CONTRATTO
CONTRATTO
TRA AUSL DELLA ROMAGNA E LA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA ACCREDITATA “FONDAZIONE FLAMINIA AGOPUNTURA” AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE E ANESTESIA” - DI RAVENNA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE (VISITE ANESTESIOLOGICHE E AGOPUNTURA)
ANNO 2020
Tra le Parti :
- AUSL della Romagna (di seguito Azienda- Committente), con sede legale in Ravenna in via De’ Gasperi n. 8, CF e P. IVA 02483810392 rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, Direttore
U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni, ai sensi della deliberazione del Direttore Generale AUSL Romagna n. 342 del 20709/2018; PEC : xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
e
- la Fondazione Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx – Ambulatorio di Medicina generale e anestesia (di seguito il Fornitore) con sede legale in xxx xx Xxxx, 00 - Xxxxxxx e sede operativa accreditata in Via Missiroli, 10 – Ravenna - C.F./P.IVA 011741403990, rappresentata legalmente dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Richiamati, in particolare:
- il D.lgs 502/92 e s.m.i ed in particolare gli artt. 8 bis “autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”; 8 quater “accreditamento istituzionale” e 8 quinquies “ accordi contrattuali”;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502”;
- la DGR n° 426/2000 “Linee guida e criteri per la definizione degli accordi e la stipula dei contratti ai sensi D.Lgs n° 502/92 ,così come modificato dal D.Lgs n° 229/ 99 e della Legge regionale n° 37/98: “Primi adempimenti” che ha attribuito alle Aziende Sanitarie la competenza alla stipula dei predetti accordi contrattuali a favore dei cittadini nel proprio ambito territoriale , in coerenza con gli indirizzi regionali in materia;
- l’Accordo quadro tra la Regione Xxxxxx Xxxxxxx - Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare - e l'Associazione Regionale Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) per il quadriennio 2018-2022 approvato con DGR Xxxxxx Xxxxxxx n. 167 del 04.02.2019;
- La DGR n. 1943 del 04/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell’accreditamento delle strutture sanitarie”, la quale conferma l’accreditamento in essere, per le strutture sanitarie che abbiano presentato una valida domanda, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo. Tali strutture possono pertanto, continuare a svolgere in regime di accreditamento
le medesime attività già accreditate e le Aziende e gli Enti del SSR possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensione nella erogazione dei servizi;
- la DGR 2075 del 03.12.2018 avente ad oggetto “Rimodulazione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria nella Regione Xxxxxx-Romagna”;
- la DGR n. 2076 del 03.12.2018 avente ad oggetto “Revisione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria a favore delle famiglie con almeno 2 figli a carico”;
-la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ed in particolare l’art. 1 comma 42 lett. L che modifica l’art. 53 del d.lgs 165/2001, aggiungendo il comma 16-ter e che disciplina il cosiddetto “revolving doors” o “pantouflage” per evitare che si creino situazioni di conflitto di interessi nel conferimento di incarichi;
- la DGR n° 354/2012 “Linee di indirizzo regionali in materia di controlli esterni ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella Regione Xxxxxx-Romagna. Aggiornamento”;
- il Nomenclatore Tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario di cui alla DGR 410/1997 e successive modifiche ed integrazioni (DGR 263/2003 ; DGR n° 1108/2011; DGR 1906/2011;DGR 145/2013; DGR
253/2015);
-la DGR n. 741 del 26.05.2014 “ Approvazione delle linee guida regionali per l’erogazione di prestazioni di medicine non convenzionali nella Regione Xxxxxx-Romagna la cui derogabilità è a carico del Fondo sanitario regionale “. Nomina componenti osservatorio regionale per le medicine non convenzionali”;
-la DGR n. 98 del 1.2.2016 “ Modifiche del nomenclatore tariffario
delle prestazioni di cui alla DGR n. 741/2014 in materia di agopuntura”;
- La deliberazione n. 333 del 26.07.2017 Committenza sanitaria per attività di specialistica ambulatoriale - Approvazione modello organizzativo, con la quale in particolare si è istituito il Tavolo operativo per la Committenza sanitaria della Specialistica ambulatoriale e descritto nei relativi ruoli e aree di responsabilità, oltre alla nota prot. n. 197263 del 07/09/2017 e nota prot. n. 0096103/P del 16.4.2018 del 16/04/2018 con la quale il Direttore sanitario ha nominato i componenti del tavolo suddetto;
- La procedura PA 103 e s.m.i. “procedura acquisti di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, diagnostica strumentale, riabilitazione ambulatoriale e domiciliare da strutture private accreditate”;
Preso atto che il Direttore di Distretto Sanitario di Ravenna Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di Responsabile competente della committenza specialistica ambulatoriale ambito di Ravenna in
raccordo con il Direttore del Centro di Terapia Antalgica del P.O. di Ravenna, Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, ha formulato alla Fondazione Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Ambulatorio di Medicina Generale e Anestesia proposta di committenza per l’anno 2020 che il Fornitore ha sottoscritto, in esito alla positiva sperimentazione attuata nell’anno precedente.
CONCORDANO QUANTO SEGUE:
Quanto in premessa e qui allegato costituisce parte essenziale ed integrante del presente atto.
ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente Accordo regola i rapporti tra L’Azienda Usl della Romagna (Azienda e/o Committente) e la Fondazione Flaminia Agopuntura – Ambulatorio di Medicina generale e anestesia (Fornitore) per la fornitura di prestazioni di Agopuntura oggetto di accreditamento e individuate dal punto di vista quali-quantitativo nel piano di committenza di cui all’art. 4, da rendersi a favore degli utenti residenti nell’ambito territoriale di Ravenna con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale erogate presso la seguente sede accreditata:
- Xxx Xxxxxxxxx, 00 – Xxxxxxx (XX)
ART. 2 REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI
La Struttura sanitaria Privata Fondazione Flaminia Agopuntura Ambulatorio di Medicina Generale e Anestesia è stato accreditato in via provvisoria con Determinazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Xxxxxx-Romagna,n°
2951 del 01/03/2017 e con Determinazione n° 18778 del 21/11/2017, nonché, da ultimo, con Determinazione n. 9867 del 26.06.2018, la quale ha confermato in accreditamento istituzionale, con validità quadriennale 01.03.2017-28.02.2021 la suddetta struttura sanitaria privata per le attività “visite anestesiologiche con Agopuntura” con prescrizioni da sanare entro 6 mesi dalla data di adozione della determina 9867 medesima.
Con Determinazione n. 4201 del 07.03.2019 la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Xxxxxx-Romagna ha ritenuto assolte le prescrizioni stabilite nel citato atto n. 9867 del 26.06.2018 e ha confermato la validità quadriennale a far data dal 01.3.2017, data di concessione dell’accreditamento in xxx xxxxxxxxxxx x , xxxxxxxx, xx xxxxxxxx dell’accreditamento il 28.02.2021.
Il possesso dei requisiti soggettivi è autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva, agli atti dell’Azienda, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con modalità di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
L’Azienda Committente procede ai controlli in merito al possesso dei requisiti autocertificati.
ART. 3 - VALIDITA’ DELL’ACCORDO
Il presente contratto ha validità per il periodo 01.01.2020-31.12.2020 e potrà essere integrato o modificato in ogni momento, qualora intervengano elementi di valutazione nuovi sia in ordine agli aspetti
sanitari sia in ordine agli aspetti economici in esito alle verifiche periodiche o in conseguenza di nuove e diverse disposizioni programmatiche, tariffarie, normative (nazionali, regionali e/o locali). Le eventuali modificazioni e le integrazioni concordate tra le parti dovranno essere formalizzate per iscritto, mentre saranno applicate di diritto tutte le disposizioni normative nazionali e regionali che dovessero intervenire nel corso di esecuzione del contratto.
Il possesso dei requisiti di accreditamento e dei requisiti soggettivi è
condizione legittimante la stipula del presente contratto.
La validità dell’accordo è risolutivamente condizionata alla permanenza, per tutta la sua durata, dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della struttura, nonché dei requisiti soggettivi.
Pertanto, anche al fine di consentire all’Azienda Committente la verifica del possesso continuativo dei requisiti, è onere del Fornitore, il quale si obbliga a tal fine, comunicare tempestivamente all’Azienda Committente:
a) ogni eventuale sopravvenuta variazione dei dati e/o informazioni indicate nelle dichiarazioni sostitutive rese ed attestanti il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, fornite all’Azienda Committente ai fini della stipula del presente accordo contrattuale, nonché per la valutazione della congruità dei servizi offerti agli assistiti;
b) ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e/o rappresentativi, nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
ART. 0 - XXXXX XX XXXXXXXXXXX
La tipologia e la quantità di prestazioni specialistiche oggetto del presente contratto e la relativa valorizzazione economica sono determinate nel piano di committenza, definito dal Direttore di Distretto di Ravenna in raccordo con il Direttore del Centro di Terapia Antalgica del Presidio Ospedaliero di Ravenna (ALL 1);
La produzione complessiva del Fornitore non può eccedere quanto contenuto nel Piano di Committenza negoziato se non a seguito di ulteriore formale committenza da parte dell’Azienda.
La tipologia delle prestazioni da erogare è quella contenuta nel Nomenclatore tariffario delle “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale” ART. 5 - ACCESSO ALLE CURE
La Fondazione Flaminia comunica all’Ufficio Gestione Agende CUP di Ravenna la disponibilità annuale dell’offerta di visite mediche con concentrazione nella fascia mattutina.
Il Centro di Terapia Antalgica provvederà a contattare i pazienti in lista di attesa e, sulla scorta del calendario proposto, aggiorna l’agenda predisposta attestante le prenotazioni dei pazienti comunicando loro data/orario. Tale agenda risulta visibile e consultabili dagli operatori identificati della Fondazione Flaminia.
Il paziente, subito prima di recarsi alla Fondazione Flaminia, si presenterà ospedale c/o il Centro di Terapia Antalgica dell’Ospedale di Ravenna, dove lo specialista ospedaliero provvederà alla consegna delle prescrizioni (Dematerializzata-DEMA) con indicazione della visita medica e del ciclo di terapia antalgica ed
anche del modulo di attivazione Ciclo Agopuntura (ALL. 2).
A tal fine, come concordato tra le parti, il Centro di Terapia Antalgica dovrà effettuare due distinte prescrizioni, una per visita medica cod.
89.7 e una per ciclo di Agopuntura, cod. 99.92 “Altra Agopuntura”, per un massimo di 8 sedute per ciclo.
Al paziente sarà consentito la prenotazione della prestazione presso il Punto di Accoglienza Amministrativo a seguito della prescrizione effettuata da parte dello specialista pubblico.
Il paziente munito di prescrizioni e di modulo di attivazione si reca presso la Fondazione Flaminia, viene preso in carico mediante la prima visita e riceve il ciclo di sedute (nel numero massimo di 8 sedute, indicate dallo specialistica del Centro di Terapia Antalgica).
Terminato il ciclo, la Fondazione Flaminia invia il modulo di attivazione - compilato e sottoscritto - alla Direzione Medica del P.O. di Ravenna (tramite fax al n. 0544/285470), ed al Centro di Terapia Antalgica a mezzo mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxxxx.xx. Il Centro di Terapia Antalgica si attiverà per fissare la data della visita specialistica di controllo dopo 30-40 giorni dal termine del ciclo di sedute ed eventualmente per far ripetere al paziente il percorso, prescrivendo un ulteriore ciclo di sedute tramite nuova prescrizione e nuovo modulo di attivazione.
ART. 6 TARIFFE, BUDGET E QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
Alle prestazioni negoziate sono applicate le tariffe riportate nel Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio Sanitario.
In caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il volume massimo di prestazioni remunerate, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di Budget annuali, fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario programmato, come previsto dall’art.8 quinquies del D.Lgs.502/1992. Il Budget complessivo del Piano di Committenza ambulatoriale, è definito al lordo del ticket e dello sconto del 5% convenzionalmente pattuito dettagliato nel piano di committenza.
La riscossione della quota di partecipazione dell’assistito alla spesa sanitaria (ticket) deve avvenire direttamente presso il Fornitore, secondo le modalità vigenti.
Lo sconto si applica anche alle prestazioni erogate a paganti in toto la prestazione che accedono alla Struttura sulla base di prescrizione del SSN.
ART. 7 DEBITO INFORMATIVO
Il Fornitore è tenuto al rispetto degli adempimenti connessi al debito informativo per il monitoraggio degli accordi contrattuali, fornendo mensilmente all’Azienda il flusso ASA, secondo le modalità stabilite dalla Circolare n. 2 del 16/02/2011 e s.m.i. ivi comprese quelle concernenti l’applicazione della DGR n. 2075/2018 e 2076/2018.
Il Fornitore deve, in particolare, inserire nel flusso ASA i dati di fatturato al lordo (importo Nomenclatore Tariffario Regionale) e al
netto della compartecipazione alla spesa sanitaria, inserendo gli eventuali ticket riscossi in nome e per conto dell’AUSL.
Tale previsione comprende anche quelle prestazioni integralmente remunerate dai ticket (paganti in toto la prestazione SSN) che debbono essere inserite nel flusso ASA; l’inadempimento a tale obbligo informativo comporterà la restituzione, da parte del Fornitore, delle corrispondenti somme di ticket versate dall’assistito e incassate in nome e per conto di questa AUSL.
L’invio del supporto informatico, la sua correttezza e completezza costituiscono presupposti necessari per il riconoscimento degli oneri relativi all’attività erogata a carico del SSN, nel rispetto dei budget negoziati, in quanto solo le prestazioni accettate nelle banche dati regionali possono giustificare le transazioni economiche ed essere titolo indispensabile per il pagamento delle stesse.
L’Azienda si riserva di richiedere altri dati che ritenga necessari e che il Fornitore è tenuto a fornire.
Il Fornitore è in ogni caso tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni intervenute nei modelli di anagrafe sanitaria delle strutture (ministeriale/regionale) nonché ogni altra rilevazione ricompresa nel N.S.I.S.
In conformità a quanto previsto nell’ Accordo Anisap/RER 2018-2021 che funge da riferimento per la regolazione dei rapporti il Fornitore si impegna ad aderire, con oneri a proprio carico , alla rete Regionale “Sole” implementando le funzionalità necessarie per trasmettere i referti di cui alle prestazioni del SSN verso il fascicolo sanitario
elettronico e favorire la condivisione dei pazienti che accedono alla Struttura; inoltre dovrà implementare le funzionalità necessarie alla visualizzazione della ricetta demateralizzata secondo le regole previste dal Flusso Ministeriale.
ART. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. 1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dal regolamento in materia di emissione, trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013,
n. 55
In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda Usl della Romagna - Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA: 02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6
“Riferimento Amministrazione” COMRA.
Il Fornitore emette la fattura delle prestazioni erogate nel momento in cui rende disponibili i dati di flusso ASA o tramite produzione del tracciato informativo regionale o anche direttamente al Committente tramite apposito tracciato record allegato alla fattura in modo tale che il Committente possa svolgere tempestivamente gli accertamenti dovuti, preliminari al pagamento.
Il Fornitore, in sede di fatturazione, provvede a stornare dal costo della prestazione il ticket riscosso, nonché gli sconti pattuiti come da scheda di committenza allegata.
Il Fornitore dovrà emettere mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza, regolare fattura relativa ai cicli di cure conclusi nell’arco del mese precedente, allegando alla stessa la prescrizione dello specialista del Centro di Terapia Antalgica per le sedute di agopuntura, il modulo di attivazione ciclo di agopuntura debitamente compilato, e l’eventuale ricevuta del ticket riscosso, anche al fine di consentire le attività di monitoraggio e di controllo della produzione rispetto al piano di Committenza.
Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione.
L’importo delle singole fatture, che verrà addebitato all’Azienda, nelle forme sopraindicate, dovrà essere quello risultante dalla tariffa del nomenclatore tariffario, dedotto l’importo degli eventuali ticket riscossi e degli sconti concordati. La documentazione giustificativa allegata alla fattura dovrà indicare le quantità erogate di ogni tipologia di prestazione, il relativo importo lordo e netto ed il ticket riscosso.
Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza. Si specifica, inoltre, che soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorrono a determinare le transazioni economiche e che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione
economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale.
Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta, non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN.
La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sulle prestazioni sanitarie erogate, risultassero non dovute o dovute in parte.
In ogni caso, in ipotesi di riscontrato errore di fatturazione (e/o di fatturazione non conforme alle modalità e criteri previsti nel presente Accordo), che emergessero anche in esito ai controlli effettuati ai sensi del successivo art. 9, l’Azienda procederà a richiedere al Fornitore l’emissione di nota di credito contestualmente al blocco del pagamento fino all’ammontare dell’importo contestato secondo le modalità indicate all’art. 9.
Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.
Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore di sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
ART. 9 - MONITORAGGIO CONTRATTO LOCALE E CONTROLLI
SANITARI E AMMINISTRATIVI
Il contratto sarà sottoposto al monitoraggio delle tipologie e volumi contrattati con cadenza periodica. Il monitoraggio riguarderà anche il rispetto degli obblighi in materia di accesso alle cure di cui all’art. 5 a cura dei competenti Responsabili sanitari aziendali.
Il Fornitore è tenuto in ogni caso al governo della propria produzione al fine di renderla coerente ai livelli quali-quantitativi negoziati.
L’Azienda Committente, inoltre, effettua controlli finalizzati a verificare l’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e il corretto utilizzo delle risorse finanziarie. In particolare sono previsti i seguenti controlli amministrativi:
A) Controlli anagrafici (residenza del cittadino): L’Azienda effettuerà opportune verifiche atte ad accertare l’effettiva residenza dell’assistito e il conseguente corretto addebito della prestazione alla Committente;
B) Controlli volti a verificare la congruenza tra importo fatturato e importo validato dalla RER;
C) Controlli finalizzati a monitorare il rispetto tetti economici;
D) Controlli coerenza tipologia di prestazioni erogate con configurazione di accreditamento, volti a verificare se le prestazioni fatturate corrispondano a quelle rientranti nel provvedimento di accreditamento.
Qualora in esito ai suddetti controlli amministrativi emerga che talune prestazioni siano state indebitamente fatturate dal Fornitore e/o a
quest’ultimo indebitamente remunerate, l’Azienda procederà alla relativa contestazione scritta e a richiedere al Fornitore l’emissione di nota di credito contestualmente al blocco del pagamento fino all’ammontare dell’importo contestato. Il Fornitore è tenuto ad emettere la nota di credito nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
L’Azienda inoltre potrà effettuare, in qualunque momento, controlli e/o ispezioni tendenti a verificare sia l’appropriatezza delle prestazioni rese, sia la congruenza tra prescrizioni, prestazioni erogate e relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. Nel caso di riscontrate incongruenze l’Azienda procederà alla relativa contestazione scritta ed il Fornitore è tenuto ad emettere tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla contestazione- richiesta nota di credito, a fronte dei rilievi avanzati dal Committente.
Nello stesso termine di 30 gg. dalla contestazione il Fornitore può, eventualmente, controdedurre alla contestazione, purchè le controdeduzioni siano corredate di adeguati ed oggettivi riscontri giustificativi che in ogni caso l’Azienda si riserva di valutare. La mancata replica alle contestazioni sollevate dall’Azienda nel termine indicato equivale ad accettazione della contestazione ed in tal caso è fatto obbligo al Fornitore di emettere nota di credito per un importo corrispondente a quello contestato.
Le parti convengono che la conservazione della totalità delle prescrizioni SSN relative alle prestazioni erogate in esecuzione del
presente contratto, resterà in carico al Fornitore il quale, a tal fine, dovrà adottare ogni accorgimento per garantire la tutela della Privacy in relazione ai dati personali, anche sensibili, contenuti nelle ricette medesime e garantirne la conservazione e l’integrità per la durata temporale di almeno cinque anni, secondo il massimario di scarto aziendale, anche ai fini dei controlli ed ispezioni di cui sopra.
Sarà cura dell’Azienda fornire le specifiche in merito allo scarto con specifica nota formale.
Si indicano quali assistenti DEC:
- per la gestione sanitaria il Direttore di Distretto di Ravenna e il Direttore U.O. Terapia Antalgica del P.O. di Ravennna Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx;
ART. 10 - QUALITA’ DEL SERVIZIO RESO
Il Fornitore, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a:
- porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all’utenza in termini di accessibilità ai servizi, adoperandosi, ove ciò sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente, per ridurre al massimo il numero degli accessi;
- fornire le attività programmate nel rispetto di requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti igienico- sanitario, protezionistico, di sicurezza strutturale, ambientale, tecnologica, di professionalità e di qualità globale. L’attività contrattata sarà, infatti, immediatamente sospesa anche
parzialmente, nel caso di accertate e comprovate gravi carenze professionali e tecnologiche che possano precludere la sicurezza degli assistiti. A tale scopo l’Azienda invierà contestazione formale motivata e circostanziata con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse o il ripristino delle condizioni carenti, salvo che si verifichino più gravi inadempienze che configurino fattispecie previste esplicitamente dalla normativa vigente come cause di risoluzione dell’Accordo di fornitura;
- concordare ed attuare protocolli operativi in quelle discipline in cui siano poste in atto indicazioni e linee guida approvate in sede regionale e/o aziendale;
- garantire la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi. In caso di reclamo di un utente, il Fornitore si impegna a fornire tempestivamente adeguata risposta all’Azienda entro i termini richiesti;
- rispettare la normativa vigente in materia di consenso informato.
ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO, INCOMPATIBILITA’ E NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il Fornitore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013, dal Codice di comportamento dell’Azienda USL della Romagna come da ultimo adottato con deliberazione n. 209/2018 e
smi scaricabile dal link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-
trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-
condotta, nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022, come da ultimo aggiornato con Deliberazione del Direttore n. 34 del 31.1.2020 scaricabile dal link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-
trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale-per-la-prevenzione-
della-corruzione-e-della-trasparenza che il Fornitore dichiara di accettare e di aver già visionato con la sottoscrizione del presente accordo.
Il Fornitore, a pena di risoluzione del contratto, in caso di violazione delle disposizioni dei Codici di comportamento (nazionale e aziendale) e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione da parte dei propri dipendenti e collaboratori, è tenuto ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità e le eventuali conseguenze negative nonché a prevenire la reiterazione delle violazioni del Codice.
La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici, comporterà la risoluzione dell’accordo, previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l’Azienda ed applicazione della procedura prevista dall’art. 17 a garanzia del diritto di difesa.
Ai sensi dell’art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall’art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l’incompatibilità assoluta del personale del
SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero professionale a prestare la propria attività nei confronti del Fornitore. Pertanto è vietato per il Fornitore avere nel proprio organico, in qualità di consulente o prestatore d’opera , personale che intrattenga un rapporto di dipendenza/convenzionale con il SSN.
Il Fornitore assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non risponde in ordine a false dichiarazioni rilasciate dai professionisti.
Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Il Fornitore dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 introdotto dalla L.190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell’Ausl della Romagna che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto e il divieto del fornitore di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra previsto sono nulli con l’obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. L’onere di verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esso rilasciato preventivamente alla stipula del contratto di lavoro è in capo al Fornitore.
ART. 12 – ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA PRIVACY
Le prestazioni sanitarie devono essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, regionali e delle linee guida aziendali reperibili e applicabili in materia di Privacy, nonché conformemente al Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati (c.d. GDPR).
Si dà atto che l’Azienda USL, con riguardo ai ruoli che assumono gli operatori pubblici e privati, ha inoltrato specifica richiesta di chiarimento al DPO aziendale e Regionale finalizzata, nello specifico, a chiarire la qualificazione giuridica (titolare o responsabile esterno) del soggetto privato accreditato parte del presente rapporto contrattuale ex art. 8-quinquies D. Lgs. n. 502/1992, ai fini Privacy.
Si dà atto che il DPO regionale ha sottoposto al competente Tavolo regionale Privacy il quesito.
Tenuto conto delle indicazioni da ultimo comunicate dal Gruppo aziendale privacy, le parti concordemente , salvo diverse e/o nuove diverse disposizioni sopravvenute, a cui le parti firmatarie dovranno conseguentemente conformarsi con modifica dei contenuti del presente articolo, dichiarano di riconoscere in capo al Fornitore
Poliambulatorio privato accreditato Fondazione Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Il ruolo di “Titolare del Trattamento”, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo con conseguente assunzione da parte del Fornitore di tutti gli obblighi e adempimenti da ciò derivanti dandosi atto che lo stesso Fornitore , in ogni caso, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara e garantisce di essere in possesso di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, funzionali all’adozione e attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. GDPR) e, in generale, la normativa vigente in materia di Privacy.
Il Fornitore è tenuto all’osservanza del Regolamento Europeo n. 679/2016 e a recepire, in ogni momento, ogni eventuale modifica ed integrazione in materia di Privacy in conseguenza di nuove e diverse disposizioni nazionali, regionali e aziendali.
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di:
- ingiustificata sospensione dell’esecuzione del servizio;
- violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore;
- violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione;
- sopravvenuta sospensione o revoca del requisito oggettivo dell’accreditamento;
- sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto dichiarato;
- reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o comunque finalizzata a
regolarizzare la contabilità aziendale.
In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui sopra.
Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti; su espressa indicazione dell’Azienda, ove questa lo ritenga necessario, è consentito al Fornitore evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione del servizio.
Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.
ART . 14 - ASSICURAZIONE
La copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi è a carico di del Fornitore, il quale assume in proprio, obbligandosi a tenere indenne l’AUSL della Romagna, ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da terzi, in virtù delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Il Fornitore, pertanto, dichiara di aver stipulato, un’adeguata polizza assicurativa per l’intera durata del presente contratto. Si riconosce
che l’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, pena la risoluzione del contratto.
ART. 15 - FORO COMPETENTE
In caso di controversia tra le parti rientrante nella giurisdizione del Giudice Ordinario, è competente a decidere in via esclusiva il Foro di Ravenna.
ART. 16 - REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE
Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2° - del DPR 26/04/1986 n. 131.
Le spese di bollo sono a carico del Fornitore; le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla. ART. 17 - NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile, dalle specifiche norme nazionali e regionali in materia, dagli Accordi con la Regione Xxxxxx Xxxxxxx e le Associazioni rappresentative.
Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni conseguenti a sopravvenuti indirizzi e disposizioni aziendali compatibili con l’assetto negoziale regionale e nazionale.
ART. 18 CLAUSOLE ai sensi DELL’ART. 1341 c.c.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 x.x. xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx preso visione e di accettare espressamente le
clausole di cui agli artt. 1 “Oggetto dell’accordo, 3 ”Validità dell’accordo”, 4 “Piano di committenza”, 5 “Accesso alle cure”, 6 “Tariffe, budget e quota di compartecipazione”, 7 “Debito informativo”, 8 “Fatturazione e pagamenti”, 9 “Monitoraggio contratto locale e controlli sanitari e amministrativi”, 10 “Qualità del servizio reso”, 11 “Codice di comportamento, incompatibilità e normativa anticorruzione”, 13 “Risoluzione del contratto”, 14 “Assicurazione”, 15 “Foro competente”, 17 “Norma di rinvio”.
Allegati :
1) Piano di committenza specialistica;
2) Modulo di attivazione Ciclo di Agopuntura.
Ravenna,
Per l’Azienda Usl Romagna U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni
(Il Legale Rappresentante) Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx*
Per la Fondazione Flaminia -
Agopuntura
(Il legale Rappresentante)* Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.
“Imposta di Bollo assolta in modo Virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ravenna – Prot. n. 60976 del 19/12/2018” per un importo pari a 128,00 Euro.