CAPITOLATO SPECIALE
COMUNE DI QUARTUCCIU
CAPITOLATO SPECIALE
POLIZZA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E
PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, s'intendono:
Assicurazione: il Contratto di Assicurazione;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione, cioè il comune di Quartucciu; Assicurato: il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione e pertanto:
- il Comune di Quartucciu;
- il legale rappresentante;
- gli Amministratori, il Segretario ed i dipendenti tutti, nonché tutti i soggetti che partecipano a qualunque titolo alle attività svolte dall’Assicurato;
Società: l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Scoperto: percentuale variabile del danno che rimane a carico dell’Assicurato; Franchigia: parte fissa del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
Dipendenti: tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, incluse:
a) quelle distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza ma per mansioni ed incarichi similari a quelli svolti presso l’Ente Contraente;
b) quelle per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’Inail ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente;
c) i collaboratori coordinati e continuativi e le persone che prestino la loro opera per conto del Contraente nell’ambito di un “contratto di
somministrazione di lavoro”;
d) i corsisti, i borsisti e gli stagisti;
Retribuzioni lorde: tutto ciò che i lavoratori dipendenti ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell'opera prestata, al lordo di ogni trattenuta a carico del lavoratore. Sono pertanto compresi i compensi complementari della retribuzione tabellare o di fatto: scatti di anzianità, indennità di contingenza, maggiorazioni per lavoro straordinario, cottimi, percentuali di servizio, provvigioni, cointeressenze, gratifiche o premi di operosità o posizione, indennità varie corrisposte in via continuativa. Non rientrano nel calcolo delle retribuzioni lorde gli oneri previdenziali e l’Irap a carico del datore di lavoro
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne;
Danno Corporale: Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi
compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
Danni Materiali: Il pregiudizio economico conseguente ad ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze istituzionali previste o allo stesso attribuite "ope legis", comprese tutte le attività ed i servizi che l'Assicurato ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettività, e comunque di fatto svolge, in qualsiasi forma con qualsiasi mezzo ed in qualunque luogo, sia direttamente che in qualità di committente o di patrocinante e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori.
A titolo esemplificativo, e quindi non limitativo, viene di seguito riportata una descrizione sommaria delle principali attività e competenze dell'Assicurato e, dunque, dei rischi derivanti:
a) dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali;
b) dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;
c) dalla proprietà e manutenzione dì parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
d) dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, esclusi comunque i danni derivanti dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;
e) dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi sportivi;
f) dalla gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale;
g) dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;
h) dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, colonie, soggiorni per anziani, cimiteri, mercati;
i) dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
j) dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (es. scivoli, altalene, giostre e similari) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
k) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati nel territorio nazionale;
l) dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
m) da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
n) dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
o) da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, posa in opera di impianti e/o tubature, da attività di disinfezione e/o disinfestazione;
p) dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
q) dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata.
r) gestione e trattamento delle acque bianche e in generale gestione di impianti idrici non rientranti nel servizio idrico integrato.
DURATA CONTRATTUALE
Dalle ore 00,00 del 20/02/2015 alle ore 24,00 del 19/02/2017 o, in ogni caso, per due anni a far data dalla decorrenza del contratto;
RATEIZZAZIONE
Semestrale
MASSIMALI DA ASSICURARE
1) Responsabilità Civile del Comune verso terzi
€ 2.500.000,00
2) Responsabilità Civile del Comune verso prestatori di lavoro
€ 2.500.000,00
Si precisa comunque che, qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale di € 2.500.000,00.
PARAMETRI PREVENTIVI
Il premio annuo lordo per la Responsabilità Civile del Comune verso Terzi e Prestatori di lavoro viene computato secondo i seguenti parametri di riferimento:
- Euro 1.934.892,12 di retribuzioni lorde (determinate come descritto al punto “Definizioni”) che presumibilmente verranno erogate al personale dipendente nel corso dell’anno 2015 , da moltiplicare per un tasso pro mille lordo (comprensivo di imposte).
PREMIO XXXXX XXXXX
Il premio annuo lordo, calcolato secondo quanto indicato al punto parametri preventivi, ammonta complessivamente a euro , con un tasso del pro mille sulle retribuzioni erogate al personale dipendente.
Ne consegue che il premio complessivo per il periodo 20/02/2015 – 19/02/2017 è pari all’offerta di gara di euro ossia al premio per due anni.
Il premio viene regolato a fine periodo assicurativo annuo, secondo le norme che regolano l’assicurazione e le pattuizioni contrattuali.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione art. 1892, 1893 e 1894 c.c. Tale norma trova applicazione solo in caso di dolo.
Art. 2 - Altre assicurazioni
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 c.c.
Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Art. 3 - Durata del contratto
Il contratto ha durata di due anni: dalle ore 00,00 20/02/2015 alle ore 24,00 del 19/02/2017.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di posticipare la data di inizio dell’appalto nel caso in cui si prolunghino i tempi di individuazione del soggetto aggiudicatario e di successivo affidamento.
Non è prevista revisione prezzi ma esclusivamente la regolazione del premio di cui al successivo art. 5.
Art. 4 - Decorrenza dell’assicurazione, pagamento e regolazione del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’art. 1901 del codice civile, entro 30 giorni dalla sopraccitata data. Il premio verrà versato con cadenza semestrale all’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società.
Per quanto riguarda la rata iniziale di perfezionamento la Società dichiara che la copertura assicurativa decorre dalle ore 00,00 del giorno indicato nel capitolato di gara o dalle ore 00,00 del giorno stabilito nel verbale di aggiudicazione della gara stessa e il pagamento della stessa avverrà, in deroga all’art. 1901 del codice civile entro 30 giorni dalla data della consegna della polizza. Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza. In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, effettua pagamenti solo tramite mandati di pagamento, la Società dichiara che ogni copertura inerente la polizza decorre dalle ore 00,00 del giorno in cui l’ordinativo di pagamento viene consegnato al tesoriere per l’estinzione, a condizione che l’emissione del mandato di pagamento e la consegna dello stesso al tesoriere sia fatta entro il 30° giorno dalla scadenza delle rate o appendici. Trascorso tale termine, salvo accordi fra le parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 00,00 del giorno della deliberazione di pagamento.
Poiché il premio di assicurazione è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato - in via provvisoria - nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato – in via definitiva - alla fine del periodo assicurativo annuo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio anticipato. A tale scopo alla fine del periodo annuo di assicurazione, o della minor durata del contratto, la Società richiederà per iscritto i dati necessari ed entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento di tale richiesta il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari. La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio. L’eventuale importo, sia a debito che a credito, dovrà essere regolato dal Contraente e/o dalla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del documento correttamente emesso.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 5 - Premio dell’assicurazione
Il premio anticipato sarà calcolato sull'ammontare complessivo delle retribuzioni lorde indicate alla voce “Parametri Preventivi”.
Il premio della polizza in oggetto, verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa, applicando, sul valore consuntivo delle retribuzioni comunicato dal Contraente/Assicurato il tasso indicato in polizza.
Art. 6 - Proroga dell’assicurazione e facoltà bilaterale di recesso
Alla data di scadenza prevista all’articolo 5 la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.
Ove la legislazione al momento vigente lo consentisse, il Contraente potrà richiedere alla Società, entro 60 giorni antecedenti la scadenza, o entro un termine più breve ove vi sia il comune accordo, il rinnovo del contratto di anno in anno o per una durata massima pari a quella originaria, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, o alle condizioni economiche da stabilire in base alla normativa che sarà al momento vigente.
La presente polizza non è soggetta a proroga, salvo che sussistano le condizioni di legge ed accordo tra le parti, con richiesta del Contraente almeno 90 giorni antecedenti la scadenza. Per il pagamento dei premi dovuti ai sensi del presente comma vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In tale caso, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 7 - Aggravamento del rischio
II Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).
Art. 8 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 9 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 10 - Istruttoria sinistri e servizio informativo sui sinistri
La Società si impegna ad effettuare l’istruttoria di ogni sinistro, a prescindere dal fatto che il valore sia o meno inferiore alla franchigia, in particolare dovrà comunque valutare l’eventuale responsabilità del Comune. La società dovrà inoltre fornire all’Assicurato un servizio informativo sull’andamento dei sinistri. Le informazioni, da fornirsi entro sessanta giorni dalla scadenza di ogni semestre, dovranno contenere l’aggiornamento dei sinistri denunciati, dei sinistri liquidati, della causa dei sinistri, dell’ammontare delle somme liquidate, di quelle messe a riserva, delle cause relative alla mancata liquidazione dei sinistri.
Art. 11 - Obblighi delle parti in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 gg. da quando ne ha avuto conoscenza.
La Società, entro i 30 giorni successivi, comunica all’assicurato il numero di sinistro, chiede gli eventuali dati ulteriori per l’istruttoria, e comunica la data presunta di chiusura del sinistro.
Alla chiusura del sinistro, la Società deve dare notizia completa al Contraente dell’esito della pratica.
Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 cod. civ.).
Art. 12 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, e per tutti i gradi di giudizio a nome dell'Assicurato, spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici che saranno individuati di comune accordo su proposta del Contraente e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
I legali e i tecnici forniranno alla Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società.
Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 13 - Rinuncia alla rivalsa
La Società, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti:
- degli Amministratori;
- dei dipendenti del Contraente/Assicurato;
- di tutte le persone, non dipendenti, delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento delle proprie attività. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all’Ente per legge.
Art. 14 - Gestione degli scoperti e delle franchigie
In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, la Società provvederà a liquidare al danneggiato l’intero importo del danno ed a richiedere in maniera documentata (con gli estremi del sinistro liquidato) e con una cadenza trimestrale, gli importi delle franchigie e degli scoperti previsti dall’assicurazione al Contraente. Il Contraente provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
Tale gestione dei danni sarà operativa anche per i sinistri il cui importo sia inferiore alla franchigia, nel qual caso la Compagnia richiederà al Contraente l’intero importo liquidato al danneggiato.
Art. 15 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Xxxxx, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa
Art. 16 - Interpretazione del contratto
In tutti i casi dubbi, le clausole si interpretano nel senso più favorevole all’assicurato.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato, derogato, precisato, con il presente capitolato valgono le norme legislative (con espresso richiamo al codice civile) e regolamentari e la normativa ANIA.
Art. 18 - Foro competente
Il foro competente per le controversie relative l'esecuzione del presente contratto è quello di Cagliari.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'ENTE
Art. 19 - Oggetto dell'assicurazione
a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C. T. )
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.
b) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni R.C.O. i - compreso danno biologico.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.
La Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempre ché sia stata esperita razione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;
b.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, così come
modificato dal D. Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma b.1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 2.500,00 per ogni persona infortunata.
L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.
c) buona fede I.N.A.I.L.
L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.
d) assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C. I.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio, e ciò sempre ché sia operante la garanzia R.C.O. e nell'ambito dei massimali ivi previsti.
Art. 20 - Estensione territoriale
La validità dell'assicurazione R.C.O. è estesa al mondo intero. L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei.
Art. 21 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:
a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori, i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) i dipendenti dell'Assicurato, nonché le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Art. 22 - Rischi esclusi dall’assicurazione L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché di navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all’art. “committenza auto”;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
c) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto nel presente capitolato; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
d) da furto;
e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto nel presente capitolato;
f) a cose che l’Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente stabilito nel presente capitolato;
g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno;
h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
j) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
k) derivanti da attività e/o competenze esercitate da consorzi, municipalizzate e USL;
l) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
m) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
n) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l’asbesto o l’amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
o) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
p) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
Art. 23 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.
Art. 24 - Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL e indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, o completate dal D.P.R. 09 giugno 1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.
La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.
La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
4) per malattie professionali conseguenti all’asbestosi, all’amianto, alla silicosi e alla HIV;
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed
a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
Art. 25 - Estensioni di garanzia e condizioni particolari
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate ai sensi del presente capitolato si precisa che l’assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
A - Responsabilità civile personale dei dipendenti
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di ciascun dipendente dell'Assicurato, per danni, conseguenti a fatti verificatisi durante lo svolgimenti delle proprie mansioni e arrecati a terzi, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempre che sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 c.p., entro il massimale pattuito per la R.C.O.
B - Responsabilità civile personale degli Amministratori e del Segretario
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei Consiglieri Comunali, Assessori, Sindaco e Segretario per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamento a cose come previsto dall’Art. 19 del presente capitolato.
C - Danni per lavori ceduti in appalto ad imprese e/o prestatori d’opera
Premesso che l’Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o prestatori d’opera parte dei lavori descritti nel capitolato, si precisa che l’assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull’Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti, fermo restando quanto previsto al successivo punto S).
D-Committenza auto
L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Ente assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
E - Danni a mezzi sotto carico e scarico
L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto, anche se di proprietà di dipendenti e/o di persone in rapporto di collaborazione coordinata continuativa, sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto.
F - Danni a cose trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori
L’assicurazione è estesa ai danni alle cose e veicoli di terzi e dipendenti trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi, con esclusione dei danni alle cose in consegna e custodia dell’assicurato.
La garanzia è prestata nei limiti del massimale per danni a cose e comunque fino alla concorrenza di un importo di Euro 25.000,00 per periodo assicurativo.
G - Danni da cedimento, franamento e assestamento del terreno
La garanzia comprende, i danni a cose di terzi compresi i fabbricati, cagionati da cedimento o franamento del terreno purché non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed
altre tecniche sostitutive; questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo assoluto di Euro 1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di Euro 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
X - Xxxxx a cavi, condutture ed impianti sotterranei
La garanzia comprende i danni alle condutture, cavi e agli impianti sotterranei in genere.
La garanzia fino alla concorrenza di un massimale di Euro 75.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
I - Danni a terzi da incendio
La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato e/o da lui detenute. Sono comunque esclusi i danni derivanti da incendio di fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso all’Assicurato, nonché i danni subiti da cose in consegna/custodia. La presente garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
J - Danni da interruzione e sospensione di attività
L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
X - Xxxxx a cose in consegna e/o custodia
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 22, lettera f) del presente capitolato, si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna e/o custodia dell’Assicurato dei suoi dipendenti purché i danni non si verifichino durante l’uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e sollevamento di tali cose e/o durante l’esecuzione dei lavori sulle stesse.
Da tale garanzia sono comunque esclusi i danni da furto, incendio e atti vandalici. La presente estensione si intende prestata con un massimo indennizzo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo.
L - Spargimento di acqua
L’assicurazione comprende i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di impianti e/o condutture.
M - Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere
L’assicurazione comprende i danni cagionati da somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere, anche se affidati a terzi, compreso il rischio dello smercio di alimenti.
La garanzia è operante per i prodotti somministrati nel periodo di validità della polizza e per sinistri accaduti durante il medesimo periodo.
N - Proprietà di fabbricati
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l’esercizio dell’attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili. L’assicurazione comprende inoltre:
- I lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese e ciò nel rispetto di quanto previsto dal successivo punto S);
- I danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni impianti e condutture.
L’assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in generale da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogna.
O - Organizzazione e gestione di corsi di istruzione, di formazione e/o borse di studio
L’assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’organizzazione e gestione di corsi di istruzione, formazione e/o borse di studio.
Si precisa inoltre, che ai fini della garanzia di cui alla presente polizza i partecipanti ai suddetti corsi sono parificati a tutti gli effetti ai dipendenti dell’assicurato.
P - Inquinamento accidentale
A parziale deroga dell’art. 22 lettera c) l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse e comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Sono esclusi i danni relativi all’esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.
L'estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un risarcimento massimo per sinistro e per anno assicurativo di Euro 150.000,00.
Q - Rimozione veicoli
Premesso che l’assicurato può svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di sganciamento, caduta, collisione o uscita di strada.
La garanzia si intende prestata con un massimo indennizzo di Euro 50.000,00 per anno assicurativo.
Sono esclusi i danni da furto, incendio, atti vandalici, eventi atmosferici nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell’intervento.
R - Parcheggi e autorimesse
L’assicurazione, a deroga dell’art. 22 lettera f) delle condizioni di polizza, è estesa alla responsabilità civile derivante all’assicurato per danni cagionati a veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell’ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti.
Sono esclusi i danni da furto e/o incendio ed atti vandalici.
S - Committenza lavori ai sensi del D. Lgs. 494/96
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.
Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e dipendenti), sono considerati terzi.
La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori.
La presente garanzia si intende prestata nei limiti dei massimali indicati in polizza e comunque sino alla concorrenza di un massimale annuo di Euro 500.000,00.
T - Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Premesso che l’assicurato può avvalersi nell’ambito della propria attività di persone in rapporto di “collaborazione coordinata e continuativa” si precisa che la garanzia di polizza comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.
Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l’assicurazione si intende prestata nell’ambito della garanzia R.C.O., sempre che la stessa sia operante.
La garanzia è valida a condizione che il suddetto rapporto di collaborazione risulti da regolare contratto. L’assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l’importo corrisposto al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
U - Persone non dipendenti dall’assicurato che svolgono attività per conto dello stesso
Premesso che l’assicurato può avvalersi dell’opera di persone non dipendenti, né in rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa e/o lavoro interinale, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato stesso per:
- danni cagionati a terzi da dette persone;
- danni subiti da dette persone sempre che l’assicurato non abbia violato le norme in materia di assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.
V - Cose consegnate e non consegnate (responsabilità ai sensi degli artt. 1783-1784-1785 bis )
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi degli articoli sopraccitati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto.
Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.
La garanzia si intende prestata con applicazione di una franchigia di Euro 150,00 (a deroga dell’art. 26) ed un massimo indennizzo di Euro 2.500,00 per sinistro.
Z - Utilizzo di biciclette a pedalata assistita
Deve intendersi incluso il rischio RC derivante ai dipendenti e agli amministratori conducenti le n.° 4 biciclette a pedalata assistita di proprietà del Comune di Quartucciu, utilizzate per motivi di servizio.
Art. 26 - Franchigie, scoperti e limiti d’indennizzo
L’assicurazione si intende prestata con l’applicazione di una franchigia fissa di Euro 650,00 per singolo sinistro, salvo che il presente capitolato non preveda franchigie diverse, scoperti e/o limiti di indennizzo.
SITUAZIONE SINISTRI
Si veda l’allegato sinistri aggiornato al 30/04/2014