ACCORDO DI RISERVATEZZA RECIPROCO
ACCORDO DI RISERVATEZZA RECIPROCO
TRA
COMUNE DI TAGGIA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA, con sede legale in Xxx Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX), Partita IVA 0008946008, rappresentato dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx (di seguito “COMUNE TAGGIA”)
E
Circular Technologies SRL Società Benefit, con sede legale in Xxx Xxx Xxxxxxxx 000, Xxxxxx 00000 (XX), Partita IVA 01713420089, rappresentata dall’Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxxxx (di seguito “CIRCULAR TECH”)
(singolarmente anche definite “la Parte” e collettivamente “le Parti”)
Premesso che:
− CIRCULAR TECH è una società italiana specializzata in Gestione Ecosostenibile dei Prodotti Informatici;
− CIRCULAR TECH ha sviluppato e consolidato un know-how nel settore dell'ICT e dell'Ambiente (di seguito "Know-How");
− CIRCULAR TECH è titolare di diverse domande di brevetto relative all'oggetto sociale della società, e queste sono state depositate tramite studi professionali specializzati;
− COMUNE TAGGIA è un distributore europeo di Information Technology e Consumer Electronics.;
− COMUNE TAGGIA è interessata a sviluppare una partnership con CIRCULAR TECH per implementare iniziative legate all'economia circolare.
− Potrebbe rivelarsi necessario, per ciascuna delle Parti, comunicare e/o rivelare informazioni riservate e/o coperte dal segreto commerciale, ed è interesse comune delle Parti proteggere la riservatezza di tutte le Informazioni Riservate comunque comunicate o scambiate nell’ambito della loro attività di collaborazione;
Tutto ciò premesso le Parti concordano i seguenti termini e condizioni per la divulgazione e l’utilizzo
di dette informazioni.
1) Ai fini del presente Accordo per "Informazioni Riservate" si intende qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, così come qualsiasi disegno, documento, supporto magnetico o campione di materiale o prodotto contrassegnato con la dicitura "riservato" o "confidenziale" o comunque identificato come tale dalla Parte che lo trasmette all'altra in relazione alle discussioni su possibili future attività in collaborazione e/o di servizio (lo “Scopo”)di cui al presente Accordo.
2) Le Informazioni Riservate possono essere fornite in qualsiasi forma, materiale o immateriale, incluso (ma non limitato) a scritti, disegni, computer nastri e altri dispositivi elettronici,
campioni e comunicazioni verbali. Le Informazioni Riservate divulgate in forma tangibile devono essere contrassegnate come tali. Le Informazioni Riservate che verranno comunicate in forma verbale potranno, ma non dovranno, essere poste in forma scritta dalla Parte che le ha divulgate entro dieci (10) giorni dalla data della loro divulgazione e saranno sottoscritte dalla Parte ricevente, per accettazione degli obblighi di riservatezza. Rimane inteso che tali informazioni sono comunque da considerarsi confidenziali.
3) In attuazione del presente Accordo le Informazioni Riservate sono divulgate esclusivamente in relazione allo Scopo. Nessun altro diritto, titolo o autorizzazione, esplicita o implicita, d’uso di dette informazioni è concesso alla Parte Ricevente. Ogni diritto, titolo e interesse relativo alle Informazioni Riservate resta di proprietà della Parte che le ha divulgate. Le Informazioni Riservate e le copie realizzate dovranno essere restituite alla Parte cui si riferiscono (a) su richiesta scritta di questa o, in ogni caso (b), alla scadenza del presente Accordo.
4) Ciascuna Parte si impegna a custodire e conservare le Informazioni Riservate ricevute, adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l’accesso non autorizzato da parte di terzi come se si trattasse di Informazioni Riservate di sua proprietà. L’eventuale comunicazione delle Informazioni Riservate a terzi sarà subordinata al preventivo consenso scritto della Parte divulgante ed alla sottoscrizione di un accordo di riservatezza con detti terzi, a condizioni analoghe a quelle del presente Accordo.
5) Le Parti prendono atto che le Informazioni Riservate possono essere divulgate al proprio personale (dipendenti e collaboratori) che abbia necessità di conoscerle in relazione allo Scopo. Le Parti si impegnano affinché il proprio personale che avrà accesso a dette Informazioni rispetti i termini e le condizioni del presente Accordo.
6) Le Parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno venire considerate Riservate:
a) le Informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro azione, o che lo diventino successivamente, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato il presente accordo;
b) le Informazioni che al momento della loro divulgazione siano già conosciute dalla Parte che le riceve, sempreché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e la Parte possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui le venivano rivelate;
c) le Informazioni che al momento della loro divulgazione siano già conosciute dalla Parte che le riceve, essendole state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
d) le Informazioni elaborate da ciascuna delle Parti in modo del tutto indipendente;
e) le Informazioni che la Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempreché in tal caso la Parte che ha ricevuto l'ordine ne dia immediata notizia scritta alla Parte proprietaria delle Informazioni Riservate, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare l'altra Parte dall'obbligo di riservatezza;
f) le Informazioni la cui divulgazione sia stata preventivamente autorizzata per iscritto dalla Parte che le ha trasmesse.
7) Le Parti convengono che il presente Accordo e qualsiasi controversia da esso derivante sono disciplinati dalle leggi vigenti in Italia. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Per ogni vertenza che sorgesse tra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione del presente accordo sarà competente esclusivamente il Tribunale di Imperia (IM).
8) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e avrà una durata di 5 anni, salvo che le Parti convengano per iscritto ad una risoluzione anticipata, fermo restando che a) le obbligazioni relative alle Informazioni Riservate di cui ai precedenti articoli rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni dalla data di scadenza o di risoluzione, e b) la Parte che abbia rivelato le Informazioni Riservate avrà il diritto di chiedere la restituzione di tutta la documentazione ad esse relativa, impegnandosi fin da ora l'altra Parte a non trattenere copia, sotto qualsiasi forma, di tale documentazione.
9) Il contenuto degli articoli precedenti rappresenta l’intero accordo fra le Parti in merito alle Informazioni Riservate. Ogni modifica o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti e sottoscritta, ove previsto, dai loro rispettivi rappresentanti legali, debitamente autorizzati.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Taggia, 21/02/2022 Comune di Taggia
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Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Taggia, 21/02/2022 Circular Technologies SRL SB
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Xxxxxx Xxxxxxx Amministratore Delegato