COMUNE DI CORMANO
Approvato e modificato con deliberazioni di C.C. n. 26 del 06/04/1999
X.X. x. 00 xxx 00/00/0000 X.X. x. 00 del 16/12/1999 X.X. x. 00 xxx 00/00/0000 X.X. x. 00 del 18/12/2003 C.C. n. 57 del 03/12/2009 X.X. x. 00 xxx 00/00/0000
XXXXXX XX XXXXXXX
Xxxxxxxxx xx Xxxxxx
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI
• Servizi Demografici
• Servizio OO.PP
• Servizio Edilizia Privata
TITOLOI
Finalità e competenze del Comune
Art.1 Finalità
Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo IV del X.X.XX.XX 1265/34 ed al regolamento di Polizia Mortuaria approvato con R.D. 00.0.0000 x.000 ha per oggetto il complesso delle norme dirette ai cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria e a tutte le attività connesse.
Art. 2 Competenze del Comune
Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed autorità Sanitaria Locale, per mezzo dei servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale per quanto di competenza.
La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni svolte dal comune in relazione ai decessi, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla costruzione, gestione, custodia dei cimiteri e dei locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione ed in genere a tutte le attività connesse con la cessazione di vita e la custodia delle salme.
Art.3
Responsabilita’
Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilita’ per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
Al fine di tutelare il personale addetto alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali dai rischi connessi a tale attivita’, il Comune promuove, in collaborazione col Dipartimento di prevenzione della ASL e con cadenza almeno biennale, corsi di aggiornamento. Tale aggiornamento dovra’ essere
pertinente e specifico con le attribuzioni di compito e responsabilita’ degli addetti al Servizio previste al Titolo XIII artt. 75 e seguenti del presente Regolamento’.
TITOLO II
Denuncia delle cause di morte ed accertamento del decesso; periodo di osservazione ; depositi di osservazione; comunicazione e registrazione dati di mortalità
Art. 4 Denuncia
Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull’avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi , contenute nel titolo VII del R.D. 9 luglio 1939 n.1238, sull’ordinamento dello stato civile , i medici , i direttori sanitari di ospedali, i direttori di istituti in genere e di qualunque altra collettivita’, devono denunciare al Sindaco ogni caso di morte che si verifica negli ambiti delle loro attivita’ di competenza.
La denuncia deve essere inoltrata il piu’ presto possibile e
comunque non più tardi delle 24 ore dal decesso.
La denuncia deve contenere l’ora in cui e’ avvenuto il decesso e tutte le altre informazioni relative al defunto e specificate nell’apposito modulo ISTAT.
Art.5 Accertamenti necroscopici
Le funzioni di medico necroscopo di cui all’art. 141 del X.X.
0 luglio 1939, n. 1238 sull’ordinamento dello stato civile sono esercitate da un medico nominato dalla ASL competente.
Negli ospedali, case di cura ed ospizi la funzione di medico necroscopo e’ svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
I medici necroscopi dipendono per tale attivita’ dal responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale al quale devono riferire sull’espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall’art. 365 del codice penale.
Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte,
redigendo l’apposito certificato previsto dal citato art. 141. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima delle 15 ore dal decesso e comunque non oltre le 30 ore, salvo i casi previsti dall’art. 7
Art.6
Adempimenti dell’Ufficio di stato civile
L’ufficio , ricevuta la dichiarazione di morte, controlla le indicazioni date e le generalita’ del defunto, quindi redige l’atto di morte, contenente le enunciazioni di cui all’art.140 del R.D. del 1939 sull’Ordinamento dello Stato Civile.
L’ufficiale dello stato civile accorda l’autorizzazione alla sepoltura, ai sensi dell’art.141 sopracitato, previo ricevimento del certificato necroscopico, che si allega al registro degli atti di morte.
Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria provvede all’invio mensile al servizio Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio e’ ricompreso, delle copie delle schede ISTAT pervenute e dell’elenco nominativo dei deceduti residenti , indipendentemente dal Comune di decesso, dell’elenco dei nati morti e del numero dei residenti all’ultimo giorno del mese.
Agli aventi diritto puo’ essere rilasciato, previa richiesta da inoltrare al responsabile del Servizio di Igiene, un estratto del registro di cui all’art.1 del D.P.R. n.285/90, contenente le cause di morte del parente deceduto, per gli usi consentiti dalla legge.
Art.7 Rinvenimento di parti di cadavere
Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco che ne dà subito comunicazione all’Autorità Giudiziaria ed all’ASL competente per territorio.
Salvo diverse disposizioni dell’ Autorità Giudiziaria, l’ ASL incarica dell’esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perchè questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.
L’ autorizzazione alla sepoltura nel cimitero spetta all’Ufficio
di Stato Civile.
Art.8
Autorizzazione per la sepoltura compreso i nati morti e i prodotti abortivi
L’autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell’art. 141 del X.X. 0 luglio 1939, n. 1238, sull’ordinamento dello stato civile, dall’Ufficiale dello Stato Civile.
Per i nati morti, fermo restando le disposizioni dell’art. 74 del X.X. 0 luglio 1939, n. 1238, si applica la procedura di cui al primo comma.
Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all’ Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale
A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall’ espulsione del feto, domanda di seppellimento al Responsabile del Servizio Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.
Art.9
Periodo di osservazione
Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l’ ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere durata non inferiore a 20 minuti primi.
Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l’ osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall’ art.7.
Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano su proposta del Responsabile del Servizio Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale.
Art.10
Depositi di osservazione
La sosta per l’osservazione, per il periodo prescritto, delle salme delle persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
si effettua nella camera mortuaria o deposito di osservazione presso il cimitero o l’ ospedale. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che si eviti la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso, dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all’ art. 100 del DPR 13.2.1964, n. 185.
Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
Gli obitori ed i depositi di osservazione devono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all’esercizio provvede il comune cui deposito di osservazione ed obitorio appartengono.
Nel territorio di ciascun Comune le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni 20.000 abitanti.
Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni 100.000 abitanti.
TITOLO III
Deposizione dei cadaveri nei feretri, caratteristiche dei feretri
Art.11
Deposizione dei cadaveri nei feretri
Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere deposto nel feretro. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro con le caratteristiche previste dal
D.P.R. 285/90 in relazione alle modalità di trasporto e di seppellimento previste. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere,
trascorso il periodo di osservazione, oltre ad essere adeguatamente vestito dovrà essere sottoposto ad idoneo trattamento di disinfezione.
Nei casi in cui per l’ angustia delle scale o dei pianerottoli il trasporto del feretro a pianoterreno appaia particolarmente difficoltoso, è data facoltà all’operatore addetto ai servizi mortuari di disporre che la composizione della salma nel feretro avvenga a piano terreno. Tale composizione dovrà avvenire adottando tutte le cautele che la delicatezza dell’operazione richiede.
Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Soltanto madre e neonato, morti nell’atto del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
Art. 12 Chiusura dei feretri
La chiusura del feretro, secondo le modalità previste dalla destinazione, previa comunicazione della data e ora relative al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale, viene effettuata dal personale incaricato dal Comune, in relazione alle previste modalità di gestione del servizio.
Art. 13
Caratteristiche dei feretri per le inumazioni
I feretri per le inumazioni devono essere in legno dolce e biodegradabile, al fine di favorire la mineralizzazione.
A tale scopo è opportuno che vengano impiegate vernici che non ritardino i processi di mineralizzazione e che riducano l’inquinante nelle cremazioni. Non è consentito l’uso di casse con materiali diversi dal legno se non provvisti di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero della Sanità. E’ inoltre vietato l’impiego di materiali non biodegradabili nelle imbottiture interne e decorative.
Lo spessore delle tavole non deve essere inferiore a mm. 20 in ogni punto.
Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza possono essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza e devono essere fra loro congiunte con collante di sicura presa.
Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.
Il coperchio deve essere congiunto alle tavole mediante viti disposte di 40 cm. in 40 cm.
Le pareti laterali della cassa devono essere congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l’ indicazione
della ditta costruttrice e del fornitore. Sulla cassa deve
essere apposta una targhetta metallica, recante impresso in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.
Art. 14
Caratteristiche dei feretri per la tumulazione ed il trasporto
da comune a comune o all’estero
• Per il trasporto all’estero, o dall’estero, o da Comune a Comune, nonchè per la tumulazione, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa l’una in legno e l’altra di metallo.
• La sostituzione delle casse di zinco o di piombo con casse di altro materiale deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero della Sanità; analoga procedura si segue per i materiali, applicabili sulla cassa per adornarla o per altre finalità, che sono diversi da quelli della cassa ordinaria.
• La cassa metallica, o che racchiude quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
• Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
• Lo spessore di lamiera della cassa non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco e a 1,500 mm. se di piombo.
• Le casse devono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25.
• Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
• Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
• Nel caso il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
• Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza, con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono essere parimenti riunite tra loro con collante di sicura e duratura presa.
• Il coperchio deve essere congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.; il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 cm. in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
• La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro larghe non meno di cm. 2, distanti l’una dall’altra non più di cm. 50, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.
• La cerchiatura potrà essere evitata nel caso in cui vi siano valvole purché autorizzate dal Ministero della Sanità, ovvero qualora la cassa di zinco fosse esterna.
• Ogni cassa di legno e metallica deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.
• E’ fatto d’obbligo l’applicazione di valvole per le tumulazioni in loculi. Il Ministero della Sanità può autorizzare altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.
Art. 15
Altre caratteristiche
Le dimensioni dei feretri devono essere tali che la salma possa essere agevolmente contenuta.
Per i feretri destinati fuori del territorio, alla partenza deve essere apposto un sigillo di ceralacca.
Art. 16 Divieti ed obblighi
E’ fatto divieto di usare feretri refrigeranti durante il periodo
di osservazione dei cadaveri.
E’ prevista la possibilità di una riduzione del periodo di osservazione laddove il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l’ ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge
02.12.75 n. 644 e successive modificazioni.
I cadaveri che devono essere trasportati all’estero o che provengono dall’estero, nei mesi che vanno da aprile a settembre devono essere sottoposti a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
Negli altri mesi dell’anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono in tempo superiore alle 24 ore ovvero per cadaveri che vengono trasportati dopo le 48 ore dal decesso.
TITOLO IV
Servizio funebre e trasporti funebri
Art. 17
Il servizio funebre
Il servizio funebre comprende la deposizione e la composizione della salma nella cassa, il prelievo del feretro dal luogo del decesso, il tragitto alla chiesa o al luogo ove si eseguono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il trasporto al cimitero del Comune o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve, nonchè la fornitura della cassa.
Il servizio funebre per il trasporto dei defunti può essere effettuato da ditte a ciò autorizzate alle quali gli interessati si rivolgeranno per le relative prestazioni a pagamento.
Resta inteso che per le modalità ed i tempi del servizio si devono osservare le stesse indicazioni che per quelli eseguiti a titolo gratuito.
Le Amministrazioni Militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come Enti morali, possono effettuare il trasporto di salme, rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni di ordine generale in materia ed in esenzione dal diritto fisso di privatività.
Art. 18 Mezzi di trasporto
Il trasporto delle salme deve essere effettuato esclusivamente con automezzi riconosciuti idonei, con apposita dichiarazione, dal Responsabile del Servizio n. 1 del luogo ove ha sede l’attività.
Sugli automezzi deve essere sempre tenuta, per essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, la dichiarazione di cui al comma precedente.
Gli automezzi per i trasporti funebri sono soggetti a controlli annuali da parte degli organi di vigilanza per le verifiche di competenza.
Normalmente i mezzi di trasporto funebre recano il simbolo della religione cattolica. A richiesta dei familiari del defunto può essere omessa qualsiasi indicazione religiosa o possono essere collocati simboli di culti ammessi nello Stato.
Art. 19 Autorimesse
Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza alle norme di Regolamenti Locali. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
L’ idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, salvo la competenza in materia di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.
Art.20 Orari
Il Comune attraverso i propri Uffici, fissa l’ ora dei funerali secondo l’ ordine di presentazione delle richieste di trasporto e comunque oltre le 24 ore dal decesso; eccezionalmente, ove motivi igienico-sanitari lo richiedano, il trasporto può avvenire anche anteriormente alle 24 ore dal decesso, previo accertamento della morte tramite registrazione elettrocardiografica da parte del medico necroscopo.
Art. 21
Trasporto in luogo diverso dal cimitero o fuori Comune
Il trasporto di un cadavere o resti mortali o di ossa umane entro l’ ambito del comune ma in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune, è autorizzato dal Sindaco con Decreto a seguito di domanda degli interessati
Art. 22
Posizionamento delle corone sugli automezzi
Le corone devono essere sistemate sugli appositi sostegni qualora gli automezzi ne siano provvisti.
E’ sempre ammesso porre sul feretro un cofano di fiori e/o un cuscinetto con le insegne religiose del defunto o altre decorazioni (civili, militari, ecc.).
Per i trasporti fuori dal comune non è consentita la
sistemazione dei fiori all’esterno dell’autofunebre.
Art. 23
Norme generali per i trasporti
Il feretro è preso in consegna dall’ incaricato del trasporto e viene accompagnato dall’ Autorizzazione del Sindaco al seppellimento e, per i trasporti da Comune a Comune, dall’ Autorizzazione al trasporto e, ove previsto, dagli altri documenti necessari.
Chi riceve il feretro compila il verbale di consegna, in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l’ altra al Custode del cimitero.
Art. 24 Esequie
Il corteo funebre segue il percorso più breve dal luogo del decesso o deposito di osservazione o dall’ obitorio alla chiesa parrocchiale nel caso di funerale religioso, o al cimitero nel caso di funerali civili.
Il feretro proveniente da altro comune o dall’estero può sostare all’esterno dell’abitazione per il tempo strettamente necessario per le onoranze. Non è consentita la sosta all’interno dell’abitazione.
La salma può sostare in chiesa o nel tempio per la durata dell’ordinaria cerimonia religiosa. Terminata la funzione religiosa (o nei funerali civili dopo lo scioglimento del corteo) il trasporto funebre deve dirigersi direttamente al cimitero seguendo il percorso più breve e senza sostare lungo il percorso servendosi, in caso contrario, di autopullman o veicoli privati.
In caso di cerimonie o di particolari onoranze la sosta deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco.
I cortei funebri devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco.
I cortei funebri devono essere svolti con ordine e decoro.
L’ordine è demandato alla Vigilanza della Polizia Municipale previo accordo con l’ Ufficio del Servizio Mortuario.
I Ministri di culto si uniformeranno alle disposizioni impartite dall’Ufficio del Servizio Mortuario per l’orario, l’ordine, il percorso e lo svolgimento del corteo.
Art. 25
Trasferimento delle salme senza corteo funebre
• Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso
tale periodo e all’ obitorio, deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall’ esterno.
• Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso un ospedale, perchè ivi deceduta o perchè sottoposta ad espianto di organi, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l’ inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito non oltre 30 minuti prima dell’ ora fissata.
• Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale., può anche autorizzare il trasporto all’ interno dell’ abitazione.
• Quando ricorrano circostanze particolari o nel caso di speciali onoranze, il Sindaco può autorizzare anche il trasporto ad altra sede diversa dall’ abitazione del defunto; il corteo funebre muoverà da detta sede.
• La richiesta del trasporto, di cui al comma precedente, deve essere corredata dal consenso dell’ Amministrazione dello stabile o del rappresentante dell’ Ente od Associazione nella cui sede verranno tributate le onoranze.
• Il Sindaco può autorizzare - in via eccezionale - sentito il Dirigente dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale, il trasporto di salme dal luogo del decesso all’ abitazione del defunto, entro il territorio del Comune.
• I trasporti delle persone decedute negli alberghi devono eseguirsi, di regola, prima delle ore 6 (sei) nei mesi da maggio a settembre e prima delle ore 7 (sette) negli altri mesi.
• I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
• I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l’ impiego del mezzo di cui al primo comma.
• Le salme trasportate da altro Comune devono essere depositate direttamente al cimitero, quando non siano richieste le onoranze funebri.
Art. 26
Trasporto di salme senza funerali
Le salme di persone decedute nelle proprie abitazioni, negli ospedali, negli istituti o luoghi di ricovero, per le quali non siano stati richiesti i funerali, vengono trasportate direttamente al cimitero.
Art. 27
Trasporti all’ estero o dall’ estero
Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l’ Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 01.07.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all’ art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all’ art. 25 del Regolamento precitato.
Per i trasporti per l’ estero di cui all’ art. 29 del D.P.R. 285/90, il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale ove avviene la chiusura provvede al rilascio della certificazione prevista, previo il pagamento della relativa tariffa.
Art. 28 Trasporto di ceneri e resti
Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l’ Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90.
Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l’ indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 60.
TITOLO V
I cimiteri
Art. 29 Elenco cimiteri
Ai sensi dell’ art. 337 del X.X.XX.XX. R.D. 27.07.1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:
1. Cimitero di Via Xxxxx Xxxxx;
2. Cimitero di Viale Borromeo.
Dei suddetti Cimiteri e’ depositata planimetria in scala da 1:500 , estesa anche alle zone circostanti, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale ; tale planimetrai deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano csoppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano stati apportate modifiche ed ampliamenti, cosi’ come previsto dall’art.54 del DPR 285/1990.
Art.30 Circoscrizioni dei cimiteri
La determinazione del Cimitero in cui verrà effettuata l’ inumazione o tumulazione verrà fatta sulla base delle richieste degli interessati e dei posti disponibili, fatte salve le necessità tecniche del Comune.
Art.31 Vigilanza
L’ ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
Art. 32 Sepolture gratuite
Sono gratuite le sepolture per inumazioni decennali negli appositi campi previsti per le inumazioni.
Sulla sepoltura è vietata la collocazione di qualsiasi monumento, con esclusione del cippo regolamentare e dell’eventuale copritomba..
La concessione della sepoltura gratuita viene fatta al momento del decesso di:
1. Cittadini residenti, anche se il decesso avviene fuori dal territorio comunale;
2. Persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
3. Persone decedute fuori dal territorio comunale che abbiano dovuto trasferire la propria residenza anagrafica da Cormano per motivi di ospedalità.
Art. 33 Sepolture a pagamento
Oltre alle aree per la costruzione di sepolture private previste dagli artt.34 e 35 del presente Regolamento, sono a pagamento le seguenti sepolture:
1. Concessione di uso temporaneo di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
2. Concessione di uso temporaneo di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale o doppia (campi giardino con cassone singolo e/o sovrapposto);
3. Concessione d’uso temporaneo di ossari o cellette costruiti direttamente dal Comune , per la custodia dei resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni e delle urne cinerarie.
Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal
D.P.R. 285 del 10.09.1990, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
Tali sepolture sono soggette a concessione amministrativa , che deve prevedere l’individuazione della concessione , le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso.
La concessione non può essere fatta a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
Art. 34
Concessione di aree per la costruzione di tombe, ossari, cinerari di famiglia e di Enti
1. Il Comune può concedere a privati o enti l’uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuali o per famiglie, nonché di aree per la costruzione di ossari o cinerari per famiglie.
2. Nelle aree avute in concessione i privati o gli enti possono impiantare , in luogo di sepolture a sistema di tumulazione , campi di inumazione per famiglie o collettività , purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Le aree destinate a tale tipologia di sepoltura vengono individuate dalla Giunta Comunale su proposta dell’Ufficio tecnico e assegnate con atto del Responsabile del Servizio.
4. Tali sepolture possono essere costruite con sistema di tumulazione sia in soprassuolo che in sottosuolo con nicchie per resti mortali o urne cinerarie, per un ‘altezza massima complessiva di m.5 calcolati all’intradosso della soletta di copertura per un numero massimo complessivo di quattordici posti e per una profondita’ massima di m.3,5.
5. La concessione dell’area e’ subordinata al pagamento della tariffa in vigore al momento della stipula; l’importo
dovuto sara’ calcolato sull ’intera area assegnata comprensiva di marciapiedi , per le tombe di famiglia e sull’intera area occupata per gli ossari e i cinerari per un massimo di xxxx xxxxx. Salvo quanto già previsto precedentemente, il diritto d’ uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’ Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell’ atto di concessione.
6. Ai fini dell’ applicazione sia del 1° che 2° comma dell’ art. 93 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata dagli affini fino al 6° grado.
7. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all’ atto dell’ ottenimento della concessione.
8. Per i collaterali , gli affini e i conviventi la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15 da presentare al Servizio di Polizia Mortuaria (Ufficio Concessioni) che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il Nulla-Osta.
9. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’ uso dalla sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione.
10.Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’ uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
00.Xx concessionario può usare della concessione nei limiti dell’ atto di concessione e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero
12.Le sepolture private di famiglia devono recare visibile l’
indicazione del nome di famiglia del concessionario.
00.Xx richiesta dell’ interessato è ammessa l’ indicazione
sulla sepoltura degli aventi diritto.
Art.35
Concessione di aree per sepolture collettive per enti morali e comunità non aventi scopo di lucro
1. A richiesta di collettività quali enti morali e comunità non aventi scopo di lucro anche non aventi sede legale sul
territorio comunale ,il Comune può concedere aree in diritto di superficie per la realizzazione di edifici funerari.
2. Tali edifici possono essere composti contemporaneamente da sepolture in soprassuolo e in sottosuolo in sistema di tumulazione , tutte con accesso diretto.
3. Per la parte in sottosuolo il limite massimo e di m.3,50 ; per la parte in soprassuolo l’altezza massima e di m.5 calcolata all’intradosso della soletta di copertura.
4. La concessione dell’area e’ subordinata al pagamento della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto.
L’importo dovuto sara’ calcolato nel seguente modo :
a. per le tumulazioni sia in soprassuolo che in sottosuolo si applichera’ la tariffa per i residenti per la concessione di loculi o colombari;
b. per l’area in soprassuolo si applichera’ il 50% della tariffa prevista al metro quadrato , dovuta per la costruzione di tombe di famiglia o edicole private ai sensi dell’art.34.”.
5. Non e’ ammissibile occupare una superficie in soprassuolo superiore ai 50 metri quadrati, nonche’ concedere un numero di posti per le tumulazioni superiore a 40.
6. Tali edifici devono recare in modo visibile l’ indicazione del nome dell’ ente o della comunità.
7. Il diritto d’uso di tali sepolture è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall’atto di concessione . In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro
Art.36
Durata delle concessioni
Le concessioni di cui all’articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell’art.92 del D.P.R. 10/09/1990 , n. 285.
La durata massima delle concessioni e’ fissata come segue:
• Colombari : anni 30
• Campi giardino con cassone e/o sovrapposto: anni 30
• Campi giardino senza cassone: anni 20
• Xxxxxx e cinerari : anni 50 rinnovabili, se la richiesta e’ presentata entro un anno dalla scadenza; in caso di mancata richiesta i resti estumulati verranno posti nell’ossario comune.
• Tombe di famiglia e sepolture collettive in diritto di superficie : anni 99
Sono fatte salve le diverse condizioni risultanti dalle concessioni stipulate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento.
Art. 37
Modalita’ di concessione
Le concessioni cimiteriali potranno essere fatte per salme o resti di:
1. Persone morte nel territorio di Cormano qualunque ne fosse in vita la residenza;
2. Persone morte fuori Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza;
3. Persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei Cimiteri Comunali;
4. Parenti ed affini entro il 2° grado di persone residenti in Cormano;
5. Persone nate a Cormano;
6. Persone che abbiano parenti o affini entro il 2° grado sepolti nei Cimiteri Comunali;
7. Persone decedute fuori dal territorio comunale che abbiano dovuto trasferire la propria residenza anagrafica dal Comune per motivi di ospitalità;
La sepoltura individuale non può essere prenotata anzitempo, ma può concedersi solo a decesso della persona a cui è destinata.
Contemporaneamente a persona deceduta, può essere fatta concessione di loculo doppio, loculi affiancati e campi giardino con cassone sovrapposto per una persona vivente parente o affine entro il 2° grado e purchè il richiedente a cui è destinata la seconda sepoltura abbia compiuto i 75 anni di età.
La concessione di loculi è possibile solo al momento del decesso e per la traslazione di salme già sepolte nei cimiteri comunali, purchè il decesso sia avvenuto da non più di cinque anni e limitatamente per parenti o affini entro il 2° grado.
In tale caso la seconda sepoltura a persona vivente è concessa a titolo di prenotazione ed al momento del decesso il contratto originario sarà prorogato per la durata prevista per la tipologia della concessione, previo pagamento degli anni mancati.
I resti mortali e le urne cinerarie di parenti o affini entro il 2° grado possono essere collocati nelle sepolture individuali in numero massimo di due
In via straordinaria, la Giunta può fino al 31/03/2010 e comunque sino ad esaurimento della disponibilità delle sepolture individuate con deliberazione di Giunta Comunale n. 343 del 11/12/2009, per motivate esigenze e con un piano di alienazioni, assegnare sepolture a tumulazione (loculi colombari, cinerari, ossari) o a inumazione (campi giardino) anche a persone viventi. Restano fermi gli aventi diritti di cui ai punti da 1 a 7. E’
possibile, in caso di concessione di sepolture straordinaria a viventi anche la concessione di loculi affiancati o attigui per la traslazione di salme già sepolte nei cimiteri di Cormano, purchè il decesso sia avvenuto da non più di cinque anni e limitatamente per i parenti o affini entro il 2° grado.
La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonchè l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
ART.37 Bis
Assegnazione loculi cittadini centenari
E’ possibile la concessione di loculi a titolo di prenotazione a persone che hanno compiuto all’atto della presentazione della richiesta cento anni di età, purchè abbiano la residenza nel Comune di Cormano da almeno dieci anni, al momento del decesso il contratto originario sarà prorogato previo pagamento degli anni mancanti.
Art. 38
Costruzione dell’ opera - Termini
Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui agli art. 34 e 35 del presente Regolamento impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro sei masi ed alla esecuzione delle opere relative cosi’ come previsto dalla concessione edilizia ( inizio dei lavori entro 12 mesi / conclusione dei lavori entro 36 mesi )
Eventuale proroga ai termini di presentazione del progetto , se sufficientemente motivata potra’ essere autorizzata dal responsabile del Servizio per un massimo di tre mesi.
Qualora l’ area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall’ effettiva disponibilità e consegna dell’ area stessa.
TITOLO VI
Inumazioni
Art.39
Obbligo dei campi per inumazioni e caratteristiche
I campi devono essere scelti in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica. Questa ultima deve trovarsi
a conveniente distanza dal piano campagna ed avere, comunque, altezza tale da essere in pieno e/o con il più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di mt. 0,50 dal fondo della fossa per inumazione e, perciò, essere a non meno di mt. 2,50 dal piano di campagna; la direzione del movimento deve essere tale che l’ acqua del sottosuolo del cimitero non possa dirigersi verso l’ abitato ovvero fonti di approvvigionamento.
Tali condizioni, ove già naturalmente non esistono, devono essere realizzate rispettivamente con l’ impianto di opportune opere di drenaggio profonde, o con opere di sbarramento atte a deviare la direzione di movimenti di detta falda.
Art. 40
Ampiezza dei campi per inumazione
La superficie dei lotti di terreno , destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la meta’ l’area netta , da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell’ultimo decennio destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni.
Occorre comunque rispettare i seguenti limiti:
• mq. 3,50 per ogni fossa da destinare a salme di persone adulte (area di fossa 2,20x0,80+0,50 di spazio tra fossa e fossa su tutti i lati);
• mq. 2,00 per le fosse da destinare alle salme di fanciulli (area di fossa 1,50x0,50+0,50 di spazio tra fossa e fossa su tutti i lati);
• ogni fossa deve essere riservata ad una sola inumazione;
• i vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio
destinato all’ accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt. 0,50, che separano fossa per fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione;
• va prevista un’ area non inferiore ad 1/10 di quella sopra determinata per soddisfare anche eventuali esigenze dovute ad epidemie, calamità, catastrofi o altro;
• un’ area da riservare alle estumulazioni che di volta in volta deve essere indicata dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
Art. 41 Individuazione della fossa
Ogni fossa deve essere contrassegnata con un cippo uguale in ogni caso, per forma, materiale, colore.
Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l’ indicazione del nome e cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto ed eventualmente una fotografia dello stesso.
Art. 42 Interramento del feretro
Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a due metri. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e devono distare l’ una dall’ altra almeno 0,50 mt. da ogni lato.
Dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
TITOLO VII
Tumulazioni
Art. 43 Divieti
Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all’ altro; ogni feretro deve essere collocato in un loculo (tumulo o nicchia) separato; i loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso essi devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri, in modo che non si debba manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini o, se trattasi di tombe sotterranee, i viali del cimitero, i quali possono essere manomessi solo per l’ ordinaria manutenzione o per le riparazioni della tombinatura.
Le norme del presente articolo non si applicano alle tombe sotterranee esistenti alla data del 10.09.1990.
Art. 44
Caratteristiche dei loculi - tumolo o nicchia
La struttura del loculo o del manufatto, sia che venga costruito interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.
Le dimensioni dei loculi non devono essere inferiori a:
• larghezza cm. 75;
• lunghezza (o profondità) cm. 225;
• altezza cm. 70.
La costruzione dei loculi, anche sotterranei, deve essere eseguita tenendo presente che devono essere adottati i sistemi necessari per renderli impermeabili ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
I loculi devono avere adeguata pendenza, 2 per mille, verso
l’ interno per permettere la raccolta eventuale di liquidi.
La chiusura dei loculi deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna o con struttura con caratteristiche equivalenti.
E’ consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità di spessore, atto ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillato, in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
Art. 45
Lampade votive, decorazioni, iscrizioni, ecc.
Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque, è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 25 cm., compreso fiori e piante ai piedi dei colombari.
TITOLO VIII
Esumazioni – Estumulazioni
Art. 46 Esumazioni ordinarie
E’ compito del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
Annualmente il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l’ indicazione delle salme per le quali è attivabile l’ esumazione ordinaria. L’ inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo è fissato con comunicazione di Servizio da affiggere all’ Albo cimiteriale con congruo anticipo e da inviare in copia, per conoscenza, al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale.
Art. 47
Cautele per l’ esecuzione dei lavori
Ai necrofori, ai custodi, agli affossatori e comunque a tutte le persone che, direttamente e manualmente operano con i primi, l’Amministrazione Comunale dovra’ fornire la seguente dotazione , che essi sono tenuti ad indossare durante i lavori:
- camice in tela resistente e lavabile ,
- berretto in tela resistente e lavabile.
Terminato il servizio, i camici e i berretti dovranno essere regolarmente inviati, a cura e a spese dell’Amministrazione Comunale, ad una lavanderia, che provveda al lavaggio dei capi, separatamente rispetto a quelli di altra derivazione e utilizzo.
In subordine, l’Amministrazione Comunale puo’ optare per l’acquisto di camici e berretti monouso, a perdere, purche’ costituiti da materiale resistente e dotati di elastici di tenuta ai polsi e al capo.
Art. 48 Esumazioni ordinarie
Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso un decennio dalla inumazione nelle fosse dei campi giardino e comuni.
Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie vengono raccolte e depositate nell’ ossario comune, a meno che i parenti non facciano domanda al Sindaco di raccoglierle in cellette o colombari posti nel cimitero. In tal caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall’ art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990.
I resti ossei possono essere inseriti in cassettine nei colombari con un massimo di due oltre il feretro, previo il pagamento della tariffa vigente all’ atto della tumulazione dei resti medesimi, ferma restando la scadenza della concessione riferita al colombaro.
Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità.
Per agevolare la mineralizzazione delle salme indecomposte e’ possibile utilizzare apposite sostanze biodegradanti ed abbreviare il periodo di reinumazione da 5 a 3 anni .
Utilizzando tale procedimento e’ possibile inumare le salme indecomposte nei medesimi siti precedentemente assegnati. E’ possibile inoltre cremare i resti provenienti dalle esumazioni , salve le norme previste dal D.P.R 285/90.
Le dimensioni degli ossari entro cui vanno deposte le cassette di contenimento dei resti, non devono essere inferiori a:
• larghezza cm. 30;
• lunghezza (o profondità) cm. 80;
• altezza cm. 30.
Art.49 Rifiuti cimiteriali
I rifiuti cimiteriali sono classificati ai sensi del DL 22/97 come rifiuti urbani, ai fini igienico sanitari; a talune categorie di rifiuti cimiteriali (avanzi delle casse, indumenti dei defunti) vanno applicati le modalita’ gestionali e di smaltimento analoghe a quelle stabilite per i rifiuti pericolosi.
L’ Ufficio Tecnico Comunale è competente in merito alla procedura di stoccaggio, trasporto, smaltimento presso impianti di termodistruzione dei rifiuti cimiteriali trattati.
Art. 50 Oggetti da recuperare
Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia ed al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell’ operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l’ altro conservato tra gli atti dell’ Ufficio di Polizia Mortuaria.
Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
Per il personale incaricato delle operazioni in oggetto, costituisce grave fatto, perseguibile anche penalmente, l’ appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all’ Ufficio di Polizia Mortuaria.
Art. 51 Disponibilità dei materiali
I materiali e le opere installate nelle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con procedura ad evidenza pubblica .
Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti entro il 4° grado e di affini entro il 2°, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
Le croci, le lapidi, ed i monumenti copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l’ esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all’ interno del cimitero o, all’ esterno, in altro luogo idoneo.
Art. 52
Modalità di esecuzione dei lavori
Nell’ escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell’ ossario del Comune, sempreché coloro i quali avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per depositarle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco nel rispetto del precedente art. 59.
Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà avvalersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo, qualora non li abbia gia’ alienati.
Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute vengono consegnate, da parte del custode del cimitero, all’ Ufficio dello Stato Civile del Comune, per essere restituite ai legittimi eredi del defunto, od altrimenti alienate a favore del Comune stesso.
Art. 53 Esumazioni straordinarie
Le esumazioni straordinarie si effettuano, qualunque sia il tempo trascorso dall’ inumazione, per ordine dell’ Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, nei casi previsti all’ art. 83 - 1° comma - D.P.R. 285/90 previo parere favorevole del Responsabile del
Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale.
Salvo i casi di esumazione straordinaria per provvedimento dell’ A.G., le esumazioni richieste dai familiari per trasferimento ad altra sepoltura, non possono essere eseguite:
a. nei mesi da maggio a settembre;
b. non oltre i sei anni dalla data del decesso, attendendosi in tal caso la scadenza naturale del periodo di inumazione;
c. non prima di due anni dalla data del decesso qualora sussistano motivi di natura igienico-sanitaria. Previa autorizzazione del Sindaco è consentito ai familiari presenziare ai lavori di esumazione. Prima di procedere alle operazioni cimiteriali suddette occorre verificare l’ autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell’ elenco delle malattie infettive- diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia compresa nell’ elenco succitato, l’ esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
Di ogni esumazione straordinaria è data comunicazione, almeno tre giorni prima dell’ effettuazione, al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, per l’ ottemperanza di quanto previsto all’ art. 83 del D.P.R. 285/90. A tale comunicazione viene allegata ricevuta di pagamento della tariffa dovuta
Art. 54 Estumulazioni
Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e nei mesi previsti dall’art.53, le estumulazioni dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, a condizione che, aperto il tumulo, il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale ne constati la perfetta tenuta e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Nel caso in cui i feretri risultino non essere a perfetta tenuta o comunque in condizioni di conservazione tali da non poter essere rimossi, il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale stabilisce di volta in volta quale sistemazione deve darsi adessi per essere trasportati.
Quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, le estumulazioni si eseguono allo
scadere del periodo di concessione e anch’ esse sono
regolate dal Sindaco.
I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua devono essere inumati per un periodo minimo di 5 anni dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un’ opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dall’ art. 82 - comma 3 - del
D.P.R. 285/90. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi all’ immediata raccolta dei resti mortali in cassette-ossario su parere del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale.
I resti mortali sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette-ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
Art. 55 Estumulazioni straordinarie
Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
1) a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sede, prima dello scadere della concessione e comunque prima dei vent’ anni;
2) su ordine dell’ Autorità Giudiziaria.
Le estumulazioni di cui al primo punto non possono essere effettuate nei mesi da maggio a settembre e comunque non prima di due anni dal decesso, qualora sussistano motivi igienico sanitari.
Di ogni estumulazione è data comunicazione, almeno tre giorni prima dall’ effettuazione della stessa, al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale per l’ ottemperanza di quanto previsto all’ art. 88 del
D.P.R. 285/90. A tale comunicazione viene allegata ricevuta del pagamento della tariffa dovuta.
Dalle operazioni di estumulazione straordinaria e dei relativi provvedimenti adottati, viene redatto verbale a cura del personale delegato dal Comune e con firma del personale tecnico delegato dal Responsabile del Servizio Igiene.
.
Art. 56 Divieti
Non è possibile autorizzare sia esumazioni che estumulazioni straordinarie di salme su domanda dei
famigliari per spostamenti o traslazioni in altra sepoltura all’interno dei Cimiteri Comunali, se al momento del decesso erano già disponibili ed assegnabili le tipologie di sepolture richieste
TITOLO IX
Cremazioni
Art. 57 Costruzione forni crematori
Per l’ eventuale costruzione di un forno crematorio che deve essere realizzato solo entro il recinto del cimitero e per la procedura da seguirsi sia per la costruzione di questo, sia per la cremazione dei cadaveri, sia infine per il trasporto da Comune a Comune dei cadaveri stessi per essere cremati e delle ceneri risultanti al luogo del loro definitivo deposito, si richiamano le norme degli artt. 78 - 79 - 80 - 81 del D.P.R. 285/90.
Le ceneri derivanti dalla completa cremazione di ciascun feretro devono essere raccolte in un urna cineraria portante all’ esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
Art. 58 Urne cinerarie
Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.
L’ urna deve essere di materiale resistente. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all’ esterno l’ indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
A richiesta degli interessati ed in base a concessione l’ urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombaro, salvo che si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cenerario comune.
Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all’ art. 79/3 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l’ approvazione delle tariffe per l’ uso dei colombari.
Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le urne contenenti le ceneri vengono depositate nel cinerario comune.
Art.59
Modalità di rilascio dell’ autorizzazione alla cremazione
L’ autorizzazione di cui all’ art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall’ Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.
Art. 60 Caratteristiche delle urne cinerarie
Compiuta la cremazione le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.
Le urne cinerarie devono portare all’ esterno l’ indicazione del nome e del cognome, data di nascita e di morte del defunto le cui ceneri sono contenute.
Ogni urna deve contenere le ceneri di un solo cadavere.
Le urne cinerarie devono essere di materiale resistente e devono essere riposte in un ossario o cinerario predisposto all’ accoglienza.
Le dimensioni dei loculi entro cui vanno deposte le urne cinerarie, non devono essere inferiori a:
• larghezza cm. 28.5;
• lunghezza (o profondità) cm. 40;
• altezza cm. 30.5.
Art. 61
Trasporto delle urne cinerarie
Fermo restando l’ autorizzazione del Sindaco di cui agli artt. 24 - 27 - 28 e 29 del D.P.R. 285/90 il trasporto delle urne contenenti i residui delle cremazioni non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
TITOLO X
Consegna dei cadaveri al cimitero
Art. 62 Autorizzazione al seppellimento
Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non è accompagnato dall’ autorizzazione rilasciata, a norma dell’ art. 141 del X.X. 0.0.0000, n. 1238, dall’ Ufficiale di Stato Civile, così come specificato dal precedente art. 7 del presente Regolamento. Per la sepoltura dei prodotti abortivi e dei feti che abbiano compiuto 28 settimane intrauterine, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall’ ASL.
Art. 63
Ritiro dell’ autorizzazione, compilazione e tenuta del registro
Per ogni cadavere ricevuto il custode del cimitero ritira e conserva l’ autorizzazione ed iscrive giornalmente - anche con l’ ausilio di sistemi informatici - su apposito registro, vidimato dal Sindaco in doppio esemplare, da conservare ed esibire nei casi richiesti:
• le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall’ atto di autorizzazione, l’ anno, il giorno e l’ ora dell’ inumazione, il numero arabico portato dal cippo ed il numero d’ ordine della bolletta di seppellimento;
• le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l’ indicazione del sito dove sono stati depositati;
• le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l’ indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero;
• qualsiasi variazione avvenuta in seguito, per esumazioni, estumulazioni, trasporti di cadaveri o di ceneri in altri cimiteri, ecc.
I registri di cui al primo comma devono essere presentati ad ogni richiesta dagli uffici comunali o governativi, un esemplare degli stessi deve essere consegnato, alla scadenza di ogni anno, al comune per essere conservato negli archivi, restando l’ altra copia al custode del cimitero.
TITOLO XI
Rilascio di cadaveri a scopo di studio e prelievi di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico; autopsie.
Art. 64
Rilascio di cadaveri a scopo di studio e prelievi di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico
Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, devono
avvenire nel rispetto delle disposizioni previste agli artt. 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 285/90.
Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l’ accertamento della morte, deve avvenire nel rispetto della Legge 02.12.1975 n. 644 e successive modificazioni.
Art. 65 Autopsie
Le autopsie di cui all’ art. 45 del D.P.R. 285/90, disposte dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale o dal Responsabile del Servizio Sanitario dell’ ospedale, devono essere eseguite nella sala autopsie del cimitero o presso le sale anatomiche dell’ ospedale.
Le autopsie, anche se disposte dall’ Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all’ esercizio professionale.
I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale per l’ eventuale rettifica delle schede di morte.
Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo le prescrizioni indicate nell’ art. 45 del D.P.R. 285/90.
Quando durante l’ autopsia non ordinata dall’ Autorità Xxxxxxxxxxx si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all’ Autorità Giudiziaria.
TITOLO XII
Progetti - Epigrafi - Norme tecniche
Art. 66
Domande di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
I progetti per la costruzione di sepolture private e per la posa dei monumenti devono essere presentati nei termini previsti dall’art.38.
Le domande di autorizzazione per la costruzione di sepolture private e per la collocazione di monumenti e lapidi, nonché per la loro modifica e restauro, devono essere corredate di due copie dei relativi disegni di progetto (piante, sezioni e prospetti):
• in scala 1:20 per la costruzione di edicole-cripte;
• in scala 1:10 per la costruzione di monumenti;
• in scala 1:10 per la posa di lapidi.
I disegni devono contenere tutti quei particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l’ opera in ogni suo elemento.
Le sepolture private non debbono avere comunicazione con
l’ esterno del cimitero.
Deve essere inoltre previsto, nelle tombe a più posti, il
vestibolo per l’ accesso diretto a ciascun posto.
Le domande di cui al secondo comma devono essere firmate dal concessionario della sepoltura.
Per gli elaborati di progetto relativi alla costruzione di edicole-cripte si richiedono le firme del concessionario, del progettista, degli artisti che eventualmente collaborano alla realizzazione dell’ opera, e della ditta costruttrice.
Per gli elaborati di progetto relativi alla posa di monumenti e di lapidi si richiedono le firme del concessionario e della ditta costruttrice.
Art. 67 Autorizzazioni e permessi
Le concessioni edilizie per l’ esecuzione delle opere di cui all’ articolo precedente sono rilasciate secondo le seguenti modalità e competenze:
a) per costruzione, modificazione o restauro di edicole- cripte e di sepolture collettive appartenenti ad Enti o Associazioni:
• le concessioni edilizie vengono rilasciate dal Responsabile del servizio su conforme parere del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285. Nell’ atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
b) per collocazione, modificazione o restauro di monumenti e lapidi sulle sepolture.
• le autorizzazioni vengono rilasciate dal Responsabile del servizio
c) per piccole riparazioni di manutenzione ordinaria, che non alterino l’ opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla, per l’ esecuzione di giardinetti provvisori, nonché per la posa di piccoli arbusti collocati in appositi contenitori.
• le autorizzazioni vengono rilasciate dal Ufficio LL.PP.
Le concessioni edilizie di cui al comma precedente possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con
permesso dell’ Ufficio Tecnico Comunale.
In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d’ opera, deve essere approvata a norma del secondo comma.
Art. 68 Responsabilità - Verifica delle opere
I concessionari delle sepolture a pagamento sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell’ imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
L’ Ufficio Tecnico Comunale provvede - nel corso o al termine dei lavori, a verificare se le opere sono conformi al progetto approvato e, in caso di difformità, propone al Responsabile del Servizio la sospensione dei lavori .
Il Responsabile del servizio commina i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa nazionale in materia di abusi edilizi , fatte salve le ulteriori previste dal presente Regolamento. l’ ordine di sospensione dei lavori nonchè i provvedimenti sanzionatori previsti nel presente Regolamento.
Art. 69
Recinzione aree-materiali di scavo
Nella costruzione delle tombe di famiglia, l’ impresa deve recingere, a regola d’ arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
E’ vietato occupare spazi attigui senza l’ autorizzazione del
Responsabile del Servizio .
I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, di volta in volta, trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l’ orario e l’ itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare.
Art. 70
Norme comuni ai monumenti
La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell’ area assegnata e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero, né tantomeno invadere i viali.
I monumenti in genere devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni.
Gli elementi verticali di pietra o di marmo non possono avere, di regola, uno spessore inferiore a 1/10 della loro altezza.
Lo spessore delle lapidi di marmo orizzontali e inclinate non deve essere inferiore a cm. 10.
Tuttavia, per le costruzioni di monumenti funebri composti esclusivamente da rocce endogene, è consentito l’ uso di lapidi orizzontali o inclinate di spessore non inferiore a cm. 4.
E’ prescritto l’ impiego di chiavelle per il collegamento delle pietre.
E’ altresì consentita la piantumazione di fiori ed arbusti nello
spazio retrostante il monumento.
I monumenti per sepolture, le lapidi per colombari, ossari e cinerari devono recare ben visibile il numero progressivo della sepoltura. Tale numero deve essere inciso, con altezza di mm. 15:
• sulla parte anteriore del lato destro, per quanto riguarda i monumenti;
• sulla parte inferiore del lato sinistro, per quanto riguarda le lapidi di colombari, ossari e cinerari.
Art. 71
Monumenti per sepolture a pagamento
Sulle sepolture temporanee a pagamento possono essere posti in opera monumenti aventi le seguenti dimensioni massime:
• Lunghezza: cm. 200;
• Larghezza: cm. 100;
• Altezza: cm. 200, misurati sopra il cordolo perimetrale di sporgenza massima di cm 15 per lato..
Su due o più sepolture individuali contigue è consentito di collocare un unico monumento purchè le salme tumulate siano di parenti o affini.
Art. 72
Monumenti per sepolture decennali
Sulle sepolture in campo decennale e’ consentito :
• Collocare una lapide di marmo delle dimensioni di cm. 50 x h. 65 ( 55+10) x 5, riportante incisi il nome ed il cognome del defunto , l data di nascita e di morte e eventualmente una foto e una croce;
• Perimetrare la fossa con un cordolo di marmo di cm. 160 x 60 x h 10x 4
E’ consentita la collocazione di un unico monumento su due
o più sepolture contigue.
L’ installazione delle lapidi o dei copritomba, la loro manutenzione e conservazione nello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti ed ai loro aventi causa, secondo le norme previste per i concessionari di sepolture private.
Art. 73
Lastre per colombari, ossari e cinerari
Alla chiusura dei colombari, degli ossari e dei cinerari, devono essere applicate le lastre di marmo fornite dall’ Amministrazione Comunale.
Nell’ eventualità di una successiva sostituzione della lapide, conseguente a rottura od a necessità di modifica che ne rendano impossibile il riutilizzo, è consentita la collocazione di una nuova lapide - non fornita dall’ Amministrazione Comunale - che deve essere del medesimo materiale.
Non è consentita la collocazione di un’ unica lastra a
chiusura di due o più celle o loculi contigui.
Sulle singole lastre e’ ammessa l’applicazione – in modo stabile – di portalumi e portafiori del medesimo materiale della piastra , di acciaio inossidabile o di altri materiali a condizione che non provochino macchie o aloni sulle lastre di marmo e sulle parti comuni e con sporgenza massima di cm.15 dal piano della lastra stessa; qualora si verificassero danni il concessionario della sepoltura dovra’ provvedere a proprie spese al ripristino delle opere danneggiate.
I medaglioni in rilievo non possono sporgere oltre cm. 10 misurati come sopra.
Le fotografie possono avere dimensioni massime di cm.13 x cm. 18.
Art. 74 Epigrafi
Sulle sepolture il concessionario è tenuto a inscrivere, entro sei mesi dall’ occupazione, il nome, il cognome e le date di nascita e di morte della persona a cui la salma, i resti o le ceneri si riferiscono.
Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi, che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile. I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d’ arte sono consentiti solamente in seconda linea, e sempre che il carattere dei medesimi non contrasti con l’ austerità del luogo.
L’ iscrizione è consentita soltanto a seguito dell’
occupazione della sepoltura.
L’ epigrafe sulle lapidi a chiusura dei colombari, degli ossari e dei cinerari, può essere eseguita unicamente con lettere applicate o incise come da disposizione dell’Ufficio tecnico.
Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicono al culto dei morti e alla sacralità del luogo. Sulle lapidi di cui al quinto comma, i suddetti emblemi o simboli
non devono contrastare con l’ insieme dell’ opera e devono essere realizzati con la stessa tecnica usata per l’ epigrafe.
I familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
TITOLO XIII
Attribuzioni del personale addetto ai servizi cimiteriali e dell’
Ufficio Tecnico
Art. 75
Attribuzioni del personale addetto ai servizi cimiteriali
Il personale addetto al servizio cimiteriale, oltre a disimpegnare le mansioni già precisate nel presente Regolamento, deve:
• prendere formalmente in consegna, all’ ingresso del cimitero, i feretri, nonché le membra umane, le parti di cadavere, le ossa umane, i nati morti, i feti; ritirare l’ autorizzazione del loro trasporto e disporre per la loro sepoltura;
• prendere formalmente in consegna, all’ ingresso del cimitero, i deceduti ivi trasportati per l’ osservazione o per il riscontro diagnostico e disporre che l’ osservazione avvenga nelle condizioni stabilite dall’ art. 13 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/90;
• accertarsi che le inumazioni e le tumulazioni avvengano secondo quanto disposto dal citato Regolamento di Polizia Mortuaria e dal presente Regolamento circa le condizioni delle casse funebri, delle fosse per le inumazioni e dei loculi per le tumulazioni;
• accertarsi che siano state regolarmente autorizzate le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni, le estumulazioni ed i travasi di salma, tutte operazioni alle quali deve assistere;
• disporre, di concerto con l’ Ufficio Tecnico Comunale che i resti del materiale delle casse funebri, degli omaggi floreali e di quanto prodotto nel corso delle operazioni di esumazione e di estumulazione ordinarie e straordinarie vengano idoneamente smaltiti;
• ispezionare le cappelle, i colombari ed i loculi allo scopo di avvertire tempestivamente lo scolo di liquami e la fuoriuscita di esalazioni gassose;
• tenere in ordine e pulizia, mediante i necrofori, la camera mortuaria, la sala di autopsia ed i depositi di osservazione, e disporre la loro disinfezione dopo ogni operazione, a mezzo del suddetto personale;
• disporre, a mezzo dei necrofori, la pulizia dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe;
• disporre, a mezzo dei necrofori, la pulizia di tutto il cimitero e tenere la copia delle chiavi delle cappelle private;
• provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi e delle croci;
• tenere la regolare registrazione di tutti i morti che vengono sepolti;
• garantire la sicurezza e la buona conservazione di quanto esiste nel cimitero, verificare i lavori di manutenzione del Cimitero e segnalare all’ Ufficio Tecnico Comunale eventuali anomalie per i provvedimenti di conseguenza;
• vietare che nel cimitero vengano introdotti o da esso asportati monumenti, lapidi, segni funebri ed altro materiale e che vengano eseguiti lavori nell’ interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione;
• collaborare con l’ Ufficio Tecnico Comunale nel compito di sorvegliare tutte le costruzioni e la posa di lapidi e monumenti, assicurandosi che vengano eseguite secondo il progetto approvato e nel luogo assegnato;
• fare osservare l’ orario di apertura e di chiusura del
cimitero stabilito dal Sindaco;
• dare le necessarie assistenze e prestazioni per le
autopsie ordinate dall’ Autorità Giudiziaria;
Il custode inoltre deve osservare le disposizioni che in materia di polizia mortuaria sono disposte dalle normative locali e nazionali vigenti. E’ tenuto a segnalare ogni inconveniente o irregolarita’ riscontrati.
Art. 76 Attribuzioni del necroforo
Ai necrofori è affidato il servizio funebre che ha svolgimento
all’ esterno del cimitero. In particolare devono:
• accertare che il feretro corrisponda alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione e porre quindi il bollo di verifica;
• provvedere alla deposizione della salma nel feretro e chiudere il feretro stesso, previo accertamento di eventuali occorrenze per perdita di sostanze organiche. Se il feretro è metallico, assistere alla saldatura; fissare nella parte superiore dei feretri la targa metallica di identificazione;
• trasportare la salma dall’ abitazione alla vettura e da
questa in chiesa;
• accompagnare e consegnare il feretro al cimitero unitamente all’ ordine di seppellimento; nel percorso dopo la cerimonia funebre, l’ accompagnamento può
essere affidato a persona addetta al trasporto, così anche quando la salma dev’ essere trasportata fuori dal Comune;
• provvedere al seppellimento od alla tumulazione dei feretri, ivi comprese le operazioni di scavo e rinterro delle fosse in campo decennale;
• effettuare, a seconda delle disposizioni impartite di volta in volta, i trasporti di salme da e per i locali di osservazione: obitori, istituti di medicina legale, sale di autopsia e sale anatomiche universitarie.
• svolgere tutti quei compiti che vengono indicati dal Custode del Cimitero in relazione a quanto disposto dal precedente art. 87.
Nell’ eventualità che i Servizi cimiteriali vengano affidati in appalto, le operazioni da svolgersi a mezzo dei necrofori previste dal presente Regolamento verranno svolte dall’ appaltatore.
Art. 77
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
Il personale operante nei cimiteri è tenuto all’ osservanza del presente Regolamento, ed a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
• a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
• a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
• a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
Al personale suddetto è vietato:
• eseguire, all’ interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all’ interno dell’ orario di lavoro sia al di fuori di esso;
• ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di Ditte;
• segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
• esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all’ attività cimiteriale, sia all’ interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
• trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, la violazione degli obblighi e dei divieti anzidetti e di quelli
risultanti dal presente Regolamento viene perseguita disciplinarmente.
Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l’ attività svolta.
Art. 78
Attribuzioni dell’ Ufficio Tecnico
Oltre a quanto già previsto in specifici articoli del presente Regolamento, spetta all’ ufficio tecnico la manutenzione del cimitero, ed a tal fine provvede a:
• studiare, a richiesta del Sindaco, il piano di distribuzione delle fosse dei campi comuni e delle aree per le cappelle e per le tombe private;
• predisporre i progetti di costruzione dei colombari, delle celle ossario e di altre sepolture a tumulazione che il Comune intenda realizzare;
• predisporre la cordonatura perimetrale dei campi con la numerazione dei posti da cedersi ai privati;
• assicurare la manutenzione e la pulizia dei colombari e delle cappelle di proprietà comunale, a mezzo dei necrofori;
• provvedere, a mezzodi personale operativo all’ uopo incaricato, alla manutenzione e pulizia dei viali e dei campi comuni ed a far effettuare gli scavi per le fosse comuni ed i relativi rinterri;
• provvedere per l’ allestimento ed alla manutenzione della tombinatura del cimitero per il deflusso e lo smaltimento delle acque meteoriche;
• provvedere per la manutenzione della sala per autopsia, della camera mortuaria, del deposito di osservazione, dell’ abitazione del custode e dei vani di servizio per il personale addetto al cimitero e per il pubblico;
• affidare al personale addetto una cassetta con materiale di pronto soccorso.
L’ Ufficio Tecnico, inoltre, ha il compito di sorvegliare tutte le costruzioni e la posa di lapidi e monumenti che si effettuano nel cimitero, assicurandosi, con la collaborazione del custode, che vengano eseguite secondo il progetto approvato e nel luogo assegnato.
TITOLO XIV
Polizia dei cimiteri
Art. 79
Orario di funzionamento del cimitero
L’ orario di apertura e di chiusura del cimitero è stabilito dal Sindaco.
Art. 80 Divieti di ingresso
E’ vietato l’ ingresso nei cimiteri alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione, non decentemente vestite o, comunque, in contrasto con il carattere del luogo; ai questuanti, alle persone aventi con sé cani (eccettuati quelli guida per ciechi) o altri animali, ai fanciulli di età inferiore a 15 anni non accompagnati da adulti.
I minorenni di età superiore a 14 anni devono essere muniti di un documento di riconoscimento.
Nei giorni di scarsa affluenza del pubblico, il Custode del cimitero può autorizzare le persone impossibilitate a camminare, per motivi di salute o di età, a visitare le tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissandone percorsi ed orari.
Art.81
Condotta all’ interno del cimitero
Nell’ interno dei cimiteri si deve osservare un contegno
decoroso.
E’ vietato:
• compiere atti in contrasto con l’ austerità del luogo e con
il culto dei defunti;
• fumare, consumare cibi o bevande;
• danneggiare o deturpare sepolture, manufatti o edifici;
• calpestare gli spazi riservati a sepolture, le aiuole, e camminare, comunque, al di fuori degli appositi passaggi;
• gettare fiori appassiti e rifiuti in genere fuori dagli appositi cesti;
• fotografare le operazioni mortuarie;
• entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
• qualsiasi attività commerciale;
• L’ingresso di animali.
Chiunque tenesse, all’ interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all’ Autorità Giudiziaria.
Chiunque commetta una violazione dei divieti sopraesposti, verrà sottoposto, previa contestazione degli addebiti, a sanzioni amministrative e penali.
Art. 82 Manifestazioni
Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell’ interno dei
cimiteri devono essere autorizzate dal Sindaco.
Il Sindaco, inoltre, può autorizzare orazioni funebri, commemorazioni e discorsi purchè questi siano tenuti sul piazzale di ingresso al cimitero.
Art. 83
Divieto di attività commerciali e di propaganda
Nell’ interno dei cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o l’ esposizione di materiale pubblicitario, l’ offerta di servizi.
E’ consentita la semplice indicazione sul monumento del marchio o della ragione sociale della ditta costruttrice, con caratteri aventi altezza massima di cm. 2.
Art. 84
Circolazione dei veicoli all’ interno del cimitero
Nell’ interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri o di materiali.
Questi ultimi, il cui ingresso nel cimitero è consentito soltanto nei giorni feriali, devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni, ecc.; possono circolare secondo gli orari e i percorsi prestabiliti e sostare nel cimitero il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.
I veicoli ammessi a circolare nei cimiteri sono soggetti alle norme del “Testo Unico sulla circolazione stradale” D.P.R. 15.06.1959 n. 393 e successive modificazioni.
I veicoli a motore devono essere assicurati.
Possono circolare solo i veicoli autorizzati ; tali vei coli devono essere condotti esclusivamente dai titolari o dipendenti della Ditta , svolgendo il lavoro di competenza e pertinente all' autorizzazione di cui sopra.
La velocità di tutti i veicoli deve essere contenuta entro limiti ridottissimi.
All’ entrata, all’ uscita ed all’ interno dei cimiteri, tutti i mezzi potranno venire ispezionati ed il loro carico dovrà essere collocato in modo da agevolare al massimo tale operazione.
Art. 85
Introduzione ed asportazione di materiale ed oggetti
L’ introduzione e l’ asportazione dei materiali nonché dei segni funebri in genere, può aver luogo soltanto in giorni feriali, secondo modalità particolari, stabilite con Ordinanza del Sindaco.
Nessun oggetto può essere asportato dal cimitero senza la prescritta autorizzazione.
Per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione il Sindaco può autorizzare la temporanea asportazione del monumento, di arbusti o di qualsiasi segno funebre, previo versamento, da parte del concessionario, di un deposito cauzionale commisurato in rapporto al valore ed al pregio artistico di quanto viene asportato.
Qualora il concessionario non provveda a ricollocare il monumento asportato per l’ ordinaria e straordinaria manutenzione, trascorsi tre mesi dal termine accordato, la concessione della sepoltura si ritiene decaduta ed il deposito cauzionale previsto dal precedente comma viene incamerato dall’ Amministrazione Comunale.
Art. 86 Lavori nel cimitero
Nell’ interno dei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle piastre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quant’ altro il Custode del cimitero riconosca indispensabile eseguirsi il luogo.
E’ vietato lavorare nei giorni festivi, di sabato salvo
particolari esigenze tecniche. Sono vietati altresì:
• l’ inizio dei lavori di fondazione per la posa in opera dei monumenti alla vigilia dei giorni festivi;
• l’ inizio dei lavori per la costruzione di edicole-cripte, dal 1° ottobre al 5 novembre;
• l’ introduzione di materiali, anche per tombe individuali o loculi sovrapposti interrati, dal 25 ottobre al 5 novembre, salvo eventuali modificazioni per esigenze di calendario;
• la collocazione di lapidi per colombaro, ossario o cinerario, dal 30 ottobre al 5 novembre, salvo eventuali modificazioni per esigenze di calendario.
La terra di risulta ed i rottami provenienti dai lavori indicati nel comma precedente devono essere sollecitamente asportati dai cimiteri a cura e a spese dell’esecutore dei lavori o ammucchiati temporaneamente in luoghi , in modi e nei tempi che verranno indicati dal Custode del Cimitero.
Tutti i lavori devono essere eseguiti dalle ditte con la rigorosa osservanza delle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni.
Art. 87 Reclami
In ogni cimitero, presso il custode, o presso l’ Ufficio del direttore del cimitero ove previsto, è a disposizione del pubblico il registro per gli eventuali reclami.
TITOLO XV
Art. 88 Personale delle ditte
Le ditte incaricate di eseguire i lavori nell’ interno dei cimiteri per conto dei concessionari di sepolture, sono tenute a notificare preventivamente al Responsabile dei servizi cimiteriali i nominativi delle persone addette ai lavori, le quali saranno munite di apposito contrassegno.
Le ditte predette devono comprovare, per ciascun dipendente, l’ avvenuta osservanza delle norme previdenziali ed assicurative.
Le ditte rispondono per quanto compiuto dai loro incaricati.
TITOLO XVI
Soppressione dei cimiteri
Art. 89
Soppressione - Autorità competente
Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e dal presente Regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il Coordinatore Sanitario dell’ ASL. competente per territorio.
Art. 90
Uso del terreno del cimitero soppresso
Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall’ ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell’ Autorità Comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere
diligentemente dissodato per la profondità di metri 2 e le ossa che vi si rinvengono debbono essere depositate nell’ ossario comune del nuovo cimitero.
Art. 91
Diritti ed obblighi dei concessionari dei cimiteri soppressi
In caso di soppressione del cimitero, gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i Comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l’ originaria concessione, e fatte salve le disposizioni di cui all’ art. 35 del presente Regolamento, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero.
Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano desiderate nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima dell’ entrata in vigore del presente regolamento.
Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passeranno in proprietà del Comune.
TITOLO XVII
Divisione, subentri, rinunce
Art. 92 Divisione, subentri
1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l’ individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell’ istanza e trova applicazione l’ art. 20 della Legge 4.1.1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale, o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio Contratti del Comune, anche utilizzando, se presenti, mezzi informatici.
5. La divisione, l’ individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d’ uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un’ unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l’ unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all’ Ufficio di Polizia Mortuaria contestualmente alla richiesta del permesso di seppellimento, richiedendo la variazione per l’ aggiornamento dell’ intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Sindaco provvede d’ ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, fermo restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. Tutte le spese inerenti l’ aggiornamento dell’
intestazione sono a carico del richiedente.
10.Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell’ intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
00.Xx famiglia viene ad estinguersi quandi non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
12.Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall’ ultima sepoltura se ad una inumazione o vent’ anni se a tumulazone, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
Art. 93
Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 30 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma è stata trasferita in altra sede.
In tal caso, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al corrispettivo pagato, dedotto il 10% per ogni anno o frazione di anno, trascorso dalla data dei versamenti di cui all’ art. 34 del presente Regolamento.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
Art. 94
Rinuncia a concessione di aree libere
Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza quando:
• non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
• l’ area non sia stata utilizzata per l’ inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la restituzione del deposito cauzionale.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
Art. 95
Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione salvo i casi di decadenza, quando:
• il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
• il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli od a condizione alcuna.
TITOLO XVIII
Revoca, decadenza, estinzione
Art. 96 Revoca
E’ facoltà dell’ Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del
cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico,
accertata a mezzo dell’ Ufficio Tecnico Comunale. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l’ uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l’ originaria concessione, di un’ equivalente sepoltura nell’ ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall’ Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
Della decisione presa, per l’ esecuzione di quanto sopra, l’ Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all’ Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
Art. 97 Decadenza
La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del
diritto d’ uso della sepoltura;
d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo
previsto nell’ atto di cessione;
g) qualora nel corso o al termine dei lavori vengano accertate difformità delle opere rispetto al progetto ed il concessionario, diffidato al riguardo, non ottemperi all’ invito nel termine prescritto.
La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all’ Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
In seguito a decadenza della concessione il deposito a garanzia di cui all’ art. 34 del presente Regolamento non verrà restituito.
Art. 98
Provvedimenti conseguenti la decadenza
Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Dopo di che il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
Art. 99 Estinzione
Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell’ atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest’ ultimo caso, quanto disposto nell’ art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.
Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell’ ossario comune o nel cinerario comune.
TITOLO XIX
Sanzioni - Abrogazione di norme preesistenti - Rinvii - Entrata in vigore
Art. 100
Sanzioni
Salva l’ applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio
Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto
dell’ art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli artt.
32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Per le infrazioni commesse dalle ditte o dai loro incaricati autorizzati a lavorare nei cimiteri, oltre alle sanzioni previste dal comma precedente, il Responsabile del Servizio può sospendere la ditta dall’ esercizio della sua attività presso il Cimitero per un periodo di tempo da cinque giorni ad un anno.
In caso di particolare gravità dell’ infrazione o di recidiva, il Responsabile del Servizio può dichiararne la cancellazione dal registro di categoria.
Art. 101
Abrogazione delle norme precedenti
Con l’ approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme riguardanti la stessa materia contenute nei precedenti regolamenti.
Art. 102
Rinvii
Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme contenute nel D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e nel X.X.XX.XX. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265, ed eventuali future modifiche ed integrazioni.
Art. 103
Entrata in vigore
Il presente Regolamento ed ogni altra successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore 15 giorni dopo l’ avvenuta pubblicazione all’ Albo Pretorio del Comune.
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI
Indice
TITOLO I FINALITA’ E COMPETENZE DEL COMUNE .....................................
ART.1 FINALITA’ ..............................................................................................
ART. 2 COMPETENZE DEL COMUNE ........................................................................
ART.3 RESPONSABILITA’ ....................................................................................
TITOLO II DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEL DECESSO; PERIODO DI OSSERVAZIONE ; DEPOSITI DI OSSERVAZIONE; COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI DI
MORTALITÀ ..................................................................................................
ART. 4 DENUNCIA ............................................................................................
ART.5 ACCERTAMENTI NECROSCOPICI.....................................................................
ART.6 ADEMPIMENTI DELL’UFFICIO DI STATO CIVILE ...................................................
ART.7 RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE ...........................................................
Art.8 Autorizzazione per la sepoltura compreso i nati
MORTI E I PRODOTTI ABORTIVI..............................................................................
ART.9 PERIODO DI OSSERVAZIONE ........................................................................
ART.10 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE......................................................................
TITOLO III DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI
FERETRI, CARATTERISTICHE DEI FERETRI...................................................
ART.11 DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI ......................................................
ART. 12 CHIUSURA DEI FERETRI ...........................................................................
ART. 13 CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER LE INUMAZIONI ..........................................
Art. 14 Caratteristiche dei feretri per la tumulazione ed il
TRASPORTO DA COMUNE A COMUNE O ALL’ ESTERO ......................................................
ART. 15 ALTRE CARATTERISTICHE .........................................................................
ART. 16 DIVIETI ED OBBLIGHI..............................................................................
TITOLO IVSERVIZIO FUNEBRE E TRASPORTI
FUNEBRI ......................................................................................................
ART. 17 IL SERVIZIO FUNEBRE .............................................................................
ART. 18 MEZZI DI TRASPORTO .............................................................................
ART. 19 AUTORIMESSE ......................................................................................
ART.20 ORARI ................................................................................................
Art. 21 Trasporto in luogo diverso dal cimitero o fuori
COMUNE........................................................................................................
ART. 22 POSIZIONAMENTO DELLE CORONE SUGLI AUTOMEZZI ........................................
ART. 23 NORME GENERALI PER I TRASPORTI .............................................................
ART. 24 ESEQUIE.............................................................................................
Art. 25 Trasferimento delle salme senza corteo funebre.....................................
ART. 26 TRASPORTO DI SALME SENZA FUNERALI ........................................................
ART. 27 TRASPORTI ALL’ ESTERO O DALL’ ESTERO ......................................................
ART. 28 TRASPORTO DI CENERI E RESTI ..................................................................
TITOLO V I CIMITERI ...................................................................................
ART. 29 ELENCO CIMITERI ..................................................................................
ART.30 CIRCOSCRIZIONI DEI CIMITERI ...................................................................
ART.31.........................................................................................................
VIGILANZA .....................................................................................................
ART. 32 SEPOLTURE GRATUITE .............................................................................
ART. 33 SEPOLTURE A PAGAMENTO ........................................................................
Art. 34 Concessione di aree per la costruzione di tombe di
FAMIGLIA .......................................................................................................
Art.35 Concessione di aree per sepolture collettive per
ENTI MORALI E COMUNITÀ NON AVENTI SCOPO DI LUCRO ...............................................
ART.36 DURATA DELLE CONCESSIONI .....................................................................
ART. 37 MODALITA’ DI CONCESSIONE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINI
ART. 38 COSTRUZIONE DELL’ OPERA - TERMINI .........................................................
TITOLO VI INUMAZIONI...............................................................................
Art.39 Obbligo dei campi per inumazioni e caratteristiche...................................
ART. 40 AMPIEZZA DEI CAMPI PER INUMAZIONE .........................................................
ART. 41 INDIVIDUAZIONE DELLA FOSSA ..................................................................
ART. 42 INTERRAMENTO DEL FERETRO ....................................................................
TITOLO VII TUMULAZIONI ...........................................................................
ART. 43 DIVIETI ..............................................................................................
ART. 44 CARATTERISTICHE DEI LOCULI - TUMOLO O NICCHIA .........................................
ART. 45 LAMPADE VOTIVE, DECORAZIONI, ISCRIZIONI, ECC...........................................
TITOLO VIII ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI .............................................
ART. 46 ESUMAZIONI ORDINARIE ..........................................................................
ART. 47 CAUTELE PER L’ ESECUZIONE DEI LAVORI ......................................................
ART. 48 ESUMAZIONI ORDINARIE ..........................................................................
ART.49 RIFIUTI CIMITERIALI................................................................................
ART. 50 OGGETTI DA RECUPERARE ........................................................................
ART. 51 DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI ...................................................................
ART. 52 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI .........................................................
ART. 53 ESUMAZIONI STRAORDINARIE....................................................................
ART. 54 ESTUMULAZIONI ...................................................................................
ART. 55 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE ...............................................................
ART. 56 DIVIETI ..............................................................................................
TITOLO IX CREMAZIONI...............................................................................
ART. 57 COSTRUZIONE FORNI CREMATORI ..............................................................
ART. 58 URNE CINERARIE ...................................................................................
ART.59 MODALITÀ DI RILASCIO DELL’ AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE...................................................................................................
ART. 60 CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE.....................................................
ART. 61 TRASPORTO DELLE URNE CINERARIE ............................................................
TITOLO X CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO .....................................
ART. 62 AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO...........................................................
Art. 63 Ritiro dell’ autorizzazione, compilazione e tenuta
DEL REGISTRO .................................................................................................
TITOLO XI RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVI DI CADAVERI A SCOPO DI
TRAPIANTO TERAPEUTICO; AUTOPSIE.........................................................
Art. 64 Rilascio di cadaveri a scopo di studio e prelievi di
CADAVERI A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO.........................................................
ART. 65 AUTOPSIE ...........................................................................................
TITOLO XII PROGETTI - EPIGRAFI - NORME TECNICHE.....................................................................................................
Art. 66 Domande di costruzione di sepolture private e
COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI ......................................................................
ART. 67 AUTORIZZAZIONI E PERMESSI....................................................................
ART. 68 RESPONSABILITÀ - VERIFICA DELLE OPERE ....................................................
ART. 69 RECINZIONE AREE-MATERIALI DI SCAVO .......................................................
ART. 70 NORME COMUNI AI MONUMENTI .................................................................
ART. 71 MONUMENTI PER SEPOLTURE A PAGAMENTO ...................................................
ART. 72 MONUMENTI PER SEPOLTURE DECENNALI.......................................................
ART. 73 LASTRE PER COLOMBARI, OSSARI E CINERARI .................................................
ART. 74 EPIGRAFI ............................................................................................
TITOLO XIII ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI E DELL’ UFFICIO
TECNICO ......................................................................................................
ART. 75 ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI....................................................................................................
ART. 76 ATTRIBUZIONI DEL NECROFORO .................................................................
Art. 77 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri ........................................
ART. 78 ATTRIBUZIONI DELL’ UFFICIO TECNICO ........................................................
TITOLO XIV POLIZIA DEI CIMITERI ............................................................
ART. 79 ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO ...................................................
ART. 80 DIVIETI DI INGRESSO .............................................................................
ART.81 CONDOTTA ALL’ INTERNO DEL CIMITERO ........................................................
ART. 82 MANIFESTAZIONI ..................................................................................
Art. 83 Divieto di attività commerciali e di propaganda ......................................
Art. 84 Circolazione dei veicoli all’ interno del cimitero ...................................
ART. 85 INTRODUZIONE ED ASPORTAZIONE DI MATERIALE ED OGGETTI........................................................................................................
ART. 86 LAVORI NEL CIMITERO.............................................................................
ART. 87 RECLAMI ............................................................................................
TITOLO XV....................................................................................................
ART. 88 PERSONALE DELLE DITTE..........................................................................
TITOLO XVI SOPPRESSIONE DEI CIMITERI..................................................
ART. 89 SOPPRESSIONE - AUTORITÀ COMPETENTE .....................................................
ART. 90 USO DEL TERRENO DEL CIMITERO SOPPRESSO.................................................
Art. 91 Diritti ed obblighi dei concessionari dei cimiteri
SOPPRESSI .....................................................................................................
TITOLO XVII DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE ...........................................
ART. 92 DIVISIONE, SUBENTRI.............................................................................
Art. 93 Rinuncia a concessione a tempo determinato di
DURATA INFERIORE A 99 ANNI ..............................................................................
ART. 94 RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE ....................................................
Art. 95 Rinuncia a concessione di aree con parziale o
TOTALE COSTRUZIONE........................................................................................
TITOLO XVIII REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.......................................
ART. 96 ........................................................................................................
REVOCA ........................................................................................................
ART. 97 DECADENZA ........................................................................................
ART. 98 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA ...............................................
ART. 99 ESTINZIONE ........................................................................................
TITOLO XIX SANZIONI - ABROGAZIONE DI NORME
PREESISTENTI - RINVII - ENTRATA IN VIGORE ...........................................
ART. 100 SANZIONI .........................................................................................
ART. 101 ABROGAZIONE DELLE NORME PRECEDENTI ...................................................
ART. 102 RINVII .............................................................................................
ART. 103 ENTRATA IN VIGORE .............................................................................