ATTI del DIRETTORE GENERALE dell’anno 2019 Deliberazione n. 0002713 del 20/12/2019 - Atti U.O. DMP Attività Libero Professionale
ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2019
Deliberazione n. 0002713 del 20/12/2019 - Atti U.O. DMP Attività Libero Professionale
Oggetto: CONVENZIONE CON ASST FATEBENEFRATELLI SACCO, PER L’ESPETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA SEZIONE SACCO DELL’UNIVERSITA’ DI MILANO
IL DIRETTORE F.F. S.C. DMP ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE
Premesso che con DGR n. 4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;
Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’ 1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Presa d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Xxxxx con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023.
Atteso che l’ASST Fatebenefratelli Sacco, è istituzione accreditata quale sezione del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano, in esecuzione al Protocollo d’intesa stipulato tra la Xxxxxxx Xxxxxxxxx x x’Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxxx;
Vista la nota e-mail del 24/10/2019, agli atti d’ufficio, con cui l’ASST Fatebenefratelli Sacco, richiede la disponibilità alla stipula della convenzione in oggetto e chiede di stipulare un unico atto convenzionale per i due Corsi di Xxxxxx;
Acquisiti i pareri favorevoli della Direzione Medica di Presidio San Paolo e San Carlo, con nota del 02/12/2019, agli atti d’ufficio;
Visto il testo di convenzione da stipularsi con l’ASST Fatebenefratelli Xxxxx (allegato n.1) parte integrante; Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;
DELIBERA
1. di stipulare la convenzione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco, per tirocini studenti del Corso di Laurea in Infermieristica;
2. di stabilire la durata della convenzione dalla data di sottoscrizione fino all’a.a.2020/2021;
3. che dalla presente non derivano oneri a carico dell’Azienda;
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore f.f. della S.C. “Direzione Medica Presidio Attività Libero Professionali” e che la sua esecuzione è affidata alla Direzione Medica di Presidio;
5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.
Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Xxxxxxxxx Xxxxx, Direttore Sanitario Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Direttore Socio Sanitario Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxx ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000,
D.L.G. Del 23/01/2002
Pratica trattata da: Xxxxxx Xxxx
Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Xxxxx Xxxxx Dirigente/Responsabile proponente: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Il presente atto si compone di n. 7 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.
CONVENZIONE CON ASST FATEBENEFRATELLI SACCO, PER L’ESPETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA SEZIONE SACCO DELL’UNIVERSITA’ DI MILANO
TRA
l’ASST Fatebenefratelli Sacco con sede legale in Milano (MI), via G.B. Grassi, n.74, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09319690963, d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentata dal Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Varese (VA), il 08/01/1968;
E
l’ASST Santi Paolo e Carlo, con sede legale in xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx x. 0, Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09321970965, d’ora in poi denominato “soggetto ospitante” Rappresentata dal Direttore Generale xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, nato a Milano il 04/06/1968;
PREMESSO CHE
- l’ASST Fatebenefratelli Sacco è istituzione accreditata quale sede del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano, in esecuzione del Protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Lombardia e l’Università degli Studi di Milano in data 18/01/2006;
- l’ASST Fatebenefratelli Sacco in data 14 maggio 2019 ha stipulato con l’Università degli Studi di Milano apposita convenzione attuativa per il funzionamento del Corso di Laurea in infermieristica, sezione Sacco;
- sia il Protocollo d’intesa che l’art. 2 delle suddette convenzioni, prevedono che qualora le strutture e le risorse della ASST Fatebenefratelli Sacco non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di laurea in Infermieristica “l’ASST Fatebenefratelli Sacco, d'intesa con il Collegio Didattico Interdipartimentale (CDI) del corso di laurea in infermieristica, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative”;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1) La presente convenzione costituisce atto applicativo dell’art. 2 della Convenzione di cui in premessa, stipulata tra l’ASST Fatebenefratelli Sacco e l’Università degli Studi di Milano.
Art. 2) L’ ASST Santi Xxxxx e Xxxxx, “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture: gli studenti iscritti al Corso di Laurea in infermieristica, sezione Sacco dell’Università degli Studi di Milano, ai fini dell’espletamento dell’attività di tirocinio (attività professionalizzante) prevista dall’ordinamento didattico, mettendo a tal fine a disposizione idonee attrezzature, servizi e personale.
Art. 3) Il tirocinio è finalizzato a far acquisire le competenze necessarie allo studente per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal curriculum universitario.
Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a frequentare l’Ente convenzionato nei tempi e con le modalità di svolgimento del tirocinio concordato, rispettando le indicazioni dell’Assistente di tirocinio e del Tutor, l’ambiente di lavoro, le regole ed i modelli di comportamento aziendali concordati. È tenuto, inoltre, a segnalare ogni infortunio occorso.
Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo del lavoro.
Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell’arco temporale definito nel singolo progetto formativo individuale e si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del tirocinante.
La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge, previo accordo tra le parti.
L’ammissione al tirocinio è subordinata alla disponibilità di un tutor.
La durata, il periodo di svolgimento e le modalità del tirocinio saranno concordati tra il direttore didattico del singolo Corso di laurea in infermieristica e il direttore SITRA del soggetto ospitante.
Art. 4) Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal progetto formativo individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
Nel progetto formativo vengono indicati obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor aziendale e di quello del soggetto promotore, i riferimenti delle strutture ospitanti, gli estremi delle assicurazioni e la formazione in materia di salute e sicurezza (da allegare in copia).
Art. 5) Per l’attività di tirocinio gli studenti sono affiancati ad assistenti di tirocinio appartenenti al profilo professionale attinente il Corso di Laurea e, in casi particolari preventivamente definiti con il Direttore didattico del Corso di Laurea, di altri professionisti. Le funzioni di assistenti di tirocinio sono svolte nell’ambito dell’orario di servizio. È previsto, unitamente alle attività di tirocinio, che tale personale concorra alla formazione del giudizio sul tirocinio degli studenti. Il soggetto ospitante si impegna di garantire, per detto personale, la possibilità di frequentare corsi di formazione, proposti e organizzati dal soggetto proponente, finalizzati alla funzione didattica ricoperta.
Art. 6) Il personale del Soggetto Ospitante in possesso dei requisiti didattici, scientifici, professionali e della preventiva autorizzazione del Legale Rappresentante, può partecipare al bando dell’Università degli Studi di Milano per gli incarichi di docenza al Corso di Laurea in infermieristica (cfr. art. 7 della Convenzione con l’Università).
Art. 7) La presente convenzione non comporta alcun onere per l’ASST Fatebenefratelli Sacco in conseguenza dell’utilizzo didattico da parte dei tirocinanti di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal Soggetto ospitante. L’Università degli Studi di Milano, all’art. 8 punto 2 della Convenzione attuativa, garantisce agli studenti idonee coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni.
Art. 8) Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto, devono essere intesi come “lavoratori” quando svolgono un’attività lavorativa e non solo osservativa.
L’ASST Fatebenefratelli Xxxxx si impegna a rispettare gli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare gli obblighi di “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” di cui all’art.37 del D.Lgs 81/2008 e di “Sorveglianza Sanitaria” di cui all’art.41 dello stesso X.Xxx. Gli obblighi di informazione di cui all’art.36 del D.Lgs 81/2008 sono invece a carico del soggetto ospitante.
Il Soggetto ospitante, ai sensi del D.Lgs n.81/2008, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza degli studenti, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute prevede esclusivamente per le attività svolte nell’ambito del rapporto di convenzione con l’ ASST Santi Xxxxx e Xxxxx.
Art. 9) L’ASST Fatebenefratelli Sacco provvede a fornire agli studenti una formazione generale relativa al D.Lgs 196/2003, modificato dal D.Lgs n.101 del 10/08/2018 e al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e a far sottoscrivere agli stessi una lettera di incarico per il trattamento dei dati personali, di propria competenza, di cui gli studenti verranno a conoscenza nell’espletamento del tirocinio. La lettera di incarico contiene anche delle raccomandazioni sul corretto comportamento da tenere presso la struttura ospitante ai fini della protezione dei dati personali: queste raccomandazioni non sono sostitutive degli adempimenti previsti dal predetto D.Lgs 196/2003, modificato dal D.Lgs n.101 del 10/08/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 per la struttura ospitante, che pertanto dovrà provvedere alla loro attuazione.
Art. 10) Ciascun tirocinante è tenuto a:
• seguire le modalità di tirocinio e le procedure concordate, rispondendo della propria attività al Tutor;
• tutelare la segretezza e la riservatezza in materia di trattamento dei dati personali dei quali vengono a conoscenza durante il periodo di tirocinio, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs n.101 del 10/08/2018 e dal Regolamento UE 2016/679;
• recepire e rispettare i principi enunciati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità adottato dal soggetto ospitante;
• osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Art. 11) La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione dell’ultimo contraente ed avrà la stessa durata stabilita per la convenzione attuativa stipulata tra l’ASST Fatebenefratelli Sacco e l’Università degli Studi di Milano, quindi sino al termine dell’anno accademico 2020/2021 La stessa potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti.
Art. 12) Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, il Foro giudiziario esclusivo è quello di Milano. Per quanto non contemplato nella convenzione, le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Art. 13) La presente convenzione redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art.24, commi 1 e 2 del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs n.82/2005) ed è soggetta ad imposta di bollo a cura e spese del soggetto promotore, salvo che lo stesso goda dell’esenzione prevista dalla normativa vigente. La presente convenzione è
soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26 aprile 1986.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la ASST Santi Xxxxx e Xxxxx Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
Per la ASST Fatebenefratelli Sacco Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx