CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
OGGETT O: | Servizio di trasporto scolastico con Scuolabus nel comune di Fauglia per gli A.S. 2018-19; 2019-20; 2020-21 eventualmente prorogabile per gli A.S. 2021-22; 2022-23; 2023-24 CIG 75086638B8 - CUP C29F18000020004 |
Articolo 1 – Oggetto dell’appalto e importi a base di gara Articolo 2 – Durata del contratto
Articolo 3 – Esecuzione del servizio
Articolo 4 – Modalità di svolgimento del servizio e importo Articolo 5 – Validità dell’offerta
Articolo 6 – Variazione dell’appalto
Articolo 7 – Tipo e caratteristiche degli autobus impiegati Articolo 8 – Ricovero autobus
Articolo 9 – Assicurazione
Articolo 10 – Espletamento del servizio
Articolo 13 – Cessazione del contratto, subappalto e avvalimento Articolo 14 – Pagamenti e tracciabilità
Articolo 15 – Vigilanza e controlli
Articolo 16 – Garanzia provvisoria e definitiva Articolo 17 – Cancellazione dei servizi richiesti Articolo 18 – Danni agli autobus
Articolo 19 – Penalità
Articolo 23 – Risoluzione del contratto Articolo 24 – Pretese di terzi
Articolo 25 – Trattamento dei dati personali Articolo 26 – Quinto d’obbligo
Articolo 27 – Norme finali.
Articolo 1 – Oggetto dell’appalto e importi a base di gara
Il presente capitolato ha per oggetto:
a) lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado ubicate nel Comune di Fauglia, nonché lo svolgimento del servizio di trasporto supplementare per attività didattiche ed educative (uscite/gite) anche per le scuole dell'infanzia in ambito comunale o extracomunale e per eventuali attività extra didattiche promosse dalle Amministrazione Comunale (es. campi solari, corsi di piscina scolastici...).
Articolo 2 – Durata del contratto
Con la Ditta aggiudicataria verrà stipulato un contratto in forma pubblica amministrativa con il quale la stessa si obbliga a svolgere il servizio in oggetto per la durata di 3 anni scolastici (2018-19
– 2019-20 – 2020-21), eventualmente rinnovabile per altri 3 anni scolastici (2021-22 – 2022-23 – 2023-24) ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e comunque fino al raggiungimento degli importi massimi presunti, salvo risoluzione anticipata per i casi previsti al successivo articolo 23 del presente Capitolato d’appalto.
Tali importi – tuttavia - non costituiscono diritto dell’aggiudicatario ad affidamenti fino al raggiungimento di tale cifra, rappresentando un importo massimo presunto.
Il pagamento del servizio avverrà con le modalità previste dall’articolo 14 del presente Capitolato, a cui si rimanda, ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.
Articolo 3 – Esecuzione del servizio
Il servizio di trasporto di cui all’articolo 1 dovrà essere svolto dalla Ditta aggiudicataria mediante utilizzo di proprio personale e di mezzi di proprietà o nella disponibilità della Ditta aggiudicataria.
La Ditta aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza delle seguenti disposizioni legislative e regolamentari relative alla attività di trasporto di passeggeri ed alla immatricolazione degli autobus necessari per l’esecuzione del servizio:
1. Decreto del 25/11/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio”. (pubblicato nella G.U. 28-11-2011, n. 277);
2. Circolare n. 2 del 2-12-2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Professione di trasportatore su strada di persone. Accesso alla professione. Regolamento (CE) 1071/2009. Decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione i sistemi informativi e statistici prot. RD/291 del 25.11.2011 (pubblicato nella G.U. 28-11-2011, n. 277)”;
3. Decreto 25/01/2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Disposizioni applicative dell’articolo 5 del Decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, per il requisito di “stabilimento” di cui all’articolo 5 del Regolamento (CE) 1071//2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio”. (pubblicato nella G.U. 3-2-2012, n. 28);
4. Legge 11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente” (pubblicato nella G.U. 18-8-2003, n. 190);
5. L.R. Toscana 16/6/2008, n. 36 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.” (pubblicato nel B.U. Toscana 25-6-2008, n. 20, parte prima);
6. D.P.G.R. 25/2/2010, n. 20/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (pubblicato nel B.U. Toscana 3-3-2010, n. 12, parte prima);
7. D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della strada” (pubblicato nella G.U. 18-5-1992, n. 114, S.O.).
La Ditta aggiudicataria deve essere iscritta al Registro Elettronico Nazionale per l’esercizio della professione di autotrasportatore su strada di persone ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento (CE)
n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009 e deve essere autorizzata per l’accesso al mercato, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio”.
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti adottati in data successiva all’affidamento del servizio.
Il servizio dovrà essere eseguito secondo gli orari e le modalità indicati al successivo articolo 4, con le indicazioni di cui all'allegato 1.
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l’anno scolastico a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze tempestivamente comunicate dai singoli istituti scolastici.
Il servizio di trasporto scolastico seguirà il calendario previsto dalle Autorità Scolastiche per quanto attiene ai giorni di effettiva erogazione delle prestazioni (con interruzione per festività natalizie e pasquali, nonché altre eventuali interruzioni comunicate dall’Ufficio Scuola del Comune).
Il Comune di Fauglia si riserva, senza che la Ditta possa in tale eventualità chiedere alcun compenso neanche a titolo perdita di chances, di mancato guadagno o quant'altro qui non indicato, il diritto di rescindere unilateralmente il contratto nel caso in cui dovesse venire a mancare l'interesse pubblico, o comunque prevedere l'interruzione (momentanea o definitiva) di una linea nel caso in cui l'utenza fosse talmente bassa da non giustificare il servizio.
Si intende la mancanza di interesse pubblico allo svolgimento del servizio, tra le altre ipotesi qui non elencate, il caso in cui il numero degli utenti del servizio dovesse ridursi in maniera sostanziale rispetto all'A.S. 2017-18 ed identificato in numero inferiore a 40 utenze per l'intero servizio e 10 utenze per la singola.
Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, la Ditta agisca in difformità alle leggi ed ai regolamenti in materia, il Comune di Fauglia potrà procedere all’applicazione delle penali contrattuali di cui al presente Capitolato (articolo 19) nonché, nei casi previsti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.
Articolo 4 – Modalità di svolgimento servizio e importo Servizio di trasporto scolastico
Il servizio di trasporto scolastico dovrà eseguirsi nei giorni di effettuazione delle lezioni scolastiche, secondo gli orari di inizio e fine delle lezioni, sulla base del calendario scolastico che sarà tempestivamente comunicato dall'Ufficio Scuola del Comune. Sarà cura del Comune comunicare alla Ditta ogni eventuale variazione che si dovesse verificare nel corso dell’anno e la ditta è tenuta a soddisfare le mutate esigenze del servizio. Tutte le comunicazioni avverranno via mail, la ditta dovrà pertanto avere attiva una casella mail e monitorarla costantemente.
Il servizio si articola in base alle esigenze indicate in via presuntiva nell'Allegato 1 relative a situazioni registrate nel corrente anno scolastico e nel quale sono indicati anche il numero, la capienza e le caratteristiche dei mezzi di trasporto con i quali deve essere effettuato il servizio.
A seguito della presentazione delle domande degli utenti o a seguito di modifiche di orari scolastici da parte dell'Istituto Comprensivo, l'Amministrazione Comunale definirà le esigenze effettive per lo svolgimento del servizio e comunicherà alla Ditta aggiudicataria i percorsi che gli scuolabus dovranno svolgere o incaricherà la stessa di elaborare i percorsi suddetti (in applicazione delle direttive dell'Amministrazione che si esplicheranno nell'ottica di una riduzione di costi ed eventualmente anche dell'eliminazione momentanea o permanente di una linea). In ogni caso l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, per motivate esigenze di ordine organizzativo e/o didattiche, di apportare modifiche ai percorsi, con l’aggiunta o l’eliminazione di tratte di percorrenza o di fermate. Le fermate lungo le vie del percorso, se non indicate con apposite paline, sono individuate in relazione alle richieste dell’utenza ed alle esigenze di organizzazione del servizio all’interno dei Comuni interessati; di norma sono individuate in prossimità dell’abitazione degli utenti, ed in ogni caso di norma ad una distanza da questa non superiore ai 200 metri. Casi problematici di individuazione della fermata in rapporto all’abitazione dell’alunno sono definiti dalla ditta in accordo con l’Amministrazione Comunale competente. D’intesa con l’Amministrazione Comunale competente possono essere individuati punti di raccolta relativi a gruppi di alunni.
La Ditta ha l’obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto, non permettendo l’accesso agli automezzi a persone estranee. A tal fine gli Uffici Scuola dei Comuni all’inizio dell’anno scolastico e comunque nel corso dello stesso, in caso di eventuali variazioni, comunicheranno l’elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico, che l’appaltatore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornato con le presenze effettive (su base mensile) ed eventualmente i nominativi degli eventuali accompagnatori.
Gli alunni delle scuole devono essere consegnati ai genitori o ad adulti di fiducia degli stessi segnalati all’Ufficio Scuola; in loro assenza, gli alunni devono essere accompagnati al Comando di Polizia Municipale o in altro luogo indicato dall’Amministrazione Comunale all’inizio o nel corso dell’anno scolastico; gli operatori presenti provvederanno ad avvertire le famiglie.
La Ditta dovrà partecipare, anche a mezzo del proprio referente, con il Responsabile del Servizio Scuola del Comune competente, sia ad incontri ed eventuali assemblee degli utenti per illustrare i percorsi, sia con i singoli utenti per problemi da essi segnalati. La Ditta si impegna a partecipare ai suddetti incontri ed eventuali assemblee dopo l’aggiudicazione definitiva, anche prima della stipula del contratto, al fine di organizzare il servizio.
Poiché le funzioni inerenti al servizio che si richiede sono classificate tra i servizi di pubblico interesse, la Ditta si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia.
In caso di scioperi da parte del personale dipendente della Ditta appaltatrice dovranno essere rispettate ed applicate le norme di cui alla Legge 12/06/1990 n. 146, relativa all’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; la Ditta dovrà comunque garantire l’esecuzione del servizio di trasporto scolastico. In caso di sospensione od interruzione del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore (es. condizioni metereologiche, calamità naturali), l’Amministrazione Comunale
– secondo quanto previsto dall’art. 13 del presente capitolato, potrà sostituirsi senza formalità di sorta all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l’eventuale risarcimento del danno.
In caso di sospensione od interruzione del servizio per cause di forza maggiore (es.: condizioni metereologiche, dissesti stradali ecc) l’appaltatore dovrà darne comunicazione all’Amministrazione Comunale competente con la massima anticipazione possibile.
Gite scolastiche e spostamenti in ambito comunale
E’ compreso nell’appalto, su richiesta dell’Amministrazione, lo svolgimento di 20 (venti) gite scolastiche/visite guidate anche fuori del territorio comunale, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, da effettuarsi nel raggio di 35 km (la cui misura di origine/partenza sarà presa dal confine comunale) e nell’intervallo di tempo fra i percorsi ordinari.
Se richiesto dall’Amministrazione Comunale, l’impresa appaltatrice effettuerà gratuitamente spostamenti di classi nell’ambito del territorio comunale nella fascia oraria compresa tra i percorsi ordinari, fino ad un numero massimo di 50 spostamenti nell’arco dell’anno scolastico.
Gli spostamenti nell’ambito del territorio comunale e le gite promosse dalla Amministrazione Comunale, dovranno essere espletati dalla Ditta appaltatrice secondo le necessità. L'Amministrazione comunicherà all’appaltatore con almeno 48 ore di anticipo gli itinerari ed il numero dei bambini da trasportare (con le relative classi di riferimento) per ogni trasferta.
Campi solari
Per il trasporto per eventuali campi solari o comunque iniziative riguardanti l’utenza che il Comune può organizzare o comunque al quale possa dare il proprio patrocinio/adesione alla fine dell’anno scolastico, da svolgersi nel periodo fine giugno/agosto, la ditta aggiudicataria avrà la priorità nell’essere contattata dall'Amministrazione Comunale per una trattativa sul prezzo di svolgimento degli stessi, con riferimento all’offerta prodotta per il servizio di trasporto. Nel caso la trattativa non andasse a buon fine, il Comune potrà rivolgersi ad un’altra ditta di trasporto.
Per il mese di giugno, dal giorno successivo al termine dell’anno scolastico degli alunni delle scuola secondaria di primo grado, il servizio dovrà essere garantito per il periodo di svolgimento degli esami scritti.
Importo
La ditta si impegna a svolgere il servizio di trasporto scolastico secondo quanto indicato nell'allegato A ad un importo al chilometro indicato nell’offerta economica per ciascun giorno di servizio effettivamente svolto.
La somma dei chilometri medi giornalieri presunti (calcolati su base settimanale), e dei quali è fornita una stima indicativa ma non vincolante nell'allegato A, dà come risultato i chilometri medi giornalieri presunti (su base settimanale) che, moltiplicati per il prezzo a chilometro a base di gara, determinano il prezzo medio giornaliero presunto dell'affidamento.
L’importo annuale dell’appalto relativo al servizio di trasporto scolastico è determinato dal
prezzo medio giornaliero offerto, moltiplicato per il numero presunto dei giorni in cui si svolgerà il servizio (pari presumibilmente a 200 per ogni anno scolastico).
I pagamenti effettivi saranno calcolati sulla base dell’offerta presentata in sede di gara e dei chilometri effettivi (percorrenza media su base settimanale) che naturalmente potranno variare anno per anno senza che la ditta possa avere niente da pretendere nel caso in cui i chilometri effettivi dovessero sensibilmente diminuire.
Il prezzo praticato al Km ed offerto in sede di gara s’intende comprensivo di messa a disposizione dei mezzi e del deposito degli stessi, premio R.C.A. e R.C.T., tassa automobilistica, costo del
lavoro, ordinario e straordinario, oneri per la sicurezza, manutenzione degli automezzi, costo relativo a carburanti e lubrificanti, spese generali e di amministrazione, e ogni altra spesa correlata o derivata dalle precedenti e comunque necessaria ai fini di un corretto svolgimento del servizio.
Il chilometraggio giornaliero verrà misurato partendo dalla sede del Comune di Fauglia posto in Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx 0 verso la prima fermata e si chiuderà con il ritorno giornaliero dall'ultima fermata allo stesso punto di partenza.
Il chilometraggio medio giornaliero relativo al trasporto di linea scolastico come definito nel presente articolo potrà successivamente subire delle variazioni nei limiti del 20% rispetto al valore indicato, a seconda delle richieste dell’utenza o di variazioni nell’organizzazione del servizio, e senza che tali oscillazioni comportino una modifica delle condizioni economiche stabilite dal presente capitolato.
In caso di variazioni del numero medio dei chilometri giornalieri nella misura di oltre il 20%, si stabilisce quanto segue:
1) per variazioni di incremento dei chilometri dovute anche ad implementazioni del servizio e/o a variazioni degli orari di funzionamento delle attività didattiche, il corrispettivo dell’appalto viene rideterminato, sulla base dell’incremento chilometrico medio giornaliero rispetto a quello medio sopra indicato, calcolato sul prezzo al chilometro offerto in sede di gara (es. il nuovo corrispettivo giornaliero è calcolata moltiplicando la nuova percorrenza media giornaliera su base settimanale per il corrispettivo a Km offerto in sede di gara).
2) per variazioni in diminuzione dei chilometri dovute a riduzioni del servizio e/o a variazioni degli orari di funzionamento delle attività didattiche, il corrispettivo dell’appalto viene rideterminato, sulla base della diminuzione dei chilometri medi giornalieri rispetto a quello medio sopra indicato, calcolato sul prezzo al chilometro offerto in sede di gara. In caso di variazioni del numero medio dei chilometri giornalieri nella misura superiore al 30% si procederà alla rinegoziazione del prezzo, tenendo presente la composizione del prezzo espresso in sede di gara.
In caso di variazioni nell’utenza o nell’organizzazione del servizio, anche dovute a variazioni degli orari scolastici potrà essere richiesto un ulteriore scuolabus. In tal caso, l’appaltatore è tenuto a far fronte a tale necessità ed il corrispettivo dell’appalto viene rideterminato, sulla base del numero medio giornaliero (riferito all’arco della settimana) dei chilometri percorsi dall’ulteriore scuolabus, calcolato sul prezzo al chilometro offerto in sede di gara. Qualora, a fronte di uno scuolabus aggiuntivo, il chilometraggio complessivo non venga incrementato, si procederà alla rinegoziazione del prezzo al chilometro sulla base dell’offerta presentata dalla ditta in sede di gara.
Ove l’ulteriore scuolabus venga richiesto per una utilizzazione parziale, cioè per un numero di chilometri pari o inferiori al 50% dei chilometri medi giornalieri percorsi da ogni scuolabus o solo per alcuni giorni della settimana, verrà comunque corrisposto un corrispettivo su base oraria così articolato:
· € 40,00 l’ora per servizio fino a due ore giornaliere;
· € 35,00 l’ora per servizio oltre le due ore e fino a 3 ore giornaliere;
· per servizio oltre le 3 ore giornaliere si applica il prezzo al chilometro.
Ove l’ulteriore scuolabus venga richiesto per una utilizzazione saltuaria, intendendosi per tale un’utilizzazione inferiore alle sei ore settimanali, verrà corrisposto il suddetto corrispettivo su base oraria.
Sulla base di ore di svolgimento del servizio sarà determinato un corrispettivo giornaliero calcolato sul costo orario moltiplicato per il numero delle ore di utilizzo nell’arco della settimana e diviso per sei.
Nel caso in cui l’appaltatore non esegua il servizio integralmente (es.: in alcune scuole o classi/sezioni delle stesse venga sospesa l’attività didattica per sciopero, inagibilità dell’edificio o simili), il prezzo medio giornaliero viene ridotto proporzionalmente in base al numero dei chilometri effettivamente percorsi che saranno dichiarati dalla ditta aggiudicataria.
Le gite scolastiche fuori dal territorio comunale, e che si svolgeranno nel periodo intermedio tra il giro di entrata e di uscita, ad eccezione di quelle già comprese nel prezzo dell'appalto, sono svolte ad un prezzo forfettario di € 55,00= oltre IVA ciascuna.
Gli spostamenti da effettuare nell’ambito del territorio comunale e nella fascia oraria compresa tra i percorsi ordinari, saranno eseguiti gratuitamente dalla ditta appaltatrice fino ad un massimo di 50 uscite per Comune per ogni anno scolastico.
Articolo 5 – Validità dell’offerta
La validità dell’offerta è di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Articolo 6 – Variazione dell’appalto
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare eventuali variazioni in aumento o diminuzione del numero di corse rispetto a quelle previste in sede di gara dovute a ragioni di programmazione didattica o, comunque, a motivate esigenze della Scuola, mantenendo invariato il prezzo a chilometro nel limite di quanto sopra specificato all'art. 4
Articolo 7 – Tipo e caratteristiche degli autobus impiegati
Gli autobus adibiti al servizio dovranno essere omologati, immatricolati ed intestati secondo le disposizioni di legge e di regolamento in vigore; dovranno essere rispondenti alle vigenti disposizioni in materia, per quanto riguarda la tipologia, le autorizzazioni e le caratteristiche tecniche. Gli autobus impiegati nel servizio di trasporto dovranno portare sul parabrezza ben visibile la dicitura trasporto scolastico. I mezzi non dovranno avere prima immatricolazione antecedente al 01.01.2008.
Per tutta la durata dell’appalto la Ditta aggiudicataria deve provvedere a:
a. mantenere gli autobus adibiti al servizio in massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti di legge e di regolamento vigenti;
b. mantenere aggiornata la documentazione prescritta per la circolazione dei veicoli su strada e per il trasporto di persone effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
c. effettuare le revisioni sugli autobus adibiti al servizio secondo i criteri, i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.
Restano ad esclusivo carico della Ditta appaltatrice gli oneri relativi agli autobus, di sua proprietà, adibiti al servizio. In particolare, la Ditta aggiudicataria s’impegna ad eseguire a proprie cure e spese tutte le operazioni ed a sostenere tutti gli oneri necessari all’espletamento del servizio.
La Ditta aggiudicataria, per lo svolgimento del servizio, dovrà garantire la disponibilità, nelle forme previste dal vigente Codice della Strada, di almeno:
-numero 2 (due) SCUOLABUS funzionanti e di tipologia idonea a garantire l’espletamento del servizio.
La Ditta aggiudicataria è inoltre tenuta ad avere in disponibilità scuolabus di riserva immediatamente utilizzabili, da impiegarsi in sostituzione di quelli in uso in caso di loro rimessaggio per interventi di riparazione/manutenzione.
La Ditta aggiudicataria, dandone preventiva comunicazione al Comune di Fauglia, potrà, in corso di esecutività del contratto, sostituire i mezzi indicati in sede di gara con mezzi non inferiori, per numero, tipologia, vetustà e comfort a quelli dichiarati. Ciò fatta salva la possibilità del Comune di autorizzare deroghe in casi eccezionali.
I mezzi utilizzati per effettuare il servizio devono mantenere i requisiti richiesti per tutta la durata del contratto.
La ditta aggiudicataria deve indicare in sede di gara i mezzi che utilizzerà per lo svolgimento del servizio indicando i dati attestanti il possesso dei requisiti richiesti.
Se al momento della gara non ha mezzi che rispondano alle caratteristiche richieste relativamente al numero dei posti a sedere, al numero dei bambini ed accompagnatori da trasportare, incluse le situazioni di soggetti portatori di handicap anche non deambulanti, deve impegnarsi ad acquistarli successivamente all’aggiudicazione definitiva ma in tempo utile per assicurare il regolare svolgimento del servizio da settembre 2018
Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, in caso di neve o comunque in relazione alla transitabilità dei mezzi su strade che ne richiedano l’obbligo in relazione a particolari periodi dell’anno (ad esempio sulla base di ordinanza provinciale o sindacale), la ditta dovrà installare sugli scuolabus le gomme termiche (o catene) e comunque dovrà garantire il servizio.
I mezzi dovranno inoltre essere regolarmente autorizzati e collaudati per l’uso richiesto e in regola con quanto prescritto dal Codice della Strada/della legislazione vigente in materia (D.M. 20/12/91 n. 448, D.Lgs. 359/00, D.lgs n. 150 del 2006, D.M. 18.04.77/ D.M. 31.01.97, e successive modifiche ed integrazioni).
Tutti i mezzi impiegati dovranno essere assicurati a norma di legge e secondo quanto previsto dall’art. 9 del presente Capitolato.
I mezzi impiegati dovranno essere abilitati al trasporto di un numero di alunni indicato nei singoli allegati e l’autista come previsto dalla normativa vigente (Decreto Ministero dei Trasporti 31.01.1977 – Codice della Strada – Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) in riferimento alle categorie di utenza: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Tutti dovranno prevedere almeno un posto provvisto di cinture di sicurezza per bambini che presentano handicap eccetto la non deambulazione e se indicato anche in un momento successivo all’effettuazione dell’aggiudicazione, dovranno essere attrezzati al trasporto di bambini disabili, non deambulanti, dotati di carrozzella (scuolabus munito di apposito dispositivo a nome di legge per carico-scarico carrozzella). Nel caso in cui, in base alle iscrizioni definitive, il numero complessivo dei mezzi attrezzati per singolo loro risultasse insufficiente, la Ditta si impegna ad adeguare il loro numero in base alle necessità.
La ditta, all’atto della stipulazione del contratto, dovrà fornire a Comune di Fauglia tutta la documentazione necessaria all’identificazione degli scuolabus utilizzati (atto di proprietà, leasing, carta di circolazione e relative registrazioni di collaudo annuali/polizze assicurative,….).
La ditta si impegna a garantire la disponibilità di ulteriori automezzi, con le caratteristiche richieste, qualora ciò risultasse indispensabile in conseguenza di variazioni dell’utenza o di organizzazione del servizio, oppure in caso di avaria. La Ditta non potrà di propria iniziativa sostituire i mezzi utilizzati con altri di targa diversa, salvo situazioni di emergenza, se non con autorizzazione del Comune preventivamente richiesta e motivata.
Nel caso in cui la Ditta sia impossibilitata a sostituire il mezzo guasto con altro con le stesse caratteristiche o che permetta di far mantenere al parco veicoli del lotto i requisiti richiesti può, per un periodo massimo di 15 giorni nell’arco di ogni anno scolastico, svolgere il servizio con un mezzo con caratteristiche diverse. Decorso tale termine la Ditta deve ripristinare lo stesso mezzo o fornirne un altro che permetta di ricostituire i requisiti richiesti indicati (salvo circostanze eccezionali che devono essere documentatamente giustificate e riconosciute valide
dall’Amministrazione, sulla base di elementi oggettivi verificati) altrimenti verrà applicata la penale di cui all’art. 12 pari al 5% del valore dell’appalto con facoltà di recessione da parte della Stazione Appaltante.
Sugli automezzi durante l’espletamento del servizio di trasporto scolastico dovrà essere esposta, in modo da risultare ben visibile all’esterno, la dicitura “Comune di Fauglia – Servizio scuolabus”, nonché dovrà essere esposto sul davanti un cartello con indicante il percorso effettuato.
La ditta è tenuta ad osservare tutte le norma di sicurezza sia per quanto riguarda lo stato di efficienza che la condotta di marcia degli automezzi, nonché a verificarne all’inizio di ogni viaggio la piena efficienza. La carta di circolazione di ogni automezzo adibito al servizio deve puntualmente riportare la registrazione annuale del collaudo tecnico (revisione) effettuato dai servizi di Motorizzazione Civile; di questa deve essere consegnata una copia al Comune di Fauglia entro 15 giorni dal rilascio. E’ obbligo della ditta appaltatrice procedere a operazioni di pulizia/ di lavaggio degli scuolabus ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e di norma con frequenza settimanale.
Articolo 8 – Ricovero autobus e altri obblighi dell'affidamento
La Ditta aggiudicataria per il ricovero dei mezzi dovrà utilizzare apposita autorimessa, provvista di agibilità edilizia per l’uso specifico, in proprietà, in affitto o altro titolo di possesso legittimo, collocata sul territorio del Comune di Fauglia o comunque ad una distanza non superiore a 40 Km dal centro di Fauglia (sede Comune di Fauglia - Piazza Trento e Trieste n. 4) rilevabile dal sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx . Nel caso non disponga di tale deposito/rimessa alla data di partecipazione alla presente gara, dovrà impegnarsi a disporne in caso di aggiudicazione del servizio almeno 15 giorni prima dell’inizio del servizio stesso e per tutta la sua durata. Il requisito dovrà essere obbligatoriamente soddisfatto dal solo aggiudicatario. La Ditta dovrà fornire sempre al Comune, sempre entro il termine di almeno 15 giorni prima dell’inizio del servizio, la documentazione attestante l’avvenuta costituzione dello stesso deposito/sede operativa, pena la decadenza dall’aggiudicazione. Per deposito/sede operativa si intende un’area coperta o scoperta nella quale collocare gli scuolabus.
Articolo 9 – Assicurazione
È posta a carico della Ditta aggiudicataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo il Comune di Fauglia ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte”, nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare, del presente Capitolato speciale d’appalto e di ogni normativa vigente in materia.
L’aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, degli infortuni o di altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell’aggiudicatario o terzi ovvero alle cose, tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Fauglia di compensi da parte della medesima, fatti salvi gli interventi in favore dell’impresa da parte di società assicuratrici.
Conseguentemente la Ditta aggiudicataria esonera il Comune di Fauglia e il Settore 3, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.
A garanzia di quanto sopra la Ditta aggiudicataria dovrà essere provvista di polizza assicurativa stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione per un massimale unico non inferiore a euro 10.000.000,00 (diecimilioni).
Articolo 10 – Espletamento del servizio
La Ditta aggiudicataria dovrà indicare, al momento dell’affidamento del servizio, il nominativo, il numero telefonico e l’indirizzo Pec della persona responsabile a cui il Comune possa fornire le comunicazioni.
La Ditta aggiudicataria, nell’esecuzione del servizio, ha l’obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi ed ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle condizioni, agli orari, ai termini ed alle modalità contenute nel presente Capitolato ed alle istruzioni che gli verranno comunicate, verbalmente o per iscritto, dal Comune eseguendo tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, pena la risoluzione del contratto.
La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto e non è permesso l’accesso agli automezzi a persone estranee al servizio.
La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire che:
la salita e la discesa degli studenti sia regolata in modo che tali azioni avvengano ordinatamente e senza incidenti;
che gli studenti salgano e scendano alle fermate concordate, nel rispetto delle norme del codice della strada;
siano osservati gli orari e gli itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione, se non previa espressa autorizzazione del Comune;
il trasporto avvenga anche in occasione di maltempo od altre cause o circostanze avverse in cui è autorizzata la circolazione;
a trasportare studenti portatori di disabilità, laddove presenti, mediante scuolabus adeguati, secondo la normativa vigente.
Articolo 11 – Obblighi del soggetto esercente concernenti il personale addetto al servizio
Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell’appalto, la Ditta aggiudicataria si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento dello stesso, munito dei requisiti di legge per la guida di autobus (patente D e carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone – CQC – ai sensi dell’art. 116, commi 3 e 11 del Codice della Strada – D.Lgs. n. 285/1992 e del Capo II del D.Lgs. n. 286/2005 e ss.mm.ii.).
La Ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, trattamento giuridico, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché dagli eventuali accordi integrativi aziendali. La Ditta aggiudicataria si obbliga inoltre ad avvalersi unicamente di lavoratori iscritti sul libro matricola e delle altre forme di prestazioni di lavoro contrattualmente previste, nonché ad attuare iniziative volte alla realizzazione delle pari opportunità uomo-donna nei luoghi di lavoro, secondo le finalità del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198.
La Ditta aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio dovrà presentare al Comune l’elenco nominativo dei dipendenti da utilizzare nell’espletamento del servizio oggetto del presente contratto. In caso di sostituzione, il soggetto esercente è tenuto a darne preventiva comunicazione al Comune, aggiornando costantemente l’elenco anche via posta elettronica all’indirizzo che sarà fornito dal Comune di Fauglia.
La Ditta aggiudicataria è inoltre tenuta ad applicare tutte le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, quelle relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché al pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali, come previsto dalla vigente normativa. In caso di mancato pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali, il Comune sospende l’erogazione del corrispettivo e assegna al soggetto esercente un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione de pagamento. Ove il medesimo
non si adegui nel termine stabilito, il Comune trattiene le somme dovute al soggetto esercente al fine di soddisfare gli adempimenti contrattuali e previdenziali.
Articolo 12 – Personale di accompagnamento
Non essendo previsto il servizio scuolabus per le scuole dell'Infanzia del Comune non è previsto neppure il servizio di accompagnamento. Il servizio di accompagnamento per le scuole dell'Infanzia durante le gite sarà espletato da personale scolastico
Articolo 13 – Cessione del contratto, subappalto e avvalimento
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, nemmeno parzialmente, a pena di nullità.
La Ditta aggiudicataria, sempre a norma dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx potrà subappaltare a terzi il servizio nei limiti del 30% dell’importo contrattuale. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti delil Comune di quanto subappaltato.
Il subappalto è subordinato alle seguenti condizioni:
l’indicazione, all’atto dell’offerta, delle parti del servizio che la Ditta intende subappaltare;
la trasmissione, al Comune, del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla documentazione che attesta il possesso, da parte del subappaltatore, dei corrispondenti requisiti di idoneità ad eseguire il servizio previsto nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara;
la trasmissione, all’atto del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
l’insussistenza nei confronti dell’affidatario del subappalto dei divieti previsti dall’art. 67 e dall’art. 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159 del 6/09/2011.
L’affidamento in subappalto di parte del servizio potrà avvenire solo a seguito di autorizzazione da parte del Comune che provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa.
il Comune provvederà a corrispondere direttamente ed esclusivamente all’appaltatore l’importo delle prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori. Pertanto, l’appaltatore dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato al subappaltatore, copia delle fatture quietanzate. La violazione delle prescrizioni di cui ai precedenti commi può costituire risoluzione immediata del contratto e di azione di responsabilità per i danni causati al Comune per l’interruzione del servizio.
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 è previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera c), necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80. L’operatore economico dimostrerà al Comune che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il Comune verifica se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Essa può imporre di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali
sussistono motivi obbligatori di esclusione. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. In caso di ricorso di avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria risultante aggiudicatarie dell’appalto, dovranno comunicare nei termini concordati con il Comune, pena la decadenza dall’aggiudicazione, in modo dettagliato, le risorse umane, le attrezzature, l’organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per l’esecuzione dell’appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.
La stazione appaltante trasmetterà all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità.
Articolo 14 – Pagamenti e tracciabilità
La Ditta aggiudicataria trasmetterà la fattura che dovrà essere intestata al Comune di Fauglia Settore 3, presentandola in forma elettronica. Dovrà comprendere, oltre che l’importo e l’IVA, anche tutte le informazioni contabili che saranno richieste in base al Decreto Ministeriale n. 55 del 3/4/2013, secondo il formato descritto nell’allegato A del citato decreto, inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni le fatture elettroniche emesse verso la P.A. dovranno riportare il Codice identificativo di gara (CIG) tranne i casi di esclusione di obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13/8/2010.
Dovrà essere inserito in fattura il Codice Univoco Ufficio in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice Destinatario” che per il Comune è: RLPZMS.
Il Comune provvederà ad inviare con l'ordine le informazioni relative all'impegno, nonché i dati che dovranno essere inseriti in corrispondenza dei relativi campi.
A completamento del quadro regolamentare si richiama all'allegato B “Regole tecniche” del citato
D.M. n. 55/2013, che contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla
P.A. per mezzo dello SDI ed all'allegato C “Linee guida” del medesimo decreto che riguarda le operazioni per l'intero processo di fatturazione.
La fatturazione dovrà avvenire ogni mese con indicazione specifica degli importi. Nella fattura dovrà essere indicato il servizio effettuato con il mese e l'anno di riferimento.
Il Comune entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, dovrà procedere al pagamento, previa verifica dell’importo da liquidare che sarà pari al corrispettivo del servizio effettivamente reso, detratte eventuali applicazioni di penali di cui al successivo articolo 19.
Per il pagamento dell'IVA seguirà la procedura prevista dall'art. 1, comma 629, della Legge n.190 del 23/12/2014.
Non è ammessa, in alcun caso, la cessione, anche parziale, dei crediti, ai sensi dell’art. 1260 – II comma – del Codice Civile.
Per le operazioni e per la gestione dell'intero processo di fatturazione, si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx dove sono presenti ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13/08/2010, la Ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata Xxxxx. Si obbliga, altresì, a comunicare al Comune di Fauglia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo articolo della L. n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Articolo 15 – Vigilanza e controlli
Il Comune si riserva la facoltà, insindacabile, di eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sull’esatta osservanza delle norme contrattuali nonché ogni altro tipo di vigilanza sulla regolarità dell’esecuzione del servizio.
Articolo 16 – Garanzia provvisoria e definitiva
GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente.
GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, la Ditta aggiudicataria per la sottoscrizione del contratto deve costituire una “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 %, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese bancarie, assicurative o dagli intermediari finanziari e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Nel caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all’impresa dichiarata capogruppo con indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento o del consorzio.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per i soggetti partecipanti e ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o equivalente.
In caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, tale certificazione deve essere prodotta da ogni soggetto facente parte del GEIE, raggruppamento o del consorzio.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione o controversia, sorte in pendenza dell’esecuzione del contratto. Le fidejussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva, dovranno essere presentate corredate da autentica della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con l’assolvimento dell’imposta di bollo.
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario.
La garanzia in questione è progressivamente svincolata in base alle liquidazioni effettuate, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato alla fine del servizio salvo l’utilizzo per eventuali inadempimenti nella prestazione del servizio.
Articolo 17 – Cancellazione dei servizi richiesti
Il Comune si riserva la facoltà, sulla base delle necessità didattiche, di cancellare i servizi richiesti previa comunicazione formale o e-mail, 24 ore prima del giorno di effettuazione del servizio medesimo alla Ditta.
Per le corse cancellate non sarà dovuto alcun compenso alla Ditta aggiudicataria.
Articolo 18 – Danni agli autobus
Il Comune di Fauglia non risponde di eventuali danni apportati dagli studenti, dagli accompagnatori e da terzi agli autobus adibiti al servizio di trasporto di cui al presente appalto.
Articolo 19 - Penalità
Il Comune di Fauglia, a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare le seguenti sanzioni:
€ 110,00= per anticipi superiori ai 30 minuti sull’entrata a scuola e posticipi superiori a 10 minuti sull’uscita da scuola;
€ 110,00= per ritardi sull’entrata a scuola, superiori a 5 minuti, salvo cause di forza maggiore;
€ 110,00= per tempi di percorrenza per ogni alunno superiori ai 60 minuti, salvo cause di forza maggiore;
€ 200,00= per la mancata ottemperanza alle disposizioni relative all’organizzazione del servizio impartite dal Comune;
€ 200,00= nel caso di rifiuto di controlli sulla regolarità del servizio disposti dal Comune;
€ 250,00= per ogni percorso, gita o parte di percorso (salto di fermata) non assicurati senza congruo preavviso e motivazione o senza provvedere ad immediata sostituzione del mezzo, entro 20 minuti ca. dal momento in cui si verifica un guasto al mezzo;
€ 250,00= qualora l’autista tenga un comportamento pericoloso o scorretto nei confronti degli utenti del servizio o di terzi;
€ 1.000,00= per ogni giornata di mancato servizio senza congruo preavviso e senza adeguate motivazioni;
da € 100,00= a € 1000,00= per altre irregolarità e inadempienza riscontrata, a seconda della gravità della medesima, come stimata dal responsabile del servizio;
In aggiunta alle penali sopra descritte, il Comune potrà applicare le seguenti penali:
da € 100,00= a € 1.000,00= per irregolarità e inadempienze riscontrate sul generale andamento del servizio, a seconda della gravità delle stesse, come stimata dal responsabile dei Servizi Scolastici del Comune;
La guida pericolosa o le violazioni al Codice della Strada rilevate dalle competenti Autorità, comporterà l’applicazione di una riduzione del 40 % sul corrispettivo mensile complessivo, a titolo di penale, con facoltà per il Comune di chiedere la sostituzione del personale responsabile dell’inadempienza.
Lo svolgimento del servizio con mezzi diversi e con requisiti non equivalenti a quelli dichiarati in sede di presentazione dell’offerta tecnica, comporterà una penale da euro 100,00 fino ad un massimo di euro 1.000,00.
a) Le gravi e reiterate inadempienze agli obblighi di cui al presente articolo, nonché l’inosservanza delle norme contrattuali di cui al presente Capitolato, potranno essere causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Tutte le inadempienze di cui alle precedenti lettere del presente articolo dovranno essere formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata, da inviarsi entro 20 giorni dal momento in cui si sono verificate.
Fermo restando la facoltà delil Comune di applicare, in ogni caso, le penalità previste, la Ditta aggiudicataria potrà formulare controdeduzioni entro i cinque giorni successivi a quello di ricevimento della contestazione con le stesse modalità di invio delle contestazioni.
Le penali sopra indicate sono cumulabili fra loro. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione; in caso di mancato pagamento entro tale termine, l’importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o, in caso di non sufficiente capienza, sull’importo cauzionale, con conseguente obbligo della Ditta aggiudicataria a provvedere, nel termine massimo di cinque giorni dalla richiesta delil Comune al reintegro della stessa.
Articolo 20 – Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare
Il fallimento del fornitore del servizio comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del R.D. n. 267 del 16/03/1942, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora il fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora il fornitore sia un Raggruppamento di imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Articolo 21 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali
Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice. Tutte le spese inerenti e consequenziali al contratto, nessuna eccettuata ed esclusa, quali spese di bollo, quietanze, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione ecc, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Per l’I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
Articolo 22 – Recesso
Per il recesso dal contratto si applica la disciplina di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 23 – Risoluzione del contratto
La risoluzione del contratto, oltre che per i motivi previsti nel precedente articolo 19 “Penalità” può essere richiesta dal Comune di Fauglia anche:
a) in caso di cessione dell’impresa, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
b) in caso di subappalto, salvo i casi ed i limiti previsti nel precedente articolo 13;
c) transazioni finanziarie eseguite senza avvalersi delle modalità stabilite dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010;
d) in ogni altro caso previsto dalla legge.
Per la risoluzione del contratto è comunque fatto rinvio alla disciplina di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
La risoluzione del contratto fa sorgere a favore del Comune il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue immediatamente in graduatoria.
La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della garanzia, l’applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti, ivi compresi i maggiori costi che il Comune dovrà sostenere per fare eseguire il servizio da un’altra Ditta.
Articolo 24 – Pretese di terzi
La Ditta aggiudicataria garantisce, in ogni tempo il Comune di Fauglia da ogni e qualsiasi pretesa di terzi, derivanti da inosservanza, da parte della stessa, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dalla Ditta aggiudicataria medesima per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.
Articolo 25 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il fornitore è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’esecuzione del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio. Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incarichi del trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Articolo 26 – Quinto d’obbligo
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Fauglia, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre alla Ditta aggiudicataria l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso la Ditta aggiudicataria non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Articolo 27 – Norme finali
Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, sono applicabili e si intenderanno inserite nel contratto, le disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale di indizione della gara, nel Disciplinare, nel D.Lgs. n. 50/2016 ed in tutte le leggi e regolamenti vigenti disciplinanti la materia.