Condizioni generali (CG)
CAP Compagnia d’Assicurazione di Protezione Giuridica SA
Condizioni generali (CG)
privaLex® Protezione giuridica circolazione
Edizione 06.2016
Indice
Art. 1 Persone assicurate Art. 2 Qualità assicurate Art. 3 Rischi assicurati
Art. 4 Xxxxxx non assicurati Art. 5 Prestazioni assicurate
Art. 6 Prestazioni non assicurate
Art. 7 Rinuncia alla riduzione delle prestazioni
Art. 8 Durata del contratto, validità nel tempo e termine di carenza Art. 9 Validità territoriale
Art. 10 Come comportarsi in caso di sinistro
Art. 11 Casi che consentono all’assicurato di proporre un mandatario Art. 12 Procedura in caso di divergenza d’opinioni e come comportarsi
nelle pratiche senza probabilità di successo Art. 13 Rescissione in caso di sinistro
Art. 14 Disposizioni riguardanti i premi
Art. 15 Cambiamenti di domicilio o d’indirizzo Art. 16 Comunicazioni
Art. 17 Diritto applicabile Art. 18 Foro competente
Art. 1 Persone assicurate
Assicurazione di più persone
a) Il contraente e tutte le persone che con lui vivono in comunione domestica.
b) I figli che non vivono più in comunione domestica, finché sono minori
Assicurazione per la singola persona
a) Il contraente.
b) I conducenti ed i passeggeri autorizzati di un veicolo, natante e aeromobile immatricolati a nome del contraente, esclusivamente per le conseguenze d’incidenti della circolazione e per infrazioni alle norme della circolazione.
o finché sono agli studi o svolgono un apprendistato e sono a carico
del contraente o del suo partner.
c) I conducenti ed i passeggeri autorizzati di un veicolo, natante e aeromobile immatricolati a nome di una persona assicurata, esclusiva- mente per le conseguenze d’incidenti della circolazione e per infrazioni alle norme della circolazione.
Art. 2 Qualità assicurate
a) Come conducente, skipper, pilota, proprietario, detentore, locatario di ogni veicolo, natante e aeromobile.
b) Come altro utente della strada (ciclista, pedone, cavaliere) e come passeggero di mezzi di trasporto.
Art. 3 Rischi assicurati
Validità Somma Termine di
territoriale1) assicurata carenza2)
a) Le controversie contrattuali (ad eccezione dell’incasso di crediti e delle controversie in
r_elazione a crediti ceduti al contraente):
con i venditori o acquirenti in merito a un contratto di vendita o di permuta, con il comodante
o con il comodatario in merito a un contratto di prestito, con gli artigiani in merito a un contratto d’appalto, con i datori di un leasing in merito a un contratto di leasing, con i locatori in merito a un contratto di locazione, con i depositari in merito a un contratto di deposito, per
Europa Mondo
CHF 600’000.-
CHF 150’000.-
90 giorni
90 giorni
_ quanto riguardino autoveicoli o natanti a motore
con i locatori in merito a un contratto di locazione per garage, posti di parcheggio per autoveicoli e posti barca per natanti a motore
b) Le controversie con le assicurazioni in merito al diritto delle assicurazioni c)
d)
Europa Mondo Europa Mondo Europa Mondo Europa Mondo
CHF 600’000.-
CHF 150’000.-
CHF 600’000.-
CHF 150’000.-
CHF 600’000.-
CHF 150’000.-
CHF 600’000.-
CHF 150’000.-
90 giorni
90 giorni nessuno nessuno 90 giorni
90 giorni nessuno nessuno
e)
Le controversie riguardanti il diritto dei pazienti, con il personale medico e le istituzioni mediche
Le controversie coi responsabili in merito a richieste di risarcimento di danni per quanto derivanti esclusivamente dalle norme sulla responsabilità civile extracontrattuale, così come le procedure penali ad esse congiunte
Le richieste d’indennizzo derivanti dalla legge svizzera concernente l’aiuto alle vittime di reati
f)
g)
h)
i)
Quando l’assicurato è oggetto di procedimenti penali o è oggetto di una procedura amministrativa a causa di infrazioni per negligenza
Quando l’assicurato è oggetto di procedimenti penali o è oggetto di una procedura amministrativa a causa di infrazioni presunte intenzionali e che è assolto totalmente, o quando sia appurata l’esistenza di un caso di legittima difesa, di uno stato di necessità o di un dovere professionale (ad esclusione dell’abbandono della procedura o dell’assoluzione a seguito di prescrizione, d’irresponsabilità totale o parziale, come pure in caso di ritiro, per qualunque motivo, della denuncia)
I consigli giuridici in merito alla tassazione di autoveicoli e di natanti a motore3)
Le informazioni giuridiche telefoniche in materia di diritto svizzero, date dal servizio giuridico della CAP3)
Europa Mondo Europa Mondo Europa Mondo
CHF 600’000.-
CHF 150’000.-
CHF 600’000.-
CHF 150’000.-
CHF 600’000.-
CHF 150’000.-
nessuno nessuno nessuno nessuno nessuno nessuno
CH/FL
CHF 1’500.-
nessuna
nessuno nessuno
1) Europa: tutti gli Stati dell’Europa o extraeuropei legati dalla Convenzione Carta Verde.
2) Il termine di carenza non si applica in caso d’assicurazione antecedente, per lo stesso rischio, senza interruzione, nonché per controversie riguardanti un contratto concluso dopo l’entrata in vigore del contratto assicurativo.
3) Le informazioni giuridiche telefoniche e i consigli giuridici sono dati anche per problemi che sono avvenuti prima di concludere il contratto.
Art. 4 Xxxxxx non assicurati
a) I rischi non menzionati all’art. 3.
b) L’incasso puro e semplice di crediti e le controversie in relazione a crediti ceduti al contraente.
c) La difesa da pretese in responsabilità civile extracontrattuali formulate da terzi.
d) Quando l’assicurato provoca intenzionalmente lo stato di fatto per il quale chiede la protezione giuridica.
e) In caso di superamento del limite di velocità superiore a: 30 km/h nelle località, 40 km/h al di fuori delle località e 50 km/h sulle autostrade.
f) Quando il conducente, al momento del sinistro, non è in possesso di una valida licenza di condurre, quando non sia autorizzato a condurre il veicolo, o se conduce un veicolo sprovvisto di targhe valide. Questa esclusione non sarà invocata nei confronti dei passeggeri non a cono- scenza di tali fatti.
g) Le controversie e le procedure relative ad imposte, tasse, emolumenti o ad affari doganali.
h) Le controversie e le procedure a seguito di guerre, sommosse, sciope- ri o serrate.
i) Quando si tratti di sinistri in relazione con la fissione o fusione nucleare o irradiazioni non ionizzanti.
j) Le controversie tra persone assicurate dalla stessa polizza.
k) Quando l’assicurato vuole agire contro la CAP o suoi impiegati nell’ambito della loro attività professionale. Quando l’assicurato vuole agire contro persone che forniscono o hanno fornito delle prestazioni in un caso assicurato dalla CAP.
Art. 5 Prestazioni assicurate
La CAP fornisce le seguenti prestazioni fino alle somme assicurate men- zionate all’articolo 3 (salvo diversamente previsto in quest’articolo):
a) Il sostegno all’assicurato e la liquidazione del sinistro, tramite il proprio servizio giuridico della CAP.
b) La presa a carico dei seguenti costi:
_ spese di xxxxxxx ordinate da un tribunale
_ spese di una perizia non ordinata da un tribunale, a condizione che sia stata accordata preventivamente dalla CAP e che serva a
chiarire un elemento del contenzioso
_ spese di giustizia
_ spese ed emolumenti figuranti sui decreti d’accusa, decreti di
multa e misure amministrative dell’Ufficio della circolazione fino a CHF 6’000.- al massimo
_ spese di mediazione
_ ripetibili poste a carico dell’assicurato
_ onorari di un avvocato, o di ogni altra persona legittimata allo stesso titolo, designata in seguito mandatario
_ spese di viaggio per partecipare ad udienze presso tribunali esteri
fino a CHF 6’000.- al massimo
_ spese di traduzioni in caso di controversie all’estero fino a CHF 6’000.- al massimo
_ cauzioni a seguito di eventi accidentali, per evitare la detenzione
preventiva.
La CAP può liberarsi dal suo obbligo di prestazioni, assumendo il paga- mento del parziale o totale valore di lite.
Qualora nascano più controversie, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, relative a uno o diversi rischi assicurati secondo l’articolo 3, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata.
Qualora più persone assicurate secondo l’articolo 1 siano coinvolte, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, in una o più controver- sie relative a uno o diversi rischi assicurati secondo articolo 3, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata.
Art. 6 Prestazioni non assicurate
a) Spese d’analisi del sangue e di esami medici in caso di ebbrezza e di consumo di sostanze stupefacenti.
b) Spese di esecuzioni e di fallimenti.
c) Spese e onorari notarili.
d) Il risarcimento dei danni, gli onorari di avvocati e le spese di cui un terzo o un’assicurazione rispondono o sono debitrici.
Le prestazioni fornite dalla CAP in favore di una persona assicurata per le quali un terzo, in qualsiasi veste, è responsabile o obbligato, cosi come le cauzioni a seguito di eventi accidentali, sono prestiti consentiti liberamente che la persona assicurata deve rimborsare o che la CAP può compensa-
re.
Art. 7 Rinuncia alla riduzione delle prestazioni
In caso di colpa grave, la CAP rinuncia al diritto di riduzione delle prestazioni salvo in caso di guida in stato d’ebrietà o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti.
Art. 8 Durata del contratto, validità nel tempo e termine di carenza
Il contratto d’assicurazione entra in vigore al più presto il giorno dopo la sottoscrizione della proposta assicurativa o al più tardi alla data convenu- ta.
La scadenza del contratto assicurativo è fissata nella polizza d’assicura- zione. Se il contratto non è rescisso almeno tre mesi prima della data di scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno. La disdetta è considera- ta valida se perviene alla CAP, rispettivamente al contraente, al più tardi l’ultimo giorno dall’inizio del termine di rescissione di tre mesi.
La CAP accorda la protezione giuridica quando il rischio assicurato e l’evento alla sua origine sono avvenuti durante il corso del contratto, rispettivamente dopo la scadenza del termine di carenza. Il termine di carenza non si applica in caso d’assicurazione antecedente, per lo stesso rischio, senza interruzione, nonché per controversie riguardanti un contrat- to concluso dopo l’entrata in vigore del contratto assicurativo.
La CAP non accorda la protezione giuridica quanto un sinistro è annuncia- to dopo la fine del contratto.
Per evento all’origine del rischio assicurato si intende quanto segue:
a) In caso di controversie con i responsabili in merito a richieste di risarcimento di danni: il fatto su cui si fonda la richiesta medesima (malattia, infortunio, danno materiale).
b) In caso di controversie con il personale medico e le istituzioni mediche in merito al diritto dei pazienti: l’errore concreto o presunto della diagnosi, oppure della cura o della violazione del diritto d’informazione.
c) Quando l’assicurato è oggetto di procedimenti penali o è oggetto di una procedura amministrativa: quando avviene la violazione, concreta o presunta, delle prescrizioni legali che coinvolgono l’assicurato nel procedimento.
d) In caso di controversie con le assicurazioni:
_ l’evento iniziale (infortunio, malattia, ecc.), per le conseguenti pre- stazioni
_ l’evento susseguente (ricaduta, alterazione importante dello stato
di salute), per le conseguenti prestazioni (revisione, ecc.).
e) Per la mediazione nel diritto matrimoniale: il verificarsi di una situazio- ne conflittuale tra i coniugi
f) Per tutti gli altri casi: quando avviene la violazione concreta o presunta delle prescrizioni legali, rispettivamente degli obblighi contrattuali.
Art. 9 Validità territoriale
La protezione giuridica è accordata unicamente a condizione che il foro ordinario ed il diritto ordinario applicabili siano situati nel territorio indicato all’articolo 3.
Art. 10 Come comportarsi in caso di sinistro
a) In caso di sinistro che possa dar luogo all’intervento della CAP, I’assicurato deve immediatamente avvisarla per scritto, indicando det- tagliatamente le circostanze dell’evento.
Se quest’obbligo non è ossequiato, salvo che l’assicurato provi d’es- serne stato impedito senza sua colpa, la CAP può ridurre le proprie prestazioni.
b) Il servizio giuridico della CAP intraprende, congiuntamente all’assicura- to, le trattative necessarie alla salvaguardia dei suoi interessi.
c) L’assicurato prende l’impegno di non consultare un mandatario, non introdurre una causa, non accettare una transazione, non ricorrere contro una decisione senza il consenso della CAP e di trasmettere alla CAP tutti i documenti relativi al sinistro.
Se quest’obbligo non è ossequiato, salvo che emerga dalle circostan- ze come nessuna colpa sia imputabile all’assicurato, la CAP può rifiutare le proprie prestazioni.
Art. 11 Casi che consentono all’assicurato di proporre un mandatario
a) Se, in una procedura giudiziaria o amministrativa, il monopolio è in favore di avvocati indipendenti,
b) se la CAP rappresenta, contemporaneamente, più assicurati i cui interessi sono in conflitto,
c) in caso di controversia di un assicurato con una delle società del Gruppo Allianz.
Se il mandatario scelto non è accettato dalla CAP, I’assicurato ha il diritto di proporre tre altri mandatari di studi legali differenti, di cui uno dovrà essere accettato dalla CAP.
Art. 12 Procedura in caso di divergenza d’opinioni e come comportarsi nelle pratiche senza probabilità di successo
a) In caso di divergenza d’opinione tra l’assicurato e la CAP riguardo alle misure da prendere per liquidare un sinistro, o quando la CAP consi- dera che un intervento non offre probabilità di successo, comunica il suo rifiuto di intervenire, motivato per scritto, e informa l’assicurato della possibilità di ricorrere alla procedura arbitrale.
b) In tal caso, l’assicurato dispone di un termine di 30 giorni per chiedere che il caso sia sottoposto alla valutazione di un arbitro, designato di comune accordo dall’assicurato e dalla CAP.
c) L’arbitro può esigere l’anticipazione delle spese processuali presumibili e farne dipendere la continuazione del procedimento. Esso ne determi- na la ripartizione. Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente.
d) L’assicurato può introdurre una procedura a sue spese, nonostante il rifiuto d’intervento della CAP. Se la decisione gli sarà più favorevole della soluzione, motivata per scritto, propostagli dalla CAP, questa prenderà a carico le spese legate a tale procedura.
Art. 15 Cambiamenti di domicilio o d’indirizzo
I cambiamenti di domicilio e d’indirizzo devono essere immediatamente comunicati alla CAP.
Se il contraente trasferisce il suo domicilio legale all’estero, deve imme- diatamente avvisare la CAP. In tal caso l’assicurazione si estingue il giorno del trasferimento di domicilio.
Art. 16 Comunicazioni
All’indirizzo della CAP che figura nella polizza o sulla fattura, alla sua sede o sul sito internet xxx.xxx.xx.
Art. 17 Diritto applicabile
Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicu- razione (LCA). Per contraenti con dimora abituale o direzione principale nel Principato del Liechtenstein valgono le disposizioni legislative cogenti nel Principato del Liechtenstein.
Art. 18 Foro competente
In caso di controversie giuridiche, il contraente ovvero l’avente diritto ha facoltà di intentare causa al suo domicilio o sede in Svizzera oppure alla sede della CAP. Qualora il contraente risieda oppure abbia gli interessi assicurati nel Principato del Liechtenstein, il foro competente è Vaduz.
Art. 13 Rescissione in caso di sinistro
Dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile, ciascuna delle due parti può disdire il contratto. La CAP deve pronunciare la disdetta al più tardi in sede di versamento dell’indennità; il contraente, al massimo entro quattro settimane dalla ricezione della notifica di versamento.
Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità della CAP cesserà dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta.
In caso di risoluzione del contratto da parte della CAP, la responsabilità di quest’ultima cesserà quattro settimane dopo che il contraente avrà ricevu- to la disdetta.
Art. 14 Disposizioni riguardanti i premi
Pagamento del premio
Il premio è fissato per anno d’assicurazione ed è pagabile anticipatamente alla data di scadenza convenuta. Se un’eventuale differenza di premio è inferiore a CHF 10.-, le parti rinunciano al suo pagamento, o rimborso.
Se il premio non è pagato alla scadenza convenuta, la CAP diffida il contraente a pagare l’importo entro 14 giorni; qualora la diffida resti senza effetto, gli obblighi della CAP sono sospesi per i sinistri che sopravvenga- no tra la scadenza del termine di diffida ed il completo pagamento del premio e delle spese.
Adattamento della tariffa dei premi
Se modifica la tariffa dei premi nel corso della durata del contratto, la CAP può applicare la nuova tariffa a decorrere dalla prossima scadenza; dovrà in tal caso comunicare al contraente il nuovo premio, almeno 30 giorni prima della sua scadenza. Il contraente ha allora il diritto di rescin- dere il contratto per la fine dell’anno d’assicurazione in corso, quando avrà fine il contratto. Per essere valida, la disdetta deve pervenire alla CAP al più tardi l’ultimo giorno dell’anno d’assicurazione. In mancanza di disdetta, si considera che il contraente ha accettato la nuova tariffa.