CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
766|2018 - Determinazione - Allegato Utente 1 (A01)
Allegato A)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Servizio FULL RISK di manutenzione e assistenza, di durata biennale, per il sistema Clingo® (Asset Management) in uso presso il Servizio di Ingegneria Clinica dell’APSS.
ART 1
Oggetto
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di manutenzione e assistenza FULL RISK, di durata biennale, per il sistema Clingo® (Asset Management) in uso presso il Servizio di Ingegneria Clinica dell’APSS.
Rientrano nei servizi richiesti prestazioni di manutenzione preventiva, correttiva, adeguativa, come di seguito specificate nei successivi punti 1, 2, e 3. Inoltre l’appaltatore deve eseguire, le personalizzazioni richieste opzionali di manutenzione evolutiva per un totale di massimo 320 ore/uomo, da utilizzarsi a consumo.
1) MANUTENIONE PREVENTIVA
Per manutenzione preventiva si intende l’insieme delle operazioni di verifica ed impostazione, effettuate ad intervalli predeterminati, volte alla prevenzione di eventuali malfunzionamenti e/o possibili diminuzioni della performance del software.
2) MANUTENZIONE CORRETTIVA
Per manutenzione correttiva si intendono le attività atte alla rimozione di eventuali malfunzionamenti bloccanti riscontrati nel normale utilizzo del software, con ripristino del normale funzionamento del sistema Clingo®, come definito nei livelli di servizio attesi di cui al seguente art. 3 del presente capitolato speciale d’appalto.
Tali attività potranno avvenire a valle di una segnalazione giunta all’ appaltatore da parte del APSS oppure in seguito ad azioni preventive intraprese dal Fornitore al fine di evitare l'insorgenza o la ripetizione di malfunzionamenti.
Gli interventi sul sistema possono avvenire tramite teleassistenza con collegamento diretto dalla sede del l’ appaltatore, in modo tale da consentire al tecnico di operare sul sistema stesso oppure con interventi mirati “on site” in caso di guasto bloccante del sistema non risolvibile mediante assistenza telefonica o teleassistenza. Il guasto è bloccante quando un intero modulo non è più utilizzabile oppure il sistema intero non è più utilizzabile, da nessuna postazione di lavoro.
Gli interventi devono essere svolti secondo la seguente procedura:
- comunicazione all'utente delle azioni da svolgere per l'eliminazione del malfunzionamento;
- invio delle correzioni in tele assistenza, via rete, se tecnicamente realizzabile;
- invio delle correzioni attraverso supporti magnetici;
- interventi mirati "on-site" in caso di guasto bloccante del sistema non risolvibile mediante assistenza telefonica o tele assistenza.
Gli interventi sono da considerarsi illimitati su chiamata telefonica e ricompresi nel canone di cui all’art. 11 del presente capitolato.
3) MANUTENZIONE ADEGUATIVA
La manutenzione adeguativa ha il fine di mantenere la sicurezza e la funzionalità del gestionale.
4) MANUTENZIONE EVOLUTIVA OPZIONALE
La manutenzione evolutiva ha il fine di migliorare le funzionalità e le prestazioni del software installato. Il servizio comprende gli aggiornamenti (updates & upgrades) dei moduli installati alle versioni più recenti immesse in commercio durante il periodo di validità del presente contratto, se l’hardware e l’ambiente software presentano i requisiti minimi della versione corrente. Nell’ambito della manutenzione evolutiva l’appaltatore deve eseguire le attività di sviluppo opzionale che si renderanno eventualmente necessarie per rispondere a bisogni emergenti o a requisiti futuri non richiesti nel presente capitolato, quantificate in massimo 320 ore nel periodo di vigenza contrattuale, alla tariffa di riferimento espressa nell’offerta economica, e a formulare la relativa offerta tecnica (numero di ore preventivate per lo sviluppo della funzionalità richiesta) entro e non oltre i 15 giorni dalla richiesta scritta di APSS.
ART. 2
Help Desk telefonico
L’appaltatore deve garantire supporto illimitato per fornire all’utente informazioni di carattere tecnico e funzionale relativo all’utilizzo del sistema CLINGO®.
Il servizio consiste nel supporto telefonico da parte del personale dell’ appaltatore, mediante l'utilizzo di teleassistenza con collegamento diretto dalla sede dell’appaltatore al sistema di APSS, al fine di permettere l’intervento tecnico. L’ APSS ha la responsabilità di predisporre una linea dati per le attività di assistenza. Il servizio di Help Desk è fruibile da parte del personale incaricato del Servizio Ingegneria clinica di APSS.
L'intervento su chiamata telefonica si ritiene concluso solo dopo che sia stata verificata la soluzione del problema dal personale dell’APSS: qualora l’anomalia non sia risolvibile mediante teleassistenza, l’appaltatore garantisce, mediante intervento in loco, la soluzione dei problemi, nei termini contrattuali previsti.
ART. 3
Livelli di servizio (SLA)
In riferimento ai livelli di servizio SLA, l’appaltatore deve garantire i seguenti livelli:
Gravità dell’errore | Tipologia | Descrizione | Tempi di intervento in orario di copertura del servizio. | |
L1 | Intervento in emergenza | Elevata gravità. L'intero sistema non è disponibile agli utenti. Le attività in corso devono essere sospese. | Entro 4h | |
L2 L3 | Intervento critico Intervento standard | Media gravità. Almeno una delle funzionalità del sistema non è disponibile agli utenti. Intervento di normale routine, secondo un piano di priorità condiviso con l'utente. Le funzioni non disponibili agli utenti non sono di tipo critico. | Entro 12h Entro 6gg | |
L4 | Intervento programmato | Intervento a bassa gravità. Sono indisponibili funzionalità non critiche del sistema e non c’è immediato impatto sull’operatività degli utenti. | Da concordare con i personale incaricato del Servizio Ingegneria clinica di APSS. |
L'intervento si conclude solo dopo aver verificato la soluzione del problema con il personale del APSS, attestante le attività erogate, mediante verbale rilasciato via mail o on-site.
ART.4
Collaudo delle nuove funzionalità sviluppate nell’ambito della manutenzione evolutiva
Le singole attività di manutenzione evolutiva saranno oggetto di collaudo entro 30 giorni solari dalla data degli aggiornamenti richiesti da APSS. Qualora il collaudo dia esito negativo, APSS si riserva di non provvedere al riconoscimento delle ore di manutenzione evolutiva fatturate così come a non corrispondere alcun compenso. In tal caso l’appaltatore deve ripristinare i servizi alla situazione antecedente la richiesta.
Nel corso del periodo di collaudo eventuali difformità e/o anomalie di funzionamento saranno prontamente comunicati al l’ appaltatore, che deve correggere e/o ripristinare le corrette modalità di funzionamento entro il termine del collaudo di cui al paragrafo precedente e in tempo utile per consentire al personale di APSS di verificare l’esito dell’intervento.
In tali casi la APSS si riserva, qualora lo ritenga necessario, di prolungare il periodo di collaudo, dandone comunicazione al l’ appaltatore, per aver modo di verificare l’effetto delle correzioni apportate dall’aggiudicataria.
Al termine del periodo di collaudo verrà redatto da APSS un verbale con l’esito delle attività che potrà essere positivo o negativo. L’esito del collaudo sarà comunicato all’ appaltatore.
ART.5
Reportistica
Per tutta l’attività svolta di manutenzione e assistenza (cfr. art. 1 del presente capitolato), l’appaltatore deve predisporre, entro 30 giorni dalla fine di ogni semestre e ai fini del pagamento delle fatture, un report distinto per ciascun tipo di attività svolta, indicante le attività risolte nei termini contrattuali e quelle che sono state risolte oltre i limiti previsti di cui all’art. 3 del presente capitolato. Il report deve indicare il numero di ore o giornate di superamento dei limiti nonché, per la manutenzione evolutiva, una descrizione dettagliata delle ore effettuate e delle attività svolte.
ART.6
Proprietà della base di dati
Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della APSS.
L’appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla APSS l’esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l’utilizzazione nel modo e nel tempo.
ART. 7
Durata
Il servizio oggetto del presente appalto ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
ART. 8
Importo del contratto
L’importo presunto del contratto (fermi i ribassi), per l’intera durata di vigenza contrattuale di cui all’ art. 7 del presente capitolato, è stimato in 58.000,00 € Iva esclusa.
ART. 9
Obblighi di APSS
E' a carico dell’APSS la predisposizione della linea dati.
ART. 10
Avvio dell’esecuzione del contratto
L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore non adempia, la APSS ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal DEC e dall’appaltatore.
ART. 11
Sospensione dell’esecuzione del contratto
Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e xx.xx.;
ART. 12
Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e xx.xx.;
ART. 13
Fatturazione e pagamenti
I prezzi si intendono fissati dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio, così come risulta dall’offerta presentata. Il canone annuo è invariato per tutta la durata contrattuale.
Il canone annuo relativo al servizio di assistenza e manutenzione preventiva, correttiva e adeguativa sarà fatturato in due rate semestrali posticipate, per un totale di quattro rate semestrale posticipate nel periodo di vigenza contrattuale biennale.
Con cadenza semestrale e unitamente alle rate di canone annuo verranno fatturate le ore di manutenzione evolutiva effettuate.
Le nuove funzionalità sviluppate nell’ambito della manutenzione evolutiva non danno luogo a incremento del canone annuo indicato in offerta.
Ai fini del pagamento l’appaltatore dovrà inviare ad APSS la reportistica di cui all’art. 5 del presente capitolato.
I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, a partire dal 31 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 209, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovranno essere intestate all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del numero e della data dell’ordine di APSS. Le fatture dovranno essere inviate all’indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. In considerazione del fatto che APSS rientra nel regime di cui all’art.17-ter del D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla L.190/2014 (tranne per le ipotesi espressamente previste dalla legge IVA per le quali si rende applicabile il regime di inversione contabile), le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” così come disposto dall’art.2 del D.M. 23/1/2015.
Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l’appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell’allegato A al DM n. 55/2013 e ss. mm. ii. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato “Codice Destinatario/IPA”, Codice Identificativo Gara (CIG), dati relativi all’ordinativo d’acquisto; tali dati, se non già noti, saranno comunicati alla ditta prima dell’emissione di fattura.
Il pagamento delle prestazioni per le quale non siano sorte contestazioni sarà effettuato tramite il Tesoriere dell’APSS, Unicredit, sede di Trento - entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, così come previsto dal D.Lgs. 231/2002, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere.
Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002, ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto, come sostituito dal D.Lgs. 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Gli interessi moratori potranno essere corrisposti solo se riferiti ad un’obbligazione già giuridicamente esistente e, quindi, solo se richiesti in data successiva alla scadenza del termine di pagamento di cui al presente articolo. Richieste di interessi moratori ricevute in data antecedente alla scadenza del termine, pertanto, non saranno considerate titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi moratori. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente tempo per tempo.
Non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nella fattura non siano riportati gli estremi dell’ordine (numero e data ordine) di APSS.
Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della Legge n. 136/2010. I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale
del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, APSS opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
ART. 14
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume gli obblighi di cui all’art.3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come di seguito specificato.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, l’appaltatore è obbligato a:
- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
- comunicare all’APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
-indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo al servizio aggiudicato;
- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare all’APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l’eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.
In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell’art. 1374 cc.
ART.15
Garanzia
Ai sensi dell’art. 103 del DLgs 50/2016, all’ appaltatore sarà richiesto di costituire una garanzia definitiva di importo pari al 10% dell’importo contrattuale biennale (Iva esclusa), con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del DLgs 50/2016, a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione (preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata).
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci percento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci percento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti percento), l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti percento).
La garanzia dovrà prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- validità fino ad espresso svincolo da parte dell’amministrazione;
- le eventuali ulteriori clausole indicate nel bando di gara.
Si precisa che la fideiussione bancaria dovrà essere presentata in regola con la disciplina prevista per l’imposta di bollo dal DPR 642/1972.
La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e credito, oltre che di eventuali altre pendenze.
Si applicano le riduzioni della garanzia previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa nei termini stabiliti dall’APSS.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la APSS ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all’appaltatore mediante PEC.
Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme agli schema tipo approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.
ART. 16
Contratto
La stipula del contratto avrà luogo a seguito dell’aggiudicazione, tramite strumenti telematici , ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L.P. 23/90.
Eventuali spese contrattuali (xxxxx e tasse di registrazione) saranno a carico dell’appaltaore. In caso di mancato versamento di tali spese, l’APSS ha facoltà di trattenere la somma dovuta dalla cauzione, aumentandola degli interessi legali.
Qualora venisse accertato che l’appaltatore si trovi in una delle condizioni che non gli consentano la stipulazione di contratti con la P.A., l’affidamento si intenderà come non avvenuto e l’APSS avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell’accordo.
Nel caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto verrà risolto. In tal caso il pagamento del corrispettivo pattuito verrà effettuato solo con riferimento alle prestazioni già effettuate e nei limiti dell’utilità ricevuta, con incameramento della cauzione definitiva.
Le eventuali sostituzioni dei legali rappresentanti dell’ appaltatore che si dovessero verificare nel corso del contratto dovranno essere immediatamente comunicate all’APSS.
Il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.
ART. 17
Subappalto e cessione del contratto
Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all’art. 26 della L.P. 2/2016 e nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, solamente nel caso in cui l’appaltatore abbia specificamente indicato nell’offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto.
L’appaltatore non può cedere per alcun motivo il contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera d), punto 2 dell’art. 27 della L.P. 2/2106.
Eventuale cessione di credito derivate dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto dall’APSS.
Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 52/1991 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio delle attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all’APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
Il contratto di cessione del credito, ai fini della sua opponibilità all’APSS, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere notificato all’APSS e deve contenere la clausola secondo cui l’APSS, ceduta, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione all’APSS.
La cessione del contratto non autorizzata comporta la risoluzione del contratto e fa sorgere in capo all’APSS il diritto all’esecuzione in danno della fornitura, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
ART. 18
Penalità
Per il servizio di assistenza e manutenzione, nell’ambito della verifica della efficienza e della efficacia, l’APSS ha facoltà di applicare le penali indicate nella seguente tabella:
Tipologia di errore di cui all’art. 3 | Penale |
Gravità L1 o L2 | 1 ‰ del valore del contratto per ogni ora di superamento del limite di cui all’art. 3 |
Gravità L3 | 1 ‰ del valore del contratto per ogni giorno di superamento del limite di cui all’art. 3 |
A tal fine è previsto un sistema sanzionatorio ispirato al canone del contradditorio. Ai fini del presente articolo si intende per contraddittorio, l’interpello, ove possibile, dell’appaltatore sulla natura e l’origine dell’inadempimento e la preventiva ponderazione delle eventuali giustificazioni da questi addotte.
In caso di inadempimenti derivanti da superamento dei limiti di cui all’art. 3 del presente capitolato, ove possibile in contraddittorio con l’appaltatore o suo delegato ed il RUP, l’APSS, a mezzo posta elettronica certificata, invierà ufficiale contestazione all’appaltatore, che avrà 8 giorni di tempo per presentare le proprie contro deduzioni. Scaduto tale termine senza che l’appaltatore abbia formulato controdeduzioni, le contestazioni si intendono accettate.
L’ammontare delle sanzioni non potrà comunque essere complessivamente superiore al dieci per cento dell'importo netto contrattuale.
ART. 19
Risoluzione del contratto e clausole di risoluzione espressa
Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e xx.xx.
Fatto salvo quanto stabilito in via generale dall’art. 1453 cc, l’APSS potrà avvalersi della facoltà di immediata risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 cc, previa valutazione del pubblico interesse, unicamente comunicando alla ditta aggiudicataria la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi specifici:
a) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti l’avvio dell’esecuzione del contratto (art. 10 del presente capitolato);
b) per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
c) nel caso in cui l’ammontare della penale superi il 10% (dieci percento) del valore del contratto;
d) per cessione dell’azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
e) per cessione del contratto o del credito o in caso di subappalto non autorizzati da APSS;
f) per cessioni, scissioni, fusioni di azienda o subappalti non comunicati e/o non autorizzati;
g) nel caso di violazione degli obblighi di cui a precedente art. 27;
h) nel caso di inadempimento alle obbligazioni relative al reintegro della garanzia di cui al precedente art. 15;
i) in ogni altro caso previsto dalla legge o dal contratto;
j) nel caso in cui l’appaltatore esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L 136/2010.
I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Prima di procedere alla risoluzione, saranno acquisite e valutate eventuali controdeduzioni della ditta, garantendo il contraddittorio.
Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, questa farà sorgere a favore dell’APSS il diritto di affidare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria. La parte inadempiente, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall’APSS per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore di qualsivoglia natura.
La ditta aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la fornitura per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cc).
La risoluzione non si estenderà al servizio già eseguito
ART. 20
Recesso del contratto
Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 21
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore
Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, l’APSS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
ART. 22
Tutela dei lavoratori
L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
L’appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.
ART. 23
Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L.P. n. 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell’Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010, all’allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, nonché alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti del settore Industria metalmeccanica e della installazione di impianti. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali (e rispettivi eventuali futuri accordi integrativi territoriali) stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.
L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, igiene e sicurezza, salute, assicurazione e previdenza ed assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente articolo resteranno ad esclusivo carico
dell’Impresa che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di APSS.
ART. 24
Sicurezza
L’appaltatore s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.
L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
Trattandosi di contratto riguardante esclusivamente prestazione di servizio di natura intellettuale, l’art. 26 comma 3bis del D. Lgs. 81/2008 consente di non redigere il relativo DUVRI, ma non vengono meno gli obblighi di informazione, cooperazione, coordinamento previsti all’art. 26 commi 1 e 2 del D. Lgs. 81/2008
ART. 25
Trattamento dei dati personali dell’appaltatore
Il trattamento dei dati personali dell’appaltatore verrà effettuato da APSS nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento, si informa che i dati personali forniti dall’appaltatore verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’ instaurazione del rapporto contrattuale e alla gestione del rapporto medesimo, ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e xx.xx.. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso al contratto.
I dati personali forniti dall’Appaltatore potranno essere comunicati agli enti preposti per consentire le verifiche di cui all’art. 22 della L.P. n.2/2016 e xx.xx. e in ogni caso per consentire l’espletamento delle attività previste dalla normativa vigente, non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea, verranno conservati ed utilizzati con le modalità sopra descritte per il periodo di vigenza contrattuale e rimarranno, in ogni caso, nella disponibilità di APSS illimitatamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione di atti riferiti a gare e appalti;
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, da parte di personale autorizzato.
Preposto al trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Ingegneria clinica; L’interessato per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD) i cui dati di contatto sono i seguenti: Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, e-mail XxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxx.xx.xx
L’interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell’interessato.
ART. 26
Trattamento dei dati personali di cui Xxxx è titolare
L’appaltatore dovrà dichiarare in sede di istanza di partecipazione, e documentare in caso di aggiudicazione, con riferimento ai trattamenti di dati personali svolti per conto di APSS (titolare del trattamento), l’adempimento ai seguenti obblighi previsti, in capo ai Responsabili del trattamento dei dati personali, dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679):
1. nomina del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD O DPO), nei casi previsti dall’art. 37 del Regolamento UE 2016/679;
2. attivazione di un registro delle attività di trattamento, nei casi previsti dell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679;
3. implementazione di un processo di analisi e valutazione dei rischi, ai sensi del considerando 83, nonché dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679;
4. l’intenzione di avvalersi, in caso di aggiudicazione, di sub fornitori che trattano dati personali in qualità di Sub Responsabili, che siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3.
ulteriori adempimenti se necessari:
5. nomina di un rappresentante nell’Unione europea, nei casi previsti dall’art, 27 del Regolamento UE 2016/679, che abbia adempiuto a quanto previsto in capo a tale figura dal Regolamento, con riferimento all’obbligo di tenuta di un registro dei trattamenti,
6. attivazione di una procedura per la gestione degli eventuali casi di data breach, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento UE 2016/679
7. definizione di un modello di gestione della valutazione d’impatto, ai sensi dei considerando da 89 a 96, nonché degli articoli 35 e 36 del Regolamento UE 2016/679;
8. adozione di criteri di privacy by design e privacy by default nello sviluppo, progettazione, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi o prodotti basati sul trattamento di dati personali, ai sensi del considerando 78 e dell’art. 25 del Regolamento UE 2016/679.
All’atto della sottoscrizione del contratto l’appaltatore sarà nominato dall’APSS Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito Responsabile), ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Ue 2016/679, e come tale dovrà attenersi alle istruzioni fornite dalla stessa.
In particolare al termine della prestazione oggetto del presente capitolato il Responsabile, è tenuto, secondo le indicazioni che verranno fornite dall’APSS, alla cancellazione o alla restituzione alla stessa di tutti i dati personali trattati per conto di APSS, sia tramite sistemi elettronici che su carta, comprese le copie esistenti, salvo che la normativa nazionale e europea preveda l’obbligo di conservazione di tali dati in capo al soggetto esterno.
La restituzione dei dati personali dovrà avvenire, senza oneri ulteriori, entro 1 mese dal momento della richiesta da parte di APSS. L’avvenuta cancellazione dei dati personali dovrà essere documentata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio da trasmettere ad APSS entro 1 mese dal momento della richiesta da parte della stessa.
Il mancato rispetto delle indicazioni di cui sopra costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente richiesta di risarcimento danni e segnalazione alle Autorità competenti.
Ai sensi dell’art. 33 del Regolamento il Responsabile, è tenuto ad informare APSS, senza ingiustificato ritardo, delle eventuali violazioni ai dati personali trattati per conto della stessa, fornendo ad APSS le informazioni necessarie, ai sensi della normativa, per consentirle di effettuare le valutazioni di competenza e procedere quindi all’eventuale notifica di data breach all’Autorità di controllo, e se ne sussistono i presupposti, la comunicazione agli interessati.
Ai sensi dell’art. 82, comma 2, del Regolamento Ue 2016/679, l’appaltatore, in qualità di Responsabile, risponde per l’eventuale danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento medesimo, specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento, o se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni che verranno fornite da APSS, in qualità di titolare, all’atto della stipulazione del contratto.
ART. 27
Disposizioni anticorruzione e codice di comportamento APSS
L’appaltatore si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d’imposta delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all’art. 1, c. 9, punto e) della L.190/2012.
Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16 ter dell’articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dal comma 42, lett. l) dell’articolo 1 della L. n. 190/2012 (Legge anticorruzione), l’appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti di APSS, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento ecc nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l’APSS. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l’appaltatore l’esclusione dalla procedura di affidamento.
Si invita a prendere visione dei documenti “Piano triennale di prevenzione della corruzione e
del “Codice di comportamento” liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione “AmministrazioneTrasparente”> Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.
ART. 28
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto
Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) è il Dirigente, pro tempore, del Servizio Ingegneria clinica di APSS mentre il Direttore dell’Esecuzione sarà individuato prima dell’avvio della fornitura da APSS che provvederà a comunicare tempestivamente il nominativo all’appaltatore.
ART. 29
Riferimenti ad altre norme
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà in particolare riferimento:
− alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di servizi;
− dalla L.P. 2/2016 xx.xx e ii.;
− al Decreto Legislativo n. 50/2016 e xx.xx. e ii.;
− alle disposizioni stabilite e/o richiamate dalla L.P. 19.7.1990 n. 23 e dal relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. di Trento 22.5.1991 n. 10-40/Leg., pubblicato sul B.U.R. il 20.8.1991 n. 36;
− al Decreto Legislativo 81/2008;
− alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.