Contract
Convenzione tra le Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue e le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, per la partecipazione alle attività trasfusionali e alla raccolta sangue ed emocomponenti ai sensi dell’Accordo Stato- Regioni del 14 aprile 2016, in applicazione dell’art. 6, c.l. lett. b), legge 219/2005 - triennio 2020-2022.
TRA
L'Azienda per la Tutela della Salute, di seguito ATS, con sede legale in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx, 00, codice fiscale 92005270909 e P. IVA 0093565090, rappresentata per il presente atto dal Direttore della ASSL di Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, nato a Napoli il 19/01/1979;
E
l'Associazione FIDAS OZIERI, n. 225 del 06/12/1993 di iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato nella persona del suo Presidente Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Ozieri (SS) il 20/12/1978, in qualità di legale rappresentante, domiciliato presso la sede legale della medesima in Ozieri Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 000, xx conviene e si stipula quanto segue:
VISTA la Legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’articolo 6, comma 1, lettera b) e l’articolo 7, comma 2; VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge 11 agosto 1991, n. 266 recante “Legge quadro sul volontariato”, ed in particolare gli artt. 8 e 11;
VISTO il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, in particolare l’articolo 4, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”, pubblicato nel S.O.
n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante “Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 Giugno 2007, n. 140;
VISTO il Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 recante “Revisione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 191 recante Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 207 recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 208 recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007 recante “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 Gennaio 2008, n. 13;
VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante i principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 115/CSR);
VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR); VISTO il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, ed in particolare l’articolo 2, comma 1-sexies, con il quale è stata prevista la data del 31 dicembre 2014 per compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010;
VISTO il D.L. 31 dicembre 2014, n 192 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ed in particolare l’articolo 7, comma 1, con il quale il termine di scadenza del 31 dicembre della sopracitata legge 26 febbraio 2011, n 10 è stato prorogato al 30 giugno 2015;
VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali” sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti
n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;
VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti” sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);
VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome per la revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep atti 115/CSR), ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b, legge 219/2005, relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR), recepito con Deliberazione della Giunta Regionale. n. 15/14 del 21 marzo 2017;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 OBBIETTIVI
1. Oggetto della convenzione sono le attività svolte dalla FIDAS OZIERI, portate avanti anche anche attraverso l’ausilio delle Sezioni di Ardara, Mores, Ittireddu, Pattada, Nughedu S.N., Xxxxxxxxxxx e Alà dei sardi declinate nei rispettivi allegati alla presente convenzione, di seguito riportati:
a) attività di gestione associativa – Disciplinare A;
b) Tabella quote di rimborso;
c) Estratto polizza assicurativa donatori di sangue.
2. La convenzione, in attuazione a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni 13 ottobre 2011, con il coordinamento della SRC, definisce e assicura la partecipazione della FIDAS OZIERI:
a) all’attuazione dell’articolo 7, comma 2, della Legge 219/2005;
b) alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio attraverso gli organismi collegiali previsti;
c) al Comitato per il Buon Uso Sangue (CoBUS);
d) all’applicazione dell’Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (rep. Atti n. 61/CSR) e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.
3. Alla Convenzione accedono le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, in attuazione dell’articolo 7, comma 3 della legge 219 del 2005, regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato come previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117;
4. La convenzione applica alle attività svolte, di cui al disciplinare A le quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale definite nell’allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (rep. Atti n. 61/CSR).
ARTICOLO 2
CONTENUTI E DURATA DELLA CONVENZIONE
1. L’ATS Sardegna, con il coinvolgimento della SRC, e la FIDAS OZIERI, con la presente convenzione si impegnano a:
a) garantire e documentare che i Servizi Trasfusionali e le Unità di Raccolta, operanti sul territorio di riferimento e sotto la responsabilità tecnica degli stessi, siano in possesso dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20 della L. 219/2005 (copia degli atti è allegata quale parte integrante della presente convenzione);
b) adeguare la programmazione delle attività trasfusionali quale elemento di indirizzo della gestione associativa dei donatori nonché della gestione dell’Unità di Raccolta, ove di
competenza associativa, per gli aspetti quantitativi e qualitativi alle necessità trasfusionali, in base ai criteri definiti in sede di programmazione regionale;
c) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
d) promuovere la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione del donatore;
e) promuovere l’informazione dei cittadini sulla donazione, sull’appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute dei cittadini, sui corretti stili di vita e sui temi ad esso correlati;
f) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
g) dare sostegno al miglioramento dell’attività di gestione associativa e alla definizione delle modalità di raccordo organizzativo con la rete trasfusionale;
h) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dall’Associazione, oggetto dell’Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (rep. Atti n. 61/CSR) e della presente convenzione, attraverso l’uso del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure attraverso l’integrazione con tali sistemi, mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori concordati con la struttura regionale di coordinamento (SRC);
i) promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
j) promuovere il miglioramento continuo dei sistemi di gestione della qualità nelle attività svolte dall’Associazione, con particolare riferimento alle attività trasfusionali, nel rispetto della titolarità dei percorsi di autorizzazione e accreditamento;
k) inserire e mantenere l’attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti all’interno dei percorsi di autorizzazione e accreditamento delle attività trasfusionali regionali, ai sensi della normativa vigente;
l) garantire l’effettuazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, della formazione del personale coinvolto nell’attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti di cui alla presente convenzione;
m) incentivare lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;
n) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori;
o) garantire l’emovigilanza dei donatori;
p) definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi;
q) definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività oggetto della convenzione;
r) garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori;
s) definire: durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all’applicazione della convenzione stessa;
t) definire le modalità di interazione con il Servizio Trasfusionale di riferimento, secondo la normativa vigente.
2. La presente convenzione ha validità per un triennio a decorrere dall’ 01/01/2021, fatto salvo l’aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (rep. Atti n. 61/CSR) secondo le modalità ivi previste.
3. L’attività di raccolta è effettuata nei comuni afferenti al Distretto sociosanitaro di Ozieri con l’ausilio delle Sezioni di Ardara, Mores, Ittireddu, Pattada, Nughedu S.N., Xxxxxxxxxxx e Alà dei sardi. Ogni ulteriore attività oltre tale territorio sarà oggetto di tempestiva comunicazione alla ATS - ASSL di Sassari ed al S.T. di riferimento.
4. Sei mesi prima del termine della scadenza della suddetta convenzione, le parti ne definiscono il rinnovo con il coinvolgimento della SRC.
ARTICOLO 3
MATERIALE DI CONSUMO, ATTREZZATURE, TECNOLOGIE E LOCALI
1. Il materiale di consumo è fornito dal Servizio Trasfusionale di riferimento e comprende: sacche per la raccolta di sangue intero, materiale per la raccolta in aferesi, provette, materiale per la disinfezione e per l’emoglobina pre-donazione e quant’altro necessario secondo quanto indicati dal Direttore del Centro trasfusionale di riferimento nonché nella nota RAS n. 19803 del 04/09/2020.
2. Qualora il Servizio Trasfusionale di riferimento fosse sprovvisto dei materiali di cui al comma 1 del presente articolo, l’Associazione provvederà all’acquisto di quanto necessario per la raccolta di sangue intero e/o in aferesi secondo quanto indicato dal Responsabile della Struttura Trasfusionale di riferimento, in maniera da garantire uniformità su tutto il territorio regionale alle stesse condizioni di cui alla gara di riferimento regionale ovvero al minor prezzo presente in regione (€ 8,85 iva compresa ai sensi dell’attuale gara regionale CND B).
ARTICOLO 4 RAPPORTI ECONOMICI
1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dalla FIDAS OZIERI, oggetto della presente convenzione, l’ATS Sardegna garantisce il riconoscimento delle quote di rimborso per l’attività di cui al disciplinare A uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale, indicate nell’allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (rep. Atti n. 61/CSR).
2. Le attività, nonché i relativi rimborsi, di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuati sulla base della programmazione regionale concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative.
3. Le attività svolte dalla FIDAS OZIERI non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della L. n. 266/1991.
4. I rimborsi delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, svolte dalla FIDAS OZIERI, sono adeguati secondo le modalità di verifica e di aggiornamento previste dal punto 11 dell’Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (rep. Atti n. 61/CSR).
5. La spesa massima annuale per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione è stimata in € 30.000,00 annui. Qualora, nello spirito di incremento delle donazioni finalizzato al raggiungimento dell’autosufficienza, come previsto dal Piano Sangue Nazionale e Regionale, si dovesse superare tale importo occorrerà integrare l’autorizzazione di spesa con apposito atto da parte del servizio competente.
6. L’ATS Sardegna provvederà ad erogare i rimborsi entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura, come stabilito dal Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002.
Ciascuna fattura dovrà essere verificata dal Responsabile della Struttura Trasfusionale competente prima della liquidazione.
ARTICOLO 5
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Alla FIDAS OZIERI è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’ATS Sardegna con le modalità di cui al Capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.
ARTICOLO 6 ESENZIONI
La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.
ARTICOLO 7 FORO COMPETENTE
Per tutte le eventuali controversie sull’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Sassari.
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241 del 7.8.1990 e ss.mm.ii.
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE FIDAS OZIERI
Il Direttore della ASSL di Sassari Il Presidente Dott. Xxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
DISCIPLINARE A
“Gestione dell'attività associativa della FIDAS OZIERI ”
Oggetto
Il presente disciplinare regola l'attività associativa garantita dall’ dalla FIDAS OZIERI a supporto dell'attività di raccolta delle unità di sangue intero a supporto dell’attività trasfusionale nel territorio della ASSL di Sassari e del S.T. di Ozieri.
Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti
La Regione, con il coordinamento della SRC, e la FIDAS OZIERI promuovono e sostengono la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti.
Tali attività sono attuate attraverso:
a) il reclutamento dei donatori e la fidelizzazione degli stessi;
b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria e di formazione dei cittadini;
c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
d) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi, in coerenza con la programmazione regionale;
f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.
L’Associazione/Federazioni di donatori volontari di sangue assicura il proprio concorso al conseguimento degli obiettivi della programmazione concernenti l'autosufficienza per il sangue intero, per gli emocomponenti e per i prodotti medicinali plasmaderivati, impegnandosi anche a finalizzare le iniziative di informazione e promozione della donazione alla realizzazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi individuati dalla suddetta programmazione.
Il documento di programmazione annuale o pluriennale delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, comprensivo delle modalità organizzative correlate (es. calendario raccolta, orari, ecc.), costituisce parte integrante del presente atto.
L'Associazione attiva o partecipa i/ai programmi di educazione alla salute rivolti ai donatori e alla popolazione, con particolare riguardo al mondo della scuola, anche sostenendo le iniziative promosse a tale scopo dalla Regione o dalle Aziende Sanitarie/Enti d'intesa con la SRC di riferimento.
La Regione, anche attraverso le Aziende Sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, fornisce all’Associazione dei donatori di sangue FIDAS OZIERI il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.
Gestione associativa
In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dall’Associazione/Federazioni di donatori volontari di sangue convenzionata secondo la programmazione definita d'intesa con il Servizio trasfusionale di riferimento.
Sulla base di quanto previsto dal documento di programmazione, la Regione, anche attraverso le Aziende Sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, concorda con l'Associazione dei donatori di sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa dei donatori, in particolare attraverso:
a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano una efficace gestione dell'attività di chiamata, accoglienza, fidelizzazione dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto della disponibilità alla donazione dei donatori;
b) la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata programmata;
c) l’uso del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure attraverso l’integrazione con tali sistemi, mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori e concordati con la SRC. Tale comunicazione deve avvenire allo scopo di avere un’unica banca dati condivisa e consultabile da ognuno secondo i ruoli e le competenze previsti dalla normativa vigente.
A tal fine la FIDAS OZIERI si impegna ad operare secondo programmi concordati con il Servizio Trasfusionale di riferimento e definiti nell'ambito degli organismi di partecipazione a livello locale.
L’Associazione/Federazioni di donatori volontari di sangue assicura altresì il servizio di chiamata dei donatori periodici non iscritti, previo consenso dei donatori interessati.
L’Associazione/Federazioni di donatori volontari di sangue si impegna inoltre a collaborare con il Servizio Trasfusionale nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive del Servizio Trasfusionale di riferimento e della SRC.
Formazione
La FIDAS OZIERI e la Regione, anche attraverso le Aziende Sanitarie, con il coordinamento della SRC, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.
La Regione, anche attraverso le Aziende Sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, promuove lo sviluppo delle attività di cui al presente articolo, anche con eventuali risorse.
Tutela del donatore e promozione della salute
La normativa vigente riconosce all’Associazione la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.
A tale fine la Regione, anche attraverso gli Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, definisce specifiche modalità di collaborazione con l'Associazione dei donatori sangue per favorire:
a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta del donatore stesso;
f) l'applicazione delle azioni mirate al buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante della FIDAS OZIERI;
g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento sani, capaci di migliorare il complessivo livello di salute.
Informazione e consenso
Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, la Regione/Azienda Sanitaria/Ente, tramite l’Associazione in coerenza con le indicazioni tecniche del Servizio Trasfusionale di riferimento, promuove specifiche iniziative per l'informazione ed il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sulle modalità per la raccolta del sangue e degli emocomponenti cui possono essere sottoposti. La documentazione relativa al consenso informato è composta da:
a) informativa e consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili da parte dell’Associazione, ai sensi della normativa vigente sulla privacy;
b) informativa e consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili da trattare da parte della Regione/Azienda Sanitaria/Ente, ai sensi della normativa vigente sulla privacy;
c) informativa e consenso alla donazione (da richiedere ad ogni donazione da parte della struttura titolare della raccolta, Servizio Trasfusionale o Unità di Raccolta);
d) informativa e consenso all’apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), ai sensi della normativa vigente sulla privacy.
Tutela della salute del donatore periodico e dell'aspirante donatore
La Regione, tramite le proprie strutture sanitarie, garantisce, con il coordinamento della SRC, secondo la periodicità, la modalità e gli standard operativi stabiliti dalla normativa vigente, l'effettuazione degli accertamenti iniziali e periodici sui donatori previsti dalla stessa, uniforme su tutto il territorio nazionale, e degli altri eventuali accertamenti finalizzati a stabilire o a confermare l’idoneità fisica dei donatori ed a tutelare la loro salute. Sulla base dell'esito degli accertamenti, previa valutazione medica, con le modalità e in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, il medico responsabile della selezione attesta l'idoneità del donatore ovvero ne dispone la sospensione temporanea o definitiva dalla donazione.
Al donatore è comunicata, dal Servizio Trasfusionale o dall’Unità di Raccolta cui afferisce, qualsiasi significativa alterazione clinica riscontrata durante la valutazione pre-donazione e negli esami di qualificazione biologica e di controllo. Tali comunicazioni devono contenere l'invito ad informare il medico curante.
È garantita la tutela dei dati personali e sensibili del donatore in base alla normativa vigente.
Inidoneità alla donazione (articolo 8, Legge n. 219/2005)
In caso di inidoneità alla donazione, al donatore, lavoratore dipendente, verrà rilasciata idonea certificazione giustificativa di assenza dal lavoro, legata ai tempi di trasferimento e di permanenza presso la sede di raccolta.
Flussi informativi e informazioni sui donatori
L'Associazione, al fine della gestione della chiamata dei donatori e del monitoraggio delle attività donazionali, utilizza i dati del sistema gestionale informatico, fornito dalla Regione/Azienda Sanitaria/Ente cui afferisce il Servizio Trasfusionale di riferimento o integrato con esso.
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 7, comma 7 della legge 219/2005, l’Associazione trasmette, anche su richiesta e di norma in modo informatizzato, al Servizio Trasfusionale di riferimento gli elenchi nominativi dei propri donatori iscritti e provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno semestrale.
L’Associazione garantisce al Servizio Trasfusionale collaborazione in riferimento a eventuali difficoltà nel rintracciare i donatori.
Le modalità per lo scambio delle informazioni tra l’Associazione e il Servizio Trasfusionale sono concordate in sede degli organismi di partecipazione a livello locale sulla base delle linee guida predisposte dalla Regione, con il coinvolgimento della SRC, nel rispetto della normativa vigente.
Copertura assicurativa dei donatori
La Regione assicura la copertura dei rischi, in modo uniforme su tutto il territorio, anche attraversi i propri Enti, d’intesa con l’Associazione con idonea polizza assicurativa o atti equivalenti, aggiornata nei massimali minimi, che deve garantire il donatore ed il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.
Un estratto della polizza assicurativa per i donatori di sangue è allegato al presente documento per farne parte integrante e sostanziale (all. C).
Rapporti economici
Per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione dei donatori di sangue, in base alla presente convenzione, l’ATS Sardegna garantisce il rimborso omnicomprensivo dei costi delle attività associative, come da allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni 14/04/2016 (Rep. Atti n. 61/CSR), oltre a quanto stabilito dall’allegato C.
Ai fini della verifica dell'utilizzo dei rimborsi corrisposti, l'Associazione predispone con cadenza quadrimestrale una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:
a) promozione del dono;
b) sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc);
c) gestione della chiamata programmata;
d) modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi.
Nella relazione sull’attività svolta dovranno essere indicati la sommatoria dei report mensili associati alle fatture con l’indicazione della ASSL di competenza con indicazione del numero di unità di sangue e/o emocomponenti raccolte.
TABELLA QUOTE RIMBORSO ATTIVITÀ CONVENZIONALE
La FIDAS OZIERI deve provvedere alla richiesta di rimborso e l’Azienda s’impegna a corrispondere lo stesso entro i termini di legge ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione fattura da parte dell’Associazione.
I costi per la realizzazione del progetto sono quelli di seguito specificati ovvero i costi già stabili nella tabella “Quote di rimborso”:
Rimborsi per le attività associative Donazione di sangue intero € 22,00
Donazione di plasma in aferesi e donazione multicomponenti € 24,75
Rimorsi per le attività di raccolta Raccolta di sangue intero € 39,50
Raccolta di plasma in aferesi e raccolta multicomponenti € 46,00
Ai quali debbono aggiungersi:
Costo per donazione € 9,80 Altri costi generali:
Percorsi zone disagiate (oltre 50 Km) € 2,00 Gestione degli automezzi € 0,70
TOTALE COSTO PER DONAZIONE €12,50
L’incentivo di € 12,50 è riconosciuto al raggiungimento, nell’arco dell’anno, di un rapporto tra i chilometri effettuati e il numero delle uscite superiori a 110 Km e deve essere calcolato con riferimento all’ambito del territorio di competenza della FIDAS OZIERI.
Nel caso in cui l’obiettivo concordato non venga raggiunto, la decurtazione proporzionale delle tariffe di rimborso venga effettuata nell’esercizio successivo.
ESTRATTO POLIZZA DONATORI SANGUE
Polizza Posteassicura n. 72504 validità 30/09/2019 – 30/09/2022
Categoria D – Donatori di sangue/midollo osseo e candidati donatori
L’assicurazione è prestata per tutti i donatori di sangue e di midollo osseo e candidati donatori per:
- le conseguenze delle operazioni connesse al prelievo di sangue intero ed in aferesi e dei suoi componenti, visite ed esami di controllo, per danni subiti dal donatore;
- gli infortuni sofferti sia durante la donazione e/o il controllo, sia in occasione dell’accertamento di idoneità, visite ed esami di controllo, sia durante il tragitto per recarsi e ritornare dal luogo della donazione o delle visite effettuato con qualunque mezzo di trasporto terrestre e/o a piedi, escluso l’aereo.
Si intendono compresi nella garanzia i casi di morte ed invalidità permanente conseguenti e dipendenti dalla donazione del sangue intero e da aferesi e dei suoi componenti ed attività correlate come sopra indicate.
Le garanzie sono operanti sia presso i centri pubblici deputati sia quando il prelievo venga effettuato nei centri di raccolta mobili con punti fissi gestiti dalle strutture sanitarie locali o, in convenzione, dalle associazioni di donatori di sangue.
Categoria D – Donatori di sangue/midollo osseo e candidati donatori | |
Garanzie prestate | Somme assicurate pro-capite |
Morte | € 1.033.000,00 |
Invalidità Permanente | € 1.033.000,00 |
Inabilità Temporanea | € 60,00 al giorno |
Rimborso spese mediche | € 5.000,00 |