COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA
COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA
Xxx Xxxxxx 0 - 00000 X. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxx)
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE
Approvato con deliberazione C.C. n. 72 del 29/11/2004
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizione del servizio
TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art. 3 Titoli per l’esercizio del servizio
Art. 4 Forme giuridiche di esercizio del servizio
TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 5 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni Art. 6 Idoneità morale
Art. 7 Idoneità professionale
TITOLO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
Art. 8 Commissione Consultiva Comunale
TITOLO V - CONTINGENTE DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 9 Contingente Art. 10 Servizi Speciali
TITOLO VI - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE
Art. 11 Assegnazione delle autorizzazioni Art. 12 Bando di concorso
Art. 13 Presentazione delle domande Art. 14 Commissione di Concorso
Art. 15 Titoli valutabili o di preferenza Art. 16 Materie d’esame
Art. 17 Validità delle graduatorie Art. 18 Rilascio delle autorizzazioni
Art. 19 Durata e validità delle autorizzazioni Art. 20 Inizio del servizio
TITOLO VII - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA
Art. 21 Trasferibilità per atto tra vivi
Art. 22 Trasferibilità per causa morte del titolare
Art. 23 Sostituzione alla guida dell’autovettura da noleggio Art. 24 Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione
TITOLO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI
Art. 25 Obblighi dei conducenti
Art. 26 Obblighi specifici per l’esercente il servizio N.C.C. Art. 27 Diritti dei conducenti
Art. 28 Divieti per i conducenti
TITOLO IX – CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Art. 29 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture Art. 30 Caratteristiche specifiche per le autovetture
Art. 31 Controlli sui veicoli Art. 32 Avaria dell’autovettura
TITOLO X - MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art. 33 Stazionamento delle autovetture
Art. 34 Trasporto di soggetti portatori di handicap Art. 35 Tariffe
Art. 36 Ferie, assenze, aspettativa
Art. 37 Servizi con caratteristiche particolari Art. 38 Vigilanza
TITOLO XI - ILLECITI E SANZIONI
Art. 39 Sanzioni
Art. 40 Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 41 Sospensione e revoca dell’autorizzazione Art. 42 Decadenza dell’autorizzazione
Art. 43 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza
TITOLO XII - RECLAMI
Art. 44 Reclami
Art. 45 Carta della mobilità - servizi del settore trasporti - noleggio con conducente con autovettura
TITOLO XIII - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 46 Norma finale
Art. 47 Abrogazione di precedenti disposizioni Art. 48 Norma transitoria
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio dei servizi pubblici non di linea in conformità alla Legge 15 gennaio 1992 n.21 ed alla Legge Regionale Veneto 30 luglio 1996 n.22 ed in particolare il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all’art.4 della L.R. n.22/96 e all’art.85 lett. b) del D.Lgs. n.285/92, nel seguito denominato “N.C.C.”
Art. 2 Definizione del servizio
1. Il servizio N.C.C. è autoservizio pubblico non di linea e in quanto tale provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio N.C.C. si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio, lo stazionamento avviene all’interno delle rimesse presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto, la prestazione del servizio non è obbligatoria, l’inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera d’incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell’autovettura.
TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art. 3 Titoli per l’esercizio del servizio
1. L’esercizio del servizio N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica o a persona giuridica in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
2. L’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
3. Il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto titolare di autorizzazione per l’esercizio del servizio N.C.C., è ammesso fino al numero massimo di 3 (tre) autorizzazioni assegnabili dal Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella.
Art. 4 Forme giuridiche di esercizio del servizio
1. I titolari di autorizzazioni per l’esercizio del servizio N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all’art.14 della L.R. n.22/96.
2. E’ consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dal succitato art.14 della L.R. n.22/96 e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.
3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all’Ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei requisiti:
a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
b) certificato di iscrizione dell’organismo alla CCIAA, attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell’organismo cui è conferita l’autorizzazione;
d) copia del contratto di comodato dell’autovettura registrato;
e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l’assicuratore prende atto che l’autovettura è condotta da più conducenti.
La documentazione di cui alle lettere b), c) ed e) può essere sostituita da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
4. L’Ufficio comunale competente, una volta ultimata la procedura istruttoria e verificato il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, rilascia apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l’esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell’autorizzazione in capo al conferente.
5. A tal fine nell’autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell’atto di cui al comma precedente, la data del conferimento e i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
6. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.
7. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 5 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
1. Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento è necessario:
a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell’Unione Europea o di altri Stati purché legalmente residente in Italia;
b) il possesso del requisito dell’idoneità morale di cui all’art.6;
c) il possesso del requisito dell’idoneità professionale di cui all’art.7;
d) l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona;
e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell’autovettura per la quale sarà rilasciata l’autorizzazione;
f) non avere trasferito altra autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
h) disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale, per l’esercizio del servizio.
Art. 6 Idoneità morale
1. Soddisfa il requisito dell’idoneità morale chi:
a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per reati puniti a norma degli artt.3 e 4 della L. 20.02.58, n.75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore al minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.
d) sia in regola con le norme contenute nel D.Lgs. 490/94 e nel D.P.R. 252/98 (antimafia).
In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativa a efficacia riabilitativa.
2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita autorizzazione all’esercizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell’art.4 del presente regolamento, il requisito deve esser posseduto:
a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.
Art. 7 Idoneità professionale
1. Il requisito è soddisfatto attraverso l’iscrizione al ruolo dei conducenti autovetture in servizio pubblico non di linea di cui all’art.10 della L.R. n.22/96, istituito presso la
C.C.I.A.A. di Verona.
TITOLO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
Art. 8 Commissione Consultiva Comunale
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi dell’art. 96 del D.Lgs. 267/2000,
si dispone di non procedere alla costituzione della Commissione Consultiva Comunale prevista, attribuendo le relative funzioni all’Ufficio competente, attualmente individuato nell’Ufficio Sportello Unico/Attività Economiche.
TITOLO V - CONTINGENTE DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 9 Contingente
1. Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente sono determinate nel numero di 7 (sette), come approvato con D.G.R. 22 marzo 2002, n.628.
Art. 10 Servizi Speciali
1. Non sono invece soggetti a contingentamento le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente effettuato con autovetture speciali per trasporti specifici destinati a particolari categorie di utenti e precisamente:
- trasporti effettuati con autoambulanza ad uso di terzi
- trasporti per disabili e per invalidi non deambulanti
- trasporti scolastici con autovettura, previsti dal D.M. Trasporti 31 gennaio 1997.
2. Dette autorizzazioni possono essere rilasciate a seguito di apposita istanza del richiedente, senza necessità di bando di concorso, ma a seguito di opportuna istruttoria da parte del Comune tesa a verificare il possesso dei requisiti professionali previsti dall’art.10 della L.R. n.22/96. Il numero comunque delle autorizzazioni sarà ragionevolmente rapportato all’entità degli utenti residenti nell’area servita dalle strutture che hanno dato origine all’esigenza di mobilità (ospedali, scuole, ecc.).
TITOLO VI - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE
Art. 11 Assegnazione delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni al servizio di N.C.C. sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli o società che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell’autovettura.
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l’esistenza di valida graduatoria.
Art. 12 Bando di concorso
1. Il bando di concorso deve prevedere:
a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
b) i requisiti richiesti per l’ammissione al pubblico concorso;
c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
d) l’indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
e) le materie d’esame;
f) la valutazione dei titoli;
g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell’idoneità.
2. Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e della Provincia e sul sito comunale.
Art. 13 Presentazione delle domande
1. Le domande per la partecipazione al concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni per N.C.C. devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune, in competente bollo, ai sensi di legge, e devono indicare generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all’eventuale rilascio.
Art. 14 Commissione di Concorso
1. Per l’espletamento del concorso di cui all’art.10 del presente regolamento, il Responsabile del Servizio competente nomina apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d’esame; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica funzionale non inferiore alla cat. C.
3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l’elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
4. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
5. La Commissione fissa la data dell’esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.
6. Alle eventuali prove d’esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
7. La Commissione, una volta esperite le prove d’esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l’approvazione al Responsabile del Servizio.
Art. 15 Titoli valutabili o di preferenza
1. Per l’assegnazione delle autorizzazioni saranno oggetto di valutazione i seguenti titoli preferenziali, con relativi punteggi a fianco indicati:
a) anzianità di presenza nel settore trasporto di persone (come titolare): punti 1 per anno fino ad un limite di anni sei;
b) esercizio dell’attività di autista dipendente di noleggiatore con conducente, di collaboratore familiare o di sostituto alla guida: punti 1 per anno fino ad un limite di anni sei;
c) numero dei posti di lavoro e organizzazione aziendale: punti 1 per ogni dipendente fino ad un massimo di tre punti;
d) essere soci di cooperative costituite per l’esercizio dell’attività di noleggio: punti 4;
e) esistenza di uffici aperti al pubblico: punti 1;
f) titolo di studio oltre la scuola media: punti 3;
g) i carichi di famiglia: punti 1 per ciascun famigliare a carico limitatamente a coniuge e figli, fino ad un massimo di cinque punti;
h) le idoneità all’esercizio di servizio di noleggio con conducente con autovettura precedentemente conseguite in altri concorsi: punti 1 per ciascuna idoneità conseguita in concorsi pubblici per il medesimo servizio, fino ad un massimo di tre punti.
2. In caso di parità di punteggio, costituisce titolo di preferenza la residenza nel Comune autorizzante.
Art. 16 Materie d’esame
1. L’esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate:
a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all’esercizio del servizio pubblico non di linea (noleggio con conducente con autovettura). Il punteggio per la suddetta conoscenza della regolamentazione comunale non potrà comunque essere superiore a 10 punti complessivi.
b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia. Il punteggio per tale conoscenza non potrà comunque essere superiore a 10 punti complessivi.
c) conoscenza delle lingue straniere: punti 1 per una conoscenza base di ciascuna lingua europea, per una conoscenza superiore delle lingue inglese e tedesco da 0 a 3 punti e da 0 a 2 punti per altre lingue europee. Il punteggio per la conoscenza delle lingue non potrà comunque essere superiore a 5 punti complessivi.
2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L’accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.
Art. 17 Validità della graduatoria
1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di approvazione.
2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità della graduatoria devono essere coperte utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.
Art. 18 Rilascio delle autorizzazioni
1. L’Ufficio comunale competente, entro quindici giorni dall’approvazione della graduatoria, provvede all’assegnazione delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati e assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 5, lettere e), g) e h).
2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare.
Art. 19 Durata e validità delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni hanno carattere permanente.
2. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti.
Art. 20 Inizio del servizio
1. Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.
TITOLO VII - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA
Art. 21 Trasferibilità per atto tra vivi
1. L’autorizzazione fa parte della dotazione d’impianto d’azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell’azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all’organismo associativo cui il titolare avesse conferito l’autorizzazione.
2. Il trasferimento di autorizzazioni per il servizio di N.C.C. è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
3. L’inabilità o l’idoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all’Ufficio competente che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall’accertamento dell’impedimento.
4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso di unica autorizzazione il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l’esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento.
Art. 22 Trasferibilità per causa morte del titolare
1. In caso di morte del titolare l’autorizzazione può essere trasferita.
2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente Ufficio comunale competente il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell’evento. La comunicazione deve altresì indicare:
a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità dell’autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell’attività;
b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti autovetture in servizio pubblico non di linea di cui all’art.10 della L.R. n.22/96, presso la
C.C.I.A.A. di Verona, e in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio
- quale subentrante nella titolarità dell’autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l’autorizzazione;
c) la volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno di età.
4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell’autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
5. I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente Ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art.5.
6. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
Art. 23 Sostituzione alla guida dell’autovettura da noleggio
1. I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di N.C.C. che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti autovetture in servizio pubblico non di linea di cui all’art.10 della L.R. n.22/96, presso la C.C.I.A.A. di Verona, in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo conducenti autovetture in servizio pubblico non di linea di cui all’art.10 della L.R. n.22/96, presso la C.C.I.A.A. di Verona e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida, a tempo determinato, è disciplinato nelle forme e modalità previste dal D.Lgs. n.276/2003 e successivi provvedimenti attuativi.
4. Il titolare dell’autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all’Ufficio comunale competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l’indicazione e i motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l’iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l’osservanza della disciplina dei contratti di lavoro di cui al comma 3.
Art. 24 Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione
1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall’art.230 bis del Codice Civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente.
3. L’istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell’azienda né la qualità di coimprenditore.
4. E’ limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza si intende:
a) il coniuge;
b) i parenti entro il terzo grado, cioè:
in linea diretta: genitori, figli, xxxxx, xxxxxx, pronipoti; in linea collaterale: zii, fratelli, xxxxxx;
c) gli affini entro il secondo grado, cioè: suoceri, generi, nuore, cognati.
5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza.
6. In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l’esercizio del servizio di N.C.C., può essere attivata trasmettendo, all’Ufficio comunale competente, la seguente documentazione:
⮚ dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
a) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.5;
b) che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell’impresa familiare;
c) degli estremi di iscrizione dell’impresa familiare presso la C.C.I.A.A.;
d) di essere in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell’iscrizione nel ruolo dei conducenti;
e) di mantenere le posizioni INAIL e INPS;
f) che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della L. 575/65 (autocertificazione antimafia);
g) di non avere in corso procedure di fallimento, ovvero che è intervenuta la riabilitazione;
⮚ copia dell’appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l’autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.
7. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l’Ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nella autorizzazione.
8. La sussistenza dell’impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.
TITOLO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI
Art. 25 Obblighi dei conducenti
1. I conducenti degli autoveicoli adibiti al servizio disciplinato dal presente regolamento sono obbligati a:
a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l’autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli a meno che l’accesso non sia ritenuto palesemente pericoloso;
e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
g) conservare nell’autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché l’autorizzazione comunale all’esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di autorizzazione;
l) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l’interno dell’autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all’Ufficio di Polizia Municipale, dandone contemporanea comunicazione al competente Ufficio comunale;
m) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall’art.169 del D.Lgs. n.285/92, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
n) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
o) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
p) in caso di sequestro dell’autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Municipale;
q) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l’ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse: in caso di successivo accertamento contrario, l’autovettura dovrà essere sottoposta a disinfezione;
r) dare immediata comunicazione scritta all’Ufficio comunale competente in caso di sinistro.
Art. 26 Obblighi specifici per l’esercente il servizio N.C.C.
1. Oltre agli obblighi di cui all’art.24, l’esercente il servizio di N.C.C. ha l’obbligo di:
a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti), salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente Ufficio comunale;
b) comunicare entro quindici giorni all’Ufficio comunale competente l’eventuale variazione dell’indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull’autorizzazione;
c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente Ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.
Art. 27 Diritti dei conducenti
1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l’espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica comunale;
b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell’importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall’art.24 - comma 1 lettera m) - del presente regolamento.
Art. 28 Divieti per i conducenti
1. E’ fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di:
a) fermare l’autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all’atto della definizione del servizio;
c) far salire sull’autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
d) fumare e mangiare durante la corsa;
e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell’autovettura;
g) ostacolare l’opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. n.285/92 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n.495/92;
i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
l) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
m) trasportare animali di loro proprietà;
n) consentire la conduzione dell’autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
o) applicare sull’autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall’Ufficio comunale competente.
TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Art. 29 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture
1. Le autovetture adibite al servizio N.C.C. devono avere le seguenti caratteristiche:
a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.1992.
Art. 30 Caratteristiche specifiche per le autovetture
1. Oltre alle caratteristiche di cui all’art.28, le autovetture adibite al servizio di N.C.C. devono:
a) avere idonea agibilità e almeno tre porte;
b) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;
c) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
d) presentare uno schema di colorazione diverso da quello obbligatorio per il servizio taxi;
e) recare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta “noleggio” nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura “N.C.C.”, lo stemma comunale e il numero dell’autorizzazione: la forma di detti contrassegni è stabilita dal Responsabile del Servizio competente con apposito provvedimento. L’acquisto e l’installazione dei contrassegni devono essere effettuati a cure e spese del titolare dell’autorizzazione;
f) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.
Art. 31 Controlli sui veicoli
1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio N.C.C. sono sottoposti, prima dell’immissione in servizio e successivamente, quando se ne presenti l’esigenza, a controllo da parte del competente Ufficio comunale, onde accertare in particolare l’esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 29 e 30 del presente regolamento. Il competente Ufficio comunale, per l’esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.
2. Il titolare dell’autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall’Ufficio comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell’idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l’attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Responsabile del Servizio provvede alla sospensione dell’autorizzazione.
3. I titolari di autorizzazione hanno l’obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell’Ufficio comunale competente.
4. L’Ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.
Art. 32 Avaria dell’autovettura
1. Qualora per avaria dell’autovettura o altre cause di forza maggiore il servizio debba essere interrotto, il cliente ha diritto di corrispondere solo l’importo maturato al verificarsi dell’evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.
TITOLO X - MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art. 33 Stazionamento delle autovetture
1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di N.C.C. avviene all’interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.
2. In deroga a quanto sopraddetto e in conformità a quanto previsto dall’art.8 - comma 3 e 4 - della L.R. n.22/96, lo stazionamento su suolo pubblico è consentito solo all’esterno della stazione ferroviaria sita nell’ambito comunale.
Art. 34 Trasporto di soggetti portatori di handicap
1. I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l’obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l’accesso agli autoveicoli.
2. Il Comune, fermo restando l’attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente nell’ambito delle autorizzazioni per mezzi di scorta, rilasciate agli organismi economici esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall’art.2 del D.P.R. 24.07.1996, n.503.
Art. 35 Tariffe
1. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, con deliberazione di Giunta Comunale, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.1993.
3. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall’autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all’interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in più lingue.
Art. 36 Ferie, assenze, aspettativa
1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionali. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a
quindici giorni continuativi, l’interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all’Ufficio comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.
2. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell’autorizzazione al servizio di N.C.C., il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.
Art. 37 Servizi con caratteristiche particolari
1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad es. Comuni per il servizio di trasporto scolastico, Aziende esercenti trasporto pubblico di linea, Operatori economici, loro Categorie, Associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l’entità dei riparto e le modalità di riscossione delle quote.
2. I titolari di licenza o autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.
Art. 38 Vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell’ambito delle rispettive competenze.
TITOLO XI - ILLECITI E SANZIONI
Art. 39 Sanzioni
1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale, nella Legge Regionale n. 22/97 o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dal presente Regolamento.
Art. 40 Sanzioni amministrative pecuniarie
1. In conformità a quanto disposto dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni delle disposizioni contenute nei sottoelencati articoli del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689:
▪ Art. 25 - lettere a, b, d, h, i, m, r;
▪ Art. 26 - lettere a, b, c, d;
▪ Art. 28 - lettere a, b, c, d, i, n;
▪ Art. 31 - comma 3;
▪ Art. 37 - commi 1 e 2.
Art. 41 Sospensione e revoca della autorizzazione
1. L’autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:
a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall’autorizzazione;
f) interrompe il servizio senza giustificato motivo,
g) non applica le tariffe in vigore.
2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all’interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
3. Il Comune, qualora ritenga fondato l’accertamento, fissa le sanzioni da comminare all’autore della violazione.
4. La sospensione della autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi. La revoca dell’autorizzazione è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
5. E’ facoltà del Comune sospendere l’autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all’art.6 del presente regolamento nonché per i reati previsti dagli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285.
6. Nel periodo di sospensione dell’autorizzazione essa deve essere riconsegnata all’Ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell’autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all’inizio che alla fine del periodo di sospensione.
7. Il Responsabile del Servizio segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l’avvenuta sospensione o revoca dell’autorizzazione.
8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell’autorizzazione l’interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
Art. 42 Decadenza della autorizzazione
1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell’autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
2. Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all’art.21 del presente regolamento;
c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni;
e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli artt. 20 e 21 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi articoli.
3. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. e alla Provincia per l’adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all’iscrizione al ruolo dei conducenti.
Art. 43 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza
1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell’autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.
TITOLO XII - RECLAMI
Art. 44 Reclami
1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, utilizzando appositi moduli, su schema predisposto dal Comune.
2. I moduli sono consegnati al titolare dell’autorizzazione, convalidati dal Comune, che devono essere tenuti a bordo di ciascuna autovettura, e presso la sede o la rimessa del titolare dell’autorizzazione.
3. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero dell’autorizzazione rilasciata al titolare.
4. L’originale del modulo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato all’ufficio protocollo.
5. Il Responsabile del Settore entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell’autorizzazione interessato, provvede se del caso all’applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
6. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve esser riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell’autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.
Art. 45 Carta della mobilità - servizi del settore trasporti - noleggio con conducente con autovettura
1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, ai fini del monitoraggio della qualità del servizio noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno
periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità.
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.
TITOLO XIII - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 46 Norma finale
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizione di legge e di regolamento applicabili alla materia.
Art. 47 Abrogazione di precedenti disposizioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale per i servizi privati di noleggio di autobus ed autovetture con conducente approvato con deliberazione di C.C. n.170 del 23/11/1989.
2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, provvedimenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.
Art. 48 Norma transitoria
1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.
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