ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX'
Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 000 – 00000 Xxxx
ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, STRAORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA PER LE APPARECCHIATURE FRIGORIFERE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO COLLOCATE NEL COMPLESSO DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE 1° PREMESSA
OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro con un unico operatore economico (art. 59 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163) ha per oggetto la manutenzione ordinaria programmata, straordinaria ed assistenza tecnica triennale delle apparecchiature frigorifere scientifiche da laboratorio appartenenti a vari Dipartimenti, Centri e Servizi dell’Istituto Superiore di Sanità.
Il presente accordo quadro stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell’accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i vari contratti di servizi.
Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti.
Con la conclusione dell’accordo quadro, l’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare servizi nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso sia per quanto riguarda l’importo complessivo e sia per quanto riguarda il numero delle apparecchiature.
I servizi successivamente affidati saranno remunerati mediante l’applicazione dei prezzi unitari offerti in gara e costituenti il modulo offerta allegato al presente capitolato. I successivi servizi di manutenzione saranno commissionati mediante appositi contratti contenenti l’elenco dei servizi richiesti ed il periodo di esecuzione degli stessi.
PARTE 2° CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
AMMONTARE E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Il corrispettivo massimo dei servizi affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso ammonta ad Euro 990.000,00 (novecentonovantamila/00)+ I.V.A. così ripartiti:
- Servizio di manutenzione preventiva e correttiva
Euro 756.000,00 (settecentocinquantaseimila/00) + I.V.A. di cui Euro 600,00 (seicento/00) + I.V.A. come oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
- Fornitura dei componenti di ricambio di cui al successivo art.16
Euro 234.000,00 (duecentotrentaquattromila/00) + I.V.A.
L’importo contrattuale complessivo per la fornitura dei componenti di ricambio, esclusi dal servizio ed elencati al successivo art.16, non sarà soggetto a ribasso, corrisponderà all’importo sopra indicato e rappresenterà l’indicazione del tetto massimo di spesa.
Le singole forniture saranno compensate secondo le modalità di cui al successivo art. 16.
L’importo presunto del primo contratto, aggiudicato mediante l’offerta richiesta ai sensi del presente capitolato, ammonta ad Euro 330.000,00 (trecentotrentamila/00)+ I.V.A. così ripartiti:
- Servizio di manutenzione preventiva e correttiva
Euro 252.000,00 (duecentocinquantaduemila/00) + I.V.A. di cui Euro 200,00 (duecento/00) + I.V.A. come oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
- Fornitura dei componenti di ricambio di cui al successivo art.16
Euro 78.000,00 (settantottomila/00) + I.V.A. ed è relativo al servizio oggetto del presente accordo quadro riferito ad un periodo di mesi 12 (dodici).
L’accordo quadro avrà la durata di anni 3 (tre) a partire dalla data del verbale di consegna come previsto nell’Articolo 4
ARTICOLO 2
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
La ditta dovrà risultare in possesso, oltre ai requisiti generali di cui all’art.38 del DLGS 163/06 e s.m.i., dei seguenti requisiti:
- iscrizione presso la CCIAA o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell’UE nel registro professionale dello Stato di appartenenza secondo quanto specificato dall’allegato XI C al D.Lgs. 163/06 nel settore di attività che consente l’assunzione del servizio;
- certificazione di qualità UNI EN ISO 9001;
- fatturato complessivo di impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi, derivante da attività di manutenzione di apparecchiature frigorifere scientifiche da laboratorio, del tipo di quelle previste nel bando, complessivamente non inferiore all’importo del presente accordo quadro;
ARTICOLO 3
SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dell’accordo quadro con un unico operatore economico verrà effettuata mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
L’offerta dovrà essere, altresì, accompagnata :
- da dichiarazione con la quale l’impresa attesti di aver effettuato il sopralluogo presso i luoghi oggetto del presente accordo quadro ed aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi nonché sull’esecuzione del servizio con particolare riferimento a tutte le caratteristiche (età, ubicazione, stato d’uso, ecc.) delle apparecchiature oggetto del presente servizio di cui all’elenco allegato.
- dalla dimostrazione di aver prestato un deposito cauzionale provvisorio nella misura e con le modalità di cui all’art.75 del D.Lgs. 163/2006.
- dai documenti che saranno espressamente previsti dal bando di gara e da quelli dimostranti il possesso dei requisiti di cui all’art.2.
Sarà attivata la procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi degli artt. 87 e seguenti del D.Lgs. 163/2006. Si procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
Concluso il procedimento di verifica sarà dichiarata l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.Lgs. 163/2006.
L’aggiudicazione sarà comunicata a tutti i concorrenti ai sensi dell’art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006.
Dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, si procederà alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario nel “modulo offerta” tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o le somme. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.
ARTICOLO 4
CONSEGNA
Per ciascun contratto il Responsabile Unico del Procedimento, in prima persona o tramite i Direttori dell’esecuzione, verificherà la corretta esecuzione del Servizio e consegnerà le apparecchiature oggetto dell’Accordo quadro alla Ditta aggiudicataria redigendone regolare verbale di consegna.
Alla scadenza di ciascun contratto, la Ditta dovrà riconsegnare le apparecchiature nelle condizioni in cui le ha ricevute tenuto conto il normale stato di usura dovuto al periodo di funzionamento ed alle variazioni intervenute nel corso del servizio (inserimenti nuove apparecchiature, disinserimenti etc.).
ARTICOLO 5
RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dovrà individuare un suo rappresentante ed un sostituto che abbia la facoltà di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dall’accordo quadro. L’appaltatore dovrà comunicare all’Unità di Gestione Tecnica, Patrimonio Immobiliare e Tutela della Sicurezza e Salute dei Lavoratori (GTPSL) il nome dell’incaricato e del sostituto, nonché l’indirizzo e il recapito telefonico per ogni comunicazione che dovesse rendersi necessaria nelle ore di servizio o al di fuori di esse.
L’incaricato dovrà inoltre controllare e coordinare tutto il proprio personale onde garantire il rispetto delle norme previste nel presente Capitolato.
In caso di assenza o impedimento dell’incaricato e/o del sostituto, l’Appaltatore dovrà comunicare il nominativo di un responsabile autorizzato a sostituire i predetti rappresentanti.
ARTICOLO 6
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
1) Nello svolgimento del servizio, oggetto dell’accordo quadro, l’impresa si obbliga ad attuare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgeranno i lavori. L’impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare il contratto collettivo e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
2) L’impresa è responsabile in rapporto all’Amministrazione della osservanza delle norme di cui al precedente punto 1) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l’Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
3) In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai precedenti articoli l’Amministrazione appaltante medesima comunica all’Impresa l’inadempienza accertata e procede alla risoluzione dell’accordo quadro.
ARTICOLO 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL' IMPIEGO E DI CONDIZIONI DI LAVORO (SICUREZZA SUL LAVORO).
In riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed integrazioni, l’impresa, prima dell’inizio del servizio oggetto dell’accordo quadro, dovrà presentare dichiarazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. stesso ed in particolare:
➢ Tale dichiarazione, dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa.
Per quanto riguarda la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08, si evidenzia che:
➢ Il DUVRI, allegato alla documentazione di gara, è un documento preliminare che potrà essere eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che l’appaltatore dovrà esplicitare in sede di gara.
In riferimento a quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08:
➢ Saranno organizzate riunioni periodiche di coordinamento e cooperazione dal Responsabile del Procedimento, con frequenza da stabilire, con eventuale integrazione, se necessaria, del DUVRI;
L’appaltatore, prima dell’inizio delle attività oggetto dell’accordo quadro, dovrà presentare un documento di valutazione dei rischi, secondo l’Art.28 del D.Lgs 81/08, tenendo in considerazione i rischi presenti nel DUVRI preliminare.
ARTICOLO 8
COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL’APPALTATORE
I dipendenti dell’Appaltatore che prestano servizio presso le strutture dell’Ente sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, agendo in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e secondo le prescrizioni contenute nel fascicolo “Norme generali di sicurezza per il personale delle imprese che operano all’interno dell’ISS” allegato al presente Capitolato.
In particolare, l’Appaltatore deve curare che il proprio personale:
➢ Vesta decentemente con abiti decorosi e puliti con indicazione ben visibile della Ditta da cui dipendono, sia munito di cartellino di riconoscimento (contenente gli elementi di cui all’art.18 dlgs 81/08 ed
art.5 Legge 136/10) e di tutti i D.P.I. in relazione alle attività previste nel presente servizio;
➢ Segnali subito agli organi competenti della GTPSL ed al proprio responsabile diretto le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
➢ Non prenda ordini da estranei all’espletamento del servizio.
Il personale tecnico della Ditta, dovrà essere di provata capacità e risultare di gradimento dell'ISS, al quale, all'inizio della gestione, la Ditta dovrà inviare, in duplice copia, un elenco nominativo del personale impiegato nel servizio.
La Ditta stessa dovrà dare preventiva notizia alla GTPSL di ogni eventuale sostituzione o variazione.
Saranno adottati dall’Impresa tutti gli accorgimenti necessari per fornire il servizio in conformità delle buone “regole dell'arte” ed in rispetto delle Leggi sulla sicurezza del lavoro.
ARTICOLO 9
SUBAPPALTO
. Il subappalto sarà regolato ai sensi dell’art. 118 del Dlgs 163/06, dell’art. 26 comma 5 del Dlgs 81/08 e dell’art, 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
Su richiesta della ditta appaltatrice e nel rispetto della normativa vigente, potrà essere accordata da parte della stazione appaltante l’autorizzazione al subappalto purché i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato le parti di servizio che intendono subappaltare o concedere in cottimo;.
Degli interventi affidati in subappalto ne risponderà comunque nei confronti dell’Ente appaltante, la ditta appaltatrice ritenuta l’unico soggetto interlocutore.
L'Appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
ARTICOLO 10
RISCHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE, ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA’ CIVILE
L’Appaltatore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all’interno o fuori dai locali oggetto del servizio per fatti o attività connesse all’esecuzione del presente accordo quadro. Parimenti, l’Appaltatore risponde pienamente dei danni a persone o a cose della Stazione Appaltante o di terzi, che possono verificarsi in conseguenza dell’espletamento del servizio appaltato, per colpa imputabile ad esso o ai suoi incaricati.
L’appaltatore, fatto salvo da quanto disposto dalla Legislazione vigente, è tenuto a stipulare una apposita polizza di responsabilità civile verso terzi con uno degli Istituti autorizzati, con massimali non inferiori ai seguenti:
- per catastrofe Euro 2.600.000,00
- per danni a persone Euro 2.600.000,00
- per danni a cose o animali con particolare riferimento al contenuto dei frigoriferi
in manutenzione Euro 5.000.000.00
ARTICOLO 11
CAUZIONE PROVVISORIA
A garanzia dell’offerta presentata la Ditta concorrente dovrà costituire una cauzionale provvisoria pari al 2 % per partecipare alla gara nei modi previsti dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006.
ARTICOLO 12
SPESE CONTRATTUALI
Le spese di bollo, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al presente accordo quadro ed ai successivi contratti, sono a completo carico della Ditta aggiudicataria.
PARTE 3° DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE PRESTAZIONI
ARTICOLO 13
DEFINIZIONI
Per quanto non specificato nel presente Capitolato, i termini e le definizioni sono quelle riportate nelle norme UNI applicabili all’appalto in oggetto.
➢ Servizio di manutenzione ordinaria: tutto quanto previsto nel servizio di manutenzione preventiva e manutenzione correttiva.
➢ Servizio di manutenzione preventiva (o programmata): complesso delle operazioni e degli interventi finalizzati a contenere il normale degrado d’uso delle apparecchiature si sviluppa secondo scadenze prefissate, può comportare la sostituzione di parti critiche indipendentemente dal loro stato d’uso. Detti interventi, non modificano le strutture essenziali degli impianti o la loro destinazione d’uso.
➢ Servizio di manutenzione correttiva (o di emergenza): complesso degli interventi e delle prestazioni in genere, non compresi nella manutenzione programmata, atti a ripristinare la perfetta funzionalità degli impianti in
seguito al verificarsi di guasti improvvisi e non prevedibili che possano anche comportare la necessità di sostituzioni e/o di modifica di componenti.
ARTICOLO 14
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio prevede l’esecuzione di tutte le attività volte a garantire la piena efficienza ed il perfetto funzionamento di tutte le apparecchiature oggetto dei vari contratti di manutenzione stipulati secondo importi e modalità definite nel presente accordo quadro. Esso si svolgerà garantendo le attività descritte negli articoli seguenti.
L’importo unitario offerto per ciascuna apparecchiatura sarà comprensivo di tutte le attività sia di manutenzione preventiva che correttiva ad eccezione di quanto espressamente indicato nel successivo articolo 16.
La ditta dovrà garantire la presenza di personale qualificato oltre che per le operazioni programmate di manutenzione preventiva anche per tutti gli interventi di manutenzione correttiva da effettuare entro quattro ore dalla chiamata. In caso di ritardo nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione preventiva o correttiva troveranno applicazione le penali di cui al successivo art.17
ARTICOLO 15
MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA
Gli interventi di manutenzione preventiva programmata dovranno essere eseguiti con cadenza semestrale od almeno una volta per ogni singolo contratto di durata inferiore a sei mesi.
All’inizio di ciascun contratto la ditta dovrà predisporre il programma degli interventi di manutenzione preventiva per ciascuna apparecchiatura.
In occasione del primo contratto la ditta dovrà predisporre per ciascuna apparecchiatura il proprio libretto di manutenzione sul quale dovrà riportare le operazioni di manutenzione preventiva e correttiva eseguite nel precedente triennio secondo i dati forniti, in formato tabella excel, dall’Amministrazione e tutti i successivi interventi di propria competenza.
L’offerta dovrà comprendere i materiali, le attrezzature, la manodopera e gli apprestamenti per la sicurezza necessari per le operazioni che si dovranno effettuare sulle apparecchiature specificate nell’allegato “Elenco generale delle apparecchiature” durante le visite di manutenzione preventiva secondo le seguenti indicazioni generali:
1. Controllo e ripristino dei valori standard di temperatura interna, rumorosità ed efficienza dell’apparecchiatura
2. Controllo dell’integrità meccanica ed elettrica con eventuale sostituzione delle parti usurate;
e tutto ciò si rendesse necessario per garantire un funzionamento delle apparecchiature regolare e sicuro, secondo le regole dettate dalla “buona norma” ed in rispetto della vigente Normativa.
Tutte le misurazioni dovranno essere eseguite con strumentazione certificata S.I.T.
Ogni visita di manutenzione ordinaria dovrà essere certificata mediante la compilazione del libretto di manutenzione da consegnare al Responsabile del Procedimento od ai Direttori dell’esecuzione ed in copia, al responsabile dell’apparecchiatura. Tali “libretti di manutenzione” dovranno essere approvati dal Responsabile del Procedimento e conterranno i seguenti elementi:
- dati identificativi delle apparecchiature
- data della manutenzione effettuata
- N. progressivo dell’intervento
- Descrizione dettagliata dell’intervento effettuato
- Esito della manutenzione (FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE)
- Data della prevista visita successiva
- Firma del tecnico incaricato della ditta
- Firma di uno dei Direttori dell’esecuzione
- Firma del responsabile dell’apparecchiatura.
Per le apparecchiature sotto assicurazione della qualità in occasione di ogni visita di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti, in particolare, i seguenti interventi:
- Pulizia dei condensatori;
- Pulizia dei componenti esterni visibili e non visibili;
- Verifica stato dei cuscinetti motoventilatori;
- Verifica integrità ed efficienza delle guarnizioni e cerniere porte (ed eventuale sostituzione);
- Pulizia delle vasche raccolta condensa e delle tubazioni di drenaggio;
- Verifica assorbimento elettrico;
- Verifica sicurezza elettrica (integrità dei cavi elettrici con sostituzione dei componenti danneggiati o malfunzionanti);
- Verifica funzionalità e taratura degli organi di controllo, regolazione, comando ed allarme;
- Verifica temperatura interna al centro della camera;
ARTICOLO 16
MANUTENZIONE CORRETTIVA SU CHIAMATA
Nell’offerta devono essere compresi i costi per la fornitura e posa in opera dei componenti e/o materiali necessari (elettrocompressori qualsiasi tipo, elettroventilatori, centraline di controllo e comando, parti elettriche e meccaniche, evaporatori, condensatori, gas refrigeranti, oli incongelabili, sostanze disincrostanti, valvole qualsiasi genere, filtri aria di qualsiasi tipo, guarnizioni ecc.), l’attrezzatura, gli apprestamenti per la sicurezza e la
manodopera occorrente per il ripristino immediato del regolare funzionamento delle apparecchiature oggetto dell’appalto, a seguito di intervento per anomalia su richiesta verbale o telefonica del RUP, di uno dei Direttori dell’esecuzione del contratto o di persona delegata.
L’offerta deve essere comprensiva di tutte le opere accessorie atte ad ottenere il lavoro finito ed esente da vizi.
Fanno eccezione gli interventi relativi alla sostituzione di:
- elettrocompressori per frigo congelatori a –80°C e –140°C e per celle frigorifere di qualsiasi dimensione;
- evaporatori ventilati e non per celle frigorifere di qualsiasi dimensione;
- registratori grafici di temperatura;
- sistemi di back-up di emergenza a comando del refrigerante ausiliario (CO2 liquido– azoto liquido);
- centraline di controllo e comando per frigo congelatori a –80°C e –140°C.
Per tali interventi verrà corrisposto alla ditta il costo della sola fornitura dei componenti sopra elencati. A tal fine la ditta dovrà preventivamente sottoporre all’approvazione del RUP un preventivo di spesa riferito alla sola fornitura del componente in oggetto.
Solo a seguito di approvazione del preventivo la ditta provvederà ad eseguire l’intervento che verrà compensato, per quanto riguarda la fornitura del componente, dietro presentazione di fattura quietanzata restando invece ricompresi nel canone mensile la mano d’opera e tutti gli altri componenti necessari all’esecuzione dell’intervento.
La contabilizzazione della fattura quietanzata di acquisto del materiale di cui sopra sarà vincolata alla presenza sulla fattura stessa dell’indicazione del CIG del contratto in corso ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010.
Alla ditta sarà corrisposto l’importo corrispondente alla fattura quietanzata presentata aumentata delle spese generali ed utile d’impresa pari al 25% e diminuita del ribasso offerto in sede di gara applicato alle sole spese generali ed utile.
Tutti i componenti meccanici, liquidi o gassosi sostituiti dovranno essere smaltiti secondo la vigente normativa. Per ciascun smaltimento la ditta dovrà fornire copia della certificazione di avvenuto smaltimento con l’indicazione del conferimento finale del rifiuto.
Ciascun intervento dovrà essere registrato sul “libretto di manutenzione” da consegnare al Responsabile del Procedimento od ai Direttori dell’esecuzione ed in copia, al responsabile dell’apparecchiatura. Tali “libretti di manutenzione” dovranno riportare la firma di uno dei Direttori dell’esecuzione, la firma del responsabile dell’apparecchiatura, le operazioni effettuate e i materiali impiegati.
Tutte le riparazioni dovranno essere di massima effettuate sul posto, salvo che ciò non possa avvenire per deficienza di mezzi o per altri fondati motivi di ordine tecnico ed economico, nel qual caso, previo parere del Responsabile del Procedimento, il Consegnatario dell’Istituto autorizzerà l’Impresa a trasportare l’apparecchiatura da riparare presso altra sede, fissando il termine massimo di riconsegna.
Per qualsiasi apparecchiatura, il tempo massimo concesso per la riparazione è fissato in giorni 10 (dieci) salvo casi particolari autorizzati dal Responsabile del Procedimento.
I tempi di intervento su richiesta, verbale, scritta o telefonica, dovranno essere contenuti nelle 4 ore solari successive all’inoltro.
La Ditta dovrà fornire uno o più recapiti telefonici di pronto intervento, attivi tutti i giorni (sabato, domenica e festivi inclusi) 24 ore su 24, al fine di fronteggiare eventuali situazioni di emergenza, in periodi differenti dal normale orario del servizio, con modalità e tempi d’intervento sopra descritti.
Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite per garantire un funzionamento regolare e sicuro di tutte le apparecchiature, secondo le regole dettate dalla “buona norma” ed in rispetto delle vigenti Xxxxx.
PARTE 4° PENALI – CONTABILITA’ - PAGAMENTI
ARTICOLO 17
PENALI
In caso di inosservanza alle norme del presente capitolato e di inadempienza ai patti contrattuali, verranno applicate penalità variabili a seconda dell'importanza delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento di tutte le apparecchiature, delle conseguenze più o meno dannose del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze.
Le penali previste saranno:
a) per ogni ora di ritardo sui tempi di intervento a chiamata di cui all’art. 16 verrà applicata una penale pari allo 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) dell’importo del singolo contratto;
b) per ogni giorno di ritardo ingiustificato sul tempo massimo previsto per la riparazione, di cui all’art. 16 verrà applicata una penale pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) dell’importo del singolo contratto;
c) qualora, per cause imputabili alla non corretta esecuzione della manutenzione preventiva e/o correttiva venga interrotto il funzionamento dell’apparecchiatura, per ogni giorno di sospensione, verrà applicata una penale pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) dell’importo del singolo contratto;
d) nel caso non vengano eseguite le programmate operazioni di manutenzione preventiva, o queste non vengano registrate nei modi e termini previsti dal precedente art.16 verrà applicata una sanzione pari al 1 ‰ (uno per mille) dell’importo del singolo contratto;
L’ammontare della penalità verrà trattenuto sui corrispettivi, o in caso di insufficienza verrà prelevato dalla cauzione, previa contestazione scritta dell’addebito alla Ditta.
Qualora, per cause imputabili alla non corretta esecuzione della manutenzione preventiva e/o correttiva, si renda necessario procedere nuovamente alla convalida di apparecchiature operanti in assicurazione di qualità la ditta dovrà provvedere a propria cura e spesa a tali operazioni di convalida.
Qualora l’importo complessivo delle penali sia superiore al 10% (dieci percento) dell’importo del singolo contratto, o nel caso in cui non vengano eseguite per n.2 (due) volte le programmate operazioni di manutenzione preventiva di cui al precedente x.xx d), il responsabile del procedimento ha la facoltà di promuovere l’avvio delle procedure di risoluzione dell’accordo quadro ai sensi dall’articolo 136 del Dlgs 163/06.
La risoluzione dell’accordo quadro comporta l’incameramento del deposito cauzionale definitivo prestato.
La Ditta non avrà diritto ad avere compensato l’importo del servizio per i giorni di fermo delle apparecchiature o per dismissione delle stesse, tali detrazioni saranno valutate sulla base di 1/30 dell’importo mensile indicato in sede di offerta.
ARTICOLO 18
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore e, pertanto, inclusi nel prezzo di offerta mensile del servizio, i seguenti oneri:
- oneri per la manutenzione preventiva delle apparecchiature di cui all’Elenco generale delle apparecchiature;
- gli oneri per la manutenzione correttiva delle apparecchiature di cui all’Elenco generale delle apparecchiature con esclusione della fornitura dei componenti elencati all’art.16 per i quali è previsto il rimborso a fattura secondo le modalità indicate all’art. 16 stesso;
ARTICOLO 19
CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DELL’ACCORDO QUADRO
L’Appaltatore, a garanzia dell’accordo quadro dovrà costituire una cauzione o una fideiussione bancaria o assicurativa, di importo e secondo le modalità di cui all’art.113 del D.Lgs. n.163/2006.
La cauzione dovrà rimanere vincolata finché l’Appaltatore non abbia integralmente adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dall’accordo quadro stesso fino al suo termine e non siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dal medesimo.
ARTICOLO 20
PAGAMENTI
I pagamenti del servizio saranno disposti con cadenza semestrale e saranno relativi al periodo di servizio effettivamente prestato per ciascuna apparecchiatura in relazione ai prezzi unitari offerti in sede di gara.
Per gli interventi elencati nel precedente art. 16 verrà corrisposto alla ditta il costo della fornitura dei soli componenti indicati dietro presentazione di fattura quietanzata restando invece ricompresi nel canone mensile la mano d’opera e tutti gli altri componenti necessari all’esecuzione dell’intervento.
La contabilizzazione della fattura quietanzata di acquisto del materiale di cui sopra sarà vincolata alla presenza sulla fattura stessa dell’indicazione del CIG del contratto in corso ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010.
Alla ditta sarà corrisposto l’importo corrispondente alla fattura quietanzata presentata aumentata delle spese generali ed utile d’impresa pari al 25% e diminuita del ribasso offerto in sede di gara applicato alle sole spese generali ed utile.
La fattura dovrà essere presentata a seguito dell’emissione, da parte del Responsabile del Procedimento, di un certificato di pagamento recante la contabilizzazione degli importi dovuti.
In caso di contratti di durata inferiore ai sei mesi il pagamento sarà corrisposti al termine del contratto stesso.
Su ogni fattura dovrà essere riportata l’indicazione, oltre che del periodo interessato, degli estremi del contratto.
Il pagamento della fattura sarà vincolato alla attestazione di regolare esecuzione redatta dal Responsabile del Procedimento.
Il pagamento delle fatture, come anche la sottoscrizione dell’accordo quadro e di ciascun contratto, sarà vincolato all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) aggiornato alla data di acquisizione delle stesse.
Ai sensi dell’art.4 del DPR 207/10, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi
In caso di pagamenti periodici, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; che sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale di ogni singolo contratto, dopo l'emissione da parte del Responsabile del Procedimento dell’ultimo certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ai sensi dell’art. 5 del DPR 207/10, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto.
I pagamenti, di cui sopra sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Ai sensi dell’art. 6 del DPR 207/10, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Dlgs 163/06, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del Dlgs 163/06, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8 del DPR 207/10.
ARTICOLO 21
ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale di Appalto, sono a carico dello appaltatore i seguenti oneri particolari:
1) L'Impresa adotterà tutte le cautele e disposizioni atte a garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori in ambienti in cui si svolgono lavorazioni che sviluppino gas, liquami e radiazioni nocive.
2) Gli agenti ed operai addetti al servizio dovranno essere di pieno gradimento della Amministrazione. A tale fine l'appaltatore dovrà presentare, all'inizio dei lavori, un elenco completo, in doppio esemplare, del personale da adibire alla manutenzione con relativo curriculum attestante l’esperienza specifica maturata in lavorazioni identiche, comunicando in seguito e tempestivamente tutte le variazioni per licenziamento e nuove assunzioni. Le persone non accettate dalla Amministrazione dovranno essere allontanate immediatamente..
3) L'orario del servizio dovrà essere stabilito con la l’Amministrazione, in relazione alle esigenze dello Istituto. Del pari il movimento degli operai e il trasporto dei materiali e rifiuti dovranno svolgersi secondo le disposizioni del servizio di ordine dell'Istituto e comunque in modo da non recare disturbo al funzionamento di Uffici, Laboratori e Servizi, anche se i percorsi e le limitazioni rendessero più costosi gli interventi.
4) Il trasporto dei materiali e mezzi d'opera dai luoghi di deposito ai luoghi d'impiego è a carico dell'Impresa, qualunque sia la distanza intercorrente e le altezze da superare.
5) L'appaltatore dovrà riparare a sue spese e nel più breve tempo possibile eventuali danni che per negligenza o imprevidenza fossero arrecati all’Istituto, negli edifici, impianti, arredamenti ed installazioni in esso esistenti.
6) Per il trasporto dei materiali, è tassativamente vietato l'uso degli ascensori dell'Istituto. Per interventi di particolare importanza, l'impresa potrà impiantare, previa autorizzazione della Direzione del Servizio, mezzi meccanici propri di sollevamento, da ubicare e disporre comunque in modo da non recare alcun disturbo al normale funzionamento dei Laboratori, Servizi ed Uffici.
7) L’Impresa dovrà indicare con talloncini adesivi da applicare su ogni apparecchiatura posta in manutenzione, il nome della Ditta, il suoi recapiti telefonici, il numero progressivo e la tipologia dell’apparecchiatura, e la data di effettuazione di ogni singolo intervento di manutenzione preventiva.
8) L’Impresa si impegna a tenere indenne il Committente da ogni pretesa che possa venire avanzata, a qualsiasi titolo, verso di essa dal personale impiegato nel servizio.
9) Il personale impiegato dovrà essere dotato di abiti da lavoro in perfetto stato, muniti di scritta di identificazione della Ditta. Detto personale dovrà tenere un comportamento corretto sotto ogni riguardo, in particolare assicurare la più assoluta riservatezza su notizie o fatti di cui fosse venuto a conoscenza durante lo svolgimento del servizio.
10) Se lo riterrà necessario, l’Impresa potrà approntare a sua spesa una baracca officina da collocarsi in luogo prescritto dal Responsabile del procedimento, provvedendo ad eventuali allacci tecnologici (acqua, energia elettrica, etc.). Tali approntamenti dovranno essere smantellati al termine del Servizio.
11) La Ditta è tenuta ad assicurare, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9 della Legge
n. 136/2010 s.m.i., la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente accordo quadro.
12) In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, al contratto si applicherà la clausola risolutiva ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 s.m.i.”.
Si precisa che tutte le dette condizioni speciali si devono intendere considerate e compensate e che pertanto la rigorosa osservanza di esse non può costituire motivo per l'appaltatore per esigere ulteriori compensi.
ARTICOLO 22
NORME TRANSITORIE
Qualora nel corso dell’anno, alcune delle apparecchiature, oggetto della manutenzione, siano alienate o qualora l’ISS abbia la necessità di inserire nuove apparecchiature nell’accordo quadro, l’importo del relativo canone sarà desunto dall’offerta della Ditta, per tipologia equivalente.
Gli importi in detrazione o in aumento saranno valutati sulla base dell’importo indicato nel Modulo offerta per ogni singola apparecchiatura.
ARTICOLO 23
PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali da impiegare nelle lavorazioni dovranno essere di norma “ricambi originali” e potranno essere acquistati dall'appaltatore ovunque egli lo riterrà di sua convenienza.
La Società aggiudicataria, alla quale saranno inoltrate le richieste di intervento, dovrà garantire, per tutta la durata del Servizio, la disponibilità dei ricambi in qualsiasi momento dovessero essere necessari entro 24 ore dall’intervento, tranne per casi specifici ed eccezionali autorizzati dal RUP.
PARTE 5° ALLEGATI - PRESENTAZIONE OFFERTA
ARTICOLO 24
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO
Fanno parte dell’accordo quadro:
1. L’offerta economica proposta dalla Ditta in sede di gara, riportata sul relativo “Modulo offerta”
2. Il presente Capitolato Speciale di Appalto;
3. L’Elenco generale delle apparecchiature;
4. DUVRI
5. Norme generali di sicurezza per il personale delle imprese che operano all’interno dell’ISS
ARTICOLO 25
OFFERTA
L’offerta avrà una validità incondizionata non inferiore a 180 giorni consecutivi decorrenti dal termine ultimo fissato dal bando di gara per la
presentazione dell’offerta; questa si intenderà, pertanto, accettata e sarà vincolante per codesta Ditta se entro tale periodo di validità questo ISS invierà esplicita comunicazione di aggiudicazione dell’accordo quadro.
L’aggiudicazione dell’Accordo quadro avverrà secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari e conseguente ribasso sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.
L’offerta dovrà essere presentata compilando l’allegato modulo offerta.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Xxx. X. Xxxxxxx