissate in virtù del- lIarticolo 3, paragrafo 1.
Articolo l37
7a presente Convenzione non può essere oggetto di riserve, ad ecce- zione di quelle menzionate allIarticolo 60.
Articolo l38
Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili soltanto al territo- rio europeo della Repubblica francese.
Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili soltanto al territo- rio del Regno in Europa.
Articolo l39
l. 7a presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, approva- zione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione saranno depositati presso il governo del Granducato di 7ussemburgo; questIultimo notificherà il deposito a tutte le Parti con- traenti.
2. 7a presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dellIultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione. 7e disposizioni relative allIistitu- zione, alle attività ed alle competenze del comitato esecutivo si appli- xxxx dallIentrata in vigore della presente Convenzione. 7e altre dispo- sizioni si applicano a decorrere dal primo giorno del terzo mese suc- cessivo allIentrata in vigore della presente Convenzione.
3. Il governo del Granducato di 7ussemburgo notifica la data di entrata in vigore a tutte le Parti contraenti.
Articolo l40
l. Ogni ttato membro delle Comunità europee può divenire parte della presente Convenzione. 7Iadesione forma oggetto di accordo tra tale ttato e le Parti contraenti.
2. Tale accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione, da parte dello ttato aderente e di ciascuna delle Parti contraenti. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al depo- sito dellIultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accetta- zione.
Articolo l4l
l. Ciascuna Parte contraente può far pervenire al depositario una proposta di modifica della presente Convenzione. Il depositario tra- smette la proposta alle altre Parti contraenti. A richiesta di una Parte contraente le Parti contraenti riesaminano le disposizioni della pre- sente Convenzione per stabilire se, a loro parere, una data circostanza costituisca un cambiamento fondamentale delle condizioni esistenti al momento dellIentrata in vigore della presente Convenzione.
2. 7e Parti contraenti adottano di comune accordo le modifiche della presente Convenzione.
3. 7e modifiche entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dellIultimo strumento di rati- fica, di approvazione o di accettazione.
Articolo l42
l. Qualora tra gli ttati membri delle Comunità europee siano concluse convenzioni per la realizzazione di uno spazio senza frontiere interne, le Parti contraenti si accordano sulle condizioni alle quali le disposizioni della presente Convenzione sono sostituite o modificate in funzione delle disposizioni corrispondenti di dette convenzioni.
7e Parti contraenti tengono conto, a tal fine, della circostanza che le disposizioni della presente Convenzione possono prevedere una co- operazione maggiore rispetto a quella risultante dalle disposizioni delle suddette convenzioni.
7e disposizioni contrarie a quelle convenute tra gli ttati membri delle Comunità europee sono in ogni caso oggetto di adattamento.
2. 7e modifiche della presente Convenzione ritenute necessarie dalle Parti contraenti sono sottoposte a ratifica, approvazione o accet- tazione. 7a disposizione dellIarticolo l4l, paragrafo 3, è applicabile, fermo restando che le modifiche non entreranno in vigore prima del- lIentrata in vigore di dette convenzioni tra gli ttati membri delle Comunità europee.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le proprie firme in calce alla presente Convenzione.
Fatto a Schengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti egualmente fede, in un esemplare originale che sarà depositato negli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti con- traenti.
Per il governo del Regno del Belgio
Per il governo della Repubblica federale di Germania
Per il governo della Repubblica francese
Per il governo del Granducato di Lussemburgo
Per il governo del Regno dei Paesi Bassi
ATTO FINALE
AllIatto della firma della Convenzione di applicazione dellIaccordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dellIUnione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repub- blica francese, relativo allIeliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:
1) Dichiarazione comune relativa allIarticolo 139
Gli Stati firmatari si informano reciprocamente prima dellIentrata in vigore della Convenzione, di ogni circostanza che rivesta importanza per le materie oggetto della Convenzione e per la sua entrata in vigore.
La convenzione sarà messa in vigore soltanto quando saranno soddisfatte le condizioni necessarie per la sua applicazione negli Stati firmatari e quando saranno effettivi i controlli alle frontiere esterne.
2) Dichiarazione comune relativa allIarticolo 4
7e Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi affinché questo termine sia rispettato simultaneamente e sia evi- tata qualsiasi carenza di sicurezza. Anteriormente al 3l dicembre l992 il comitato esecutivo esaminerà i pro- gressi compiuti. Il Regno dei Paesi Bassi sottolinea che non si possono escludere difficoltà di tempi in un determi- nato aeroporto, senza che per questo si verifichino carenze di sicurezza. 7e altre Parti contraenti terranno conto di questa situazione senza che ne possano scaturire difficoltà per il mercato interno.
In caso di difficoltà, il comitato esecutivo esaminerà le migliori condizioni di applicazione simultanea di tali misure negli aeroporti.
3) Dichiarazione comune relativa allIarticolo 71, paragrafo 2
Se una Parte contraente deroga al principio di cui allIarticolo 71, paragrafo 2 nel quadro della sua poli- tica nazionale di prevenzione e di trattamento della tossicodipendenza, tutte le Parti contraenti pren- dono le misure amministrative e penali necessarie per prevenire e reprimere lIimportazione e lIesporta- zione illegali di stupefacenti e di sostanze psicotrope in particolare verso il territorio delle altre Parti contraenti.
4) Dichiarazione comune relativa allIarticolo l2l
7e Parti contraenti rinunciano, nel rispetto del diritto comunitario, ai controlli ed alla presentazione dei certificati fitosanitari previsti dal diritto comunitario per i vegetali e prodotti di vegetali
a) elencati al numero l, ovvero
b) elencati ai numeri da 2 a 6 e che sono originari di una delle Parti contraenti:
x. Xxxxx recisi e parti di piante ornamentali di: Castanea
Crysanthemum Dendranthema Dianthus Gladiolus
Gypsophila Prunus Quercus Rosa
talix tyringa Vitis
2. Frutti freschi di:
Citrus
Cydonia Malus Prunus Pyrus
3. 7egname di: Castanea Quercus
4. Ambiente di coltura costituito interamente o in parte da terra o da materie organiche solide come parti di vegetali, torba e scorze con humus, senza tuttavia essere interamente costituite da torba.
J. tementi.
6. Vegetali vivi menzionati in appresso e riportati con il codice NC in appresso elencato della nomenclatura doganale pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 7 settembre l987:
Codice NC | Designazione |
060l 20 30 | Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti: orchidee, giacinti, narcisi e tulipani |
060l 20 90 | Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti: altri |
0602 30 l0 | Rododendri simsi (Azalea indica) |
0602 99 Jl | Piante da pienIaria: piante vivaci |
0602 99 J9 | Piante da pienIaria: altre |
0602 99 9l | Piante dIappartamento: piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee |
0602 99 99 | Piante dIappartamento: altre |
J) Dichiarazione comune relativa alle politiche nazionali in materia di asilo
7e Parti contraenti procederanno ad un inventario delle politiche nazionali in materia di asilo, al fine di armoniz- zarle.
6) Dichiarazione comune relativa allIarticolo l32
7e Parti contraenti informano i rispettivi parlamenti nazionali dellIattuazione della presente Convenzione.
Fatto a Schengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti egualmente fede, in un esemplare originale che sarà depositato negli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti contra- enti.
del Belgio
Per il governo del Regno
Per il governo della Repubblica federale di Germania
Per il governo della Repubblica francese
Per il governo del Granducato di Lussemburgo
Per il governo del Regno dei Paesi Bassi
PROC1SSO V1RBA71
A complemento dellIatto finale della Convenzione di applicazione dellIaccordo di tchengen del l4 giugno l98J tra i governi degli ttati dellIUnione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo allIeliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, le Parti contraenti hanno adottato la seguente dichiarazione comune e preso atto delle dichiarazioni unilaterali in appresso, fatte in relazione alla detta Convenzione:
I. Dichiarazione relativa al campo dIapplicazione
7e Parti contraenti constatano: dopo lIunificazione dei due ttati tedeschi il campo dIapplicazione, in diritto inter- nazionale, della Convenzione si estenderà anche al territorio attuale della Repubblica democratica tedesca.
II. Dichiarazioni della Repubblica federale di Germania relative allIinterpretazione della Convenzione
l. 7a Convenzione è conclusa nella prospettiva dellIunificazione dei due ttati tedeschi.
7a Repubblica democratica tedesca non è un paese straniero rispetto alla Repubblica federale di Germania.
7Iarticolo l36 non è applicabile nelle relazioni tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica demo- cratica tedesca.
2. 7a presente Convenzione lascia impregiudicato il regime convenuto nello scambio di lettere tedesco-austriaco del 20 agosto l984 che comporta uno snellimento nei controlli alle frontiere comuni per i cittadini dei due ttati. Questo regime dovrà tuttavia essere applicato tenendo conto delle esigenze di sicurezza e di immigra- zione delle Parti contraenti di tchengen, in modo che tali facilitazioni siano praticamente limitate ai cittadini austriaci.
III. Dichiarazione del Regno del Belgio relativa allIarticolo 67
7a procedura che verrà applicata sul piano interno per la ripresa dellIesecuzione di una sentenza straniera non sarà quella prevista dalla legge belga in materia di trasferimento interstatale delle persone condannate, bensì una procedura speciale che sarà stabilita al momento della ratifica della presente Convenzione.
Fatto a tchengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale che sarà depositato negli archivi del governo del Granducato di 7ussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
Per il governo del Regno del Belgio
Per il governo della Repubblica federale di Germania
Per il governo della Repubblica francese
Per il governo del Granducato di 7ussemburgo
Per il governo del Regno dei Paesi Bassi
DICKIARAZION1 COkUN1
D1I kINISTRI 1 SOTTOS1GR1TARI DI STATO RIUNITI A SCK1NG1N I7 19 GIUGNO 1990
I governi delle Parti contraenti dellIaccordo di tchengen avvieranno o continueranno discussioni in particolare nei seguenti settori:
— miglioramento e semplificazione della prassi in materia di estradizione;
— miglioramento della cooperazione relativa ai procedimenti per infrazioni in materia di circolazione stradale;
— regime del riconoscimento reciproco della perdita del diritto di guidare veicoli a motore;
— possibilità di esecuzione reciproca delle sanzioni consistenti in ammende;
— fissazione di norme relative alla trasmissione reciproca dei procedimenti penali, compresa la possibilità del trasfe- rimento dellIimputato al suo paese di origine;
— fissazione di norme relative al rimpatrio di minori sottratti illegalmente allIautorità della persona che esercita la potestà di genitore;
— prosecuzione dello snellimento dei controlli nella circolazione commerciale delle merci.
Fatto a tchengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale che sarà depositato negli archivi del governo del Granducato di 7ussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
Per il governo del Regno del Belgio
Per il governo della Repubblica federale di Germania
Per il governo della Repubblica francese
Per il governo del Granducato di 7ussemburgo
Per il governo del Regno dei Paesi Bassi
DICKIARAZION1 D1I kINISTRI 1 SOTTOS1GR1TARI DI STATO
Il l9 giugno l990, rappresentanti dei Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di 7ussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi hanno firmato a tchengen la Con- venzione di applicazione dellIaccordo firmato a tchengen il l4 giugno l98J tra i governi degli ttati dellIUnione eco- nomica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo allIeliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
In occasione di tale firma, essi hanno formulato la seguente dichiarazione:
— 7e Parti contraenti ritengono che la Convenzione costituisce una tappa importante in vista della realizzazione di uno spazio senza frontiere interne e ad essa si ispirano per il proseguimento dei lavori degli ttati membri delle Comunità europee.
— I Ministri ed i tottosegretari di ttato, tenuto conto dei rischi in materia di sicurezza e dIimmigrazione clande- stina, mettono in rilievo la necessità di attuare un controllo efficace alle frontiere esterne secondo i principi uni- formi previsti allIarticolo 6. 7e Parti contraenti dovranno in particolare promuovere lIarmonizzazione dei metodi di lavoro per il controllo e la sorveglianza delle frontiere in vista dellIapplicazione di tali principi uniformi.
Il comitato esecutivo esaminerà dIaltra parte tutte le misure utili allIattuazione di un controllo uniforme ed efficace alle frontiere esterne, ed alla loro concreta applicazione. Dette misure comprendono le misure che permettono di determinare le condizioni dIingresso di uno straniero nel territorio delle Parti contraenti, lIapplicazione delle stesse modalità per il rifiuto di ammissione, lIelaborazione di un manuale comune per i funzionari incaricati della sor- veglianza delle frontiere e la promozione di un livello equivalente di controllo alle frontiere esterne mediante scambi e visite di lavoro comuni.
In occasione della firma, essi hanno confermato inoltre la decisione del gruppo centrale di negoziazione di creare un gruppo di lavoro incaricato:
— dIinformare, prima dellIentrata in vigore della Convenzione, il gruppo centrale di negoziazione su tutte le circo- stanze che rivestono importanza per le materie contemplate dalla Convenzione e per la sua messa in vigore, in particolare sui progressi realizzati per quanto riguarda lIarmonizzazione delle disposizioni legali nel quadro del- lIunificazione dei due ttati tedeschi,
— di concertarsi sugli effetti eventuali di tale armonizzazione e sulle circostanze relative allIattuazione della conven- zione,
— di elaborare misure concrete in vista della circolazione degli stranieri esenti dallIobbligo del visto ancor prima del- lIentrata in vigore della Convenzione e di presentare proposte ai fini dellIarmonizzazione delle modalità di con- trollo delle persone alle frontiere esterne.