Contract
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167 IN G.U. n.236 DEL 10 OTTOBRE 2011 “TESTO UNICO” LEGGE N 92/2012 “RIFORMA MERCATO DEL LAVORO” D. L. 28 GIUGNO 2013, N. 76 CONV. IN L.99/2013 Dal Fedro di Xxxxxxx La preghiera del filosofo “O caro Pan e voi altri dèi che siete in questo luogo, Relatore concedetemi di diventare bello di dentro, Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx e che tutte le cose che ho di fuori siano in accordo con quelle che ho dentro. Che io possa considerare ricco il sapiente e che io possa avere una quantità di oro quale nessun altro potrebbe né prendersi MANTOVA 25 SETTEMBRE 2013 né portar via se non il temperante”. |
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO EVOLUZIONE NORMATIVA LEGGE 2 GIUGNO 1939, N. 739 UTILIZZA PER LA PRIMA VOLTA IL TERMINE APPRENDISTATO PER INDICARE UNO SPECIALE RAPPORTO DI LAVORO IN BASE AL QUALE IL DATORE DI LAVORO È OBBLIGATO AD IMPARTIRE O FAR IMPARTIRE ALL’APPRENDISTA L’INSEGNAMENTO NECESSARIO AL FINE DI “FARGLI ACQUISIRE UNA PROFESSIONALITÀ E DI RETRIBUIRE LE PRESTAZIONI DELL'APPRENDISTA”. 1942 CODICE CIVILE, LIBRO V, QUALIFICA L’APPRENDISTATO TRA I CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO, CON L’INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO RETRIBUTIVO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE COME ELEMENTO ESSENZIALE DEL RAPPORTO. LEGGE 9 GENNAIO 1955, N. 25, PRIMA DISCIPLINA ORGANICA DELL’ISTITUTO CHE ABROGA LA LEGGE DEL 1939. ART.16 L 24/6/1997 N.196 RIDISEGNA IL CONTRATTO APPRENDISTATO, E LO CARATTERIZZA CON UNA FORTE ALTERNANZA TRA FORMAZIONE E LAVORO. D. Lgs. N. 276/2003 ILCONTRATTO DI APPRENDISTATO DIVENTA IL PRINCIPALE CANALE DI INGRESSO DEI GIOVANI NEL MERCATO DEL LAVORO IN STRETTA COERENZA CON LA RIFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO. D.L. 25/6/2008, N. 112, CONV. L. N.133/2008 INDIVIDUA UN “PERCORSO DI FORMAZIONE DELL’APPRENDISTA ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE” SUCCESSIVAMENTE DICHIARATO PARZIALMENTE ILLEGITTIMO DALLA CORTE COSTITUZIONALE (SENT. 15/5/ 2010). Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 2 |
IL CONTRATTO D’APPRENDISTATO DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167 Testo unico dell’apprendistato Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011 Legge n. 92/2012 “Riforma del mercato del lavoro” LEGISLAZIONE REGIONALE ACCORDI INTERCONFEDERALI - CONTRATTI COLLETTIVI ART. 7 COMMA 6 T.U. XXXXX RESTANDO LA DISCIPLINA DI REGOLAZIONE DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO GIÀ IN ESSERE DAL 26 APRILE 2012 ABROGATE LEGGE 19 GENNAIO 1955 n. 25 ART. 16 LEGGE 24 GIUGNO 1997 n.196 D. LGS. 276/2003 ARTICOLI DA 47 A 53 Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 3 |
PER I CONTRATTI STIPULATI FINO AL 25 APRILE 2012 RIMANE IN VIGORE IL D. LGS. n. 276/2003 E ART. 16 L.196/1997 | ||
Art 48 D.Lgs.276/2003 APPRENDISTATO PER ESPLETAMENTO DEL DIRITTO - DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (TRA 16 E 18 ANNI) Art.1, co.662, L.n.296/06 ISTRUZ. OBBLIG. 10 ANNI E 16 ANNI COMPIUTI | Art 49 D.Lgs.276/2003 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER CONSEGUIMENTO DI UNA QUALIFICAZIONE ATTRAVERSO UNA FORMAZIONE SUL LAVORO ED UN APPRENDIMENTO TECNICO PROFESSIONALE (TRA 18 E 29 ANNI) Possibilità a 17 se in possesso di qualifica professionale | Art 50 D.Lgs.276/2003 APPRENDISTATO PER L’ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE (TRA 18 E 29 ANNI) Possibilità a 17 se in possesso di qualifica professionale |
IN MANCANZA DI LEGISLAZ. REGIONALE ART.16 L. 196/1997 (GIOVANI DA 16 A 24 ANNI) | FORMAZIONE APPRENDISTI ⮚ PREVISTA DAI CCNL ⮚ 120 ORE DEDICATE ALLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA | SPECIFICHE CONVENZIONI TRA AZIENDE ED UNIVERSITÀ O ISTITUTI FORMATIVI ACCREDITATI |
FORMAZIONE TUTOR PREVISTA DAL D.M. 28 FEBBRAIO 2000 | FORMAZIONE TUTOR PREVISTA DAL D.M. 28 FEBBRAIO 2000 | |
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx |
PER I CONTRATTI STIPULATI DAL 26 APRILE 2012 ENTRA IN VIGORE LA DISCIPLINA DEL D.LGS. 167/2011 |
ART 1 D.LGS 167/2001 DEFINIZIONE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO FINALIZZATO ALLA “FORMAZIONE E OCCUPAZIONE” DEI GIOVANI. |
Art. 3 t.u. Art. 4 t.u. Art. 5 t. u. APPRENDISTATO APPRENDISTATO APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA PROFESSIONALIZZANTE O DI ALTA FORMAZIONE E PER IL DIPLOMA CONTRATTO DI MESTIERE, E RICERCA, PROFESSIONALE RIVOLTO AI GIOVANI DI ETÀ RIVOLTO FRA I 18 E 29 ANNI A COLORO CHE RIVOLTO AI GIOVANI COMPRESA ASPIRANO AD UN PIÙ CHE ABBIANO FRA I 18 E I 29 ANNI ALTO LIVELLO DI COMPIUTO I PER IL CONSEGUIMENTO FORMAZIONE, NELCAMPO 15 ANNI DI ETÀ DI UNA QUALIFICA DELLA RICERCA, E FINO AL PROFESSIONALE DEL DOTTORATO E COMPIMENTO DEL A FINI CONTRATTUALI DEL PRATICANTATO IN VENTICINQUESIMO Possibilità a 17 anni STUDI PROFESSIONALI. ANNO DI ETÀ se in possesso Possibilità a 17 anni di qualifica professionale se in possesso conseguita ex X.Xxx.226/05 di qualifica professionale Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 5 |
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE ART 3 T.U. 14 SETTEMBRE 2011 N.167 ❑ IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ ❑ ANCHE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE ❑ I SOGGETTI CHE ABBIANO COMPIUTO QUINDICI ANNI E FINO AL COMPIMENTO DEL 25 ANNO DI ETÀ ❑ LA DURATA DEL CONTRATTO È DETERMINATA IN CONSIDERAZIONE DELLA QUALIFICA E DEL DIPLOMA DA CONSEGUIRE NON PUÒ IN OGNI CASO ESSERE SUPERIORE, PER LA SUA COMPONENTE FORMATIVA, A TRE ANNI OVVERO QUATTRO NEL CASO DI DIPLOMA QUADRIENNALE REGIONALE Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 6 |
AVVIAMENTO AL LAVORO DEI MINORI ART.1, CO.662, L.N.296/06 ✓16 ANNI DI ETÀ ✓ISTRUZIONE SCOLASTICA ARTICOLATA IN ALMENO 10 ANNI PER GLI ADOLESCENTI TROVANO APLLICAZIONE TUTTE LE TUTELE SUL LAVORO MINORILE APPRONTATE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE LEGGE n. 977/67, COME MODIFICATA DAL D.LGS.N.345/99 ⮚ VALUTAZIONE DEI RISCHI, CON L’ASSOLUTO DIVIETO DI ALCUNI LAVORI ⮚ORARIO DI LAVORO - DIVIETO DI LAVORO NOTTURNO ⮚ GODIMENTO DEI RIPOSI INTERMEDI E SETTIMANALI ART.42 CO 1, LETT. B) L. N.98/2013 CONV. D.L. N. 69/2013 ”DECRETO DEL FARE“ A FAR DATA DAL 22 GIUGNO 2013 SOPPRESSIONE DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ PER L’ASSUNZIONE ⮚DEGLI APPRENDISTI (art. 9 del Regolam. di cui al D. P. R. n. 1668/1956) ⮚E DEI MINORI (art. 8 L. n. 977/ 1967). Restano tuttavia fermi gli obblighi di certificazione sanitaria previsti dal TU Sicurezza (D.Lgs.n.81/08) per i lavorat. soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio. ART. 26 L. N. 977/1967 MANCATO RISPETTO ETÀ MINIMA AVVIO AL LAVORO ARRESTO FINO A 6 MESI O AMMENDA FINO A €. 5.164,00. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 7 |
Art 3. D.Lgs. 167/2011 APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE REGOLAMENTAZIONE DEI PROFILI FORMATIVI RIMESSA ALLE REGIONI D'INTESA CON IL MINISTERO LAV. E PUB. ISTR. SENTITE OOSS PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZ. NEL RISPETTO DI PRINCIPI DIRETTIVI A) DEFINIZIONE DELLA QUALIFICA / DIPLOMA PROFESSIONALE EX D. LGS.n. 226/2005; B) PREVISIONE DI UN MONTE ORE DI FORMAZIONE, ESTERNA OD INTERNA ALLA AZIENDA, CONGRUO AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA / DIPLOMA PROFESSIONALE IN FUNZIONE DI QUANTO STABILITO AL COMMA 1 E 2 STANDARD MINIMI FORMATIVI DEFINITI AI SENSI DEL D. LGS. n.226/2005 C) RINVIO AI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO STIPULATI A LIVELLO “NAZIONALE, TERRITORIALE O AZIENDALE ” DA ASSOCIAZIONI DEI DATORI E PRESTATORI DI LAVORO COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE PER LA DETERMINAZIONE, ANCHE ALL'INTERNO DEGLI ENTI BILATERALI, DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE AZIENDALE NEL RISPETTO DEGLI STANDARD GENERALI FISSATI DALLE REGIONI. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 8 |
Art 3. D.Lgs. 167/2011 APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE CONFERENZA STATO REGIONE 15 MARZO 2012 HA DATO ATTUAZIONE IL REPERTORIO NAZIONALE DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE ⮚ 22 FIGURE NAZIONALI DI RIFERIMENTO RELATIVE ALLE QUALIFICHE DI ISTRUZI. E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI DURATA TRIENNALE ⮚ 21 FIGURE NAZIONALI RELATIVE AI DIPLOMI PROFESS. DI DURATA QUADRIENNALE D.LGS. N.13/2013 IN VIGORE DAL 2 MARZO 2013 DISCIPLINA IL SISTEMA PUBBLICO NAZIONALE DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, NONCHÉ DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 9 |
Art 3. D.Lgs. 167/2011 APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE PERCORSO FORMATIVO IL TUTOR AZIENDALE AFFIANCATO DA UN OPERATORE DEI CFP PROVINCIALI (TUTOR FORMATIVO) CHE FORNIRÀ CONSULENZA E SUPPORTO IN TUTTE LE FASI DI GESTIONE DELLA FORMAZIONE LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'ULTERIORE FORMAZIONE AZIENDALE, AI SENSI DEL CO 1, LETTERA C), ART. 3 D.Lgs.167/2011 SONO STABILITE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, NEL RISPETTO DEL PIANO FORMATIVO DELL'APPRENDISTA, ASSICURANDONE LA TRACCIABILITÀ Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 10 |
REGIONE LOMBARDIA DELIBERAZIONE N° IX/3576 DEL 06/06/2012 I PERCORSI FORMATIVI PREVEDONO LA FREQUENZA DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INTERNA O ESTERNA ALL'AZIENDA, PER UN MONTE ORE NON INFERIORE A 400 ORE ANNUE TENUTO CONTO DELLA POSSIBILITÀ, NEL CASO DI APPRENDISTI DI ETÀ SUPERIORE AI 18 ANNI, DI RICONOSCERE CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO ALLA LUCE DELLE COMPETENZE POSSEDUTE FINO AD UN MASSIMO DEL 50% DEL MONTE ORE ANNUO |
Art 3. D.Lgs. 167/2011 APPRENDISTATO
PER LA QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE CIRCOLARE MIN. LAV. 21 GENNAIO 2013 N 5
LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO SI CONFIGURA NELL’IPOTESI IN CUI
❖ NON CONSENTA AL LAVORATORE DI SEGUIRE I PERCORSI FORMATIVI ESTERNI ALL’AZIENDA PREVISTI DALLA REGOLAMENTAZIONE REGIONALE
❖ E/O NON EFFETTUI QUELLA PARTE DI FORMAZIONE INTERNA EVENTUALMENTE PREVISTA DALLA STESSA REGOLAMENTAZ. REGIONALE.
Restano in capo al datore di lavoro gli eventuali adempimenti di carattere amministrativi previsti dalla Regione
ai fini del coinvolgimento dell’apprendista nei percorsi formativi.
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 11
IMPORTANTE CHE
I PERCORSI FORMATIVI ESTERNI ALL’AZIENDA, OLTRE AD ESSERE STATI DISCIPLINATI, SIANO STATI ANCHE DI FATTO “ATTIVATI”.
In assenza della loro attivazione il datore di lavoro non potrà essere ritenuto “esclusivamente” responsabile dell’obbligo formativo in questione, con la conseguente inapplicabilità della disposizione sanzionatoria di cui all’art.7, co.1 D.Lgs.n.167/2011.
ART.9 CO.3 D.L. n.76/2013 CONV. IN L. n.99/2013 MODIFICHE ALL’APPRENDISTATO | |
ALL'ARTICOLO 3 DEL D. LGS 167/2011 È AGGIUNTO | |
IL COMMA 2 BIS | |
“SUCCESSIVAMENTE AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA O | |
DIPLOMA PROFESSIONALE AI SENSI DEL D. LGS. 17 OTTOBRE | |
2005, n. 226, ALLO SCOPO DI CONSEGUIRE LA QUALIFICA | |
PROFESSIONALE AI FINI CONTRATTUALI, | |
È POSSIBILE LA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO IN | |
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI | |
MESTIERE; | |
IN TAL CASO LA DURATA MASSIMA COMPLESSIVA DEI DUE | |
PERIODI DI APPRENDISTATO NON PUÒ ECCEDERE QUELLA | |
INDIVIDUATA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI CUI AL | |
PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO ". | |
ENTRATA IN VIGORE IL 28 GIUGNO 2013 Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx | 12 |
ART. 9 CO 3 D.L. 76/2013 CONV. IN L. n. 99/2013 MODIFICHE ALL’APPRENDISTATO | |
CIRCOLARE MIN. LAV. 35 DEL 29 AGOSTO 2013 | |
SULLA DISCIPLINA DEL CUMULO | |
DELL’APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA | |
PROFESSIONALE CON UN PERCORSO | |
DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE | |
“Tale disposizione può trovare applicazione in relazione ai | |
contratti di apprendistato per la qualifica o diploma | |
professionale IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE | |
DEL D.L. ED IL CUI PERIODO FORMATIVO NON SIA ANCORA | |
SCADUTO ma esclusivamente nell’ipotesi IN CUI IL | |
CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO ABBIA INDIVIDUATO | |
“LA DURATA MASSIMA COMPLESSIVA DEI DUE PERIODI DI | |
APPRENDISTATO”. | |
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx | 00 |
XXXXXXXXXXXXX XX XXXX FORMAZIONE E RICERCA ART 5 D.LGS 167/2011 IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ, PUBBLICI E PRIVATI ⮚ PER ATTIVITÀ DI RICERCA ⮚ PER IL CONSEGUIMENTO DI UN TITOLO DI STUDIO DI LIVELLO SECONDARIO SUPERIORE ⮚ PER IL CONSEGUIMENTO DI TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI E DELLA ALTA FORMAZIONE, COMPRESI I DOTTORATI DI RICERCA, ⮚ PER LA SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE DI CUI ALL'ARTICOLO 69 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1999, N. 144, ⮚ PER IL PRATICANTATO PER L’ACCESSO ALLE PROFESSIONI ORDINISTICHE O PER ESPERIENZE PROFESSIONALI. ❑ I SOGGETTI DI ETÀ COMPRESA FRA 18 E 29 ANNI ❑ PER I SOGGETTI IN POSSESSO DI UNA QUALIFICA PROFESSIONALE, CONSEGUITA EX D.LGS.17/10/05 N.226, IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PUÒ ESSERE STIPULATO A PARTIRE DAL 17°ANNO DI ETÀ. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 14 |
Art 5. COMMA 2 D.Lgs. 167/2011 APPRENDISTATO
DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
DURATA FORMAZIONE E CONTRATTO STABILITA DA |
per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa,
PER I SOLI PROFILI CHE ATTENGONO ALLA FORMAZIONE
ALLE REGIONI IN ACCORDO CON
⮚ le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativ. più rappresentative sul piano nazionale,
⮚ le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 15
Art 5. COMMA 3 D.Lgs. 167/2011 APPRENDISTATO
DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
DURATA FORMAZIONE E CONTRATTO STABILITA DA
IN ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONI REGIONALI
L'ATTIVAZIONE DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE O RICERCA
È RIMESSA
AD APPOSITE CONVENZIONI STIPULATE
DAI SINGOLI DATORI DI LAVORO
CON LE UNIVERSITÀ,
GLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
E LE ISTITUZIONI FORMATIVE O DI RICERCA
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 16
Art 5. D.Lgs. 167/2011 APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA CIRCOLARE MIN. LAV. 21 GENNAIO 2013 N 5
17
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
PER LA FORMAZ. INTERNA
RISPETTO ALLA QUALE IL DATORE DI LAVORO RIMANE RESPONSABILE PER SUA INATTIVITÀ COME NEL APPRENDISTATO
DI MESTIERE
PER LA FORMAZ. ESTERNA
RISPETTO ALLA QUALE IL DATORE DI LAVORO RIMANE RESPONSABILE PER SUA INATTIVITÀ COME PER LE ALTRE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO
UNICO PARAMETRO DI RIFERIMENTO, AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE RESPONSABILITÀ DATORIALI,
LE CONVENZIONI
REGOLAMENTAZIONE E DURATA DEL PERIODO DI APPRENDISTATO RIMESSA ALLE REGIONI
Una volta disciplinati ed attivati i percorsi formativi,
il datore di lavoro non ponga in essere tutti quegli adempimenti di carattere amministrativo volti a consentire il corretto svolgimento del percorso formativo.
POSSIBILE ADOTTARE PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
PREVIA “DISPOSIZIONE” OVE POSSIBILE
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE ART 4 D.LGS. 167/2011 ❑ IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ, PUBBLICI O PRIVATI ❑ CONSEGUIMENTO DI UNA QUALIFICA PROFESSIONALE A FINI CONTRATTUALI ❑ I SOGGETTI DI ETÀ COMPRESA FRA 18 E 29 ANNI PER I SOGGETTI IN POSSESSO DI UNA QUALIFICA PROFESSIONALE, CONSEGUITA EX D.LGS. n.226/2005, IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PUÒ ESSERE STIPULATO A PARTIRE DAL 17 ANNO DI ETÀ. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 18 |
ART. 4 D.Lgs 167/2011 APRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DURATA FORMAZIONE E CONTRATTO STABILITA DA ACCORDI INTERCONFEDERALI E I CONTRATTI COLLETTIVI IN RAGIONE DELL’ETÀ DELL’APPRENDISTA E DEL TIPO DI QUALIFICAZIONE CONTRATTUALE DA CONSEGUIRE LA DURATA E LE MODALITÀ DI LA DURATA DEL CONTRATTO EROGAZ. DELLA FORMAZIONE CHE, PER LA SUA COMPONENTE PER L’ACQUISIZIONE DELLE FORMATIVA, NON PUÒ COMUNQUE COMPETENZE TECNICO- ESSERE SUPERIORE A TRE ANNI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE OVVERO CINQUE ANNI PER IN FUNZIONE DEI PROFILI I PROFILI PROFESSIONALI PROFESSIONALI STABILITI NEI CARATTERIZZANTI LA FIGURA SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE E DELL’ARTIGIANO INDIVIDUATI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DA CONT. COLL. DI RIFERIMENTO. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 19 |
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE REGOLAMENTAZIONE DELLA FORMAZIONE ART. 4 CO 3 SVOLTA SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA AZIENDA È INTEGRATA NEI LIMITI DELE RISORSE ANNUE DISPONIBILI, DALLA OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA FINANZIATA DALLE REGIONI, INTERNA O ESTERNA ALLA AZIENDA FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI PER UN MONTE COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 120 H PER LA DURATA DEL TRIENNIO E DISCIPLINATA DALLE REGIONI SENTITE LE PARTI SOCIALI E TENUTO CONTO DELL’ETÀ, DEL TITOLO DI STUDIO E DELLE COMPETENZE DELL’APPRENDISTA. CONTENUTI DELLA FORMAZIONE DI BASE /TRASVERSALE Sicurez.; Org. Az.; Qualità; Relazione/comun.; Diritto del lavoro. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 20 |
FORMAZIONE INTEGRATA DELLA REGIONE LOMBARDIA D.G.R. 25/01/2012 “STABILISCE STANDARD FORMATIVI” DURATA DELLA FORMAZIONE DI BASE TRASVERSALE PROPORZIONATA AL LIVELLO DI SCOLARITÀ / ETÀ: ⮚ 120 H APPRENDISTI CON LICENZA MEDIA ⮚ 80 H APPR. CON QUALIF. / DIPLOMA PROF.LE O DI ISTR. ⮚ 40 H APPRENDISTI CON LAUREA O TITOLI DI POST SEC. N.B.: per tutti impegno non inferiore a 40 h nel primo anno di contratto, le rimanenti da erogare nella 2^/3^ annualità. IN CASO DI CONTRATTI SUCCESSIVI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE STIPULATO CON DIVERSI DATORI DI LAVORO, I PERIODI DI FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALI SVOLTI SONO RICONOSCIUTI E SI SOMMANO AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DELLE 120 ORE MASSIME ANNUE Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 21 |
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE CIRCOLARE MIN. LAV. 21 GENNAIO 2013 N 5 LE RESPONSABILITÀ LEGATE AL CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI VANNO INQUADRATE DIVERSAMENTE A SECONDA CHE SI TRATTI DI FORMAZIONE DI FORMAZIONE DI TIPO TRASVERSALE PROFESSIONALIZZANTE DISCIPLINATA E GESTITA O DI MESTIERE DALLE REGIONI DISCIPLINATA DAI CCNL OPERANO LE INDICAZIONI RESPONSABILE SE NON EFFETTUA STABILITE IN RELAZIONE AL LA FORMAZIONE INTERNA IN CONTRATTO DI APPRENDISTATO TERMINI DI “QUANTITÀ”, CONTENUTI PER LA QUALIFICA O IL DIPLOMA E MODALITÀ PREVISTI DAL CCNL E DECLINATI NEL PIANO FORMATIVO PROFESSIONALE INDIVIDUALE. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 22 |
ACCERTAMENTO SUGLI OBBLIGHI FORMATIVI LA SANZIONE DELL’ART. 7,1 XXXXX, D.LGS.167/2001 SCATTA SE SI ACCERTA ⮚L’ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DEL DATOR. DI LAVORO ⮚LA GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE IDONEA AD IMPEDIRE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI CIRCOLARE MIN.LAV. n. 5/2013 MODALITÀ OPERATIVE PER EFFETTUARE GLI ACCERTAMENTI ✓ DISAMINA DEL CCNL E DEL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PER QUANTO ATTIENE ALL’ENUCLEAZIONE DELL’OBBLIGO FORMATIVO; ✓ DISAMINA DELLA DOCUMENTAZIONE CHE HA CERTIFICATO E CONVALIDATO LA FORMAZIONE SVOLTA; ✓DICHIARAZIONI ACQUISITE DALL’APPRENDISTA E DA QUANTI POSSONO CONFERMARE L’EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 23 |
ART. 2 CO 2 D.L. 76/2013 CONV. IN L.99/2013 MODIFICHE ALL’APPRENDISTATO LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME ADOTTERÀ ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2013 ‘LINEE GUIDA’ VOLTE A DISCIPLINARE LE ASSUNZIONI CON APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AL FINE DI GARANTIRE UNA DISCIPLINA MAGGIORMENTE UNIFORME SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA DI CUI ALL’ART.4 D.LGS 167/2011 IN QUESTE LINEE GUIDA POSSONO ESSERE INDIVIDUATE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEROGATORIE DEL D.LGS N.167/2011: A) IL P. F. I. È OBBLIGATORIO SOLTANTO PER L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE TECNICO – PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE; B) LA REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE AI FINI CONTRATTUALI È EFFETTUATA SU UN DOCUMENTO AVENTE I CONTENUTI MINIMI DEL MODELLO DI LIBRETTO FORMATIVO ( MODELLO MINISTERIALE DEL 2005 ) ; C) IN CASO DI IMPRESE MULTI LOCALIZZATE LA FORMAZIONE AVVIENE NEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA OVE L’IMPRESA HA LA SEDE LEGALE (PRINCIPIO GIÀ IN ART. 7 D.LGS.167/2011 CON UTILIZZO VERBO “POSSONO”). Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 24 |
ART. 2 CO 2 D.L. 76/2013 CONV. IN L.99/2013 MODIFICHE ALL’APPRENDISTATO TRASCORSO SENZA ALCUNA DECISIONE IL TERMINE DEL 30/9/2013 I PRINCIPI CONTENUTI NELLE LETTERE A), B) E C) TROVANO DIRETTA APPLICAZIONE RESTA FERMA LA POSSIBILITÀ DI UNA DIVERSA DISCIPLINA IN SEGUITO ALL’ADOZIONE
DELLE SUDDETTE DI DISPOSIZIONI DI SPECIE LINEE GUIDA DA PARTE DELLE SINGOLE REGIONI 25 Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx |
ART. 2 CO 2 D.L. 76/2013 CONV. IN L.99/2013 MODIFICHE ALL’APPRENDISTATO CIRCOLARE MIN. LAV. 35/2013 Rispetto ai citati rapporti di apprendistato rimane intatto l’obbligo di svolgimento della formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali DISCIPLINATA DALLE REGIONI. …. PER LE IMPRESE MULTI LOCALIZZATE, va osservata la disciplina “della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale”, disciplina che evidentemente non può che identificarsi in quella concernente l’offerta formativa pubblica. ⮚A tal proposito, attese le finalità di semplificazione della disposizione, va chiarito che il richiamo ad un’unica disciplina per l’acquisizione di competenze di base e trasversali va principalmente riferito a quelli che sono i contenuti e la durata della stessa formazione. ⮚La disposizione va infatti applicata compatibilmente con l’offerta formativa pubblica della Regione dove l’apprendista svolge la propria attività, senza che ciò comporti pertanto un obbligo di frequenza di corsi extra-Regione e quindi maggiori oneri per le imprese. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 26 |
ART. 2 CO 2 D.L. 76/2013 CONV. IN L.99/2013 MODIFICHE ALL’APPRENDISTATO CIRCOLARE MIN. LAV. 35/2013 CON RIFERIMENTO ALL’ ELABORAZIONE PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI) ⮚ è obbligatoria limitatamente alla “formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche” e quindi alla formazione disciplinata dalla contrattazione collettiva ⮚ e che lo stesso Piano Formativo costituisce il principale riferimento ai fini della valutazione della correttezza degli adempimenti in capo al datore di lavoro IL PERSONALE ISPETTIVO FOCALIZZERÀ IN VIA ASSOLUTAMENTE PRIORITARIA LA PROPRIA ATTENZIONE SUL RISPETTO DEL PIANO, ADOTTANDO EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISPOSITIVI O SANZIONATORI Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 27 |
ART. 2 CO 2 D.L. 76/2013 CONV. IN L.99/2013 MODIFICHE ALL’APPRENDISTATO CIRCOLARE MIN. LAV. 35/2013 CON RIFERIMENTO ALLA REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE deve riportare i “contenuti minimi” già individuati con il D.M. 10 ottobre 2005 ossia quei contenuti che, nell’ambito del Libretto Formativo del Cittadino, fanno evidentemente riferimento alle “Competenze acquisite in percorsi di apprendimento” (sezione 2) oltre, evidentemente, alle “informazioni personali” del lavoratore (nome e cognome, codice fiscale ecc.). Resta evidentemente salva, anche per i contratti di apprendistato in questione, l’eventuale utilizzo della diversa modulistica adottata dal contratto collettivo applicato. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 28 |
ART. 2 D.LGS.167/2011 T.U. APPRENDISTATO DISCIPLINA GENERALE RIMESSA A ACCORDI INTERCONFEDERALI Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 29 |
ART. 2 D.LGS.167/2011 T.U. APPRENDISTATO CONTRATTI CHE PERMETTONO CONTRATTI CHE PERMETTONO ASSUNZIONE CON IL SOLO APPREN. ASSUNZIONE CON LE TRE “PROFESSIONALIZZANTE” TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO ❑ Cooperative sociali; ⮚Studi professionali; ❑ Enti di formazione professionale; ❑ Legno industria; ⮚Terziario Distribuzione e Servizi ❑ Agenzie di Somministrazione; Confcommercio; ❑ Calzature industria; ⮚Terziario Distribuzione e Servizi ❑ ACCORDO INTERCONFEDERALE COOPERATIVE; ❑ ACCORDO INTERCONFEDERALE CONFINDUSTRIA; Confesercenti; ❑ ACCORDO INTERCONFEDERALE CONFAPI; ⮚Turismo e Pubblici Esercizi ❑ Accordo Settore trasporto (compresa Fita Cna); ❑ Alimentazione Confindustria; Confcommercio; ❑ ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO; ⮚Gomma plastica industria; ❑ Agenzie marittime raccomandatarie, Agenzie aeree e ⮚Turismo e Pubblici Esercizi Mediatori marittimi; ❑ Centri Elaborazione Dati; Confesercenti; ❑ ACCORDO CONFSERVIZI; ⮚Panificazione Confesercenti; ❑ Igiene ambientale; ❑ Farmacie private; ⮚Distribuzione cooperativa; ❑ Agenzie di Assicurazione Unapass; ⮚Turismo Confindustria; ❑ Contoterzismo in agricoltura; ⮚Ceramica industria; ❑ Accordo settore agricolo; ❑ Autoscuole; ⮚Imprese ortofrutticole all’ingrosso; ❑ Pulizia industria; ⮚ Agenzie immobiliari; ❑ Carta e cartotecnica industria; ⮚ Portieri ❑ Metalmeccanica industria; ❑ Cooperative alimentari; ❑ Servizi postali in appalto Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 30 |
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO STIPULATI A LIVELLO “NAZIONALE” DA ASSOCIAZIONI DEI DATORI E PRESTATORI DI LAVORO COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE |
NEL RISPETTO DEI PRINCIPI FISSATI DAL T.U. |
INTERPELLO N. 4 / 2013 DEL 5 FEBBRAIO 2013
31
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
… Ai fini dell’applicazione dell’istituto in esame si ricorda anzitutto che il X.Xxx.
n. 167/2011 prevede un necessario intervento della contrattazione collettiva la cui disciplina, anche in assenza di “offerta formativa pubblica”, è comunque sufficiente per attivare contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere. Del resto la “centralità” dell’intervento delle parti sociali è ribadita sia nell’art. 2 del D.Lgs. n. 167/2011, che indica i principi cui le stesse parti sociali devono attenersi nel disciplinare la materia, sia nell’art. 4 dello stesso Decreto, più specificatamente dedicato al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
Ciò premesso, al fine di non ostacolare il ricorso all’istituto, in assenza di un contratto collettivo proprio del settore di appartenenza o nel caso in cui il datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non abbia disciplinato l’apprendistato, si ritiene possibile che possa far riferimento ad una REGOLAMENTAZIONE CONTRATTUALE DI SETTORE AFFINE per
individuare sia i profili normativi che economici dell’istituto.
AZIENDA CHE “NON APPLICA UN CCNL, BENSÌ UN CONTRATTO INDIVIDUALE PLURIMO E, NEL SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA STESSA MANCA, ALTRESÌ, UN
ACCORDO INTERCONFEDERALE CHE REGOLAMENTI LA MATERIA”.
PRINCIPI FISSATI DALL’ART. 2 D. LGS. 167/2011 |
a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto; a bis) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a 6 mesi, salvo per le attività stagionali (ART 1 CO 16 L.92/2012); b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; d) presenza di un tutore o referente aziendale; |
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 32 |
ART 2 LETT A) FORMA SCRITTA LA MANCANZA DELLA FORMA SCRITTA NON DETERMINA UNA IMMEDIATA CONVERSIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO CIRC. MIN LAV N. 29/2011 IN QUESTA IPOTESI IL PERSONALE ISPETTIVO DEVE UTILIZZARE LA “PROCEDURA DI DIFFIDA OBBLIGATORIA” PRIMA DI POTER APPLICARE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA €.100 A €. 600 CHE, IN CASO DI RECIDIVA, VARIA DA €.300 A €.1500 TALE PROCEDURA DEVE ESSERE SEGUITA: ⮚ IN CASO DI TOTALE ASSENZA DELLA FORMA SCRITTA; ⮚ NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO INDIVIDUALE ABBIA CONTENUTI DIVERSI DA QUELLI OBBLIGATORIAMENTE STABILITI DALLA CONTRATT. XXXXXXX.; ⮚ IN CASO DI FORMALIZZAZIONE PER ISCRITTO DEL CONTRATTO SUCCESSIVA ALL’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO IN UN NORMALE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO È RIMESSA ALLA VOLONTÀ DEL LAVORATORE DI ATTIVARE UN GIUDIZIO Se, oltre a mancare la forma scritta, il datore di lavoro non ha effettuato la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego, IL RAPPORTO SI CONSIDERA ‘‘ IN XXXX ’’ Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 33 |
ART 2 LETT A BIS) DURATA LA DURATA DELL’ APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE È DEFINITA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL RISPETTO DEI PRINCIPI FISSATI DAL T.U. NOTA MIN. LAV. 13 LUGLIO 2012 LA DURATA DEL CONTRATTO DI APPREND. COINCIDE, IN VIA GENERALE, CON LA DURATA DELLA FORMAZIONE «per tutte e tre le tipologie dell’apprendistato laddove gli obiettivi formativi vengano raggiunti prima dei termini fissati dal contratto, venendo meno con la formazione una componente causale e sostanziale dell’istituto, l’apprendistato si intende portato a buon fine e da quel momento decorrono per l’apprendista e per l’azienda i termini di preavviso per il recesso o per la prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro» ART. 3 CO 2 ACCORDO TERZIARIO CONFCOMMERCIO 24/3/2012 “IL PERIODO DI FORMAZIONE DOVRÀ TERMINARE DI NORMA 30 GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO” NORMA SUPERATA DA CIRCOLARE CONFCOMMERCIO N. 43/2012 “in attesa della sottoscrizione di un accordo di armonizzazione che recepisca la disciplina legislativa vigente in relazione ai termini di durata dell’apprendistato e della formazione si applicherà la norma di legge attualmente in vigore (art. 2, c. 1, lett. m), X.Xxx. n. 167/2011), in sostituzione di quanto attualmente previsto dall’art. 3, c. 2 dell’acc. di riordino dell’appr. per il settore Terziario del 24/3/ 2012”. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 34 |
APPRENDISTATO STAGIONALE POSSIBILITÀ PREVISTA SOLAMENTE PER APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 4, CO 5, DEL D.LGS. N. 167/2011 INTRODUCE UNA PARTICOLARE DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DA SVOLGERSI “IN CICLI STAGIONALI” PER I DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITÀ IN CICLI STAGIONALI I CONTR. COLL. STIPULATI A LIVELLO NAZIONALE DA ASSOCIAZIONI DEI DATORI E PRESTATORI DI LAVORO COMPARAT. PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE POSSONO PREVEDERE SPECIFICHE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO, ANCHE A TEMPO DETERMINATO Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 35 |
APPRENDISTATO STAGIONALE LA DURATA DELLA FORMAZIONE È FISSATA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN FUNZIONE DELL’ETÀ DELL’APPRENDISTA E DELLA QUALIFICAZIONE DA CONSEGUIRE AL TERMINE DEL PERIODO DI APPRENDISTATO. LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PUÒ RIDURRE LA FORMAZIONE IN CASO DI APPRENDISTATO STAGIONALE, RIPROPORZIONANDO LA DURATA DELLA STESSA ALLA DURATA DEI SINGOLI RAPPORTI DI APPRENDISTATO ANNUALI, NEL RISPETTO DELLE REGOLE EX T.U. APPRENDISTATO. ART. 15 ACCORDO 17/4/2012 NEL SETTORE TURISMO Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 36 |
INTERPELLO N. 34 DEL 19 OTTOBRE 2012 DURATA FORMAZIONE E PREVISIONI COLLETTIVE …. appare evidente che alle parti sociali è sì affidata l’individuazione, tra l’altro, della “durata della formazione” ma ciò esclusivamente in funzione della “età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire”. In altri termini è possibile prevedere che la durata standard del monte ore formativo sia ridotta, ad es, se il lavoratore abbia 29 anziché 18 anni o qualora abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato. Non appare invece in linea, né con le disposizioni del D.Lgs 167/2011, né con i principi costituzionali di parità di trattamento, né con quelli comunitari sulla libera concorrenza prevedere una riduzione del monte ore di formazione esclusivamente basandosi su elementi del tutto estranei alla età dell’apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale. Le riduzioni previste dalla contr. coll. in funzione della semplice “validazione” del PFI da parte dell’ente bilaterale o alla adesione allo stesso ente non possono pertanto ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico. In tali ipotesi, il pers. ispettivo potrà correttamente impartire il provvedimento di disposizione ex art.7 D.Lgs167/2011 qualora ne ricorrano tutte le condizioni, ordinando una integrazione del PFI e della formazione non effettuata". |
INTERPELLO N. 5 DEL 5 FEBBRAIO 2013 APPRENDISTATO STAGIONALE – OBBLIGHI DI STABILIZZAZIONE “…tenendo conto della evidente incompatibilità di tale disciplina con le previsioni di ordine generale sulla “stabilizzazione” degli apprendisti, si ritiene che le stesse non possano ritenersi applicabili anche nell’ambito delle attività stagionali. In tal caso, ai lavoratori apprendisti potranno invece trovare applicazione le discipline contrat. che assegnano eventuali diritti di precedenza ai fini di nuove assunzioni per lo svolgimento delle attività stagionali presso il medesimo datore di lavoro.”. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 38 |
PRINCIPI FISSATI DALL’ART. 2 D. LGS. 167/2011 |
e) possibilità, anche con il concorso delle regioni, di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'art.118 L. n. 388/2000 e all'art. 12 D.Lgs. 276/2003 e successive modificazioni; f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi anche nei percorsi di istruzione degli adulti; g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita acquisite nel libretto formativo del cittadino di cui all’art 0, xx 0, xxxx. x), xxx X. Xxx. x. 000; |
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 39 |
PRINCIPI FISSATI DALL’ART. 2 D. LGS. 167/2011 h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando i limiti previsti dal comma 3 dell’art.2 ; l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 40 |
ART.2 LETT H SOSPENSIONE E PROROGA DELLA DURATA PER I CONTRATTI STIPULATI AI SENSI DEL D.LGS 276/2003 INTERPELLO N. 34 / 2010 ⮚ IN ASSENZA DI UNA SPECIFICA DISCIPLINA CONTRATTUALE DEVE TROVARE APPLICAZIONE IL GENERALE PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ IN VIRTÙ DEL QUALE, LE INTERRUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO INFERIORI AL MESE DEVONO ESSERE CONSIDERATE ININFLUENTI RISPETTO AL COMPUTO DELL’APPRENDISTATO, IN QUANTO NON PREGIUDIZIEVOLI DELL’ADDESTRAMENTO. ⮚ NEI CASI DISCIPLINATI DAL CONTR. COLL . DI QUALSIASI LIV. APPLICATO DALLA SINGOLA IMPRESA, NELLE IPOTESI DI ASSENZE PARI O SUPERIORI AL MESE, ANCHE COME SOMMATORIA DI BREVI PERIODI, IL RAPPORTO DEVE INVECE CONSIDERARSI PROROGATO, PER I MEDESIMI PERIODI. ⮚ IN MANCANZA DI UNA DISCIPLINA CONTRATTUALE APPLICABILE, L’IMPRESA DEVE VALUTARE IL SINGOLO CASO CONCRETO SULLA BASE DELL’EFFETTIVA INCIDENZA DELL’ASSENZA SULLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FORMATIVO. QUALORA L’ASSENZA NON COMPROMETTA IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO FORMATIVO, COSÌ COME EVIDENZIATO NEL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE, IL DATORE DI LAVORO POTRÀ ANCHE DECIDERE DI NON PROROGARE IL RAPPORTO DI APPRENDISTATO Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 41 |
ART.2 LETT H SOSPENSIONE E PROROGA DELLA DURATA PER I CONTRATTI STIPULATI AI SENSI DEL D.LGS 167/2011
CCNL DI CATEGORIA CCNL DI CATEGORIA CCNL DI CATEGORIA O ACCOR. INTERCONF. O ACCOR.INTERCONF. O ACCOR. INTERC. DISCIPLINANO IN MODO NON DISCIPLINANO LE IPOTESI NON STABILISCONO DETTAGLIATO QUALI IPOTESI CHE POSSONO RIENTARE NELLA NULLA DI SOSPENSIONE LEGITTIMANO DEFINIZIONE DI “ALTRA CAUSA” SULLE IPOTESI LA PROROGA DEL CONTRATTO, IN BASE A QUANTO PREVISTO DI SOSPENSIONE DAL TESTO UNICO IN QUESTA IPOTESI A) OLTRE ALLA SOSPENSIONE IN QUESTA IPOTESI IN QUESTA IPOTESI PER MALATTIA, INFORTUNIO E VIGE PRINCIPIO DI A) LA PROROGA DEL CONTRAT. MATERNITÀ , OCCORRE EFFETTIVITÀ È AMMESSA NELLE SOLE IDENTIFICARE QUALI EVENTI FATTISPECIE INDIVIDUATE POSSANO RIENTRARE NELLA DALLA CONTRATT. COLLET.; DEFINIZIONE DI «ALTRA CAUSA» B) LA CONTRAT. COLLETTIVA B) LA CONTRAT. COLLETTIVA DISCIPLINA LA DURATA DELLA DISCIPLINA LA DURATA DELLA SOSPENSIONE CHE DA SOSPENSIONE CHE DA TITOLO ALLA PROROGA TITOLO ALLA PROROGA IN CASO DI SOSPENSIONE PER CONGEDO DI MATERNITÀ O PARENTALE, LA PROROGA OPERA IN OGNI CASO, INDIPENDENTEMENTE DALL’INTERVENTO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E A PRESCINDERE DALLA DURATA. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 42 |
ART.2 LETT. L) RECESSO DALL’APPRENDISTATO VIETATO RECEDERE DAL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PRIMA DEL TERMINE, IN ASSENZA DI UNA GIUSTA CAUSA O DI UN GIUSTIFICATO MOTIVO DIVIETO DI RECESSO STABILITO PER ENTRAMBE LE PARTI PROBLEMA DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE RELATIVO AL DIVIETO DI RECESSO DA PARTE DEL LAVORATORE FATTIBILITÀ DI UNA CLAUSOLA DI DURATA MINIMA GARANTITA Salvo ricorra una causa di gravità tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto ex art. 2119 c.c. le parti non possono recedere dal contratto di apprendistato per un ulteriore periodo pari a --- mesi, La violazione di questo impegno obbliga la parte recedente a riconoscere all’altra una somma corrispondente all’ammontare delle retribuzioni mensili lorde dovute per il periodo compreso tra il recesso e la scadenza del periodo di irrecedibilità convenuto. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 43 |
PRINCIPI FISSATI DALL’ART. 2 D. LGS. 167/2011 m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del cod.civ.; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato . (INTEGRAZIONE FATTA DALLA L. 92/2012) Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 44 |
ACCORDO 24 MARZO 2012 DI XXXXXXXX COMPLESSIVO DELLA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE TERZIARIO, DISTRIBUZIONE, SERVIZI ACCORDO 18 APRILE 2012 CONFINDUSTRIA … stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato. Pertanto, al termine del contratto individuale di apprendistato, le parti potranno recedere dando un preavviso, ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, di 15 giorni; a tal fine il preavviso dovrà decorrere dalla data indicata quale termine del contratto medesimo. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 45 |
ESEMPI DI COMUNICAZIONE DI DISDETTA PER I CONTRATTI STIPULATI AI SENSI DEL D.LGS 276/2003 “Egr. sig./gent.le sig.ra Località, data In relazione al rapporto di apprendistato con Lei instaurato in data …/…/… Le ricordiamo che il medesimo, come concordato all’atto dell’assunzione, scadrà in data …/…/… al termine del percorso formativo da Lei svolto. La presente è da intendersi quale comunicazione di disdetta ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 25 del 19/1/1955 PER I CONTRATTI STIPULATI AI SENSI DEL D.LGS 167/2011 “Egr. sig./gent.le sig.ra Località, data In relazione al rapporto di apprendistato con Lei instaurato in data …/…/… ai sensi dell’art. 2 lett. m), D.Lgs. n. 167/2011 Le comunichiamo la disdetta del rapporto di apprendista. Pertanto, ai sensi dell’art.2118 x.x.xx suddetto rapporto si intenderà risolto a tutti gli effetti trascorso il periodo di preavviso contrattualmente dovuto. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 46 |
ART. 3 – DISCIPLINA GENERALE …. le parti concordano che il periodo di formazione dovrà terminare di norma 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato. …. alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, ai sensi dell’art. 2, lett. m), D.Lgs. n. 167/2011, a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione. |
Sulla possibilità di recedere dal rapporto di apprendistato,ex art. 2, co 1 lett. m),D.Lgs.n.167/2011, nel caso in cui l’apprendista si trovi in una delle ipotesi previste dall’art.35 D.Lgs.n.198/2006 e dell’art.54 D.Lgs.n. 151/2001 (divieto di licenziamento per causa di matrimonio o maternità) “ovvero in un periodo di assenza temporanea per una delle cause previste e tutelate dall’ordinamento generale (malattia,infortunio, congedo parentale,ect) |
…..eventuali cause di nullità del licenziamento (ad es. a causa del matrimonio, a causa dello stato di gravidanza ecc.) trovano evidentemente applicazione anche con riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di apprendistato. Anche per essi valgono inoltre le disposizioni limitatrici del licenziamento in costanza di malattia e infortunio. Ciò tuttavia non toglie che, al termine dei periodi di divieto, il datore di lavoro possa legittimamente esercitare il diritto di recesso ex art. 2, co1 lett. m),X.Xxx.167/2011. In tal caso il periodo di preavviso di cui all’art.2118 c.c. – richiesto dal citato art. 2, co 1 lett. m) e decorso il quale il rapporto potrà ritenersi risolto – non potrà che decorrere, se non dal termine del periodo di formazione, dal termine dei periodi di divieto di licenziamento sopra indicati. |
NUMERO COMPLESSIVO DEGLI APPRENDISTI - ART. 2 CO 3 T.U. IL NUMERO COMPLESSIVO DI APPRENDISTI CHE PUÒ ASSUMERE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE PER IL TRAMITE DELLE AGENZIE DI SOMMINASTRAZ. DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 20 D.LGS 276/2003 NON PUÒ SUPERARE IL RAPPORTO DI 3 A 2 RISPETTO ALLE MAESTRANZE SPECIALIZZATE E QUALIFICATE IN SERVIZIO PRESSO LO STESSO DATORE DI LAVORO SE OCCUPANO UN NUMERO DI LAVORATORI INFERIORE A 10 UNITÀ IL RAPPORTO NON PUÒ SUPERARE IL 100 PER CENTO IL DATORE DI LAVORO CHE NON ABBIA ALLE PROPRIE DIPENDENZE LAVORATORI QUALIFICATI O SPECIALIZZATI, O CHE COMUNQUE NE ABBIA IN NUMERO INFERIORE A TRE, PUÒ ASSUMERE APPRENDISTI IN NUMERO NON SUPERIORE A TRE TALI LIMITI NON SI APPLICANO ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER LE QUALI ART. 4 L. n.443/1985 ❑ Per impresa che non lavora in serie NON PIÙ DI 9 (ELEVABILE A 13) ❑ Per impresa che lavora in serie con lavor. non automatizz. NON PIÙ DI 5 ❑ Per imprese di costruzioni edili NON PIÙ DI 5 (ELEVABILE A 9) Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 48 |
INTERPELLO N. 16 DEL 14 LUGLIO 2012
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
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ART. 1, CO 16 L.92/2012 APPRENDISTATO INTRODUCE ALL’ART. 2 COMMA 3 D.LGS.167/2011 “È IN OGNI CASO ESCLUSA LA POSSIBILITÀ DI ASSUMERE IN SOMMINISTRAZIONE APPRENDISTI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL’ART. 20, CO 4, DEL D.LGS 276/2003” NE SEGUE POSSIBILITÀ DELL’APPRENDISTATO IN COMBINAZIONE SOLO CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI CUI ALL’ART. 20, CO 3, DEL D.LGS 276/2003 (C.D. CON LO STAFF – LEASING) ART. 46 BIS LETT.B L.N.134/2012 “Decreto Sviluppo” POSSIBILITÀ DI USARE LO STAFF-LEASING “IN TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI” NEI CASI IN CUI L’AGENZIA IMPIEGA UN APPRENDISTA PER DARE ESECUZIONE ALL’INCARICO” Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 49 |
LIMITI NUMERICI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE APPRENDISTA CIRCOLARE MIN. LAV. 5 DEL 21 GENNAIO 2013 NELLE MAESTRANZE QUALIFICATE E SPECIALIZZATE SI COMPUTANO I LAVORATORI COMUNQUE RIENTRANTI NELLA MEDESIMA REALTÀ IMPRENDITORIALE, ANCHE SE OPERANTI IN UNITÀ PRODUTTIVE O SEDI DIVERSE DA QUELLE IN CUI OPERA L’APPRENDISTA. APPARE ALTRESÌ CORRETTO CONSIDERARE QUALI “MAESTRANZE SPECIALIZZATE E QUALIFICATE”, AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEI LIMITI NUMERICI, ANCHE I SOCI O I COADIUVANTI FAMILIARI CHE PRESTANO ATTIVITÀ LAVORATIVA CON CARATTERE DI CONTINUITÀ E ABITUALITÀ, SEMPRECHÉ SIANO IN POSSESSO DI ADEGUATE COMPETENZE ⮚ abbia i requisiti richiesti per rivestire la qualità di tutor o referente aziendale; ⮚ sia in possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di precedente rapporto di lav. xxxxxx.xx applicazione di un contratto collettivo Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 50 |
LIMITI NUMERICI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE APPRENDISTA
CIRCOLARE MIN. LAV. 5 DEL 21 GENNAIO 2013
QUALORA IL PERSONALE ISPETTIVO RISCONTRI UNA VIOLAZIONE DEI CITATI LIMITI NUMERICI PROVVEDERÀ A RICONDURRE LE ASSUNZIONI EFFETTUATE IN VIOLAZIONE DEGLI STESSI LIMITI
A DEI “NORMALI” RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO
LA “TRASFORMAZIONE” DEI RAPPORTI DARÀ LUOGO
⮚ AD AZIONI DI RECUPERO CONTRIBUTIVO
⮚ ALLA IMPOSSIBILITÀ, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DI RECEDERE DAL RAPPORTO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO AL TERMINE DEL PERIODO FORMATIVO AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1 LETT. L), DEL D.LGS. N. 167/2011,
⮚FERMA RESTANDO L’APPLICAZIONE DELLE “CONSUETE” SANZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.
L’eventuale violazione di limiti numerici introdotti dalla contrattazione collettiva ma che non si concretizzino nella violazione dei limiti legali, non potrà avere effetti sul piano pubblicistico, dando luogo ad una “trasformazione” dei relativi rapporti di lavoro.
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 51
CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE - ART. 2 CO 3 BIS T.U ASSUNZIONE DI NUOVI APPRENDISTI È SUBORDINATA ALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AL TERMINE DEL PERIODO DI APPRENDISTATO, NEI TRENTASEI MESI PRECEDENTI LA NUOVA ASSUNZIONE, DI ALMENO IL 50% DEGLI APPRENDISTI DIPENDENTI DALLO STESSO DATORE DI LAVORO. DAL COMPUTO DELLA PREDETTA PERCENTUALE SONO ESCLUSI I RAPPORTI CESSATI PER RECESSO DURANTE IL PERIODO DI PROVA, PER DIMISSIONI O PER LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA. ART. 1, CO 19 L.92/2012 PER UN PERIODO DI TRE ANNI DECORRENTE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, (18 LUGLIO 2012 ) LA PERCENTUALE È FISSATA NELLA MISURA DEL 30% A far data dal 18/7/2012 e in relazione alle nuove assunzioni di apprendisti occorre verificare se il numero dei rapporti “trasformati” nel corso dei 36 mesi precedenti tale assunzione sia almeno pari al 30% dei rapporti avviati nello stesso periodo. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 52 |
CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE ART. 2 CO 3 BIS T.U QUALORA NON SIA RISPETTATA LA PREDETTA PERCENTUALE, È CONSENTITA L’ASSUNZIONE ❑ DI UN ULTERIORE APPRENDISTA RISPETTO A QUELLI GIÀ CONFERMATI, OVVERO ❑ DI UN APPRENDISTA IN CASO DI TOTALE MANCATA CONFERMA DEGLI APPRENDISTI PREGRESSI. GLI APPRENDISTI ASSUNTI IN VIOLAZIONE DEI LIMITI DI CUI AL PRESENTE COMMA SONO CONSIDERATI LAVORATORI SUBORDINATI A TEMPO INDETERMINATO, AL DI FUORI DELLE PREVISIONI DEL PRESENTE DECRETO, SIN DALLA DATA DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. ART. 2 CO 3 TER T.U LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 3 BIS NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO ALLE LORO DIPENDENZE UN NUMERO DI LAVORATORI INFERIORE A 10 UNITÀ Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 53 |
LA “STABILIZZAZIONE” CIRCOLARE MIN.LAV. n. 18/2012 LA CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE LEGALE OPERA CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI DATORI DI RIFERIMENTO CHE OCCUPANO ALMENO 10 DIPENDENTI SI RINVIA ALLA CIRCOLARE INPS N. 22/2007 ⮚Il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale, È QUELLO DI COSTITUZIONE DEI SINGOLI RAPPORTI DI APPRENDISTATO. PER IL CALCOLO DEL NUMERO DEI DIPENDENTI RILEVANO I LAVORATORI IN POSSESSO DI QUALUNQUE QUALIFICA, INCLUSI: ❑ DIRIGENTI E LAVORATORI A DOMICILIO; ❑ LAVORATORI PART-TIME E INTERMITTENTI IN PROPORZIONE ALLE ORE DI LAVORO EFFETTIVO; NON RILEVANO AI FINI DI DETTO COMPUTO ✓GLI ALTRI APPRENDISTI; ✓I LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO D’INSERIMENTO / REINSERIMENTO; ✓I LAVORATORI SOMMINISTRATI CON RIGUARDO ALL’ORGANICO DELL’UTILIZZATORE; ✓I LAVORATORI ASSENTI, SE IN LORO SOSTITUZIONE È STATO ASSUNTO UN ALTRO LAVORATORE CHE RIENTRA NEL COMPUTO DELL’ORGANICO AZIENDALE. LA CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE CONTRATTUALE NON SUBISCE , SE PREVISTA, ALCUNA LIMITAZIONE IN FUNZIONE DELL’ORGANICO AZIENDALE Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 54 |
LA “STABILIZZAZIONE” CIRCOLARE MIN.LAV. n. 18/2012 IPOTESI PREVISTE IN RELAZIONE A PERCENTUALE DI STABILIZZAZIONE DATORE DI LAVORO DATORE DI LAVORO DATORE DI LAVORO HA STABILIZZATO HA STABILIZZATO NON HA NEI 36 MESI NEI 36 MESI STABILIZZATO PRECEDENTI PRECEDENTI NEI 36 MESI 4 APPRENDISTI SU 8 2 APPRENDISTI SU 8 PRECEDENTI NESSUNA POSSIBILITÀ DI NESSUN LIMITAZIONE ASSUMERE APPRENDISTA ALL’ASSUNZIONE 3 APPRENDISTI POSSIBILITÀ DI FERMO RESTANDO (QUELLI CONFERMATI + 1) ASSUMERE RISPETTO LIMITE FERMO RESTANDO 1 APPRENDISTA EX ART.2 CO 3 T.U RISPETTO LIMITE FERMO RESTANDO EX ART.2 CO 3 T.U RISPETTO LIMITE EX ART. 2 CO 3 T.U GLI APPRENDISTI ASSUNTI IN VIOLAZIONE DEI LIMITI SI CONSIDERANO LAVORATORI SUBORDIN. A TEMPO INDETERMINATO Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 55 |
LA “STABILIZZAZIONE” CIRC. MIN. LAV. N. 18/2012 LA STABILIZZAZIONE LEGALE VA COORDINATA CON QUELLA DI ANALOGO TENORE EVENTUALMENTE INTRODOTTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA EX ART. 2 CO1 LETT.I T.U. SE NON OPERA LA STABILIZZAZIONE LEGALE DEVE ESSERE RISPETTATO IL LIMITE CONTRATTUALE QUALORA SIA PREVISTO IL SUPERAMENTO DETERMINA LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO IN UN NORMALE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO SE SONO PRESENTI ENTRAMBE LE CLAUSOLE DI STABILIZZAZIONE SOLAMENTE IL SUPERAMENTO DEL LIMITE LEGALE PRODUCE EFFETTI SUL PIANO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DETERMINANDO LA SANZIONE DELLA TRASFORMAZIONE Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 56 |
“ONERI DI STABILIZZAZIONE” CIRC. MIN.LAV. N. 5/2013 LA FORMULAZIONE NORMATIVA INTRODUCE ONERI DI STABILIZZAZIONE AL FINE DI PROCEDERE ALLA “ASSUNZIONE DI NUOVI APPRENDISTI”, PRESUPPONENDO CHE IL DATORE DI LAVORO ABBIA ATTIVATO, IN PASSATO, CONTRATTI DI APPRENDISTATO. IL DATORE DI LAVORO CHE NON ABBIA STABILIZZATO ALCUN LAVORATORE O PERCHÉ PRIVO DI PERSONALE APPRENDISTA O PERCHÉ, NEL PERIODO CONSIDERATO, NON SIA VENUTO A “SCADENZA” NESSUN APPRENDISTATO, NON È SOGGETTO A PARTICOLARI LIMITAZIONI IN ORDINE A NUOVE ASSUNZIONI, FERME RESTANDO QUELLE DI CARATTERE NUMERICO Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 57 |
DISCONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI CIRCOLARE MIN.LAV. n. 5/2013 IN TUTTE LE IPOTESI IN CUI IL RAPPORTO DI APPRENDISTATO VENGA “DISCONOSCIUTO”, ⮚PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CARATTERE FORMATIVO, ⮚PER ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO STESSO (AD ES. VIOLAZIONE LIMITI NUMERICI, VIOLAZIONE DEGLI ONERI DI STABILIZZAZIONE, ASSENZA REQUISITI ANAGRAFICI ECC.), IL LAVORATORE È CONSIDERATO UN “NORMALE” LAVORATORE SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO. In tale ipotesi vengono meno anche i benefici di carattere “normativo” già concessi in relazione al rapporto di apprendistato tra i quali, oltre al “non computo” del lavoratore nell’organico aziendale (art.7,co3, D.Lgs.n.167/2011), anche il “sottoinquadramento” dello stesso o la “percentualizzazione” della retribuzione. Per quanto attiene ai profili retributivi, il personale ispettivo provvederà ad adottare il provvedimento di DIFFIDA ACCERTATIVA ex art.12 D.Lgs 124/04 in relazione al “differenziale” derivante dal diverso inquadramento contrattuale del lavoratore- Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 58 |
APPRENDISTATO E PREGRESSE ESPERIENZE LAVORATIVE CIRCOLARE MIN.LAV. n. 5/2013 LA “QUALIFICAZIONE” NON DEVE ESSERE GIÀ POSSEDUTA ALL’ATTO DELL’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO ⮚un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, NON PREGIUDICA LA POSSIBILITÀ DI INSTAURARE UN SUCCESSIVO RAPPORTO FORMATIVO. ⮚in mancanza di esplicite previsioni normative o contrattuali si ritiene possibile richiamare i principi già espressi con risposta ad interpello n. 8/2007. ⮚occorre valutare se nell’ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore ⮚rileva anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 59 |
T.U. DELL’APPRENDISTATO ART. 2 CO 2 PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE OBBLIGATORIA SI ESTENDE A) ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI; B) ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE; C) ASSICURAZIONE CONTRO L'INVALIDITÀ E VECCHIAIA; D) MATERNITÀ; E) ASSEGNO FAMILIARE ART. 2 CO 36 L.92/2012 A DECORRERE DAL 1º GENNAIO 2013 HANNO DIRITTO ASPI (ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO) FINANZIATA DA DATORE CON CONTRIBUZIONE 1,61% Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 60 |
LA CONTRIBUZIONE PREVISTA PER APPRENDISTATO ART. 7 COMMA 9 T.U. IN ATTESA DELLA RIFORMA DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE, RESTANO FERMI GLI ATTUALI SISTEMI DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELL'APPRENDISTATO. ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO AZIENDA FINO A 9 DIPENDENTI CON OLTRE 9 DIPENDENTI DAL 1° AL 12° MESE CONTRATTO 1,5% 10% DAL 13° AL 24° MESE CONTRATTO 3% OLTRE IL 24° MESE 10% ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO APPRENDISTA 5,84% ART. 7 COMMA 9 T.U. I BENEFICI CONTRIBUTIVI IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE SONO MANTENUTI PER UN ANNO DALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AL TERMINE DEL PERIODO DI FORMAZIONE ART. 7 COMMA 3 T.U. FATTE SALVE SPECIFICHE PREVISIONI DI LEGGE O DI CONTR. COLL. I LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO SONO ESCLUSI DAL COMPUTO DEI LIMITI NUMERICI PREVISTI DA LEGGI E CONTRATTI COLLETTIVI PER L'APPLICAZIONE DI PARTICOLARI NORMATIVE E ISTITUTI. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 61 |
LEGGE N.183 12 NOVEMBRE 2011 “LEGGE STABILITÀ 2012” DATORI DI LAVORO CON AL MASSIMO 9 DIPENDENTI CHE ASSUMONO GIOVANI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2012 E FINO AL 31 DICEMBRE 2016, GODONO DI UNO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PARI AL 100% PER I PERIODI CONTRIBUTIVI MATURATI NEI PRIMI 3 ANNI DI CONTRATTO PER IL CALCOLO DEL NUMERO DEI DIPENDENTI, RILEVANO I LAVORATORI IN POSSESSO DI QUALUNQUE QUALIFICA, INCLUSI: ❑ DIRIGENTI E LAVORATORI A DOMICILIO; ❑ LAVORATORI PART-TIME E INTERMITTENTI IN PROPORZIONE ALLE ORE DI LAVORO EFFETTIVO; ❑ LAVORAT. A TERMINE, IN PROPORZIONE ALLA DURATA DEL CONTR. NON RILEVANO AI FINI DI DETTO COMPUTO ✓GLI ALTRI APPRENDISTI; ✓I LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO D’INSERIMENTO; ✓I LAVORATORI SOMMINISTRATI; ✓I LAVORATORI ASSENTI, SE IN LORO SOSTITUZIONE È STATO ASSUNTO UN ALTRO LAVORATORE CHE RIENTRA NEL COMPUTO DELL’ORGANICO AZIENDALE. Si prende in considerazione il momento di costituzione del rapp. di apprendist. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 62 |
ART. 2 CO 31 L.92/2012 A DECORRERE DAL 1º GENNAIO 2013 CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO DA VERSARE ALL’INPS NEI CASI DI INTERRUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER LE CAUSALI CHE, INDIPENDENTEMENTE DAL REQUISITO CONTRIBUTIVO, DAREBBERO DIRITTO ALL’ASPI, A CARICO DEL DATORE DI LAVORO È DOVUTA UNA SOMMA PARI AL 41% DEL MASSIMALE MENSILE DI ASPI PER OGNI 12 MESI DI ANZIANITÀ AZIENDALE NEGLI ULTIMI TRE ANNI ART 2 CO 32 L.92/2012 SI APPLICA ANCHE AGLI APPRENDISTI NEI CASI DIVERSI DA DIMISSIONI O RECESSO DEL LAVORATORE SI APPLICA ANCHE NEL CASO DI RECESSO ALLA FINE DEL PERIODO DI APPRENDISTATO Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx 63 |