CIRCOLARE N. 12
Lega Italiana Calcio Professionistico
A tutte le Società di 1^ e 2^ Divisione LORO SEDI
CIRCOLARE N. 12
2012/2013
FIRENZE, 6 AGOSTO 2012
Accordo Collettivo Lega Pro - AIAC
Si procede alla pubblicazione del nuovo Accordo Collettivo Lega Pro - AIAC, Associazione Italiana Allenatori Calcio, sottoscritto in data 1° agosto 2012, con durata triennale, che si allega.
IL PRESIDENTE
(Rag. Xxxxx Xxxxxxx)
Tra | ||||||||||
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.), LEGA ITALIANA | ||||||||||
CALCIO PROFESSIONISTICO (LEGA PRO) e l’ASSOCIAZIONE ITALIANA | ||||||||||
ALLENATORI CALCIO (A.I.A.C.) ex art. 4 DELLA LEGGE 23 marzo 1981, n. 91 e | ||||||||||
successive modificazioni | ||||||||||
Versione per firma | ||||||||||
Art. 1 – Oggetto - | ||||||||||
Tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito “F.I.G.C.”), la Lega Italiana Calcio Professionistico (di seguito “Lega Pro”) e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio (di seguito “A.I.A.C.”), si è convenuto, sulla base delle intese raggiunte ed in attuazione dell'art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni, di stipulare il presente Accordo Collettivo (di seguito “Accordo”) per la disciplina del trattamento economico e normativo dei rapporti tra tecnici professionisti di cui all’art. 16 lett. a), b), e c) del Regolamento del Settore Tecnico (di seguito “Allenatori”) e società partecipanti ai campionati nazionali organizzati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (di seguito “Società”). | ||||||||||
Sono allegati al presente Accordo, e ne costituiscono parte integrante: - il modulo del contratto-tipo (di seguito “Contratto”); - il Regolamento del Collegio Arbitrale (di seguito, rispettivamente, “Regolamento” e “CA”) - le tabelle di cui infra sub art. 9. | ||||||||||
Art. 2 – Contratto - | ||||||||||
Il rapporto tra l'allenatore professionista e la Società si costituisce con la stipulazione di un contratto in quadruplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta mediante compilazione del relativo modulo di contratto-tipo CET generato dal sistema informatico, messo a disposizione della Lega Pro tramite il sito xxx.xxxx-xxx.xxx, in formato *.pdf e recante un numero progressivo, la data e l'ora di generazione non modificabili, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dall'allenatore professionista. | ||||||||||
Art. 3 –Deposito contratto - | ||||||||||
La Società deve depositare, entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall’ordinamento federale, il contratto in due copie presso la Lega Pro. Quest'ultima effettuerà le verifiche di sua competenza e ne curerà la trasmissione alla F.I.G.C. per la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva e di legge. Qualora la Società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dall'allenatore entro sessanta giorni dalla data della stipula. Dell'avvenuta o mancata approvazione deve essere data immediata comunicazione all'allenatore, alla Società ed alla Lega Pro. In mancanza di pronuncia federale entro il trentesimo giorno successivo al deposito, ovvero nel minor termine eventualmente previsto per il rilascio del visto di esecutività, il contratto si intende approvato. Il contratto depositato non verrà approvato nel caso in cui lo stesso non presenti il codice identificativo e la data di scarico. | ||||||||||
NORMA TRANSITORIA | ||||||||||
Nelle | more | della | definizione | delle | procedure | di | competenza | della | F.I.G.C. | per |
l’approvazione dei Contratti, si manterranno le attuali modalità di approvazione da parte della Lega, fermo restando l’invio di tutte le copie dei Contratti alla F.I.G.C.. |
Art. 4 – Nullità pattuizioni extra contratto - |
Le pattuizioni non risultanti dal Contratto depositato in Lega ed approvato, sono nulle. Qualora le parti, nel corso della stagione di validità del vincolo di tesseramento, intendano modificare/novare le pattuizioni di cui al contratto depositato ovvero stipulare nuovo contratto, esso deve essere redatto nelle forme e con le modalità previste dall’art 2, con obbligo di utilizzare moduli di contratto tipo generati dal sistema informatico della Lega, nei 10 giorni antecedenti la data di sottoscrizione, a pena di nullità. In tale ipotesi il nuovo contratto dovrà indicare espressamente che nova il precedente e recare le ragioni della stipula, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali crediti non riscossi derivanti dal precedente contratto. |
Art. 5 – Indennizzo - |
L’Allenatore ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo qualora il Contratto non ottenga l’approvazione della F.I.G.C. per fatto non imputabile all'allenatore. |
La misura dell’indennizzo è determinata dal Collegio Arbitrale, su istanza dell’Allenatore, rapportandolo, in caso di mancata ammissione al campionato di competenza, alla sola annualità inerente la stagione sportiva oggetto di non ammissione e tenendo conto dell'eventuale stipulazione da parte dell'allenatore stesso di altro contratto con Società professionistica, ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, nonché dell'ammontare del medesimo. |
L’indennizzo può essere determinato anche d’intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto. |
Art. 6 – Retribuzione - |
Nell'ipotesi di un contratto pluriennale, nell'apposito modulo federale, depositato presso la Lega, dovrà essere indicato il numero delle stagioni sportive per le quali è stato stipulato, nonché, per ciascuna categoria professionistica e per ciascuna stagione, l'importo pattuito quale compenso annuo lordo e gli eventuali premi lordi. |
Il trattamento economico del rapporto (di seguito “Retribuzione”) è composto da una parte fissa (di seguito “Emolumenti”) e da una eventuale parte variabile (di seguito “Premi”), legata ai risultati sportivi della squadra o della società. La parte fissa, il cui ammontare non potrà essere inferiore ai minimi previsti dal successivo art. 9, potrà essere determinata in misura diversa a seconda della stagione sportiva e della categoria. Per ciascuna stagione sportiva, la parte variabile non potrà essere superiore al 50% della parte fissa. |
La Retribuzione deve essere espressa esclusivamente al lordo. |
Art. 7 - Tesseramento - |
In presenza di contratto pluriennale la società è tenuta a presentare, anno per anno, e comunque entro il 30° giorno successivo all’inizio della stagione sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dall’Allenatore, salvo sia intervenuta risoluzione del Contratto. |
Qualora la Società ometta di presentare la richiesta di tesseramento entro il termine di cui al primo comma, l’Allenatore dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato ai sensi del successivo articolo 8. |
Art. 8 – Esonero - |
E' facoltà della società esonerare l'Allenatore dal rendere la prestazione oggetto del Contratto. |
All’Allenatore spettano tutti gli Emolumenti contrattualmente pattuiti nonché, limitatamente alla sola stagione sportiva in cui è avvenuto l’esonero e in misura proporzionale rispetto al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto esecuzione, i Premi pattuiti, salvo diverso accordo tra le parti. |
Nel caso in cui l'Allenatore sia esonerato dalla Società prima che abbia inizio il Campionato Nazionale cui partecipa la prima squadra, egli avrà il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto ed a percepire gli Emolumenti pattuiti fino alla data di efficacia del recesso. In tal caso, in deroga all’art. 38 Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38 NOIF, l’Allenatore avrà altresì la facoltà di tesserarsi e svolgere attività per altra Società. |
Tale diritto viene esercitato e perfezionato mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. alla società con copia per conoscenza al Settore Tecnico ed alla Lega Pro. Il recesso dal Contratto e la conseguente caducazione del tesseramento, ove intercorso, avranno efficacia dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Lega Pro. |
Nel caso l'esonero venga comunicato dopo l'inizio del Campionato Nazionale cui partecipa la prima squadra, l’Allenatore avrà il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto sino al termine della stagione in corso, fermo il divieto di cui all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38 NOIF. |
Art. 9 – Trattamento economico minimo - |
II trattamento economico minimo del rapporto è determinato nelle tabelle allegate al presente Accordo. |
Art. 10 – Gerarchia delle fonti - |
II rapporto instaurato tra la Società e gli Allenatori si intende sempre soggetto, per quanto non previsto dal presente Accordo, alle norme di cui alla Carte Federali ed particolare al Regolamento del Settore Tecnico; qualora, per effetto della modifica di norme federali, alcune pattuizioni di cui al presente accordo collettivo risultino invalide o inapplicabili, le parti provvederanno in buona fede ad adeguare le stesse, mantenendone per quanto possibile gli effetti, alle intervenute nuove norme federali. |
Art. 11 – Scelte gestionali - |
L’Allenatore non ha diritto di interferire nelle scelte gestionali e aziendali della Società, fermo restando il dovere di fornire a quest’ultima i pareri tecnici che potranno essere a lui richiesti. |
Art. 12 – Incompatibilità - |
All’Allenatore è vietato svolgere altre attività sportive agonistiche, lavorative o imprenditoriali o comunque incompatibili con l’esecuzione del Contratto nel periodo di durata del medesimo, salvo preventiva autorizzazione scritta della Società. E’ onere dell’Allenatore comunicare tempestivamente alla Società, prima della stipula del Contratto, l’esistenza di un’attività lavorativa o imprenditoriale anche se già precedentemente autorizzata ai sensi dell’Accordo. |
Qualora, durante il periodo di validità del contratto, l’Allenatore intenda svolgere anche altre attività sportive agonistiche, lavorative, imprenditoriali o comunque incompatibili con l’esecuzione del Contratto, dovrà preventivamente richiedere l’autorizzazione scritta della |
Società sportiva. L’eventuale diniego della Società dovrà essere succintamente motivato e comunicato all’Allenatore entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione; trascorso tale termine, senza che la Società abbia comunicato il proprio diniego, l’autorizzazione si intenderà concessa. |
In caso di diniego dell’autorizzazione da parte della Società, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del Collegio Arbitrale. |
Art. 13 – Versamento retribuzione - |
Nella retribuzione sono compresi tutti gli emolumenti, indennità o importi cui, per qualsivoglia titolo, l'Allenatore abbia eventualmente diritto per legge, consuetudine generale o particolare o norma contrattuale preesistente, in conseguenza o in relazione all'attività svolta in tale sua qualità, anche in occasione di ritiri o trasferte. E’ fatta salva esclusivamente l’Indennità di Fine Carriera di cui infra sub art. 28. |
La Retribuzione, nella sua parte fissa, deve essere corrisposta in ratei mensili posticipati di eguale importo entro il giorno 20 del mese solare successivo a quello della maturazione; la stessa non può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dal presente Accordo. La Retribuzione, nella sua parte variabile, deve essere corrisposta alla scadenza prevista per la mensilità di giugno della stagione sportiva in cui si verifica la condizione ad essa sottesa, con le modalità indicate nel Contratto. |
Il versamento delle retribuzione – nella sua parte fissa e variabile - deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente bancario indicato dall’Allenatore all’atto della sottoscrizione del Contratto o mediante successiva comunicazione scritta alla Società. Tale comunicazione costituisce onere dell’Allenatore e pertanto la Società non sarà tenuta ad effettuare il pagamento se non a seguito dell’attivazione del conto corrente e della notifica delle relative coordinate. Non è consentita qualsivoglia diversa forma di pagamento della retribuzione |
In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento dei compensi, l'Allenatore ha diritto alla rivalutazione monetaria in base all’indice dei prezzi calcolato dall’Istat per la scala mobile per i lavoratori dell’industria e agli interessi legali, da calcolarsi sull’importo netto a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. |
E’ facoltà della società sportiva sospendere il versamento del corrispettivo nel caso in cui l’allenatore sia attinto da provvedimenti disciplinari irrogati dall’autorità sportiva in conseguenza di illeciti sportivi e violazioni in materia di scommesse e doping, nonché nei casi di indisponibilità dell’allenatore in conseguenza di provvedimenti limitativi della libertà personale, anche temporanei, disposti dall’Autorità Giudiziaria. |
Art. 14 – Conduzione tecnica - |
La Società si impegna, per quanto possibile, a fornire attrezzature sportive idonee per consentire all'Allenatore di far svolgere ai calciatori la necessaria preparazione agonistica, nonché a dare attuazione alle disposizioni dell'Allenatore nella conduzione della squadra a lui affidata. |
La società non dovrà avere ingerenze nelle scelte tecniche dell'Allenatore, tali da non consentire allo stesso lo svolgimento utile del proprio lavoro o da apparire pregiudizievoli per la stessa immagine dell'Allenatore. |
L'eventuale ingerenza in tal senso da parte della Società potrà formare oggetto di ricorso da parte dell’Allenatore al Collegio Arbitrale per la richiesta del rispetto del Contratto o per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori a carico della Società fino alla |
risoluzione del Contratto, con conseguente obbligo, in quest’ultimo caso, della Società di risarcire il danno da determinarsi secondo le norme generali sul risarcimento del danno contrattuali. |
La Società è inoltre tenuta a fornire all’Allenatore, così come ai calciatori, appropriati mezzi di trasporto, alloggio e vitto in occasione di trasferte o ritiri. |
Art. 15 – Mansioni - |
L'Allenatore, in relazione alla funzione affidatagli, si impegna a tutelare e valorizzare il potenziale tecnico e atletico dei calciatori e ad assicurare l'assistenza nelle gare della o delle squadre a lui affidate. |
L’Allenatore dovrà organizzare l’attività della squadra a lui affidata – nonché la propria e quella dei propri collaboratori - in modo da garantire l’ottimale conduzione della preparazione e dell’attività agonistica della squadra medesima, nel rispetto della qualità e intensità dell’impegno richiesto per ottenere le migliori prestazioni possibili nell’ambito delle competizioni cui la Società prende parte. |
Egli inoltre deve collaborare con la Società nel promuovere fra i calciatori la conoscenza delle necessarie norme regolamentari e tecniche, nel sorvegliare la condotta morale e sportiva dei calciatori, nel favorire e sviluppare lo spirito di gruppo e l'affiatamento umano degli atleti. II mutamento di mansioni potrà avvenire solo dietro consenso scritto dell'Allenatore. |
Art. 16 Etica |
L'Allenatore è tenuto a mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, nonché ad osservare un comportamento di vita appropriato all'adempimento degli impegni professionali assunti. Egli è altresì obbligato a rispettare le istruzioni impartite dalla Società, a rispettare il dovere di fedeltà nei confronti della stessa ed a fornire esempio di disciplina e di correttezza civile e sportiva. |
Art. 17 – Reperibilità - |
Nel caso in cui l’allenatore sia esonerato dalla Società, potrà variare la residenza o il domicilio dichiarati nel Contratto o successivamente, dandone comunicazione scritta alla Società, alla Lega ed all'A.I.A.C., ai fini della reperibilità. |
Art. 18 Vigilanza |
L'Allenatore dovrà vigilare affinché siano usate con diligenza e cautela le attrezzature sportive della Società e le strutture dalla stessa messe a disposizione per lo svolgimento dell’attività sportiva ed agonistica. |
Art. 19 Provvedimenti disciplinari |
All’Allenatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, sono apllicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'infrazione: • ammonizione scritta; • multa; • riduzione della Retribuzione; • risoluzione del Contratto. |
I provvedimenti possono essere adottati, a pena di nullità, con le seguenti modalità procedurali: |
a) l'ammonizione scritta è adottata direttamente dalla Società, previa contestazione |
dell'addebito. La Società è tenuta a comunicare all'interessato con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente, anche informatico, il provvedimento deliberato, entro 10 giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. Nella comunicazione (copia della quale deve essere trasmessa sempre, con raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico al Collegio Arbitrale) devono essere indicati i motivi che hanno determinato il provvedimento e richiamati i termini e le modalità per ricorrere al suddetto Collegio, la cui pronuncia ha carattere definitivo; |
b) la multa e la riduzione dei compensi, sono irrogate dal competente Collegio Arbitrale, a seguito di un procedimento in unica istanza, su motivata proposta della Società, da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente, anche informatico entro 10 giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. La Società è tenuta ad inviare, contestualmente, copia della proposta all'interessato con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente, anche informatico; la reversale di spedizione della raccomandata o l'attestato di ricezione della comunicazione in via informatica, deve essere allegato alla proposta inoltrata al Collegio suddetto. L'allenatore ha diritto di inviare al Collegio medesimo e, per conoscenza, anche alla Società, entro 10 giorni dal ricevimento della copia della proposta, le proprie controdeduzioni con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico. Il Collegio Arbitrale sarà costituito e delibererà con le modalità e nelle forme previste dal Regolamento Arbitrale sottoscritto in uno con il presente |
c) l'importo della multa non può superare il 30% di un dodicesimo del compenso annuo lordo. La riduzione dei compensi non può superare il 40% della quota di compenso annuo lordo relativo al periodo per il quale si chiede la riduzione stessa, salva l'ipotesi che l'allenatore non si ponga a disposizione della Società, ovvero interrompa le prestazioni, e non può eccedere il termine della stagione sportiva; |
d) in caso di squalifica da parte della F.I.G.C., dell’U.E.F.A. o della F.I.F.A., la Società potrà proporre una riduzione del compenso annuo lordo al Collegio Arbitrale, nei modi e nei tempi previsti dal precedente punto b), per il periodo corrispondente alla durata della squalifica e per una misura non superiore al 60% degli importi dovuti per tale periodo. Il Collegio Arbitrale, ai fini della decisione, valuterà la gravità e/o volontarietà della/e violazione/i che hanno dato origine alla squalifica; e) la Società può altresì adire il competente Collegio Arbitrale al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto, con relativo risarcimento danni, nel rispetto dei criteri e delle norme generali sul risarcimento del danno contrattuale, nei seguenti casi: - grave e constatata inadempienza contrattuale; - partecipazione del tesserato a scommesse sportive, lecite o illecite, accertata con decisione definitiva dalle competenti autorità sportive; - condotta dell'allenatore tesa ad alterare illecitamente il risultato sportivo, sia della propria squadra di appartenenza - nelle competizioni in cui il medesimo partecipa - sia di altre Società sportive, poste in essere con qualunque mezzo o modalità, sia nell'interesse proprio che di terzi, qualunque sia l'utilità conseguita o sperata per sé o per altri; - inabilità per malattia o per infortunio dipendenti da condotta sregolata dell'allenatore, o da altre cause attribuibili a sua colpa grave; - condanna a pena detentiva passata in giudicato e non sospesa condizionalmente; - adozione, da parte della competente autorità giudiziaria, di provvedimenti limitativi della libertà personale che non consentano all'allenatore di poter svolgere la propria attività lavorativa per un periodo di tempo significativo. |
Tutti i provvedimenti irrogati e le decisioni arbitrali emanate in conformità a quanto previsto |
nei precedenti punti b), c), d), e), sono considerati provvedimenti in unica istanza, a carattere definitivo, avverso i quali è ammessa la sola impugnativa prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al codice di procedura civile. |
Art. 20 Spese di assistenza |
Le spese di assistenza sanitaria, degli interventi chirurgici, dei medicinali e quelle eventuali di degenza in istituti ospedalieri od in case di cura sono a carico della Società per quanto non sia già coperto dall’assicurazione obbligatoria sociale contro la malattia. |
Nell'ipotesi in cui l'Allenatore non intenda usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla Società, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in istituti ospedalieri o case di cura, sostenute dall’Allenatore in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare all'Allenatore medesimo un'assistenza specialistica e di idonea qualificazione. L’Allenatore, in tale ipotesi, è tenuto a fornire alla Società piena informazione sui trattamenti anche medicinali ricevuti, trasmettendo a tal fine ogni relativa documentazione medico-sanitaria. |
Protocollo di intesa in materia sanitaria La Lega Italiana Calcio Professionistico e l’A.I.A.C. si danno reciprocamente atto di aver predisposto l’articolo 20 nella formulazione che precede in attesa di concludere un sistema di convenzioni con le strutture sanitarie maggiormente utilizzate già oggi dalle Società e dai tesserati di Lega Pro per le visite mediche, gli esami diagnostici, gli interventi chirurgici (comprese le degenze ospedaliere) e la riabilitazione post-infortunio, con il comune intento di garantire, da un lato, una assistenza specializzata di alto livello e, dall’altro, un contenimento dei costi a carico delle Società. Al sottoscrivendo, auspicato, accordo con le Cliniche, si tenterà di far intervenire l’Associazione di categoria rappresentativa dell’Ospedalità privata. |
Art. 21 Malattia ed infortunio |
Qualora l'inabilità per malattia si protragga oltre i 6 (sei) mesi, ed il Contratto nel frattempo non sia scaduto, è data facoltà alla Società di richiedere al Collegio Arbitrale la risoluzione del Contratto ovvero la riduzione alla metà della retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell'inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto. |
Qualora la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche dell'Allenatore risultino dipendenti da condotta sregolata o comunque da cause attribuibili a sua colpa, la Società può applicare nei confronti dello stesso il provvedimento della riduzione della Retribuzione e, nei casi più gravi, della risoluzione del Contratto, secondo le modalità di cui all'art. 19. |
Art. 22 Assicurazione infortuni |
La Società è tenuta ad assicurare l'Allenatore contro gli infortuni con massimali integrativi rispetto alla assicurazione base secondo le modalità, i termini ed i limiti minimi stabiliti annualmente dagli organi preposti all'attività agonistica, in accordo con l'associazione di categoria (vedasi testo allegato) |
La Lega Pro ha facoltà di sostituirsi alla Società per la stipulazione o il perfezionamento della polizza. |
Beneficiario della polizza, anche per i massimali superiori a quelli concordati con l'associazione di categoria, si intende in ogni caso l'Allenatore od i suoi aventi diritto e sarà nullo qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dall'Allenatore stesso, salvo che la Società abbia stipulato altra polizza a proprio beneficio. |
L'Allenatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto, per sé e |
per i suoi aventi diritto, ad ogni azione nei confronti della Società o di chi per essa per il risarcimento dei danni subiti |
La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione dell'Allenatore per l'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva. L'Allenatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La Società inadempiente è soggetta a provvedimenti disciplinari. |
In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta in favore della Società di appartenenza, l'Allenatore ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta alla Società, al fine di consentire a quest'ultima di poter ottemperare nei termini di legge agli adempimenti formali con le compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma. |
La Società è tenuta a presentare formale denuncia e ad effettuare ogni altro successivo adempimento necessario per far conseguire all'Allenatore l'indennizzo spettantegli, nelle forme previste dalle condizioni di polizza. |
La Società è responsabile, ad ogni effetto, di tutte le eventuali omissioni al riguardo. |
Art. 23 - Contributi previdenziali - |
La Società ha l'obbligo di effettuare agli enti previdenziali competenti i versamenti contributivi previsti per legge per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico dell'Allenatore, i cui relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla Retribuzione versata allo stesso. |
Art. 24 – Riposo e ferie - |
Salvo particolari impegni agonistici, l'Allenatore ha diritto a: - un giorno di riposo settimanale, di regola entro i primi due giorni della settimana; - un periodo di riposo di quattro settimane, nel corso dell’anno. La scelta del periodo di godimento delle ferie è fatta dalla Società, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dell'attività sportiva. II riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora l'Allenatore venga richiamato in sede durante il periodo di ferie, la Società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede, sia per il ritorno alla località dove trascorreva le ferie. L'Allenatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di ferie non goduti a causa del richiamo in sede. |
Art. 25 - Clausola compromissoria - |
In conformità a quanto previsto dall’art. 4, 5° comma della legge 23 marzo 1981 n. 91, e successive modificazioni, nonché dall’art. 3, 1° comma (ultimo periodo) della legge 17 ottobre 2003, n. 280, il Contratto deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di detto Contratto, ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente, sia deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla Società e dall’allenatore, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalla Lega Pro e dall’A.I.A.C.. L’arbitrato ha natura irrituale ed il lodo può essere oggetto di impugnazione solo nei limiti e con le modalità previste dal codice di procedura civile. |
Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l’affiliazione, nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie – ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale. |
Art. 26 – Indennità fine carriera e fondo solidarietà - |
In adempimento dell’art. 6 del presente Accordo e in base all’art. 4, 7° comma della legge 23 marzo 1981, n° 91 e successive modificazioni, la Società verserà al Fondo di accantonamento dell’Indennità di Fine Carriera, costituito presso la F.I.G.C., un contributo a suo carico del 6,25% sulla retribuzione annua lorda effettiva dell’Allenatore ed un contributo dell’1,25% a carico dello stesso (che sarà pertanto trattenuto) nel limite del massimale previsto per gli allenatori dagli enti previdenziali competenti. |
La Società verserà ad un Fondo di Solidarietà, il cui Statuto, finalità e modalità gestionali saranno oggetto di separato accordo, un contributo a carico dell’Allenatore dello 0,50% da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia fiscale e previdenziale. |
La disposizione di cui al comma 2 del presente articolo entrerà in vigore alla costituzione del Fondo di Solidarietà. |
Art. 27 - Obblighi di consultazione - |
Le parti contraenti si impegnano a tenere consultazioni periodiche, con appositi incontri, per valutare congiuntamente i problemi di organizzazione e regolamentazione dell'attività sportiva e dei rapporti tra Allenatori e Società. |
Art. 28 – Durata - |
II presente Accordo avrà efficacia sino al 30 giugno 2015 e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo salvo disdetta da intimare a cura della parte interessata con un preavviso da fornire per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza dello stesso Accordo. |
NORME TRANSITORIE E FINALI |
I contratti, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, avranno efficacia fino al loro esaurimento; eventuali accordi novativi tra le stesse dovranno essere conclusi in conformità al presente accordo. |
Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, anche in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo, al fine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogenee. |
Tutte le controversie il cui ricorso in arbitrato sia stato notificato prima della data di entrata in vigore del presente Accordo saranno definite dal Collegio Arbitrale secondo le norme di procedura previste dal presente Accordo, con rimessione in termini delle parti al fine della costituzione ex novo del Collegio Arbitrale. |
Roma, 01 agosto 2012
Il Presidente della F.I.G.C. Il Presidente della Lega Pro Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Il Presidente dell’A.I.A.C. Xxxxx Xxxxxxxx
ALLEGATO Tabella Minimi Retributivi
TABELLA RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTI- VO PROFESSIONISTICO FRA LE SOCIETÀ DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO E GLI AL- LENATORI DI CALCIO.
La Lega Pro e l’Associazione Italiana Allenatori, richiamato l’art. 33 N.O.I.F. F.I.G.C., da considerarsi parte integrante della presente scrittura e conseguentemente dell’Accordo Collettivo che viene da esse sottoscritto, concordano la seguente Tabella:
TABELLA MINIMI
1° DIVISIONE | 2° DIVISIONE | |
MINIMO RETRIBUTIVO ALLE- NATORE DELLA PRIMA SQUA- DRA | € 25.000,00 lordi | € 23.000,00 lordi |
MINIMO RETRIBUTIVO ALLE- NATORE IN SECONDA DELLA PRIMA SQUADRA | € 14.000,00 lordi | € 12.500,00 lordi |
I corrispettivi così come sopra concordati valgono per la stagione sportiva 2012/2013 e saranno aggiornati automaticamente all’inizio di ogni stagione successiva in misura pari al 100% della va- riazione dell’indice ISTAT.
CONTRATTO TIPO
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la Società ed l’Allenatore professionista sottoindicati, si stipula e si conviene quanto segue:
TRA
Società Sede legale P. Iva
rappresentata da
legale rappresentante pro tempore [1] [O] soggetto munito dei necessari poteri di firma [1] [O]
E
Cognome e nome allenatore
Data e luogo di nascita Residenza
Domicilio [2] Codice fiscale Matricola
.
Qualifica [3] Incarico conferito [4]
Art. 1 - Il Sig. si impegna, nella sua qualità di Allenatore tesserato per la F.I.G.C. (come sarà fin d’ora individuato in contratto) a prestare la sua attività nelle squadre della Società
a decorrere dal e fino al 30 giugno
Art. 2 - La Società si impegna a corrispondere al Sig. ..................................................................:
Retribuzione fissa
[5] [O] ANNUALE - Compenso fisso lordo di complessivi €………………. (… )
[6] [O] PLURIENNALE -
- per la stagione 201…/201…compenso fisso lordo complessivi €................. (… )
- per la stagione 201…/201…compenso fisso lordo complessivi €................. (… )
- per la stagione 201…/201…compenso fisso lordo complessivi €................. (… )
- per la stagione 201…/201…compenso fisso lordo complessivi €................. (… )
- per la stagione 201…/201…compenso fisso lordo complessivi €................. (… )
Retribuzione variabile [7] [O]
In aggiunta al compenso previsto per “retribuzione fissa” le parti convengono gli ulteriori compensi variabili, legati al conseguimento dei seguenti risultati sportivi, così determinati:
° per la stagione 201…/201…:
- compenso variabile lordo complessivi €............................ (………………..………………………………..) al raggiungimento del seguente obiettivo: ………………………………………………………………………
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- compenso variabile lordo complessivi €............................ ( ) al
raggiungimento del seguente obiettivo: ………………………………………………………………………
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° per la stagione 201…/201…:
- compenso variabile lordo complessivi €............................ (………………..………………………………..) al raggiungimento del seguente obiettivo: ………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
- compenso variabile lordo complessivi €............................ (………………..………………………………..) al raggiungimento del seguente obiettivo: ………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………
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° per la stagione 201…/201…:
- compenso variabile lordo complessivi €............................ ( ) al
raggiungimento del seguente obiettivo: ………………………………………………………………………
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………………………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
- compenso variabile lordo complessivi €............................ (………………..………………………………..) al raggiungimento del seguente obiettivo: ………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………
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° per la stagione 201…/201…:
- compenso variabile lordo complessivi €............................ (………………..………………………………..) al raggiungimento del seguente obiettivo: ………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
- compenso variabile lordo complessivi €............................ (………………..………………………………..) al raggiungimento del seguente obiettivo: ………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
° per la stagione 201…/201…:
- compenso variabile lordo complessivi €............................ ( ) al
raggiungimento del seguente obiettivo: ………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
- compenso variabile lordo complessivi €............................ (………………..………………………………..) al raggiungimento del seguente obiettivo: ………………………………………………………………………
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Varie
Eventuali patti aggiuntivi:……………………………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………………………………. La società sportiva [8] autorizza [O] non autorizza [O] l’allenatore, qualora esonerato, a partecipare a trasmissioni sportive radiofoniche e/o televisive in qualità di commentatore o di opinionista, fermo restando il rispetto dell’obbligo di fedeltà di cui all’Accordo Collettivo.
La società sportiva [9] concede [O] non concede [O] all’allenatore il seguente diritto: in caso di contratto pluriennale, a partire dal primo giorno successivo all’inizio della nuova stagione sportiva, l’allenatore può richiedere per iscritto alla società di provvedere al tesseramento. In tale caso, qualora la società non provveda al tesseramento entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della richiesta formulata a mezzo lettera raccomandata a.r., l’allenatore dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato ai sensi di quanto previsto dal vigente accordo collettivo.
Art. 3 - Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto di prestazione sportiva, si impegnano a recepire e rispettare integralmente le pattuizioni che - in sede di stipulazione del nuovo contratto collettivo – sono state concordate tra F.I.G.C., Lega Italiana Calcio Professionistico (“Lega Pro”) ed A.I.A.C.
Art. 4 - Con la firma del presente contratto, che sostituisce ogni eventuale precedente accordo nei modi e nei termini sanciti dall’accordo collettivo, le parti assumono l’obbligo di osservare le norme del CONI, della FIGC e della Lega Pro. Assumono altresì l’impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte la decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi Organi e Soggetti delegati nonché degli Organi di Giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le parti riconoscono in particolare la validità, efficacia e vincolatività della clausola compromissoria contenuta nell’Accordo Collettivo fra Lega Pro ed A.I.A.C. Ogni violazione od azione comunque tendente alla elusione della clausola compromissoria comporta l’applicazione, oltre ogni altra conseguenza di legge, delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dai Regolamenti.
Art. 5 - A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio presso la propria sede, l’allenatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni da comunicarsi per iscritto alla Società.
Luogo e data
Per la Società L’Allenatore
Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 2-3-4-5 del presente contratto e le approvano specificatamente.
Per la Società L’Allenatore
N.B. - Il presente Contratto deve essere depositato a cura della Società presso l’Organo federale competente, nelle forme e modalità all’uopo previste dalla normativa federale, entro il quinto giorno successivo alla data di stipulazione. Un’ulteriore copia del Contratto, regolarmente sottoscritta, deve essere consegnata all’allenatore al momento della stipulazione.
1Barrare la [O] in funzione della qualifica ricoperta ovvero dei poteri conferiti;
2 Indicare se diverso dalla residenza;
3 (Campo obbligatorio): indicare la qualifica federale (Es: prima categoria, allenatore di base, ecc);
4 (Campo obbligatorio): indicare l’incarico conferito con la sottoscrizione del contratto (Es: responsabile prima squadra, allenatore in seconda prima squadra, ecc)
5 Barrare la [O] per contratto annuale;
6 (Campo facoltativo) Barrare la [O] per contratto pluriennale;
7 (Campo facoltativo) Barrare la [O] e compilare il campo solo qualora le parti intendano pattuire, in aggiunta alla retribuzione fissa, una ulteriore parte variabile;
8 e 9 (Campi Facoltativi). Barrare l’ipotesi di interesse: in difetto di compilazione dei campi, le autorizzazioni devono intendersi concesse.