O CONTRATTO DI MESTIERE
PROTOCOLLO D’INTESA IN MATERIA DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
O CONTRATTO DI MESTIERE
di cui all’art.4 del
D. Lgs 14 settembre 2011 n° 167
TRA
LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
e
Le associazioni dei datori di lavoro:
Associazione Albergatori e Imprese Turistiche Associazione Artigiani e Piccole Imprese Confesercenti del Trentino
Confcommercio Imprese per l’Italia -Trentino Confindustria Trento
Federazione trentina della Cooperazione
Le organizzazioni Sindacali dei lavoratori:
CGIL del Trentino CISL del Trentino UIL del Trentino
di seguito denominate “Parti Sociali”
VISTO
- Il Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n° 167, di seguito denominato TU, che disciplina l’apprendistato;
- l’Accordo Stato-Regioni per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisiste in apprendistato del 19 aprile 2012;
- l’art. 8 (Esito e certificazione della formazione in apprendistato) della legge provinciale 10 ottobre 2006, n° 6, nonché l’art. 13 (Certificazion i e crediti) del regolamento di attuazione approvato con DPP 1°settembre 2008 n° 37-144/Leg;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” ed in particolare le disposizioni sull’apprendistato;
- l’art. 3 bis della legge provinciale 10 ottobre 2006, n° 6, che prevede la promozione dell’apprendistato ai fini occupazionali mediante iniziative sperimentali rivolte ai giovani in uscita dal sistema formativo locale;
PRESO ATTO CHE
- ai sensi dell’art 4, comma 3 del TU, la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere è svolta sotto la responsabilità dell’azienda ed è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista;
- ai sensi dell’art. 4, comma 2 del TU, gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche;
- alcuni contratti collettivi hanno posto in capo agli enti bilaterali la verifica di conformità dei piani formativi individuali (di seguito chiamati PFI) ai profili formativi definiti nella contrattazione collettiva medesima;
- i PFI sono redatti nel rispetto di contenuti, modalità e standard professionali stabiliti dalla contrattazione collettiva, anche utilizzando modulistiche allegate ai vari accordi;
- nella realtà trentina gli Enti bilaterali non sono presenti in tutti i settori e, ove esistenti,
presentano condizioni organizzative diversificate; da ciò conseguono anche differenze nei contenuti, nelle modalità e nei tempi di erogazione dei servizi di verifica di conformità dei PFI – ove previsti - e delle offerte formative;
- sono fatte salve in ogni caso specifiche declinazioni della bilateralità quali previste dai CCNL/accordi collettivi di settore;
- non sussiste un obbligo di sottoporre i piani formativi agli Enti bilaterali per i datori di lavoro non iscritti;
- ai sensi dell’art. 4 della legge provinciale 10 ottobre 2006, n° 6, l’Agenzia del Lavoro ha recentemente completato la progettazione, con la partecipazione delle parti sociali, di 55 profili professionali e delle relative offerte formative, costituendo il nuovo catalogo per la formazione di base e trasversale e per la formazione professionale;
- nell’ambito delle 40 ore di base erogate nel primo anno di assunzione è prevista anche la trattazione del tema della pensione complementare (2 ore) con la collaborazione di Laborfonds e Pensplan;
- la Provincia autonoma di Bolzano si dichiara disponibile a forme di collaborazione nella preparazione degli apprendisti, nei termini di reciprocità, nell’accoglimento di eventuali partecipazioni alla formazione sia specialistica sia linguistica da regolare con apposita convenzione;
- il presente accordo si applica ai contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere instaurati a decorrere dal 26 aprile 2012, fermo restando che per i contratti instaurati precedentemente si applica la disciplina previgente. Per i contratti di apprendistato stipulati tra il 26 aprile e la data di sottoscrizione del presente accordo, quest’ultimo viene applicato in quanto compatibile con lo stato di esecuzione dei contratti di apprendistato;
- eventuali modifiche, derivanti dalle presenti intese, costituiranno riferimento per l’adeguamento della normativa provinciale e del Documento degli interventi di politica del lavoro;
LE PARTI CONCORDANO CHE
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. la gestione dei servizi, formativi e non, di sostegno all’apprendistato professionalizzante è improntata al principio di sussidiarietà e pertanto, ove contrattualmente previsto, gli Enti bilaterali, per i datori di lavoro iscritti, o in attesa della costituzione degli enti, altri organismi identificati dalle parti, oppure diverse forme di bilateralità eventualmente previste dai contratti collettivi, procedono con una progressiva presa in carico dei servizi di seguito elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, secondo una
tempistica che sarà concordata con i singoli Enti bilaterali:
- assistenza alla compilazione dei P.F.I.
- verifica di conformità dei P.F.I.;
- attività di sostegno alla formazione sotto la responsabilità dell’azienda mediante:
∙ consulenza alla programmazione ed erogazione della formazione;
∙ consulenza sulla documentazione e sull’attestazione della formazione;
∙ consulenza sulla registrazione sul libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale eventualmente acquisita ai fini contrattuali;
∙ sviluppo di offerte formative di tipo professionalizzante e di mestiere;
3. riconoscono l’opportunità di individuare un format di PFI che valorizzi l’esperienza dell’apprendistato in provincia di Trento, tenuto conto, in ogni caso, della contrattazione collettiva nazionale in materia;
4. la Provincia, per il tramite dell’Agenzia del Lavoro, continua a fornire il servizio di parere di conformità per i PFI pervenuti, secondo il format adottato, nel caso in cui il datore di lavoro intenda utilizzare l’offerta formativa professionalizzante organizzata dall’Agenzia del Lavoro o nel caso di non operatività della bilateralità;
5. negli altri casi, la bilateralità o il datore di lavoro invia comunque copia del Piano Formativo Individuale all’Agenzia del Lavoro al fine di permettere di organizzare l’offerta formativa trasversale;
6. allo scopo di agevolare le imprese nella transizione al nuovo regime previsto dal TU, la Provincia, per il tramite dell’Agenzia del Lavoro, continua a fornire l’offerta formativa professionalizzante, secondo le modalità attualmente vigenti per i datori di lavoro che hanno richiesto o richiederanno tale servizio fino al 30 giugno 2013;
Dal 1° luglio 2013 la partecipazione ai moduli form ativi professionalizzanti nonché l’utilizzo di eventuali servizi di sostegno alla formazione aziendale richiederanno un concorso ai costi sostenuti dalla Provincia che sarà definito annualmente dal Documento degli interventi di politica del lavoro;
7. l’Agenzia del Lavoro ricercherà forme di coordinamento e di regolazione, anche tramite accordi aggiuntivi, con la bilateralità per l’integrazione reciproca delle proprie attività di sostegno all’apprendistato (eventuali servizi alle aziende nonché eventuali offerte professionalizzanti);
8. la Provincia, per il tramite dell’Agenzia del Lavoro, fornisce nei limiti delle risorse annualmente disponibili:
a) l’offerta formativa finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per
un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata dell’apprendistato tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista;
b) l’offerta formativa di almeno 16 ore per i tutori e referenti aziendali, salvo diversa intesa con i singoli enti bilaterali;
9. le azioni previste dal presente accordo saranno monitorate e coordinate con cadenza, di norma, trimestrale dai Firmatari;
10. si incontreranno entro il 31 ottobre 2013 per valutare gli esiti del presente accordo ed introdurre i cambiamenti ritenuti opportuni.
Letto, condiviso e sottoscritto
Per le Associazioni dei Datori di Lavoro
L’Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche Il Presidente Xxxx Xxxxxxx
L’Associazione Artigiani e Piccole Imprese Il Presidente Xxxxxxx Xx Xxxxxxxxx
Confcommercio Imprese per l’Italia - Trentino Il Presidente Xxxxxxxx Xxxx
La Confesercenti del Trentino Il Presidente Xxxxx Xxxxxxxxxx
Confindustria Trento
Il Presidente Xxxxx Xxxxxxxx
La Federazione Trentina della Cooperazione Il Presidente Xxxxx Xxxxxxx
Per le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
la CGIL del Trentino
Il Segretario Generale Xxxxx Xxxxx
la CISL del Trentino
Il Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxx
la UIL del Trentino
Il Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxx
Per la Provincia Autonoma di Trento
il Vicepresidente f.f. Xxxxxxx Xxxxxx
Trento, 8 febbraio 2013