ACCORDO
ACCORDO
PER L’ESERCIZIO DEI COMPITI DI ALTA SORVEGLIANZA E DI GARANZIA DELLA CORRETTEZZA E DELLA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE POST-SISMA ABRUZZO 2009
PREMESSO CHE
il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al Capo X-bis reca «Misure urgenti per la chiusura della gestione dell’emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati»;
l’articolo 11 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante «Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l’accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali», è integrato dei commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, dall’articolo 2-bis, comma 31, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172;
ai sensi dell’articolo 11, comma 9-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, «Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando per l’affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure di cui all’articolo 63, commi 1 e 6, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito, contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell’elenco degli operatori economici di cui all’articolo 67- quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 . I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall’articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
ai sensi dell’articolo 11, comma 9-ter, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, «Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna o di uno degli enti iscritti nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione»;
ai sensi dell’articolo 11, comma 9-quater, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, «Agli interventi di cui al comma 9-bis si applica l’articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di
cui al precedente periodo sono disciplinati mediante apposito accordo tra il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il citato Provveditorato per le opere pubbliche e gli enti iscritti nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 33, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, «È istituita una sezione speciale dell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui confluisce l’elenco degli operatori economici di cui all’articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla sezione speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali che regolano l’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229. La tenuta della sezione speciale con i relativi adempimenti è affidata alla Struttura di missione di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
CONSIDERATO CHE
ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al Presidente dell’ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015. A tal fine si avvale di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza, e, in aggiunta ai compiti attribuiti all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: a) verifica, in via preventiva, la legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte della Società Expo 2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano; b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti alla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al comma 9, dell’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri di accesso alla banca dati di cui all’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
l’Unità Operativa Speciale (UOS) è istituita con delibera ANAC n. 101 del 25 giugno 2014;
il «Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici» approvato dal Consiglio dell’ANAC nell’adunanza del 28 giugno 2017, ai sensi dell’articolo 11 si applica, ove compatibile, all’attività di vigilanza preventiva svolta dall’Unità Operativa Speciale nei casi previsti dalla legge;
ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»;
RILEVATO CHE
è facoltà dei soggetti attuatori avvalersi delle procedure in deroga nei termini indicati all’articolo 11, comma 9-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78;
allo stato, soltanto il Comune dell’Aquila, quale soggetto attuatore, ha manifestato l’intento di avvalersi delle citate procedure in deroga;
il dettato normativo dell’articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, va adeguato, in sede di applicazione, al diverso contesto della riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nonché alla peculiarità delle procedure negoziate in deroga all’articolo 63, commi 1 e 6, del Codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il presidio anticorruzione di cui all’articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, è finalizzato a garantire la correttezza e la trasparenza delle citate procedure negoziate in deroga, sotto soglia, connesse agli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione E
il Comune dell’Aquila E
il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna STIPULANO
il presente Accordo al fine di disciplinare le modalità e gli interventi oggetto dei controlli demandati all’Unità Operativa Speciale.
Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo.
Articolo 2
(Oggetto)
1. Il presente Accordo disciplina lo svolgimento delle attività di vigilanza dell’Unità Operativa Speciale, come meglio indicato di seguito.
2. Il Presidente dell’Autorità, avvalendosi della predetta Unità, verifica in via preventiva la legittimità degli atti relativi all’affidamento e all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la
riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma, con riguardo anche al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza ai sensi della L. 190/2012, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, del protocollo di legalità stipulato ai sensi delle vigenti Linee Guida.
3. Nel rispetto delle funzioni di vigilanza attribuite al Presidente dell’Autorità, il procedimento di verifica preventiva di cui al precedente paragrafo si svolge in contraddittorio secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di garantire un celere ripristino delle funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario.
Articolo 3
(Atti sottoposti a verifica preventiva di legittimità)
1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti che la centrale di committenza invia all’Autorità prima della loro formale adozione:
a. determinazione a contrarre;
b. provvedimento di nomina del responsabile unico del procedimento;
c. atti della procedura di affidamento:
1) avviso/lettera di xxxxxx;
2) disciplinare di gara;
3) capitolato;
4) documento di gara unico europeo (DGUE);
5) schema di contratto/convenzione;
6) provvedimento di nomina del direttore dei lavori/dell’esecuzione;
7) provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
8) dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse del personale intervenuto nello svolgimento della procedura ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
9) elenco degli operatori economici invitati alla procedura e di quelli indicati come subappaltatori ed ausiliari;
10) verbali di gara ivi inclusi gli atti del sub-procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
11) provvedimento di aggiudicazione;
d. atti della fase di esecuzione contrattuale:
1) perizia di variante di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 (atti aggiuntivi e di sottomissione e annesse relazioni), impregiudicati gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 106, commi 8 e 14, del D.Lgs. 50/2016;
2) proposta di risoluzione contrattuale o altri provvedimenti in autotutela.
2. L’Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell’attività di alta sorveglianza.
Articolo 4
(Procedimento di verifica preventiva)
1. L’Autorità provvede a sottoporre a verifica preventiva di legittimità gli atti elencati all’articolo 3 riferiti alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 63, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 dello stesso Xxxxxx.
2. Il procedimento di verifica preventiva di legittimità si svolge in contraddittorio con la centrale di committenza e, per conoscenza, con il soggetto attuatore e si articola come segue:
a. gli atti di cui al precedente articolo 3, paragrafo 1, sono trasmessi all’Unità Operativa Speciale nell’ordine temporale che scandisce le distinte fasi di gara e di esecuzione preventivamente alla loro formale adozione;
b. qualora l’atto sottoposto a verifica sia ritenuto legittimo, l’Autorità esprime un parere positivo, anche formulando eventuali indicazioni e osservazioni;
x. xxxxxxx, invece, l’Autorità individui irregolarità o non conformità, formula un rilievo evidenziando le ragioni del parere negativo. In tale ipotesi, la centrale di committenza:
1) se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l’atto in conformità al rilievo stesso che inoltra all’Autorità per presa visione;
2) se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all’Autorità ed assume gli atti di propria competenza.
3. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma della ricostruzione e riparazione degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario, gli atti della fase di gara di cui al precedente articolo 3, paragrafo 1, lettere a e b e c, si intendono in ogni caso positivamente verificati qualora l’ANAC non esprima parere negativo, formulando rilievi, nel termine di sette giorni lavorativi dalla loro ricezione. Per gli atti della fase esecutiva di cui alla successiva lettera d, il termine decorso inutilmente il quale gli atti si intendono positivamente verificati è di quindici giorni lavorativi dalla loro ricezione.
4. I termini di cui al paragrafo 3 sono interrotti se l’Autorità richiede chiarimenti e ricominciano a decorrere dalla data di loro ricezione.
5. Il soggetto attuatore ovvero la centrale di committenza comunicano all’Autorità l’insorgere di ogni controversia giudiziale e stragiudiziale inerente ai contratti pubblici affidati e quali azioni di tutela intenda adottare, anche al fine di risolvere in via bonaria o transattiva le riserve. Per tale ragione trasmettono all’Autorità un report mensile riportando eventuali:
a. riserve iscritte in contabilità, relazione riservata del direttore dei lavori e relazione del responsabile del procedimento;
b. sospensioni contrattuali;
c. gravi inadempimenti e gravi ritardi ascrivibili a responsabilità dell’appaltatore;
d. violazioni del protocollo di legalità.
6. Le comunicazioni effettuate in virtù del presente Accordo non assolvono agli obblighi informativi verso l’Autorità cui sono eventualmente chiamati i responsabili del procedimento e le stazioni appaltanti ai sensi del Codice dei contratti pubblici.
Articolo 5
(Patto di integrità)
1. Il presente Accordo vale anche quale patto di integrità del soggetto attuatore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 17, della L. 190/2012.
2. La centrale di committenza provvede ad inserire nella documentazione di gara e contrattuale relativa a ciascun affidamento:
a. il riferimento al presente Accordo quale documento che deve essere sottoscritto per accettazione dall’appaltatore;
b. le seguenti clausole, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 17, della L. 190/2012:
1) Clausola n. 1: «L’appaltatore ovvero l’impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.»;
2) Clausola n. 2: «Il soggetto attuatore ovvero l’appaltatore in caso di stipula di subcontratto si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile».
3. Nei casi di cui alla lettera b, nn. 1) e 2), del precedente paragrafo, l’esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto attuatore è subordinato alla preventiva comunicazione all’ANAC cui spetta la valutazione in merito all’eventuale, alternativa, prosecuzione del rapporto contrattuale al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 32 del D.L. 90/2014.
Articolo 6
(Flusso delle informazioni)
1. Per le finalità di cui al presente Accordo, l’Autorità, il soggetto attuatore e le centrali di committenza indicano rispettivamente il nominativo di uno o più referenti autorizzati alla gestione dei flussi documentali e alla condivisione di documenti.
2. La trasmissione dei flussi documentali avviene esclusivamente attraverso caselle di posta elettronica istituzionali comunicate riservatamente tra le parti.
Articolo 7
(Decorrenza e rinvio normativo)
1. L’Accordo ha efficacia a decorrere dalla sua sottoscrizione fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2019.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa riferimento alla normativa vigente.
Articolo 8
(Modifiche)
1. L’Autorità si riserva la facoltà di rideterminare unilateralmente i vincoli temporali fissati all’articolo 4, paragrafo 3, qualora la programmazione degli interventi di riparazione e ricostruzione da parte dei soggetti attuatori o, comunque, successive integrazioni ne consiglino la revisione in funzione dell’efficacia e dell’efficienza dei controlli di legittimità.
2. Eventuali modifiche dell’Accordo, anche in funzione di quanto indicato nel precedente paragrafo, comportano l’approvazione di un addeundum da sottoscriversi tra le parti.
Articolo 9
(Richieste di accesso agli atti)
1. Le richieste di accesso agli atti che riguardano, nello specifico, le note con cui l’Autorità rende i propri pareri nell’espletamento dell’attività di alta sorveglianza ai sensi del presente Accordo, sono trattate ed istruite esclusivamente dalla centrale di committenza ovvero, in sua assenza, dal soggetto attuatore.
2. La centrale di committenza ovvero il soggetto attuatore adotteranno i dovuti accorgimenti per rendere ostensibili i documenti contenenti informazioni espressamente riservate, evitando di divulgarle a terzi.
Roma, 7 giugno 2018
Il Presidente dell’ANAC (Xxxxxxxx Xxxxxxx) | Il Provveditore (Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx) | Il Sindaco dell’Aquila (Xxxxxxxxx Xxxxxx) |
per delega (Xxxxx Xxxxxxxx) |