REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E DI INFRASTRUTTURE MUNICIPALI PER LA COSTRUZIONE DI RETI PUBBLICHE DI TELECOMUNICAZIONI
COMUNE DI MILANO
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E DI INFRASTRUTTURE MUNICIPALI PER LA COSTRUZIONE DI RETI PUBBLICHE DI TELECOMUNICAZIONI
Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 76 del 27 luglio 1998
Comune di Milano – Regolamento per la Costruzione di Reti Pubbliche di Telecomunicazioni
Premessa
Il presente Regolamento è diretto a consentire la facilità di accesso a impianti di TLC e la loro relativa manutenzione, nonché il controllo della rilevazione delle eventuali anomalie, per quanto possibile, in tempo reale attraverso sistemi informatizzati ed evitare lo smantellamento delle sedi stradali, le operazioni di scavo e il successivo ripristino della sede stradale.
La connessa finalità è quella di evitare la diminuzione della capacità di traffico veicolare e pedonale per le strade e i marciapiedi interessati dai lavori, con effetto di congestionamento anche a monte delle sezioni occupate, con conseguenza di incidere anche sui consumi di carburante del parco automobilistico circolante e dei livelli di emissioni correlati alla riduzione della velocità, e del congestionamento che si esprime in concentrazione di gas inquinanti.
Obiettivo primario del presente Regolamento è quello di razionalizzare l’impiego del suolo e del sottosuolo in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, regolare agibilità del traffico urbano, veicolare e pedonale, al fine di evitare il disagio alla popolazione nell’area interessata ai lavori.
Art. 1 – Ambito di applicazione
Il presente Regolamento, con le diverse gradazioni previste, si applica alle Reti o ai tratti di Rete di nuova installazione, ai rifacimenti di quelle esistenti in occasione di interventi di loro riqualificazione o potenziamento e di manutenzione.
Art. 2 – Soggetti
1.- Il presente Regolamento fornisce le disposizioni:
a) Per il rilascio da parte del Comune di Milano della Concessione per l’uso del suolo e delle infrastrutture pubbliche mediante l’installazione di Reti di TLC da parte sia degli operatori, che siano titolari della licenza all’installazione rilasciata ai sensi dell’art. 4, terzo comma, della L. 31.7.1997, n. 249, sia della
Concessionaria del servizio pubblico nel caso previsto al settimo comma del medesimo art. 4;
b) per la disciplina del procedimento di concessione all’occupazione del suolo o sottosuolo pubblico o delle infrastrutture municipali per l’installazione di Reti pubbliche di telecomunicazione, da chiunque effettuata ai sensi dell’art.13, primo comma, del D.P.R. 19.9.1997, n. 318.
Art.3 – Organizzazione comunale per le telecomunicazioni
1.- Le domande di concessione e di occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico e di infrastrutture municipali per l’installazione di Reti TLC da parte dei soggetti indicati al primo comma del precedente art. 2, devono essere inoltrate al Settore X.X.Xxx., presso l’URSIT Ufficio Reti e Servizi Integrati di Telecomunicazioni.
Tale ufficio gestisce lo Sportello Unico Integrato per le TLC, che opera come interfaccia unificata del Comune in materia di TLC nei confronti di tutti gli operatori.
2.- Il Comitato per le Telecomunicazioni, costituito con provvedimento del Sindaco comprendente gli Assessori competenti ed eventualmente esperti esterni, ha il compito di fornire gli indirizzi sui progetti presentati dagli operatori e il controllo sull’attuazione di tali indirizzi.
3.- L’URSIT intrattiene rapporti diretti con tutti gli uffici interessati dai progetti di cablaggio nonché con il Comitato Coordinamento Scavi, e si avvale della Banca Dati e della cartografia numerica del sottosuolo, curata dal predetto Comitato, con l’ausilio dell’azienda dell’ATM e delle società MM e AEM ed il Sistema Idrico Integrato, utilizzando, altresì, tutte le informazioni concernenti gli impianti sotterranei che le varie imprese erogatrici di servizi pubblici sono tenute a fornire al Comune, in occasione del rilascio delle autorizzazioni per l’occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico.
4.- L’URSIT, sentito il Comitato Coordinamento Scavi del Comune, nonché gli Operatori autorizzati, di cui al precedente art. 2 primo comma, elabora le specifiche normative tecniche relative alle caratteristiche di ingombro delle infrastrutture delle Reti di TLC e alle relative modalità di posa, tenuto conto
dell’evoluzione della tecnologia.
Fino all’approvazione di tali normative tecniche si applicano, in xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx tecniche contenute nell’Allegato A.
Art. 4 – Piano delle strade sensibili
1.- Il Comune di Milano individua l’elenco delle strade c.d. sensibili, dove per particolare conformazione e dimensione della carreggiata e dei marciapiedi o per intensità di traffico devono essere adottate particolari cautele nell’utilizzazione del suolo e del sottosuolo pubblico. Lungo tali strade sono prioritariamente favorite soluzioni di condivisione di Reti, di dotti o di scavi.
Per quanto riguarda l’uso comune di Reti o l’accesso a Reti esistenti di cui all’art. 13, secondo e terzo commi del D.P.R. 19.9.1997, n. 318 il Comune si riserva di attivare l’intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2.- Fino all’individuazione delle strade sensibili l’attenzione prioritaria di cui sopra si intende estesa al centro storico della città, delimitato dalla cerchia interna delle mura spagnole.
Art. 5 – Uso prioritario delle infrastrutture municipali
1.- Ai fini del presente Regolamento per infrastrutture municipali si intendono i cunicoli, le intercapedini, le gallerie della metropolitana, i canali coperti e scoperti e, in genere, ogni altra struttura, di proprietà del Comune di Milano, anche non sotterranea, utilizzabile per il passaggio di cavi.
Possono essere considerate tali anche le fognature, previa verifica della
compatibilità del loro uso in concreto al fine dell’installazione di cavi di TLC.
2.- Ogni volta che sia concretamente possibile ed opportuno, l’operatore di TLC deve utilizzare, per l’installazione delle proprie Reti, le infrastrutture municipali. La verifica della utilizzabilità delle infrastrutture viene effettuata in sede di definizione del programma triennale di percorsi, nonché in sede di autorizzazione dei Progetti Esecutivi, di cui ai successivi artt. 7 e 8.
L’uso delle infrastrutture municipali è, invece, obbligatorio per l’operatore tutte le volte che il Comune disponga di dotti e di cunicoli tecnologici appositamente costruiti.
3.- Verificata l’utilizzabilità delle infrastrutture municipali, l’operatore è tenuto ad usare le infrastrutture stesse per stendere sistemi di TLC e per collegare i relativi cavi con i sistemi installati in sedi private.
Tale utilizzazione include l’accesso e l’uso dei pozzetti di ispezione, al fine di
inserire cavi in tubazioni libere, mantenerli e ripararli.
L’operatore è autorizzato ad accedere alle infrastrutture municipali. L’Amministrazione si riserva di non concedere l’uso di condutture municipali libere se queste sono riservate all’Amministrazione Municipale per il proprio uso.
4.- L’infrastruttura deve essere resa disponibile all’operatore in condizioni di
utilizzabilità e, in analoghe condizioni, resa al Comune.
Oltre alla costruzione e manutenzione della propria rete, restano a carico dell’operatore tutte le eventuali ulteriori spese conseguenti alla realizzazione della stessa all’interno della infrastruttura Municipale.
Sia il Comune che l’operatore sono obbligati ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione necessari per le parti di propria competenza, con scadenze adeguate.
Le parti si tengono reciprocamente informate delle rispettive attività eseguite su infrastrutture utilizzate in comune.
Eventuali danni all’altra parte, provocati da interventi di posa, sostituzione e
manutenzione, sono prontamente riparati a spese di chi ha causato tali danni.
5.- Al termine del lavoro di posa da parte dell’operatore, le parti effettuano un’ispezione congiunta il cui verbale è conservato come documento di riferimento.
L’operatore può in ogni momento sostituire o modificare le proprie installazioni, previa comunicazione della relativa documentazione tecnica all’URSIT, anche mediante fax, per l’aggiornamento della banca dati di cui al precedente art. 3, terzo comma.
6.- L’operatore deve:
a) tenere un registro delle date e dei nomi tecnici che accedono alle infrastrutture e delle operazioni da queste svolte;
b) installare sistemi di telecomunicazione che, in base alle normative vigenti, non danneggino l’ambiente;
c) utilizzare solo personale con adeguate competenze;
d) usare strumenti adatti per l’apertura dei pozzetti, delle scatole di giunzione e di
distribuzione. I pozzetti aperti devono essere protetti;
e) prima di iniziare l’intervento, definire con l’URSIT in modo univoco i punti di entrata e di uscita del cavo e la disponibilità richiesta. Terminato l’intervento i pozzetti devono essere lasciati puliti;
f) disporre di un servizio di pronto intervento continuato;
g) identificare i suoi scavi o condutture nel pozzetto d’accesso con sistemi sigillati
e impermeabili;
h) consentire al Comune l’accesso in ogni momento ai pozzetti di ispezione e a
tutte le altre parti di infrastrutture municipali dall’operatore utilizzate;
i) fornire all’URSIT in sede di presentazione del Progetto Esecutivo, e successivamente a seguito di eventuali variazioni, la documentazione sui cavi posati e sui loro percorsi al fine dell’implementazione della banca dati di cui al precedente terzo comma, art. 3;
l) al termine dell’utilizzazione delle infrastrutture municipali l’operatore, dovrà, entro un termine di tempo ragionevole, liberarle di ogni cosa di sua proprietà, sigillare i pozzetti e ripristinare la situazione preesistente, salvo diverso accordo. Ogni costo relativo resta a suo carico.
7.- In caso di modifiche delle infrastrutture municipali, l’Amministrazione Comunale deve darne notizia agli operatori con lettera raccomandata R.R., con un preavviso di novanta giorni per modifiche che non comportano spostamenti di percorso, e di dodici mesi nel caso contrario, per consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbo e interruzioni ai servizi.
La comunicazione scritta deve contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti.
Le modifiche alle infrastrutture municipali devono essere predisposte solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nell’effettuare gli spostamenti di percorso il Comune ha cura di garantire le esigenze degli operatori nei confronti dei rispettivi utenti, tenendo anche conto degli eventuali suggerimenti da loro presentati per limitare i disagi.
8.- Le spese sostenute dagli operatori per le proprie opere in conseguenza delle modifiche restano a loro carico, salva la possibilità di accordi diversi in quei casi eccezionali in cui la situazione dei luoghi renda eccessivamente oneroso l’accollo integrale dell’onere all’operatore.
Art. 6 – Uso del suolo pubblico senza uso di infrastrutture municipali
1.- Ciascuno degli operatori di cui al precedente art. 2 ha diritto, con le modalità e le cautele previste dal presente Regolamento, all’uso del suolo pubblico per costruire i propri percorsi qualora non vi siano infrastrutture municipali utilizzabili a questo scopo, sempre che l’occupazione di suolo pubblico non sia in contrasto con l’interesse pubblico.
Salva riscontrata impossibilità tecnica, ogni infrastruttura e apparecchiatura di TLC deve essere collocata nel sottosuolo.
2.- Le infrastrutture di TLC devono essere realizzare a regola d’arte, dove possibile senza scavo. In ogni caso massima attenzione deve essere posta a non interferire con Reti tecnologiche esistenti o già predisposte e adottando tecnologie che alterino il meno possibile le condizioni delle strade e delle aree municipali.
3.- Le singole tratte di strada, così come definite nel Progetto Esecutivo approvato, non devono essere disselciate per più di tre giorni. Ogni eventuale eccezione deve essere preventivamente concordata con l’URSIT. In ogni caso l’operatore deve garantire che il tratto di strada interessato sia il più corto possibile.
4.- Ogni eventuale costo connesso alla posa, operazione, manutenzione e rinnovo di infrastrutture TLC è a carico dell’operatore. In ogni caso ogni adattamento delle reti dell’Amministrazione o riparazione di danni causati al suolo pubblico dovuti all’attività dell’operatore, in relazione alla concessione di uso, sono a carico dell’operatore.
5.- In caso di modifiche o di altri interventi relativi alle infrastrutture municipali, che richiedano adattamenti o variazioni delle infrastrutture di TLC dell’operatore posate nelle vicinanze, questi, avvengono a cura e a carico dell’operatore stesso. L’URSIT esercita ogni possibile azione per tenere nella massima considerazione le infrastrutture dell’operatore.
6.- Durante la costruzione delle opere devono essere rispettate tutte le norme applicabili in materia di uso di suolo pubblico.
Art. 7 – Procedimento di concessione
1.- Ogni operatore TLC autorizzato, per ottenere dal Comune la concessione all’uso del suolo, del sottosuolo pubblico o delle infrastrutture municipali, deve presentare istanza al Comune, Settore X.X.Xxx., Ufficio Reti e Servizi Integrati di Telecomunicazioni (URSIT) allegando copia autentica della licenza conseguita ai sensi dell’art. 4, primo comma della L. 31.7.1997, n. 249, nonché il Programma triennale dei percorsi che egli intende realizzare e il connesso primo stralcio operativo annuale, indicando, altresì, quali infrastrutture municipali intenda utilizzare.
2.- L’URSIT, nei trenta giorni successivi istruisce la domanda assumendo ogni utile informazione presso gli altri uffici comunali interessati, nonché presso il Comitato Coordinamento Scavi, anche riuniti in apposita Conferenza dei Servizi, e propone, in via tecnica, eventuali modifiche ai percorsi in relazione alle infrastrutture municipali esistenti, ai problemi connessi con le strade sensibili, nonché alle esigenze di coordinamento con altri servizi esistenti sul suolo e nel sottosuolo.
3.- Concordato in via tecnica il programma dei percorsi, deve essere definito
l’accordo di concessione da formalizzarsi nella Convenzione di concessione. La Convenzione di concessione deve avere i seguenti contenuti:
a) Il Programma triennale di massima dei percorsi (PTP) che deve specificare i percorsi, le proporzioni, le posizioni e l’ingombro delle infrastrutture che l’operatore intende installare nel triennio. Tale programma è aggiornato, anno per anno, in occasione della presentazione degli stralci operativi annuali, in relazione alle esigenze dell’operatore in intesa con l’URSIT;
b) lo stralcio operativo annuale che deve specificare nel dettaglio le occupazioni del suolo e del sottosuolo pubblico, nonché le infrastrutture municipali che l’operatore intende utilizzare nel primo anno, Le indicazioni prescrittive contenute nello stralcio annuale costituiscono la base informativa per l’applicazione e/o l’aggiornamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446. Le informazioni grafiche, esplicitate nello stralcio operativo annuale, devono essere redatte in modo coerente con le esigenze della banca dati e della cartografia numerica del sottosuolo;
c) la durata della concessione che deve coincidere con la durata della licenza di cui
all’art. 4 della L. 31.7.1997, n. 249;
d) la trasferibilità della concessione a favore dei soggetti che avessero a subentrare
all’operatore nella titolarità della licenza di cui alla lettera che precede;
e) la determinazione del corrispettivo per l’uso delle infrastrutture municipali da rapportare ai minori costi che l’operatore affronta rispetto alla posa dei cavi direttamente interrati;
f) i termini entro o quali l’operatore deve sottoporre all’URSIT gli stralci annuali operativi. Ogni stralcio operativo annuale deve essere approntato dall’URSIT con il procedimento indicato al secondo comma del presente articolo;
g) la consegna, in sede di procedimento di costruzione, di apposita garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da primaria banca di importo pari alla stima dei lavori di scavo e di ripristino, per consentire l’eventuale esecuzione d’ufficio dei lavori in danno dell’operatore inadempiente e la manleva da parte dell’operatore a favore del Comune di Milano per qualsiasi danno dovesse essere arrecato ad altri impianti tecnologici esistenti nel sottosuolo. Al riguardo l’operatore deve documentare di essere, altresì, assicurato, senza, peraltro, che le condizioni di polizza possano in alcun nodo limitare la responsabilità dell’operatore;
h) l’obbligo dell’operatore, nel caso in cui più operatori intendessero utilizzare il sottosuolo pubblico di una stessa xxxxxx (xxxxxxxxxxx x/x xxxxxxxxxxx) per costruirvi una Rete, di coordinare i rispettivi lavori. Tale obbligo consiste nel vincolo di realizzare le singole opere nel quadro di un’unica procedura di costruzione. In tali casi gli operatori devono coordinare i rispettivi interventi.
i) l’autorizzazione dell’operatore all’URSIT a comunicare i propri piani di costruzione agli altri operatori al solo fine e nel solo caso in cui ciò fosse necessario per il coordinamento die lavori di costruzione di cui alla precedente lettera, nonché a mettere a disposizione di tutte le aziende titolari di impianti tecnologici nel sottosuolo le informazioni riprodotte nella banca dati e nella cartografia numerica del sottosuolo;
l) la disciplina del servizio di pronto intervento;
m) il rimborso al Comune delle spese di istruttoria e l’obbligo di presentare il certificato di collaudo dei lavori di ripristino stradale redatto da un professionista che abbia ottenuto il preventivo benestare dell’URSIT;
n) i casi di risoluzione del rapporto di concessione in presenza di inadempimenti del concessionario;
o) le penali giornaliere in caso di inadempienze rispetto alle norme del presente Regolamento relative ai casi di cui al successivo art. 12 del presente Regolamento, nonché ad eventuali ulteriori casi relativi alla specificità del progetto presentato;
p) gli obblighi di natura civica di cui all’art. 4, terzo comma della L. 31.7.1997, n.
249. In attesa del regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni, tali obblighi saranno determinati, in via pattizia ed in modo non discriminatorio, tenendo conto dell’importanza della Rete (in termini di caratteristiche dell’utenza, tipologia di servizi, estensione e capacità), quale descritta nei programmi triennali dei percorsi. Per obbligo di natura civica si intende in generale una infrastruttura o un servizio di TLC fornito gratuitamente o a prezzi agevolati a favore del Comune e di altre istituzioni pubbliche e di diritto pubblico indicate dal Comune, sia per collegare fra di loro uffici e sedi comunali, sia per agevolare i collegamenti fra sedi universitarie per esigenze di didattica a distanza e di ricerca scientifica, tra sedi di musei e biblioteche per accesso in remoto alle rispettive banche dati digitalizzate, nonché tra altre istituzioni di interesse pubblico/sociale, sia per favorire lo sviluppo delle reti TLC anche nelle zone della città meno appetibili agli operatori e dove le reti possono costituire un’importante opportunità di riqualificazione urbana;
q) i programmi di manutenzione della Rete;
r) l’obbligo dell’operatore di richiedere al Comune l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per tutti i lavori di manomissione sulle carreggiate e sui marciapiedi i cui scavi superino i dieci metri quadrati osservando le modalità di cui alla procedura di costruzione disciplinata al successivo art. 8. Per tutti i lavori di manomissione, i cui scavi non superino i dieci metri quadrati, l’operatore si intende comunque, autorizzato all’esecuzione, previa comunicazione scritta all’URSIT, da effettuarsi almeno 24 ore prima, contenente la descrizione dell’intervento ai fini dell’implementazione della banca dati. Il suolo e il sottosuolo stradale manomesso devono essere riconsegnati al Comune nello stato preesistente ai lavori di manomissione.
4.- L’operatore concessionario del suolo pubblico è obbligato a coordinare i propri piani di scavo con quelli del Comune e delle sue Aziende che operano in servizi diversi dalle TLC (per questi ultimi valgono le regole ordinarie di coordinamento di cui al comma 3, lettera h, del presente articolo) se tali piani devono essere eseguiti entro tre mesi. Anche a tal fine l’operatore concessionario è incluso nella lista di distribuzione di piani di costruzione e manutenzione strade del Comune, che gli sono trasmessi con congruo preavviso e, comunque, in tempo utile a consentire la predisposizione di eventuali piani di intervento.
5.- Il procedimento di concessione, quale disciplinato dal presente articolo, si applica altresì alla concessionaria del servizio pubblico di TLC
Sia per le installazioni di infrastrutture a larga banda ai sensi dell’art. 4 settimo comma della L. 31.7.1997, n. 249, sia per gli interventi di ampliamento, potenziamento e adeguamento della Rete di telecomunicazioni esistente che essa gestisce in regime di concessione nazionale e ciò per il combinato disposto dall’art. 2, undicesimo comma e dall’art. 13, primo comma del D.P.R. 19.9.1997, n. 318, intendendosi sostituiti i richiami contenuti nel presente Regolamento alle autorizzazioni o licenze conseguite con il richiamo alla concessione nazionale.
Art. 8 - Procedimento di costruzione
1.- L’operatore concessionario di suolo pubblico è tenuto a presentare all’URSIT in duplice copia il Progetto Esecutivo di ogni intervento di nuova costruzione o di rinnovo di impianto esistente che intende realizzare in esecuzione dello stralcio operativo annuale, corredato dai pareri delle altre Autorità competenti diverse dal Comune di Milano.
Il Progetto Esecutivo deve contenere in dettaglio tutte le informazioni concernenti lo scavo e l’ingombro delle infrastrutture (dotti e apparecchiature) da posare nel sottosuolo, riprodotte su supporto sia cartaceo che digitale.
2.- Trascorsi quindici giorni dalla presentazione del Progetto Esecutivo senza che l’URSIT abbia richiesto integrazioni o modifiche al progetto, l’operatore può dare corso ai lavori di costruzione. Nel caso di richiesta di integrazioni o modifiche il termine di quindici giorni inizia a decorrere dalla presentazione dei nuovi tipi di progetto.
3.- Qualora l’operatore abbia necessità di realizzare interventi non previsti nello stralcio operativo annuale per ragioni sopravvenute, può farne domanda all’URSIT presentando il progetto esecutivo dell’intervento redatto ai sensi del primo comma del presente articolo.
In tali casi si applica la procedura prevista dal secondo comma dell’art. 7 e la nuova occupazione viene trasmessa dall’URSIT all’Ufficio Oneri Tributari del Comune, ai fini della determinazione del canone di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 446/97.
4.- Il Comune, in sede de procedimento di costruzione, sia che ciò sia espressamente previsto nello stralcio operativo annuale sia in caso contrario, con particolare riferimento alle strade sensibili, può richiedere la posa in contemporanea di propri dotti di TLC a sue cure e spese, senza partecipare agli oneri di scavo e senza aggravi per l’operatore.
Tali dotti possono poi essere concessi dal Comune in uso ad altri operatori a titolo oneroso nel rispetto dei principi di cui all’art. 2, undicesimo comma del
D.P.R. 19.9.1997, n. 318, non prima di due anni dall’ultimazione dei lavori.
5.- Nel corso dei lavori:
a) le strade di accesso alle proprietà ed il traffico locale non devono essere interrotte più dello stretto indispensabile al lavoro di costruzione. Gli abitanti degli edifici con accesso dalle strade interessate devono essere informati dall’Operatore con adeguato preavviso sull’inizio lavori;
b) l’Operatore è obbligato a pianificare i lavori in modo da minimizzare l’impatto
sul traffico e da assicurare una costante attenzione alla sicurezza.
Sul cantiere deve essere esposto un cartello indicante le date di inizio e fine lavoro, i motivi del lavoro, il committente e il nome di una persona di contatto;
c) dove possibile, il verde urbano non deve essere danneggiato dalla costruzione di infrastrutture dell’Operatore. Questi deve garantire che sia possibile una futura piantumazione. Ogni lavoro eseguito in aree piantumate deve essere eseguito secondo le specifiche del competente Settore Comunale comunicate all’operatore tramite l’URSIT;
d) ove necessario, il drenaggio dei pozzetti deve essere concordato con il
competente Settore Comunale comunicate all’operatore tramite l’URSIT;
e) prima dell’inizio dei lavori, i segnalatori stradali devono essere protetti dagli opportuni apparati, a carico dell’Operatore;
f) il riempimento delle trincee di scavo e io ripristino della superficie stradale deve essere eseguito a perfetta regola d’arte e in coordinamento con il competente Settore Comunale. I coperchi dei pozzetti devono essere installati a perfetto livello stradale e così mantenuti. In caso di necessità di modifiche, queste devono essere concordate con il competente Settore Comunale stesso tramite l’URSIT. In ogni caso l’Operatore è tenuto a presentare una fideiussione assicurativa relativa alla posa del manto di usura, finalizzata a garantirne la qualità secondo le norme del Settore Strade;
g) alla fine del lavoro di costruzione, viene eseguita da un tecnico comunale incaricato dall’URSIT un’ispezione e redatto un rapporto. Qualora tale rapporto segnalasse errori di esecuzione o il non rispetto delle norme, l’operatore deve
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provvedere alla correzione entro quindici giorni. In caso contrario l’URSIT può
provvedere direttamente addebitandone le spese all’Operatore;
h) l’Operatore deve misurare ogni parte della propria infrastrutture posata in infrastrutture municipali o nel sottosuolo pubblico in modo numerico e registrare le misure su planimetrie predisposte per questo scopo. Entro trenta giorni dal completamento dell’infrastruttura o di una parte di essa, tale documentazione deve essere consegnata all’URSIT. La documentazione deve essere firmata dall’Operatore.
6.- Qualora in sede di esecuzione dei lavori dovesse risultare necessario apportare al Progetto Esecutivo, variazioni in corso d’opera che non alterino i dati fondamentali del progetto, tali variazioni possono essere eseguite e il progetto modificato deve essere trasmesso all’URSIT a fine lavori.
Art. 9 – Procedimento di manutenzione
1.- Gli interventi di manutenzione si distinguono in “programmati” e “d’urgenza”. Gli interventi “programmati” sono disciplinati nella convenzione di concessione e specificati negli stralci operativi annuali. Gli interventi “d’urgenza” vengono eseguiti direttamente dall’operatore con contestuale comunicazione all’URSIT.
2.- Ove i lavori di manutenzione comportino modifiche alle reti dell’operatore,
questi deve trasmettere a fine lavori il progetto esecutivo di quanto realizzato.
Art. 10 – Disposizioni finali
1.- Ogni strada interessata da interventi di nuova costruzione o di rinnovo di infrastrutture di TLC è esclusa da altri interventi di TLC da parte di operatori autorizzati e che siano concessionari del Comune al momento dell’avvio della procedura di costruzione di cui al precedente art. 8, per un periodo di due anni dall’ultimazione dei lavori, salvo che vengano attuati interventi comunali direttamente dal Comune di Milano e/o dalle proprie Aziende e società o che siano richiesti da interventi urgenti di manutenzione.
2.- Se un operatore diventa concessionario del Comune dopo l’avvio della procedura di costruzione, l’URSIT valutala necessità del rispetto dell’esclusione di cui al precedente comma in sede della verifica tecnica di cui al secondo comma del precedente art. 7, per tenere conto, altresì, dei principi di cui all’undicesimo comma dell’art. 2 del D.P.R. n. 318/97.
3.- Ai fini di cui sopra, l’URSIT mantiene aggiornata la lista degli operatori concessionari che è a disposizione di tutti gli interessati unitamente a tutte le altre informazioni concernenti l’uso di infrastrutture municipali o l’occupazione di suolo pubblico che gradualmente sono inseriti nella Banca Dati.
Agli operatori concessionari, l’URSIT comunica, altresì, i programmi di costruzione e manutenzione delle strade municipali al fine della formulazione di eventuali loro piani di intervento.
4.- L’operatore deve effettuare prontamente modifiche o lavori di sicurezza delle sue infrastrutture di telecomunicazioni rese necessarie da manutenzione o modifiche alla sede stradale, decise dall’autorità, in modo che i lavori relativi non ne siano ritardati. Questa obbligazione si applica anche nel caso in cui gli interventi sulle infrastrutture siano causati dalla costruzione di strade non utilizzate dall’operatore stesso. L’operatore deve sostenere i costi relativi.
5.- In sede di verifica degli stralci operativi annuali l’URSIT informa l’operatore se le aree di previsto intervento sono interessate da precedenti ritrovamenti archeologici. Nessuna responsabilità, comunque, può essere al riguardo addebitata al Comune e così pure le condizioni dell’area di intervento anche diverse da problematiche archeologiche o per l’adattabilità del sito alle attività di costruzione. Tutti i costi e i rischi connessi restano ad esclusivo carico dell’operatore.
6.- Tutte le infrastrutture di TLC costruite, gestite, manutenute e rinnovate in esecuzione della convenzione di concessione restano di proprietà dell’operatore con ogni inerente responsabilità. L’operatore è tenuto a rimuovere le proprie infrastrutture di TLC posate in infrastrutture comunali e a disattivare quelle posate nel sottosuolo stradale in modo che esse non possano in alcun modo arrecare danno e fastidio al termine della concessione.
Art. 11 – Sanzioni
1.- Qualora i titolari delle concessioni non si attengano alle norme del presente Regolamento e alle condizioni alle quali i competenti uffici hanno subordinato il rilascio delle concessioni stesse, ferme restando le sanzioni e le penali di cui al successivo art. 12, l’Amministrazione comunale esercita i poteri sanzionatori di cui alle norme che seguono.
2.- I funzionari degli uffici competenti e quanti altri autorizzati fanno osservare le disposizioni del presente Regolamento e della convenzione di concessione, in caso di violazione, elevano contestazione.
3.- L’Amministrazione comunale, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al successivo art. 12, in caso di reiterate inadempienze alle norme del presente Regolamento, si riserva il diritto di revocare la concessione e di provvedere d’ufficio alle necessarie opere di ripristino dello stato dei luoghi a spese dei titolari della stessa.
Art. 12 – Penalità
1.- Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, quando la legge
non disponga altrimenti, sono punite con l’ammenda prevista dall’art. 106 del
T.U. della Legge comunale e Provinciale approvata con X.X. 0 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche.
2.- Ai sensi dell’art. 107 della predetta legge le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento possono essere definite dal contravventore all’atto stesso della contestazione, mediante versamento della somma che è stabilita con apposito provvedimento dell’Amministrazione comunale.
3.- Oltre alle suddette sanzioni pecuniarie, sono previsti i seguenti casi di applicazione di penali di natura civilistica, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno:
a) per lavori eseguiti in difformità delle prescrizioni contenute nella concessione, sia per quanto riguarda l’esecuzione tecnica dello scavo e della infrastruttura di telecomunicazione sia per quanto riguarda il relativo ripristino;
b) per lavori eseguiti oltre il termine di ultimazione fissato nella concessione;
c) per scavi la cui lunghezza ecceda quella autorizzata;
d) per gli interventi di manutenzione delle infrastrutture dell’operatore che
intervengano oltre i termini fissati nella convenzione di concessione;
e) per l’ipotesi che le strade rimangano disselciate per più di tre giorni;
f) per interventi di modifica o messa in condizioni di sicurezza delle infrastrutture di telecomunicazione resi necessari da interventi di manutenzione o da modifiche alla sede stradale, decise dall’Autorità;
g) per la mancata rimozione delle infrastrutture di telecomunicazione dell’operatore posate in infrastrutture comunali e per la disattivazione di quelle posate nel sottosuolo stradale.
APPENDICE A – Norme Tecniche
NT. 1
Gli scavi per l’installazione delle infrastrutture destinate a contenere le reti TLC verranno di norma realizzati in sede di marciapiedi; dette infrastrutture non dovranno mai essere posizionate al di sopra di altri servizi già esistenti.
Nel caso di comprovata impossibilità di esecuzione della trincea lungo marciapiedi, dovuta all’alta densità delle reti esistenti di servizi, sarà consentito eseguire gli scavi lungo la carreggiata stradale nella fascia di 2 metri destinata normalmente alla sosta auto, purché la sede stradale non sia stata già ripristinata nei due anni precedenti l’intervento.
Gli attraversamenti stradali verranno di norma eseguiti con la tecnica “microtunnelling”; solo nel caso di strade secondarie e non soggette al vincolo biennale di cui sopra sarà consentito realizzare l’attraversamento a cielo aperto, realizzando la trincea in modo da interessare mezza sede stradale alla volta così da consentire il traffico veicolare e in genere nei giorni di sabato e domenica o comunque secondo le prescrizioni segnalate dalla competente Polizia Municipale.
Nel caso eccezionale di interventi di scavo su carreggiate stradali soggette al vincolo biennale della manutenzione di cui sopra, l’U.R.S.I.T. rilascerà le relative autorizzazioni una volta definite le condizioni dell’intervento con il Reparto Strade competente del Settore Viabilità e con la Polizia Municipale di zona.
1.1 - Profondità della trincea
− Lungo marciapiedi la profondità dello scavo dovrà essere tale da ottenere una profondità minima di interramento, cioè la distanza fra la superficie superiore dell’infrastruttura o del manufatto di protezione della stessa e il piano di calpestio del marciapiede, pari a 60 cm. (vedi allegato 1 - figura 1).
− Lungo la carreggiata stradale la profondità di interramento di cui sopra, riferita al piano viabile, dovrà essere di 1 metro (vedi allegato 1 - figura 2).
1.2. - Protezione dell’infrastruttura
− L’infrastruttura destinata a contenere le reti TLC dovrà essere protetta con bauletto di calcestruzzo magro (200 Kg/mc) dello spessore di almeno 5 cm. (vedi figura 1-2 allegata).
Il bauletto di calcestruzzo dovrà essere gettato in modo da evitare di incorporare cavi o tubi di altri servizi esistenti.
1.3. - Nastro di segnalazione
− A circa 30 cm. al di sotto del piano stradale verrà installato un nastro di segnalazione in materiale plastico, per segnalare la presenza dell’infrastruttura per reti TLC (vedi allegato 1 figure 1-2).
NT. 2
Ogni parte delle infrastrutture costituite dall’operatore deve potere sopportare
traffico stradale intenso anche prodotto da autotreni pesanti.
NT.3
Le parti componenti le infrastrutture di TLC devono essere costruite con il massimo possibile risparmio di spazio. Se lo spazio lo permette ed è tecnicamente ed economicamente fattibile, le condotte utilizzate ed eventuali condotte vuote devono essere installate una sopra l’altra. Le condotte vuote, in linea di principio, devono avere un diametro < di 150 mm.
NT. 4
Il numero delle condotte deve essere adeguato alle future prevedibili necessità.
NT. 5
L’Operatore deve limitare il numero e le dimensioni dei pozzetti sul suolo pubblico al minimo indispensabile in relazione all’accordo concessorio definito.
I pozzetti verranno installati, sempre su marciapiede, lungo l’infrastruttura per reti
TLC e saranno di tre tipi:
− 125 mm. x 80 mm. (dimensioni interne): per esecuzione di giunti dritti o di
distribuzione sui cavi TLC;
− 90 mm. x 70 mm. (dimensioni interne): per consentire il tiro dei cavi TLC;
− 40 mm. x 40 mm. (dimensioni interne): per consentire le derivazioni dei
cavetti di distribuzione verso
l’utenza.
Per consentire il transito di altre reti di servizi, che potranno essere posate successivamente al di sotto dei pozzetti 90x70 e 125x80 dovranno essere installati n° 2 tubi Ø 160 mm chiusi ai due estremi con appositi tappi come indicato in figura 3 (vedi allegato 1 figura 3).
5.1. – Passo dei pozzetti
− I pozzetti di giunzione tipo 125x80 potranno essere posati con passo non inferiore a 200 m.
− I pozzetti di tiro tipo 90x70 potranno essere posati con passo non inferiore a 100 m.
− I pozzetti di derivazione tipo 40 x 40 potranno essere posati con passo non inferiore a 40 m.
5.2. – Pozzetti nei cambi di direzione
In corrispondenza di cambi di direzione ogni Operatore potrà posare un solo
pozzetto 90x70, distribuendo equamente i pozzetti tra i due lati dell’angolo.
Se il tracciato rimane rettilineo oltre gli attraversamenti non verrà installato alcun pozzetto ai due estremi degli stessi .
In corrispondenza degli angoli dei marciapiedi non si potranno installare pozzetti nelle zone ombreggiate riportate in figura 4 (vedi allegato 1 figura 4).
5.3. – Pozzetti per trincea in sede stradale
Nel caso in cui la trincea venga realizzata lungo la carreggiata stradale nella fascia di 2 metri destinata alla sosta auto, i pozzetti dovranno comunque essere installati su marciapiede, raccordando opportunamente la trincea.
In casi eccezionali in cui l’unica soluzione possibile, per impedimenti vari, sia quella di posizionare i pozzetti in carreggiata sempre nella fascia di due metri destinata alla sosta auto, l’U.R.S.I.T. rilascerà le relative autorizzazioni una volta definite le condizioni dell’intervento con il Reparto Strade competente del Settore Viabilità e con la Polizia Municipale di zona.
5.4 – Camerette
Nel caso di particolari condizioni ambientali, (ridotte dimensioni dei marciapiedi e/o presenza di numerosi altri servizi) o di presenza contemporanea di più Operatori sullo stesso tracciato, tale da determinare la necessità di installare un elevato numero di tubi, in sostituzione dei normali pozzetti verranno costruite delle camerette in calcestruzzo accessibili all’uomo, che ospiteranno tutte le reti TLC dei vari Operatori contemporaneamente presenti e che verranno concordate di volta in volta, come tipo e dimensioni, con i competenti Uffici Comunali (U.R.S.I.T. – Ufficio Coordinamento del Settore Viabilità).
NT. 6
I pozzetti impiegati debbono essere di tipo monolitico in calcestruzzo, calcolati per carichi stradali di prima categoria.
NT. 7
La copertura dei pozzetti deve essere a filo con le superfici corrispondenti del suolo pubblico circostante.
NT. 8
I chiusini impiegati debbono essere in ghisa sferoidale a norma ISO 1083 (1987) conforme alla classe D400 della norma UNI-EN 124 (1995) con carico di rottura
>400kN.
NT. 9
Le capacità di carico dei coperchi dei pozzetti devono essere conformi alle norme EN 124.
NT. 10
Per i lavori di ripristino del suolo stradale, eseguiti dall’Operatore durante la stagione invernale e in dipendenza di particolari condizioni climatiche, il ripristino viene effettuato in via provvisoria con conglomerato bituminoso, mentre la posa del manto di usura definitivo è eseguito nel periodo primavera – estate - autunno seguente.
10.1 – Riempimento della trincea
Dovranno essere rispettate le Norme Tecniche Comunali secondo quanto prescritto nel volume 4 del 1 luglio 1989 al Cap. 4.32, o eventuali nuove prescrizioni emanate successivamente dal Comune.
10.2 – Ripristino della pavimentazione
Dovranno essere rispettate le Norme Tecniche Comunali secondo quanto prescritto nel volume 4 del 1 luglio 1989 al Cap. 4.32, o eventuali nuove prescrizioni emanate successivamente dal Comune.
NT. 11
Le infrastrutture di telecomunicazione devono essere realizzate in modo tale da non pregiudicare il funzionamento di eventuali impianti speciali esistenti (sistemi per il controllo del traffico, reti fognarie, idriche, del gas, strade ferrate, impianti elettrici e simili). La realizzazione, l’esercizio e la manutenzione devono essere effettuati adottando adeguate misure di sicurezza (nella fattispecie in relazione all’interferenza e all’emissione elettromagnetica ed in relazione alla essa a terra degli impianti). In particolare, i cavi devono essere schermati con tecnologie adeguate.
Comune di Milano – Regolamento per la Costruzione di Reti Pubbliche di Telecomunicazioni