CONTRATTO DI CONTO CORRENTE VINCOLATO
Art. 1 – Premessa
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE VINCOLATO
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI
prelievi, connesse all'esecuzione del Contratto di Factoring.
Sul Conto Corrente Vincolato sono, in particolare, regolati gli incassi dei crediti ceduti dal Cliente alla Banca e le spese connesse alla relativa gestione, secondo quanto previsto
Le seguenti norme costituiscono, unitamente al Documento di Sintesi e al Modulo di Apertura, il contratto ("Contratto") tra il Cliente e Banca Farmafactoring S.p.A. ("Banca").
La Banca, in tempo utile prima della sottoscrizione del Modulo di Apertura, ha messo a disposizione del Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
a) la Guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario;
b) il Foglio Informativo, contente informazioni sulla Banca, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e sui rischi del servizio dalla medesima offerto, nonché sulle relative condizioni economiche.
La Banca mette comunque a disposizione del Cliente la documentazione indicata nelle precedenti lettere a) e b) sul Sito Internet, nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza accessibile dalla home page, nonché nei locali della Banca aperti al pubblico.
Prima della conclusione del Contratto, la Banca ha altresì consegnato gratuitamente al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una copia completa di queste condizioni generali di Contratto ("Condizioni Generali di Contratto"), del Modulo di Apertura e del Documento di Sintesi, riportato quale frontespizio del Contratto per farne parte integrante.
Al momento della stipula del Contratto, il Cliente riceve una copia del Contratto da conservare.
In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente può richiedere alla Banca copia cartacea del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.
Il Cliente può accedere, anche indirettamente, ai servizi offerti dalla Banca attraverso il Sito Internet come meglio descritto al successivo art. 18, nonché attraverso le altre tecniche di comunicazione a distanza che la Banca renderà disponibili. L'introduzione di nuove tecniche di comunicazione a distanza o la modifica di quelle esistenti sarà tempestivamente comunicata al Cliente e non costituisce modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
Art. 2 – Oggetto del Contratto
Oggetto del Contratto è la prestazione di un servizio di conto corrente ad operatività limitata, strumentale alla gestione dei flussi di cassa (tipicamente, gli incassi dei crediti ceduti) derivanti dalle attività disciplinate dal Contratto di Factoring in essere tra la Banca e il Cliente.
In forza del Contratto la Banca custodisce il denaro del Cliente e svolge ulteriori prestazioni, quali versamenti e
dal Contratto di Factoring. Le somme accreditate sul Conto Corrente Vincolato sono vincolate in favore della Banca e solo parzialmente disponibili per il Cliente, in conformità a quanto disciplinato dal presente Contratto.
L'apertura del Conto Corrente Vincolato è riservata alle persone giuridiche, diverse da quelle qualificate come Microimprese, che abbiano in essere un Contratto di Factoring con la Banca alla data di sottoscrizione del Modulo di Apertura.
La valuta di denominazione del Conto Corrente Vincolato è l'euro.
Le operazioni di pagamento sono effettuate nella valuta di denominazione del Conto Corrente Vincolato.
Art. 3 – Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente
Nei rapporti con il Cliente, la Banca opera secondo criteri di diligenza adeguati alla propria condizione professionale e alla natura dell'attività svolta, in conformità con quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, cod. civ.
La Banca osserva, inoltre, le norme dettate dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e dalle relative disposizioni di attuazione ed è soggetta alla vigilanza e ai controlli della Banca d'Italia, Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 - Xxxx.
Art. 4 – Esecuzione incarichi conferiti dal Cliente
La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi assunti nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di eseguire l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi assunti, tenendo conto della natura degli incarichi stessi, degli interessi del Cliente e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.
La Banca risponde secondo le regole del mandato dell'esecuzione degli incarichi assunti.
Se l'incarico deve essere eseguito su una piazza dove la Banca non ha proprie filiali, la Banca può incaricare un'altra banca o un suo corrispondente anche non bancario nell'esecuzione dell'operazione.
Il Cliente può revocare l'incarico conferito alla Banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.
La Banca non assume alcuna responsabilità per ogni
conseguenza derivante dalla mancata esecuzione di ordini o di operazioni che sia causata da fatto di terzi o comunque non imputabile alla Banca.
Art. 5 – Conclusione del Contratto
Con la firma del Modulo di Apertura, il Cliente accetta le Condizioni Generali di Contratto e il Documento di Sintesi che regolano il Conto Corrente Vincolato, nonché conferma espressamente la volontà di voler utilizzare i servizi di pagamento resi disponibili dalla Banca anche mediante la rete internet.
La Banca comunica la propria accettazione al Cliente e attiva il Conto Corrente Vincolato dopo:
- aver ricevuto il Modulo di Apertura debitamente firmato dal Cliente;
- aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica ai sensi della normativa antiriciclaggio.
Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione della Banca di accettazione del Modulo di Apertura.
Art. 6 – Identificazione del Cliente
All'atto della conclusione del Contratto e per l'intera durata del rapporto il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati e tutte le informazioni necessarie e aggiornate richieste dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonché dalle procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca, al fine di assicurare la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni. Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Banca ogni cambiamento di indirizzo, anche di posta elettronica, recapito telefonico e ogni variazione delle informazioni fornite in precedenza.
Nei propri contatti telematici (Sito Internet) con la Banca, il Cliente accede al Conto Corrente Vincolato tramite i Codici di Accesso indicati al successivo art. 18, ferma restando la facoltà per la Banca di acquisire anche i dati anagrafici del Cliente. La Banca può modificare i sistemi di identificazione del Cliente e quelli di sicurezza dandone preventiva comunicazione al Cliente stesso.
Il Cliente prende atto che, in sede di esecuzione di operazioni a valere sul Conto Corrente Vincolato, sarà tenuto a dichiarare di volta in volta se le predette operazioni sono effettuate per conto del Cliente medesimo, ovvero di un diverso soggetto (c.d. titolare effettivo). Qualora il Cliente non comunichi espressamente che l'operazione è posta in essere per conto di un diverso soggetto, la Banca presumerà che l'operazione venga effettuata nell'interesse del Cliente titolare del Conto Corrente Vincolato.
Art. 7 – Deposito firme e poteri di rappresentanza
Il Cliente deposita la firma delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca e precisa per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.
In difetto, il delegato potrà esercitare ogni facoltà contrattuale, esclusa l'estinzione del rapporto. I rappresentanti sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo tra le parti – nelle forme consentite dalle leggi vigenti.
Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione conferita ad un soggetto a disporre sul rapporto non determina revoca implicita delle autorizzazioni precedentemente conferite ad altri soggetti.
Il Cliente può revocare o modificare le facoltà concesse alle persone autorizzate, informando il rappresentante dell'intervenuta revoca o della modifica delle facoltà conferitegli.
Dal canto loro, le persone autorizzate a rappresentare il Cliente possono rinunciare al potere di rappresentanza loro conferito.
In ogni caso, la Banca deve essere informata con apposita comunicazione, inviata a mezzo lettera raccomandata, anche quando le revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblico dominio.
Decorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra, la Banca non potrà più assumere o assolvere incarichi su disposizione del soggetto non più autorizzato.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza diverse dalla revoca o dalla rinuncia (quali, ad esempio, la perdita della capacità di agire da parte del soggetto autorizzato) non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
Il Cliente sarà responsabile nei confronti della Banca dell'operato della persona delegata, anche in relazione al risultato contabile del Conto Corrente Vincolato e per eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca intendesse a sua discrezione onorare.
Il Cliente, nell'impegnarsi a conferire delega a persone naturalmente capaci, assume a proprio carico ogni responsabilità connessa all'esercizio della delega stessa ed ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancanza delle condizioni previste dal primo comma dell'art. 1389 cod. civ. per la validità delle operazioni compiute dalle persone delegate.
Il Cliente assumerà direttamente le notizie relative alle operazioni delegate, esonerando la Banca da ogni informativa al riguardo.
Art. 8 – Garanzia e compensazione
La Banca, a garanzia di ogni suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, ha diritto di pegno e di ritenzione su tutti i titoli e i valori di pertinenza del Cliente che siano per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
Quando tra la Banca e il Cliente esistono più rapporti di qualsiasi genere o natura ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
Se il Cliente è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse (art. 1186 cod. civ.), la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.
Art. 9 – Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente
Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1, cod. civ. – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare – in deroga all'art. 1193, comma 2, cod. civ. – i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.
Art. 10 – Le comunicazioni al Cliente
La Banca invia le comunicazioni, diverse da quelle periodiche indicate nell'art. 22:
- a mezzo posta, all'indirizzo di corrispondenza del Cliente, in caso di comunicazioni che per Contratto o per legge devono essere inviate per iscritto;
- a mezzo fax, posta elettronica, mediante pubblicazione nell'area personale del Sito Internet o tramite gli altri mezzi di comunicazione a distanza, tempo per tempo concordati con il Cliente, in tutti gli altri casi.
Il Cliente può in ogni caso chiedere alla Banca l'invio della copia cartacea delle comunicazioni. I relativi costi sono indicati nel Documento di Sintesi.
Art. 11 – Comunicazioni del Cliente
Salvo quanto diversamente indicato in specifiche disposizioni del Contratto, il Cliente invia le proprie comunicazioni alla Banca via posta, presso la sede legale e direzione generale della Banca, Xxx Xxxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx'xxxxxxxxx email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o xxx xxx, xx numero x00 00 00000000.
Il Cliente curerà che le comunicazioni, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.
Tali comunicazioni sono effettuate a rischio del Cliente, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione e sono opponibili alla Banca solo quando giunte a destinazione.
Art. 12 – Commissioni, Spese e Crediti della Banca
Le commissioni, le spese, i diritti e gli oneri applicati al rapporto sono indicati nel Documento di Sintesi.
Fermo restando quanto specificamente previsto dall'art. 19, la Banca è autorizzata ad addebitare sul Conto Corrente Vincolato tutte le somme ad essa dovute dal Cliente a qualsiasi titolo.
La Banca è, in ogni caso, autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente per ogni spesa o onere fiscale inerente e conseguente all'accensione ed all'esecuzione del rapporto.
Art. 13 – Durata e Recesso
Il Contratto ha una durata di 5 (cinque) anni.
In considerazione della connessione funzionale con il Contratto di Factoring, a nessuna delle parti è consentito recedere dal presente Contratto.
In caso di estinzione del Contratto di Factoring, il Conto Corrente Vincolato si intenderà automaticamente chiuso ai soli fini della capitalizzazione. A tali fini, la Banca provvederà alla determinazione della chiusura contabile del Conto Corrente Vincolato con riferimento alla data della prima chiusura periodica successiva alla cessazione del Contratto di Factoring. Il saldo risultante produrrà interessi nella misura indicata nel Documento di Sintesi, senza alcuna capitalizzazione periodica. Resta in ogni caso inteso che nelle ipotesi di cui al presente comma il Conto Corrente Vincolato continuerà a regolare le movimentazioni contabili relative ai crediti ceduti anteriormente all'estinzione del Contratto di Factoring, sino all'integrale incasso dei relativi importi. Al completamento delle anzidette attività di gestione e incasso dei crediti, il Contratto cesserà di produrre ogni effetto.
Art. 14 – Modifica unilaterale delle norme e delle condizioni contrattuali
La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le norme che disciplinano i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto. Tali modifiche sono, in ogni caso, subordinate alla presenza di un giustificato motivo se hanno ad oggetto le condizioni che regolano servizi diversi da quelli di cui alla successiva Sezione III "Norme che regolano i servizi di pagamento".
La Banca comunica espressamente per iscritto al Cliente le variazioni unilaterali apportate alle condizioni contrattuali con un preavviso di almeno 2 (due) mesi.
La comunicazione al Cliente avviene per iscritto, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" o, in caso di modifica alle disposizioni inerenti i servizi di pagamento, "Proposta di modifica del contratto" e specificando che, in assenza di espresso rifiuto da parte del Cliente, la proposta si intenderà accettata.
La modifica si intende approvata se il Cliente non comunica alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. Prima di tale data, il Cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Con riferimento alla prestazione dei servizi di pagamento, eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio applicabili in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; inoltre la Banca si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto. La Banca informa tempestivamente il Cliente delle modifiche che riguardino i tassi di interesse.
Art. 15 – Reclami e definizione stragiudiziale delle controversie
Il Cliente può contestare l'operato della Banca, rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca, Xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, fax: +39. 02 49905.303, posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx, posta elettronica certificata:
xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l'Ufficio Xxxxxxx non abbia fornito risposta nel termine di 30 (trenta) giorni, la risposta non sia stata in
tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
In relazione ai servizi di pagamento la Banca fornisce una risposta entro il termine di 15 giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:
- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la "Guida Pratica – Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", disponibile presso i locali della Banca aperti al pubblico e sul sito internet della Banca.
Art. 16 – Legge applicabile – Foro competente –
Lingua utilizzata
Il Contratto è redatto in italiano ed è regolato dalla legge italiana.
Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente, in via esclusiva il foro di Milano.
La lingua utilizzata nelle comunicazioni tra la Banca e il Cliente è la lingua italiana.
La violazione delle disposizioni in materia di servizi di pagamento dettate dalla normativa tempo per tempo vigente comporta l'applicazione di sanzioni amministrative a carico degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori della Banca.
SEZIONE II
NORME CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE VINCOLATO
Art. 17 – Conto Predefinito
Le somme presenti sul Conto Corrente Vincolato possono essere accreditate esclusivamente sul conto corrente indicato alla Banca nell'ambito del Contratto di Factoring, di cui il Cliente risulta intestatario ("Conto Predefinito").
Può essere utilizzato come Conto Predefinito esclusivamente un conto corrente bancario aperto presso banche autorizzate a svolgere l'attività bancaria in Italia.
Art. 18 – Accesso al Conto Corrente Vincolato
Il Cliente accede al Conto Corrente Vincolato e impartisce le disposizioni tramite il Sito Internet, utilizzando i codici di sicurezza forniti dalla Banca ("Codici di Accesso").
Nel rispetto delle condizioni e dei limiti (anche temporali in relazione alle diverse misure di sicurezza tempo per tempo adottate) stabiliti nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, il Cliente potrà richiedere alla Banca di effettuare operazioni e interrogazioni, ovvero impartire le proprie istruzioni anche attraverso soggetti diversi dalla Banca o attraverso strumenti e/o applicazioni che la Banca tempo per tempo potrà mettere a disposizione .
A tal riguardo, il Cliente potrà indirettamente accedere al Conto Corrente mediante:
a) il “servizio di disposizione di ordine di pagamento”, cioè un servizio fornito da un prestatore di servizi di pagamento autorizzato ai sensi della normativa vigente (“PISP”) e espressamente incaricato dal Cliente, che dispone l’ordine di pagamento su richiesta del Cliente relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un prestatore di servizi di pagamento. In tal caso, la Banca riceve l’ordine di pagamento da parte del PISP su incarico del Cliente;
b) il “servizio di informazione sui conti”, ovverosia un servizio online fornito da un prestatore di servizi di pagamento autorizzato ai sensi della normativa vigente (“AISP” e, congiuntamente ai PISP, "Operatori Terzi ") e espressamente incaricato dal medesimo Cliente, che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal Cliente presso un prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento.
Gli ordini di pagamento trasmessi attraverso i PISP e le richieste di informazioni trasmesse dagli AISP saranno trattati dalla Banca senza discriminazioni e senza costi aggiuntivi rispetto agli ordini di pagamento trasmessi direttamente dal Cliente o alle informazioni direttamente richieste da quest'ultimo.
In ogni caso la Banca fornirà all'Operatore Terzo solo le informazioni relative ai servizi di pagamento eseguiti sul Conto Corrente Vincolato, ad eccezione dei dati sensibili relativi ai pagamenti (come definiti tempo per tempo ai sensi del D.lgs. 11/2010), purché l'Operatore sia debitamente autorizzato dal Cliente.
In ogni caso, l'autorizzazione da parte del Cliente all'Operatore Terzo è presunta dalla Banca qualora l'Operatore Terzo si avvalga dei codici di identificazione del cliente. Le modalità di identificazione dell'Operatore Terzo presso la Banca e le modalità di comunicazione tra quest'ultima e i medesimi Operatori Terzi saranno conformi a quelle tempo per tempo vigenti
Fatta salva l'applicabilità delle misure di identificazione tra la Banca e l'Operatore Terzo, qualora il Cliente intenda
impedire l'operatività di un Operatore Xxxxx è tenuto a informare la Banca dell'avvenuta revoca del consenso.
La Banca potrà rifiutare l'accesso al conto di pagamento a un AISP o a un PISP qualora sussistano giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto di pagamento, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tal caso la Banca informa il Cliente del rifiuto e, ove possibile, indica le ragioni a sostegno del rifiuto all’esecuzione.
La comunicazione sarà effettuata, secondo le modalità sicure concordate con il Cliente e che saranno tempo per tempo conformi alle vigenti disposizioni normative, prima che l’accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consentirà l’accesso al Conto Corrente.
Il Cliente prende inoltre atto che per accedere al Sito Internet della Banca, per effettuare operazioni dispositive tramite la rete internet o effettuare qualsiasi altra azione tramite un canale a distanza che possa comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi, la Banca si riserva la facoltà, in conformità con la normativa vigente, di richiedere una forma di autenticazione forte.
Il Cliente è responsabile dell'utilizzo e della manutenzione dei dispositivi (es. computer, tablet, smartphone) di cui si avvale per accedere al Sito Internet. Il Cliente deve disporre di software utili a evitare accessi o utilizzi non autorizzati nonché a prevenire e rimuovere eventuali programmi che possono inficiare l'efficienza e la sicurezza dei dispositivi stessi.
La Banca verifica l'identità e la legittimazione del Cliente sulla base della corrispondenza tra i Codici di Accesso assegnati. L'utilizzo dei Codici di Accesso costituisce prova unica e sufficiente dell'avvenuta identificazione del Cliente.
Il Cliente è responsabile della custodia dei Codici di Accesso ed è tenuto a usarli con la dovuta diligenza e non può in alcun caso darli in uso o concederli a terzi. Qualunque uso improprio dei Codici di Accesso, da chiunque e in qualsiasi modo effettuato, rimane a esclusivo rischio del Cliente, il quale riconosce fin d'ora valide tutte le operazioni effettuate dalla Banca in relazione ai servizi prestati.
In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso (ovvero sospetto di uso) non autorizzato dei Codici di Accesso, il Cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca telefonando al Servizio Clienti (contattando il Numero Verde 800538077) oppure tramite l'area personale del Sito Internet. La Banca provvede a bloccare i Codici di Accesso nei tempi tecnici necessari. Il Cliente dovrà fornire conferma scritta della propria comunicazione mediante lettera raccomandata o fax entro le successive 48 ore.
Dopo la comunicazione di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato dei Codici di Accesso, il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall'eventuale utilizzo dei Codici di Accesso, salvo che abbia agito in modo fraudolento. Prima della comunicazione, invece, il Cliente è responsabile della
perdita derivante dall'utilizzo indebito dei Codici di Accesso.
La Banca può modificare le modalità di accesso descritte nel presente articolo inviando apposita comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.
La Banca può altresì bloccare o sospendere in qualsiasi momento l'accesso al servizio e le singole operazioni di pagamento in caso di sospetto di utilizzo fraudolento o non autorizzato o per ragioni di efficienza, sicurezza e forza maggiore, preavvisando i Clienti, ove possibile, prima del blocco o, al più tardi, entro il giorno successivo, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. In tali casi la Banca indica la procedura da seguire per ripristinare l'ordinaria operatività. Al venir meno delle ragioni che hanno giustificato il blocco o la sospensione, la Banca riattiva l'accesso al servizio. Ove la Banca non vi abbia già provveduto, il Cliente può in ogni caso telefonare al Servizio Clienti (contattando il Numero Verde 800538077).
Nell'ambito del proprio Sito Internet, la Banca garantisce, in ogni caso, comunicazioni tramite canali sicuri e protetti. Con l’espressione “canali sicuri e protetti” si intende una modalità di comunicazione utilizzata dalla Banca che garantisce l’autenticità del messaggio da parte della Banca e la protezione dei dati comunicati dal Cliente alla Banca.
Art. 19 – Movimentazione del conto – Conto non movimentato
La Banca è autorizzata ad addebitare sul Conto Corrente Vincolato tutte le somme ad essa dovute in relazione ai crediti ceduti dal Cliente alla Banca e alle spese connesse alla relativa gestione, ai sensi del Contratto di Factoring.
Il denaro può essere accreditato sul Conto Corrente Vincolato esclusivamente mediante bonifico bancario.
Il prelevamento, anche per il tramite di un PISP, da parte del Cliente può avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario accreditato sul Conto Predefinito, nei limiti delle somme eventualmente presenti sul Conto Corrente Vincolato che la Banca abbia accertato non essere relative ai crediti alla stessa ceduti dal Cliente ai sensi del Contratto di Factoring.
Se il Cliente non esegue operazioni sul Conto Corrente Vincolato da oltre un anno e il Conto presenta un saldo creditore non superiore ad Euro 250, la Banca cessa di corrispondere gli interessi e di addebitare le spese di gestione del Conto Corrente Vincolato. Qualora, inoltre, il saldo creditore del Conto Corrente Vincolato non sia superiore ad Euro 2.500 la Banca cessa di inviare l'estratto conto al Cliente.
Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, le operazioni che la Banca effettua di propria iniziativa – quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero delle spese – ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
Art. 20 – Sconfinamenti in assenza di fido
Il Cliente è tenuto ad utilizzare il Conto Corrente Vincolato nei limiti del saldo disponibile.
La Banca non è, pertanto, tenuta ad onorare disposizioni del Cliente per un ammontare eccedente la provvista disponibile.
Art. 21 – Chiusura periodica del Conto –
Regolamento degli interessi, commissioni e spese
Gli interessi sono accreditati al Cliente nella misura pattuita e indicata nel Documento di Sintesi, che indica tutte le condizioni economiche e tutte le spese applicabili al rapporto.
I rapporti di dare ed avere relativi al Conto Corrente Vincolato, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, comunque non inferiore a un anno, indicata nel Documento di Sintesi, portando in conto
– con valuta data di regolamento dell'operazione – gli interessi, le commissioni e le spese nella misura pattuita ed applicando le trattenute fiscali di legge. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti.
Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora eventualmente previsti nel Documento di Sintesi, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
Art. 22 – Comunicazioni periodiche della Banca
La Banca provvede all'invio degli estratti conto con cadenza trimestrale ovvero con la diversa periodicità prescelta dal Cliente (annuale, semestrale o mensile) entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ..
L'estratto conto indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto.
Se le condizioni economiche applicate al rapporto sono variate rispetto alla comunicazione precedente, la Banca provvede all'invio del Documento di Sintesi aggiornato entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento. Il Documento di Sintesi aggiorna quello riportata nel frontespizio del Contratto. In ogni caso il Cliente può accedere al Documento di Sintesi aggiornato in qualsiasi momento, tramite il Sito Internet o, su richiesta, mediante posta elettronica.
Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, le comunicazioni si intendono approvate decorsi 60 (sessanta) giorni dal relativo ricevimento. Se le comunicazioni sono trasmesse tramite strumento informatico, i termini per la contestazione dell'estratto conto decorrono da quando il Cliente ha la possibilità di accedere al contenuto delle comunicazioni.
Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può impugnare l'estratto conto entro il termine di prescrizione ordinaria di 10 (dieci) anni dalla data di ricevimento dello stesso; entro il medesimo termine di 10 (dieci) anni dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può richiedere al Cliente la restituzione di quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
Tale informativa è resa disponibile sul Sito Internet, consentendo il salvataggio su supporto durevole. La Banca comunica al Cliente, tramite posta elettronica, la disponibilità delle comunicazioni sul Sito Internet.
Il Cliente può, in ogni caso, richiedere che le comunicazioni periodiche gli vengano inviate su supporto cartaceo tramite posta ordinaria, all'indirizzo di corrispondenza indicato dal Cliente nel Modulo di Apertura.
Il Cliente può consultare e acquisire su supporto durevole la propria situazione contabile accedendo all'area personale del Sito Internet.
I costi addebitati alla clientela quale corrispettivo delle comunicazioni periodiche sono indicati nel Documento di Sintesi.
Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro congruo termine e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. La Banca indica al Cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.
SEZIONE III
NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO
Art. 23 – Servizi di pagamento
Nell'ambito del rapporto di Conto Corrente Vincolato, il Cliente, nel rispetto di quanto indicato nel precedente art. 19, può richiedere alla Banca, anche per il tramite di PISP, di eseguire per suo conto talune operazioni di pagamento.
Art. 24 – Esecuzione degli ordini di pagamento
Prima di dare esecuzione all'operazione di pagamento o ad una serie di operazioni di pagamento, la Banca acquisisce il consenso del Cliente.
In mancanza di tale consenso, l'operazione di pagamento dovrà considerarsi come non autorizzata.
Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i codici identificativi da questa richiesti e necessari ai fini della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento (es. IBAN del Conto Predefinito).
L'ordine di pagamento eseguito in coerenza con i codici identificativi indicati dal Cliente si ritiene eseguito correttamente per quel che concerne il beneficiario e/o il conto indicato dal codice stesso.
Il Cliente si dichiara informato della circostanza che gli ordini di pagamento sono trattati in un sistema interbancario per il trasferimento elettronico dei fondi e che pertanto egli è tenuto a non includere nel modulo di conferimento dell'ordine informazioni per la banca destinataria che possono impedire il trattamento automatico dell'ordine stesso.
Art. 25 – Versamenti
In conformità a quanto previsto dall'art. 19, sono consentiti versamenti sul Conto Corrente Vincolato esclusivamente mediante bonifico bancario.
Non sono, pertanto, consentite ulteriori modalità di alimentazione del Conto Corrente Vincolato, quali, a mero titolo esemplificativo, accredito di assegni bancari e circolari, versamento di denaro contante.
La valuta applicata all'accreditamento determina la decorrenza degli interessi.
Art. 26 – Prelevamenti
Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, il prelevamento da parte del Cliente può avvenire esclusivamente entro il limite del saldo liquido e disponibile e mediante trasferimento con bonifico bancario accreditato sul Conto Predefinito, in relazione al trasferimento di eventuali incassi accreditati sul Conto Corrente Vincolato e relativi a crediti non ceduti alla Banca ai sensi del Contratto di Factoring.
Sono, quindi, esclusi i prelevamenti mediante emissione di assegni, per contanti, tramite bonifici diversi rispetto a quelli di cui al comma precedente, ovvero con modalità ulteriori rispetto a quelle previste nel presente articolo.
Le richieste di prelevamento potranno essere trasmesse dal Cliente mediante l'apposita funzionalità disponibile nell'area personale del Sito Internet, mediante un PISP, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato all'art. 11, ovvero con le diverse modalità che la Banca potrà rendere disponibili previa comunicazione al Cliente.
Art. 27 – Ricezione degli ordini di prelevamento e revoca
Gli ordini di prelevamento si considerano ricevuti quando pervengono alla Banca ovvero il sistema informativo della Banca prende in carico la disposizione del Cliente, anche se impartita tramite un PISP, autorizzata con l'inserimento dei Codici di Accesso.
Se il momento di ricezione non coincide con una Giornata Operativa per la Banca, l'ordine di prelevamento si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva. In ogni caso, il Cliente prende atto che gli ordini di pagamento si considerano ricevuti dalla Banca nella Giornata Operativa successiva se pervengono alla stessa successivamente al Termine della Giornata Operativa stabilito nel Documento di Sintesi.
Se l'esecuzione dell'ordine deve avvenire in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui sono messi a disposizione i fondi, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa per la Banca l'ordine s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
Il Cliente può revocare le disposizioni impartite finché l'ordine di eseguire il prelevamento non sia divenuto irrevocabile. Dal momento in cui la Banca riceve la revoca del consenso ad eseguire il prelevamento, il prelevamento non può essere considerato autorizzato dal Cliente.
Gli ordini di cui al comma 1 del presente articolo si considerano irrevocabili una volta che questi sono stati ricevuti dalla Banca ai sensi del medesimo comma.
Gli ordini di cui al comma 2 del presente articolo si considerano irrevocabili dalla fine della Giornata Operativa precedente il giorno concordato per l'avvio dell'esecuzione. Allo scopo, nel Documento di Sintesi è indicato il Termine della Giornata Operativa.
Decorsi i termini entro cui il Cliente può revocare l'ordine, quest'ultimo può essere revocato solo con il consenso della Banca. In tali casi, la Banca si riserva di addebitare al Cliente le spese connesse alla revoca.
Art. 28 – Rifiuto dell'esecuzione di una disposizione
Quando le condizioni previste dal presente Contratto sono soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute dal Cliente, salvo che l'esecuzione
delle medesime sia contraria a norme imperative o sia impossibile procedere all'esecuzione dell'operazione per errore materiale del Cliente nel conferimento dell'ordine.
In tal caso, la Banca, entro i termini per l'esecuzione dell'operazione, informa il Cliente, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, che l'ordine di pagamento non è stato eseguito e, ove possibile, indica le ragioni a sostegno del rifiuto all'esecuzione.
Nel caso in cui il rifiuto sia stato determinato da errori materiali del Cliente, la Banca, nella comunicazione di cui al comma precedente, indica la procedura da seguire al fine di correggere l'errore.
Resta inteso che ove il rifiuto all'esecuzione di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la comunicazione di cui al comma 2.
In ogni caso, un ordine di pagamento di cui sia stata legittimamente rifiutata l'esecuzione si considera come non ricevuto.
Art. 29 – Modalità di esecuzione delle disposizioni
La Banca esegue le disposizioni del Cliente secondo le modalità descritte nel Contratto. Tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.
In assenza di specifiche istruzioni da parte del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi secondo la diligenza adeguata alla propria condizione professionale e tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi.
In caso di versamento l'importo dell'operazione è accreditato sul Conto Corrente Vincolato non appena i fondi sono disponibili sul conto della Banca.
In caso di prelevamento, la Banca assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di disposizione ai sensi dell'art. 27, l'importo del prelevamento è accreditato sul conto della banca beneficiaria entro la fine della prima Giornata Operativa successiva.
In ogni caso, la data di valuta dell'addebito delle operazioni disposte non può precedere la Giornata Operativa in cui l'importo dell'operazione è addebitato.
Art. 30 – Operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite
Se il Cliente viene a conoscenza dell'esecuzione di un'operazione non autorizzata o non correttamente eseguita (ossia non conforme all'ordine o alle istruzioni impartite), deve comunicarlo alla Banca per iscritto, secondo le modalità stabilite nell'art. 11, richiedendo la rettifica dell'operazione.
La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata senza indugio e comunque entro 60 (sessanta) giorni da quando il Cliente riceve la conferma dell'esecuzione dell'operazione di pagamento.
In ogni caso, tali termini non operano se la Banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizione del Cliente la comunicazione di conferma dell'esecuzione dell'operazione di pagamento.
Salvo che l'operazione sia stata disposta tramite un PISP, spetta alla Banca provare che l’operazione di pagamento sia stata autenticata, correttamente, registrata e
contabilizzata e che non è stata influenzata dal malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o da altri inconvenienti.
La Banca rimborsa al Cliente l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata, non eseguita o eseguita non correttamente, immediatamente e comunque non oltre la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito, ripristinando la situazione del conto come se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In alternativa, il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’esecuzione dell’operazione di pagamento.
In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui ai precedenti capoversi, dandone immediata comunicazione al Cliente. La Banca può̀, in ogni caso, ottenere la restituzione dell’importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il pagamento era stato autorizzato. In tale caso la Banca ha il diritto di richiedere al Cliente la restituzione dell’importo rimborsato anche se disposta mediante un PISP.
Art. 31 – Responsabilità della Banca nella prestazione del servizio
Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 30, la Banca è responsabile della corretta esecuzione degli ordini ricevuti.
Nel caso di non corretta esecuzione di una disposizione di prelevamento, la Banca rimborsa senza indugio al Cliente l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata, non eseguita o eseguita non correttamente, ripristinando la situazione del Conto Corrente Vincolato come se l'operazione non avesse avuto luogo. In alternativa, il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'operazione.
Nel caso di non corretta esecuzione di una disposizione di versamento, la Banca mette senza indugio a disposizione del Cliente l'importo relativo all'operazione non eseguita o eseguita non correttamente, accreditando le relative somme sul Conto Corrente Vincolato del Cliente medesimo.
La Banca non sarà ritenuta responsabile qualora dimostri di aver eseguito l'operazione in conformità con le norme che regolano i singoli servizi e che, dunque, le somme sono state messe a disposizione del beneficiario o addebitate al Cliente pagatore nel rispetto dei termini di esecuzione previsti o con un lieve ritardo.
In caso di sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui ai commi precedenti, dandone immediata comunicazione al Cliente.
Resta salvo il diritto della Banca di dimostrare, anche in un momento successivo al rimborso, che l'operazione di pagamento era stata debitamente autorizzata. In tale caso la Banca ha il diritto di richiedere al Cliente la restituzione dell'importo rimborsato.
In ogni caso, quando un'operazione non è eseguita o è eseguita non correttamente, la Banca si adopera senza indugio, su richiesta del Cliente, per rintracciare l'operazione ed informa il Cliente medesimo del risultato.
Resta ferma la responsabilità della Banca per tutte le spese ed interessi imputati al Cliente a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.
La Banca non è responsabile della mancata, tardiva, o inesatta esecuzione dell'ordine se il Cliente, all'atto del conferimento dell'ordine, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all'esecuzione dell'operazione di pagamento o se la banca del beneficiario ha ricevuto l'importo nei tempi di esecuzione concordati o con un lieve ritardo. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione in conformità con il codice identificativo indicato dal Cliente, anche se quest'ultimo ha fornito informazioni ulteriori rispetto all'identificativo stesso. La Banca, in ogni caso, compirà ogni ragionevole sforzo per recuperare i fondi oggetto dell'operazione, riservandosi di addebitare al Cliente le spese relative. Qualora non sia possibile il recupero dei fondi, su richiesta scritta del Cliente, la Banca fornirà al medesimo le informazioni disponibili e utili ai fini delle azioni di tutela.
La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da caso fortuito o da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a puro titolo di esempio, quelle dipendenti da scioperi anche del proprio personale o da disservizi in genere), da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza, nonché qualora abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 32 – Comunicazioni
La Banca, con periodicità mensile, fornisce al Cliente sul Sito Internet, consentendo il salvataggio su supporto durevole, il riepilogo delle operazioni di pagamento eseguite nel corso del periodo di riferimento, contenente l'indicazione delle relative caratteristiche essenziali (quali l'importo, le spese, l'eventuale tasso di cambio, la data valuta dell'addebito/accredito).
La Banca comunica al Cliente, tramite posta elettronica, la disponibilità delle comunicazioni sul Sito Internet.
Il Cliente può, in ogni caso, richiedere che le comunicazioni periodiche gli vengano inviate su supporto cartaceo tramite posta ordinaria, all'indirizzo di corrispondenza indicato dal Cliente nel Modulo di Apertura.
Le medesime informazioni sono inoltre incluse nell'estratto conto trasmesso periodicamente dalla Banca al Cliente.
Art. 33 – Spese applicabili
Le spese e gli interessi applicati dalla Banca nell'esecuzione dei servizi di pagamento sono riportati nel Documento di Sintesi.
La Banca, nell'esecuzione delle operazioni di pagamento di cui al Contratto, trasferisce l'importo integrale dell'operazione di pagamento e non trattiene spese sull'importo trasferito.
La Banca non addebita al Cliente spese in relazione agli obblighi di informativa previsti dal Contratto o dalla normativa vigente.
Tuttavia, se il Cliente richiede informazioni aggiuntive o più frequenti oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli specificati nel Contratto, la Banca si riserva il diritto di addebitare le relative spese, in misura adeguata e proporzionata ai costi effettivamente sostenuti dalla stessa.
Le commissioni, le spese, i bolli e ogni altro onere saranno addebitati sul Conto Corrente Vincolato.
Art. 34 – Prova degli ordini e disposizioni
La Banca ed il Cliente si danno reciprocamente atto che la prova delle disposizioni impartite dal Cliente e di quelle eseguite sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca, nonché delle registrazioni eventualmente effettuate su supporto informatico o su altro supporto equivalente, anche in via automatica.
Banca Farmafactoring
GLOSSARIO
Ai fini del presente Contratto si intendono per:
"Accredito", il denaro versato sul Conto Corrente Vincolato del Cliente;
"Addebito", il denaro prelevato o utilizzato per pagamenti, sia dal Cliente sia dalla Banca per suo conto;
"AISP", un prestatore di servizi di pagamento autorizzato ai sensi della normativa vigente e espressamente incaricato dal medesimo Cliente, che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal Cliente presso un prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento;
"Arbitro Bancario Finanziario", il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche ed altri intermediari finanziari;
“Autenticazione forte del cliente”, un’autenticazione basata sull’uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l’utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l’utente possiede) e dell’inerenza (qualcosa che caratterizza l’utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;
"Capitalizzazione degli interessi", il processo di produzione degli interessi sugli interessi già accreditati sul Conto Corrente Vincolato;
"Cliente", si intende il soggetto che sottoscrive il Contratto con la Banca;
"Conto Corrente Vincolato", si intende il servizio di conto corrente prestato dalla Banca e regolato dal Contratto;
"Contratto di Factoring" si intende il contratto stipulato tra la Banca e il Cliente avente per oggetto l'acquisto, l'amministrazione, il recupero e l'incasso dei crediti derivanti dalle vendite e/o prestazioni di servizi effettuate dal Cliente verso enti del Sistema Sanitario Nazionale e/o della Pubblica Amministrazione;
"Documento di Sintesi", il frontespizio del Contratto, recante le condizioni economiche applicate al rapporto;
"Foglio Informativo", il documento contenente informazioni sulla Banca, sulle caratteristiche e sui rischi del servizio prestato dalla Banca e sulle condizioni economiche offerte;
"Foro Competente", il luogo in cui risiede il Tribunale competente a regolare le controversie che possono insorgere in dipendenza del presente Contratto tra la Banca e il Cliente;
"Giornata Operativa", il giorno in cui la Banca è operativa in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione di pagamento. Si considerano Giornate Operative i giorni feriali ad esclusione del sabato;
"Microimpresa", l'impresa che possiede i requisiti previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 84, lett. b) della direttiva 2007/64/CE;
"Modulo di Apertura", la proposta contrattuale di adesione al Conto Corrente Vincolato;
"Operatori Terzi", congiuntamente gli AISP e i PISP;
"PISP", un prestatore di servizi di pagamento autorizzato ai sensi della normativa vigente e espressamente incaricato dal Cliente, che dispone l’ordine di pagamento su richiesta del medesimo Cliente relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un prestatore di servizi di pagamento;
“Servizio di disposizione di ordine di pagamento”, un servizio che dispone l’ordine di pagamento su richiesta del Cliente relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;
“Servizio di informazione sui conti”, un servizio online che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal Cliente presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento;
"Sito Internet": il sito internet della Banca xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
"Termine della Giornata Operativa", limite orario entro il quale le disposizioni ricevute dal Cliente si considerano ricevute nella stessa Giornata Operativa.