PREMESSA
Settore Gestione e Organizzazione Risorse Umane
Ufficio Relazioni Sindacali
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (COMPENSO PER LA PRODUTTIVITA’) DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER l’ANNO 2013.
PREMESSA
In data 4 luglio 2013, la delegazione trattante di parte pubblica, alcune Organizzazioni Sindacali territoriali (CISL-FP, FP-CGIL e UIL-FPL) e n. cinque componenti della R.S.U. Provinciale hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente (compenso per la produttività) per l’anno 2013. L’accordo è finalizzato a dare attuazione agli artt. 3 e 4 del C.C.N.L. 22.1.2004.
I compensi incentivanti sono strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività ed all’effettivo miglioramento quali – quantitativo dei servizi;
La contrattazione nazionale stabilisce che:
- i compensi possono essere corrisposti soltanto al termine del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati ai diversi centri decisionali in base all'ordinamento dell'ente; si deve intendere, pertanto, che non è consentito il pagamento in quote mensili come pure non sono consentiti "anticipi" neanche con eventuale conguaglio finale;
- le valutazioni relative alle prestazioni e ai risultati dei dipendenti sono di competenza del dirigente nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente;
- i compensi per produttività non possono essere erogati in forma generalizzata sulla base di automatismi comunque denominati; questa prescrizione contrattuale esclude, in coerenza anche con numerose e recenti pronunce della magistratura contabile, la legittimità del pagamento della produttività, ad esempio, sulla base della sola presenza (o assenza) in servizio, o sulla base del parametro retributivo.
La presente relazione illustrativa è suddivisa in due moduli, come disposto dalla Circolare n. 25 Prot. 64981 del 19.7.2012del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato:
- modulo 1: Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto dell’accordo;
- modulo 2: Illustrazione dell’articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, modalità di utilizzo delle risorse necessarie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.
MODULO 1
Data di sottoscrizione | |||
Periodo temporale di vigenza | 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 | ||
Composizione della trattante | delegazione | Presidente: Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Componente: Avv. Katiuscia Bugatti | |
Soggetti destinatari | Dipendenti non dirigenti della Provincia di Brescia | ||
Materie trattate dal | contratto | Corresponsione del | compenso |
integrativo | produttività anno 2013 | ||
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’Organo di controllo interno. | ||
Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa, eventuali rilievi e superamento degli stessi | |||
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | NON è stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 | ||
NON è stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 | |||
E’ stato assolto l’obbligo di pubblicazione relativamente alle lettere c, e, f, g ed i del comma 8 dell’art. 11 del D.Lgs. 150/2009 | |||
La Relazione della Performance NON è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009 |
Eventuali osservazioni
MODULO 2
Il testo dell’accordo è suddiviso in due parti, la prima (normativa) costituita da un unico articolo, la seconda (economica) costituita da dieci articoli.
PARTE NORMATIVA
Articolo unico
In questa sezione sono confermate, per l’anno 2013, le disposizioni della parte normativa del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 21.6.2007 con gli opportuni aggiornamenti, in relazione alle circostanze ed alla tempistica di stipula dell’accordo in esame.
PARTE ECONOMICA
Art.1 - Validità dell’accordo.
Tale articolo delimita il campo di operatività del contratto collettivo decentrato.
Art. 2 - RIPARTIZIONE FONDO EX ART.15 C.C.N.L. 1.4.1999
Le parti si incontrano anche annualmente per determinare la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie, nel rispetto dei vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli strumenti di programmazione economica e finanziaria dell’Amministrazione.
Le parti hanno concordato congiuntamente i criteri per la ripartizione del fondo 2013.
La costituzione del Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ex art. 15 CCNL 1.4.1999, 31 e 32 CCNL 22.1.2004 e successive modificazioni ed integrazioni per l'anno 2013 è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 624 del 27.6.2013
Il fondo così costituito rispetta il comma 2-bis art. 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge 122/2010 che prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridimensionato in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono così sintetizzate:
| Produttività | € 1.071.793,00 |
| Indennità varie | € 450.000,00 |
| Posizioni organizzative | € 405.000,00 |
| Incremento economico | € 1.560.000,00 |
| Indennità di comparto | € 380.000,00 |
TOTALE FONDO € 3.866.793,00 (*)
(*) Il TOTALE FONDO sarà automaticamente ridimensionato in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio relativa all’anno 2013, come previsto dall’art. 9 comma 2- bis D.L. n. 78/2010.
L’“Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – compenso per la produttività anno 2012” è conforme ai principi fissati dalla grande riforma del rapporto di lavoro nella dirigenza pubblica avviata con il D.Lgs. 29 del 1993 e proseguita principalmente con il D.Lgs. 165 del 2001 e con il D.Lgs. 150 del 2009. Infatti, un costante obiettivo di tali fonti legislative è stato di fornire gli strumenti non solo per l’avvio di un effettivo processo di riordinamento, ammodernamento e razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, ma anche, e contestualmente, di contenimento e controllo del costo del lavoro pubblico.
La ripartizione delle risorse assume come obiettivo fondamentale la valorizzazione delle persone, fondata sul miglioramento delle competenze professionali possedute e sul contributo individuale assicurato al fine di supportare i processi di innovazione, efficienza – efficacia e di miglioramento dei servizi per i cittadini.
Si basa sui seguenti principi:
1) aumentare il livello di responsabilizzazione individuale ed il grado di coinvolgimento nei processi di miglioramento dell’ente assumendo il riconoscimento delle competenze professionali dei dipendenti quale valore irrinunciabile con la consapevolezza che la qualità dei servizi erogati dall’Amministrazione è in larga misura determinata dalla qualità delle prestazioni dei dipendenti;
2) coniugare le esigenze di valorizzazione delle persone ed il miglioramento dei risultati per l’Ente;
Il totale del Fondo ex art. 15 – Anno 2012 comprende:
- l’incremento delle risorse economiche dell’1,2 % del monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla dirigenza, previo accertamento da parte dei servizi di
controllo interno delle effettive disponibilità di bilancio della Provincia (art. 15 – co. 2 e 4 del CCNL del 1.4.1999);
I progetti cui va riferito tale incremento sono:
- “Ricognizione sistematica degli elementi della strada ai fini del loro inserimento nel sistema informativo del catasto stradale”
- “Georeferenziazione delle attività svolte della Polizia Provinciale quale implementazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Provincia di Brescia”
Art. 3 CRITERI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO DI PRODUTTIVITA’.
Elemento fondamentale per utilizzare al meglio il sistema delle ricompense legate alle prestazioni è un esplicito collegamento tra la distribuzione degli incentivi e il sistema di valutazione delle prestazioni.
Il sistema di valutazione delle prestazioni del personale dell’Amministrazione provinciale prevede i seguenti criteri generali:
1) è previsto un unico metodo di valutazione;
2) la responsabilità di valutazione compete formalmente al Dirigente;
Tale sistema, in particolare, definisce i criteri sulla base dei quali determinare le valutazioni delle prestazioni ed il conseguente raccordo con il sistema incentivante.
A tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato per un periodo superiore al mese verrà corrisposta la produttività secondo i criteri del contratto decentrato
Sono stabiliti diversi importi in relazione al giudizio (ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente) che viene attribuito dal Dirigente di riferimento.
Emerge chiaramente la natura premiale cui è connessa l’erogazione delle risorse con conseguente ricaduta sul livello di produttività individuale.
Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verrà corrisposta la quota di produttività corrispondente al giudizio di sufficiente in proporzione al numero di ore di lavoro indicate nel contratto individuale mentre la quota aggiuntiva spettante ai dipendenti cui saranno attribuiti i giudizi di discreto, buono e ottimo verrà erogata per intero
Andranno premiate, in relazione alla categoria giuridica del dipendente, la qualità delle prestazioni, l’apporto individuale ai risultati, le prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche a seguito di attività formativa.
A ciascuno dei criteri sopra individuati è attribuito un peso percentuale, con l’obiettivo di responsabilizzare ciascun dipendente in relazione agli aspetti ritenuti di maggior rilievo per la posizione ricoperta all’interno dell’Ente.
Il 60% dei singoli importi menzionati nelle tabelle A e B del successivo articolo 4 viene distribuito a tutti i dipendenti ad eccezione dei casi di assenza senza assegni.
Il 40% viene distribuito sulla effettiva presenza del dipendente nel periodo di riferimento, decurtato da ogni assenza, su base dati riproporzionata in funzione dell’apporto individuale.
Sono individuate le assenze che non danno luogo a detrazione del premio di produttività per il singolo dipendente con il medesimo criterio utilizzato nel contratto collettivo collettivo decentrato per il compenso per la produttività dell’anno 2012; tale elenco si basa sul presupposto che l’assenza del dipendente, qualunque sia la sua motivazione, non produce di per sé una decurtazione dei compensi di produttività e che occorre, a tal fine, valutare le reali conseguenze che con l’assenza dal servizio sono derivate sotto il profilo della effettiva partecipazione quantitativa e qualitativa del dipendente al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati che giustificano l’erogazione del compenso.
Le eventuali economie relative ai progetti di cui al comma 2 dell’art. 15 del CCNL 1.4.1999 non possono essere utilizzate per il finanziamento di altri istituti del trattamento economico accessorio affinché non si prefiguri un aggiramento del vincolo di virtuosità prefigurato dal contratto collettivo. A questo riguardo l’ARAN, specifica che il citato incremento “non ha carattere obbligatorio, ma è rimesso, anno per anno, al libero apprezzamento degli enti, che devono valutare, a tal fine, gli effettivi equilibri di bilancio; lo stesso incremento, pertanto, non può «consolidarsi», ma necessita di ripetuti apprezzamenti e decisioni responsabili. Poiché le relative risorse devono essere destinate a specifici obiettivi dell’ente, è evidente che il mancato conseguimento degli stessi obiettivi non può consentire l’utilizzazione del relativo finanziamento per ulteriori e diverse finalità d’incentivazione”; inoltre è intervenuta anche la Ragioneria generale dello Stato, circa l’utilizzo delle risorse risparmiate nell’anno da portare a nuovo senza che le stesse rilevino ai fini dell’art. 9, comma 2-bis, della legge n. 122/2010, ritenendo che le risorse di cui all’art.15, comma 2, non possono rientrarci, e che pertanto le stesse, qualora risparmiate vanno portate in economia di bilancio.
Art. 4 - IMPORTI DA CORRISPONDERE
Si riserva alla produttività la disponibilità di una cospicua quota percentuale delle risorse destinate alle politiche incentivanti per la sua valenza ad incidere sul miglioramento dell’efficacia e della qualità dei servizi erogati.
Si introduce, sul piano metodologico, una suddivisione del personale in diverse categorie (sulla base del livello di responsabilità gestionale e autonomia professionale); tale suddivisione è finalizzata a rendere gli strumenti e il processo di valutazione il più possibile coerenti con le caratteristiche delle diverse posizioni operanti nell’ente;
La valutazione individuale verrà effettuata a cura di ciascun Dirigente di Area/Settore/Servizio, in base alle schede individuali diversificate per le posizioni di diverso grado di responsabilità ed autonomia lavorativa (cat. A,B,C,D).
Risulta, pertanto, un’incentivazione “di base” (tabella A) legata alla categoria di appartenenza del dipendente che, a sua volta, si ritiene correlata all’incremento dell’efficienza e produttività dell’Amministrazione e, conseguentemente, al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate alla comunità territoriale
I valori elencati nella tabella B, suddivisi per posizioni economiche di sviluppo, sono da correlare all’accordo decentrato del 4.3.2005 sulle progressioni orizzontali “autofinanziate” per il quale ogni dipendente beneficiario di progressione orizzontale avrebbe rinunciato ad una quota di premio per la produttività corrispondente al valore dello scatto economico conseguito con la progressione orizzontale.
Art. 5 VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI CUI AL COMMA 2 DELL’ART. 15 DEL CCNL 1.4.1999
Sono definite le modalità con cui viene ripartita la somma destinata al personale coinvolto nei progetti :
- “Ricognizione sistematica degli elementi della strada ai fini del loro inserimento nel sistema informativo del catasto stradale”
- “Georeferenziazione delle attività svolte della Polizia Provinciale quale implementazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Provincia di Brescia”.
Tali modalità, che integrano i criteri di valutazione espressi all’interno dei progetti sono necessarie per stabilire una precisa correlazione fra incrementi qualitativi e quantitativi dei servizi istituzionali dell’Ente e valore complessivo dell’incentivo erogato, nonché fra il compenso attribuito al dipendente ed il suo apporto individuale al progetto.
Art. 6 RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
L’articolo stabilisce un criterio per evitare che la spesa per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa superi la quota prevista di € 405.000.= .
Art. 7 CORRELAZIONE CON ALTRE FORME DI INCENTIVAZIONE
In relazione ai vincoli imposti all’entità del Fondo dall’art. 9 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, in L. 122/2010, finalizzati al contenimento della spesa per il trattamento economico dei dipendenti, sono stabiliti precisi limiti all’attribuzione della retribuzione di risultato (per i dipendenti titolari di posizione organizzativa) ed al compenso per la produttività (per i dipendenti non titolari di posizione organizzativa) per il personale non dirigente che percepisce i compensi di cui all’art. 92 della D.Lgs. 163/2006 e per il personale
non dirigente del Settore Avvocatura Provinciale cui vengono corrisposti i compensi professionali, dovuti a sentenza favorevole all’Ente, di cui all’art. 27 del CCNL 14.9.2000.
Art. 8 MODALITA’ E TEMPI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO.
E’ stabilita la scadenza temporale in cui verrà erogato il compenso ai dipendenti. E’ precisato che i dipendenti cui sarà comunicato un giudizio insufficiente non riceveranno alcuna somma, in applicazione del principio di correlazione dell’incentivazione alla effettiva produttività.
Art. 9 ASPETTI GENERALI.
La norma impegna l’Amministrazione rendere a noti alla R.S.U., entro un termine definito, i dati riepilogativi generali relativi al compenso di produttività erogato per l’anno 2013. Tale passaggio è effettuato per garantire la trasparenza della procedura.
Art. 10 RICORSO.
La norma individua nella figura del Segretario Generale l’organo burocratico dell’Amministrazione cui presentare richiesta di riesame del giudizio di produttività da parte del dipendente.
CONSIDERAZIONI SULL’ACCORDO
Si attesta che l’accordo è coerente con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità; esso permette di valorizzare i dipendenti che conseguono i migliori risultati mediante l’attribuzione di punteggio e conseguente giudizio relativi all’attività svolta nel corso dell’anno; inoltre, in coerenza con il Titolo III del D.Lgs. 150/2009, le “fasce” corrispondenti al giudizio previste sono cinque (ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente) cui corrisponde un diverso valore del compenso attribuito al dipendente.
La ripartizione delle risorse del Fondo ex art. 15 CCNL 1.4.1999 assume come obiettivo fondamentale la valorizzazione e la responsabilizzazione individuale al fine di conseguire il miglioramento della qualità delle prestazioni dei dipendenti e quindi, della connessa qualità dei servizi erogati dall’Amministrazione.
L’Accordo non determina effetti abrogativi impliciti.
Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx)