Disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale del territorio di Gualdo Tadino
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Disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale del territorio di Gualdo Tadino
INDICE
Parte I° - Gualdo Tadino e la ceramica: cenni storici Parte II° - Le Istituzioni Ceramiche di Gualdo Tadino Art.1 - Diritto alla denominazione
Art.2 - Materie prime e fasi produttive
Art.3 - Criteri di valutazione della produzione della ceramica artistica e tradizionale Art.4 - Comitato di disciplinare
Art.5 - Controllo della produzione
Art.6 - Controlli periodici e difesa del marchio Art.7 - Prodotti innovativi
Art.8 - Il marchio
Art.9 - Zona di produzione
Art.10 - Codice di comportamento per la vendita NOTE
I° Parte
Xxxxxx Xxxxxx e la ceramica: cenni storici
Xxxxxx Xxxxxx ha avuto un ruolo importante nella produzione della ceramica. Quest'Arte, attraverso i secoli, ha sempre costituito la linfa vitale della nostra gente, laboriosa ed instancabile, che ha dimostrato febbrile operosità verso "l'arte del fuoco".
Non si conosce, con precisione, la data di nascita di questa attività di Xxxxxx. Qui di seguito se ne elencano alcune notizie fra le principali.
1361 - La prima "notizia" è del 16 agosto 1361 ed è costituita dalla quietanza di tal "Xxxxxx Xx Xxxxxx" per la fornitura ai Conventuali d'Assisi di duecento scodelle e trecento polli in occasione della festa del Perdono. Fornitori di ceramica per la stessa occasione furono in precedenza, 1354, un tal Xxxxxxxxxxx e un tal Pascuccio, i cui cognomi, oggi ancora presenti, fanno sospettare che essi fossero Gualdesi.
1456 - La riformanza eugubina del 27 settembre 1456, emessa a seguito della richiesta del Capitano e dei Consiglieri dell'arte dei vasari al Gonfaloniere per impedire la vendita di "vasa foccasia" da parte di vasai forestieri, stabilisce che era vietata la vendita di ceramiche dei centri viciniori "excepto quod olle sive pignate Gualdensium possint per totum annum vendi ad minutum e in grassiam, ad voluntatem portantur et conducantur".
1525 - Nella rubrica 39 del quinto libro "De Extraordinarijs" degli antichi Statuti di Gualdo dell'anno 1525 si fa menzione di questa nobile arte con queste parole: "Statuimus quod quicunque haber aliquam fornacem, in qua vasa coquantur intus terram Gualdi, teneatur taliter custodire quod cun igne damnum non inferret ullo modo, et si ex igne fornacis alicui personae aliquod damnum inferretur, talis coquens ipsi personae omne damnum quod receperit de suo proprio emandare teneatur". Nel decreto municipale si evince la preoccupazione del legislatore del tempo a contenere i danni ai terzi, giacchè le fornaci procuravano via via facilmente incendi.
1567 - Il 16 marzo 1567 un tal Xxxxxxxx "vasarius" inoltrava domanda ai Priori del Comune per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa di una bocca d'acqua che adoperava per la sua attività, minacciando di portare altrove la sua fabbrica in caso di mancato accoglimento della supplica.
1581 - Si ha notizia che il 7 aprile 1581 tra "Xxxxxxxx Xxxxxxx figuli sive vasari et Xxxxxx Xxxxxxxxx de Fulgineo", abitante nella terra di Gualdo, si costituisce una "associetatio xxxxx xxxxxx sive vasaria" per la produzione di manufatti di ceramica.
1636 - Il 14 novembre 1636 Xxxxxx Xx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx vendono per conto della Camera Apostolica un pezzo di terra a Luzio "quondam Aurelii vasarii", forse quel Luzio di Xxxxxxx che opera in Gualdo, appunto, dalla prima metà del seicento e produce soltanto ceramica "riverberata".
1673 - Xxxxxxx Xxxxxxx, dopo aver iniziato quest'arte nella fabbrica paterna assieme al fratello Xxxxxx Xxxxxxxx, il quale erediterà l'attività ceramica della famiglia, opera in Roma ed ottiene da Xxxxxxxx X l'11 gennaio 1673 il privilegio di "applicare l'oro sulle ceramiche con un sistema speciale sino allora mai usato".
1699 - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx impianta la sua bottega ove vi lavorano due operai ed impiega due molini, una fornace ed un tornio con una produzione annuale di vasellame di 3.000 pezzi.
XVII - Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, detto il "Xxxxxx", è tradizione che producesse ceramiche a riflessi particolarmente apprezzate con la collaborazione di Mastro Antonio nell'attuale Via Xxxxxx dove trecento anni dopo il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx impianta la sua fabbrica.
1734 - Il 20 giugno 1734, il Consiglio dei Deputati della Città di Gubbio concede al concittadino Xxxxxxxxxx Xxxxxxx la facoltà di produrre e fabbricare piatti e vasi "della qualità che si producono a Gubbio…".
1750 - Xxxxxx Xxxxxxxxx e X.xxx iniziano l'attività di ceramisti con 6 operai e un apprendista; le attrezzature impiegate sono tre molini, due fornaci e tre torni, la produzione di vasellame è di 20.000 pezzi annui.
1760 - Xxxxxxx Xxxxxxxxx ed Xxxxxx Xxxxx fondono le proprie aziende per la fabbricazione di laterizi e con una produzione propria di 20.000 pezzi annui.
1790 - Il Consiglio Generale della Magistratura di Xxxxxx nell'adunanza del 31 ottobre, lamentando la penuria della legna da ardere, osservava: "siamo per tale penuria già prossimi alla perdita del maggior capo di sussistenza del Paese, qual è quello delle fornaci dei cocciami che qui si fabbricano e in cui si
sovvengono centinaia di artieri".
1800 - Iniziano la produzione di ceramica Xxxxxxxx Xxxxxxx (20.000 pezzi) e Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (10.000 pezzi).
1810 - Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx aprono la loro fabbrica di ceramica con 6 operai e 2 apprendisti ed una produzione annuale di 20.000 pezzi.
1810 - Attivano laboratori per la produzione di terre colorate: Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxx e Xxxxxxxx Xxxx.
1820 - Apre il proprio laboratorio per la preparazione di terre colorate Xxxxxx Xxxxxxxxx.
1835 - Inizia la produzione di ceramica Xxxxxxxxx Xxxxxxx con 5.000 pezzi annui.
1836 - Avviano le proprie aziende per la fabbricazione di laterizi: Xxxxxxx Xxxxx (20.000 pezzi), Xxxxx Xxxxxxxx (20.000 pezzi) e Xxxxxxxx Xxxxxxxx (20.000 pezzi).
1837 - La Magistratura cittadina il 19 gennaio accoglie l'istanza del vasaio Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx che chiede il permesso di costruire una fornace nel territorio devastato intorno ai muri del fosso.
1847 - Viene iniziato alla produzione di terre colorate il laboratorio di Xxxxxx Xxxxxxxx.
1848 - Nota del 20 settembre della terraglia fornita al Comune di Gualdo Tadino da Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx in occasione della visita di Xxxx Xxxxxxxx XXX per l'arredo della camera della corte: Xxxxxxxxxx fini 26, Orinali fini 40, Xxxxxx xxxxxxxxxx 10, Orinali ordinari 6, Brocche 5, Xxxxxx grandi 16, Tondini fini 76,
Tondini mezzani 12, Brocche grandi 2.
1850 - Inizia l'attività di ceramica Xxxxx Xxxx con 10.000 pezzi di produzione annua.
1853 - La Delegazione Apostolica di Perugia dirama, il 13 giugno, una circolare governativa sull'attivazione della tassa di esercizio delle tassi liberali, e per le arti e commercio per rendere più equilibrati i pubblici tributi proporzionalmente alle rendite individuali di ciascun artigiano. Tra la categoria dei vasari figurano: Xxxxxxxxx Xxxxxxx (scudi 0,50), Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx (scudi 0,75), Xxxxx Xxxx (scudi 0,50), Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (scudi 4), Xxxxxxxx Xxxxxxx (scudi 2), Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (scudi 1,50), Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (scudi 4), Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx (giornaliero), Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (giornaliero).
1855 - Xxxxxx Xxxxxxxx inizia a produrre terre colorate.
1857 - Xxxxxx Xxxxxxx inizia la produzione di terre colorate.
1858 - E' avviata la Vaseria di Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx per una produzionedi 10.000 pezzi annui. 1873 e XX secolo - Allo scemare del 19° secolo, nell'anno 1873, il pesarese Xxxxx Xxxxxxx impianta in Gualdo Tadino la sua fabbrica per la fabbricazione di ceramica "riverberata". Da questo momento inizia il periodo di maggiore splendore per la ceramica locale. Gli artigiani gualdesi riproducono, in quantità notevole, le ceramiche riverberate alla maniera di Mastro Xxxxxxx Xxxxxxxx: con convinta caparbietà, ed ininterrottamente riescono ad offrire ceramiche preziose, sebbene spiccatamente elitarie. La febbre della "Ceramica d'oro" contaminò gli addetti ai lavori del tempo. Così, al fiorire del novecento, una qualificata schiera di "riverberatori", emulando Xxxxxxxx Xxxx (1874), Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (1899), Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (1810), Xxxxx Xxxx (1850) intrapresero la difficile strada della riverberazione. Nacquero una miriade di ditte, tra le quali meritano citazione le società: Mastrogiorgio (1925), Xxxx xxxxx Xxxxxx (1925), Xxxxxxx & Tega (1928), La Vincenzina (1934), C.O.R. (1939), I.C.A.P., Cooperativa Ceramisti (1907) e le ditte individuali B.A.U. di Discepolo Regimi, I.C.A.D.O., Xxxxxxxx e tante altre. Si discostano per qualità di produzione La Xxxxxx con mattonelle da rivestimento e la società Baldassini - Xxxxxxxx - Tomassini con ceramiche rustiche d'uso domestico.
Nella rilevazione statistica, effettuata nel 1861 dal Comune di Foligno, risultano in Gualdo Tadino nove ditte produttrici di ceramica e dieci di laterizi (mattoni, tegole, ecc.). Dalla stessa indagine risulta che 30 operai, 6 apprendisti e 12 titolari esercitavano in Xxxxxx quest'atavica attività.
Nel censimento dell'anno 1890, eseguito dalla Camera di Commercio di Perugia che riguardava le "Fornaci da terraglia e maiolica", sono segnalate otto fabbriche attive, di cui sette producono stoviglie comuni ed una maioliche artistiche. Il fatturato stimato fu di lire 165.000 per la produzione di stoviglie e di lire 1.800 per la maiolica artistica. I lavoratori occupati erano 200, i "mulini per vernici" tredici e i motori idraulici sette. La quantità di prodotti espressa in quintali venne stimata in 3.309, di cui 9 riguardavano la maiolica artistica. In Umbria operavano ben 350 addetti, di cui il 57% operava presso gli opifici di Gualdo Tadino.
Attualmente, più di settanta fabbriche sono presenti nel territorio. Di queste quattro producono pavimenti e rivestimenti, quarantatrè oggetti d'uso e d'arredamento, 28 semilavorati. Gli addetti sono più di mille non considerando l'indotto che impiega più di 300 addetti.
Il fatturato complessivo si aggira intorno ai 250 miliardi ed interessa l'Europa per il 30%, i paesi extra europei per il 40% e il mercato nazionale per il 30%.
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II° Parte
Le istituzioni ceramiche di Gualdo Tadino
Mostra Internazionale della Ceramica: la prima edizione risale al nato 1959 e nasce con lo scopo di aiutare in modo reale la ceramica d'arte locale. L'associazione "Pro Tadino" intendeva con questa rassegna incrementare le conoscenze del "maestro di bottega", troppo preso a svolgere il suo lavoro e al quale poco tempo rimane per rendersi conto di quanto la cultura di paesi diversi va presentando. Le esperienze d'avanguardia, le tecniche di ceramica dei maggiori esponenti dell'arte straniera ed italiana ogni anno possono così essere presentate nella nostra città a pochi metri dal suo laboratorio, grazie a questa rassegna che via via ha veramente ospitato il fior fiore degli artisti di tutto il mondo della ceramica. Particolarità della rassegna è il tema che viene proposto ogni anno perché si vuole abituare l'artista a creare manufatti esclusivi per la mostra di Xxxxxx. Il Concorso Internazionale della Ceramica promuove due sezioni di lavoro: - la rima riservata agli artisti; - la seconda riservata agli artigiani e agli allievi delle scuole ed istituti d'arte, sempre a tema, riguarda la "qualificazione produttiva".
Centro Promozionale della Ceramica: raccoglie la quasi totalità degli operatori della ceramica di Gualdo Tadino. Promuove incontri, dibattiti ed iniziative per la presentazione dei manufatti,
promuovendo esposizioni della produzione locale. Al suo interno organizza la scuola di ceramica per la formazione di alcune figure professionali e persegue il tentativo di avvicinare il mondo della scuola alla ceramica instaurando un rapporto fondamentale attraverso il progetto didattico, attivato da alcuni anni in collaborazione con le scuole predette, denominato "la scuola del territorio".
Museo della Ceramica Antica: presso la Rocca "Flea" di Xxxxxx Xxxxxx è stata allestita una mostra antologica di ceramiche riverberate e policrome prodotte dalle fabbriche gualdesi dal 1850 e 1950. Si tratta di una collezione importante di manufatti che l'Amministrazione comunale ha nel tempo acquistato per mantenere la memoria storica delle più pregiate produzioni locali. Esistono altresì materiali ceramici di scavo in gran parte frammentari, ritrovati nel centro storico, di XVI-XVII-XVIII secoli.
Comitato dei Ceramisti di Gualdo Tadino: per la tutela degli iscritti. Organizza a metà luglio la "Festa del Ceramista" nella Piazza maggiore della Città, un'occasione conviviale alla quale partecipano più di settecento invitati nel corso della quale viene premiato il "ceramista dell'anno". Nei mesi di agosto e settembre realizza l'esibizione dei maestri tornitori che "tirano su" i loro fittili lungo le vie e nelle piazze cittadine per far conoscere quest'arte ai visitatori e villeggianti presenti in Città.
Il presente disciplinare detta le norme per l'apposizione del Marchio "Ceramica artistica e tradizionale di Gualdo Tadino" sui prodotti ceramici gualdesi artistici e tradizionali e tutela la sua denominazione d'origine permettendo la difesa e la conservazione delle sue caratteristiche tecniche e di produzione.
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Art. 1
Diritto alla denominazione
1. La denominazione d'origine "Ceramica Artistica e Tradizionale", è riservata ai ceramisti di Gualdo Tadino iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n.188, modificata dall'articolo 44 della legge 6 febbraio 1996, n.52 recante "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità".
2. La denominazione verrà riportata nei marchi di identificazione apposti sulle opere che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
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Art. 2
Materie prime e fasi produttive
Le materie prime per la produzione della ceramica artistica e tradizionale, secondo le tipologie merceologiche, indicate nell'articolo 2, comma 3, della legge 188/90 su richiamata (porcellana, grès, terracotta comune, maiolica, terraglia), devono avere le proprietà chimico-fisiche necessarie per mantenere le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche suddette, definite in conformità alle norme UNI.
Per la produzione di antiche ceramiche, che non potranno essere usate per usi alimentari, si userà smalto di composizione analoga al periodo di produzione, a condizione che sul retro dei manufatti appaia l'indicazione indelebile per uso "non alimentare".
Per quanto premesso:
1. Le argille impiegate per la produzione della ceramica artistica e tradizionale devono essere del tipo calcareo - ferruginoso e preferibilmente ottenute nei bacini del comprensorio gualdese, ai fini di difendere e conservare le caratteristiche tecniche, produttive, strutturali e morfologiche dei prodotti ceramici e di sostenere uno sviluppo qualificato delle attività ceramiche, valorizzando l'antica tradizione della zona. E' consentito impiegare argille provenienti da altre regioni italiane, purché le proprietà chimico-fisiche e le caratteristiche tecnologiche del prodotto finito mantengano intatte tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche delle produzioni ceramiche della zona.
2. Rivestimenti, smalti e i colori: dovranno essere coerenti con quelli della tradizione della ceramica gualdese che contempla produzioni policrome e riverberate. In particolare, a titolo esemplificativo, si annotano quelli che appartengono alla tradizione produttiva locale:
per l'"Arcaico" è testimoniata la presenza di ritrovamenti di Rocca Flea che, però, non permettono allo stato attuale un riferimento delle tipologie come locali;
per il "Rinascimentale" si può fare riferimento a ceramiche frammentarie, provenienti dal territorio di Gualdo Tadino, conservate in Musei italiani e stranieri e al Museo di Xxxxxx Xxxxxx;
per il "riverbero" si farà riferimento all'applicazione dei colori secondo le formule di Mastro Xxxxxxx Xxxxxxxx, riprese a Xxxxxx Xxxxxx nei secoli successivi e soprattutto nel secolo XIX;
ceramica con decorazione "Storicistica", "a raffaellesche o michelangiolesche"; decori istoriati "storicistici" con scene mitologiche e/o bibliche;
targhe votive policrome o riverberate datate dal XVIII al XX secolo;
xxxxxx xxxxx policromi "storicistici" realizzati tra il XIX e il XX secolo ed ispirati al "complesso di tipo robbiano di San Xxxxxxxxx" a Xxxxxx Xxxxxx.
Le fasi produttive e la tecnica impiegata devono essere tali da assicurare che il prodotto finito mantenga intatte tutte le caratteristiche speciali delle tipologie merceologiche di cui al precedente punto.
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Art. 3
Criteri di valutazione della produzione della ceramica artistica e tradizionale
1. Le caratteristiche fondamentali della ceramica artistica e tradizionale di Gualdo Tadino debbono rispettare i criteri di continuità storica e produttiva dei diversi periodi di produzione della ceramica locale supportata dalle opere di sicura provenienza delle manifatture locali o accreditate come tali. Le pubblicazioni "La Ceramica", Edizione Pro Tadino (1979) e "La Ceramica a Gualdo Tadino", edita dalla locale Banca Popolare (1985), le opere del Museo della Ceramica Antica e i listini delle più importanti fabbriche di Gualdo Tadino costituiranno la memoria storica della produzione ceramica locale.
Al fine di una proficua e migliore individuazione di quanto si prefigge il presente disciplinare, si provvederà a redigere un "listino generale" fotografico e/o fotostatico, con l'indicazione delle caratteristiche essenziali di forma, dell'argilla, delle dimensioni, delle decorazioni, degli smalti e dei colori impiegati, delle eventuali tecniche di realizzazione, dell'autore, del titolo dell'opera e di quanto sarà utile per la descrizione e l'identificazione del manufatto.
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Art. 4
Comitato di disciplinare
E' costituito il Comitato di disciplinare per le Ceramiche Artistiche e Tradizionali di Gualdo Tadino con sede presso la residenza municipale.
Il Comitato è composto:
a)dal Sindaco del Comune di Xxxxxx Xxxxxx, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b)dal membro nominato dal Consiglio Nazionale Ceramico, secondo quanto prevede l'art. 4, comma 2, lett. d) della legge;
c)da un rappresentante regionale scelto tra i dirigenti della Regione di appartenenza;
d)da un membro scelto tra i funzionari comunali;
e)da tre esperti da individuare sentite le organizzazioni dei produttori più rappresentative e la Regione Umbria;
f)da tre esperti individuati dal Comune di Gualdo Tadino in armonia con le eventuali approvazioni da parte della Camera di Commercio di Perugia e dell'Accademia di Belle Arti di Perugia;
g)da due esperti di ceramica di comprovata esperienza individuati dal Comune di Xxxxxx Xxxxxx, a cui è affidata la tenuta dei registri di cui all'articolo 3.
Il numero massimo dei componenti è di n.15.
2) Il Comitato è convocato per iscritto dal Presidente ogni qual volta sia necessario e tiene apposito verbale delle proprie riunioni. Elegge al suo interno un Vice Presidente e delibera a maggioranza qualificata, almeno due terzi dei componenti, sulle materie previste dalla legge 188/1990 e dal presente disciplinare.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
3) Purchè regolarmente convocata, la seduta è valida con la maggioranza qualificata di cui al precedente comma. E' necessaria nei limiti di un terzo dei componenti complessivi.
4) Spetta ai componenti un'indennità per ogni riunione del Comitato, come verrà stabilito con apposito Decreto del Ministro dell'Industria, di concerto col Ministro del Tesoro, ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis della legge.
5) Alle spese per il funzionamento del Comitato provvede il Comune di Guldo Tadino con appositi stanziamenti in bilancio.
6) Nella prima seduta successiva all'insediamento, il Comitato adotta proprio regolamento che sarà conforme in materia a quello del Consiglio Nazionale Ceramico.
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Art. 5
Controllo della produzione
1. Il marchio potrà essere apposto dai ceramisti iscritti al "Registro dei produttori di ceramica artistica e
tradizionale" sui manufatti che rispettino le caratteristiche fondamentali di modelli, forme, stilemi e decori, tecniche di lavorazione e produzione di cui all'articolo 3 ovvero che ne contribuiscano il naturale sviluppo e aggiornamento, previa autorizzazione del Comitato di disciplinare.
A tal fine il produttore sottoporrà al Comitato il prototipo, o l'originale se si tratta di esemplare unico, della linea di produzione tutelata che intende avviare, specificando in apposita relazione:
le tecniche di creazione della forma, cottura e decorazione impiegate; le caratteristiche dell'argilla, dei colori e degli smalti impiegati;
le quantità che si intendono produrre; le eventuali modificazioni;
i riferimenti alle caratteristiche fondamentali della ceramica artistica e tradizionale di Gualdo Tadino.
Non è consentita, mediante processi di realizzazione seriale (decalcomania, serigrafia e quant'altro non realizzato con tecnica manuale originale) la produzione di motivi decorativi o decorazione che appartengono agli stili e decori della tradizione ceramica di Gualdo Tadino, tutelati dalla legge 188/90 e dal presente disciplinare.
2. L'autorizzazione viene concessa dal Comitato di disciplinare per il modello e le varianti, e per le quantità da produrre, secondo la richiesta presentata. L'autorizzazione si intende concessa entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della domanda qualora non sia necessario che il Comitato debba consigliare motivate modifiche da apportare al prototipo per l'ottenimento del marchio.
La foggiatura degli oggetti riguarderà esclusivamente i seguenti metodi: "lucignolo", tornio o "ruota", stampa a punto fisso e calco mediante stampi di gesso e trafila. Non sono considerate valide, ai fini del disciplinare, le
lavorazioni realizzate con pressatura e colatura.
Dei modelli autorizzati il Comitato tiene apposito registro curandone la pubblicazione annuale.
Art. 6
Controlli periodici e difesa del marchio
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1. Il Comitato di disciplinare potrà effettuare controlli sulle produzioni autorizzate ai sensi dell'articolo 5, avendo la facoltà di revoca dell'autorizzazione qualora riscontrasse palesi difformità nella produzione rispetto al prototipo autorizzato.
3. Il Comitato di disciplinare potrà costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo del marchio.
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Art. 7
Prodotti innovativi
1. Rientrano tra le ceramiche artistiche e tradizionali anche quelle produzioni contenenti forme e decori innovativi che possono essere considerati come un naturale sviluppo ed aggiornemento dei modelli, degli stilemi e delle tecniche tradizionali, nel rispetto della tradizione artistica.
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Art. 8
Il marchio
1. Il marchio che contraddistingue la produzione della ceramica artistica e tradizionale di Gualdo Tadino, di cui all'articolo 1 del presente disciplinare, è rappresentato dal logo che verrà adottato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato racchiuso dalla scritta "Ceramica Artistica e Tradizionale di Gualdo Tadino" apposto, in modo indelebile, sulla base d'appoggio del manufatto, sullo smalto in seconda o terza cottura o inciso prevalentemente sul crudo.
Sull'opera, oltre al marchio, il produttore dovrà apporvi:
la denominazione di fabbrica; il luogo di produzione;
le eventuali proprietà artistiche;
il numero di autorizzazione assegnato dal Comitato di disciplinare;
il numero progressivo di tiratura ovvero l'indicazione di tiratura illimitata;
le indicazioni relative all'uso alimentare o per sostanze d'uso personale in conformità alle norme UNI.
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Art. 9
Zona di produzione
1. Il marchio potrà essere apposto esclusivamente dai produttori iscritti al "Registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" sulle opere prodotte nelle fabbriche situate nel Comune di Gualdo Tadino e a seguito di specifica autorizzazione del Comitato di disciplinare costituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 188.
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Art. 10
Codice di comportamento per la vendita
1. La vendita di ceramiche, recanti il marchio "Ceramiche Artistiche e Tradizionali di Gualdo Tadino", dovrà avvenire in modo consono al prestigio che ha permesso alle ceramiche gualdesi di affermarsi nel tempo, per cui il produttore dovrà accertarsi del rispetto delle seguenti norme di comportamento da parte dei prodotti ceduti con il marchio: a)non è ammessa l'esposizione per la vendita di ceramiche con il marchio "Ceramiche Artistiche e Tradizionali di Gualdo Tadino" nei mercati all'aperto o all'esterno del locale di vendita;
b)non è ammessa la pubblicità di ribassi del prezzo di vendita, a qualsiasi titolo e/o con qualsiasi mezzo effettuata;c)è raccomandato l'impiego di confezioni consone alla qualità dell'opera soggetta a tutela;
d)è raccomandata l'esposizione, accanto all'opera, di apposita didascalia in cui sono riportate le caratteristiche tecniche e stilistiche dell'opera in rapporto ai criteri fondamentali della tradizione ceramica di Xxxxxx Xxxxxx; e)è raccomandata la consegna all'acquirente di apposito certificato d'autenticità in cui siano descritte le caratteristiche dell'opera, nonché la data e il numero dell'autorizzazione concessa dal Comitato di disciplinare.
2. A richiesta dell'acquirente sarà comunque mostrata copia della relazione tecnica di cui all'articolo 5 e dell'autorizzazione ottenuta.
3. Il mancato rispetto delle norme di cui ai precedenti commi potrà comportare la revoca da parte del Comitato dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 5 del presente disciplinare.
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NOTE
Disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico del 29.03.2000.