TRA
Rep. Atti n. del _
ACCORDO CONTRATTUALE TRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E ALICE COOPERATIVA SOCIALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE EXTRAOSPEDALIERE A CARATTERE RESIDENZIALE, EROGATE NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA SRP 3.2 “L’AIRONE”, SITA IN XXX XXXXX X. 00 X XXXXX. DECORRENZA DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023.
L’anno duemilaventidue (2022) nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta,
TRA
- Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx xx 0, rappresentata dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore Generale, nominato con Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019, domiciliato per la carica presso la suddetta Azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale;
E
- Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale, Codice Fiscale 01673790489 e Partita IVA 00266800978, con sede legale in Prato, Xxx Xxxxxxxxx x. 000, nella persona del proprio rappresentante legale, dott.ssa Xxxxxx Xxxx, nata a Prato il 19/03/1963, C.F. MRUGNN63C59G999O, domiciliata per la carica presso la sede della Cooperativa, quale soggetto gestore della Struttura Residenziale Psichiatrica “L’Airone”, ubicata in Prato, Xxx Xxxxx x. 00, nel prosieguo semplicemente indicata come “Struttura”; la medesima dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 412/91, e della legge n. 662/96, e successive modificazioni;
VISTI
- Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;
- l’art. 8-bis comma 3 del D.LGS 229/1999 e s.m. i.; ove si prevede che “la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l’esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente, al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 8-ter, all’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8 quater nonché della stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies…”
- la L.R. n. 51 del 05/08/2009 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;
- il D.P.G.R. n. 79/R del 17/11/2016 “Regolamento di attuazione della L.R. 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie)”;
- Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell'11 agosto 2020;
- il DPCM 12/01/2017 con cui sono stati definiti e aggiornati i Livelli essenziali di Assistenza di cui all’art. 1 comma 7 del D.LGS 502/92, in particolare l'art. 25 e l’art. 32 “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro sviluppo";
- la DGRT n. 504 del 15/05/2017 di recepimento del DPCM 12/01/2017;
- Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Stato
– Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013;
- l’Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti locali e le Comunità montane sul documento concernente “Strutture residenziali psichiatriche n. 13/054/CR7A/C7 rep. Atti 116/LU del 17/01/2013;
- la DGRT 1127 del 09/12/2014 su parametri Strutturali e organizzativi delle strutture residenziali psichiatriche;
- il GDPR n. 679/2016 (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “GDPR”;
- il D.LGS n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come novellato dal D.LGS n. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”
- l’art. 28, primo paragrafo del Regolamento europeo 2016/679/UE che prevede: “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
PREMESSO
− che le problematiche connesse alla patologia psichica implicano - per la loro complessità - un approccio che non può essere di natura esclusivamente specialistica ma che deve ampliare la prospettiva dal singolo individuo alla famiglia, alle persone che lo circondano ed all’ambiente di vita;
− che le strutture che intrattengono rapporti convenzionali con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono presidi del medesimo;
− che con scheda di fabbisogno, a firma del Direttore U.F.C. Salute Mentale Adulti di Prato e del Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, autorizzata dal Direttore Sanitario in data 23/02/2021 e conservata agli atti, si richiedeva l’individuazione, tramite avviso di manifestazione d’interesse, di Struttura socio-riabilitativa psichiatrica SRP 3.2 situata nell’ambito territoriale di Prato, ai fini della stipula di accordo contrattuale per n. 8 posti;
− che in detta scheda di fabbisogno viene altresì espressa la necessità di dare continuità assistenziale all’attuale servizio di residenzialità per utenti della UFC Salute Mentale Adulti di Prato collocati attualmente in una Struttura temporanea in attesa di perfezionamento del passaggio alla nuova residenzialità;
− che con deliberazione n. 395 del 18/03/2021 l’Azienda USL Toscana centro ha emesso avviso di manifestazione d’interesse per una Struttura residenziale psichiatrica SRP 3.2 per l’ambito territoriale di Prato;
− che con successiva deliberazione n. 595 del 29/04/2021 è stato affidato ad Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale il servizio oggetto della suddetta manifestazione d’interesse, a seguito di verbale redatto da apposita Commissione nominata per valutazione tecnico-professionale delle offerte ricevute
− che la Struttura Residenziale psichiatrico-riabilitativa SRP 3.2 “L’Airone”, gestita da Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale, risulta autorizzata al funzionamento con atto P.G. n. 196748 del 28/09/2021 rilasciato dal Comune di Prato e la stessa risulta, altresì, accreditata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 18462 del 21/10/2021, entrambi gli atti ai sensi della L.R. 51/2009 e del relativo Regolamento Regionale della Toscana n. 79/R del 17/11/2016 come novellato dal Regolamento Regionale della Toscana n 90/R del 16/09/2020;
− che al gestore della Struttura in parola non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/2001 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
− che il gestore della Struttura è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/99;
− che il Regolamento interno della Struttura recepisce tutte le indicazioni previste dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 2016, n.79/R, così come novellato dal Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste da normative in vigore nel periodo di validità della presente convenzione;
− che la capacità ricettiva attuale della Struttura è di n. 8 posti di tipo residenziale psichiatrico- riabilitativo (adulti ambosessi);
TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Le parti convengono che oggetto della presente convenzione è la gestione del trattamento residenziale per adulti presso la Struttura psichiatrico-riabilitativa SRP 3.2 “L’Airone” con sede in Xxx Xxxxx 00 x Xxxxx (XX), qualificata ai sensi del DPGR n 79/R del 17.11.2016, così come novellato dal Regolamento n. 90/R del 16/09/2020.
3. Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la normativa vigente.
4. Il servizio è rivolto, salvo quanto previsto all’Art.3 comma 14 del presente accordo, ad utenti delle Unità Funzionali Complesse Salute Mentale Adulti del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’Azienda USL Toscana centro.
5. L’Azienda utilizza i posti residenziali autorizzati in base al bisogno e senza alcun vincolo nei confronti della Struttura.
ART. 2 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E DOTAZIONE DI PERSONALE
1. La Struttura è autorizzata, ai sensi del Regolamento n.79/R del 17/11/2016 e s.m.i., per l’erogazione delle prestazioni di ricovero (D.3), tipologia Struttura residenziale psichiatrica per adulti per trattamenti socio-riabilitativi, SRP 3.2.
2. Per i posti letto autorizzati oggetto del presente accordo, indipendentemente dall’occupazione degli stessi, la Struttura assicura l’erogazione delle prestazioni secondo i requisiti indicati nel Regolamento n.79/R del 17/11/2016, così come novellato dal Regolamento n. 90/R del 16/09/2020, e nell’atto di accreditamento rilasciato dalla Regione Toscana.
3. La Struttura, essendo di tipo residenziale, dovrà restare aperta per 365 giorni e per 24 ore al giorno. Durante la giornata, la Struttura dovrà sempre garantire personale congruo alla corretta gestione delle attività e al controllo degli ospiti.
4. Con riferimento all’avviso di manifestazione d’interesse e alla sottoscrizione del presente accordo, Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale mette a disposizione per la Struttura la seguente dotazione organica minima:
• Direttore Sanitario (medico psichiatra) per n. 4 ore settimanali con il compito di verifica del progetto terapeutico e della terapia specialistica eventualmente assunta dagli assistiti;
• Educatore Professionale per n. 8 ore giornaliere per 7 giorni settimanali;
• Educatore Professionale Coordinatore per n. 4 ore giornaliere per n. 6 giorni settimanali;
• Operatore Socio-Sanitario per n. 13 ore giornaliere per n. 7 giorni settimanali;
• Infermiere per n. 1 ora settimanali;
• Personale addetto alle pulizie.
5. Il Direttore Sanitario svolge, altresì, la funzione di Responsabile della Struttura, coordinando gli interventi educativi, terapeutici e riabilitativi. In particolare, svolge i seguenti compiti:
- Collegamento con i servizi invianti;
- Raccordo tecnico-organizzativo e sanitario;
- Coordinamento dell’equipe di Struttura;
- Responsabile del regolare svolgimento del servizio;
- Referente Covid-19.
6. Qualora il Referente Covid-19 non coincida con il Direttore Sanitario, Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale si impegna a mettere a disposizione tale figura professionale e a comunicarne il nominativo alla UFC Salute Mentale Adulti inviante ed al Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari.
7. La Struttura potrà avvalersi di personale volontario e/o del Servizio Civile nazionale e regionale. Ove presente, il personale volontario dovrà essere adeguatamente formato, prima della presa di servizio presso la Struttura.
8. Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale dovrà, altresì, garantire adeguata attività di formazione al personale dipendente impiegato nella Struttura, sulla base di necessità di aggiornamento/approfondimento delle competenze tecnico-professionali e nel rispetto dei relativi CCNL di categoria.
9. La Struttura garantisce le seguenti attività:
- Servizio residenziale (vitto, alloggio, assistenza di base, pulizie);
- Attività educative e di socializzazione all’interno della Struttura, come strumento per un funzionamento adattivo migliore;
- Attività che permettano di coinvolgere anche i familiari di riferimento degli ospiti a cadenza quindicinale/mensile, finalizzati ad un percorso di consapevolezza e di crescita;
- Lavoro di appoggio al contesto sociale esterno per esperienze di socializzazione attiva;
- Colloqui individuali a cadenza almeno settimanale;
- Verifiche almeno semestrali con operatori del servizio inviante sull’andamento del PTRI - Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale;
- Monitoraggio della terapia farmacologica e dei suoi effetti collaterali, qualora presente.
10. L’Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per l’attività eseguita oltre il volume indicato nel presente articolo e oltre i volumi finanziari assegnati al successivo Art. 6.
ART. 3 - MODALITÀ DI ACCESSO, PROROGHE E DIMISSIONE
1. Come previsto dall’Art. 1 del presente accordo, i posti autorizzati sono riservati prioritariamente ad utenti delle Unità Funzionali Complesse Salute Mentale Adulti del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’Azienda USL Toscana Centro.
2. Al momento dell’ingresso in Struttura, accertata la regolarità dell’impegnativa e della relativa autorizzazione amministrativa, il soggetto viene accolto in osservazione e trattamento dandone comunicazione alla UFC Salute Mentale Adulti inviante, nonché ai Servizi amministrativi dell’Azienda competenti per territorio; per l’ingresso in struttura è altresì necessario il parere favorevole del Responsabile dell’UFCSMA di Prato, che valuta la compatibilità del nuovo inserimento con le caratteristiche del gruppo di ospiti presenti al momento. La struttura redige un programma, in cui sono descritte le attività da svolgere in relazione agli obiettivi declinati nel Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) elaborato dalla UFC Salute Mentale Adulti inviante ed il periodo presumibilmente necessario a realizzare detto programma.
3. La comunicazione suddetta può essere trasmessa mediante posta elettronica (e-mail).
4. Il programma dovrà prevedere il coinvolgimento, nel processo di valutazione, dell’assistito e della famiglia e dei Servizi Sanitari del territorio di provenienza dell’assistito.
5. La UFC Salute Mentale Adulti inviante ha la facoltà di formulare eventuali osservazioni relative al programma ed alla durata del trattamento medesimo.
6. Il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) costituisce l’impegnativa di inserimento e dovrà essere conservato nella cartella della Unità Funzionale inviante e nel fascicolo dell’assistito presso la Struttura.
7. Almeno 20 giorni prima della scadenza del periodo autorizzato il Direttore Sanitario della Struttura o suo delegato, se ravvisa la necessità di prolungare il piano di trattamento, deve richiederne la proroga alla UFC Salute Mentale inviante specificando i motivi della richiesta ed il periodo da autorizzare. La UFC Salute Mentale Adulti inviante è tenuta a comunicare espressamente le proprie decisioni entro e non oltre il termine di detto piano di trattamento.
8. La Struttura, con motivate argomentazioni, può segnalare al Direttore dell’UFC Salute Mentale Adulti inviante o suo delegato, la non opportunità a proseguire la permanenza in Struttura dell’assistito.
9. Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale deve notificare al Direttore dell’UFC Salute Mentale Adulti inviante, ai Servizi Amministrativi dell’Azienda competenti per territorio, la data effettiva di dimissione dell’utente nel termine massimo di 2 giorni dalla cessazione del trattamento.
10. Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione dovrà essere data immediatamente al Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari ed entro 5 giorni dalla data di detto ricovero all’ufficio amministrativo dell’Azienda competenti per territorio.
00.Xx Struttura deve altresì notificare tempestivamente all’Azienda eventuali allontanamenti volontari e non concordati e altri eventi di rilevanza clinica (crisi comportamentali, episodi critici di possibile natura epilettica, reazioni avverse ai farmaci, insorgenza ex novo di sintomi clinicamente rilevanti).
12. Il percorso individuale dovrà considerarsi concluso con una delle seguenti modalità:
- valutazione da parte dell’ UFC Salute Mentale Adulti inviante che consideri non più sussistenti le condizioni per la permanenza del soggetto nella Struttura;
- auto dimissione del soggetto non concordata con il Direttore sanitario della Struttura né con l’UFC Salute Mentale Adulti inviante.
13. La Struttura è tenuta a dare tempestiva comunicazione all’UFC Salute Mentale Adulti inviante delle dimissioni volontarie.
14. Qualora nella struttura ci siano posti liberi, e non vi siano richieste di inserimento da parte di nessuna UFC Salute Mentale Adulti della’Azienda Toscana Centro, Xxxxx cooperativa sociale può chiedere al responsabile del contratto di essere autorizzata ad accogliere pazienti provenienti da altre Aziende Sanitarie.
ART. 4 - MODALITÀ OPERATIVE
1. La Struttura si impegna a tenere una cartella clinica individuale per ogni assistito, contenente, oltre a copia della Scheda di Inserimento, la scheda farmacologica, il PTRI e tutta la documentazione clinica del medesimo. Detta cartella clinica può essere anche informatizzata e accessibile dall’esterno, purché sia adeguatamente garantita la protezione dei dati personali e particolari a norma del GDPR n. 679/2016 (Regolamento UE 2016/679).
2. La Struttura garantisce all’ospite la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita, dei desideri, aspirazioni e abitudini dello stesso, compatibilmente con quanto stabilito nel PTRI, mantenendo e sviluppando le relazioni con i familiari, anche attraverso le visite dei medesimi alla Struttura.
3. Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale si impegna a disciplinare i rapporti tra gli assistiti e la Struttura, nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre e aggiornare coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici.
4. Ogni assistito presente nella Struttura usufruisce delle prestazioni sanitarie previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale.
5. La Struttura si impegna altresì, a dare attuazione agli interventi previsti dal PTRI, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i Servizi invianti per assicurare all’assistito la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione.
6. La Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente ai Servizi invianti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento.
7. Inoltre, la Struttura è tenuta:
- a predisporre per l’assistito e a rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente;
- a garantire le funzioni di interpretariato e mediazione culturale per gli utenti non italofoni;
- in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell’assistito o il medico della continuità assistenziale o con la Centrale Operativa del 118 con la quale deve essere previsto un accordo per la gestione delle emergenze - urgenze;
- a sorvegliare o accompagnare l’ospite nella corretta assunzione dei farmaci prescritti;
- a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, nel rispetto dell'appropriatezza della prestazione, senza alcun onere a carico dell’assistito;
Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella clinica individuale.
8. Non si considera interruzione del percorso terapeutico l’eventuale ricovero ospedaliero di cui la Struttura dovrà dare tempestiva comunicazione alla UFC Salute Mentale Adulti inviante e al Servizio amministrativo competente per territorio.
9. La Struttura dovrà inoltre garantire:
- la fornitura e il lavaggio della biancheria piana (materassi, coprimaterasso, lenzuola, copriletto, guanciali, federe, traverse, coperte di lana, asciugamani, teli da bagno, tovaglie ecc.), oltre che al lavaggio della biancheria degli ospiti e alle divise del personale;
- la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo per piccoli spostamenti;
- la pulizia periodica e la sanificazione dei locali;
- la somministrazione regolare dei pasti, secondo le diete prescritte, con modalità di pasto pronto e/o laddove richiesto dal piano riabilitativo, approvvigionamento degli alimenti/ingredienti ai fini della preparazione del pasto a cura degli ospiti;
- l’approvvigionamento di materiale per attività socio educative degli ospiti;
- la disponibilità di un defibrillatore e di personale debitamente formato al suo utilizzo.
Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti, in quanto rientranti nei requisiti per la stipula dell’accordo contrattuale stabiliti nella manifestazione d’interesse e nel corrispettivo riconosciuto dall’Azienda alla Struttura al successivo Art. 6.
ART 5 - ELENCO DEL PERSONALE
1. Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale, al momento della stipula del presente contratto, consegnerà all’Azienda l’elenco e la qualifica del personale operante all’interno della Struttura; di ciascun operatore dovrà essere inviato il curriculum, da cui si evincano chiaramente i titoli di studio e l’iscrizione all’albo professionale di pertinenza, il Codice Fiscale, nonché l'indicazione circa il rapporto di lavoro, subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione.
2. Eventuali modifiche saranno comunicate all'Azienda tempestivamente.
ART. 6 - IMPORTO DELLA RETTA E BUDGET DI SPESA
1. Per le prestazioni di cui alla presente convenzione, la Struttura riceve un corrispettivo (retta giornaliera), dovuto per il posto occupato, il quale è composto da un’unica quota sanitaria omnicomprensiva e a totale carico dell’Azienda.
2. La retta residenziale con frequenza sulle 24 ore giornaliere, riconosciuta alla Struttura, è stabilita in Euro 118,72 + I.V.A. se dovuta per le giornate di effettiva presenza. Il costo complessivo annuale massimo per n. 8 posti residenziali non può superare l’importo di Euro 346.662,40 (trecentoquarantaseimila seicentosessantadue/40) + I.V.A. se dovuta.
3. La retta comprende i costi del personale per attività di assistenza di base, di riabilitazione extraospedaliera, socio-educative, nonché per il vitto e i materiali sanitari necessari, così come previsto dalla vigente normativa regionale e dettagliati nell’Art. 4.
4. È onere della Struttura provvedere autonomamente all’approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilizzazione e di sicurezza degli assistiti non autosufficienti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali.
ART. 7 - RICOVERO OSPEDALIERO ED ALTRE ASSENZE
1. L’assistito della Struttura avrà diritto alla conservazione del posto a seguito di ricovero ospedaliero, per tutta la durata di detto ricovero.
2. Le parti concordano che saranno remunerate esclusivamente le giornate di effettiva presenza, oltre a quanto previsto, per i rientri in famiglia e per l’allontanamento volontario non autorizzato dalla Struttura.
3. In caso di assenza dalla Struttura per motivi personali/familiari per un massimo di 15 giorni consecutivi, preventivamente autorizzati dal Direttore UFC Salute Mentale Adulti, ovvero di allontanamento volontario e non autorizzato dalla Struttura per massimo 7 giorni, sarà riconosciuta alla Struttura il 70% della retta intera fino al giorno del rientro effettivo in Struttura dell’assistito.
4. Nulla sarà dovuto in caso di assenza per ricovero ospedaliero.
5. La motivazione delle assenze, previste dal presente articolo, deve essere indicata esplicitamente nel prospetto presenze degli utenti, sottoscritto ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dal Direttore Sanitario della Struttura o da altro Responsabile individuato, che la Struttura è tenuta a inviare mensilmente al Direttore dell’UFC Salute Mentale Adulti e ai Servizi Amministrativi dell’Azienda, competenti per territorio.
ART. 8 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE
1. Le attività all’interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii), sul trattamento dei dati personali e della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03 così come novellato dal D.Lgs 101/18 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati ).
2. Per quanto riguarda i requisiti inerenti alla normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi, Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.
3. Gli obblighi relativi ad interventi Strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D. Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali sono a carico di Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l’organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.
4. La Struttura assicura il rispetto del novellato Titolo X del D.Lgs 81/2008 a seguito della pandemia Covid-19.
ART. 9 - CONTROLLI
1. La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.
2. L’UFC Salute Mentale Adulti di Prato si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare attività di controllo e vigilanza sul rispetto del presente accordo contrattuale.
3. A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente all’attività svolta.
ART. 10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
1. Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale procederà alla fatturazione dell’attività resa dalla Struttura oggetto del presente contratto, sulla base del prospetto delle presenze mensili attestato dal Responsabile della Struttura e convalidato dall’Azienda. Tale prospetto dovrà essere inviato entro il quinto giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni, debitamente sottoscritto dal legale Rappresentante della Struttura o suo delegato ai sensi del DPR 445/2000. Il Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari dovrà attestarne la validità entro 15 giorni dal ricevimento.
2. Il prospetto riepilogativo delle presenze mensili dovrà contenere i seguenti elementi:
- Cognome e nome dell’assistito;
- Comune di residenza anagrafica;
- Codice fiscale dell’utente rilevato dalla tessera sanitaria,
- Giorni di effettiva presenza, assenza;
- Motivazione dell’assenza;
- Data di ingresso e data delle dimissioni.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall’art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SDI). La fattura potrà essere emessa solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l’emissione del relativo ordine elettronico di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini - Decreto MEF 27/12/2019). Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non potrà esser dato corso al regolare pagamento delle prestazioni.
4. La fattura elettronica relativa a utente residente nell’Azienda USL Toscana centro dovrà essere indirizzata al Codice Univoco d’Ufficio identificativo relativo all’Area di residenza dell’assistito (Zona Pratese: C27NVZ). Sarà cura dell’Azienda comunicare eventuali variazioni ai Codici Univoci d’Ufficio identificativi delle quattro Aree: empolese, fiorentina, pratese e pistoiese.
5. Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall’Azienda su tale materia.
6. Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.
7. L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato da Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate e corrispondenti alle giornate di effettiva presenza/assenza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura allo SDI.
8. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs n. 231 del 2002, così come modificato dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192 e s.m.i.. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazione formale trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC).
9. L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte di Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.
10. Resta inteso che Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.
ART. 11 - DEBITO INFORMATIVO
1. Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale si impegna ad inserire nel relativo applicativo tutti i dati componenti l’RFC160, necessari alla registrazione dell’attività nonché tutti i dati di cui necessita il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell’Azienda affinché venga assolto il debito informativo regionale previsto dal flusso amministrativo corrente RFC160.
2. Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale è tenuta a comunicare al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze i dati da correggere ed integrare. L’Azienda comunicherà di volta in volta gli eventuali aggiornamenti nel contenuto dei dati sulla base degli atti regionale (aggiornamento RFC160).
ART. 12 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
1. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n. 4 del 07.07.2011, le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. Alice Cooperativa Sociale si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva.
2. L’Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà in modalità telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
3. La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile).
ART. 13 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE
1. Inadempienze e penali.
Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite posta elettronica certificata (PEC) le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni del gestore della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.
In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.500,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto ad Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per il gestore della Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.
2. Sospensione
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’Art. 2 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso al gestore della Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.
3. Recesso
Qualora Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all’Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.
L’Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell’Azienda.
4. Risoluzione
L’Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:
- reiterate contestazioni per fatturazione errata di importi rilevanti;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione ingiustificata dell’attività o non preventivamente concordata con l’Azienda.
5. Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:
- ritiro dell’autorizzazione/accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità della Struttura o del gestore;;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
2. Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”.
3. Il Referente del trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato al presente contratto tra Azienda e Alice Cooperativa Sociale, ove è prevista la possibilità, ad impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).
4. Le parti si atterranno, altresì, a quanto previsto dalla deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 28/02/2020 avente ad oggetto “Sistema Aziendale Privacy: adozione procedura violazione dati” nell’eventualità che avvenga - accidentalmente o in modo illecito - la distruzione , la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati
ART. 15 - CARTA DEI SERVIZI
1. La Struttura adotta ed attua una propria Carta dei Servizi, sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della Carta dei Servizi pubblici sanitari emanato con DPCM del 19-05-1995.
2. Di detta Carta dei Servizi la Struttura a deve dare adeguata pubblicità agli utenti nelle modalità previste dalla normativa vigente ed inviata in copia all’ Azienda.
ART. 16 - POLIZZE ASSICURATIVE
1. A copertura dei rischi inerenti all’attività svolta, per conto dell’Azienda, dalla Struttura con mezzi, strumenti e personale propri, la medesima dichiara espressamente di essere in possesso di:
- polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT- RCO), con massimali adeguati e dal gestore della Struttura ritenuti congrui;
- di polizza assicurativa a copertura del rischio incendio dei fabbricati;
- di polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo;
esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento dell’attività oggetto del presente accordo.
ART. 17 - INCOMPATIBILITA’
1. Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale, in qualità di gestore e titolare della Struttura, si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm.ii. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm.ii. art. 1 co. 5 e co. 19.
2. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. a questa Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.
ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale, in qualità di gestore e titolare della Struttura, è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura, i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16/09/2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente > disposizioni generali > atti generali”.
ART. 19 - FORO COMPETENTE
1. Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Prato.
ART. 20 - DECORRENZA
1. Le parti convengono che il presente accordo ha validità 24 mesi a decorrere dal 01/01/2022 fino al 31/12/2023.
2. Alla scadenza dei 24 mesi, dopo verifica dell’attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare, per iscritto, il contratto per ulteriori 24 mesi, rilevato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente.
3. Resta inteso che il rinnovo sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto all’Art. 6 sui tetti di spesa del presente accordo contrattuale.
4. Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.
ART. 21 - RESPONSABILI DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Sono individuati quali responsabili dell’accordo contrattuale:
• il Responsabile Amministrativo del Contratto nella figura del Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia;
• il Responsabile del Contratto per gli aspetti professionali e sanitari nella figura del Direttore UFC Salute Mentale Adulti di Prato dell’Azienda USL Toscana centro o suo delegato;
• per Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale: il Responsabile del Contratto nella figura del Legale Rappresentate di Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale o suo delegato.
ART. 22 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI XXXXX
1. Il presente contratto, sarà registrato in caso d’uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.
2. Il presente accordo è in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27/bis del DPR 26/10/1972
n. 642 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 23 - CLAUSOLA DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento a quanto previsto dal Progetto Tecnico, al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
ART. 24 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Con eventuale accordo attuativo della presente convenzione, le parti potranno definire specifici aspetti gestionali e procedurali finalizzati ad una migliore realizzazione dei servizi e rapporti, nonché progetti di particolare rilievo assistenziale tra le parti, anche a garanzia della loro necessaria continuità.
ART. 25 - SOTTOSCRIZIONE
Il presente accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.
ALLEGATI:
Allegato B: Modulo di nomina a responsabile esterno del trattamento dati personali e sensibili ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679.
Letto, confermato e sottoscritto,
Per Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale - Il Legale Rappresentante dott.ssa Xxxxxx Xxxx
(firmato digitalmente)
per l’Azienda USL Toscana centro – Il Direttore Generale – xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
(firmato digitalmente)