TRA
ACCORDO ATTUATIVO RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONCERNENTE IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA ED IL RELATIVO CANALE ATTIVATO PRESSO IL POLO UNIVERSITARIO DI AGRIGENTO
TRA
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, codice fiscale e Partita IVA 02570930848, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, Commissario Straordinario xxxx. Xxxxx Xxxxxx, nato a Bronte (CT) il 19/07/1962, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’Azienda Sanitaria in Agrigento nel Viale della Vittoria, n. 321 – cap. 92100,
E
l'Università degli Studi di Palermo, cod. fiscale 80023730825, di seguito indicata come Università, nella persona del Rettore pro-tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Palermo il 30/03/1962, domiciliato ai fini della seguente convenzione e per la carica presso la sede dell'Università medesima sita in Palermo, Piazza Marina n. 61,
PREMESSO CHE
è stato sottoscritto in data 22/02/2022 l’atto d’Intesa fra l’Università degli Studi di Palermo e l’Azienda per la definizione dei rapporti di collaborazione finalizzati allo svolgimento delle attività del Corso di Laurea in Infermieristica (Classe L/SNT1) e del relativo canale attivando presso il Polo Universitario di Agrigento; convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
L’Università e l’Azienda sulla base di quanto stabilito nell’Accordo d'Intesa stipulato nell'ambito del percorso formativo del Corso di Laurea in Infermieristica per gli anni accademici dal 2022/23 al 2024/25, realizzano le attività didattiche del Corso di Laurea in Infermieristica-canale di Agrigento, nonché, limitatamente allo svolgimento di tirocini curriculari, quelle rivolte agli studenti iscritti nello stesso xxxxx xxxxxx xx xxxx xx Xxxxxxx, così come approvate nel manifesto dell’offerta formativa di Ateneo.
Art. 2
L'Azienda e l'Università definiscono le risorse didattiche e le Strutture per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1.
L’Università degli Studi di Palermo, per il tramite del Polo Universitario di Agrigento, mette a disposizione la propria struttura per il funzionamento del Corso di Studio di cui all’art. 1. L’Azienda si rende disponibile a mettere a disposizione eventuali ulteriori aule e altri locali utili al corretto svolgimento del corso di cui all’art.1.
L’Azienda si impegna a fornire all’Università copia dell’estratto del Documento di Valutazione dei rischi e del Piano di emergenza delle strutture messe a disposizione di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.
Art. 3
L’Università garantisce l’attività di segreteria amministrativa del Corso di Studio con riferimento alla carriera degli studenti.
L'Azienda garantisce, nell’ambito della propria organizzazione, il supporto all'attività di segreteria, limitatamente ai tirocini professionali, per tutto l'anno accademico, individuando e comunicando
all’Università le unità di personale con funzioni di segreteria e ausiliarie, in conformità a quanto previsto nell’Atto d’Intesa succitato.
L’Università garantisce le funzioni di indirizzo delle attività di segreteria di cui al presente articolo.
Art. 4
L'Azienda attua quanto previsto dall’art. 3 (Attività Didattica) dell’Atto di intesa stipulato il 12/02/2021. Inoltre, è prevista un’attività di tutorato professionale.
Il Corso di Xxxxxx potrà attivare un sistema di tutor professionali tra le seguenti figure:
1. RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALIZZANTE (DELLA SEDE DI ATTIVITÀ FORMATIVA):
▪ collabora con il Coordinatore del Corso di Laurea;
▪ monitora l’apprendimento degli studenti nell’ambito del percorso di tirocinio professionalizzante;
▪ verifica le congruità formative offerte dalle diverse sedi di tirocinio;
▪ tiene i rapporti con i tutor clinici o di sede di tirocinio;
▪ facilita i processi di valutazione del tirocinio attraverso la collaborazione con i tutor clinici o di sede di tirocinio.
2. TUTOR CLINICO O DI SEDE DI TIROCINIO:
▪ concorre all’organizzazione e attuazione delle attività teorico-pratiche professionalizzanti;
▪ supervisiona e guida gli studenti nell’attività formativa teorico-pratica di tirocinio professionalizzante;
▪ valuta e certifica ciascun periodo di tirocinio;
▪ può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatore e simulatore.
3. GUIDA DI TIROCINIO/AFFIANCATORE (DELLA SEDE DI TIROCINIO):
▪ concorre con il tutor clinico al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
▪ facilita l’apprendimento delle competenze professionali;
▪ vigila sulla qualità e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali durante il tirocinio.
I tutor clinici o di sede di tirocinio appartengono, allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Laurea in Infermieristica e sono nominati, con incarichi annuali, dal Consiglio di Corso, su proposta del Coordinatore.
Art. 5
Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione di quanto previsto nel presente accordo attuativo vengono quantificati sulla base dei protocolli vigenti tra le Università Siciliane e la Regione Siciliana, e sono a carico della Regione Siciliana per il tramite del Consorzio Universitario di Agrigento secondo quanto stabilito all’art. 3 nel protocollo di intesa del 26/10/2018.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” gli studenti, ai fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso D. Lgs., devono essere intesi come “lavoratori”, e in tal senso l’Azienda, sede di attività formativa, si impegna a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, in particolare:
a) provvede all’accertamento medico nei confronti degli studenti al fine di valutarne l’idoneità sanitaria alla mansione specifica;
b) garantisce nei confronti degli studenti la formazione generale e specifica sulla sicurezza di cui all’art. 37 “Formazione dei Lavoratori e loro rappresentanti” del D.Lgs. n. 81/2008, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
n. 221/CSR del 21/12/2011 e s.m.i., con produzione di attestazione finale;
c) si impegna a dare notizia degli accertamenti sanitari e fisici effettuati al Coordinatore del Corso di Studi e al Responsabile dell’attività professionalizzante.
Rimane inteso che gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per il personale dipendente dell’Azienda sanitaria assegnata al corso di laurea sono a carico dell’Azienda sanitaria stessa.
Art. 7
L’Azienda effettua le operazioni di trattamento dei dati attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.
Lo studente è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. In qualità di soggetto designato autorizzato dall’azienda, lo studente è altresì tenuto a:
- seguire le istruzioni, le policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni formative in materia di protezione dei dati personali;
- segnalare eventuali perdite o violazioni di dati al referente aziendale;
- mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda;
- rispettare i regolamenti interni della struttura ospitante e, durante la presenza presso la medesima, indossare, in maniera visibile, un cartellino di riconoscimento rilasciato dal Corso di Laurea con l’indicazione del proprio status accademico e dell’eventuale titolo di tirocinante.
Le strutture presso le quali si svolge l’attività di tirocinio pratico garantiscono che l’attività di tutorato sia espletata nel corso dell’orario di lavoro del personale dipendente.
Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione del presente accordo, sono trattati esclusivamente per la finalità dell’accordo medesimo, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
L’Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l’Università da tutte le richieste e responsabilità, dai costi, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle proprie attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente.
Art. 8
Il presente Accordo non comporta alcun onere per l’Università in conseguenza dell’utilizzo, presso la Struttura Ospitante, di personale ed attrezzature, fatto salvo l’obbligo, in linea con quanto specificato all’art. 7 dell’Atto di Intesa, di stipulazione di idonea copertura assicurativa dei discenti, già in atto adempiuto dalla stessa Università, contro infortuni e rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. Gli studenti in tirocinio godono inoltre di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL.
In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Struttura Ospitante si impegna a segnalare l'evento all’Università, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, per gli adempimenti consequenziali.
L’Università si riserva il diritto di rivalersi nei confronti della Struttura Ospitante in caso di eventuali sanzioni o di oneri comunque denominati causati dall’omessa o tardiva segnalazione dell’evento di cui al comma che precede.
Art. 9
Il presente Accordo ha durata corrispondente alla validità dell’Atto d’Intesa di cui in premessa. In ogni caso la sua durata è prorogata fino all’approvazione del nuovo Atto di Intesa.
Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90, così come modificato dal Decreto Legge n. 145/2013, convertito dalla Legge n. 9/2014, le parti, a pena la nullità, sottoscrivono il presente accordo con firma digitale.
Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo secondo la normativa vigente, viene redatto in un unico originale in formato digitale.
Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente
Art. 10
Per tutto ciò che non è previsto nel presente accordo si fa riferimento all’Atto d’Intesa. Letto, firmato e sottoscritto.
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento Università degli Studi di Palermo Il Direttore Generale Il Magnifico Rettore
Dr. Xxxxx Xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
XXXXXX XXXXX XXXXXXX 22.02.2022
18:10:33
UTC
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxx
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825 Data: 25/02/2022 17:53:52
ATTO D’INTESA PER LA DEFINIZIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÁ DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1) E DEL RELATIVO CANALE ATTIVANDO PRESSO IL POLO UNIVERSITARIO DI AGRIGENTO
TRA
l’Università degli Studi di Palermo, codice fiscale 80023730825 e Partita IVA 00605880822, nella persona del Rettore pro-tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Palermo il 30/03/1962, domiciliato ai fini della presente atto in Palermo nella Xxxxxx Xxxxxx x. 00 – cap 90133 - di seguito “Università”;
E
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, codice fiscale e Partita IVA 02570930848, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, Commissario Straordinario xxxx. Xxxxx Xxxxxx, nato a Bronte (CT) il 19/07/1962, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’Azienda Sanitaria in Agrigento nel Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx, x. 000 – xxx. 00000, di seguito ASP;
PREMESSO CHE
● L’art 27 del D.P.R. n. 382/80, ai sensi del quale è consentito alle Università stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
● il D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 517/1993 e dal D.Lgs. n. 229/1999, all’art. 6 disciplina le modalità di rapporto tra Servizio Sanitario Nazionale e Università rinviando la regolamentazione della materia ad appositi Protocolli d’Intesa tra le Regioni e le Università con sede nei rispettivi territori regionali;
● con Decreto del 10 marzo 2020 dell’Assessore per la Salute della Regione Sicilia è stato approvato il vigente Protocollo d’Intesa, pubblicato sulla GURS del 3/04/2020, tra la Regione siciliana e l’Università degli Studi di Palermo, per la partecipazione dell’Università alla programmazione sanitaria regionale;
● la legge 10 agosto 2000, n. 251, ha disciplinato le “professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica”;
● il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del M.I.U.R. ha apportato le modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del M.U.R.S.T.;
● con il decreto interministeriale del 19 febbraio 2009 “Determinazione delle Classi delle Lauree delle Professioni Sanitarie”, il M.I.U.R., di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di laurea delle professioni sanitarie ai sensi del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
● è opportuno intervenire affinché il patrimonio culturale e l’esperienza professionale sviluppatisi nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale si coniughino con l’apporto altamente qualificato, sotto il profilo scientifico e didattico, del settore universitario, valorizzando le prospettive offerte dall’ordinamento universitario di cui alla legge n. 341/1990;
● con il decreto interministeriale del 24 settembre 1997 e successive modifiche e integrazioni, il M.U.R.S.T., d’intesa con il Ministero della Sanità, ha stabilito i criteri nazionali per l’accreditamento delle strutture presso le quali attuare i corsi;
● con la legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono state dettate “norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento” ed è stata conferita “delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
● l’Università e la Regione Sicilia, come pure previsto dall’art. 16 del vigente Protocollo d’Intesa tra le stesse, “promuovono la massima integrazione e collaborazione tra il sistema formativo ed il sistema sanitario, al fine di perseguire comuni obiettivi di qualità e potenziamento della formazione degli specializzandi, nonché delle professioni sanitarie”;
● il Polo Universitario della Provincia di Agrigento ha manifestato la propria disponibilità per l’attuazione di detto canale didattico del Corso di Laurea in Infermieristica presso la propria sede;
● con riguardo ai laureati in infermieristica, dai dati disponibili si evince che le prospettive di occupazione per tali figure, già tendenti al miglioramento, sono suscettibili di ulteriore incremento come rilevato a seguito dell’emergenza sanitaria da SARS COV-2 che, in tutta evidenza, ha fatto emergere l’esigente richiesta di personale infermieristico e le criticità per un congruo reclutamento dello stesso; in ragione di tale realtà, appare opportuno programmare il potenziamento dell’offerta formativa del Corso di Studi in Infermieristica per potere soddisfare le future richieste di tali figure professionali;
● Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell’Università, con rispettive delibere n. 6.17 del 09/02/2021 e n. 10.08 del 11/02/2021, hanno approvato il presente schema di atto di intesa, in occasione della definizione dei rapporti di collaborazione finalizzati allo svolgimento delle attività del Corso di Laurea in Infermieristica (classe L/SNT1);
● Visto il Protocollo di Intesa vigente tra Regione Siciliana ed Università Siciliane, per il finanziamento dei Corsi di Laurea attraverso i Consorzi Universitari,
● Visto il Regolamento di Ateneo vigente in materia di offerta formativa ed affidamento di insegnamenti nell’ambito della stessa,
● Vista la delibera del Consiglio del Corso di Studi in Infermieristica del 01/12/2021;
● Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Promozione della salute, Materno Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Xxxxxxxxxx” del 02/12/2021;
● Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo, che nella seduta del 02 dicembre 2021 ha approvato all’unanimità la possibilità di istituire un canale didattico del Corso di Laurea in Infermieristica presso la sede decentrata di Agrigento a partire dall’anno accademico 2022/2023;
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Oggetto del protocollo d’intesa e relativi accordi attuativi
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Ferma restando l’autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente atto d’intesa disciplina i rapporti tra Università e l’ASP per l’istituzione di un canale del Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Universitario di Agrigento, mediante concorso di compiti didattici dell’Università, delle strutture e del personale dell’ASP. Il presente atto disciplina altresì i rapporti tra l’Università e l’ASP per la definizione delle opportunità di utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini di tirocini curriculari, per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica iscritti anche presso la sede di Palermo.
Secondo quanto stabilito all’art. 8 del presente protocollo e in conformità alla scheda di progettazione del Corso di Laurea in Infermieristica, allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, l’Università e l’ASP provvedono a stipulare apposito accordo attuativo del presente atto.
Art. 2 Fabbisogno formativo
L’Università, rilevato il fabbisogno formativo, come da programmazione del Corso di Laurea in Infermieristica e del Dipartimento di Promozione della salute, Materno Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Xxxxxxxxxx”, per il tramite della Scuola di Medicina e Chirurgia, predispone e svolge tutte le attività connesse al canale del Corso di Laurea in Infermieristica nella Provincia di Agrigento presso il Polo Territoriale Universitario e di concerto con l’ASP della Provincia di Agrigento.
Art. 3 Attività didattica
L’Università, con il Corso di Laurea in Infermieristica, conformemente a quanto previsto dall’ordinamento universitario, assicura l’insegnamento delle discipline previste dall’ordinamento didattico del corso di laurea, mediante il proprio personale docente, tecnico o esterno (docenti universitari di altri corsi o Università e professori a contratto), nonché mediante altro personale esperto esterno, di norma dipendente del S.S.R., in possesso dei requisiti e tenuto conto dell’esperienza didattica dal medesimo acquisita.
Annualmente il Consiglio di Corso di Laurea in Infermieristica definisce le discipline da affidare mediante apposito bando.
Per gli insegnamenti relativi alla disciplina infermieristica, l’Università e l’ASP concordano che gli stessi siano affidati a personale infermieristico in possesso dei maggiori requisiti di qualificazione previsti dagli ordinamenti vigenti e di comprovata esperienza didattica.
L’Università individua il corpo docente come da apposite deliberazioni.
I docenti non universitari sono nominati annualmente dal competente organo universitario su proposta del Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica e, per il personale dipendente dell’ASP di Agrigento, a mezzo di affidamento diretto a titolo gratuito e pertanto senza oneri per l’Università e l’Azienda, previa disponibilità manifestata dal dipendente medesimo, e previo nulla osta del Direttore Generale della struttura di appartenenza e previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione.
Al fine di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi e renderli attivamente partecipi del processo formativo, viene attivato un servizio di tutorato.
La scelta dei tutor per la formazione tecnico-pratica, cui verrà affidata nell’ambito del tirocinio la cura di un numero di studenti di norma non superiore a 3, viene effettuata dal Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica tra il personale docente e non, di area infermieristica, su proposta del Coordinatore del corso di laurea.
Nelle Strutture e Servizi dove si svolge il tirocinio pratico, una parte dell’orario di lavoro del personale dipendente deve essere dedicata all’attività di tutorato a cura di operatori esperti appartenenti al profilo professionale di infermiere. L’attività di tutorato è riconosciuta con crediti ECM secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
L’impegno orario relativo alle funzioni di tutorato e di coordinamento rientra per il personale dipendente del
S.S.N. nell’ambito di quanto previsto dal C.C.N.L.
L’Università garantisce l’attività di segreteria amministrativa e didattica del corso di studio con riferimento alla carriera degli studenti.
L’ASP assicura il supporto all’attività della segreteria didattica, limitatamente ai tirocini professionali.
Art. 4 Tirocinio
Il tirocinio professionale degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica – canale di Agrigento è svolto nelle strutture sanitarie dell’ASP, individuate secondo quanto previsto all’Art. 9, assicurando agli studenti la possibilità di utilizzare le attrezzature medico-sanitarie e gli ausili didattici ivi esistenti, utili al raggiungimento degli obiettivi didattici. L’Università può inoltre avvalersi delle medesime strutture al fine dell’espletamento del tirocinio professionale degli studenti iscritti al medesimo Corso di Laurea presso la sede di Palermo.
L’attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è seguita e verificata dal Coordinatore del Corso di Studi, con la collaborazione del Responsabile delle attività di tirocinio, individuato dall’ASP di Agrigento come specificato all’art. 7 del presente Atto e secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Fatte salve le prerogative del Consiglio di corso di laurea e del Coordinatore, l’organizzazione del tirocinio è affidata a tutor infermieristici in possesso dei titoli professionali previsti dalla normativa vigente, nominati dal Consiglio di corso, su proposta del Coordinatore e nulla osta del responsabile legale dell’Ente di appartenenza.
Lo studente svolge il tirocinio sotto la guida di infermieri qualificati.
Le modalità per lo svolgimento del tirocinio sono determinate dal Consiglio di corso di laurea. Il Responsabile delle attività di tirocinio organizzerà di concerto con il tutor, l’attività formativa di tirocinio in riferimento all’organizzazione predisposta dal Referente interno della struttura sanitaria ospitante. Ciascun studente tirocinante seguirà un progetto formativo concordato, secondo le linee guida del Corso di Studi, tra il Responsabile delle attività di tirocinio ed il tutor dell’azienda, con l’indicazione di:
▪ nominativo dello studente tirocinante e del docente tutor,
▪ obiettivi e modalità di svolgimento delle attività,
▪ indicazione dei tempi di presenza e delle strutture ospitanti (sedi, reparti, ecc.) individuate.
Art. 5
Ammissione al Corso di Laurea
L’ammissione al corso è effettuata dall’Università con le modalità previste dal relativo ordinamento.
Il numero degli studenti ammessi non può superare i posti previsti dal fabbisogno programmato per l’anno accademico di riferimento.
Art. 6
Aggiornamento professionale del personale
L’Università e l’ASP attivano reciproci rapporti di collaborazione per studi e ricerche nel campo della didattica con riferimento alla formazione dell’infermiere, provvedendo, particolarmente, alla qualificazione e all’aggiornamento professionale del personale docente e di quello individuato per attività di tutorato.
L’UNIVERSITÀ:
Art. 7 Oneri
− per il tramite della Scuola di Medicina e Chirurgia, si impegna a svolgere tutte le attività connesse al canale del Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Territoriale Universitario della Provincia di Agrigento;
− provvede, secondo la vigente legislazione in materia, alla copertura assicurativa a garanzia dei discenti che partecipano ai corsi di studi ed alle attività di tirocinio;
− per il tramite del Polo Territoriale Universitario della Provincia di Agrigento, assicurerà i supporti logistici e amministrativi necessari per il funzionamento e lo svolgimento delle attività del canale del Corso di Laurea in Infermieristica;
− ha a proprio carico la retribuzione del personale docente, tecnico ed amministrativo proprio dipendente;
L’ASP:
− indica: un proprio Responsabile Organizzativo aziendale, che coincide con il Responsabile delle attività di Tirocinio e nello specifico con il Dirigente Responsabile U.O.S. Professioni sanitarie infermieristiche ostetriche o un suo delegato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
− il Responsabile Organizzativo, a sua volta, per tale ruolo, si avvarrà di un Referente interno a ciascuna struttura sanitaria, che potrà essere individuato nel Direttore Responsabile e, ove presente, nel Responsabile dell’Ufficio Infermieristico della medesima struttura;
− autorizza a svolgere attività didattica, e/o tutoriale, il proprio personale medico e altre figure sanitarie e non sanitarie, da individuare, previa disponibilità manifestata dallo stesso dipendente, in concorso con l’Università secondo la vigente normativa e quanto previsto dall’art. 3;
− autorizza lo svolgimento, presso le strutture Aziendali, del prescritto tirocinio pratico e addestrativo degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica;
− fornisce le divise e il tesserino di identificazione;
− pone in essere tutti gli adempimenti prescritti per l’attestazione delle ore di tirocinio secondo le modalità che verranno indicate nell’accordo attuativo di cui all’art. 8 e nei disciplinari attuativi di cui all’art. 9;
− assume gli oneri per l'accertamento medico di idoneità all'attività specifica e per la sorveglianza e tutela sanitaria degli studenti;
− assume gli oneri relativi alla formazione generale e specifica sulla sicurezza di cui all’art. 37 “Formazione dei Lavoratori e loro rappresentanti” del D.Lgs. n. 81/2008, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e s.m.i., rivolta agli studenti;
− copre le spese per ausili didattici, tecnologie informatiche e attrezzature varie;
− assume gli oneri relativi alla sperimentazione didattica, alla formazione permanente dei formatori, agli scambi e stage con altre istituzioni e all’ammodernamento delle tecnologie formative;
− assume le spese per l’arredamento, il materiale d’uso, le utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture messe a disposizione.
L'Università e l’ASP, secondo le rispettive competenze, attiveranno le coperture assicurative previste dalla legge a favore dei lavoratori dipendenti ed equiparati, fermo restando che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti a norma del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché l'assicurazione per responsabilità civile contro terzi connessa con l’attività formativa e didattica specifica, compete all’Università.
Art. 8 Accordo attuativo
Entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, l’ASP stipula con l’Università l’accordo attuativo con il fine in particolare di:
a) individuare le modalità di identificazione delle sedi del tirocinio;
b) individuare le risorse umane necessarie e messe a disposizione per il corretto funzionamento del corso di laurea;
c) disciplinare quanto non espressamente convenuto con il presente accordo di intesa.
Art. 9
Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio
Le modalità di identificazione delle sedi di tirocinio, da definire con l’accordo attuativo di cui all’art. 8, assicurano che tali sedi ottemperino ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di accreditamento.
Art. 10 Verifica di attuazione
I rappresentanti di entrambe le Parti o loro delegati ed il Presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento si confronteranno, almeno una volta l’anno, e potranno richiedere appositi incontri per la verifica dell'attuazione del presente accordo e per la risoluzione di eventuali problematiche.
Art. 11 Trattamento dei dati
Le parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nel regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e nel d.lgs. 10 agosto 2018, n.101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
Art. 12
Durata e clausola di recesso
Il presente accordo è valido per gli anni accademici dal 2022/22 al 2023/24 e può essere rinnovato alla scadenza e, comunque, prima dell’inizio del successivo anno accademico.
Entro il 31 gennaio di ogni anno le Parti hanno la facoltà di comunicare l’intendimento di non attivare il primo anno di corso per l’anno accademico successivo.
Le Parti garantiscono, comunque, il completamento del ciclo di studi e delle attività formative delle coorti di studenti del Corso di Laurea in Infermieristica – canale di Agrigento, relative agli anni accademici indicati al comma 1.
Art. 13
Spese di bollo e registrazione
Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo secondo la normativa vigente, viene redatto in un unico originale in formato digitale.
Il presente atto d’intesa sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.
Art. 14
Norma finale e Foro competente
Per quanto non specificamente disciplinato dal presente atto d’intesa, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente e dallo Statuto dell’Ateneo.
Per qualsiasi controversia relativa al presente accordo è competente il Foro di Agrigento.
ASP Agrigento Università degli Studi di Palermo Il Commissario Straordinario Il Rettore
Dr. Xxxxx Xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
ACCORDO ATTUATIVO RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONCERNENTE IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA ED IL RELATIVO CANALE ATTIVATO PRESSO IL POLO UNIVERSITARIO DI CALTANISSETTA
TRA
l'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, codice fiscale e Partita IVA 01825570854, di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Palermo il 21/05/1971, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale dell’Azienda in Caltanissetta, sita in Caltanissetta, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, x. 0,
X
x'Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx, cod. fiscale 80023730825, di seguito indicata come Università, nella persona del Rettore pro-tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Palermo il 30/03/1962, domiciliato ai fini della seguente convenzione e per la carica presso la sede dell'Università medesima sita in Palermo, Xxxxxx Xxxxxx x. 00,
premesso che il è stato sottoscritto l’atto d’Intesa fra l’Università degli Studi di Palermo e l’Azienda per la definizione dei rapporti di collaborazione finalizzati allo svolgimento delle attività del Corso di Laurea in Infermieristica (Classe L/SNT1) e del relativo canale attivando presso il Polo Universitario di Caltanissetta;
convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
L’Università e l’Azienda sulla base di quanto stabilito nell’Accordo d'Intesa stipulato nell'ambito del percorso formativo del Corso di Laurea in Infermieristica per gli anni accademici dal 2022/23 al 2024/25, realizzano le attività didattiche del Corso di Laurea in Infermieristica-canale di Caltanissetta, nonché, limitatamente allo svolgimento di tirocini curriculari, quelle rivolte agli studenti iscritti nello stesso xxxxx xxxxxx xx xxxx xx Xxxxxxx, così come approvate nel manifesto dell’offerta formativa di Ateneo.
Art. 2
L'Azienda e l'Università definiscono le risorse didattiche e le Strutture per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1.
L’Università degli Studi di Palermo, per il tramite del Polo Universitario di Caltanissetta, mette a disposizione la propria struttura per il funzionamento del Corso di Studio di cui all’art. 1. L’Azienda si rende disponibile a mettere a disposizione eventuali ulteriori aule e altri locali utili al corretto svolgimento del corso di cui all’art. 1.
L’Azienda si impegna a fornire all’Università copia dell’estratto del Documento di Valutazione dei rischi e del Piano di emergenza delle strutture messe a disposizione di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.
Art. 3
L’Università garantisce l’attività di segreteria amministrativa del Corso di Studio con riferimento alla carriera degli studenti.
L'Azienda garantisce, nell’ambito della propria organizzazione, il supporto all'attività di segreteria, limitatamente ai tirocini professionali, per tutto l'anno accademico, individuando e comunicando all’Università le unità di personale con funzioni di segreteria e ausiliarie, in conformità a quanto previsto nell’Atto d’Intesa succitato.
L’Università garantisce le funzioni di indirizzo delle attività di segreteria di cui al presente articolo.
Art. 4
L'Azienda attua quanto previsto dall’art. 3 (Attività Didattica) dell’Atto di intesa stipulato il 12/02/2021. Inoltre, è prevista un’attività di tutorato professionale.
Il Corso di Xxxxxx potrà attivare un sistema di tutor professionali tra le seguenti figure:
1. RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALIZZANTE (DELLA SEDE DI ATTIVITÀ FORMATIVA):
• collabora con il Coordinatore del Corso di Laurea;
• monitora l’apprendimento degli studenti nell’ambito del percorso di tirocinio professionalizzante;
• verifica le congruità formative offerte dalle diverse sedi di tirocinio;
• tiene i rapporti con i tutor clinici o di sede di tirocinio;
• facilita i processi di valutazione del tirocinio attraverso la collaborazione con i tutor clinici o di sede di tirocinio.
2. TUTOR CLINICO O DI SEDE DI TIROCINIO:
• concorre all’organizzazione e attuazione delle attività teorico-pratiche professionalizzanti;
• supervisiona e guida gli studenti nell’attività formativa teorico-pratica di tirocinio professionalizzante;
• valuta e certifica ciascun periodo di tirocinio;
• può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatore e simulatore.
3. GUIDA DI TIROCINIO/AFFIANCATORE (DELLA SEDE DI TIROCINIO):
• concorre con il tutor clinico al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
• facilita l’apprendimento delle competenze professionali;
vigila sulla qualità e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali durante il tirocinio.
I tutor clinici o di sede di tirocinio appartengono, allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Laurea in Infermieristica e sono nominati, con incarichi annuali, dal Consiglio di Corso, su proposta del Coordinatore.
Art. 5
Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione di quanto previsto nel presente accordo attuativo vengono quantificati sulla base dei protocolli vigenti tra le Università Siciliane e la Regione Siciliana, e sono a carico della Regione Siciliana per il tramite del Consorzio Universitario di Caltanissetta secondo quanto stabilito all’art. 3 nel protocollo di intesa del 26/10/2018.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” gli studenti, ai fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso D. Lgs., devono essere intesi come “lavoratori”, e in tal senso l’Azienda, sede di attività formativa, si impegna a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, in particolare:
a) provvede all’accertamento medico nei confronti degli studenti al fine di valutarne l’idoneità sanitaria alla mansione specifica;
b) garantisce nei confronti degli studenti la formazione generale e specifica sulla sicurezza di cui all’art. 37 “Formazione dei Lavoratori e loro rappresentanti” del D.Lgs. n. 81/2008, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e s.m.i., con produzione di attestazione finale;
c) si impegna a dare notizia degli accertamenti sanitari e fisici effettuati al Coordinatore del Corso di Studi e al Responsabile dell’attività professionalizzante.
Rimane inteso che gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per il personale dipendente dell’Azienda sanitaria assegnata al corso di laurea sono a carico dell’Azienda sanitaria stessa.
Art. 7
L’Azienda effettua le operazioni di trattamento dei dati attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.
Lo studente è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. In qualità di soggetto designato autorizzato dall’azienda, lo studente è altresì tenuto a:
− seguire le istruzioni, le policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni formative in materia di protezione dei dati personali;
− segnalare eventuali perdite o violazioni di dati al referente aziendale;
− mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda;
− rispettare i regolamenti interni della struttura ospitante e, durante la presenza presso la medesima, indossare, in maniera visibile, un cartellino di riconoscimento rilasciato dal Corso di Laurea con l’indicazione del proprio status accademico e dell’eventuale titolo di tirocinante.
Le strutture presso le quali si svolge l’attività di tirocinio pratico garantiscono che l’attività di tutorato sia espletata nel corso dell’orario di lavoro del personale dipendente.
Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione del presente accordo, sono trattati esclusivamente per la finalità dell’accordo medesimo, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
L’Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l’Università da tutte le richieste e responsabilità, dai costi, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle proprie attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente.
Art. 8
Il presente Accordo non comporta alcun onere per l’Università in conseguenza dell’utilizzo, presso la Struttura Ospitante, di personale ed attrezzature, fatto salvo l’obbligo, in linea con quanto specificato all’art. 7 dell’Atto di Intesa, di stipulazione di idonea copertura assicurativa dei discenti, già in atto adempiuto dalla stessa Università, contro infortuni e rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. Gli studenti in tirocinio godono inoltre di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL.
In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Struttura Ospitante si impegna a segnalare l'evento all’Università, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, per gli adempimenti consequenziali.
L’Università si riserva il diritto di rivalersi nei confronti della Struttura Ospitante in caso di eventuali sanzioni o di oneri comunque denominati causati dall’omessa o tardiva segnalazione dell’evento di cui al comma che precede.
Art. 9
Il presente Accordo ha durata corrispondente alla validità dell’Atto d’Intesa di cui in Premessa. In ogni caso la sua durata è prorogata fino all’approvazione del nuovo Atto di Intesa.
Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90, così come modificato dal Decreto Legge n. 145/2013, convertito dalla Legge n. 9/2014, le parti, a pena la nullità, sottoscrivono il presente accordo con firma digitale.
Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo secondo la normativa vigente, viene redatto in un unico originale in formato digitale.
Il presente atto d’intesa sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente
Art. 10
Per tutto ciò che non è previsto nel presente accordo si fa riferimento all’Atto d’Intesa. Letto, firmato e sottoscritto.
Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta Università degli Studi di Palermo Il Direttore Generale Il Magnifico Rettore
Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
ATTO D’INTESA PER LA DEFINIZIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÁ DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (Classe L/SNT1) E DEL RELATIVO CANALE ATTIVANDO PRESSO IL POLO UNIVERSITARIO DI CALTANISSETTA
TRA
l’Università degli Studi di Palermo, codice fiscale 80023730825 e Partita IVA 00605880822, nella persona del Rettore pro-tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Palermo il 30/03/1962, domiciliato ai fini della presente atto in Palermo nella Xxxxxx Xxxxxx x. 00 – cap 90133 - di seguito “Università”;
E
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, codice fiscale e Partita IVA 01825570854, nella persona del Direttore Generale, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Palermo il 21/05/1971, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’Azienda Sanitaria in Caltanissetta nella Via Xxxxxxx Xxxxxxx, n. 1 - cap 93100, di seguito ASP;
PREMESSO CHE
• L’art 27 del D.P.R. n. 382/80, ai sensi del quale è consentito alle Università stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
• il D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 517/1993 e dal D.Lgs. n. 229/1999, all’art. 6 disciplina le modalità di rapporto tra Servizio Sanitario Nazionale e Università rinviando la regolamentazione della materia ad appositi Protocolli d’Intesa tra le Regioni e le Università con sede nei rispettivi territori regionali;
• con Decreto del 10 marzo 2020 dell’Assessore per la Salute della Regione Sicilia è stato approvato il vigente Protocollo d’Intesa, pubblicato sulla GURS del 3/04/2020, tra la Regione siciliana e l’Università degli Studi di Palermo, per la partecipazione dell’Università alla programmazione sanitaria regionale;
• la legge 10 agosto 2000, n. 251, ha disciplinato le “professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica”;
• il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del M.I.U.R. ha apportato le modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del M.U.R.S.T.;
• con il decreto interministeriale del 19 febbraio 2009 “Determinazione delle Classi delle Lauree delle Professioni Sanitarie”, il M.I.U.R., di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di laurea delle professioni sanitarie ai sensi del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
• è opportuno intervenire affinché il patrimonio culturale e l’esperienza professionale sviluppatisi nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale si coniughino con l’apporto altamente qualificato, sotto il profilo scientifico e didattico, del settore universitario, valorizzando le prospettive offerte dall’ordinamento universitario di cui alla legge n. 341/1990;
• con il decreto interministeriale del 24 settembre 1997 e successive modifiche e integrazioni, il M.U.R.S.T., d’intesa con il Ministero della Sanità, ha stabilito i criteri nazionali per l’accreditamento delle strutture presso le quali attuare i corsi;
• con la legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono state dettate “norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento” ed è stata conferita “delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
• l’Università e la Regione Sicilia, come pure previsto dall’art. 16 del vigente Protocollo d’Intesa tra le stesse, “promuovono la massima integrazione e collaborazione tra il sistema formativo ed il sistema sanitario, al fine di perseguire comuni obiettivi di qualità e potenziamento della formazione degli specializzandi, nonché delle professioni sanitarie”;
• il Polo Universitario della Provincia di Caltanissetta ha manifestato la propria disponibilità per l’attuazione di detto canale didattico del Corso di Laurea in Infermieristica presso la propria sede;
• con riguardo ai laureati in infermieristica, dai dati disponibili si evince che le prospettive di occupazione per tali figure, già tendenti al miglioramento, sono suscettibili di ulteriore incremento come rilevato a seguito dell’emergenza sanitaria da SARS COV-2 che, in tutta evidenza, ha fatto emergere l’esigente richiesta di personale infermieristico e le criticità per un congruo reclutamento dello stesso; in ragione di
tale realtà, appare opportuno programmare il potenziamento dell’offerta formativa del Corso di Studi in Infermieristica per potere soddisfare le future richieste di tali figure professionali;
• Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell’Università, con rispettive delibere n. 6.17 del 09/02/2021 e n. 10.08 del 11/02/2021, hanno approvato il presente schema di atto di intesa, in occasione della definizione dei rapporti di collaborazione finalizzati allo svolgimento delle attività del Corso di Laurea in Infermieristica (classe L/SNT1) e del relativo canale attivato presso il Polo Universitario;
• Visto il Protocollo di Intesa vigente tra Regione Siciliana ed Università Siciliane, per il finanziamento dei Corsi di Laurea attraverso i Consorzi Universitari,
• Visto il Regolamento di Ateneo vigente in materia di offerta formativa ed affidamento di insegnamenti nell’ambito della stessa,
• Vista la delibera del Consiglio del Corso di Studi in Infermieristica del 01/12/2021;
• Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Promozione della salute, Materno Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Xxxxxxxxxx” del 02/12/2021;
• Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo, che nella seduta del 06 dicembre 2021 (punto 5 del OdG) ha approvato all’unanimità la possibilità di istituire un canale didattico del Corso di Laurea in Infermieristica presso la sede decentrata di Caltanissetta a partire dall’a.a. 2022/2023;
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Oggetto del protocollo d’intesa e relativi accordi attuativi
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Ferma restando l’autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente atto d’intesa disciplina i rapporti tra Università e l’ASP per l’istituzione di un canale del Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Universitario di Caltanissetta, mediante concorso di compiti didattici dell’Università, delle strutture e del personale dell’ASP. Il presente atto disciplina altresì i rapporti tra l’Università e l’ASP per la definizione delle opportunità di utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini di tirocini curriculari, per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica iscritti anche presso la sede di Palermo.
Secondo quanto stabilito all’art. 8 del presente protocollo e in conformità alla scheda di progettazione del Corso di Laurea in Infermieristica, allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, l’Università e l’ASP provvedono a stipulare apposito accordo attuativo del presente atto.
Art. 2 Fabbisogno formativo
L’Università, rilevato il fabbisogno formativo, come da programmazione del Corso di Laurea in Infermieristica e del Dipartimento di Promozione della salute, Materno Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Xxxxxxxxxx”, per il tramite della Scuola di Medicina e Chirurgia, predispone e svolge tutte le attività connesse al canale del Corso di Laurea in Infermieristica nella Provincia di Caltanissetta presso il Polo Territoriale Universitario e di concerto con l’ASP della Provincia di Caltanissetta.
Art. 3 Attività didattica
L’Università, con il Corso di Laurea in Infermieristica, conformemente a quanto previsto dall’ordinamento universitario, assicura l’insegnamento delle discipline previste dall’ordinamento didattico del corso di laurea, mediante il proprio personale docente, tecnico o esterno (docenti universitari di altri corsi o Università e professori a contratto), nonché mediante altro personale esperto esterno, di norma dipendente del S.S.R., in possesso dei requisiti e tenuto conto dell’esperienza didattica dal medesimo acquisita.
Annualmente il Consiglio di Corso di Laurea in Infermieristica definisce le discipline da affidare mediante apposito bando.
Per gli insegnamenti relativi alla disciplina infermieristica, l’Università e l’ASP concordano che gli stessi siano affidati a personale infermieristico in possesso dei maggiori requisiti di qualificazione previsti dagli ordinamenti vigenti e di comprovata esperienza didattica.
L’Università individua il corpo docente come da apposite deliberazioni.
I docenti non universitari sono nominati annualmente dal competente organo universitario su proposta del Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica e, per il personale dipendente dell’ASP di Caltanissetta, a mezzo di affidamento diretto a titolo gratuito e pertanto senza oneri per l’Università e l’Azienda, previa
disponibilità manifestata dal dipendente medesimo, e previo nulla osta del Direttore Generale della struttura di appartenenza e previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione.
Al fine di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi e renderli attivamente partecipi del processo formativo, viene attivato un servizio di tutorato.
La scelta dei tutor per la formazione tecnico-pratica, cui verrà affidata nell’ambito del tirocinio la cura di un numero di studenti di norma non superiore a 3, viene effettuata dal Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica tra il personale docente e non, di area infermieristica, su proposta del Coordinatore del corso di laurea.
Nelle Strutture e Servizi dove si svolge il tirocinio pratico, una parte dell’orario di lavoro del personale dipendente deve essere dedicata all’attività di tutorato a cura di operatori esperti appartenenti al profilo professionale di infermiere. L’attività di tutorato è riconosciuta con crediti ECM secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
L’impegno orario relativo alle funzioni di tutorato e di coordinamento rientra per il personale dipendente del
S.S.N. nell’ambito di quanto previsto dal C.C.N.L.
L’Università garantisce l’attività di segreteria amministrativa e didattica del corso di studio con riferimento alla carriera degli studenti.
L’ASP assicura il supporto all’attività della segreteria didattica, limitatamente ai tirocini professionali.
Art. 4 Tirocinio
Il tirocinio professionale degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica – canale di Caltanissetta è svolto nelle strutture sanitarie dell’ASP, individuate secondo quanto previsto all’Art. 9, assicurando agli studenti la possibilità di utilizzare le attrezzature medico-sanitarie e gli ausili didattici ivi esistenti, utili al raggiungimento degli obiettivi didattici. L’Università può inoltre avvalersi delle medesime strutture al fine dell’espletamento del tirocinio professionale degli studenti iscritti al medesimo Corso di Laurea presso la sede di Palermo.
L’attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è seguita e verificata dal Coordinatore del Corso di Studi, con la collaborazione del Responsabile delle attività di tirocinio, individuato dall’ASP di Caltanissetta come specificato all’art. 7 del presente Atto e secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Fatte salve le prerogative del Consiglio di corso di laurea e del Coordinatore, l’organizzazione del tirocinio è affidata a tutor infermieristici in possesso dei titoli professionali previsti dalla normativa vigente, nominati dal Consiglio di corso, su proposta del Coordinatore e nulla osta del responsabile legale dell’Ente di appartenenza. Lo studente svolge il tirocinio sotto la guida di infermieri qualificati.
Le modalità per lo svolgimento del tirocinio sono determinate dal Consiglio di corso di laurea. Il Responsabile delle attività di tirocinio organizzerà di concerto con il tutor, l’attività formativa di tirocinio in riferimento all’organizzazione predisposta dal Referente interno della struttura sanitaria ospitante. Ciascun studente tirocinante seguirà un progetto formativo concordato, secondo le linee guida del Corso di Studi, tra il Responsabile delle attività di tirocinio ed il tutor dell’azienda, con l’indicazione di:
- nominativo dello studente tirocinante e del docente tutor,
- obiettivi e modalità di svolgimento delle attività,
- indicazione dei tempi di presenza e delle strutture ospitanti (sedi, reparti, ecc.) individuate.
Art. 5
Ammissione al Corso di Laurea
L’ammissione al corso è effettuata dall’Università con le modalità previste dal relativo ordinamento.
Il numero degli studenti ammessi non può superare i posti previsti dal fabbisogno programmato per l’anno accademico di riferimento.
Art. 6
Aggiornamento professionale del personale
L’Università e l’ASP attivano reciproci rapporti di collaborazione per studi e ricerche nel campo della didattica con riferimento alla formazione dell’infermiere, provvedendo, particolarmente, alla qualificazione e all’aggiornamento professionale del personale docente e di quello individuato per attività di tutorato.
Oneri
L’Università:
− per il tramite della Scuola di Medicina e Chirurgia, si impegna a svolgere tutte le attività connesse al canale del Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Territoriale Universitario della Provincia di Caltanissetta;
− provvede, secondo la vigente legislazione in materia, alla copertura assicurativa a garanzia dei discenti che partecipano ai corsi di studi ed alle attività di tirocinio;
− per il tramite del Polo Territoriale Universitario della Provincia di Caltanissetta, assicurerà i supporti logistici e amministrativi necessari per il funzionamento e lo svolgimento delle attività del canale del Corso di Laurea in Infermieristica;
− ha a proprio carico la retribuzione del personale docente, tecnico ed amministrativo proprio dipendente;
L’ASP:
− indica: un proprio Responsabile Organizzativo aziendale, che coincide con il Responsabile delle attività di Tirocinio e nello specifico con il Dirigente Responsabile U.O.S. Professioni sanitarie infermieristiche – ostetriche o un suo delegato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
− il Responsabile Organizzativo, a sua volta, per tale ruolo, si avvarrà di un Referente interno a ciascuna struttura sanitaria, che potrà essere individuato nel Direttore Responsabile e, ove presente, nel Responsabile dell’Ufficio Infermieristico della medesima struttura;
− autorizza a svolgere attività didattica, e/o tutoriale, il proprio personale medico e altre figure sanitarie e non sanitarie, da individuare, previa disponibilità manifestata dallo stesso dipendente, in concorso con l’Università secondo la vigente normativa e quanto previsto dall’art. 3;
− autorizza lo svolgimento, presso le strutture Aziendali, del prescritto tirocinio pratico e addestrativo degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica;
− fornisce le divise e il tesserino di identificazione;
− pone in essere tutti gli adempimenti prescritti per l’attestazione delle ore di tirocinio secondo le modalità che verranno indicate nell’accordo attuativo di cui all’art. 8 e nei disciplinari attuativi di cui all’art. 9;
− assume gli oneri per l'accertamento medico di idoneità all'attività specifica e per la sorveglianza e tutela sanitaria degli studenti;
− assume gli oneri relativi alla formazione generale e specifica sulla sicurezza di cui all’art. 37 “Formazione dei Lavoratori e loro rappresentanti” del D.Lgs. n. 81/2008, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e s.m.i., rivolta agli studenti;
− copre le spese per ausili didattici, tecnologie informatiche e attrezzature varie;
− assume gli oneri relativi alla sperimentazione didattica, alla formazione permanente dei formatori, agli scambi e stage con altre istituzioni e all’ammodernamento delle tecnologie formative;
− assume le spese per l’arredamento, il materiale d’uso, le utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture messe a disposizione.
L'Università e l’ASP, secondo le rispettive competenze, attiveranno le coperture assicurative previste dalla legge a favore dei lavoratori dipendenti ed equiparati, fermo restando che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti a norma del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché l'assicurazione per responsabilità civile contro terzi connessa con l’attività formativa e didattica specifica, compete all’Università.
Art. 8 Accordo attuativo
Entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, l’ASP stipula con l’Università l’accordo attuativo con il fine in particolare di:
a) individuare le modalità di identificazione delle sedi del tirocinio;
b) individuare le risorse umane necessarie e messe a disposizione per il corretto funzionamento del corso di laurea;
c) disciplinare quanto non espressamente convenuto con il presente accordo di intesa.
Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio
Le modalità di identificazione delle sedi di tirocinio, da definire con l’accordo attuativo di cui all’art. 8, assicurano che tali sedi ottemperino ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di accreditamento.
Art. 10 Verifica di attuazione
I rappresentanti di entrambe le Parti o loro delegati ed il Presidente del Polo Territoriale Universitario di Caltanissetta si confronteranno, almeno una volta l’anno, e potranno richiedere appositi incontri per la verifica dell'attuazione del presente accordo e per la risoluzione di eventuali problematiche.
Art. 11 Trattamento dei dati
Le parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nel regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e nel d.lgs. 10 agosto 2018, n.101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
Art. 12
Durata e clausola di recesso
Il presente accordo è valido per gli anni accademici dal 2021/22 al 2023/24 e può essere rinnovato alla scadenza e, comunque, prima dell’inizio del successivo anno accademico.
Entro il 31 gennaio di ogni anno le Parti hanno la facoltà di comunicare l’intendimento di non attivare il primo anno di corso per l’anno accademico successivo.
Le Parti garantiscono, comunque, il completamento del ciclo di studi e delle attività formative delle coorti di studenti del Corso di Laurea in Infermieristica – canale di Caltanissetta, relative agli anni accademici indicati al comma 1.
Art. 13
Spese di bollo e registrazione
Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo secondo la normativa vigente, viene redatto in un unico originale in formato digitale.
Il presente atto d’intesa sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.
Art. 14
Norma finale e Foro competente
Per quanto non specificamente disciplinato dal presente atto d’intesa, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente e dallo Statuto dell’Ateneo.
Per qualsiasi controversia relativa al presente accordo è competente il Foro di Caltanissetta.
ASP Caltanissetta Università degli Studi di Palermo Il Direttore Generale Il Rettore
Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx