UNIVERSITA’ DEGLI STUDI EUROPEA DI ROMA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI EUROPEA DI ROMA
Regolamento per lo svolgimento del tirocinio post-lauream professionalizzante in psicologia.
Art. 1
Definizione della pratica professionale di tirocinio
I tirocini professionalizzanti (TP) costituiscono requisito indispensabile per l’accesso all’esame di stato per l’iscrizione all’Albo degli Psicologi in virtù di quanto previsto dal D.M. 13.01.1992 n. 239 e dal D.P.R. 05.06.2001 n. 328, e sono rivolti a laureati provenienti dai corsi di laurea in “Scienze e tecniche psicologiche” (sezione B) e dai corsi di laurea specialistica e Magistrale in “Psicologia” (sezione A).
Il tirocinio rappresenta un'esperienza professionale, assistita e supervisionata da psicologi professionisti, finalizzata ad incrementare e a favorire lo sviluppo delle competenze connesse alla figura dello psicologo e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale.
In particolare, il tirocinio ha l’obiettivo di favorire:
1. la comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale;
2. l’acquisizione di competenze operative professionalizzanti che abbiano come matrice teorica il sapere acquisito durante il percorso di studio;
3. la facilitazione dei processi di integrazione socio – lavorativa;
4. l'analisi delle caratteristiche distintive della professione e la riflessione critica sugli eventi significativi del lavoro professionale.
Art. 2
Convenzione tra sedi di tirocinio e l’Università’ Europea di Roma
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate dall’Università Europea di Roma e Strutture/Enti pubblici e privati ospitanti.
Tali Convenzioni devono essere redatte secondo le modalità indicate dall’Ateneo e approvate dalla Commissione Paritetica di Tirocinio. Il possesso dei requisiti sarà verificato a ogni nuova richiesta di attivazione e attraverso la verifica della rispondenza dei dati dichiarati nella “Dichiarazione di disponibilità ad accogliere tirocinanti”.
Art. 3
Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio
In virtù di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo1998 n.142, alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
1. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, i raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
2. i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
3. gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all’art. 3;
4. la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
5. il settore aziendale di inserimento.
Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in coerenza con gli obiettivi definiti nel progetto formativo di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor e in accordo con i Responsabili della Struttura/Ente ospitante, secondo gli obiettivi e le finalità dalla Struttura medesima.
Le Strutture ospitanti non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori, o considerare l’attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva. I tirocinanti non possono percepire alcuna retribuzione dalla Struttura ospitante.
Ai sensi del D.M. n. 239 del 1992, l'anno di tirocinio si articola in due semestri consecutivi, con inizio il 15 marzo e/o il 15 settembre, e dovrà riguardare aspetti teorici e applicativi nell'ambito di due tra le seguenti aree (una per semestre):
- psicologia clinica
- psicologia generale
- psicologia sociale
- psicologia dello sviluppo.
Nella stesura del progetto formativo di tirocinio deve essere dato rilievo alle attività che concorrono a promuovere una graduale assunzione di responsabilità e di autonomia. Tali attività andranno accompagnate e sostenute da momenti di riflessione e rielaborazione dell’esperienza, sotto la supervisione del tutor.
Il progetto formativo di tirocinio deve essere compilato dal tutor e controfirmato dal responsabile della struttura ospitante, specificando l’area psicologica, gli obiettivi formativi e le facilitazioni previste.
Art. 4 Durata/interruzione dell’attività
Il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, dovrà avere la durata di 1000 ore, da distribuirsi in due semestri consecutivi di 500 ore. Sono previste assenze per un totale massimo che non superi il 30%.
La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l’art. 7 del DM 142/98 pone un limite massimo di 24 mesi.
L’anno potrà essere speso in un’unica struttura (con lo stesso Tutor o con due Tutor diversi), differenziando
contenuti e obiettivi del progetto di tirocinio, o in due strutture differenti. In entrambi i casi, le due aree in cui è svolto il progetto di tirocinio dovranno essere differenti.
Le ore di impegno sono da considerarsi minimo 20 settimanali, da distribuirsi nell’arco della giornata a seconda delle specifiche attività ed esigenze del progetto formativo.
Secondo quanto disposto dal D.M. n. 239/92, il tirocinio dovrà avere carattere continuativo e, conseguentemente, un’interruzione prolungata e ingiustificata, tale da impedire lo svolgimento delle ore previste nel semestre, costituisce motivo di nullità del tirocinio svolto, con conseguente obbligo del tirocinante di ripetere l’intera esperienza formativa. Coloro i quali, dopo il primo semestre, non accedono immediatamente al successivo dovranno ripetere per intero l’anno di tirocinio.
Solo in caso di gravidanza/maternità o di altri gravi e documentati motivi, il Centro Dip. Job Placement e la Commissione Paritetica di Tirocinio valuteranno eventuali richieste di sospensione del tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato.
Le domande di sospensione del tirocinio dovranno essere inoltrate, in forma scritta, al Centro Dip. Job Placement dell’Università Europea di Roma unitamente alla documentazione che certifichi le ragioni della richiesta.
Art. 5 Sedi di tirocinio
Il tirocinio può svolgersi presso:
- Strutture Universitarie, quali dipartimenti psicologici, servizi interdipartimentali, servizi di Corso di Laurea o di Ateneo. La loro frequenza è regolamentata dalle disposizioni di ciascuna di queste strutture, per quanto riguarda il numero di accessi, i responsabili e le modalità dei controlli.
- Strutture extrauniversitarie convenzionate, quali Strutture pubbliche e private convenzionate con l’Università Europea Di Roma, previa convalida della Commissione Paritetica di Tirocinio.
Art. 6
Requisiti e obblighi delle sedi di tirocinio
Le Strutture/Enti pubblici e privati che si candidano a ospitare i tirocinanti o autorizzano questi ultimi allo svolgimento del tirocinio devono assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, nonché possedere i seguenti requisiti:
1. Presenza/evidenza delle funzioni e attività di natura psicologica all’interno delle attività svolte dall’intera struttura o in una specifica area;
2. La struttura deve essere operativa da almeno 5 anni;
3. Deve essere garantita l’effettiva presenza di Psicologi iscritti da almeno tre anni alla sezione A dell'Albo che assumano il ruolo di tutor;
4. I professionisti individuati come tutor devono avere con la struttura un rapporto professionale consistente e sistematico con la qualifica specifica di Psicologo;
5. L’accettazione dello svolgimento delle attività di tirocinio non deve in alcun modo essere subordinata a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante,
6. Per le sedi di tirocinio all’estero valgono in linea di massima gli stessi criteri, tenendo presente le normative
internazionali attualmente vigenti e, nel caso di tirocini svolti all’interno della Comunità europea, la certificazione Euro-psy del tutor.
Le richieste di convenzione devono essere presentate al Centro Dip. Job Placement dell’Università Europea di Roma.
Il Centro Dip. Job Placement provvede a verificare la rispondenza delle caratteristiche della Struttura/Ente Ospitante e le attività oggetto di tirocinio con i requisiti indicati dalla Commissione Paritetica.
La Struttura dovrà altresì autorizzare il tirocinante allo svolgimento del tirocinio, aggiornando i propri dati in autocertificazione attraverso la compilazione della “Dichiarazione di disponibilità ad accogliere tirocinanti.”
Art. 7 Requisiti del tutor
Nel caso di tirocini extrauniversitari, il professionista dovrà essere iscritto da almeno 3 anni all’Ordine degli psicologi, sez. A, e operare, come dipendente, consulente o supervisore esterno, a contratto di collaborazione o a progetto, ecc., per almeno 20 ore settimanali presso la Struttura ospitante.
Nel caso di tirocinio universitario, possono svolgere la funzione di tutor:
1. Personale docente incardinato in raggruppamenti disciplinari M-PSI e personale non docente strutturato iscritto all’Albo degli psicologi. sez. A, di qualunque ateneo, afferente a qualunque tipo di dipartimento o servizio, purché venga stipulata apposito accordo.
2. Docenti e ricercatori strutturati dell’Università Europea di Roma, non iscritti all’Albo degli psicologi, incardinati in raggruppamenti disciplinari M-PSI.
Art. 8
Numero di tirocinanti per tutor
Il numero massimo di tirocinanti per Tutor e’ fissato in 2 per semestre.
In ogni caso, il numero globale di tirocinanti che chiedono di afferire a determinate strutture non può prescindere dalla loro capacità organizzativa; queste pertanto sono autorizzate a porre dei limiti numerici all’accesso di tirocinanti o a richiedere particolari modalità di frequenza.
Art. 9
Funzioni e compiti del tutor
Al tutor, per l’intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:
1. introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell’attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
2. programmazione, con il tirocinante, dei dettagli del progetto formativo di tirocinio: definizione degli obiettivi, dei metodi e delle fasi di lavoro. Il tutor dovrà in questa fase prendere in considerazione il curriculum formativo del tirocinante per armonizzare il programma delle attività con le competenze possedute;
3. verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio. Xxxxx nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni a integrazione dell'esperienza;
4. svolgimento, se necessario, di attività didattiche integrative sulla base delle valutazioni che emergeranno dalle azioni di monitoraggio;
5. applicazione dell’art. 33 del Codice Deontologico (rispetto, lealtà e colleganza) ai rapporti con il tirocinante.
Art. 10
Diritti e doveri del tirocinante
Il tirocinante è tenuto/a in primo luogo a seguire le indicazioni del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività, deve attenersi al presente Regolamento. Qualora il tirocinante ritenga che l’esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate nel presente Regolamento e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all’apprendimento, entro due mesi dall’inizio del semestre di tirocinio egli ha la possibilità di segnalare la situazione al Centro Dip. Job Placement il quale valuterà insieme alla Commissione paritetica di Tirocinio, come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto. Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontri che le disposizioni contenute nel presente Regolamento non siano state rispettate, il Centro Dip. Job Placement, di concerto con la Commissione Paritetica di Tirocinio, adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la convenzione.
Art. 11 Copertura assicurativa
L'Università copre con assicurazione (polizza per infortunio e responsabilità civile verso terzi) l'intero periodo del tirocinio. A tale forma di copertura hanno diritto soltanto gli studenti laureati presso l’Università Europea di Roma e da non più di 12 mesi, così come previsto dalla L. 196/97 e dal D.M. n. 142 del 25 Marzo 1998.
Art. 12
Inizio dell’attività di tirocinio e date di scadenza per la presentazione della domanda
I tirocini possono iniziare dopo aver conseguito la laurea triennale (iscrizione Albo B) ; specialistica/magistrale (iscrizione Albo A)
Il tirocinio può essere avviato in data 15/03 e 15/09.
La scelta della Struttura è responsabilità personale del tirocinante, così come personale è il suo rapporto con la Struttura Ospitante. L'Università è garante solo della conformità ai termini di legge e al presente regolamento dei dati dichiarati in autocertificazione dalle varie Strutture.
La documentazione per l’avvio del tirocinio dovrà pervenire al Centro Dip. Job Placement entro:
il 15 Febbraio per il tirocinio con inizio nel semestre 15 marzo – 14 settembre il 15 Luglio per il tirocinio con inizio nel semestre 15 settembre – 14 marzo
Art. 13
Certificazione delle attività di tirocinio
La frequenza giornaliera deve essere registrata e firmata dal Tutor responsabile del tirocinio sul Libretto di Tirocinio rilasciato dal Centro Dip. Job Placement.
In ogni pagina del Libretto di Tirocinio sarà apposto il timbro della Struttura/ Ente ospitante e la firma del Tutor, a convalida delle attività indicate.
Per ogni semestre il tirocinante dovrà dimostrare di aver effettuato le ore previste, pena l’annullamento della validità del tirocinio. Al termine del tirocinio il registro, con l'attestazione giornaliera delle presenze, va consegnato al Centro Dip. Job Placement.
Art. 14 Variazioni del tirocinio
Il Centro Dip. Job Placement, in accordo con il Corso di Laurea e la Commissione Paritetica dei Tirocini, valuta eventuali domande di modifica della sede del tirocinio in corso che devono essere motivate dal Tirocinante.
Sono accettate richieste di modifica della sede del tirocinio per motivi di salute, per motivi anagrafici, familiari (es. cambio di residenza) e lavorativi, debitamente certificati, nonché in caso di gravi controversie fra il Tutor e il tirocinante.
In quest’ultimo caso il Centro Dip. Job Placement si riserva di verificare i motivi della controversia con entrambi gli interessati coinvolgendo, se necessario, il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi.
In caso di accertamento da parte del Centro Dip. Job Placement di gravi controversie tra Tutor e Tirocinante, il tirocinio può essere interrotto.
In ogni caso restano salvi, da un lato, il diritto/dovere del Tutor o del responsabile dell’Ente, a rescindere dall’impegno con il tirocinante, se questi si mostra gravemente inadeguato all’apprendimento e all’esercizio della pratica professionale e, dall’altro, il diritto del tirocinante a non perdere il tirocinio svolto fino a quel momento, qualora l’interruzione non dipenda da sue inadempienze.
Art. 15 Tirocinio all’estero
Il tirocinio all'estero può essere di norma svolto, solo presso Strutture pubbliche (universitarie o ospedaliere) ove si svolga attività a carattere psicologico e ove vi sia la presenza di uno Psicologo, con certificazione Euro-psy, se il tirocinio è svolto all’interno della Comunità Europea.
Il tirocinante è tenuto a prendere contatti diretti e personali con strutture straniere. Di volta in volta tale sede dovrà essere ritenuta idonea dalla Commissione Xxxxxxxx, che deve accordare una autorizzazione preventiva al tirocinio stesso, quindi una convalida finale dell’attività. Per ottenere l’autorizzazione preventiva, il tirocinante deve presentare alla Commissione Tirocini di Corso di Laurea una lettera di presentazione della Struttura straniera, con l’indicazione delle aree in cui è possibile svolgere il tirocinio e con la dichiarazione di disponibilità ad accogliere il tirocinante. La lettera dovrà essere redatta su carta intestata (e nella lingua originale dello scrivente), timbrata e firmata dal referente della Struttura e la documentazione presentata alla Commissione Tirocini del Corso di Laurea almeno 3 mesi prima del presunto inizio dell’attività. Ottenuta l'autorizzazione preventiva dalla Commissione Tirocini del Corso di Laurea, la pratica dovrà comunque essere poi perfezionata con la presentazione degli altri documenti di cui all’art. 3.
Al termine del tirocinio, il tirocinante dovrà presentare al Centro Dip. Job Placement una relazione firmata dal Tutor nella quale compaiano le attività svolte, nonché tutte le caratteristiche del tirocinio (ore e giorni di presenza).