DINAMICAPLUS COMMERCIO
LAVORO
SET INFORMATIVO
DINAMICAPLUS COMMERCIO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL’ESERCIZIO COMMERCIALE.
IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:
• DIP - Documento informativo precontrattuale
• DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
• Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di glossario
Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Mod. 250160C - Ed. 12/2022
PAGINA NON UTILIZZABILE
Assicurazione Danni all’esercizio commerciale
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: DinamicaPlus Commercio
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Contratto di assicurazione contro i danni all’esercizio commerciale
Che cosa è assicurato? Che cosa non è assicurato?
SETTORE INCENDIO
✓ Indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (fabbricato e/o contenuto), anche se di proprietà di terzi, da eventi di vario genere (es. incendi, esplosioni, scoppi) e le altre perdite economiche che possono derivarne (es. il mancato godimento dei locali).
Garanzie Facoltative
Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici – Fenomeno elettrico
– Eventi atmosferici – Grandine e sovraccarico neve – Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo, rottura di tubi interrati e spese di ricerca e/o riparazione del guasto – Dispersione liquidi – Commercio ambulante – Fabbricati aperti ed enti all’aperto (esclusi i veicoli) – Eventi atmosferici su veicoli all’aperto costituenti merci - Ricorso terzi – Rischio locativo
– Merci in refrigerazione – Merci periodiche – Spese di demolizione e sgombero – Cose trasportate – Danni indiretti (forma a diaria) – Maggiori costi – Fenomeno elettrico(in aumento) – Farmacie (in aumento) – Terremoto – Inondazione, alluvione, allagamento – Tolleranza lavoratori stagionali – Elevazione tolleranza numero addetti.
SETTORE ELETTRONICA
✓ Indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche (anche se di proprietà di terzi) collaudate e installate presso l’ubicazione assicurata se di tipo fisso, pronte per l’uso cui sono destinate, contro qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Garanzie facoltative
Conduttori esterni alle cose assicurate e costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili – Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile – Supporti dati e software in licenza d’uso e programmi di utente – Maggiori costi. SETTORE FURTO
✓ Indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione e/o danneggiamento delle cose assicurate (anche se di proprietà di terzi) in occasione di furto, rapina o estorsione.
Garanzie facoltative
Danni da furto, rapina ed estorsione a seguito di eventi sociopolitici – Danni da furto, rapina ed estorsione a seguito di eventi atmosferici – Cose trasportate – Infedeltà dei dipendenti – Reintegro automatico – Maggiori costi – Commercio ambulante – Vetrinette esterne – Danni indiretti (forma a diaria) – Valori in cassaforte – Portavalori (in aumento) – Farmacie (in aumento) – Merci periodiche – Pannelli fotovoltaici – Tolleranza lavoratori stagionali – Elevazione tolleranza numero addetti.
SETTORE ROTTURA LASTRE
✓ Indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre e/o insegne distrutte o danneggiate a seguito di eventi diversi.
SETTORE PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE
In caso di forzata totale interruzione dell’attività a seguito di un provvedimento imposto dall’Autorità per fronteggiare un’emergenza sanitaria di carattere virale, batterica, parassitaria oppure un evento emergenziale di tipo ambientale che interessi le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo:
✓ riconosce il rimborso delle spese sostenute che si siano rese necessarie per la ripresa dell’attività (formula base);
✓ attribuisce, in aggiunta al rimborso spese, un’indennità per ciascun giorno di totale e forzata interruzione dell’attività (formula completa).
Garanzie facoltative
Tolleranza lavoratori stagionali – Elevazione tolleranza numero addetti
SETTORE CYBER RISK
In caso di attacco informatico è assicurato:
✓ ripristino dei dati, responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati aziendali, spese derivanti da
SETTORI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, ROTTURA LASTRE, PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE, CYBER RISK
🗶 danni causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
🗶 danni causati da dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei Rappresentanti legali o dei soci a responsabilità limitata;
🗶 danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
SETTORI INCENDIO, ELETTRONICA, ROTTURA LASTRE, PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE, RESPONSABILITÀ CIVILE
🗶 derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.
Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in essi presenti su siti diversi da una centrale nucleare;
II.Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
a. La generazione di energia nucleare; o
x.xx produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
XXX.Xx fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno.
SETTORE PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE
🗶 epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da O.M.S);
🗶 epidemie da Sars-Cov-2.
SETTORE CYBER RISK
🗶 richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all’Assicurato prima della data di inizio della polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;
🗶 ammontare di eventuali riscatti pagati dall’Assicurato per terminare una estorsione cyber.
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
🗶 danni da circolazione di veicoli a motore, aeromobili e natanti;
🗶 danni derivanti dalla responsabilità civile professionale;
🗶 gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo.
SETTORE TUTELA LEGALE
🗶 pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
🗶 spese per controversie con la Società.
TUTTI I SETTORI
🗶 sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità di quanto disposto
violazione della privacy e violazione di dati aziendali, estorsione cyber, responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete.
Garanzie facoltative
Danno da interruzione dell’attività– System failure – Danno reputazionale – Responsabilità derivante da attività multimediale
– Cyber crime e Telephone hacking – PCI DSS
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
✓ Tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività assicurata e alla proprietà e alla conduzione dei fabbricati dove si svolge l’attività stessa.
Garanzie facoltative
Commercio ambulante – Attività di catering/banqueting – Responsabilità civile postuma – Inserimento franchigia R.C.O – Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) – Responsabilità civile della sola proprietà del fabbricato – Tolleranza lavoratori stagionali – Elevazione tolleranza numero addetti
SETTORE TUTELA LEGALE
✓ Consente di difendere gli interessi dell’Assicurato in caso di controversie nell’ambito dell’esercizio della sua attività, sia in sede extragiudiziale che giudiziale.
Garanzie facoltative
Pacchetto sicurezza – Vertenze con i clienti – Vertenze con agenti e rappresentanti – Opposizione a sanzioni amministrative – Tolleranza lavoratori stagionali – Elevazione tolleranza numero addetti.
SETTORE ASSISTENZA
✓ Fornisce una struttura organizzativa, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per risolvere problemi di vario genere che si presentano in situazioni di emergenza (invio di un idraulico, fabbro, ecc.).
Le somme assicurate sono indicate in polizza.
dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
Ci sono limiti di copertura?
! Le condizioni di assicurazione prevedono all’interno di ogni settore, per alcune garanzie, l’applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;
! il fabbricato deve essere adibito nel suo complesso per almeno 2/3 ad abitazioni civili, studi professionali, esercizi commerciali;
! relativamente ai danni da furto sono previsti scoperti del 20%, qualora le difese esterne non siano conformi a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione;
! relativamente al settore “Cyber risk”, le garanzie sono operanti a condizione che l’Assicurato rispetti i requisiti minimi di sicurezza informatica previsti nelle condizioni di assicurazione;
! relativamente al settore “Tutela Legale”, la garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
- durante il periodo di validità dell’assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza dell’assicurazione, in tutte le restanti controversie;
! relativamente al settore "Pacchetto emergenza sanitaria e ambientale", la copertura opera esclusivamente qualora il provvedimento imposto dalle Autorità
specificamente l’attività assicurata ovvero il
interessi territorio
comunale di ubicazione dell’attività assicurata o un territorio non più esteso di quello comprendente i comuni confinanti.
Dove vale la copertura? ✓ L’assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, salvo: - le garanzie del “Pacchetto emergenza sanitaria e ambientale”, che valgono solo nel territorio della Repubblica Italiana; - la garanzia RCT, che vale per i danni che avvengono nel territorio dell’Unione Europea e la garanzia RCO, che vale per il mondo intero; - alcune garanzie del settore “Tutela Legale” nei casi di difesa penale e danni extracontrattuali subiti: Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino; vertenze web: tutto il mondo purché l’ufficio giudiziario competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra. |
Che obblighi ho? Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione. |
Quando e come devo pagare? Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali e quadrimestrali con l’applicazione di un aumento rispettivamente del 2% e del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. È altresì ammesso il frazionamento del premio in rate mensili (con addebito diretto SDD), in tal caso verrà applicato un aumento del 4%. In caso di polizza vincolata è ammesso il pagamento unico anticipato. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d’imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Relativamente al Settore Cyber Risk, l’assicurazione inerente le garanzie “Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati confidenziali”, “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete” e “Responsabilità da attività multimediale” vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, purché conseguenti ad eventi assicurati commessi non oltre 6 mesi prima della stipulazione dell’assicurazione. Relativamente al Settore Tutela Legale, la garanzia si estende ai casi assicurativi insorti durante il periodo di validità dell’assicurazione denunciati entro 24 mesi dalla cessazione dell’assicurazione stessa. |
Come posso disdire la polizza? In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. |
Assicurazione Danni all’impresa
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: DinamicaPlus Commercio
Ed. 12/2022
Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx, Xxxxxx. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, xxx.xxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxxx.xx – PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. E’ Impresa sottoposta al controllo da parte dell’IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.
Alla data dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2021, il patrimonio netto della Società ammonta a 613,9 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 492,8 e a 121,1 milioni di Euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell’Impresa xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 684,6 milioni di Euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 308,07 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 953,9 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 785,3 milioni di Euro;
- e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 139,33%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
SETTORE INCENDIO | Nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, la Società indennizza tutti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: a) incendio; b) fulmine; c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; d) caduta di aeromobili e satelliti, loro parti e cose da essi trasportate; e) caduta ascensori, montacarichi e simili, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all’impianto; f) caduta corpi celesti; g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione del calore al servizio del fabbricato; h) implosione; i) onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili; j) urto di veicoli stradali o di natanti, non appartenenti all’Assicurato o al Contraente né al suo servizio; k) furto di infissi, pluviali e grondaie, nonché guasti arrecati agli stessi e al fabbricato da parte dei ladri. |
La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra ovvero quelli garantiti dalle garanzie facoltative (qualora operanti): l) i danni da perdite indirette, che corrispondono un’indennità aggiuntiva, in forma percentuale, all’importo liquidato a termini di polizza; m) i danni consequenziali, ovvero quelli causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di fluidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse; n) le spese di rimozione e ricollocamento del contenuto dell’attività assicurata, nel caso in cui la rimozione di tali beni fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato; o) i danni derivanti dal mancato godimento dei locali contenenti le cose assicurate in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l’Assicurato locatario debba corrispondere al locatore per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il temine di un anno; p) i danni derivanti dalla perdita delle pigioni del fabbricato assicurato locato a terzi per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno; q) il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di archivi, documenti, registri, in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, distrutti o danneggiati; r) le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso idonea discarica autorizzata i residui del sinistro; s) le spese per la procedura di ammortamento sostenute per i titoli di credito distrutti o danneggiati per i quali la legge ammette tale procedura; t) le spese di urbanizzazione necessarie per la ricostruzione del fabbricato; u) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l’incendio. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI Colpa grave La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone delle quali questi ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata. Onorari e spese del Perito La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato. Onorari di riprogettazione del fabbricato La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese effettivamente sostenute per onorario di progettisti e consulenti relative alle prestazioni da loro fornite per la ricostruzione o il ripristino del fabbricato. Cose all’aperto, quali merci, attrezzatura, arredamento Le cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura, arredamento si intendono garantite, per le sole garanzie indicate nelle condizioni di assicurazione del presente Settore, anche se si trovano all’aperto purché poste nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata od in area recintata in uso al Contraente od all’Assicurato posta non oltre 200 mt. (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’attività. Merci, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi Le merci, il macchinario, l’attrezzatura, l’arredamento e le cose particolari devono intendersi assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi. Merci in distributori automatici esterni Le merci devono intendersi assicurate anche quando si trovano all’interno dei distributori automatici esterni. La garanzia è operante per i distributori ubicati nell’azienda in cui si svolge l’attività e posti a non oltre 20 metri dalla stessa. La società indennizza, altresì, i danni materiali e diretti ai distributori automatici contenenti le merci di cui sopra. Preziosi (valida esclusivamente per attività diverse da: gioiellieri, orefici) La garanzia è operante anche per i preziosi, qualora l’attività assicurata ne preveda la vendita. Si intendono compresi in garanzia anche i preziosi ad uso personale dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando l’abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo fabbricato ove si svolge l’attività assicurata. |
Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte I quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d’arte, allorquando non siano oggetto della attività assicurata, si intendono garantiti. Valori Sono garantiti i danni materiali e diretti causati ai Valori. Farmacie (prestazione valida esclusivamente per l’ attività di farmacia) Sono indennizzati i danni materiali e diretti causati alle ricette ed agli stupefacenti. Prezzo di vendita Qualora, a seguito di sinistro indennizzabile a termini del presente Settore, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione. Trasloco delle cose assicurate In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’Art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione. Rimozione temporanea di macchinario, attrezzatura, arredamento e merci In caso di sinistro indennizzabile in base al presente Settore, l’assicurazione vale per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci, qualora assicurata la partita contenuto, che vengano rimosse o trasferite temporaneamente in altra ubicazione, purché quest’ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quelle assicurate. Universalità La polizza assicura l’insieme di tutti i beni che costituiscono l’azienda, fatta eccezione per l’area su cui insiste il fabbricato. Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l’area di pertinenza dell’azienda deve ritenersi tutto assicurato e qualora un determinato bene o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni di polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene o l’oggetto verrà attribuito alla definizione di “Macchinario, attrezzatura ed arredamento”. E-Commerce – Danneggiamento prodotto La Società indennizza i danni materiali e diretti alle merci, qualora vendute anche on-line tramite il proprio sito internet, conseguenti a: • danneggiamento del prodotto durante il trasporto per la consegna al Cliente; • danneggiamento del prodotto per errato imballaggio. | |
SETTORE ELETTRONICA | Nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e installate se di tipo fisso, pronte per l’uso cui sono destinate, da qualsiasi evento accidentale, salvo le esclusioni previste per il presente settore. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI Colpa grave La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone delle quali questi ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata. Onorari e spese del Perito La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato Fonti di luci, tubi e valvole elettroniche In caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d’onda, ai tubi e alle valvole elettroniche, l’indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse. |
Danni da furto I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi. sono indennizzabili a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a) violandone le difese esterne mediante: 1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento; 2) uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; 3) uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo; b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Trasloco delle cose assicurate In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’Art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione. | |
SETTORE FURTO | Nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente ed indicate in polizza, la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di: a) furto, a condizione che l’autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: - violandone le difese esterne mediante: - rottura, scasso, effrazione e sfondamento; - uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili; - uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo; - per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; - in altro modo e, rimanendovi clandestinamente, abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi; b) furto commesso: - attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; - durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso; - con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio; - dai dipendenti fuori delle ore di lavoro, purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al primo alinea della lettera a) di cui sopra; c) rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei suddetti locali; d) danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione consumati o tentati, compresi gli atti vandalici. La garanzia è inoltre estesa: e) ai guasti cagionati dai ladri, alle parti di fabbricato costituenti le cose assicurate ed ai relativi infissi, grondaie e pluviali, compreso il furto degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l’estorsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l’applicazione di eventuali scoperti previsti in polizza. La garanzia è inoltre estesa ai danni alle recinzioni esterne in caso di effettivo furto delle cose assicurate ovvero, anche nel caso di tentato furto, quando si abbia la contemporanea rottura, scasso, effrazione e sfondamento delle difese esterne a protezione dei locali contenenti le cose assicurate; f) ai valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, per i quali l’assicurazione è prestata contro: - il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata |
del trasporto dei valori; - il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - la rapina o l’estorsione; commessi sulla persona del Contraente e/o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa; g) ai valori riposti sia dentro sia fuori cassaforte; h) rapina commessa sui clienti dell’Assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all’interno dell’Azienda; La Società indennizza inoltre, se conseguenti a furto, rapina od estorsione: i) i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri, archivi, documenti, e/o documenti personali, comprese le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione di essi; j) le spese per la procedura di ammortamento per i titoli di credito rubati per i quali la legge ammette tale procedura; k) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di sottrazione o smarrimento delle chiavi nonché quelle per l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso ai locali dell’attività assicurata anche se attuato con scasso. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI Cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento (esclusi i veicoli) Le cose assicurate, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento si intendono garantite anche se si trovano all’aperto, purché poste nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata o in area recintata in uso al Contraente o all’Assicurato posta non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’attività. Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi Le merci, il macchinario, l’attrezzatura, l’arredamento e le cose particolari sono assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi. Merci in distributori automatici esterni Le merci devono intendersi assicurate anche quando si trovano all’interno dei distributori automatici esterni. La garanzia è operante per i distributori ubicati nell’azienda in cui si svolge l’attività e posti a non oltre 20 metri dalla stessa. La garanzia è inoltre estesa ai guasti cagionati dai ladri ai distributori automatici, in occasione di furto, consumato o tentato, delle merci in essi contenute. Depositi separati Le cose assicurate possono trovarsi e si intendono assicurate anche in altri locali posti in fabbricati, aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione, costituenti magazzini o depositi accessori all’attività assicurata, ove non si esercita l’attività di vendita, posti al di fuori dell’azienda, purché ubicati a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda stessa. Farmacie (prestazione valida esclusivamente per l’ attività di farmacia) La Società indennizza i danni materiali e diretti da furto, rapina ed estorsione alle “ricette” ed agli “stupefacenti”. Preziosi La garanzia è operante anche per i preziosi, qualora l’attività assicurata ne preveda la vendita. Si intendono compresi in garanzia anche i preziosi ad uso personale dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando l’abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo fabbricato ove si svolge l’attività assicurata. Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte La garanzia è operante anche per i quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d’arte, allorquando non siano oggetto della attività assicurata. Furto dei veicoli durante le ore di apertura (prestazione valida esclusivamente per le seguenti attività: autosaloni, escluse autorimesse, senza carrozzeria e officina) L’assicurazione è estesa ai furti di veicoli commessi all’interno dei locali assicurati durante le ore di apertura dell’azienda con presenza di persone addette al servizio. Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o delle singole parti dei veicoli assicurati, commesso durante le ore di apertura, è compreso nell’assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. |
Furto dei veicoli all’aperto (prestazione valida esclusivamente per le seguenti attività: autosaloni, escluse autorimesse, senza carrozzeria e officina) L’assicurazione è estesa ai furti di veicoli anche se si trovano all’aperto, purché posti nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata o in area recintata in uso al Contraente o all’Assicurato posta non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’attività a condizione che siano regolarmente chiusi a chiave, i cristalli siano completamente alzati e le chiavi di avviamento siano riposte nei locali dell’azienda in cassetti o armadi chiusi a chiave. Prezzo di vendita Qualora, a seguito di sinistro indennizzabile a termini del presente Xxxxxxx, risultino sottratte merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti non interessate dal sinistro, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione. Trasloco delle cose assicurate In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’Art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione. Rimozione temporanea del contenuto a seguito di sinistro In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente Xxxxxxx, le garanzie rimangono in vigore per il Contenuto nel caso di rimozione e trasferimento temporaneo delle stesse in altra ubicazione. Limitatamente alla garanzia furto, la stessa avrà vigore purché i locali della nuova ubicazione abbiano caratteristiche costruttive del Fabbricato e Difese esterne analoghe ai precedenti. Spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente Settore, le spese documentate ed effettivamente sostenute, entro e non oltre 60 giorni dalla data del sinistro, allo scopo di installare o migliorare gli impianti di prevenzione o di allarme, nonché rafforzare i mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate. | |
SETTORE ROTTURA LASTRE | La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre e/o insegne distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi per cause accidentali od in occasione di furto, rapina/estorsione consumati o tentati. Condizioni sempre operanti Atti dolosi La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti alle cose assicurate: a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse; b) causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, ferme restando le altre esclusioni previste dal presente Settore. La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare dei locali dell’attività assicurata. Eventi atmosferici La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da: a) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze; b) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra. Insegne luminose e non La Società indennizza le insegne luminose e non, anche se di materiale plastico rigido, attinenti l’attività assicurata e purché poste nell’ambito del territorio provinciale ove è ubicata l’attività assicurata ovvero nel territorio delle province confinanti a quella in cui è ubicata l’attività assicurata. |
SETTORE PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE | Formula di copertura base La Società nel caso di forzata totale interruzione dell’attività assicurata sopravvenuta a seguito di un provvedimento imposto dall’Autorità per fronteggiare: - un’emergenza sanitaria di carattere virale, batterica, parassitaria, o - un evento emergenziale di tipo ambientale che interessa le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo, |
rimborsa le spese documentate sostenute dall’Assicurato per le attività di seguito descritte, resesi necessarie per la ripresa ed il proseguimento dell’attività assicurata: a) operazioni di bonifica e sanificazione aziendale, intendendo comprese le attività di pulizia e disinfezione di ambienti aziendali – arredi – macchinari – attrezzature - apparecchiature elettroniche in genere, comprese quelle elettromedicali – impianti di condizionamento e trattamento dell’aria; b) operazioni di smontaggio – spostamento – trasloco - trasporto - ricollocamento – montaggio - regolazione, messa a punto, necessariamente sostenute al solo scopo di consentire l’effettuazione delle operazioni descritte al punto a) La garanzia è inoltre estesa al: c) rimborso delle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) da fornire in dotazione agli addetti dell’assicurato per consentire la ripresa dell’attività aziendale; d) rimborso delle spese per corsi di formazione e di addestramento obbligatoriamente previsti dalle disposizioni di legge in relazione al corretto utilizzo di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere necessariamente forniti dall’assicurato ai propri addetti; e) rimborso delle spese per interventi su beni mobili e immobili necessari per il rispetto delle disposizioni di contenimento dell’emergenza sanitaria o ambientale, compresi gli interventi necessari per l’allestimento – adattamento - riorganizzazione di spazi interni aziendali; f) rimborso delle spese per l’acquisto di segnaletica di sicurezza, per l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità ad eventuali disposizioni previste dai provvedimenti dell’Autorità a fronte degli eventi emergenziali descritti sopra, l’acquisto di apparecchiature di rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti. | |
SETTORE CYBER RISK | La società si obbliga a risarcire / indennizzare all’assicurato, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, quanto di seguito stabilito e non espressamente escluso. Ripristino dati e sistema informatico La società indennizza le spese sostenute dall’assicurato, a seguito di un danno causato da un attacco informatico per: - stabilire e documentare la causa; - contenere il danno, decontaminare il sistema informatico dell’assicurato dal malware che ha determinato il danno; - ripristinare e configurare i dati; - ripristinare e configurare il sistema informatico dell’assicurato; - la gestione dell’emergenza tramite i servizi di pronto intervento informatico, forniti dal service provider; ripristinando i dati ed il sistema informatico dell’assicurato, ove possibile, nella stessa condizione in cui si trovavano immediatamente prima del suddetto attacco informatico. Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati aziendali La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) a seguito di una richiesta di risarcimento, anche da parte di dipendenti, determinata dalla divulgazione non autorizzata di dati appartenenti alla categoria dati personali e/o aziendali, contenuti nel sistema informatico dell’assicurato direttamente in conseguenza di un attacco informatico. Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati aziendali La Società indennizza le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall’assicurato, a seguito di un attacco informatico e/o di una divulgazione non autorizzata di dati appartenenti alla categoria dati personali e/o aziendali, contenuti nel sistema informatico dell’assicurato per: - le attività di investigazione circa l’origine e le circostanze dell’evento assicurato in riferimento ad una richiesta di risarcimento relativa alle garanzie Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati aziendali, Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete, Responsabilità derivante da attività multimediale, qualora operante; - ottemperare alle vigenti normative sulla protezione dei dati personali; - attivare i servizi di monitoraggio: a) del credito, b) del furto d’identità, c) dei social media, per una durata massima di 180 giorni previo consenso scritto della società; - la difesa legale contro un’azione da parte di organi di controllo; - i servizi relativi alla gestione dell’emergenza, compreso l’utilizzo di esperti, e quanto relativo ad eventuali piani di risposta all’emergenza, previo consenso scritto della società. |
Estorsione cyber La Società indennizza le spese sostenute dall’assicurato per terminare una estorsione cyber. Tali spese sono quelle relative: - a stabilire e documentare la causa; - a contenere il danno; - a decontaminare il sistema informatico dell’assicurato dal malware che ha determinato il danno; - a ripristinare e configurare i dati; - a ripristinare e configurare il sistema informatico dell’assicurato; - alla gestione dell’emergenza tramite i servizi di pronto intervento informatico, forniti dal service provider. Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete La Società risarcisce quanto l’assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di una richiesta di risarcimento da parte di terzi derivante da un attacco informatico che abbia colpito il sistema informatico dell’assicurato, e che l’assicurato stesso non abbia potuto contrastare, che ha comportato: - alterazione, cancellazione, danneggiamento, accesso non autorizzato, divulgazione di dati archiviati nel sistema informatico di terzi; - indisponibilità del sistema informatico di terzi. | |
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE | Nel limite del massimale assicurato concordato con il Contraente ed indicato in polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza comprese le attività accessorie e complementari alla stessa. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debba rispondere in relazione all'attività assicurata, ivi compresi: RISCHI E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI COMPRESI NELL’ASSICURAZIONE a) Proprietà e conduzione dei fabbricati inerenti l’attività assicurata L’assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi da alto fusto. Sono altresì compresi i gazebo, tensostrutture, tendostrutture, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti. Sono comprese le attrezzature sportive ed i giochi in genere (esclusi i gonfiabili, i trampolini e i tappeti elastici) qualora: - siano rispettate le normative per la sicurezza delle attrezzature sportive ed i giochi in genere; - siano prestate le necessarie opere di manutenzione; - abbiano carattere di accessorietà e complementarietà dell’attivitàprincipale e non siano predominanti rispetto all’attività assicurata. b) Lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia in proprio o da terzi prestatori d’opera nelle ubicazioni di pertinenza dell’azienda assicurata. c) Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico L’assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito d’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose che si trovano sui mezzi stessi. d) Xxxxx a cose di terzi conseguenti a carico e scarico merci e) Responsabilità personale dei dipendenti L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori somministrati, come definiti dal D.Lgs. 276/03 e successive modiche e integrazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti qualora richiamata la Garanzia Facoltativa RCO, nello svolgimento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni, incluso il ruolo di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”. Relativamente a tali estensioni di garanzia, la Società risponde: - per i danni a terzi, nei limiti del massimale RCT indicato in Polizza; - per i danni subiti da altri dipendenti dell’Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale, nei limiti del massimale RCO indicato in Polizza. |
f) Responsabilità per fatto dei lavoratori occasionali non dipendenti L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi da lavoratori che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente all’attività assicurata. L’assicurazione comprende, inoltre, la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi da stagisti e tirocinanti. g) Committenza L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per i danni a terzi da: - lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni relativi a fabbricati pertinenti l’attività dichiarata in Polizza; - lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili; - lavori di pulizia e manutenzione nell’ambito dell’azienda assicurata; - lavori di installazione e posa in opera presso terzi; - servizio di vigilanza; - distributori automatici e servizio di catering. h) Committenza auto L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi nella sua qualità di committente dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante esclusivamente a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente o commesso dell’Assicurato regolarmente abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti. i) Xxxxx da interruzione o sospensione di attività L’assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini del presente Settore. j) Xxxxx a cose portate dai clienti L’assicurazione comprende i danni alle cose portate dai clienti nei locali dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata, sia consegnate che non consegnate, dovuti a distruzione e deterioramento. k) Proprietà, manutenzione e/o uso a qualsiasi titolo di mezzi di trasporto comunque azionati, attrezzature, macchinari ed altri mezzi in genere necessari allo svolgimento dell’attività assicurata. l) Proprietà ed uso di rastrelliere fisse per deposito biciclette, poste esternamente ai locali dell’attività assicurata, ma di pertinenza della stessa. m) Servizi di vigilanza aziendale, anche con guardiani armati e cani. n) Proprietà e/o gestione nell’ambito aziendale di distributori automatici di cibi, bevande e simili. o) Esercizio della mensa aziendale o del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l’assicurazione opera per la responsabilità imputabile all’Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i dipendenti rientrano nel novero dei terzi. p) Esercizio nell’ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite a parcheggio, compresi i danni ad autoveicoli di terzi o di dipendenti. q) Organizzazione di corsi di istruzione e addestramento, teorici o pratici, presentazione e dimostrazione prodotti, tenuti nelle aree interne dell’attività assicurata o presso terzi. r) Proprietà ed uso di cartelli pubblicitari, insegne e simili installati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, compresa la manutenzione che non sia affidata a terzi. s) Partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e simili, compresi i rischi derivanti dal montaggio, allestimento e smontaggio delle relative attrezzature. t) Operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento merci. u) Svolgimento di attività ricreative, sociali, congressi, comprese gite aziendali. |
v) Organizzazione di attività di intrattenimento per bambini, purché accessorie all’attività assicurata ed esclusivamente riservate alla clientela dell’esercizio descritto in Polizza, tenute nelle aree interne e/o di pertinenza dell’attività assicurata. w) Rischio dello smercio L’assicurazione comprende i danni causati dalle cose vendute, noleggiate o date temporaneamente in uso ai clienti (esclusi veicoli a motore e natanti) e dai generi alimentari somministrati o smerciati nell’ambito dell’attività assicurata, compresi, limitatamente alle cose prodotte dall’Assicurato, i danni dovuti a vizio originario del prodotto x) Servizi sanitari aziendali, in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell’ambito dell’azienda, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici. La garanzia comprende la responsabilità civile personale degli addetti al servizio purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per svolgere le attività alle quali sono preposti. y) Proprietà e uso di serbatoi e relativi contenuti, colonnine di distribuzione del carburante per uso dell’Assicurato e di cabine di trasformazione di energia elettrica ed altri impianti ed attrezzature ad uso accessorio dell’attività assicurata, esistenti nell’ambito dell’azienda. z) Xxxxx conseguenti a inquinamento improvviso ed accidentale dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, macchinario e attrezzatura dell’azienda. aa) Gestione servizi relativamente alla gestione dei servizi: - di pulizia svolti dal personale addetto all’espletamento di tale attività; - antincendio, svolti con personale preposto ed adeguatamente istruito. bb) Trattamenti di bellezza ed applicazione di prodotti cosmetici (valida esclusivamente per estetisti, visagisti, centri di estetica e parrucchieri per uomo e signora, con servizio di manicure, pedicure e cosmesi del viso) L’assicurazione comprende i danni corporali derivanti direttamente dall’applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedono preventivo controllo medico. cc) Danni a veicoli (valida esclusivamente per la seguente attività: autosaloni, escluse autorimesse, senza carrozzeria e officina) Per i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia a seguito di operazioni di movimentazione e sistemazione dd) Danni a cose trattate (valida esclusivamente per le seguenti attività: lavanderia, stireria, tintoria e animali domestici vivi, escluso allevamento, relativi mangimi e accessori, con toelettatura e senza veterinaria e simili) A. con riferimento alle attività di lavanderia, stireria, tintoria, i danni alle cose trattate dai clienti; B. con riferimento all’attività di animali domestici vivi, escluso allevamento, relativi mangimi e accessori, con toelettatura e senza veterinaria e simili i danni agli animali vivi dei clienti. ee) Attività svolta presso Terzi (esclusa attività di catering/banqueting) La garanzia comprende i danni provocati dall’Assicurato e/o dai suoi dipendenti: A. conseguenti allo svolgimento dell’attività assicurata presso terzi e derivanti: 1) a cose altrui da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; 2) ai locali dove viene svolta l’attività assicurata ed alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori che, per volume e per peso, non possano essere rimosse o la cui rimozione risulti difficoltosa; B. conseguenti ad installazione presso terzi dei prodotti venduti e verificatisi: 1) durante l’esecuzione dei lavori; 2) non oltre 30 giorni dall’ultimazione dei lavori ff) Errato trattamento dati personali L’assicurazione comprende i danni da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi e di cui l’Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi del Codice Privacy come adeguato dal D. Lgs. n. 101/2018 alla luce del Reg. UE n. 679/2016 (c.d. G.D.P.R.), sempre che il trattamento dei dati sia strumentale all’esercizio della dell’attività assicurata e siano state rispettate le disposizioni inerenti le “Misure minime di sicurezza” previste nel suddetto Decreto. |
gg)Xxxxx a cose in consegna e custodia L’assicurazione comprende i danni a cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato dovuti a distruzione e deterioramento. | |
SETTORE TUTELA LEGALE | Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, nei limiti del massimale concordato con il Contraente ed indicato in polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Quando l’assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società, nei limiti stabiliti dalla polizza, copre le seguenti spese: - compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza; - compensi dell’avvocato per la negoziazione assistita e per la mediazione; - le spese per la querela se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale; - compensi dell’avvocato domiciliatario se indicato da ARAG; - spese di soccombenza poste a carico dell’assicurato; - spese della transazione se autorizzate da ARAG; - spese di esecuzione forzata; - spese dell’organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria; - spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che degli arbitri; - compensi dei periti; - spese di investigazione difensiva nel procedimento penale; - spese di giustizia. Le spese legali sono coperte per l’intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio. Gli oneri previsti in polizza sono coperti per i sinistri relativi a: 1. Xxxxx extracontrattuali subiti a cose Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti dall’immobile nel quale si svolge l’attività assicurata e il suo contenuto per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale. Sono coperte anche le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi connessi all’utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell’attività. Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva. 2. Fornitori Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali, proprie o di controparte, con i fornitori relative a forniture di beni o prestazione di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente. Sono coperte anche: o le spese sostenute per le vertenze contrattuali relative agli acquisti su portali di e-commerce (commercio elettronico) effettuati nello svolgimento dell’attività; o le spese sostenute per le vertenze contrattuali con: a. il fornitore del servizio di connessione internet del Contraente b. il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata del Contraente c. il fornitore del servizio di gestione del sito o dei siti web del Contraente d. il soggetto che ha registrato il dominio o i domini web del Contraente 3. Rapporti di lavoro Sono coperte le spese sostenute per le vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente. 4. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali Sono coperte le spese sostenute per le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative all’immobile in cui si svolga l’attività assicurata indicata in Polizza. In materia di usucapione, l’avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa. 5. Delitti colposi o contravvenzioni Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa. Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell’attività assicurata. Sono coperte anche le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi all’utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell’attività. 6. Delitti dolosi Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa. Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell’attività assicurata. Sono coperte anche le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi connessi all’utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell’attività. La garanzia opera se: • l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato; • il reato è derubricato da doloso a colposo; • il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; |
• il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione. 7. Arresto, minaccia di arresto, procedimento penale all’estero In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei paesi dove la garanzia è operante, sono coperte: • le spese per l’assistenza di un interprete in sede di interrogatorio; • le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento; • l’anticipo della cauzione, disposta dall’ Autorità Giudiziaria competente. 8. Istituti o enti pubblici di assicurazioni Sono coperte le spese sostenute per le vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS – INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale del Contraente. 9. Ristrutturazione edilizia Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con i fornitori relative alla ristrutturazione edilizia dell’immobile in cui si svolga l’attività assicurata indicata in Polizza. 10. Impugnazione di delibere assembleari condominiali Sono coperte le spese sostenute per l’impugnazione delle delibere assembleari condominiali. | |
SETTORE ASSISTENZA | La Società, per tramite della Struttura Organizzativa Europ Assistance VAI S.p.A., presta il servizio di assistenza a favore dell’Assicurato, che ne abbia necessità, 24 ore su 24, garantendo al medesimo le seguenti prestazioni: INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA Qualora presso l’azienda sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera. INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del relativo contenuto dell’azienda, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA Qualora presso l’azienda sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’azienda stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera. FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA Qualora presso l’azienda sia necessaria la fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’azienda stessa, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all’invio di personale specializzato nell’installazione di un generatore di corrente fino a 3 kW corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA Qualora presso l’azienda sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera. INVIO DI UN SORVEGLIANTE Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l’azienda, si renda necessaria la vigilanza dell’azienda stessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell’Assicurato, a predisporre la vigilanza dell’azienda. INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un vetraio a seguito di rottura vetri esterni dei locali Assicurati e adibiti all’attività lavorativa in seguito a furto o tentato furto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione, esclusi sabato, domenica e festivi. INVIO DI UN SERRANDISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un serrandista per: • smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l’accesso ai locali nei quali si svolge l’attività assicurata; • quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali nei quali si svolge l’attività assicurata, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento; la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore |
successive alla segnalazione, esclusi sabato, domenica e festivi INVIO DI UN’IMPRESA DI PULIZIE Nel caso in cui i locali assicurati e adibiti all’attività lavorativa siano stati colpiti da Incendio, atti vandalici, Furto o tentato Furto, e si rende necessaria una pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell’Assicurato, al reperimento e all’invio di un’impresa di pulizia specializzata. La Società terrà a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera. RIENTRO ANTICIPATO Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all’estero e, a causa di uno dei sinistri sopra descritti, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente presso la propria azienda, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, Nei casi in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso. CONSULENZA MEDICA Se una persona presente nei locali assicurati durante l’orario di operatività ha una malattia improvvisa e/o un Infortunio, l’Assicurato può richiedere un parere medico telefonico. Tale parere medico telefonico non costituisce una diagnosi. INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA La prestazione può essere richiesta solo dopo aver avuto la Consulenza Medica di cui sopra. Se l’Assicurato è in Italia e dalla Consulenza medica risulta che la persona presente nei locali nei quali si svolge l’attività assicurata ha bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa manda un medico convenzionato. Quando nessun medico può intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa manda un’autoambulanza che trasporta la persona verso il centro medico più vicino e specializzato. La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico i costi di invio del medico o del trasporto in ambulanza. Questa non è una prestazione in emergenza, nel qual caso va contattato il 118. TRASPORTO IN AMBULANZA IN ITALIA La prestazione può essere richiesta solo dopo aver avuto la Consulenza Medica di cui sopra. Se, a seguito di Infortunio o malattia, una delle persone presenti nei locali nei quali si svolge l’attività assicurata ha bisogno di un trasporto in autoambulanza in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx, questa viene inviata sul posto, e la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese relative. Questa non è una prestazione in emergenza, nel qual caso va contattato il 118. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
SCONTI PER CARATTERISTICHE DEL RISCHIO (SETTORE INCENDIO) | La presenza di una o più caratteristiche, tra quelle di seguito elencate : - esistenza di rete antincendio con idranti collegata ad acquedotto e/o pozzo; - esistenza di impianto automatico di rilevazione incendio e/o fumo collegato con custode o Istituto di Vigilanza; determina il riconoscimento, da parte della Società, di una riduzione del premio del Settore INCENDIO. |
INSERIMENTO FRANCHIGIA R.C.O. | Con riferimento alla garanzia facoltativa R.C.O. , saranno risarciti i danni subiti dai lavoratori infortunati, dipendenti e/o parasubordinati o dagli aventi diritto, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina INAIL e conseguenti a morte o a lesioni che hanno comportato un’invalidità permanente, non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle INAIL in vigore alla data di accadimento del sinistro |
SCONTI PER CARATTERISTICHE DEL RISCHIO (SETTORE FURTO) | La presenza di una o più caratteristiche, tra quelle di seguito elencate : - servizio di guardianaggio notturno; - impianto antifurto fisso con sirena; - impianto antifurto fisso con collegamento ad Istituto di Vigilanza o alle Forze dell’Ordine; - difese esterne rinforzate determina il riconoscimento, da parte della Società, di una riduzione del premio del Settore FURTO. |
RC FABBRICATO | La garanzia è prestata per la sola responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario del fabbricato descritto in Polizza. L’assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi ed alberi d’alto fusto, escluse le attrezzature sportive e giochi in genere. Sono compresi i rischi dei gazebo, tensostrutture, tendostrutture, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti. Sono altresì compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | ||
SETTORE INCENDIO | ATTI VANDALICI O DOLOSI ED EVENTI SOCIOPOLITICI | La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate: 1. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse; 2. causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall’Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata e dagli Amministratori. La presente estensione di garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. |
FENOMENO ELETTRICO | La Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. | |
EVENTI ATMOSFERICI | La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da: 1. uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; 2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. | |
GRANDINE E SOVRACCARICO NEVE | 1. La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a vetrate e lucernari in genere, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. 2. La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché danni di bagnamento alle cose medesime. | |
ACQUA CONDOTTA, OCCLUSIONE DI TUBAZIONI, RIGURGITO DELLA RETE FOGNARIA, GELO, ROTTURA DI TUBI INTERRATI E SPESE DI RICERCA E/O RIPARAZIONE DEL GUASTO | La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da: 1. fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici (compresi i tubi interrati), igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime; 2. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime; 3. traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica pertinente il fabbricato contenente le cose medesime nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell’acqua piovana; 4. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato contenente le cose medesime per effetto di gelo; 5. la Società indennizza altresì le spese: X. xxxxxx conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi dei punti da 1 a 4. che precedono, sostenute per la ricerca della rottura e/o per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato; B. in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’azienda erogatrice e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco della erogazione, sostenute per: - riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas facenti parte del fabbricato; - demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al comma precedente. Con riferimento all’ipotesi descritta dal punto 5 lett. A., la Società indennizza le spese di ricerca e/o riparazione del guasto, anche in assenza di un danno diretto indennizzabile a termini di Polizza dovuto a rottura di un tubo interrato. | |
DISPERSIONE LIQUIDI | La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da dispersione del liquido, compresa la perdita dello stesso, posto in serbatoi o contenitori di capacità non inferiore a 250 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori o delle relative valvole. |
COMMERCIO AMBULANTE | La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate anche nei seguenti casi: a) a bordo del veicolo col quale viene svolta l’attività durante il trasporto e le relative soste verso il luogo di vendita e viceversa; b) nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante. | |
FABBRICATI APERTI ED ENTI ALL’APERTO (ESCLUSI I VEICOLI) | La Società per la garanzia Incendio e per la Garanzia Facoltativa Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici, qualora operante, indennizza i danni materiali e diretti alle sotto elencate cose assicurate: 1) gazebo, tensostrutture, tendostrutture, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti; 2) enti (esclusi veicoli) posti sotto tettoie, gazebo, pensiline, tensostrutture, tendostrutture o all’aperto purché posti nell’area di pertinenza dell’attività assicurata. La Società con riferimento alle cose assicurate di cui sopra, indennizza altresì, a parziale deroga della Garanzia facoltativa Eventi atmosferici, qualora attiva, i danni da eventi atmosferici a condizione che rispettino le caratteristiche costruttive previste. | |
EVENTI ATMOSFERICI SU VEICOLI ALL’APERTO COSTITUENTI MERCI | La Società, a parziale deroga della Garanzia facoltativa Eventi atmosferici, qualora operante, indennizza i danni materiali e diretti ai veicoli all’aperto costituenti Merci, purché posti nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata od in area recintata in uso al Contraente od all’Assicurato posta non oltre 200 mt. (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’attività. | |
RICORSO TERZI | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di sinistro indennizzabile ai termini del Settore Incendio. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente. | |
RISCHIO LOCATIVO | La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i danni materiali al fabbricato tenuto in locazione dall’Assicurato, direttamente causati da incendio, esplosione o scoppio. | |
MERCI IN REFRIGERAZ. | La Società indennizza i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di: 1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; 2. fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti: a) agli eventi previsti dalle garanzie del Settore Incendio qualora operanti; b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione e distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso; c) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore che si prolunghi per oltre 6 ore, purché conseguente ad incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate. Tale estensione è operante a condizione che la fornitura di energia elettrica sia effettuata tramite rete pubblica e/o privata purché non gestita dall’Assicurato. | |
MERCI PERIODICHE | La Società, in aumento a quanto garantito sopra il Contenuto, indennizza limitatamente alla voce “ Merci” l’ulteriore somma assicurata a questo titolo per il numero dei mesi indicati in Polizza. | |
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO | La Società risponde delle spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso idonea discarica autorizzata i residuati del sinistro sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo. | |
COSE TRASPORTATE | La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell’attività assicurata e dall’azienda acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri addetti. | |
XXXXX XXXXXXXXX A DIARIA | Nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini del Settore Incendio, la Società riconoscerà all’Assicurato un importo forfettario per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività. Qualora detta forzata inattività fosse parziale l’importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà. |
MAGGIORI COSTI | Nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini del Settore Incendio, la Società riconoscerà all’Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata in Polizza, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell’attività, sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino a titolo di esempio: 1) l’uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; 2) il lavoro straordinario, anche notturno o festivo, del personale; 3) le lavorazioni presso terzi; 4) gli affitti dei locali per il trasferimento temporaneo dell’attività, compresi i relativi costi di trasferimento; 5) la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi. | |
FENOMENO ELETTRICO (IN AUMENTO) | In aumento a quanto previsto dalla garanzia “Fenomeno elettrico”, la Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. | |
FARMACIE (IN AUMENTO) | La Società indennizza i danni materiali e diretti alle “ricette” ed agli “stupefacenti” in caso di sinistro indennizzabile ai termini del Settore Incendio. | |
TERREMOTO | La Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - causati da terremoto. Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. | |
INONDAZIONE, ALLUVIONE ED ALLAGAMENTO | La Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - causati da fuoriuscita d’acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze. La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua. | |
TOLLERANZA LAVORATORI STAGIONALI | Si intende compreso nel totale degli addetti l’ulteriore numero di lavoratori stagionali richiamati a questo titolo per i mesi indicati in Polizza. | |
ELEVAZIONE TOLLERANZA NUMERO ADDETTI | La tolleranza automaticamente prevista rispetto al numero di addetti indicato in polizza si intende elevata da 1 a 3 addetti. | |
SETTORE ELETTRON. | CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE E COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZ. E SIMILI | A. La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate. B. La Società indennizza altresì, purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensidel punto A. che precede, i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili. |
APPARECCHIAT. ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE | La garanzia viene estesa alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile. | |
SUPPORTI DATI, SOFTWARE IN LICENZA D’USO E PROGRAMMI DI UTENTE | La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per: - il riacquisto dei supporti di dati, danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati a far data dall’ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza almeno trimestrale contenuti nei supporti stessi assicurati, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni del Settore Elettronica. - la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, indennizzabile a termine del Settore Elettronica. | |
MAGGIORI COSTI | La Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile, in base alle condizioni del Settore Elettronica, che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: 1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; 2. applicazione di metodi di lavoro alternativi; 3. prestazioni di servizi da terzi; 4. lavoro straordinario. |
SETTORE FURTO | DANNI DA FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE ASEGUITO DI EVENTI SOCIOPOLITICI | La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di furto, rapina ed estorsione verificatesi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato. |
DANNI DA FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE ASEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI | La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di furto, rapina ed estorsione verificatesi in conseguenza di eventi atmosferici quali sovraccarico neve, uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato che abbiano provocato rotture o lesioni ai mezzi di chiusura posti a protezione dei locali contenenti le cose assicurate o ai locali stessi. | |
COSE TRASPORTATE | La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci e attrezzature oggetto dell’attività dell’azienda assicurata e dalla stessa acquistate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 22.00, su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri addetti. | |
INFEDELTÀ DEI DIPENDENTI | La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’Assicurato in conseguenza di infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita, truffa commessa dai dipendenti nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti. | |
REINTEGRO AUTOMATICO | Si conviene tra le Parti che, a seguito di un sinistro indennizzabile a termine del Settore Furto, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo verranno automaticamente reintegrati nei valori originari. | |
MAGGIORI COSTI | Nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini del Settore Furto, la Società rimborsa le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell’attività. | |
COMMERCIO AMBULANTE | La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci e attrezzature oggetto dell’attività dell’azienda assicurata e dalla stessa acquistate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto, purché avvenuto durante il tragitto e le relative soste verso il luogo di vendita e viceversa, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 24.00, su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri addetti. | |
VETRINETTE ESTERNE | La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di furto della merce contenuta in vetrinette esterne ad uso mostra, non comunicanti con i locali dell’azienda assicurata, stabilmente fissate e dotate di vetro antisfondamento. | |
XXXXX XXXXXXXXX (A DIARIA) | Nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini del Settore Furto, la Società riconoscerà all’Assicurato un importo forfettario per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività. Qualora detta forzata inattività fosse parziale l’importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà. | |
VALORI IN CASSAFORTE | La Società indennizza i danni da furto, rapina ed estorsione dei valori riposti in cassaforte sino alla concorrenza della relativa somma assicurata in Polizza. | |
PORTAVALORI (IN AUMENTO) | X. Xxxxxxxxxxx La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione di valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, durante il trasporto degli stessi a causa di: - furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; - furto perpetrato strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapina o estorsione; commessi sulla persona del Contraente e/o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa. L’assicurazione è operante a condizione che la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni; B. Spese sanitarie La Società rimborsa le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dal Contraente e/o Assicurato o di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, incaricati del trasporto a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) indennizzabile a termine della lettera X. Xxxxxxxxxxx. |
FARMACIE (IN AUMENTO) | La Società indennizza i danni materiali e diretti da furto, rapina ed estorsione alle “ricette” ed agli “stupefacenti”. | |
MERCI PERIODICHE | La Società, in aumento a quanto garantito sopra il Contenuto, indennizza limitatamente alla voce “ Merci” l’ulteriore somma assicurata a questo titolo per il numero dei mesi indicati in Polizza. | |
PANNELLI FOTOVOLTAICI | La Società indennizza i danni materiali e diretti da furto ai “Pannelli Solari e Fotovoltaici / Impianti Fotovoltaici”, regolarmente montati ed in uso presso l’azienda in cui si svolge l’attività assicurata. | |
TOLLERANZA LAVORATORI STAGIONALI | Si intende compreso nel totale degli addetti l’ulteriore numero di lavoratori stagionali richiamati a questo titolo per i mesi indicati in Polizza. | |
ELEVAZIONE TOLLERANZA NUMERO ADDETTI | La tolleranza automaticamente prevista rispetto al numero di addetti indicato in polizza si intende elevata da 1 a 3 addetti. | |
SETTORE PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE | FORMULA DI COPERTURA COMPLETA | Nel caso di forzata totale interruzione dell’attività assicurata esclusivamente motivata da provvedimenti imposti dall’Autorità come misure di contrasto ad un’emergenza sanitaria di carattere virale e/o batterico e/o parassitario o ad un evento emergenziale di tipo ambientale che interessa le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo, la Società riconoscerà all’Assicurato l’importo indicato in polizza per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività. |
TOLLERANZA LAVORATORI STAGIONALI | Si intende compreso nel totale degli addetti l’ulteriore numero di lavoratori stagionali richiamati a questo titolo per i mesi indicati in Polizza. | |
ELEVAZIONE TOLLERANZA NUMERO ADDETTI | La tolleranza automaticamente prevista rispetto al numero di addetti indicato in polizza si intende elevata da 1 a 3 addetti. | |
SETTORE CYBER RISK | DANNO DA INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ | La Società indennizza l’Assicurato per l’impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell’attività assicurata, dovuta all’indisponibilità del Sistema informatico dell’Assicurato stesso, direttamente causata da un attacco informatico. Per ogni giorno di inattività totale, viene corrisposto un importo pari alla diaria; per ogni giorno di inattività parziale, la diaria si intende ridotta della metà. |
SYSTEM FAILURE | Quanto disposto in questa garanzia si applica esclusivamente con riferimento alle garanzie: - Ripristino Dati e Sistema informatico e - Danni da interruzione dell’attività, le quali si intendono integrate come segue: - Ripristino Dati e Sistema informatico – La Società risarcisce le spese sostenute dall’Assicurato per ripristinare e configurare i Dati ed il Sistema informatico dell’Assicurato, a seguito di System Failure; - Danni da interruzione dell’attività - La Società indennizza l’Assicurato per l’impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione della propria attività, causata da System Failure. | |
DANNO REPUTAZIONALE | La Società risarcisce le spese, necessariamente e ragionevolmente sostenute dall’Assicurato, in seguito ad un Attacco informatico, per gestire e proteggere la reputazione dell’Assicurato nel periodo immediatamente successivo alla prima comparsa sui mezzi di informazione di un contenuto denigratorio o diffamatorio. | |
RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE | La Società risarcisce quanto l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) a seguito di una Richiesta di risarcimento da parte di Terzi per: - diffamazione; - violazione della proprietà intellettuale; - violazione del diritto alla privacy; in conseguenza dell’Attività multimediale dell’Assicurato. | |
CYBER CRIME E TELEPHONE HACKING | La Società risarcisce l’importo, ad esclusione delle criptovalute, illegalmente sottratto all’Assicurato, da parte di un Terzo: - tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di: a) diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell’Assicurato; b) alterazione dei Dati nel sistema informatico dell’Assicurato; - risultanti da addebiti telefonici non autorizzati ed illecito utilizzo della banda larga; |
a seguito di un Attacco informatico contro il Sistema informatico e/o il Sistema telefonico dell’Assicurato sempre che non sia possibile per l’Assicurato recuperare tali importi. | ||
PCI DSS | La Società indennizza le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall’Assicurato per: - l’attività di un esperto che indaghi e accerti la violazione, dal sistema informatico dell’assicurato, dei dati relativi a carte di credito, di debito, o carte pre-pagate; - ottenere nuovamente la certificazione PCI-DSS; - emettere nuovamente carte di credito, di debito, o carte pre-pagate; a causa di una violazione dello standard PCI-DSS, dovuta ad un Attacco informatico. È condizione necessaria per la validità della presente garanzia che l’Assicurato sia in possesso, al momento del Sinistro, di una certificazione PCI DSS valida. | |
SETTORE RESPONS. CIVILE | COMMERCIO AMBULANTE | L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’assicurato in relazione all’attività di commercio ambulante, compresi i danni conseguenti a proprietà e/o conduzione di attrezzature utilizzate per la vendita di merci in mercati e fiere compresi: teloni, ombrelloni e banchi. |
ATTIVITÀ DI CATERING E BANQUETING | L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione all’attività di catering/banqueting, svolta anche presso terzi, a condizione che abbia carattere di accessorietà e complementarietà dell’attività assicurata e non sia predominante rispetto all’attività stessa. | |
RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA | l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato nello svolgimento dell’attività di: a) installazione presso terzi di cose vendute nel proprio esercizio; b) riparazione di cose, inerenti l’attività assicurata, effettuata presso il proprio esercizio; per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose stesse, dopo l’ultimazione dei lavori, conseguenti ad errori o difetti di esecuzione delle attività di cui ai punti a) e b). La presente garanzia è valida purché l’Assicurato sia in possesso - quando richiesta - dell’abilitazione prevista dal D.M. n. 37/2008 e successive modifiche ed integrazioni. | |
RESPONSAB. CIVILE DEI PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per le somme richieste: a) dall’INAIL e/o dall’INPS a titolo di rivalsa, per gli infortuni sofferti dai lavoratori da lui dipendenti o parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; b) dai lavoratori infortunati, dipendenti e/o parasubordinati o dagli aventi diritto, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina INAIL e conseguentia morte o a lesioni che hanno comportato un’invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle INAIL in vigore alla data di accadimento del sinistro. | |
TOLLERANZA LAVORATORI STAGIONALI | Si intende compreso nel totale degli addetti l’ulteriore numero di lavoratori stagionali richiamati a questo titolo per i mesi indicati in Polizza. | |
ELEVAZIONE TOLLERANZA NUMERO ADDETTI | La tolleranza automaticamente prevista rispetto al numero di addetti indicato in polizza si intende elevata da 1 a 3 addetti. |
SETTORE TUTELA LEGALE CC | PACCHETTO SICUREZZA | In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, in materia di sicurezza alimentare e in materia di tutela dell’ambiente sono coperte le spese sostenute: a. in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni; b. per l’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie. In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese sostenute: a) in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni; b) in procedimenti penali per delitti dolosi, se l’assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione; la garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa; c) per resistere a secondo rischio, quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall’assicurato; d) per l’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie; e) per i reclami all’autorità competente. Le garanzie coprono anche le spese sostenute da soggetti diversi da quelli assicurati dal presente contratto, solo ed esclusivamente per le attività svolte su incarico del contraente. In materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti sono coperte le spese sostenute: a) dal contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrativi non pecuniarie e pecuniarie; b) dai soggetti di cui all’art. 5 del d.lgs. 231/2001, anche se non dipendenti del contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal d.lgs. 231/2001. Per i delitti dolosi sono coperte le spese sostenute se l’assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione; non sono coperte le spese sostenute nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le garanzie operano per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. La garanzia opera anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell’attività presso il Contraente. |
VERTENZE CON I CLIENTI | Sono coperte le spese sostenute dal contraente per le vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti. Le spese sono garantite anche nel caso di coesistenza ed operatività di un contratto di responsabilità civile. Il recupero crediti opera per le prestazioni di beni o di servizi effettuate dopo 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa, se i crediti sono rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata. | |
VERTENZE CON AGENTI E RAPPRESENTANTI | Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con i propri agenti o rappresentanti. | |
OPPOSIZIONE A SANZIONI XXX.XX | Sono coperte le spese sostenute per l’impugnazione di sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie. | |
TOLLERANZA LAVORATORI STAGIONALI | Si intende compreso nel totale degli addetti l’ulteriore numero di lavoratori stagionali richiamati a questo titolo per i mesi indicati in Polizza. | |
ELEVAZIONE TOLLERANZA NUMERO ADDETTI | La tolleranza automaticamente prevista rispetto al numero di addetti indicato in polizza si intende elevata da 1 a 3 addetti. |
Che cosa NON è assicurato? | |
SETTORE INCENDIO | Sono esclusi i danni: ▪ verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i dannicausati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio; ▪ causati da inondazioni, alluvioni; ▪ di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione; ▪ di smarrimento, di furto, rapina estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione; ▪ alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali; ▪ subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione; ▪ indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle coseassicurate. |
SETTORE INCENDIO | Sono esclusi i danni: ▪ verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i dannicausati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio; ▪ causati da inondazioni, alluvioni; ▪ di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione; ▪ di smarrimento, di furto, rapina estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione; ▪ alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali; ▪ subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione; ▪ indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle coseassicurate. |
SETTORE ELETTRONICA | Sono esclusi i danni: ▪ per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario e di smarrimento; ▪ dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate; ▪ di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; ▪ per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate; ▪ causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione; ▪ causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata in Polizza e relative dipendenze dell’attività assicurata ubicate a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda per le cose a impiego mobile ed al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; ▪ di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; ▪ attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza; ▪ verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia; ▪ quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzatiin modo dannoso o utilizzati per errore, i danni: • di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all’autenticità, all’integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati; • derivanti dall’impossibilità totale o parziale, per l’assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino. La Società, inoltre, non indennizza: ▪ i conduttori esterni alle cose assicurate; ▪ i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili; ▪ i supporti di dati, e i software in licenza d’uso non modificabili dall’Assicurato e reperibili sul mercato. |
SETTORE FURTO | Sono esclusi i danni: ▪ verificatisi in occasione di eventi atmosferici quali sovraccarico neve, uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato; ▪ verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimentidella natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; ▪ commessi o agevolati con dolo: - da persone che abitano con il Contraente, l’Assicurato, gli Amministratori o i Soci a responsabilità illimitata o che hanno, comunque,accesso ai locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; - da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere; - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; - da persone legate al Contraente, all’Assicurato, agli Amministratori o ai Soci a responsabilità illimitata da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; ▪ avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno; ▪ indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; ▪ causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro; ▪ da furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano portati sulla persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa. |
SETTORE ROTTURA LASTRE | Sono esclusi i danni: ▪ causati da inondazioni; ▪ indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Sono inoltre esclusi i danni: ▪ a lastre e lucernari aventi valore artistico; ▪ verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenzadi operai; ▪ causati da vizio di costruzione o da difetti di fabbricazione; ▪ di rigatura, segnatura, scheggiatura o screpolatura che non compromettano la stabilità o la funzionalità. Inoltre, relativamente alle insegne luminose, l’assicurazione non comprende: ▪ la sostituzione dei tubi; ▪ i trasformatori, gli avviatori, i supporti isolanti; ▪ le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili |
SETTORE PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE | La Società non risponde delle perdite e delle spese conseguenti a un sinistro: ▪ causato da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; ▪ causato da inondazioni, alluvioni, allagamenti. Sono inoltre esclusi sinistri conseguenti a: ▪ inosservanze, violazioni, parziali o totali, di normative di carattere igienico – sanitarie – di salute e sicurezza sul lavoro e delle prescrizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.). La garanzia non è operante inoltre: ▪ nel caso di interruzione parziale dipendente dall’emergenza sanitaria o ambientale previste dal presente Xxxxxxx. La garanzia del presente Xxxxxxx non comprende altresì i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere: ▪ la disponibilità, l’autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati; ▪ le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili; ▪ l’utilizzo e l’adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere. |
SETTORE CYBER RISK | L’assicurazione non copre: ▪ le richieste di risarcimento derivanti da Eventi assicurati accaduti anteriormente al Periodo di retroattività; ▪ le richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all’Assicurato prima della data di inizio della Polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori; ▪ i danni dovuti a dolo dell’Assicurato e dei Dirigenti e amministratori; ▪ le spese sostenute per implementare e migliorare il Sistema informatico dell’Assicurato o i Dati in esso contenuti ad un livello superiore alla situazione precedente all’Evento assicurato a meno che non sia inevitabile nell’ambito del rispristino Dati e Sistema informatico; |
▪ i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell’Assicurato. La presente esclusione non si applica agli Outsourcing provider; ▪ qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una guerra o di una guerra informatica; ▪ i danni verificatasi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; ▪ i danni in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica; ▪ i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga, di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti; ▪ i danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell’Assicurato, compreso il Sistema informatico, da qualunque causa determinato; ▪ i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento del sistema informatico dell’Assicurato o conseguenti a sospensione dell’attività quando detti danni si verifichino a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare; ▪ i danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza; ▪ i danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione, del Sistema informatico dell’Assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo; ▪ i danni dovuti a un Errore di programmazione; ▪ multe o sanzioni di qualsiasi natura; ▪ i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all’impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo; ▪ i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell’Assicurato o dell’Outsourcing provider; ▪ i xxxxx conseguenti a interruzioni previste e pianificate del Sistema informatico dell’Assicurato; ▪ i danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte; ▪ i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di proprietà intellettuale (quali ad esempio copyrights, marchi, brevetti). Questa esclusione non si applica alle garanzie: Responsabilità civile da violazione della privacy e violazione di dati aziendali e Facoltativa Responsabilità derivante da attività multimediale (qualora operante) ad eccezione in ogni caso dei brevetti che si intendono sempre esclusi; ▪ i danni relativi a Servizi che un Outsourcing provider ha subappaltato a Terzi; ▪ i danni dovuti a Errore umano di un Outsourcing provider; ▪ i danni relativi a responsabilità contrattuali; ▪ i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d’accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall’Assicurato; ▪ i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di Xxxxx, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell’Assicurato; ▪ i danni derivanti da errori, omissioni, o negligenza nell’esercizio dell’attività svolta dall’Assicurato; ▪ gli importi illegalmente sottratti all’Assicurato, da parte di un terzo, tramite trasferimento elettronico di tali importi a seguito di diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell’Assicurato o alterazione dei dati nel sistema informatico dell’Assicurato salvo quanto previsto dalla Garanzia facoltativa Cyber crime e telephone hacking, qualora operante. ▪ i danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l’Attività multimediale; ▪ l’impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell’attività assicurata dovuta a: o indisponibilità del sistema informatico dell’Assicurato direttamente causata da un attacco informatico, salvo quanto previsto dalla Garanzia facoltativa Danni da interruzione dell’attività, qualora operante; o system failure, salvo quanto previsto dalla Garanzia facoltativa System failure, qualora operante; ▪ le spese sostenute dall’Assicurato, in seguito ad un attacco informatico, per gestire e proteggere la reputazione dell’Assicurato a seguito della comparsa sui mezzi di informazione di un contenuto denigratorio o diffamatorio, salvo quanto previsto dalla Garanzia facoltativa Danno reputazionale, qualora operante. L’assicurazione non copre inoltre le perdite, costi, danni o spese, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente da, risultanti da, derivanti da o in connessione con una vulnerabilità nota, se non è stato installato, entro 30 giorni dal suo rilascio, l’aggiornamento di sicurezza messo a disposizione dalla società licenziante il software affetto da tale vulnerabilità. | |
SETTORE RESPONSABILIT À CIVILE | L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni: ▪ da furto; ▪ a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; ▪ da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da personanon abilitata a norma delle disposizioni in vigore; ▪ alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall’Assicurato, salvo quanto previsto nel presente |
Settore di garanzia; ▪ alle persone trasportate su veicoli o natanti a motore di proprietà dell’Assicurato o da lui detenuti; ▪ alle cose sulle quali si esplicano i lavori, ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nei locali stessi dall’Assicurato, salvo quanto previsto nel presente Settore di garanzia; ▪ cagionati da cose od installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopola consegna a terzi, salvo quanto previsto nel presente Settore di garanzia; ▪ provocati da acqua piovana; ▪ da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento dall’Assicurato, salvo quanto previsto nel presente Settore di garanzia; ▪ alle cose che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel presente Settore di garanzia; ▪ causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere: • la disponibilità, l’autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati; • le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili; • l’utilizzo e l’adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto,apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.; Inoltre l’assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni: ▪ da detenzione o impiego di esplosivi; ▪ derivanti direttamente o indirettamente dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto RISCHI COMPLEMENTARI COMPRESI NELL’ASSICURAZIONE Proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata L’assicurazione non comprende i danni derivanti da: - ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto relativamente alla committenza; - da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni ocondutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali. Danni a mezzo di trasporto sotto carico e scarico Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso delle cose che si trovano sui mezzi di trasporto sotto carico e scarico. Danni a cose portate dai clienti Non sono compresi in garanzia oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito, nonché veicoli, natanti e cose in essi contenute. Proprietà, manutenzione e/o uso a qualsiasi titolo di mezzi di trasporto comunque azionati, attrezzature, macchinari ed altri mezzi in genere necessari allo svolgimento dell’attività assicurata. Sono esclusi i mezzi aerei e quelli soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni. Esercizio nell’ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite a parcheggio, compresi i danni ad autoveicoli di terzi o di dipendenti Sono esclusi i danni da furto, incendio, alle cose che si trovino a bordo ed in genere i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni. Operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento merci Rimane escluso il rischio della circolazione dei veicoli a motore. Svolgimento di attività ricreative, sociali, comprese gite aziendali Rimangono escluse le attività sottoposte alla normativa del D.Lgs. 6 settembre 2005 n° 206. Servizi sanitari aziendali Resta comunque esclusa la responsabilità civile personale degli addetti al servizio. Danni a veicoli Sono esclusi i danni da furto, da incendio, da mancato uso e quelli alle cose contenute nei veicoli Attività presso terzi La garanzia non comprende i danni: - alle cose installate, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni, nonché i danniconseguenti a mancato uso o disponibilità; - alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente oggetto di |
lavorazione, nonché quelli resi necessari per l’esecuzione dei lavori stessi. Xxxxx a cose in consegna e custodia Non sono compresi in garanzia i danni: - alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente oggetto di lavorazione; - agli oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito nonché ai veicoli, natanti e cosein essi contenute; - ai beni ed ai locali in leasing, in comodato d’uso od in locazione all’assicurato; - da incendio e da furto. | |
SETTORE TUTELA LEGALE | Le garanzie non operano per i sinistri relativi a: 1) diritto di famiglia, successioni o donazioni; 2) materia fiscale o amministrativa; 3) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; 4) attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato, ad eccezione delle vertenze conseguenti a trattamenti medici; 5) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; 6) diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva o turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust, rapporti tra soci e/o amministratori di società; 7) proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato su funi metalliche; 8) fatti dolosi delle persone assicurate; 9) fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell’ambiente; 10) fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie; 11) controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell’esercizio della sua attività; 12) compravendita e permuta di immobili; 13) interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. In questo caso restano anche escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali; 14) affitto o cessione d’azienda o di ramo d’azienda o contratti di leasing immobiliare; 15) fabbricazione o commercializzazione di esplosivi o fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare 16) attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti; 17) vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi; 18) vertenze con la Società; 19) adesione ad azioni di classe (class action); 20) difesa penale per abuso di minori; 21) esercizio abusivo della professione. |
SETTORE ASSISTENZA | Tutte le prestazioni del presente Settore non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) dolo dell’Assicurato. |
Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e massimali.
Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata.
Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l’importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione.
Ad esempio, se l’indennizzo è quantificabile in € 1.000,00, e le condizioni di assicurazione prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all’assicurato sarà pari ad € 800,00 così determinata: € 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00. Rimarranno, quindi, a carico dell’assicurato € 200,00.
Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell’assicurato, e si esprime non in cifra assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno. Anche lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all’indennizzo. Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00, ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all’assicurato sarà € 9.000,00 così determinata: danno = € 10.000; percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione = 10%; scoperto = percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione applicata sul danno
Ci sono limiti di copertura?
= 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00; danno (€ 10.000,00) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00). Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile. Ad esempio, se il danno è € 3.000,00, ma il massimale previsto dalle condizioni di assicurazione è di € 1.000,00, l’assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest’ultima somma, ovvero € 1.000,00. In questo caso rimarrà a carico dell’assicurato la differenza di € 2.000,00: € 3.000,00 (danno) - € 1.000,00 (massimale) = € 2.000,00 (differenza a carico dell’assicurato). Requisiti minimi di sicurezza informatica per l’operatività delle garanzie del Settore Cyber Risk: 1. effettui il backup dei Dati con una frequenza almeno settimanale e assicurare che tali backup siano archiviati in ambienti separati dalla Rete; 2. installi, mantenga costantemente attivato e aggiornato, un adeguato software anti-malware, a protezione del proprio Sistema informatico; 3. protegga il proprio Sistema informatico e la Rete da Attacchi informatici tramite l’aggiornamento almeno trimestrale delle password di accesso (password complesse, minimo 8 caratteri alfanumerici); 4. utilizzi un sistema operativo oggetto di periodico aggiornamento da parte della software-house licenziante, al momento della stipula del presente contratto. Limitatamente alla garanzia “Vertenze con i clienti” del Settore Tutela Legale, per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Codice Procedura Civile) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Codice Procedura Civile). Rivalsa La Società esercita il diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (art. 1916 del Codice civile) ad eccezione dei sinistri inerenti i Settori incendio e Rottura Lastre non causati con dolo e per i quali l’Assicurato non abbia esercitato a sua volta l’azione verso il responsabile del sinistro. | |||||
Di seguito le tabelle di riepilogo di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti in Polizza per i vari Settori. TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE A – INCENDIO | |||||
GARANZIE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | ||
Furto di infissi, pluviali e grondaie (art. 13 lett. k) | euro 3.000,00 per sinistro | ||||
Danni da perdite indirette (art. 13 lett. l) | 15% indennizzo liquidabile a termini di Polizza | ||||
Spese di rimozione e ricollocamento (art. 13 lett. n) | 15% indennizzo liquidabile a termini di Polizza con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro | ||||
Danni derivanti dal mancato godimento dei locali (art. 13 lett. o) | euro 30.000,00 per sinistro | ||||
Perdita delle pigioni (art. 13 lett. p) | euro 15.000,00 per sinistro | ||||
Rifacimento di archivi, documenti e registri (art. 13 lett. q) | 5% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 7.500,00 per sinistro | ||||
Spese per demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento e trattamento (art. 13 lett. r) | 10% indennizzo liquidabile a termini di Polizza con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro | ||||
Procedura di ammortamento (art. 13 lett. s) | euro 5.000,00 per sinistro | ||||
Spese di urbanizzazione (art. 13 lett. t) | 5% della somma assicurata sopra il Fabbricato con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
GARANZIE FACOLTATIVE | ||||||
"A" - Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici (art. 15) | 10% con il minimo indicato in Polizza | |||||
"B" - Fenomeno elettrico (art.16) | indicata in Polizza | euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||||
"C" - Eventi atmosferici (art. 17) | 10% con il minimo indicato in Polizza | |||||
limitatamente alle tettoie/porticati: 20% con il minimo di euro 500,00 | ||||||
"D" - Grandine e sovraccarico neve (art. 18) | 1 - danni da grandine | euro 500,00 | euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
2 - danni da sovraccarico neve e da bagnamento | euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||||
"E" - Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo, rottura di tubi interrati e spese di ricerca e/o riparazione del guasto (art. 19) | indicata in Polizza | ** limitatamente al punto 5 lett. A-B: euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo ** limitatamente ai tubi interrati: euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo (sia danni diretti sia spese di ricerca e/o riparazione) | ||||
"F" - Dispersione di liquidi (art. 20) | 15% | euro 5.000,00 per sinistro | ||||
"G" - Commercio ambulante (art. 21) | 70% della somma assicurata sopra il Contenuto | |||||
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA | ||||||
Fabbricati aperti ed enti all’aperto (esclusi i veicoli) (art. 22) | Eventi atmosferici (esclusa grandine) | euro 1.000,00 | ||||
Grandine | euro 250,00 | 20% della SA con il massimo di euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||||
Eventi atmosferici su veicoli all’aperto costituenti merci (art. 23) | Eventi atmosferici (esclusa grandine) | euro 500,00 per veicolo | 30% del valore commerciale con il limite di euro 7.500,00 per singolo veicolo | |||
Grandine | euro 250,00 per veicolo | 10% del valore commerciale con il limite di euro 1.500,00 per singolo veicolo e il massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||||
Ricorso terzi (art. 24) | **limitatamente ai danni da interruzione/sospensione di attività: euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||||
Cose trasportate (art. 29) | euro 200,00 | |||||
Danni indiretti (forma a diaria) (art. 30) | 5 giorni | 90 giorni per sinistro e per anno assicurato | ||||
Fenomeno elettrico (in aumento) (art. 32) | 15% | |||||
Farmacie (in aumento) (art. 33) | 10% | |||||
Xxxxxxxxx (art. 34) | euro 15.000,00 | indicato in Polizza | ||||
Inondazione, alluvione e allagamento (art. 35) | Inondazione e alluvione | euro 10.000,00 | indicato in Polizza | |||
Allagamento | euro 2.500,00 | |||||
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI | ||||||
Anticipo indennizzi (art. 36 lett. B) | non superiore ad euro 350.000,00 (qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro) |
Onorari e spese del Perito (art. 36 lett. D) | 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 15.000,00 | |||||
Onorari di riprogettazione del fabbricato (art. 36 lett. E) | 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza con il massimo di euro 15.000,00 | |||||
Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi (art. 36 lett. G) | 20% della somma assicurata sopra il Contenuto | |||||
Merci in distributori automatici esterni (art. 36 lett. H) | Merci | euro 1.250,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||||
Distributori esterni | euro 750,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||||
Preziosi (art. 36 lett. I) | 15% della somma assicurata sopra il Contenuto | |||||
Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte (art. 36 lett. L) | euro 7.500,00 per singolo oggetto | |||||
Valori (art. 36 lett. M) | 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00 | |||||
Farmacie (art. 36 lett. O) | Ricette | 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 3.000,00 | ||||
Stupefacenti | 10% della somma assicurata sopra il Contenuto | |||||
E- Commerce - Danneggiamento prodotto (art. 36 lett. T) | 15% | euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||||
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE B – ELETTRONICA | ||||||
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |||
Danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche (art. 40) | euro 200,00 | |||||
GARANZIE FACOLTATIVE | ||||||
"H" - Conduttori esterni alle cose assicurate e costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili (art. 42) | Conduttori esterni (lett. A) | 20% con il minimo di euro 200,00 | euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili (lett. B) | 20% con il minimo di euro 200,00 | euro 3.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||||
"I" - Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile (art. 43) | euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||||
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA | ||||||
Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente (art. 44) | 15% con il minimo di euro 200,00 | euro 3.000,00 per singolo supporto | ||||
Maggiori costi (art. 45) | 3 giorni | 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo | ||||
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI | ||||||
Onorari e spese del perito (art. 46 lett. B) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 |
Danni da furto (art. 46 lett. E) | Mezzi di protezione inferiori o caratteristiche non conformi | 20% | |||
DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE C – FURTO | |||||
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | ||
**limitatamente ai danni | |||||
Danni materiali e diretti alle cose assicurate | al Fabbricato: euro | ||||
commessi dagli autori del furto (art. 48 lett. d) | 1.500,00 per sinistro e | ||||
per anno assicurativo | |||||
Guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali (art. 48 lett. e) | euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||||
Valori trasportati (art.48 lett. f) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00 | ||||
Valori riposti sia dentro sia fuori la cassaforte (art.48 lett. g) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.500,00 | ||||
Rapina commessa sui clienti dell'assicurato (art.48 lett. h) | indumenti, effetti personali e preziosi | 10% della somma assicurata e con il massimo di euro 1.500,00 | |||
denaro | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 250,00 | ||||
Danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri, archivi, documenti e/o documenti personali (art.48 lett. i) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00 | ||||
Spese per la procedura di ammortamento (art.48 lett. j) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00 | ||||
Spese documentate per la sostituzione delle serrature (art.48 lett. k) | euro 1.500,00 per sinistro | ||||
GARANZIE FACOLTATIVE | |||||
Impianto attivo: 20% con il minimo di euro 200,00 | 20% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||||
"L" - Cose trasportate (art. 52) | Impianto non presente o non attivato: 30% con il minimo di euro 200,00 | Limitatamente ai prodotti farmaceutici e tabacchi: 20% della somma assicurata con il massimo di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
"M" - Infedeltà dei dipendenti (art. 53) | 10% con il minimo di euro 500,00 | ||||
"O" - Maggiori costi (art. 55) | 2 giorni | 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza e 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo | |||
"P" - Commercio ambulante (art. 56) | in caso di furto | Impianto attivo: 20% Impianto assente o non attivato: 30% | 50% della somma assicurata con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
in caso di rapina | 30% | ||||
"Q" - Vetrinette esterne (art. 57) | euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA | |||||
Xxxxx xxxxxxxxx (art.58) | 5 giorni | 90 giorni per sinistro e | |||
per anno assicurativo | |||||
Valori in cassaforte (art. 59) | In caso di rapina o estorsione | 20% | |||
A - Portavalori | 10% in caso di rapina o | ||||
Portavalori – in | estorsione | ||||
B - Spese sanitarie | |||||
aumento (art. 60) | euro 1.000,00 per sinistro ed | ||||
anno assicurativo | |||||
Farmacie (in aumento) (art. 61) | 20% | ||||
Pannelli fotovoltaici (art. 63) | 20% | ||||
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI | |||||
Cose all'aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento (art. 64 lett. A) | 15% | 20% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 | |||
Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari preso fiere e mostre o affidati a terzi (art. 64 lett. B) | 20% della somma assicurata | ||||
Merci in distributori | Merci | euro 1.250,00 per sinistro e anno assicurativo | |||
Distributori automatici | |||||
automatici esterni | euro 750,00 per sinistro | ||||
(art.64 lett. C) | ed anno assicurativo | ||||
10% della somma | |||||
Onorari e spese del perito (art.64 lett. D) | assicurata con il massimo | ||||
di euro 3.000,00 | |||||
Depositi separati (art. 64 lett. E) | 40% della somma | ||||
assicurata | |||||
Merci di categorie diverse (art. 64 lett. F) | 20% della somma | ||||
assicurata | |||||
10% della somma | |||||
Farmacie (art.64 lett. G) | Ricette | assicurata sopra il contenuto con il massimo di euro 2.000,00 | |||
10% della somma | |||||
Stupefacenti | assicurata sopra il | ||||
contenuto | |||||
Preziosi oggetto di vendita | 10% della somma | ||||
assicurata | |||||
Preziosi (art.64 lett. H) | Preziosi facenti parte del contenuto e non oggetto di vendita e non ad uso personale dell'assicurato e/o dei familiari conviventi | 50% della somma assicurata con il massimo di euro 1.000,00 per singolo prezioso | |||
Preziosi ad uso personale dell'Assicurato e/o dei familiari conviventi | 50% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00 per singolo prezioso | ||||
Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte (art.64 | euro 7.500 per singolo | ||||
lett. I) | oggetto | ||||
Furto dei veicoli durante l'ora di apertura (art.64 | 20% | ||||
lett. L) | |||||
Impianto conforme | 10% | ||||
Furto dei veicoli all'aperto (art.64 lett. M) | Impianto con caratteristiche inferiori o non regolarmente attivato | 20% con il minimo di euro 2.500,00 | 40% della somma assicurata | ||
Impianto assente | 30% con il minimo di | ||||
euro 2.500,00 |
Difese esterne (art.64 lett. N) | Mezzi di protezione inferiori o fabbricato non conforme | 20% | ||||
Scoperto, limitatamente alle categorie A e B (art. 64 lett. O) | 10% | |||||
Spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione (art.64 lett. T) | euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | |||||
Difese esterne (art. 65 lett. a) | Mezzi di protezione non conformi | 20% | ||||
Impianto di allarme antifurto (art. 65 lett. b) | Impianto non conforme o non regolarmente attivato | 10% | ||||
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE D – ROTTURA LASTRE TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE E – PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE F- CYBER RISK | ||||||
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |||
Ripristino dati e sistema informatico (art. 90.1) | somma individuata a norma dell’art. 106 | |||||
Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati aziendali (art. 90.2) | euro 1.000,00 | |||||
Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati aziendali (art. 90.3) | euro 1.000,00 | somma individuata a norma dell’art. 106 | ||||
Estorsione cyber (art. 90.4) | somma individuata a norma dell’art. 106 | |||||
Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete (art. 90.5) | euro 1.000,00 | |||||
GARANZIE FACOLTATIVE | ||||||
R – Danni da interruzione dell’attività (art. 94) | 1 giorno | 90 giorni con il limite del 50% della somma individuata a norma dell’art. 106 |
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Insegne luminose e non – poste al di fuori dell’azienda (art. 66 lett. c) | euro 200,00 |
GARANZIE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Rimborso delle spese fermi i sotto-limiti di seguito previsti (art. 69) | 10% con il minimo di euro 150,00 | somma indicata in Polizza per sinistro e per anno assicurativo | |
Rimborso delle spese per l’acquisto di DPI (art. 69.1 lett. c) | 10% con il minimo di euro 150,00 | 15% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo | |
Rimborso delle spese per corsi di formazione e di addestramento obbligatoriamente previsti dalle disposizioni di legge in relazione al corretto utilizzo di specifici DPI (art. 69.1 lett. d) | 10% con il minimo di euro 150,00 | 15% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo | |
Rimborso delle spese per interventi su beni mobili e immobili necessari per il rispetto delle disposizioni di contenimento dell’emergenza (art. 69.1 lett. e) | 10% con il minimo di euro 150,00 | 15% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo | |
Rimborso delle spese per l’acquisto di segnaletica di sicurezza, per l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa (art. 69.1 lett. f) | 10% con il minimo di euro 150,00 | 15% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo | |
Formula completa – Diaria da interruzione di attività (art. 70.1) | 5 giorni | 30 giorni |
R.1 – System failure (art. 95) | Rimborso spese | euro 1.000,00 | somma individuata a norma dell’art. 106 | ||
Danni da interruzione dell’attività | 1 giorno | 90 giorni con il limite del 50% della somma individuata a norma dell’art. 106 | |||
S – Danno reputazionale (art. 96) | euro 1.000,00 | somma individuata a norma dell’art. 106 | |||
T – Responsabilità derivante da attività multimediale (art. 97) | euro 1.000,00 | ||||
U – Cyber crime e telephone hacking (art. 98) | euro 2.500,00 | somma individuata a norma dell’art. 106 | |||
V – PCI DSS (art. 99) | euro 5.000,00 | euro 100.000,00 | |||
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE G – RESPONSABILITÀ CIVILE | |||||
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | ||
Proprietà e conduzione dei fabbricati inerenti l'attività assicurata (art. 110 lett. a) | danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna | euro 200,00 | |||
danni da spargimento di acqua non conseguenti a rotture accidentali di tubature/condutture | euro 250,00 | euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico (art. 110 lett. c) | euro 200,00 | ||||
Responsabilità personale dei dipendenti (art. 110 lett. e) | per danni a terzi | massimale RCT indicato in Polizza | |||
per danni subiti da altri dipendenti per morte o lesioni personali gravi o gravissime | massimale RCO indicato in Polizza | ||||
Danni da interruzione o sospensione di attività (art. 110 lett. i) | euro 500,00 | 5% del massimale assicurato con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Danni a cose portate dai clienti (art. 110 lett. j) | euro 200,00 | ||||
Servizi di vigilanza aziendale (art. 110 lett. m) | limitatamente ai danni cagionati dai cani: euro 200,00 | ||||
Esercizio nell'ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite al parcheggio (art. 110 lett. p) | euro 200,00 | ||||
Organizzazione di attività di intrattenimento per bambini (art. 110 lett. v) | 50% del massimale assicurato con il massimo di euro 300.000,00 | ||||
Xxxxx conseguenti a inquinamento improvviso ed accidentale dell’acqua, dell’aria o del suolo (art. 110 lett. z) | 10% con il minimo di euro 2.500,00 ed un massimo 25.000,00 | 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Danni a veicoli (art. 110 lett. cc) | euro 200,00 | 25.000,00 per sinistro | |||
Danni a cose trattate (art. 110 lett. dd) | A - limitatamente alle attività di lavanderia, stireria, tintoria | euro 200,00 | 1.000,00 per singola cosa trattata con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
B - limitatamente alle attività di animali domestici vivi, escluso allevamento, relativi mangimi e accessori, con toelettatura e senza veterinaria e simili | euro 200,00 | 1.000,00 per singolo animale con il massimo di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Danni derivanti da attività svolta presso terzi (art. 110 lett. ee) | euro 200,00 | 10% del massimale con il massimo di euro 100.000,00 per anno assicurativo | |||
Errato trattamento dati personali (art. 110 lett. ff) | 10% con il minimo di | euro 10.000,00 per |
euro 750,00 | sinistro e per anno assicurativo | ||||
Danni a cose in consegna e custodia (art. 110 xxxx.xx) | 10% con il minimo di euro 200,00 | euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
GARANZIE FACOLTATIVE | |||||
"W" - Commercio ambulante (art. 114) | 10% con il minimo di euro 500,00 | 50% del massimale | |||
“Z” – Attività di catering/banqueting (art. 115) | Danni a persone (lett. a) | 50% del massimale con il massimo di euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Danni a cose (lett. b) | euro 200,00 | 10% del massimale con il massimo di euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
“AA” – Responsabilità civile postuma (art. 116) | Danni a cose | 10% con il minimo di euro 250,00 | euro 75.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Danni a persone | Massimale indicato in Polizza | ||||
“BB” – Inserimento franchigia R.C.O. (art. 117) | Limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina INAIL | 5% per singolo lavoratore | |||
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA | |||||
Responsabilità civile per la proprietà del fabbricato (art. 119) | Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna | euro 250,00 | |||
Danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività | euro 500,00 | 5% del massimale con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO | |||||
Limite massimo di indennizzo (art. 123) In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O., la Società non risarcirà complessivamente somme superiori ad euro 6.000.000,00. | |||||
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE H – TUTELA LEGALE |
GARANZIA | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITE DI INDENNIZZO | |
Esecuzione forzata | 2 casi | |||
Arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero (art. 130 punto 7) | Spese per l'assistenza di un interprete | 10 ore lavorative | ||
Spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento | euro 1.000,00 | |||
Anticipo della cauzione | euro 10.000,00 | |||
Ristrutturazione edilizia (art. 130 punto 9) | euro 10.000,00 per sinistro | |||
Impugnazione delibere assembleari condominiali (art. 130 punto 10) | euro 5.000,00 per sinistro | |||
GARANZIE FACOLTATIVE | ||||
“FF” - Vertenze con i clienti (art. 134) | 2 casi per anno assicurativo | |||
“GG” – Vertenze con agenti e rappresentanti (art. 135) | massimale indicato in polizza con il massimo di euro 10.000 per sinistro |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE I – ASSISTENZA | ||||
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Invio di un idraulico per interventi di emergenza (art. 144 punto 1) | euro 300,00 per sinistro | |||
Interventi di emergenza per danni da acqua (art. 144 punto 2) | euro 300,00 per sinistro | |||
Invio di un elettricista per interventi di emergenza (art. 144 punto 3) | euro 300,00 per sinistro | |||
Fornitura temporanea di energia elettrica (art. 144 punto 4) | euro 300,00 per sinistro | |||
Invio di un fabbro per interventi di emergenza (art. 144 punto 5) | euro 300,00 per sinistro | |||
Invio di un sorvegliante (art. 144 punto 6) | euro 300,00 per sinistro | |||
Invio di un vetraio per interventi di emergenza (art. 144 punto 7) | euro 300,00 per sinistro | |||
Invio di un serrandista (art. 144 punto 8) | euro 300,00 per sinistro | |||
Invio di un’impresa di pulizie (art. 144 punto 9) | euro 300,00 per sinistro | |||
Rientro anticipato (art. 144 punto 10) | euro 300,00 per sinistro | |||
Trasporto in ambulanza in Italia (art. 144 punto 13) | 200 km complessivi tra andata e ritorno | |||
Ogni prestazione di Assistenza viene fornita fino ad un massimo di tre volte per ciascun tipo per anno assicurativo (art. 145) |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare incaso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, il contraente o l’assicurato devono darne avviso all’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società, ai sensi dell’articolo 1913 c.c., entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Le eventuali spese per l’accertamento del danno sono a carico della Società, ove non diversamente contrattualizzato. |
Assistenza diretta / in convenzione: non prevista | |
Gestione da parte di altre imprese: Per i sinistri del settore Assistenza, la gestione degli stessi è stata affidata a un’impresa terza (Europ Assistance VAI S.p.A.) autorizzata ai termini di legge. Per i sinistri del settore Tutela legale, la gestione degli stessi è stata affidata a un’impresa terza (ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia) autorizzata ai termini di legge. Per i sinistri del Settore Cyber risk, relativamente alle garanzie “Ripristino dati e sistema informatico” e “Estorsione cyber”, è prevista la riparazione diretta, pertanto l’Assicurato, in caso di attacco informatico, dovrà rivolgersi direttamente ad un’impresa terza (DXC Technology Italy S.r.l.). | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all’Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un’azione giudiziaria. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Obblighi dell’impresa | Pagamento dell’indennizzo Limitatamente ai Settori Incendio, Elettronica, Furto e Rottura Lastre, la Società, verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei seguenti casi: - danni causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; - agevolati con dolo dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata; - danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave: • da persone che abitano con il Contraente, l’Assicurato o i Soci a responsabilità illimitata od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; • da persone del fatto delle quali l’Assicurato od il Contraente deve rispondere; • da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; • da persone legate al Contraente, all’Assicurato o ai Soci a responsabilità illimitata da vincoli di parentela od affinità anche se non coabitanti; Limitatamente al Settore Cyber Risk, la Società, verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo qualora non ricorra alcuna delle limitazioni e/o esclusioni previste dal presente Xxxxxxx. Anticipo sull’indennizzo Limitatamente alla garanzia Incendio, l’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile almeno per un importo pari ad € 25.000,00. L’obbligazione della Società: - sarà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo; - è condizionata al rispetto da parte del contraente o dell’assicurato degli obblighi previsti dalle condizioni generali di assicurazione. L’acconto non potrà comunque essere superiore ad € 350.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | In caso di recesso per sinistro, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Relativamente alle garanzie “Terremoto” ed “Inondazioni, alluvioni e allagamenti” del Settore Incendio In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Relativamente al Settore Pacchetto emergenza sanitaria e ambientale, la Società, in caso di inoperatività (come definita dalle condizioni di assicurazione), si impegna entro 60 giorni dalla data del provvedimento dell’Autorità, al rimborso del premio imponibile annuo, corrisposto dal Contraente per la garanzia di cui al Settore. Relativamente al Settore Cyber Risk, in caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Contratto di assicurazione connesso a mutuo / contratto di finanziamento In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento la Società restituisce al debitore/assicurato la parte di premio, pagato e non goduto, relativo al periodo residuo rispetto allascadenza originaria. In alternativa, su richiesta del contraente/assicurato, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non prevista. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamentodopo la stipulazione | Non previsto. |
Risoluzione | Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. Qualora si sia optato per un contratto di durata poliennale il contraente ha la facoltà di disdire il contratto con preavviso di sessanta giorni, solo trascorso il quinquennio. |
Il prodotto è destinato a tutti i piccoli e medi esercizi commerciali dediti sia al commercio al dettaglio, sia al commercio all’ingrosso, sia alla grande distribuzione compresi i depositi e il commercio ambulante. il prodotto è altresì rivolto ai proprietari di immobili adibiti ad attività commerciale; purché gli stessi siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 25,8%
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, info su xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi dirisoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’esponente di adire l’Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all’ IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
LAVORO
DINAMICAPLUS COMMERCIO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
CGA
.
Mod. 250160 - Ed. 12/2022
GLOSSARIO 6
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio 15
Art. 2 Clausola di buona fede 15
Art. 3 Altre assicurazioni (vedere anche art. 86) 15
Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie 15
Art. 5 Modifiche dell’assicurazione 15
Art. 6 Diminuzione del rischio 16
Art. 7 Recesso in caso di sinistro 16
Art. 8 Rinnovo tacito dell’Assicurazione e periodo di assicurazione 16
Art. 9 Oneri fiscali 16
Art. 10 Foro competente 16
Art. 11 Adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi 16
Art. 12 Rinvio alle norme di legge 16
SETTORE A - INCENDIO
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
Art. 13 Oggetto dell’assicurazione 17
Art. 14 Esclusioni 18
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE
Art. 15 GARANZIA FACOLTATIVA “A” - Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici 18
Art. 16 GARANZIA FACOLTATIVA “B” - Fenomeno elettrico 19
Art. 17 GARANZIA FACOLTATIVA “C” - Eventi atmosferici 19
Art. 18 GARANZIA FACOLTATIVA “D” - Grandine e sovraccarico neve 19
Art. 19 GARANZIA FACOLTATIVA “E” - Acqua condotta, occlusione di tubazioni, 20
rigurgito della rete fognaria, gelo, rottura di tubi interrati e spese di ricerca e riparazione del guasto
Art. 20 GARANZIA FACOLTATIVA “F” - Dispersione liquidi 21
Art. 21 GARANZIA FACOLTATIVA “G” - Commercio ambulante 21
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA
Art. 22 GARANZIA FACOLTATIVA - Fabbricati aperti e enti all’aperto (esclusi veicoli) 21
Art. 23 GARANZIA FACOLTATIVA - Eventi atmosferici su veicoli all’aperto
costituenti merci) 22
Art. 24 GARANZIA FACOLTATIVA - Ricorso terzi 22
Art. 25 GARANZIA FACOLTATIVA - Rischio locativo 22
Art. 26 GARANZIA FACOLTATIVA - Merci in refrigerazione 23
Art. 27 GARANZIA FACOLTATIVA - Merci periodiche 23
Art. 28 GARANZIA FACOLTATIVA - Spese di demolizione e sgombero (in aumento) 23
Art. 29 GARANZIA FACOLTATIVA - Cose trasportate 23
Art. 30 GARANZIA FACOLTATIVA - Xxxxx xxxxxxxxx (forma a diaria) 24
Art. 31 GARANZIA FACOLTATIVA - Maggiori costi 24
Art. 32 GARANZIA FACOLTATIVA - Fenomeno elettrico (in aumento) 24
Art. 33 GARANZIA FACOLTATIVA - Farmacie (in aumento) 25
Art. 34 GARANZIA FACOLTATIVA - Terremoto 25
Art. 35 GARANZIA FACOLTATIVA - Inondazione, alluvione ed allagamento 25
BONUS CLIENTI GROUPAMA 26
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
Art. 36 Condizioni sempre operanti 27
CONDIZIONI OPZIONALI
Art. 37 Fabbricato e/o contenuto a primo rischio assoluto (P.R.A.) 29
Art. 38 Merci in refrigerazione a primo rischio assoluto (P.R.A.) 29
Art. 39 Condizioni relative alle caratteristiche del rischio 29
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE A - INCENDIO 29
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E
LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE A - INCENDIO 30
SETTORE B - ELETTRONICA
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
Art. 40 Oggetto dell’assicurazione 33
Art. 41 Esclusioni 33
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE
Art. 42 GARANZIA FACOLTATIVA “H” - Conduttori esterni alle cose assicurate e costi 34
di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili
Art. 43 GARANZIA FACOLTATIVA “I” - Apparecchiature elettroniche 34
ad impiego mobile
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA
Art. 44 GARANZIA FACOLTATIVA – Supporti dati e software in licenza d’uso e 34
programmi di utente
Art. 45 GARANZIA FACOLTATIVA - Maggiori costi 35
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
Art. 46 Condizioni sempre operanti 35
CONDIZIONI OPZIONALI
Art. 47 Contenuto settore B - Elettronica a primo rischio assoluto (P.R.A.) 36
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE B - ELETTRONICA 37
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E
LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE B - ELETTRONICA 37
SETTORE C - FURTO
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
Art. 48 Oggetto dell’assicurazione 38
Art. 49 Esclusioni 39
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE
Art. 50 GARANZIA FACOLTATIVA “J” - Danni da furto, rapina ed estorsione 40
a seguito di eventi sociopolitici
Art. 51 GARANZIA FACOLTATIVA “K” - Danni da furto, rapina ed estorsione 40
a seguito di eventi atmosferici
Art. 52 GARANZIA FACOLTATIVA “L” - Cose trasportate 40
Art. 53 GARANZIA FACOLTATIVA “M” - Infedeltà dei dipendenti 40
Art. 54 GARANZIA FACOLTATIVA “N” - Reintegro automatico 41
Art. 55 GARANZIA FACOLTATIVA “O” - Maggiori costi 41
Art. 56 GARANZIA FACOLTATIVA “P” - Commercio ambulante 41
Art. 57 GARANZIA FACOLTATIVA “Q” - Vetrinette esterne 42
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA
Art. 58 GARANZIA FACOLTATIVA - Xxxxx xxxxxxxxx (forma a diaria) 42
Art. 59 GARANZIA FACOLTATIVA - Valori in cassaforte 42
Art. 60 GARANZIA FACOLTATIVA - Portavalori (in aumento) 43
Art. 61 GARANZIA FACOLTATIVA - Farmacie (in aumento) 43
Art. 62 GARANZIA FACOLTATIVA - Merci periodiche 43
Art. 63 GARANZIA FACOLTATIVA - Pannelli fotovoltaici (a valore intero) 43
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
Art. 64 Condizioni sempre operanti 44
Art. 65 Condizioni relative alle caratteristiche del rischio 46
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE C - FURTO 47
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E
LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE C - FURTO 47
SETTORE D - ROTTURA LASTRE
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
Art. 66 Oggetto dell’assicurazione 50
Art. 67 Esclusioni 50
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
Art. 68 Condizioni sempre operanti 50
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE:
SETTORE D - ROTTURA LASTRE 51
TABELLADI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E
LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE D - ROTTURA LASTRE 51
SETTORE E – PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
Art. 69 Formula di copertura - Base 52
Art. 70 Formula di copertura - Completa 52
Art. 71 Esclusioni 53
Art. 72 Limiti di indennizzo 53
Art. 73 Condizioni di operatività territoriale 54
Art. 74 Condizioni di inoperatività - recesso dalla garanzia - rimborso del premio 54
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE:
SETTORE E - PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE 54
TABELLADI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO –
SETTORE E - PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE 54
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
SETTORI A – INCENDIO, B – ELETTRONICA, C – FURTO, D - ROTTURA LASTRE, E – PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE
Art. 75 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 55
Art. 76 Ispezione delle cose assicurate 55
Art. 77 Obblighi in caso di sinistro 55
Art. 78 Esagerazione dolosa del danno 55
Art. 79 Procedura per la valutazione del danno 56
Art. 80 Mandato dei periti 56
Art. 81 Operazioni peritali 56
Art. 82 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 56
Art. 83 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro 58
Art. 84 Recupero delle cose rubate 58
Art. 85 Assicurazione parziale 59
Art. 86 Assicurazione presso diversi assicuratori (vedere anche art. 3) 59
Art. 87 Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni 59
Art. 88 Limite massimo dell’indennizzo 59
Art. 89 Pagamento dell’indennizzo 59
SETTORE F – CYBER RISK
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
Art. 90 Oggetto dell’assicurazione 60
Art. 91 Qualifica di “terzi” 61
Art. 92 Esclusioni 61
Art. 93 Estensione territoriale 62
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
Art. 94 GARANZIA FACOLTATIVA “R” - Xxxxx da interruzione dell’attività 62
Art. 95 GARANZIA FACOLTATIVA “R.1” - System failure 63
Art. 96 GARANZIA FACOLTATIVA “S” - Xxxxx reputazionale 63
Art. 97 GARANZIA FACOLTATIVA “T” - Responsabilità derivante da attività multimediale 64
Art. 98 GARANZIA FACOLTATIVA “U” - Cyber-crime e telephone hacking 64
Art. 99 GARANZIA FACOLTATIVA “V” - PCI-DSS 64
Art. 100 Condizioni sempre operanti 64
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 101 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 65
Art. 102 Ispezione delle cose assicurate 65
Art. 103 Obblighi in caso sinistro 65
Art. 104 Gestione delle vertenze di danno – spese legali 66
Art. 105 Esagerazione dolosa del danno 66
Art. 106 Limite massimo dell’indennizzo 66
Art. 107 Pagamento dell’indennizzo / risarcimento 67
Art. 108 Serie di eventi assicurati 67
Art. 109 Riparazione diretta 67
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE F - CYBER RISK 68
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E
LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE F - CYBER RISK 68
SETTORE G – RESPONSABILITA’ CIVILE
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
Art. 110 Oggetto dell’assicurazione 69
Art. 111 Qualifica di “terzi” 73
Art. 112 Esclusioni 73
Art. 113 Estensione territoriale 74
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE
Art. 114 GARANZIA FACOLTATIVA “W” - Commercio ambulante
(valido esclusivamente per il commercio ambulante) 74
Art. 115 GARANZIA FACOLTATIVA “Z” - Attività di catering/Banqueting 74
Art. 116 GARANZIA FACOLTATIVA “AA” - Responsabilità civile postuma 75
Art. 117 GARANZIA FACOLTATIVA “BB” - Inserimento franchigia R.C.O. 75
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA
Art. 118 GARANZIA FACOLTATIVA - Assicurazione della responsabilità civile 76
verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)
Art. 119 GARANZIA FACOLTATIVA - Responsabilità civile 76
per la proprietà del fabbricato
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 120 Obblighi in caso di sinistro 77
Art. 121 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 77
Art. 122Pluralità di assicurati 78
Art. 123Pagamento e limite massimo dell’indennizzo 78
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE:
SETTORE G - RESPONSABILTÀ CIVILE 78
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E
LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE G - RESPONSABILTÀ CIVILE 78
NORME COMUNI AI SETTORI
A - INCENDIO, B - ELETTRONICA, C - FURTO, D - ROTTURA LASTRE, G - RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 124 Franchigia Assoluta 80
NORME COMUNI AI SETTORI
A - INCENDIO, C - FURTO, , E - PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE, G – RESPONSABILITÀ CIVILE, H – TUTELA LEGALE
Art. 125 Determinazione del premio (numero degli addetti) 80
Art. 126 GARANZIA FACOLTATIVA “CC” - Tolleranza lavoratori stagionali 80
Art. 127 GARANZIA FACOLTATIVA “DD” - Elevazione tolleranza numero addetti 80
SETTORE H – TUTELA LEGALE
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
Art. 128 Oggetto dell’assicurazione | 91 |
Art. 129 Delimitazione dell’oggetto dell’assicurazione | 81 |
Art. 130 Ambito delle prestazioni e soggetti assicurati | 81 |
Art. 131 Esclusioni | 84 |
Art. 132 Operatività delle garanzie in presenza di polizza di responsabilità civile | 84 |
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
Art. 133 GARANZIA FACOLTATIVA “EE” - Pacchetto sicurezza 84
Art. 134 GARANZIA FACOLTATIVA “FF” - Vertenze con i clienti 85
Art. 135 GARANZIA FACOLTATIVA “GG” - Vertenze con agenti e rappresentanti 85
Art. 136 GARANZIA FACOLTATIVA “HH” - Opposizione a sanzioni amministrative 86
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 137 Insorgenza del sinistro 86
Art. 138 Denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova 86
Art. 139 Gestione del sinistro 87
Art. 140 Libera scelta del legale per la fase giudiziale 87
Art. 141 Pagamento delle spese 87
Art. 142 Recupero di somme 87
Art. 143 Obblighi di comunicazione 87
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE H - TUTELA LEGALE 88
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E
LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE H - TUTELA LEGALE 88
SETTORE I – ASSISTENZA COSA COPRE LA GARANZIA
Art. 144 Oggetto dell’assicurazione 89
Art. 145 Norme che regolano le prestazioni di assistenza 91
Art. 146 Esclusioni 91
Art. 147 Modalità di accesso alla struttura organizzativa 92
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE – SETTORE I - ASSISTENZA 92
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E
LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE I - ASSISTENZA 92
Avvertenza.
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo arancione nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250160).
GLOSSARIO
Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell’interpretazione della normativa contrattuale.
ADDETTI
I prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell’Assicurato (compresi i lavoratori intermittenti, ripartiti, i la- voratori a part-time, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento di cui al D.lgs. 10.9.2003
n. 276 e successive modifiche ed integrazioni), i titolari, i soci (esclusi i soci di società per azioni e i soci accomandanti delle società in accomandita semplice) ed i familiari coadiuvanti nonché i lavoratori a pro- getto, somministrati, distaccati da altre aziende di cui al D.lgs. 10.9.2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, lavoratori occasionali e stagionali nel rispetto delle norme di legge e limitatamente alle attività dalle stesse previste.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro.
ATTACCO INFORMATICO (valida per il Settore Cyber Risk)
Un atto doloso, malware, errore umano, attacco D.o.S., furto, contro il sistema informatico dell’Assicurato.
ATTIVITÀ ASSICURATA
L’esercizio di vendita (al dettaglio e/o all’ingrosso), di deposito o di servizio indicato in Polizza (mod. 220035). Sono comprese tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie allo svolgimento dell’attività assicurata, purché aventi carattere di accessorietà.
ATTIVITÀ MULTIMEDIALE (valido per il Settore Cyber risk)
Qualsiasi testo, immagine, video o suono divulgato tramite una pagina web dell’Assicurato, l’utilizzo di social media o via e-mail purché riferibile all’attività assicurata.
ATTO DOLOSO (valida per il Settore Cyber Risk)
Qualsiasi atto illecito effettuato con l’intenzione di causare un danno o di ottenere l’accesso illegittimo ai dati, al sistema informatico o alle reti dell’Assicurato.
AZIENDA
L’insieme dei locali posti nell’ubicazione del rischio indicata in Polizza (mod. 220035), anche non comuni- canti, nell’ambito di un unico complesso immobiliare nei quali viene esercitata l’attività assicurata. Fanno parte dell’azienda le dipendenze ove non si effettua alcuna attività di vendita.
CASO ASSICURATIVO (valida per il Settore Tutela Legale)
Vedere definizione di sinistro.
CIRCOSTANZA (valida per il Settore Cyber Risk)
- qualsiasi rilievo o contestazione direttamente rivolto all’Assicurato, riguardante la condotta dell’Assicu- rato stesso, da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimento in relazione ad un evento assicurato non noto all’Assicurato alla data di stipulazione della Polizza.
- qualsiasi atto o fatto di cui l’Assicurato sia a conoscenza che potrebbe dare luogo ad una richiesta di risarcimento e/o ad un evento assicurato.
CONTENUTO
L’insieme dei beni - esclusi quelli in leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione - contenuti in un unico locale o in più locali tra loro direttamente comunicanti posti nell’azienda indicata in Polizza (mod. 220035); l’assicurazione è operante anche quando i beni assicurati sono contenuti in locali tra di loro non comunicanti, costituenti reparti separati, dipendenze e/o depositi accessori dell’attività assicurata, posti anche in altro fabbricato separato, purché ubicato a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda.
L’insieme dei beni comprende:
Apparecchiature elettroniche:
i sistemi elettronici per l’elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, personal computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare,
N.B. Limitatamente alle garanzie del Settore A - Incendio, qualora siano
centralini telefonici e citofonici, terminali p. o. s. (point of sale), impianti telefax, apparecchi elettromedi- cali, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme. Elaboratori di processo o di automazione ed ogni altra apparecchiatura inerente l’azienda. Il tutto posto nei locali dell’azienda in cui si svolge l’attività e non oggetto di produzione e vendita.
anche prestate le garanzie del Settore B - Elettronica, nella partita “contenuto” non dovranno essere con- siderate le apparecchiature elettroniche. Qualora le garanzie del Settore B - Elettronica siano prestate a primo rischio assoluto, nella partita “Contenuto” del Settore A - Incendio dovranno essere comprese le apparecchiature elettroniche per l’eccedenza, ed in aggiunta, al valore assicurato al Settore B - Elettronica.
Cassaforte:
mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:
a) pareti e battente in acciaio di adeguato spessore, atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradi- zionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;
b) movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione;
c) peso non inferiore a 200 Kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro o nel pavimento nel quale è collocata in modo che non possa essere rimossa senza demolizione del muro o del pavimento stesso.
Cose particolari:
a) archivi, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cartacei, magnetici, ottici e simili, documenti, regi- stri, microfilm, fotocolor;
b) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavo- lette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Esplodenti: si considerano “esplodenti” sostanze o prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria e con l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6/5/40 e successive modifiche ed integrazioni ed elencati nel relativo allegato A. È tollerata l’e- sistenza di 1 Kg di “esplodenti”.
Infiammabili: si considerano “infiammabili” sostanze e prodotti non classificati “esplodenti” - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che corrispondono alle seguen- ti caratteristiche:
a) gas combustibili;
b) liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° centigradi;
c) ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
d) sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
e) sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, sponta- neamente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. per la Sanità 17 dicembre 1977 - al- legato V. Non si considerano “infiammabili” quelli oggetto di vendita da parte dell’attività assicurata ed è tollerata l’esistenza di 300 Kg di “infiammabili”, esclusi quelli ad uso esclusivo di pulizia e/o manutenzione, di riscaldamento al servizio del fabbricato nonché quelli contenuti in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per l’alimentazione del relativo propulsore.
Macchinari, attrezzatura e arredamento: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impian- ti e mezzi di sollevamento, scale mobili, impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto, impianti di condizionamento, scale mobili, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, impianti di prevenzione e di allarme, altri impianti non indicati sotto la definizione di “fabbricato”, serbatoi metallici e tubazioni anche all’aperto, attrezzature (esclusi oggetti di metallo prezioso o pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti); mobilio e arredamento d’ufficio, cancelleria, stam- pati, macchine per scrivere e per calcolo, armadi di sicurezza o corazzati, indumenti ed oggetti personali degli addetti, mobilio, arredamento e quant’altro ad uso domestico (quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte) posti anche nell’abitazione dell’Assicurato o del custode, insegne esterne ed interne, tende esterne e simili, pannelli, stucchi, decorazioni e simili non aventi valore artistico.
Sono compresi gli impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianto elettrico, di condizio- namento, telefonico, audiovisivo e simili, nonché migliorie ed opere addizionali che risultino immobili per natura e destinazione d’uso e non costituiscano parte integrante del fabbricato, qualora installate dall’Assi- curato locatario ad uso esclusivo dell’attività stessa e/o delle eventuali dipendenze.
Si precisa che non si considerano Macchinari, attrezzatura e arredamento le tettoie, le pensiline, i gazebo, le tensostrutture, le tendostrutture, i fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti.
Merci: prodotti destinati alla vendita, semilavorati e finiti, imballaggi, scorte in genere e materiale di consumo, scarti e ritagli di lavorazione, supporti comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, nonché veicoli a motore iscritti e/o iscrivibili al P.R.A. nel caso in cui l’attività assicurata ne preveda la com- mercializzazione, ed esclusi “esplodenti”, “infiammabili” e “merci speciali”.
Non si considerano “merci speciali” quelle entrate a far parte del prodotto finito. È tollerata l’esisten-
Merci speciali: si considerano “merci speciali”: celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
za di 100 Kg di “merci speciali”, a qualsiasi uso destinati.
Preziosi: gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre prezio- se, perle naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.
Ricette (valida esclusivamente per l’attività di Farmacia): enti il cui valore è costituito dal credito che essi rappresentano, ovvero l’importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali indicato nelle fustelle, il ticket incassato, con il limite di quanto effettivamente rimborsabile dal S.S.N.
Stupefacenti (valida esclusivamente per l’attività di Farmacia): sostanze che agiscono sul sistema nervoso provocando uno stato di ebbrezza, di estasi e simili.
Supporti di dati: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. Per “dato” s’intende l’insieme delle informazioni logicamente strutturate, memorizzate dall’Assicurato ed elaborabili da parte di programmi, con esclusione dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall’Assicurato.
Valori: denaro, valuta estera, carte valori, carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti un valore, titoli di credito, valori bollati e postali.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione e paga il premio.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Contratto secondo cui un soggetto (utilizzatore) si rivolge ad un altro soggetto (somministratore) xxxxxx- xxxxxxxx la fornitura (somministrazione) di personale per esigenze specifiche e per un periodo determinato (art. 20 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).
COPERTURA
Il complesso degli elementi del tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
DIPENDENZE
Locali costituenti magazzini o depositi accessori all’attività assicurata ubicati al di fuori dell’azienda, non oltre 200 metri (in linea d’aria) dalla stessa, dove comunque non si effettua attività di vendita.
DISTACCO
L’ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (art. 30 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).
DANNO (valida per il Settore Cyber Risk)
alterazione, cancellazione o danneggiamento, di dati quali, ad esempio, dati sensibili o dati personali, pre- senti nel sistema informatico dell’Assicurato.
DATI (valida per il Settore Cyber Risk)
Qualsiasi informazione digitale, presente nel sistema informatico dell’Assicurato e memorizzata all’esterno della memoria ad accesso casuale (RAM), indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software).
DATI AZIENDALI (valida per il Settore Cyber Risk)
Si intendono informazioni aziendali e commerciali, contrassegnate o meno come “confidenziali”, che non siano direttamente disponibili al pubblico (che non siano di pubblico dominio).
DIARIA (valido per il Settore Cyber Risk)
L’importo definito nell’art. 94, che viene corrisposto all’Assicurato per ogni giorno di riduzione o interruzio- ne dell’attività assicurata.
DIPENDENTE (valida per il Settore Cyber Risk)
Qualsiasi persona che svolge lavoro o servizio per l’Assicurato, secondo un espresso o implicito contratto; questo include il personale esterno utilizzato dall’Assicurato al fine di fornire Servizi all’Assicurato e che operi nell’ambito della struttura aziendale e sotto la responsabilità dell’Assicurato stesso. Sono esclusi i Dirigenti e Amministratori.
DIRIGENTI ED AMMINISTRATORI (valida per il Settore Cyber Risk)
Qualunque amministratore, dirigente, direttore, funzionario, o altro personale, avente alto grado di respon- sabilità e potere decisionale e che agisca per conto dell’Assicurato.
ERRORE UMANO (valida per il Settore Cyber Risk)
Un errore operativo o una negligenza (come, ad esempio, la scelta del software da utilizzare o un errore di impostazione dei parametri), da parte di un dipendente, che comporta un danno. Non è considerato errore umano la cancellazione di dati o archivi.
ESPERTO (valida per il Settore Cyber Risk)
Qualsiasi persona fisica o giuridica nominate direttamente dalla Società e/o dal Service Provider.
ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
ESTORSIONE
Reato commesso da chi, mediante violenza o minaccia, costringe una persona a fare od omettere qualcosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, così come disciplinato dall’art. 629 del Codice Penale.
ESTORSIONE CYBER (valida per il Settore Cyber Risk)
Qualsiasi minaccia credibile da parte di un Terzo con l’intento di causare un Evento assicurato, al fine di richiedere denaro all’Assicurato.
EVENTO ASSICURATO (valida per il Settore Cyber Risk)
Qualsiasi attacco informatico, Richiesta di risarcimento, Estorsione Cyber, Cyber Crime come specificato nell’art. 98 Garanzia Facoltativa U – Cyber Crime e telephone hacking.
FABBRICATO
Il complesso delle costruzioni edili di proprietà o in locazione all’Assicurato - ovvero la porzione delle me- desime (comprese le quote di proprietà comune in presenza di fabbricati in condominio) - in cui si svolge l’attività assicurata separata da qualsiasi altra azienda contigua o coesistente mediante:
I. “spazio vuoto” uguale o superiore ad un metro; ovvero
II. muro “incombustibile” di spessore non inferiore a 6 cm, elevato da terra a tetto, in cui sono ammesse le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi. È compresa l’eventuale abitazione dell’Assicurato e/o del custode, parchi e alberi d’alto fusto e qualora esistenti le dipendenze e/o depositi accessori all’attività assicurata, anche in altro fabbricato separato, purché ubicato a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda.
A. i rivestimenti a cappotto, ovvero i sistemi per isolamento termico e/o acustico, installati sulla superficie
Si considerano altresì compresi nella definizione di “Fabbricato” di Classe I:
nizione di “contenuto”.
Fanno parte del complesso tutte le opere murarie e di finitura, serramenti, porte, finestre, tettoie, pensiline, muri di cinta, cancellate, opere di fondazione o interrate, recinzioni, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianti idrici, igienici, idraulici, elettrici, di condizionamento, impianti fotovoltaici, pannelli solari ed altri impianti di pertinenza del fabbricato, impianti di prevenzione e di allarme, antenne radiotelevisive), tinteggiature, rivestimenti murali, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi il terreno sul quale sorge il fabbricato e quanto indicato nella defi-
esterna o interna delle pareti perimetrali dell’edificio, realizzati in materiali sintetici, naturali e minerali a
Norma CEI EN 61851-1:2012-05 “Sistema di ricarica conduttiva dei veicoli elettrici”.
contatore del fornitore di energia a condizione che i requisiti di sicurezza e costruttivi siano conformi alla
B. Sistemi per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi nel settore privato, allacciati alla rete locale ovvero al
aggiornamenti.
o siano conformi alle “Norme tecniche per le costruzioni” NTC 2018 - D.M. 17 Gennaio 2018” e successivi
ETAG004, o successiva EAD 040083-00-0404, e ETAG014, o successiva EAD 330196-01-0604;
o siano provvisti della Certificazione ETA come disciplinato dalle Linee guida tecniche europee
condizione che:
a) Caratteristiche costruttive del fabbricato:
CLASSE I • I fabbricati assicurati e/o contenenti le cose da assicurare, comunque elevati, debbono essere costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto per almeno 9/10 in materiali incom- bustibili; sono ammessi solai, armature del tetto e coibentazioni anche in materiali combustibili.
CLASSE II - (Chioschi in legno) • Costruzione edile realizzata con:
- strutture portanti verticali in legno o in legno e materiali incombustibili;
- con pareti esterne interamente in legno o in legno e materiali incombustibili;
- solai in legno od altri materiali incombustibili;
- copertura comunque costruita;
- compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, escluso il terreno.
b) Modifiche costruttive:
è riconosciuta all’Assicurato la facoltà di ricostruire, demolire o comunque modificare il complesso dei fab- bricati costituenti l’azienda, nonché l’eventuale costruzione di nuovi fabbricati, con l’intesa che tali modi- fiche e/o nuove costruzioni si intenderanno, con il relativo “contenuto”, comprese nelle somme assicurate. Tutto ciò senza obbligo da parte del Contraente o dell’Assicurato di darne comunicazione alla Società, sempreché le caratteristiche generali dei fabbricati siano corrispondenti a quanto indicato in Polizza e non vi sia conseguentemente aggravamento di rischio.
c) Precisazioni alla prestazione “furto” per i settori B - ELETTRONICA e C - FURTO
A modifica di quanto indicato alla lettera a) CLASSE I che precede, le pareti esterne debbono essere rea- lizzate:
a) in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato, pannelli sandwich (per pannello sandwich si intende un manufatto costituito da due strati di lamiera accoppiati tra loro con interposto uno strato di materia plastica espansa); ovvero
b) lamiera.
d) Destinazione d’uso del fabbricato:
Il fabbricato è adibito nel suo complesso ad abitazioni civili, studi professionali, esercizi commerciali per almeno 2/3 della superficie e nel residuo 1/3 non esistono cinematografi, teatri, industrie, depositi d’infiam- mabili nonché discoteche e night clubs.
e) Fabbricati Antisismici
Ai soli fini della Garanzia Facoltativa - Terremoto (qualora richiamata) di cui all’art. 34, le condizioni e i premi sono convenuti sulle dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che i fabbricati assicurati in polizza siano o meno di tipo Antisismico.
Si intende per tale fattispecie che l’intera costruzione sia conforme ai principi dell’Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/03/2003, del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14/01/2008 contenente la “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” e/o delle “Nuove norme tecniche per le co- struzioni” del 14/11/2014.
Nel caso in cui alla partita Fabbricato si assicurino più edifici, è tollerato ai fini di quanto sopra che un quinto dell’area coperta dagli immobili non sia rispondente alle normative richiamate.
FRANCHIGIA
a) L’importo prestabilito in cifra fissa che viene dedotto dall’indennizzo e che rimane a carico dell’Assicu- rato; se in Polizza sono previsti limiti di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.
b) Il numero dei giorni deducibili dal computo dell’indennizzo.
FURTO
Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall’art. 624 del Codice Penale.
FURTO (valida per il Settore Cyber Risk)
Qualsiasi copia o appropriazione illecita di Dati, Dati personali e Dati aziendali, dal Sistema Informatico dell’Assicurato.
FURTO CON INTRODUZIONE CLANDESTINA
Furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, vi si sia fatta rinchiu- dere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi.
GUERRA (valida per il Settore Cyber Risk)
I danni dovuti ad atti di guerra (indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno), ostilità o operazioni belliche, guerra civile, invasione, insurrezione, ribellione, rivoluzione o colpo di stato militare; comprese le azioni intraprese dall’autorità governativa per ostacolare o difendersi da uno di questi atti.
HARDWARE (valida per il Settore Cyber Risk)
I componenti fisici di un qualunque Sistema Informatico o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i Dati; è incluso il Supporto dati.
IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO
Impianto di allarme automatico antifurto con sirena conforme alle Norme CEI 79-1 “Impianti antintrusione, antifurto e antiaggressione e relative apparecchiature”, installato da ditta qualificata.
IMPIANTO IDRICO, IGIENICO E DI RISCALDAMENTO
Insieme di tubazioni, condutture ed apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, destinate alla distribuzione dell’acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato, allo smaltimento delle acque anche piovane.
IMPLOSIONE
Repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
INCENDIO
Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoesten- dersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILITÀ
Si considerano incombustibili sostanze, prodotti e materiali che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFRASTRUTTURA (valida per il Settore Cyber Risk)
Qualsiasi apparecchiatura di comunicazione, impianto di aria condizionata, impianto di alimentazione con- tinua, generatori stand-alone, unità di conversione di frequenza, trasformatori, tutte le altre apparecchiatu- re e Servizi che servono al funzionamento del Sistema informatico dell’Assicurato.
INTERNET SERVICE (valida per il Settore Cyber Risk)
Insieme dei Servizi necessari all’uso di internet; a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono compresi:
- gli “internet providers”, responsabili della fornitura del servizio e dell’Hardware necessario all’accesso e uso di internet;
- i fornitori di Servizi DNS;
- altri fornitori di servizi, apparecchiature e infrastrutture (come, ad esempio sistemi di telecomunicazione xxx xxxx, xxx xxxxxxxxx e via radio), non controllati dall’Assicurato, necessari allo scambio di informazioni e funzionamento di internet.
INTRANET (valida per il Settore Cyber Risk)
Una rete di dati aziendali privata.
IN VIAGGIO (valida per il Settore Assistenza)
Qualunque località ad oltre 50 Km dal comune di residenza o della sede dell’Assicurato.
LASTRE
Lastre di vetro in genere, cristallo, opaline, materie plastiche e simili, lastre antisfondamento, sia fisse che movibili su cardini, cerniere e guide, iscrizioni, decorazioni, installate all’interno o all’esterno dei locali as- sicurati, purché nell’ambito dell’azienda indicata in Polizza (mod. 220035), nonché specchi fissati ai muri all’interno dei locali, il tutto non oggetto di produzione e vendita. Insegne luminose e non, anche se di ma- teriale plastico rigido, attinenti l’attività assicurata e purché poste nell’ambito del territorio provinciale ove è ubicata l’attività assicurata ovvero nel territorio delle province confinanti a quella in cui è ubicata l’attività assicurata.
LAVORO A PROGETTO
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile ad uno o più progetti spe- cifici e gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato (articolo 61 del D.Lgs. 10/9/2003
n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).
LIMITE DI INDENNIZZO
L’importo massimo che viene liquidato in caso di sinistro.
MALWARE (valida per il Settore Cyber Risk)
Qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, Trojan, rootkit, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l’accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico dell’Assicurato.
MASSIMALE
La somma che rappresenta il limite massimo dell’indennizzo contrattualmente previsto in caso di sinistro.
ORGANO DI CONTROLLO (valida per il Settore Cyber Risk)
Qualsiasi ente autorizzato a far rispettare gli obblighi di legge in relazione alla detenzione e al trattamento di Dati personali, in conformità con qualsiasi legge sulla protezione della privacy.
OUTSOURCING PROVIDER (valida per il Settore Cyber Risk)
Qualunque terzo che fornisce servizi IT e cloud contrattualmente definiti con l’Assicurato; non sono consi- derati outsourcing provider i soggetti che forniscono internet service, sistemi di comunicazione e fornitura di energia elettrica.
PARTI (valido per il Settore Cyber Risk)
La Società e il Contraente.
PIANO DI RISPOSTA ALL’EMERGENZA (valida per il Settore Cyber Risk)
Qualsiasi piano di emergenza, definito e implementato dall’Assicurato, al fine di gestire e mitigare l’impatto provocato da un Evento assicurato.
POLIZZA
Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l’assicurazione.
PREMIO
Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società per l’Assicurazione.
PRESTAZIONI (valida per il Settore Assistenza)
Le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
RAPINA
Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall’art. 628 del Codice Penale.
RECESSO
Scioglimento del vincolo contrattuale.
RETE (valida per il Settore Cyber Risk)
Un gruppo di Sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, Intranet e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di dati.
RISCATTO (valida per il Settore Cyber Risk)
Qualunque importo in moneta, bitcoin o altra valuta digitale, richiesto da un Terzo in connessione con una Estorsione cyber.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
SCIPPO
Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene così come di- sciplinato dall’art. 624 bis comma 2 del Codice Penale.
SCOPERTO
La quota percentuale del danno che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
SERVICE PROVIDER (valida per il Settore Cyber Risk)
Il soggetto che fornisce all’Assicurato, in caso di Sinistro, i Servizi tecnici e di consulenza per la risoluzione/ gestione dello stesso.
SERVIZI (valida per il Settore Cyber Risk)
Eventuali servizi per la lavorazione, la manutenzione, la protezione o la conservazione del sistema informatico.
SINISTRO O CASO ASSICURATIVO
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione, che per il Settore Tutela Legale è la controversia per la quale è prevista l’Assicurazione e per il Settore Assistenza è il fatto che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.
SISTEMA INFORMATICO (valida per il Settore Cyber Risk)
L’Hardware, l’Infrastruttura, il software, i Supporti elettronici o quant’altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere i dati.
SOCIETÀ
Groupama Assicurazioni S.p.A.
SOFTWARE IN LICENZA D’USO
Sequenze di informazioni non modificabili dall’Assicurato e reperibili sul mercato costituenti istruzioni ese- guibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
SOLAIO
Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
SPAZIO VUOTO
Distanza intercorrente tra vari corpi di fabbricato non occupata da enti di qualsiasi genere. Non si considera “spazio vuoto” una porzione di fabbricato sia pure non occupata da enti di qualsiasi genere. Non inficiano però la separazione di “spazio vuoto” le condutture e, se completamente vuoti e costruiti in materiali in- combustibili, i passaggi terreni liberi ai lati, i passaggi sotterranei, i ponti e le passerelle, i vani scale.
SPESE DI URBANIZZAZIONE
Costi e/o oneri che dovessero gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
STRUTTURE PORTANTI VERTICALI
Elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA (valida per il Settore Assistenza)
Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, cen- tralizzato o meno, attraverso cui la Società fornisce l’erogazione delle prestazioni di assistenza, previste nel contratto, su richiesta dell’Assicurato.
SUPPORTO DATI (valido per il Settore Cyber Risk)
Si intendono tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD-ROM, nastri ma- gnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.
SYSTEM FAILURE (valido per il Settore Cyber Risk)
Qualsiasi indisponibilità involontaria e non programmata del Sistema Informatico dell’Assicurato.
TERZO (valida per il Settore Cyber Risk)
Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall’Assicurato, Dirigenti e Amministratori, Dipendenti. Unicamente per le garanzie di Responsabilità civile i dipendenti sono considerati Terzi.
TETTO
Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene).
TETTOIA / PORTICATO
Porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del fabbricato stesso o di tettoie e por- ticati, la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del fabbricato tramite sistemi di ancoraggio imbullonati ed incavigliati - fermo restando l’esclusione del contenuto sottostante.
TUBO INTERRATO
La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra completamente a contatto diretto con il terreno e/o non protetta da strutture murarie, tubazioni di cemento o plastica e simili.
UNICO CASO ASSICURATIVO (valida per il Settore Tutela Legale)
L’evento dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
VALORE A NUOVO
a) Per il “fabbricato”: la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche co- struttive, escluso il valore dell’area.
b) Per “macchinario, attrezzatura e arredamento”: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
VALORE INTERO
Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose assicurate e deve quindi corrispondere all’intero valore. Se viene garantito un importo inferiore, l’Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzio- nale dei danni, secondo il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
VETRO ANTISFONDAMENTO
Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massic-
non inferiore a 6 mm
cio
inferiore a 6 mm.
oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influisco- no sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo,
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell’aggravamen- to del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
ART. 2
CLAUSOLA DI BUONA FEDE
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior
La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così come le ine- satte o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.
rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
ART. 3
ALTRE ASSICURAZIONI (vedere anche art. 86)
Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipula- zione di altre assicurazioni per lo stesso rischio eccezion fatta per quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e per quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie di altri servizi. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all’indennizzo.
ART. 4
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle
Salvo quanto previsto dall’art. 137, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del paga- mento.
ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.
Il pagamento del premio, solo in caso di frazionamento mensile, può avvenire anche mediante addebito diretto “SDD” sul conto corrente del Contraente. Il Contraente dovrà, in fase di stipula, compilare e sotto- scrivere il relativo mandato di addebito diretto sul conto corrente (“mandato SDD”) fornito dalla Società così come, in caso di modifica del conto corrente, dovrà darne avviso e compilarne uno nuovo per garantire la continuità dei versamenti. Le richieste di variazione o modifica del mandato SDD dovranno essere effet- tuate presso il proprio intermediario di riferimento. La Società si impegna a recepire tali variazioni non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
Nel caso in cui sia stato convenuto il pagamento con periodicità mensile mediante addebito diretto “SDD”, resta convenuto che:
- le prime tre mensilità sono corrisposte in Agenzia all’atto della sottoscrizione;
- l’SDD sarà attivato dalla 4° mensilità.
in caso di mancato buon fine anche del secondo tentativo la copertura resta sospesa
Si precisa che per ciascuna mensilità da corrispondere con “mandato SDD” saranno esperiti al più due tentativi di addebito,
dalla ore 24 del 30° giorno successivo alla scadenza insoluta e l’addebito SDD è sospeso. Il Contraente dovrà, quindi, recarsi in Agenzia per il pagamento delle rate insolute, la riattivazione della copertura assicu- rativa e del pagamento premi per le successive rate ai sensi e per gli effetti dell’art. 1901 C.C.
venute, è interamente dovuto per l’annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società e, quali che siano le modalità di pagamento con-
il premio deve essere pagato
to il contratto è risoluto di diritto.
Decorsi 6 mesi dalla scadenza senza che il Contraente abbia provveduto al pagamen-
Qualora nei 6 mesi dalla scadenza della prima mensilità omessa il Contraente adempia al suo obbligo di pagamento presso l’Agenzia di tutte le mensilità scadute e non pagate, l’assicurazione riprende effetto nei termini sopra previsti.
Fatta eccezione per l’ipotesi in cui sia stato convenuto il pagamento con SDD,
ART. 5
MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 6
DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio, invece, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla co- municazione del Contraente e/o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 7
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
la Società può recedere
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo,
dall’assicurazione per iscritto mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 8
RINNOVO TACITO DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
ART. 9
ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.
ART. 10
FORO COMPETENTE
Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.
ART. 11
ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI
Le Parti hanno facoltà in qualsiasi momento di rinunciare all’applicazione
La Convenzione di cui al testo che segue è valida ed operante esclusivamente quando nella Polizza (mod. 220035) risulta specificato il numero indice iniziale, in mancanza del quale il testo che segue deve intendersi nullo e privo di qualsiasi effetto. Tutte le garanzie previste dalla presente Polizza, escluse quelle previste nei Settori Elettronica, Cyber Risk, Tutela legale e Assistenza nonché quelle inerenti polizze che prevedono la ratea- zione mensile, sono soggette ad aggiornamento automatico mediante riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica (di seguito denominato ISTAT). Pertanto i valori di base e gli altri importi figuranti nel contratto, nonché i relativi premi, saranno modificati proporzionalmente alle variazioni dell’indice di scadenza in rapporto all’indice iniziale qui di seguito definiti. L’indice iniziale, di cui viene fornita indicazione in Polizza (mod. 220035), è l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT nel mese di giugno dell’anno precedente a quello di stipula dell’assicurazione. L’indice di scadenza, che sarà riportato su ciascuna quietanza di premio, è costituito dall’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubbli- cato dall’ISTAT nel mese di giugno dell’anno precedente a quello della data della quietanza. Qualora venisse sospesa o comunque non effettuata la pubblicazione ufficiale dell’indice, potrà essere preso come riferimento un altro indice pubblicato dall’ISTAT simile a quello dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la cui validità deve tuttavia essere limitata al periodo di una rata annuale di premio, salvo rinnovo da convenirsi di volta in volta. In caso di disaccordo del Contraente, le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo e il premio della Polizza rimarranno quelli risultanti dall’ultima variazione effettuata e ciascuna delle Parti avrà facoltà di rescindere il contratto dalla successiva ricorrenza annuale, con preavviso di 60 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Gli aumenti e le riduzioni delle somme assicurate, dei massimali o dei limiti di indennizzo (franchigie escluse) – se espressi in cifra assoluta – e del premio, seguono l’andamento dell’indice e decorreranno a partire da ogni ricorrenza annuale e saranno validi sino alla ricorrenza successiva. Nei 30 giorni del termine di rispetto stabilito dall’art. 6 verrà considerato in vigore l’indice riportato sulla relativa quietanza di premio scaduta e non ancora saldata.
della presente convenzione mediante lettera raccomandata da inviarsi all’altra Parte almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale del premio; in tal caso le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo e il premio della Polizza rimarranno quelli risultanti dall’ultima variazione effettuata.
ART. 12
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.
SETTORE A - INCENDIO
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 13
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza (mod. 220035), i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
a) incendio;
b) fulmine;
c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta di aeromobili e satelliti, loro parti e cose da essi trasportate;
e) caduta ascensori, montacarichi e simili, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all’impianto;
f) caduta corpi celesti;
g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale degli impianti per la produzione del calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appro- priati camini;
h) implosione;
i) onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
j) urto di veicoli e natanti, non appartenenti all’Assicurato o al Contraente né al suo servizio;
k) furto di infissi, pluviali e grondaie, nonché guasti arrecati agli stessi ed al fabbricato da parte dei ladri; questa garanzia è prestata con il limite di euro 3.000,00 per sinistro.
La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra ovvero a quelli garantiti dalle Ga- ranzie Facoltative qualora operanti:
l) i danni da perdite indirette corrispondendo un’indennità aggiuntiva, in forma percentuale, all’importo liquidato a termini di polizza per “Fabbricato” e/o “Contenuto”, a parziale deroga dell’art. 14 lettera i) e in aggiunta a quanto previsto dall’art. 89; questa garanzia è prestata con il limite del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza;
m) i danni consequenziali ovvero quelli causati da:
- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata od anormale produzione o distribuzione dell’energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi,
che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse, ferme le limita-
zioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
limite del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di
n) le spese di rimozione e ricollocamento del contenuto dell’attività assicurata, nel caso in cui la rimozio- ne di tali beni fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato; questa garanzia è prestata con il
euro 30.000,00 per sinistro;
o) i danni derivanti dal mancato godimento dei locali contenenti le cose assicurate in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l’Assicurato locatario debba corrispondere al locatore, per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno; nel caso in cui l’Assicurato occupi locali di sua proprietà, i danni di mancato godimento dei medesimi sono compresi in garanzia per l’importo del canone di locazione presumibile ad essi relativo; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di euro 30.000,00 per sinistro;
p) i danni derivanti dalla perdita delle pigioni del fabbricato assicurato locato a terzi, per il tempo necessa- rio al loro ripristino, non oltre il termine di un anno; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di euro 15.000,00 per sinistro;
q) il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di archivi, documenti, registri, rientranti nella definizione di “cose particolari”, ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizza- bilità, distrutti o danneggiati; il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di un anno dal sinistro; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite del 5% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 7.500,00 per sinistro;
limite del 10% dell’in-
r) le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso idonea discarica autorizzata i residui del sinistro; questa garanzia è prestata con il
dennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro;
s) le spese per la procedura di ammortamento sostenute per i titoli di credito distrutti o danneggiati per i quali la legge ammette tale procedura; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di euro 5.000,00 per sinistro;
euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
t) le spese di urbanizzazione necessarie per la ricostruzione del fabbricato; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite del 5% della somma assicurata sopra il Fabbricato con il massimo di
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u) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l’incendio; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”.
ART. 14 ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.
Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell’impianto in essi presenti su siti diversi da una centrale nucleare;
II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
a. La generazione di energia nucleare; o
b. La produzione, l’uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata diretta- mente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contem- poraneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
d) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
e) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qua- lunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f) di smarrimento, di furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assi- curate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali;
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od indu- striale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro | |
o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni | |
in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione | |
Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti | |
la repressione del terrorismo internazionale. |
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 15
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA “A” - ATTI VANDALICI O DOLOSI ED EVENTI SOCIOPOLITICI
La Società, a parziale deroga dell’art. 14 lettera a), risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:
1. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse;
2. causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall’Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata e dagli Amministratori.
La presente estensione di garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.
- di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
nizza i danni:
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 14, in quanto non espressamente derogate, la Società non inden-
singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo indicato in Polizza (mod. 220035).
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per
autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque
sione di controlli o manovre;
di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omis-
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione ne
ART. 16
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA “B” - FENOMENO ELETTRICO
A parziale deroga dell’art. 14 lettera e), la Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scari- che od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata in Polizza (mod. 220035).
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di euro 7.500,00 per sinistro e per anno
quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
c) dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei
collaudo o prova;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
La Società non indennizza i danni:
ART. 17
GARANZIA FACOLTATIVA “C” - EVENTI ATMOSFERICI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:
1) uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicu- rate o non, poste nelle vicinanze;
2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violen- za degli eventi di cui sopra.
- vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.
in essi contenuto;
- capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto
poranee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
- fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per tem-
- enti all’aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
- piante non di alto fusto e coltivazioni in genere;
b) subiti da:
- cedimento, franamento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- gelo, sovraccarico di neve;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali;
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
a) causati da:
Ferme le esclusioni di cui all’art. 14, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:
Xxxxxx inoltre intendersi esclusi i danni di natura estetica provocati dalla grandine, che non comprometta- | |
no la funzionalità dei rivestimenti a cappotto e/o dei sistemi per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi. | |
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per | |
singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo indicato in Polizza (mod. 220035); limitatamente alle | |
“tettoie/ porticati” il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di | |
uno scoperto del 20% con il minimo di euro 500,00. |
ART. 18
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA “D” - GRANDINE E SOVRACCARICO NEVE
1. La Società, a parziale deroga dell’art. 17 lettera b), indennizza i danni materiali e diretti causati da gran- dine a vetrate e lucernari in genere, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa
detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00.
2. La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parzia- le del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché danni di bagnamento alle cose medesime.
La Società non indennizza i danni causati:
a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente
detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa
g) da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente garanzia.
f) da valanghe e slavine;
le del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
e) all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parzia-
eccezione dei pannelli solari ed impianti fotovoltaici;
d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne e consimili installazioni esterne ad
c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
ai fini della presente Garanzia Facoltativa) ed al loro contenuto;
ART. 19
GARANZIA FACOLTATIVA “E” - ACQUA CONDOTTA, OCCLUSIONE DI TUBAZIONI, RIGURGITO DELLA RETE FOGNARIA, GELO E SPESE DI RICERCA E/O RIPARAZIONE DEL GUASTO
di un tubo interrato.
zione del guasto, anche in assenza di un danno diretto indennizzabile a termini di Polizza dovuto a rottura
Con riferimento all’ipotesi descritta dal punto 5 lett. A, la Società indennizza le spese di ricerca e/o ripara-
- demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al comma precedente.
facenti parte del fabbricato;
- riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas
zienda erogatrice e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco della erogazione, sostenute per:
b. in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’a-
intendersi operante solo qualora risulti assicurata la partita Fabbricato;
tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato. Tale estensione di garanzia deve
per la ricerca della rottura e/o per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a
x. xxxxxx conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi dei punti da 1. a 4. che precedono, sostenute
5. la Società indennizza altresì le spese:
tenente le cose medesime per effetto di gelo;
4. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato con-
desime nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell’acqua piovana;
3. traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica pertinente il fabbricato contenente le cose me-
esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
2. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione
tecnici, termici ed automatici di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
1. fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, compresi i tubi interrati, igienici,
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
d) i danni da rottura di impianti di irrigazione.
guamenti alle norme vigenti;
c) relativamente al solo punto 5. lett. B. sono comunque escluse tutte le spese relative a migliorie od ade-
cutive precedenti il sinistro;
sia sprovvisto di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore conse-
b) relativamente al solo punto 4. sopra indicato, i danni allorché il fabbricato contenente le cose assicurate
a) i danni causati da umidità e stillicidio;
Ferme le esclusioni di cui all’art. 14, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza:
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per | |
singolo sinistro, della franchigia indicata in Polizza (mod. 220035). Per i danni d’acqua derivanti da unica | |
causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata | |
ed il numero dei danneggiati (cfr. ultimo capoverso della lettera a) dell’art. 110 o dell’art. 119 del Settore G - | |
Responsabilità Civile). Limitatamente al solo punto 5. lett. A. e B. la garanzia è prestata con il limite di euro | |
7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. |
Con riferimento al punto 1 e limitatamente ai tubi interrati la garanzia opera con il limite di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Il limite suindicato vale complessivamente sia per i danni materiali direttamen- te causati alle cose assicurate sia per le spese sostenute per la ricerca della rottura e/o per la sua riparazione.
ART. 20
GARANZIA FACOLTATIVA “F” - DISPERSIONE LIQUIDI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
b) causati da gelo;
a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
La Società non indennizza i danni:
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da dispersione del liquido, compresa la perdita dello stesso, posto in serbatoi o contenitori di capacità non inferiore a 250 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori o delle relative valvole.
c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di euro 5.000,00 per sinistro e previa
detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.
ART. 21
GARANZIA FACOLTATIVA “G” - COMMERCIO AMBULANTE
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla partita “Contenuto” a seguito di sinistro indennizzabile a termini dell’art. 13, lettera da a) a lettera j), e/o delle Garanzie Facoltative, qualora operanti, anche nei seguenti casi:
a) a bordo del veicolo col quale viene svolta l’attività durante il trasporto e le relative soste verso il luogo di vendita e viceversa;
b) nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante, con l’esclusione dei danni di cui alle Garanzie Facolta- tive “C” di cui all’art. 17 e “D” di cui all’art. 18 qualora operanti.
Questa garanzia è prestata con il limite del 70% della somma assicurata sopra il contenuto.
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA
ART. 22
GARANZIA FACOLTATIVA - FABBRICATI APERTI E ENTI ALL’APERTO (ESCLUSI VEICOLI)
Restano ferme le esclusioni di cui agli artt. 14 e 15 in quanto non espressamente derogate.
purché posti nell’area di pertinenza dell’attività assicurata.
2) enti (esclusi veicoli) posti sotto tettoie, pensiline, gazebo, tensostrutture, tendostrutture o all’aperto
o nei serramenti;
1) gazebo, tensostrutture, tendostrutture, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture
rante, indennizza i danni materiali e diretti alle sotto elencate cose assicurate:
La Società per le sole garanzie di cui all’art. 13 e per la Garanzia Facoltativa “A” di cui all’art. 15, qualora ope-
somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035), unitamente alla
somma assicurata con il massimo di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione,
- limitatamente ai danni causati da grandine, il pagamento sarà effettuato con il limite del 20% della
franchigia di € 1.000,00;
- per gli eventi atmosferici (esclusi i danni da grandine): previa l’applicazione per singolo sinistro, di una
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”:
ranzia facoltativa G – Commercio ambulante.
Tale garanzia non è operante per l’attività di commercio ambulante anche se richiamata e operante la ga-
- di natura estetica provocati dalla grandine, che non ne compromettano la funzionalità.
- subiti da strutture definite al punto 1) che abbiano caratteristiche inferiori a quanto sopra indicato;
Xxxxxx intendersi esclusi i danni:
tificate al punto 1), ancorate al Fabbricato stesso, in seguito all’azione degli eventi atmosferici di cui all’art. 17.
Si intendono compresi anche gli eventuali danni al Fabbricato provocati dal distaccamento delle strutture iden-
imbullonate.
verticali in legno e/o metallo e siano saldamente ancorate al Fabbricato o al suolo con tiranti di acciaio e/o
esclusivamente le strutture identificate al punto 1) quando siano realizzate con robuste strutture portanti
A tale fine sono comprese
La Società, con riferimento alle cose assicurate di cui sopra, indennizza altresì, a parziale deroga dell’art. 17 – Garanzia facoltativa C, qualora operante, i danni da eventi atmosferici.
per singolo sinistro, di una franchigia di € 250,00.
ART. 23
somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035), unitamente alla
GARANZIA FACOLTATIVA – EVENTI ATMOSFERICI SU VEICOLI ALL’APERTO COSTITUENTI MERCI
La Società, a parziale deroga dell’Art. 17 – Garanzia facoltativa C - Eventi atmosferici, qualora operante, indennizza i danni materiali e diretti ai veicoli all’aperto costituenti Merci, purché posti nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata od in area recintata in uso al Contraente od all’Assicurato posta non oltre 200 mt. (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’attività.
rativo e previa detrazione di una franchigia di euro 250,00.
limite di euro 1.500,00 per singolo veicolo e il massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicu-
- per i soli danni causati da grandine: con il massimo indennizzo del 10% del valore commerciale con il
gia di euro 500,00 per singolo veicolo;
valore commerciale con il limite di euro 7.500,00 per singolo veicolo e previa detrazione di una franchi-
- per gli eventi atmosferici (esclusi i danni causati da grandine): con il massimo indennizzo del 30% del
Questa garanzia è prestata “a primo rischio assoluto”:
operante la garanzia facoltativa G – Commercio ambulante.
Tale estensione di garanzia non è operante per l’attività di commercio ambulante anche se richiamata e
ART. 24
massimale.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente al
GARANZIA FACOLTATIVA - RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini dell’art 13 lettera da a) a lettera j).
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente.
2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
pendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle
1) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei di-
L’assicurazione non comprende i danni:
rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).
127/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle società medesime, l’amministratore, il legale
lanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge
c) le società, le quali rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come control-
bilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
b) quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsa-
convivente;
a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato, nonché ogni altro parente o affine se con lui
Non sono comunque considerati terzi:
il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 terzo comma del Codice Civile.
L’Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza
della causa e la difesa dell’Assicurato.
lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di
100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Limitatamente ai danni da interruzione e sospensione di attività la garanzia è prestata con il limite di euro
ART. 25
somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
GARANZIA FACOLTATIVA – RISCHIO LOCATIVO
del fabbricato calcolato a termini di Polizza, troverà applicazione il disposto dell’art. 85.
Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i danni materiali al fabbricato tenuto in locazione dall’Assicurato, direttamente causati da incen- dio, esplosione o scoppio.
ART. 26
GARANZIA FACOLTATIVA – MERCI IN REFRIGERAZIONE
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
somma assicurata.
A parziale deroga dell’art. 14 lettera h), la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxxxxxxx:
a) agli eventi previsti dalle garanzie del presente Settore qualora operanti;
b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione e distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso;
c) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore che si prolunghi per oltre 6 ore, purché conseguente ad incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, caduta di corpi celesti, aeromobili, satel- liti artificiali, loro parti o cose trasportate.
In nessun caso la Società sarà tenuta ad indennizzare danni alle merci assicurate causati da mancata eroga- zione di energia preavvisata o programmata da parte dell’Ente fornitore dell’energia stessa. Tale estensione è operante a condizione che la fornitura di energia elettrica sia effettuata tramite rete pubblica e/o privata purché non gestita dall’Assicurato. Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre le 6 ore, il Contraente o l’Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società, dal momento che ne ha avuto conoscenza, col mezzo più rapido e sicuro disponibile.
ART. 27
GARANZIA FACOLTATIVA - MERCI PERIODICHE
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
somma assicurata.
La Società - in aumento a quanto garantito sopra il “contenuto” - indennizza limitatamente alla voce “merci” la ulteriore somma assicurata a questo titolo per il numero di mesi indicato in Polizza (mod. 220035).
ART. 28
GARANZIA FACOLTATIVA - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
(in aumento ed integrazione di quanto previsto dall’art. 13 lettera r)
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
somma assicurata.
La Società risponde delle spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso idonea discarica autorizzata i residuati del sinistro sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”.
ART. 29
GARANZIA FACOLTATIVA - COSE TRASPORTATE (non valida per l’attività di commercio ambulante)
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
somma assicurata.
Repubblica di San Marino.
la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato della Città del Vaticano e
Resta inteso che
La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell’attività assicurata e dall’azienda acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri addetti.
detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” ed il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa
f. a veicoli.
x. conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;
d. conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia facoltativa è operante;
x.xx e su rimorchio;
c. subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35
b. da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
a. da scoppio causati da ordigni esplosivi;
La Società non indennizza i danni:
ART. 30
GARANZIA FACOLTATIVA - XXXXX XXXXXXXXX (forma a diaria)
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
somma assicurata.
A parziale deroga dell’art. 14 lettera i), nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini dell’art. 13, da lettera a) a lettera k), e/o delle Garanzie Facoltative, qualora operanti, la Società riconoscerà all’Assicurato un importo forfettario, specificato in Polizza (mod. 220035), per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività. Qualora detta forzata inattività fosse parziale l’impor- to forfettario giornaliero sarà ridotto della metà.
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore quali,
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
La Società
a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. L’indennizzo previsto dalla presente garanzia è cumulabile con quanto garantito dall’art. 13 lettera l).
Questa garanzia è prestata con il limite di giorni 90 per sinistro e per anno assicurativo e l’indennizzo sarà liquidato a partire dal 6° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell’attività.
A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all’inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un’epidemia, una pandemia, un’enzoozia, un’epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.
ART. 31
somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
GARANZIA FACOLTATIVA - MAGGIORI COSTI
stenute durante il periodo di indennizzo e xxxxxxxxxx
xxxx, purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell’attività, sempreché tali spese siano so-
la Società rimborsa, fino a concorrenza della somma assicurata, le spese straordinarie documen-
A parziale deroga dell’art. 14 lettera i), nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini dell’art. 13, da lettera a) a lettera k), e/o delle Garanzie Facoltative, qualora operanti,
, a titolo di esempio:
- l’uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario anche notturno o festivo del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi;
3° giorno di interruzione forzata di attività e per 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il sinistro.
delle cose assicurate distrutte o danneggiate e, comunque, limitata ai maggiori costi sostenuti a partire dal
Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo
a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore quali,
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
causati da:
La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività
normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che l’Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro.
L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle
- gli affitti dei locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento.
L’indennizzo previsto dalla presente garanzia è cumulabile con quanto garantito dall’art. 13 lettera l).
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”.
A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la | |
Società non indennizza i danni conseguenti all’inattività direttamente o indirettamente causata, derivante | |
o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un’epidemia, una pandemia, un’enzoozia, | |
un’epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse. |
ART. 32
GARANZIA FACOLTATIVA - FENOMENO ELETTRICO
(in aumento ed integrazione di quanto previsto dall’art. 16)
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
somma assicurata.
La Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” ed il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa
dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
c) dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli
collaudo o prova;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
La Società non indennizza i danni:
ART. 33
GARANZIA FACOLTATIVA - FARMACIE
somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
(in aumento ed integrazione di quanto previsto dall’art. 36 lettera O)
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle “ricette” ed agli “stupefacenti” causati da sinistro in- dennizzabile a termini dell’art. 13, da lettera a) a lettera k), e/o delle Garanzie Facoltative, qualora operanti.
detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” ed il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa
ART. 34
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA - TERREMOTO
A parziale deroga dell’art. 14 lettera c), la Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - al Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche causati da terremoto.
c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica,
a) di inondazione, alluvione, maremoto;
La Società non indennizza i danni:
considerati pertanto “singolo sinistro”.
luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono
Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con | |
preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera | |
raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la Polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garan- | |
zie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della | |
presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di | |
recedere dall’intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunica- | |
zione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione | |
della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la parte di premio, al | |
netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. |
- previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 15.000,00.
sicurata sul Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche, riportata in Polizza (mod. 220035);
- con il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, espresso in percentuale della somma as-
Questa garanzia è prestata
ART. 35
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA - INONDAZIONE, ALLUVIONE ED ALLAGAMENTO
A parziale deroga dell’art. 14 lettera c), la Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – al Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche, causati da:
1. inondazione e alluvione, ovvero fuoriuscita d’acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, as-
sicurati o non, posti nelle vicinanze;
2. allagamento verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua.
g) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.
f) a cose contenute in locali interrati o seminterrati;
dalla grandine;
e) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o
d) a cose mobili all’aperto;
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sulle cose assicurate;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo
a) causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina;
nizza i danni:
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 14, in quanto non espressamente derogate, la Società non inden-
fettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 2.500,00.
- limitatamente ai danni causati da allagamento, previsti al punto 2, il pagamento dell’indennizzo sarà ef-
zo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 10.000,00;
- limitatamente ai danni causati da inondazione e alluvione, previsti al punto 1, il pagamento dell’indenniz-
sicurata sul Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche, riportata in Polizza (mod. 220035);
- con il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, espresso in percentuale della somma as-
Questa garanzia è prestata:
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con | |
preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera | |
raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la Polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garan- | |
zie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della | |
presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di | |
recedere dall’intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunica- | |
zione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione | |
della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la parte di premio, al | |
netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. |
BONUS CLIENTI GROUPAMA
(valido con riferimento alle Garanzie Facoltative del presente Settore qualora operanti)
Per i clienti
della Società a titolo di indennizzo)
(intendendosi per tali solo quelli che abbiano comportato un esborso da parte
- assicurati per la prima volta con il presente prodotto (Condizioni di Assicurazione mod. 250160), che ri- sultino indenni da sinistri
per i primi tre anni di contratto;
Società a titolo di indennizzo)
(intendendosi per tali solo quelli che abbiano comportato un esborso da parte della
- già assicurati con versioni precedenti del presente prodotto senza soluzione di continuità, che risultino indenni da sinistri
da almeno tre anni;
il primo sinistro che colpisca una tra le garanzie facoltative del Settore A – Incendio, qualora operanti, sarà liquidato senza applicazione della franchigie eventualmente previste.
Per qualsiasi sinistro successivo a quello di fruizione del bonus, le stesse si intenderanno ripristinate.
Nel caso di garanzie facoltative che prevedono l’applicazione dello scoperto, il minimo dovrà intendersi quale franchigia e quindi non applicabile.
Per qualsiasi sinistro successivo a quello di fruizione del bonus, i minimi di scoperto si intenderanno ripristinati.
Nel caso di garanzie facoltative che prevedono l’applicazione di franchigie o minimi di scoperto di importo superiore ad euro 500,00, il primo sinistro che colpisca le suddette garanzie facoltative del Settore A - In- cendio, sarà liquidato con applicazione di una franchigia o minimo di scoperto ridotti ad euro 500,00.
deranno ripristinate.
Per qualsiasi sinistro successivo a quello di fruizione del bonus, le franchigie o i minimi di scoperto si inten-
Per i clienti, assicurati con il presente prodotto e che abbiano attivato l’opzione Franchigia Assoluta di cui all’art. 124, che siano indenni da sinistri per i primi 3 anni di contratto, il primo sinistro che colpisca una tra le garanzie facoltative del Settore A – Incendio, qualora operanti, sarà liquidato con applicazione di una franchigia ridotta ad euro 500,00 rispetto a quella prevista dall’opzione.
Per qualsiasi sinistro successivo a quello di fruizione del bonus, la franchigia prevista dall’opzione Franchi-
- art. 34 Garanzia facoltativa - Xxxxxxxxx;
- art. 30 Garanzia facoltativa – Xxxxx xxxxxxxxx (forma a diaria);
Il presente Bonus non si applica alle seguenti garanzie facoltative:
gia Assoluta si intenderà ripristinata.
- art. 35 Garanzia facoltativa - Inondazione, alluvione e allagamento.
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
ART. 36
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
A) Colpa grave
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, delle persone delle quali quest’ul- timi debbano rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
B) Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibi- le almeno per un importo pari ad euro 25.000,00. L’obbligazione della Società:
- sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo;
sinistro.
L’acconto non potrà comunque essere superiore ad euro 350.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi previsti dall’art. 77.
Nel caso in cui l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indenniz- zo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennità spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione e/o di rimpiazzo al momento della richiesta.
C) Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
D) Xxxxxxx e spese del Perito
15.000,00 e fermo quanto previsto dall’art. 88.
ranzia è prestata con il limite del 5% dell’indennizzo liquidabile a termini di Polizza con il massimo di euro
Questa ga-
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, le spese e gli onorari di com- petenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 79 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.
E) Onorari di riprogettazione del fabbricato
15.000,00 e fermo quanto previsto dall’art. 88.
garanzia è prestata con il limite del 5% dell’indennizzo liquidabile a termini di Polizza con il massimo di euro
Questa
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, le spese effettivamente so- stenute per onorario di progettisti e consulenti relative alle prestazioni da loro fornite per la ricostruzione o il ripristino del fabbricato, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.
F) Cose all’aperto, quali merci, attrezzatura, arredamento
dall’azienda in cui si svolge l’attività.
curata od in area recintata in uso al Contraente od all’Assicurato posta non oltre 200 mt. (in linea d’aria)
purché poste nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assi-
Le cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura, arredamento si intendono garantite, per le sole garanzie di cui all’art. 13 ed alla Garanzia Facoltativa “A” di cui all’art. 15, qualora operante, anche se si trovano all’aperto
G) Merci, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi
Questa garanzia è prestata con
Le merci, il macchinario, l’attrezzatura, l’arredamento e le cose particolari devono intendersi assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi.
il limite del 20% della somma assicurata sopra il contenuto.
H) Merci in distributori automatici esterni
- Merci di euro 1.250,00 per sinistro ed anno assicurativo;
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite per:
Le merci devono intendersi assicurate anche quando si trovano all’interno dei distributori automatici esterni. La garanzia è operante per i distributori ubicati nell’azienda in cui si svolge l’attività e posti a non oltre 20 metri dalla stessa. La società indennizza, altresì, i danni materiali e diretti ai distributori automatici conte- nenti le merci di cui sopra.
- Distributori automatici di euro 750,00 per sinistro ed anno assicurativo.
I) Preziosi (valida esclusivamente per attività diverse da: gioiellieri, orefici)
La garanzia è operante anche per i preziosi, qualora l’attività assicurata ne preveda la vendita. Si intendono compresi in garanzia anche i preziosi ad uso personale dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando l’abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo fabbricato ove si svolge l’attività assicurata. Questa garanzia è prestata con il limite del 15% della somma assicurata sopra il contenuto.
L) Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte
I quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d’arte di cui alla definizione di “macchinario, attrezzatura ed ar- redamento”, allorquando non siano oggetto della attività assicurata, si intendono garantiti con il limite per singolo oggetto di euro 7.500,00.
L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicu-
M) Valori
rata sopra il contenuto con il massimo di euro 5.000,00.
N) Merci di categorie diverse
Le condizioni e i premi del presente Settore sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contra- ente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 220035). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di merci non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo di tali “merci” non superi il 20% del valore di tutte le “merci” coesistenti.
O) Farmacie
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle “ricette” ed agli “stupefacenti”.
- “stupefacenti” del 10% della somma assicurata sopra il contenuto.
- “ricette” del 10% della somma assicurata sopra il contenuto con il massimo di euro 3.000,00;
Questa garanzia è prestata con il limite per:
P) Prezzo di vendita
L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida
Qualora, a seguito di sinistro indennizzabile in base al presente Settore, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna.
documentazione.
Q) Trasloco delle cose assicurate
previa comunicazione scritta alla Società
In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio -
e fino al 30° giorno successivo-, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
R) Rimozione temporanea di macchinario, attrezzatura, arredamento e merci
nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.
deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio della rimozione; in difetto, la garanzia per la
consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell’evento dannoso. Il Contraente o l’Assicurato
assicurate. La presente estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni
purché quest’ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quelle
In caso di sinistro indennizzabile in base al presente Settore, l’assicurazione vale per macchinario, attrezza- tura, arredamento e merci, qualora assicurata la partita contenuto, che vengano rimosse o trasferite tem- poraneamente in altra ubicazione,
S) Universalità
La Polizza assicura l’insieme di tutti i beni che costituiscono l’azienda, fatta eccezione per l’area su cui insiste il fabbricato. Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l’area di pertinenza dell’azienda, purché at- tinente all’attività assicurata, deve ritenersi tutto assicurato e qualora un determinato bene o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni di Polizza, ovvero tale assegnazione risul- tasse dubbia o controversa, il bene o l’oggetto verrà attribuito alla definizione di “macchinario, attrezzatura ed arredamento”.
T) E-Commerce – Danneggiamento prodotto
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle merci, qualora vendute anche on-line tramite il proprio sito internet, conseguenti a:
- danneggiamento del prodotto durante il trasporto per la consegna al Cliente;
- danneggiamento del prodotto per errato imballaggio. La garanzia è operante a condizione che:
vigore;
a) il Cliente abbia restituito il prodotto all’Assicurato entro i limiti di tempo e secondo la normativa in
b) il Cliente abbia effettuato la richiesta di recedere dall’acquisto e la richiesta di rimborso all’Assicurato di quanto già pagato per il prodotto restituito entro i limiti di tempo e secondo la normativa in vigore, ovvero abbia richiesto la sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
c) l’Assicurato abbia provveduto al rimborso al Cliente di quanto spettantegli, ovvero abbia provveduto alla
d) in caso di eventi dolosi venga fatta denuncia alle autorità competenti;
e) la vendita e la consegna dei prodotti siano limitate all’Italia ed effettuate ad indirizzi anagrafici con
sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
L’impresa non indennizza i danni:
- causati da colpa grave dell’Assicurato;
esclusione di caselle postali e che l’Assicurato possa documentare l’avvenuta consegna al vettore.
curativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di euro 2.000,00 per sinistro ed anno assi-
- indiretti di qualsiasi genere.
CONDIZIONI OPZIONALI
ART. 37
Tale forma di garanzia è operante nel caso in cui sia indicata in Polizza (mod. 220035) la relativa specifica in corrispondenza della partita.
FABBRICATO E/O CONTENUTO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)
A) FABBRICATO
L’assicurazione per la partita “fabbricato” è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
B) CONTENUTO
L’assicurazione per la partita “contenuto” escluse le “merci in refrigerazione” è prestata a primo rischio as- soluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
ART. 38
Tale forma di garanzia è operante nel caso in cui sia indicata in Polizza (mod. 220035) la relativa specifica in corrispondenza della partita.
MERCI IN REFRIGERAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)
L’assicurazione per la partita “merci in refrigerazione” è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
ART. 39
CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
Tali condizioni sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza (mod. 220035).
Le caratteristiche del rischio sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate:
• D01: esistenza di rete antincendio con idranti collegata ad acquedotto e/o pozzo;
• D02: esistenza di impianto automatico di rilevazione incendio e/o fumo collegato con custode o Istituto di Vigilanza.
LIMITI DI COPERTURA- ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE A – INCENDIO
GARANZIA | DOVE |
Incendio | Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE A – INCENDIO
GARANZIE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Furto di infissi, pluviali e grondaie (art. 13 lett. k) | euro 3.000,00 per sinistro | |||
Danni da perdite indirette (art. 13 lett. l) | 15% indennizzo liquidabile a termini di Polizza | |||
Spese di rimozione e ricollocamento (art. 13 lett. n) | 15% indennizzo liquidabile a termini di Polizza con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro | |||
Danni derivanti dal mancato godimento dei locali (art. 13 lett. o) | euro 30.000,00 per sinistro | |||
Perdita delle pigioni (art. 13 lett. p) | euro 15.000,00 per sinistro | |||
Rifacimento di archivi, documenti e registri (art. 13 lett. q) | 5% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 7.500,00 per sinistro | |||
Spese per demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento e trattamento (art. 13 lett. r) | 10% indennizzo liquidabile a termini di Polizza con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro | |||
Procedura di ammortamento (art. 13 lett. s) | euro 5.000,00 per sinistro | |||
Spese di urbanizzazione (art. 13 lett. t) | 5% della somma assicurata sopra il Fabbricato con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Garanzie facoltative | ||||
“A” - Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopoli- tici (art. 15) | 10% con il minimo indicato in Polizza | |||
“B” - Fenomeno elettrico (art.16) | indicata in Polizza | euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
“C” - Eventi atmosferici (art. 17) | 10% con il minimo indicato in Polizza | |||
limitatamente alle tettoie/por- ticati: 20% con il minimo di euro 500,00 | ||||
“D” - Grandine e so- vraccarico neve (art. 18) | 1 - danni da grandine | euro 500,00 | euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
2 - danni da sovracca- rico neve e da bagna- mento | euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
“E” - Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo, rottura di tubi interrati e spese di ricerca e/o riparazione del guasto (art. 19) | indicata in Polizza | ** limitatamente al punto 5 lett. A-B: euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo ** limitatamente ai tubi interrati: euro 1.500,00 per sinistro e per anno assi- curativo (sia danni diretti sia spese di ricerca e/o riparazione) |
“F” - Dispersione di liquidi (art. 20) | 15% | euro 5.000,00 per sinistro | ||
“G” - Commercio ambulante (art. 21) | 70% della somma assicurata sopra il Contenuto | |||
Garanzie facoltative a partita separata | ||||
Fabbricati aperti ed enti all’aperto (esclusi i veicoli) (art. 22) | Eventi atmosferici (esclusa grandine) | euro 1.000,00 | ||
Grandine | euro 250,00 | 20% della SA con il massimo di euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Eventi atmosferici su veicoli all’aperto costi- tuenti merci (art. 23) | Eventi atmosferici (esclusa grandine) | euro 500,00 per veicolo | 30% del valore commerciale con il limite di euro 7.500,00 per singolo veicolo | |
Grandine | euro 250,00 per veicolo | 10% del valore commerciale con il limite di euro 1.500,00 per singolo veicolo e il massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Ricorso terzi (art. 24) | **limitatamente ai danni da interru- zione/sospensione di attività: euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Cose trasportate (art. 29) | euro 200,00 | |||
Danni indiretti (forma a diaria) (art. 30) | 5 giorni | 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo | ||
Fenomeno elettrico (in aumento) (art. 32) | 15% | |||
Farmacie (in aumento) (art. 33) | 10% | |||
Xxxxxxxxx (art. 34) | euro 15.000,00 | indicato in Polizza | ||
Inondazione, alluvione e allagamento (art. 35) | Inondazione e allu- vione | euro 10.000,00 | indicato in Polizza | |
Allagamento | euro 2.500,00 | |||
Condizioni sempre operanti | ||||
Anticipo indennizzi (art. 36 lett. B) | non superiore ad euro 350.000,00 (qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro) | |||
Onorari e spese del Perito (art. 36 lett. D) | 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 15.000,00 | |||
Onorari di riprogettazione del fabbricato (art. 36 lett. E) | 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza con il massimo di euro 15.000,00 | |||
Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi (art. 36 lett. G) | 20% della somma assicurata sopra il Contenuto | |||
Merci in distributori automatici esterni (art. 36 lett. h) | Merci | euro 1.250,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Distributori esterni | euro 750,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Preziosi (art. 36 lett. I) | 15% della somma assicurata sopra il Contenuto |
Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte (art. 36 lett. L) | euro 7.500,00 per singolo oggetto | |||
Valori (art. 36 lett. M) | 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00 | |||
Farmacie (art. 36 lett. O) | Ricette | 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 3.000,00 | ||
Stupefacenti | 10% della somma assicurata sopra il Contenuto | |||
E- Commerce - Danneggiamento prodotto (art. 36 lett. T) | 15% | euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
SETTORE B - ELETTRONICA
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 40
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per il
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di pro- prietà di terzi, collaudate e installate se di tipo fisso, pronte per l’uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.
ART. 41 ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.
Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
- tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell’impianto in essi presenti su siti diversi da una centrale nucleare;
- tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
a. la generazione di energia nucleare; o
b. la produzione, l’uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
- la fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata diretta- mente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contem- poraneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
c) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
e) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario e di smarrimento;
f) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o for- nitore delle cose assicurate;
g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamen- te alla sola parte direttamente colpita;
h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
i) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
j) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata in Polizza (mod.220035) e relative dipendenze dell’attività assicurata ubicate a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda per le cose a impiego mobile ed al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
k) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
l) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza;
m) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia;
n) indiretti;
o) quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:
- di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmis- sione ed il trattamento), così come le violazioni all’autenticità, all’integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
- derivanti dall’impossibilità totale o parziale, per l’Assicurato, di utilizzare o di accedere alle informa- zioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino.
Restano comunque garantiti i costi previsti dall’art. 44 – Garanzia facoltativa - “SUPPORTI DATI E SOFTWARE
IN LICENZA D’USO E PROGRAMMI DI UTENTE”, qualora resa operante.
q) i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
p) i conduttori esterni alle cose assicurate;
La Società, inoltre, non indennizza:
r) i supporti di dati, e i software in licenza d’uso non modificabili dall’Assicurato e reperibili sul mercato.
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 42
GARANZIA FACOLTATIVA “H” - CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE E COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZIONI E SIMILI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
zione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 200,00
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa detra-
A. A parziale deroga dell’art. 41 lettera p) la garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate, fermo il disposto dell’art. 88. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attra- versate da corrente dei conduttori assicurati.
.
trazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 200,00
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 3.500,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa de-
B. A parziale deroga dell’art. 41 lettera q) la Società indennizza altresì, purché conseguenti ad evento in- dennizzabile ai sensi del punto A. che precede, i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.
.
ART. 43
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA “I” - APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE
A parziale deroga dell’art. 41 lettera j) e dell’art. 46 lett. e, la garanzia viene estesa alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo.
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA
ART. 44
somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
GARANZIA FACOLTATIVA - SUPPORTI DATI E SOFTWARE IN LICENZA D’USO E PROGRAMMI DI UTENTE
A parziale deroga dell’art. 41 lettera r) la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:
nizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione;
per svista. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono inden-
Non sono indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura
- il riacquisto dei supporti di dati, danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati a far data dall’ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza almeno trimestrale contenuti nei supporti stessi assicurati, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perfo- rate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni del presente Settore, ferme restando le esclusioni di cui all’art. 41.
- la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, indennizzabile a termine della garanzia di cui all’art. 40.
perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento dal diritto all’indennizzo.
re, limitatamente al software in licenza d’uso, all’atto dell’acquisto dei programmi, l’impegno, in caso di
l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo. L’Assicurato deve ottenere dal fornito-
Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non avvengono entro un anno dal sinistro,
assoluto” con il limite di euro 3.000,00 per singolo supporto e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno
Questa garanzia è prestata a “primo rischio
A parziale deroga dell’art. 77, il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante fax, PEC e telegramma.
scoperto del 15% con il minimo di euro 200,00.
ART. 45
GARANZIA FACOLTATIVA - MAGGIORI COSTI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
somma assicurata.
A parziale deroga dell’art. 41 lettera n) la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato rispet- to a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto dan- neggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile, in base alle condizioni tutte del presente Settore, ferme restando le altre esclusioni di cui all’art. 41, che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.
- lavoro straordinario.
- prestazioni di servizi da terzi;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
unicamente i maggiori costi dovuti a:
Sono assicurati
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell’attività.
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- ricostituzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti;
- danni ai supporti di dati;
rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti a un impianto o apparecchio;
gionamenti destinati all’attività assicurata e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze
- deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvi-
apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o
dell’impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo
neggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio dan-
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri
La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero
II periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o impianto danneggiato, distrutto o sottratto.
A parziale deroga dell’art. 77, il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante fax, PEC o telegramma.
forzata interruzione dell’attività.
sicurativo e l’indennizzo verrà liquidato a partire dal 4° giorno successivo a quello in cui si è verificata la
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di giorni 30 per sinistro e per anno as-
A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la | |
Società non indennizza i danni conseguenti all’inattività direttamente o indirettamente causata, derivante | |
o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un’epidemia, una pandemia, un’enzoozia, | |
un’epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse. |
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
ART. 46
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
A) Colpa grave
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, delle persone delle quali quest’ul- timi debbano rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
B) Onorari e spese del Perito
è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 e fermo quanto
Questa garanzia
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Poxxxxx, le spese e gli onorari di compe- tenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 79 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.
previsto dall’art. 88.
C) Coesistenza di scoperti
Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 25%. Qualora sia prevista una franchigia, quest’ultima verrà considerata come minimo non liquidabile. Qualora l’applica- zione della norma “coesistenza di scoperti” comprenda garanzie che prevedano scoperti superiori al 25% la misura massima unificata di scoperto applicabile dovrà intendersi pari all’aliquota più elevata.
D) Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche
A parziale deroga dell’art. 82, in caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d’onda, ai tubi e alle valvole elettroniche, l’indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse.
E) Danni da furto
I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono inden- nizzabili a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di
all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo;
Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento
3. uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite.
2. uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
1. rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
a) violandone le difese esterne mediante:
dennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
“fabbricato” non siano conformi a quanto previsto alla lett. c) della relativa definizione, il pagamento dell’in-
violati presentano caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2. o che le caratteristiche del
Agli effetti di questa garanzia, qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura
purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.
no, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci
metallica, chiusi con serrature, luxxxxxxx xd altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’inter-
estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega
sterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua
4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all’e-
2. ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di
relativa definizione, in caso contrario i danni da furto s’intendono esclusi;
1. i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un “fabbricato” conforme a quanto previsto dalla
La garanzia è operante a condizione che:
F) Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio – previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
CONDIZIONI OPZIONALI
ART. 47
CONTENUTO SETTORE B – ELETTRONICA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)
in corrispondenza della partita.
Tale forma di garanzia è operante nel caso in cui sia indicata in Polizza (mod. 220035) la relativa specifica
CONTENUTO
L’assicurazione per la partita “contenuto” del Settore B – Elettronica è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE B
GARANZIA | DOVE |
Elettronica | Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE B - ELETTRONICA
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Danni materiali e diretti causati alle apparec- chiature elettroniche (art. 40) | euro 200,00 | |||
Garanzie facoltative | ||||
“H” - Conduttori esterni alle cose assicurate e costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazio- ni e simili (art. 42) | Conduttori esterni (lett. A) | 20% con il minimo di euro 200,00 | euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili (lett. B) | 20% con il minimo di euro 200,00 | euro 3.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
“I” - Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile (art. 43) | euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Garanzie facoltative a partita separata | ||||
Supporto dati e software in licenza d’uso e programmi di utente (art. 44) | 15% con il minimo di euro 200,00 | euro 3.000,00 per singolo sup- porto | ||
Maggiori costi (art. 45) | 3 giorni | 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo | ||
Condizioni sempre operanti | ||||
Onorari e spese del perito (art. 46 lett. B) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 | |||
Danni da furto (art. 46 lett. E) | Mezzi di protezione inferiori o caratteri- stiche del Fabbricato non conformi | 20% |
SETTORE C - FURTO
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 48
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:
a) furto, a condizione che l’autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
- violandone le difese esterne mediante:
1. rottura, scasso, effrazione e sfondamento;
2. uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
3. uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite.
Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento
all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
b) furto commesso:
- attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono pro- tette da solo vetro fisso;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio;
purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse
- dai dipendenti fuori delle ore di lavoro,
da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. Se per le cose assicurate sono previsti in Polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al primo alinea della lettera a) di cui sopra;
c) rapina od estorsione, avvenuta nei locali dell’attività assicurata, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei suddetti locali;
d) danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione con- sumati o tentati, compresi gli atti vandalici.
Limitatamente ai danni materiali e diretti al Fabbricato, la presente garanzia è prestata con il limite di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo ed opera esclusivamente qualora non sia operante la garanzia facoltativa “A” - Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici di cui all’art. 15 del Settore A - In- cendio.
La garanzia è inoltre estesa:
e) ai guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi, grondaie e pluviali, compreso il furto degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l’e- storsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l’applicazione di eventuali scoperti previsti in Polizza.
La garanzia è inoltre estesa ai danni alle recinzioni esterne in caso di effettivo furto delle cose assicurate ovvero, anche nel caso di tentato furto, quando si abbia la contemporanea rottura, scasso, effrazione e sfondamento delle difese esterne a protezione dei locali contenenti le cose assicurate.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
f) ai valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, per i quali l’assicurazione è prestata contro:
- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina o l’estorsione;
commessi sulla persona del Contraente e/o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al
domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa.
Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00;
dello Stato della Città del Vaticano.
- il servizio di portavalori si svolga entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e
zio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni;
- la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta al servi-
L’assicurazione è operante a condizione che:
g) ai valori riposti sia dentro sia fuori cassaforte.
Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.500,00;
denaro;
rata e con il massimo di euro 1.500,00 per indumenti, effetti personali e preziosi e di euro 250,00 per il
Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicu-
h) rapina commessa sui clienti dell’Assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all’interno dell’azienda.
La Società indennizza inoltre, se conseguenti a furto, rapina o estorsione:
2.500,00;
Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro
i) i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri, archivi, documenti e/o documenti personali, comprese le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione di essi.
di euro 2.500,00;
Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo
j) le spese per la procedura di ammortamento per i titoli di credito rubati per i quali la legge ammette tale procedura.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.500,00 per sinistro.
k) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di sottrazione o smarrimento delle chiavi nonché quelle per l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso ai locali dell’attività assicura- ta anche se attuato con scasso.
ART. 49 ESCLUSIONI
a portata di mano della stessa.
i) da furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano portati sulla persona incaricata del trasporto o
h) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro;
g) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
mo giorno;
preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesi-
rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Relativamente a gioielli,
f) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate
bitanti;
- da persone legate a quelle indicate alla lettera d) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coa-
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera d) o che hanno, comunque, accesso ai locali
e) commessi o agevolati con doxx:
d) agevolati con dolo dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
sia in rapporto con tali eventi;
attive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro
c) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radio-
d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato;
b) verificatisi in occasione di eventi atmosferici quali sovraccarico neve, uragani, bufere, tempeste, trombe
tali eventi;
rorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di ter-
Sono esclusi i danni:
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro | |
o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni | |
in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione | |
Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti | |
la repressione del terrorismo internazionale. |
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 50
GARANZIA FACOLTATIVA “J” – DANNI DA FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE A SEGUITO DI EVENTI SO- CIOPOLITICI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).
La Società, a parziale deroga dell’art. 49 lettera a), indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di furto, rapina ed estorsione verificatesi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato.
ART. 51
GARANZIA FACOLTATIVA “K” – DANNI DA FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).
La Società, a parziale deroga dell’art. 49 lettera b), indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito furto, rapina ed estorsione verificatesi in conseguenza di eventi atmosferici quali sovraccarico neve, uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato che abbiano provocato rotture o lesioni ai mezzi di chiusura posti a protezione dei locali contenenti le cose assicurate o ai locali stessi.
ART. 52
GARANZIA FACOLTATIVA “L” - COSE TRASPORTATE (escluso il commercio ambulante)
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).
La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci e attrezzature oggetto dell’attività dell’azienda assicurata e dalla stessa acquistate, commercializzate o utilizzate, durante il tra- sporto, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 22.00, su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’As- sicurato o dagli altri addetti.
Resta inteso che:
- ai fini della garanzia furto, i veicoli, lasciati incustoditi, devono essere chiusi a chiave e non telonati, con i vetri completamente chiusi e con impianto d’allarme attivato;
- i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo stesso;
- la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
di furto, lo scoperto di cui sopra sarà elevato al 30%.
Qualora l’impianto di allarme non sia presente o non sia stato regolarmente attivato, si precisa che, in caso
e previa detrazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 200,00.
esclusivamente per prodotti farmaceutici e tabacchi;
- del 20% della somma assicurata con il massimo di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
- del 20% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
Questa garanzia è prestata con il limite:
simili, se il valore unitario delle cose precedentemente elencate è superiore ad euro 1.000,00, valori, preziosi.
- subiti da oggetti e servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d’arte, tappeti, antichità, arazzi e
- ai veicoli;
x.xx e trasportate su rimorchio;
- subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35
Non sono indennizzabili i danni:
ART. 53
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA “M” - INFEDELTÀ DEI DIPENDENTI
La Società, a parziale deroga dell’art. 49 lettera e), indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’Assicura- to in conseguenza di infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita, truffa commessa dai dipendenti nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti e a condizione che:
- tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell’assicurazione;
la Società risponderà solo
- il reato sia stato accertato dall’Assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione. Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose,
se l’attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell’assicurazione.
la Società rispon-
Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l’assicurazione sia venuta a cessare,
infedele o con chi per esso.
b) se il Contraente o l’Assicurato addiviene, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente
il consenso della Società;
all’Autorità Giudiziaria e di costituirsi parte civile con l’obbligo di non revocare la sua costituzione senza
a) se il Contraente o l’Assicurato non aderisce all’invito della Società di denunciare il dipendente infedele
la Società non indennizza i danni:
i fatti avvenuti successivamente alla scoperta stessa senza diritto al rimborso di premi.
l’infedeltà è scoperta o doveva essere scoperta ai sensi dell’art. 1176 secondo comma del Codice Civile, per
L’assicurazione cessa rispetto al dipendente infedele dal momento in cui
derà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell’assicurazione ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.
esclusioni di cui all’art. 49, in quanto non espressamente derogate,
Ferme restando le
sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.
Agli effetti di questa garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo
ART. 54
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA “N” - REINTEGRO AUTOMATICO
della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 7.
relativi allo stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata. Il reintegro non pregiudica la facoltà
L’importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri
In deroga a quanto disposto all’art. 83, si conviene tra le Parti che, a seguito di un sinistro indennizzabile a termine del presente Settore, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo verranno automaticamente reintegrati nei valori originari.
ART. 55
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA “O” - MAGGIORI COSTI
A parziale deroga dell’art. 49 lettera g), nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini dell’art. 48 da lettera a) a lettera d) e delle Garanzie Facoltative qualora operanti, la Società rimborsa le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell’attività.
normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che l’Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro.
L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle
a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore quali,
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
causate da:
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività
cose sottratte o danneggiate e, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle
interruzione dell’attività.
rativo e l’indennizzo sarà liquidato a partire dal 3° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata
Questa garanzia è prestata con il limite del 10% dell’indennizzo e di giorni 90 per sinistro e per anno assicu-
A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la | |
Società non indennizza i danni conseguenti all’inattività direttamente o indirettamente causata, derivante | |
o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un’epidemia, una pandemia, un’enzoozia, | |
un’epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse. |
ART. 56
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA “P” – COMMERCIO AMBULANTE (valida esclusivamente per il commercio ambulante)
a) La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci e attrezzatu- re oggetto dell’attività dell’azienda assicurata e dalla stessa acquistate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto, purché avvenuto durante il tragitto e le relative soste verso il luogo di vendita e
e Repubblica di San Marino.
b) la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato della Città del Vaticano
mente chiusi e con impianto d’allarme / antifurto attivato;
furto totale dei veicoli lasciati incustoditi, a condizione che siano chiusi a chiave e con vetri completa-
Resta inteso che la garanzia furto opera esclusivamente a seguito di
esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 24.00
viceversa,
dall’Assicurato o dagli altri addetti.
, su veicoli propri o detenuti in leasing condotti
e simili, se il valore unitario delle cose precedentemente elencate è superiore ad euro 1.000,00, valori,
- subiti da oggetti e servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d’arte, tappeti, antichità, arazzi
- ai veicoli;
Non sono indennizzabili i danni:
preziosi.
A deroga di quanto previsto alla lettera a) che precede, la garanzia furto è operante anche se lo stesso è av- venuto, durante il trasporto e relative soste, in seguito ad infortunio od improvviso malore del conducente.
- del 30% in caso di rapina.
larmente attivato;
- del 30% in caso di furto qualora l’impianto di allarme / antifurto non sia presente o non sia stato rego-
- del 20% in caso di furto;
per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto:
Questa garanzia è prestata con il limite del 50% della somma assicurata con il massimo di euro 10.000,00
ART. 57
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA “Q” – VETRINETTE ESTERNE
La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di furto della merce contenuta in vetrinette esterne ad uso mostra, non comunicanti con i locali dell’azienda assicurata, stabilmente fissate e dotate di vetro antisfondamento.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA
ART. 58
somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
GARANZIA FACOLTATIVA - DAXXX XXXXXXXXX (forma a diaria)
A parziale deroga dell’art. 49 lettera g), nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da un sinistro indennizzabile a termini dell’art. 48 da lettera a) a lettera d) e delle Garanzie Facoltative qualora operanti, la Società riconoscerà all’Assicurato un importo forfettario, per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività.
Qualora detta forzata inattività fosse parziale l’importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà.
guerra.
re quali, a titolo d’esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggio-
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
La Società non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
liquidato a partire dal 6° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell’attività.
Questa garanzia è prestata con il limite di giorni 90 per sinistro e per anno assicurativo e l’indennizzo sarà
A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la | |
Società non indennizza i danni conseguenti all’inattività direttamente o indirettamente causata, derivante | |
o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un’epidemia, una pandemia, un’enzoozia, | |
un’epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse. |
ART. 59
somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
GARANZIA FACOLTATIVA - VALORI IN CASSAFORTE
La garanzia è prestata per il furto, la rapina e l’estorsione dei valori riposti in cassaforte sino alla concorrenza della relativa somma assicurata. In caso di furto la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi di cui alle lettere a) o b) dell’art. 48, abbia violato tali mezzi di custodia come previsto al primo alinea della lettera a) dell’art. 48.
tuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
Agli effetti della presente garanzia, in caso di rapina od estorsione, il pagamento dell’indennizzo sarà effet-
ART. 60
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035), unitamente alla
GARANZIA FACOLTATIVA – PORTAVALORI (In aumento ed a integrazione di quanto previsto dall’art. 48 lett. f)
somma assicurata.
A. PORTAVALORI
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione di valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, durante il trasporto degli stessi a causa di:
- furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a
- furto con destrezza,
portata di mano i valori stessi;
- furto perpetrato strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina o estorsione;
- commessi sulla persona del Contraente e/o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, Mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa.
dello Stato della Città del Vaticano.
- il servizio di portavalori si svolga entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e
di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni;
- la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta al servizio
L’assicurazione è operante a condizione che:
tuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%.
Agli effetti della presente garanzia, in caso di rapina od estorsione, il pagamento dell’indennizzo sarà effet-
B. SPESE SANITARIE
La Società rimborsa le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dal Contraente e/o Assicurato o di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, incaricati del trasporto a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) indennizzabile a termine della lettera X. Xxxxxxxxxxx.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
ART. 61
somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035), unitamente alla
GARANZIA FACOLTATIVA – FARMACIE (in aumento ed integrazione di quanto previsto dall’art. 64 lett. G)
La Società indennizza i danni materiali e diretti da furto, rapina ed estorsione alle “ricette” ed agli “stupe- facenti”.
Questa garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
ART. 62
somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035), unitamente alla
GARANZIA FACOLTATIVA - MERCI PERIODICHE
La Società - in aumento a quanto garantito sopra il “contenuto” - indennizza limitatamente alla voce “merci” la ulteriore somma assicurata a questo titolo per il numero di mesi indicato in Polizza (mod. 220035).
ART. 63
somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035), unitamente alla
GARANZIA FACOLTATIVA - PANNELLI FOTOVOLTAICI (a valore intero)
A parziale deroga di quanto previsto nella definizione di “Contenuto” la Società indennizza i danni materiali e diretti da furto ai “Pannelli Solari e Fotovoltaici / Impianti Fotovoltaici”, regolarmente montati ed in uso presso l’azienda in cui si svolge l’attività assicurata.
20%.
Questa garanzia è prestata a “valore a intero” previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
ART. 64
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
A) Cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento (esclusi veicoli)
Le cose assicurate, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento si intendono garantite anche se si trovano all’aperto, purché poste nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività
Questa garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicurata
non oltre 200 metri
assicurata o in area recintata in uso al Contraente o all’Assicurato posta dall’azienda in cui si svolge l’attività.
(in linea d’aria)
con il massimo di euro 5.000,00 previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.
B) Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi Le merci, il macchinario, l’attrezzatura, l’arredamento e le cose particolari sono assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi. La presente garanzia prescinde dalle caratteristiche costruttive del “Fabbricato” e dalle “Difese esterne” di cui alla Condizione sempre operante N). Questa garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicurata.
C) Merci in distributori automatici esterni
La garanzia è operante per i distributori ubicati nell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata e posti a non
Le merci devono intendersi assicurate anche quando si trovano all’interno dei distributori automatici esterni.
oltre 20 metri dalla stessa. La garanzia, inoltre, è estesa ai guasti cagionati dai ladri ai distributori automa- tici, in occasione di furto, consumato o tentato, delle merci in essi contenute.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite per:
- Merci di euro 1.250,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- Distributori automatici di euro 750,00 per sinistro ed anno assicurativo.
D) Xxxxxxx e spese del perito
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Xxxxxxx, le spese e gli onorari di compe- tenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 79 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00.
E) Depositi separati
purché ubicati a non oltre 200 metri (in linea
Le cose assicurate costituenti il “Contenuto” possono trovarsi e si intendono assicurate anche in altri locali posti in fabbricati, aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto previ- sto dalla Condizione sempre operante N), costituenti magazzini o depositi accessori all’attività assicurata, ove non si esercita l’attività di vendita, posti al di fuori dell’azienda,
d’aria) dall’azienda stessa. Questa garanzia è prestata con il limite del 40% della somma assicurata.
F) Merci di categorie diverse
lettera “H” relativamente al limite di indennizzo per i preziosi oggetto di vendita.
somma assicurata. Resta fermo, comunque, quanto previsto dall’art. 1 e quanto previsto dalla successiva
in caso di sinistro, indennizzerà i danni liquidati a termini di Polizza con il limite d’indennizzo del 20% della
la Società,
Le condizioni e i premi del presente Settore sono convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponda a quella descritta in Polizza (mod. 220035). Agli effetti di quanto sopra è tuttavia consentito non tener conto dell’eventuale esistenza di merci non dichiarate, restando per altro convenuto che, relativamente a dette merci, qualora comportino un premio più elevato,
G) Farmacie
La Società indennizza i danni materiali e diretti da furto, rapina ed estorsione alle “ricette” ed agli “stupefacenti”.
- “stupefacenti” del 10% della somma assicurata sopra il contenuto.
- “ricette” del 10% della somma assicurata sopra il contenuto con il massimo di euro 2.000,00;
Questa garanzia è prestata con il limite per:
H) Preziosi
La garanzia è operante anche per i preziosi, qualora l’attività assicurata ne preveda la vendita. Si intendono compresi in garanzia anche i preziosi ad uso personale dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando l’abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo fabbricato ove si svolge l’attività assicurata.
o euro 1.500,00, per singolo prezioso ad uso personale dell’Assicurato e/o dei familiari conviventi.
personale dell’Assicurato e/o dei familiari conviventi;
o euro 1.000,00 per singolo prezioso facente parte del contenuto e non oggetto di vendita e non ad uso
- 50% della somma assicurata con il massimo di:
- 10% della somma assicurata per i preziosi oggetto di vendita;
Questa garanzia è prestata con il limite del:
I) Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte
I quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d’arte, di cui alla definizione di “Macchinario, attrezzatura ed arre- damento”, allorquando non siano oggetto dell’attività assicurata, s’intendono garantiti con il limite di euro 7.500,00 per singolo oggetto.
L) Furto dei veicoli durante le ore di apertura (prestazione valida esclusivamente per le seguenti attività: autosaloni, escluse autorimesse, senza carrozzeria e officina)
L’assicurazione è estesa ai furti di veicoli commessi all’interno dei locali assicurati durante le ore di apertura dell’azienda con presenza di persone addette al servizio. Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o delle singole parti dei veicoli assicurati, commesso durante le ore di apertura, è compreso nell’assicura- zione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi.
Sono escluse dall’assicurazione le cose contenute nei veicoli. Agli effetti di questa garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
M) Furto dei veicoli all’aperto (prestazione valida esclusivamente per le seguenti attività: autosaloni, escluse autorimesse, senza carrozzeria e officina)
regolarmente chiusi a chiave, i cristalli siano completamente alzati e le chiavi di avviamento siano riposte
posta non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’attività a condizione che siano
L’assicurazione è estesa ai furti di veicoli anche se si trovano all’aperto, purché posti nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata o in area recintata in uso al Contraente o all’Assi- curato
nei locali dell’azienda in cassetti o armadi chiusi a chiave.
detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 30% con il minimo di euro 2.500,00.
euro 2.500,00; qualora, invece, l’impianto di allarme non sia presente, l’indennizzo sarà effettuato previa
dennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di
xxxxxxx non abbia le caratteristiche di cui sopra o non sia stato regolarmente attivato, il pagamento dell’in-
condizioni necessarie per la operatività della garanzia sopra elencate ovvero risultasse che l’impianto di
sinistro, di uno scoperto del 10%. Qualora, in caso di sinistro, vi fosse inosservanza, anche di una sola, delle
Questa garanzia è prestata con il limite del 40% della somma assicurata e previa applicazione, per singolo
mento ad Istituto di Vigilanza o alle Forze dell’Ordine.
- protetta lungo tutto il perimetro con impianto di allarme, installato da Ditta specializzata con collega-
antistrappo;
di altezza minima dal suolo di 30 cm. Gli ingressi siano muniti di cancelli metallici chiusi con lucchetto
- completamente recintata da struttura di altezza minima di 1,50 m, con una base in cemento o laterizi
- fornita di illuminazione;
La garanzia di cui sopra è operante a condizione che detta area sia:
purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.
no, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci
metallica, chiusi con serrature, xxxxxxxxx od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’inter-
estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega
sterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua
4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’e-
2. ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di
lativa definizione;
1. i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un “fabbricato” conforme a quanto previsto dalla re-
La garanzia è operante a condizione che:
N) Difese esterne
dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
, il pagamento
Agli effetti di questa garanzia, qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiu- sura violati presentino caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2. o che le caratteristiche del “fabbricato” non siano conformi a quanto previsto alla lett. c) della relativa definizione
O) Scoperto (limitatamente ai rischi ascrivibili alla categoria Furto “A e B”)
di Polizza sotto detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%.
la Società corrisponderà la somma liquidata a termini
In caso di sinistro, qualora nelle cose assicurate siano comprese una o più tipologie di merci classificate come categoria “A” e “B” in Polizza (mod. 220035),
La presente condizione si applica alla sola somma
Nel caso in cui le suindicate merci siano comprese unicamente a seguito dell’operatività della Condizione sempre operante F), detto scoperto opererà, in caso di sinistro, solamente su dette merci.
assicurata per il contenuto, esclusi i valori.
P) Coesistenza di scoperti
Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 25%. Qualora
sia prevista una franchigia, quest’ultima sarà considerata come minimo non liquidabile. Qualora l’applica- zione della norma “coesistenza di scoperti” comprenda garanzie che prevedano scoperti superiori al 25% la misura massima unificata di scoperto applicabile dovrà intendersi pari all’aliquota più elevata.
Q) Prezzo di vendita
di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà
l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo
Qualora, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del presente Settore, risultino sottratte merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti non interessate dal sinistro,
essere comprovata da valida documentazione.
R) Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
S) Rimozione temporanea del contenuto a seguito di sinistro
garanzia furto, la stessa avrà vigore purché i locali della nuova ubicazione abbiano caratteristiche costrut-
Limitatamente alla
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente Xxxxxxx, le garanzie rimangono in vigore per il conte- nuto nel caso di rimozione e trasferimento temporaneo dello stesso in altra ubicazione.
tive del “Fabbricato” e “Difese esterne” analoghe ai precedenti.
T) Spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente Settore, le spese documentate ed effettivamente sostenute, entro e non oltre 60 giorni dalla data del sinistro, allo scopo di installare o mi- gliorare gli impianti di prevenzione o di allarme, nonché rafforzare i mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
U) Forma di garanzia
Le garanzie previste dal presente Xxxxxxx sono prestate a “primo rischio assoluto” salvo quanto previsto dalla Garanzia Facoltativa di cui all’art. 63 qualora operante.
ART. 65
CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
Tali condizioni sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza (mod. 220035).
A. Le caratteristiche sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate: D04: l’azienda ha sottoscritto un contratto di servizio di guardianaggio notturno; D05: nell’azienda assicurata è presente impianto antifurto fisso con sirena;
D06: nell’azienda assicurata è presente impianto antifurto fisso con collegamento ad Istituto di Vigilanza o alle Forze dell’Ordine;
D07: il punto 2. della lettera N) dell’art. 64 s’intende xxxxxxxx e sostituito dal seguente soltanto se è stato richiamato il punto D07 in Polizza (mod. 220035):
a. Difese esterne
nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm2.
golari, aventi lati di misura rispettivamente di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile
b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettan-
lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
mm senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e
a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10
dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno
o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego
verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo
è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura
L’assicurazione furto
Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano ope- | ||
ranti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati. | ||
Qualora invece venga accertato che l’introduzione nei locali è avvenuta violando mezzi di protezione e chiu- | ||
sura operanti ma non conformi a quelli sopra indicati, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa | ||
detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%. |
B. Impianto di allarme antifurto (valida solo se richiamate le condizioni relative alle caratteristiche del rischio D05 o D06)
il pagamento
Qualora l’impianto di allarme antifurto non abbia le caratteristiche dichiarate o non sia stato regolarmen- te attivato, si precisa che, in caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%. Detto sco- perto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell’introduzione dei ladri nei locali.
LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE C
GARANZIA | DOVE |
Furto | Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE C – FURTO
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto (art. 48 lett. d) | **limitatamente ai danni al Xxxxxx- cato: euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali (art. 48 lett. e) | euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Valori trasportati (art.48 lett. f) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00 | |||
Valori riposti sia dentro sia fuori la cassaforte (art.48 lett. g) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.500,00 | |||
Rapina commessa sui clienti dell’Assi- curato (art.48 lett. h) | indumenti, effetti perso- nali e preziosi | 10% della somma assicurata e con il massimo di euro 1.500,00 | ||
denaro | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 250,00 | |||
Danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri, archivi, do- cumenti e/o documenti personali (art.48 lett. i) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00 | |||
Spese per la procedura di ammortamento (art.48 lett. j) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00 | |||
Spese documentate per la sostituzione delle serrature (art.48 lett. k) | euro 1.500,00 per sinistro | |||
Garanzie facoltative | ||||
“L” - Cose trasportate (art. 52) | Impianto attivo: 20% con il minimo di euro 200,00 | 20% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Impianto non presente o non attivato: 30% con il minimo di euro 200,00 | Limitatamente ai prodotti far- maceutici e tabacchi: 20% della somma assicurata con il massimo di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
"M" - Infedeltà dei dipendenti (art. 53) | 10% con il minimo di euro 500,00 |
"O" - Maggiori costi (art. 55) | 2 giorni | 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza e 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo | ||
“P” - Commercio ambulan- te (art. 56) | in caso di furto | Impianto attivo: 20% Impianto assente o non attivato: 30% | 50% della somma assicurata con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
in caso di rapina | 30% | |||
“Q” - Vetrinette esterne (art. 57) | euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Garanzie facoltative a partita separata | ||||
Xxxxx xxxxxxxxx (art.58) | 5 giorni | 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo | ||
Valori in cassaforte (art. 59) | In caso di rapina o estor- sione | 20% | ||
Portavalori – in aumento (art. 60) | A - Portavalori | 10% in caso di rapina o estorsione | ||
euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | ||||
B - Spese sanitarie | ||||
Farmacie (in aumento) (art. 61) | 20% | |||
Pannelli fotovoltaici (art. 63) | 20% | |||
Condizioni sempre operanti | ||||
Cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrez- zatura ed arredamento (art. 64 lett. A) | 15% | 20% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 | ||
Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari preso fiere e mostre o affidati a terzi (art. 64 lett. B) | 20% della somma assicurata | |||
Merci in distributori automatici esterni (art.64 lett. C) | Merci | euro 1.250,00 per sinistro e anno assicurativo | ||
Distributori automatici | euro 750,00 per sinistro ed anno assicurativo | |||
Onorari e spese del perito (art.64 lett. D) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 | |||
Depositi separati (art. 64 lett. E) | 40% della somma assicurata | |||
Merci di categorie diverse (art. 64 lett. F) | 20% della somma assicurata | |||
Farmacie (art.64 lett. G) | Ricette | 10% della somma assicurata sopra il contenuto con il massimo di euro 2.000,00 | ||
Stupefacenti | 10% della somma assicurata sopra il contenuto |
Preziosi (art. 64 lett. H) | Preziosi oggetto di vendita | 10% della somma assicurata | |||
Preziosi facenti parte del contenuto e non oggetto di vendita e non ad uso personale dell’Assicurato e/o dei familiari convi- venti | 50% della somma assicurata con il massimo di euro 1.000,00 per singolo prezioso | ||||
Preziosi ad uso personale dell’Assicurato e/o dei familiari conviventi | 50% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00 per singolo prezioso | ||||
Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte (art. 64 lett. I) | euro 7.500 per singolo oggetto | ||||
Furto dei veicoli durante l’ora di apertura (art. 64 lett. L) | 20% | ||||
Furto dei veicoli all’a- perto (art. 64 lett. M) | Impianto conforme | 10% | 40% della somma assicurata | ||
Impianto con caratte- ristiche inferiori o non regolarmente attivato | 20% con il minimo di euro 2.500,00 | ||||
Impianto assente | 30% con il minimo di euro 2.500,00 | ||||
Difese esterne (art. 64 lett. N) | Mezzi di protezione inferiori o fabbricato non conforme | 20% | |||
Scoperto - limitatamente alle categorie A e B (art. 64 lett. O) | 10% | ||||
Spese di miglioramento dei sistemi di preven- zione e/o protezione (art. 64 lett. T) | euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | ||||
Difese esterne (art. 65 lett. a) | Mezzi di protezione non conformi | 20% | |||
Impianto di allarme antifurto (art. 65 lett. b) | Impianto non confor- me o non regolarmen- te attivato | 10% |
SETTORE D - ROTTURA LASTRE
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 66
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre e/o insegne distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi per cause accidentali od in occasione di furto, rapina, estorsione consumati o tentati.
ART. 67 ESCLUSIONI
striale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od indu-
illimitata;
d) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità
del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento
poraneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contem-
mente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni
È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata diretta-
III. la fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
b. la produzione, l’uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
o
a. la generazione di energia nucleare;
per:
II. tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati
presenti su siti diversi da una centrale nucleare;
I. tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell’impianto in essi
esclusi tutti i danni in relazione a:
causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono
dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti
b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo
sia in rapporto con tali eventi;
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro
Sono esclusi i danni:
4. di rigatura, segnatura, scheggiatura o screpolatura che non compromettano la stabilità o la funzionalità.
3. causati da vizio di costruzione o da difetti di fabbricazione;
2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
1. a lastre e lucernari aventi valore artistico;
Sono inoltre esclusi i danni:
- le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili.
- i trasformatori, gli avviatori, i supporti isolanti;
- la sostituzione dei tubi;
Inoltre, relativamente alle insegne luminose, l’assicurazione non comprende:
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro | |
o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni | |
in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione | |
Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti | |
la repressione del terrorismo internazionale. |
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
ART. 68
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
A) Atti dolosi
La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti alle cose assicurate:
a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
b) causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, ferme restando le altre esclusioni dell’art. 67.
La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare dei locali dell’attività assicurata.
Ai soli fini della presente garanzia, non sono comunque considerati terzi:
- quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabi-
- qualsiasi altro parente od affine, se con lui convivente;
- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato;
lità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.
B) Eventi atmosferici
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:
a) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
b) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violen- za dei fenomeni di cui sopra.
C) Insegne luminose e non
Agli effetti della presente ga-
ranzia, limitatamente alle insegne poste al di fuori dell’azienda, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato
La Società indennizza le insegne luminose e non, anche se di materiale plastico rigido, attinenti l’attività assicurata e purché poste nell’ambito del territorio provinciale ove è ubicata l’attività assicurata ovvero nel territorio delle province confinanti a quella in cui è ubicata l’attività assicurata.
previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.
D) Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (art.1916 del Codice Civile) purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
E) Forma di garanzia
Le garanzie previste dal presente Xxxxxxx sono prestate a “primo rischio assoluto”.
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE D
GARANZIA | DOVE |
Rottura lastre | Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE D – ROTTURA LASTRE
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Insegne luminose e non - poste al di fuori dell’a- zienda (art. 66 lett. c) | euro 200,00 |
SETTORE E – PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 69
FORMULA DI COPERTURA – BASE
Tale formula di garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).
ART. 69.1
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società nel caso di forzata totale interruzione dell’attività assicurata sopravvenuta a seguito di un prov- vedimento imposto dall’Autorità per fronteggiare:
- un’emergenza sanitaria di carattere virale, batterica, parassitaria, o
- un evento emergenziale di tipo ambientale che interessa le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo, rimborsa le spese documentate sostenute dall’Assicurato per le attività di seguito descritte, rese necessarie per la ripresa ed il proseguimento dell’attività assicurata:
a) operazioni di bonifica e sanificazione aziendale, intendendo comprese le attività di pulizia e disinfe- zione di ambienti aziendali – arredi – macchinari – attrezzature - apparecchiature elettroniche in genere, comprese quelle elettromedicali – impianti di condizionamento e trattamento dell’aria;
b) operazioni di smontaggio – spostamento – trasloco - trasporto - ricollocamento – montaggio - re- golazione, messa a punto, necessariamente sostenute al solo scopo di consentire l’effettuazione delle operazioni descritte al punto a.)
La garanzia è inoltre estesa al:
c) rimborso delle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) da fornire in dotazione agli addetti dell’Assicurato per consentire la ripresa dell’attività aziendale;
d) rimborso delle spese per corsi di formazione e di addestramento obbligatoriamente previsti dalle di- sposizioni di legge in relazione al corretto utilizzo di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere necessariamente forniti dall’Assicurato ai propri addetti;
e) rimborso delle spese per interventi su beni mobili e immobili necessari per il rispetto delle disposizioni di contenimento dell’emergenza sanitaria o ambientale, compresi gli interventi necessari per l’allestimento – adattamento - riorganizzazione di spazi interni aziendali;
f) rimborso delle spese per l’acquisto di segnaletica di sicurezza, per l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità ad eventuali disposizioni previste dai provvedimen- ti dell’Autorità a fronte degli eventi emergenziali descritti nell’art. 69.1 – Oggetto dell’assicurazione, per l’acquisto di apparecchiature di rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti.
ART. 70
FORMULA DI COPERTURA - COMPLETA
Tale formula di garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220035).
Ad integrazione della Formula di copertura - Base di cui all’art. 69 si intende, inoltre, operante la seguente garanzia:
ART. 70.1
DIARIA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ
esclusivamente motivata da provvedimenti
Nel caso di forzata totale interruzione dell’attività assicurata
imposti dall’Autorità come misure di contrasto ad un’emergenza sanitaria di carattere virale e/o batterica e/o parassitaria o ad un evento emergenziale di tipo ambientale che interessa le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo, la Società riconoscerà all’Assicurato l’importo indicato in Polizza per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività.
quidato a partire dal 6° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata totale interruzione dell’attività.
Questa garanzia è prestata con il limite di giorni 30 per sinistro e per anno assicurativo e l’indennizzo sarà li-
delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.
e) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo
d) mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
guerra;
quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di
c) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore,
b) scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato, dei suoi rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
gamento dell’inattività causati da:
Ferme le esclusioni previste dall’art. 71, che segue, la Società non indennizza i danni conseguenti al prolun-
ART. 71 ESCLUSIONI
(valide per entrambe le formule di copertura)
La Società non risponde delle perdite e delle spese conseguenti a un sinistro:
a) causato da atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare, di invasione;
b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.
Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
I. tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell’impianto in essi presenti su siti diversi da una centrale nucleare .
II. tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
a. la generazione di energia nucleare; o
b. la produzione, l’uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
III. la fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata diretta- mente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contem- poraneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
c) causato da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
d) causato con dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Contraente, dei Rappresentanti legali o dei soci a responsabilità limitata;
e) causato da terremoti, maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti. Sono inoltre esclusi sinistri conseguenti a:
f) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da O.M.S);
g) epidemie da Sars-Cov-2;
h) inosservanze, violazioni, parziali o totali, di normative di carattere igienico – sanitarie – di salute e sicu- rezza sul lavoro e delle prescrizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).
tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.
- l’utilizzo e l’adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di
- le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
- la disponibilità, l’autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
un programma progettato al fine di compromettere:
La garanzia del presente Xxxxxxx non comprende altresì i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di
Settore.
i) nel caso di interruzione parziale dipendente dall’emergenza sanitaria o ambientale previste dal presente
La garanzia non è operante inoltre:
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro | |
o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni | |
in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione | |
Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti | |
la repressione del terrorismo internazionale. |
ART. 72
(validi per entrambe le formule di copertura)
LIMITI DI INDENNIZZO
e per anno assicurativo.
4. con riferimento al punto f) la garanzia è prestata con il limite del 15% della somma assicurata per sinistro
e per anno assicurativo.
3. con riferimento al punto e) la garanzia è prestata con il limite del 15% della somma assicurata per sinistro
e per anno assicurativo.
2. con riferimento al punto d) la garanzia è prestata con il limite del 15% della somma assicurata per sinistro
e per anno assicurativo;
1. con riferimento al punto c) la garanzia è prestata con il limite del 15% della somma assicurata per sinistro
ed in base ai limiti d’indennizzo di seguito indicati:
Agli effetti della presente garanzia, il rimborso delle spese di cui all’art. 69.1 sarà effettuato nel limite del massimale indicato in Polizza per sinistro e anno assicurativo, previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00,
ART. 73
(valide per entrambe le formule di copertura)
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ TERRITORIALE
Le garanzie del presente SETTORE si intendono operanti esclusivamente qualora il provvedimento imposto dalle Autorità interessi specificamente l’attività assicurata ovvero il territorio comunale di ubicazione dell’at- tività assicurata o un territorio non più esteso di quello comprendente i comuni confinanti.
ART. 74
Qualora il provvedimento imposto dalle Autorità interessi un territorio più esteso di quanto indicato nell’art.
(valide per entrambe le formule di copertura)
CONDIZIONI DI INOPERATIVITÀ – RECESSO DALLA GARANZIA - RIMBORSO DEL PREMIO
73 – Condizioni di operatività territoriale, la garanzia si intenderà automaticamente inoperante, fatta salva la validità della garanzia in dipendenza di un provvedimento dell’Autorità che ne abbia già consentito l’attiva- zione ai sensi dell’art. 73 che precede.
La Società, in caso di inoperatività come sopra indicata, si impegna entro 60 giorni dalla data del provve- dimento dell’Autorità, al rimborso del premio imponibile annuo, corrisposto dal Contraente per la garanzia
vigore per i restanti SETTORI di garanzia.
In tal caso la Polizza, per l’anno assicurativo nel quale è emanato il provvedimento dell’Autorità rimarrà in
di cui al presente SETTORE.
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE:
SETTORE E – PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE
GARANZIA | DOVE |
Pacchetto emergenza sanitaria e ambientale | Italia |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE E – PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Rimborso delle spese fermi i sotto-limiti di seguito previsti (art. 69) | 10% con il minimo di euro 150,00 | somma indicata in Polizza per sini- stro e per anno assicurativo | |
Rimborso delle spese per l’acquisto di DPI (art. 69.1 lett. c) | 10% con il minimo di euro 150,00 | 15% della somma assicurata per sini- stro e per anno assicurativo | |
Rimborso delle spese per corsi di formazione e di addestramento obbligatoriamente previsti dalle disposizioni di legge in relazione al corret- to utilizzo di specifici DPI (art. 69.1 lett. d) | 10% con il minimo di euro 150,00 | 15% della somma assicurata per sini- stro e per anno assicurativo | |
Rimborso delle spese per interventi su beni mobili e immobili necessari per il rispetto delle disposizioni di contenimento dell’emergenza (art. 69.1 lett. e) | 10% con il minimo di euro 150,00 | 15% della somma assicurata per sini- stro e per anno assicurativo | |
Rimborso delle spese per l’acquisto di segnale- tica di sicurezza, per l’acquisto di tecnologie ne- cessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa (art. 69.1 lett. f) | 10% con il minimo di euro 150,00 | 15% della somma assicurata per sini- stro e per anno assicurativo | |
Formula completa – Diaria da interruzione di attività (art. 70.1) | 5 giorni | 30 giorni |
NORME COMUNI AI SETTORI A- INCENDIO, B- ELETTRONICA, C- FURTO, D- ROTTURA LASTRE – E- PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA ED AMBIENTALE
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
ART. 75
TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla li- quidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
ART. 76
ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 77
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo
sia finite sia in corso di lavorazione.
tazione contabile di magazzino e la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate,
ni e verifiche. In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della Società la documen-
fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagi-
sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, xxxxx,
a), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del
per la eventuale riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto
quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti
f) fornire dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato con riferimento alla qualità,
liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) conservare e custodire tanto le cose non rubate o salvate, quanto le tracce ed i residui del sinistro fino alla
nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
d) denunciare, inoltre, tempestivamente, la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore,
prossimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità ap-
legge, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo,
c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso e, comunque, ove previsto per
quanto previsto dall’art. 1913 del Codice Civile;
colpite le garanzie di cui al Settore C – FURTO) da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga di
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 5 giorni (24 ore se
ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società
il Contraente o l’Assicurato deve:
In caso di sinistro
Relativamente al Settore B - Elettronica:
di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
h) avvenuto il sinistro, le garanzie prestate restano sospese, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni
può prendere tutte le misure necessarie;
pendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall’avviso di cui al punto b), questi
nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indi-
non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, se non
g) la riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose
ART. 78
ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sot- | |
tratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose | |
salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera do- | |
losamente le tracce e i residui o gli indizi materiali del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il | |
diritto all’indennizzo. |
ART. 79
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui desi- gnata; oppure a richiesta delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà salvo quanto previsto all’art. 36 lettera D) ed all’art. 46 lettera B).
ART. 80
MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comu- nicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 77;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti all’art. 82;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all’art. 79 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime det- tagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 81
OPERAZIONI PERITALI
In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non diretta- mente interessate da sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
ART. 82
VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita e l’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta in base ai seguenti criteri:
A - FABBRICATO
1. Si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell’area, compresi i maggiori costi per costruzione antisismica, quest’ultima solo se obbligatoria in base alle norme di legge in vigore per la zona; l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o danneggiate e per riparare quelle soltanto danneggiate e dedu- cendo da tale risultato il valore dei residui.
Resta convenuto che il pagamento dell’intero indennizzo avrà luogo solo dopo la ricostruzione o riparazio- ne del fabbricato danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente. La ricostruzione del fabbricato dovrà avvenire sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del ter- ritorio nazionale (se non ne derivi aggravio per l’assicuratore) da realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore.
Qualora le opere non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l’indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro determinato applicando alle stime di cui al punto 1. il deprezzamen- to stabilito:
2. in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
B - RISCHIO LOCATIVO
Il valore del fabbricato al momento del sinistro viene determinato applicando alla stima effettuata come al paragrafo A. punto 1. il deprezzamento di cui al paragrafo A. punto 2. L’ammontare del danno si determina applicando il suddetto deprezzamento alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
C - CONTENUTO
C1 - Macchinario, Attrezzature e Arredamento (con esclusione di servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d’arte, tappeti, antichità, arazzi e simili), Cassaforte, Apparecchiature Elettroniche, Supporto di Dati
1. Si stima la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalen- ti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali qualora queste non possano essere recuperate dall’Assicurato;
2. l’ammontare del danno si determina:
a. per le cose per le quali non siano trascorsi più di quattro anni dall’acquisto, comprovato da apposita documentazione (fattura intestata al Contraente / Assicurato), stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte o sottratte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e deducendo poi da tale risultato il valore dei residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario;
Qualora le opere o il rimpiazzo del contenuto non vengano
b. per le cose per le quali siano trascorsi più di quattro anni dall’acquisto o siano prive di comprovata documentazione (fattura intestata al Contraente / Assicurato), stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte o sottratte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e deducendo poi da tale risultato il valore dei residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario. Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene facente parte del contenuto un importo superiore al doppio del relativo valore determinato applicando le stime del punto 1. che precede un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante. Resta altresì convenuto che il pa- gamento dell’ indennizzo per il rimpiazzo o ripristino avrà luogo solo dopo il rimpiazzo o ripristino del contenuto danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente. Il rimpiazzo o ripristino dei beni distrutti, danneggiati o sottratti dovrà realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx, salvo comprovata forza maggiore.
realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l’indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro determinato in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.
In caso di sinistro indennizzabile agli effetti del Settore B - ELETTRONICA:
- la Società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio od al suo rimpiazzo con un altro equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendi- mento;
- sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
C2 - Merci, Infiammabili, Merci Speciali, Esplodenti, Preziosi, Stupefacenti nelle farmacie, Servizi di argen- teria, Pellicce, Quadri, Sculture, Oggetti d’arte, Tappeti, Antichità e simili
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore di ciò
Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
provata da valida documentazione. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti prezzi
L’avvenuta vendita dovrà essere com-
che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario. Qualora risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sosti- tuire con equivalenti merci illese, l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la consegna (cfr. art. 36 lettera P) e art. 64 lettera Q)).
di mercato si applicheranno questi ultimi. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e le spese di rimozione e ricollocamento devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
Relativamente al Settore C - FURTO le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento anche alla Ga- ranzia Facoltativa “Pannelli Fotovoltaici” di cui all’art. 63.
C3 - Cose particolari
Si stima il solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose particolari ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L’indennizzo
verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate
o ricostruite e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro. Relativamente al Settore C - FURTO le disposizioni di cui sopra si applicano con rife- rimento alla garanzia “mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti” di cui all’art. 48 lettera i).
C4 - Valori e Titoli di Credito
Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli
Il Contraente o l’Assicurato deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito assicurati.
ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
4) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di
3) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
1) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
distrutti, danneggiati o sottratti. Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti che:
effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società indennizza, in caso di sini- stro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli
lui non imputabile.
effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a
fermo restando che, qualora gli enti distrutti o danneggiati possano essere duplicati, il risarcimento verrà
la Società indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro,
Relativamente ai titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, ai documenti rappresen- tativi di credito e alle carte valori,
C5 – Ricette nelle farmacie
Qualora l’Assicurato non sia in grado di dimostrare il valore delle ricette danneggiate, distrutte o sottratte oppure non sia possibile la duplicazione o ricostruzione del titolo di credito da esse rappresentato, si stima il valore medio giornaliero degli importi pagati dai competenti Uffici del S.S.N. all’Assicurato per le ricette del mese precedente e del mese successivo a quello in cui è avvenuto il sinistro. Il valore al momento del sinistro si determina attribuendo ad ogni giorno compreso tra l’ultimo prelievo e/o consegna delle ricette ai competenti Uffici del S.S.N. e quello del sinistro, il valore medio come sopra stimato. Alla somma così ottenuta vanno apportati eventuali aggiustamenti per tenere conto della tendenza generale dell’attività e di ogni altro fattore, interno od esterno, che abbia influenzato l’attività dell’Assicurato sia prima che dopo il sinistro.
D - SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO
intervenuto il Servizio Sanitario Nazionale con la prova della quota di concorso erogata dal predetto ente.
nel caso sia
Per le spese sanitarie da infortunio a seguito di scippo o rapina il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e notule parcelle di spesa in originale oppure in copia
In questo secondo caso la Società rimborserà le spese eccedenti sostenute in proprio dall’Assicurato.
E - ROTTURA LASTRE
La Società rimborserà le spese sostenute dal Contraente o dall’Assicurato per la sostituzione delle lastre con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, compreso il costo di tra- sporto ed installazione.
ART. 83
RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
goduto sulle somme assicurate rimaste in essere
stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non
eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro
assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di
limiti d’indennizzo, s’intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di
Relativamente ai Settori A - INCENDIO (se prestato a primo rischio assoluto), B - ELETTRONICA (se pre- stato a primo rischio assoluto), C - FURTO e D - ROTTURA LASTRE, in caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi
. Su richiesta del Contraente o dell’Assicurato dette somme e limiti d’indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari, salvo quanto previsto dall’art. 54 di cui al Settore C - Furto, qualora operante; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicura- zione in corso. Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 7.
ART. 84
RECUPERO DELLE COSE RUBATE
l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte,
alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso