DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA
DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA
Servizio Gabinetto del Presidente
CONTRATTO DI
PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
EX ART. 2222 C.C. e s.s.
TRA
La Regione Abruzzo con sede in L’Aquila (C.F. 80003170661), in persona del Dirigente del Servizio Gabinetto del Presidente, Dott.ssa Xxxx Xxxxxx, nata a , il , CF.
, di seguito denominata anche “COMMITTENTE”;
E
L’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx nato a il e residente a , via , CF.
, di seguito denominato anche “CONSULENTE”
PREMESSO CHE:
- In forza del Grant Agreement con l’Unione Europea - Agenzia CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) sottoscritto in data 23/08/2021, la Regione Abruzzo è beneficiario coordinatore del progetto LIFE20 ENV IT 000575 - LIFE3H (Hydrogen demonstration in city, port and mountain area to develop integrated hydrogen valleys) cofinanziato dal programma LIFE dell’Unione Europea;
- Il progetto LIFE3H si pone quale obiettivo quello di porre le premesse per lo sviluppo di tre Hydrogen Valley attraverso 3 progetti dimostrativi di trasporto pubblico ad idrogeno (principalmente da risulta dell’impianto di cloro soda abruzzese – Chimica Bussi e dell’acciaieria di Terni) e relative stazioni di rifornimento in tre aree con caratteristiche diverse: area montana/parco rappresentata dall'Altopiano delle Rocche, Abruzzo; area marina/portuale Civitavecchia, Lazio; città di Terni, , Umbria. Nello specifico, è prevista la messa in circolazione di due autobus di trasporto pubblico locale in ciascuno dei tre territori e la realizzazione di tre stazioni di rifornimento per consentire la circolazione dei mezzi;
- Il progetto ha una durata di 4 anni (01/09/2021 – 30/09/2025, con rendicontazione finale prevista al 30/12/2025) e contributo a favore della Regione per € 328.710;
- Per la realizzazione delle attività progettuali è prevista la collaborazione di professionisti esterni con competenze altamente specialistiche nella gestione dei progetti comunitari di supporto al management del progetto e nelle tematiche energetiche, con particolare riferimento all’idrogeno, di supporto alle azioni tecniche chiave del progetto;
- con nota del 05/11/2021 prot. 0476319/21 del 08/11/2021, ai sensi dell’art. 7 c. 6 lett. b) è stata avviata la ricognizione interna del personale per l’individuazione delle suddette figure che ha avuto esito negativo;
- la suddetta nota prevedeva che, in mancanza di candidature o mancata individuazione tra quelle pervenute delle professionalità richieste come da allegato alla nota, si sarebbe dato avvio alle procedure per l’individuazione di professionalità esterne a cui affidare l’incarico;
- con determinazione n. 47 /DPA015 del 13.12.2021 per l’individuazione di professionalità esterne a cui affidare l’incarico si è disposto di ricorrere alla short list di cui all’Avviso Pubblico per la costituzione di un Albo ristretto dell’11 ottobre 2018 in uso presso il DPC025 Servizio Politica Energetica per individuare le professionalità di Project Manager ed Energy Manager necessarie per l’implementazione del progetto LIFE3H (Hydrogen demonstration in city, port and mountain area to develop integrated hydrogen valleys), Project code LIFE20 ENV/IT/000575;
- con la medesima determinazione n. 47 /DPA015 del 13.12.2021 è stata nominata la Commissione di Valutazione;
- con determinazione n. 55 del 30/12/2021, prendendo atto dei lavori svolti dalla commissione di valutazione, è stato conferito l’incarico di prestazione d’opera intellettuale all’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx approvando il presente schema contrattuale;
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE
E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Norme applicabili
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Il presente Contratto è regolato dalla normativa Europea ed Italiana, in particolare, ad esso si applicano le disposizioni espressamente richiamate nel presente Contratto e nella Documentazione relativa alla Procedura di selezione pubblica, oltre che dalle fonti regionali eventualmente vigenti in materia e da tutti gli atti che compongono il Progetto LIFE20 ENV IT 000575 – LIFE3H.
Articolo 2 Oggetto dell'incarico
1. La Regione Abruzzo affida all’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx l'incarico professionale per prestazione d’opera intellettuale avente ad oggetto le attività inerenti il supporto alle azioni tecniche chiave del progetto. Tali attività di supporto riguardano:
• Azione preparatoria “A1. HRS, H2 Supply and BUS design and realization”:
o supporto e partecipazione a tutte le attività previste dall’azione necessarie per la corretta attivazione ed implementazione delle tre Hydrogen Valley (successiva azione “B1. H-city-port-mountain”);
o individuazione dei soggetti referenti da coinvolgere per l’avvio delle procedure del rilascio delle autorizzazioni e indicazione e supporto alla predisposizione dei documenti per la Valley abruzzese;
o monitoraggio e assistenza nell’individuazione dei soggetti da coinvolgere per l’avvio delle procedure del rilascio delle autorizzazioni e indicazione e supporto alla predisposizione dei documenti per tutti i partner;
o partecipazione alle attività per la scelta dei siti delle stazioni di rifornimento con particolare attenzione alla Valley abruzzese e monitoraggio e supporto agli altri partner, al fine di verificare e predisporre le procedure più rapide per il rilascio delle autorizzazioni;
o partecipazione e supporto alle procedure per la fornitura dell’idrogeno e relativi accordi e protocolli di fornitura e rifornimento con particolare attenzione alla Valley abruzzese e monitoraggio e supporto agli altri partner;
o partecipazione al gruppo di lavoro individuato alla redazione dei bandi di gara per l’acquisto degli autobus a idrogeno;
o monitoraggio e cura della completezza dei deliverable e milestone previsti nell’ambito dell’azione A1 nel rispetto delle tempistiche e i limiti di budget e garantendone gli standard qualitativi e quantitativi;
• supporto al coordinamento e gestione e monitoraggio dell’ azione di implementazione “B.1 H-city-port-mountain”, coordinata dalla Regione Abruzzo, assicurando la messa in opera delle tre Hydrogen Valley (funzionamento e circolazione delle stazioni e dei mezzi) curando la corretta implementazione delle attività dei partner e redigendo e attuando i deliverable e milestone previsti nel rispetto delle tempistiche e i limiti di budget e garantendone gli standard qualitativi, ovvero:
o deliverable: D2.1 HVs 1st operational performances report; D2.2 HVs 2nd operational performances report; D2.3 HVs 3rd operational performances
report; D2.4 HVs 4th operational performances report; D2.5 Improved guidelines for HRSs and FCBs maintenance and management;
o milestone: M2.1 Start of the demonstrations; M2.2 H-valleys digital platform in place.
Articolo 3
Modalità di svolgimento della collaborazione
1. Il rapporto ha natura di prestazione d’opera, ai sensi degli art. 2222 e 2230 del codice civile e dell’art. 7, commi 6 e seguente del D. Lgs. 165/2001. Tra l’Amministrazione e il Professionista si instaura un rapporto di collaborazione autonoma senza qualsivoglia vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa;
2. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore, nell’ambito delle direttive generali, degli obiettivi assegnati e delle indicazioni impartitegli coerentemente con le attività progettuali previste e le relative scadenze e budget, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati ed, in ogni caso, nel rispetto del cronoprogramma del progetto. L’incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dalla Servizio Gabinetto del Presidente o da diverso servizio individuato come competente sul progetto LIFE3H;
3. Data la natura di collaborazione autonoma assunta dal rapporto intrattenuto con l’Amministrazione, il professionista è chiamato a operare con propri mezzi, fermo restando che la propria attività sia svolta sempre in coordinamento con le strutture regionali.
4. L’Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del professionista informazioni e strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all’espletamento dell’attività sopra specificata.
5. Al fine di svolgere le attività oggetto dell’incarico, il professionista potrà avvalersi di tutti gli atti e documenti necessari predisposti dall’Amministrazione e di qualsiasi altro materiale dalla stessa messo a sua disposizione.
6. Nell’espletamento dell’attività, il professionista opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico assunto, facendo uso appropriato della propria professionalità e della sua creatività. Egli agirà impiegando le proprie personali capacità e non potrà delegare l’esecuzione di quanto affidatogli, in tutto o in parte.
7. Il professionista risponde per le fasi di avanzamento e per il risultato finale delle attività svolte, fino alla chiusura delle attività progettuali. È tenuto a produrre una relazione semestrale dettagliata dell’attività svolta evidenziando i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati ed eventuali criticità riscontrate, nel rispetto delle regole stabilite dai documenti del Programma LIFE. Le suddette rilevazioni, controfirmate dal Coordinatore, consentiranno di autorizzare l’erogazione degli emolumenti con cadenza periodica così come convenuto all’art. 6 del presente contratto.
8. La Regione Abruzzo, per il tramite del Servizio competente, monitora periodicamente il lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, anche in accordo alle tempistiche progettuali e al budget, oltre al rispetto degli obiettivi assegnati. In caso di risultati solo parzialmente soddisfacenti o non rispondenti ai suddetti requisiti, il Servizio potrà richiedere una implementazione dell’attività svolta da eseguirsi entro il termine di giorni 30. Decorso tale termine, vista la evidente compromissione delle attività progettuali, il contratto si intende rescisso ai sensi del punto 6 del successivo art. 9.
9. Il Consulente, pur nell’autonomia connessa allo specifico oggetto professionale dell’incarico conferito, è chiamato a coordinarsi con il Referente Regionale designato per il Progetto e a svolgere la prestazione anche presso gli Uffici della Regione laddove necessario.
10. Il professionista si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale aggiornato con D.G.R. n. 983 del 20 dicembre 2018.
Articolo 4 Obblighi di riservatezza
1. Il professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno per il professionista carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
3. Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà della Giunta della Regione Abruzzo. Pertanto il professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo neanche in parte con pubblicazioni o con altri mezzi se non con espressa preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.
Articolo 5 Durata
1. L’incarico in oggetto ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2022 e sino alla data del 30 dicembre 2025 al fine di completare la reportistica conclusiva e gestire eventuali osservazioni legate alla chiusura del progetto, come previsto nel Grant Agreement del Progetto LIFE20 ENV/IT/000575 – lIFE3H e relativi allegati, fatta salva la disponibilità del consulente ad offrire l’eventuale successivo supporto necessario alla chiusura del progetto.
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto in caso di corrispondente proroga delle attività progettuali.
Articolo 6 Compenso
1. Il compenso complessivo determinato per lo svolgimento dell’incarico è stabilito in € 40.000,00 (euro quarantamila/00). Da tale importo lordo saranno dedotte le ritenute fiscali e, qualora dovute, l’IVA, le ritenute previdenziali di legge sia a carico del Professionista che quelle spettanti all’Amministrazione. Tale compenso è da ritenersi omnicomprensivo e pertanto nessun’altra somma sarà erogata dall’Amministrazione al Professionista in relazione all’esecuzione dell’incarico.
2. Il compenso sarà liquidato su base semestrale con corrispettivi di importo pari ad € 5.000 a seguito di verifica di avanzamento delle attività progettuali come da crono programma comprovata da redazione di relazione dettagliata dell’attività svolta di cui all’art. 2 controfirmata dal Referente Regionale designato per il Progetto, attestante l’avvenuta effettuazione della prestazione da parte del Consulente nel rispetto del presente contratto. Alla richiesta di liquidazione semestrale dovranno altresì essere allegati gli eventuali documenti contabili.
3. Le spese sostenute e documentate dal Consulente per viaggio, vitto ed alloggio, comunque relative a prestazioni inerenti il Progetto “LIFE3H”, verranno rimborsate solo se le trasferte siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla Committente e previa consegna alla Committente dei documenti giustificativi. Dette spese saranno rimborsate al Consulente unitamente alla corresponsione della rata del compenso successiva al periodo in cui le spese stesse sono state sostenute e dovranno essere inserite in fattura.
Articolo 7 Forza maggiore
1. Nel caso in cui l’incarico debba essere sospeso per cause di forza maggiore imputabili ad eventi naturali o eventi conseguenti a fatti dell’uomo, le parti si consulteranno per definire le misure da adottare. Nessuna delle parti sarà, pertanto, inadempiente al presente atto qualora la mancata esecuzione o i ritardi nell’esecuzione delle prestazioni siano attribuiti a causa di forza maggiore.
Articolo 8 Responsabilità
1. Il professionista esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.
2. Tutti gli eventuali oneri, di qualsiasi natura, inerenti e conseguenti al rapporto di prestazione d’opera disciplinato dal presente contratto, sono a carico del Consulente, il quale assume altresì tutti i rischi derivanti dagli infortuni propri o da responsabilità civile verso terzi, compreso la responsabilità personale civile e penale che derivasse da eventuali comportamenti negligenti in sede di svolgimento dell’attività.
Articolo 9 Estinzione del contratto
1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato.
2. L’Ente e il professionista possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta nella quale siano evidenziate le motivazioni della richiesta, con un periodo di preavviso di almeno 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. In caso di mancato preavviso il professionista sarà tenuto a corrispondere una penale pari al 50% dell’importo totale pattuito.
4. In caso di rinuncia anticipata senza giustificato motivo e in assenza di condivisione in tal senso con l’Amministrazione, il professionista sarà tenuto a corrispondere una penale pari al 20% dell’importo totale del compenso.
5. Nei casi di cui ai precedenti due commi, spetta comunque al Consulente il corrispettivo economico in misura proporzionale al periodo di prestazione d’opera effettivamente prestato e al grado di conseguimento degli obiettivi assegnati.
6. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine oltre che nei casi genericamente previsti dagli artt. 1453 e 1454 CC dai seguenti casi qui previsti ai sensi dell’art. 1456 CC:
- interruzione immotivata dello svolgimento dell’incarico, fatte comunque salve le sanzioni contrattuali;
- cessione totale o parziale del contratto;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento o di qualsivoglia obbligo previsto dal presente contratto;
- mancato rispetto dei termini di esecuzione del presente contratto;
- inadempienze e/o gravi negligenze nell’esecuzione dei compiti oggetto dell’affidamento;
- danni subìti a seguito di negligenze o inadempienze del professionista;
- inosservanza delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro;
- conseguimento di risultati inadeguati agli obiettivi prefissati ed alla correttezza amministrativa.
7. In tutte le ipotesi di cui sopra, la risoluzione del contratto opererà di diritto e con effetto immediato a seguito della dichiarazione formale inoltrata all’indirizzo pec fornito dal professionista.
8. L’Amministrazione si riserva la possibilità di risolvere unilateralmente il contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venissero a mancare le risorse finanziarie destinate al progetto o per qualsiasi altra causa diversa da quanto previsto all’art. 7, risultasse impossibile portare a completamento le attività connesse al progetto medesimo. In tal caso trova applicazione l’art. 2228 del c.c. con conseguente esclusione, per il Consulente, di ogni pretesa al di fuori del corrispettivo economico in misura proporzionale all’attività già prestata.
Articolo 10 Controversie e Foro competente
1. Per eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all’applicazione del presente contratto il foro competente è il Tribunale di L’Aquila.
Articolo 11 Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle leggi vigenti in materia.
Articolo 12 Spese di registrazione
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5 comma 2 del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, le relative spese saranno a carico del Consulente.
Letto, confermato e sottoscritto
L’Aquila,
Il professionista
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Il Dirigente ad Interim del Servizio Gabinetto del Presidente Xxxx Xxxxxx
Agli effetti dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:
Articolo 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione Articolo 3 - Obblighi di riservatezza
Articolo 8 – Responsabilità
Articolo 9 - Estinzione del contratto
Articolo 10 – Controversie e Foro competente
Il professionista
Il professionista Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx nato a il
AUTORIZZA
La Giunta della Regione Abruzzo al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell’espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (General Data Protection Regulation).
Xxxxx, approvato e sottoscritto. L’Aquila,
Il professionista