REGOLAMENTO PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
REGOLAMENTO PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
ART. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 43 della L. n. 449/1997, e s.m.i., ed agli artt. 19 e 151 del D.Lgs. n. 50/2016 i criteri e le modalità di stipulazione di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati, ONLUS, Associazioni senza fini di lucro.
ART. 2 – Finalità
1. Il presente regolamento è finalizzato a definire una disciplina organica delle sopracitate forme contrattuali, al fine di assicurare l’accertamento dei requisiti di legittimità ai sensi della normativa vigente ed il rispetto dei principi di efficienza, trasparenza, buon andamento ed imparzialità che regolano l’operato della pubblica amministrazione.
ART. 3 – Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
· per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro od a fornire beni, prestare servizi od eseguire lavori a favore di un terzo (sponsee), che a sua volta si impegna, nell’ambito delle proprie iniziative destinate al pubblico, a diffondere il nome dello sponsor tramite prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo e di altri messaggi a favore dello sponsor;
· per “sponsor”: il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti od altra utilità ad altro soggetto (sponsee), veicolatore a fini pubblicitari del segno distintivo dello sponsor;
· per “sponsee”: il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor secondo le modalità del relativo contratto;
· per “accordo di collaborazione”: contratto con il quale due o più soggetti, pubblici o privati, si accordano per svolgere in modo coordinato alcune attività, coadiuvandosi a vicenda, per il perseguimento di un interesse pubblico.
Art. 4 – Finalità dei contratti
1. La stipulazione dei contratti di sponsorizzazione deve essere finalizzata esclusivamente a:
a. favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa; 1
b. assicurare una migliore qualità dei servizi istituzionali prestati
c. realizzare maggiori economie;
ART. 5 – Presupposti e oggetto dei contratti
1. L’utilizzazione delle forme contrattuali di cui trattasi è ammessa ove sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
· il perseguimento di interessi pubblici;
· l’esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
· il conseguimento di risparmi di spesa;
· il rispetto delle prescrizioni di legge o di regolamenti.
2. Le stesse possono essere utilizzare per la realizzazione di iniziative in ambito di promozione del Comune, dell’innovazione tecnologica e della formazione.
3. Il contratto di sponsorizzazione può essere concluso per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell’Ente.
4. Ai sensi della L. 27/12/1997, n. 449, art. 43, comma 3, per le finalità di cui all’art. 4, comma 1, delle presenti linee guida, possono essere inoltre stipulate convenzioni con soggetti pubblici e/o privati dirette a fornire ai medesimi, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
5. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con il Comune o che esercitino attività in conflitto di interesse con attività pubbliche.
6. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
· propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
· pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale pornografico od a sfondo sessuale;
· messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
7. Le modalità di associazione dei segni distintivi dei soggetti terzi devono presentare caratteri tali da essere coerenti con la natura dell’iniziativa e comunque non lesivi della dignità istituzionale dell’Ente. ART. 6 - Modalità di scelta del contraente
1. La stipulazione delle soprarichiamate tipologie contrattuali può essere attivata:
a. su iniziativa di soggetti privati;
b. su iniziativa del Comune
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2.. Nel caso in cui, da parte di un potenziale sponsor, pervenga al Comune una proposta spontanea di sponsorizzazione, il Dirigente dell’ufficio competente valuta la rispondenza alle prescrizioni delle presenti linee guida e, deliberata l’opportunità della proposta da parte della Giunta, predispone apposito avviso, da pubblicare con le modalità di seguito descritte che preveda come importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore nonché il diritto di prelazione a parità di condizioni a favore dell’originario promotore. Alla pubblicazione dell’avviso segue l’espletamento della selezione. Terminata la procedura di selezione, all’originario promotore è riservato, entro un termine prestabilito, il diritto di adeguare, ove necessario, la propria proposta a quella giudicata più conveniente dal Comune. In questo caso, il promotore originario è dichiarato aggiudicatario.
3. Nell’ipotesi, invece, di iniziativa del Comune, il procedimento di scelta del contraente deve svolgersi nell’osservanza dei principi dell’evidenza pubblica. In particolare deve essere rispettata la seguente procedura:
a. viene predisposto apposito avviso, al quale deve dare preventiva pubblicità mediante la pubblicazione dello stesso sul sito internet e/o con altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per garantire maggior conoscenza e partecipazione;
b. Tale avviso deve contenere almeno i seguenti elementi:
_ descrizione delle attività/servizi/beni o interventi che s’intendono realizzare/acquisire tramite i predetti contratti;
_ obblighi a carico dello sponsor/collaboratore;
_ le clausole operative riguardanti le prestazioni a carico dello sponsee per la pubblicizzazione di segni distintivi dello sponsor;
_ le modalità e i termini per la presentazione dell’offerta proposta;
c. l’offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indicare:
- il bene, il servizio, l’attività o l’opera che si intende sponsorizzare o alla cui realizzazione si intende collaborare, oppure l’indicazione della somma offerta;
- l’accettazione delle condizioni previste nell’avviso;
d. per ogni iniziativa può essere prevista la sottoscrizione di più contratti di sponsorizzazione/contratti di collaborazione/convenzione;
e. la valutazione delle offerte presentate nei termini e nei modi indicati nell’avviso è effettuata da apposita istruttoria interna.
4. Si può procedere all’affidamento diretto di contratti di sponsorizzazioni nei seguenti casi:
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a) in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva di cui sopra;
b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell’evento o iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;
c) nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore ad € 5.000,00 (IVA esclusa).
2. In ogni caso, l’affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità da parte del Dirigente procedente.
ART. 7 – Stipulazione del contratto
1. Il Dirigente formalizza con propria determinazione la scelta del contraente e stipula con lo stesso un atto di natura contrattuale in forma scritta, nel quale sono specificati gli obblighi ed i diritti delle parti (allegato A)
2. Il contratto deve prevedere clausole che in nessun caso pregiudichino o condizionino l’attività dell’amministrazione.
3. In particolare il contratto deve contenere:
a. denominazione del contraente;
b. oggetto e finalità;
c. gli obblighi assunti rispettivamente dall’Ente e dal soggetto contraente, nonché le relative sanzioni in caso di eventuale inadempimento (clausola di tutela);
d. il diritto del contraente all’utilizzazione degli spazi e degli altri strumenti di veicolazione concessi dall’Ente, nonché le modalità ed i limiti di esercizio dello stesso;
e. la durata del contratto, nonché l’eventuale possibilità di proroga o rinnovo dello stesso;
f. la determinazione del corrispettivo della sponsorizzazione/collaborazione/convenzione; nel caso di operazioni permutative, il controvalore monetario di tali operazioni;
g. le eventuali garanzie richieste;
h. le verifiche contrattuali e le relative responsabilità;
i. la facoltà dell’ente di recedere unilateralmente per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi dell’art. 11 della L. n.241/1990, e ss.mm.ii.;
j. disposizioni in materia di eventuali controversie e delle spese contrattuali.
4. La stipulazione del contratto sostituisce qualunque atto, concessione, comunicazione, autorizzazione
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o nulla osta di competenza, richiesti per l’installazione su suolo pubblico di cartelli pubblicitari e per la diffusione delle comunicazioni da pubblicizzare.
ART. 8 – Diritto di rifiuto
1. Il Comune si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui ai precedenti articoli.
2. Il Comune si riserva altresì di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, qualsiasi sponsorizzazione/collaborazione qualora ritenga:
· che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
· ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
· reputi inaccettabile la proposta per motivi di inopportunità generale.
ART. 9 - Aspetti fiscali e fiscali
1. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione sono previsti in bilancio e nel P.E.G. ad inizio anno,
o durante l’anno con variazione, nel rispetto dell’ordinamento finanziario e contabile. I corrispettivi costituiti da proventi di entrata sono contabilizzati tra le entrate; i corrispettivi costituiti da risparmi di spesa sono comunque contabilizzati a bilancio in entrata e in spesa per pari importo, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del bilancio e la normativa fiscale.
2. Le prestazioni rese ai sensi delle presente linee guida generano emissione di fattura e le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile.
3. Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall’obbligo di pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti le fattispecie poste in essere né è sostitutivo di tale obbligo. Salvo motivata deroga in relazione alla natura della prestazione resa a favore del Comune e del concreto vantaggio per l’Amministrazione stessa, nell’ambito della definizione delle intese con lo sponsor per quanto concerne il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
4. Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi o da lavori da effettuare dallo sponsor (operazioni permutative), è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor al Comune del valore del bene, del servizio o del lavoro, soggetto ad IVA, e di fatturazione del Comune allo sponsor di un pari importo, soggetto ad IVA, per l’attività di sponsorizzazione.
5. Le spese relative alla stipula del contratto ed alla sua eventuale registrazione, solo in caso d’uso,
saranno interamente a carico dello sponsor.
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ART. 10 - Verifiche e controlli
1. Il Comune accerta la correttezza degli adempimenti convenuti, e dei relativi contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate alla controparte.
ART. 11- Trattamento dati personali
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Linee guida saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
2. I dati, trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti degli uffici comunali tenuti all’applicazione del presente linee guida, possono essere oggetto di comunicazione
e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del linee guida.
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