Comune di Mira
Comune di Mira
Provincia di Venezia
Servizio Sviluppo Economico - Lavoro
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DEI CIRCHI EQUESTRI, DEI PARCHI DIVERTIMENTO DELLE ATTIVITA’ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
Legge 18/03/1968 n. 337 – D.M. 18/05/2007
T.U.L.P.S. artt. 68 – 69 – 80
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 29/11/2007
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI – RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI - NORME COMUNI
Art. 1 – Definizioni ................................................................................................................
Art. 2 - Determinazione delle aree comunali .........................................................................
Art. 3 – Modalità di concessione delle aree...........................................................................
Art. 4 – Autorizzazione all’esercizio dello spettacolo viaggiante..........................................
Art. 5 - Domanda ...................................................................................................................
Art. 6 – Graduatoria - Comunicazione esito domande - Cauzione........................................
Art. 7 – Obblighi del concessionario .....................................................................................
Art. 8 - Assenze........................................................................................................................
Art. 9 - Gestione dell’attrazione - subconcessione ................................................................
Art. 10 - Attività commerciali nelle aree adibite a spettacoli viaggianti................................
Art. 11 - Responsabilità dei concessionari .............................................................................
Art. 12 - Sgombero dell’area ...................................................................................................
Art. 13 - Subingressi.................................................................................................................
TITOLO II - ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DI SAGRE
- FIERE - FESTE
Art. 14 – Installazioni di attrazioni singole o in numero tale da non costituire parco divertimenti ................................................................................................................
TITOLO III - PARCHI DI DIVERTIMENTO - LUNA PARK - PARCHI DIVERTIMENTO ORGANIZZATI
Art.15 – Definizione.................................................................................................................
Art. 16 – Classificazione delle attrazioni..................................................................................
Art. 17 – Criteri per formazione della graduatoria ....................................................................
Art. 18 - Assegnazione spazi temporaneamente liberi nei luna park ......................................
Art. 19 - Organizzazione, autorizzazione e concessione dell’ area .........................................
Art.20 - Commissione consultiva interna.................................................................................
Art. 21 - Criteri per l’assegnazione delle aree e composizione del parco..................................
Art. 22 - Cambio di attrazione - ampliamento della concessione di suolo e area pubblica ....
TITOLO IV - SPETTACOLI CIRCENSI
Art. 23 - Aree...........................................................................................................................
Art. 24 - Domande per ottenere la concessione di area pubblica e l’autorizzazione ..............
Art. 25 - Istruttoria della domanda..........................................................................................
Art. 26 - Criteri per l’assegnazione dell’area..........................................................................
Art. 27 - Proroga della concessione e dell’autorizzazione all’esercizio ................................
Art. 28 - Sgombero ...................................................................................................................
Art. 29 – Disposizioni d’esercizio, igieniche di sicurezza........................................................
Art. 30 - Mostre faunistiche ed esibizioni acrobatiche con auto e moto..................................
TITOLO V - SANZIONI
Art. 31 - Sanzioni .....................................................................................................................
Art. 32 - Rinvio ad altre norme ................................................................................................
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI – RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI
- NORME COMUNI
Art. 1 – Definizioni
Le concessioni di aree comunali per l’installazione ed esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento e similari strutture ludiche (quali, ad esempio, le strutture gonfiabili) sono effettuate sulla base del presente regolamento in applicazione della legge 18/03/1968 n. 337 e successive modifiche.
Le concessioni di aree comunali sono rilasciate:
- in occasione di sagre - fiere - feste tradizionali o rionali (Titolo II);
- per parchi divertimento organizzati (Titolo III);
- per installazione di circhi, mostre di animali ed esibizioni acrobatiche con auto e moto (Titolo IV).
Ai sensi del Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 18/05/2007, che entrerà in vigore il 10/12/2007, per quanto concerne gli spettacoli viaggianti, varranno le seguenti definizioni:
a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento allestiti per un periodo di tempo predeterminato o in maniera stabile.
Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);
c) attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del citato decreto;
d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968,
n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
e) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;
g) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
h) libretto dell'attività: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa
disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonchè delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.
Art. 2 - Determinazione delle aree comunali
Le aree comunali disponibili sono individuate dalla Giunta Comunale, ma possono essere utilizzate per spettacoli viaggianti anche aree private.
L’elenco delle aree disponibili é aggiornato annualmente, nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui all’art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337 con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Nel caso siano previste 10 (dieci) o più attrazioni, così come previsto dal Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali 23/5/2003, la richiesta deve essere avanzata da organizzatori qualificati in possesso di apposita autorizzazione ministeriale nel rispetto di tutte le condizioni previste dalle legge 337/68.
La Giunta Comunale determina, con propria deliberazione, il numero massimo di attrazioni che potranno essere installate nelle aree pubbliche, le condizioni generali d’esercizio nonché, nel caso di parchi di divertimento, le date di inizio e di termine delle manifestazioni.
Art. 3 – Modalità di concessione delle aree
L’occupazione delle aree di cui all’art. 2 è subordinata al rilascio di concessione del suolo pubblico, previo pagamento del relativo canone e secondo le modalità previste dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia, nonché al versamento del deposito cauzionale, e al rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.
Qualora l’attività attrazionistica venga svolta in area privata, è necessario il nulla osta scritto del proprietario dell’area stessa. L’uso di aree private è comunque subordinato alle norme del presente regolamento in quanto applicabili.
Art. 4 – Autorizzazione all’esercizio dello spettacolo viaggiante
L’esercizio dell’attività, anche in forma temporanea, di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio della licenza, ai sensi degli artt. 69 e 80 del T.U.L.P.S del 18/06/31 n. 773, nonché dell’art. 19 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616.
E’ ammessa la rappresentanza ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 311 del 28/05/2001. Il rappresentante deve essere in possesso di tutti i requisiti necessari all’attrazionista per l’esercizio della professione. La persona indicata a rappresentare il soggetto titolare dell’attrazione dovrà risultare da atto scritto, sottoscritto da ambedue i soggetti rappresentato e rappresentante, e dovrà essere trasmesso al Servizio Sviluppo Economico Lavoro prima dell’inizio della manifestazione.
La durata delle autorizzazioni allo svolgimento dell’attività di pubblico spettacolo non può superare i 30 giorni, ad eccezione delle autorizzazioni rilasciate per i parchi di divertimento.
Per la stessa area, pubblica o privata, e sulle aree a questa limitrofi, non può essere rilasciata nuova autorizzazione se non con un intervallo di almeno 60 giorni dalla scadenza della precedente autorizzazione.
Il prolungamento della validità dell’autorizzazione, che comunque non può superare i 30 giorni, potrà essere concesso una sola volta, purché la relativa domanda pervenga almeno 10 giorni prima della scadenza e non vi siano altre domande per la stessa area.
La concessione è esclusivamente riferita al titolare dell’attrazione. Al concessionario è vietato il subaffitto, a qualsiasi titolo, dell’area concessa, pena la revoca della concessione stessa e l’esclusione dalle successive edizioni della manifestazione.
Art. 5 – Domanda
Chi intende ottenere in concessione un’area e l’autorizzazione per l’esercizio dell’attrazione deve presentare domanda in bollo al Servizio Sviluppo Economico-Lavoro, almeno 90 giorni prima della data di inizio della manifestazione, specificando, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle implicazioni di ordine penale in caso di dichiarazione falsa, quanto segue:
a) generalità complete dell’interessato o del legale rappresentante, nonché la residenza o il domicilio e l’eventuale recapito postale, il numero telefonico e il codice fiscale;
b) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per il rilascio delle licenze;
c) il numero e la data di iscrizione al Registro Imprese (ex Registro Ditte) della Camera di Commercio ed il numero di partita iva;
d) denominazione esatta dell’attrazione, descrizione e dimensione della stessa, così come indicato nell’elenco di cui all’art. 4 della legge n. 337/68. Per le rotonde “tiri vari” e le altre attrazioni ludiche dovrà essere precisato il tipo di gioco;
e) il numero, i dati identificativi e le dimensioni dei carriaggi e delle carovane di abitazione;
f) il periodo esatto di inizio e termine dell’occupazione e l’inizio e termine dell’attività, nonchè il luogo per cui si chiede la concessione dell’area;
g) gli estremi della licenza per l’esercizio dell’attività dello spettacolo viaggiante rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza, se diverso dal Comune di Mira;
All’istanza vanno allegati:
1. la fotocopia di un documento di riconoscimento;
2. la fotografia dell’attrazione nel caso di prima richiesta o di sostituzione della struttura precedente;
3. i dati relativi alla polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi in corso di validità per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante che intende svolgere;
4. la copia del collaudo statico dell’attrazione in corso di validità rilasciato da un tecnico abilitato. Dall’entrata in vigore del D.M. 18/05/2007, la registrazione dell’attività e l’assegnazione del codice identificativo della stessa con indicazione dell’anno di rilascio. Il gestore dovrà inoltre tenere a disposizione delle autorità di vigilanza e di controllo la documentazione tecnica illustrativa e certificativa, nonché copia del manuale di uso e manutenzione dell’attività e copia del libretto dell’attività;
5. la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico dell’attrazione a firma di un tecnico abilitato e lo schema generale unifilare in corso di validità;
6. la certificazione di corretto montaggio dell’attrazione dovrà invece essere presentata al Servizio Sviluppo Economico-Lavoro, in sede istruttoria, entro e non oltre il giorno antecedente la data di inizio attività. Dall’entrata in vigore del D.M. 18/05/2007 il corretto montaggio di ciascuna attività dovrà essere attestato con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, xxxxxx abbia frequentato, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, oppure da professionista abilitato. Essa riguarderà tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le
protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.
Per le domande inviate con il servizio postale farà fede la data del timbro di spedizione. Comporteranno il rigetto dell’istanza i seguenti casi:
1. le domande che perverranno fuori del termine indicato al comma 1;
2. la mancanza di uno dei requisiti suindicati alle lett. b), c), d), e g);
3. la mancanza della documentazione tecnica prevista ai punti 3.,4.,5.e 6.
Art. 6 – Graduatoria - Comunicazione esito domande - Cauzione
Dall’esito dell’istruttoria delle domande, il Responsabile del Servizio redige la graduatoria degli operatori che viene pubblicata all’albo pretorio comunale 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione. Gli interessati potranno prenderne visione anche presso i competenti uffici.
L’ufficio preposto provvederà a comunicare via posta o via fax l’accettazione della domanda, chiedendo inoltre agli assegnatari il versamento (da effettuare su c.c. bancario con la causale “Cauzione per la manifestazione di ”) di una cauzione di 100,00 euro. Il mancato versamento
della cauzione entro i termini fissati dal responsabile del procedimento comporterà la decadenza dalla graduatoria e l’esclusione dalla partecipazione alla manifestazione. La cauzione sarà restituita entro 30 giorni dal termine dell’occupazione.
Art. 7 – Obblighi del concessionario
Il concessionario di un’area per attrazioni viaggianti è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
a) pagamento anticipato del canone T.O.S.A.P. o del canone di utilizzo e della tariffa asporto rifiuti relativi al periodo di effettiva occupazione e nel rispetto dei vigenti specifici Regolamenti;
b) versamento alla Tesoreria Comunale, entro i termini fissati dal responsabile del procedimento, della cauzione che sarà restituita previo accertamento che non siano stati arrecati danni ai beni pubblici. Nel caso ne fossero riscontrati la stessa verrà incamerata nella quantità necessaria per il risarcimento; altresì la cauzione non verrà restituita in caso di mancata partecipazione alla manifestazione per motivi che non siano di forza maggiore documentati;
c) occupazione dell’area ottenuta in concessione esclusivamente con l’attrazione autorizzata e limitatamente alla superficie concessa;
d) non cedere a terzi la concessione;
e) rispettare incondizionatamente le prescrizioni stabilite di volta in volta dal Responsabile del Servizio Sviluppo Economico-Lavoro, circa l’orario e le modalità di esercizio delle attrazioni, l’uso di apparecchi sonori, la sistemazione delle carovane di abitazione e dei rimorchi, ecc.;
f) tenere costantemente pulita l’area concessa e le immediate adiacenze provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti e conferendo gli stessi in appositi contenitori, previ accordi con il servizio di nettezza urbana;
g) tenere ben esposta l’autorizzazione comunale;
h) rispettare la data di inizio e fine occupazione;
i) osservare le prescrizioni igienico-sanitarie e ambientali che di volta in volta potranno essere impartite dall’autorità competente;
j) restituire al termine della concessione l’area libera, pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna;
k) collocare le carovane abitazione ed i carriaggi nei luoghi pubblici eventualmente indicati dall’Amministrazione Comunale, oppure in diversa area privata previa preventiva comunicazione al Comune;
l) tenere comportamento corretto nei confronti dei cittadini, degli altri concessionari e degli organi di controllo ed amministrativi del Comune e degli altri Enti Pubblici in qualche modo coinvolti;
m) non utilizzare le aree concesse per l’installazione delle attrazioni e le immediate vicinanze del parco, per carriaggi, carovane ed automezzi, se non espressamente autorizzate.
Art. 8 – Assenze
Qualora il titolare, senza giustificato motivo, non si presenti perde la possibilità di partecipare alla successiva edizione.
Art. 9 -Gestione dell’attrazione – subconcessione
Il titolare dell’attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestirla direttamente ai sensi della legge di pubblica sicurezza.
E’ vietata ogni forma di subconcessione. In caso di accertata infrazione sarà revocata la concessione per l’attrazione oggetto della subconcessione, e la concessione stessa non verrà rilasciata.
Art.10- Attività commerciali nelle aree adibite a spettacoli viaggianti.
All’interno dell’area destinata allo spettacolo viaggiante può essere autorizzata l’installazione di banchi di vendita e somministrazione (dolciumi, gastronomia, etc.) nei limiti numerici che verranno stabiliti dalla Giunta Comunale e con i criteri stabiliti dalla legge che disciplina il commercio su aree pubbliche.
I commercianti su aree pubbliche che operano all'interno dell'area adibita a spettacolo viaggiante sono soggetti al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento per quanto riguarda la concessione dell'area.
Art. 11 - Responsabilità dei concessionari
Ogni responsabilità degli eventuali danni a persone e cose derivanti, direttamente od indirettamente, dall’esercizio dell’attività, fa carico esclusivamente e totalmente ai concessionari, restando sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 12 - Sgombero dell’area
Al termine della manifestazione, l’area deve essere sgomberata nei tempi stabiliti dalla determinazione del Responsabile del Servizio o dalla deliberazione della Giunta Comunale nel caso di parchi di divertimento. Parimenti dovranno essere eliminate tutte le affissioni dovunque esposte. In caso di inadempienza si procede all’esecuzione forzata a spese del concessionario.
Qualora l’area risulti essere stata manomessa o non venga restituita nelle condizioni in cui era stata consegnata, gli uffici comunali competenti provvederanno al ripristino e le relative spese saranno totalmente addebitate al concessionario, ferme restando le sanzioni previste, con rivalsa sulla cauzione versata.
Art. 13 – Subingressi
In caso di subingresso per atto tra vivi, sia persona fisica che giuridica, viene riconosciuto al subentrante il punteggio di frequenza acquisito dall’attrazione del cedente e quest’ultimo perde tutto il punteggio acquisito dell’attrazione ceduta (il punteggio s’intende relativo all’anzianità di frequenza della medesima attrazione alla medesima manifestazione). Il subentrante può sostituire l’attrazione dopo che siano trascorsi 2 anni con un’attrazione completamente diversa dalle attrazioni presenti nel parco. Nel caso in cui la sostituzione avvenga con un’attrazione uguale o simile a quelle già presenti nel parco il concessionario perderà il punteggio maturato. Il subingresso può avvenire solo a seguito di atto pubblico o scrittura privata autenticata registrata.
In caso di decesso del titolare, tutti i diritti di anzianità dallo stesso acquisiti sono riconosciuti agli eredi, detti diritti possono essere fatti valere entro il termine massimo di 12 mesi dal decesso, trascorso il quale decadono.
TITOLO II
ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DI SAGRE - FIERE - FESTE
Art. 14 – Installazioni di attrazioni singole o in numero tale da non costituire parco divertimenti
Indipendentemente dalle aree pubbliche che saranno individuate dalla Giunta Comunale, in caso di festeggiamenti ed azioni promozionali organizzate o disposte dall’Amministrazione Comunale, di manifestazioni locali, parrocchiali e simili, con carattere di occasionalità e temporaneità, può essere consentita nella località interessata, compatibilmente con lo spazio disponibile, l’installazione di “piccole” attrazioni di diversa tipologia, in numero inferiore a dieci, di cui due “medie” attrazioni, previo parere della Polizia Locale, del Settore LL.PP. e del Servizio Tributi, fermo restando il rispetto per la funzione dei luoghi di pubblico interesse: Chiese, Scuole, ecc.
La presentazione delle istanze in tal caso deve avvenire entro e non oltre 60 giorni prima dell’inizio della manifestazione.
L’assegnazione, sulla base dello spazio disponibile, sarà effettuata in base al solo criterio della priorità di presentazione, seguendo l’ordine cronologico delle istanze pervenute, avvalendosi del numero di protocollo di ricezione.
Qualora l’installazione avvenga su aree private, potrà essere autorizzata, previo assenso dell’organizzatore della manifestazione e del proprietario dell’area se diverso dall’organizzatore.
La durata delle autorizzazioni deve essere limitata alla durata delle manifestazioni.
Indipendentemente dai criteri di cui sopra, potranno essere autorizzate singole attrazioni che riproducano o raffigurino impianti d’epoca, con finiture di particolare pregio o valore coreografico.
Sono escluse per gli insediamenti dello spettacolo viaggiante le zone che l’Amministrazione riterrà di interdire.
TITOLO III
PARCHI DI DIVERTIMENTO - LUNA PARK - PARCHI DIVERTIMENTO ORGANIZZATI
Art 15 – Definizione
Sono denominati parchi divertimento x Xxxx Park, i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante inseriti in una medesima area costituiti almeno da dieci attrazioni, di cui almeno due grandi attrazioni o cinque medie nonché quelli allestiti da organizzatori qualificati muniti di apposita autorizzazione del Ministero dei Beni e Attività Culturali, Ufficio Spettacoli Viaggianti.
Art. 16 - Classificazione delle attrazioni
Le attrazioni di spettacolo viaggiante si intendono classificate secondo l’elenco ufficiale dell’ex Ministero del Turismo e dello spettacolo, in base all’art. 4 della Legge n. 337/68, e successive modifiche ed integrazioni.
Le attrazioni considerate “piccole” dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, ma funzionanti in maniera autonoma senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale (pugnometri, oroscopi, calciometri, ecc.) ai fini del presente regolamento, restano legate all’autorizzazione dell’attrazione principale, non maturano anzianità di presenza e non danno luogo a diritti di sorta. Le stesse possono essere installate compatibilmente con lo spazio disponibile e quello da riservare obbligatoriamente alle persone e ai mezzi di sicurezza e di soccorso.
Art.17 – Criteri per formazione della graduatoria
Per le assegnazioni delle aree disponibili si segue la graduatoria redatta secondo i seguenti criteri:
a) anzianità di frequenza alla medesima manifestazione con la medesima attrazione (punti 2 per ogni anno di anzianità);
b) anzianità di presentazione della domanda ininterrottamente negli ultimi cinque anni (punti 0,5 per ogni anno).
A parità di punteggio verrà data priorità a colui che risulti con maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio e in caso di ulteriore parità mediante pubblico sorteggio.
Nell’ambito della stessa manifestazione non possono essere autorizzate più di due attrazioni in capo alla medesima ditta.
Art. 18– Assegnazione spazi temporaneamente liberi nei luna park
Qualora, per richiesta di sospensione o per altri giustificati motivi, si rendessero liberi degli spazi adeguati all’interno del parco divertimenti, l’Amministrazione Comunale potrà consentire l’inserimento temporaneo, limitatamente all’edizione in corso, di ulteriori attrazioni, fino al completamento della disponibilità di spazio, procedendo allo scorrimento della graduatoria di cui all’art. 17, purchè vengano rispettati i termini per la presentazione della documentazione tecnica.
L’inserimento temporaneo dovrà riguardare attrazioni diverse da quelle già esistenti nella manifestazione e che occupino un’area di dimensioni compatibili con l’area lasciata libera.
L’inserimento temporaneo di nuove attrazioni a norma del presente articolo non darà luogo a diritti di installazione per l'anno successivo.
Art 19 - Organizzazione, autorizzazione e concessione dell’ area
Gli organizzatori qualificati che intendono allestire un parco divertimenti organizzato, sono soggetti alle stesse autorizzazioni e condizioni previste nel Titolo I.
La domanda di autorizzazione all’allestimento di un parco divertimenti organizzato, ai sensi dell’art.
69 del T.U.L.P.S., deve essere corredata della documentazione tecnica idonea a verificare le condizioni di sicurezza previste dall’art. 80 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.
Qualora l’area destinata al parco sia pubblica, il Comune rilascia la concessione di occupazione dell’area nei termini già previsti nel titolo I del presente Regolamento.
Art.20 - Commissione consultiva interna
I parchi divertimento possono avere una commissione consultiva interna, composta da non più di tre concessionari, eletta tra i concessionari stessi nel proprio ambito, per collaborare con il Comune all’allestimento, all'organizzazione e disciplina del complesso stesso. Potrà gestire quanto concerne la pubblicità delle manifestazioni ed i servizi occorrenti.
I rappresentanti dovranno produrre al Servizio Sviluppo Economico-Lavoro, 15 giorni prima dell’inizio della manifestazione idonea documentazione attestante la loro nomina.
Art 21 - Criteri per l’assegnazione delle aree e composizione del parco
Per l’assegnazione delle aree nei parchi divertimento x xxxx park si segue la graduatoria di cui al precedente art. 17.
L’occupazione dell’area pubblica concessa, in applicazione dei precedenti articoli, ha carattere di precarietà e comunque è limitata al periodo indicato nell’atto di concessione.
Può essere revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico, o di eventi eccezionali per i quali l’Amministrazione Comunale deve urgentemente riacquistare la disponibilità dell’area data in concessione.
Tale revoca dà diritto al solo rimborso dei tributi in misura rapportata alla durata dell’uso, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo.
Qualora per motivi di pubblica utilità si rendesse necessaria la riduzione dell’area pubblica destinata a luna park, l’inserimento delle attrazioni nell’area ridotta è effettuato con i medesimi criteri di cui al comma 1.
Nel caso di istituzione di nuovi parchi divertimento l’assegnazione delle aree sarà fatta sulla base di una graduatoria predisposta tenendo conto dei criteri di cui all’art. 17.
Le attrazioni che compongono il parco dovranno essere di varie tipologie per realizzare un giusto equilibrio, per garantire la massima funzionalità compatibilmente con le esigenze di trattenimento e svago della diversa utenza. Dovranno essere divise per tipologia creando così il migliore equilibrio possibile tra attrazioni grandi, medie e piccole. L’esatta dislocazione delle attrazioni sarà concordata dal Servizio Sviluppo Economico-Lavoro, dal Comando di Polizia Locale e dal Servizio LL.PP. che ne
redigerà la planimetria, tenuto conto, ove possibile, delle richieste formulate dai rappresentanti del parco.
Art. 22 - Cambio di attrazione - ampliamento della concessione di suolo e area pubblica
La sostituzione dell’attrazione con un’altra può essere richiesta, senza l’azzeramento del punteggio acquisito, solamente nel caso in cui si tratti di attrazione completamente diversa dalle attrazioni presenti nel parco, nel caso in cui la sostituzione avvenga con un’attrazione uguale o simile a quelle presenti nel parco il concessionario perderà il punteggio maturato. Per la sostituzione dell’attrazione in caso di subingresso si richiamano le modalità stabilite al precedente art. 13.
L’ampliamento dell’ingombro sarà concesso solo in presenza di spazio effettivamente disponibile, e a condizione che tale ampliamento non causi l’esclusione dalla manifestazione di altro/i operatore/i abitualmente presente/i.
Qualora pervengano più istanze di ampliamento, verrà privilegiata quella presentata dall’operatore che da più anni non ha ottenuto ampliamenti della superficie concessa; a parità di requisiti si segue l’ordine della graduatoria di cui all’art. 17.
TITOLO IV SPETTACOLI CIRCENSI
Art. 23 – Aree
La Giunta Comunale con propria deliberazione individua le aree pubbliche disponibili per le attività circensi stabilendo nel contempo idonea ed adeguata cauzione a carico del concessionario da fornire attraverso deposito presso la Tesoreria Comunale, o mediante fideiussione bancaria, o assicurativa, per eventuali danni derivanti all’Amministrazione Comunale dall’attività esercitata. La cauzione sarà svincolata al termine del periodo di concessione previo nulla osta da parte dei competenti uffici.
E’ consentito lo svolgimento dell’attività circense anche su aree private, previo nulla osta del proprietario delle stesse e dell’Amministrazione comunale.
Art.24 - Domande per ottenere la concessione di area pubblica e l’autorizzazione
La domanda di concessione di area pubblica per l’installazione e di autorizzazione per l’esercizio di spettacoli circensi, da presentare nei termini stabiliti dall'art. 5, deve essere fatta utilizzando la denominazione indicata nella licenza di esercizio.
Per l'esercizio dell'attività su area privata, all'atto della presentazione della domanda di rilascio della licenza temporanea, il richiedente dovrà essere in possesso del nulla osta del proprietario dell'area stessa.
Nella domanda il richiedente deve indicare:
a) generalità complete dell’interessato o del legale rappresentante, nonché la residenza o il domicilio e l’eventuale recapito postale, il numero telefonico e il codice fiscale o il numero di partita iva;
b) denominazione del circo;
c) capienza massima di spettatori della struttura circense;
d) periodo per il quale è richiesta l’occupazione dell’area con specificazione del periodo nel quale sono previsti gli spettacoli ed i giorni antecedenti e successivi necessari per l’effettuazione delle operazioni di montaggio e smontaggio;
e) misura in mq. dell’area che si intende occupare. Il richiedente deve presentare:
1. apposita planimetria nella quale dovrà essere distinta l’area, e la relativa dimensione, utilizzata per lo svolgimento dell’attività circense;
2. l’area di cui altrettanto dovrà essere specificata la misura, necessaria per la sosta degli automezzi, carriaggi ecc.;
3. i dati relativi alla polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi in corso di validità per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante;
4. la relazione tecnica illustrativa della struttura, la copia del collaudo statico dell’attrazione in corso di validità rilasciato da un tecnico abilitato.
5. la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico dell’attrazione a firma di un tecnico abilitato e lo schema generale unifilare in corso di validità;
6. la certificazione di corretto montaggio;
7. la scheda informativa relativa alla detenzione di animali.
Art.25- Istruttoria della domanda
Il Responsabile del competente Servizio comunica all’interessato l'avvio del procedimento di rilascio della autorizzazione, e lo invita a versare un deposito cauzionale a conferma dell'interesse all'ottenimento della concessione. La mancata presentazione o invio della prova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale, entro i termini fissati dal responsabile del procedimento, e della documentazione tecnica necessaria per il sopralluogo della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per il rilascio della licenza prevista all’art. 80 del T.U.L.P.S., comporta il diniego all'istanza.
L’importo della cauzione è determinato dal Servizio che rilascia la concessione di suolo pubblico. L’autorizzazione all’esercizio è rilasciata solamente dopo l’acquisizione del verbale favorevole della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Ogni responsabilità verso terzi derivante dall’occupazione ed uso dell’area fa capo al titolare della concessione.
Art.26 - Criteri per l’assegnazione dell’area
Non possono essere assegnate per lo stesso periodo, due o più aree per l’esercizio di attività circense, né è consentito il contemporaneo svolgimento dell'attività circense su area pubblica e su area privata. Dopo che un circo ha operato nel territorio comunale, non può essere autorizzato ad esercitare un altro circo se non dopo 120 giorni.
Nel caso in cui pervenissero al Comune richieste per operare contemporaneamente sia in area pubblica sia in area privata, l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata al complesso che esercita su area pubblica. Ove si rendesse necessario l’esame di più di una istanza per attività di circo equestre sulla medesima area e per il medesimo periodo, costituirà requisito di priorità l’assenza, nel programma dello spettacolo, di esibizioni e numeri implicanti l’utilizzo di animali. Nel caso di parità di condizioni si farà riferimento all’ordine cronologico delle istanze pervenute avvalendosi del numero di protocollo di ricezione. La rinuncia della concessione dopo la comunicazione dell’assegnazione dell’area, qualora non causata da motivi indipendenti dalla volontà del richiedente, comporta l’incameramento, da parte del Comune, del deposito cauzionale.
L’area per lo spettacolo circense non può essere concessa per periodi superiori a 25 gg. compreso il montaggio e smontaggio delle strutture.
Art. 27 - Proroga della concessione e dell’autorizzazione all’esercizio
Su domanda del legale rappresentante può essere concessa una proroga della concessione e dell’autorizzazione all'esercizio per un periodo non superiore al 50% di quello autorizzato, fermo restando il termine di 25 giorni indicato all’art. 26. La domanda deve essere presentata prima della data di scadenza della concessione originaria.
Art. 28 – Sgombero
Le attrazioni circensi sono soggette agli obblighi previsti dall’art. 12 del presente Regolamento.
Art. 29 – Disposizioni d’esercizio, igieniche di sicurezza
Le concessioni sono subordinate ai seguenti obblighi:
a) obbligo di utilizzare nella pubblicità esclusivamente la denominazione indicata nella domanda e nella licenza d'esercizio, non è ammessa pubblicità ingannevole sia tramite affissione murale, cartellonistica, volantinaggio, diffusione a mezzo stampa e/o televisiva, ad esclusiva tutela del pubblico che ha il diritto di assistere allo spettacolo scelto in base alla pubblicità esposta;
b) rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla legge;
c) l'uso di altoparlanti ed impianti di amplificazione è consentito solo all'interno del tendone;
d) l’attività serale potrà essere protratta secondo le prescrizioni del Sindaco;
e) i direttori ed i titolari di circo si impegnano ad osservare le condizioni di benessere degli animali, che prevedono quanto segue:
- divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali: percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici inadatti alla specie;
- divieto di addestrare gli animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali;
- divieto di detenere animali in ambienti non igienici o in spazi angusti;
- obbligo di garantire la riproduzione, nonché la custodia , la salute e il benessere della prole;
- obbligo di detenere gli animali in luoghi ove risultano protetti dalle intemperie;
- divieto di convivenza tra animali che risultino essere incompatibili;
- obbligo di provvedere ad un buon nutrimento ed fornitura dell’acqua per gli animali.
f) i direttori ed i titolari di circo dovranno altresì osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che saranno disposte con apposita Ordinanza Sindacale per assicurare agli animali le migliori condizioni di mantenimento, stabulazione ed utilizzo.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività potrà essere negata o sospesa qualora le autorità competenti denuncino il mancato rispetto delle summenzionate condizioni, fatte salve le sanzioni più gravi previste dalla legislazione in materia.
Art. 30 - Mostre faunistiche ed esibizioni acrobatiche con auto e moto
Potranno essere concesse le aree destinate agli spettacoli circensi per l’effettuazione di mostre faunistiche o per le esibizioni acrobatiche di auto e moto, previa presentazione di apposita domanda nei termini previsti dall’art. 5 del presente regolamento.
Nelle mostre faunistiche è vietata la vendita di animali.
Tra una manifestazione e l’altra, di quelle contemplate nel presente articolo, dovrà trascorrere un periodo di almeno 120 giorni.
In caso di domande concorrenti per il medesimo periodo si farà riferimento all’ordine cronologico delle istanze pervenute avvalendosi del numero di protocollo di ricezione.
TITOLO V SANZIONI
Art. 31 – Sanzioni
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione o l’abuso di queste comportano, oltre alle sanzioni pecuniarie previste per la violazione dei regolamenti comunali, la sospensione, previa diffida, dell’autorizzazione e la perdita del diritto di anzianità di frequenza maturato.
A coloro che non installano l’attrazione alla data stabilita e nella località assegnata, che abbandonino immotivatamente il parco prima della scadenza, che installano un’attrazione diversa o che con il loro comportamento arrecano danno all’attività e all’immagine del parco viene preclusa la possibilità di partecipare alla medesima manifestazione per la volta successiva, non viene computato il punteggio di frequenza per quell’anno e viene trattenuta la cauzione prevista all’art. 6. In caso di recidiva sarà preclusa la partecipazione per due anni consecutivi con la perdita dell’intero punteggio di frequenza maturato alla manifestazione.
L’inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 25 a € 500 con la procedura di cui alla legge 689/81 e successive modifiche.
Art. 32 - Rinvio ad altre norme
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge in vigore.