CONTRATTO DI TRASPORTO
CONTRATTO DI TRASPORTO
La ASSOCIAZIONE DEI GENITORI APE CHATO ROMA con sede in Xxxx Xxx Xx Xxxxx Xxxxx 00, Codice Fiscale 97800410587, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Xxxxx Xx, di seguito denominata Associazione;
e
La COOPERATIVA CHATEAU a.r.l., con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxx x. 00/x, Codice Fiscale 07598391006, in persona del legale rappresentante sig. Xxxxxx Xxxxxxx, di seguito denominata Cooperativa;
PREMESSA
A) L’Associazione intende stipulare con la Cooperativa un contratto ( denominato qui di seguito anche Accordo) avente ad oggetto il trasporto collettivo e un servizio di assistenza, di vigilanza e di controllo per la sicurezza dei figli minori degli associati dai rispettivi domicili sino al Liceo Chateaubriand di Roma e ritorno ai domicili, in conformità degli orari di entrata e di uscita degli alunni stabiliti dal Liceo medesimo.
B) Il Liceo Chateaubriand è dotato di un Regolamento interno, denominato Règlement de vie scolaire de l’école primaire , volto ad assicurare l’osservanza degli orari prestabiliti, di modelli di comportamento improntati al rispetto delle persone e degli operatori, con attenzione alla peculiarità dei ruoli, nonché al rispetto ed al corretto uso dei beni a disposizione, regolamento operante ed efficace anche durante il trasporto collettivo di andata e ritorno, come da disposizione del Preside dell’Istituto allegato in copia – Allegato 1 - per ogni buon uso.
C) l’Associazione ha una Convenzione – Allegato 2 - sul trasporto scolastico conclusa tra l’Istituto Scolastico e l’Associazione che regola l’autorizzazione all’ingresso, gli orari e le modalità di
circolazione e di parcheggio dei mezzi della Cooperativa all’interno dell’Istituto Scolastico, le modalità di accompagnamento alle classi degli allievi della scuola materna e l’obbligo di trattenere a bordo gli alunni trasportati, sotto la responsabilità degli autisti ed accompagnatori, sino all’inizio dell’orario di apertura della scuola.
Tutto ciò premesso, le parti come sopra generalizzate, di comune accordo
CONVENGONO E PATTUISCONO
Quanto di seguito.
1. PREMESSE - ALLEGATI
La premessa e gli Allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. RESPONSABILITA’ DEL VETTORE
Il servizio oggetto del presente contratto è altresì regolato dagli artt. 1681 e seguenti del Codice Civile, che si applicano con funzione integrativa e suppletiva.
3. OGGETTO
3.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo la Cooperativa si impegna a svolgere il servizio di trasporto scolastico collettivo in favore dei figli minori dei membri dell’Associazione dalle rispettive
abitazioni all’Istituto Scolastico e ritorno. Pertanto il presente Accordo disciplina in via generale i termini e le condizioni del servizio di trasporto offerto dalla Cooperativa in favore dei membri dell’Associazione (anche “associati”) e, di conseguenza, ciascun associato interessato al servizio di trasporto dovrà aderire ai termini e alle condizioni del presente Accordo mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo di iscrizione annua al servizio di trasporto.
4. COOPERATIVA – DIPENDENTI E PARCO MEZZI
4.1 La Cooperativa si impegna ad effettuare il servizio di trasporto esclusivamente con propria organizzazione e con proprio personale conducente che dovrà essere in possesso di tutti i documenti richiesti dal codice della strada, nonché possedere requisito di specchiata moralità in considerazione
dell’utenza in favore della quale viene reso il servizio di trasporto. Ad ogni mezzo di trasporto verrà altresì attribuito un accompagnatore selezionato e retribuito dalla Cooperativa, scelto tra persone di specchiata moralità e professionalmente competente a svolgere mansioni di assistenza e di controllo della sicurezza degli allievi minori. La Cooperativa si impegna a fornire all’Associazione ogni anno la documentazione aggiornata degli autisti degli accompagnatori come da lista riportata all’Articolo 4.5.
4.2 Il personale addetto al servizio di trasporto (autisti ed accompagnatori) è selezionato e scelto dalla Cooperativa nel rispetto di quanto pattuito al precedente articolo 4.1. La Cooperativa ha facoltà di modificare l’assegnazione dei tragitti, di cui al successivo articolo 5.2, ai singoli autisti ed accompagnatori, previa comunicazione all’Associazione.
4.3 Ai fini del presente Accordo si intendono per “accompagnatori” le persone selezionate dalla Cooperativa e dalla stessa retribuite per svolgere sui mezzi di trasporto il servizio di assistenza, di vigilanza e di controllo della sicurezza degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto.
4.4 Il servizio di trasporto è effettuato dalla Cooperativa con veicoli di sua esclusiva proprietà di cui la Cooperativa garantisce sin d’ora, e per tutta la durata del rapporto contrattuale, l’idoneità al trasporto,
l’omologazione ai sensi di legge, il perfetto stato di manutenzione, il rilascio e la sussistenza delle necessarie autorizzazioni amministrative e tecniche di legge, la copertura assicurativa, la sussistenza dei bollini, delle revisioni, dei permessi di transito e di quanto altro richiesto dalla normativa vigente e dal Codice della Strada. La Cooperativa si impegna a fornire all’Associazione ogni anno tutta la documentazione comprovante la regolarità di tutto quanto sopra elencato come da lista riportata all’Articolo 4.5. Sono a carico esclusivo della Cooperativa le spese di gestione e di esercizio del parco veicoli, nonché le spese e gli oneri assicurativi dei veicoli e gli ulteriori oneri di natura amministrativa
4.5 I documenti che la Cooperativa deve fornire all’inizio dell’anno scolastico all’Associazione sono i seguenti:
1. Carta di Circolazione degli scuolabus;
2. Patente di guida e Carta di qualificazione degli autisti e dei sostituti;
3. Documenti di identità degli accompagnatori e dei sostituti;
4. Polizza, certificato e contrassegno di assicurazione degli scuolabus;
5. Elenco dei numeri di cellulare a bordo degli scuolabus.
4.6 Resta sin d’ora inteso tra le Parti che la Compagnia di Assicurazione con cui la Cooperativa intende contrarre le polizze assicurative per l’esecuzione dell’ Accordo dovrà essere di gradimento
dell’Associazione, anche con riferimento alle condizioni di assicurazione e ai massimali ivi indicati.
Antecedentemente alla stipula delle polizze, la Cooperativa si impegna a comunicare all’Associazione il nominativo della Compagnia di Assicurazione prescelta, le nuove condizioni di assicurazione proposte ed i massimali proposti di polizza. In caso di mancato – parziale o totale - gradimento da parte dell’Associazione la Cooperativa si impegna a sostituire la Compagnia assicuratrice e/o ottenere la modifica delle condizioni di assicurazione e/o modificare i massimali di polizza.
Resta inteso che qualora le modifiche richieste dall’Associazione comportassero oneri aggiuntivi per la Cooperativa superiori di un 5% rispetto alle condizioni prescelte dalla Cooperativa il prezzo del trasporto per il successivo anno scolastico verrà rivalutato tra le Parti .
5. COOPERATIVA - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
5.1 Sulla base del numero dei figli minori dei membri dell’Associazione che, per ciascun anno di vigenza del presente Accordo, usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, nonché sulla base dei luoghi di domicilio e/o di abitazione dei medesimi, la Cooperativa dovrà predisporre un piano organizzativo/logistico del servizio di trasporto da determinarsi in relazione alla esigenza di raccordare tutti i servizi, al numero dei fruitori del servizio ed alle distanze chilometriche tra le varie abitazioni dei fruitori e la scuola, nonché altresì in considerazione delle peculiari situazioni di traffico di date zone della città in orari sensibili ed in
conformità agli orari dell’Istituto Scolastico.
5.2 La Cooperativa si impegna a comunicare all’Associazione entro e non oltre 25 giorni dall’inizio
dell’anno scolastico il piano organizzativo/logistico (ivi incluso: l’orario del servizio, il tragitto ed i percorsi da effettuare, la determinazione degli eventuali luoghi di raccolta collettiva dei fruitori del servizio, il numero massimo dei fruitori per veicolo destinato al trasporto, i nominativi degli autisti ed accompagnatori assegnati a ciascun veicolo, etc.)
5.3 La Cooperativa si riserva in ogni caso la facoltà di mutare in corso d’anno il programma di viaggio in relazione al sopravvenire di esigenze non prevedibili ed al cambiamento dei parametri di riferimento di cui sopra, quali ad esempio nuove iscrizioni o cessazioni dal servizio di trasporto. Ogni mutamento del piano organizzativo/logistico dovrà essere comunicato dalla Cooperativa al responsabile trasporti della Associazione.
5.4 La Cooperativa, e per essa l’autista e l’accompagnatore incaricato, si obbliga a prelevare ciascun fruitore del servizio e a ricondurlo a casa, per tutte le giornate previste dal calendario scolastico, all’orario che verrà stabilito e prontamente comunicato dalla Cooperativa.
5.5 La Cooperativa e per essa l’autista e l’accompagnatore incaricati si obbligano a prelevare il fruitore del servizio e a ricondurli, nei punti di raccolta, a casa o ad una fermata situata non oltre 100 (cento) metri dall’accesso pubblico autorizzato più vicino alla casa. La Cooperativa non può entrare nelle strade di proprietà privata,
5.6 La Cooperativa fornisce ogni mezzo di trasporto di un cellulare da tenere in funzione durante la esecuzione del servizio di trasporto, al fine che gli accompagnatori possano essere contattati – per motivi rilevanti – dagli associati i cui figli usufruiscano del servizio e per le comunicazioni di cui al presente Accordo.
6. COOPERATIVA - OBBLIGHI, GARANZIE, DICHIARAZIONI
6.1 La Cooperativa dichiara di aver preso visione e di conoscere il regolamento dell’Istituto Scolastico, di cui alla Premessa B ed Allegato 1, che è efficace e vincolante per tutti i fruitori del servizio anche durante il servizio di trasporto. A tale scopo la Cooperativa ha l’onere di segnalare ai fruitori ed ai propri dipendenti (autisti e accompagnatori) che eseguono il servizio l’obbligo di osservare il citato regolamento.
6.2 La Cooperativa dichiara di aver preso visione e di conoscere il dettato della Convenzione sul trasporto scolastico conclusa tra l’Istituto Scolastico e l’Associazione, di cui alla Premessa C ed Allegato 2, che regola in modo efficace e vincolante agli articoli 3, 4, 5 e 6 l’attività della Cooperativa all’interno
dell’Istituto Scolastico.
6.3 E’ dovere degli accompagnatori far mantenere la disciplina a bordo dei mezzi, nonché segnalare alla Associazione tramite la Cooperativa qualsivoglia comportamento idoneo a compromettere il regolare svolgimento del servizio o che costituisca minaccia per la sicurezza delle persone e/o delle cose. Reiterati comportamenti gravi e/o irregolari saranno segnalati al Preside dell’Istituto Scolastico in conformità del
regolamento dell’Istituto Scolastico, affinché costui adotti i più opportuni provvedimenti nei confronti dei responsabili.
6.4 La Cooperativa garantisce il corretto adempimento della prestazione da parte dei propri autisti ed accompagnatori, per quanto di loro competenza in modo esatto e completo, con la diligenza del buon padre di famiglia. A tal fine si impegna altresì ad effettuare controlli per verificare il rispetto del presente Accordo e delle norme che disciplinano il contratto di trasporto.
6.5 La Cooperativa garantisce la idoneità e l’attitudine dei propri autisti ed accompagnatori allo svolgimento di attività a stretto contatto con bambini. Ne garantisce comunque la capacità naturale e giuridica, nonché l’idoneità morale.
6.6 A seguito di ripetute e motivate lamentele dell’Associazione nei confronti del personale della Cooperativa (autisti e/o accompagnatori), la Cooperativa si impegna a sostituire il personale con altro nel rispetto anche dei requisiti stabiliti nel presente Accordo.
6.7 La Cooperativa concede alla Associazione il diritto a fare eseguire da persone a ciò incaricate controlli occasionali ed a campione, finalizzati alla verifica della regolarità del servizio prestato, della adeguatezza dei veicoli, nonché del rispetto delle norme giuridiche e convenzionali di cui al presente Accordo.
6.8 In considerazione del fatto che il servizio di trasporto oggetto del presente Accordo è effettuato esclusivamente in favore dei figli minori dei membri dell’Associazione, la Cooperativa si impegna a
trasmettere tempestivamente all’Associazione tutti i moduli di iscrizione al servizio trasporti che avesse direttamente ricevuto dagli associati ed a non prestare il servizio per quegli alunni, segnalati
dall’Associazione alla Cooperativa, le cui famiglie non risultassero associate.
6.9 Nell’area di parcheggio dell’Istituto Scolastico la Cooperativa si obbliga a disporre che gli autisti mettano in moto i veicoli dei quali sono alla guida solo immediatamente prima della partenza del servizio di ritorno. Parimenti gli autisti, giunti a destinazione nell’area di parcheggio dell’Istituto Scolastico alla fine del servizio mattutino, spegneranno il mezzo al fine di evitare inquinamento atmosferico ed acustico.
6.10 La Cooperativa si obbliga a comunicare o a far comunicare tempestivamente dall’autista e
dall’accompagnatore all’Associazione ed ai genitori eventuali variazioni degli orari, nonché la sospensione del servizio per causa di forza maggiore.
7. COOPERATIVA - COMPORTAMENTO IN CASO DI AVARIA
7.1 Nel caso di avaria del mezzo al mattino prima dell’inizio del servizio la Cooperativa si obbliga a che l’autista provveda a dare tempestivo avviso telefonico al responsabile trasporti dell’Associazione nonché ai genitori i cui figli usufruiscono dello specifico servizio;
In caso di inosservanza di tale obbligo la Cooperativa è obbligata a corrispondere per ogni allievo iscritto al trasporto sul mezzo che ha subito l’avaria la penale di € 15,00 (quindici euro).
7.2 Nel caso di avaria del mezzo durante la esecuzione del servizio mattutino, la Cooperativa si obbliga:
A. a che l’autista provveda a dare tempestivo avviso telefonico al responsabile trasporti dell’Associazione nonché ai genitori i cui figli usufruiscono dello specifico servizio sia che questi siano già o non sia ancora trasportati sul mezzo al momento dell’avaria;
B. a provvedere a spese proprie con altro mezzo (ad esempio taxi) al trasporto accompagnato sino all’Istituto Scolastico degli alunni trasportati sul mezzo al momento dell’avaria;
In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al punto A la Cooperativa è obbligata a corrispondere per ogni allievo iscritto al trasporto sul mezzo che ha subito l’avaria la penale di € 15,00 (quindici euro).
7.3 Nel caso di avaria del mezzo prima dell’inizio del servizio di ritorno ovvero durante la esecuzione del servizio di ritorno, la Cooperativa si obbliga:
A. a che l’autista provveda a dare tempestivo avviso telefonico al responsabile trasporti dell’Associazione nonché ai genitori dei figli trasportati sul mezzo al momento dell’avaria;
B. a provvedere a rimborsare – per un massimo di € 15,00 (quindici euro) per genitore – le spese vive documentate sostenute dai genitori per il recupero dei propri figli che fossero presenti sul mezzo in avaria;
In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al punto A la Cooperativa è obbligata a corrispondere per ogni allievo trasportato sul mezzo al momento dell’avaria la penale di € 15,00 (quindici euro).
7.4 In caso di avaria del mezzo con conseguente inadempimento del servizio e di mancato ripristino del servizio il giorno successivo, la Cooperativa si obbliga a corrispondere agli associati danneggiati una penale pari al doppio del compenso giornaliero per ogni trasportato, con decorrenza dal secondo giorno di inadempimento e per ognuno dei giorni di mora.
7.5 Qualora il servizio di trasporto non sia effettuato per assenza dell’autista non tempestivamente sostituito e/o altri colpevoli comportamenti della Cooperativa e/o dei propri operatori, la Cooperativa è obbligata a corrispondere a ciascun fruitore del servizio di trasporto una penale giornaliera di € 30 (trenta euro) per ogni giorno in cui il servizio non è stato reso.
7.6 Qualora si verifichi per cause imputabili alla Cooperativa o per forza maggiore o per caso fortuito il ritardo nell’arrivo presso l’Istituto Scolastico, la Cooperativa si impegna a rendere dichiarazione delle motivazioni del ritardo immediatamente all’Istituto Scolastico, anche al fine di evitare che il ritardo sia ingiustamente imputato ai singoli fruitori del mezzo giunto in ritardo.
8. ASSOCIAZIONE
8.1 L’Associazione fornirà entro il 15 Luglio alla Cooperativa i moduli di pre-iscrizione al servizio di trasporto a quel momento ricevuti dagli associati per l’anno scolastico seguente.
8.2 Entro 3 giorni dall’inizio dell’anno scolastico l’ Associazione fornirà alla Cooperativa i moduli di
iscrizione al servizio di trasporto per l’anno scolastico in corso. Tutti i moduli di iscrizione per il servizio di trasporto consegnati alla Cooperativa oltre 4 giorni dall’inizio dell’anno scolastico saranno motivo di ritardo per la Cooperativa di consegna delle liste esatte dei trasportati e degli orari definitivi di cui all’Articolo 5.2.
8.3 L’Associazione si impegna a fornire alla Cooperativa gli elenchi aggiornati dei nominativi degli associati iscritti al servizio di trasporto al fine di consentire alla Cooperativa l’esatta individuazione degli aventi diritto al servizio.
8.4 L’Associazione, entro 20 (venti) giorni dalla data di comunicazione dal parte della Cooperativa del piano organizzativo/logistico del servizio di trasporto di cui agli Articoli 5.1 e 5.2, potrà segnalare alla Cooperativa le modifiche da apportare ai percorsi e/o agli orari sulla base delle necessità dei fruitori del servizio e su quanto riscontrato nel menzionato periodo di osservazione.
9. CORRISPETTIVO
9.1 Il corrispettivo per il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente Accordo è come segue: Prezzi per alunno per l’intero anno scolastico - IVA inclusa -:
• Andata e ritorno : 2.350,00 (duemilatrecentocinquanta) Euro IVA inclusa.
• Solo andata o solo ritorno : 1.785,00 (millesettecentoottantacinque) Euro IVA inclusa.
• 5 Andate 3 ritorni : 2.095,00 (duemilanovantacinque) Euro IVA inclusa – tariffa valida solo per gli alunni delle classi 6a, 5a e 4a della scuola media che non possono prendere il pulmino tutti i pomeriggi a causa degli orari di uscita dalla scuola -.
Un compenso supplementare è dovuto in caso di percorso all’esterno del GRA. Tale compenso viene stabilito mensilmente ed è determinato moltiplicando 4 (quattro) Euro per il doppio del numero dei
chilometri da percorrere, tra domicilio e GRA, al di fuori del GRA così da coprire sia l’andata che il ritorno.
Il secondo, terzo, quarto ed ogni successivo alunno della stessa famiglia beneficia di uno sconto sulla tariffa più bassa, sia che questa sia di A/R che di sola andata o solo ritorno o che, infine, di tariffa speciale per le classi 6a, 5a e 4a.
Per questi alunni:
• La tariffa di 2.350,00 Euro diventa di 2.260,00 (duemiladuecentosessanta) Euro IVA inclusa.
• La tariffa di 1.785,00 Euro diventa di 1.735,00 (millesettecentotrentacinque) Euro IVA inclusa.
• La tariffa di 2.095,00 Euro diventa di 2.045,00 (duemilaquarantacinque) Euro IVA inclusa.
In caso di famiglie numerose con figli che effettuano ritorni differenziati, il prezzo pieno si applica alla tariffa più elevata.
Esempi di FAMIGLIA NUMEROSA | costo 1.o figlio | costo 2.o figlio | costo 3.o figlio |
a. 1 alunno A/R ed 1 alunno solo A | 2.350 | 1.735 | - |
b. 2 alunni A/R ed 1 alunno solo R | 2.350 | 2.260 | 1.735 |
c. 1 alunno A/R e 1 alunno 4me | 2.350 | 2.045 | - |
d. 1 alunno 4me ed 1 alunno solo A | 2.095 | 1.735 | - |
9.2 Su richiesta della Cooperativa Il corrispettivo è sottoposto ad aggiornamento annuale a titolo di rivalutazione monetaria per una percentuale non superiore alla variazione degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nei dodici mesi di riferimento (aprile/marzo).
La variazione degli indici Istat viene computata d’intesa tra la Cooperativa e l‘Associazione.
9.3 Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo può essere oggetto di rinegoziazione. La Cooperativa richiedente la rinegoziazione dovrà comunicare all’Associazione mediante lettera raccomandata AR la
richiesta di modifica del corrispettivo per l’anno scolastico successivo entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Tuttavia, qualora non si trovi l’accordo tra le Parti sul corrispettivo oggetto di trattative,
l’Associazione ha facoltà di recedere dal presente Accordo previa comunicazione scritta, efficace decorsi 6 (sei) mesi dal ricevimento di tale comunicazione da parte della Cooperativa.
10. FRUITORI DEL SERVIZIO
10.1 L’iscrizione al servizio di trasporto da parte degli associati dell’Associazione ha la durata di anni uno e dovrà essere formalizzata per ciascun anno scolastico all’Associazione – fatti salvi i casi di nuovi ingressi di allievi alla scuola in corso d’anno - tramite la compilazione entro il 30 giugno di ciascun anno dei moduli di pre-iscrizione al servizio per l’anno scolastico entrante e tramite la compilazione dei moduli di iscrizione e riconferma dei moduli di pre-iscrizione entro 3 giorni dall’inizio dell’anno scolastico.
10.2 Il pagamento del corrispettivo dovuto alla Cooperativa è effettuato in favore di quest’ultima direttamente ed esclusivamente dagli associati dell’Associazione e può avvenire:
A) in un’unica soluzione all’inizio dell’anno scolastico;
B) mediante il versamento di n. 5 (cinque) ratei bimestrali di identico importo da corrispondersi entro e non oltre 10 (dieci) giorni da ogni inizio bimestre.
10.3 Nel caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, la Cooperativa ne darà tempestivamente avviso alla Associazione affinché quest’ultima provveda al sollecito di pagamento all’associato moroso.
10.4 Nel caso di ritardo nel pagamento, decorsi inutilmente 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine di cui all’Articolo 10.2 lettera B), la Cooperativa si riserva la facoltà di sospendere il servizio di trasporto in favore del bambino fruitore – figlio dell’associato inadempiente - sino al pagamento integrale del dovuto. Decorsi inutilmente giorni 60 (sessanta), la Cooperativa si riserva la facoltà di interrompere definitivamente l’erogazione del servizio nei confronti dell’associato inadempiente e moroso.
10.5 Poiché le somme spettanti alla Cooperativa a titolo di corrispettivo sono dovute e corrisposte direttamente dagli associati, la Cooperativa provvederà alla fatturazione in favore di ciascun associato fruitore del servizio ed al rilascio di eventuali dichiarazioni a chi ne faccia apposita richiesta.
10.6 Ove il fruitore del servizio di trasporto sia minore degli anni 12 (dodici), questi verrà consegnato dall’accompagnatore alla persona designata per l’affidamento, preventivamente indicata e resa nota dai genitori alla Cooperativa per iscritto. Per tutti i fruitori del servizio superiori di anni 12 (dodici) i genitori dovranno sottoscrivere un autorizzazione da consegnare alla Cooperativa dove si autorizza il minore a scendere dal mezzo e rientrare a casa da solo, sollevandola da ogni responsabilità.
10.7 E’ onere di ciascun associato rispettare l’orario di prelievo e di riconsegna del proprio figlio minore come prefissato nel piano di viaggio dalla Cooperativa ed avvisare telefonicamente l’accompagnatore di un eventuale ritardo rispetto all’orario di prelievo o di riconsegna.
10.8 L’associato che non voglia usufruire del servizio per uno o più giorni determinati ha l’obbligo di darne comunicazione alla Cooperativa, ovvero di avvisare l’accompagnatore di riferimento almeno un’ora prima dell’orario di prelievo del minore.
10.9 Al mattino, in caso di mancato avviso di ritardo da parte degli associati, genitori del fruitore del servizio, e comunque trascorsi 5 (cinque) minuti dall’orario previsto di prelievo del fruitore del servizio – salve diverse intese telefoniche raggiunte sul momento tra associato ritardatario ed autista - , l’autista è autorizzato a riprendere il percorso verso l’Istituto Scolastico. Ritardi reiterati sull’orario di partenza dal luogo di prelievo del fruitore del servizio verranno comunicati alla Associazione affinché adotti gli opportuni provvedimenti. Resta inteso che la Cooperativa non si assume alcuna responsabilità per i ritardi alla stessa non imputabili che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, nonché per gli eventuali pregiudizi subiti dagli altri associati e da terzi a causa di tali ritardi.
10.10 Nel caso del trasporto dall’Istituto Scolastico verso le abitazioni, l’autista è autorizzato a partire se il fruitore del servizio ritardi per più di 15 (quindici) minuti oltre la fine dell’ultimo corso scolastico, dopo aver dato avviso telefonico ai genitori dell’allievo e, nel caso in cui questi siano ignari del motivo per cui
l’allievo non si è presentato all’autobus, dopo aver dato avviso alle autorità scolastiche competenti, ovvero alla Direzione per l’Ecole Primaire oppure al CPE per il College che disporranno le necessarie ricerche.
10.11 Ove il soggetto indicato al quale deve essere affidato il fruitore del servizio non sia presente all’orario prestabilito, e non si presenti entro minuti 5 (cinque) dall’arrivo del mezzo sul posto, l’autista riprenderà il percorso ed accompagnerà il fruitore del servizio al termine dell’intero giro. In tale caso la
Cooperativa ha la facoltà di addebitare al genitore associato ritardatario una penale di € 20,00 (venti) Euro per ogni singolo ritardo.
10.12 La Cooperativa si riserva la sospensione e – nei casi più gravi – la interruzione definitiva del servizio nei confronti dell’associato che incorra in reiterati ritardi, previa comunicazione scritta e motivata anche all’Associazione. In tal caso la Cooperativa non avrà alcun obbligo di restituzione delle somme percepite da detto associato a titolo di compenso le quali saranno interamente trattenute a titolo di risarcimento
10.13 Ove l’associato non intenda più avvalersi del servizio di trasporto questi dovrà comunicare il proprio recesso direttamente alla Cooperativa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), e per conoscenza con le stesse modalità all’Associazione. Il recesso è efficace dal bimestre successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso.
10.14 Per il caso di recesso di cui al precedente articolo 5.1 alla Cooperativa è dovuta dall’associato, oltre alla somma dovuta per il bimestre in corso al momento del recesso, la somma pari ad un rateo bimestrale del servizio di trasporto ex art. 1373, terzo comma, c.c.
10.15 La somma di cui al precedente Articolo 10.14 non è in ogni caso dovuta ove l’interruzione della fruizione del servizio di trasporto sia da imputare a causa di forza maggiore. L’associato ha in ogni caso l’onere di comunicare l’interruzione a tale titolo alla Cooperativa.
Rientra in tale fattispecie il trasferimento del minore fruitore ad altro istituto scolastico dovuta al mutamento della residenza della famiglia.
Per il caso di cambiamento di residenza della famiglia a cui non corrisponda il mutamento dell’Istituto scolastico, la Cooperativa non avrà diritto alla penale ove il genitore richieda comunque alla Cooperativa la prestazione, la quale venga rifiutata a fronte della oggettiva impossibilità - o seria difficoltà - per la Cooperativa di soddisfarla, non potendo modificare il programma di viaggio adottato al momento della pianificazione iniziale, predisposto in conformità delle esigenze di tutti i fruitori del servizio.
11. DURATA DEL CONTRATTO
11.1 Fermo quanto previsto all’articolo 9.3, il presente Accordo ha durata per un periodo di 23 (ventitre) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso ad opera delle Parti.
11.2 Fermo quanto previsto all’articolo 9.3, le parti concordano l’automatica rinnovazione del contratto per ulteriori periodi di 10 (dieci) anni ciascuno sia alla prima che alle successive scadenze qualora nessuna delle Parti comunichi disdetta all’altra Parte a mezzo raccomandata AR da inviarsi prima della scadenza del termine di 24 (ventiquattro) mesi antecedenti ciascuna scadenza del contratto.
12. CESSIONE DEL CONTRATTO
12.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo la Cooperativa presta sin d’ora il proprio consenso a che il presente Accordo sia ceduto dalla Associazione all’Istituto Scolastico, a condizione che la cessione del contratto non comporti o non implichi per qualsivoglia ragione modifiche delle clausole del presente Accordo con subentro del cessionario nella medesima posizione del cedente e con assunzione di tutti gli obblighi ed i diritti ad oggi facenti capo al cedente.
12.2 E’ fatto divieto alla Cooperativa di cedere il presente Accordo.
13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
13.1 Senza pregiudizio per le norme sulla risoluzione previste dalla legge e fatto salvo il diritto al
risarcimento del danno, l’Associazione ha il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
(i) qualora la Cooperativa violi gli obblighi contrattuali di cui agli articoli 4.1, 4.4, 5.1, 5.4, 5.5, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.10, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.
14. SPESE DI REGISTRAZIONE
14.1 Le spese inerenti alla registrazione del presente Accordo sono a carico di entrambe le Parti per identiche quote, con la precisazione che la registrazione sarà curata ad onere della Cooperativa.
15. DISPOSIZIONI VARIE
15.1 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti da disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni ivi previsti.
15.2 Ogni e qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida e/o vincolante ove non risulti da atto formale sottoscritto dalla Parte nei cui confronti viene invocata.
15.3 Le Parti pattuiscono di effettuare due incontri annuali in date da concordarsi – ma comunque il primo incontro entro 45 giorni dall’inizio dell’anno scolastico ed il secondo non oltre 45 giorni dalla fine dell’anno scolastico - onde verificare il livello di soddisfazione reciproco, il piano organizzativo/logistico, l’idoneità dei servizi, il computo della rivalutazione monetaria annua.
15.4 La Cooperativa manleva e mantiene indenne l’Associazione da qualsivoglia richiesta e/o azione di risarcimento danni promossa da terzi e/o dai fruitori del servizio di trasporto per eventi direttamente ed indirettamente connessi con il servizio di trasporto oggetto del presente Accordo.
16. COMUNICAZIONI
16.1 Tutte le comunicazioni e notifiche rilevanti agli effetti del presente Accordo e alla sua esecuzione dovranno essere effettuate, per essere ritenute valide ed operanti, presso i domicili nel prosieguo indicati:
(i) se all’Associazione dei Genitori APE CHATO Roma, alla stessa in:
Xxx xx Xxxxx Xxxxx x. 00, 00000 - Xxxx
Alla attenzione del presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. Xxxxx Xx
(ii) se alla Cooperativa Chateaubriand, alla stessa in:
Xxx Xxxxxxx x. 00/X, 00000 - Xxxx
Alla attenzione del legale rappresentante pro tempore Sig. Xxxxxxx Xxxxxx
16.2 In relazione a quanto sopra, le Parti si impegnano sin d'ora a comunicare tempestivamente all'altra parte eventuali modifiche intervenute successivamente alla data del presente Accordo, restando espressamente convenuto che gli indirizzi indicati e le loro eventuali e successive modifiche, comportano elezione di domicilio ad ogni fine relativo al presente accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.
17. PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
17.1 Ciascuna Parte con la sottoscrizione del presente Accordo, riconosce di aver ricevuto verbalmente dall’altra l’informativa di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), e con la sottoscrizione del presente contratto presta il proprio libero ed incondizionato consenso ai trattamenti ed alla comunicazione dei dati che la riguardano con le modalità descritte nella predetta informativa, manlevando sin d’ora l’altra Parte da qualsivoglia responsabilità civile, penale ovvero amministrativa per ogni e qualsiasi danno che dovesse risentire in
conseguenza, occasione o connessione con detti trattamenti, impegnandosi verso detta Parte a comunicare senza ritardo ogni modifica dei dati personali fornitile, mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla persona alla cui attenzione le comunicazioni vanno indirizzate ai sensi della predetta informativa.
18. FORO ESCLUSIVO COMPETENTE
18.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Associazione e la Cooperativa in relazione al presente Accordo, incluse le controversie inerenti all’interpretazione e/o all’esecuzione e/o alla validità e/o
all’efficacia dello stesso, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.
Roma, 9 Giugno 2014
APPENDICE N. 1 AL CONTRATTO DI TRASPORTO
Stipulato il 9/6/2014 tra
La ASSOCIAZIONE DEI GENITORI APE CHATO ROMA con sede in Xxxx Xxx Xx Xxxxx Xxxxx 00, Codice Fiscale 97800410587, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Xxxxx Xx
e
La COOPERATIVA CHATEAU a.r.l., con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxx x. 00/x, Codice Fiscale 07598391006, in persona del legale rappresentante sig. Xxxxxx Xxxxxxx.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le Parti convengono che a decorrere dal 1 settembre 2016, l’Articolo 9 – CORRISPETTIVO, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
9. CORRISPETTIVO
9.1 Il corrispettivo per il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente Accordo è come segue: Prezzi per alunno per l’intero anno scolastico - IVA inclusa -:
ALLIEVI PRIMAIRE (ELEMENTAIRE E MATERNELLE)
• Andata e ritorno : 2.400,00 (duemilaquattrocento) Euro IVA inclusa.
• Solo andata o solo ritorno : 1.825,00 (milleottocentoventicinque) Euro IVA inclusa.
Un compenso supplementare è dovuto in caso di percorso all’esterno del GRA. Tale compenso viene stabilito mensilmente ed è determinato moltiplicando 4 (quattro) Euro per il doppio del numero dei
chilometri da percorrere, tra domicilio e GRA, al di fuori del GRA così da coprire sia l’andata che il ritorno.
Il secondo, terzo, quarto ed ogni successivo alunno della stessa famiglia beneficia di uno sconto sulla tariffa più bassa, sia che questa sia di A/R che di sola andata o solo ritorno.
Per questi alunni:
• La tariffa di 2.400,00 Euro diventa di 2.310,00 (duemilatrecentodieci) Euro IVA inclusa.
• La tariffa di 1.825,00 Euro diventa di 1.775,00 (millesettecentosettantacinque) Euro IVA inclusa.
In caso di famiglie numerose con figli che effettuano ritorni differenziati, il prezzo pieno si applica alla tariffa più elevata.
Esempi di FAMIGLIA NUMEROSA | costo 1.o figlio | costo 2.o figlio | costo 3.o figlio |
a. 1 alunno A/R ed 1 alunno solo A | 2.400 | 1.775 | - |
b. 2 alunni A/R ed 1 alunno solo R PAGINA 1 DI 3 | 2.400 | 2.310 | 1.775 |
ALLIEVI COLLEGE
NEL CASO CHE GLI ISCRITTI AL TRASPORTO DEL COLLEGE SIANO IN NUMERO SUPERIORE A 40 OPPURE A 50 E CHE VENGA DI CONSEGUENZA ATTIVATO UN SERVIZIO SUPPLEMENTARE CON DUE PULMINI AVENTI ORARIO DI PARTENZA DEL RITORNO GIORNALIERO ALLE 16.30.
• Iscritti > 40 e < 50 Andata e ritorno : 2.850,00 (duemilaottocentocinquanta) Euro IVA inclusa.
• Iscritti >= 50: Andata e ritorno : 2.700,00 (duemilasettecento) Euro IVA inclusa.
Resta inteso quanto segue:
1 Gli allievi del college saranno liberi di scegliere giornalmente per il ritorno sia il pulmino del primo orario di ritorno (insieme a PRIMAIRE) che uno dei 2 pulmini del secondo orario di ritorno (alle 16.30, riservati al COLLEGE) a seconda dell’EDT giornaliero.
2 poiché agli allievi del college viene garantito sempre il ritorno, indipendentemente dall’orario di uscita secondo l’EDT giornaliero, non sono previste riduzioni in caso di non servizio per partecipazione ad attività extra-scolastiche.
3 non sono previste riduzioni per le tariffe COLLEGE per famiglie numerose.
4 il servizio supplementare delle 16.30 inizierà non appena possibile nel corso del mese di settembre ed il costo del 1* bimestre verrà riproporzionato di conseguenza, in base alla data di inizio del servizio collettivo.
NEL CASO CHE GLI ISCRITTI AL TRASPORTO DEL COLLEGE SIANO IN NUMERO INFERIORE A 40 E CHE DI CONSEGUENZA NON VENGA ATTIVATO IL SERVIZIO SUPPLEMENTARE CON RITORNO GIORNALIERO ALLE 16.30
• 2.400 € per il servizio di 5 andate e 5 ritorni (insieme a PRIMAIRE) alla settimana
• 2.275 € per il servizio di 5 andate e 4 ritorni (insieme a PRIMAIRE) alla settimana
• 2.150 € per il servizio di 5 andate e 3 ritorni (insieme a PRIMAIRE) alla settimana
• 2.040 € per il servizio di 5 andate e 2 ritorni (insieme a PRIMAIRE) alla settimana
• 1.930 € per il servizio di 5 andate e 1 ritorni (insieme a PRIMAIRE) alla settimana
• 1.825 € per il servizio di SOLA andata (5 volte alla settimana) (insieme a PRIMAIRE)
• 1.825 € per il servizio di SOLO ritorno (5 volte alla settimana) (insieme a PRIMAIRE)
Il secondo, terzo, quarto ed ogni successivo alunno della stessa famiglia beneficia di uno sconto di 50 Euro sulla tariffa più bassa, sia che questa sia di A/R che di sola andata o solo ritorno.
Resta inteso quanto segue:
1. Gli allievi del COLLEGE potranno usufruire – a seconda del loro EDT giornaliero – dei pulmini del servizio normale di ritorno del primaire/maternelle.
2. Le tariffe sono impostate a seconda del numero di ritorni effettuabili (insieme a primaire/maternelle) in base all’EDT.
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3. I genitori degli allievi del college dovranno rilasciare una dichiarazione firmata con l’indicazione dell’EDT settimanale del proprio/a figlio/a e di scarico di responsabilità per i giorni in cui il servizio non viene usufruito.
TARIFFA SPECIALE COLLEGE “TRASPORTO OCCASIONALE” – in base alla disponibilità della linea
Nota: valido in particolare di chi volesse usufruire saltuariamente di qualche andata oppure di qualche ritorno alla settimana
• 20 € a corsa
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Fermo il resto.
Letto e sottoscritto a Roma, il 7 Giugno 2016
ASSOCIAZIONE DEI GENITORI APE CHATO ROMA
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Presidente
COOPERATIVA CHATEAU a.r.l
Xxxxxxx Xxxxxx Presidente
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