CONVENZIONE URBANISTICA
CONVENZIONE URBANISTICA
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA DELL'AREA DENOMINATA “GI.CREM- ITALPIZZA” STRADA GHERBELLA ZONA ELEMENTARE 2340 AREA 01
ad integrazione della convenzione urbanistica rep. 62098/22389 stipulata in data 15/06/2001 a ministero notaio Xxxxxxx Xxxxxxx.
L’anno ---- il giorno --------- il mese ------------, avanti a me
sono comparsi i signori :
il Sig che qui interviene in nome e per conto del Comune di
Modena, denominato di seguito Comune, come da deliberazione
E
il Sig. …................... in qualità di legale rappresentante della Società GI CREM SPA con sede legale in Spilamberto via Foschiero,114, …................... CF. …................., in qualità di proprietario di aree situate nel Comune e oggetto d'intervento di trasformazione urbanistico- edilizia, Zona Elementare N. 2340 AREA 01 identificate catastalmente al foglio 266, mappali 000- 000-000;
di seguito denominato soggetto attuatore,
P R E M E S S O
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2003 è stato approvato l’adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRG) alla LR 20/2000, stabilendo quali previsioni del vigente piano costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 28, 29, 30 e 43, comma 5, della legge regionale richiamata e successive varianti;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08/02/2001, è stato approvato il Piano particolareggiato di iniziativa privata relativo al comparto d'intervento n. 137/93, denominato “Centro Moda Sole” e relativa Convenzione urbanistica;
- che in data 15/06/2001 a ministero notaio Xxxxxxx Xxxxxxx, notaio in Vignola, è stata stipulata la convenzione urbanistica sopracitata, rep. 62098/22389, registrata a Modena il 19/06/2001 n. 2579 serie 1 e trascritta a Modena il 27/06/2001 ai nn.16942 reg. gen., e n. 11261 reg. part. ;
-che con atto del Segretario Generale del Comune di Modena, dr.ssa Xxxxx Di Xxxxxx, del 20 giugno 2013, rep. 84436, regolarmente registrato e trascritto, sono state acquisite gratuitamente al Comune di Modena le aree di urbanizzazione primaria, necessarie per la realizzazione della nuova strada (Via Gherbella – Via Vignolese), così come pattuito nella suddetta convenzione urbanistica, ed identificate catastalmente al foglio. 266, mappali: 396-397-399-400-402-405-408- 410;
che rispetto alla sopracitata convenzione urbanistica, ad oggi non sono state realizzate le seguenti opere pertinenziali:
a) ripristino a verde della parte di piazzale di proprietà, posto a Nord, fuori comparto, destinato a parcheggio (ex art.1 comma 10 Conv. urbanistica suddetta.);
b) fascia alberata con funzione schermante rispetto all'autostrada e cortina alberata con funzione schermante sul limite Est del Comparto (ex art. 3, lettera b) della conv. Urbanistica suddetta);
c) sistemazione con verde a raso della aree residuali tra strada San Xxxxxxx e Via Gherbella e tra il limite del Comparto e le aree stradali oggetto di cessione al Comune di Modena (art. 8 comma H della conv. Urbanistica suddetta);
- che in data 22/03/2017, acquisito al prot. 43807, La Società GI.CREM e la Società ITALPIZZA, hanno manifestato all'Amministrazione Comunale l'interesse e la necessita' di poter procedere con un ampio e complesso programma di ampliamento, dello stabilimento sito in San Donnino MO alla xxx Xxxxxxxxx x. 000/X, e sviluppo dell'esistente impianto di produzione, comportante ingenti investimenti ma altresì specifica variante urbanistica al più ampio ambito territoriale rispetto all'attuale sede, variante da valutarsi attraverso specifico accordo di programma;
- che, la medesima Società, pur nelle more del più complesso procedimento di cui sopra ha manifestato l'esigenza di un potenziamento dell'attuale stabilimento, comportante deroga, limitatamente agli indici edificatori ed ai requisiti prestazionali del planivolumetrico di cui sopra;
- che in data 10/07/2017, la proprietà, Società GI. CREMA SPA, ha pertanto presentato, in modalità telematica:
b) Domanda Unica assunta al prot. 106387/2017, prevista dal DPR 160/2010, comprensiva della richiesta di Permesso di Costruire in deroga convenzionato n. 2268/2017, al fine di realizzare l'intervento di ampliamento dell'attuale stabilimento della Società Italpizza in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, all'interno della aree identificate catastalmente al foglio foglio 266, mappali 000- 000-000;
- che la deroga di cui al permesso di costruire n. 2268/2017, è relativa solo alla densità edilizia;
- che pertanto l'intervento prevede l'aumento di capacità edilizia di circa mq. 1.750,00 di Superficie Utile complessiva, in deroga agli strumenti urbanistici;
DATO ATTO:
- che l'area oggetto d'intervento è classificata nelle tavole del PRG vigente nel seguente modo:
PIANO STRUTTURALE COMUNALE:
- V- Ambito specializzato per attività produttive
- a-aree di rilievo Comunale
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
- Zona Elementare 2340 Area 01(ex Zona territoriale omogenea. D)
- Disciplinata dal RUE:
“Disciplinata da piano particolareggiato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 264 del 16/04/1970 e aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 264 del 19/10/2001 e convenzione urbanistica stipulata il 09/05/1979 e aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08/02/2001 e convenzione urbanistica stipulata il 15/05/2001”;
VISTO
-il quadro economico (ALLEGATO A) e parte integrante alla presente convenzione urbanistica, di comparazione e sintesi dei contenuti economici oggetto del presente atto;
PRESO ATTO
- della delibera di Consiglio Comunale n. del per la deroga agli strumenti urbanistici vigenti e approvazione della convenzione urbanistica;
- che occorre ora procedere a formalizzare in apposita convenzione urbanistica, ad integrazione della precedente convenzione urbanistica stipulata in data in data 15/06/2001 a ministero notaio Xxxxxxx Xxxxxxx, notaio in Vignola, rep. 62098/22389, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 1150 del 14.8.1942 e s.m, dell'art. A – 26 della legge regionale n. 20/2000 e s.m. e dell’art. 5.1 del Testo Coordinato di norme di PSC POC RUE, le obbligazioni da assumersi da parte dei proprietari per l'attuazione dell'area.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: CAPO I
ART. 1
DISPOSIZIONE PRELIMINARE E OBBLIGO GENERALE
• Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione urbanistica.
• Il soggetto attuatore assume gli oneri e gli obblighi che seguono, fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, che saranno attestati con appositi atti deliberativi e/o certificativi.
• In caso di alienazione parziale delle aree oggetto della convenzione urbanistica, gli obblighi assunti dal soggetto attuatore si trasferiscono agli aventi causa, salvo diverse ed espresse clausole contenute nella presente convenzione e, in particolare, l’art. 1, comma 1, del Capo II. Il soggetto attuatore rimane tuttavia obbligato in solido con i successori ed aventi causa, per tutto quanto specificato nei patti della presente convenzione urbanistica.
• Solo qualora il soggetto attuatore procede all’alienazione unitaria e globale delle aree oggetto della presente convenzione urbanistica, gli obblighi da esso assunti si trasferiscono agli aventi causa, senza il permanere della responsabilità solidale.
• In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dal soggetto attuatore non possono essere ridotte o estinte, se non dopo che l’avente causa abbia eventualmente prestato, a sua volta, idonee garanzie in sostituzione.
ART. 2
OBBLIGAZIONI IN ORDINE ALLE INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI
La Società Gi.Crem Spa, in qualità di proprietaria dell'area oggetto d'intervento, si obbliga a monetizzare le dotazioni obbligatorie di n. 89 parcheggi pubblici, per un importo complessivo pari a euro 356.000,00 (trecentocinquataseimila/00);
Le parti danno atto che qualora si verificassero le condizioni di un coordinato ampliamento dell'attuale stabilimento così come altresì ipotizzato nella proposta progettuale citata in premessa comportante specifico Accordo di Programma i sopracitati parcheggi pubblici e relativa monetizzazione, potranno essere del tutto riconsiderati all'interno di tale procedimento.
ART. 3
CONDIZIONI PER IL RITIRO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
1. Il ritiro del Permesso di Costruire n. 2268/2017 è subordinato:
1. alla stipula della presente convenzione urbanistica che dovrà avvenire entro e non oltre mesi 06, dall'esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale n che ha approvato
il presente atto, a pena di decadenza del Permesso di costruire n. 2268/2017;
2. all'avvenuta corresponsione della compensazione economica ai sensi dell'art. 14.1 RUE dell'importo determinato in euro 102.042,50 (art. 6 della presente conv.);
3. all'avvenuta corresponsione della monetizzazione delle dotazioni obbligatorie di n. 89 parcheggi pubblici, pari a euro 356.000,00 (trecentocinquataseimila/00);
ART. 4
CONDIZIONI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA’
1. Il permesso di costruire prot. 2268/2017 deve contenere le seguenti condizioni:
1. obbligo, a carico del titolare del permesso di costruire, di ripristinare le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento esistenti, eventualmente danneggiate nel corso dei lavori;
2. divieto, a carico del titolare del permesso di realizzare l’accantieramento su aree destinate alle infrastrutture per l’urbanizzazione; la possibilità di tale realizzazione dovrà essere concordata con l'UTC, solo in casi eccezionali.
2. La presentazione della segnalazione certificata di agibilità, per l' edificio in ampliamento, è subordinata:
1. all'esistenza e al perfetto funzionamento di rete fognante, acquedotto, ed energia elettrica in bassa tensione;
2. al ripristino di infrastrutture per l’urbanizzazione eventualmente danneggiate;
3. alla realizzazione e conclusione degli adempimenti di cui alla convenzione urbanistica citata in premessa, così come assunti nel permesso di costruire n. 2268/2017 :
a) ripristino a verde della parte di piazzale di proprietà, posto a Nord, fuori comparto, destinato a parcheggio (art.1 comma 10 della conv. Urbanistica rep. 62098/22389 stipulata in data 15/06/2001 );
b) completamento delle piantumazioni delle aree verdi e delle fasce schermanti (art.3 della conv. Urbanistica rep. 62098/22389 stipulata in data 15/06/2001 );
c) sistemazione con verde a raso della aree residuali tra strada San Xxxxxxx e Via Gherbella e tra il limite del Comparto e le aree stradali oggetto di cessione al Comune di Modena (art. 8 comma H, della conv. Urbanistica rep. 62098/22389 stipulata in data 15/06/2001);
ART. 5
CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Ai sensi degli articoli 29 e seguenti della L.R. 15/2013, il contributo di costruzione va corrisposto con le modalità e gli importi stabiliti dalle deliberazioni regionali e comunali, secondo quanto di seguito disciplinato:
- gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e il costo di costruzione devono essere integralmente corrisposti, sulla base delle normative regionali e delle deliberazioni comunali vigenti.
ART. 6
XXXXXXXX' DI CALCOLO E CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART.14.1 DEL TESTO COORDINATO DELLE NORME DI PSC POC RUE
1. Ai sensi dell’art. 14.1 del Testo coordinato delle Norme di PSC POC RUE, in tutti i casi in cui vengono attribuite maggiori potenzialità edificatorie o più vantaggiose destinazioni d’uso edilizio rispetto alle precedenti previsioni di PRG, è dovuta una compensazione economica (monetizzazione) aggiuntiva rispetto al contributo di costruzione dovuto per gli interventi che si andranno a realizzare, commisurato ad ½ del maggior valore economico generato da tali modifiche, da utilizzare per la realizzazione di opere e servizi pubblici, o per l’acquisizione di aree per tali opere e servizi.
2. Le modalità di calcolo per commisurare il predetto aumento di valore sono stabilite nell’Allegato A al presente regolamento “Modalità di calcolo degli incrementi di valore degli immobili, in applicazione dell’art.
14.1 del Testo coordinato delle Norme di PSC POC RUE”. I relativi valori saranno aggiornati annualmente con deliberazioni della Giunta Comunale, su proposta del Collegio dei periti del Comune.
3. Il calcolo effettuato, come da allegato A del Regolamento sopracitato, per la trasformazione urbanistico edilizia dell'area, ha comportato una monetizzazione pari a euro 102.042,50;
ART. 7
VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE URBANISTICA
La presente convenzione urbanistica ha una validità di anni dieci (10), con decorrenza dalla data della stipula della presente convenzione urbanistica.
ART. 8 SPESE
Sono a carico del soggetto attuatore le spese del presente atto, ed ogni altra spesa inerente e dipendente.
CAPO II
ART. 1
OBBLIGHI REALI DA TRASCRIVERE NEI SUCCESSIVI ROGITI DI VENDITA
Nel caso di trasferimento frazionato della proprietà degli immobili inclusi nell'area oggetto d'intervento di che trattasi a terzi, il soggetto attuatore si obbliga a non trasferire le obbligazioni inerenti alla realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento;
In ogni atto di alienazione dell'immobile in oggetto, che intervenga nel periodo di validità della presente convenzione, l'acquirente dovrà dichiarare:
a. di essere pienamente consapevole che l'immobile acquistato è soggetto alla presente convenzione urbanistica;
b. di conoscere e accettare ogni e qualsiasi obbligo che competa alla parte acquirente nei confronti del Comune in ottemperanza alla presente convenzione urbanistica.
LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO.
IL COMUNE DI MODENA
IL SOGGETTO ATTUATORE
QUADRO ECONOMICO: PdC in deroga convenzionato Gi-Crem - Italpizza | |||
Descrizione onere | Oneri e spese | Compensazione/pagamento | |
Oneri di Urbanizzazione Primaria (U1) | € 20.912,50 | ||
Oneri di urbanizzazione Secondaria (U2) | € 6.072,50 | ||
Quota di contributo Disinquinamento (DS) | € 12.206,25 * l'importo potrebbe subire modifiche in sede di rilascio del PdC. | ||
Monetizzazione parcheggi pubblici | € 356.000,00 | ||
Monetizzazione contributo speciale di valorizzazione 14.1RUE | € 102.042,50 | ||
TOTALE | € 497.233,75 da versare |