Contract
DIREZIONE AMBIENTE - Ufficio Progettazione “ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI E SCOLASTICI DEL Q.3” ( C.O. 180268 ) RUP: Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx Direttore dei Lavori: Geom. Xxxxxxx Xxxx Direttore operativo opere edili: Ing. Xxxxx Xxxxx |
Capitolato Speciale di Appalto - parte prima |
COMUNE DI FIRENZE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Testo aggiornato, tra l’altro:
- al DPGR n. 45/r del 7/8/2008 (Regolamento attuativo della L.R. n. 38/2007);
- agli artt. 39 e 40 del D.L. n. 112/2008 e del D.M. 9/7/2008 (che istituiscono il libro unico del lavoro)
- alla L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari
- al D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per quanto ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall’art. 217 lett u) del D.Lgs. n.50/2016;
- al D.Lgs. n.192/2012 (modifica del D.Lgs.. n.231 del 2002 per l’integrale recepimento della Direttiva UE n.7/2011 relativa alla lotta contro i ritardi del pagamento) ed alla relativa circolare dei Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti n.1293 del 23/01/2013;
- al D.Lgs. 6/9/2011 n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”
- al codice di comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n. 471/2013
- al D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (di seguito anche “Codice”)
- al D. Lgs. n. 56 del 19/14/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
- al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n.49 recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”
- alla Legge 37/2019 in vigore dal 26/05/2019
- alla legge n. 55 del 14 giugno 2019, n. 55 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.»
- alla Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze
INDICE
Art. 1 - Oggetto dell'appalto Art. 2 - Ammontare dell'appalto
Art. 3 – Descrizione delle lavorazioni di cui si compone l’intervento. Forma e principali dimensioni delle opere
Art. 4 - Normativa applicabile - Abilitazioni Art. 5 – Conoscenza delle condizioni di appalto
Art. 6 – Contratto- Documenti che ne fanno parte Art. 7 – Discordanze negli atti del contratto
Art. 8 – Cessione del corrispettivo di appalto
Art. 9 – Soggetti dell’Amministrazione comunale. Direzione dei lavori Art.10 – Domicilio della ditta appaltatrice
Art.11– Obblighi dell’Appaltatore prima della consegna dei lavori
Art.12 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia. Varianti in corso d’opera Art.13 – Sospensione dei lavori – Proroghe
Art.14 – Garanzie e coperture assicurative
Art.15 – Consegna dei lavori. Inizio dell’esecuzione dei lavori Art.15 bis - Consegna dei lavori. Inizio dell’esecuzione dei lavori
Art.16 - Durata dell’appalto. Tempo utile per l’ultimazione dei lavori Art.17 – Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori Art. 17bis – Processo verbale di consegna
Art. 17ter - Differenze riscontrate all'atto della consegna. Consegna di materiali da un esecutore d un altro. Subentro
Art. 17quater - Riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori Art. 17 quinquies - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
Art. 17 sexies - Contestazioni tra la stazione appaltante e appaltatore
Art. 17 septies - Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità Art. 17 octies – Forma e contenuto delle riserve
Art. 17 nonies - Sinistri alle persone e danni.
Art. 17 decies- Accettazione, qualità ed impiego dei materiali Art.18 – Pagamenti
Art.19 – Ultimazione dei lavori Art.20 – Penali
Art. 21 - Conto finale e collaudo provvisorio
Art.22 – Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio Art.23 – Presa in consegna. Pagamento della rata di saldo
Art.24 – Garanzia per difformità e vizi fino al collaudo definitivo. Difetti di costruzione. Responsabilità decennale per rovina e difetti di cose immobili
Art.25 – Danni di forza maggiore
Art.26 – Trattamento a tutela dei lavoratori
Art.27 – Durata giornaliera dei lavori. Lavoro straordinario e notturno Art.28 – Sicurezza del cantiere
Art.29 –Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore
Art.29bis – Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici
Art.30 – Verifica dei calcoli statici esecutivi Art.31 – Particolari delle opere
Art.32 –Approvvigionamento dei materiali. Art.33 Proprietà degli oggetti trovati Art.34 –Esecuzione d’ufficio
Art.35– Risoluzione del contratto Art.36 – Recesso
Art.37 – Subappalti e cottimi Art.38 – Revisione prezzi
Art.39 – Responsabilità dell’Appaltatore
Art.40 – Rappresentante tecnico dell’Appaltatore
Art. 41 – Accordo bonario. Definizione delle controversie
Articolo 1
OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
L'Amministrazione comunale intende concludere un contratto attuativo dell’accordo quadro “per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde verticale e orizzontale finalizzati al miglioramento dei livelli di sicurezza e fruibilità- zona 3” ai sensi dell’art.54 del D. Lgs. 50/2016, con C.O. 180268 per “interventi di riqualificazione dei giardini pubblici e scolastici del q.3 (monetizzazioni at 03.03 erbosa)”
Tali opere e provviste verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel presente capitolato speciale e quelle risultanti dall’offerta presentata in sede di gara. Gli interventi del presente Accordo Quadro sono finalizzati al miglioramento delle aree verdi della scuola Xxxxxxx e del giardino di piazza Francia, aree appartenenti alla Zona 3.
Articolo 2 AMMONTARE DELL'APPALTO
1. IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO ATTUATIVO
L’importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta a misura ad EURO 122.869,88= (centoventiduemilaottocentosessantanove/88) comprensivi degli oneri per la sicurezza di cui al D.lgs.81/2008 per Euro 6.350,33= (seimilatrecentocinquanta/33), al netto di IVA.
Ai sensi del D.P.R. 207/2010 ss. mm., del D.L. 47/2014 convertito con legge n.80/2014 e del D.M. Int. 248/2016 i lavori sono suddivisi nelle categorie di seguito indicate
Cat. prevalente:
Opere a verde (OS24) euro 122.869,88
Sommano per opere euro 122.869,88
Di cui:
-soggetti a ribasso d’asta euro 116.519,55
-oneri per la sicurezza (D.lgs.n.81/2008) euro 6.350,33
2. DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
OPERE A MISURA
Con riferimento all’importo totale delle opere di cui sopra, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare, risultanti o desumibili dalle descrizioni e disegni di progetto, risulta riassunta nella tabella seguente:
Descrizione categorie di opere | ||
Opere a verde (OS24) | 122.869,88 | |
TOTALE OPERE A MISURA | 122.869,88 |
Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.
Gli importi di cui sopra sono presi a base per la verifica dell’incidenza delle eventuali variazioni ai fini della disciplina delle varianti di cui all’art. 106 co.1 lettera c) del “Codice”.
Ai soli fini della sicurezza, le opere sono contraddistinte da costi per un ammontare così come individuato nella seguente tabella:
Opere a verde (OS24) | 6.350,33 | ||
TOTALE | 6.350,33 |
Incidenza del costo della manodopera:
Descrizione categorie di opere | |
Opere a verde (OS24) | 27,39 |
Le lavorazioni del presente appalto non rientrano nel disposto dell’art. 43, comma 4, del Regolamento (D.P.R. 207/2010 ss. mm.).
Articolo 3
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Scuola materna Xxxxxxx:
- sostituzione giochi usurati
- smontaggio pavimentazione in legno
- sostituzione pavimentazione smorza cadute
- abbattimento alberi
- piantagione nuovi alberi
- realizzazione del prato
- realizzazione vialetti
Scuola elementare Xxxxxxx:
- pavimentazione in gomma colata
- nuovi giochi
- posa di panchine
- ampliamento aiuola esistente
- piantagione nuovi alberi
- spostamento albero esistente
La forma e le dimensioni delle opere, che rappresentano l’oggetto del contratto attuativo, risultano dagli elaborati di progetto e parti integranti del contratto. Tali opere dovranno essere eseguite altresì secondo le descrizioni contenute nelle norme tecniche del presente Capitolato, che contiene anche le prescrizioni relative ai livelli di prestazione richiesti per le varie opere.
Articolo 4
NORMATIVA APPLICABILE- ABILITAZIONI (solo se ci sono impianti)
1. L'accordo quadro è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella normativa vigente all’atto di stipula dell’accordo medesimo, o che nel corso dell’accordo dovessero entrare in vigore, oltre che delle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche “Capitolato”), è regolato:
- dal D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” xx.xx. (di seguito anche “Codice”);
- dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 xx.xx. (di seguito anche “Regolamento”), per le parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall’art. 217 lett. u) del D.Lgs. n.50/2016;
- dal Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M.n.145 del 19 aprile 2000 ss. mm. per le parti ancora in vigore;
- dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 xx.xx. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008;
- dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
- dal D.L. 69/2013 “Disposizioni urgenti per rilanciare l’economia”.
E’ regolato inoltre da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l’oggetto del presente appalto, che l’Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all’osservanza delle stesse.
2. Per l’installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui al
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ss. mm., l’Appaltatore, l’impresa associata o il subappaltatore devono possedere la prescritta abilitazione.
In ogni caso le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti
realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Esse sono tenute alla presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti, così come prescritto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ss. mm.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, si fa rinvio alla normativa sopra citata.
Articolo 5
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall' Appaltante.
2. Grava sull’Appaltatore l’onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA. etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l’esecuzione dei lavori.
Articolo 6
CONTRATTO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE
1. Xxxxx parte integrante del contratto attuativo, anche se materialmente non allegati, il presente Capitolato Speciale e:
a) il capitolato generale d’appalto;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
c) PSC e Stima degli oneri per la sicurezza
d) il cronoprogramma;
e) il computo metrico estimativo;
f) lo stato di consistenza;
g) la Relazione Tecnica;
h) Garanzia definitiva e altre polizze assicurative di cui all’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, da stipularsi come descritto nel presente schema di Accordo Quadro.
I suddetti documenti possono non essere materialmente allegati, purché conservati dalla stazione appaltante, fatto salvo il capitolato speciale d’appalto (amministrativo e tecnico prestazionale), l’elenco prezzi unitari ed il cronoprogramma.
2. La stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva divenuta efficace, ai sensi del co.8 dell’art.32 del Codice .
3. Qualora successivamente alla stipulazione del contratto attuativo, le verifiche disposte ai sensi del D.Lgs. 159/2011 diano esito negativo, l’Amministrazione si uniformerà alle indicazioni fornite dal Ministero dell’interno e dall’Anac con le linee guida del 27 gennaio 2015 prima di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019. La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell’Aggiudicatario o di risoluzione dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, applicherà quanto previsto dall’art. 110 del medesimo decreto.
4. Un volta divenuta efficace l’aggiudicazione, la mancata disponibilità dell’Appaltatore alla stipulazione del contratto attuativo comporta la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice.
5. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto se il responsabile del procedimento e l’Impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Articolo 7
DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO
1. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
2. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
3. Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.
4. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nel secondo comma del presente articolo, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Documenti di gara - Capitolato Speciale d'appalto - Elenchi prezzi unitari allegati al contratto - Disegni.
5. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, al Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC).
Articolo 8
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO
1. Secondo quanto disposto dall’art. 106, comma 13 del Codice, i crediti derivanti dall’esecuzione del presente appalto possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o ai soggetti, costituiti in forma societaria, che svolgono l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari. Si applicano le disposizioni di cui alla L.n.52/1991.
2. Ai fini dell'opponibilità all’Amministrazione comunale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al RUP. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all’Amministrazione comunale se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
3. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
4. E’ consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell’ambito del rapporto di subappalto.
Articolo 9
SOGGETTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. DIREZIONE DEI LAVORI
1. L’esecuzione del presente appalto è diretta dal responsabile unico del procedimento (RUP), che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC), del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. In caso di avvalimento, il responsabile unico del procedimento, coadiuvato dal DEC, accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi del successivo art. 35.
2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente appalto la Stazione Appaltante individua, prima dell'avvio delle procedure per
l'affidamento, su proposta del RUP, un DEC che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.
3. Il DEC, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento. Ad esso compete la consegna, il controllo esecutivo tecnico ed amministrativo e la contabilizzazione degli interventi di manutenzione. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del DEC in oggetto dovranno essere eseguiti dall’aggiudicatario con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme dell’Accordo Quadro e del Capitolato speciale d’Appalto.
Il DEC ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Decreto n. 49 del 07.03.2018, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al DEC fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice e dal Decreto n. 49 del 07.03.2018, nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle norme in materia di subappalto;
d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il Direttore dell’esecuzione del Contratto non svolga tali funzioni, la Stazione appaltante prevede la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.
In particolare, il Direttore dell’esecuzione del Contratto:
-redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP e, fornisce al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi;
- previa disposizione del RUP, provvede alla consegna degli interventi di manutenzione e all’accettazione dei materiali disponendo tutti i controlli e le prove in via autonoma, oltre a quelli previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto;
- verifica il rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore;
- in caso di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 106 del codice;
- in caso di sospensione degli interventi di manutenzione, dispone le visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie;
- nel caso in cui nel corso dell’esecuzione degli interventi di manutenzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il DEC compila una relazione, che viene trasmessa al Rup, nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose;
- al termine il DEC, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore ed elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori inviandoli al RUP e redige, in contraddittorio con l’esecutore, un verbale di constatazione sullo stato degli interventi;
- effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili.
4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi e gli ispettori di cantieri, ove nominati, collaborano con il DEC nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al DEC. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al DEC le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il DEC nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) direzione di lavorazioni specialistiche.
5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il DEC nella sorveglianza degli interventi di manutenzione in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore Esecutivo. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione degli interventi con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi degli interventi ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal DEC;
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
6. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al DEC resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento.
7. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore dell’esecuzione del Contratto. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal DEC, deve riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell’ordine e devono essere comunicati al RUP. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.
8. L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.
9. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
10. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dall’art. 101 D.lgs.n.50/2016, dal Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07.03.2018 e dalla L.R.n.38/2007.
Articolo 10
DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE
1. L’Appaltatore deve avere domicilio nel territorio comunale; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione Appaltante.
Art. 11
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI
1. Prima di dare avvio alla serie di interventi relativi ai singoli contratti attuativi, l’Appaltatore deve consegnare al DEC la seguente documentazione:
1) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 14 del presente Capitolato;
2) il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve essere coerente con il cronoprogramma e con il piano di coordinamento e sicurezza (ove previsto). La coerenza sarà valutata dal Responsabile del Procedimento;
3) dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e casse edili e dal D.U.R.C. attestante la congruenza dei versamenti assicurativie previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti
4) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
5) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del D.lgs.81/2008), proposte che l’Appaltatore trasmette, prima dell’inizio dei lavori alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
6) piano di sicurezza e di coordinamento nelle ipotesi di cui al punto 5) del presente articolo (in tal caso l’impresa affidataria trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l’esecuzione);
2. L’Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R. n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. a), D. Lgs.81/2008. A tal fine prima dell’avvio delle prestazioni, deve presentare:
- la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima. L’eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
- l’ulteriore documentazione indicata nell’Allegato XVII, punto 1, D.lgs.81/2008.
3. In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell’Appaltatore sottoscrivere il verbale di cui all’art. 6, ultimo comma, del presente Capitolato.
Articolo 12
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. VARIANTI IN CORSO D’OPERA
1. Nessuna modifica o variante ai contratti di appalto in corso di validità può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta dal DEC. Il mancato rispetto di tale previsione comporta la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi
2. Durante il periodo di efficacia del contratto, esso potrà essere modificato nei casi ed entro i limiti previsti dall’art. 149 del D. Lgs 50/2016.
In ogni caso l’Aggiudicatario ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il DEC abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’Aggiudicatario maggiori oneri.
3. Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari allegato. In carenza si applicheranno i prezzi desumibili dai prezzari di cui all’art. 23, comma 7 del Codice o, in mancanza, dal Bollettino degli ingegneri della Toscana, aggiornati all’anno 2019 ovvero, qualora i prezzi non siano desumibili da tali documenti, si provvederà alla formulazione di nuovi prezzi, approvati dal RUP, mediante analisi. In tutti i casi si applicherà il ribasso che risulta dall’offerta dell’Appaltatore.
Articolo 13
SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI- PROROGHE
La sospensione dell’esecuzione del contratto è regolamentata dai singoli contratti, ai sensi della normativa vigente.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione oggetto del contratto, il DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime.
Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal Codice, purché la sospensione dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Le avverse condizioni climatiche, che giustificano la sospensione sono solo quelle che
superino la media stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi.
Il DEC, con l’intervento dell’Aggiudicatario o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del Contratto, senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli
strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento.
I verbali di ripresa dell’esecuzione del Contratto, da redigere a cura del DEC, non appena sono cessate le cause della sospensione, sono firmati dall’aggiudicatario ed eventualmente firmati dal Responsabile del Procedimento. Nel verbale di ripresa il Direttore stabilisce il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da essa prodotti.
6. Nei casi previsti dall'articolo 107, comma 2, il Responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.
7. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
8. Per la sospensione dei lavori l’Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia se la sospensione dei lavori supera un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori o comunque i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se l’Amministrazione Comunale si oppone allo scioglimento l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
9. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 107, comma 4 del Codice, si applicano le disposizioni del presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma del progetto esecutivo.
10. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga nei termini e nei modi previsti dall’art. 107, comma 5 del Codice. Se la richiesta è riconosciuta fondata, la proroga è riconosciuta dal RUP, acquisito il parere del DEC.
Nei limiti della normativa di legge, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile per eseguire soltanto una parte degli interventi di manutenzione affidati tramite i contratti di appalto basati sull’accordo quadro e di sospendere temporaneamente gli interventi di manutenzione medesimi, senza che l’aggiudicatario possa avanzare pretese addizionali rispetto a quelle pattuite.
11. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del citato art. 107 del Codice, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati all’art. 10 del D. M. n. 49 del 2018.
Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio degli interventi di manutenzione affidati tramite i Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:
a) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Aggiudicatario ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Aggiudicatario previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto;
c) le eventuali controversie tra l’Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Aggiudicatario e il proprio personale dipendente.
Articolo 14
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
A) FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE
1. L’erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Per quanto non previsto nel presente Capitolato si applica l’art. 35, comma 18 del Codice.
B) GARANZIA DEFINITIVA
2. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo dell’Accordo Quadro con le modalità di cui all’art. 103 del Codice e comunque dell’importo indicato al comma 1 del citato articolo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ala cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero, autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione.
3. La garanzia copre:
a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) il rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dalla Stazione appaltante;
c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell’Appaltatore;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
4. Tale garanzia fideiussoria può essere:
1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.
Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12.3.2004, n.123 del Ministero delle Attività Produttive.
5. La garanzia deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio e comunque non oltre 12 mesi dall’ultimazione dei lavori e sarà svincolata secondo quanto previsto dall’art. 235 del
D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dall’art. 103 co.5 del Codice.
6. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto di cui al co.9 dell’art. 103 del Codice.
7. Come previsto dall’art. 103 comma 1 del Codice, si applicano alla garanzia definitiva le medesime riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall’art. 93, comma 7 del Codice.
C) OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO
Ai Contratti disciplinati dal presente Accordo Quadro, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di garanzie.
L’Aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione degli interventi di manutenzione a seguito di stipula di appalti specifici ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione degli stessi.
La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Non potrà essere stipulato nessun contratto di appalto se tale polizza non sarà depositata presso il Direttore dell’Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio del primo intervento di manutenzione appaltato e cessa alla data in cui è ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente gli interventi di manutenzione oggetto dell’ultimo contratto di appalto specifico riferito al medesimo Accordo Quadro.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione degli interventi di manutenzione. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo dell’ammontare dell’Accordo Quadro al netto dell’I.V.A. e deve:
1. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati agli interventi di manutenzione, causati da furti e rapine, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
2. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’esecuzione degli interventi di manutenzione, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve:
1. prevedere la copertura dei danni che l’Aggiudicatario debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da egli dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’Impresa o da un suo dipendente del quale la stessa impresa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’Impresa, e propri parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti nelle aree oggetto degli interventi di manutenzione, o a consulenti dell’Aggiudicatario o della Stazione Appaltante. Il massimale per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi è pari a € 500.000,00;
2. prevedere specificamente l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso nelle aree oggetto degli interventi di manutenzione.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Aggiudicatario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora l’Aggiudicatario sia un’associazione temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
D) POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO
9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, secondo quanto previsto dall’art. 103 comma 6 del Codice, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
E) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
10. Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:
1) danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari all’importo del contratto, a garanzia dei danni che potranno essere arrecati al materiale da utilizzare per l’intervento ricostruttivo.
2) danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale è pari a €. 500.000,00. (pari al 5% della somma assicurata di cui al punto 1) con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000)
11. Si applica l’art. 103, comma 7 del Codice.
Articolo 14bis
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELL’AVVIO DEGLI INTERVENTI
Prima di dare avvio alla serie di interventi relativi ai singoli contratti attuativi
l’Appaltatore deve consegnare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto la seguente documentazione:
1) polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 15 del presente capitolato;
2) dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nella varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e casse edili e dal D.U.R.C. attestante la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
3) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
4) il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento.
L’Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R. n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. a), X.Xxx.81/2008. A tal fine prima dell’avvio delle prestazioni deve presentare:
- la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima.
L’eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici;
- l’ulteriore documentazione indicata nell’Allegato XVII, punto 1, D.lgs.81/2008.
Articolo 15
AVVIO DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI
L’esecuzione degli interventi di manutenzione è regolamentata all’interno dei singoli Contratti, i cui termini di avvio sono regolati ai sensi della vigente normativa in materia.
Gli interventi avranno pertanto inizio dopo la stipula di un Contratto specifico basato sull’Accordo Quadro, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, ai sensi della vigente normativa in materia, da effettuarsi non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula medesima, previa convocazione dell’Aggiudicatario.
Se nel giorno fissato e comunicato, l’Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna del lavoro, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a cinque giorni lavorativi e non superiore a quindici giorni lavorativi; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il Contratto.
Articolo 16 DURATA DELL'APPALTO
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. L’Appaltatore deve ultimare i lavori entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna degli interventi di manutenzione.
In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.
2. L’Appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorrano, ed ottenere i permessi necessari alla esecuzione dei lavori.
Articolo 17
ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.
Le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa sono eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, di pari passo con l’esecuzione in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del D.M. n. 49 del 2018.
2. L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potrà senza autorizzazione scritta del DEC distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.
3. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.
4. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
5. La contabilizzazione degli interventi sarà fatta secondo quanto indicato nel titolo II, capo IV del D.M. 49 del 2018.
6. La contabilizzazione degli interventi a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.
7. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'art. 2219 codice civile. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal RUP. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'art. 2215 del codice civile
8. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.
9. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio con l'Appaltatore ovvero con chi lo rappresenta. I risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'Appaltatore o dal tecnico dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. La firma dell'Appaltatore o del tecnico dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.
10. Ciascun soggetto della Stazione appaltante e dell’Appaltatore, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato. Il Direttore Esecutivo del Contratto conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
Articolo 17 bis PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA
1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori, nonché l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore stesso;
c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l’ipotesi di cui all’ultimo comma del presente articolo, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione degli interventi.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita in via d’urgenza, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall’esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal DEC e dall'Appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore, ove questi lo richieda.
6. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, L’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione degli interventi che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell’articolo 13 del presente Capitolato.
Articolo 17 ter
DIFFERENZE RISCONTRATE ALL'ATTO DELLA CONSEGNA. CONSEGNA DI MATERIALI DA UN ESECUTORE AD UN ALTRO. SUBENTRO
1. Il DEC è responsabile della corrispondenza dell’ordine di lavoro all’effettivo stato dei luoghi.
2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali e quanto riportato nell’ordine di lavoro, non si procede alla consegna, e il DEC ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate, proponendo i provvedimenti da adottare.
3. Il RUP, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l’importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell’importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell’opera o del lavoro, dispone che il Direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l’esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui al precedente art. 17-bis, ultimo comma.
4. Qualora l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna.
Articolo 17 quater
RICONOSCIMENTI A FAVORE DELL’ESECUTORE IN CASO DI RITARDATA CONSEGNA DEI LAVORI
1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell’Appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla Stazione appaltante ai sensi del precedente art. 15, comma 6 del Capitolato, l’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali di bollo, registro e della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore al 1% calcolato sull'importo netto dell'appalto.
2. Ove l'istanza dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, questo ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
3. Oltre alle somme espressamente previste nei due commi che precedono, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore.
4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo comma del presente articolo, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del secondo comma del presente articolo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 190 del D.P.R. 207/2010.
Articolo 17 quinquies
Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali, si farà riferimento al Prezzario Regione Toscana anno 2018 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2017, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato, i cui prezzi delle forniture in opera saranno sottoposti allo stesso ribasso offerto in sede di gara.
Ove i prezzi non fossero desumibili neppure dal citato prezziario, sarà applicato quanto previsto nel D.Lgs. n.50/2016.
I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e l’Aggiudicatario, ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento. Xxx comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel Quadro economico del singolo contratto, essi saranno approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità.
Qualunque siano le circostanze di tempo e di luogo, i prezzi da applicare saranno quelli desunti dall’Elenco Prezzi Unitari e dai prezzari sopra riportati, senza ulteriori maggiorazioni. Ciò significa che, anche se gli interventi saranno effettuati in ore di lavoro non normali, il prezzo riconosciuto sarà sempre lo stesso e pari a quello praticato nelle circostanze più usuali, anche se i prezziari prevedono coefficienti di maggiorazione per circostanze particolari, sarà cioè
retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata nelle sedi degli interventi di manutenzione.
I prezzi s’intendono comprensivi di tutti gli oneri ed utili e rappresentano quindi quanto in complesso la Stazione Appaltante s’impegna a pagare, senza che possano essere presi in considerazione oneri addizionali diretti o indiretti (es. trasporti, tasse, movimentazione, utili, attrezzature, diritti di chiamata, diritti per ripetuti sopralluoghi, etc.).
2. Se l’appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili ai sensi di legge e del presente contratto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Articolo 17 sexies
Contestazioni tra la stazione appaltante e l’appaltatore
1. Il DEC o l’appaltatore comunicano al Responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione degli interventi; il Responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il DEC redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L’appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’appaltatore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
Articolo 17 septies
Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità
1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Qualora nei singoli Contratti, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,l'importo economico degli interventi di manutenzione comporti variazioni rispetto all'importo dei Contratti stessi in misura superiore al cinque per cento (5%), il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione ricevuta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e, sentito l’Aggiudicatario,formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione
Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo xxxxxxx sarà sottoscritto dall’Aggiudicatario.
Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra descritto e l’Aggiudicatario confermi le riserve, si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del D.lgs.n.50/2016 per la definizione delle controversie.
La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
E’ escluso il ricorso all’arbitrato e alla commissione.
2. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
3. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
4. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
5. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Articolo 17 octies
Forma e contenuto delle riserve
1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Articolo 17 nonies Sinistri alle persone e danni
1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il DEC compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
2. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Articolo 17 decies
Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
1. Nell'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione oggetto dei Contratti di appalto stipulati in base all’Accordo Quadro, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti. I requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni intervento di manutenzione devono rispettare tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato, negli Allegati ed impartite in sede di esecuzione dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l’appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non
conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
3. Xxx l’appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DEC, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
5. L'appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del DEC l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato tecnico prestazionale d'appalto, sono disposti dal DEC o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove il DEC provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
8. Il DEC o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.
9. Il DEC, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.
Articolo 18 PAGAMENTI
1. Ai sensi dell’art. 35, co. 18, del D.Lgs. 50/2016 sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile ovvero, qualora il contratto venga sottoscritto nel corso
dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva regolare, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.
5. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2018 ed al Bollettino Ingegneri del Giugno 2017, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato.
I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico lavoro eseguito entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario.
In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale.
Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico
d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP.
Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015.
Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione."
A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è
subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08.
In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.
6. Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 30 e dai commi 8 e 9 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 19
ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA’
A seguito di ultimazione degli interventi di manutenzione stabiliti all’interno del singolo Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.
La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente gli interventi di manutenzione eseguiti.
Le prestazioni svolte saranno quindi oggetto di verifica di conformità ai sensi della vigente normativa in materia. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto: il responsabile del procedimento trasmette pertanto al Direttore dell’Esecuzione:
a) copia degli atti di gara;
b) copia del Contratto;
c) documenti contabili;
d) eventuali risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
e) certificati delle eventuali prove effettuate.
E’ facoltà del Direttore dell’Esecuzione chiedere al responsabile del procedimento altra documentazione ritenuta necessaria per l’espletamento della verifica di conformità stessa.
La verifica di conformità di un intervento di manutenzione è conclusa entro il termine stabilito dal Contratto e comunque non oltre sessanta giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto trasmette formale comunicazione all’Aggiudicatario e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.
Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento, dandone tempestivo avviso all’Aggiudicatario, affinché quest’ultimo possa intervenire.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Aggiudicatario, il quale, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’Aggiudicatario non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario stesso.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’Aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene:
- gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi,
- l’indicazione dell’Aggiudicatario,
- il nominativo del Direttore dell’Esecuzione,
- il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
- il verbale del controllo definitivo;
- l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’Aggiudicatario;
- la certificazione di verifica di conformità.
E’ fatta salva la responsabilità dell’Aggiudicatario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
Il certificato di verifica di conformità è confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Aggiudicatario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il Direttore dell’Esecuzione eventualmente riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall’Aggiudicatario.
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
Qualora la Stazione Appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie comunitarie non ritenga necessario procedere alla verifica di conformità, si dà luogo ad una attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell’Esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi:
- gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l’indicazione dell’Aggiudicatario, il nominativo del Direttore dell’Esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’Aggiudicatario;
- la certificazione di regolare esecuzione.
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione si procede parimenti al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
Nel corso dell’esecuzione dei contratti susseguenti al presente Accordo Quadro, potranno essere operate, dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, verifiche di conformità relative ai singoli interventi, al fine di agevolare la valutazione finale.
2. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato
di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
Articolo 20 PENALI
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione.
La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili.
Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale.
L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.
Articolo 21
CONTO FINALE E COLLAUDO PROVVISORIO
1. Il conto finale sarà compilato entro 45 giorni dalla data di ultimazione degli inteventi di manutenzione, quale risulta da apposito certificato del DEC. Il X.X.X. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxx) mesi dalla data di loro ultimazione.
1 bis. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
2. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.
2 bis. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
2 ter. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
2 quater. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità indicate dalla Parte II, Titolo X del D.P.R. 207/2010 assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione dello stesso. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227, comma 2 del D.P.R. 207/2010 ss. mm., l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.
5. Nell’ipotesi prevista dal comma 3, dell’art. 227 del D.P.R. 207/2010 ss. mm., l’organo di collaudo determinerà nell’emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell’Appaltatore.”.
Articolo 22 MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE
FINO AL COLLAUDO PROVVISORIO
1. L’Appaltatore è obbligato alla custodia ed alla manutenzione dell’opera durante il periodo di attesa e l’espletamento delle operazioni di collaudo fino all’emissione del relativo certificato, che deve essere emesso entro i termini previsti dal presente Capitolato.
2. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l’emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.
3. In tale periodo, la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione per l’Esecuzione del Contratto.
4. Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.
5. Fermo restando l’obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, l’obbligo di custodia non sussiste se dopo l’ultimazione l’opera è presa in consegna dall’Amministrazione Comunale, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l’obbligo di custodia è a carico dell’Amministrazione Comunale.
Articolo 23
PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
1. Successivamente all’emissione del certificato di collaudo, l'opera sarà presa in consegna dall’Amministrazione.
2. Il pagamento della rata di saldo è disposto, previa presentazione della garanzia fideiussoria, entro 30 giorni decorrenti dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile e dell’art. 4 del D.Lgs. 50/2016.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
4. Ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. 207/2010 ss. mm., l’Amministrazione si riserva la facoltà procedere alla presa in consegna anticipata per parti di lavoro ultimate, prima dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Articolo 24
GARANZIA PER DIFFORMITA’ E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO DIFETTI DI COSTRUZIONE. RESPONSABILITA’ DECENNALE PER ROVINA E DIFETTI
DI COSE IMMOBILI
1. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Nell’arco di tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. Tale garanzia è dovuta anche nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Si applicano gli artt. 1667 e 1668 c.c. e, pertanto, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell’opera nei due anni successivi alla consegna dell’opera all’Amministrazione Comunale.
3. E’ in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 1668, comma 2, c.c.
4. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta (art. 1669 c.c.).
Articolo 25
DANNI DI FORZA MAGGIORE
1. L’appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’appaltatore ne fa denuncia al DEC entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L’appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 5, il DEC redige un processo verbale alla presenza dell’appaltatore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.
5. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore.
6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere
7. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l’appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
Articolo 26
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
1. L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato con l’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, restando a suo carico gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.
A) TUTELA RETRIBUTIVA
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.
3. Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori si applica quanto previsto ai co. 4 e 6 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e in caso di inadempimento - verificato con le modalità previste dal co. 6 del medesimo art. 30 del D.Lgs. 50/2016 - la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
4. Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’Appaltatore conferisce all’Amministrazione Comunale il diritto di valersi della cauzione – di cui all’art.103, co.1, D.lgs. n.50/2016.
B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA
5. L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
6. L’Appaltatore deve esibire al Direttore dei Lavori, prima della data del verbale di consegna dei lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L’Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.
7. Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento lavori, compreso quello conseguente al conto finale, il DEC e la Stazione appaltante procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa attraverso l’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dei Lavori opera una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo dei lavori; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o di soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
9. Inoltre, il mancato adempimento dell’Appaltatore conferisce all’Amministrazione Comunale il diritto di valersi della cauzione di cui all’art. 103, co.1, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. 50/2016.1In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.
10. Qualora la Stazione appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il Responsabile del Procedimento comunica all’Impresa l’inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 per ciascun lavoratore irregolare; il Direttore dei Lavori procede ad immediata denuncia dell’illecito all’Ispettorato del Lavoro.
11. I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.
12. In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il D.L. redige una relazione particolareggiata per il Responsabile del Procedimento. La mancata ottemperanza dell’Appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 35 del presente Capitolato. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all’Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.
C) VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO
13. Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l’Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del D.L.112/2008 e xx.xx., convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).
14. A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l’Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell’art. 4 bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.
Articolo 27 PRONTO INTERVENTO
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
1 V. co. 2 dell’art. 103 del D.Lgs.50/2016.
Lo scopo principale del Pronto Intervento (che potrà riguardare interventi manutentivi d’urgenza su aree verdi e impianti d’irrigazione) è la risoluzione di emergenze e l'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi della struttura interessata.
Pertanto, considerata l'importanza del Pronto Intervento, è essenziale che l'Aggiudicatario si organizzi in maniera tale da essere sempre reperibile in qualunque ora e pronto all'esecuzione degli interventi necessari per risolvere le emergenze e per poter ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree e degli impianti interessati da eventuali guasti. Nel caso di pronto intervento possono essere utilizzati ordini scritti e trasmessi xxx xxx, xxx e-mail o consegnati a mano, sottoscritti dall’Aggiudicatario, ed anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio.
Nell’impossibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione sopra descritti, l'intervento può essere eccezionalmente ordinato mediante semplice telefonata da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
La reperibilità dell’Aggiudicatario dovrà pertanto essere assicurata per tutti i giorni dell'anno, inclusi i giorni festivi, 24 ore su 24.
Per assicurare la necessaria tempestività d’intervento, è fatto obbligo all'Aggiudicatario di dotarsi di un recapito telefonico permanentemente attivo e presidiato (numero verde o cellulare) in modo da potere ricevere in qualunque istante le chiamate della Stazione Appaltante. Entro cinque giorni lavorativi dalla fine del pronto intervento si procederà alla regolarizzazione dell’intervento eseguito con la formalizzazione dell’affidamento. Nel caso di chiamata di Pronto Intervento, l'Aggiudicatario dovrà rendere immediatamente disponibile una squadra di tecnici ed intervenire sul posto per l'eliminazione delle cause del guasto, entro e non oltre 1 (una) ora dalla segnalazione ricevuta, con tutta l’attrezzatura necessaria per l’eliminazione delle cause del problema.
Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del problema, l'Aggiudicatario dovrà predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i danni o l’insorgenza di pericoli. Il pronto intervento eseguito sarà successivamente contabilizzato con le stesse modalità previste per gli interventi di manutenzione. Nel caso di mancata reperibilità o di mancato intervento o nell'eventualità che l’Aggiudicatario non si presenti sul posto entro i termini sopracitati, si procederà all'applicazione di penalità, così come meglio precisato nell’Articolo relativo alle “PENALI” del presente Capitolato, salvo che dal ritardo non derivino danni maggiori, nel qual caso l'Aggiudicatario sarà tenuto a rispondere completamente dei danni causati.
2. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
3. L’orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
4. Al fine di rispettare i tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione o in caso di lavorazioni che richiedano esigenze particolari, l’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, mediante l’utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo esso già comprensivo di ogni
maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione per l’Esecuzione del Contratto e dal Coordinatore della sicurezza.
5. Gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l’esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza dei lavori.
6. In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale, il DEC potrà derogare a quanto sopra e, pertanto, disporre l’esecuzione delle opere in un unico turno giornaliero, senza che in conseguenza di ciò l’Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve.
All’infuori dell’orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante. Se, a richiesta dell’Appaltatore, il DEC autorizzasse il prolungamento dell’orario, l’Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all’Appaltante le maggiori spese di assistenza.
7. In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale, il DEC potrà derogare a quanto sopra e, pertanto, disporre l’esecuzione delle opere con modalità diverse, senza che in conseguenza di ciò l’Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve.
8. All’infuori dell’orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante. Se, a richiesta dell’Appaltatore, il DEC autorizzasse il prolungamento dell’orario, l’Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all’Appaltante le maggiori spese di assistenza.
Articolo 28 SICUREZZA DEL CANTIERE
1. L’Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all’osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.lgs.81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con DPRG n. 45/R del 7/8/2008.
A) Ipotesi di presenza in cantiere di più imprese, anche non contemporanea
2. L’Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenute all’osservanza del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. lgs n. 81/2008 e del relativo Allegato XV.
3. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Il piano operativo deve essere redatto ai sensi dell’art.96, comma 1, lett. g) D. lgs n. 81/2008 e del relativo Allegato XV, punto 3.2.
4. Ciascuna impresa esecutrice, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l’esecuzione; i lavori hanno inizio dopo l’esito positivo della suddetta verifica, effettuata tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.
5. Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, possono presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.
B) Ipotesi di presenza in cantiere di unica impresa
6. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, nel medesimo termine l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo. Il piano operativo deve essere redatto ai sensi dell’art.96, comma 1, lett. g), D. lgs n. 81/2008 e del relativo Allegato XV, punto 3.2.
7. Il piano di sicurezza e di coordinamento (ovvero il piano sostitutivo) ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. I costi della sicurezza, come evidenziati all’art. 2 del presente Capitolato Speciale di appalto sono corrisposti senza alcun ribasso. In particolare a carico dell’Impresa e compensati con la cifra indicata al precedente art. 2, si intendono tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all’interno del cantiere.
8. L’Impresa dovrà (tenendone conto nel programma esecutivo) adeguare i propri tempi di lavoro al programma ed all’ordine dei lavori stabilito nel Piano della Sicurezza suscettibile a norma di legge ad adeguamenti e modifiche anche sulla base di suggerimenti da parte dell’Impresa appaltatrice.
9. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante. Analogamente si procede a risoluzione nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, qualora manchi la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
dai rischi sul lavoro o manchi il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi.
10. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria ha l’obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
11. Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto procede all’emissione degli stati di avanzamento degli interventi esclusivamente dopo aver verificato il rispetto da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento.
L’Appaltatore garantisce la necessaria collaborazione al tutor di cantiere ai fini dello svolgimento delle attività previste dall’art. 22 della L.R. n. 38/2007 e dal DPGR n. 45/R del 7/8/2008.
Articolo 29
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
1. Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto, per le parti ancora in vigore, quelli specificati nel presente Capitolato Speciale e quelli derivanti da ulteriori disposizioni normative applicabili in materia, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:
- La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
- La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente (per opere finanziate dalla CC.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura relativa al finanziamento). In particolare, dai cartelli dovranno risultare, costantemente aggiornati, i dati relativi alle imprese subappaltatrici e a tutte quelle autorizzate ad accedere al cantiere.
Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
- Tessere di riconoscimento - L’Appaltatore ha l’obbligo di dotare i propri dipendenti impegnati nella realizzazione dell’opera di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, indicante anche la data di assunzione.
Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
I lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono le attività in regime di appalto o subappalto dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente anche l’indicazione del committente.
- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. Xxxxxxxx ed attrezzature dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008.
- L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le opere provvisionali dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008.
Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate.
Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
- La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione.
Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.
- L’installazione, la gestione, la manutenzione e la guardiania di tutta la segnaletica di cantiere (anche di tipo luminoso) nel rispetto del Codice della Strada e del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo dei cantieri temporanei e mobili luminosi, sia di giorno che di notte, nonché l’esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.
- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.
- L’adozione, nei cantieri con scavi aperti, di adeguati piani di derattizzazione preventivi e per tutta la durata dei lavori al fine di evitare la migrazione delle colonie di muridi nelle aree limitrofe.
- La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.
I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione Lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.
- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché il servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori.
- Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
- Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati,- nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc.
In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
- Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.
E’ onere dell’Appaltatore l’eventuale richiesta preventiva alla Direzione Ambiente del Comune di Firenze per l’abbattimento di alberature nelle zone interessate dai lavori e di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla Direzione suddetta.
- L'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto, in grado di rilasciare certificati ufficiali e quindi munito di apposita autorizzazione ministeriale ai sensi dell'Art. 20 Legge n°1086 del 05/11/1971 xx.xx.
- La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, con l’obbligo di mantenere l’accesso alle singole abitazioni frontiste.
- La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali, compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale com'era prima dei lavori (ad esempio attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc.).
Nei casi indicati dal DEC l'Impresa è obbligata ad eseguire i lavori in presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato.
Per questo onere, già valutato nei singoli prezzi, l'Appaltatore dovrà prendere tutte le necessarie misure per non intralciare la circolazione ed in particolare non dovrà arrecare impedimenti agli accessi pubblici e o privati; occorrendo, dovrà impiantare a proprie spese, passi provvisori ed eseguire i lavori in ore notturne, senza pretendere compensi per questi oneri essendo compresi nei prezzi unitari.
- Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc.
- L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla Direzione e del loro eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare l’Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento sono a carico dell’Appaltatore, così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
- L’allontanamento, trasporto a discarica o in luogo indicato dal DEC con l’impiego di mezzi e personale, proprio, occorrente dei materiali e manufatti giacenti all’interno dell’area che non risultino necessari alle lavorazioni ed alla conduzione del cantiere;
B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI.
- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
- La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione. In particolare dovranno essere eseguiti:
- planimetrie generali (Scala 1:2000);
- tracciato di tutte le condotte posate (Scala 1:500) compresi gli allacciamenti di utenze, con sopra segnate le quote di posa, le distanze dai punti singolari, numeri civici, le opere d'arte con le relative manovre e sezionamenti;
- disegni costruttivi delle opere d'arte in Scala 1:50.
Tutte le tavole dovranno essere eseguite e consegnate al DEC in lucido e in n.3 copie eliografiche 2 delle quali verranno consegnate all’Amministrazione.
- Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferenti alle opere in genere, completo di monografia dei caposaldi e di livellazione riferita agli stessi.
- L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
- L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dal DEC, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
- La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dal DEC e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24.
- La verifica dei calcoli delle strutture come dettagliato all’art. 30 del presente Capitolato, con gli oneri ivi previsti.
- La verifica delle indagini geognostiche e dello studio della portanza dei terreni nonché la verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.
- Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
- Le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione per le strutture e gli impianti. In particolare di tutte le opere provvisionali, le baracche e luoghi di lavorazione impianti compresi, nonché le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore od i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
- L’Appaltatore è obbligato a fornire all’Amministrazione, alla ultimazione del lavori e prima del collaudo, il rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprenderà la livellazione del piano strada (in prossimità dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d’arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.
L’Amministrazione fornirà all’Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, per l’aggiornamento del sistema informatico territoriale.
- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
C) ULTERIORI ONERI
- L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (D.P.R. 9.4.1959
n. 128 ss. mm.), nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito.
Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità.
Sono a carico dell’Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.
- L'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
- L’obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disposte dalla vigente normativa di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011. Il medesimo obbligo è esteso anche ai casi previsti dagli artt. 2 e 3 dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;
- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente.
La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal DEC;
- L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione degli interventi o delle forniture scorporate.
- Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
- L’onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 12 del 16 febbraio 2004.
- L’obbligo del rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx.
- L’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.471/2013, la cui applicazione è richiamata dall’art.2 comma 1 lett. c) del codice stesso, anche per i “collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere la cui attività è svolta nell’ambito del rapporto delle stesse con il Comune di Firenze, con particolare riguardo a coloro che svolgono la loro attività all’interno delle strutture comunali”. In caso di grave inosservanza del rispetto di tali obblighi, si procederà alla risoluzione del contatto ai sensi del successivo art. 35.
Articolo 29-bis
INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI
1. Nei contratti di valore pari o superiore ad € 1.000.000,00, nei subappalti e/o subcontratti di valore pari o superiore a € 150.000,00, ovvero indipendentemente dal valore dei contratti negli affidamenti o sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190, si applicano le disposizioni dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, che si intende qui integralmente richiamato.; pertanto con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’Appaltatore dichiara di conoscere, di accettare espressamente e di impegnarsi alla rigorosa osservanza delle seguenti clausole:
a) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
b) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, salvo comunque il maggior danno; la stazione appaltante potrà detrarre
automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94 comma 2 del Decreto X.xx. n.159/2011, in occasione della prima erogazione utile;
c) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
d) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante. Il contraente appaltatore si impegna a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente l’avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..
e) di prendere atto ed accettare che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta, in virtù dell’art. 321 c.p., nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.”
2. Ai sensi dell’art. 5 dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, nei casi di cui alle lettere d) e e) l’esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Articolo 30
VERIFICA DEI CALCOLI STATICI ESECUTIVI
1. Poiché la Stazione Appaltante fornisce il progetto completo di calcoli statici, la verifica di detti calcoli dovrà essere eseguita dall'Appaltatore. L'Appaltatore perciò, nel concorrere all'appalto,
avrà preso conoscenza del progetto, dovrà averne controllato i calcoli statici a mezzo di professionista di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e riconoscendo, quindi, il progetto perfettamente attendibile; con ciò egli assume piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera.
2. L'Appaltatore è tenuto a consegnare la dichiarazione scritta, alla Stazione Appaltante, dell’accettazione dei predetti calcoli, impegnandosi al deposito degli stessi presso gli uffici del Genio Civile.
3. Tuttavia, laddove l'Appaltatore ne rilevasse la necessità e la convenienza, potrà modificare, a sua cura e spese, il progetto strutturale allegato, mediante rielaborazione dei calcoli e degli elaborati esecutivi a mezzo di professionista abilitato; in tal caso resta espressamente stabilito che l'eventuale introduzione di varianti nelle strutture anzidette (sia in fondazione che in elevazione) non potrà in alcun caso giustificare maggiorazioni del prezzo contrattuale (che anche sotto tale aspetto rimane fisso ed invariabile), né modifiche dimensionali che abbiano ripercussione sulle caratteristiche funzionali, distributive, architettoniche e di fruibilità dell'opera; in ogni caso le eventuali modificazioni che l'Appaltatore intendesse introdurre nel progetto strutturale, nel relativo progetto esecutivo e nei calcoli dovranno essere preventivamente sottoposti all'insindacabile giudizio della Direzione Lavori. L'accettazione di detto progetto, da parte della Direzione Lavori, non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità inerenti il progetto e la sua esecuzione.
Art. 31 PARTICOLARI DELLE OPERE
1. I particolari costruttivi o decorativi, come infissi, coperture speciali, zone di collegamento e contatto con le strutture esistenti, pannellature, davanzali, particolari della carpenteria in ferro e in legno, ordinario e lamellare, elementi prefabbricati, ecc. potranno variare rispetto al progetto esecutivo a seconda delle scelte costruttive dell’Impresa all’atto della realizzazione. In tal caso potranno essere richieste dall’Impresa, qualora concordemente siano ritenute confacenti alle lavorazioni da eseguire, soluzioni tecnicamente diverse ma ugualmente efficaci che andranno convalidate dal DEC, senza che l’Appaltatore possa trarne argomento per chiedere l’aumento del prezzo fissato per l’appalto, rimanendo esso fisso ed invariabile.
2. In particolare, ai fini della costruzione degli impianti tecnici e delle fognature oggetto delle prescrizioni tecniche, prima dell’inizio dei relativi lavori, l’Appaltatore dovrà integrare le tavole di progetto con le indicazioni relative ai tipi, qualità e dimensioni delle apparecchiature che intende impiegare per l’esecuzione dei lavori; tipi, qualità e dimensioni delle macchine e delle centrali degli impianti con l’indicazione della disposizione degli apparecchi accessori che vi devono essere installati. Tali elaborati saranno sottoposti per l’approvazione alla Direzione Lavori che, prima di approvarli, potrà richiedere modifiche o integrazioni degli stessi nel caso che essi siano incompleti o vi figurino indicazioni di materiali e apparecchi non rispondenti alle indicazioni delle prescrizioni tecniche. Dopo l’approvazione della Direzione Lavori tali elaborati si intenderanno come definitivi e l’Impresa dovrà osservarli perfettamente nell’esecuzione dei lavori.
3. A fine lavori, l’Appaltatore dovrà aggiornare il progetto costruttivo indicando l’effettiva composizione degli impianti realizzati. Le tavole di progetto aggiornate, datate e firmate dall’Impresa, saranno presentate in tre copie cartacee e su supporto informatico all’Amministrazione.
4. Relativamente agli obblighi di cui al D.M. n. 37 del 22/1/2008 xx.xx., l’Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla redazione del progetto relativo allo stato finale dei lavori.
5. Anche per questi ulteriori adempimenti l’Appaltatore non potrà chiedere nessun aumento dei prezzi fissati per l’appalto essendo essi fissi ed invariabili.
Articolo 32 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI
1. Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la Stazione Appaltante stessa potrà con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.
2. Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.
3. In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della Stazione Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.
4. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato.
5. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.
Articolo 33
PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI
1. L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.
2. Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso alla Stazione Appaltante per le opportune disposizioni.
3. L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.
Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le circostanze speciali previste dal primo comma dell'art.107 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 34 ESECUZIONE D'UFFICIO
1. Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di procedere all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dall’art.108 D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n.145/2000 ss. mm., l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.
Articolo 35
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro ed i Contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa); nel caso del Contratto specifico sono valide le seguenti motivazioni:
a) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale);
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione del Contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo Contratto;
f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso alle sedi degli interventi di manutenzione al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
2. La risoluzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti specifici, nei casi succitati, sarà comunicata all’Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC
ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.
Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell’Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificità delle attività relative ai singoli Contratti, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC.
Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Aggiudicatario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.
Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora la Stazione Appaltante non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell’Accordo Quadro o del singolo Contratto.
In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al quinto in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall’Aggiudicatario.
Contestualmente alla risoluzione dell’Accordo Quadro la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell’Accordo (v. GARANZIA DEFINITIVA), per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
Nei casi di risoluzione del Contratto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.
La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione.
La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli Contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo, risultando inoltre causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti Specifici basati sul medesimo Accordo.
3. In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione appaltatrice procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
4. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento delle opere regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx e dell’art. 6 dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, la Stazione appaltante può non risolvere il contratto, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione.
6. In tutti i casi di risoluzione del contratto l’Appaltatore deve adempiere agli obblighi previsti dall’art. 108 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e, in caso di inadempimento, l’Amministrazione provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
7. A seguito della risoluzione del contratto, nei casi previsti al secondo comma del presente articolo ai numeri da n. 1 a n. 12 con esclusione del n. 4, in sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto, l’Amministrazione pone a carico dell’Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare i lavori ad altra impresa. La Stazione appaltante può valersi della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 2 del Codice.
8. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente.
9. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 36 RECESSO
1. L’appaltatore ha facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’amministrazione. In tale ipotesi, si applica quanto previsto dall’art. 5, comma 4 del D.M. 49 del 2018.
2. La Stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art. 109, comma 1, D.Lgs.50/2016 previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite (da calcolarsi come prescritto dall’art. 109, co 2, D.Lgs. 50/2016).
3. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., la Stazione appaltante recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. In tale ipotesi la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx, la Stazione appaltante può non recedere dal contratto nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione.
Articolo 37 SUBAPPALTI E COTTIMI
1.Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente
all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016.
Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale.
L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari.
2. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto
obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx..
3. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera.
Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008.
4. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale
documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008.
In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
5. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare.
6. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91
comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.
Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
7. La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore.
Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 xx.xx..
8. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
9. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
10. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione:
- i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera;
- i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dei lavori affidati o i 100.000 euro;
- i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei lavori affidati o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto.
In tali casi è comunque onere dell’Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all’art.105, comma 2, D.lgs.50/2016
11. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto.
12. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
13. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 18 comma 6, del presente Capitolato, la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e di tutti i subappaltatori.
14. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile.
15. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire:
a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs.50/2016;
b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore di cui al comma precedente;
c) su richiesta del subappaltatore e qualora la natura del contratto lo consenta.
16. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell’Appaltatore comunicare alla Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Articolo 38 REVISIONE PREZZI
1. Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell’opera è a totale carico dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all’appalto di cui al presente Capitolato.
2. E’ possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente appalto esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.50 del 2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell’Appaltatore.
Articolo 39 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
2. E’ obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione degli interventi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Codice e dal presente Capitolato.
3. Le disposizioni impartite dal DEC, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna degli interventi di manutenzione al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.
Articolo 40 RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE
1. A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale approvato con D.M. n.145/2000 ss. mm. l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare, per mandato conferito per atto pubblico depositato presso l’Amministrazione Comunale, da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto.
2. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
3. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l’Amministrazione Comunale, previa comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentate, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante.
Articolo 41 ACCORDO BONARIO
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualora nei singoli Contratti, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico degli interventi di manutenzione comporti variazioni rispetto all'importo dei Contratti stessi in misura superiore al cinque per cento (5%), il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione ricevuta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e, sentito l’Aggiudicatario, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo xxxxxxx sarà sottoscritto dall’Aggiudicatario.
Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra descritto e l’Aggiudicatario confermi le riserve, si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del D.lgs.n.50/2016 per la definizione delle controversie.
La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
E’ escluso il ricorso all’arbitrato e alla commissione.
Articolo 42
MISURE ANTICOVID-19 PER I CANTIERI DEI LAVORI PUBBLICI DI CUI ALLA DELIBERA GR N° 645 DEL 25/05/2020
Le lavorazioni previste nel presente appalto potranno essere eseguite in epoca emergenziale COVID, come definito da specifici atti legislativi.
La Ditta affidataria è obbligata a mantenere le condizioni di sicurezza, in base alle disposizioni normative specificatamente impartite.
In tal caso la ditta potrà chiedere il compenso per le maggiore spese sostenute per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.G.R. 645/2020.
Per poter accedere a tale compenso la Ditta dovrà presentare:
- protocollo aziendale di sicurezza;
- POS aggiornato sulla scorta di tale protocollo (impresa unica presente in cantiere) o al PSC /se presente);
- Dichiarazione della Ditta attestante di non aver ricevuto e/o richiesto altra forma di sovvenzioni pubbliche.
Il suddetto compenso verrà calcolato sulla base delle modalità ed indicazioni di cui al D.G.R. 645/2020 e sue modifiche ed integrazioni, e dovrà essere computato e liquidato solo per le lavorazioni eseguite nel periodo ricadente nella fase emergenziale, come definita dalle disposizioni legislative. I costi della sicurezza integrativi per le misure COVID saranno pagati a misura in base a quanto effettivamente sostenuto.
Per tali extra somme viene accantonata un importo all’interno dell’appalto; nel caso quota parte di tale importo o la totalità dello stesso non venga utilizzato per le extra somme COVID , lo stesso potrà essere utilizzato per ulteriori lavorazioni all’interno dello stesso appalto, previa redazione di specifica modifica del contratto ai sensi art. 106 del DLGS 50/2016 secondo le indicazioni di cui al D.G.R. 645/2020.
Le maggiori spese sostenute dalla Ditta per la sicurezza dei lavoratori all’interno del cantiere durante il periodo emergenziale COVID potranno essere compensate ai sensi di quanto stabilito con D.G.R. 645/2020.
Al fine dell’ottenimento delle suddette extra somme è obbligo della Ditta presentare apposita dichiarazione attestante di non aver ricevuto e/o richiesto altra forma di risarcimento.
Il maggiore compenso suindicato verrà computato e liquidato solo per le lavorazioni compiute nel periodo emergenziale COVID, come definito da disposizioni legislative.