CONVENZIONE
ALLEGATO 1
Dipartimento Tutela Ambientale Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali
CONVENZIONE
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI CANILI E DELL’OASI FELINA DI PROPRIETÀ DI
ROMA CAPITALE. PERIODO ………………….…………………… - LOTTO ………………………..……………
L’anno duemilaquindici, il giorno ……………… del mese di ………………, in Roma, presso la Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali di Roma Capitale, Circonvallazione Ostiense 191, sono presenti:
Da una parte:
- ROMA CAPITALE, codice fiscale n. 02438750586, in persona del Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Milano il 22.10.1955, domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, che interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore della Direzione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali, giusta Ordinanza del Sindaco n. 170 del 13 agosto 2015, in forza dei poteri che gli derivano dall'art. 107 lettera c) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, nonché in forza dei poteri di cui all’art.38, comma 8, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale e dal vigente Statuto di Roma Capitale.
ROMA CAPITALE, come sopra rappresentata, d’ora in poi sarà indicata anche come “Amministrazione Capitolina” o Amministrazione Comunale”.
Dall’altra parte:
- Il/La ….………..………………………………….., con sede legale in …….…….. c.a.p. ………., Via
…………………….……….., iscritto/a al Registro delle Imprese di Roma della C.C.I.A.A. in data
………….……. con il n. R.E.A. ………………. - codice fiscale…………………… e partita IVA
………………….………., in persona del ………………………… nato/a a il
………………..……., domiciliato per la carica ove sopra, che interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante del suddetto Organismo, in forza ai poteri che gli derivano dall’atto costitutivo dell’ Organismo medesimo.
Il/La d'ora in poi sarà indicato/a anche come “Organismo” o “Aggiudicatario”.
Premesse
Premesso che il Dipartimento Tutela Ambientale è titolare, nell’ambito delle sue attribuzioni e funzioni istituzionali, delle attività di tutela del benessere degli animali da affezione nonché dell'obbligo di assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani e gatti nelle strutture appositamente predisposte, così come previsto dalla vigente legge quadro 14 agosto 1991, n.281 e dalla Legge Regione Lazio 21.10.1997, n.34; che il Dipartimento Tutela Ambientale, sulla base delle citate disposizioni normative, evidenzia la competenza in materia di tutela del benessere degli animali, favorendo le migliori condizioni di coesistenza tra le diverse specie viventi nel senso più ampio del termine, fronteggiando qualsiasi esigenza legata all'aumento indiscriminato di animali domestici liberi e vaganti (randagismo) nel territorio di Roma Capitale, nonché migliorando, nel contempo, la sensibilizzazione e l'approccio dei cittadini verso gli animali;
che l’articolo 4 della citata legge 14 agosto 1991, n.281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), così come integrato dall’art.2, comma 371, della legge 244/2007, prevede che: “…I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani… I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.”;
che la Legge Xxxxxxx Xxxxx 00 ottobre 1997, n. 34, dispone l’obbligo per i Comuni di assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento degli animali nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell’Azienda USL;
che le convenzioni in atto, con gli Organismi gestori delle le strutture pubbliche che ospitano cani e gatti di proprietà di Roma Capitale giungono a scadenza il prossimo ;
che l’Amministrazione Capitolina ha effettuato una procedura comparativa finalizzata all’individuazione di Organismi da convenzionare con Roma Capitale per la gestione dei Canili e dell’Oasi Felina di proprietà di Roma Capitale.
Con determinazione dirigenziale n._ del _ (prot. QL/ ) è stato approvato il testo della presente convenzione e ne è stato autorizzato il perfezionamento;
che ai fini dell’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, nulla osta alla stipulazione del presente atto;
che ai sensi dell’art. 32 quater del Codice Penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 15 novembre 1993 n. 461, il Sig. ……………………………………….. ha dichiarato di avere piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, giusta dichiarazione in data conservata in atti.
Tutto ciò premesso, le parti come in epigrafe rappresentate, dando reciprocamente atto che tali premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente atto, sia ai fini della sua interpretazione che ai fini della sua corretta esecuzione, stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1 – Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione dei Canili e dell’Oasi Felina di proprietà di Roma Capitale:
STRUTTURA | INDIRIZZO | N. ANIMALI/CANI | N. ANIMALI/GATTI |
L’Aggiudicatario è consapevole che il numero degli animali ospitati è suscettibile di successivi adeguamenti. L’Organismo è consapevole che il servizio deve essere espletato a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla presente convenzione e da quanto proposto dall’Organismo medesimo in sede di offerta.
Qualora durante il periodo di gestione la struttura, sulla base di motivi di ordine sanitario/strutturale/organizzativo venga chiusa, l’Organismo non subirà alcun danno in quanto gli verrà corrisposto il corrispettivo per le attività svolte fino a quel momento e nulla avrà più a pretendere.
Art. 2 – Durata
Il servizio avrà la durata di ….. mesi dal …………….. al , eventualmente prorogabili per altri
….., con automatica decadenza del contratto se l’esito della gara europea per la gestione dei medesimi servizi si determinasse prima della scadenza del predetto periodo.
L’Amministrazione Capitolina potrà esercitare tale facoltà in modo espresso e con adeguata motivazione, in analogia a quanto previsto nell’articolo 57 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. con ciò (ri) valutando in concreto la convenienza del rapporto sulla base dei risultati dell’attività svolta, il tutto ad esclusiva discrezione del Dipartimento Tutela Ambientale.
L’Aggiudicatario si impegna a garantire l’attivazione del servizio immediatamente.
Alla scadenza della convenzione, su richiesta dell’Amministrazione, l’Aggiudicatario deve garantire la prosecuzione del servizio, al fine di non determinare soluzioni di continuità del servizio reso.
Art. 3 – Caratteristiche del servizio
Nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo (Legge 281/1991, L.R. Lazio 34/1997), dal Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali (Deliberazione C.C. n. 275/2005), dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalle Direttive impartite dai competenti uffici dell’Amministrazione Capitolina, mirate a una corretta gestione sotto il profilo economico, amministrativo e funzionale delle strutture oggetto della presente procedura comparativa, il servizio ricomprende – sia per i canili rifugio che per le oasi feline – le seguenti attività:
a) ricovero, mantenimento, cura e adozione degli animali ospitati che dovranno essere custoditi da personale adeguatamente formato e/o dotato di comprovata esperienza;
b) acquisto del cibo destinato agli animali ospitati, tenendo conto delle esigenze sanitarie e alimentari degli stessi, e somministrazione della razione giornaliera anche in più frazioni, adeguata in quantità e qualità, correttamente bilanciata e controllata, tale da assicurare il loro mantenimento in buona salute; pulizia quotidiana dei contenitori del cibo, pulizia almeno settimanale dei contenitori dell’acqua potabile;
c) “cure alla mano”, tra cui pettinatura e spazzolamento settimanale, taglio delle unghie, pesatura quadrimestrale e lavaggio annuale dei cani, sgambamento dei cani, contenimento e “assistenza in ambulatorio” a richiesta del Responsabile Sanitario;
d) riservare trattamenti specifici agli animali con particolari caratteristiche/esigenze (ad es. provvedere alle passeggiate di quei cani che, per dimensioni, razza, carattere, non possono essere affidati a persone non esperte) e/o con basso indice di adottabilità (IDA);
e) acquisto di tutti i materiali di consumo necessari per la pulizia e pulizia degli spazi di ricovero degli animali e di tutte le aree di pertinenza interne ed esterne;
f) manutenzione delle aree verdi nelle quali deve essere effettuato il taglio periodico dell’erba con asportazione del vegetale raccolto, di cui è vietato l’ammasso anche temporaneo, raccolta delle foglie, potatura alberature e successiva raccolta rami;
g) manutenzione ordinaria dei boxes e delle aree utilizzate per il ricovero degli animali, verifica dell’efficienza degli impianti (elettrico, idraulico, ecc.), compresa la manutenzione ordinaria delle attrezzature, mediante il controllo e la sistemazione/sostituzione delle medesime;
h) servizio di centralino, reception e front office;
i) attività di accoglienza e informazione al pubblico anche ai fini delle adozioni; tale attività dovrà essere svolta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 17.00 con possibilità di variazione oraria in relazione alla stagione;
j) fermo rimanendo che Roma Capitale promuove in prima persona, anche tramite azioni e iniziative mirate, le adozioni dei cani e dei gatti ospitati nelle strutture municipali, concorrere alla gestione e al monitoraggio delle stesse, anche tramite l’inserimento e il continuo aggiornamento “in tempo reale” e attualizzazione del data base afferente alla popolazione canina e felina che sarà reso disponibile dall’Amministrazione Capitolina tramite apposito sito dedicato (foto, nome, sesso, caratteristiche, microchip, ecc) finalizzato all’affidamento e/o adozione degli animali;
k) attuazione delle attività inerenti le cessioni, gli affidamenti e le adozioni degli animali sulla base delle direttive formulate dall’Amministrazione Capitolina, ivi compresa la comunicazione quotidiana al competente Ufficio delle presenze degli animali ospitati nella struttura, rendicontando decessi, entrate, uscite, adozioni, affidamenti temporanei, ecc.;
l) restituzione all’eventuale legittimo proprietario nel più breve tempo possibile degli animali ospitati nei casi previsti ( A.D.G., A.D.P., ecc.);
m) interventi di disinfezione, disinfestazione e sanificazione degli spazi di ricovero degli animali e trattamento antiparassitario degli animali stessi; disinfezione, disinfestazione e derattizzazione delle altre aree, comprese quelle di pertinenza esterna ai suddetti spazi;
n) smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali mediante raccolta differenziata, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti e delle deiezioni degli animali; in caso di decesso dell’animale, stoccaggio della carcassa nella cella frigorifera della struttura e successivo smaltimento a norma di legge;
o) prelevamento e trasporto degli animali da/e verso la struttura, attraverso l’utilizzo di automezzi autorizzati dalla ASL competente per territorio, ivi compreso il trasferimento da e per strutture sanitarie pubbliche e private;
p) cura e assistenza di xxxxxxxx abbandonati provenienti dall’Ospedale Veterinario;
q) cure veterinarie, ivi compreso l’acquisto di medicinali per patologie che non comportano pericolo di vita per l’animale, quali medicamenti ad uso esterno, assunzione per via orale e inoculazione, così come prescritto dal Responsabile Sanitario della struttura; in caso di urgenze/emergenze il gestore, su prescrizione della Direzione Sanitaria, si farà carico di effettuare il trasporto dell’animale presso una struttura pubblica o privata tra quelle individuate dall’Amministrazione Capitolina per il ricovero e le cure necessari;
r) interventi di piccola chirurgia effettuati esclusivamente in anestesia locale;
s) apertura, chiusura e sorveglianza giornaliera e notturna della struttura.
Art. 4 – Gestione e monitoraggio delle adozioni
L’Organismo deve porre in essere ogni utile azione finalizzata alla promozione e alla realizzazione delle adozioni degli animali. Le adozioni conteggiabili nei report mensili saranno quelle “andate a buon fine” allo scadere del 14° giorno dalla fuoriuscita dalla struttura. Non saranno considerate adozioni le “uscite dalla struttura” di animali rimasti nella stessa per meno di 48 ore.
L’Organismo deve altresì assicurare il monitoraggio delle adozioni.
L’Amministrazione deve essere portata a conoscenza dei dati anagrafici di ogni singolo adottante previo invio del relativo modulo di adozione che dovrà essere firmato e autorizzato da funzionari dell’ufficio preposto.
L’Organismo deve collaborare alle campagne di adozione promosse direttamente dall’Amministrazione Capitolina o da Enti/Soggetti dalla stessa incaricati.
Art. 5 – Prezzi
L’Amministrazione Capitolina corrisponderà all’Organismo, l’importo di € Il citato importo sarà corrisposto in rate mensili pari a €
Con riferimento a quanto stabilito nella presente convenzione, nel prezzo del servizio s'intendono interamente remunerate da Roma Capitale all’Organismo tutte le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere, espresso e non, di cui alla presente convenzione, inerenti e conseguenti al servizio di cui trattasi.
Art. 6 – Organico
Nell’ambito dei servizi di cui ai precedenti articoli l’Aggiudicatario è tenuto a svolgere il servizio avvalendosi di figure professionali debitamente formate sulle tematiche specifiche oggetto del presente convenzione.
Devono essere assicurati la formazione e l’aggiornamento del personale impiegato nello svolgimento del servizio. I corsi sono obbligatori e devono essere seguiti dal personale dipendente e volontario. I corsi devono essere dedicati alle singole figure professionali presenti nella struttura ed essere seguiti per non meno dell’80% delle ore previste. Al termine del corso deve essere rilasciato un attestato di frequenza di cui una copia deve essere consegnata a Roma Capitale.
L’affidamento della realizzazione del servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio.
L’Organismo si obbliga a rispettare e a far rispettare dal proprio organico le disposizioni di cui alla legge 146 del 12/6/1990 e s.m.i in materia di esercizio del diritto di sciopero.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell’Organismo che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza, previdenza e perizia dovute.
Il personale impiegato, compreso quello in sostituzione, deve possedere adeguata professionalità e deve conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i..
L’Aggiudicatario deve assicurare che il proprio personale:
tenga un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
• osservi tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanate dall’Amministrazione Capitolina;
• mantenga riservato ciò di cui verrà a conoscenza in merito all’organizzazione e all’attività dell’Amministrazione Capitolina o altro, durante l’espletamento del servizio di cui trattasi.
L’Aggiudicatario è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale operante per il progetto e di quanto attiene ai rapporti con l’utenza e di collaborazione tra il proprio personale, quello dell’Amministrazione Capitolina, delle A.S.L., dei veterinari, ecc. avente diretta causa con il servizio.
Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo o qualora siano riscontrate irregolarità, oltre all’applicazione delle penali, l’Amministrazione Capitolina segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.
Tutti gli operatori impegnati nel progetto, oltre ad essere maggiorenni, debbono possedere la seguente esperienza:
• il Responsabile del lotto: almeno 5 anni di volontariato con gli animali;
• gli operatori: almeno 3 anni nel lavoro di volontariato con gli animali.
L’Aggiudicatario rimane comunque responsabile in ogni caso dell’operato dell’eventuale personale dipendente o volontario che collabora con il canile. L’Amministrazione è sollevata da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente gestione, che dovesse verificarsi ai propri operatori, mezzi e attrezzature, nonché a persone o terzi o cose di terzi che venissero provocati nel corso della durata della convenzione.
L’Aggiudicatario è tenuto ad ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutti gli obblighi verso i lavoratori impiegati nel servizio di cui trattasi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro, di sicurezza, assicurazioni sociali, e di quant’altro possa comunque riguardare lo svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’Aggiudicatario deve attuare, nei confronti dei lavoratori, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente atto convenzionale, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavori applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di Roma.
I suddetti obblighi vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui lo stesso non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto. L’Aggiudicatario deve altresì attuare l'osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dalle disposizioni relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. L’Aggiudicatario dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Capitolina, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.
Art. 7 – Responsabile del lotto
Il Responsabile del lotto, che secondo quanto dichiarato dalla società….. è il Sig deve svolgere il
ruolo di referente unico per l’Amministrazione Capitolina – deve:
- coordinare le attività di pianificazione degli interventi;
- coordinare le attività progettuali;
- coordinare il personale impiegato;
- coordinare l’organizzazione del lavoro;
- coordinare le azioni di monitoraggio del servizio reso;
- svolgere tutte le attività finalizzate alla ottimale realizzazione del servizio.
Il Responsabile del lotto deve possedere un titolo di studio di livello universitario e pertinente al ruolo richiesto nonché un’esperienza di almeno 5 anni nel campo del volontariato con gli animali.
Il Responsabile del lotto, deve garantire la sua reperibilità, indicando i giorni e le ore dedicate.
Il Responsabile del lotto dovrà partecipare agli incontri promossi dall’Amministrazione Capitolina in ordine alle tematiche inerenti il servizio reso.
Il nominativo del Responsabile del lotto deve restare invariato per tutta la durata della convenzione. Qualora si rendesse necessaria la sua sostituzione, per cause di forza maggiore, la stessa dovrà essere effettuata con figure di pari professionalità ed esperienza, previa approvazione dell’Amministrazione Capitolina.
Il nominativo del Responsabile del lotto deve essere tempestivamente comunicato all’Amministrazione Capitolina in via formale corredato dall’indirizzo, dal recapito telefonico e dalla copia autenticata del titolo di studio.
Art. 8 – Operatori
Gli operatori, impegnati nel servizio, devono svolgere tutte le azioni finalizzate alla cura e al benessere degli animali ricoverati presso la struttura del lotto di riferimento.
Le professionalità e le funzioni di tutti gli operatori a qualsiasi titolo impiegati per lo svolgimento del servizio oggetto del presente convenzione, devono avere una formazione pertinente al ruolo da svolgere nel servizio e avere un’esperienza di almeno 3 anni nel lavoro di volontariato rivolto alla cura degli animali.
Gli operatori, durante l’esecuzione del servizio, devono portare in modo visibile il cartellino identificativo, nel quale oltre alla dicitura “Roma Capitale - Servizio benessere degli animali” deve risultare il nome e cognome dell’operatore unitamente alla sua foto di riconoscimento.
Il cartellino identificativo è personale e può essere usato solo dal titolare.
I nominativi degli operatori devono e essere tempestivamente comunicati all’Amministrazione Capitolina in via formale.
Art. 9 – Sostituzione del personale
L’Aggiudicatario, per mantenere gli standard qualitativi previsti dal progetto, è tenuto a garantire la sostituzione del personale che per qualunque motivo si assenti dal servizio.
Tutte le sostituzioni del personale, per qualsiasi motivo, dovranno essere tempestivamente comunicate all’Amministrazione Capitolina.
Il personale impiegato, compreso quello in sostituzione, deve possedere adeguata professionalità e deve conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i. L’Aggiudicatario deve assicurare, inoltre, la formazione continua del personale impiegato nelle tematiche specifiche del servizio di che trattasi.
Art. 10 – Clausola di salvaguardia sociale
L’Amministrazione Capitolina intende salvaguardare i rapporti di lavoro dei lavoratori delle Associazioni in servizio nei limiti consentiti dalle determinazioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici - attualmente Autorità Nazionale Anticorruzione - e in ottemperanza a quanto stabilito dalle deliberazioni del Consiglio Comunale di Roma n.135/2000 e n. 259/2005.
Pertanto, l’Aggiudicatario si è impegnato ad utilizzare i lavoratori impiegati nel precedente appalto nel numero e nella qualifica armonizzabile con la propria organizzazione di impresa e compatibile con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio, secondo l’allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente convenzione.
L’Aggiudicatario deve attenersi alle prescrizioni di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 135/2000 recante “Determinazioni degli indirizzi in ordine ad appalti ad Aziende, Consorzi, Cooperative, Associazioni”, alla Deliberazione del Consiglio Comunale 259/2005 recante il Regolamento attuativo della deliberazione n. 135/2000, nonché ai contratti di categoria in ordine ai cambi di gestione, al fine di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro del personale.
Art. 11 – Prevenzione e protezione dai rischi lavorativi – obblighi assicurativi
L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizione di sicurezza ottimali per i lavoratori, dipendenti e volontari. I costi per le prestazioni conseguenti sono da intendersi interamente compresi nel corrispettivo previsto per l’esecuzione del servizio.
L’Aggiudicatario è tenuto per legge a tutte le provvidenze di carattere contributivo ed assicurativo a favore dei dipendenti. Si obbliga inoltre contrattualmente ad applicare le condizioni normative, economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro e degli eventuali accordi integrativi locali vigenti e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione infortuni. L’Amministrazione Capitolina è espressamente esonerata da ogni responsabilità al riguardo.
Sarà obbligo e piena responsabilità dell’Aggiudicatario predisporre tutti gli atti, le comunicazioni e le nomine previste dal D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni nonché trasmettere a Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale il documento di valutazione dei rischi.
L’Aggiudicatario deve provvedere ad assicurare se stesso ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi, esonerando espressamente
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere che dovessero verificarsi nell’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.
L’Aggiudicatario si impegna a presentare al Comune copia conforme delle polizze assicurative sottoscritte ed è tenuto a fornire, qualora il Comune ne faccia richiesta, la documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro dei soggetti impiegati, secondo le vigenti norme di legge.
L’Amministrazione Comunale resta pertanto esente in ogni caso dalle responsabilità per danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza delle attività a carico dell’Aggiudicatario. Resta inoltre esente da responsabilità per infortuni accorsi ai lavoratori, dipendenti e volontari presenti nelle strutture.
L’Aggiudicatario deve altresì attuare l'osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dalle disposizioni relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
L’Aggiudicatario dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Capitolina, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.
Art. 12 – Rapporto di lavoro
L’affidamento della realizzazione del servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio.
Art. 13 – Obblighi durante l’espletamento del servizio
L’Aggiudicatario è tenuto a garantire il servizio di cui al presente convenzione, che deve essere svolto con la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata della stessa, nel rigoroso rispetto delle previsioni, modalità, indicazioni e prescrizioni in esso contenute.
L’Aggiudicatario deve:
- assicurare la partecipazione ai gruppi di lavoro e ai coordinamenti promossi dall’Amministrazione Capitolina;
- inviare mensilmente i dati su presenze, affidi, adozioni e ogni dato inerente ogni singolo animale durante la permanenza nella struttura, attraverso l’implementazione della banca dati di monitoraggio istituita presso il Dipartimento Tutela Ambientale in formato elettronico;
- inviare una relazione riepilogativa mensile all’Ufficio Benessere degli Animali concernente l’andamento del servizio, secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione Capitolina;
- consentire l’accesso nei locali e nei luoghi in cui si svolge il servizio al personale dell’Amministrazione Capitolina;
- consentire l’accesso nei locali e nei luoghi in cui si svolge il servizio ad ogni altro soggetto incaricato dall’Amministrazione Capitolina, per lo svolgimento di attività di monitoraggio, tutoraggio e valutazione in merito alla realizzazione del medesimo;
- mettere a disposizione di Roma Capitale copia dei materiali e dei prodotti elaborati in sede di realizzazione del progetto e garantire che l’Amministrazione possa disporne liberamente senza che alcuno abbia nulla a pretendere;
- inserire in ogni eventuale pubblicazione relativa al progetto la dicitura: “Realizzato con la collaborazione di Roma Capitale”.
- mantenere riservato ciò di cui verrà a conoscenza in merito all’organizzazione e all’attività dell’Amministrazione Capitolina, durante l’espletamento del servizio di cui trattasi, astenendosi dal divulgare agli organi di stampa e/o di rete – senza previa autorizzazione dell’Amministrazione Capitolina qualsiasi notizia relativa al servizio.
Il servizio deve essere espletato dall’Aggiudicatario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla presente convenzione e da quanto proposto in sede di offerta.
Art. 14 – Xxxxx, responsabilità, assicurazioni
L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità, sia civile che penale, per tutti i danni ed infortuni di qualsiasi natura eventualmente subiti da parte di persone o di cose o di animali, tanto dell’Aggiudicatario e/o dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni ad esso riferibili.
L’Amministrazione Capitolina è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere a personale dell’Aggiudicatario, agli utenti, a terzi e/o agli animali durante l’esecuzione del servizio. L’Aggiudicatario assumerà a proprio carico l’onere di manlevare l’Amministrazione da ogni pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa essere intentata nei confronti della stessa Amministrazione per infortuni o danni arrecati a utenti, terzi, dipendenti e animali in relazione allo svolgimento del servizio e che possa derivare direttamente o indirettamente dalla gestione dello stesso.
L’Aggiudicatario assumerà a proprio carico l’onere di manlevare l’Amministrazione da ogni pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivargli per la non corretta tenuta degli animali.
L’Aggiudicatario, ha stipulato con primaria compagnia di assicurazione e si impegna a mantenere in vigore per tutta la durata della convenzione, un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:
- Responsabilità Civile verso terzi (RCT): per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione a qualsiasi attività svolta durante l’espletamento del servizio, ivi comprese tutte le attività inerenti, accessori e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00 (unmilioneecinquecentomilaeuro/00) per sinistro.
- Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’Aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro e euro 1.500.000,00 (unmilioneecinquecentomilaeuro/00) per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.
Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, quando vi sia una svalutazione superiore al 10%.
L’Amministrazione è tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative stipulate dall’Aggiudicatario.
Le polizze devono prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione nei confronti dell’Amministrazione capitolina, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1902 c.c. e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c..
Copia di tutte le polizze richieste e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa a Roma Capitale, Dipartimento Tutela Ambientale prima dell’avvio del servizio. La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell’aggiudicazione.
Art. 15 – Trattamento dati personali – Riservatezza e proprietà
È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di diffondere i dati personali, ivi compresi quelli afferenti le presenze degli animali presso la struttura, di cui entrerà in possesso in relazione al servizio gestito. L’Aggiudicatario entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto renderà noto a Roma Capitale, Dipartimento Tutela Ambientale, il titolare e il responsabile del trattamento dei dati.
In relazione al trattamento dei dati del servizio l’Aggiudicatario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di valutare l’opportunità della risoluzione del contratto per interruzione del rapporto di fiducia con l’Aggiudicatario.
Tutti i dati dovranno essere trattati in ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003.
Tutto il materiale originale, sia in forma scritta sia in un supporto digitale, resterà di proprietà esclusiva dell’Amministrazione Capitolina.
I prodotti software di proprietà dell’Aggiudicatario non sviluppati per conto dell’Amministrazione saranno regolati di comune accordo con l’Amministrazione medesima.
Art. 16 – Spese inerenti il servizio
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione, scritturazione, bolli, e registrazione della presente convenzione, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione sono a carico dell’aggiudicatario, restando Roma Capitale completamente sollevata da qualsiasi onere e responsabilità a tale titolo.
Art. 17 – Licenze e Autorizzazioni
L’Aggiudicatario dovrà ottenere tutti i nulla osta rilasciati da parte delle autorità preposte; dovrà rispettare ed essere in regola con tutte le prescritte autorizzazioni, necessarie per l’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato secondo le normative vigenti.
Art. 18 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
L’Amministrazione Capitolina si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Aggiudicatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui alla presente convenzione.
Art. 19 – Inadempienze e penali
Qualora si verifichino inadempienze dell’Aggiudicatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal Dipartimento Tutela Ambientale, penali in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nella presente convenzione, fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento di maggiori danni.
In caso di violazione degli obblighi e delle prescrizioni previste dalla presente convenzione l’Amministrazione Capitolina provvederà alla applicazione delle penali come di seguito meglio specificate:
• Inosservanza di prescrizioni in materia di personale adibito al servizio (es: comunicazioni, sostituzioni, inadempienze, discordanza tra il numero di persone effettivamente presenti nelle strutture e quello previsto dalla presente convenzione, inadeguato rapporto con il pubblico, ecc.): riduzione della liquidazione globale mensile da un minimo del 1% ad un massimo del 40%;
• Inosservanza di prescrizioni in materia di pulizia, manutenzione ed attrezzature: riduzione della liquidazione globale mensile da un minimo del 1% ad un massimo del 20%;
• Inosservanza di prescrizioni in materia di custodia, benessere, cura, alimentazione: riduzione della liquidazione globale mensile da un minimo del 1% ad un massimo del 50%.
• Inosservanza di prescrizioni in materia di obblighi durante l’espletamento del servizio, da un minimo dell’1% a un massimo del 20%.
Nel momento in cui venisse riscontrata l'inosservanza alle prescrizioni contenute nella presente convenzione l’Amministrazione Capitolina procederà all'immediata contestazione formale mediante raccomandata A/R o PEC dei fatti rilevati, invitando l'aggiudicatario alle proprie controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione con gli stessi mezzi.
Nel caso in cui entro il suddetto termine non pervengano elementi sufficienti a giustificare le inadempienze contestate o nel caso in cui pervengano e siano ritenuti inidonei, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Capitolina, si disporrà, a titolo di penale, la riduzione della liquidazione globale mensile nelle percentuali indicate a seconda della tipologia e gravità dell'inadempienza, nonché di eventuali recidive. Nel caso di gravi, persistenti e reiterate inadempienze riferite ad una o più tipologie di inosservanze, nonché nel caso di impossibilità a garantire il regolare e corretto svolgimento dei servizi l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo di raccomandata A/R. con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale ed indennizzo, fatto salvo l'accertamento di maggiori danni.
In caso di inadempienze tali da poter essere raffigurate come reati penali, l’Amministrazione si rivolgerà all’Autorità competenti.
Per ogni controversia il Foro competente è quello di Roma.
Per i casi non espressamente previsti, l’importo delle penali verrà determinato, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Capitolina, desumendolo dalla violazione più assimilabile.
Art. 20 – Risoluzione del contratto
Qualora nel corso della convenzione Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, fatta salva l’applicazione delle penali previste, può fissare un congruo termine entro il quale l’Aggiudicatario si deve conformare, nonché produrre le proprie controdeduzioni; trascorso il termine stabilito e valutate non convincenti le giustificazioni addotte, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto.
Qualora per l’Amministrazione si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell’Aggiudicatario, in caso di risoluzione del contratto, si procederà ad interpellare il secondo classificato per il lotto di riferimento al fine di stipulare il contratto per l’affidamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta, e, in caso di fallimento o rifiuto del secondo classificato, di interpellare gli Organismi successivamente classificati in ordine graduatoria, al fine di stipulare il nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta, con addebito all’Aggiudicatario inadempiente di ogni conseguente maggior spesa o danno.
Qualora gli Organismi interpellati non fossero disponibili per l’aggiudicazione, l’Amministrazione si riserva di procedere mediante procedura negoziata, con addebito al precedente Aggiudicatario inadempiente di ogni conseguente maggior spesa o danno.
Art. 21 – Risoluzione di diritto del contratto
Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il rapporto convenzione, previa notifica all'Aggiudicatario, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'Aggiudicatario inadempiente e salva l'applicazione delle penali previste.
Parimenti l’Amministrazione Capitolina potrà disporre la risoluzione del rapporto convenzionale nel caso in cui il totale delle penalità superi il 15% dell’importo contrattuale complessivo.
Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione espressa del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
a) Cessione dei rapporti convenzionali a terzi;
b) Abbandono del servizio;
c) Interruzione non motivata del servizio;
d) Subappalto del servizio eccetto che per i servizi di manutenzione ordinaria, smaltimento rifiuti e rifiuti speciali, disinfestazione e derattizzazione;
e) Motivi di pubblico interesse;
f) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
g) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
h) Impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio.
La risoluzione del rapporto convenzionale per colpa comporta, altresì, che l’Aggiudicatario non potrà partecipare a successive procedure per lo stesso servizio indette dall’Amministrazione Capitolina.
La risoluzione del rapporto convenzionale per colpa comporta, altresì, l’obbligo dell’Aggiudicatario al risarcimento dei danni.
All’Aggiudicatario con cui il contratto è stato risolto verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penali, le spese e i danni.
Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, l’Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Aggiudicatario con cui il contratto è stato risolto senza necessità di diffide e formalità di sorta.
Art. 22 – Recesso da parte dell'Amministrazione
L'Amministrazione può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, nei casi previsti dalla legge o dal contratto, nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del Capitolato Generale sugli appalti di opere, servizi e forniture di Roma Capitale.
Art. 23 - Modalità di liquidazione e pagamento
Roma Capitale provvederà a liquidare l’importo dovuto in rate mensili, dopo l’effettiva erogazione del servizio. La liquidazione avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura e/o idoneo documento contabile, corredata/o della relazione del servizio svolto nel mese cui il pagamento si riferisce.
Le fatture e/o i documenti contabili dovranno essere compilati secondo le norme vigenti ed essere intestati a Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali.
In caso di irregolarità o contestazioni in ordine alle prestazioni rese, l’Amministrazione Capitolina sospenderà il pagamento dandone comunicazione scritta all’Aggiudicatario.
I pagamenti saranno effettuati dalla Ragioneria di Roma Capitale in favore dell’Aggiudicatario, a mezzo mandati di pagamento riscuotibili secondo la modalità prescelta dal concessionario stesso nell'ambito di quelle proposte dall'Amministrazione, ai sensi del D.lgs. 231/2002 e s.m.i. entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura e/o documento contabile riscontrati regolari.
Art. 24 – Tracciabilità finanziaria
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l’Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l’erogazione del servizio di cui trattasi, conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all’art. 3, commi 1 e 7, della Legge sopra indicata. L’Aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato dall’Amministrazione, fatta salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall’art. 3, comma 3, della L. 136/2010.
Art. 25 – Cessione della convenzione e di credito - Subappalto del servizio
La convenzione non può essere ceduta a terzi a pena di nullità.
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Non è possibile la sub concessione delle aree e delle strutture.
E’ fatto divieto di subappaltare il servizio caratteristico dell’appalto oggetto del presente atto convenzionale.
Il subappalto è ammesso limitatamente ai servizi di supporto quali manutenzione ordinaria, smaltimento rifiuti e rifiuti speciali, disinfestazione e derattizzazione e vigilanza, nei confronti di soggetti in possesso delle necessarie qualificazioni ed è regolato dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Il subappalto, oltre ad essere dichiarato in sede di presentazione dell’offerta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve necessariamente essere autorizzato dall'Amministrazione a pena di nullità.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato.
L’affidamento di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Aggiudicatario, per l’esecuzione di tutte le attività convenzionali previste.
L’Aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
L’esecuzione del servizio in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Art. 26 - Domicilio legale
L’Aggiudicatario deve eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto un domicilio presso il territorio di Roma Capitale.
Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo messo comunale, ovvero mediante lettera raccomandata ovvero tramite altro mezzo consentito dalla legge, presso il suddetto domicilio eletto. Qualsiasi comunicazione fatta all’Aggiudicatario da Roma Capitale si considererà fatta personalmente al legale rappresentante.
Art. 27 – Contenzioso e Foro competente
Il contenzioso viene regolato dalle vigenti norme di legge.
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto della presente convenzione è competente il Foro di Roma.
Art. 28 – Pretese di terzi
L’Aggiudicatario garantisce in ogni tempo l’Amministrazione Capitolina da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza da parte dell’Aggiudicatario stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall’Aggiudicatario per lo svolgimento del servizio oggetto del presente atto convenzionale.
Il presente atto corredato dell’offerta tecnica, che diventa parte integrante e sostanziale della seguente convenzione in tutti i suoi aspetti, viene redatto in tre originali, di cui uno per ciascuna delle parti e uno da destinare all’Agenzia delle Entrate per i connessi adempimenti fiscali il cui onere resta a carico dell’Aggiudicatario.
Atto letto, approvato e sottoscritto come appresso: Per Roma Capitale
Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali IL Direttore di Direzione
Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Per l'Organismo ………………………..
Il Legale Rappresentante
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