Segreterie di Coordinamento
Federazione Autonoma Bancari Italiani
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Nota riservata alle strutture sindacali Fabi
“Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale”
L’assegno straordinario di sostegno al reddito
Riferimento all’ accordo sul processo di integrazione UniCredit-Capitalia siglato a Roma il 3 agosto 2007
Indice :
1 | PREMESSA |
2 | PARTE GENERALE |
3 | CHI FINANZIA IL FONDO? |
4 | COS' E' L'ASSEGNO STRAORDINARIO? |
5 | A CHI SPETTA |
6 | CHI E' INTERESSATO? |
7 | ENTRO QUANDO DEVO FARE DOMANDA? SE SONO IN PART-TIME POSSO FARE DOMANDA DI ADESIONE AL FONDO SOLIDARIETA’? |
8 | QUANTI LAVORATORI POSSONO ADERIRE AL FONDO DI SOLIDARIETA’? |
9 | SE LE ADESIONI AL FONDO ECCEDONO IL NUMERO PRESTABILITO? |
10 | SE SI SPOSTANO I TERMINI PER IL PENSIONAMENTO? |
11 | LA DOMANDA DI ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA’ E’ REVOCABILE? |
00 | XX XXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXXXXXX’ XX SPETTA UN INCENTIVO? |
13 CON QUALE DECORRENZA VIENE EROGATO L’ASSEGNO? | |
14 | QUANDO CESSA? |
15 | CHI DEVE FARE LA DOMANDA ALL’INPS? |
16 | E’ RICONOSCIUTA LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA? |
17 | E' REVERSIBILE? |
18 | COME SI CALCOLA? |
19 | COME VIENE TASSATO? |
20 | A CHI COMPETE LA LIQUIDAZIONE? |
21 | COME VIENE PAGATO? |
22 | QUANDO PERCEPIRO’IL TFR? |
23 | L’ASSEGNO E’CUMULABILE CON REDDITI DI LAVORO? |
24 | E’ AUTOMATICO IL PASSAGGIO DALL’ASSEGNO ALLA PENSIONE? |
25 | PUO' ESSERE PAGATO IN UNICA SOLUZIONE? |
26 | CONDIZIONI BANCARIE / CREDITIZIE * |
27 | ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA* |
28 | PREVIDENZA COMPLEMENTARE* |
29 | TABELLE PENSIONE ANZIANITA’- PENSIONE VECCHIAIA |
A cura Segreteria Coordinamento F.A.B.I. UniCredit Group-Gruppo Capitalia | Federazione Autonoma Bancari Italiani – Segreteria di Coordinamento FABI UniCredit Group-Gruppo Capitalia xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx |
1. PREMESSA
L'art. 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ha previsto, in attesa di una riforma organica del sistema degli ammortizzatori sociali, l’emanazione di regolamenti che, in via sperimentale, definissero misure per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi di aziende e di enti pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, specie per le categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Tali regolamenti sono stati delineati nel DM 477/97, e perfezionati nel CCNL luglio 1999, che ha previsto la costituzione di tale Fondo nel settore ABI. Gli accordi intervenuti fra l’associazione datoriale e le OOSS sono stati successivamente approvati e resi esecutivi dal DM 28 aprile 2000 n. 158, il cui contenuto è stato prorogato successivamente fino al 30 giugno 2020 con il DM 28 aprile 2006 n. 266.
2. PARTE GENERALE
Presso l'lstituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) sono stati costituiti due nuovi “Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale” riguardanti, rispettivamente, il personale del credito e quello del credito cooperativo.
I due Fondi, che hanno gestione autonoma finanziaria e patrimoniale, sono gestiti da un Comitato Amministratore. Fanno parte dei due comitati rappresentanti dell'Inps, dei lavoratori e delle banche.
Entrambi i Fondi prevedono:
in via ordinaria – 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione; 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa;
in via straordinaria - all’erogazione di assegni straordinari ed al versamento di contribuzione figurativa per i lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo (pensionamento anticipato fino a max 60 mesi).
Con l’Accordo di rinnovo del 5 maggio 2005 la durata del Fondo è stata prorogata fino al 30 giugno 2020.
3. CHI FINANZIA IL FONDO?
Le prestazioni della parte ordinaria del Fondo sono finanziate da un contributo ordinario 0,50% (0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125 a carico dei lavoratori) destinato alla formazione e riqualificazione del personale; un contributo addizionale a carico del datore di lavoro non superiore allo 1,50% in caso di riduzione delle retribuzioni per riduzioni di orario di lavoro o sospensione temporanea dal lavoro;
La parte straordinaria è invece totalmente a carico dell’azienda bancaria che vi fa ricorso, e prevede un contributo straordinario a carico del datore di lavoro a copertura degli assegni straordinari e della contribuzione figurativa.
4. COS' E' L'ASSEGNO STRAORDINARIO?
L’assegno erogato e gestito dall’INPS è a carico dei due Fondi menzionati, si chiama assegno straordinario ed e identificabile nella sigla VOCRED (assegno liquidato a dipendenti di aziende del credito ordinario).
5. A CHI SPETTA?
Ai lavoratori dipendenti delle imprese del credito i quali siano stati "esodati" in quanto inseriti in un processo di ristrutturazione o in una situazione di crisi aziendale che determina una riduzione del personale, definita dopo una trattativa prevista negli art. 14 o 18 del CCNL. Possono essere esodati per 60 mesi coloro che entro il medesimo periodo, o inferiore a 60 mesi, maturino il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia.
Il lavoratore interessato avrà l'onere di presentare idonea certificazione dei periodi contributivi all’azienda. Possono venir utilizzato a tal fine anche contributi di lavoro autonomo e contributi versati all’estero riconosciuti secondo la normativa vigente, previa domanda di ricongiunzione all’INPS.
6. CHI E' INTERESSATO?
E' interessato chi, nell'arco massimo dei 60 mesi che vanno dalla cessazione del rapporto di lavoro alla cessazione dell'erogazione dell'assegno, perfeziona il diritto a riscuotere la pensione di anzianità o la pensione di vecchiaia (NB: non la maturazione della finestra, ma la data di inizio di pagamento della pensione che può scattare anche 11 mesi dopo).
L’accordo del 3 agosto 2007 con Unicredit Group e Gruppo Capitalia prevede che possa accedere al Fondo chi matura il diritto a riscuotere la pensione dal 1° luglio 2015 secondo la legge in vigore (c.d. Legge Maroni). Pertanto chi matura il diritto successivamente non può presentare la domanda.
7. ENTRO QUANDO DEVO FARE DOMANDA SE DECIDO DI ADERIRE?
La richiesta di adesione al Fondo di Solidarietà deve essere fatta entro il 31 ottobre 2007 e nell’aderire il Lavoratore/Lavoratrice interessato deve indicare anche il momento di cessazione prescelto, secondo le seguenti calendarizzazioni:
⮚ 1° gennaio 2008
⮚ 1° gennaio 2009
⮚ 1° gennaio 2010
⮚ 1° luglio 2010
7-a SE SONO IN PART-TIME POSSO FARE DOMANDA DI ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA’?
Si, i lavoratori e le lavoratrici a part-time possono aderire al Fondo di Solidarietà chiedendo di ripristinare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno nell’ imminenza della cessazione (indicativamente almeno un mese prima) usufruendo, così, di un miglior incentivo (calcolato sull’ultima mensilità a tempo pieno) e beneficio in termini di assegno pensionistico INPS.
8. QUANTI LAVORATORI POSSONO ADERIRE AL FONDO DI SOLIDARIETA’?
L’accordo siglato il 3 agosto 2007 prevede che l’adesione avvenga su base volontaria. L’accesso al Fondo è aperto per numeri contingentati:
⮚ 1500 con uscita 1° gennaio 2008
⮚ 750 con uscita 1° gennaio 2009
⮚ 500 con uscita 1° gennaio 2010
⮚ 250 con uscita 1° luglio 2010
9. SE LE ADESIONI AL FONDO ECCEDONO IL NUMERO PRESTABILITO O NON LO RAGGIUNGONO?
Qualora il numero delle domande di accesso al Fondo di solidarietà risulti superiore ai contingenti sopra indicati verranno prioritariamente accettate le domande presentate dai lavoratori in servizio presso le province a maggiore criticità (Milano, Roma, Palermo, Brescia e Reggio Xxxxxx).
In via aggiuntiva il criterio per l’accesso al Fondo di Solidarietà è individuato nella maggiore prossimità alla decorrenza della pensione AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria).
Nell’ipotesi in cui le domande dovessero superare i numeri del contingente annuale è previsto lo slittamento al contingente successivo, con i criteri di precedenza sopra indicati.
Le XX.XX. e l’Azienda potranno incontrarsi per valutare eventuali ulteriori modalità di gestione delle domande in eccesso.
N.b. Vi comunichiamo che il ricorso al Fondo di Solidarietà avviene su base volontaria al raggiungimento delle entità di adesione (5.000 risorse) di cui all’art. 2 e 3 del presente Protocollo; in caso di mancato raggiungimento delle 5.000 risorse le Parti daranno luogo ad appositi incontri al fine di individuare opportune e coerenti soluzioni-
10. SE SI SPOSTANO I TERMINI PER IL PENSIONAMENTO?
La normativa di riferimento è quella attualmente in vigore ( la legge Maroni).
Qualora con specifici interventi di legge venissero introdotte modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO, l’accordo prevede, che le XX.XX. e l’Azienda si incontreranno al fine di recepirne gli effetti (eventuale anticipo/posticipo) riguardo alle adesioni raccolte ovvero di raccoglierne di nuove.
11. LA DOMANDA DI ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA’ E’ REVOCABILE?
La richiesta di adesione al Fondo di Solidarietà è irrevocabile.
Tuttavia da parte aziendale si manifesta la disponibilità a venire incontro ad eventuali richieste di revoca della domanda, nel caso in cui si determinino per il dipendente situazioni di carattere personale di oggettiva rilevante gravità, tali da determinare un effettivo pregiudizio all’adesione al Fondo di Solidarietà.
12. SE ADERISCO AL FONDO DI SOLIDARIETA’ MI SPETTA UN INCENTIVO?
Si, a tutti coloro che presentano domanda irrevocabile di accesso al Fondo di Solidarietà, sarà riconosciuta una somma una-tantum, costituita da un importo netto pari a quattro mensilità (mensilità calcolata secondo i criteri del preavviso definiti nel CCNL ABI) ed erogato contestualmente alle competenze di fine rapporto.
L’assegno è erogato dal mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.
13. CON QUALE DECORRENZA E’ EROGATO L’XXXXXXX?
00. QUANDO CESSA?
L’assegno è erogato fino alla conclusione del mese precedente a quello previsto per la decorrenza della pensione di anzianità o di vecchiaia, cioè fino alla finestra di uscita.
15. CHI DEVE FARE LA DOMANDA ALL’INPS?
Gli assegni straordinari sono erogati su richiesta del datore di lavoro.
16. E’ RICONOSCIUTA LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA?
La risposta e affermativa: il periodo durante il quale si percepisce l'assegno (con il massimo di 60 mesi) da diritto all'accredito di contribuzione figurativa il cui onere e a carico del datore di lavoro fino alla data di maturazione del requisito pensionistico di età e di contribuzione e non fino alla finestra di uscita. Per chi raggiunge comunque i 40 anni di contributi (il massimo utile al calcolo della pensione) la cosa non ha rilevanza. L’importo utile al calcolo della pensione INPS definitiva sarà la media degli ultimi 10 anni di RAL (Retribuzione Xxxxx Xxxxx) compresi gli anni di permanenza nel fondo (massimo 5 anni).
17. E' REVERSIBILE?
L'assegno straordinario è una prestazione diretta non reversibile ai superstiti.
In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene comunque liquidata la pensione indiretta che tiene conto dei contributi versati e della contribuzione figurativa versata a favore del lavoratore fino all'ultima mensilità di pagamento dell'assegno.
18. COME SI CALCOLA?
L'assegno è calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria e quindi con il sistema retributivo o con il sistema misto in riferimento ad un'anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, rispettivamente pari o superiore ovvero minore ai 18 anni. Di fatto quasi tutti gli esodati avranno un calcolo con il sistema retributivo, salvo quelli dell’ultima tranche che potrebbero accedere al calcolo con il sistema misto. E’ previsto anche il calcolo dell’assegno e della successiva pensione con il sistema contributivo per le donne che scelgano tale sistema con i requisiti della vecchia legge Dini (57 anni di età più 35 di contributi). Tale sistema è però notevolmente penalizzante.
Il calcolo dell’assegno netto con il sistema retributivo va fatto prendendo la media dei contributi versati dall’azienda negli ultimi 10 anni (fino al 2006 l’Ecocert o equivalente, per il 2007 si sommano gli statini o si prende il dato 2006 indicativamente); si calcolano le settimane di contributi fino alla cessazione del rapporto aggiungendo ai periodi versati il numero di settimane mancanti per raggiungere il requisito contributivo previsto per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia (quella tra le due che si può conseguire prima). Si trova così una percentuale rispetto a tale media attorno al 2% per ogni anno di contributi versati (ad esempio con il 40 anni di contributi si avrà circa l’80% della media delle RAL degli ultimi 10 anni, con 36 anni di contributi il 72% circa e così via).
L’importo così risultante viene assoggettato agli scaglioni IRPEF previsti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, senza alcuna detrazione o deduzione relativa alla no tax area, lavoro dipendente o di pensione e relativa ai carichi familiari. Il calcolo dell’assegno netto va fatto quindi “ad personam” perché dipende dalla retribuzione lorda al momento della cessazione (senza rimborsi spese, straordinari e elementi variabili), dal TFR maturato (compresi gli anticipi che dovranno essere tassati a conguaglio), dalle detrazioni IRPEF che il lavoratore aveva prima dell’esodo e dal periodo nel quale lo stesso resta nel fondo.
L'assegno straordinario essendo di fatto una liquidazione rateizzata – soggetta a tassazione separata - è fisso per tutta la durata.
Quindi l’esodato riceverà il CUD solo per la sezione a tassazione separata, e se non ha altri redditi assoggettati ad IRPEF non deve fare il 730, né può detrarre interessi, spese mediche, spese di ristrutturazione ecc. che possono però essere detratti dal coniuge o dai figli se l’esodato si mette a carico di questi ultimi, e comunque solo nei limiti di legge. Al titolare dell'assegno non spettano inoltre trattamenti di famiglia, interessi legali né rivalutazioni monetarie.
19. COME VIENE TASSATO?
La finanziaria 2007 ha modificato in pejus il regime fiscale dell’assegno straordinario, non essendo più previsto l’abbattimento del 50% dell’aliquota TFR per chi ha più di 55 anni di età (50 se donna). Inoltre l’esodato, non essendo l’assegno del Fondo né reddito di pensione né reddito di lavoro dipendente non ha diritto alle detrazioni previste in tali casi (cd no tax area, comprensiva anche delle detrazioni per oneri familiari).
L'imposta viene calcolata a tassazione separata secondo l’art 17 comma 2 del TUIR), e si applica con I'aliquota utilizzata per il T.F.R. (comma 4 bis. art 17 T.U.I.R).
L’importo dell'assegno al netto dell'IRPEF deve essere aumentato dell'imposta prevista per il TFR (minimo 23%) che sarà poi trattenuta dall'INPS che rideterminerà, applicando I'aliquota T.F.R. comunicata dal datore di lavoro, l'importo dell'assegno da porre in pagamento. In ogni caso l’assegno netto non avrà variazioni perché l’imposta è a carico del datore di lavoro sul quale l’INPS si rivarrà.
20. A CHI COMPETE LA LIQUIDAZIONE?
La liquidazione dell'assegno straordinario e di competenza delle sedi INPS provinciali in relazione alla residenza del lavoratore.
Per le aziende del credito per le quali esiste convenzione per l'accentramento della liquidazione delle prestazioni, la convenzione rimane valida anche per la liquidazione dell'assegno.
21. COME VIENE PAGATO?
L'assegno straordinario viene pagato in rate mensili.
L'assegno e corrisposto fino al mese precedente a quello di decorrenza della pensione (in caso di anzianità il lavoratore è coperto dall'assegno fino alla "finestra d'uscita"). II pagamento è localizzato necessariamente presso una qualunque Agenzia dell'Istituto di Credito del quale il lavoratore era dipendente.
22. QUANDO PERCEPIRO’IL TFR?
Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) viene liquidato dal datore di lavoro, al netto di eventuali anticipi, immediatamente al momento della cessazione dell’attività lavorativa. L’importo spettante è quello effettivamente maturato in base all’anzianità di servizio, al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
23. L’ASSEGNO E’ CUMULABILE CON REDDITI DA LAVORO?
1 L'assegno straordinario è incompatibile con redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività svolte presso aziende concorrenti con il datore di lavoro. In tali casi è prevista la sospensione dell'assegno e del versamento dei contributi figurativi.
2 E' possibile, invece, il cumulo, con alcune limitazioni, con i redditi derivanti da un'attività che non risulta in concorrenza. In ogni caso l’esodato è obbligato a comunicare al Fondo la nuova attività lavorativa.
3 - Se si tratta di lavoro dipendente il cumulo è possibile ma esiste un tetto: l’ultima retribuzione mensile percepita ragguagliata ad anno. Se l'importo dell'assegno aumentato della nuova retribuzione, supera il tetto, la parte eccedente è trattenuta e l'accredito dei contributi figurativi è ridotto in proporzione.
4 - Se si tratta di lavoro autonomo (svolto non in concorrenza), il cumulo è possibile per un importo pari al trattamento minimo di pensione, più il 50% della parte eccedente il trattamento. La restante parte viene sottratta all'interessato. L'accredito dei contributi figurativi è ridotto in proporzione.
24. E' AUTOMATICO IL PASSAGGIO DALL'ASSEGNO ALLA PENSIONE?
Allo scadere dell'assegno la liquidazione della pensione di anzianità o di vecchiaia non e automatica ma è necessario che il titolare presenti la relativa domanda. La mancata presentazione della domanda fa perdere irrimediabilmente il diritto a percepire la pensione nel periodo di mancata presentazione.
25. PUO' ESSERE PAGATO IN UNICA SOLUZIONE?
La risposta e affermativa. Viene però liquidato dalla stessa azienda, senza intervento del Fondo, al 60% del valore attuale delle rate spettanti.
In tal caso, l'azienda calcola direttamente il valore attuale da corrispondere all'interessato e non dovrà effettuare alcuna segnalazione all'INPS, quindi l’esodato non avrà diritto alla contribuzione figurativa e dovrà pagare gli eventuali contributi necessari a maturare i requisiti pensionistici a sue spese. A meno di situazioni molto particolari non è quindi conveniente.
26. CONDIZIONI BANCARIE / CREDITIZIE *
Il personale che deciderà di aderire al Fondo di Solidarietà beneficerà, sino alla data di decorrenza del trattamento di pensione INPS o Ente assimilato, delle condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del personale in servizio (escluse le sovvenzioni garantite da TFR). Alla maturazione del diritto di pensione varranno le condizioni previste per i lavoratori in quiescenza.
27. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA*
Al personale che deciderà di aderire al Fondo di Solidarietà e già aderente a forme di copertura assistenziali presenti nei Gruppi saranno garantite
– a richiesta – le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste tempo per tempo a favore del personale in servizio avente il medesimo inquadramento. L’azienda si impegna a mantenere a proprio carico, sino alla scadenza successiva alla data di decorrenza della pensione e fermo restando gli eventuali contributi a carico dell’interessato, il relativo contributo da essa sostenuto per il personale in servizio.
28. PREVIDENZA COMPLEMENTARE*
In correlazione alla cessazione dal servizio per l’accesso alle prestazioni erogate dal Fondo di Solidarietà, è possibile mantenere l’iscrizione alla forma pensionistica complementare di appartenenza (Fondo Pensione) fino alla maturazione dei requisiti AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria). Per i Fondi Pensioni a contribuzione definita alimentati con contribuzione sia a carico dell’azienda sia a carico del lavoratore interessato, verrà mantenuto per tutto il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà il versamento della contribuzione. In alternativa, gli iscritti alle forme pensionistiche di cui sopra, potranno richiedere la liquidazione dell’importo corrispondente alla somma dei contributi a carico dell’azienda che la stessa avrebbe versato alla forma pensionistica complementare per il periodo suddetto. Tale importo viene erogato a titolo di incentivo all’esodo e ad integrazione del TFR. A tal fine verrà presa a riferimento l’ultima retribuzione annuale ai fini del TFR.
* Le ultime previsioni si intendono valide a condizione che il personale interessato:
✓ fruisca degli assegni straordinari in forma rateale del Fondo di Solidarietà;
✓ mantenga in essere presso una Banca del Gruppo il rapporto di conto corrente sul quale farà accreditare gli assegni straordinari di sostegno al reddito;
✓ non percepisca redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di Aziende che svolgono attività in concorrenza con l’Azienda di attuale appartenenza, pena la sospensione dell’erogazione degli assegni straordinari e del versamento dei contributi figurativi (Art.11 del D.M. numero 158 del 28/04/2000).
29 TABELLE PENSIONE DI ANZIANITA’ E VECCHIAIA
Requisiti di età anagrafica e/o contributiva per le pensioni di anzianita’
Anno | Requisiti minimi richiesti, in alternativa fra loro | |
Con 35 anni di contribuzione | Senza limiti di età anagrafica | |
età anagrafica minima | anni di contribuzione minimi | |
2007 | 57 | 39 |
2008 | 60 | 40 |
2009 | 60 | 40 |
2010 | 61 | 40 |
2011 | 61 | 40 |
2012 | 61 | 40 |
2013 | 61 | 40 |
2014 | 61 | 40 |
2015 | 61 | 40 |
Decorrenze delle pensioni di anzianità (finestre) :
Le “finestre”, ovvero le date in corrispondenza delle quali decorre la pensione sono attualmente 4, dal 2008 saranno ridotte a 2.
Data entro la quale maturano i requisiti | Requisiti richiesti | Decorrenza della pensione |
30.09.2007 | 35 anni di contributi e 57 di età oppure 39 anni di contributi | 01.01.2008 |
31.12.2007 | 35 anni di contributi e 57 di età oppure 39 anni di contributi | 01.04.2008 |
30.06.2008 | 35 anni di contributi e 60 di età (*) oppure 40 anni di contributi | 01.01.2009 con almeno 57 anni al 31/12 altrimenti 01.07.2009 |
31.12.2008 | 35 anni di contributi e 60 di età (*) | 01.07.2009 |
30.06.2009 | 35 anni di contributi e 60 di età (*) | 01.01.2010 con almeno 57 anni al 31/12 altrimenti 01.07.2010 |
31.12.2009 | 35 anni di contributi e 60 di età (*) | 01.07.2010 |
30.06.2010 | 35 anni di contributi e 61 di età (*) | 01.01.2011 con almeno 57 anni al 31/12 altrimenti 01.07.2011 |
31.12.2010 | 35 anni di contributi e 61 di età (*) | 01.07.2011 |
30.06.2011 | 35 anni di contributi e 61 di età (*) | 01.01.2012 con almeno 57 anni al 31/12 altrimenti 01.07.2012 |
31.12.2011 | 35 anni di contributi e 61 di età (*) | 01.07.2012 |
30.06.2012 | 35 anni di contributi e 61 di età (*) | 01.01.2013 con almeno 57 anni al 31/12 altrimenti 01.07.2013 |
30.12.2012 | 35 anni di contributi e 61 di età (*) | 01.07.2013 |
30.06.2013 | 35 anni di contributi e 61 di età (*) | 01.01.2014 con almeno 57 anni al 31/12 altrimenti 01.07.2014 |
30.12.2013 | 35 anni di contributi e 61 di età (*) | 01.07.2014 |
30.06.2014 | 35 anni di contributi e 61 di età (*) | 01.01.2015 con almeno 57 anni al 31/12 altrimenti 01.07.2015 |
30.12.2014 | 35 anni di contributi e 61 di età (*) | 01.07.2015 |
30.06.2015 | 35 anni di contributi e 61 di età (*) | 01.01.2016 con almeno 57 anni al 31/12 altrimenti 01.07.2016 |
(*) ovvero 57 anni per le lavoratrici che optino per la pensione calcolata con il sistema contributivo –
- Pensione di vecchiaia con il sistema retributivo
Non si registra alcuna variazione rispetto alla normativa in vigore fino a tutto il 2007
Età | Anzianità contributiva | |
Uomini | 65 anni | 20 anni |
Donne | 60 anni | 20 anni |
Agosto, 2007 - Redatto a cura delle Segreterie FABI di UniCredit Group e Gruppo Capitalia